Riforma del Mercato del Lavoro
disegno di legge presentato dal Governo
in discussione in Parlamento.
Testo approvato dal Parlamento
02/07/2012
Disegno di legge
recante disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita
Contratto a tempo determinato – trasformazione a TI e acausalità
Conferma:
Conferma trasformazione a tempo
indeterminato dopo 36 mesi di lavoro a
tempo determinato, anche non consecutivi
Novità: computati anche periodi di lavoro in
somministrazione a tempo determinato
Novità: acausalità del primo rapporto di
lavoro (CTD diretto oppure missione in STD)
di durata non superiore a 12 mesi (inteso
come "il primo tra quel datore/utilizzatore e
quel lavoratore”). Non è ammessa proroga
Contratto a tempo determinato – acausalità nel limite del 6%
Novità: in alternativa ai requisiti di durata massima
(12 mesi) e di primo rapporto di lavoro, i CCNL
possono prevedere la acausalità - nel limite del 6%
dei lavoratori occupati nell’unità produttiva - se la
assunzione/somministrazione a tempo determinato
avviene nell’ambito di un processo organizzativo
determinato da:
Avvio di
nuova attività
Lancio di un prodotto o di
un servizio innovativo
Fase supplementare di
un significativo progetto
di ricerca e sviluppo
Implementazione di un
rilevante cambiamento
tecnologico
Rinnovo o proroga di una
commessa consistente
Contratto a tempo determinato – “stop&go” e “prolungamento”
Novità: l’interruzione contrattuale passa da
10 a 60 giorni (per contratti sino a 6 mesi) e
da 20 a 90 giorni (per contratti superiori a 6
mesi)
Novità: possibilità di “prolungare” il contratto
oltre la scadenza passa da 20 a 30 giorni
(per contratti sino a 6 mesi) e da 30 a 50
giorni (per contratti superiori a 6 mesi)
Contratto a tempo determinato – riduzione “stop&go”
Novità: i CCNL possono prevedere, stabilendone
le condizioni, la riduzione dei periodi di interruzione
contrattuale di 60 e 90 giorni - rispettivamente
fino a 20 e 30 giorni - se l’assunzione a tempo
determinato avviene nell’ambito di un processo
organizzativo determinato da:
Avvio di
nuova attività
Lancio di un prodotto o di
un servizio innovativo
Fase supplementare di
un significativo progetto
di ricerca e sviluppo
Implementazione di un
rilevante cambiamento
tecnologico
Rinnovo o proroga di una
commessa consistente
Contratto a tempo determinato – indennizzo e termini di decadenza
Conferma:
Conferma indennizzo omnicomprensivo
da min 2,5 a max 12 mensilità nel caso di
conversione a tempo indeterminato
(interpretazione autentica sulla natura
omnicomprensiva dell’indennità)
Novità: ampliato termine di decadenza per
impugnazione stragiudiziale (da 60 a 120
giorni); ridotto termine per impugnazione
giudiziale (da 270 a 180 giorni)
Contratto a tempo determinato – incremento contributi
Incremento contributivo del
1,4% per finanziare ASpI
Restituzione in caso di
trasformazione a tempo
indeterminato, nel limite delle
ultime 6 mensilità
Per i CTD a scopo di
somministrazione riduzione, a
compensazione, di 1,4% del
contributo Forma.Temp
Non applicabile ai contratti
stagionali, per ragioni
sostitutive, alle pubbliche
amministrazioni
Apprendistato – obbligo di conferma e durata minima
Novità: obbligo di conferma in servizio di
almeno il 50% degli apprendisti assunti nei
3 anni precedenti, per poter attivare futuri
contratti di apprendistato.
