Sicurezza edifici: il ruolo del Dirigente scolastico

Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
Sicurezza edifici: il ruolo del Dirigente scolastico
Torino il 16 marzo 2016
Nel corso del Convegno sono state poste ai relatori numerose domande, cui non è stato possibile
rispondere in modo esaustivo durante l’evento. I relatori hanno risposto ai quesiti per quanto di loro
competenza, raggruppandoli per tematica o argomento.
1. Il datore di lavoro è il dirigente scolastico?
- Si. Il Dirigente scolastico è il Datore di lavoro.
- La normativa è chiara, anche se mancano alcuni decreti attuativi ma in loro assenza valgono
i precedenti. In particolare il DM 21 giugno 1996, n. 292, emesso in applicazione del
precedente D. Lgs. 626/94 abolito dal D. Lgs. 81/2008, i Dirigenti scolastici sono stati
identificati come Datori di lavoro per gli effetti del citato decreto legislativo.
- Tale fonte trova il suo principio nell’attuale D. Lgs. 81/2008 art. 2, lettera b) laddove il datore
di lavoro nelle pubbliche amministrazioni si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione.
- Vero è che l’art. 3 prevede l’emanazione di uno specifico decreto riguardante gli Istituti di
istruzione, di ogni ordine e grado, che adegui il D. Lgs. 81/2008 tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato.
- Tale decreto doveva essere emanato nel 2011 ed in sua assenza vale, per quanto applicabile
e coerente con il D. Lgs. 81/2008, il precedente DM del 1996.
Rocco Vitale - Stefano Farina
-
Recentemente un noto magistrato, che si è molto occupato di sicurezza scolastica, ha
ventilato la possibilità di mettere in dubbio che la posizione giuridica del Dirigente Scolastico
sia veramente questa, ma finché non si chiarisce questo punto è bene seguire “la regola
generale”, ossia quella citata.
Laura Castelletto
2. Quali sono le responsabilità dell’ASPP?
L’ASPP ha l’obbligo e il diritto di visionare il DVR e la documentazione per la sicurezza?
Gli ASPP possono partecipare alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR?
‐ Gli ASPP sono nominati dal Dirigente Scolastico nella sua veste di datore di lavoro,
applicando l’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 che istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione.
‐ Le sue responsabilità sono quelle relative a ciascun componente del Servizio, ed in modo
particolare alle specifiche contenute nella lettera di nomina, contenute nell’art. 33 che
prevede i compiti del Servizio stesso.
‐ Nella suddetta nomina, che di fatto è un maggiore coinvolgimento della responsabilità degli
ASPP, è necessario, oltre ai soliti adempimenti normativi, definire aspetti specifici come ad
esempio:
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
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a) Accompagnare sempre il RSPP nei suoi sopralluoghi finalizzati alla redazione o
aggiornamento del DVR, fornendo suggerimenti, opinioni e indicazioni;
b) prevedere che, in seguito, almeno una volta l'anno gli ASPP possano effettuare
autonomamente sopralluoghi e monitoraggi, e procedono a tutte le segnalazioni
necessarie, utilizzando appositi formulari, da inviare al RSPP, Coordinatore del Servizio,
per gli interventi di competenza o da presentare alla riunione periodica dove deve essere
presente il Datore di Lavoro, o suo delegato, dell’ente proprietario dell’immobile.
L’ASPP non solo ha diritto ed obbligo di visionare e conoscere il DVR ma anche quello di
partecipare, quale consulente del datore di lavoro e collaboratore del RSPP, sia alla
valutazione dei rischi nonché alla redazione del DVR.
Rocco Vitale - Stefano Farina- Laura Castelletto
3. La riunione periodica è sufficiente una volta all’anno? O va effettuata anche in caso di criticità?
‐ La riunione periodica è disciplinata dall’art. 35 che richiama la sua indizione “almeno una
volta all’anno”, con ciò a significare che possono essere più di una.
‐ Nello specifico il comma 4 prevede la possibilità di indire ulteriori riunioni in tutte le
occasioni ritenute utili ed importanti ai fini sella salute e sicurezza.
‐ Qualora un Istituto scolastico sia costituito da più plessi o sedi (che il decreto definisce
come “unità produttive”) il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può chiedere
una apposita riunione riferita al singolo plesso o sede.
Rocco Vitale – Stefano Farina
4. Obbligo di formazione e supplenze brevi non esiste possibilità di deroga?
- Non esistono deroghe per la formazione che riguarda tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia
di contratto e che a qualunque titolo prestino la propria attività (anche gratuitamente) in un
luogo di lavoro. Vedi art. 4 comma 3.
- Va rilevato peraltro che, qualora il lavoratore abbia frequentato la formazione generale (4
ore), questa costituisce “credito permanente” e, quindi, non deve essere più ripetuta. Allo
stesso modo qualora il lavoratore-insegnate abbia svolto la formazione specifica (8 ore),
questa non deve essere ripetuta. Tutto ciò comporta, ovviamente, che l’insegnate/supplente
presenti una documentazione che certifichi la formazione svolta.
Rocco Vitale – Stefano Farina
5. Devono essere formati anche i tirocinanti liceali o universitari che fanno 20 ore?
o solo informati del piano di evacuazione?
- Il Ministero del Lavoro, con un chiarimento dell’ottobre 2012 ha precisato che per i soggetti
che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli
obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e,
quindi, adempiere anche agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Rocco Vitale -Stefano Farina
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Domande poste dai partecipanti
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6. Chi redige il DUVRI a scuola?
