Tirocinio formativo - Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia"

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA
REGOLAMENTO INTERNO SUI TIROCINI FORMATIVI
ART.1 (Oggetto del regolamento e norme di riferimento)
Il Presente regolamento fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

D.L.vo n. 196 /03;

D.L vo n. 626 /94;

Art. 18 della Legge 196/97;

D.M. 142/98;

Art. 60 del Dlgs n. 276/03;

Normativa sulla frequenza di tirocini post laurea ai fini delle abilitazioni ( vedasi D.M. 9-9-1957; D. M. 13.1.92,
n. 239; D.P.R. 5-6-2001 n. 328; D.L. 10-6-2002 n. 107 convertito in legge 1.8.2002, n. 173; D.M. 21-12-1999 n.
537; etc.).
Il presente regolamento disciplina:
-
il tirocinio formativo;
-
il tirocinio volontario;
A) TIROCINIO FORMATIVO
Introduzione
Il tirocinante o stagista è un "ospite"in azienda e tutti gli obblighi burocratico-amministrativi sono a carico
dell’ente formatore. Le norme che disciplinano i tirocini formativi sono contenute nel regolamento varato dal
ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo ’98 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio ’98 n. 108).
Il regolamento fissa criteri che permettono all’impresa di utilizzare lo stagista senza vedersi contestare un
mascheramento di un rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinio infatti non è un rapporto di lavoro, ma un modo
per agevolare le scelte professionali dei giovani, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
( vedasi da ultima TAR Abruzzo, sez. Pescara, n°. 883\2004; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 1988 n. 142; TAR
Umbria, 19 novembre 1997 n. 562; Lazio, Sez. III, 1 febbraio 1982 n. 121).
Collegamento scuola-impresa
La nuova disciplina, attesissima da aziende ed enti di formazione, dà più linearità e trasparenza a uno strumento
che favorisce la formazione dei giovani direttamente in azienda. Realizza, insomma, quel collegamento che molti
giudicano troppo carente tra mondo dell’università, e della scuola in generale, e mondo del lavoro. Oltre a essere,
per molti giovani, un’occasione per trovare poi un impiego. Uno strumento, quindi, sia di formazione più spinta, sia di
flessibilità, visto che facilita l’ingresso in azienda.
Rapporto stagista-impresa
I punti fondamentali della normativa a cui devono adeguarsi imprese ed enti riguarda innanzitutto il rapporto tra
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stagista e impresa. Il fatto di aver posto a carico del soggetto promotore l’onere dell’assicurazione Inail rende
evidente che il rapporto del tirocinante con l’impresa o Azienda è quello di un ospite. La novità, inserita dal
pacchetto Treu nella Legge 196/97 viene naturalmente ricalcata nel regolamento.
Più soggetti promotori
Altra novità importante è il fatto di aver esteso la platea dei soggetti promotori anche a istituzioni privati senza
fini di lucro. Sarà la Regione, tramite autorizzazione, a dare il via libera anche a questi nuovi soggetti.
Anche l’aver previsto una proporzione tra numero di stagisti presenti in azienda e numero di addetti totali è una
novità della normativa che accentua il carattere formativo del tirocinio.
Dalla parte dei disoccupati
Una conferma importante, poi, arriva sul fronte dei disoccupati: anche loro, insieme agli inoccupati possono essere
utenti di stage. In questo caso sono le Agenzie per l’impiego e gli uffici del Lavoro a doversi attivare.
Per il resto il regolamento fissa il numero massimo dei tirocinanti in rapporto al numero degli addetti dell’impresa.
Individua, poi, i soggetti promotori e definisce i tempi massimi di durata dello stage: 12 mesi per gli studenti
universitari, 6 mesi per gli inoccupati, disoccupati inclusi gli iscritti nelle liste di mobilità, quattro mesi per gli
studenti delle scuole secondarie e 24 per i portatori d’handicap. Infine, viene stabilito a carico dell’ente promotore
il pagamento dell’assicurazione Inail e viene stabilito che l’impresa debba avere in azienda un tutor che segua i
tirocinanti. Gli ultimi articoli poi rinviano a provvedimenti successivi per la definizione dei rimborsi degli oneri
finanziari connessi allo stage.
I vantaggi
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro
Viene estesa la platea dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro
Gli oneri burocratici sono a carico dei soggetti promotori
Vengono inseriti tra gli utenti anche i disoccupati e gli inoccupati e le Agenzie per la promozione dell’impiego e gli
Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare l’ingresso in azienda di chi non ha lavoro.
Doveri e obblighi dei tirocinanti
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell’azienda che lo accoglie. Nella Legge 196/97, il
ministero del Lavoro ha precisato tra l’altro quali sono i doveri e gli obblighi dello stagista. Per quanto possa
sembrare ovvio, il giovane è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento. Deve
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altro. Il
tirocinante deve inoltre rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro. Per tranquillità dell’azienda lo stagista è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati, le
informazioni o le conoscenze sui processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Enti promotori
Agli enti promotori possono dare un contributo gli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
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dei lavoratori che possono fare delle proposte agli enti promotori.
La novità riguarda il fatto di aver esteso anche agli istituti formativi privati non aventi scopo di lucro, sulla base di
una specifica autorizzazione della Regione.
Gli enti promotori individuati dal regolamento sono :
