L'UNIONE EUROPEA VA AVANTI <<Processo penale>> nell'Unione tra convenzione, diritti fondamentali e pubblico ministero europeo(*) 1. L'<<Unione va avanti>>: uno slogan scontato, che tuttavia rende bene il piacevole sconcerto che coglie non appena, dopo neanche tre mesi dall'inizio della rubrica sul diritto europeo, con il nuovo numero si coglie l'occasione per fare il punto sulle novità intervenute. La recentissima entrata in vigore del nuovo Trattato di Nizza e l'imminente allargamento dell'Unione verso i Paesi dell'Est hanno accelerato anche le riflessioni in tema di diritto processuale penale. Il 12 marzo la Commissione ha redatto la bozza (non ancora presentata ufficialmente e per ora solo in lingua francese) del <<Rapport de suivi du Livre vert sur la protection p‚nale des interets financiers communautaires et la creation d'un Procureur europeen>> che riassume i risultati del dibattito avviato a seguito della presentazione del Libro verde sul Pubblico ministero europeo. È di poche settimane prima, invece, (19.2.2003) il nuovo Libro verde sulle <<Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea>> (http://europa.eu.int/eur/lex/it/com/pdf/2003/com200_0075it01.pdf); il libro verde, come usuale, sollecita, anche a privati cittadini, le risposte alle domande ivi formulate: il termine è il 15.5.2003). Nel frattempo, il Gruppo di lavoro X, sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, della Convenzione ha concluso i suoi lavori (http://register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00426i2.pdf) e la Convenzione si appresta a discuterne i risultati (http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=IT) già oggetto di una prima bozza in data 14.3.03 (<ic>http://europeanconvention.eu.int/docs/Treaty/cv00614.it03.pdf<it>; CONV 614/3 <<Progetto di articolo 31 parte I e progetto di articoli della parte II della Costituzione, relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, proposti dal Praesidium e corredati da note esplicative>>). 2. Nell'illustrare i nuovi orientamenti dell'Unione in materia penale, non si può che partire proprio dalla relazione finale del Gruppo di lavoro X che discute, come è noto, la <<cornice>> giuridica che la Convenzione dovrebbe dare alle materie oggi nel cd. <<terzo pilastro>> e relative allo spazio di <<libertà, sicurezza e giustizia>> nell'Unione. Con riguardo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Gruppo, al fine di rendere più incisivi gli interventi dell'Unione in tali ambiti, raccomanda, anzitutto, che decisioni quadro, decisioni e posizioni comuni siano sostituite da regolamenti, direttive e decisioni e che sia abolito il ricorso allo strumento delle Convenzioni. L'idea di fondo, dunque, è quella che anche questa materia sia suscettibile, in futuro, di interventi diretti dell'Unione. Il Gruppo invita anche a inserire formalmente nel Trattato il principio del riconoscimento giuridico delle decisioni giudiziarie. Soprattutto, però, il Gruppo, nell'ottica di un <<riavvicinamento>> delle diverse legislazioni dei Paesi Membri anche nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, ritiene necessario includere nel nuovo Trattato <<una base giuridica che consenta l'adozione di norme minime...relative agli elementi costitutivi dei reati e di sanzioni>> in presenza di illeciti che colpiscano beni riconducibili all'Unione: reati gravi, dalla dimensione transfrontaliera, commessi contro un interesse comune europeo oggetto di politica comune. Similmente, si raccomanda la creazione di una base giuridica che consenta l'<<adozione di norme comuni su elementi specifici di procedura penale>> nel caso di disposizioni che riguardino <<procedure con implicazioni transnazionali e siano necessarie per assicurare la piena applicazione del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie o per garantire l'efficacia di strumenti comuni di cooperazione di polizia e giudiziaria creati dall'Unione>>. L'avvicinamento tra i diversi ordinamenti, improntato al principio della fiducia reciproca, emblematicamente alla base anche della disciplina del mandato d'arresto europeo, si amplia, tuttavia, sensibilmente: <<la base giuridica nel trattato potrebbe specificare come un settore d'azione norme minime comuni sull'ammissibilità delle prove e per la protezione dei diritti dei cittadini nei procedimenti penali, basandosi sulle norme sancite dalla CEDU e recepite dalla Carta dei diritti fondamentali e rispettando le diverse tradizione giuridiche europee>>. Non ci si muove nell'ottica di una indiscriminata <<omogeneizzazione>> dei diversi ordinamenti, ma di un loro reciproco avvicinamento, nel rispetto delle singole peculiarità nazionali. Tutte queste <<norme minime>> dovrebbero essere assunte mediante il <<ricorso ad un processo decisionale con voto a maggioranza qualificata e codecisione>>. L'Unione dovrà crescere anche nel delicato ambito penalistico e, specie in vista dell'allargamento, non sempre è praticabile una più cogente modalità operativa, ispirata all'unanimità, che ha caratterizzato taluni processi decisionali dell'Unione nella prima fase delle vicende comunitarie. 