09/03/2016 1 I diritti fondamentali 1. I diritti fondamentali nello stato

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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
1. I diritti fondamentali nello stato moderno
2. Le situazioni giuridiche soggettive
3. Condizione giuridica del cittadino e dello straniero
4. La protezione internazionale dei diritti e
l’ordinamento italiano
5. Il sistema europeo di protezione dei diritti
6. I diritti inviolabili nell’art. 2 Cost.
7. I diritti della personalità
8. La libertà personale
9. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di
espatrio
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I diritti fondamentali
10. La libertà di domicilio
11. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione
12. La libertà di manifestazione del pensiero e la
libertà di informazione
13. La libertà di religione e la libertà di coscienza
14. La libertà della ricerca scientifica
15. La libertà della e nella scuola. Diritto all’istruzione e
diritto allo studio
16. La libertà di riunione
17. La libertà di associazione
18. La famiglia
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I diritti fondamentali
19. Le minoranze linguistiche
20. Le comunità religiose
21. La proprietà privata e l’iniziativa economica privata
22. Le libertà sindacali e il diritto di sciopero
23. Il diritto al lavoro
24. Il diritto all’assistenza e alla previdenza
25. Il diritto alla salute
26. Il diritto all’abitazione
27. I diritti contro i diritti
28. I doveri costituzionali
29. Il principio di eguaglianza
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I diritti fondamentali
FORMAZIONE DELLO STATO MODERNO E
DICHIARAZIONI DEI DIRITTI
• Petition of Right (1628) e Bill of Rights (1689) del
parlamento britannico
• Dichiarazione di Indipendenza americana (1776) e Bill
of Rights della Costituzione degli Stati Uniti (1791)
• Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del
cittadino (1789)
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I diritti fondamentali
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL
CITTADINO (1789) [1]
«I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea
nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei
diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla
corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne
dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché
questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del
corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro
doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere
legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni
istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica...»
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I diritti fondamentali
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL
CITTADINO (1789) [2]
«... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei
principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza,
l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli
auspici dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del
cittadino...».
Preambolo della Costituzione francese del 1958
«Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti
dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono
stati definiti dalla dichiarazione del 1789, confermata ed integrata
dal preambolo della Costituzione del 1946...».
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I diritti fondamentali
LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI
• Diritti di prima generazione: diritti civili (libertà dallo stato o
libertà negative: libertà personale, libertà di domicilio, libertà
economiche e diritto di proprietà, libertà di manifestazione del
pensiero, libertà religiosa)
• Diritti di seconda generazione: diritti politici (libertà nello
stato o libertà positive: diritto di voto, diritto di associazione in
partiti e sindacati)
• Diritti di terza generazione: diritti sociali (libertà attraverso lo
stato: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla
previdenza sociale, diritto al lavoro, diritto all’abitazione)
• Diritti di quarta generazione: nuovi diritti (tutela della dignità
dell’uomo: ambiente, informazione, nuove tecnologie
informatiche, procreazione artificiale, bioetica)
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I diritti fondamentali
SOGGETTI DI DIRITTO E SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE
• I soggetti di diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche
(associazioni, fondazioni, società)
• La capacità giuridica (al momento della nascita: art. 1 c.c.) e
la capacità di agire (con la maggiore età: art. 2 c.c.)
• Le situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli
interessi legittimi
• Le situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le
soggezioni
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I diritti fondamentali
LE SITUAZIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI
• Il potere giuridico: situazione potenziale e astratta che
consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici
• Il diritto soggettivo: situazione a tutela di un interesse attuale e
concreto che il titolare esercita in via diretta e immediata;
l’ordinamento gli riconosce non solo determinate facoltà, ma
anche la pretesa di condizionare il comportamento degli altri
soggetti (diritti assoluti e diritti relativi)
• L’interesse legittimo: situazione il cui titolare gode di poteri
strumentali in vista della tutela di un proprio interesse; egli non
può farlo valere direttamente e immediatamente, ma in quanto
coincidente con uno specifico interesse pubblico
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I diritti fondamentali
LE SITUAZIONI GIURIDICHE NON FAVOREVOLI
• Gli obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere
per rispettare un diritto altrui
• l doveri: comportamenti dovuti indipendentemente
dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di
uno specifico interesse
• Le soggezioni: situazione di chi è soggetto a un potere
giuridico
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I diritti fondamentali
LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [1]
Come si acquista la cittadinanza:
• per nascita: il figlio di cittadino italiano, madre o padre (ius
sanguinis), e chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori
ignoti, apolidi o che comunque non possono trasmettere la
cittadinanza di un altro paese (ius soli)
• per estensione o trasmissione: da un coniuge che è cittadino a
uno che non lo è (residente in Italia, dopo il matrimonio, da 2
anni), ovvero da genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti dopo
la nascita (iuris communicatio)
• per concessione: lo straniero legalmente residente da almeno
10 anni, il cittadino dell’Ue residente da almeno 4 anni, l’apolide
residente da almeno 5 anni, il discendente straniero di chi è stato
cittadino italiano residente in Italia da 3 anni (naturalizzazione)
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I diritti fondamentali
LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [2]
• per beneficio di legge: colui o colei che è figlio o figlia di un
genitore che era cittadino, se ha assunto un impiego al servizio
dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia, essendovi
legalmente residente da almeno 2 anni
• doppia cittadinanza: una persona può avere, oltre a quella
italiana, anche la cittadinanza di un altro stato
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I diritti fondamentali
LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [3]
Come si perde la cittadinanza:
• per espressa rinuncia: in caso di acquisto di una cittadinanza
straniera e di residenza all’estero
• di diritto: nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di
lavoro con un altro stato ignori l’intimazione del governo italiano
a cessarlo
• riacquisto della cittadinanza: è ammesso per chi l’ha perduta
con condizioni agevolate rispetto all’acquisto della cittadinanza
per concessione
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I diritti fondamentali
LA CITTADINANZA: GLI ARTT. 22 E 26 COST.
• Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per
motivi politici (art. 22)
• Il cittadino italiano può essere estradato solo nelle ipotesi
espressamente previste dalle convenzioni internazionali, ma
non è ammessa l’estradizione per reati politici (art. 26), a
meno che non si sia commesso un delitto di genocidio (l.
cost. 1/1967), e per reati puniti all’estero con la pena di morte
(sent. Corte cost. 223/1996)
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I diritti fondamentali
LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
• Riserva di legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali (art. 10.2 Cost.)
• Diritto di asilo riconosciuto allo straniero al quale sia
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione, secondo le
condizioni stabilite dalla legge (art. 10.3 Cost.)
