063-10 conv.tirocinioCENTRO P.IMP. -10

063-10 DEL 21.10.2010
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
(Art.4 c.5 e art.5 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nr.142/
del 25.03.1998, Legge regionale n.3 del 13.03.2009).Su proposta del Sindaco Loredana BARATTIN:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 24.06.1997 nr.196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
che all’art.18 contiene disposizioni in materia di tirocinii formativi e di orientamento, al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocinii pratici e stages a favore di
soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico;
RICHIAMATO il Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, approvato con Decreto 25.03.1998 nr.142, recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all’art.18 Legge 196/98 sui tirocinii formativi e di orientamento;
PRESO ATTO che in mancanza di un provvedimento attuativo da parte della Giunta regionale
come previsto dalla Legge della Regione Veneto 13 marzo 2009, nr.3 “Disposizioni in materia di
occupazione e marcato del lavoro”, l’Amministrazione Provinciale ritiene di proseguire
nell’attivazione di tirocini osservando le disposizioni del Decreto n.142 del 25.03.1998 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in quanto non contrarie all’attuale dettato
regionale, con la specifica che la loro durata non può essere superiore a nove mesi;
DATO ATTO che i datori di lavoro, privati e pubblici, con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra 6 e 19, possono ospitare tirocinanti contemporaneamente in misura non
superiore a due unità;
DATO ATTO della proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocinii di formazione e
orientamento presentata dalla Provincia di Belluno, allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che nessun rapporto di lavoro viene costituito tra il datore di lavoro pubblico e i
soggetti che verranno ospitati quali stagisti in applicazione della succitata normativa;
DATO ATTO che spetta ai Dirigenti comunali o ai Responsabili dei servizi allo scopo delegati,
nell’ambito delle loro competenze, la predisposizione di appositi progetti di stage o tirocinio da
realizzare in collaborazione col tirocinante e da sottoporre all’Amministrazione Provinciale di
Belluno;
ATTESO che, come espressamente dichiarato nella convenzione, spetta al soggetto ospitante
l’assunzione della spesa relativa all’assicurazione contro gli infortuni presso l’INAIL e la
responsabilità civile (ove non prevista dai singoli progetti);
VISTO il D.Lgs. 267/2000 relativo a “Testo Unico per l’ordinamento degli Enti Locali”;
ATTESO che la presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi
dell’art.48 del suddetto D.Lgs.vo nr.267/2000;
VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U.E.L.
nr.267/2000, e riportati nel presente atto;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di convenzione predisposto dall’Amministrazione Provinciale di
Belluno, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che i singoli progetti formativi e l’individuazione dei tirocinanti verranno approvati
di volta in volta mediante determinazione del Responsabile del Servizio Personale;
3) Di dare atto che eventuali spese per l’avvio dei progetti formativi verranno impegnate di volta
in volta con determinazione del Responsabile del Servizio Personale contestualmente
all’approvazione del progetto formativo e di orientamento;
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell’art.134, comma 4 del
T.U.E.L. nr.267/2000.*%*%*
PARERI EX ART.49 c.1 T.U.E.L. 18.08.2000 N.267
Regolarità Tecnica:
 FAVOREVOLE
Regolarità contabile:
CONTRARIO FAVOREVOLE
Chies d’Alpago, lì 21.10.2010
CONTRARIO
Chies d’Alpago, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carmen FACCHIN
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*%*%*
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 4 c.5 e art. 5 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.98, Legge regionale
n. 3 del 13.03.2009)
N. Reg. ________
TRA
L’Amministrazione provinciale di Belluno – Servizio Politiche del Lavoro - con sede a Belluno in Via S.
Andrea n. 5, Codice fiscale 93005430256, d’ora in poi denominata “Soggetto promotore”, rappresentata
dalla dott.ssa Gabriella Faoro, nata ad Arsié (BL) il 28.04.1958, Dirigente del Servizio;
E
l’azienda _________________________, con sede legale in __________________ –
_________________ n. _____, P.IVA __________________, d’ora in poi denominata “Soggetto
ospitante”, rappresentata da _____________________, nato a __________________ il
________________
Premesso che
1. allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
i Servizi per l’Impiego provinciali possono promuovere, in base all’art. 18 della Legge 196/97,
tirocini di orientamento in azienda sia private che pubbliche a beneficio di giovani che abbiano già
assolto l’obbligo scolastico ai sensi della L. 9/1999;
2. l'art.1, comma 622, della Legge 296/2006 ha stabilito che la durata dell'obbligo di istruzione
obbligatoria è pari a dieci anni, innalzando l'età per l'ammissione al lavoro da 15 a 16 anni;
3. le disposizioni per la stipulazione delle convenzioni per l’attuazione dei tirocini sono contenute nel
Decreto n. 142 del 25.03.1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al quale si
richiama la presente Convenzione;
4. con sentenza n. 50/2005 la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza a legiferare sui
tirocini estivi di orientamento spetta al legislatore regionale;
5. con la Legge della Regione Veneto 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e
mercato del lavoro”, il legislatore regionale è intervenuto stabilendo che la Regione, al fine di
favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di
orientamento;
6. l'art. 41 della suddetta legge prevede che i tirocini formativi e di orientamento possano essere svolti
presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza
dipendenti, e rinvia alla Giunta regionale il compito di adottare disposizioni relative ai tirocini
formativi e di orientamento in merito a: limiti numerici dei tirocini, caratteristiche dei soggetti
promotori e dei soggetti destinatari, durata dei tirocini – che non può superare i nove mesi,
estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità -,
caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento, criteri di coerenza tra i
percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi, modalità di
rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del
credito formativo;
7. in mancanza del provvedimento attuativo da parte della Giunta regionale, si ritiene di proseguire
nell'attivazione di tirocini osservando le disposizioni del Decreto n. 142 del 25.03.1998 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in quanto non contrarie all'attuale dettato regionale,
con la specifica che la loro durata non può essere superiore a nove mesi;
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, e dell'art 41 della Legge della Regione Veneto 13
marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” l’azienda
__________________ si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ___ soggetto in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore.
