Scuola di economia e management (2012/13) Avv. Davide Guardamagna Rischio consentito e responsabilità civile nella pratica dello sport Rilievi normativi e giurisprudenziali collegati agli infortuni nella pratica sportiva Lesione dell’integrità fisica L’attività sportiva può dar luogo a comportamenti illeciti in quanto lesivi dell’integrità fisica delle persone e perciò dannosi, sanzionabili in sede: Penale Civile Disciplinare Avv. Davide Guardamagna La particolarità dei singoli sport La “lesione fisica” viene esaminata e valutata in modo differente a seconda dello sport praticato: • senza contatto fisico (ciclismo, atletica, vela …) • con violenza eventuale (calcio, basket …) • con violenza necessaria (lotta, pugilato, rugby …) • “pericoloso” o estremo (wrestling, rafting, kitesurfing apnea, bicycle motocross …) Avv. Davide Guardamagna La valutazione della condotta In prima approssimazione nella valutazione della lesione dell’incolumità fisica a seguito della pratica sportiva si deve tener conto se l’autore / responsabile del fatto abbia o meno: - Rispettato le regole dello sport pratico - Nel suo atto sia stato spinto da una semplice finalità agonistica - L’incidente sia compatibile e collegato alla pratica sportiva L’atleta infatti decide di intraprendere una disciplina sportiva assumendosi e accettando i rischi insiti in quell’attività e quindi anche le conseguenza lesive che sono riconducibili all’alea dello sport praticato. Avv. Davide Guardamagna La violazione delle regole del gioco Soggetti coinvolti La giurisprudenza è solita distinguere tra conseguenze lesive causate da: dal lato attivo e da quello passivo • involontarie o non imputabile violazione delle regole del gioco; • foga agonistica che, pur essendo il frutto della violazione delle regole sportive, è fisiologicamente connessa alla ansia da risultato che porta ad tenere volontariamente comportamenti in spregio delle norme sportive. In questo ultimo caso si distingue tra l’ipotesi in cui: - lo sportivo miri a raggiungere un risultato connesso alla gara diverso da quello della intenzionale lesione, - la competizione è mero pretesto per assumere il comportamento dannoso. Avv. Davide Guardamagna - società sportive e loro collaboratori - federazioni sportive - organizzatori evento - gestori impianti - atleti avversari o compagni di squadra - allenatori, istruttori o preparatori atletici - medici sportivi e massaggiatori - arbitri, guardalinee, giudici - operatori collegati all’evento (“addetti ai lavori”) - spettatori o terzi … Avv. Davide Guardamagna 1 La Responsabilità Penale • è personale (art. 27 Cost.): colpisce solo i fatti propri dell’agente (azioni od omissioni) • l’elemento soggettivo: dolo o colpa Avv. Davide Guardamagna Cassazione penale 30/04/1992 Nel caso di partite di calcio, ove un atleta coscientemente ponga a repentaglio l'incolumità di un altro atleta, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, con la conseguenza che il reato sarà colposo, se dipende da violazione di regolamento, o doloso, se l'intenzione dell'agente è proprio quella di ledere e la gara, o lo stesso fallo di gioco, non è che l'occasione per ledere. Avv. Davide Guardamagna • • • Esimenti di responsabilità penale • cause di giustificazione, cause oggettive di esclusione del reato, scriminanti o cause di liceità: particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è (perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera ex artt. 50 ss. c.p.). Quelle comuni sono: 1. consenso dell'avente diritto, art. 50 c.p.; 2. esercizio del diritto, art. 51 c.p.; 3. adempimento del dovere, art. 51 c.p.; 4. uso legittimo delle armi, art. 53 c.p.; 5. legittima difesa, art. 52 c.p.; 6. stato di necessità, art. 54 c.p.; Avv. Davide Guardamagna Cassazione penale 2/12/1999 Premesso che l'esercizio di attività sportiva, entro i limiti di quello che può essere definito rischio consentito, si configura come causa di giustificazione non codificata rispetto ai fatti lesivi dell'integrità personale cui esso abbia dato luogo, deve escludersi che detta causa di giustificazione possa operare quando si violino volontariamente le regole del gioco, venendo così meno ai doveri di lealtà verso l'avversario (nel qual caso si risponderà a titolo di colpa, ove il mancato rispetto delle regole del gioco sia determinato soltanto dall'ansia del risultato, ovvero di dolo quando la gara rappresenti soltanto l'occasione della condotta volta a cagionare l'evento lesivo, come pure quando tale condotta non sia immediatamente rivolta all'azione di gioco, ma sia piuttosto diretta ad intimorire l'antagonista oppure a "punirlo" per un precedente fallo da lui commesso). Avv. Davide Guardamagna Il rischio consentito Responsabilità disciplinare Alea normale insita nel corretto e regolare svolgimento dell’attività sportiva tenuto altresì conto della particolarità di ogni singolo sport e dell’eventuale foga agonistica connessa con la prestazione atletica diretta ad ottenere un risultato sportivo favorevole Il termine, utilizzato e coniato dalla giurisprudenza, indica il limite entro il quale l’attività sportiva, pur causando danni fisici, non viola una fattispecie (penale o civile) perché si riferisce a comportamenti connessi ad azioni che sono considerate normali nello svolgimento di quella determinata disciplina sportiva. Il superamento di tale limite se causa una lesione all’incolumità personale o all’integrità fisica comporta una responsabilità (penale, civile o disciplinare) Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. Art. 4 - Responsabilità delle società 1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. 