• Rifugio a coloro i quali abbandonano il proprio paese a
causa del pericolo di essere perseguitati (Convenzione di
Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967)
• Estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati
politici (art. 10.4 Cost., escluso il reato di genocidio ex l. cost.
1/1967)
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE
Il d.lgs. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione) riconosce:
• agli stranieri comunque presenti sul territorio i diritti
fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno,
dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti
• alla stranieri regolarmente soggiornanti (in possesso del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno) i diritti civili
riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare
alla vita pubblica locale
• ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani
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I diritti fondamentali
L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO
• Espulsione come conseguenza dell’ingresso o del
soggiorno illegale nel territorio nazionale, disposta dal
prefetto
• Espulsione a titolo di misura di sicurezza e di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del giudice
• Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato, disposta dal ministro dell’interno
• Accompagnamento alla frontiera
• Trattenimento presso un centro di identificazione ed
espulsione
• Respingimento alla frontiera
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I diritti fondamentali
LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Parte I della Costituzione: «Diritti e doveri dei cittadini»
• Diritti riconosciuti senza individuare il destinatario (es. art. 13)
• Diritti riconosciuti a destinatari indeterminati (a tutti: es. art.
21)
• Diritti riconosciuti a categorie come i cittadini (es. artt. 16, 17 e
18) e i lavoratori o uno specifico gruppo sociale (ad es. i
genitori, gli indigenti, i capaci e i meritevoli)
• Diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 Cost. spettanti «ai singoli
non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma
in quanto esseri umani» (v. sent. Corte cost. 245/2011)
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I diritti fondamentali
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA
Consiglio d’Europa
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (Cedu)
– Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte di Strasburgo)
Unione europea
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 6 Tue)
– Corte di giustizia dell’Ue (Corte del Lussemburgo)
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I diritti fondamentali
LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [1]
Cedu (1950, e successivi protocolli)
«Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona
sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel
Titolo I della presente Convenzione».
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•
•
•
•
•
•
Diritto alla vita (art. 2)
Proibizione della tortura (art. 3)
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4)
Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5)
Diritto a un equo processo (art. 6)
Nulla poena sine lege (art. 7)
Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8)
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I diritti fondamentali
LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [2]
• Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9)
• Libertà di espressione (art. 10)
• Libertà di riunione e di associazione (art. 11)
• Diritto al matrimonio (art. 12)
• Diritto a un ricorso effettivo (art. 13)
• Divieto di discriminazione (art. 14)
• Protezione della proprietà (art. 1 prot. n. 1)
• Diritto all’istruzione (art. 2 prot. n. 1)
• Diritto a libere elezioni (art. 3 prot. n. 1)
• Divieto di imprigionamento per debiti (art. 1 prot. n. 4)
• Libertà di circolazione (art. 2 prot. n. 4)
• Divieto di espulsione dei cittadini e di espulsioni collettive di
stranieri (artt. 3-4 prot. n. 4)
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I diritti fondamentali
LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [3]
• Abolizione della pena di morte tranne che in tempo di guerra
(prot. n. 6)
• Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri (art. 1
prot. n. 7)
• Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, diritto
di risarcimento in caso di errore giudiziario, diritto di non essere
giudicato o punito due volte (artt. 2-4 prot. n. 7)
• Parità tra coniugi (art. 5 prot. n. 7)
• Divieto generale di discriminazione (prot. n. 12)
• Abolizione della pena di morte in ogni circostanza (prot. n. 13)
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I diritti fondamentali
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Artt. 19-51 Cedu (modificati dal prot. n. 11 e dal prot. n. 14)
• Ricorsi individuali: persone fisiche, organizzazioni non
governative o gruppi di privati contro uno stato contraente (es.
Rossi c. Italia)
• Ricorsi interstatali: ogni stato contraente contro un altro
stato contraente (es. Cipro c. Turchia)
Art. 35 Cedu
«La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di
ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla
data della decisione interna definitiva».
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I diritti fondamentali
L’ITALIA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO (2013)
• 39 casi su 916
• 34 giudizi in cui la Corte ha dichiarato una o più violazioni
• 2 condanne per violazione dell’art. 3 (trattamenti inumani o degradanti)
• 7 condanne per violazione dell’art. 6 (diritto a un equo processo)
• 16 condanne per violazione dell’art. 6 (durata dei processi)
• 4 condanne per violazione dell’art. 6 («non-enforcement»)
• 1 condanna per violazione dell’art. 7 (nessuna pena senza legge)
• 4 condanne per violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata
e familiare)
• 2 condanne per violazione dell’art. 10 (libertà di espressione)
• 1 condanna per violazione dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo)
• 1 condanna per violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazioni)
• 13 condanne per violazione del prot. n. 1 (protezione della proprietà)
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I diritti fondamentali
LA CEDU NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Corte costituzionale sentt. 348 e 349 del 2007
• La Cedu è una fonte sub-costituzionale, di rango cioè
subordinato alla Costituzione ma sovraordinato alla legge
• La Cedu costituisce una norma interposta, la violazione della
Convenzione traducendosi cioè in una violazione degli
«obblighi internazionali» di cui all’art. 117 primo comma Cost.
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [1]
Diritti attinenti la «dignità»
• Inviolabilità della dignità umana (art. 1)
• Diritto alla vita e proibizione della pena di morte (art. 2)
• Diritto all’integrità fisica e psichica della persona (art. 3)
• Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (art. 4)
• Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5)
Diritti attinenti la «libertà»
• Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6)
• Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e
delle comunicazioni (art. 7)
• Diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8)
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [2]
• Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9)
• Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10)
• Libertà di espressione e d’informazione (art. 11)
• Libertà di riunione e di associazione (art. 12)
• Libertà delle arti e delle scienze (art. 13)
• Diritto all’istruzione (art. 14)
• Libertà professionale e diritto di lavorare (art. 15)
• Libertà d’impresa (art. 16)
• Diritto di proprietà (art. 17)
• Diritto di asilo (art. 18)
• Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione (art. 19)
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [3]
Diritti attinenti l’«uguaglianza»
Uguaglianza davanti alla legge (art. 20)
Non discriminazione (art. 21)
Diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22)
Parità tra donne e uomini (art. 23)
Diritti del minore (art. 24)
Diritti degli anziani (art. 25)
Diritti delle persone con disabilità (art. 26)
Diritti attinenti la «solidarietà»
• Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione
nell’ambito dell’impresa (art. 27)
• Diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28)
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [4]
• Diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29)
• Tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30)
• Diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31)
• Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo
di lavoro (art. 32)
• Vita familiare e vita professionale (art. 32)
• Sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 33)
• Protezione della salute (art. 34)
• Accesso ai servizi d’interesse economico generale (art. 35)
• Tutela dell’ambiente (art. 36)
• Protezione dei consumatori (art. 37)
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [5]
Diritti attinenti la «cittadinanza»
• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo (art. 39)
• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (art. 40)
• Diritto ad una buona amministrazione (art. 41)
• Diritto d’accesso ai documenti (art. 42)
• Diritto di rivolgersi al Mediatore europeo (art. 43)
• Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 44)
• Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45)
• Tutela diplomatica e consolare (art. 46)
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I diritti fondamentali
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA [6]
Diritti attinenti la «giustizia»
• Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47)
• Presunzione di innocenza e diritti della difesa (art. 48)
• Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene (art. 49)
• Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
stesso reato (art. 50)
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I diritti fondamentali
I DIRITTI INVIOLABILI NELL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità...».
