CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA REGOLAMENTO INTERNO SUI TIROCINI FORMATIVI ART.1 (Oggetto del regolamento e norme di riferimento) Il Presente regolamento fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: D.L.vo n. 196 /03; D.L vo n. 626 /94; Art. 18 della Legge 196/97; D.M. 142/98; Art. 60 del Dlgs n. 276/03; Normativa sulla frequenza di tirocini post laurea ai fini delle abilitazioni ( vedasi D.M. 9-9-1957; D. M. 13.1.92, n. 239; D.P.R. 5-6-2001 n. 328; D.L. 10-6-2002 n. 107 convertito in legge 1.8.2002, n. 173; D.M. 21-12-1999 n. 537; etc.). Il presente regolamento disciplina: - il tirocinio formativo; - il tirocinio volontario; A) TIROCINIO FORMATIVO Introduzione Il tirocinante o stagista è un "ospite"in azienda e tutti gli obblighi burocratico-amministrativi sono a carico dell’ente formatore. Le norme che disciplinano i tirocini formativi sono contenute nel regolamento varato dal ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo ’98 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio ’98 n. 108). Il regolamento fissa criteri che permettono all’impresa di utilizzare lo stagista senza vedersi contestare un mascheramento di un rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinio infatti non è un rapporto di lavoro, ma un modo per agevolare le scelte professionali dei giovani, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. ( vedasi da ultima TAR Abruzzo, sez. Pescara, n°. 883\2004; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 1988 n. 142; TAR Umbria, 19 novembre 1997 n. 562; Lazio, Sez. III, 1 febbraio 1982 n. 121). Collegamento scuola-impresa La nuova disciplina, attesissima da aziende ed enti di formazione, dà più linearità e trasparenza a uno strumento che favorisce la formazione dei giovani direttamente in azienda. Realizza, insomma, quel collegamento che molti giudicano troppo carente tra mondo dell’università, e della scuola in generale, e mondo del lavoro. Oltre a essere, per molti giovani, un’occasione per trovare poi un impiego. Uno strumento, quindi, sia di formazione più spinta, sia di flessibilità, visto che facilita l’ingresso in azienda. Rapporto stagista-impresa I punti fondamentali della normativa a cui devono adeguarsi imprese ed enti riguarda innanzitutto il rapporto tra 1 stagista e impresa. Il fatto di aver posto a carico del soggetto promotore l’onere dell’assicurazione Inail rende evidente che il rapporto del tirocinante con l’impresa o Azienda è quello di un ospite. La novità, inserita dal pacchetto Treu nella Legge 196/97 viene naturalmente ricalcata nel regolamento. Più soggetti promotori Altra novità importante è il fatto di aver esteso la platea dei soggetti promotori anche a istituzioni privati senza fini di lucro. Sarà la Regione, tramite autorizzazione, a dare il via libera anche a questi nuovi soggetti. Anche l’aver previsto una proporzione tra numero di stagisti presenti in azienda e numero di addetti totali è una novità della normativa che accentua il carattere formativo del tirocinio. Dalla parte dei disoccupati Una conferma importante, poi, arriva sul fronte dei disoccupati: anche loro, insieme agli inoccupati possono essere utenti di stage. In questo caso sono le Agenzie per l’impiego e gli uffici del Lavoro a doversi attivare. Per il resto il regolamento fissa il numero massimo dei tirocinanti in rapporto al numero degli addetti dell’impresa. Individua, poi, i soggetti promotori e definisce i tempi massimi di durata dello stage: 12 mesi per gli studenti universitari, 6 mesi per gli inoccupati, disoccupati inclusi gli iscritti nelle liste di mobilità, quattro mesi per gli studenti delle scuole secondarie e 24 per i portatori d’handicap. Infine, viene stabilito a carico dell’ente promotore il pagamento dell’assicurazione Inail e viene stabilito che l’impresa debba avere in azienda un tutor che segua i tirocinanti. Gli ultimi articoli poi rinviano a provvedimenti successivi per la definizione dei rimborsi degli oneri finanziari connessi allo stage. I vantaggi Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro Viene estesa la platea dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro Gli oneri burocratici sono a carico dei soggetti promotori Vengono inseriti tra gli utenti anche i disoccupati e gli inoccupati e le Agenzie per la promozione dell’impiego e gli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare l’ingresso in azienda di chi non ha lavoro. Doveri e obblighi dei tirocinanti Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell’azienda che lo accoglie. Nella Legge 196/97, il ministero del Lavoro ha precisato tra l’altro quali sono i doveri e gli obblighi dello stagista. Per quanto possa sembrare ovvio, il giovane è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento. Deve seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altro. Il tirocinante deve inoltre rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per tranquillità dell’azienda lo stagista è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze sui processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Enti promotori Agli enti promotori possono dare un contributo gli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e 2 dei lavoratori che possono fare delle proposte agli enti promotori. La novità riguarda il fatto di aver esteso anche agli istituti formativi privati non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione. Gli enti promotori individuati dal regolamento sono : Università Provveditorati agli studi Scuole statali Scuole private parificate Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati Comunità terapeutiche e cooperative sociali Servizi di inserimento lavorativo per disabili; Agenzie regionali o provinciali per l’impiego Direzioni provinciali del lavoro Istituzioni formative private, senza fini di lucro Sui soggetti promotori ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento che deve contenere le modalità di attuazione dello stage e soprattutto collocare l’esperienza del tirocinio all’interno del percorso formativo dello stagista. Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia discrezionalità: ricercano autonomamente le posizioni di lavoro idonee al perseguimento delle finalità del tirocinio; scelgono il momento più opportuno, nel corso dell’iter formativo, in cui far svolgere lo stage; stabiliscono anche la durata del tirocinio, naturalmente nei limiti concessi dalla legge; infine, individuano le fasi propedeutiche al tirocinio, ossia incontri con il personale dell’azienda o visite guidate negli ambienti di lavoro. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio. Obblighi a carico Per i soggetti promotori il regolamento impone l’onere dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l’Inail. E’ qui una delle principali novità del regolamento visto che la normativa precedente poneva quest’obbligo a carico dei datori di lavoro. Lo stagista o tirocinante Contrariamente a quanto previsto dai decreti-legge non convertiti, l’articolo 18 della legge 196/97 non identifica con precisione i possibili utenti dello strumento-tirocinio limitandosi a mettere un solo vincolo. Possono infatti essere soggetti di tirocinio solo coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Il tenore della norma consente comunque di individuare i potenziali stagisti, anche se a maglie larghe. Si tratta innanzitutto di giovani coinvolti nel circuito scolastico, università e sistema di formazione professionale. Sono quindi gli studenti, ma anche i qualificati, diplomati e laureati. Sono però da considerare potenziali utenti anche i soggetti in cerca di occupazione ( disoccupati o inoccupati ). 3 Tempi La durata massima del tirocinio è: 4 mesi per studenti della scuola secondaria 6 mesi per disoccupati o inoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea 12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari 12 mesi per persone svantaggiate 24 mesi per i portatori di handicap. I tutor Questa figura deve essere individuata dai soggetti promotori e dalle aziende. Il ruolo del tutor è quello del responsabile didattico-organizzativo delle attività e i soggetti che ospitano gli stagisti indicano il responsabile aziendale per l’inserimento del tirocinante nelle attività formativo-professionali. B) IL TIROCINIO VOLONTARIO Occorre premettere che il tirocinio non è mai un rapporto di lavoro, ma un modo per agevolare le scelte professionali dei giovani, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. ( vedasi da ultima TAR Abruzzo, sez. Pescara, n°. 