Riforma del Mercato del Lavoro disegno di legge presentato dal Governo in discussione in Parlamento. Testo approvato dal Parlamento 02/07/2012 Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Contratto a tempo determinato – trasformazione a TI e acausalità Conferma: Conferma trasformazione a tempo indeterminato dopo 36 mesi di lavoro a tempo determinato, anche non consecutivi Novità: computati anche periodi di lavoro in somministrazione a tempo determinato Novità: acausalità del primo rapporto di lavoro (CTD diretto oppure missione in STD) di durata non superiore a 12 mesi (inteso come "il primo tra quel datore/utilizzatore e quel lavoratore”). Non è ammessa proroga Contratto a tempo determinato – acausalità nel limite del 6% Novità: in alternativa ai requisiti di durata massima (12 mesi) e di primo rapporto di lavoro, i CCNL possono prevedere la acausalità - nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva - se la assunzione/somministrazione a tempo determinato avviene nell’ambito di un processo organizzativo determinato da: Avvio di nuova attività Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico Rinnovo o proroga di una commessa consistente Contratto a tempo determinato – “stop&go” e “prolungamento” Novità: l’interruzione contrattuale passa da 10 a 60 giorni (per contratti sino a 6 mesi) e da 20 a 90 giorni (per contratti superiori a 6 mesi) Novità: possibilità di “prolungare” il contratto oltre la scadenza passa da 20 a 30 giorni (per contratti sino a 6 mesi) e da 30 a 50 giorni (per contratti superiori a 6 mesi) Contratto a tempo determinato – riduzione “stop&go” Novità: i CCNL possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei periodi di interruzione contrattuale di 60 e 90 giorni - rispettivamente fino a 20 e 30 giorni - se l’assunzione a tempo determinato avviene nell’ambito di un processo organizzativo determinato da: Avvio di nuova attività Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico Rinnovo o proroga di una commessa consistente Contratto a tempo determinato – indennizzo e termini di decadenza Conferma: Conferma indennizzo omnicomprensivo da min 2,5 a max 12 mensilità nel caso di conversione a tempo indeterminato (interpretazione autentica sulla natura omnicomprensiva dell’indennità) Novità: ampliato termine di decadenza per impugnazione stragiudiziale (da 60 a 120 giorni); ridotto termine per impugnazione giudiziale (da 270 a 180 giorni) Contratto a tempo determinato – incremento contributi Incremento contributivo del 1,4% per finanziare ASpI Restituzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato, nel limite delle ultime 6 mensilità Per i CTD a scopo di somministrazione riduzione, a compensazione, di 1,4% del contributo Forma.Temp Non applicabile ai contratti stagionali, per ragioni sostitutive, alle pubbliche amministrazioni Apprendistato – obbligo di conferma e durata minima Novità: obbligo di conferma in servizio di almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 3 anni precedenti, per poter attivare futuri contratti di apprendistato. (percentuale fissata al 30% per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della riforma) Novità: durata minima stabilita da appositi accordi interconfederali o dai CCNL, comunque non inferiore a 6 mesi (escluse le attività stagionali) Apprendistato – obbligo di conferma Novità: se non è rispettata la percentuale obbligatoria di conferma in servizio, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, oppure di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti Novità: le disposizioni sull’obbligo di conferma in servizio non si applicano alle aziende con meno di 10 dipendenti Apprendistato – somministrazione e rapporto con lavoratori qualificati Novità: esclusa l’assunzione indiretta in apprendistato con contratto di somministrazione a tempo determinato (oltre che, come ora, con contratto di somministrazione a tempo indeterminaot) Novità: innalzamento da 1/1 a 3/2 del rapporto tra il numero complessivo di apprendisti (assunti direttamente e/o tramite agenzia) e lavoratori qualificati. Conferma: Conferma rapporto 1/1 per aziende con meno di 10 dipendenti Contratto di inserimento – abrogazione Novità: il contratto di inserimento è abrogato Per le assunzioni effettuate prima del 1 gennaio 2013, continua a trovare applicazione la disciplina prevista dagli articoli 54 e ss. del D.Lgs. 276/03 Contratto a chiamata – adempimenti amministrativi e abrogazioni Novità: obbligo del datore di lavoro di comunicazione amministrativa alla DTL, via sms, fax o posta elettronica, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni. (prevista, in caso di violazione, sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400) Novità: abrogazione delle norme che prevedono l' utilizzabilità del contratto, indipendentemente dalle mansioni, per determinati periodi della settimana, del mese, dell’anno. Previsione dell’utilizzabilità del contratto con soggetti over 55 e under 24 Contratto a progetto – definizione di progetto e eliminazione programma Novità: definizione più stringente del progetto: • il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale • non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente • il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi Novità: abolizione del concetto di “programma o fase di esso” Contratto a progetto – subordinazione ed eliminazione recesso libero Novità: presunzione di subordinazione quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta da lavoratori dipendenti (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità) Novità: eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto clausole di recesso libero del committente Contratto a progetto – corrispettivo minimo Novità: il compenso, oltre a dover essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, non può essere inferiore a minimi stabiliti dai CCNL Contratto a progetto – innalzamento contribuzione Novità: incremento dell' aliquota contributiva prevista a favore della Gestione separata INPS (fino al 33% nel 2018) Tutte le novità in tema di contratto a progetto saranno applicabili a tutti i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge “Partite IVA” – presunzione di collaborazione coordinata e continuativa Novità: fatta salva la possibilità per il committente di fornire prova contraria, il rapporto autonomo è da presumersi come "coordinato e continuativo“ quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: • duri complessivamente + di 8 mesi nell' anno (tra medesimo committente e medesima persona) • la persona ricavi, con lo stesso committente, più del 80% del proprio fatturato nell’arco dello stesso anno • l' attività comporti la fruizione di una postazione fissa di lavoro presso il committente “Partite IVA” – presunzione di collaborazione coordinata e continuativa Novità: la presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze lavorative b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012 l’importo, già moltiplicato per 1,25, è pari a 17.823) “Partite IVA” – presunzione di collaborazione coordinata e continuativa Novità: la presunzione non opera, inoltre, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione ad un ordine professionale, oppure ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati “Partite IVA” – trasformazione in lavoro subordinato Novità: nel caso in cui scatti la presunzione ed il rapporto venga quindi considerato coordinato e continuativo, in mancanza di uno specifico progetto, è a sua volta da considerarsi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione Tutte le novità in tema “partite IVA” saranno applicabili a tutti i contratti stipulati dalla data in vigore della legge e, dopo un anno, anche ai contratti in corso Associazione in partecipazione con apporto di lavoro Novità: il numero degli associati non può essere superiore a 3, salvo che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo Sanzione: il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a TI Novità: si presumono rapporti di lavoro subordinato a TI i rapporti di associazione in partecipazione senza una effettiva partecipazione agli utili o senza consegna di rendiconto Associazione in partecipazione con apporto di lavoro Novità: sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge, sono stati certificati Novità: opera la presunzione di subordinazione anche nel caso in cui l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze lavorative Lavoro accessorio (voucher) Novità: abolito l’elenco degli ambiti che individuavano il campo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio Resta ferma la definizione come attività lavorativa di natura meramente occasionale che non dia luogo a compensi superiori a 5.000 euro in un anno, con riferimento alla totalità dei committenti Novità: fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro annui, nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, il lavoro accessorio può essere svolto, a favore di ciascun committente, per compensi non superiori a 2.000 euro Lavoro accessorio (voucher) – caratteristiche dei carnet Novità: i voucher dovranno avere un importo orario, nonché essere numerati progressivamente e datati Tirocini formativi (stages) Novità: entro 180 giorni, Governo e Regioni concludono un accordo per la definizione di lineeguida condivise, sulla base dei seguenti criteri: • valorizzazione di altre forme a contenuto formativo (apprendistato) • previsioni di azioni volte a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto • individuazione degli elementi qualificanti • riconoscimento di una congrua indennità Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (1/4) Eliminazione della necessità di specificare la causale di utilizzo per la prima missione a fronte di somministrazione a TD, di durata non superiore a 12 mesi, tra stesso lavoratore e stesso utilizzatore oppure, in alternativa, entro il 6% dell’organico, in particolari ipotesti previste dal CCNL Nel