09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali 1. I diritti fondamentali nello stato moderno 2. Le situazioni giuridiche soggettive 3. Condizione giuridica del cittadino e dello straniero 4. La protezione internazionale dei diritti e l’ordinamento italiano 5. Il sistema europeo di protezione dei diritti 6. I diritti inviolabili nell’art. 2 Cost. 7. I diritti della personalità 8. La libertà personale 9. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di espatrio 1 6 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali 10. La libertà di domicilio 11. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione 12. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione 13. La libertà di religione e la libertà di coscienza 14. La libertà della ricerca scientifica 15. La libertà della e nella scuola. Diritto all’istruzione e diritto allo studio 16. La libertà di riunione 17. La libertà di associazione 18. La famiglia 2 2 1 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali 19. Le minoranze linguistiche 20. Le comunità religiose 21. La proprietà privata e l’iniziativa economica privata 22. Le libertà sindacali e il diritto di sciopero 23. Il diritto al lavoro 24. Il diritto all’assistenza e alla previdenza 25. Il diritto alla salute 26. Il diritto all’abitazione 27. I diritti contro i diritti 28. I doveri costituzionali 29. Il principio di eguaglianza 3 6 3 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali FORMAZIONE DELLO STATO MODERNO E DICHIARAZIONI DEI DIRITTI • Petition of Right (1628) e Bill of Rights (1689) del parlamento britannico • Dichiarazione di Indipendenza americana (1776) e Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti (1791) • Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) 4 4 2 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789) [1] «I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica...» 5 6 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789) [2] «... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino...». Preambolo della Costituzione francese del 1958 «Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946...». 6 6 3 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI • Diritti di prima generazione: diritti civili (libertà dallo stato o libertà negative: libertà personale, libertà di domicilio, libertà economiche e diritto di proprietà, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa) • Diritti di seconda generazione: diritti politici (libertà nello stato o libertà positive: diritto di voto, diritto di associazione in partiti e sindacati) • Diritti di terza generazione: diritti sociali (libertà attraverso lo stato: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla previdenza sociale, diritto al lavoro, diritto all’abitazione) • Diritti di quarta generazione: nuovi diritti (tutela della dignità dell’uomo: ambiente, informazione, nuove tecnologie informatiche, procreazione artificiale, bioetica) 7 6 7 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali SOGGETTI DI DIRITTO E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE • I soggetti di diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società) • La capacità giuridica (al momento della nascita: art. 1 c.c.) e la capacità di agire (con la maggiore età: art. 2 c.c.) • Le situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi • Le situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le soggezioni 8 8 4 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE SITUAZIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI • Il potere giuridico: situazione potenziale e astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici • Il diritto soggettivo: situazione a tutela di un interesse attuale e concreto che il titolare esercita in via diretta e immediata; l’ordinamento gli riconosce non solo determinate facoltà, ma anche la pretesa di condizionare il comportamento degli altri soggetti (diritti assoluti e diritti relativi) • L’interesse legittimo: situazione il cui titolare gode di poteri strumentali in vista della tutela di un proprio interesse; egli non può farlo valere direttamente e immediatamente, ma in quanto coincidente con uno specifico interesse pubblico 9 6 9 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE SITUAZIONI GIURIDICHE NON FAVOREVOLI • Gli obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui • l doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno specifico interesse • Le soggezioni: situazione di chi è soggetto a un potere giuridico 10 10 5 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [1] Come si acquista la cittadinanza: • per nascita: il figlio di cittadino italiano, madre o padre (ius sanguinis), e chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti, apolidi o che comunque non possono trasmettere la cittadinanza di un altro paese (ius soli) • per estensione o trasmissione: da un coniuge che è cittadino a uno che non lo è (residente in Italia, dopo il matrimonio, da 2 anni), ovvero da genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti dopo la nascita (iuris communicatio) • per concessione: lo straniero legalmente residente da almeno 10 anni, il cittadino dell’Ue residente da almeno 4 anni, l’apolide residente da almeno 5 anni, il discendente straniero di chi è stato cittadino italiano residente in Italia da 3 anni (naturalizzazione) 11 6 11 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [2] • per beneficio di legge: colui o colei che è figlio o figlia di un genitore che era cittadino, se ha assunto un impiego al servizio dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia, essendovi legalmente residente da almeno 2 anni • doppia cittadinanza: una persona può avere, oltre a quella italiana, anche la cittadinanza di un altro stato 12 12 6 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [3] Come si perde la cittadinanza: • per espressa rinuncia: in caso di acquisto di una cittadinanza straniera e di residenza all’estero • di diritto: nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con un altro stato ignori l’intimazione del governo italiano a cessarlo • riacquisto della cittadinanza: è ammesso per chi l’ha perduta con condizioni agevolate rispetto all’acquisto della cittadinanza per concessione 13 6 13 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CITTADINANZA: GLI ARTT. 22 E 26 COST. • Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) • Il cittadino italiano può essere estradato solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali, ma non è ammessa l’estradizione per reati politici (art. 26), a meno che non si sia commesso un delitto di genocidio (l. cost. 1/1967), e per reati puniti all’estero con la pena di morte (sent. Corte cost. 223/1996) 14 14 7 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO • Riserva di legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (art. 10.2 Cost.) • Diritto di asilo riconosciuto allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, secondo le condizioni stabilite dalla legge (art. 10.3 Cost.) • Rifugio a coloro i quali abbandonano il proprio paese a causa del pericolo di essere perseguitati (Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967) • Estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati politici (art. 10.4 Cost., escluso il reato di genocidio ex l. cost. 1/1967) 15 6 15 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE Il d.lgs. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione) riconosce: • agli stranieri comunque presenti sul territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti • alla stranieri regolarmente soggiornanti (in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno) i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale • ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani 16 16 8 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO • Espulsione come conseguenza dell’ingresso o del soggiorno illegale nel territorio nazionale, disposta dal prefetto • Espulsione a titolo di misura di sicurezza e di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del giudice • Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell’interno • Accompagnamento alla frontiera • Trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione • Respingimento alla frontiera 17 6 17 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI Parte I della Costituzione: «Diritti e doveri dei cittadini» • Diritti riconosciuti senza individuare il destinatario (es. art. 13) • Diritti riconosciuti a destinatari indeterminati (a tutti: es. art. 21) • Diritti riconosciuti a categorie come i cittadini (es. artt. 16, 17 e 18) e i lavoratori o uno specifico gruppo sociale (ad es. i genitori, gli indigenti, i capaci e i meritevoli) • Diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 Cost. spettanti «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sent. Corte cost. 245/2011) 18 18 9 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA Consiglio d’Europa • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) – Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte di Strasburgo) Unione europea • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 6 Tue) – Corte di giustizia dell’Ue (Corte del Lussemburgo) 19 6 19 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [1] Cedu (1950, e successivi protocolli) «Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I della presente Convenzione». • • • • • • • Diritto alla vita (art. 2) Proibizione della tortura (art. 3) Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4) Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5) Diritto a un equo processo (art. 6) Nulla poena sine lege (art. 7) Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) 20 20 10 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [2] • Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9) • Libertà di espressione (art. 10) • Libertà di riunione e di associazione (art. 11) • Diritto al matrimonio (art. 12) • Diritto a un ricorso effettivo (art. 13) • Divieto di discriminazione (art. 14) • Protezione della proprietà (art. 1 prot. n. 1) • Diritto all’istruzione (art. 2 prot. n. 1) • Diritto a libere elezioni (art. 3 prot. n. 1) • Divieto di imprigionamento per debiti (art. 1 prot. n. 4) • Libertà di circolazione (art. 2 prot. n. 4) • Divieto di espulsione dei cittadini e di espulsioni collettive di stranieri (artt. 3-4 prot. n. 4) 21 21 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [3] • Abolizione della pena di morte tranne che in tempo di guerra (prot. n. 6) • Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (art. 1 prot. n. 7) • Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario, diritto di non essere giudicato o punito due volte (artt. 2-4 prot. n. 7) • Parità tra coniugi (art. 5 prot. n. 7) • Divieto generale di discriminazione (prot. n. 12) • Abolizione della pena di morte in ogni circostanza (prot. n. 13) 22 22 11 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Artt. 19-51 Cedu (modificati dal prot. n. 11 e dal prot. n. 14) • Ricorsi individuali: persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati contro uno stato contraente (es. Rossi c. Italia) • Ricorsi interstatali: ogni stato contraente contro un altro stato contraente (es. Cipro c. Turchia) Art. 35 Cedu «La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva». 23 6 23 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali L’ITALIA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (2013) • 39 casi su 916 • 34 giudizi in cui la Corte ha dichiarato una o più violazioni • 2 condanne per violazione dell’art. 3 (trattamenti inumani o degradanti) • 7 condanne per violazione dell’art. 6 (diritto a un equo processo) • 16 condanne per violazione dell’art. 6 (durata dei processi) • 4 condanne per violazione dell’art. 6 («non-enforcement») • 1 condanna per violazione dell’art. 7 (nessuna pena senza legge) • 4 condanne per violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) • 2 condanne per violazione dell’art. 10 (libertà di espressione) • 1 condanna per violazione dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) • 1 condanna per violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazioni) • 13 condanne per violazione del prot. n. 1 (protezione della proprietà) 24 24 12 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CEDU NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO Corte costituzionale sentt. 348 e 349 del 2007 • La Cedu è una fonte sub-costituzionale, di rango cioè subordinato alla Costituzione ma sovraordinato alla legge • La Cedu costituisce una norma interposta, la violazione della Convenzione traducendosi cioè in una violazione degli «obblighi internazionali» di cui all’art. 117 primo comma Cost. 25 6 25 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [1] Diritti attinenti la «dignità» • Inviolabilità della dignità umana (art. 1) • Diritto alla vita e proibizione della pena di morte (art. 2) • Diritto all’integrità fisica e psichica della persona (art. 3) • Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) • Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5) Diritti attinenti la «libertà» • Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6) • Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni (art. 7) • Diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8) 26 26 13 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [2] • Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9) • Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10) • Libertà di espressione e d’informazione (art. 11) • Libertà di riunione e di associazione (art. 12) • Libertà delle arti e delle scienze (art. 13) • Diritto all’istruzione (art. 14) • Libertà professionale e diritto di lavorare (art. 15) • Libertà d’impresa (art. 16) • Diritto di proprietà (art. 17) • Diritto di asilo (art. 18) • Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (art. 19) 27 6 27 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [3] Diritti attinenti l’«uguaglianza» Uguaglianza davanti alla legge (art. 20) Non discriminazione (art. 21) Diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22) Parità tra donne e uomini (art. 23) Diritti del minore (art. 24) Diritti degli anziani (art. 25) Diritti delle persone con disabilità (art. 26) Diritti attinenti la «solidarietà» • Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa (art. 27) • Diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28) • • • • • • • 28 28 14 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [4] • Diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29) • Tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30) • Diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31) • Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32) • Vita familiare e vita professionale (art. 32) • Sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 33) • Protezione della salute (art. 34) • Accesso ai servizi d’interesse economico generale (art. 35) • Tutela dell’ambiente (art. 36) • Protezione dei consumatori (art. 37) 29 6 29 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [5] Diritti attinenti la «cittadinanza» • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (art. 39) • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (art. 40) • Diritto ad una buona amministrazione (art. 41) • Diritto d’accesso ai documenti (art. 42) • Diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (art. 43) • Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 44) • Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45) • Tutela diplomatica e consolare (art. 46) 30 30 15 