Art. 2
8. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d) della legge
196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
9. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata
da un tutore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da
un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.
10. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale, contenente:il nominativo del tirocinante;
•
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
•
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza
in azienda;
•
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
•
gli estremi identificativi della assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3
Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito
a processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento dei tirocinio;
• seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo
od altre evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative
all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• comunicare, tempestivamente e per iscritto, sia al soggetto promotore che al soggetto ospitante,
l’eventuale volontà di concludere anticipatamente il tirocinio.
Durante la permanenza presso l’azienda ospitante il tirocinante osserverà gli orari concordati e riportati
nel progetto formativo, le apposite norme riguardanti lo status di tirocinante previste dai CCNL, i
regolamenti interni all’azienda, le norme antinfortunistiche in relazione alle mansioni e/o funzioni
concordate.
Art. 4
Obblighi del Soggetto ospitante
Il Soggetto ospitante, nell’ambito dei limiti stabiliti dal comma 3 dell’art. 1 D.L. 142 del 25.03.1998:
• assicura, attraverso l’impegno del responsabile aziendale, lo svolgimento del tirocinio garantendo il
rispetto dei contenuti del progetto di orientamento e formazione;
•
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•
•
•
•
•
assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonchè per la responsabilità
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, fatto salvo diverso esplicito accordo con il
Soggetto promotore;
in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio si impegna a segnalare l’evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, gli istituti assicurativi;
informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza in attuazione anche di quanto stabilito
dal D.Lgs 81/2008;
fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuali ove
richiesti dal tipo di attività;
rilascia un attestato sui risultati del tirocinio seguendo il modello fornito dal Servizio Politiche del
Lavoro della Provincia di Belluno;
se nel corso dello stage il tirocinante è chiamato a recarsi in missione deve essergli garantito il
rimborso spese;
se nel corso dello stage il tirocinante si recherà in missione all’estero, il soggetto ospitante deve
garantire la copertura assicurativa prevista.
comunica per iscritto al soggetto promotore e al tutor esterno ogni variazione (orario, sede,
conclusione anticipata, richiesta proroga) che dovesse verificarsi nel corso dello stage.
effettua le comunicazioni obbligatorie on line relative al tirocinio (attivazione, proroga, cessazione
anticipata,…) nei casi previsti dall'art. 1, commi 1180 e 1185, della Legge 296/2006.
Nei casi in cui il soggetto ospitante sia un imprenditore o libero professionista senza dipendenti, nel
progetto formativo dovrà dichiarare che “trattasi di impresa o professionista privo di lavoratori
dipendenti e che assicurerà, in ogni caso, la sua presenza durante l'orario nel quale il tirocinio viene
svolto”.
Qualora si verificassero gravi inadempienze o mancanze disciplinari, l’azienda ospitante che intende
interrompere lo stage lo comunicherà per iscritto al soggetto promotore.
Art. 5
Obblighi del Soggetto promotore
• assicura la presenza del tutor esterno;
• qualora sia responsabile della copertura assicurativa dello stage, comunica agli istituti
assicurativi, previa segnalazione dell’azienda, eventuali incidenti avvenuti durante il suo
svolgimento;
• trasmette alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali e aziendali
copia della convenzione e dei singoli progetti formativi e di orientamento.
Art. 6
Obblighi del tutor esterno:
• ha la funzione di favorire, in collaborazione con il responsabile/tutor aziendale, l’inserimento
del tirocinante nell’ambito del lavoro e di garantire lo svolgimento del progetto formativo e di
orientamento;
• nel corso dello stage effettua una o più visite in azienda (a seconda della durata dello stage) per
una verifica sull’andamento dell’esperienza, raccogliendo a consuntivo il questionario compilato
dall’azienda;
• comunica al soggetto promotore ogni variazione (orario, sede, conclusione anticipata, richiesta
proroga) che dovesse verificarsi nel corso dello stage.
Art. 7
Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione si rinvia alla normativa nazionale
e regionale di riferimento.
___________ , ____________________
per il Soggetto ospitante
_______________________
__________________________
per il Soggetto promotore
_______________________
___________________________
Il tirocinante
(per presa visione)
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Firma del genitore
(per tirocinante minorenne)
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