(percentuale fissata al 30% per i primi 36
mesi dall’entrata in vigore della riforma)
Novità: durata minima stabilita da appositi
accordi interconfederali o dai CCNL,
comunque non inferiore a 6 mesi (escluse
le attività stagionali)
Apprendistato – obbligo di conferma
Novità: se non è rispettata la percentuale
obbligatoria di conferma in servizio, è
consentita l’assunzione di un ulteriore
apprendista rispetto a quelli già confermati,
oppure di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti
Novità: le disposizioni sull’obbligo di
conferma in servizio non si applicano alle
aziende con meno di 10 dipendenti
Apprendistato – somministrazione e rapporto con lavoratori qualificati
Novità: esclusa l’assunzione indiretta in
apprendistato con contratto di
somministrazione a tempo determinato
(oltre che, come ora, con contratto di
somministrazione a tempo indeterminaot)
Novità: innalzamento da 1/1 a 3/2 del
rapporto tra il numero complessivo di
apprendisti (assunti direttamente e/o tramite
agenzia) e lavoratori qualificati.
Conferma:
Conferma rapporto 1/1 per aziende con
meno di 10 dipendenti
Contratto di inserimento – abrogazione
Novità: il contratto di inserimento è
abrogato
Per le assunzioni effettuate prima del 1
gennaio 2013, continua a trovare
applicazione la disciplina prevista dagli
articoli 54 e ss. del D.Lgs. 276/03
Contratto a chiamata – adempimenti amministrativi e abrogazioni
Novità: obbligo del datore di lavoro di
comunicazione amministrativa alla DTL, via sms,
fax o posta elettronica, prima dell’inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni.
(prevista, in caso di violazione, sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400)
Novità: abrogazione delle norme che prevedono
l'
utilizzabilità del contratto, indipendentemente dalle
mansioni, per determinati periodi della settimana,
del mese, dell’anno. Previsione dell’utilizzabilità
del contratto con soggetti over 55 e under 24
Contratto a progetto – definizione di progetto e eliminazione programma
Novità: definizione più stringente del progetto:
• il progetto deve essere funzionalmente collegato
ad un determinato risultato finale
• non può consistere in una mera riproposizione
dell’oggetto sociale del committente
• il progetto non può comportare lo svolgimento di
compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che
possono essere individuati dai contratti collettivi
Novità: abolizione del concetto di “programma o
fase di esso”
Contratto a progetto – subordinazione ed eliminazione recesso libero
Novità: presunzione di subordinazione
quando l’attività del collaboratore a progetto
sia analoga a quella svolta da lavoratori
dipendenti (fatte salve le prestazioni di
elevata professionalità)
Novità: eliminazione della facoltà di
introdurre nel contratto clausole di recesso
libero del committente
Contratto a progetto – corrispettivo minimo
Novità: il compenso, oltre a dover essere
proporzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro eseguito, non può essere inferiore a
minimi stabiliti dai CCNL
Contratto a progetto – innalzamento contribuzione
Novità: incremento dell'
aliquota contributiva
prevista a favore della Gestione separata
INPS (fino al 33% nel 2018)
Tutte le novità in tema di contratto a progetto saranno applicabili a tutti
i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge
“Partite IVA” – presunzione di collaborazione coordinata e continuativa
Novità: fatta salva la possibilità per il committente di
fornire prova contraria, il rapporto autonomo è da
presumersi come "coordinato e continuativo“ quando
ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:
• duri complessivamente + di 8 mesi nell'
anno (tra
medesimo committente e medesima persona)
• la persona ricavi, con lo stesso committente, più del
80% del proprio fatturato nell’arco dello stesso anno
• l'
attività comporti la fruizione di una postazione fissa
di lavoro presso il committente
“Partite IVA” – presunzione di collaborazione coordinata e continuativa
Novità: la presunzione non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi oppure da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze lavorative
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo
da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il
livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali (per il 2012 l’importo, già
moltiplicato per 1,25, è pari a 17.823)
“Partite IVA” – presunzione di collaborazione coordinata e continuativa
