soggetti, regole e contratti nello sport

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Scuola di economia e management (2012/13)
Avv. Davide Guardamagna
Rischio consentito e
responsabilità civile nella
pratica dello sport
Rilievi normativi e giurisprudenziali collegati agli infortuni
nella pratica sportiva
Lesione dell’integrità fisica
L’attività sportiva può dar luogo a
comportamenti illeciti in quanto lesivi
dell’integrità fisica delle persone e
perciò dannosi, sanzionabili in sede:
Penale
Civile
Disciplinare
Avv. Davide Guardamagna
La particolarità dei singoli sport
La “lesione fisica” viene esaminata e valutata in
modo differente a seconda dello sport praticato:
• senza contatto fisico (ciclismo, atletica, vela …)
• con violenza eventuale (calcio, basket …)
• con violenza necessaria (lotta, pugilato, rugby …)
• “pericoloso” o estremo (wrestling, rafting, kitesurfing
apnea, bicycle motocross …)
Avv. Davide Guardamagna
La valutazione della condotta
In prima approssimazione nella valutazione della lesione
dell’incolumità fisica a seguito della pratica sportiva si deve tener
conto se l’autore / responsabile del fatto abbia o meno:
- Rispettato le regole dello sport pratico
- Nel suo atto sia stato spinto da una semplice finalità
agonistica
- L’incidente sia compatibile e collegato alla pratica
sportiva
L’atleta infatti decide di intraprendere una disciplina sportiva
assumendosi e accettando i rischi insiti in quell’attività e quindi
anche le conseguenza lesive che sono riconducibili all’alea dello sport
praticato.
Avv. Davide Guardamagna
La violazione delle regole del gioco
Soggetti coinvolti
La giurisprudenza è solita distinguere tra conseguenze
lesive causate da:
dal lato attivo e da quello passivo
• involontarie o non imputabile violazione delle regole del
gioco;
• foga agonistica che, pur essendo il frutto della violazione delle
regole sportive, è fisiologicamente connessa alla ansia da risultato
che porta ad tenere volontariamente comportamenti in spregio
delle norme sportive. In questo ultimo caso si distingue tra
l’ipotesi in cui:
- lo sportivo miri a raggiungere un risultato connesso alla gara
diverso da quello della intenzionale lesione,
- la competizione è mero pretesto per assumere il
comportamento dannoso.
Avv. Davide Guardamagna
- società sportive e loro collaboratori
- federazioni sportive
- organizzatori evento
- gestori impianti
- atleti avversari o compagni di squadra
- allenatori, istruttori o preparatori atletici
- medici sportivi e massaggiatori
- arbitri, guardalinee, giudici
- operatori collegati all’evento (“addetti ai lavori”)
- spettatori o terzi …
Avv. Davide Guardamagna
1
La Responsabilità Penale
• è personale (art. 27 Cost.)‫‏‬: colpisce
solo i fatti propri dell’agente (azioni
od omissioni)
• l’elemento soggettivo: dolo o colpa
Avv. Davide Guardamagna
Cassazione penale 30/04/1992
Nel caso di partite di calcio, ove un atleta coscientemente
ponga a repentaglio l'incolumità di un altro atleta, non
opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, con la
conseguenza che il reato sarà colposo, se dipende da
violazione di regolamento, o doloso, se l'intenzione
dell'agente è proprio quella di ledere e la gara, o lo stesso
fallo di gioco, non è che l'occasione per ledere.
