RELAZIONE INTRODUTTIVA REGOLAMENTO "PRIVACY" DEFINIZIONI , CONTENUTI E ADEMPIMENTI (Commento a cura della dott.ssa Leonilda Bonaduce) 1.1 Il quadro normativo 1.2 Le nuove nozioni 1.2.1 Il titolare 1.2.2 Gli obblighi del titolare 1.2.3 Il responsabile 1.2.4 Gli obblighi del responsabile 1.2.5 L'incaricato 1.2.6 Il dato personale e il trattamento 1.2.7 Il dato sensibile e il trattamento 1.2.8 La comunicazione e la diffusione 1.2.9 Le informazioni all'interessato e il consenso al trattamento 1.2.10 La notificazione 1.2.11 Le misure minime di sicurezza 1.3 Gli adempimenti - premessa 1.4 Il censimento dei trattamenti e delle banche dati 1.5 Le materie non individuate dal d.lgs. 135/99 1.1. Il quadro normativo Il quadro normativo essenziale in materia della tutela della riservatezza è costituito, per gli enti locali1, dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675 2 e succ. modificazioni , il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 3 , il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 4, la Legge 3 novembre 2000, n. 3255. La legge 31 dicembre 1996, n. 675, sotto il profilo oggettivo, si applica al trattamento dei dati personali e sensibili, effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Sotto il profilo soggettivo, si applica a chiunque effettui il trattamento dei dati personali nel territorio dello Stato ma, nel caso degli enti locali ( e altri soggetti pubblici), la stessa Legge ha introdotto un regime differenziato. Tale regime consente , in concreto, una notificazione semplificata, il trattamento anche senza il consenso dell'interessato, la comunicazione e la diffusione dei dati quando sono previste da norme di legge o regolamento e pone dei limiti ai diritti dell'interessato, che non può opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, quando la raccolta e successive operazioni sono effettuate in base ad espressa disposizione di legge. Il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante "disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1999, n.675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici" delinea un sistema attuativo dell'art.22 della Legge ( dati sensibili) , in quanto : a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lett.a) e d) , 2 e 3 , del codice di procedura penale; b) individua alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, " per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati". Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell’art. 15, co.2, della Legge , ha individuato unicamente i requisiti minimi delle misure di sicurezza, che tutti i soggetti – pubblici e privati – devono adottare quando nell’ambito della loro attività pongono in essere un trattamento 1 Per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni ( art. 2, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 227 del 28 settembre 2000). 2 Pubblicata in G.U. 8 gennaio 1997, S.O. n.5 - In appendice è riportato il testo coordinato con le modifiche introdotte dai decreti legislativi 9 maggio 1997, n.123; 28 luglio 1997, n. 255; 13 maggio 1998, n.171; 6 novembre 1998, n. 389; 26 febbraio 1999, n.51; 11 maggio 1999, n. 135; 3 Pubblicato in G.U. n. 113 del 17 maggio 1999; 4 Pubblicato in G.U. n. 216 del 14 settembre 1999; 5 Pubblicata in G.U. n. 262 del 9 novembre 2000; di dati personali e ha introdotto nuove definizioni, oltre quelle già contenute nella Legge, quali quelle di “misure minime”, “strumenti” e “amministratori di sistema”. La legge 3 novembre 2000, n. 325 , recante disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della L.675/96, ha stabilito che le misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati personali e sensibili dal d.P.R. 318/99 possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino, per iscritto, le particolari esigenze tecniche e organizzative che hanno reso necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dalla legge n. 675 del 1996. Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.467, recante disposizioni correttive ed integrative della Legge, a norma dell’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127 (legge delega), ha semplificato gli adempimenti relativi all’informativa e alla notificazione e in tema sanzionatorio ha previsto una serie di misure di attenuazione dell’originario rigore della Legge. Tale decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002, tranne alcune disposizioni per le quali l’operatività è differita ( al 1° marzo per informative e notifiche, al 1° giugno per i codici deontologici)6. \ 1.2 Le nuove nozioni Per addentrarsi nell'analisi degli adempimenti che l’impianto normativo appena delineato impone agli enti locali, è indispensabile procedere ad una breve ricognizione delle "nuove nozioni" introdotte dallo stesso. In via generale, considerando innanzitutto la definizione di dato personale, quale " qualunque informazione relativa a persona fisica , persona giuridica, ente o associazione , identificati o identificabili , anche indirettamente , mediante riferimento a qualsiasi altra informazione , ivi compreso un numero di identificazione personale "( art. 1, lett.c, l.675/96), rileviamo che sotto il profilo concettuale la legge si applica a qualunque informazione, senza alcuna distinzione non solo fra persona fisica o giuridica, ente o associazione ma anche fra un dato "banale" ( quale ad esempio un indirizzo o un dato anagrafico) e un dato particolare ( c.d. sensibile per il quale comunque la legge prevede un regime di trattamento più rigoroso, come si dirà più oltre). Altrettanto "onnicomprensiva" è la definizione di trattamento , intendendo per esso " qualunque operazione o complesso di operazioni , svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione , l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione , la selezione, l'estrazione , il raffronto, l'utilizzo , l'interconnessione, il 6 Pubblicata in G.U. n.13 del 16 gennaio 2002 blocco, la comunicazione , la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati". E' evidente che, per chiunque operi su un dato personale , in ambito privato o pubblico, è veramente impossibile non ricadere nella nozione di trattamento e quindi nell'ambito di applicazione della legge. A fronte di tutte le operazioni elencate, la legge ha specificamente definito le operazioni di comunicazione e diffusione ( delle quali si dirà più oltre) nonché l'operazione di blocco, intendendo per quest'ultimo "la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione temporanea". Il blocco, in tutto o in parte di taluno dei dati, può essere disposto dal titolare oppure dal Garante ( art. 29,c.5). Più in dettaglio, consideriamo ora le nozioni più rilevanti che, tra l'altro, hanno dato origine ad alcune incertezze interpretative ed applicative. 1.2.1 Il titolare Un importante aspetto relativo all'applicazione della legge 675 del 31 dicembre 1996, ossia quello riguardante l'individuazione della figura del "titolare" del trattamento dei dati personali negli enti locali, è stato oggetto di numerose interpretazioni, spesso contrastanti in ordine al "chi" ha l'onere di agire , per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla privacy. La Legge (art.1, co.2, lett.d) intende "per titolare, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza" . A seguito di diversi quesiti ricevuti, il Garante ha emanato in proposito un comunicato,7 nel quale ha precisato che "quando la raccolta, l'elaborazione, l'utilizzazione, la conservazione e in genere tutte le operazioni relative al trattamento dei dati vengono effettuate nell'ambito di un'amministrazione pubblica, di una società o di un ente, il titolare del trattamento è la struttura nel suo complesso e cioè il soggetto al quale competono le scelte di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati" . E, che " se i titolari sono le imprese e le amministrazioni pubbliche per esse opereranno, nelle diverse scelte che sia necessario assumere, i rispettivi amministratori, secondo le regole che disciplinano ciascuna struttura: di volta in volta, il ministro, l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, i direttori e gli altri dirigenti. Ad esempio, la notificazione al Garante, se dovuta, dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica che ha il potere di rappresentarla". E' da prendere atto, pertanto, che "l'Ente" è il titolare dei trattamenti effettuati nella propria struttura e che "per l'Ente" agiranno, nelle 7 Comunicato stampa dell'11 dicembre 1997. diverse scelte che sia necessario assumere, i rispettivi organi secondo le regole e le competenze loro assegnate dall'ordinamento8. I vigenti principi ordinamentali degli enti locali vogliono che il potere rappresentativo dell'amministrazione verso l'esterno sia affidato ai propri organi, intesi come binomio persona fisica - persona giuridica, cui è conferita la facoltà , attraverso la c.d. immedesimazione organica, di agire in nome e per conto dell'ente pubblico determinando, attraverso il concetto giuridico di rappresentanza, gli effetti del proprio agire pubblico, in capo all'amministrazione di referenza organica, atteso che è la stessa amministrazione che agisce e si esprime necessariamente , mediante i propri organi.9 L'art. 107, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26710 nello stabilire che "spettano ai dirigenti tutti i compiti …., che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente…", pone senza dubbio i dirigenti pubblici alla stregua di organi dell'ente pubblico cui organicamente fanno capo, in relazione ai quali l'affidamento dell'incarico rappresenta l'atto di affidamento della titolarità dell'organo stesso ( organo dirigente), incardinando la persona fisica alla preposizione di titolarità dell'organo "dirigente". Evidenziato ciò, occorre ora considerare che la riforma della pubblica amministrazione degli anni novanta punta su alcuni principi cardini e, in particolare ( per quello che interessa ai fini dell'argomento de quo) sul principio della netta distinzione fra le funzioni di indirizzo politico - amministrativo , attribuite alla responsabilità degli organi di governo, e quelle gestionali (tecnico- organizzative)11, attribuite agli organi dirigenziali. Il rispetto di tale principio di separazione è ulteriormente rafforzato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali laddove si precisa che le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo ad opera di specifiche disposizioni legislative ( art. 107, comma 4) e che le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti12. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le relative funzioni possono essere attribuite , a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 8 In tal senso Ministero finanze - Segretariato generale - C.M. 27 ottobre 1998, n. 244/S/9497 in Banca dati del Corriere Tributario n.1/99 , pag. 86 ss. 9 Cfr. Luca Tamassia, L'esercizio delle funzioni dirigenziali da parte dei responsabili di uffici e servizi", in Rivista del personale dell'ente locale, 1/2000, pag.77 ss.; 10 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato sul S.O. alla G.U. del 28 settembre 2000, n. 227. 11 A tale proposito, vale ricordare che l'inciso " ivi compreso il profilo della sicurezza" ( riferito sia al titolare che al responsabile) riguarda certamente anche competenze tecnico - organizzative. 12 D'altra parte , il Testo unico è per gran parte la semplice ricompilazione testuale e ragionata delle norme vigenti in materia di enti locali . Tali disposizioni, infatti, sono previste dagli articoli 3, comma 3 , e 45, comma 1, del d.lgs. n.80 del 1998, che a loro volta precisano ulteriormente quanto già disposto dall'art. 51, della legge 142/90, come modificato dalla legge 127/97. Il testo unico ha abrogato la legge 142/90 e alcuni passaggi della legge 127. indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni altra disposizione ( art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000). Tutto quanto espresso, si ritiene che i titolari del trattamento dei dati personali ( titolarità intesa come persona fisica attraverso la quale l'amministrazione opera e si esprime e non titolarità intesa come astratta entità giuridica che spetta sempre all'Ente) siano i soggetti cui , secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono affidati i compiti di gestione ( potere di rappresentanza esterna, potere di spesa, potere di organizzazione risorse umane e strumentali) , nonché il Sindaco/Presidente per il trattamento dei dati afferenti alle funzioni espressamente attribuitegli dalla legge ( si pensi , ad esempio, alla nomina , designazione e revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso aziende, enti ed istituzioni - art. 50, comma 8, d.lgs. 267/2000). Se così non fosse, non solo si verificherebbe il caso di decisioni circa finalità , modalità, caratteristiche del trattamento dei dati afferenti ad attività non rientranti nella propria competenza ( sia nel caso del Sindaco/Presidente sia dei dirigenti) ma , inoltre, non sarebbero pochi i casi in cui il dirigente / responsabile di servizio venendo a conoscenza , nell'esercizio delle proprie funzioni, di dati personali ancorchè sensibili dovrebbe essere considerato come soggetto terzo rispetto all'amministrazione , con conseguenti rilevanti limiti per la comunicazione e l'utilizzazione dei dati e, quindi, per la liceità del trattamento. Né sembra che possa valere , per ovviare a "tale pericolo" , nominare il dirigente quale responsabile ex art. 8 della legge, in quanto ciò che contraddistingue il concetto di titolare è la configurazione dello stesso quale " dominus del trattamento, legittimato ad orientarne privilegiatamente finalità, modalità, caratteristiche"13, che certamente non si riscontra nel concetto di responsabile. 1.2.2 Gli obblighi del titolare Il titolare è responsabile: a) della raccolta dati; b) delle decisioni sulle finalità della raccolta dati; c) delle decisioni sulle modalità del trattamento dei dati; d) dell'emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati; e) della notifica del trattamento dei dati al Garante, sottoscritta insieme al Responsabile , se nominato; f) della notifica al Garante di cessazione del trattamento dei dati; g) della nomina del Responsabile, con formulazione scritta dei compiti affidati; 13 Stefano Orlandi, Tiziano Tessaro, Tutela della privacy e diritto d'accesso ai documenti nell'ente locale, Maggioli, 1999, p. 257. h) dell'informativa agli interessati, sottoscritta insieme al Responsabile, se nominato; i) degli accertamenti e controlli sulla corretta applicazione della legge e delle disposizioni impartite. 1.2.3 Il responsabile Il responsabile è figura facoltativa e, se designato , deve essere scelto tra "soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza" e nominato con atto scritto , in cui sono analiticamente indicati i compiti affidati e le modalità di svolgimento degli stessi. La nomina nonché la vigilanza sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite spetta al titolare, in capo al quale rimane quindi , oltre le responsabilità di cui al punto precedente, anche una responsabilità in vigilando rispetto all'operato del responsabile. La specificazione delle competenze che devono essere proprie del responsabile del trattamento, quali appunto quelle tecnicoorganizzative ( ai fini della sicurezza ) nonché giuridiche (ai fini di una corretta valutazione dell'impatto della legge sui trattamenti effettuati), sembrano escludere un "automatismo" di identificazione con i responsabili di II livello ( o strutture mediamente complesse o semplici comunque denominate) ma, nella pratica, secondo disposizioni di legge ( atto motivato) , l'incarico di responsabilità ex art. 50, comma 10, d.lgs. 267/2000 o il conferimento di titolarità di posizione organizzativa ex artt. 9 e 11 del vigente Ccnl del comparto delle Regioni e delle autonomie locali14, è attribuito comunque a soggetti che dimostrino ( abbiano dimostrato) "capacità" gestionali e organizzative. Pertanto, se è vero che non necessariamente il responsabile di cui alla legge 675/96 si identifica con quello di cui alle norme ordinamentali, è anche vero che tale identificazione è possibile. Anzi, nel caso di enti di medio- grandi dimensioni tale criterio di individuazione eviterebbe anche una pletora di responsabili , in quanto nel caso di enti provvisti di figure dirigenziali , la titolarità di posizione organizzativa riguarda ( nella pratica più frequente) l'assunzione di responsabilità gestionale ed organizzativa di unità dotate di particolare complessità. Invece, nel caso dei comuni di minori dimensioni demografiche, sempre al fine di evitare l'individuazione di più soggetti responsabili 14 Il vigente Contratto collettivo nazionale del comparto Regioni e Autonomie locali è stato stipulato definitivamente in data 31 marzo 1999, per la parte relativa all'ordinamento professionale e in data 1° aprile 1999, per la parte concernente il rinnovo quadriennale del contratto nazionale di lavoro per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 ( in S.O. n. 81 alla G.U. 24 aprile 1999). L'istituto delle posizioni organizzative è disciplinato dagli artt. 8, 9, 10, 11 del contratto. degli adempimenti derivanti dagli obblighi della legge sulla privacy, pare opportuna l'identificazione delle due figure di titolare e responsabile nel soggetto cui sono affidati, secondo i criteri e le modalità del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i compiti di gestione. In alternativa, ovviamente, si può procedere alla nomina di uno o più responsabili degli uffici ( o unità semplici comunque denominate) , sulla base di una effettiva necessità riscontrata agli esiti del censimento dei dati trattati nella struttura. Nel caso in cui l'Amministrazione, a seguito di convenzioni o concessioni stipulati in virtù di una espressa disposizione di legge, affida a soggetti esterni lo svolgimento di determinati servizi, questi possono essere nominati responsabili del trattamento dei dati per quelle attività o per quei segmenti di procedura che sono stati loro affidati15. 1.2.4 Gli obblighi del responsabile Il responsabile: a) si attiene alle istruzioni impartite dal titolare; b) sottoscrive, insieme al titolare, la notifica del trattamento dei dati; c) sottoscrive, insieme al titolare, l'informativa agli interessati; d) procede alla nomina dell'incaricato del trattamento, dando istruzioni per la corretta elaborazione dei dati; e) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e gestione dei dati; f) verifica i procedimenti di rettifica dei dati; g) risolve problemi di tipo operativo e gestionale relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza delle banche dati; h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare. 1.2.5 L'incaricato L'incaricato è la persona fisica che concretamente tratta i dati all'interno della singola unità operativa ed è nominato dal responsabile o , in mancanza, dal titolare, che deve specificare analiticamente i compiti affidati. Se nel definire, nell'ambito di autonomia regolamentare, i criteri organizzativi ai fini dell'applicazione della legge sulla privacy, è possibile ( ed è opportuno) procedere ad una esplicita individuazione dei titolari e dei responsabili , tale ipotesi non sembra invece possibile nel caso della figura di incaricato del trattamento. Infatti, la formale designazione dell'incaricato, risponde all'esigenza di legittimare la conoscenza di dati da parte di chi, per lo svolgimento dei 15 La legge intende per responsabile non solo la persona fisica , ma anche "la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente , associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali" ( art.1, c.2, lett. e). propri compiti, necessariamente esegue operazioni di trattamento16. E, quando si parla di propri compiti , è ovvio che essi riguardano non un solo profilo professionale ma certamente più di uno ( si pensi ad esempio al collaboratore professionale inquandrato in categoria B/3 o all'istruttore amministrativo inquadrato in ctg. C o ancora all'esecutore inquadrato in ctg. B/1, tutti potenzialmente soggetti alla nomina). Pertanto, si può procedere all'individuazione riferendosi esclusivamente all'assemblamento organico di ogni singola unità. Infine, per risolvere alcune problematiche di ordine pratico circa eventuali richieste sindacali di indennità da corrispondere al personale nominato o i meccanismi di mobilità interna in atto negli enti locali di medie o grandi dimensioni ( che a parere dell'Anci complicherebbe l'individuazione di tali figure)17, si riporta il parere dello stesso Garante, che tra l'altro specifica meglio la stessa figura di incaricato. Difatti, il Garante, nel premettere "di aver più volte ribadito nei suoi provvedimenti la necessità per organismi complessi, quali appunto i comuni, di designare come incaricati del trattamento i dipendenti e i collaboratori esterni che, in ragione del loro ufficio, servizio o attività, sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti, e che possono trattarle , seguendo le istruzioni del titolare o, se designato, del responsabile del trattamento e operando sotto la loro diretta autorità" , precisa che" tale individuazione è indispensabile anche di fatto, pure in ogni organismo complesso, in quanto permette di considerare legittimo il flusso delle informazioni personali nell'ambito degli uffici e tra i diversi dipendenti dell'amministrazione titolare del trattamento". Ciò precisato, secondo il Garante "non si ravvisa la necessità di prevedere forme di indennità per il personale incaricato di trattamento, in quanto tale designazione non comporta l'attribuzione di ulteriori compiti o responsabilità in capo al personale, ma costituisce semplicemente il riconoscimento della liceità delle operazioni di trattamento di dati collegate all'ufficio a cui il dipendente risulta assegnato in base alle specifiche mansioni ad esso attribuite, semplicemente chiarendo per ciascun dipendente quali sono le informazioni cui può avere accesso e richiamandolo ai già esistenti obblighi connessi al segreto d'ufficio". Per quanto riguarda poi la problematica relativa alla mobilità del personale, il Garante ritiene che questo istituto non pone particolari ostacoli all'individuazione degli incaricati "ove la designazione nominativa corrisponda alla qualifica che il suddetto personale ricopre all'interno della struttura; ciò eviterebbe ogni problema qualora si 16 Come fa riferimemto il Garante in parere del 29 maggio 2000 in www. cittadino .lex Lo chiarisce, d'altra parte, la stessa legge che precisa "Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile , e che operano sotto la loro diretta autorità" ( art. 19 Incaricati del trattamento ). 