Novità: la presunzione non opera, inoltre, con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell’esercizio di attività professionali per le quali è
prevista l’iscrizione ad un ordine professionale,
oppure ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali qualificati
“Partite IVA” – trasformazione in lavoro subordinato
Novità: nel caso in cui scatti la presunzione ed il
rapporto venga quindi considerato coordinato e
continuativo, in mancanza di uno specifico progetto, è
a sua volta da considerarsi rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato dalla data di
costituzione
Tutte le novità in tema “partite IVA” saranno applicabili a tutti i contratti
stipulati dalla data in vigore della legge e, dopo un anno, anche ai
contratti in corso
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Novità: il numero degli associati non può essere
superiore a 3, salvo che gli associati siano legati da
rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o
di affinità entro il secondo
Sanzione: il rapporto con tutti gli associati si
considera di lavoro subordinato a TI
Novità: si presumono rapporti di lavoro subordinato a
TI i rapporti di associazione in partecipazione senza
una effettiva partecipazione agli utili o senza
consegna di rendiconto
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Novità: sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i
contratti in essere che, alla data di entrata in vigore
della legge, sono stati certificati
Novità: opera la presunzione di subordinazione
anche nel caso in cui l’apporto di lavoro non sia
connotato da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi oppure da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze lavorative
Lavoro accessorio (voucher)
Novità: abolito l’elenco degli ambiti che
individuavano il campo di applicazione della
disciplina del lavoro accessorio
Resta ferma la definizione come attività lavorativa di
natura meramente occasionale che non dia luogo a
compensi superiori a 5.000 euro in un anno, con
riferimento alla totalità dei committenti
Novità: fermo restando il limite complessivo di 5.000
euro annui, nei confronti di committenti imprenditori
commerciali o professionisti, il lavoro accessorio può
essere svolto, a favore di ciascun committente, per
compensi non superiori a 2.000 euro
Lavoro accessorio (voucher) – caratteristiche dei carnet
Novità: i voucher dovranno avere un
importo orario, nonché essere
numerati progressivamente e
datati
Tirocini formativi (stages)
Novità: entro 180 giorni, Governo e Regioni
concludono un accordo per la definizione di lineeguida condivise, sulla base dei seguenti criteri:
• valorizzazione di altre forme a contenuto formativo
(apprendistato)
• previsioni di azioni volte a prevenire e contrastare un
uso distorto dell’istituto
• individuazione degli elementi qualificanti
• riconoscimento di una congrua indennità
Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (1/4)
Eliminazione della necessità di specificare la
causale di utilizzo per la prima missione a fronte di
somministrazione a TD, di durata non superiore a 12
mesi, tra stesso lavoratore e stesso utilizzatore
oppure, in alternativa, entro il 6% dell’organico,
in particolari ipotesti previste dal CCNL
Nel calcolo della durata massima di 36 mesi di
contratto a tempo determinato (compresi proroghe e
rinnovi) vanno computati anche eventuali periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, in
esecuzione di contratti di somministrazione a
tempo determinato
Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (2/4)
Dal 1°gennaio 2013 si applica il contributo
addizionale del 1,4% anche alle assunzioni a TD a
scopo di somministrazione (a “compensazione”
prevista riduzione del contributo Forma.Temp dal 4%
al 2,6%)
Esplicita esclusione della possibilità di assumere
indirettamente apprendisti, tramite ApL, stipulando
un contratto di somministrazione a TD.
Resta ferma la possibilità di assumere indirettamente
apprendisti con contratto di somministrazione a TI.
Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (3/4)
Mediante l’abrogazione dell’art. 23, comma 2 del
D.Lgs. 276/03, viene abolita la possibilità di
derogare alla parità di trattamento tra lavoratori
somministrati e dipendenti dell’Utilizzatore in caso di
applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 276/2003
Fermo l’attuale termine per l’impugnazione
stragiudiziale del contratto di somministrazione (60
gg.) è prevista una riduzione del termine di
impugnazione giudiziale (da 270 a 180 gg.)