Avv. Davide Guardamagna
•
•
•
Esimenti di responsabilità penale
• cause di giustificazione, cause oggettive di esclusione del
reato, scriminanti o cause di liceità: particolari
situazioni in presenza delle quali un fatto, che
altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è
(perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera
ex artt. 50 ss. c.p.). Quelle comuni sono:
1. consenso dell'avente diritto, art. 50 c.p.;
2. esercizio del diritto, art. 51 c.p.;
3. adempimento del dovere, art. 51 c.p.;
4. uso legittimo delle armi, art. 53 c.p.;
5. legittima difesa, art. 52 c.p.;
6. stato di necessità, art. 54 c.p.;
Avv. Davide Guardamagna
Cassazione penale 2/12/1999
Premesso che l'esercizio di attività sportiva, entro i limiti di quello
che può essere definito rischio consentito, si configura come
causa di giustificazione non codificata rispetto ai fatti lesivi
dell'integrità personale cui esso abbia dato luogo, deve escludersi
che detta causa di giustificazione possa operare quando si violino
volontariamente le regole del gioco, venendo così meno ai
doveri di lealtà verso l'avversario (nel qual caso si risponderà a titolo di
colpa, ove il mancato rispetto delle regole del gioco sia determinato soltanto
dall'ansia del risultato, ovvero di dolo quando la gara rappresenti soltanto
l'occasione della condotta volta a cagionare l'evento lesivo, come pure quando tale
condotta non sia immediatamente rivolta all'azione di gioco, ma sia piuttosto diretta
ad intimorire l'antagonista oppure a "punirlo" per un precedente fallo da lui
commesso).
Avv. Davide Guardamagna
Il rischio consentito
Responsabilità disciplinare
Alea normale insita nel corretto e regolare svolgimento
dell’attività sportiva tenuto altresì conto della particolarità di ogni
singolo sport e dell’eventuale foga agonistica connessa con la
prestazione atletica diretta ad ottenere un risultato sportivo
favorevole
Il termine, utilizzato e coniato dalla giurisprudenza, indica il
limite entro il quale l’attività sportiva, pur causando danni fisici,
non viola una fattispecie (penale o civile) perché si riferisce a
comportamenti connessi ad azioni che sono considerate normali
nello svolgimento di quella determinata disciplina sportiva.
Il superamento di tale limite se causa una lesione all’incolumità
personale o all’integrità fisica comporta una responsabilità
(penale, civile o disciplinare)
Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.
Art. 4 - Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta,
anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato
dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
Avv. Davide Guardamagna
3. Le società rispondono oggettivamente anche
dell'operato e del comportamento delle persone
comunque addette a servizi della società e dei propri
sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale
anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle
società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime
Avv. Davide Guardamagna
2
Responsabilità oggettiva
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima,
durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio
impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La
mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un
aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a
loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa
quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia
partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme
antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di
possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del
Coni, trovando applicazione le sanzioni …
Avv. Davide Guardamagna
La responsabilità civile
I due tipi di responsabilità:
- Contrattuale 1218, 1228, 2087 cc
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
- Extracontrattuale 2043, 2049, 2050, 2051 cc
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
La differente disciplina riguarda, tra l’altro, l’onere della prova
con significative conseguenze in tema di risarcimento danni.
Avv. Davide Guardamagna
Applicazioni giurisprudenziali
dell’illecito sportivo
in ambito civile
Avv. Davide Guardamagna
I danni risarcibili
• Patrimoniali: 1223 cc
• Non Patrimoniali: 2059 cc
Onere della prova e prescrizione
• Prova della responsabilità: 2697 cc
• Prescrizione dell’azione: 2946, 2947 cc
Avv. Davide Guardamagna
Organizzatore manifestazione
Società sportive
L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo
agonistico (torneo di calcio) è responsabile per non avere predisposto
un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita
medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il
giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione
medica ai fini della partecipazione a detto torneo.
La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva
comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 c.c., per la
condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove
tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il
giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe
deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni.
Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15394
Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico,
le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti
sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della
loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli
infortuni e delle malattie, potendo essere chiamate a
rispondere in base all'art. 2049 c.c. dell'operato dei propri
medici sportivi e del personale.
Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15394
Avv. Davide Guardamagna
Avv. Davide Guardamagna
3
Organizzatore manifestazione
L'attività di organizzazione di una competizione sportiva può
essere qualificata come pericolosa qualora comporti, per
fatto degli organizzatori, un aumento del rischio di danno
per gli atleti.
Di conseguenza, gli organizzatori (campionati bob a 2)
possono andare esenti da responsabilità solo dimostrando di
aver approntato tutte le cautele necessarie a contenere il
rischio nei limiti propri dell'attività sportiva in questione.
