1 Seconda lezione IL DIRITTO PRIVATO Archivo - e

Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO
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VINCENZO FRANCESCHELLI
SCHEMI del Corso di
DIRITTO PRIVATO
- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte.
Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la
preparazione dell’esame).
Seconda
LEZIONE
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I
2
IL DIRITTO
PRIVATO
LE FONTI
DEL DIRITTO
LE FONTI DEL
DIRITTO
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Le fonti del diritto. Fonti di cognizione e fonti di produzione
Quali sono le
fonti del
diritto?
Come si
distinguono
le fonti?
?
Le fonti del diritto si distinguono in fonti di
cognizione e in fonti di produzione.
Il codice civile è la fonte di cognizione
delle norme di diritto privato.
Fonte di produzione delle norme è il
Parlamento, che, con l'iter scandito dalla
Costituzione, approva le leggi.
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FONTI DI COGNIZIONE
Le fonti di cognizione sono gli strumenti che concorrono alla
conoscenza della norma giuridica
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Sistema semplificato delle Fonti del diritto.
Art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale
Disposizioni sulla legge in generale
Capo I
Delle fonti del diritto
Le fonti del diritto si
distinguono in
FONTI DI PRODUZIONE
Sono le fonti che concorrono alla formazione dell’ordinamento
giuridico nel suo insieme
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Codice Civile
(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Disposizioni sulla legge in generale
(Preleggi)
Capo I
Delle fonti del diritto
Art. 1. Indicazione delle fonti.
Sono fonti del diritto:
Art. 1. Indicazione delle fonti.
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
4) gli usi.
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Art. 2. Leggi.
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo
aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere
costituzionale.
Art. 3. Regolamenti.
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di
carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti
delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle
disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3
non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo.
1) le leggi;
2) i regolamenti;
[3) le norme corporative;] (1)
4) gli usi.
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
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SISTEMA COMPLESSO DELLE FONTI
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Gerarchia delle fonti.
La Costituzione della Repubblica
Il Trattato CEE e le norme comunitarie
I Codici (e il Codice civile in particolare)
Le leggi ordinarie dello Stato (leggi speciali)
Le leggi regionali
I regolamenti
Le fonti del diritto sono ordinate non
casualmente, ma secondo il principio di
gerarchia di valore delle norme.
Al primo posto nel sistema delle fonti del
diritto è la legge.
Al secondo posto i regolamenti.
All'ultimo posto troviamo gli usi o la
consuetudine.
Gli usi e la consuetudine
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Gerarchia delle fonti.
Il principio di gerarchia delle fonti fa sì che
i regolamenti non possono contenere
norme contrarie alle disposizioni delle
leggi (art. 4 preleggi).
Allo stesso modo, la consuetudine non
può contrastare un regolamento, e, a
maggior ragione, una legge.
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Dopo leggi e regolamenti, ultima fonte del
diritto è la consuetudine (art. 1 preleggi).
La consuetudine è la principale fonte di
diritto non scritto.
Gli usi, o consuetudini, consistono nella
generale, costante ed uniforme ripetizione
di un determinato comportamento, nella
convinzione di obbedire ad un obbligo
giuridico. Sono quindi norme non scritte
(ius ex non scripto), che si formano
spontaneamente.
Art. 8. Usi.
Nelle materie regolate dalle leggi e dai
regolamenti gli usi hanno efficacia solo in
quanto sono da essi richiamati.
Art. 9. Raccolte di usi.
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli
enti e degli organi a ciò autorizzati si
presumono esistenti fino a prova contraria.
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Come si
definisce la
consuetudine
?
La
consuetudine
?