17 Tali problematiche sono state evidenziate dall'Anci in occasione di un quesito al Garante, il quale ha dato ampia risposta con il parere di cui alla nota precedente. verifichi un'ipotesi di mobilità , o comunque un normale avvicendamento nelle funzioni. Il conferimento o il cambiamento dell'incarico del trattamento dei dati può anche essere inserito direttamente nelle comunicazioni o negli ordini di servizio con i quali si provvede a spostare il personale all'interno dell'ente". 1.2.6 Il dato personale e il trattamento a) b) c) d) La Legge intende per "dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione , identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" e "per trattamento , qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati". Nella sostanza, pertanto, sono dati personali la quasi totalità di quei dati che, in ragione di ufficio, servizio o attività ordinari o finalizzati a particolari procedure , sono trattati presso gli enti locali. Sono, infatti, ad esempio da classificarsi come dati personali oltre quelli "scontati" , che possono essere i dati anagrafici, tributari, fiscali…., anche quelli che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a requisiti culturali, alla rappresentatività o al ruolo dei soggetti interessati all'interno di associazioni di carattere diverso da quello indicato nell'art. 22 della Legge ( associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) e, ancora, i dati che, identificati genericamente come attinenti ai requisiti morali e alle doti di irreprensibilità o di carattere possedute, o al decoro e al comportamento tenuto, non possono qualificarsi come "sensibili".18 Per il trattamento di tali dati , l'art. 9 della Legge dispone che essi devono essere. trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e , se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 18 Cfr Presidenza del Consiglio dei ministri - Circolare 19 aprile 2000 n. DAGL/643 -PRES.2000 in Guida agli enti locali del 27 maggio 2000, n.19, pag. 77. e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. In particolare, dalla disposizione di cui alla lett. e) si ricava la necessità di indicare in fase di censimento dei dati ( si rinvia alla successiva specifica trattazione dell'argomento) la "durata del trattamento" che può corrispondere, di regola, ai termini già individuati ex art. 2, co.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per ciascun tipo di procedimento. 1.2.7 Il dato sensibile e il trattamento a) b) c) d) a) - La classificazione dei dati sensibili discende dal comma 1 dell'art. 22 della Legge e comprende i dati personal idonei a rilevare : l'origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale. Rientrano, altresì, nel novero dei dati sensibili, per specificità e per rilievo delle garanzie nel trattamento, anche i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lett. a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale.19 Da tale classificazione operata dalla Legge ne deriva che , in via generale, la tipologia di dati sensibili è determinabile secondo criteri rigorosi ma, può anche accadere , ad esempio, che se una serie di informazioni anagrafiche ordinarie che, per loro natura e per modalità obbligatorie di trattamento, non rientrano nelle categorie specificate , vengono elaborate, raffrontate o correlate a particolari condizioni o situazioni personali , possono comunque "produrre" un complesso di dati caratterizzato da un forte grado di "sensibilità" e, pertanto, assoggettabile alle più rigorose modalità di trattamento previste per i dati sensibili. Infatti, per quanto riguardo il trattamento dei dati sensibili, oltre le modalità e requisiti stabiliti per i dati personali dall'art. 9 della Legge che valgono, a tutti gli effetti, anche per i c.d. dati sensibili, il d.lgs. 135/99 ha definito "una gestione differenziata". E, così, il trattamento dei dati sensibili è consentito: solo se autorizzato da espressa disposizione di legge ( comunitaria, statale o regionale), nella quale siano chiaramente individuati i dati trattabili; le operazioni eseguibili; le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; 19 Art. 24 della Legge e, del resto, l'assimilazione tra le due categorie è definita in modo esplicito dall'art. 1, co.3, lett. b) del d. lgs. 135799 nel quale è sancito che "ai fini del presente decreto per dati si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge". b) solo sui dati strettamente necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale specifica; c) solo quando, in relazione all'attività da svolgere, non sia possibile utilizzare dati personali "ordinari" o anonimi;20 E, inoltre, a) i dati sensibili sono raccolti, di regola, presso l'interessato; b) i soggetti responsabili devono verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati acquisiti, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa; c) i dati che a seguito delle verifiche risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene; d) specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti; e) in particolare, le operazioni di raffronto tra i dati sensibili, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'art.17 della Legge , possono essere effettuate solo con l'indicazione scritta dei motivi ;21 f) in ogni caso, le operazioni di raffronto, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. E, ancora, una gestione "ulteriormente differenziata " è stabilita per i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale , che devono essere conservati separatamente dagli altri dati riguardanti lo stesso interessato e possono essere trattati solo prevedendo tecniche di cifratura o codici identificativi o altri sistemi che permettono di identificare gli interessati solo in casi di necessità , anche quando non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ( per gli "altri " dati sensibili queste particolari modalità di gestione sono da prevedere solo nel caso siano contenuti in elenchi … e tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici…).22. 1.2.8 Comunicazione e diffusione 20 Ai sensi dell'art. 1, co.2, lett.. i) della Legge , per dato anonimo si intende " il dato che in origine , o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile". 21 L'art. 17, co.1, della Legge stabilisce che " nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato". 22 Riguardo "la conservazione separata" dei dati idonei a rilevare salute e vita sessuale , appare opportuno evidenziare che il Garante ha precisato che " la disposizione non prevede, però, una assoluta separazione, sempre e comunque, dei dati anagrafici e di quelli sulla salute. La separazione è infatti necessaria solo quando il dato anagrafico sia trattato per finalità che non richiedono l'utilizzo di quelli sulla salute. Non è in discussione , quindi la possibilità di avere una scheda o una "cartella sociale del nucleo" che riporti congiuntamente l'una e l'altra categoria di dati"; parere del Garante 29 maggio 2000 in www. cittadino .lex La comunicazione e la diffusione sono tra le operazioni di trattamento cui la legge ha dedicato "particolare attenzione", in quanto non solo specifica la distinzione teorica fra le due operazioni, 23ma anche le disciplina diversamente sotto vari profili. La comunicazione effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetta all'applicazione della legge solo nel caso la comunicazione sia sistematica ( art. 3, comma 1). L'art. 20 Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati relativi alle due operazioni quando effettuate da parte di privati e di enti pubblici economici , al comma 1, lettere g) e h) individua due casi riguardanti esclusivamente la comunicazione. L'art.21 Divieto di comunicazione e diffusione stabilisce che il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività ( comma 3). Infine, l'art. 23 Dati inerenti la salute stabilisce che la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia ( comma 4). Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici si applicano, invece, le disposizioni di cui all'art.27 . Ci troviamo di nuovo di fronte ad un regime differenziato, che opera una distinzione fra il caso in cui la comunicazione e la diffusione è diretta verso soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e il caso in cui le due operazioni sono dirette verso privati o enti pubblici economici. Nel primo caso , sono ammesse quando sono previste da norme di legge o regolamento ( senza alcuna formalità), nonché qualora risultino comunque necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In tale ultima ipotesi è necessario, però, che ne sia data previa comunicazione al Garante ( che effettivamente può vietarle) nei modi di cui all'art. 7, cc.2 e 3 ( lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile). Nel secondo caso , la comunicazione e la diffusione sono ammesse solo se previste da norma di legge o di regolamento. Resta, comunque, vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, salvo nei casi di cui all'art. 23, c.4, già citati. Il Garante, nella risposta del 22.7.97 ai quesiti dei comuni sulla legge 31 dicembre 1996, n.675, ha così sintetizzato : " Per quanto riguarda la liceità ai sensi della L 675/96 della comunicazione e della diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici occorre 23 Ai fini della legge , si intende " per comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall'interessato , in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" ( art. 1, c.2, lett.g) e "per diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma , anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" ( lett. h) . verificare, in buona sostanza, che tali operazioni siano previste dalla relativa normativa primaria o secondaria". 1.2.9 Le informazioni all'interessato e il consenso al trattamento L'art. 10 della legge 675/96 prevede una diversa informazione fra il caso in cui i dati sono raccolti presso l'interessato e il caso, invece, in cui non sono raccolti direttamente presso l'interessato. Nel primo caso, il comma 1 stabilisce che l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati devono essere informati oralmente o per iscritto, al momento della raccolta dei dati , circa le modalità e finalità della raccolta, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, le generalità del titolare e del responsabile, i diritti riconosciuti all'interessato. Rispetto a tale formulazione dell'informativa, il comma 2 prevede una "semplificazione " per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati , che possono essere omessi.24 Nel secondo caso della raccolta non effettuata direttamente presso l'interessato, il comma 4 dell'articolo in parola stabilisce che l'informativa non è obbligatoria quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.25 Se ne ricava, pertanto, che nella pratica più frequente gli enti locali o non sono obbligati all'informazione ( quando la raccolta non avviene direttamente presso l'interessato ) o vi provvedono in maniera "semplificata" ( quando la raccolta avviene direttamente presso l'interessato ). Il d. lgs. 135/99 ha introdotto, però, l'obbligo per gli enti pubblici di indicare espressamente, quando l'informativa attiene al trattamento di dati sensibili, la norma legittimante il trattamento stesso. L'art. 11 della legge 675/96 nel prevedere l'obbligo del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali ha escluso gli enti pubblici , lo stesso dicasi per il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22 , che al comma 1 prevede il trattamento di tali dati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante , 24 Può non comprendere anche gli elementi la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4, c., lett.e) e 14, c.1, lett. d) della legge 675/96. 25 L'informativa non è obbligatoria anche quando la stessa comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile. Quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle nomre di attuazione , di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. ma al comma 3 "specifica" che "il trattamento dei dati indicati al c.1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite….". I soggetti pubblici possono dunque procedere ai trattamenti dei dati personali e sensibili a prescindere dal consenso dell'interessato, in ragione del fatto che i trattamenti sono finalizzati alla realizzazione di un'azione orientata al soddisfacimento del pubblico interesse. 1.2.10 La notificazione La legge n. 675 del 1996 prevede l'obbligo della notificazione al Garante per il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati ( art. 7) , alla cessazione dello stesso ( art. 16) e al trasferimento anche temporaneo dei dati fuori dal territorio nazionale , con qualsiasi forma o mezzo ( art. 28). La formulazione originaria dell'art. 7 Notificazione non faceva alcuna menzione dei soggetti pubblici e, quindi, "si limitava" a disporre che ogni titolare "che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione" della legge stessa "è tenuto a darne comunicazione al Garante. Tuttavia, la norma in parola è stata novellata dal d.lgs. 123/97 26, che ha introdotto per i soggetti pubblici ( esclusi gli enti pubblici economici) la possibilità di procedere a notificazione semplificata e, cioè, a notificazione recante informazioni circa il titolare del trattamento, i luoghi ove sono custoditi i dati, l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati, le misure di sicurezza, il responsabile. Il comma 2 dell'articolo in parola precisa che la notificazione è atto una tantum che , pertanto, deve essere ripetuto solo in caso di successive modifiche apportate per i profili indicati nel medesimo articolo.27 L'art. 16 Cessazione del trattamento dei dati , rimasto nella sua formulazione originaria, impone la notificazione di cessazione, per qualsiasi causa , del trattamento dei dati. 26 Il d.lgs. 123/97 ha aggiunto all'art.. 7 previgente i commi da 5-bis a 5 -quinquies. Con deliberazione n.8 del 29 febbraio 2000 avente ad oggetto "applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n.318/99. Modifica da apportare al modello per la notificazione del trattamento dei dati personali", 27 il Garante, considerato che " l'applicazione del d.P.R. n. 318/99 potrebbe indurre numerosi titolari a modificare la precedente notificazione ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4 della citata legge" determinando così " l'afflusso di un enorme numero di notificazioni non necessarie in quanto non è indispensabile annotare nel registro generale dei trattamenti, in questa fase transitoria, modifiche di notificazioni già effettuate derivanti dall'adempimento di un obbligo di legge" , deliberava " di dare atto che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una nuova notificazione di modifica qualora abbiano adottato le misure previste dal d.P.R. n.318 del 28 luglio 1999". 27 Tale articolo non introduce espressamente , come nel primo caso, "obblighi semplificati " per i soggetti pubblici ma , tuttavia, non sembra possibile ritenere che la disposizione non sia strettamente correlata ai trattamenti comunicati in sede di notificazione semplificata ( nel senso che non sembra possibile che si possa procedere alla comunicazione di cessazione di un trattamento di dati di cui non si è data comunicazione ex art. 7 ). Invece, l'art. 28 Trasferimento di dati personali all'estero introduce espressamente (di nuovo) "un regime differenziato" in alcuni casi che interessano sicuramente i soggetti pubblici. Difatti, "in via generale", è disposto che "il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma e mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione Europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’art.7, co.1" e che "il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli artt. 22 e 24". Il comma 4, però, stabilisce in particolare che "il trasferimento è comunque consentito qualora sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli artt. 22, c.3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti"( lett. c) oppure " sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia" (lett. f) .28 Si ricava , quindi, che nei casi specificati , la disposizione consente l'immediata trasmissione oltrefrontiera dei dati, a prescindere dal termine di procedibilità del trasferimento.29 28 Gli altri casi si ravvisano qualora : a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguardo taluno dei dati di cui agli artt. 22 e 24, in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione , di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.ls. 28 luglio 1989, n. 271 , e successive modificazioni o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia necessario alla salvaguardi della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto. 29 A tale proposito, in ordine ad un quesito attinente alla possibilità per gli organismi socio-assistenziali di comunicare i dati dei minori ad organi di Paesi stranieri extracomunitari ai fini del rimpatrio degli stessi, il Garante ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'articolo 28, comma 4, lett. c) , in quanto "tale disposizione 1.2.11 Le misure minime di sicurezza L'art.15 , comma 1, della Legge afferma che "i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza , i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta" e viene stabilito che le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica e che esse sono adeguate successivamente, con cadenza almeno biennale, "in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata". Il regolamento, emanato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, ha gettato le basi per una più articolata disciplina della sicurezza specie nell'informatica e nella telematica e, in coerenza con la legge da cui promana , si rivolge a tutti i soggetti -pubblici e privati - che nell'ambito delle loro attività pongono in essere un trattamento dei dati personali. Lo stesso Garante ha precisato che il regolamento "non è destinato a contenere tutte le regole tecniche da adottare in ogni caso per la sicurezza dei dati personali, in riferimento alle diverse modalità di trattamento utilizzate, e individua unicamente quei requisiti minimi il cui mancato rispetto comporta una maggiore esposizione a rischio del bene giuridico che la norma vuole tutelare" e, pertanto, non intende individuare le "migliori" misure evidenziate dalla scienza tecnica in un dato momento ma, piuttosto, mira ad enucleare un minimo denominatore comune delle misure di sicurezza disponibili, tale da poter definire le stesse come "minime".30 In sostanza, nel caso in cui il trattamento è effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati ,le misure minime devono comportare l'identificazione dell'utente, l'autorizzazione all'accesso alle funzioni, ai servizi, ai locali, ai dati e alla registrazione degli ingressi, l'utilizzazione di programmi antivirus contro il rischio di intrusioni, nonché devono limitare il riutilizzo di supporti per l'archiviazione elettronica o automatizzata o cartacea. Qualora il trattamento sia effettuato mediante elaboratori che, attraverso una rete di telecomunicazioni, sono accessibili pubblicamente, occorre prevedere la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento programmatico sulla sicurezza dei dati sensibili e giudiziari, basandosi sull'analisi dei consente l'immediata trasmissione oltrefrontiera di dati per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge, regolamento o con provvedimento del Garante". 30 Provvedimento del 29 febbraio 2000 in www. Garanteprivacy..it a) b) a) b) rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità ( art. 6, co.1). Inoltre, nel caso in cui la tenuta di dati è operata per mezzo di supporti cartacei, sono state individuate particolari modalità: nel designare per iscritto gli incaricati del trattamento e nell'impartire le istruzioni, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che i soggetti abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati ( art. 9, co.1, lett. a); gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni eseguite ( art. 9, co. 1, lett.b). Nel caso l'attività riguardi dati di tipo sensibile o di natura giudiziaria , devono essere previste ulteriori misure: se affidati agli incaricati, gli atti e i documenti concernenti i dati siano conservati, sino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura; l'accesso agli archivi sia controllato e siano identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi. Infatti, appare opportuno evidenziare che, in via generale, poiché l'ottica con cui sono state previste le singole misure di sicurezza è collegata non solo alla protezione dei sistemi o delle trasmissioni in quanto tali, ma, più direttamente alla protezione dei dati personali, il livello di sicurezza si modifica di conseguenza in relazione alla presenza o meno dei dati stessi e nel caso siano contestualmente presenti dati "comuni" e "sensibili", è necessario osservare le misure previste per la categoria più elevata.31 1.3 Gli adempimenti - Premessa Gli enti locali sono chiamati , dall'impianto normativo delineato, a definire percorsi operativi e soluzioni organizzative, nonchè a produrre norme specifiche di razionalizzazione del sistema. Infatti, abbiamo già visto, come sia necessario procedere alla nomina dei responsabili e degli incaricati ai fini della distribuzione di compiti e responsabilità, nonché ai fini organizzativi della struttura ma, sicuramente, l'aspetto più problematico dell'adeguamento riguarda gli adempimenti che scaturiscono dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. 