• I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche: assolutezza,
inalienabilità e indisponibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità
• I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali,
non ai soli cittadini
• I diritti inviolabili del singolo sono tutelati anche all’interno delle
formazioni sociali (principio personalista)
• La titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali
(principio pluralista)
• L’art. 2 è una disposizione a fattispecie aperta, suscettibile di
garantire tutela a diritti inviolabili al di là di quelli espressamente
previsti dalla Costituzione
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I diritti fondamentali
I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
• Il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il
diritto al nome (art. 22 Cost.)
• Il diritto alla vita e all’integrità fisica
• Il diritto all’onore e il diritto all’identità personale
• Il diritto alla libertà sessuale
• Il diritto alla riservatezza e il diritto all’autodeterminazione
informativa
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA
• Il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2
Cost. (sent. Corte cost. 223/1996)
• Il divieto di atti di disposizione del proprio corpo che
cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica
(art. 5 c.c.)
• I delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593
c.p.)
• Il divieto della pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla
l. cost. 1/2007, prot. n. 13 Cedu)
• Il diritto alla vita del nascituro e l’interruzione volontaria della
gravidanza (sent. Corte cost. 27/1975, l. 194/1978)
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA NELLA
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
Art. 2
«1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno puo essere condannato alla pena di morte, né giustiziato».
Art. 3
«1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrita fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalita definite dalla legge; il divieto delle
pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto della clonazione
riproduttiva degli esseri umani».
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALL’ONORE E IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ
PERSONALE
• I delitti contro l’onore o il decoro della persona o l’altrui
reputazione (artt. 594-599 c.p.); il diritto all’immagine (sent.
Corte cost. 38/1973)
• Il diritto riconosciuto a ciascuno «a che la sua individualità
sia preservata» (sent. Corte cost. 13/1994)
• Il diritto del figlio a uno status filiationis (sentt. Corte cost.
297/1996, 120/2001, 494/2002)
• Il diritto alla ricerca delle proprie origini familiari da parte
del figlio adottivo (l. 184/1983, sent. Corte cost. 278/2013)
• Il diritto alla rettifica (art. 4 l. 47/1948 come modificato
dall’art. 42 l. 416/1981)
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ SESSUALE
• Il diritto di disporre liberamente della propria sessualità
(sent. Corte cost. 561/1987)
• Il diritto al libero orientamento sessuale (art. 21 Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue)
• Il diritto a scegliere il genere sessuale di appartenenza (l.
164/1982, sent. Corte cost. 170/2014)
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELLA CEDU
Art. 8
«Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del
paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELLA CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
Art. 7
«Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».
Art. 8
«1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità
indipendente».
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I diritti fondamentali
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO
ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA
D.lgs. 196/2003
(«Codice in materia di protezione dei dati personali»)
• L’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali
• Il diritto di essere informati sul trattamento dei propri dati, di
avere accesso ai dati raccolti, di correggerli, di chiederne la
cancellazione
• Il trattamento dei «dati sensibili», capaci cioè di rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e politiche,
lo stato di salute, le abitudini sessuali delle persone
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I diritti fondamentali
I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE
• La libertà personale (art. 13 Cost.)
• La libertà di circolazione e soggiorno (art. 10 Cost.)
• La libertà di domicilio (art. 14 Cost.)
• La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13)
• Inviolabilità della libertà personale
• Restrizioni (detenzione, ispezione, perquisizione, ecc.) «nei
soli casi e modi previsti dalla legge» (riserva di legge
assoluta)
• Nessuna restrizione «se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria» (riserva di giurisdizione e motivazione del
provvedimento restrittivo)
• Restrizioni in «casi eccezionali di necessità e di urgenza,
indicati tassativamente dalla legge» (con provvedimenti
dell’autorità di pubblica sicurezza, comunicati entro 48 ore
all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore:
arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato)
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I diritti fondamentali
I LIMITI SOSTANZIALI ALLA PENALIZZAZIONE
• Principio di tassatività e determinatezza del fatto-reato
• Divieto di interpretazione analogica delle norme penali (art.
14 preleggi)
• Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27.1
Cost.)
• Principio di colpevolezza in base a criteri di imputazione
soggettiva (dolo o colpa: artt. 42-43 c.p.)
• Presunzione di non colpevolezza «sino alla condanna
definitiva» (art. 27.2 Cost.)
• Principio dell’irretroattività delle norme penali (art. 25.2
Cost.)
• Principio di offensività e lesività del reato
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I diritti fondamentali
MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE
• Misure di sicurezza ex art. 25.3 Cost.: sono volte a
neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, agganciata al
fatto-reato dal quale la pericolosità è desunta (v. art. 215 e ss.
c.p.)
• Misure di prevenzione: sono volte a impedire la commissione
di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi, ma sono
ante o praeter delictum, prescindono cioè da un precedente
reato (rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza
speciale, obbligo di soggiorno in un determinato comune: v.
d.lgs. 159/2011)
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I diritti fondamentali
LA CARCERAZIONE PREVENTIVA
Art. 13.5 Cost.
«La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva».
• La carcerazione preventiva (custodia cautelare in carcere) e
altre misure cautelari personali sono ammesse, qualora
sussistano «gravi indizi di colpevolezza», in tre casi: possibile
inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di
reiterazione del reato (artt. 273-274 c.p.p.)
• Nella scelta delle misure applicabili il giudice deve osservare
i principi di adeguatezza e proporzionalità, disponendo la
misura meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a
garantire le esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.)
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I diritti fondamentali
TRATTAMENTO DEL DETENUTO E FUNZIONI DELLA PENA
• È punita «ogni violenza fisica e morale» sulle persone
comunque private della libertà personale (art. 13.4 Cost.)
• Le pene non possono consistere in «trattamenti contrari al
senso di umanità» (art. 27.3 Cost.)
• Non è ammessa la pena di morte (art. 27.4 Cost.)
• Le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato»
(art. 27.3 Cost.)