CONSUETUDO
EST OPINIO JURIS ET NECESSITATIS
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La consuetudine è composta da un elemento materiale o oggettivo
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Tradizionalmente si distinguono tre tipi di consuetudine
e da un elemento psicologico o soggettivo
elemento materiale o oggettivo
Consuetudo contra legem (che è vietata)
E’ costituito dal generale, costante ed
uniforme comportamento dei consociati
Consuetudo secundum legem (richiamata dalla legge)
elemento psicologico o soggettivo
E’ costituito dal convincimento che il
comportamento costituisce il conformarsi
ad un obbligo giuridico
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Consuetuto praeter legem (e cioè in quelle materie o
campi del diritto che non sono espressamente
regolate né dalla legge né dai regolamenti
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L’interpretazione della legge
Come si
interpreta una
legge?
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?
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Art. 12. Interpretazione della legge.
Nell‘interpretare la legge, non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.
Nell'applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con
una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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Interpretazione della legge
Letterale
Funzionale
Autentica
Estensiva
Sistematica
Evolutiva
Analogia
La
giurisprudenza,
la dottrina e
l’equità sono
fonti del diritto?
Legis
Iuris
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?
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L'equità
L'equità è il principio creato dal giudice nel
caso concreto per risolvere una
controversia. Ad essa si fa ricorso in casi
eccezionali, espressamente previsti dalla
legge.
L'equità non è, dunque, norma giuridica, né,
tantomeno, fonte del diritto, ma « metodo » o
« criterio » di soluzione del caso concreto
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II
IL DIRITTO
PRIVATO
FATTO E
DIRITTO
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1.
Gli istituti del diritto
privato
Fatto - Fattispecie
Come si
definiscono
gli istituti
giuridici?
?
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Gli istituti giuridici
Gli istituti giuridici possono essere
definiti come i meccanismi tipici, in
cui si estrinseca il modificarsi della
realtà giuridica, gli “atti o fatti” che,
con il loro realizzarsi, determinano il
mutamento della realtà giuridica, i
meccanismi tipici che regolano il
vivere sociale
Cos’è un
«fatto
giuridico»?
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?
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Fatto giuridico
Fatto giuridico è evento,
avvenimento, azione, fenomeno
che, in presenza di determinate
circostanze, produce
conseguenze giuridiche, tra cui
l’acquisto, la perdita o la modifica
di un diritto soggettivo
Cosa si
intende per
«fattispecie»?
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FATTISPECIE
Complesso di fatti cui la norma giuridica
ricollega la costituzione, la modifica o
l’estinzione di un rapporto giuridico.
Il complesso di fatti determina l’applicazione
della norma.
?
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SEMPLICE
FATTISPECIE
COMPLESSA
AA
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Fattispecie
Fattispecie semplice
può essere ricondotta
all'idea che un singolo
fatto determina
l'astratta applicazione
della norma e, quindi,
l’effetto giuridico
Fattispecie
complessa ci
richiama l'idea che
per l'astratta
applicazione della
norma occorre il
concatenarsi di più
fatti o atti
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2.
Visione statica e
visione dinamica
della realtà
giuridica
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VISIONE STATICA
La situazione giuridica
quale è
(proprietà / diritti reali
Situazioni soggettive)
VISIONE DINAMICA
I fatti giuridici che
modificano la realtà
giuridica
(fatti riferibili all’uomo /
contratti / eventi)
3.
FATTO E ATTO
GIURIDICO
AA
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I fatti giuridici
• Le situazioni giuridiche soggettive non
derivano direttamente dalla legge, ma è
la legge che ricollega ad un fatto umano
o naturale il prodursi di effetti
giuridici
Tipologie di fatti giuridici
Naturale: che prescinde da attività
consapevole dell’uomo e dal suo
stato soggettivo
• Fatto
Umano: atti posti in essere da un
soggetto di diritto: qui rilievo a volontà
Atti leciti
La nascita, l’accordo, il mutamento
naturale del corso di un fiume,
producono effetti giuridici, in quanto è
la legge che li determina
Negozio
giuridico
AA
Atto giuridico
in senso stretto
Atti illeciti, in
violazione di una
regola di diritto.
Artt. 1218 e 2043:
generano
responsabilità
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FATTO
La caduta di un albero è
un fatto naturale
Atto giuridico
Fatto giuridico
comprende
Fatto giuridico in senso stretto
AA
AA
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FATTO
La semina è un fatto
giuridico.