31 A fronte di numerose comunicazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza inviate al Garante dalle amministrazioni comunali , l'Autorità ha più volte sottolineato che "non sussiste obbligo di comunicazione delle determinazioni adottate in attuazione del d.P.R. n. 318, se non a seguito di una eventuale e specifica richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 675.Il garante rileva che la trasmissione delle note citate oltre ad essere superflua , non introduce un procedimento amministrativo di valutazione dell'adeguatezza delle misure di sicurezza , che peraltro non può basarsi solo su un generico documento riassuntivo" ( comunicato 9 maggio 2000 ). L'art. 5 del decreto ha sostanzialmente riformulato l'art. 22 della L.675/96 (dati sensibili) stabilendo che : a) il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge , nella quale siano specificati - i tipi di dati che possono essere trattati - le operazioni eseguibili - le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; b) in mancanza di espressa disposizione di legge , i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa , l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati; c) qualora, invece, vengano ad essere specificate in via normativa le rilevanti finalità di interesse pubblico, ma non sono precisati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, l'amministrazione può identificare e rendere pubblici, nelle forme e con le soluzioni previste dal proprio ordinamento, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. In altri termini, poiché l'integrazione del quadro normativo riguarda non solo le norme previgenti al d.lgs. 135/99, ma anche alcune materie individuate dallo stesso decreto, per le quali si ha l'individuazione della sola rilevante finalità di interesse pubblico e nulla è stabilito in ordine ai tipi di dati trattabili e alle operazioni eseguibili, appare evidente che l'amministrazione dovrà necessariamente intervenire con disposizioni regolamentari e/o organizzative. 1.4 Il censimento dei trattamenti e delle banche dati - - Il processo conoscitivo, finalizzato - all'individuazione dei trattamenti soggetti a notificazione; all'individuazione delle attività per le quali la normativa non specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è necessario richiedere specificazione al Garante; alla verifica delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili sui dati sensibili, quando non stabilite dalla legge; all'individuazione delle misure di sicurezza da adottare, anche sulla base dei flussi informativi sia tra le unità operative della stessa struttura sia tra queste e i soggetti esterni; richiede, necessariamente, il censimento dei trattamenti effettuati e delle banche dati gestite dai vari settori e servizi. Tutte le fasi del censimento e, cioè, l'elaborazione della scheda di rilevazione dati, della sua diffusione all'interno del settore di competenza, dell'aggregazione e integrazione dei dati e dell'elaborazione finale di "una mappa" delle risultanze, competono al titolare ( quale soggetto che dà "l'avvio" all'adeguamento, se non altro perché è l'unico individuato ex lege). Conclusa l'operazione, si procederà all'elaborazione del regolamento, alle varie nomine dei soggetti che si intendono coinvolgere e alla emanazione della determinazione di adozione delle misure minime di sicurezza. 1.5 Le materie non individuate dal d.lgs. 135/99 Come abbiamo già visto, l'art. 22, comma 3, della legge 675/96, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 135/99, ammette il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici , esclusi gli enti pubblici economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge , nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; Per i trattamenti non autorizzati da una espressa disposizione di legge avente tali caratteristiche, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante di individuare, tra le attività ad essi demandate dalle legge, quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati sensibili è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa. A seguito di varie richieste da parte di amministrazioni pubbliche , il Garante con provvedimento n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 32 ha individuato, nelle more di una specificazione legislativa, "ulteriori" rilevanti finalità di interesse pubblico relative alle attività: a) socio -assistenziali, con particolare riferimento a interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale , economico o familiare, quali: - interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; - assistenza nei confronti di minori, anche in relazione di adozione anche internazionale; - compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; - iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; - interventi in tema di barriere architettoniche; b) relative alla gestione di asili nido; c)concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; d) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico; e) finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; f) relative alla leva militare; g)di polizia amministrativa locale , con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente; h) degli uffici per le relazioni con il pubblico; i)in materia di protezione civile; j)di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro; 32 In www. garanteprivacy .it k)dei difensori civici regionali e locali, con particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni. Come si può rilevare, in tale provvedimento non sono stati specificati i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis , della Legge, introdotto dall'art. 5 , comma 3, del d.lgs. 135/99, i soggetti pubblici dovranno identificarli e renderli pubblici , aggiornando tale identificazione periodicamente. GUIDA ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA “PRIVACY” Perché una guida all’applicazione della legge sulla “privacy”? Con le legge 675/96 il legislatore ha elaborato una legge che tutela in via generale il diritto alla riservatezza, lasciando però intatto il problema del rapporto con la legge 241/90 e del conseguente efficace bilanciamento tra il diritto all’accesso e il diritto alla riservatezza. I dati di fatto: - è senz’altro vero che il diritto d’accesso disciplinato dalla L.241/90 è stato sottoposto al minuzioso vaglio di una giurisprudenza torrenziale; non altrettanto può dirsi per le norme introdotte dalla L 675/96, delle quali si è finora occupato in unico caso il giudice amministrativo; - la normativa a tutela della riservatezza , per giunta, appare spesso oscura e di difficile interpretazione; - singolarmente, la L.675/96 è affiancata ab origine da una legge delega mediante la quale il governo è stato autorizzato a modificare e/o integrare le nuove disposizioni sulla “privacy”; - nell’arco di un anno dall’entrata in vigore , la L.675/96 è stata in effetti modificata a più riprese , ed è stato inoltre avviato il processo di integrazione con norme di settore; - il contributo interpretativo da parte dell’authority istituita ad hoc (Garante per la protezione dei dati personali) , spesso prezioso, rischia talvolta di non chiarire fino in fondo la portata della nuova disciplina; - il nostro Paese si è dimostrato (piuttosto) refrattario all’innesto di specifiche regole a tutela della privacy. E, ancora, in particolare: - la L.241/90 , nel disciplinare il principio della trasparenza dei documenti amministrativi, fa salva , in certi limiti, la riservatezza di terzi; la L 675/96, nell’introdurre norme a tutela della riservatezza (anche) degli stessi terzi, fa tuttavia salve le norme sul diritto d’accesso. Il richiamo reciproco dell’una norma all’altra si mostra, a prima vista, invincibile; - la legge sulla privacy è volta alla tutela delle informazioni che, in base al contenuto, possono essere definite come dato personale, e riguarda ogni trattamento di queste informazioni (e, pertanto, sotto questo profilo, ben può considerarsi una leggequadro, nel suo ambito); la legge sul procedimento amministrativo concerne , invece, ogni tipo di informazioni ( anche non personali) che la pubblica amministrazione detiene e deve mettere a disposizione – a certe condizioni – di determinati soggetti. Anche in questa prospettiva si potrebbe dunque ipotizzare una sorta di specialità reciproca, inidonea a risolvere i problemi di coordinamento. E, allora, come dovrà comportarsi un soggetto pubblico in relazione ai dati personali detenuti che possono essere oggetto di istanze di accesso? Una risposta è data sia con il regolamento, per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell’organizzazione strutturale e funzionale con annessa modulistica, sia con questa guida che, in particolare, rappresenta una rassegna di “pronunciamenti” di varia natura della giurisprudenza e del Garante per la protezione dei dati personali, significando che entrambi “partono” da quella premessa di fondo che è la decisione n. 59 del 26 gennaio 1999 del Consiglio di Stato. Unica decisione, ad oggi, che ha affrontato “il problema” del contemperamento tra le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi e quelle dettate a tutela della riservatezza e della quale, pertanto, vale la pena seguirne le argomentazioni salienti. “Non può disconoscersi che la legge n.241/90, quando parla di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese come limite all’esercizio del diritto di accesso, non fornisce alcuna idonea descrizione normativa del contenuto di detto limite , per cui appare del tutto logico che tale carenza possa essere colmata dalla precisa indicazione dei dati personali nei termini in cui essi sono disciplinati dalla legge n. 675/96”. La quale ultima – ed essa soltanto – “individua i dati personali riguardanti la riservatezza degli individui, dei gruppi e delle imprese, indica i criteri per il loro trattamento, comprensivo della comunicazione a terzi e specifica a quali condizioni possa avvenire nei casi consentiti. Ne deriva che anche in presenza di una domanda di accesso, la comunicazione di dati personali contenuti nei documenti richiesti debba avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge 675/96, condizioni che per i soggetti pubblici sono contenute nell’art. 22 della legge”…”. Da ciò la conseguenza che “dopo l’entrata in vigore della legge 675/96 , nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti da una pubblica amministrazione , il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta”. Infatti, “l’art. 27, comma 2 della legge 675/90 riconosce la possibilità di comunicare a soggetti pubblici dei dati personali anche al di fuori di previsione di legge o di regolamento, ove gli stessi siano necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, mentre analoga possibilità non è prevista dal successivo comma 3 per le comunicazioni di dati a privati, per i quali il limite della previsione di legge e, per dati personali non sensibili, di regolamento appare invalicabile”. Del resto “la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il diritto alla difesa non deve essere assolutizzato rispetto a quello della riservatezza, dovendo l’amministrazione adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo le lesioni che a quest’ultimo possono derivare dall’esercizio del diritto della difesa”. Affermazione che si spiega solo se si tiene presente che mentre le esigenze conoscitive connesse all’esercizio del diritto alla difesa possono sempre trovare soddisfazione in sede giurisdizionale , attraverso la richiesta al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione e il deposito degli atti nel corso del processo, viceversa il diritto alla riservatezza viene immediatamente leso dalla possibilità offerta da un soggetto pubblico nei confronti dei terzi di conoscere, al di fuori di esplicite e tassative previsioni di legge, dati personali sensibili. Escluso dunque ogni favor aprioristico per il diritto di accesso, occorre , “di volta in volta (case by case) , ricercare nell’ordinamento l’espressa disposizione di legge con le caratteristiche di cui all’art.22, terzo comma, essa sola idonea a legittimare il trattamento e, specificamente, la comunicazione a terzi di dati sensibili da parte di amministrazioni pubbliche”; in altri termini , essa sola idonea a legittimare l’accesso ad informazioni sensibili in possesso della p.a. STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI - SERVIZIO ELETTORALE Liste elettorali Gli articoli 12 e 20 della Legge 675/96 permettono ai privati ed enti pubblici economici di trattare e divulgare dati desumibili da pubblici registri, elenchi , atti e documenti conoscibili da chiunque. Colui che raccoglie i dati elettorali personali presso gli uffici elettorali comunali, tuttavia , deve informare i singoli cittadini interessati , al momento della registrazione o, se è prevista comunicazione dei dati, non oltre la prima comunicazione a terzi, così come previsto dall’art.10, commi 1 e 3. Tale informativa è finalizzata all’eventuale opposizione all’utilizzo dei dati per scopi commerciali o altro( Si veda in proposito la circolare del Ministero dell’interno n. 28/98 del 27 aprile 1998 relativa all’ostensibilità delle liste elettorali). - STATO CIVILE Rilascio elenco quotidiano delle nascite, morti, pubblicazioni Il Consiglio di Stato ha stabilito che non può formare oggetto d’accesso ai documenti amministrativi la conoscenza immediata e diretta dei registri di stato civile, posto che la loro pubblicità ne consente la consultazione solo attraverso la necessaria mediazione dell’ufficiale di stato civile, che rilascia atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) e compie sugli stessi le indagini demandate dai privati. Benchè i registri di stato civile siano pubblici, l’ufficiale di stato civile non è tenuto, in difetto di espressa disposizione di legge , a redigere quotidianamente appositi elenchi di matrimoni, nati e defunti da porre a disposizione dei cittadini o di altri soggetti interessati, giacchè in capo a costoro non sussiste alcuna pretesa giuridicamente rilevante. In conseguenza di ciò un giornale non può formulare richiesta di rilascio di copia di elenchi con l’identificazione di nominativi delle persone censite nei registri di stato civile e di anagrafe ( Cons. St., Sez. V, decisione del 23 gennaio 1999, n.99). Del medesimo avviso è pure il Garante, il quale ha precisato che la pubblicità dei registri di stato civile comporta non tanto la loro libera consultabilità quanto la possibilità d rilascio in determinati casi dei certificati previsti dalla legge: un esempio in questo caso è rappresentato dagli estratti dei certificati di matrimonio a margine del quale viene annotato il regime patrimoniale dei coniugi 33. Newsletter 5-12 aprile 1999 . “Non occorre alcuna autorizzazione del Garante per poter ottenere il rilascio, da parte dell’ufficiale dello stato civile, degli estratti dei certificati di matrimonio. Lo ha precisato il garante in risposta ad una richiesta avanzata da un legale che aveva necessità di accertare il regime patrimoniale esistente tra una persona sottoposta ad un esproprio immobiliare e il suo coniuge. Il regime patrimoniale dei coniugi viene annotato, infatti, a margine dell’atto di matrimonio e deve essere indicato, nel caso sia annotato, nell’estratto dell’atto di matrimonio rilasciato per riassunto. Per acquisire notizie sul regime patrimoniale è quindi sufficiente richiedere all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto, senza bisogno di acquisire l’atto di matrimonio in copia integrale che può essere invece rilasciato solo dietro autorizzazione del Procuratore della Repubblica”. 33 Matrimoni e diritto di cronaca I media possono pubblicare notizie riguardanti gli annunci di matrimonio anche senza il consenso degli interessati, ma i nominativi dei futuri sposi devono essre tratti dalle pubblicazioni affisse nell’albo pretorio. E’ invece illegittima la prassi di dare diretta comunicazione o diffusione continuativa di queste informazioni agli organi di stampa da parte degli uffici di stato civile. E’ quanto viene ribadito da un provvedimento con cui il Garante ha respinto il ricorso presentato da due giovani che si erano rivolti all’Autorità per denunciare la presunta violazione della disciplina sulla tutela della riservatezza da parte di un quotidiano locale che aveva riportato, contro la loro volontà, la notizia del matrimonio traendola dalle pubblicazioni affisse in comune. Il Garante, infatti, ha ricordato che la diffusione dei dati contenuti negli annunci matrimoniali affissi all’albo pretorio è lecita e conforme alle disposizioni in materia di privacy poiché risponde a un obbligo di legge volto a rendere nota la volontà dei nubendi e a consentire eventuali opposizioni da parte degli interessati. Le pubblicazioni contengono informazioni che possono essere visionate da chiunque e che sono suscettibili di essere trattate a fini giornalistici anche senza il consenso degli interessati purchè ciò avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e dei principi fissati dal codice deontologico34. SERVIZIO ANAGRAFE Regola generale La regola generale prevede che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, solo i certificati concernenti la residenza e stato di famiglia degli iscritti all’anagrafe e comunicare i dati anagrafici, in forma anonima e aggregata, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca . In tutte le altre ipotesi il Comune non può trasmettere dati personali a privati35. Comunque, mentre rimane in generale vietato il flusso di dati verso un soggetto privato quando ciò non sia previsto da una norma di legge o regolamento, vi possono essere casi in cui è possibile ove la relazione fra ente locale e soggetto privato possa essere inquadrata come rapporto tra titolare e responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.8 della L.675/96. In tale norma, però, si precisa che la designazione del responsabile deve avvenire con atto scritto, nel rispetto dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al miglior svolgimento dei compiti affidati. Una volta designato come responsabile, il soggetto privato può quindi inserirsi in una relazione stretta con il Comune, nel cui Comunicato stampa n.24 del 9 marzo 2000 in Bollettini 11-12 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Garante ha evidenziato che la legge 675/96 impone ai soggetti , sia pubblici sia privati, che gestiscono dati personali, l’osservanza di modalità di conservazione e di controllo dei dati tali da ridurre al minimo i rischi di eventuale distruzione o perdita degli stessi, volte ad impedire l’accesso non autorizzato o un trattamento abusivo o non conforme alla legge. Ciò richiede , specificamente per i servizi demografici , l’introduzione di opportune modifiche di natura organizzativa ed informatica per ridurre al minimo i rischi di violazione dei dati trattati e disposizioni che regolano il trattamento dei dati personali al fine di prevenire in particolare il furto di alcuni tagliandi contenenti dati anagrafici e foto identificative, corrispondenti alle carte di identità rilasciate ai cittadini. Comunicato stampa 1999 in www.garanteprivacy.it 34 35 ambito il soggetto medesimo può essere autorizzato ad accedere ad alcune informazioni in suo possesso. In tal caso resta comunque ferma l’esigenza che :il soggetto privato sia destinatario dei soli dati in concreto effettivamente indispensabili per il perseguimento dei compiti affidati, rispettando il principio generale di pertinenza, nonché le puntuali indicazioni che il Comune deve impartire , anche per ciò che riguarda la sicurezza e l’utilizzo dei dati. Qualora il Comune debba procedere alla notificazione dei trattamenti in atti presso l’ente stesso, è tenuto ad indicare nella notifica anche le coordinate identificative del soggetto privato nominato responsabile. Elenco capi famiglia richiesto da partiti politici Le comunicazioni di dati personali da parte del Comune nei confronti di un soggetto privato è consentita solo quando tale possibilità sia prevista in modo specifico da norma di legge o regolamento. In tal senso va letta la decisione del Garante di confermare la decisione di un Comune intesa a respingere la richiesta di un partito politico finalizzata la rilascio di un elenco dei capifamiglia residenti nel territorio comunale completo dei relativi indirizzi, proprio perché la comunicazione e la diffusione di dati personali sono ammesse da soggetto pubblico a soggetto privato solo per i casi ammessi da norma di legge o regolamento36. Elenchi anagrafici richiesti dall’ASL Il Garante ha chiarito che l’ufficio anagrafe del Comune può comunicare gli elenchi aggiornati della popolazione alle ASL, sempre che l’utilizzo che ne viene fatto sia di pubblica utilità, quale potrebbe essere ad esempio lo screening di malattie relativamente diffuse, come i tumori37 Autocertificazioni Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all’art.22 della legge 675/96 (dati sensibili), i certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere solo le informazioni relativi a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite38. ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI E PUBBLICITA’ DELL’ATTIVITA’ DI DETERMINATI ORGANI Atti di Consiglio, Giunta e attività di verbalizzazione La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha ritenuto che i fascicoli contenenti le proposte da trattare in Consiglio, in quanto contenenti documenti amministrativi, sono accessibili liberamente ai cittadini residenti nel Comune o da chiunque vi abbia interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, previo pagamento dei relativi costi. Non è consentito, tuttavia, l’accesso ai fascicoli che 36 Comunicato 3 settembre 1998 in www.garanteprivacy.it 37 Comunicato 8 gennaio 1999 in www.garanteprivacy.it 38 Comunicato 4 febbraio 1999 in www.garanteprivacy .it contengono atti prodromici all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, nonché atti del procedimento tributario. La risposta suscita delicati problemi di raccordo per quanto riguarda la normativa di rispetto della privacy : si pensi alle proposte di deliberazione consiliare che trattano argomenti posti in seduta non pubblica o soggette a votazione a scrutinio segreto perché implicanti giudizi su persone. Al riguardo, si può prospettare una pluralità di soluzioni possibili: a) dare atti in visione con omissis; b) non dare atti in visione, motivando necessità di rispetto della riservatezza; c) dare solo atti che non rilevano dati personali ( es. delibera che nomina commissione edilizia – non dare accesso limitatamente a curriculum esperti). Dispositivo deliberazioni che contengono dati sensibili Secondo il Garante i provvedimenti di liquidazione di compensi lavoro straordinario o della produttività dei dipendenti comunali non debbono essere pubblicati all’albo pretorio in versione integrale, ma depurati dei nomi, qualifiche ed uffici, dato che tali notizie sono considerati, ai sensi della legge, dati personali39. Più in generale si può affermare che nel caso di provvedimenti contenenti dati sensibili la pubblicazione del provvedimento deve essere rispettosa delle regole sulla privacy: infatti, se è pur vero che la legge 675 permette alle pubbliche amministrazioni di diffondere dati personali, come nel caso dell’affissione di documenti nell’albo pretorio, quando ciò sia previsto puntualmente da una norma di legge, è anche vero che per gli enti locali, tale norma è presente nel d.lgs. 267/2000, che regola appunto la pubblicazione di tutte le deliberazioni comunali. Gli enti locali dovrebbero però inserire nelle deliberazioni solo i dati strettamente necessari, specialmente se si tratta di dati sensibili. La legge 675, in conclusione, non ostacola assolutamente la pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni, ma impone l’utilizzazione nelle deliberazioni dei soli dati indispensabili, mentre vieta comunque la diffusione di dati personali relativi allo stato di salute. In situazioni del genere, come ad esempio nel caso in cui l’atto riguardi la decisione d destinare assistenza o sussidi a minori, portatori di handicap ecc., è necessario che alcuni dati vengano tenuti agli atti, ma non resi direttamente pubblici. RAPPORTI DI LAVORO In generale In via generale, il Consiglio di Stato ha stabilito che tutti gli atti di gestione dei dipendenti possono formare oggetto di domanda di accesso, ad eccezione di quelli riguardanti la loro vita privata. Individuazione delle fattispecie critiche In Consiglio di Stato ha individuato alcune fattispecie critiche in merito al rapporto tra riservatezza e accesso: a) rapporti informativi sul personale dipendente; Risposta ad un quesito del Dipartimento della funzione pubblica dell’ottobre 1998 relativo all’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici. 39 b) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale; c) accertamenti medico-legali e relative documentazioni; d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell’attività amministrativa; e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone; f) documentazione concernente situazioni private dell’impiegato; g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali; i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; j) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa; k) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; l) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie. Cedolini dello stipendio Il Garante ha precisato che i dati contenuti nel cedolino dello stipendio, rientrano certamente nella nozione di dato personale, in quanto collegati a persone fisiche individuate o individuabili. Alcuni di essi possono avere natura “sensibile” ( sussidi di cura, iscrizioni a sindacato…) o rendono opportune maggiori cautele ( multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse …). Vi è quindi la necessità di adottare opportune misure volte a tutelare la riservatezza dei dipendenti per fare in modo che i dati contenuti nel cedolino non siano immediatamente accessibili ad altre persone , rimanendo conoscibili dai soli incaricati del trattamento che li devono necessariamente utilizzare per la gestione del rapporto di lavoro. Secondo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi tuttavia è ingiustificata la totale inaccessibilità della documentazione relativa ai dati retributivi e patrimoniali, non ravvisandosi alcuna ragione per mantenere riservato il trattamento economico tabellare che, certamente, non attiene alla sfera privata. L’inaccessibilità deve essere limitata alla particolare situazione retributiva del singolo dipendente, la cui conoscibilità può portare alla rilevazione di fatti personali che lo stesso può avere interesse a mantenere riservati ( pignoramenti del quinto, cessioni del quinto, situazioni familiari) , mentre il trattamento tabellare deve essere accessibile40. “Le opportune cautele” possono consistere , ad esempio, nel piegare e spillare il cedolino, nell’imbustarlo o nell’apporvi una copertura delle parti più significative ovvero nell’introdurre una cd. “distanza di cortesia” agli sportelli. Nei Comuni dotati di un efficiente sistema informativo si potrebbero poi configurare ulteriori modalità basate sulla riduzione al minimo dei dati contenuti nel cedolino e sulla 40 Pronuncia Garante 31 dicembre 1998 e 1 marzo 1999 – Commissione per l’accesso , parere P97719R - possibilità per il dipendente di accedere facilmente, con l’uso di una password, a tutte le informazioni che riguardano lo stipendio. Liquidazione compensi straordinari Contrariamente all’opinione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, secondo cui l’orario di lavoro di un pubblico dipendente non è un dato riservato perché non concerne notizie attinenti alla vita privata ( e pertanto sono accessibili i cartellini marcatempo e i provvedimenti sullo straordinario dei dipendenti)41, il Garante ha precisato che i provvedimenti di liquidazione di compensi lavori straordinario o della produttività dei dipendenti non debbono essere pubblicati all’albo pretorio in versione integrale, ma depurati di nomi, qualifiche ed uffici, dato che tali notizie sono considerate dati personali42 Pubblicità dati stipendiali Come sempre, ed anche in questa materia la comunicazione e la diffusione a privati di dati da parte della p.a. è consentita solo se prevista da norma di legge o di regolamento che ne autorizzi espressamente la pubblicazione. E’ quindi legittimo il comportamento che neghi, in base a norma regolamentare posta a tutela della riservatezza dei singoli, l’accesso di un sindacato a dati relativi a straordinario del personale43. Con un’altra, recente decisione in materia di diritto di accesso il giudice amministrativo ha ritenuto inammissibile la richiesta di accesso , da parte di un dipendente, agli atti di erogazione della gratifica di altri colleghi quando la loro conoscenza non può giovare alla tutela degli interessi del richiedente, trattandosi di un’erogazione non derivante da un giudizio comparativo ma dall’applicazione di criteri predeterminati da parte dell’amministrazione44. Cessazione del rapporto di lavoro 1) Procedimento disciplinare Sotto un profilo di carattere generale, va sottolineato che nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione, gli atti di attività ispettiva interna, in quanto inerenti ad attività di natura amministrativa nella quale vengono utilizzati o formati documenti amministrativi, non sono sottratti all’accesso, a prescindere che all’esito della stessa l’amministrazione dia luogo o meno ad un’azione disciplinare. Tuttavia, sono sottratti al diritto d’accesso da parte dei soggetti interessati da un procedimento disciplinare le informative sulle quali si fonda la denuncia degli stessi all’autorità giudiziaria, trattandosi di documenti idonei a rilevare tecniche investigative e identità delle fonti di informazione45. 2) Dati casellario giudiziario – sentenze penali a carico dei dipendenti – Il Garante ha chiarito che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i dati relativi alle sentenze penali emesse nei confronti dei propri dipendenti, ai fini dello svolgimento di procedimenti disciplinari. Nella fattispecie trattata dal Garante un dipendente di una Parere P97427Q Risposta ad un quesito del Dipartimento della funzione pubblica del 23 ottobre 1998 relativo all’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici 43 Cons. St., Sez. V, sentenza 2 dicembre 1998, n.1725 44 Cons. St., Sez.VI, 23 febbraio 1999, n.193 45 Cons. St., Sez.IV, decisione 8 maggio e 30 giugno ’98, n.1006 41 42 p.a. aveva tentato di bloccare il trattamento dei dati estrapolati da una sentenza penale emessa a suo carico, sulla base dell’asserzione che tale sentenza sarebbe stata ottenuta senza il rispetto delle disposizioni previste in materia di casellario giudiziario. Poiché , nell’esame degli atti, il Garante non aveva ritenuto che l’amministrazione avesse utilizzato i dati per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare ( quindi, non in violazione di legge), il Garante ha colto l’occasione per sottolineare che con l’emanazione del d.lgs. 135/99 si è superata la fase transitoria che consentiva alle pubbliche amministrazioni il trattamento dei dati a carattere giudiziario e si è pervenuti a quella più specifica di cui all’art.9 del citato decreto, che stabilisce che “per svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile” è ammessa la raccolta e l’utilizzazione di questi dati. Il Garante ha ritenuto perfettamente corretta, a tali fini, l’acquisizione di copia della sentenza emessa dal Tribunale nei confronti del ricorrente, anziché il certificato del casellario giudiziario46. MATERIA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE Atti ( preliminari all’accertamento) di verifica fiscale – La giurisprudenza , una volta ricordato che l’art.24 pone talune limitazioni al diritto di accesso in relazione sia al contenuto , sia al tempo in cui il diritto può essere esercitato e che proprio in relazione a tale tipo di limitazione temporale, ha osservato che il co.6 del suddetto art.24 si riferisce anche ai procedimenti tributari. Sulla base di queste premesse, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: - il potere di verifica fiscale rimane strumentale al procedimento tributario anche se nel corso e in occasione di esso si evidenzia una notitia criminis la cui legalità o fondatezza sarà controllata in un diverso procedimento; - il diritto di accesso non può essere esercitato fino all’emanazione dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente dal momento che il secondo periodo del co.6, art.24 esclude l’accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all’art.13. Incarichi esterni 1) Di costituire una banca dati di tutte le unità immobiliari Il decreto legislativo 135/99 , relativo al trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici liberalizza l’uso dei dati tributari da parte delle amministrazioni pubbliche, considerando – all’art.13 – di rilevante interesse pubblico, e quindi legittime, le operazioni e le attività dirette alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e all’adozione dei provvedimenti, nonché all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari. La previsione della legge 675/96 è rispettata anche senza una specifica autorizzazione da parte dei cittadini e con la semplice distribuzione di un volantino – a cura del Comune stesso – in cui si informa la cittadinanza del possibile invio di lettere ad ognuno dei proprietari dei fabbricati in cui si chiederà la visione di alcuni documenti specifici. 46 Provvedimento Garante 12 luglio 1999 ( in “Giuda agli enti locali”, 14 agosto 99, p.56) Pertanto, potranno essere legittimamente raccolti tutti i dati esistenti nei vari uffici pubblici, riguardanti ogni unità immobiliare, i dati catastali dell’UTE, le informazioni alla Camera di Commercio, del Ministero delle finanze, dell’Enel, degli attuali contribuenti per i tributi comunali, ecc. 2) Incarico a un Consorzio per l’accertamento e liquidazione di tributi Ci si è chiesti se rispetta le prescrizioni della legge 675/96 l’incarico di svolgere una consulenza in tema di accertamento e di liquidazione dei tributi locali affidato a un Consorzio che autorizzato dal Comune dispone così di numerosi archivi informatici e cartacei detenuti dal Comune e ciò allo scopo di effettuare alcuni riscontri. Il Garante47 ha sottolineato che la relazione fra il Comune e il consorzio può essere utilmente inquadrata come rapporto tra titolare e responsabile del trattamento e l’incarico è legittimo a condizione che: 1) la designazione del responsabile sia avvenuta con atto scritto, nel rispetto dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità; 2) sia accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al miglior svolgimento dei compiti affidati; 3) il consorzio acceda ai soli dati in concreto effettivamente indispensabili per il perseguimento dei compiti affidati, rispettando il generale principio di pertinenza, nonché le puntuali indicazioni che il Comune deve impartire , anche per ciò che riguarda la sicurezza e l’utilizzo dei dati; 4) qualora il Comune debba procedere alla notificazione dei trattamenti in atto presso l’ente stesso, indichi nella notifica anche le coordinate identificative del consorzio; 3) Incarichi esterni di verifica in loco da parte degli incaricati esterni Diverso è il caso di una società di servizi che abbia avuto l’incarico da parte di alcune amministrazioni comunali di elaborare un progetto e di organizzare un ufficio per la tariffazione dei rifiuti. Per effettuare tale elaborazione , occorrendo i dati anagrafici dei cittadini, i dati dei tributi e delle abitazioni, è opportuno , qualora la società non sia stata qualificata altrimenti ( meglio se con nomina a responsabile del trattamento), che il Comune consegua il consenso degli interessati, sempre che non esista una norma di legge o di regolamento che autorizzi simili comunicazioni. Qualificare le persone della società come incaricati per il trattamento dei dati escluderebbe il consenso alla comunicazione, a norma dell’art.19: secondo il garante , tuttavia, questa seconda soluzione non è del tutto accettabile. 4) Condizioni necessarie per il rispetto della legge 675/96 Le verifiche restano legittime anche se a compierle è un privato : il Garante ha ricordato infatti che, per quanto il domicilio privato sia inviolabile, esiste una legge che affida ai Comuni o ai privati incaricati dai Comuni il controllo ( misurazioni abitazioni). Condizione essenziale è che prima di varcare la soglia le amministrazioni comunali abbiano seguito le indicazioni della legge 675/96, ossia: - indicazione nel documento ( convenzione stipulata con privati o provvedimento amministrativo o atto di diritto privato) di chi sia responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nel corso del controllo, ai sensi dell’art.8 della legge; - identificare come incaricati del trattamento ai sensi dell’art.19 della legge i dipendenti della struttura privata; 47 Comunicato stampa del 29 maggio 1998 in www.garanteprivacy.it - autorizzazione del titolare che limiti per iscritto l’ambito delle operazioni da eseguire e previo avviso da comunicare agli interessati; si devono garantire sempre le msure di sicurezza idonee per garantire la riservatezza dei dati raccolti; è opportuno fornire al contribuente l’informativa di cui all’art.10;48 5) Verifica elementi di calcolo del compenso al concessionario Il concessionario della riscossione ha diritto ad accedere a tutta la documentazione dell’amministrazione finanziaria, che gli consenta, avendo a disposizione tutti gli elementi di calcolo, di ricostruire compiutamente i criteri in base ai quali lo stesso calcolo è stato effettuato e determinato il compenso riconosciutogli49 6) Fornitura alla Guardia di Finanza di dati e ad altre pubbliche amministrazioni Il Garante ha precisato che per le sue indagini tributarie , la Guardia di Finanza può ottenere dal Comune i dati personali contenuti nell’archivio Ici, previa informazione preventiva allo stesso Garante. La legge sulla privacy, ha ricordato il Garante, consente ai soggetti pubblici di raccogliere dati per poter svolgere le proprie funzioni istituzionali. Nel caso esaminato , secondo il Garante, la comunicazione di dati “risponde alle funzioni istituzionali del Comune e del soggetto pubblico destinatario ed è compatibile con gli scopi perseguiti da quest’ultimo”. Una maggiore cautela è stata prevista per quel che riguarda comunicazione e diffusione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche: in questi casi deve essere prevista una norma ad hoc oppure l’operazione deve essere necessaria per poter svolgere le funzioni50 . Gestione del patrimonio 1) Elaborazione di dati statistici o conoscitivi del patrimonio immobiliare La L.241/90, nel tutelare il diritto all’accesso agli atti amministrativi, non ha imposto alle amministrazioni di attivare procedimenti volti all’acquisizione e all’elaborazione di dati statistici o conoscitivi del loro patrimonio immobiliare, per cui va escluso che mediante l’accesso possa chiedersi l’elaborazione e l’esibizione di vere e proprie relazioni sul numero degli alloggi comunali e sulle modalità della relativa gestione51. ISTRUZIONE Graduatoria ammissione asili nido La domanda di accesso in ordine alla graduatoria provvisoria per l’ammissione agli asili nido del comune non può essere accolta per quanto attiene alla conoscenza dei dati relativi ai soggetti non ammessi, che non possono più vantare alcuna situazione giuridicamente tutelata: diversa è invece la situazione dei soggetti ammessi, ciascuno dei quali potrebbe non avere i titoli richiesti o averne di inferiori rispetto all’interessato, cui non può essere negato il diritto di accesso alla documentazione relativa ai titoli valutabili per contestarne l’esistenza o la rispondenza ai criteri di assegnazione52. E’ da Comunicato del Garante 3 agosto 1998 Pronuncia Garante 16 giugno 1999 ( Guida normativa il Sole 24 Ore del 13 luglio 1999, p. 26 ss.) 50 Comunicato del Garante 31 dicembre 1998 51 Cons. St., Sez.V, 14 novembre 1997, n.1314 52 TAR Lazio, Roma, Sez.II, 9 ottobre 1997, n.1549 48 49 aggiungere tuttavia che qualora si siano tenuti in conto criteri che siano collegati a dati sensibili ( ad es. handicap) la graduatoria dovrà essere pubblicata senza l’indicazione dei punteggi parziali attribuiti ai singoli criteri collegati a dati sensibili. In merito al ricorso avente ad oggetto un questionario dato in compilazione a genitori che richiedevano di accedere ai servizi di un asilo nido, poi respinto perché presentato da soggetti privi di legittimazione ( consiglieri comunali senza delega dei genitori dei bambini da ammettere all’asilo), il Garante ha chiesto chiarimenti circa il motivo e l’obiettivo della raccolta dei dati, dal momento che la scuola , tramite il questionario, acquisiva oltre a dati personali ( reddito, professione, disponibilità finanziarie e patrimoniali) anche dati a carattere sensibile ( presenza in famiglia di portatori di handicap), senza assicurare sufficienti garanzie sulla gestione delle informazioni53. BENEFICI ECONOMICI E ABILITAZIONI Erogazione contributi ad associazioni Secondo l’opinione espressa da autorevole dottrina , il Comune non può fornire a terzi notizie sull’identità degli iscritti ad associazione a scopo religioso che riceve contributi dal Comune. Contributi per eliminazione barriere architettoniche Il Comune può fornire notizie sui contributi erogati per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ma non certamente sui nominativi dei portatori di handicap. ATTIVITA’ SANZIONATORIE E DI PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI DI TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIURISDIZIONALE Attività di polizia municipale inerente la polizia stradale 1) Dati e notifiche autovelox Il Ministero dell’interno ha fornito utili chiarimenti in merito all’affidamento a privati delle operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica , ottenuta con apparecchiatura autovelox; la circolare in commento54 si richiama ad un parere del garante che, interpellato , ha precisato che, nel trattamento di dati connessi allo svolgimento dei propri compiti, ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che restano, peraltro, nella sfera di titolarità dell’amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative. I compiti del privato devono risultare da atto scritto dell’amministrazione ( anche nell’ambito di un provvedimento amministrativo o di una convenzione). E’ inoltre necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di incaricati del trattamento , sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del titolare e del responsabile del trattamento, tenendo presente che si può designare come responsabile la società incaricata ovvero una o più persone operanti nell’amministrazione o nella medesima società . La configurazione del rapporto delineata, legittima il privato ad utilizzare , per quanto di competenza, i dati in possesso della struttura pubblica, con il vincolo dell’utilizzo per le 53 54 Pronuncia del Garante 10 giungo 1999 , in www. cittadinolex.it Circolare 16 marzo 1999, n.32 Ministero dell’Interno sole finalità perseguite dall’amministrazione in base al particolare regime previsto per quest’ultima. A tale riguardo, il Garante si è inoltre pronunciato sulle misure da lui ritenute più idonee da seguire nelle operazioni di notificazione delle contravvenzioni al codice della strada rilevate con l’ausilio dell’autovelox. Per tali contravvenzioni la normativa prevede sia notificato il solo verbale di violazione e non anche la fotografia idonea ad identificare veicolo e conducente, la quale ultima non dovrà essere inoltrata al domicilio del trasgressore, essendo sufficiente che sia messa a disposizione dell’intestatario del veicolo presso gli uffici accertatori per l’eventuale verifica. In conclusione, le risultanze di tali apparecchiature sono fonti di prova ma ciò non imlica necessariamente la notificazione a domicilio, essendo, al contrario, tutelata la riservatezza dell’utente della strada dall’art. 345 del Regolamento di esecuzione di attuazione del codice della strada. Rapporti di incidenti stradali Sotto un profilo di carattere generale si può affermare che i rapporti di incidente stradale redatti dagli operatori di polizia stradale sono di norma accessibili. Potenziali interessati I potenziali interessati possono essere le compagnie assicuratrici che tutelano i diritti dell’assicurato e che, agendo in base a rapporto assicurativo, implicante mandato, sono perciò autorizzati dal titolare dell’interesse; o ancora gli avvocati di parte, i quali debbono esibire la procura ad agire in nome e per conto dell’interessato. Informazioni su natura lesioni gravi: nulla osta dell’autorità giudiziaria e individuazione soggetto richiedente. Modalità di rilascio Il problema sorge nel caso in cui dall’incidente siano scaturite lesioni gravi, gravissime o morte: per accedere ai rapporti in questione, infatti, occorre