Somministrazione di lavoro – sintesi delle NOVITA’ (4/4)
Mediante l’abrogazione di una parte dell’art. 13,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 276/03 (parte che
rinvia all’art. 23, comma 2, di cui si prevede
l’abrogazione) si conferma l’impossibilità di
derogare al principio di parità di trattamento
anche nell’ipotesi di assunzione di lavoratori
svantaggiati
Assicurazione Sociale per l’Impiego (1/2)
L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI),
a carattere universale, è destinata a
sostituire:
• indennità di mobilità
• indennità di disoccupazione
Saranno coperti dalla nuova assicurazione
tutti i lavoratori dipendenti del settore privato
nonché i lavoratori della PA con contratto di
lavoro dipendente non a TI
Assicurazione Sociale per l’Impiego (2/2)
Requisiti di accesso: 2 anni di anzianità
assicurativa ed almeno 52 settimane
nell’ultimo biennio (analoghi a quelli che oggi
consentono l’accesso all’indennità di
disoccupazione non agricola ordinaria)
Durata massima (a regime, dal 1 gennaio
2016):
• 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni
di età (18 mesi per i lavoratori con almeno 55
anni di età)
Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti discriminatori
Le conseguenze rimangono quelle del testo
attuale dell’art. 18:
• condanna del datore di lavoro (qualunque
sia il numero dei dipendenti) a reintegrare il
dipendente nel posto di lavoro (come ora, al
posto del reintegro, il lavoratore può optare
per 15 mensilità, senza contribuzione) oltre a
• risarcire allo stesso i danni retribuitivi e
contributivi patiti (minimo di 5 mensilità)
Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti disciplinari
• Insussistenza del fatto
• Riconducibilità ad una
condotta punibile con
sanzione conservativa
In tutte le altre ipotesi di
accertata illegittimità del
licenziamento disciplinare
Il Giudice condanna a
Reintegro (come ora, al posto del reintegro, il lavoratore
può optare per 15 mensilità, senza contribuzione) +
Risarcimento dei danni retributivi in misura non
superiore a 12 mensilità (oltre al versamento dei
contributi dal licenziamento sino al reintegro)
Indennità risarcitoria
omnicomprensiva che può
essere modulata dal giudice
tra 12 e 24 mensilità di
retribuzione
Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti economici (1/3)
Manifesta
insussistenza del fatto
posto a base del
licenziamento
Il Giudice può disporre
• Difetto di giustificazione del
licenziamento per inidoneità
fisica o psichica
• Violazione normativa sul
licenziamento per superamento
del periodo di comporto
Il Giudice condanna al
Reintegro (come ora, al posto del reintegro, il lavoratore
può optare per 15 mensilità, senza contribuzione) +
Risarcimento dei danni retributivi in misura non
superiore a 12 mensilità (oltre al versamento dei
contributi dal licenziamento sino al reintegro)
Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti economici (2/3)
In tutte le altre ipotesi in
cui non ricorrono gli
estremi del giustificato
motivo oggettivo
Il Giudice condanna a
Indennità risarcitoria
omnicomprensiva che può
essere modulata dal giudice
tra 12 e 24 mensilità di
retribuzione
Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, licenziamenti economici (3/3)
È previsto l’esperimento preventivo di una
procedura di conciliazione innanzi alla
Direzione territoriale del lavoro (nell’ambito
della quale il lavoratore potrà essere assistito
anche da rappresentanti sindacali).
Se la conciliazione ha come esito una
risoluzione consensuale, può essere previsto
l’affidamento del lavoratore ad un agenzia di
somministrazione.
Licenziamenti individuali, art. 18 L. 300/70, vizi formali
Licenziamenti inefficaci esclusivamente
per vizi formali o procedurali:
il Giudice dichiara comunque risolto il
rapporto di lavoro disponendo il pagamento,
in favore del lavoratore, di un’indennità
risarcitoria omnicomprensiva, che può essere
modulata dal giudice tra 6 e 12 mensilità di
retribuzione