Prescinde da una
analisi della capacità
dell’uomo.
Produce effetti giuridici.
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ATTO GIURIDICO
E’ espressione della
volontà o del
comportamento
consapevole dell’uomo.
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L’atto giuridico e un “fatto” riferibile all’uomo
Esso può essere:
NEGOZIALE
NON NEGOZIALE
● Atti negoziali
● Atti non negoziali
● Atto dovuto
• L'atto giuridico si distingue
in atto negoziale e atto non
negoziale.
• Entrambi sono collegati alla
volontà o al comportamento
dell'uomo. Però mentre l'atto
negoziale è espressione
della volontà dell'uomo,
l'atto non negoziale, pur
essendo collegato all'uomo,
prescinde dalla volontà
stessa.
• Atto dovuto L'atto dovuto o
satisfattivo consiste
nell'adempimento di un
obbligo giuridico
DOVUTO
AA
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Fatto e norma
Fatto giuridico comprende
Il fatto senza il diritto è privo di senso
Fatto
Norma
Il diritto non sorge se il fatto non si compie
Atto giuridico
è espressione della volontà e
del comportamento consapevole
dell’uomo
Fatto giuridico in senso stretto
si prescinde dalla volontà dell’uomo
AA
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4.
CLASSIFICAZIONE
DEGLI ATTI
GIURIDICI
I «fatti
giuridico»
possono
essere
classificati?
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Classificazione degli atti e dei fatti in relazione agli
effetti
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Fatti costitutivi ►
Fatti modificativi ►
Fatti costitutivi
Fatti estintivi ►
Fatti estintivi
Fatti impeditivi ►
Fatti modificativi
Fatti impeditivi
?
Sono fatti costitutivi quei fatti dai quali
dipende la nascita o il formarsi di una
situazione giuridica. Sono, dunque, fatti
costitutivi quelli al cui verificarsi si collega
la costituzione dell'effetto giuridico.
Sono quei fatti da cui dipende una
modificazione, soggettiva o oggettiva, del
rapporto giuridico.
Sono fatti estintivi quei fatti il cui effetto
consiste nel venir meno di una situazione
giuridica determinata. Quelli, cioè, al cui
verificarsi consegue l'estinzione del
rapporto giuridico.
Si parla, infine, di fatti impeditivi, fatti,
cioè che al loro verificarsi determinano
l'impedimento del sorgere di un rapporto
o di una situazione giuridica. (Cfr. art.
1321. Un fatto giuridico può costituire o
estinguere una situazione giuridica o
impedire che una situazione giuridica si
verifichi).
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Gruppi di discussione: promoter occulto
ATTI LECITI
Atto lecito è quel comportamento
dell’uomo conforme al diritto
Gli atti giuridici possono
classificarsi in
Illecito penale
Illecito civile
L’illecito penale consiste nella
L’illecito civile consiste nella
violazione di una norma penale. In
violazione di una norma civile. In
generale viola valori
generale comporta una violazione
costituzionalmente garantiti.
del precetto generale del
neminem laedere.
L’illecito penale comporta la
L’illecito civile comporta come
comminazione di una pena o
conseguenza la comminazione di
l’applicazione di una misura di
una sanzione privatistica.
sicurezza.
ATTI ILLECITI
Atto illecito è quel comportamento
non conforme al diritto
AA
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Vi sono
«fatti» o «atti»
che non sono
«fatti
giuridici?
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?
Tutti i nostri
comportament
i nel vivere
sociale sono
regolati dal
diritto?
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RAPPORTI DI
CORTESIA
?
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RAPPORTI DI
CORTESIA
AA
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RAPPORTI DI
CORTESIA
5.
LA PROVA DEI
FATTI GIURIDICI
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Come si
provano i
«fatti
giuridici?
?
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PROVA DEI FATTI GIURIDICI
Nell'articolo 2697 è espresso il principio
dell'onere della prova
• Chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento
• Chi eccepisce la inefficacia di tali fatti o
eccepisce che il diritto sia modificato o
estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda
LA PROVA
dei fatti giuridici
Per essere preso in considerazione dal
diritto, il fatto deve essere provato.