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA [6] Diritti attinenti la «giustizia» • Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47) • Presunzione di innocenza e diritti della difesa (art. 48) • Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49) • Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50) 31 6 31 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI INVIOLABILI NELL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...». • I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche: assolutezza, inalienabilità e indisponibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità • I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini • I diritti inviolabili del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali (principio personalista) • La titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali (principio pluralista) • L’art. 2 è una disposizione a fattispecie aperta, suscettibile di garantire tutela a diritti inviolabili al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione 32 32 16 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ • Il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome (art. 22 Cost.) • Il diritto alla vita e all’integrità fisica • Il diritto all’onore e il diritto all’identità personale • Il diritto alla libertà sessuale • Il diritto alla riservatezza e il diritto all’autodeterminazione informativa 33 6 33 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA • Il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 Cost. (sent. Corte cost. 223/1996) • Il divieto di atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (art. 5 c.c.) • I delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.) • Il divieto della pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2007, prot. n. 13 Cedu) • Il diritto alla vita del nascituro e l’interruzione volontaria della gravidanza (sent. Corte cost. 27/1975, l. 194/1978) 34 34 17 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE Art. 2 «1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno puo essere condannato alla pena di morte, né giustiziato». Art. 3 «1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrita fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita definite dalla legge; il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani». 35 6 35 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALL’ONORE E IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE • I delitti contro l’onore o il decoro della persona o l’altrui reputazione (artt. 594-599 c.p.); il diritto all’immagine (sent. Corte cost. 38/1973) • Il diritto riconosciuto a ciascuno «a che la sua individualità sia preservata» (sent. Corte cost. 13/1994) • Il diritto del figlio a uno status filiationis (sentt. Corte cost. 297/1996, 120/2001, 494/2002) • Il diritto alla ricerca delle proprie origini familiari da parte del figlio adottivo (l. 184/1983, sent. Corte cost. 278/2013) • Il diritto alla rettifica (art. 4 l. 47/1948 come modificato dall’art. 42 l. 416/1981) 36 36 18 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ SESSUALE • Il diritto di disporre liberamente della propria sessualità (sent. Corte cost. 561/1987) • Il diritto al libero orientamento sessuale (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) • Il diritto a scegliere il genere sessuale di appartenenza (l. 164/1982, sent. Corte cost. 170/2014) 37 6 37 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELLA CEDU Art. 8 «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». 38 38 19 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE Art. 7 «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». Art. 8 «1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente». 39 6 39 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA D.lgs. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») • L’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali • Il diritto di essere informati sul trattamento dei propri dati, di avere accesso ai dati raccolti, di correggerli, di chiederne la cancellazione • Il trattamento dei «dati sensibili», capaci cioè di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute, le abitudini sessuali delle persone 40 40 20 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE • La libertà personale (art. 13 Cost.) • La libertà di circolazione e soggiorno (art. 10 Cost.) • La libertà di domicilio (art. 14 Cost.) • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) 41 6 41 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13) • Inviolabilità della libertà personale • Restrizioni (detenzione, ispezione, perquisizione, ecc.) «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (riserva di legge assoluta) • Nessuna restrizione «se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione e motivazione del provvedimento restrittivo) • Restrizioni in «casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge» (con provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore: arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato) 42 42 21 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I LIMITI SOSTANZIALI ALLA PENALIZZAZIONE • Principio di tassatività e determinatezza del fatto-reato • Divieto di interpretazione analogica delle norme penali (art. 14 preleggi) • Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27.1 Cost.) • Principio di colpevolezza in base a criteri di imputazione soggettiva (dolo o colpa: artt. 42-43 c.p.) • Presunzione di non colpevolezza «sino alla condanna definitiva» (art. 27.2 Cost.) • Principio dell’irretroattività delle norme penali (art. 25.2 Cost.) • Principio di offensività e lesività del reato 43 6 43 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE • Misure di sicurezza ex art. 25.3 Cost.: sono volte a neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, agganciata al fatto-reato dal quale la pericolosità è desunta (v. art. 215 e ss. c.p.) • Misure di prevenzione: sono volte a impedire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi, ma sono ante o praeter delictum, prescindono cioè da un precedente reato (rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno in un determinato comune: v. d.lgs. 159/2011) 44 44 22 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA CARCERAZIONE PREVENTIVA Art. 13.5 Cost. «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». • La carcerazione preventiva (custodia cautelare in carcere) e altre misure cautelari personali sono ammesse, qualora sussistano «gravi indizi di colpevolezza», in tre casi: possibile inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di reiterazione del reato (artt. 273-274 c.p.p.) • Nella scelta delle misure applicabili il giudice deve osservare i principi di adeguatezza e proporzionalità, disponendo la misura meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a garantire le esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) 45 6 45 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali TRATTAMENTO DEL DETENUTO E FUNZIONI DELLA PENA • È punita «ogni violenza fisica e morale» sulle persone comunque private della libertà personale (art. 13.4 Cost.) • Le pene non possono consistere in «trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27.3 Cost.) • Non è ammessa la pena di morte (art. 27.4 Cost.) • Le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27.3 Cost.) • Funzione retributiva (siccome hai fatto questo, ti infliggo una certa pena) • Funzione di prevenzione generale (dissuadere la generalità dei consociati dal commettere reati) • Funzione di prevenzione speciale (dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati) 46 46 23 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (ART. 16) • Diritto di ogni cittadino di muoversi liberamente sul territorio nazionale e di fissare in