883\2004; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 1988 n. 142; TAR Umbria, 19 novembre 1997 n. 562; Lazio, Sez. III, 1 febbraio 1982 n. 121). A tal fine il Consorzio intende arricchire l’offerta delle possibilità offerte dalla normativa nazionale prevedendo la possibilità di ricevere giovani volontari in grado di partecipare alle attività dello stesso arricchendo il proprio bagaglio culturale e professionale, e creando quella sinergia con il mondo del lavoro in grado di agevolarlo nel futuro inserimento e di consentirgli in modo più appropriato le future scelte professionali. A tal fine si prevede un rapporto bilaterale tra Consorzio e tirocinante volontario che passa attraverso l’intermediazione del tutor quale figura professionale in grado di accompagnare il tirocinante nel percorso di apprendimento e di esperienza necessarie al proprio bagaglio personale di competenze. Si prevede dunque l’approvazione di un progetto interno che descriva il percorso necessario ed individuale, nel pieno rispetto della normativa vigente e, da parte del tirocinante, la stipula di apposito contratto di assicurazione per le ipotesi di responsabilità civile. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE ART.2 (Ufficio richieste di tirocinio/frequenza volontaria) L'ufficio per le richieste di tirocinio/frequenza è definito presso il Consorzio e presso la Segreteria Amministrativa ed è di seguito denominato Ufficio Gestione Tirocini, con compiti di coordinamento delle istruttorie dei procedimenti relativi e connessi, di monitoraggio, e di informazione interna ed esterna. L'Ufficio dà indicazioni utili all'utenza e coordina le frequenze sul territorio; comunica ai richiedenti l'assenso o il 4 dissenso alla frequenza-tirocinio espresso dalla struttura di riferimento. ART.3 (Presentazione delle Domande) Le domande sono rivolte al Direttore del Consorzio su apposito modulo allegato al presente regolamento (Modello 1), ovvero su modello in uso presso gli enti promotori. Esse sono indirizzate dal protocollo generale all'Ufficio di cui all'art. 2 che provvede ad aprire fascicolo nominativo contenente i documenti relativi ad ogni singola domanda e a richiedere la necessaria documentazione al tirocinante o al soggetto promotore. ART. 4 (Ammessi alla frequenza del tirocinio volontario) Sono ammessi alla frequenza del tirocinio volontario presso il Consorzio : Coloro che siano in possesso del diploma di laurea, a vario livello, di titolo di studio di abilitazione professionale relativi all'area sociale; I tecnici e tutti coloro in possesso del titolo di studio (e della abilitazione professionale ove esistente) inerenti le attività ricomprese in quelle esercitate da questo Consorzio; Coloro che per il conseguimento del diploma (es. assistente sociale, etc.) necessitano di frequenza obbligatoria; I laureandi o laureati in discipline per le quali vi sia necessità di effettuare tirocinio per ottenere iscrizione nei relativi albi professionali; Tutti coloro, destinati a divenire operatori nel mondo dei servizi sociali, per i quali sia opportuno autorizzare le richieste di frequenza; I provenienti da Enti di formazione debitamente convenzionati con il Consorzio. Tutti gli ammessi debbono presentare la documentazione attestante le condizioni d’accesso di cui innanzi. ART. 5 (Documentazione) Tutti gli ammessi al tirocinio volontario devono presentare la seguente documentazione : A seconda dei casi certificato di studio, iscrizione all'albo ove esistente; Polizza assicurativa a copertura rischi R.C. ed infortunio relativamente al periodo di frequenza; Domanda di ammissione contenente: Dichiarazione in cui la frequenza/tirocinio volontario non costituisce rapporto di impiego né prefigura titolo o diritto di qualsivoglia genere di impiego; Dichiarazione che esoneri l' Azienda ed i dipendenti da qualsiasi responsabilità derivante dalla frequenza; ART. 6 (Status degli ammessi e doveri) La frequenza non instaura alcun rapporto di lavoro con il Consorzio, è a titolo gratuito, con solo scopo didattico e non dà luogo ad assunzione di particolari compiti d'istituto o responsabilità da parte degli ammessi. All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante nella persona dell’Ufficio Gestione Tirocini fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n.626/94 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori. 5 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante il tirocinio. ART. 7 (Obblighi assicurativi) Per i tirocini formativi verrà applicata la procedura di cui alla normativa nazionale vigente in punto di Polizza sulla Responsabilità civile ed INAIL. Per i tirocini volontari gli ammessi devono contrarre apposite polizze di assicurazione stipulate con oneri a proprio carico riguardanti : 1. copertura di rischi di infortunio, invalidità permanente o temporanea o di morte, per cause addebitabili agli stessi o a terzi, per l'intero periodo di frequenza, con l'espressa rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'azienda; 2. copertura di danni che potranno derivare a terzi per effetto dell'attività svolta presso il Consorzio per l'intero periodo di frequenza. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del Consorzio e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. ART. 8 (Durata e modalità della frequenza) Per i tirocini formativi e volontari verrà applicata la procedura di cui alla normativa nazionale vigente in punto di durata del tirocinio. E dunque per i tirocini formativi : – 4 mesi per studenti della scuola secondaria; – 6 mesi per disoccupati o inoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; – 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea; – 12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari; – 12 mesi per persone svantaggiate; – 24 mesi per i portatori di handicap. Per i tirocini volontari : – 12 mesi La frequenza è autorizzabile per mesi dodici a decorrere dalla data di effettivo inizio della frequenza, nell'ambito della stessa disciplina o U.O. La frequenza deve essere concordata con il Tutor e deve essere assidua secondo il calendario stabilito. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio 6 militare o di quello civile, nonché‚ dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe dei tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati. Il tirocinante può sospendere temporaneamente la frequenza in caso di accertata malattia per un massimo 15 giorni. La sospensione per ulteriori altre cause, comporta automaticamente la decadenza dalla frequenza. È competenza del Tutor stabilire le modalità di recupero dei giorni di assenza. Presso l’Ufficio è istituito un apposito registro sul quale il volontario/tirocinante appone firma di entrata ed uscita con l'orario corrispondente. Ciascuna pagina del registro sarà controfirmata dal Tutor. I registri delle presenze sono conservati presso l’Ufficio. ART. 9 (Individuazione dei Tutor) Ogni ammesso alla frequenza/tirocinio viene affidato ad un Tutor la cui qualifica professionale abbia rispondenza con la richiesta di frequenza/tirocinio. ART. 10 (Procedura e Domande di frequenza/tirocinio) L’Ufficio Gestione Tirocini una volta ricevuta la richiesta di Tirocinio da parte dell’aspirante tirocinante volontario invia la richiesta del tirocinio al Direttore. Una volta ricevuta la documentazione necessaria, o dal tirocinante in caso di tirocinio volontario, o dal soggetto Promotore in caso di tirocinio formativo o scolastico di orientamento, l’Ufficio ne dà comunicazione al Direttore che deve predisporre apposita determina dirigenziale per la presa in carico del richiedente tirocinio/frequenza con progetto allegato. Nella determina per la presa in carico il Direttore approva il progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, utilizzando apposito modello allegato al presente regolamento, ovvero modello in uso presso gli enti promotori, contenente: - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; - i nominativi del tutore incaricato; - gli estremi identificativi delle assicurazioni; - la durata ed il periodo di svolgimento dei tirocinio; - il settore di inserimento. Copia della determina dirigenziale di presa in carico deve pervenire all'ufficio, che invia al diretto interessato richiedente la frequenza/tirocinio la comunicazione di inizio dei termini della frequenza. Il medesimo ufficio comunica la data di inizio e quella di conclusione anche al Tutor. La frequenza ha inizio solo dopo il perfezionamento della documentazione prevista. Il Tutor è tenuto: 1. al controllo degli accessi e le frequenze derivanti dall'accoglimento delle domande; 2. alla segnalazione degli infortuni e dare notizia di cause ostative alla continuazione del rapporto di frequenza/volontariato; 3. a relazionare in merito all'andamento didattico-disciplinare; 4. a predisporre gli atti necessari ad erogare documentazione; 7 5. a far pervenire all'Ufficio la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di competenza e per la tenuta dei