Università
Provveditorati agli studi
Scuole statali
Scuole private parificate
Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati
Comunità terapeutiche e cooperative sociali
Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
Agenzie regionali o provinciali per l’impiego
Direzioni provinciali del lavoro
Istituzioni formative private, senza fini di lucro
Sui soggetti promotori ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento che deve
contenere le modalità di attuazione dello stage e soprattutto collocare l’esperienza del tirocinio all’interno del
percorso formativo dello stagista. Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia
discrezionalità: ricercano autonomamente le posizioni di lavoro idonee al perseguimento delle finalità del tirocinio;
scelgono il momento più opportuno, nel corso dell’iter formativo, in cui far svolgere lo stage; stabiliscono anche la
durata del tirocinio, naturalmente nei limiti concessi dalla legge; infine, individuano le fasi propedeutiche al
tirocinio,
ossia
incontri
con
il
personale
dell’azienda
o
visite
guidate
negli
ambienti
di
lavoro.
I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli
aspetti fondamentali del tirocinio.
Obblighi a carico
Per i soggetti promotori il regolamento impone l’onere dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante
convenzione con l’Inail. E’ qui una delle principali novità del regolamento visto che la normativa precedente poneva
quest’obbligo a carico dei datori di lavoro.
Lo stagista o tirocinante
Contrariamente a quanto previsto dai decreti-legge non convertiti, l’articolo 18 della legge 196/97 non identifica
con precisione i possibili utenti dello strumento-tirocinio limitandosi a mettere un solo vincolo. Possono infatti
essere soggetti di tirocinio solo coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Il tenore della norma consente
comunque di individuare i potenziali stagisti, anche se a maglie larghe. Si tratta innanzitutto di giovani coinvolti nel
circuito scolastico, università e sistema di formazione professionale. Sono quindi gli studenti, ma anche i
qualificati, diplomati e laureati. Sono però da considerare potenziali utenti anche i soggetti in cerca di occupazione
( disoccupati o inoccupati ).
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Tempi
La durata massima del tirocinio è:
4 mesi per studenti della scuola secondaria
6 mesi per disoccupati o inoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività
formative post-diploma o post-laurea
12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di
ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari
12 mesi per persone svantaggiate
24 mesi per i portatori di handicap.
I tutor
Questa figura deve essere individuata dai soggetti promotori e dalle aziende. Il ruolo del tutor è quello del
responsabile didattico-organizzativo delle attività e i soggetti che ospitano gli stagisti indicano il responsabile
aziendale per l’inserimento del tirocinante nelle attività formativo-professionali.
B) IL TIROCINIO VOLONTARIO
Occorre premettere che il tirocinio non è mai un rapporto di lavoro, ma un modo per agevolare le scelte
professionali
dei
giovani,
attraverso
la
conoscenza
diretta
del
mondo
del
lavoro.
( vedasi da ultima TAR Abruzzo, sez. Pescara, n°. 883\2004; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 1988 n. 142; TAR
Umbria, 19 novembre 1997 n. 562; Lazio, Sez. III, 1 febbraio 1982 n. 121).
A tal fine il Consorzio intende arricchire l’offerta delle possibilità offerte dalla normativa nazionale prevedendo la
possibilità di ricevere giovani volontari in grado di partecipare alle attività dello stesso arricchendo il proprio
bagaglio culturale e professionale, e creando quella sinergia con il mondo del lavoro in grado di agevolarlo nel futuro
inserimento e di consentirgli in modo più appropriato le future scelte professionali. A tal fine si prevede un
rapporto bilaterale tra Consorzio e tirocinante volontario che passa attraverso l’intermediazione del tutor quale
figura professionale in grado di accompagnare il tirocinante nel percorso di apprendimento e di esperienza
necessarie al proprio bagaglio personale di competenze.
Si prevede dunque l’approvazione di un progetto interno che descriva il percorso necessario ed individuale, nel
pieno rispetto della normativa vigente e, da parte del tirocinante, la stipula di apposito contratto di assicurazione
per le ipotesi di responsabilità civile.
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE
ART.2 (Ufficio richieste di tirocinio/frequenza volontaria)
L'ufficio per le richieste di tirocinio/frequenza è definito presso il Consorzio e presso la Segreteria
Amministrativa ed è di seguito denominato Ufficio Gestione Tirocini, con compiti di coordinamento delle
istruttorie dei procedimenti relativi e connessi, di monitoraggio, e di informazione interna ed esterna.
L'Ufficio dà indicazioni utili all'utenza e coordina le frequenze sul territorio; comunica ai richiedenti l'assenso o il
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dissenso alla frequenza-tirocinio espresso dalla struttura di riferimento.
ART.3 (Presentazione delle Domande)
Le domande sono rivolte al Direttore del Consorzio su apposito modulo allegato al presente regolamento (Modello
1), ovvero su modello in uso presso gli enti promotori. Esse sono indirizzate dal protocollo generale all'Ufficio di cui
all'art. 2 che provvede ad aprire fascicolo nominativo contenente i documenti relativi ad ogni singola domanda e a
richiedere la necessaria documentazione al tirocinante o al soggetto promotore.
ART. 4 (Ammessi alla frequenza del tirocinio volontario)
Sono ammessi alla frequenza del tirocinio volontario presso il Consorzio :