il preventivo nulla osta dell’autorità giudiziaria competente, che elimina il segreto istruttorio dal quale l’atto è coperto. Il problema riguarda in particolare l’individuazione del soggetto che può chiedere il nulla osta. Secondo alcuni questi è il Comando dal quale dipende l’organo accertatore: l’opinione non sembra sostenibile alla luce del disposto di cui all’art. 116 c.p.p., che implica l’abilitazione all’accesso da parte di chiunque vi abbia interesse, ovvero la titolarità del diritto di accesso da parte del titolare dell’interesse, secondo la regola generale. L’ottenimento del nulla osta apre la strada alla domanda di accesso , fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 241/90 e 675/96. Se la documentazione alla quale si chiede di accedere contenga dati sensibili, ( come sono le indicazioni della natura delle lesioni) è possibile rilasciare copia di atti con omissis55. Alcune Procure della Repubblica hanno ritenuto opportuno – in ragione della notevole problematicità e delicatezza della materia – impartire disposizioni in merito sancendo che le copie, gli atti, gli estratti, i certificati e le informazioni su atti di p.g. aventi ad oggetto reati di lesioni colpose procedibili a querela di parte commessi con violazione della disciplina della circolazione stradale – ancorchè uniti da vincolo di connessione con reati procedibili d’ufficio o per i quali sia già in corso procedimento penale ( per es. guida in stato di ebbrezza alcoolica, furto, ecc.) – possono essere rilasciati direttamente dagli uffici di polizia giudiziaria che hanno proceduto di loro iniziativa al compimento degli atti stessi, qualora sussistano le seguenti condizioni: 1) che ai suddetti uffici non sia tuttora pervenuta notizia dell’avvenuta presentazione della querela per il fatto specifico ( lesioni cui si riferisce l’istanza di rilascio ovvero comunicata la richiesta del P.M. di trasmissione o di ulteriore svolgimento degli atti di indagine relativi al medesimo fatto; 55 Attività della polizia municipale inerente la polizia giudiziaria 1) Indagini di polizia La regola generale è allorquando la richiesta di accesso concerne atti o notizie di una parallela vicenda penale, per la quale è necessario mantenere il segreto istruttorio, l’amministrazione, prima dell’esibizione della documentazione., è tenuta ad attendere la specifica autorizzazione della Procura della Repubblica. II principi di pubblicità e di riservatezza non rilevano tuttavia in modo assoluto, in quanto da un lato il Consiglio di Stato ha escluso che osti all’esercizio dell’accesso l’inerenza dei documenti interessati dall’istanza ad un procedimento penale, ove non venga in rilievo in senso contrario la sussistenza del segreto istruttorio. Per converso, il Garante ha stabilito che il principio della pertinenza dei dati – presupposto per la legalità del trattamento – riguarda anche i dati e i processi penali : pertanto non è consentito elaborare informazioni che non abbiano rilevanza processuale o che non siano collegate alle finalità per le quali sono state raccolte. Il richiamo è segnatamente all’art. 9 che sancisce per l’appunto i principi della pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate e delle finalità lecitamente perseguite. In conseguenza di ciò, il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale, va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie necessarie per la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati, senza violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Attività sanzionatoria in materia di abusi edilizi 1) Denunce, esposti, ecc. Il giudice amministrativo ha svolto alcune interessanti considerazioni sulle condizioni necessarie che devono sussistere in subiecta materia affinchè il diritto di accesso possa prevalere sulle esigenze di riservatezza. Il problema che si è posto riguardava l’esercizio del diritto di accesso riguardo le segnalazioni, anonime o meno , suscettibili di attivare un procedimento amministrativo. Tali denunce o esposti non possono riguardare solo l’autore delle stesse e la p.a. ma anche le persone denunziate, specie se l’istruttoria comporta un’intromissione penetrante nella sfera dell’interessato ( quale un’ispezione nel complesso aziendale). Chi subisce l’ispezione ha interesse qualificato all’accesso, a cominciare dai documenti di iniziativa e di preiniziativa, ciò perché vige un ordinamento ispirato al diritto di difesa ed alla trasparenza. Il timore che la conoscenza dell’identità del denunziante 2) che il soggetto istante o il suo rappresentante legale ( o il rispettivo difensore) dimostri di avere interesse al rilascio delle informazioni richieste nella qualità di autore o coautore del fatto ovvero di persona offesa o danneggiata dal fatto stesso; E’ in ogni caso escluso il rilascio di informazioni su circostanze e persone diverse da quelle menzionate nell’art.11, co.4, c.d.s. e nell’art. 21, co.6 del relativo Reg. Es. ( pertanto, non è consentito dare informazioni su eventuali fatti connessi a quello di lesioni: per esempio sul furto del mezzo incidentato che, a differenza della guida in stato di ebbrezza o di altra violazione della disciplina della circolazione stradale non costituisce parte integrante o modalità dell’incidente; né su eventuali testimoni, che sono persone diverse dalla parti coinvolte); a maggior ragione, deve ritenersi escluso il rilascio di copie, estratti e certificati di documentazione relativa alle circostanze e alle persone suindicate( per es. dei verbali di sommarie informazioni concernenti le modalità dell’incidente, ad eccezione di quelle rese dall’autore o coautore di esso o dalla persona offesa). Colui al quale è rilasciata , alle condizioni e nei limiti sopra precisati, documentazione di atti di indagine deve essere espressamente avvertito che il rilascio non fa venir meno il divieto di pubblicazione negli atti nonché delle generalità e dell’immagine di minorenni stabilito dall’art.114 c.p.p. possa pregiudicare l’istruttoria può comportare il differimento dell’esercizio al termine del procedimento , ma non un diniego allo stesso56. Per contro , un diverso orientamento ha dichiarato che non sussiste il diritto di accesso sulle denunce o segnalazioni dei privati cittadini all’amministrazione comunale. Nella fattispecie, la p.a. aveva negato l’accesso precisando che l’eventuale conoscenza delle dichiarazioni contenute nell’esposto e della loro provenienza non rispondeva ad alcuna apprezzabile esigenza. La diffida o l’ordine alla demolizione di opere abusive, di cui si trattava, in relazioni alle quali denunce ed esposti sono diretti a sollecitarne l’esercizio, non costituiscono documenti e si configurano come meri elementi di fatto, non rilevanti per la determinazione del contenuto del provvedimento, essendo fatti privi di valore probatorio e ininfluenti sulla legittimità degli atti adottati, con riferimento ai quali assume rilevanza la reale consistenza dell’abuso e gli accertamenti della p.a. Pertanto, la conoscenza degli esposti non riveste carattere essenziale ai fini della difesa delle proprie ragioni. UFFICIO LEGALE Dalla nozione di documento amministrativo devono ritenersi esclusi tutti gli atti relativi all’attività professionale dell’avvocato, siano essi inerenti alla difesa in giudizio o alla consulenza legale. Secondo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, infatti, la consulenza resa da un avvocato , sia essa relativa a liti in atto o in potenza, è sempre finalizzata alla tutela legale della parte assistita ed è quindi esercitata attraverso atti che devono rimanere nella sfera di riserbo che caratterizza i rapporti tra l’avvocato ed il suo assistito57. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che è obbligo dell’amministrazione rilasciare al dipendente dell’azienda la copia del parere legale riguardante la posizione di carriera dello stesso dipendente, parere peraltro posto a fondamento di un provvedimento già adottato in suo pregiudizio. OPERE PUBBLICHE 1) Esame documenti di gara Il Garante ha chiarito che una ditta partecipante ad una gara d’appalto può esaminare a fondo tutta la documentazione relativa al procedimento di gara, una volta che esso sia concluso. 2) Visione progetti vincenti appalto concorso Secondo la giurisprudenza legittimamente e in piena conformità dei principi di ordine generale enunciati dalla l.241/90, l’amministrazione comunale tutela la riservatezza dell’impresa aggiudicataria non rilasciando a terzi il progetto tecnico risultato vincente in una gara, ma consentendone la sola visione ai soggetti che debbono tutelare i propri contrapposti interessi, giuridicamente rilevanti. Infatti, le conoscenze che nell’ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, ove presentino il carattere della novità e della segretezza, assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore, anche se derivino da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili. 56 57 Cons. St., Sez.V, 22 giugno 1998, n.923 Commissione per l’accesso , parere P97446Q - COMUNE DIPAGANI Provincia di Salerno REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E SUL CONTEMPERAMENTO CON IL DIRITTO DI ACCESSO (Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 10/04/2002 ) PARTE PRIMA DELLE NORME GENERALI Articolo 1 Oggetto Le norme di cui al presente regolamento disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dall'Amministrazione comunale, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, successive modifiche e integrazioni, delle disposizioni integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; Disciplinano , inoltre, l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni e ai documenti formati o, comunque, utilizzati dal Comune nello svolgimento dell'attività amministrativa, nel rispetto della disciplina introdotta dalla legge di cui al comma 1 del presente articolo; La legge 31 dicembre 1996, n. 675, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi 9 maggio 1997, n. 123; 28 luglio 1997, n. 255; 13 maggio 1998, n. 171, 6 novembre 1998, n. 389; 26 febbraio 1999, n. 51 e 11 maggio 1999,n. 135 , è denominata, negli articoli del presente regolamento, "Legge"; Articolo 2 Finalità Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune , degli Enti territoriali , degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica e giuridica il diritto alla riservatezza e all'identità personale, in modo particolare nei confronti dell'elaborazione informatica dei dati personali che la riguardano. Ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente. Per finalità istituzionali del Comune si intendono: ° le funzioni previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti; ° le funzioni enucleate da intese, accordi di programma, convenzioni, così individuate: 1. Finalità di amministrazione della popolazione; 2. Finalità di carattere elettorale e pubblicità dell'attività degli organi rappresentativi; 3. Finalità connesse ai rapporti di lavoro; 4. Finalità di contabilità; 5. 6. 7. 8. 9. Finalità di accertamento e riscossione tributaria; Finalità di consulenza; Finalità connesse all'attività commerciale; Finalità connesse all'attività di controllo e ispettive; Finalità connesse alle attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale; 10. Finalità di attività istituzionali in ambito comunitario e/o internazionale ( accordi di collaborazione e gemellaggio); 11. Finalità di ordine e sicurezza pubblica; 12. Finalità di protezione civile; 13. Finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione; 14. Finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio; 15. Finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche; 16. Finalità di relazioni con il pubblico; 17. Finalità connesse ai rapporti con gli enti di culto; 18.Finalità di carattere socio-assistenziali; 18. Finalità connesse alla gestione di asili nido; 19. Finalità concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 20. Finalità ricreative o di promozione della cultura e dello sport; 21. Finalità concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 22. Finalità relative alla leva militare; 23. Finalità di attività del difensore civico; 24. Finalità connesse ai rapporti con le organizzazioni di volontariato e obiettori di coscienza; 25. Finalità di statistica, ricerca storica e archivi; Articolo 3 Definizioni La terminologia adottata nel presente regolamento è conforme alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai fini delle quali si intende: a) Documento amministrativo: ogni rappresentazione , comunque formata, del contenuti di atti, anche interni, della pubblica amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; b) Responsabile del procedimento di accesso: il soggetto cui è attribuita la responsabilità della struttura di primo livello, denominata Settore, secondo i criteri e le modalità di cui al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; c) Banca dati: un qualsiasi insieme di dati personali, distribuito in uno o più archivi elettronici e non, dislocati in uno o più luoghi, organizzato secondo molteplicità di regole tali da facilitarne il trattamento; d) Dato personale: qualunque informazione, relativa a qualsiasi persona fisica o giuridica, compreso un numero di identificazione personale, che permette l'identificazione diretta o indiretta; e) Dato anonimo: il dato che in origine , o a seguito di trattamento, non può essere associato ad una determinata persona fisica o giuridica; f) Dato sensibile: l'informazione attinente alla sfera più intima dell'individuo e, precisamente, i dati idonei a rilevare: - l'origine razziale ed etnica; - le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; - le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; - lo stato di salute e la vita sessuale; - le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del c.p., sempre che per esse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ( art. 686, comma 1, lett. a) , cp.p.); - i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto di obbligo di soggiorno ( art. 686, comma 1, lett. d), c.p.p.); - le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere ( art. 686, comma 2, c.p.p.); - la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; i provvedimenti, inoltre, che dichiarano o revocano la riabilitazione; g) Titolare: la persona fisica o giuridica o l'organismo di governo locale cui competono le decisioni in ordine allo scopo e alle regole del trattamento dei dati personali, compresa la sicurezza; h) Responsabile: la persona fisica o giuridica nominata dal titolare al trattamento dei dati personali; i) Incaricato: la persona fisica individuata dal Titolare o dal Responsabile, se nominato, per il trattamento dei dati all'interno delle varie unità lavorative e da questi autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dati; j) Garante: l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge; k) Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; l) Trattamento: qualunque operazione o insieme di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici avente attinenza con la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, m) Comunicazione: l'operazione con cui si dà conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) Diffusione: l'operazione con cui si portano a conoscenza di soggetti indefiniti i dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; o) Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento. Articolo 4 Informazione e pubblicità Le attività di informazione, promosse dal Comune, sono in particolare finalizzate: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività dell'Amministrazione ed il suo funzionamento; c) favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi pubblici; Il diritto all'informazione si intende realizzato anche con la pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio: a) delle deliberazioni comunali; b) di direttive, programmi, istruzioni, circolari e tutti gli altri atti volti ad incidere sull'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti dell'ente; c) degli elenchi, a cadenza periodica mensile, degli atti di rilevanza esterna adottati da organi individuali del Comune; Restano ferme particolari forme di pubblicità degli atti previste da apposite disposizioni di legge o di regolamento. PARTE SECONDA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TUTELA DELLA "PRIVACY" Articolo 5 Il titolare per il trattamento dei dati Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pagani rappresentato, ai fini legali previsti dalla Legge, dal Sindaco, per le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal soggetto cui sono attribuiti , secondo i criteri e le modalità del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i compiti di gestione della struttura, denominata Settore, cui la banca dati afferisce; Gli obblighi del titolare sono: ° Notificazione del trattamento dati al Garante; ° Nomina del responsabile e formulazione scritta delle relative istruzioni; ° Informativa all'interessato; ° Notificazione al Garante di cessazione del trattamento dati; ° Accertamenti e controlli sulla corretta applicazione della Legge e delle disposizioni impartite; Il Titolare è comunque sempre responsabile: ° Decisioni sulle finalità di raccolta dati; ° Decisioni sulle modalità del trattamento dei dati; ° Emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati; ° Adempimenti e obblighi che la legge gli attribuisce espressamente in via esclusiva o in concorso con il responsabile , se designato; ° Mancata esecuzione degli adempimenti legittimamente assegnati al Responsabile , ove designato, se abbia omesso di valutarne le qualità ( culpa in eligendo); ° Verifica del rispetto da parte del responsabile degli obblighi di legge e delle istruzioni scritte ricevute ( culpa in vigilando); Definisce insieme agli altri soggetti titolari le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza, qualora la banca dati cui afferisce la titolarità sia ripartita in una o più unità dislocate in siti diversi. Articolo 6 Il Responsabile per il trattamento dei dati Il responsabile è scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Di norma si identifica con il responsabile della struttura di secondo livello, denominata ufficio, di cui al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; In caso di assenza o impedimento del responsabile, può essere individuato un sostituto, con provvedimento motivato; Il responsabile per il trattamento dei dati è preposto alla tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi anche ove e quando le banche dati non siano ancora informatizzate; I compiti affidati al responsabile del trattamento sono: ° Controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi; ° Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati; ° Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali; ° Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; ° Verificare i procedimenti di rettifica dei dati; ° Curare la realizzazione e gestione delle singole banche dati cui sovrintende, dando operative disposizioni agli incaricati del trattamento; ° Disporre il blocco dei dati , qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare; Nel caso in cui l'Amministrazione , a seguito di convenzioni o concessioni stipulati in virtù di una espressa disposizione di legge , affida a soggetti esterni lo svolgimento di determinati servizi, questi possono essere nominati responsabili del trattamento dei dati , per quelle attività o per quei segmenti di procedura che sono stati loro affidati; Non è considerata comunicazione né violazione della Legge , la conoscenza dei dati personali da parte del Titolare e del Responsabile del trattamento. Articolo 7 Il Tesoriere Comunale Nell'ambito dei servizi istituzionali del Comune rientrano anche le funzioni svolte su delega e/o convenzione dagli istituti di Credito che operano come Tesoriere Comunale; Il tesoriere Comunale, pertanto, è individuato responsabile del trattamento dei dati afferenti alle funzioni svolte, secondo le modalità e le istruzioni di cui all'All. 2. Articolo 8 L'incaricato al trattamento dei dati L'incaricato è colui che concretamente tratta i dati all'interno del singolo ufficio ed è nominato dal responsabile con provvedimento in cui sono indicati analiticamente i compiti affidati; Qualora tutti i componenti dell'ufficio, nell'esercizio delle funzioni di cui alla categoria di inquadramento, trattano dati personali, il responsabile può procedere con unica nomina riferita all'intero ufficio; Gli incaricati effettuano le operazioni di trattamento attenendosi alle istruzioni ricevute; Non è considerata comunicazione né violazione della Legge la conoscenza dei dati personali da parte degli incaricati a compiere le operazioni di trattamento. Articolo 9 La conferenza privacy La Conferenza privacy è costituita dai titolari e dal Segretario generale, che la presiede; La Conferenza privacy è convocata con cadenza semestrale dal Presidente o, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei componenti. La Conferenza privacy, al fine di garantire l'uniformità di applicazione della Legge: ° provvede all'elaborazione di una scheda di rilevazione banche dati univoca per tutti i settori della struttura; ° elabora e propone meccanismi di diffusione della modulistica verso l'esterno; ° propone le semplificazioni procedurali per una migliore rispondenza delle strutture alle esigenze dei cittadini , nel rispetto delle norme di cui alla legge 241/90 e della Legge; ° propone innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare l'adeguamento della struttura alla Legge; ° realizza il confronto e lo scambio di valutazioni sul sistema di verifiche periodiche e di difficoltà operative. PARTE TERZA DELLE BANCHE DATI E DEL TRATTAMENTO Articolo 10 Procedura per l'individuazione delle banche dati Al fine dell'individuazione dei trattamenti soggetti a notificazione, dell'individuazione delle attività per le quali la normativa non specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è necessario richiedere specificazione al garante, della verifica delle tipologie dei dati trattabili e delle operazioni eseguibili sui dati sensibili, dell'individuazione delle misure di sicurezza da adottare , il titolare procede al censimento delle banche dati gestite dai servizi della struttura di competenza, con cadenza biennale; L'operazione di censimento