qualunque parte di esso la propria dimora o la propria residenza • Limitazioni stabilite per legge «in via generale per motivi di sanità o di sicurezza» (riserva di legge rinforzata: es. i cordoni sanitari) • Divieto di ogni restrizione per ragioni politiche • Differenza fra libertà personale e libertà di circolazione e soggiorno (criterio della degradazione giuridica) • Libertà di espatrio (art. 16.2), libertà di emigrazione (art. 35.4), diritto ad abbandonare il proprio paese (art. 13 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sent. Corte cost. 278/1992) 47 6 47 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI DOMICILIO (ART. 14) • Inviolabilità del domicilio • Divieto di limitazioni (ispezioni, perquisizioni, sequestri) «se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la libertà personale» (riserva di legge e riserva di giurisdizione, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, ma è sempre richiesta la successiva convalida dell’autorità giudiziaria) • Il domicilio quale privata dimora (nozione penale di domicilio) • Accertamenti e ispezioni «per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali» regolati da leggi speciali (riserva di legge ma non di giurisdizione) 48 48 24 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI (ART. 15) • Inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione • Limitazioni «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (riserva di legge e riserva di giurisdizione, con esclusione di qualunque intervento dell’autorità di pubblica sicurezza): sequestro di corrispondenza e intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero (per l’acquisizione dei tabulati, invece, si richiede solo un decreto motivato del pubblico ministero) 49 6 49 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (ARTT. 266-271 C.P.P.) • Sono consentite solo nei procedimenti relativi a determinati reati • Il pubblico ministero richiede al giudice delle indagini preliminari l’autorizzazione a intercettare • L’autorizzazione è data «quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini» • Il pubblico ministero può disporre l’intercettazione «nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», con successiva convalida del giudice entro 48 ore • La durata delle operazioni non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti delle intercettazioni 50 50 25 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI A ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNARE • La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all’informazione (art. 21 Cost.) • La libertà di religione e la libertà di coscienza (art. 19 Cost.) • La libertà dell’arte e la libertà della scienza (art. 33.1 Cost.) • La libertà della e nella scuola, il diritto all’istruzione e il diritto allo studio (artt. 33-34 Cost.) 51 6 51 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (ART. 21) • Diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione • Divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni «contrarie al buon costume» • Divieto di qualunque forma di controllo preventivo (censura) sulle pubblicazioni a stampa (sugli spettacoli cinematografici v. l. 161/1962) • Possibilità di sequestro successivo alla pubblicazione solo se ricorre una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla stampa (riserva di legge rinforzata) e in forza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) • Rinvio alla legge che può stabilire con «norme di carattere generale» che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica • Libertà dell’arte tutelata da una specifica disposizione (art. 33.1 Cost.) 52 52 26 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO • Un unico limite esplicito: il buon costume (art. 21.6 Cost.: da intendere come il comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della comunità) • Una serie di limiti impliciti derivanti dall’esigenza di tutelare altri diritti costituzionali o beni di rilevanza costituzionale – i diritti della personalità (a protezione dell’onorabilità e della reputazione: reati di ingiuria e diffamazione); – il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno; – il divieto di pubblica apologia di reato (comportamento idoneo concretamente a provocare la commissione di delitti); – il divieto di vilipendio della Repubblica, degli organi costituzionali, della bandiera (reati di opinione) 53 6 53 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE Art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sent. Corte costituzionale 112/1993 • Il diritto ad informare («diffondere informazioni») • Il diritto ad informarsi («cercare informazioni») • Il diritto ad essere informati («ricevere informazioni») 54 54 27 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I SEGRETI: IN PARTICOLARE IL SEGRETO DI STATO • Il segreto professionale, il segreto aziendale e il segreto industriale • Il segreto d’ufficio • Il segreto investigativo • Il segreto di stato Legge 124/2007 (art. 39) «Sono coperti dal segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato [...]» 55 6 55 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DELLA STAMPA • Pubblicazione a mezzo stampa non soggetta a controlli preventivi da parte di alcuna autorità pubblica (autorizzazioni o censure) • Sequestro di una pubblicazione solo per fattispecie di delitto espressamente previste dalla legge sulla stampa e per atto motivato dell’autorità giudiziaria • Rispetto del limite del buon costume e degli altri limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero • Obblighi previsti dalla legge sulla stampa (l. 47/1948): ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, il nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore; i giornali (quotidiani) e i periodici devono essere previamente registrati presso la cancelleria del tribunale del luogo dove sono pubblicati e devono avere un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti) • Obblighi previsti dalla legge sull’editoria (l. 461/1981): le imprese editoriali, sottoponibili a controlli da parte dell’autorità garante, devono rendere pubblico l’assetto proprietario ed evitare di avere una posizione dominante sul mercato attraverso la concentrazione di testate. 56 56 28 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO • 1960: sentenza della Corte costituzionale che dichiara la legittimità del monopolio statale (sent. 59) • 1974: legittimità del monopolio statale e «decalogo» della Corte costituzionale sulla disciplina radiotelevisiva (sent. 225; v. anche sent. 226) • 1976: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale (sent. 205) • 1988: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale (sent. 826) • 1990: regolamentazione della radiotelevisione con la legge Mammì (l. 223) • 1994: illegittimità del limite del 25% delle reti nazionali (sent. 420) • 1997: legge Maccanico e istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l. 249) • 2002: illegittimità della legge per la mancata previsione di una scadenza certa e non prorogabile per porre termine alla situazione censurata nel 1994 (sent. 466) • 2004: riforma del sistema radiotelevisivo con la legge Gasparri (l. 112, poi d.lgs. 177/2005 «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici») 57 6 57 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI RELIGIONE (ART. 19) • La libertà di fede e la libertà di pratica religiosa: diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di «riti contrari al buon costume» • La libertà di coscienza dei non credenti: la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione 58 58 29 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA Artt. 9.1 e 33.1 Cost. • La procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004, sentt. Corte cost. 151/2009 e 162/2014) • La clonazione riproduttiva (Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di essere umani, art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) • La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali (art. 13 l. 40/2004 sul divieto di sperimentazione sugli embrioni umani) • Gli Ogm-organismi geneticamente modificati (direttiva 2001/18/Ce improntata al principio di precauzione, Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica) 59 6 59 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ Artt. 33-34 Cost. • La libertà di insegnamento (o libertà nella scuola) • Le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi, prevedendo un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e la conclusione di essi • Il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione «senza oneri per lo Stato» e di ottenere la parità, assicurando alle scuole private «piena libertà» e ai loro alunni un «trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali» (libertà della scuola) • Il diritto all’istruzione (la scuola «aperta a tutti») e l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni • Il diritto allo studio garantito ai capaci e ai meritevoli anche se privi di mezzi • Il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato 60 60 30 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI ASSOCIATIVI • La libertà di riunione (art. 17 Cost.): per riunione si intende il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito (un assembramento non è una riunione, un corteo è una riunione in movimento) • La libertà di associazione (art. 18 Cost.): per associazione si intende un’organizzazione di individui legati dal perseguimento di un fine comune e da un vincolo giuridicamente rilevante, caratterizzata da tendenziale stabilità rispetto alla temporaneità della riunione 61 6 61 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17) • Diritto dei cittadini di riunirsi «pacificamente senz’armi» • Riunioni in luogo aperto al pubblico, oltre a quelle in luogo privato, senza necessità di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza • Riunioni in luogo pubblico con obbligo di preavviso • Possibilità di vietare una riunione in luogo pubblico «soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica» 62 62 31 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18) • Diritto dei cittadini di associarsi liberamente «senza autorizzazione» (libertà di associazione, libertà delle associazioni, libertà negativa di associazione) • Limite all’esercizio della libertà di associazione «per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale» • Divieto delle associazioni segrete (v. l. 17/1982) e delle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (v. d.lgs. 43/1948) 63 6 63 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DELLA STAMPA • Pubblicazione a mezzo stampa non soggetta a controlli preventivi da parte di alcuna autorità pubblica (autorizzazioni o censure) • Sequestro di una pubblicazione solo per fattispecie di delitto espressamente previste dalla legge sulla stampa e per atto motivato dell’autorità giudiziaria • Rispetto del limite del buon costume e degli altri limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero • Obblighi previsti dalla legge sulla stampa (l. 47/1948): ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, il nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore; i giornali (quotidiani) e i periodici devono essere previamente registrati presso la cancelleria del tribunale del luogo dove sono pubblicati e devono avere un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti) • Obblighi previsti dalla legge sull’editoria (l. 461/1981): le imprese editoriali, sottoponibili a controlli da parte dell’autorità garante, devono rendere pubblico l’assetto proprietario ed evitare di avere una posizione dominante sul mercato attraverso la concentrazione di testate. 64 64 32 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO • 1960: sentenza della Corte costituzionale che dichiara la legittimità del monopolio statale (sent. 59) • 1974: legittimità del monopolio statale e «decalogo» della Corte costituzionale sulla disciplina radiotelevisiva (sent. 225; v. anche sent. 226) • 1976: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale (sent. 205) • 1988: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale (sent. 826) • 1990: regolamentazione della radiotelevisione con la legge Mammì (l. 223) • 1994: illegittimità del limite del 25% delle reti nazionali (sent. 420) • 1997: legge Maccanico e istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l. 249) • 2002: illegittimità della legge per la mancata previsione di una scadenza certa e non prorogabile per porre termine alla situazione censurata nel 1994 (sent. 466) • 2004: riforma del sistema radiotelevisivo con la legge Gasparri (l. 112, poi d.lgs. 177/2005 «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici») 65 6 65 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI RELIGIONE (ART. 19) • La libertà di fede e la libertà di pratica religiosa: diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di «riti contrari al buon costume» • La libertà di coscienza dei non credenti: la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione 66 66 33 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA Artt. 9.1 e 33.1 Cost. • La procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004, sentt. Corte cost. 151/2009 e 162/2014) • La clonazione riproduttiva (Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di essere umani, art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) • La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali (art. 13 l. 40/2004 sul divieto di sperimentazione sugli embrioni umani) • Gli Ogm-organismi geneticamente modificati (direttiva 2001/18/Ce improntata al principio di precauzione, Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica) 67 6 67 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ Artt. 33-34 Cost. • La libertà di insegnamento (o libertà nella scuola) • Le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi, prevedendo un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e la conclusione di essi • Il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione «senza oneri per lo Stato» e di ottenere la parità, assicurando alle scuole private «piena libertà» e ai loro alunni un «trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali» (libertà della scuola) • Il diritto all’istruzione (la scuola «aperta a tutti») e l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni • Il diritto allo studio garantito ai capaci e ai meritevoli anche se privi di mezzi • Il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato 68 68 34 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18) • Diritto dei cittadini di associarsi liberamente «senza autorizzazione» (libertà di associazione, libertà delle associazioni, libertà negativa di associazione) • Limite all’esercizio della libertà di associazione «per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale» • Divieto delle associazioni segrete (v. l. 17/1982) e delle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (v. d.lgs. 43/1948) 69 6 69 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA COSTITUZIONALE • La famiglia (artt. 29-31 Cost.) • Le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) • Le comunità religiose (artt. 7-8 Cost.) 70 70 35 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE • La famiglia considerata dall’art. 29.1 quale «società naturale fondata sul matrimonio» (civile o concordatario: famiglia legittima) • La famiglia di fatto, fondata sulla convivenza: il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio» (art. 30.1); la tutela giuridica e sociale assicurata dalla legge ai figli illegittimi purché «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» (art. 30.2); la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù, non limitata alla famiglia legittima (art. 31.2; v. l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) • Le unioni omosessuali quali «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. (sent. Corte cost. 138/2010) • Il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29.2; v. l. 151/1975) e la questione dell’attribuzione del cognome ai figli (Corte europea dei diritti dell’uomo, Cusan e Fazzo c. Italia del 2014) 71 6 71 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA COSTITUZIONALE • La famiglia (artt. 29-31 Cost.) • Le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) • Le comunità religiose (artt. 7-8 Cost.) 72 72 36 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE • La famiglia considerata dall’art. 29.1 quale «società naturale fondata sul matrimonio» (civile o concordatario: famiglia legittima) • La famiglia di fatto, fondata sulla convivenza: il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio» (art. 30.1); la tutela giuridica e sociale assicurata dalla legge ai figli illegittimi purché «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» (art. 30.2); la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù, non limitata alla famiglia legittima (art. 31.2; v. l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) • Le unioni omosessuali quali «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. (sent. Corte cost. 138/2010) • Il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29.2; v. l. 151/1975) e la questione dell’attribuzione del cognome ai figli (Corte europea dei diritti dell’uomo, Cusan e Fazzo c. Italia del 2014) 73 6 73 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA FAMIGLIA NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE Art. 9 «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». 74 74 37 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE MINORANZE LINGUISTICHE (ART. 6) • Rinvio alla legge per la tutela «con apposite norme» delle minoranze linguistiche • Attuazione dell’art. 6 Cost. con la legge 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche (popolazioni di lingua albanese, catalana, croata, francese, francoprovenzale, friulana, greca, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca; v. l. 38/2001 sulla minoranza slovena del FriuliVenezia Giulia) • Ratifica con l. 19/2007 della Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni linguistiche 75 6 75 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE COMUNITÀ RELIGIOSE (ARTT. 7-8) • Lo Stato e la Chiesa cattolica «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (la Chiesa come ordinamento giuridico originario) • La regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla base dei Patti Lateranensi (i Patti come legge rinforzata) • Il principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose • L’autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano • La definizione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica mediante intese recepite con legge 76 76 38 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE • Con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese • Con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno • Con le Assemblee di Dio in Italia • Con l’Unione delle Comunità ebraiche • Con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia • Con la Chiesa Evangelica Luterana • Con la Chiesa Apostolica in Italia • Con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni • Con la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale • Con l’Unione Buddhista italiana • Con l’Unione Induista italiana • Con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova* * Intesa firmata ma non ancora approvata con legge 77 6 77 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LAICITÀ DELLO STATO • Il principio di laicità inteso non come indifferenza verso il fenomeno religioso ma come equidistanza nei confronti di tutte le confessioni religiose • Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato incostituzionali le fattispecie penali che assicuravano una tutela maggiore alla religiose cattolica (es. sent. 508/2000 sul reato di vilipendio della religione cattolica) e la nuova disciplina sui «delitti contro le confessioni religiose» (l. 85/2006) • La questione dell’esposizione del crocifisso negli istituti scolastici pubblici (Consiglio di stato, sez IV, sent. n. 556/2006; Corte cost. ord. 389/2004; Corte europea dei diritti dell’uomo, Lautsi c. Italia del 2009 e del 2011) 78 78 39 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI • La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) • Il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) • La libertà sindacale (art. 39 Cost.) • Il diritto di sciopero (art. 40 Cost.) 79 6 79 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 42) • Riserva di legge (la proprietà privata è «riconosciuta e garantita dalla legge») • Funzione sociale della proprietà privata (la legge «ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti») • Espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo «per motivi di interesse generale» (quantificato in modo serio, congruo e adeguato) 80 80 40 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (ART. 41) • Libertà d’impresa («l’iniziativa economica privata è libera») • Utilità sociale dell’iniziativa economica privata («non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale») • Fini sociali dell’attività economica pubblica e privata (la legge può indirizzarla e coordinarla «a fini sociali») • Possibilità di riservare o trasferire allo Stato «a fini di utilità generale» imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio (art. 43) • Disciplina a livello di Unione europea fondata sul «principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 119 Tfue) e sulla «libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» (art. 26 Tfue) • Istituzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l. 287/1990) 81 81 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LEGGE ANTITRUST Legge 287/1990 • Intese restrittive della libertà di concorrenza: sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante • Posizione dominante: è vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante • Operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza: sono vietate le operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza 82 82 41 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE COMUNITÀ RELIGIOSE (ARTT. 7-8) • Lo Stato e la Chiesa cattolica «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (la Chiesa come ordinamento giuridico originario) • La regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla base dei Patti Lateranensi (i Patti come legge rinforzata) • Il principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose • L’autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano • La definizione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica mediante intese recepite con legge 83 6 83 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE • Con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese • Con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno • Con le Assemblee di Dio in Italia • Con l’Unione delle Comunità ebraiche • Con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia • Con la Chiesa Evangelica Luterana • Con la Chiesa Apostolica in Italia • Con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni • Con la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale • Con l’Unione Buddhista italiana • Con l’Unione Induista italiana • Con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova* * Intesa firmata ma non ancora approvata con legge 84 84 42 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LAICITÀ DELLO STATO • Il principio di laicità inteso non come indifferenza verso il fenomeno religioso ma come equidistanza nei confronti di tutte le confessioni religiose • Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato incostituzionali le fattispecie penali che assicuravano una tutela maggiore alla religiose cattolica (es. sent. 508/2000 sul reato di vilipendio della religione cattolica) e la nuova disciplina sui «delitti contro le confessioni religiose» (l. 85/2006) • La questione dell’esposizione del crocifisso negli istituti scolastici pubblici (Consiglio di stato, sez IV, sent. n. 556/2006; Corte cost. ord. 389/2004; Corte europea dei diritti dell’uomo, Lautsi c. Italia del 2009 e del 2011) 85 6 85 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI • La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) • Il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) • La libertà sindacale (art. 39 Cost.) • Il diritto di sciopero (art. 40 Cost.) 86 86 43 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 42) • Riserva di legge (la proprietà privata è «riconosciuta e garantita dalla legge») • Funzione sociale della proprietà privata (la legge «ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti») • Espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo «per motivi di interesse generale» (quantificato in modo serio, congruo e adeguato) 87 6 87 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA LEGGE ANTITRUST Legge 287/1990 • Intese restrittive della libertà di concorrenza: sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante • Posizione dominante: è vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante • Operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza: sono vietate le operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza 88 88 44 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Legge 146/1990 • Servizi pubblici essenziali: sanità, igiene pubblica, protezione civile,, trasporti pubblici, amministrazione della giustizia ecc., in quanto «volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione» • Esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di misure dirette a consentire l’«erogazione delle prestazioni indispensabili», per la cui violazione i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari • Possibilità di precettazione con ordinanza del presidente del Consiglio o di un ministro da lui delegato o del prefetto • Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge «al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati» 89 6 89 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali GLI ALTRI ARTICOLI DELLA «COSTITUZIONE ECONOMICA» • Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45.1) • Tutela e sviluppo dell’artigianato (art. 45.2) • Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art. 46) • Tutela del risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordinamento e controllo dell’esercizio del credito (art. 47.1) • Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi (art. 47.2) 90 90 45 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I SINDACATI E IL DIRITTO DI SCIOPERO (ARTT. 39-40) • Libertà sindacale («l’organizzazione sindacale è libera») • Inattuazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 (obbligo di registrazione dei sindacati e possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria) • Tutela del diritto di sciopero da esercitare «nell’ambito delle leggi che lo regolano» • Lo sciopero come diritto soggettivo dei lavoratori in quanto tali ovvero della persona umana (sciopero economico, sciopero per finalità politiche, sciopero di solidarietà) • Limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990) 91 6 91 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Legge 146/1990 • Servizi pubblici essenziali: sanità, igiene pubblica, protezione civile,, trasporti pubblici, amministrazione della giustizia ecc., in quanto «volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione» • Esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di misure dirette a consentire l’«erogazione delle prestazioni indispensabili», per la cui violazione i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari • Possibilità di precettazione con ordinanza del presidente del Consiglio o di un ministro da lui delegato o del prefetto • Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge «al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati» 92 92 46 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali GLI ALTRI ARTICOLI DELLA «COSTITUZIONE ECONOMICA» • Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45.1) • Tutela e sviluppo dell’artigianato (art. 45.2) • Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art. 46) • Tutela del risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordinamento e controllo dell’esercizio del credito (art. 47.1) • Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei grandi complessi produttivi (art. 47.2) 93 6 93 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DIRITTI SOCIALI • Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) • Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.) • Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) • Il diritto all’abitazione 94 94 47 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO AL LAVORO (ART. 4) • La Repubblica «fondata sul lavoro» (art. 1.1), il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro (art. 4.1), la tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35.1) • Il diritto al lavoro come norma promozionale (la Repubblica «promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto») • Il diritto al lavoro come norma precettiva: la libertà di scegliere l’attività lavorativa o professionale da esercitare, il diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario • Il diritto del lavoratore a una giusta retribuzione (art. 36.1) • Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36.3) • I diritti delle donne e dei minori alla parità di trattamento nell’attività lavorativa (art. 37) 95 6 95 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI • Legge 15 luglio 1966, n. 604 «Norme sui licenziamenti individuali» – Licenziamento solo «per giusta causa» o «per giustificato motivo» • Legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» – Art. 18 «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo» (come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92) 96 96 48 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE • La legge Biagi: legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», attuata con il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 • La legge Fornero: l. 