E’ onere di chi invoca la protezione del
diritto provare il fatto posto a
fondamento della sua pretesa.
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Art. 2697. Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono
il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l'eccezione si fonda.
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actore non probante, reus
absolvitur
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Quali sono i
mezzi di prova?
(se l'attore non riesce a dare la prova
del suo diritto, perde la causa).
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I MEZZI DI PROVA
• a) la prova documentale
• b) le scritture contabili delle
imprese soggette a registrazione
• c) la prova testimoniale
• d) le presunzioni
• e) la confessione
• f) il giuramento
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• Le presunzioni legali, o praesumptio iuris
et de iure
dispensano da qualunque
prova coloro a favore dei quali esse sono
stabilite (2728). Contro di esse non è
ammessa prova contraria.
• Le presunzioni semplici, o praesumptio
iuris tantum sono lasciate alla prudenza
del giudice il quale non deve ammettere
che presunzioni gravi, precise e
concordanti (2729).
?
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Scritture contabili delle imprese soggette a
registrazione (2709-2711).
I libri e le altre scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore (2709).
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può
scinderne il contenuto.
Particolare efficacia probatoria hanno le scritture
contabili nei rapporti tra imprenditori. I libri bollati
e vidimati nelle forme di legge, quando sono
regolarmente tenuti, possono fare prova tra
imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio
dell'impresa (2710).
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LA CONFESSIONE PUÒ ESSERE
GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE.
Confessione giudiziale (2733)
È
giudiziale la confessione resa in giudizio
Confessione stragiudiziale (2735)
È
stragiudiziale la confessione fatta, al di
fuori del processo, alla parte o a chi la
rappresenta.
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La pubblicità
6.
La prova dei fatti
giuridici
LA PUBBLICITA’
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Sono strumenti di pubblicità:
• i registri dello stato civile
• il registro delle imprese
• i registri immobiliari
• il pubblico registro automobilistico
• il registro navale
• il registro degli aeromobili
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SI DISTINGUE TRA
►PUBBLICITÀ NOTIZIA
►PUBBLICITÀ COSTITUTIVA
►PUBBLICITÀ DICHIARATIVA
• L’ordinamento giuridico
può avere interesse a che
atti e fatti siano resi
pubblici.
• Siano, in altre parole,
conoscibili ai terzi.
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Come si
classificano i
tipi di
pubblicità?
?
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pubblicità notizia
• si ha pubblicità notizia quando un
adempimento pubblicitario non ha altro
scopo che rendere nota ai terzi una
determinata vicenda, senza che dalla
mancanza dell’adempimento possa
derivare l’invalidità o l’inefficacia
dell’atto da pubblicizzare
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pubblicità costitutiva
• si ha pubblicità costitutiva quando
l’adempimento non ha il solo scopo di
rendere noto una vicenda a terzi, ma è
un elemento integrante di una
fattispecie negoziale. In questo caso,
pertanto, la mancanza della pubblicità
impedisce il prodursi degli effetti
dell’atto da pubblicizzare
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pubblicità dichiarativa
• si ha pubblicità dichiarativa quando
l’adempimento pubblicitario determina
la possibilità di opporre un determinato
atto nei confronti dei terzi, atto che, nei
confronti di essi, prima della pubblicità,
è come se non fosse mai stato
compiuto
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LA TRASCRIZIONE
7.
LA
TRASCRIZIONE
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Atti soggetti a trascrizione. Ai sensi dell'art. 2643 si
devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione
• 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni
immobili;
• 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e
dell'enfiteuta;
• 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti
menzionati nei numeri precedenti;
• 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù
prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione;
• 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei
numeri precedenti;
• ….. SEGUE ….
• La trascrizione è un regime di pubblicità che si
attua a mezzo di pubblici registri e che ha per
oggetto atti relativi ai beni immobili.