• Funzione retributiva (siccome hai fatto questo, ti infliggo una certa
pena)
• Funzione di prevenzione generale (dissuadere la generalità dei
consociati dal commettere reati)
• Funzione di prevenzione speciale (dissuadere il condannato dal
commettere nuovi reati)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (ART. 16)
• Diritto di ogni cittadino di muoversi liberamente sul territorio
nazionale e di fissare in qualunque parte di esso la propria
dimora o la propria residenza
• Limitazioni stabilite per legge «in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza» (riserva di legge rinforzata: es. i cordoni
sanitari)
• Divieto di ogni restrizione per ragioni politiche
• Differenza fra libertà personale e libertà di circolazione e
soggiorno (criterio della degradazione giuridica)
• Libertà di espatrio (art. 16.2), libertà di emigrazione (art. 35.4),
diritto ad abbandonare il proprio paese (art. 13 Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, sent. Corte cost. 278/1992)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI DOMICILIO (ART. 14)
• Inviolabilità del domicilio
• Divieto di limitazioni (ispezioni, perquisizioni, sequestri) «se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la libertà personale» (riserva di legge e riserva di
giurisdizione, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza
indicati tassativamente dalla legge, ma è sempre richiesta la
successiva convalida dell’autorità giudiziaria)
• Il domicilio quale privata dimora (nozione penale di domicilio)
• Accertamenti e ispezioni «per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali» regolati da leggi speciali
(riserva di legge ma non di giurisdizione)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI
(ART. 15)
• Inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione
• Limitazioni «soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (riserva di
legge e riserva di giurisdizione, con esclusione di qualunque
intervento dell’autorità di pubblica sicurezza): sequestro di
corrispondenza e intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, con decreto motivato del giudice per le indagini
preliminari su richiesta del pubblico ministero (per
l’acquisizione dei tabulati, invece, si richiede solo un decreto
motivato del pubblico ministero)
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
(ARTT. 266-271 C.P.P.)
• Sono consentite solo nei procedimenti relativi a determinati reati
• Il pubblico ministero richiede al giudice delle indagini preliminari
l’autorizzazione a intercettare
• L’autorizzazione è data «quando vi sono gravi indizi di reato e
l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della
prosecuzione delle indagini»
• Il pubblico ministero può disporre l’intercettazione «nei casi di
urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini», con successiva
convalida del giudice entro 48 ore
• La durata delle operazioni non può superare i quindici giorni, ma
può essere prorogata dal giudice per periodi successivi di quindici
giorni, qualora permangano i presupposti delle intercettazioni
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I diritti fondamentali
I DIRITTI A ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNARE
• La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto
all’informazione (art. 21 Cost.)
• La libertà di religione e la libertà di coscienza (art. 19 Cost.)
• La libertà dell’arte e la libertà della scienza (art. 33.1 Cost.)
• La libertà della e nella scuola, il diritto all’istruzione e il diritto
allo studio (artt. 33-34 Cost.)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (ART. 21)
• Diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
• Divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre
manifestazioni «contrarie al buon costume»
• Divieto di qualunque forma di controllo preventivo (censura) sulle
pubblicazioni a stampa (sugli spettacoli cinematografici v. l. 161/1962)
• Possibilità di sequestro successivo alla pubblicazione solo se ricorre
una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla
stampa (riserva di legge rinforzata) e in forza di un atto motivato
dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)
• Rinvio alla legge che può stabilire con «norme di carattere generale»
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica
• Libertà dell’arte tutelata da una specifica disposizione (art. 33.1
Cost.)
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I diritti fondamentali
I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL
PENSIERO
• Un unico limite esplicito: il buon costume (art. 21.6 Cost.: da
intendere come il comune senso del pudore e della pubblica
decenza secondo il sentimento medio della comunità)
• Una serie di limiti impliciti derivanti dall’esigenza di tutelare
altri diritti costituzionali o beni di rilevanza costituzionale
– i diritti della personalità (a protezione dell’onorabilità e della
reputazione: reati di ingiuria e diffamazione);
– il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno;
– il divieto di pubblica apologia di reato (comportamento idoneo
concretamente a provocare la commissione di delitti);
– il divieto di vilipendio della Repubblica, degli organi
costituzionali, della bandiera (reati di opinione)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
Art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
sent. Corte costituzionale 112/1993
• Il diritto ad informare («diffondere informazioni»)
• Il diritto ad informarsi («cercare informazioni»)
• Il diritto ad essere informati («ricevere informazioni»)
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I diritti fondamentali
I SEGRETI: IN PARTICOLARE IL SEGRETO DI STATO
• Il segreto professionale, il segreto aziendale e il segreto
industriale
• Il segreto d’ufficio
• Il segreto investigativo
• Il segreto di stato
Legge 124/2007 (art. 39)
«Sono coperti dal segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le
attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno
all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri stati e alle
relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato
[...]»
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DELLA STAMPA
• Pubblicazione a mezzo stampa non soggetta a controlli preventivi da parte
di alcuna autorità pubblica (autorizzazioni o censure)
• Sequestro di una pubblicazione solo per fattispecie di delitto espressamente
previste dalla legge sulla stampa e per atto motivato dell’autorità giudiziaria
• Rispetto del limite del buon costume e degli altri limiti impliciti alla libertà di
manifestazione del pensiero
• Obblighi previsti dalla legge sulla stampa (l. 47/1948): ogni stampato deve
indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, il nome e domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell’editore; i giornali (quotidiani) e i periodici devono
essere previamente registrati presso la cancelleria del tribunale del luogo
dove sono pubblicati e devono avere un direttore responsabile iscritto all’albo
dei giornalisti)
• Obblighi previsti dalla legge sull’editoria (l. 461/1981): le imprese editoriali,
sottoponibili a controlli da parte dell’autorità garante, devono rendere pubblico
l’assetto proprietario ed evitare di avere una posizione dominante sul mercato
attraverso la concentrazione di testate.
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
• 1960: sentenza della Corte costituzionale che dichiara la legittimità del
monopolio statale (sent. 59)
• 1974: legittimità del monopolio statale e «decalogo» della Corte
costituzionale sulla disciplina radiotelevisiva (sent. 225; v. anche sent. 226)
• 1976: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale (sent. 205)
• 1988: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale (sent.
826)
• 1990: regolamentazione della radiotelevisione con la legge Mammì (l. 223)
• 1994: illegittimità del limite del 25% delle reti nazionali (sent. 420)
• 1997: legge Maccanico e istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (l. 249)
• 2002: illegittimità della legge per la mancata previsione di una scadenza
certa e non prorogabile per porre termine alla situazione censurata nel 1994
(sent. 466)
• 2004: riforma del sistema radiotelevisivo con la legge Gasparri (l. 112, poi
d.lgs. 177/2005 «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI RELIGIONE (ART. 19)
• La libertà di fede e la libertà di pratica religiosa: diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne
propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico,
purché non si tratti di «riti contrari al buon costume»
• La libertà di coscienza dei non credenti: la libertà dell’ateo
di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della
religione
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Artt. 9.1 e 33.1 Cost.