fascicoli. ART. 11 (Tutela della riservatezza) Gli ammessi al tirocinio/frequenza hanno accesso a documentazione e a notizie per il solo fine didattico previsto dal Tutor, sono tenuti al rispetto dei diritti di privacy e al segreto d’ufficio. La produzione intellettuale o materiale prodotta durante il periodo di frequenza e tirocinio può essere resa pubblica solo su autorizzazione del Consorzio. I dati relativi agli ammessi all’accesso sono utilizzabili dal Consorzio, oltre che per la gestione della frequenza/tirocinio, per fini di studio e statistica e comunicabili secondo le regole procedimentali di cui alla legge n. 241\90, di cui al regolamento interno e di cui agli artt. 59 e 60 del codice sulla privacy. ART. 12 (Modulistica allegata) È obbligatorio l'uso della modulistica allegata che è parte integrante del presente regolamento. I moduli allegati sono individuati con la seguente classificazione alfanumerica: richiesta d'accesso: mod. n.1; modello per diniego o accettazione della richiesta: mod. n.2; modello di determina di presa in carico del frequentatore/tirocinante: mod. n.3; comunicazione di presa di servizio da parte del frequentatore/tirocinante:mod. n.4; allegato progetto formativo: mod. n. 5; modello per risultanze tirocinio: mod. n.6. ART. 13 (Flussi Documentali archiviazione dei documenti) La documentazione viene raccolta come di seguito indicato negli archivi correnti e deposito degli uffici individuati dal presente regolamento, secondo le modalità di conservazione previste dalla normativa vigente; l'Ufficio avrà cura di tenere presso l'Ufficio i relativi fascicoli nominativi, secondo la serie prevista dal Regolamento d’Archivio. I flussi documentali derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono di seguito sintetizzati: 1. L'aspirante frequentatore accede all'Ufficio che provvede alle prime informazioni e eventualmente a consegnare il modulo che verrà poi consegnato dall'interessato all'ufficio protocollo debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo 1 viene presentato in duplice copia: per l'Ufficio e per l'interessato. La copia per il Consorzio viene tenuta presso l'archivio dell’Ufficio Gestione Tirocini. 2. Il modulo 2 di diniego/accettazione della domanda viene inviato dall'Ufficio Gestione tirocini all'interessato con la richiesta della documentazione necessaria; copia per l'archiviazione viene tenuta dall'Ufficio. In caso di tirocinio formativo o di Orientamento l’Ufficio Gestione Tirocini prende contatti con il soggetto Promotore al fine di convenire il contenuto della Convenzione e del Progetto formativo di riferimento. 3. I documenti previsti dall'art. 5 sono consegnati dall'interessato, o dal Soggetto Promotore in caso di tirocinio formativo o di orientamento, all'Ufficio Gestione Tirocini che ne cura l'archiviazione. 4. Il Direttore a questo punto predispone secondo il modello 3 la determina di presa in carico e ne invia copia 8 all’Ufficio Gestione tirocini che comunica all'interessato e al Tutor l’inizio della frequenza/tirocinio, l’Ufficio deposita copia della determinazione nell'archivio. 5. L’Ufficio Gestione tirocini provvede a comunicare con modello 4 tempestivamente la data di inizio frequenza del frequentatore/Tirocinante al Tutor e all’interessato e tale modulo viene archiviato a cura dell'Ufficio. 6. Il Tutor deve avere cura che l'ammesso alla frequenza/tirocinio apponga le firme di presenza su apposito quaderno. I fogli di presenza vengono tenuti nell'archivio dell'Ufficio. 7. Il Tutor provvede agli adempimenti previsti da eventuali convezioni regolanti l'accesso dei frequentatori/tirocinanti e comunica tempestivamente i dati necessari per l'attestato finale di frequenza da parte del Direttore secondo il modello allegato 6. Entrambe le documentazioni sono conservate in copia presso l'Ufficio. ART. 14 (Erogazione di Documentazione attestante la frequenza/tirocinio) Il Direttore appone firma sugli attestati richiesti e/o necessari sulla scorta dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio. ART. 15 (Facoltà di recesso del Direttore) L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata, in qualsiasi momento, dal Direttore a suo insindacabile giudizio per il venire meno dei requisiti e/o condizioni per cui era stata posta in essere. ART. 16 (Norme Finali) Per quanto non viene espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. 9