è effettuata tramite la diffusione all'interno della struttura di idonea scheda di rilevazione banche dati, da elaborarsi nell'ambito della conferenza privacy, al fine di garantire l'uniformità della verifica; La responsabilità della redazione della scheda di cui comma precedente è attribuita al responsabile di ufficio, individuato con le modalità e criteri di cui al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; La responsabilità dell'elaborazione delle risultanze è attribuita al titolare. Articolo 11 Il trattamento dei dati personali Il Comune effettua il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente regolamento; a) b) c) d) In ogni caso, i dati personali oggetto di trattamento sono quelli: ottenuti ed elaborati in modo lecito; adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto ai fini per i quali sono registrati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Articolo 12 I flussi dei dati personali all'esterno del Comune Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, potrà essere effettuato : ° da Società, enti o consorzi , che per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che sono richieste dai cittadini o verranno dagli stessi richiesti in futuro nei limiti delle finalità istituzionali del Comune di cui all'art. 2 del presente regolamento; ° dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il raggiungimento di finalità istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione al Garante, che vieta, con provvedimento motivato , la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizione di Legge; ° dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni; In tutti i casi sovraesposti, gli interessati sono tenuti ad osservare la comunicazione , come da All. 1 ; In relazione ai trattamenti di cui sopra, i dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di cui all'apposito elenco, periodicamente aggiornato, disponibile presso il Titolare per il trattamento dei dati competente per materia, come da All. 3; Le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, per le quali è obbligatoria la pubblicazione o comunque non è vietata la divulgazione dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, possono essere diffuse anche tramite pubblicazioni, riviste e notiziari anche telematici curati dalla stessa Amministrazione; Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione adempie in modo semplificato agli obblighi di informativa; L'invio di comunicati stampa o fax elettronici alle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive locali o nazionali, rientra nei compiti d'istituto del Comune, pertanto la banca dati all'uopo costituita ed eventualmente informatizzata, contenente i dati anagrafici, telefonici e di residenza dei giornalisti, è utilizzata esclusivamente per tale scopo. Il comunicare dati personali tramite tabulati, elenchi, manifesti od altra forma, quando non si tratti di elenchi pubblici per legge, non è consentito se effettuato a privati o enti pubblici economici; Qualsiasi richiesta scritta, effettuata da privati o enti pubblici economici, per conoscere dati personali, deve essere comunicata al Titolare e al responsabile del trattamento per le opportune verifiche e/o autorizzazioni; La consultazione dei registri anagrafici o di stato civile al solo fine di conoscere gli eventi di nascita, matrimonio, morte verificatisi mensilmente è permessa esclusivamente per scopi giornalistici, di ricerca e statistica. Articolo 13 I flussi di dati personali all'interno del Comune Al fine dello snellimento dell'attività lavorativa ed essendo il trattamento dei dati personali limitato e finalizzato a scopi istituzionali è consentito l'accesso , anche tramite strumenti informatici, degli incaricati di trattamento all'archivio anagrafico del Comune, limitatamente ai seguenti dati: - nome e cognome; - data e luogo di nascita; - stato di famiglia; - indirizzo civico; Ogni ulteriore richiesta di accesso all'archivio di cui al comma precedente è effettuata, anche verbalmente, direttamente all'incaricato di trattamento interessato, specificando la finalità istituzionale legittimante il trattamento; E' consentito , nei limiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento, il flusso dei dati personali - ad esclusione di quelli sensibili - tra gli incaricati di trattamento, anche tramite strumenti informatici, sia all'interno della stessa area di attività sia tra aree diverse, previa l'adozione delle adeguate misure di sicurezza di cui alla parte quinta del presente regolamento; L'ufficio gestione del personale dovrà provvedere a comunicare , ove richiesto, il monte ore malattie di ogni singolo dipendente ( con l'esclusione di far visionare i certificati medici contenenti le diagnosi); Altresì, su richiesta, dovrà segnalare eventuali situazioni invalidanti che non permettono al personale di svolgere determinati compiti o mansioni ( senza precisare la tipologia dell'invalidità e/o inabilità); Altresì, nell'effettuare richiesta per visita fiscale, non potrà rendere nota la diagnosi di malattia. Articolo 14 Il trattamento dei dati sensibili Il Comune effettua il trattamento dei dati sensibili solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono individuati le rilevanti finalità di interesse pubblico, i dati trattati e le operazioni eseguibili. Il trattamento è effettuato, in ogni caso: a) solo sui dati strettamente necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale specifica; b) solo quando in relazione all'attività da svolgere, non sia possibile utilizzare dati personali o anonimi; I soggetti responsabili, per il trattamento dei dati sensibili , si attengono alle seguenti modalità di gestione: a) raccolgono i dati sensibili , di regola, presso l'interessato; b) verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati acquisiti, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa; c) non utilizzano i dati che a seguito delle verifiche risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene; d) effettuano particolare verifica sull'essenzialità dei dati sensibili riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti; e) effettuano le operazioni di raffronto fra i dati sensibili contenuti in banche dati di diversi titolari solo se sono ammesse da espressa disposizione di legge e con l'indicazione scritta dei motivi. Articolo 15 Le rilevanti finalità di interesse pubblico Le rilevanti finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili sono individuate tra le materie di cui al d.lgs. 135/99 e del provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 -13 gennaio 2000 e di seguito specificate: a) stato civile, anagrafi e liste elettorali; b) cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero; c) esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi; d) rapporti di lavoro; e) materia tributaria; f) attività di controllo e ispettive; g) benefici economici; h) onorificenze, ricompense e riconoscimenti; i) volontariato e obiezione di coscienza; j) attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale; k) portatori di handicap; l) rapporti con enti di culto; m) statistica; n) ricerca storica ed archivi; o) socio-assistenziali; p) mense scolastiche, fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; q) ricreative o di promozione della cultura e dello sport; r) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; s) leva militare; t) ufficio relazioni con il pubblico; u) protezione civile; v) difensore civico; Qualora i soggetti responsabili diversi dal titolare o lo stesso titolare individuino, nell'esercizio delle loro funzioni, rilevanti finalità di interesse pubblico non contemplate dalle norme e dall'elencazione di cui al comma precedente, il titolare ne chiede l'individuazione al Garante, nelle more di specificazione legislativa ( come da schema allegato al presente regolamento). Articolo 16 I dati trattati e le operazioni eseguibili I soggetti responsabili, per la gestione dei dati di cui alle rilevanti finalità di interesse pubblico ( specificate nell'All. A), si attengono, oltre che alle disposizioni delle norme di cui al precedente articolo, per ogni singola materia, alle disposizioni del presente articolo. I dati sensibili necessari allo svolgimento delle attività istituzionali correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico e le operazioni eseguibili su di essi , sono esclusivamente quelli individuati e rappresentati nell'allegato A al presente regolamento. All'allegato A di cui al comma precedente è data ampia diffusione nell'ambito della comunità locale e con particolare riguardo ai soggetti che frequentemente o periodicamente conferiscono dati personali sensibili all'Amministrazione. Le forme e i modi della diffusione di cui al comma precedente sono decise nell'ambito della Conferenza privacy e l'onere dell'attuazione è a carico dei titolari componenti la Conferenza. In via generale, è vietata la comunicazione e diffusione al di fuori delle forme e modalità previste nel presente articolo e nell'allegato A al presente regolamento. E' vietata ogni forma di diffusione generalizzata dei dati sensibili, se non in forma aggregata e in modo da rendere impossibile l'identificazione del soggetto titolare del dato. In ogni caso, anche tale diffusione in forma aggregata è consentita solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili. La comunicazione dei dati sensibili ad altri soggetti pubblici e/o privati è consentita solo: a) quando la richiesta di comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; In tal caso il richiedente deve specificare, per iscritto, la finalità perseguita e la norma di individuazione ; b) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere un proprio diritto in sede giudiziale. PARTE QUARTA DEL CONTEMPERAMENTO TRA LE ESIGENZE DI ACCESSO E DI RISERVATEZZA Articolo 17 L'oggetto e i soggetti del diritto di accesso L'oggetto del diritto di accesso è individuato negli atti, anche interni, dell'Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; Per atti utilizzabili ai fini dell'attività amministrativa si intende ogni documento proveniente da soggetti estranei all'apparato amministrativo, ma fatto proprio ed acquisito dall'amministrazione. Pertanto, per attività amministrativa , alla quale il diritto di accesso è correlato, si intende sia l'attività di diritto amministrativo, sia l'attività di diritto privato che, come la prima, è rivolta alla cura concreta di interessi della collettività. Il diritto di accesso è esercitato da chiunque abbia un interesse attuale e concreto, diretto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Non si estende, pertanto, alle situazioni divenute definitive ed inoppugnabili e sulle quali l'intervento del richiedente non può svolgere alcuna funzione, neppure in via partecipativa; Gli enti associativi sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso esclusivamente per la tutela dell'interesse differenziato della categoria rappresentata e non per la tutela degli interessi propri dei singoli associati; Non è accoglibile, inoltre, la richiesta di accesso presentata sulla base della mera presenza nelle finalità indicate dallo Statuto dell'Associazione, di un riferimento al perseguimento del controllo sulla trasparenza e sulla correttezza dell'azione amministrativa; Il diritto di accesso all'informazione in materia ambientale è riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. Restano salve le altre disposizioni di cui al regolamento del diritto di accesso agli atti ex legge 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del Articolo 18 Esclusione dell'accesso E' vitato l'accesso: a) a documenti che riguardino strutture , mezzi, dotazioni, personale ed azioni strettamente strumentali alla difesa dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti, con particolare riferimento alle attività e alle tecniche investigative, all'identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e conduzione di indagini; b) ad atti e documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, socio-sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano titolari, quand'anche forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; c) a relazioni, rapporti interni agli uffici, che involgano valutazioni su qualità morali delle persone; sono altresì escluse dall'accesso: le note meramente interne d'ufficio, atti e documenti relativi a controversie legali in corso, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto istruttorio; d) certificazioni sanitarie, cartelle cliniche, verbali di commissioni mediche; e) notizie su pignoramenti, cessioni di stipendio, posizione giuridicoeconomica, tipo di delega sindacale; f) fascicoli personali di dipendenti o di altri cui l'Amministrazione detenga a qualsiasi titolo, le informazioni e comunque tutti gli attiche riguardano la sfera squisitamente privata dei soggetti; g) atti del procedimento disciplinare ( escluso il provvedimento finale), atti di valutazione del personale; h) dati personali di candidati ad un concorso, copie di test attitudinali; i) notizie personali, informazioni su situazioni finanziarie o condizioni di disagio familiare, su problemi di handicap e in genere su casi sociali riferiti a personale dipendente, cittadini, utenti di servizi; j) studi e atti soggetti a limitazione di accesso di natura contrattuale; k) atti di polizia giudiziaria, atti e informazioni provenienti dall'Autorità di Pubblica sicurezza; l) notizie di particolare rilevanza per motivi di sicurezza; m) gli atti di stato civile e anagrafici secondo quanto previsto dalle rispettive normative. Articolo 19 Differimento dell'accesso L'accesso può essere differito quando la conoscenza di documenti impedisca o gravemente ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa e nei seguenti casi: a)atti che non sono stati ancora adottati; b)atti preparatori (esclusi quegli atti che, senza consistere nel provvedimento finale, ne concludono una fase autonoma) e, in particolare, atti normativi, atti amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione, atti relativi ai procedimenti tributari; c) elenco dei soggetti che nelle procedure per pubblici incanti hanno presentato le offerte ( il divieto di accesso opera fino a che non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte); d) elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati od hanno manifestato l'interesse all'invito nelle licitazioni private, appalto-concorso, gara informale antecedente alla trattativa privata ( il divieto opera fino alla comunicazione ufficiale da parte dell'appaltante o concedente dei candidati da invitare o del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata); e) verbali di gare ufficiose; verbali di commissione giudicatrice di appalto concorso; computi metrici estimativi; elenco prezzi unitari ( fino al momento dell'individuazione dell'affidatario dell'opera); f) studi, progetti, istruttorie tecniche fino alla emissione del provvedimento finale; g) elaborati concorsuali fino alla avvenuta approvazione dei verbali della Commissione da parte della p.a. In tutti i casi specificati, il differimento dovrà essere contenuto in un provvedimento motivato del responsabile del procedimento. I documenti non possono essere sottratti all'accesso quando sia possibile fare ricorso al potere di differimento. Articolo 20 L'ulteriore diritto di accesso L'ulteriore diritto di accesso previsto dagli artt. 10 e 43 del d.lgs. 267/2000, quando comporta la comunicazione di dati personali, è diversificato in base agli individui richiedenti: - pubblici amministratori; - privati, associazioni e formazioni politiche; - giornalisti. Articolo 21 Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali I componenti del Consiglio comunale hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; Resta ferma la necessità che i dati così acquisiti siano utilizzati effettivamente per le sole finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge nonché i divieti di divulgazione dei dati personali; L’accesso ai dati sensibili è consentito solo previa nomina di incaricato al trattamento dei dati, da parte del Titolare o del Responsabile, se nominato; E' legittimo, inoltre, il diniego a istanze del tutto generiche , come quelle rivolte ad ottenere copie di tutte le deliberazioni della Giunta; E' parimenti legittimo il diniego a un accesso indiscriminato al protocollo generale dell'Ente; In riferimento alle disposizioni di Legge , che prevedono la verifica degli standard di sicurezza per evitare incrementi di rischio di perdita di dati , agli Amministratori è fatto divieto di utilizzare personalmente ed in assenza del personale autorizzato, gli strumenti informatici in dotazione agli uffici comunali. Articolo 22 Il diritto di accesso dei privati, Associazioni e Formazioni politiche Il cittadino residente o qualsiasi gruppo o associazione presente sul territorio del Comune ha diritto di ottenere tutte le notizie utili e le informazioni in possesso della pubblica amministrazione; L'accesso ai dati personali , esclusi quelli definiti sensibili, è permesso esclusivamente quando gli stessi provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque; Alle Associazioni di volontariato e solidarietà sociale, operanti sul territorio del Comune, è riconosciuto l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie; I dati che possono essere forniti sono esclusivamente: ° cognome e nome; ° data di nascita; ° indirizzo; Nessun limite è fatto al rilascio di informazioni a carattere statistico e, cioè, rese in forma anonima e aggregata; Il Comune riconosce alle organizzazioni religiose operanti sul territorio l'accesso anche ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie o di svolgimento dell'attività religiosa; I dati che possono essere forniti sono esclusivamente: ° cognome e nome; ° data di nascita e luogo; ° indirizzo; ° rapporto di parentela; E' fatto obbligo sia alle Associazioni che alle organizzazioni religiose di non divulgare i dati richiesti attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nell' All. 1-a; Qualsiasi trattamento non attuato per i fini richiesti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli artt. 11, 20 e 27 della Legge e pertanto passibile di denuncia. Articolo 23 Il diritto di accesso dei giornalisti Il giornalista, nell'esercizio della propria professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni, ad esclusione dei dati sensibili, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; Le esenzioni e le deroghe si attuano quando si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione; In particolare: ° per fatti riguardanti minori è necessario il consenso scritto dei genitori o dei parenti più prossimi; ° non devono esserci particolari estranei all'evento verificatosi ma deve prevalere l'essenzialità della notizia; ° la dignità degli indagati e/o imputati deve essere osservata, quindi è fatto divieto di fornire fotografie che consentano di identificare un soggetto; ° in caso di incidenti con vittime od infortuni o atti criminali possono essere forniti esclusivamente le iniziali del cognome e nome , l'età, la città di residenza. Articolo 24 Doveri del Responsabile del procedimento di accesso in materia di contemperamento tra le esigenze di accesso e riservatezza Quando, ai sensi della normativa che tutela la riservatezza e di quanto dispone il presente regolamento, non sia possibile accogliere la richiesta di accesso, il responsabile del procedimento di accesso dà motivata comunicazione al soggetto richiedente. In tale comunicazione deve essere fatto espresso riferimento alle specifiche esigenze di riservatezza che non consentono l'accoglimento della domanda; Il responsabile del procedimento di accesso non respingerà la domanda di accesso quando, ai sensi delle norme, sia possibile , caso per caso e nell'ordine: a) concedere all'interessato la sola visione del documento, quando sia stato richiesto il rilascio di copia dello stesso; b) rilasciare copia del documento con "omissis", ossia espungendo dal documento , mediante opportune cancellazioni, le parti coperte da riservatezza. PARTE QUINTA DELLE MISURE DI SICUREZZA - I SOGGETTI PREPOSTI ALL'ADOZIONE Articolo 25 Il Titolare Il titolare delle banche dati afferenti alla struttura di competenza, provvede, con propria determinazione, all'adozione delle misure minime di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 , anche al fine di prevenire: a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata; b) l'accesso non autorizzato; modalità di trattamento dei dati non conformi alle Legge o al regolamento; c) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento; - - - - In ogni caso: i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento; è fatto divieto al personale di consentire ad amministratori, cittadini e altre persone non autorizzate per iscritto dal responsabile o dal titolare di utilizzare gli strumenti informatici, personal computer o video terminali, installati negli uffici; gli accessi ai dati, tramite computer, devono essere protetti da password ed è fatto divieto di renderle pubbliche o comunicare ad altri le proprie password personali di acceso ai dati; tutte le password verranno sostituite periodicamente e consegnate con lettera di ricevuta a tutti gli utilizzatori; i documenti cartacei contenenti dati personali devono essere conservati in archivi ad accesso controllato e con possibilità di chiusura; i documenti cartacei contenti dati sensibili devono essere conservati in buste chiuse e in armadi che possono essere chiusi a chiave. Articolo 26 L'Amministratore di sistema Il responsabile preposto ai sistemi informativi del Comune, nella sua qualità di Amministratore di sistema, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta tutte le misure di sicurezza, al fine di: a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici, ottici e cartacei; b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generali ai servizi informatici del Comune. PARTE SESTA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO - DEI RAPPORTI CON IL GARANTE DELLE SANZIONI Articolo 27 I diritti dell'interessato A cura del titolare e del responsabile per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli incaricati degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della Legge; Gli stessi favoriscono l'introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga un breve prospetto informativo; L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati rispetto a : ° le finalità del trattamento cui sono destinati i dati; ° i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; ° la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati; ° il nome, la denominazione e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile; Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data allo stesso interessato all'atto della registrazione dei dati; In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono , è attribuito il diritto di: ° conoscere l'esistenza del tipo di trattamento; ° ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano; ° chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero; ° chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente; ° ottenere comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi; Per ogni richiesta in forma intelleggibile dei dati personali può essere richiesto all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti; La richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, ad intervallo non minore di novanta giorni , come da Allegati 4, 5 e 6. Articolo 28 Il consenso I soggetti responsabili degli adempienti "privacy" procedono al trattamento dei dati personali e sensibili a prescindere dal consenso dell'interessato, in ragione del fatto che i trattamenti sono finalizzati alla realizzazione di un'azione orientata al soddisfacimento del pubblico interesse. Articolo 29 Rapporti con il Garante Il titolare del trattamento dei dati , in collaborazione con il responsabile, è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla Legge, qualora intenda procedere al trattamento di dati, alla cessazione dello stesso e al trasferimento , anche temporaneo, dei dati verso un Paese non appartenente all'Unione Europea o riguardi taluno dei dati sensibili; La notificazione al Garante, che deve essere effettuata prima di iniziare ogni nuovo trattamento, è l'atto indispensabile alla legittimazione delle operazioni di trattamento stesso; In ogni caso, la pubblica amministrazione procede a notificazione semplificata e, cioè, a notificazione recante informazioni circa il titolare del trattamento, i luoghi ove sono custoditi i dati, l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati, le misure di sicurezza , le generalità del responsabile; Il trasferimento , anche temporaneo, con qualsiasi forma e mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante , qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione Europea o riguardi taluno dei dati sensibili; Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati sensibili; Qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o regolamento oppure sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, è comunque consentito , a prescindere dal termine di procedibilità di cui al comma precedente. Articolo 30 Omessa o infedele notificazione E' fatto divieto di non provvedere alle notificazioni prescritte dalla Legge e descritte all'art. 24 del presente regolamento , oppure indicare in esse notizie incomplete o non vere. Articolo 31 Danni cagionati dal trattamento dei dati personali Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Articolo 32 Trattamento illecito dei dati personali Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procedere al trattamento di dati personali, nonché comunicare e diffondere dati senza autorizzazione in violazione di quanto disposto dalla Legge. PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI Articolo 33 Abrogazioni A decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme del regolamento comunale sull'accesso adottato con deliberazione consiliare n. del , che sono in contrasto con il regolamento stesso; Le richieste di accesso , intese nella più ampia accezione, ancora inevase alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono esaminate in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Articolo 34 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Articolo 35 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione dell'atto deliberativo di recepimento. INDICE Parte prima Delle norme generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Informazione e pubblicità Parte seconda Dei soggetti responsabili della tutela della "privacy" Art. 5 -Il titolare per il trattamento dei dati Art. 6 - Il responsabile per il trattamento dei dati Art. 7 - Il tesoriere comunale Art. 8 - L'incaricato al trattamento dei dati Art. 9 - La conferenza privacy Parte terza Delle banche dati e del trattamento Art. 10 - Procedura per l'individuazione delle banche dati Art. 11 - Il trattamento dei dati personali Art. 12 - I flussi dei dati personali all'esterno del Comune Art. 13 - I flussi dei dati personal all'interno del Comune Art. 14 - Il trattamento dei dati sensibili Art.15 - Le rilevanti finalità di interesse pubblico Art. 16 - I dati trattati e le operazioni eseguibili Parte quarta Del contemperamento tra le esigenze di accesso e di riservatezza Art. 17 - L'oggetto e i soggetti del diritto di accesso Art. 18 - Esclusione dell'accesso Art. 19 - Differimento dell'accesso Art. 20 - L'ulteriore diritto di accesso Art. 21 - Il diritto di accesso dei consiglieri comunali Art. 22 - Il diritto di accesso dei privati, associazioni e formazioni politiche Art. 23 - Il diritto di accesso dei giornalisti Art. 24 - Doveri del responsabile del procedimento di accesso in materia di contemperamento tra le esigenze di accesso e di riservatezza Parte quinta Delle misure di sicurezza - i soggetti preposti all'adozione Art.25 - Il titolare Art. 26 - L' amministratore di sistema Parte sesta Dei diritti dell'interessato - Dei rapporti con il garante - Delle sanzioni Art. 27 - I diritti dell'interessato Art. 28 - Il consenso Art. 29 - rapporti con il Garante Art. 30 - Omessa o infedele notificazione Art. 31 - Danni cagionati dal trattamento dei dati personali Art. 32 - Trattamento illecito dei dati personali Parte settima Disposizioni finali e abrogazioni Art. 33 - Abrogazioni Art. 34 - Norme di rinvio Art. 35 - Entrata in vigore ALLEGATO A COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno ELENCO DELLE RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO, DEI DATI SENSIBILI TRATTATI E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI Al presente elenco viene data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e altre forme di pubblicità ritenute più idonee. Nelle banche dati del Comune di Pagani vengono trattati i seguenti dati sensibili, per i quali è stato comunicato il trattamento al Garante ed effettuata la notificazione in forma semplificata: - Settore AA.GG. , Istituzionale, Organizzazione e metodo - Settore di Vigilanza - Settore Contabile SETTORE AA.GG., ISTITUZIONALE – VIGILANZA UBICAZIONE DEI DATI I dati trattati elettronicamente o manualmente sono ubicati negli uffici relativi alle seguenti attività: Attività Affari generali e personale Attività Demografica Attività di vigilanza Materia: stato civile, anagrafi, liste elettorali - Finalità rilevanti: tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi, della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché delle liste elettorali; - Dati trattati: dati idonei a rivelare l'origine etnica e razziale; - Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, l'organizzazione, l’utilizzo, la conservazione, il blocco, la cancellazione, la comunicazione; In particolare, per la comunicazione: l’ufficiale d'anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta soltanto "i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" degli iscritti all'anagrafe può comunicare " i dati anagrafici , resi anonimi e aggregati, agli interessati che, ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca". E' possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta , per esclusivo uso di pubblica utilità. Materia: cittadinanza. immigrazione e condizione dello straniero - Finalità rilevanti: attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza , di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato; - Dati trattati: dati idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose e filosofiche; Le origine etniche e razziali; dati ex art. 686 c.p.p.; Per tali finalità e, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari: a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti, nonché alla tenuta dei registri; b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato o all'applicazione della protezione temporanea e di altri Istituti o misure di carattere umanitario , ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia di politiche migratori; c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, alle applicazioni delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale; - Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco, distruzione, comunicazione. Materia: esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi - Finalità rilevanti: attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi; Attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici; - - Dati trattati: dati idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose e filosofiche, l'adesione a partiti, a sindacati, associazioni o organizzazioni, lo stato di salute, i dati ex art 686 c.p.p.; Operazioni eseguibili: i trattamenti dei dati per tali finalità sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; b) le richieste di referendum le relative consultazioni e la verifica della relativa regolarità; c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione di cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con i gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici; Diffusione dei dati per le finalità inerenti l'esercizio di diritti politici. in particolare, con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche alle cariche istituzionali e agli organi eletti. Attività politica e mandati elettivi: a) il trattamento dei dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso ai documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. Comunicazione e diffusione nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 4, della legge 675/96 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute. Materia: rapporti di lavoro - finalità rilevanti: attività dirette all'instaurazione e alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo. anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato; - dati trattati: tra i trattamenti effettuati si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunità; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche’ obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali e assistenziali, la normativa in materia di previdenza e assistenza ivi compresa quella interattiva, anche in applicazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli istituti di patronato e assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi; j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale; l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; m) valutare la qualità dei servizi e dei risultati conseguiti; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco, cancellazione, comunicazione. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) - - ad m) è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato. finalità rilevanti: i dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza dal lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità, individuate secondo le procedure di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.300 e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli interessati sono edotti delle modalita’ di tale trattamento anche attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge; dati trattati: quelli esclusivamente utili alle finalità; operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione, blocco, cancellazione. Materia: attività di controllo e ispettive - finalità rilevanti : verifica della legittimità , del buon andamento, dell'imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici con funzioni di controllo, di riscontro e ispettive nei confronti di altri soggetti; - dati trattati: quelli esclusivamente necessari alle finalità; - operazioni eseguibili: nell’esercizio delle funzioni ispettive e di controllo, i soggetti a ciò deputati possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati; - finalità rilevanti: attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento ai dati relativi a esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo svolti da organi politici; - dati trattati: quelli esclusivamente necessari alle finalità; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, blocco, cancellazione, comunicazione all'interessato e agli organi competenti. Materia : benefici economici - finalità rilevanti: attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni. elargizioni; - dati trattati: si intendono ricompresi fra i trattamenti quelli necessari: a) alle comunicazioni . certificazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia; b) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni e altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; c) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione. conservazione, l'utilizzo, blocco, comunicazione. II trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime. Materia: Onorificenze, ricompense e riconoscimenti - finalità rilevanti: attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di. associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e d professionalità per le nomine, per quanto di propria competenza, a uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese ed istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissioni a cerimonie incontri istituzionali; - dati trattati: opinioni politiche, convinzioni religiose e filosofiche, dati ex art. 686 c.p.p.; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, blocco, comunicazione. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività , in conformità alle leggi e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime. Materia: volontariato e obiezioni di coscienza - finalità rilevanti: I trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenute dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale; Attività dirette all'applicazione della legge 8 Iuglio1998, n.230, e delle altre disposizioni di legge in materia di coscienza ; - dati trattati : opinioni politiche, convinzioni religiose e filosofiche; - Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, conservazione, blocco, comunicazione. II trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime. Materia: Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale - finalità rilevanti : si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati : a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria; c) effettuati in conformità alle leggi e regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; - dati trattati: strettamente necessari alle finalità; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, conservazione, blocco, cancellazione, comunicazione. Materia :Portatori di handicap - finalità rilevanti: si considerano di rilevante interesse pubbIico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza , integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; - dati trattati: stato di salute; tra i trattamenti effettuati per le finalità inerenti la tutela dei portatori di handicap s intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di: accertare l’handicap e assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi e altre agevolazioni; assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata; curare l'integrazione sociale, l’educazione e l’istruzione del portatore di handicap, nonche il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; di reaIizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi; curare la tenuta degli albi regionali e delle associazioni e organizzazioni di volontariato impegnati nel settore; a) b) c) d) e) - operazioni eseguibili : raccolta, registrazione, conservazione, blocco, cancellazione. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente la finalità. Sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi . Materia: Rapporti con enti di culto - finalità rilevanti: I trattamenti di dati strettamente necessari allo svoIgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose; - dati trattati: convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione, blocco, cancellazione. Materia Statistica Finalità rilevanti: I trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322: dati trattati: quelli strettamente necessari alla finalità; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco, cancellazione, comunicazione. La diffusione è consentita solo in forma anonima e aggregata dei dati. Materia socio - assistenziale - Finalità rilevante: interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, quali: - interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; - assistenza nei confronti : di minori, anche in relazione di adozione internazionale; - compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; - assistenza indigenti - Dati trattati: dati idonei a rilevare lo stato di salute, dati ex art. 686 c.p.p.; - Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco. L'identificazione dell'interessato e riservata ai soggetti che perseguono direttamente la finalità. Sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi . Materia : mense scolastiche, sussidi, contributi e materiale didattico - Finalità rilevanti : concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; - Dati trattati: stato di salute; - Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco. Qualora il trattamento riguardi dati sullo stato di salute l'identificazione dell'interessato e riservata ai soggetti che perseguono direttamente la finalità .Sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi . SETTORE CONTABILE UBICAZIONE DEI DATI I dati trattati elettronicamente o manualmente sono ubicati negli uffici relativi alle seguenti attività: - Attività Contabilità e Bilancio - Attività Tributaria Materia: tributaria - finalità rilevante: attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi. in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta nonché in materia di deduzioni e detrazioni; - dati trattati: quelli esclusivamente necessari alle finalità; - operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, blocco, conservazione, cancellazione, comunicazione. Ai fini degli accertamenti tributari il Comune può affidare il relativo servizio anche a società esterne mediante la stipula di apposite convenzioni. In tal caso ,le eventuali società incaricate sono nominate responsabili per il trattamento dei dati, pertanto, la conoscenza i dati da parte di tali soggetti non costituisce violazione della Legge; - finalità rilevanti: attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e all'adozione dei provvedimenti previsti, da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché al controllo e all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi. all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e queIle dirette all'inventario e quaIificazione degli immobili ; - dati trattati: quelli esclusivamente necessari alle finalità; - operazioni eseguibili raccolta, registrazione, organizzazione, utilizzo, blocco, conservazione, cancellazione, comunicazione. ALLEGATO 1 COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno Prot. n. _____________ Data _______________ Spett.le ______________________ Ditta ______________________ Il destinatario della presente e’ autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Amministrazione Comunale ed e’ tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme della legge 675/96, nonche’ ogni altra istruzione impartita in calce alla presente o in successivi comunicazioni da parte dell'Amministrazione stessa. In caso di inadempimento, il destinatario della presente comunicazione sara’ considerato responsabile nel confronti del Titolare, limitatamente alle operazioni da effettuare senza la diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme restando, in ogni caso, le proprie responsabilita’ civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con l’Amministrazione Comunale. In caso il destinatario si avvalga dei suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed eslusiva responsabilita’. Il titolare per il trattamento dei dati ______________________________ Il responsabile per il trattamento dei dati ___________________________________ ALLEGATO 1-A COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno Prot. n. ________ Data __________ Spett.le __________________ Ditta __________________ Il destinatario della presente e’ tenuto a rispettare e osservare tutte le norme della legge n. 675/96, nonche’ ogni altra istruzione impartita in calce alla presente dal Titolare o dal Responsabile per la tutela dei dati sensibili. In caso di inadempimento, il destinatario della presente comunicazione sara’ considerato responsabile nei confronti deIl'Amministrazione Comunale, limitatamente alle operazioni da effettuare senza la diligenza dovuta in esecuzione della Legge, soprattutto per i dati sensibili, ai sensi dell’articolo 22 della legge 675 del 1996, ferme restando, in ogni caso, le proprie responsabilita’ civili e penali in caso di utilizzo non conforme alla richiesta dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in ececuzione del rapporto instaurato con l’Amministrazione Comunale. Il titolare per il trattamento dei dati ______________________________ II responsabile per il trattamento dei dati ___________________________________ ALLEGATO 2 CO M UNE DI PAGANI Provincia di Salerno Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati Il Comune di Pagani nella qualita’ di Titolare del trattamento dei dati personaIi da esso operato, ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675 DESIGNA ___________________________________________ nella qualità di Tesoriere Comunale RESPONSIIBILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI Il Tesoriere Comunale nella sua funzione, deve osservare scrupolosamente quanto previsto dal regolamento per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali, approvato con Atto deliberativo Consiliare n. _________ del ____________, in particolare i compiti previsti dal Responsabile