• La procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004, sentt.
Corte cost. 151/2009 e 162/2014)
• La clonazione riproduttiva (Protocollo addizionale alla
Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di essere
umani, art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue)
• La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali
(art. 13 l. 40/2004 sul divieto di sperimentazione sugli embrioni
umani)
• Gli Ogm-organismi geneticamente modificati (direttiva
2001/18/Ce improntata al principio di precauzione, Protocollo di
Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica)
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I diritti fondamentali
LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
Artt. 33-34 Cost.
• La libertà di insegnamento (o libertà nella scuola)
• Le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali per tutti
gli ordini e gradi, prevedendo un esame di stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole e la conclusione di essi
• Il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione «senza
oneri per lo Stato» e di ottenere la parità, assicurando alle scuole private
«piena libertà» e ai loro alunni un «trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali» (libertà della scuola)
• Il diritto all’istruzione (la scuola «aperta a tutti») e l’obbligatorietà e
gratuità dell’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni
• Il diritto allo studio garantito ai capaci e ai meritevoli anche se privi di
mezzi
• Il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato
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I diritti fondamentali
I DIRITTI ASSOCIATIVI
• La libertà di riunione (art. 17 Cost.): per riunione si intende il
radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di una
pluralità di persone che perseguono uno scopo comune
prestabilito (un assembramento non è una riunione, un corteo
è una riunione in movimento)
• La libertà di associazione (art. 18 Cost.): per associazione si
intende un’organizzazione di individui legati dal perseguimento
di un fine comune e da un vincolo giuridicamente rilevante,
caratterizzata da tendenziale stabilità rispetto alla temporaneità
della riunione
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17)
• Diritto dei cittadini di riunirsi «pacificamente senz’armi»
• Riunioni in luogo aperto al pubblico, oltre a quelle in luogo
privato, senza necessità di preavviso all’autorità di pubblica
sicurezza
• Riunioni in luogo pubblico con obbligo di preavviso
• Possibilità di vietare una riunione in luogo pubblico
«soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità
pubblica»
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18)
• Diritto dei cittadini di associarsi liberamente «senza
autorizzazione» (libertà di associazione, libertà delle
associazioni, libertà negativa di associazione)
• Limite all’esercizio della libertà di associazione «per fini
che sono vietati ai singoli dalla legge penale»
• Divieto delle associazioni segrete (v. l. 17/1982) e delle
associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare (v. d.lgs.
43/1948)
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DELLA STAMPA
• Pubblicazione a mezzo stampa non soggetta a controlli preventivi da parte
di alcuna autorità pubblica (autorizzazioni o censure)
• Sequestro di una pubblicazione solo per fattispecie di delitto espressamente
previste dalla legge sulla stampa e per atto motivato dell’autorità giudiziaria
• Rispetto del limite del buon costume e degli altri limiti impliciti alla libertà di
manifestazione del pensiero
• Obblighi previsti dalla legge sulla stampa (l. 47/1948): ogni stampato deve
indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, il nome e domicilio dello
stampatore e, se esiste, dell’editore; i giornali (quotidiani) e i periodici devono
essere previamente registrati presso la cancelleria del tribunale del luogo
dove sono pubblicati e devono avere un direttore responsabile iscritto all’albo
dei giornalisti)
• Obblighi previsti dalla legge sull’editoria (l. 461/1981): le imprese editoriali,
sottoponibili a controlli da parte dell’autorità garante, devono rendere pubblico
l’assetto proprietario ed evitare di avere una posizione dominante sul mercato
attraverso la concentrazione di testate.
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
• 1960: sentenza della Corte costituzionale che dichiara la legittimità del
monopolio statale (sent. 59)
• 1974: legittimità del monopolio statale e «decalogo» della Corte
costituzionale sulla disciplina radiotelevisiva (sent. 225; v. anche sent. 226)
• 1976: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale (sent. 205)
• 1988: liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale (sent.
826)
• 1990: regolamentazione della radiotelevisione con la legge Mammì (l. 223)
• 1994: illegittimità del limite del 25% delle reti nazionali (sent. 420)
• 1997: legge Maccanico e istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (l. 249)
• 2002: illegittimità della legge per la mancata previsione di una scadenza
certa e non prorogabile per porre termine alla situazione censurata nel 1994
(sent. 466)
• 2004: riforma del sistema radiotelevisivo con la legge Gasparri (l. 112, poi
d.lgs. 177/2005 «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»)
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI RELIGIONE (ART. 19)
• La libertà di fede e la libertà di pratica religiosa: diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne
propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico,
purché non si tratti di «riti contrari al buon costume»
• La libertà di coscienza dei non credenti: la libertà dell’ateo
di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della
religione
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I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Artt. 9.1 e 33.1 Cost.
• La procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004, sentt.
Corte cost. 151/2009 e 162/2014)
• La clonazione riproduttiva (Protocollo addizionale alla
Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di essere
umani, art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue)
• La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali
(art. 13 l. 40/2004 sul divieto di sperimentazione sugli embrioni
umani)
• Gli Ogm-organismi geneticamente modificati (direttiva
2001/18/Ce improntata al principio di precauzione, Protocollo di
Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica)
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I diritti fondamentali
LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
Artt. 33-34 Cost.
• La libertà di insegnamento (o libertà nella scuola)
• Le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali per tutti
gli ordini e gradi, prevedendo un esame di stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole e la conclusione di essi
• Il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione «senza
oneri per lo Stato» e di ottenere la parità, assicurando alle scuole private
«piena libertà» e ai loro alunni un «trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali» (libertà della scuola)
• Il diritto all’istruzione (la scuola «aperta a tutti») e l’obbligatorietà e
gratuità dell’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni
• Il diritto allo studio garantito ai capaci e ai meritevoli anche se privi di
mezzi
• Il diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18)
• Diritto dei cittadini di associarsi liberamente «senza
autorizzazione» (libertà di associazione, libertà delle
associazioni, libertà negativa di associazione)
• Limite all’esercizio della libertà di associazione «per fini
che sono vietati ai singoli dalla legge penale»
• Divieto delle associazioni segrete (v. l. 17/1982) e delle
associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare (v. d.lgs.
43/1948)
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I diritti fondamentali
I DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA
COSTITUZIONALE
• La famiglia (artt. 29-31 Cost.)
• Le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.)
• Le comunità religiose (artt. 7-8 Cost.)