calcolo della durata massima di 36 mesi di contratto a tempo determinato (compresi proroghe e rinnovi) vanno computati anche eventuali periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, in esecuzione di contratti di somministrazione a tempo determinato Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (2/4) Dal 1°gennaio 2013 si applica il contributo addizionale del 1,4% anche alle assunzioni a TD a scopo di somministrazione (a “compensazione” prevista riduzione del contributo Forma.Temp dal 4% al 2,6%) Esplicita esclusione della possibilità di assumere indirettamente apprendisti, tramite ApL, stipulando un contratto di somministrazione a TD. Resta ferma la possibilità di assumere indirettamente apprendisti con contratto di somministrazione a TI. Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (3/4) Mediante l’abrogazione dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 276/03, viene abolita la possibilità di derogare alla parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’Utilizzatore in caso di applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 276/2003 Fermo l’attuale termine per l’impugnazione stragiudiziale del contratto di somministrazione (60 gg.) è prevista una riduzione del termine di impugnazione giudiziale (da 270 a 180 gg.) Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (4/4) Mediante l’abrogazione di una parte dell’art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 276/03 (parte che rinvia all’art. 23, comma 2, di cui si prevede l’abrogazione) si conferma l’impossibilità di derogare al principio di parità di trattamento anche nell’ipotesi di assunzione di lavoratori svantaggiati Assicurazione Sociale per l’Impiego (1/2) L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale, è destinata a sostituire: • indennità di mobilità • indennità di disoccupazione Saranno coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonché i lavoratori della PA con contratto di lavoro dipendente non a TI Assicurazione Sociale per l’Impiego (2/2) Requisiti di accesso: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio (analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria) Durata massima (a regime, dal 1 gennaio 2016): • 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età (18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età) Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti discriminatori Le conseguenze rimangono quelle del testo attuale dell’art. 18: • condanna del datore di lavoro (qualunque sia il numero dei dipendenti) a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro (come ora, al posto del reintegro, il lavoratore può optare per 15 mensilità, senza contribuzione) oltre a • risarcire allo stesso i danni retribuitivi e contributivi patiti (minimo di 5 mensilità) Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti disciplinari • Insussistenza del fatto • Riconducibilità ad una condotta punibile con sanzione conservativa In tutte le altre ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento disciplinare Il Giudice condanna a Reintegro (come ora, al posto del reintegro, il lavoratore può optare per 15 mensilità, senza contribuzione) + Risarcimento dei danni retributivi in misura non superiore a 12 mensilità (oltre al versamento dei contributi dal licenziamento sino al reintegro) Indennità risarcitoria omnicomprensiva che può essere modulata dal giudice tra 12 e 24 mensilità di retribuzione Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti economici (1/3) Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento Il Giudice può disporre • Difetto di giustificazione del licenziamento per inidoneità fisica o psichica • Violazione normativa sul licenziamento per superamento del periodo di comporto Il Giudice condanna al Reintegro (come ora, al posto del reintegro, il lavoratore può optare per 15 mensilità, senza contribuzione) + Risarcimento dei danni retributivi in misura non superiore a 12 mensilità (oltre al versamento dei contributi dal licenziamento sino al reintegro) Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti economici (2/3) In tutte le altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo Il Giudice condanna a Indennità risarcitoria omnicomprensiva che può essere modulata dal giudice tra 12 e 24 mensilità di retribuzione Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti economici (3/3) È previsto l’esperimento preventivo di una procedura di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del lavoro (nell’ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito anche da rappresentanti sindacali). Se la conciliazione ha come esito una risoluzione consensuale, può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un agenzia di somministrazione. Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, vizi formali Licenziamenti inefficaci esclusivamente per vizi formali o procedurali: il Giudice dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 6 e 12 mensilità di retribuzione