CASA RECLUSIONE SPOLETO Gara per fornitura legnami vari- importo presunto a base d’asta €. 25.500,00 + I.v.a. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto, per l’intero lotto, anche in presenza di una unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione 1- Documenti da allegare all'offerta: a) Deposito cauzionale provvisorio pari a €. 510,00 o fideiussione bancaria, atto fideiussorio, oppure mediante polizza fideiussoria, con validità per almeno 120 giorni, riportanti le seguenti clausole: a) rinuncia, formalmente ed espressamente, da parte della banca o assicurazione o intermediario al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art.1957 del codice civile; b) assunzione dell'obbligo, da parte della banca o assicurazione o intermediario a versare l’importo della cauzione a prima e semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca o assicurazione o intermediario stessa anche nella eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. SI RACCOMANDA DI FARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PREDETTE CLAUSOLE. ESSE DEVONO ESSERE INSERITE NELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA, OVVERO NELL’ATTO DI FIDEIUSSIONE "TALI E QUALI A COME SOPRA INDICATO". LA MANCANZA DELLE STESSE, ANCHE IN PARTE, E’ MOTIVO INDEROGABILE DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 1 I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire della riduzione al 50% (cinquanta/00 per cento) dell’importo da garantire come cauzione provvisoria. In questa ipotesi risulta indispensabile allegare copia autentica di detta certificazione, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE Relativamente alla fornitura in argomento, l'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare tutta la documentazione occorrente per la stipula dell'atto di cottimo entro trenta giorni dalla, data di ricezione della richiesta: garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 commi 2 e 3 e dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale con l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore o da dichiarazione del sottoscrittore, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi della legge n. 445/2000, contenente l'espressa indicazione del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 2 o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 3