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I diritti fondamentali
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
• La famiglia considerata dall’art. 29.1 quale «società naturale
fondata sul matrimonio» (civile o concordatario: famiglia legittima)
• La famiglia di fatto, fondata sulla convivenza: il diritto-dovere dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori
dal matrimonio» (art. 30.1); la tutela giuridica e sociale assicurata
dalla legge ai figli illegittimi purché «compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima» (art. 30.2); la tutela della maternità,
dell’infanzia e della gioventù, non limitata alla famiglia legittima (art.
31.2; v. l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013)
• Le unioni omosessuali quali «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2
Cost. (sent. Corte cost. 138/2010)
• Il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29.2;
v. l. 151/1975) e la questione dell’attribuzione del cognome ai figli
(Corte europea dei diritti dell’uomo, Cusan e Fazzo c. Italia del 2014)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
I DIRITTI DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA
COSTITUZIONALE
• La famiglia (artt. 29-31 Cost.)
• Le minoranze linguistiche (art. 6 Cost.)
• Le comunità religiose (artt. 7-8 Cost.)
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I diritti fondamentali
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
• La famiglia considerata dall’art. 29.1 quale «società naturale
fondata sul matrimonio» (civile o concordatario: famiglia legittima)
• La famiglia di fatto, fondata sulla convivenza: il diritto-dovere dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori
dal matrimonio» (art. 30.1); la tutela giuridica e sociale assicurata
dalla legge ai figli illegittimi purché «compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima» (art. 30.2); la tutela della maternità,
dell’infanzia e della gioventù, non limitata alla famiglia legittima (art.
31.2; v. l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013)
• Le unioni omosessuali quali «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2
Cost. (sent. Corte cost. 138/2010)
• Il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29.2;
v. l. 151/1975) e la questione dell’attribuzione del cognome ai figli
(Corte europea dei diritti dell’uomo, Cusan e Fazzo c. Italia del 2014)
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I diritti fondamentali
LA FAMIGLIA NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL’UE
Art. 9
«Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio».
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I diritti fondamentali
LE MINORANZE LINGUISTICHE (ART. 6)
• Rinvio alla legge per la tutela «con apposite norme» delle
minoranze linguistiche
• Attuazione dell’art. 6 Cost. con la legge 482/1999 sulla
tutela delle minoranze linguistiche storiche (popolazioni di
lingua albanese, catalana, croata, francese, francoprovenzale, friulana, greca, ladina, occitana, sarda, slovena,
tedesca; v. l. 38/2001 sulla minoranza slovena del FriuliVenezia Giulia)
• Ratifica con l. 19/2007 della Convenzione Unesco sulla
protezione e promozione della diversità delle espressioni
linguistiche
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LE COMUNITÀ RELIGIOSE (ARTT. 7-8)
• Lo Stato e la Chiesa cattolica «ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani» (la Chiesa come ordinamento giuridico
originario)
• La regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica
sulla base dei Patti Lateranensi (i Patti come legge rinforzata)
• Il principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le
confessioni religiose
• L’autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano
• La definizione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni
religiose diverse dalla cattolica mediante intese recepite con
legge
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I diritti fondamentali
LE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE
• Con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese
• Con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
• Con le Assemblee di Dio in Italia
• Con l’Unione delle Comunità ebraiche
• Con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
• Con la Chiesa Evangelica Luterana
• Con la Chiesa Apostolica in Italia
• Con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
• Con la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa
meridionale
• Con l’Unione Buddhista italiana
• Con l’Unione Induista italiana
• Con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova*
* Intesa firmata ma non ancora approvata con
legge
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA LAICITÀ DELLO STATO
• Il principio di laicità inteso non come indifferenza verso il
fenomeno religioso ma come equidistanza nei confronti di tutte
le confessioni religiose
• Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato
incostituzionali le fattispecie penali che assicuravano una tutela
maggiore alla religiose cattolica (es. sent. 508/2000 sul reato di
vilipendio della religione cattolica) e la nuova disciplina sui
«delitti contro le confessioni religiose» (l. 85/2006)
• La questione dell’esposizione del crocifisso negli istituti
scolastici pubblici (Consiglio di stato, sez IV, sent. n. 556/2006;
Corte cost. ord. 389/2004; Corte europea dei diritti dell’uomo,
Lautsi c. Italia del 2009 e del 2011)
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I diritti fondamentali
I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI
• La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)
• Il diritto di proprietà (art. 42 Cost.)
• La libertà sindacale (art. 39 Cost.)
• Il diritto di sciopero (art. 40 Cost.)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 42)
• Riserva di legge (la proprietà privata è «riconosciuta e
garantita dalla legge»)
• Funzione sociale della proprietà privata (la legge «ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti»)
• Espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla
legge e salvo indennizzo «per motivi di interesse generale»
(quantificato in modo serio, congruo e adeguato)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (ART. 41)
• Libertà d’impresa («l’iniziativa economica privata è libera»)
• Utilità sociale dell’iniziativa economica privata («non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale»)
• Fini sociali dell’attività economica pubblica e privata (la legge
può indirizzarla e coordinarla «a fini sociali»)
• Possibilità di riservare o trasferire allo Stato «a fini di utilità
generale» imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali,
fonti di energia o situazioni di monopolio (art. 43)
• Disciplina a livello di Unione europea fondata sul «principio di
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 119
Tfue) e sulla «libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali» (art. 26 Tfue)
• Istituzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(l. 287/1990)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA LEGGE ANTITRUST
Legge 287/1990
• Intese restrittive della libertà di concorrenza: sono vietate le intese
tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante
• Posizione dominante: è vietato l’abuso da parte di una o più imprese
di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante
• Operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza:
sono vietate le operazioni di concentrazione che comportino la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza
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I diritti fondamentali
LE COMUNITÀ RELIGIOSE (ARTT. 7-8)
• Lo Stato e la Chiesa cattolica «ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani» (la Chiesa come ordinamento giuridico
originario)
• La regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica
sulla base dei Patti Lateranensi (i Patti come legge rinforzata)
• Il principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le
confessioni religiose
• L’autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano
• La definizione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni
religiose diverse dalla cattolica mediante intese recepite con
legge
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I diritti fondamentali
LE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE
• Con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese
• Con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
• Con le Assemblee di Dio in Italia
• Con l’Unione delle Comunità ebraiche
• Con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
• Con la Chiesa Evangelica Luterana
• Con la Chiesa Apostolica in Italia
• Con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
• Con la Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa
meridionale
• Con l’Unione Buddhista italiana
• Con l’Unione Induista italiana
• Con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova*
* Intesa firmata ma non ancora approvata con
legge
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA LAICITÀ DELLO STATO
• Il principio di laicità inteso non come indifferenza verso il
fenomeno religioso ma come equidistanza nei confronti di tutte
le confessioni religiose
• Le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato
incostituzionali le fattispecie penali che assicuravano una tutela
maggiore alla religiose cattolica (es. sent. 508/2000 sul reato di
vilipendio della religione cattolica) e la nuova disciplina sui
«delitti contro le confessioni religiose» (l. 85/2006)
• La questione dell’esposizione del crocifisso negli istituti
scolastici pubblici (Consiglio di stato, sez IV, sent. n. 556/2006;
Corte cost. ord. 389/2004; Corte europea dei diritti dell’uomo,
Lautsi c. Italia del 2009 e del 2011)
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I diritti fondamentali
I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI
• La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)
• Il diritto di proprietà (art. 42 Cost.)