Cassazione civile, sez. III, 13/02/2009, n. 3528
Avv. Davide Guardamagna
In relazione allo svolgimento di una gara di sci (slalom
gigante) un concorrente con una condotta anomala e un
incontrollato sbandamento investe un guardaporte:
Chi è responsabile?
Avv. Davide Guardamagna
Accettazione rischio
L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente
da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo
gli atleti in gara, ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i
guardaporte, i meccanici, i tecnici, gli assistenti, ecc.) che sono posti al
centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione
indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il
buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei
comportamenti e la trasparenza dei risultati.
Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un
competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è
sufficiente che gli organizzatori (gara di sci), al fine di sottrarsi ad ogni
responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele idonee a
contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva,
nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.
Cassazione civile, sez. III, 27/10/2005, n. 20908
Avv. Davide Guardamagna
In occasione di una prova speciale di un Rally, nella notte un
autovettura partecipante alla competizione fuoriusciva di
strada in corrispondenza di una curva e, dopo aver percorso
decine di metri, travolgeva due spettatori, provocando ad essi
gravi lesioni personali, e schiantandosi contro un albero.
I rapporti dei Carabinieri, intervenuti sul posto, affermavano
che l'uscita di strada dell'autovettura era stata determinata
essenzialmente dall'elevata velocità tenuta nell'affrontare una
curva a destra priva di visuale.
Chi è responsabile?
Avv. Davide Guardamagna
Pilota - Automobilismo
Lesioni del minore
Nel caso di danni causati da un pilota di rally nel corso di una
competizione su un circuito interdetto al traffico veicolare, mentre deve
escludersi l'invocabilità, da parte della vittima, della presunzione di cui
all'art. 2054 c.c. nei confronti del pilota medesimo, la responsabilità di
quest'ultimo può essere affermata soltanto ove si accerti la grave
violazione di regole minime di diligenza, ovvero del regolamento
di gara.
Deve, di conseguenza, escludersi che la sola elevatissima velocità tenuta
nel corso della gara possa costituire fonte di responsabilità per il pilota.
Cassazione civile, sez. III, 06/05/2008, n. 11040
Posto che la responsabilità del sorvegliante per fatto
dell'incapace presuppone che il danno venga da quest'ultimo
inferto in assenza di una causa giustificativa e si risolva nella
lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento,
l'organizzatore di un torneo di calcio non risponde delle
lesioni riportate da un minore durante una partita a seguito
di uno scontro con altro atleta minorenne, che sia collegato
allo svolgimento del gioco e presenti un grado di
irruenza compatibile con lo sport praticato.
Cassazione civile, sez. III, 30/03/2011, n. 7247
Avv. Davide Guardamagna
Avv. Davide Guardamagna
4
Violenza
Nel gioco del calcio, qualora la condotta dell'atleta cagioni
delle lesioni all'avversario, la responsabilità civile resta
esclusa ove sussista il rispetto delle regole di gioco o,
comunque, in presenza di uno stretto collegamento
funzionale tra azione sportiva ed evento lesivo.
Detto collegamento non è idoneo ad escludere la
responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di
violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche
dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel
quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità
delle persone che vi partecipano
Cassazione civile, sez. III, 30/03/2011, n. 7247
Avv. Davide Guardamagna
I genitori, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale,
del figlio minore A convenivano in giudizio i genitori del figlio minore
B, per sentirne dichiarare la responsabilità ai sensi degli art. 2043 c.c.
e/o art. 2048 c.c. e/o art. 2059 c.c. e per sentirli conseguentemente
condannare al risarcimento dei danni cagionati dal fatto commesso
dallo stesso B il quale nel corso di una partita di calcio, era intervenuto
su A da tergo, spingendolo e determinandone la caduta a terra.
A seguito della caduta A aveva riportato la frattura della mandibola che
aveva reso necessario intervento chirurgico maxillo - facciale.
I genitori di B sono stati condannati a risarcire il danno?
Avv. Davide Guardamagna
Infortuni del minore
Infortuni
Il giocatore che, praticando il gioco del calcio, provochi la
caduta di un avversario attraverso una azione che, pur non
conforme al regolamento, possa ritenersi normale nello
svolgimento del gioco stesso, non può essere chiamato a
rispondere, per difetto di nesso di causalità, dei danni
patiti dall'avversario nel cadere.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
escluso la sussistenza di un valido nesso causale tra un fallo di gioco
ritenuto "normale" e la frattura della mandibola, patita da uno dei
giocatori nel cadere in terra.