sono: - rispettare le misure di sicurezza indicate con separato documento e predisposte dal Comune; - informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge; - distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare; - Predisporre una relazione scritta in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge e alle conseguenti risultanza,. da consegnare al Titolare con periodicita’ semestrale; - Evadere tempestivamente i reclami degli interessati ai sensi dell'art .13 e le eventuali istanze del Garante; - Controllare I'andamento delle relazioni con gli utenti e/o i rischi connessi; - Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati; - Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali; - Procedere alle verifiche sulla metodologia di istruzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; - Verificare i procedimenti di rettifica dei dati; Eseguire gli obblighi della legge 675/96; Dare risposte a esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati; - Impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi; - Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e puo’ essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Non e’ considerata comunicazione ne’ violazione delle disposizioni della legge n. 675/96, la conoscenza dei dati personali da parte del titolare e dei Responsabile di Trattamento. II titolare per il trattamento dei dati personali ______________________________ ALLEGATO 3 COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno ALBO DEI SOGGETTI AI QUALI, PER DISPOSIZIONI DI LEGGE, ATTUAZIONE: DI REGOLAMENTI, FINALITA’ ISTITUZIONALI, VENGONO INVIATI O INVIANO AL COMUNE DATI PERSONALI Al presente AIbo viene data pubbicita’ mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e altre forme di pubbicita’ ritenute piu’ idonee, unitamente all'elenco delle finaIita’ di rilevante interesse pubblico, dei dati sensibili trattabili e delle operazioni eseguibili( ALL. A) FLUSSI INFORMATIVI CON L’ESTERNO SETTORE AMMISTRATIVO - AAGG. - ISTITUZIONALE SETTORE CONTABILE SETTORE TECNICO SETTORE DI VIGILANZA SETTORE AMMINISTRATIVO - AA.GG. – ISTITUZIONALE AMBITO DI ATTIVITA’ SEGRETERIA GENERALE, DEMOGRAFICA ELETTORALE Questura Provincia Regione Prefettura Associazioni culturali Associazioni varie Partiti Cittadini Stampa Enti di culto Sindacati Tribunale Ministero dell'Interno Co. Re. Co. Tribunale Amministrativo Regionale Carabinieri Enti locali Enti territoriali Distretto militare Consulenti ISTAT AMBITO DI ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI Ministero Pubblica Istruzione Direzioni didattiche Provveditorato studi Regione Provincia Ministero della Sanita’ Cittadini Prefettura Enti locali Enti Assistenziali Enti territoriali SETTORE CONTABILE Provincia Regione Prefettura Tesoreria locale Tesoreria provinciale Tesoreria statale Cittadini Tesoro Cassa DD.PP. Beneficiari Corte dei Conti Revisore dei conti Guardia di Finanza Ufficio registro – IVA Enti territoriali Enti locali SETTORE TECNICO Provincia Regione Prefettura ASI Autorita’ di Bacino Carabinieri Polizia Questura Tribunale Amministrativo Tribunale Camera di Commercio Cassa DD.PP. Ministero interno Ministero LL. PP. Ditte fornitrici Catasto Cittadini SETTORE DI VIGILANZA AMBITO DI ATTIVITA’ POLIZIA MUNICIPALE Provincia Regione Prefettura Carabinieri Polizia Questura Camera di Commercio Tribunale Ministero dell’Interno Ministero trasporti Ministero Grazia e Giustizia PRA Enti locali Associazioni di categoria ALLEGATO 4 C OM UNE D I PA GA NI Provincia di Salerno Prot. n............... Data...........…… Gent.mo Sig. …………………. …………………. Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 Gentile Signore/a, con l’entrata in vigore della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Pagani, in qualita’ di Titolare del Trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti I'utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sara’ improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: - Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati a) Esecuzioni di disposizioni di Legge, Regolamenti o fini istituzionali (esempio richiesta di residenza, iscrizione alle liste elettorali, iscrizione a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, ecc.) - Modalita’ di trattamento dei dati a) in relazione alle suindicate finalita,’ il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. - Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati a) i dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti o Uffici inseriti nell'albo dei soggetti ai quali vengono inviati od inviano dati al Comune e disponibile per la consultazione presso il Responsabile, all'Ufficio _________________ La informiamo che il conferimento dati , e’ obbligatori per i fini di legge, regolamenti o istituzionali. Si informa, inoltre, che il Titolare del trattamento e’ il Comune di Pagani, rappresentato ai fine della legge 675/96 dal Sig __________________ Al responsabile del trattamento, Sig. ________________________ , Lei potra’ rivolgersi per far valere i Suoi diritti nei seguenti giorni: __________________________, dalle ore _______________ alle ore __________________; ____________________ dalle ore _____________ alle ore ______________ cosi’ come previsto dall’articolo 13 della legge n. 675/96, che riportiamo integralmente: Articolo 13 Diritti dell’interessato 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a) l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del Titolare o del responsabile. senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché pertinenti allo scopo della raccolta: e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive di essere informato dal titolare non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita’ di esercitare gratuitamente tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma I, lettera c), n. 1), puo’ essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita’ ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 6. 3. I diritti di cui al comma 1riferiti ai dati personali concernenti decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1’interessato puo’ fornire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. Il titolare per trattamento dei dati ________________________________ II responsabile per il trattamento dei dati ___________________________________ ALLEGATO 5 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO DI ESSERE INFORMATO SULL'ESISTENZA PRESSO GLI ARCHIVI DEL COMUNE Gent.mo Sig. __________________ Responsabile per il trattamento dei dati personali Comune di Pagani Oggetto: Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati Personali. Esercizio dei diritti dell'interessato di cui all’articolo 13. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 675/96 chiedo di essere informato circa: 1. il nome, la denominaziane o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare; 2. le finalita’ e le modalità del trattamento; 3. il nome, il domicilio, la residenza e la sede del responsabile. Chiedo, inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c): 1. la conferma dell'esistenza o meno del Vs archivio a sistema informativo di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati; 2. la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine; 3. la comunicazione della logica e delle finalita’ su cui si basa il trattamento. Ringraziando anticipatamente, l'occasione mi e’ gradita per porgere distinti saluti. Nome, cognome, indirizzo e firma leggibile _____________________________________ NOTE a) la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 gg; b) i diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque Vi abbia interesse; c) nell'esercizio dei diritti, l'interessato puo’ dare delega o procura scritta a persone fisiche o associazioni. In tal caso, la circostanza deve essere esemplificata ed e’ preferibile allegare fotocopia dell'atto stesso; d) per ogni richiesta di cui al comma 1 dell'art. 13 può essere chiesto all'interessato ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano - un contributo spese, non eccedente i costi effettivamente sostenuti. ALLEGATO 6 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO DI OTTENERE LA RETTIFICA O L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI QUALI GIÀ CONOSCE L'ESISTENZA PRESSO GLI ARCHIVI DEL COMUNE Gent.mo Sig............... .............. Responsabile per il trattamento dei dati personali Comune di PAGANI(SA) Oggetto: Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Esercizio dei diritti dell'interessato dì cui all'articolo 13. Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all’oggetto Chiedo _ L'aggiornamento dei miei dati personali, specificatamente _________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________ _ La rettifica dei miei dati personali, precisamente ______________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________ _ L'integrazione dei dati, ossia _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________ Richiedo, altresì, l'attestazione che le operazioni sopra descritte sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quanti i dati sono stati comunicati o diffusi. L'occasione mi è grata per porgere distinti saluti. Nome, cognome, indirizzo e firma leggibile _______________________________________ NOTE : a) LA RICHIESTA, SALVA L'ESISTENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI, PUO’ ESSERE RINNOVATA CON UN INTERVELLO NON MINORE DI 90 GG. b) I DIRITTI RIFERITI AI DATI PERSONALI DI PERSONE DECEDUTE POSSONO ESSERE ESERCITATI DACHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE. c) NELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI, L'INTERETO PUÒ DARE DELEGA O PROCURA SCRITTA A PERSONE FISICHE O ASSOCIAZIONI. IN TAL CASO LA CIRCOSTANZA DEVE ESSERE ESPLICITATA ED E’ PREFERIBILE LLEGARE FOTOCOPIA DELL'ATTO STESSO COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno AI Garante per la protezione dei personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Oggetto: Comunicazioni di trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’articolo 22, comma 3 bis, legge 675/96. I1 sottoscritto ___________________________ nella qualita’ di rappresentante del Comune di Pagani. Titolare del trattamento dei dati personali definiti sensibili dall’articolo 22, comma 1 legge 675/96, - Visto l'articolo 5 dal D. Lgs. n 135/99, - Atteso die l'Ente scrivente intende svolgere trattamenti in relazione ai quali la legge non specifica le operazioni eseguibili o i tipi di dati che possono essere trattati, - Atteso che in tale caso la legge 675/96 consente i trattamenti esclusivamente per il raggiungimento delle finalita’ e per assicurare l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96, COMUNICA Che nell'ambito dell'ente – Settore ______________________ sono svolti i seguenti trattamenti di dati sensibili: - Tipologia dei dati ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________ - Unità Operativa in cui sono trattati ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________ - Finalita’ di interesse pubblico perseguite ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________ - Riferimenti normativi Non esistono specifiche disposizioni legislative ma la preminenza di interesse pubblico perseguito e sostitutiva delle norme legislative. II trattamento dei dati sensibili: - Risulta ecceziale per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali le quali non possono essere adempiute mediante i trattamenti di dati personali di natura diversa o di dati anonimi e comporta lo svolgimento di operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalita’ per le quali il trattamento e’ consentito; E' effettuato con le seguenti modalita’: - informatico – manuale I certificati contenenti i dati sanitari sono altresi’ conservati in appositi schedari e copia degli stessi e’ in consegna al responsabile del trattamento dei dati del Settore _________________ del Comune. L’ambito di comunicazione è: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________ Si precisa che il responsabile per il trattamento dei dati è il Sig. __________________________ Le misure di sicurezza tecnico organizzative adottate sono: - Copie di backup - Conservazione in appositi armadi - Cifrature dei dati sanitari. - _________________________ - _________________________ A tale fine richiede l'autorizzazione necessaria al prosieguo del trattamento dei dati sopra citati, come dall'articolo 22, comma 3come modificato dal D. Lgs 135/99. Il Titolare ____________________ COMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno Signor ___________ _______ SEDE Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati I1 Responsabile del Settore _________________________ del Comune, nella qualia’ di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675, DESIGNA I1 Sig. ________________________________ nato a _____________________ Prov. ___________ in data ____________________________, nella sua qualita’ di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI II Sig. _______________________________ nella sua funzione, ha il compito di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni. I compiti affidati al responsabile del trattamento: - Rispettare le misure di sicurezza indicate con separato documento e predisposte dal Comune. - Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge. - Distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalita’ di legge e dandone comunicazione al Titolare, procedendo altresi’ all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti. - Predisporre una relazione scritta in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare con periodicita’ trimestrale. - Evadere tempestivamente i reclami degli interessati ai sensi dell’articolo 13 e le eventuali istanze del Garante. - Controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi. - Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati. - Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali. - Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente. - Verificare i procedimenti di rettifica dei dati. - Adempiere a quanto disposto da Autorita’ ed Organi di vigilanza del sistema Amministrativo Locale. Eseguire gli obblighi della legge675/96. Dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati. Impartire disposizioni operative per fa sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi. Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare. II trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e puo’ essere effettuata anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. C OMUNE DI PAGANI Provincia di Salerno II trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune forniti dagli interessati, potra’ essere effettuato: Da societa’, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, a quelle del Comune, ovvero attivita’ necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che sono richieste dai cittadini o verranno dagli stessi richieste in futuro nei limiti delle finalita’ istituzionali del Comune. - Dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il raggiungimento di finalita’ istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune nei limiti di cui all'Art. 27 commi 1 - 2- 3 legge 675/96. - Dai soggetti a cui la facolta’ di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni. In tutti i casi sopra esposti i fornitori e prestatori d'opera sono tenuti ad osservare la comunicazione. Non è considerata comunicazione né violazione della legge n.675/96, la conoscenza dei dati personali da parte del Titolare, del Responsabile del trattamento. - I1 Titolare COMUNE DI PAG NI Provincia di Salerno Al Signor _______________________ SEDE Oggetto: Nomina ad incaricato del trattamento dei dati IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO_____________________ Nella sua qualita’ di responsabile del trattamento dei dati, individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n.675 NOMINA Il sig. ______________________________ inquadrato nella ctg. ________ profilo professionale di con il INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI E ASSEGNA I seguenti compiti: procedere al trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione di disposizioni di legge, statuto, regolamenti o fini istituzionali connessi all'attività del Comune; raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi; raccogliere i dati che siano esatti pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ della stessa raccolta o successivo trattamento; procedere al trattamento dei dati sensibili soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge limitandosi ad operare soltanto sui dati strettamente necessari alla realizzazione dell'attività istituzionale; procedere alla raccolta dei dati sensibili, di regola, presso l'interessato; conservare i documenti relativi a dati personali in archivi con accesso controllato o in arredi con possibilita’ di chiusura; conservare i documenti relativi a dati sensibili in contenitori muniti di serratura; utilizzare in via strettamente personale la password di accesso al computer; Impedire ad Amministratori, utenti ed altre persone non autorizzate dal Titolare o dal responsabile di utilizzare gli strumenti informatici dell'ufficio; non lasciare incustoditi gli strumenti informatici durante l'orario di lavoro e, in particolare, se sono accesi e in corso operazioni; Rispettare e vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza che saranno indicate con separato atto. Nella qualità di incaricato del trattamento la S.V. è obbligata ad attenersi scrupolosamente a quanto impartito, con la presente. La conoscenza dei dati personali da parte Sua non è considerata comunicazione né violazione della privacy ai sensi dell'art. 19 della L.675/96. Il Responsabile del Trattamento _________________________ SCHEDA DI RILEVAZIONE BANCHE DATI PERSONALI E SENSIBILI UNITA' OPERATIVA ______________________________ RILEVAZIONE BANCHE DATI PERSONALI Normativa di riferimento ________________ - Obbligo previsto da legge - Regolamento __________________________ Normativa comunitaria __________________ - Per il trattamento dei dati contratto_____________ Soggetti ai quali i dati si riferiscono - Obbligo derivante da - Finalita’ istituzionali ____________________ - Cittadini Associazioni Persone giuridiche di diritto privato Dipendenti dell’Amministrazione Pubblici amministratori Organizzazioni sindacali Partiti Datori di lavoro Fornitori A.S.L. Organismi statali Ministeri Altri soggetti _________________ - Solo cartaceo Solo informatico Cartaceo ed informatico - Trattamento ad uso interno Trattamento finalizzato a Modalita’ di trattamento Utilizzo dei dati comunicazione - Trattamento finalizzato a diffusione (specificare modalità e finalità della diffusione) ___________ _____________________________ ___________ Durata del trattamento ________________________________________ Vi sono sistemi di protezione delle banche dati? Misure di sicurezza esistenti SI___ NO ___ - Luogo accessibile a terzi - Arredi chiudibili a chiave SI___ NO ___ - Password specifiche SI___ NO ___ - Accesso generico SI___ NO ___ - Individuazione incaricato SI___ NO ___ RILEVAZIONE BANCHE DATI SENSIBILI(1) Tipo di dati sensibili trattati (2) __________________________________ __________________________________ Finalità di interesse pubblico perseguite e relative fonti normative (3) __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ SI NO I dati sono raccolti Tipo di trattamento interno Presso l'interessato Presso altre amministrazioni Conservazione Organizzazione Elaborazioni complesse correlazioni Modificazioni Distruzione Tipo di trattamento esterno (4) _________________________________ _________________________________ _________________________________ La banca dati personali e sensibili contiene dati eccedenti la finalità di raccolta? ______ Misure di sicurezza esistenti SI ______ NO - Vigilanza della sede Arredi chiudibili a - Password specifiche Registratone degli - Individuazione - Altro chiave accessi incaricato ________________ La presente scheda deve essere debitamente compilata a cura del responsabile dell’U.0.in indirizzo e restituita al responsabile del procedimento, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. II Titolare del trattamento Settore 1) Tale rilevazione attiene esclusivamente ai dati sensibili o ai dati di carattere giudiziario. Dati sensibili sono quelli che attengono all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti o sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, allo stato di salute e alla vita e abitudini sessuali. Vanno, quindi, esclusi dalla ricognizione i tipi di dati personali che pur essendo correlati alle finalita’ di rilevante interesse pubblico indicate dagli artt. 7 e ss. del D. lgs 135/99 e nell'atto di autorizzazione del Garante 30 dicembre 1999 -13 gennaio 2000 (nella G.U. n. 24 del 2 febbraio 2000), non possono qualificarsi come sensibili. Cosi, non rientrano nella ricognizione i dati che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a requisiti culturali, alla rappresentativita’ o al ruolo dei soggetti interessati all'interno di associazioni di carattere diverso da quello indicato nell'art 22 della L. 675/96. Vanno, altresi’, esclusi i dati che, identificati genericamente come attinenti ai requisiti morali e alle doti di irreprensibilita’ o di carattere possedute, o al decoro e al comportamento tenuto, non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate, in quanto non idonee a rilevare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, ecc. (Presidenza del Consiglio dei ministri – Circolare 19 aprile 2000 n DAGL/643 - PRES. 2000 in G.U. 3 maggio 2000 n. 101). 2)Specificare quale tipo di dato sensibile è trattato per quella determinata finalità di interesse pubblico. II richiamo generico alla categoria "dati sensibili" può ritenersi consentito limitatamente ai casi nei quali non e’ possibile individuare puntualmente e preliminarmente il particolare tipo di dato sensibile che può essere oggetto di trattazione per il perseguimento della finalità di interesse pubblico. 3) indicare le norme che richiamano le finalità per le quali e’ ammesso il trattamento dei dati: d. lgs. 135/99, autorizzazione del Garante, leggi particolari. 4) indicare l'attivita’ di trasmissione all’esterno ( comunicazione, diffusione), per finalità di rilevante interesse pubblico perseguite da altri soggetti.