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» • Il decreto Poletti: d.l. 20 marzo 2014, n. 34 «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», convertito dalla l. 78/2014 97 6 97 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA (ART. 38) • Il diritto all’assistenza sociale garantito a «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» • Il diritto alla previdenza sociale dei lavoratori assicurando «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» • Il diritto degli inabili e dei minorati all’educazione e all’avviamento professionale • Gli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» per provvedere ai compiti di assistenza e previdenza • La libertà dell’assistenza privata 98 98 49 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO A PARTIRE DAGLI ANNI NOVANTA • Legge 421/1992 e decreto legislativo 503/1992 (governo Amato) • Legge 335/1995 (governo Dini) • Legge 449/1997 (governo Prodi) • Legge 243/2004 (governo Berlusconi II) • Legge 247/2007 (governo Prodi II) • Decreto legge 78/2009 e decreto legge 78/2010 (governo Berlusconi IV) • Decreto legge 201/2011 (governo Monti) 99 6 99 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32) • La tutela della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (un diritto soggettivo assoluto e perfetto) • Il diritto degli indigenti a «cure gratuite» • L’istituzione di un servizio sanitario di tipo universale «senza distinzione di condizioni individuali o sociali» (l. 833/1978) • Il divieto di trattamenti sanitari obbligatori «se non per disposizione di legge» e nei «limiti imposti dal rispetto della persona umana» (riserva di legge rinforzata) • Il diritto a ricevere i trattamenti sanitari e la libertà di scegliere se ricevere o meno le cure (consenso informato del paziente) • L’accanimento terapeutico nei confronti di chi non è in grado di dare il proprio consenso e il testamento biologico (dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti) 100 100 50 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL CASO ELUANA ENGLARO [I] • Corte di cassazione: sentenza della I sezione civile, n. 21748, del 16 ottobre 2007 • Corte d’appello di Milano: decreto del 9 luglio 2008 • Corte costituzionale: ordinanza n. 334 dell’8 ottobre 2008 • Corte di cassazione: sentenza delle sezioni civili unite, n. 27145, del 13 novembre 2008 101 6 101 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL CASO ELUANA ENGLARO [II] Corte di cassazione, sez. civ. I, n. 21748 del 2007 «Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa». 102 102 51 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE • Il diritto alla casa come diritto a ottenere un alloggio, inteso quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto l’acquisto in proprietà o la locazione • Il diritto alla casa come interesse preminente di rilevanza costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela (sent. Corte cost. 49/1987) • Il diritto alla casa come vero e proprio diritto, in quanto situazione giuridica strumentale rispetto ad altre condizioni oggettive di bisogno (sentt. Corte cost. 404/1988 e 559/1989) 103 6 103 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI • Il bilanciamento deve riguardare conflitti tra diritti o valori aventi il medesimo rango costituzionale, vale a dire i beni tutelati devono possedere una rilevanza costituzionale • Il bilanciamento deve essere svolto in modo tale che il sacrificio subito da un diritto o da un valore sia proporzionato, ossia non eccessivo • Il bilanciamento deve essere tale da preservare comunque il contenuto essenziale del diritto sacrificato 104 104 52 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DOVERI INDEROGABILI NELL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo... e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ». 105 6 105 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali I DOVERI COSTITUZIONALI • Dovere per il cittadino, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2.) • Dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1) • Dovere «sacro» del cittadino di difesa della Patria (art. 52.1) • Dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53.1) • Dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi (art. 54.1) • Dovere dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54.2) 106 106 53 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali L’EGUAGLIANZA NELLE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776) «Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza». Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune». 107 6 107 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE • Il principio di eguaglianza formale, o eguaglianza nei punti di partenza: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (comma 1) • Il principio di eguaglianza sostanziale, o eguaglianza nei risultati: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (comma 2) 108 108 54 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (ART. 3.1) [1] • L’eguaglianza davanti alla legge: riguarda l’efficacia della legge – Principio di generalità della legge e divieto di leggi ad personam e di leggi speciali o eccezionali – Principio di imparzialità della pubblica amministrazione – Principio di terzietà del giudice • L’eguaglianza come divieto di discriminazioni: riguarda il contenuto della legge (presunzione di illegittimità costituzionale) – Discriminazioni in base al sesso – Discriminazioni in base alla razza – Discriminazioni in base alla lingua – Discriminazioni in base alla religione – Discriminazioni in base alle opinioni politiche – Discriminazioni in base alle condizioni personali e sociali 109 6 109 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (ART. 3.1) [2] • L’eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni irragionevoli: riguarda la doverosa ragionevolezza della legge (giudizio di costituzionalità a struttura triangolare) – Divieto di leggi ingiustificatamente discriminatorie – Divieto di leggi ingiustificatamente parificatorie 110 110 55 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA (ART. 3.2) [I] L’art. 3.2 Cost. individua: • un compito spettante alla Repubblica, che consiste nella rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza • un fine, che consiste nel pieno sviluppo della persona umana e nella effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese 111 6 111 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LA PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA (ART. 3.2) [II] • Le azioni positive (per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro: v. d.lgs. 198/2006 «codice delle pari opportunità») • Le quote rosa (per l’accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate: v. l. 120/2011) • Le quote elettorali (per il riequilibrio della rappresentanza a favore delle donne: v. l. 215/2012 e l. 65/2014) 112 112 56 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA Art. 51.1 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2003 «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Art. 117.7 Cost. introdotto dalla l. cost. 3/2001 «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» 113 6 113 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE QUOTE ELETTORALI [1] • Legge elettorale comuni 1993: «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi» (v. Corte cost. sent. 422/1995) • Legge elettorale Camera 1993: «le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato» (v. sent. 422/1995) • Legge elettorale regioni ordinarie 1995: «in ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati» (v. sent. 422/1995) • Legge elettorale Regione Valle d’Aosta 2002: «ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi»; «l’Ufficio elettorale regionale... verifica... che nelle [liste] siano presenti candidati di entrambi i sessi... dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni» (v. sent. 49/2003) 114 114 57 09/03/2016 6 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE QUOTE ELETTORALI [2] • Legge elettorale Parlamento europeo 2004: «nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati»; «l’importo del rimborso per le spese elettorali... è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi» (l. 90/2004) • Legge elettorale Regione Campania 2009: «l’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza» (v. sent. 4/2010) 115 6 115 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 I diritti fondamentali LE QUOTE ELETTORALI [3] • Legge elettorale comuni 2012: nelle liste dei candidati «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»; «ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza» (l. 215/2012) • Legge elettorale Parlamento europeo 2014: «in ciascuna lista I candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all’unità. Nell’ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;«l'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza» (l. 65/2014) 116 116 58