Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). Seconda LEZIONE Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I 2 IL DIRITTO PRIVATO LE FONTI DEL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Le fonti del diritto. Fonti di cognizione e fonti di produzione Quali sono le fonti del diritto? Come si distinguono le fonti? ? Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e in fonti di produzione. Il codice civile è la fonte di cognizione delle norme di diritto privato. Fonte di produzione delle norme è il Parlamento, che, con l'iter scandito dalla Costituzione, approva le leggi. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 1 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli FONTI DI COGNIZIONE Le fonti di cognizione sono gli strumenti che concorrono alla conoscenza della norma giuridica Prof. Vincenzo Franceschelli Sistema semplificato delle Fonti del diritto. Art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto Le fonti del diritto si distinguono in FONTI DI PRODUZIONE Sono le fonti che concorrono alla formazione dell’ordinamento giuridico nel suo insieme Prof. Vincenzo Franceschelli Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) Capo I Delle fonti del diritto Art. 1. Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: Art. 1. Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 4) gli usi. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2. Leggi. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Art. 3. Regolamenti. Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] (1) 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Prof. Vincenzo Franceschelli SISTEMA COMPLESSO DELLE FONTI Prof. Vincenzo Franceschelli Gerarchia delle fonti. La Costituzione della Repubblica Il Trattato CEE e le norme comunitarie I Codici (e il Codice civile in particolare) Le leggi ordinarie dello Stato (leggi speciali) Le leggi regionali I regolamenti Le fonti del diritto sono ordinate non casualmente, ma secondo il principio di gerarchia di valore delle norme. Al primo posto nel sistema delle fonti del diritto è la legge. Al secondo posto i regolamenti. All'ultimo posto troviamo gli usi o la consuetudine. Gli usi e la consuetudine Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 2 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Gerarchia delle fonti. Il principio di gerarchia delle fonti fa sì che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi (art. 4 preleggi). Allo stesso modo, la consuetudine non può contrastare un regolamento, e, a maggior ragione, una legge. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Dopo leggi e regolamenti, ultima fonte del diritto è la consuetudine (art. 1 preleggi). La consuetudine è la principale fonte di diritto non scritto. Gli usi, o consuetudini, consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento, nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico. Sono quindi norme non scritte (ius ex non scripto), che si formano spontaneamente. Art. 8. Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Art. 9. Raccolte di usi. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Come si definisce la consuetudine ? La consuetudine ? CONSUETUDO EST OPINIO JURIS ET NECESSITATIS Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 3 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli La consuetudine è composta da un elemento materiale o oggettivo Prof. Vincenzo Franceschelli Tradizionalmente si distinguono tre tipi di consuetudine e da un elemento psicologico o soggettivo elemento materiale o oggettivo Consuetudo contra legem (che è vietata) E’ costituito dal generale, costante ed uniforme comportamento dei consociati Consuetudo secundum legem (richiamata dalla legge) elemento psicologico o soggettivo E’ costituito dal convincimento che il comportamento costituisce il conformarsi ad un obbligo giuridico Prof. Vincenzo Franceschelli Consuetuto praeter legem (e cioè in quelle materie o campi del diritto che non sono espressamente regolate né dalla legge né dai regolamenti Prof. Vincenzo Franceschelli L’interpretazione della legge Come si interpreta una legge? Prof. Vincenzo Franceschelli ? Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 12. Interpretazione della legge. Nell‘interpretare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 4 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Interpretazione della legge Letterale Funzionale Autentica Estensiva Sistematica Evolutiva Analogia La giurisprudenza, la dottrina e l’equità sono fonti del diritto? Legis Iuris Prof. Vincenzo Franceschelli ? Prof. Vincenzo Franceschelli L'equità L'equità è il principio creato dal giudice nel caso concreto per risolvere una controversia. Ad essa si fa ricorso in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge. L'equità non è, dunque, norma giuridica, né, tantomeno, fonte del diritto, ma « metodo » o « criterio » di soluzione del caso concreto Prof. Vincenzo Franceschelli II IL DIRITTO PRIVATO FATTO E DIRITTO Prof. Vincenzo Franceschelli 1. Gli istituti del diritto privato Fatto - Fattispecie Come si definiscono gli istituti giuridici? ? Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 5 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Gli istituti giuridici Gli istituti giuridici possono essere definiti come i meccanismi tipici, in cui si estrinseca il modificarsi della realtà giuridica, gli “atti o fatti” che, con il loro realizzarsi, determinano il mutamento della realtà giuridica, i meccanismi tipici che regolano il vivere sociale Cos’è un «fatto giuridico»? Prof. Vincenzo Franceschelli ? Prof. Vincenzo Franceschelli Fatto giuridico Fatto giuridico è evento, avvenimento, azione, fenomeno che, in presenza di determinate circostanze, produce conseguenze giuridiche, tra cui l’acquisto, la perdita o la modifica di un diritto soggettivo Cosa si intende per «fattispecie»? Prof. Vincenzo Franceschelli FATTISPECIE Complesso di fatti cui la norma giuridica ricollega la costituzione, la modifica o l’estinzione di un rapporto giuridico. Il complesso di fatti determina l’applicazione della norma. ? Prof. Vincenzo Franceschelli SEMPLICE FATTISPECIE COMPLESSA AA Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 6 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Fattispecie Fattispecie semplice può essere ricondotta all'idea che un singolo fatto determina l'astratta applicazione della norma e, quindi, l’effetto giuridico Fattispecie complessa ci richiama l'idea che per l'astratta applicazione della norma occorre il concatenarsi di più fatti o atti Prof. Vincenzo Franceschelli 2. Visione statica e visione dinamica della realtà giuridica Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli VISIONE STATICA La situazione giuridica quale è (proprietà / diritti reali Situazioni soggettive) VISIONE DINAMICA I fatti giuridici che modificano la realtà giuridica (fatti riferibili all’uomo / contratti / eventi) 3. FATTO E ATTO GIURIDICO AA Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I fatti giuridici • Le situazioni giuridiche soggettive non derivano direttamente dalla legge, ma è la legge che ricollega ad un fatto umano o naturale il prodursi di effetti giuridici Tipologie di fatti giuridici Naturale: che prescinde da attività consapevole dell’uomo e dal suo stato soggettivo • Fatto Umano: atti posti in essere da un soggetto di diritto: qui rilievo a volontà Atti leciti La nascita, l’accordo, il mutamento naturale del corso di un fiume, producono effetti giuridici, in quanto è la legge che li determina Negozio giuridico AA Atto giuridico in senso stretto Atti illeciti, in violazione di una regola di diritto. Artt. 1218 e 2043: generano responsabilità Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 7 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli FATTO La caduta di un albero è un fatto naturale Atto giuridico Fatto giuridico comprende Fatto giuridico in senso stretto AA AA Prof. Vincenzo Franceschelli FATTO La semina è un fatto giuridico. Prescinde da una analisi della capacità dell’uomo. Produce effetti giuridici. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ATTO GIURIDICO E’ espressione della volontà o del comportamento consapevole dell’uomo. Prof. Vincenzo Franceschelli L’atto giuridico e un “fatto” riferibile all’uomo Esso può essere: NEGOZIALE NON NEGOZIALE ● Atti negoziali ● Atti non negoziali ● Atto dovuto • L'atto giuridico si distingue in atto negoziale e atto non negoziale. • Entrambi sono collegati alla volontà o al comportamento dell'uomo. Però mentre l'atto negoziale è espressione della volontà dell'uomo, l'atto non negoziale, pur essendo collegato all'uomo, prescinde dalla volontà stessa. • Atto dovuto L'atto dovuto o satisfattivo consiste nell'adempimento di un obbligo giuridico DOVUTO AA Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 8 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Fatto e norma Fatto giuridico comprende Il fatto senza il diritto è privo di senso Fatto Norma Il diritto non sorge se il fatto non si compie Atto giuridico è espressione della volontà e del comportamento consapevole dell’uomo Fatto giuridico in senso stretto si prescinde dalla volontà dell’uomo AA Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI I «fatti giuridico» possono essere classificati? Prof. Vincenzo Franceschelli Classificazione degli atti e dei fatti in relazione agli effetti Prof. Vincenzo Franceschelli Fatti costitutivi ► Fatti modificativi ► Fatti costitutivi Fatti estintivi ► Fatti estintivi Fatti impeditivi ► Fatti modificativi Fatti impeditivi ? Sono fatti costitutivi quei fatti dai quali dipende la nascita o il formarsi di una situazione giuridica. Sono, dunque, fatti costitutivi quelli al cui verificarsi si collega la costituzione dell'effetto giuridico. Sono quei fatti da cui dipende una modificazione, soggettiva o oggettiva, del rapporto giuridico. Sono fatti estintivi quei fatti il cui effetto consiste nel venir meno di una situazione giuridica determinata. Quelli, cioè, al cui verificarsi consegue l'estinzione del rapporto giuridico. Si parla, infine, di fatti impeditivi, fatti, cioè che al loro verificarsi determinano l'impedimento del sorgere di un rapporto o di una situazione giuridica. (Cfr. art. 1321. Un fatto giuridico può costituire o estinguere una situazione giuridica o impedire che una situazione giuridica si verifichi). Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 9 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Gruppi di discussione: promoter occulto ATTI LECITI Atto lecito è quel comportamento dell’uomo conforme al diritto Gli atti giuridici possono classificarsi in Illecito penale Illecito civile L’illecito penale consiste nella L’illecito civile consiste nella violazione di una norma penale. In violazione di una norma civile. In generale viola valori generale comporta una violazione costituzionalmente garantiti. del precetto generale del neminem laedere. L’illecito penale comporta la L’illecito civile comporta come comminazione di una pena o conseguenza la comminazione di l’applicazione di una misura di una sanzione privatistica. sicurezza. ATTI ILLECITI Atto illecito è quel comportamento non conforme al diritto AA Prof. Vincenzo Franceschelli Vi sono «fatti» o «atti» che non sono «fatti giuridici? Prof. Vincenzo Franceschelli ? Tutti i nostri comportament i nel vivere sociale sono regolati dal diritto? Prof. Vincenzo Franceschelli RAPPORTI DI CORTESIA ? Prof. Vincenzo Franceschelli RAPPORTI DI CORTESIA AA Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 10 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli RAPPORTI DI CORTESIA 5. LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Come si provano i «fatti giuridici? ? Prof. Vincenzo Franceschelli PROVA DEI FATTI GIURIDICI Nell'articolo 2697 è espresso il principio dell'onere della prova • Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento • Chi eccepisce la inefficacia di tali fatti o eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda LA PROVA dei fatti giuridici Per essere preso in considerazione dal diritto, il fatto deve essere provato. E’ onere di chi invoca la protezione del diritto provare il fatto posto a fondamento della sua pretesa. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 2697. Onere della prova. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 11 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli actore non probante, reus absolvitur Prof. Vincenzo Franceschelli Quali sono i mezzi di prova? (se l'attore non riesce a dare la prova del suo diritto, perde la causa). Prof. Vincenzo Franceschelli I MEZZI DI PROVA • a) la prova documentale • b) le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione • c) la prova testimoniale • d) le presunzioni • e) la confessione • f) il giuramento Prof. Vincenzo Franceschelli • Le presunzioni legali, o praesumptio iuris et de iure dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite (2728). Contro di esse non è ammessa prova contraria. • Le presunzioni semplici, o praesumptio iuris tantum sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti (2729). ? Prof. Vincenzo Franceschelli Scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (2709-2711). I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore (2709). Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. Particolare efficacia probatoria hanno le scritture contabili nei rapporti tra imprenditori. I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (2710). Prof. Vincenzo Franceschelli LA CONFESSIONE PUÒ ESSERE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE. Confessione giudiziale (2733) È giudiziale la confessione resa in giudizio Confessione stragiudiziale (2735) È stragiudiziale la confessione fatta, al di fuori del processo, alla parte o a chi la rappresenta. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 12 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli La pubblicità 6. La prova dei fatti giuridici LA PUBBLICITA’ Prof. Vincenzo Franceschelli Sono strumenti di pubblicità: • i registri dello stato civile • il registro delle imprese • i registri immobiliari • il pubblico registro automobilistico • il registro navale • il registro degli aeromobili Prof. Vincenzo Franceschelli SI DISTINGUE TRA ►PUBBLICITÀ NOTIZIA ►PUBBLICITÀ COSTITUTIVA ►PUBBLICITÀ DICHIARATIVA • L’ordinamento giuridico può avere interesse a che atti e fatti siano resi pubblici. • Siano, in altre parole, conoscibili ai terzi. Prof. Vincenzo Franceschelli Come si classificano i tipi di pubblicità? ? Prof. Vincenzo Franceschelli pubblicità notizia • si ha pubblicità