2.1. Nel documento di lavoro trasmesso dal Praesidium alla Convenzione, il progetto sembra accogliere in gran parte i suggerimenti del Gruppo X, ispirati al principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie (art. 15) e all'adozione di norme minime, sia nel diritto penale sostanziale sia nell'ambito del diritto processuale, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, cui il Progetto dedica una apposita norma definitoria (art. 1, parte II). Con riguardo al diritto penale sostanziale, si prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare, secondo la procedura legislativa, leggi quadro che comportano norme minime relative alle definizioni delle incriminazioni e delle sanzioni nell'ambito di reati gravi, a dimensione trasnazionale, specificatamente indicati (terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti o armi, riciclaggio, corruzione, contraffazione di strumenti di pagamento, criminalità informatica e organizzata) _ ma che potranno essere suscettibili di ampliamento <<in funzione dell'evoluzione della criminalità, su delibera all'unanimità del Consiglio, e previo parere conforme del Parlamento europeo>> _ ovvero nei settori della criminalità che reca pregiudizio a un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione (art. 17, parte II). Come ivi annotato, l'elenco dell'art. 17 si applica solo nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni nazionali, poiché la cooperazione giudiziaria e di polizia, comprensiva di Europol ed Eurojust può interessare anche altri settori. Analogamente, in ambito processuale, secondo la procedura legislativa, Parlamento e Consiglio potranno adottare leggi e leggi quadro relative a: l'ammissibilità delle prove in tutta l'Unione; la definizione dei diritti dei cittadini nei procedimenti penali; i diritti delle vittime della criminalità, altri elementi specifici della procedura penale, individuati in via preliminare dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo (art. 16, parte II). 3. Gli attuali orientamenti della Commissione sembrano preparare quello che, a breve, sarà la nuova configurazione dell'Unione. Previa consultazione di organismi governativi e non, proprio sulla scia del dibattito sviluppato in occasione del Libro verde sul Pubblico ministero europeo, <<che ha ulteriormente stimolato il dibattito sulla questione generale di un'adeguata protezione a livello dell'UE dei diritti della persona>>, con il nuovo Libro verde sulle garanzie procedurali, infatti, la Commissione apre esplicitamente la discussione sui fondamentali diritti ad un processo equo. Dopo aver dissodato il terreno dell'organo della pubblica accusa, vale a dire di un rappresentante europeo che, almeno in un primo momento, sarebbe impegnato a tutelare, perseguire e investigare i reati posti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione si interroga sui diritti che il potere pubblico _ in questo caso comunitario _ deve rispettare nella pur ancora embrionale ipotesi di una procedura penale dell'Unione. Il programma della Commissione, ampio ed articolato, si sviluppa in più anni e secondo più fasi. In questa quadro, tra i diritti presi in esame dal Libro verde sulle garanzie procedurali, prioritari in questa fase, non rientrano quelli sulla libertà provvisoria n‚ quelli ad un corretto trattamento degli elementi di prova, che saranno trattati separatamente entro l'anno in corso; n‚ sono considerati il principio del ne bis in idem, in corso di studio, o i procedimenti in contumacia, a cui sarà dedicato un Libro verde nel 2004. I diritti presi in esame in questo primo Libro verde sulle Garanzie procedurali costituiscono essenzialmente i presupposti di quelle ulteriori garanzie: il diritto all'assistenza legale ed alla difesa e il diritto di farsi assistere da un interprete e/o traduttore competente in modo che l'imputato comprenda le accuse formulate contro di lui e sia in grado di seguire il procedimento. La Commissione sollecita pareri e studi ai Paesi membri e ai privati cittadini su quelli che sono le premesse di un qualsiasi processo penale: la corretta e la completa informazione all'interessato del procedimento a suo carico e, conseguentemente, dei diritti di cui egli, in quanto oggetto delle investigazione a seguito