2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. Avv. Davide Guardamagna 3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime Avv. Davide Guardamagna 2 Responsabilità oggettiva 4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. 5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato. 6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni … Avv. Davide Guardamagna La responsabilità civile I due tipi di responsabilità: - Contrattuale 1218, 1228, 2087 cc Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. - Extracontrattuale 2043, 2049, 2050, 2051 cc Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La differente disciplina riguarda, tra l’altro, l’onere della prova con significative conseguenze in tema di risarcimento danni. Avv. Davide Guardamagna Applicazioni giurisprudenziali dell’illecito sportivo in ambito civile Avv. Davide Guardamagna I danni risarcibili • Patrimoniali: 1223 cc • Non Patrimoniali: 2059 cc Onere della prova e prescrizione • Prova della responsabilità: 2697 cc • Prescrizione dell’azione: 2946, 2947 cc Avv. Davide Guardamagna Organizzatore manifestazione Società sportive L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico (torneo di calcio) è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 c.c., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni. Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15394 Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie, potendo essere chiamate a rispondere in base all'art. 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale. Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15394 Avv. Davide Guardamagna Avv. Davide Guardamagna 3 Organizzatore manifestazione L'attività di organizzazione di una competizione sportiva può essere qualificata come pericolosa qualora comporti, per fatto degli organizzatori, un aumento del rischio di danno per gli atleti. Di conseguenza, gli organizzatori (campionati bob a 2) possono andare esenti da responsabilità solo dimostrando di aver approntato tutte le cautele necessarie a contenere il rischio nei limiti propri dell'attività sportiva in questione. Cassazione civile, sez. III, 13/02/2009, n. 3528 Avv. Davide Guardamagna In relazione allo svolgimento di una gara di sci (slalom gigante) un concorrente con una condotta anomala e un incontrollato sbandamento investe un guardaporte: Chi è responsabile? Avv. Davide Guardamagna Accettazione rischio L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara, ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, gli assistenti, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori (gara di sci), al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Cassazione civile, sez. III, 27/10/2005, n. 20908 Avv. Davide Guardamagna In occasione di una prova speciale di un Rally, nella notte un autovettura partecipante alla competizione fuoriusciva di strada in corrispondenza di una curva e, dopo aver percorso decine di metri, travolgeva due spettatori, provocando ad essi gravi lesioni personali, e schiantandosi contro un albero. I rapporti dei Carabinieri, intervenuti sul posto, affermavano che l'uscita di strada dell'autovettura era stata determinata essenzialmente dall'elevata velocità tenuta nell'affrontare una curva a destra priva di visuale. Chi è responsabile? Avv. Davide Guardamagna Pilota - Automobilismo Lesioni del minore Nel caso di danni causati da un pilota di rally nel corso di una competizione su un circuito interdetto al traffico veicolare, mentre deve escludersi l'invocabilità, da parte della vittima, della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del pilota medesimo, la responsabilità di quest'ultimo può essere affermata soltanto ove si accerti la grave violazione di regole minime di diligenza, ovvero del regolamento di gara. Deve, di conseguenza, escludersi che la sola elevatissima velocità tenuta nel corso della gara possa costituire fonte di responsabilità per il pilota. Cassazione civile, sez. III, 06/05/2008, n. 11040 Posto che la responsabilità del sorvegliante per fatto dell'incapace presuppone che il danno venga da quest'ultimo inferto in assenza di una causa giustificativa e si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, l'organizzatore di un torneo di calcio non risponde delle lesioni riportate da un minore durante una partita a seguito di uno scontro con altro atleta minorenne, che sia collegato allo svolgimento del gioco e presenti un grado di irruenza compatibile con lo sport praticato. Cassazione civile, sez. III, 30/03/2011, n. 7247 Avv. Davide Guardamagna Avv. Davide Guardamagna 4 Violenza Nel gioco del calcio, qualora la condotta dell'atleta cagioni delle lesioni all'avversario, la responsabilità civile resta esclusa ove sussista il rispetto delle regole