Coloro che siano in possesso del diploma di laurea, a vario livello, di titolo di studio di abilitazione
professionale relativi all'area sociale;

I tecnici e tutti coloro in possesso del titolo di studio (e della abilitazione professionale ove
esistente) inerenti le attività ricomprese in quelle esercitate da questo Consorzio;

Coloro che per il conseguimento del diploma (es. assistente sociale, etc.) necessitano di frequenza
obbligatoria;

I laureandi o laureati in discipline per le quali vi sia necessità di effettuare tirocinio per ottenere
iscrizione nei relativi albi professionali;

Tutti coloro, destinati a divenire operatori nel mondo dei servizi sociali, per i quali sia opportuno
autorizzare le richieste di frequenza;

I provenienti da Enti di formazione debitamente convenzionati con il Consorzio.
Tutti gli ammessi debbono presentare la documentazione attestante le condizioni d’accesso di cui innanzi.
ART. 5 (Documentazione)
Tutti gli ammessi al tirocinio volontario devono presentare la seguente documentazione :

A seconda dei casi certificato di studio, iscrizione all'albo ove esistente;

Polizza assicurativa a copertura rischi R.C. ed infortunio relativamente al periodo di frequenza;

Domanda di ammissione contenente: Dichiarazione in cui la frequenza/tirocinio volontario non costituisce
rapporto di impiego né prefigura titolo o diritto di qualsivoglia genere di impiego; Dichiarazione che
esoneri l' Azienda ed i dipendenti da qualsiasi responsabilità derivante dalla frequenza;
ART. 6 (Status degli ammessi e doveri)
La frequenza non instaura alcun rapporto di lavoro con il Consorzio, è a titolo gratuito, con solo scopo didattico e
non dà luogo ad assunzione di particolari compiti d'istituto o responsabilità da parte degli ammessi.
All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante nella persona dell’Ufficio Gestione Tirocini fornisce al tirocinante
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai
rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo
n.626/94 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.
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Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante il tirocinio.
ART. 7 (Obblighi assicurativi)
Per i tirocini formativi verrà applicata la procedura di cui alla normativa nazionale vigente in punto di Polizza sulla
Responsabilità civile ed INAIL.
Per i tirocini volontari gli ammessi devono contrarre apposite polizze di assicurazione stipulate con oneri a proprio
carico riguardanti :
1.
copertura di rischi di infortunio, invalidità permanente o temporanea o di morte, per cause addebitabili
agli stessi o a terzi, per l'intero periodo di frequenza, con l'espressa rinuncia ad ogni azione di rivalsa
nei confronti dell'azienda;
2.
copertura di danni che potranno derivare a terzi per effetto dell'attività svolta presso il Consorzio per
l'intero periodo di frequenza.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del
Consorzio e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
ART. 8 (Durata e modalità della frequenza)
Per i tirocini formativi e volontari verrà applicata la procedura di cui alla normativa nazionale vigente in punto di
durata del tirocinio.
E dunque per i tirocini formativi :
–
4 mesi per studenti della scuola secondaria;
–
6 mesi per disoccupati o inoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
–
6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative
post-diploma o post-laurea;
–
12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di
ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari;
–
12 mesi per persone svantaggiate;
–
24 mesi per i portatori di handicap.
Per i tirocini volontari :
–
12 mesi La frequenza è autorizzabile per mesi dodici a decorrere dalla data di effettivo inizio della
frequenza, nell'ambito della stessa disciplina o U.O.
La frequenza deve essere concordata con il Tutor e deve essere assidua secondo il calendario stabilito.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