di una determinata notizia di reato, è titolare sin dall'inizio, a cominciare dall'assistenza di un difensore. Anche con riguardo a questi pur apparentemente circoscritti diritti, le problematiche non sono né poche né di facile soluzione: si spazia dalla eventuale possibilità della sola autodifesa (in taluni Stati membri ammissibile per reati minori) al complesso tema dell'effettività del diritto all'assistenza legale gratuita (modalità e presupposti della scelta, emolumenti e competenza e/o livello di esperienza del legale); dalle modalità di accertamento della comprensione linguistica al diritto ad un interprete/traduttore, alla individuazione dei documenti che, comunque, dovrebbero essere oggetto di traduzione per garantire un processo equo, sino alle qualifiche e alla formazione di detti interpreti/traduttori. Particolare attenzione è dedicata alle <<categorie particolarmente vulnerabilità>>, al fine di verificare le eventuali misure da assicurare a <<stranieri, minori, invalidi, persone affette da patologie mentali o nervose, madri e/o padri di bambini piccoli, rifugiati e richiedenti asilo, alcoolisti e tossicodipendenti>>. Si ipotizza un coinvolgimento delle autorità consolari per la supervisione dei diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali in corso nello Stato ospitante e, last but not least, si affronta il delicatissimo problema del contenuto di una eventuale <<Comunicazione dei diritti>> comune a tutta l'Unione e del momento a partire dal quale tale avviso di garanzia europea dovrebbe essere dato. In fine, e più in generale, il Libro verde si interroga anche sulle modalità di un monitoraggio del rispetto dei diritti nell'ambito dei Paesi Europei. Il programma è vasto, anche solo ad una rapida lettura di sintesi. Poiché <<il Libro verde non mira a creare nuovi diritti né a controllare il rispetto dei diritti esistenti in forza della CEDU o di altri strumenti, ma piuttosto ad individuare i diritti esistenti che la Commissione considera fondamentali ed a favorirne la visibilità>>, la Commissione, con tale iniziativa, al fine di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati, si propone di assicurare che tali diritti non siano << teorici o illusori>> ma piuttosto <<concreti ed effettivi>> per <<una migliore prassi europea>>. Anche nell'ottica di una eventuale azione comune ex art. 31 TUE, peraltro, <<in nessun caso il livello di protezione attualmente offerto dai singoli Stati membri potrà essere ridotto>>. Il riavvicinamento tra gli ordinamenti dei Paesi membri, così come più volte sollecitato dai rappresentati italiani, non deve pregiudicare i più elevati standars già presenti in alcuni Stati. 4. Per quanto riguarda, infine, l'esito dell'ampio dibattito stimolato dal Libro verde sul pubblico ministero europeo, l'invito che traspare dalla relativa sintesi, non ancora ufficiale, è volto a sollecitare, all'interno del futuro Trattato, una base giuridica per l'istituzione del PME. Le diverse opinioni emerse a questo proposito, peraltro, pur orientate in senso possibilista anche da parte dei Paesi membri pi— perplessi, non hanno consentito neppure al Gruppo di Lavoro una raccomandazione consensuale. Il Praesidium, tuttavia, anche alla luce dell'ampia discussione svolta nella sessione plenaria della Convenzione del 16 dicembre 2002, ha proposto una specifica disposizione (art. 20, parte II del Progetto più volte citato) che <<consentirebbe al Consiglio, con deliberazione all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, di creare, ove lo ritenga opportuno, una Procura europea, senza comportare un obbligo in tal senso>> (così la nota all'art. 20 cit.). Il Progetto, che ribadisce le funzioni di coordinamento di Eurojust (art. 19, parte II), in altre parole, pone la tanto auspicata base giuridica per un rappresentante dell'accusa a livello dell'Unione, pur lasciandone al momento ancora impregiudicata l'istituzione. Ai sensi dell'art. 20, infatti, con la procedura indicata, potrà essere istituita una procura europea nell'ambito di Eurojust. Tale Procura, <<è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio gli autori e i complici di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi alle giurisdizioni competenti degli Stati membri>>. <<La legge europea>> istitutiva stabilirà <<lo statuto della procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea nell'esercizio delle sue funzioni>>. Senza enfasi, si può iniziare veramente a parlare di una procedura penale europea che, nel rispetto delle procedure democratiche, verrà decisa da rappresentanti eletti di tutti i Paesi Membri. (*) Francesca Ruggieri, professore di diritto processuale penale all'Università dell'Insubria.