di gioco o, comunque, in presenza di uno stretto collegamento funzionale tra azione sportiva ed evento lesivo. Detto collegamento non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano Cassazione civile, sez. III, 30/03/2011, n. 7247 Avv. Davide Guardamagna I genitori, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, del figlio minore A convenivano in giudizio i genitori del figlio minore B, per sentirne dichiarare la responsabilità ai sensi degli art. 2043 c.c. e/o art. 2048 c.c. e/o art. 2059 c.c. e per sentirli conseguentemente condannare al risarcimento dei danni cagionati dal fatto commesso dallo stesso B il quale nel corso di una partita di calcio, era intervenuto su A da tergo, spingendolo e determinandone la caduta a terra. A seguito della caduta A aveva riportato la frattura della mandibola che aveva reso necessario intervento chirurgico maxillo - facciale. I genitori di B sono stati condannati a risarcire il danno? Avv. Davide Guardamagna Infortuni del minore Infortuni Il giocatore che, praticando il gioco del calcio, provochi la caduta di un avversario attraverso una azione che, pur non conforme al regolamento, possa ritenersi normale nello svolgimento del gioco stesso, non può essere chiamato a rispondere, per difetto di nesso di causalità, dei danni patiti dall'avversario nel cadere. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un valido nesso causale tra un fallo di gioco ritenuto "normale" e la frattura della mandibola, patita da uno dei giocatori nel cadere in terra. Cassazione civile, sez. III, 28/10/2009, n. 22811 In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che … Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n. 12012 Avv. Davide Guardamagna Avv. Davide Guardamagna Infortuni Infortuni … con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se: - le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, - pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso ... Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n. 12012 In tema di lesioni cagionate nel contesto di un'attività sportiva, non dà luogo a responsabilità civile il fallo commesso da un calciatore ai danni di un avversario se collegato funzionalmente al gioco e se posto in essere con una violenza compatibile con le caratteristiche concrete del gioco stesso. Avv. Davide Guardamagna Nella specie, si trattava della frattura biossea del braccio subita dal ricorrente, durante una partita di calcio fra amici su un campo parrocchiale, a seguito di uno sgambetto da parte di un avversario che egli aveva appena dribblato. Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n. 12012 Avv. Davide Guardamagna 5 Braccio di ferro tra “amici” Un soggetto che, in una contesa amichevole di braccio di ferro riporta lesioni al braccio procurate dall'azione sul medesimo braccio delle forze muscolari contrapposte può ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo avversario? Avv. Davide Guardamagna In materia di risarcimento del danno conseguente ad un infortunio sportivo, qualora i praticanti di un'attività sportiva (nella specie, braccio di ferro) si siano costituiti in federazione sportiva ed all'interno di essa si siano dati delle regole per lo svolgimento delle competizioni ufficiali, ciò non preclude la possibilità di svolgere legittimamente tale attività in forma amichevole e senza il rispetto delle regole dettate per le competizioni ufficiali, qualora non si tratti, come nel caso di specie, di attività intrinsecamente pericolosa; nè il mancato rispetto in quel contesto delle regole fissate per le competizioni ufficiali diviene autonoma fonte di responsabilità in capo ai partecipanti alla gara, dovendo invece il parametro valutativo della responsabilità per le lesioni riportate da uno dei contendenti essere costituito dall'aver seguito o meno le regole della normale prudenza. Cassazione civile, sez. III, 22/10/2004, n. 20597 Avv. Davide Guardamagna Medico Sportivo Società Sportiva La condotta del medico sportivo (nella specie, medico di una società calcistica a livello professionistico) in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessità di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolosità dell'attività sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuità, anche in sede di allenamenti o di ritiro precampionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2003, n. 85 Incombe sulla società sportiva ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'obbligo di risarcire i danni al calciatore professionista, che abbia subito un infortunio preceduto da altri dello stesso genere e dal quale sia derivata la totale inabilità al gioco del calcio, ove la società dopo gli infortuni precedenti e prima dell'ultimo abbia chiesto ad un istituto di medicina dello sport l'accertamento e la certificazione dell'idoneità del calciatore all'attività sportiva e l'istituto abbia accertato l'idoneità, perché caduto in errore in seguito ad indicazioni incomplete fornite dalla società. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2003, n. 85 Avv. Davide Guardamagna Avv. Davide Guardamagna Federazione Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2003, n. 85 Avv. Davide Guardamagna 6