• La libertà sindacale (art. 39 Cost.)
• Il diritto di sciopero (art. 40 Cost.)
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I diritti fondamentali
LA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 42)
• Riserva di legge (la proprietà privata è «riconosciuta e
garantita dalla legge»)
• Funzione sociale della proprietà privata (la legge «ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti»)
• Espropriazione della proprietà privata nei casi previsti dalla
legge e salvo indennizzo «per motivi di interesse generale»
(quantificato in modo serio, congruo e adeguato)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA LEGGE ANTITRUST
Legge 287/1990
• Intese restrittive della libertà di concorrenza: sono vietate le intese
tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante
• Posizione dominante: è vietato l’abuso da parte di una o più imprese
di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante
• Operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza:
sono vietate le operazioni di concentrazione che comportino la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Legge 146/1990
• Servizi pubblici essenziali: sanità, igiene pubblica, protezione civile,,
trasporti pubblici, amministrazione della giustizia ecc., in quanto «volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di
circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla
libertà di comunicazione»
• Esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di misure dirette a consentire
l’«erogazione delle prestazioni indispensabili», per la cui violazione i
lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari
• Possibilità di precettazione con ordinanza del presidente del Consiglio o
di un ministro da lui delegato o del prefetto
• Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge «al
fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati»
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
GLI ALTRI ARTICOLI DELLA «COSTITUZIONE ECONOMICA»
• Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art.
45.1)
• Tutela e sviluppo dell’artigianato (art. 45.2)
• Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende
(art. 46)
• Tutela del risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordinamento e controllo dell’esercizio del credito (art. 47.1)
• Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei
grandi complessi produttivi (art. 47.2)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
I SINDACATI E IL DIRITTO DI SCIOPERO (ARTT. 39-40)
• Libertà sindacale («l’organizzazione sindacale è libera»)
• Inattuazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 (obbligo di
registrazione dei sindacati e possibilità di stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria)
• Tutela del diritto di sciopero da esercitare «nell’ambito delle
leggi che lo regolano»
• Lo sciopero come diritto soggettivo dei lavoratori in quanto
tali ovvero della persona umana (sciopero economico, sciopero
per finalità politiche, sciopero di solidarietà)
• Limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Legge 146/1990
• Servizi pubblici essenziali: sanità, igiene pubblica, protezione civile,,
trasporti pubblici, amministrazione della giustizia ecc., in quanto «volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di
circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla
libertà di comunicazione»
• Esercizio del diritto di sciopero nel rispetto di misure dirette a consentire
l’«erogazione delle prestazioni indispensabili», per la cui violazione i
lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari
• Possibilità di precettazione con ordinanza del presidente del Consiglio o
di un ministro da lui delegato o del prefetto
• Istituzione della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge «al
fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati»
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I diritti fondamentali
GLI ALTRI ARTICOLI DELLA «COSTITUZIONE ECONOMICA»
• Riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art.
45.1)
• Tutela e sviluppo dell’artigianato (art. 45.2)
• Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende
(art. 46)
• Tutela del risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordinamento e controllo dell’esercizio del credito (art. 47.1)
• Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e all’investimento azionario nei
grandi complessi produttivi (art. 47.2)
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I diritti fondamentali
I DIRITTI SOCIALI
• Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.)
• Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.)
• Il diritto alla salute (art. 32 Cost.)
• Il diritto all’abitazione
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO AL LAVORO (ART. 4)
• La Repubblica «fondata sul lavoro» (art. 1.1), il riconoscimento
a tutti i cittadini del diritto al lavoro (art. 4.1), la tutela del lavoro
«in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35.1)
• Il diritto al lavoro come norma promozionale (la Repubblica
«promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»)
• Il diritto al lavoro come norma precettiva: la libertà di scegliere
l’attività lavorativa o professionale da esercitare, il diritto del
lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario
• Il diritto del lavoratore a una giusta retribuzione (art. 36.1)
• Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali
(art. 36.3)
• I diritti delle donne e dei minori alla parità di trattamento
nell’attività lavorativa (art. 37)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
• Legge 15 luglio 1966, n. 604 «Norme sui licenziamenti individuali»
– Licenziamento solo «per giusta causa» o «per giustificato motivo»
• Legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale,
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»
– Art. 18 «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»
(come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92)
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I diritti fondamentali
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE
• La legge Biagi: legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro», attuata con il d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276
• La legge Fornero: l. 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»
• Il decreto Poletti: d.l. 20 marzo 2014, n. 34 «Disposizioni urgenti
per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese», convertito dalla l. 78/2014
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA (ART. 38)
• Il diritto all’assistenza sociale garantito a «ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere»
• Il diritto alla previdenza sociale dei lavoratori assicurando
«mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»
• Il diritto degli inabili e dei minorati all’educazione e
all’avviamento professionale
• Gli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» per
provvedere ai compiti di assistenza e previdenza
• La libertà dell’assistenza privata
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I diritti fondamentali
LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO A PARTIRE
DAGLI ANNI NOVANTA
• Legge 421/1992 e decreto legislativo 503/1992 (governo
Amato)
• Legge 335/1995 (governo Dini)
• Legge 449/1997 (governo Prodi)
• Legge 243/2004 (governo Berlusconi II)
• Legge 247/2007 (governo Prodi II)
• Decreto legge 78/2009 e decreto legge 78/2010 (governo
Berlusconi IV)
• Decreto legge 201/2011 (governo Monti)
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32)
• La tutela della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività» (un diritto soggettivo assoluto e perfetto)
• Il diritto degli indigenti a «cure gratuite»
• L’istituzione di un servizio sanitario di tipo universale «senza
distinzione di condizioni individuali o sociali» (l. 833/1978)
• Il divieto di trattamenti sanitari obbligatori «se non per
disposizione di legge» e nei «limiti imposti dal rispetto della
persona umana» (riserva di legge rinforzata)
• Il diritto a ricevere i trattamenti sanitari e la libertà di scegliere se
ricevere o meno le cure (consenso informato del paziente)
• L’accanimento terapeutico nei confronti di chi non è in grado di
dare il proprio consenso e il testamento biologico (dichiarazione
anticipata di volontà sui trattamenti)
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I diritti fondamentali
IL CASO ELUANA ENGLARO [I]
• Corte di cassazione: sentenza della I sezione civile, n.