• L'istituto della trascrizione immobiliare è trattato
nel libro sesto del codice civile, dedicato alla
tutela dei diritti, agli articolo 2643 e seguenti.
• Volendo fornire una prima ed approssimativa
definizione dell'istituto possiamo dire che la
trascrizione è una forma specifica di pubblicità
per le vicende che riguardano diritti reali
immobiliari.
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• 2644. Effetti della trascrizione. Gli atti enunciati
nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato sugli immobili in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione degli atti medesimi.
• Eseguita la trascrizione, non può avere effetto
contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione
o iscrizione di diritti acquistati verso il suo
autore, quantunque l'acquisto risalga a data
anteriore.
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III
LA TRASCRIZIONE –
PUBBLICITA’ DICHIARATIVA
IL DIRITTO
PRIVATO
LA NORMA
GIURIDICA
AA
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LA
NORMA GIURIDICA
Dobbiamo ora impadronirci di alcuni concetti
generali utilizzando una terminologia
adeguata.
Si tratta di termini «astratti» che definiscono
determinate figure.
Termini che utilizzeremo durante tutto il
corso.
AA
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Quali sono le
caratteristiche
della norma
giuridica?
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?
Caratteristiche della norma giuridica sono la
sanzionabilità, la generalità e l’astrattezza.
Si dice, dunque, che la norma giuridica è
generale, astratta e provvista di sanzione.
sanzionabilità
► La norma prevede una sanzione in caso di violazione
generalità
► La norma è rivolta ad una generalità di destinatari
astrattezza
► La norma prevede una « ipotesi » astratta e vale per una
serie infinita di casi concreti
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1.
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I soggetti del traffico giuridico
I soggetti sono le “persone” in senso giuridico
IL TRAFFICO
GIURIDICO
LE PERSONE
Gli istituti giuridici
Gli istituti giuridici possono essere definiti
come i meccanismi tipici, in cui si estrinseca
la “modificazione” della realtà giuridica, gli
“atti” o “fatti” che con il loro realizzarsi
determinano la “modificazione” della realtà
giuridica, i meccanismi tipici che regolano il
vivere sociale.
AA
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Le “persone” si distinguono in
persone fisiche e persone giuridiche
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I soggetti del traffico giuridico
L’impresa è l’elemento dinamico, lo strumento
moderno di produzione della ricchezza
Persona fisica è l’uomo
L’imprenditore è colui che esercita
professionalmente una attività economica diretta
alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art.
Persona giuridica è il complesso
organizzato di persone o beni
destinati ad uno scopo, cui
l’ordinamento giuridico attribuisce
la qualità di soggetto di diritto.
Es. le società per azioni.
2082)
L’azienda è il complesso dei beni organizzato
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art.
2555)
AA
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2.
Il DIRITTO E
LA NORMA
L’ordinamento
giuridico
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LA NORMA E’ COMANDO
Caratteristiche della norma giuridica sono:
la sanzionabilità,
la generalità e
l'astrattezza.
Si dice, dunque, che la norma giuridica
è generale, astratta e provvista di
sanzione.
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Le caratteristiche della norma giuridica
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Le sanzioni possono essere civili o penali
Le sanzioni civili sono
di tre tipi
sanzionabilità: La norma prevede una sanzione in caso
di violazione
generalità: La norma è rivolta ad una generalità di
destinatari
astrattezza: La norma prevede una “ipotesi” astratta e
vale per una serie infinita di casi concreti
risarcitoria (2043) il soggetto è obbligato a corrispondere
una somma di danaro
invalidatoria (1341-1350) l’atto compiuto in violazione
della norma è invalido (nullo o annullabile)
(es. 2932) esecuzione specifica del comando
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Le sanzioni civili
• risarcitoria ► il soggetto è obbligato a
corrispondere una somma di danaro
(es. 2043)
• invalidatoria ► l'atto compiuto in
violazione della norma è invalido (cfr.
1341-1350)
• esecuzione in forma specifica
►
(es. 2932)
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3.