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militare o di quello civile, nonché‚ dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe dei
tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati.
Il tirocinante può sospendere temporaneamente la frequenza in caso di accertata malattia per un massimo 15
giorni. La sospensione per ulteriori altre cause, comporta automaticamente la decadenza dalla frequenza. È
competenza del Tutor stabilire le modalità di recupero dei giorni di assenza.
Presso l’Ufficio è istituito un apposito registro sul quale il volontario/tirocinante appone firma di entrata ed uscita
con l'orario corrispondente. Ciascuna pagina del registro sarà controfirmata dal Tutor. I registri delle presenze
sono conservati presso l’Ufficio.
ART. 9 (Individuazione dei Tutor)
Ogni ammesso alla frequenza/tirocinio viene affidato ad un Tutor la cui qualifica professionale abbia rispondenza
con la richiesta di frequenza/tirocinio.
ART. 10 (Procedura e Domande di frequenza/tirocinio)
L’Ufficio Gestione Tirocini una volta ricevuta la richiesta di Tirocinio da parte dell’aspirante tirocinante volontario
invia la richiesta del tirocinio al Direttore.
Una volta ricevuta la documentazione necessaria, o dal tirocinante in caso di tirocinio volontario, o dal soggetto
Promotore in caso di tirocinio formativo o scolastico di orientamento, l’Ufficio ne dà comunicazione al Direttore
che deve predisporre apposita determina dirigenziale per la presa in carico del richiedente tirocinio/frequenza con
progetto allegato.
Nella determina per la presa in carico il Direttore approva il progetto formativo e di orientamento per ciascun
tirocinio, utilizzando apposito modello allegato al presente regolamento, ovvero modello in uso presso gli enti
promotori, contenente:
-
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti raccordo con i percorsi
formativi svolti presso le strutture di provenienza;
-
i nominativi del tutore incaricato;
-
gli estremi identificativi delle assicurazioni;
-
la durata ed il periodo di svolgimento dei tirocinio;
-
il settore di inserimento.
Copia della determina dirigenziale di presa in carico deve pervenire all'ufficio, che invia al diretto interessato
richiedente la frequenza/tirocinio la comunicazione di inizio dei termini della frequenza. Il medesimo ufficio
comunica la data di inizio e quella di conclusione anche al Tutor. La frequenza ha inizio solo dopo il perfezionamento
della documentazione prevista.
Il Tutor è tenuto:
1.
al controllo degli accessi e le frequenze derivanti dall'accoglimento delle domande;
2.
alla segnalazione degli infortuni e dare notizia di cause ostative alla continuazione del rapporto di
frequenza/volontariato;
3.
a relazionare in merito all'andamento didattico-disciplinare;
4.
a predisporre gli atti necessari ad erogare documentazione;
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5.
a far pervenire all'Ufficio la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di competenza e per
la tenuta dei fascicoli.
ART. 11 (Tutela della riservatezza)
Gli ammessi al tirocinio/frequenza hanno accesso a documentazione e a notizie per il solo fine didattico previsto
dal Tutor, sono tenuti al rispetto dei diritti di privacy e al segreto d’ufficio.
La produzione intellettuale o materiale prodotta durante il periodo di frequenza e tirocinio può essere resa
pubblica solo su autorizzazione del Consorzio.
I dati relativi agli ammessi all’accesso sono utilizzabili dal Consorzio, oltre che per la gestione della
frequenza/tirocinio, per fini di studio e statistica e comunicabili secondo le regole procedimentali di cui alla legge
n. 241\90, di cui al regolamento interno e di cui agli artt. 59 e 60 del codice sulla privacy.
ART. 12 (Modulistica allegata)
È obbligatorio l'uso della modulistica allegata che è parte integrante del presente regolamento.
I moduli allegati sono individuati con la seguente classificazione alfanumerica:

richiesta d'accesso: mod. n.1;

modello per diniego o accettazione della richiesta: mod. n.2;

modello di determina di presa in carico del frequentatore/tirocinante: mod. n.3;

comunicazione di presa di servizio da parte del frequentatore/tirocinante:mod. n.4;

allegato progetto formativo: mod. n. 5;

modello per risultanze tirocinio: mod. n.6.
ART. 13 (Flussi Documentali archiviazione dei documenti)
La documentazione viene raccolta come di seguito indicato negli archivi correnti e deposito degli uffici individuati
dal presente regolamento, secondo le modalità di conservazione previste dalla normativa vigente; l'Ufficio avrà
cura di tenere presso l'Ufficio i relativi fascicoli nominativi, secondo la serie prevista dal Regolamento d’Archivio.
I flussi documentali derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono di seguito sintetizzati:
1.
L'aspirante frequentatore accede all'Ufficio che provvede alle prime informazioni e eventualmente a
consegnare il modulo che verrà poi consegnato dall'interessato all'ufficio protocollo debitamente
compilato e sottoscritto. Il modulo 1 viene presentato in duplice copia: per l'Ufficio e per l'interessato. La
copia per il Consorzio viene tenuta presso l'archivio dell’Ufficio Gestione Tirocini.
2.
Il modulo 2 di diniego/accettazione della domanda viene inviato dall'Ufficio Gestione tirocini
all'interessato con la richiesta della documentazione necessaria; copia per l'archiviazione viene tenuta
dall'Ufficio. In caso di tirocinio formativo o di Orientamento l’Ufficio Gestione Tirocini prende contatti
con il soggetto Promotore al fine di convenire il contenuto della Convenzione e del Progetto formativo di
riferimento.
3.
I documenti previsti dall'art. 5 sono consegnati dall'interessato, o dal Soggetto Promotore in caso di
tirocinio formativo o di orientamento, all'Ufficio Gestione Tirocini che ne cura l'archiviazione.
4.
Il Direttore a questo punto predispone secondo il modello 3 la determina di presa in carico e ne invia copia
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all’Ufficio Gestione tirocini che comunica all'interessato e al Tutor l’inizio della frequenza/tirocinio,
l’Ufficio deposita copia della determinazione nell'archivio.
5.
L’Ufficio Gestione tirocini provvede a comunicare con modello 4 tempestivamente la data di inizio
frequenza del frequentatore/Tirocinante al Tutor e all’interessato e tale modulo viene archiviato a cura
dell'Ufficio.
6.
Il Tutor deve avere cura che l'ammesso alla frequenza/tirocinio apponga le firme di presenza su apposito
quaderno. I fogli di presenza vengono tenuti nell'archivio dell'Ufficio.
7.
Il
Tutor provvede
agli
adempimenti previsti da
eventuali convezioni
regolanti l'accesso dei
frequentatori/tirocinanti e comunica tempestivamente i dati necessari per l'attestato finale di frequenza
da parte del Direttore secondo il modello allegato 6. Entrambe le documentazioni sono conservate in copia
presso l'Ufficio.
ART. 14 (Erogazione di Documentazione attestante la frequenza/tirocinio)
Il Direttore appone firma sugli attestati richiesti e/o necessari sulla scorta dell'istruttoria predisposta
dall'Ufficio.
ART. 15 (Facoltà di recesso del Direttore)
L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata, in qualsiasi momento, dal Direttore a suo insindacabile
giudizio per il venire meno dei requisiti e/o condizioni per cui era stata posta in essere.
ART. 16 (Norme Finali)
Per quanto non viene espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
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