Cassazione civile, sez. III, 28/10/2009, n. 22811
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile
conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano
derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a
seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il
criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che
ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta
nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento
lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato
compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza
incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la
conseguenza che …
Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n. 12012
Avv. Davide Guardamagna
Avv. Davide Guardamagna
Infortuni
Infortuni
… con la conseguenza che sussiste in ogni caso la
responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo
specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non
integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se:
- le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere
senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole
dell'attività,
- pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività
sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa
funzionalmente connesso ...
Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n. 12012
In tema di lesioni cagionate nel contesto di un'attività
sportiva, non dà luogo a responsabilità civile il fallo
commesso da un calciatore ai danni di un avversario se
collegato funzionalmente al gioco e se posto in essere con
una violenza compatibile con le caratteristiche concrete del
gioco stesso.
Avv. Davide Guardamagna
Nella specie, si trattava della frattura biossea del braccio subita dal
ricorrente, durante una partita di calcio fra amici su un campo
parrocchiale, a seguito di uno sgambetto da parte di un avversario che
egli aveva appena dribblato.
Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n. 12012
Avv. Davide Guardamagna
5
Braccio di ferro tra “amici”
Un soggetto che, in una contesa amichevole di braccio di
ferro riporta lesioni al braccio procurate dall'azione sul
medesimo braccio delle forze muscolari contrapposte può
ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo
avversario?
Avv. Davide Guardamagna
In materia di risarcimento del danno conseguente ad un infortunio
sportivo, qualora i praticanti di un'attività sportiva (nella specie, braccio
di ferro) si siano costituiti in federazione sportiva ed all'interno di essa
si siano dati delle regole per lo svolgimento delle competizioni ufficiali,
ciò non preclude la possibilità di svolgere legittimamente tale attività in
forma amichevole e senza il rispetto delle regole dettate per le
competizioni ufficiali, qualora non si tratti, come nel caso di specie, di
attività intrinsecamente pericolosa; nè il mancato rispetto in quel
contesto delle regole fissate per le competizioni ufficiali diviene
autonoma fonte di responsabilità in capo ai partecipanti alla gara,
dovendo invece il parametro valutativo della responsabilità per le lesioni
riportate da uno dei contendenti essere costituito dall'aver seguito o
meno le regole della normale prudenza.
Cassazione civile, sez. III, 22/10/2004, n. 20597
Avv. Davide Guardamagna
Medico Sportivo
Società Sportiva
La condotta del medico sportivo (nella specie, medico di una società
calcistica a livello professionistico) in ragione della sua peculiare
specializzazione e della necessità di adeguare i suoi interventi alla natura
e al livello di pericolosità dell'attività sportiva stessa, deve essere valutata
con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della
configurabilità di una eventuale responsabilità professionale:
in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di
salute del giocatore con continuità, anche in sede di allenamenti o di
ritiro precampionato, dovendo anche valutare criticamente le
informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di
poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta
dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute.
Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2003, n. 85
Incombe sulla società sportiva ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'obbligo di
risarcire i danni al calciatore professionista, che abbia subito un
infortunio preceduto da altri dello stesso genere e dal quale sia derivata
la totale inabilità al gioco del calcio, ove la società dopo gli infortuni
precedenti e prima dell'ultimo abbia chiesto ad un istituto di medicina
dello sport l'accertamento e la certificazione dell'idoneità del calciatore
all'attività sportiva e l'istituto abbia accertato l'idoneità, perché caduto in
errore in seguito ad indicazioni incomplete fornite dalla società.
Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2003, n. 85
Avv. Davide Guardamagna
Avv. Davide Guardamagna
Federazione
Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o
la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di
competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli
atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi
pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli
infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi
caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a
rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei
propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute
degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore,
ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di
esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in
particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di
lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo
professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni.
Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2003, n. 85
Avv. Davide Guardamagna
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