Efficacia della
norma nel
tempo e nello
spazio
AA
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L'efficacia della legge nel tempo
L'efficacia della legge nel tempo
Il principio di irretroattività.
La Costituzione dispone innanzitutto (art. 73
III co.) che: « Le leggi sono pubblicate subito
dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso ».
Il periodo che va dalla pubblicazione
all'entrata in vigore è detto periodo di vacatio
legis.
La legge non dispone che per l'avvenire.
Essa non può avere effetto retroattivo
(art. 11 preleggi: “Efficacia della legge nel
tempo. — La legge non dispone che per
l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
art. 25 Costituzione).
È il « principio di irretroattività », uno dei
capisaldi dello Stato di diritto.
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L'efficacia della legge nello spazio
4.
Caratteristica fondamentale di ciascun
ordinamento giuridico è la territorialità.
Le leggi italiane sono efficaci nel territorio
della Repubblica. Non hanno, di regola,
efficacia extraterritoriale
Prescrizione e
decadenza
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prescrizione
La decadenza
Ogni diritto si estingue
per prescrizione, quando
il titolare non lo esercita
per il tempo determinato
dalla legge (art. 2934)
Diversa dalla prescrizione è
la decadenza. La decadenza
è la perdita di un diritto per
il suo mancato esercizio nel
termine stabilito dalla legge
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• Prescrizione
Ogni diritto si estingue
per prescrizione,
quando il titolare
non lo esercita per il
tempo determinato
dalla legge
• Decadenza
La decadenza è la
perdita di un diritto
per il suo mancato
esercizio nel termine
stabilito dalla legge
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• Prescrizione
Fondamento della
prescrizione è la
certezza dei rapporti
giuridici
• Decadenza
Fondamento della
decadenza è
l’esigenza di
definire, in breve
tempo, una
situazione giuridica
incerta
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5.
Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere di agire per il
Diritti
soggettivi e
interessi
legittimi
soddisfacimento di un proprio interesse,
protetto dall’ordinamento giuridico.
Interesse legittimo
L’interesse legittimo è una situazione
giuridica soggettiva attiva, tutelata
indirettamente da una norma volta a
proteggere un interesse pubblico o generale
AA 2008 / 2009
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6.
DIRITTI ASSOLUTI
E’ un diritto che attribuisce al titolare un potere
erga omnes (nei confronti di tutti)
Diritti assoluti
e diritti relativi
I diritti soggettivi
si distinguono in
DIRITTI RELATIVI
E’ un diritto che attribuisce un potere che il
titolare può esercitare solo nei confronti di una
o più persone determinate
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Il diritto privato si occupa di diritti soggettivi
7.
Altre figure:
diritti assoluti
È un diritto che attribuisce
al titolare un potere
erga omnes
diritti relativi
È un diritto che attribuisce
un potere che il titolare
può esercitare solo
nei confronti di una o più
persone determinate
facoltà, onere,
potestà,
aspettativa,
status
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Facoltà ►La facoltà indica un comportamento
che un soggetto può lecitamente porre in essere.
Onere ► L'onere può essere definito come la
necessità di un comportamento per realizzare un
interesse proprio.
Potestà ►La potestà è un potere-dovere che si
esercita non solo nell'interesse proprio, ma anche
nell'interesse altrui.
Aspettativa ►Il titolare della aspettativa ha il
potere, durante il periodo di pendenza della
condizione, di compiere atti conservativi (ex art.
1356), atti, cioè necessari od utili ad evitare la
distruzione, il danneggiamento o la perdita della
cosa.
Status ► Status indica un fascio di rapporti
giuridici facenti capo ad un soggetto
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8.
L’autonomia
privata
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L’AUTONOMIA PRIVATA
Il diritto privato è espressione di
autonomia privata. Mentre la norma
giuridica regola un’infinita serie di
rapporti, i privati possono regolare
rapporti intersoggettivi con un atto di
autonomia, che l’ordinamento
sostanzialmente riconosce come
giuridicamente vincolante.
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