21748, del 16 ottobre 2007
• Corte d’appello di Milano: decreto del 9 luglio 2008
• Corte costituzionale: ordinanza n. 334 dell’8 ottobre 2008
• Corte di cassazione: sentenza delle sezioni civili unite, n.
27145, del 13 novembre 2008
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014
I diritti fondamentali
IL CASO ELUANA ENGLARO [II]
Corte di cassazione, sez. civ. I, n. 21748 del 2007
«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo
permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto
artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed
idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore
speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva
l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del
paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: quando la condizione di stato
vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun
fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che
lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della
coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del
paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal
suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro
presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data
incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di
autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione,
che altri possano avere, della qualità della vita stessa».
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I diritti fondamentali
IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE
• Il diritto alla casa come diritto a ottenere un alloggio,
inteso quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto
l’acquisto in proprietà o la locazione
• Il diritto alla casa come interesse preminente di rilevanza
costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere
primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela
(sent. Corte cost. 49/1987)
• Il diritto alla casa come vero e proprio diritto, in quanto
situazione giuridica strumentale rispetto ad altre condizioni
oggettive di bisogno (sentt. Corte cost. 404/1988 e
559/1989)
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I diritti fondamentali
IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI
• Il bilanciamento deve riguardare conflitti tra diritti o valori
aventi il medesimo rango costituzionale, vale a dire i beni
tutelati devono possedere una rilevanza costituzionale
• Il bilanciamento deve essere svolto in modo tale che il
sacrificio subito da un diritto o da un valore sia
proporzionato, ossia non eccessivo
• Il bilanciamento deve essere tale da preservare comunque
il contenuto essenziale del diritto sacrificato
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I diritti fondamentali
I DOVERI INDEROGABILI NELL’ART. 2 DELLA
COSTITUZIONE
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo... e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale ».
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I diritti fondamentali
I DOVERI COSTITUZIONALI
• Dovere per il cittadino, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, di svolgere un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2.)
• Dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione
dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1)
• Dovere «sacro» del cittadino di difesa della Patria (art. 52.1)
• Dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva (art. 53.1)
• Dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi (art. 54.1)
• Dovere dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge (art. 54.2)
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I diritti fondamentali
L’EGUAGLIANZA NELLE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI
Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776)
«Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e
hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non
possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro
posterità; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante
l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere
felicità e sicurezza».
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
«Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune».
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I diritti fondamentali
L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE
• Il principio di eguaglianza formale, o eguaglianza nei punti di
partenza: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali» (comma 1)
• Il principio di eguaglianza sostanziale, o eguaglianza nei
risultati: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»
(comma 2)
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I diritti fondamentali
IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (ART. 3.1) [1]
• L’eguaglianza davanti alla legge: riguarda l’efficacia della legge
– Principio di generalità della legge e divieto di leggi ad personam e di leggi
speciali o eccezionali
– Principio di imparzialità della pubblica amministrazione
– Principio di terzietà del giudice
• L’eguaglianza come divieto di discriminazioni: riguarda il contenuto della
legge (presunzione di illegittimità costituzionale)
– Discriminazioni in base al sesso
– Discriminazioni in base alla razza
– Discriminazioni in base alla lingua
– Discriminazioni in base alla religione
– Discriminazioni in base alle opinioni politiche
– Discriminazioni in base alle condizioni personali e sociali
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I diritti fondamentali
IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE (ART. 3.1) [2]
• L’eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni
irragionevoli: riguarda la doverosa ragionevolezza della legge
(giudizio di costituzionalità a struttura triangolare)
– Divieto di leggi ingiustificatamente discriminatorie
– Divieto di leggi ingiustificatamente parificatorie
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I diritti fondamentali
LA PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA (ART. 3.2) [I]
L’art. 3.2 Cost. individua:
• un compito spettante alla Repubblica, che consiste nella
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di
fatto limitano la libertà e l’eguaglianza
• un fine, che consiste nel pieno sviluppo della persona umana
e nella effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese
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I diritti fondamentali
LA PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA (ART. 3.2) [II]
• Le azioni positive (per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro: v. d.lgs. 198/2006 «codice delle pari
opportunità»)
• Le quote rosa (per l’accesso nei consigli di
amministrazione delle società quotate: v. l. 120/2011)
• Le quote elettorali (per il riequilibrio della rappresentanza a
favore delle donne: v. l. 215/2012 e l. 65/2014)
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I diritti fondamentali
LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
Art. 51.1 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2003
«Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini».
Art. 117.7 Cost. introdotto dalla l. cost. 3/2001
«Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive»
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I diritti fondamentali
LE QUOTE ELETTORALI [1]
• Legge elettorale comuni 1993: «nelle liste dei candidati nessuno dei
due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due
terzi» (v. Corte cost. sent. 422/1995)
• Legge elettorale Camera 1993: «le liste recanti più di un nome sono
formate da candidati e candidate, in ordine alternato» (v. sent. 422/1995)
• Legge elettorale regioni ordinarie 1995: «in ogni lista regionale e
provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati» (v. sent. 422/1995)
• Legge elettorale Regione Valle d’Aosta 2002: «ogni lista di candidati
all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di
candidati di entrambi i sessi»; «l’Ufficio elettorale regionale... verifica...
che nelle [liste] siano presenti candidati di entrambi i sessi... dichiara non
valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni» (v. sent.
49/2003)
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I diritti fondamentali
LE QUOTE ELETTORALI [2]
• Legge elettorale Parlamento europeo 2004: «nell’insieme delle liste
circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati»; «l’importo
del rimborso per le spese elettorali... è ridotto, fino ad un massimo della metà,
in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a
quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste
circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la
presenza di candidati di entrambi i sessi» (l. 90/2004)
• Legge elettorale Regione Campania 2009: «l’elettore può esprimere, nelle
apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il
cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista
stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un
candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della
stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza» (v. sent. 4/2010)
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I diritti fondamentali
LE QUOTE ELETTORALI [3]
• Legge elettorale comuni 2012: nelle liste dei candidati «nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con
arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso
meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi»; «ciascun elettore può altresì esprimere, nelle
apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella
lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono
riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento
della seconda preferenza» (l. 215/2012)
• Legge elettorale Parlamento europeo 2014: «in ciascuna lista I candidati
dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento
all’unità. Nell’ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso
diverso»;«l'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso,
pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza» (l. 65/2014)
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