notizia quando un adempimento pubblicitario non ha altro scopo che rendere nota ai terzi una determinata vicenda, senza che dalla mancanza dell’adempimento possa derivare l’invalidità o l’inefficacia dell’atto da pubblicizzare Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 13 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli pubblicità costitutiva • si ha pubblicità costitutiva quando l’adempimento non ha il solo scopo di rendere noto una vicenda a terzi, ma è un elemento integrante di una fattispecie negoziale. In questo caso, pertanto, la mancanza della pubblicità impedisce il prodursi degli effetti dell’atto da pubblicizzare Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli pubblicità dichiarativa • si ha pubblicità dichiarativa quando l’adempimento pubblicitario determina la possibilità di opporre un determinato atto nei confronti dei terzi, atto che, nei confronti di essi, prima della pubblicità, è come se non fosse mai stato compiuto Prof. Vincenzo Franceschelli LA TRASCRIZIONE 7. LA TRASCRIZIONE Prof. Vincenzo Franceschelli Atti soggetti a trascrizione. Ai sensi dell'art. 2643 si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione • 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; • 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; • 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; • 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; • 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; • ….. SEGUE …. • La trascrizione è un regime di pubblicità che si attua a mezzo di pubblici registri e che ha per oggetto atti relativi ai beni immobili. • L'istituto della trascrizione immobiliare è trattato nel libro sesto del codice civile, dedicato alla tutela dei diritti, agli articolo 2643 e seguenti. • Volendo fornire una prima ed approssimativa definizione dell'istituto possiamo dire che la trascrizione è una forma specifica di pubblicità per le vicende che riguardano diritti reali immobiliari. Prof. Vincenzo Franceschelli • 2644. Effetti della trascrizione. Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. • Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 14 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli III LA TRASCRIZIONE – PUBBLICITA’ DICHIARATIVA IL DIRITTO PRIVATO LA NORMA GIURIDICA AA Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli LA NORMA GIURIDICA Dobbiamo ora impadronirci di alcuni concetti generali utilizzando una terminologia adeguata. Si tratta di termini «astratti» che definiscono determinate figure. Termini che utilizzeremo durante tutto il corso. AA Prof. Vincenzo Franceschelli Quali sono le caratteristiche della norma giuridica? Prof. Vincenzo Franceschelli ? Caratteristiche della norma giuridica sono la sanzionabilità, la generalità e l’astrattezza. Si dice, dunque, che la norma giuridica è generale, astratta e provvista di sanzione. sanzionabilità ► La norma prevede una sanzione in caso di violazione generalità ► La norma è rivolta ad una generalità di destinatari astrattezza ► La norma prevede una « ipotesi » astratta e vale per una serie infinita di casi concreti Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 15 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli 1. Prof. Vincenzo Franceschelli I soggetti del traffico giuridico I soggetti sono le “persone” in senso giuridico IL TRAFFICO GIURIDICO LE PERSONE Gli istituti giuridici Gli istituti giuridici possono essere definiti come i meccanismi tipici, in cui si estrinseca la “modificazione” della realtà giuridica, gli “atti” o “fatti” che con il loro realizzarsi determinano la “modificazione” della realtà giuridica, i meccanismi tipici che regolano il vivere sociale. AA Prof. Vincenzo Franceschelli Le “persone” si distinguono in persone fisiche e persone giuridiche Prof. Vincenzo Franceschelli I soggetti del traffico giuridico L’impresa è l’elemento dinamico, lo strumento moderno di produzione della ricchezza Persona fisica è l’uomo L’imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art. Persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. Es. le società per azioni. 2082) L’azienda è il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555) AA Prof. Vincenzo Franceschelli 2. Il DIRITTO E LA NORMA L’ordinamento giuridico Prof. Vincenzo Franceschelli LA NORMA E’ COMANDO Caratteristiche della norma giuridica sono: la sanzionabilità, la generalità e l'astrattezza. Si dice, dunque, che la norma giuridica è generale, astratta e provvista di sanzione. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 16 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Le caratteristiche della norma giuridica Prof. Vincenzo Franceschelli Le sanzioni possono essere civili o penali Le sanzioni civili sono di tre tipi sanzionabilità: La norma prevede una sanzione in caso di violazione generalità: La norma è rivolta ad una generalità di destinatari astrattezza: La norma prevede una “ipotesi” astratta e vale per una serie infinita di casi concreti risarcitoria (2043) il soggetto è obbligato a corrispondere una somma di danaro invalidatoria (1341-1350) l’atto compiuto in violazione della norma è invalido (nullo o annullabile) (es. 2932) esecuzione specifica del comando Prof. Vincenzo Franceschelli Le sanzioni civili • risarcitoria ► il soggetto è obbligato a corrispondere una somma di danaro (es. 2043) • invalidatoria ► l'atto compiuto in violazione della norma è invalido (cfr. 1341-1350) • esecuzione in forma specifica ► (es. 2932) Prof. Vincenzo Franceschelli 3. Efficacia della norma nel tempo e nello spazio AA Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli L'efficacia della legge nel tempo L'efficacia della legge nel tempo Il principio di irretroattività. La Costituzione dispone innanzitutto (art. 73 III co.) che: « Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ». Il periodo che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore è detto periodo di vacatio legis. La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non può avere effetto retroattivo (art. 11 preleggi: “Efficacia della legge nel tempo. — La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; art. 25 Costituzione). È il « principio di irretroattività », uno dei capisaldi dello Stato di diritto. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 17 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli L'efficacia della legge nello spazio 4. Caratteristica fondamentale di ciascun ordinamento giuridico è la territorialità. Le leggi italiane sono efficaci nel territorio della Repubblica. Non hanno, di regola, efficacia extraterritoriale Prescrizione e decadenza Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli prescrizione La decadenza Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) Diversa dalla prescrizione è la decadenza. La decadenza è la perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge Prof. Vincenzo Franceschelli • Prescrizione Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge • Decadenza La decadenza è la perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge Prof. Vincenzo Franceschelli • Prescrizione Fondamento della prescrizione è la certezza dei rapporti giuridici • Decadenza Fondamento della decadenza è l’esigenza di definire, in breve tempo, una situazione giuridica incerta Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 18 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 5. Diritto soggettivo Il diritto soggettivo è il potere di agire per il Diritti soggettivi e interessi legittimi soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. Interesse legittimo L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da una norma volta a proteggere un interesse pubblico o generale AA 2008 / 2009 Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 6. DIRITTI ASSOLUTI E’ un diritto che attribuisce al titolare un potere erga omnes (nei confronti di tutti) Diritti assoluti e diritti relativi I diritti soggettivi si distinguono in DIRITTI RELATIVI E’ un diritto che attribuisce un potere che il titolare può esercitare solo nei confronti di una o più persone determinate Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto privato si occupa di diritti soggettivi 7. Altre figure: diritti assoluti È un diritto che attribuisce al titolare un potere erga omnes diritti relativi È un diritto che attribuisce un potere che il titolare può esercitare solo nei confronti di una o più persone determinate facoltà, onere, potestà, aspettativa, status Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 19 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – IL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Facoltà ►La facoltà indica un comportamento che un soggetto può lecitamente porre in essere. Onere ► L'onere può essere definito come la necessità di un comportamento per realizzare un interesse proprio. Potestà ►La potestà è un potere-dovere che si esercita non solo nell'interesse proprio, ma anche nell'interesse altrui. Aspettativa ►Il titolare della aspettativa ha il potere, durante il periodo di pendenza della condizione, di compiere atti conservativi (ex art. 1356), atti, cioè necessari od utili ad evitare la distruzione, il danneggiamento o la perdita della cosa. Status ► Status indica un fascio di rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto Prof. Vincenzo Franceschelli 8. L’autonomia privata Prof. Vincenzo Franceschelli L’AUTONOMIA PRIVATA Il diritto privato è espressione di autonomia privata. Mentre la norma giuridica regola un’infinita serie di rapporti, i privati possono regolare rapporti intersoggettivi con un atto di autonomia, che l’ordinamento sostanzialmente riconosce come giuridicamente vincolante. Schemi ad uso degli studenti - Vietata la riproduzione 20