L’ente proprietario si rifiuta di redigere il DUVRI sebbene sollecitato. Inizia i lavori senza
contattare il dirigente scolastico. Che fare?
Il Comune deve completare i lavori di messa in sicurezza di sue plessi scolastici; lo farà in estate,
senza bambini. E’ necessario il DUVRI? Attualmente ci sono delle impalcature per messa in
sicurezza dell’edificio: era necessario il DUVRI?
Quali sono gli obblighi tra dirigente e ente proprietario in materia di DUVRI?
‐ Il DUVRI, art. 26, comma 3 ter, va redatto a più mani tra l’ente proprietario ed il dirigente
scolastico. Qualora l’ente proprietario si rifiuti di redigere il DUVRI e inizi i lavori senza
contattare il dirigente scolastico, quest’ultimo può procedere con una segnalazione ai
Carabinieri.
‐ L'Ente Proprietario dovrebbe fornire un DUVRI Ricognitivo Standard, che poi viene integrato
da un DUVRI specifico contestualizzato a cura del Dirigente Scolastico e dalla ditta affidataria.
Ma spesso i Datori di lavoro degli Enti Proprietari non forniscono nulla, ed è bene che il
Dirigente Scolastico provveda in proprio, comunicando in modo formale che nessuno potrà
iniziare a fare alcunché se non procede prima alla sottoscrizione concordata di questo
documento.
‐ Sarebbe innanzitutto meglio dire i DUVRI al plurale, perché questi documenti sono numerosi
e tutti diversi, uno per ogni intervento di ditta esterna. La redazione materiale può essere
affidata ad esperti e consulenti coordinati dal RSPP ma sottoscritti dai datori di lavoro.
‐ Il DUVRI non è oggetto di delega. L'acronimo significa Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza, e la valutazione di TUTTI i rischi è un compito non delegabile del
Datore di lavoro.
‐ E’ assolutamente necessario il DUVRI, per la corretta gestione delle interferenze, che non si
verificano solo con la contemporanea presenza di persone appartenenti ad enti diversi negli
stessi spazi, ma anche nel caso di condivisione degli stessi spazi in tempi diversi.
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Durante l’estate, pur in assenza di bambini, se vi è la presenza di personale della scuola è
comunque necessario redigere il DUVRI. Anche in assenza di tale documento è comunque
necessario applicare i commi 1 e 2 dell’articolo 26.
Il montaggio delle impalcature rientra in quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 al Titolo IV
(cantieri temporanei o mobili), per poter dare una risposta al quesito si deve pertanto
verificare se il committente dei lavori ha attivato quanto previsto in tale Titolo.
Gli obblighi sono quelli dettati dall’articolo 26 comma 3ter.
Rocco Vitale - Stefano Farina- Laura Castelletto
7. In caso di emergenza sarebbe utile segnalare un pre-allarme prima di una eventuale
evacuazione?
- Nell’analisi dei rischi e nella stesura del piano di gestione delle emergenze, il datore di lavoro
in collaborazione con i vari soggetti (RSPP, ASPP, addetti, ecc.) valuterà quali procedure di
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
emergenza attuare e le modalità con le quali segnalare l’allarme. L’attivazione di un “preallarme” potrebbe rientrare nella suddetta valutazione.
Rocco Vitale – Stefano Farina
8. Come comportarsi nelle prove di evacuazione col registro elettronico?
- Vi sono varie modalità di gestione, in alcune scuole è stato adottato un sistema che prevede
il posizionamento all’ingresso dell’aula di una busta con l’elenco degli studenti della singola
classe. In caso di emergenza il docente preleva tale busta e dopo l’abbandono dell’edificio
effettua la spunta degli alunni presenti. Naturalmente è necessario che il numero di alunni
in aula ante evento sia comunque conosciuto.
Rocco Vitale – Stefano Farina
9. Se affido a una ditta la manutenzione porte e maniglioni antipanico (ogni 6 mesi) sono a posto?
Se mi lasciano rapportino che è tutto ok ma so che in realtà mancano guarnizioni o non si chiude
bene la porta?
‐ Si tratta di una questione seria e complessa. L’affidamento ad una ditta per le manutenzioni
dovrebbe essere fatta dal datore di lavoro proprietario della struttura. Il Dirigente scolastico
(datore di lavoro della scuola non può affidare un servizio su beni che non sono nella sua
disponibilità). Qualora il Datore di lavoro proprietario della struttura affidi tale compito, e le
relative risorse economiche, al Dirigente scolastico, le responsabilità non si esauriscono con
“il rapportino” dell’azienda di manutenzione, ma è necessaria anche la normale vigilanza.
‐ E’ compito del datore di lavoro (dell’ente proprietario o Dirigente scolastico) attivare oltre
alla manutenzione anche la “sorveglianza” che non può essere affidata a una ditta che, solo
ogni sei, mesi viene sul luogo di lavoro.
‐ La sorveglianza spetta agli “addetti alla prevenzione incendi” che hanno svolto l’apposito
corso. Fra i loro compiti quello di sorvegliare periodicamente i presidi antincendio.
‐ Spetta agli addetti, coordinati eventualmente dai preposti, la sorveglianza e qualora trovino
difformità o negligenze della ditta esterna incaricata della manutenzione effettuare la
relativa segnalazione, scritta, al Datore di lavoro.
‐ Questi deve comunicare per iscritto, in modo circostanziato (ad esempio anche con
fotografie) al Datore di lavoro committente delle manutenzioni, tali segnalazioni per le
responsabilità proprie della ditta di manutenzione.
‐ Qualora il dirigente scolastico non sia colui che abbia affidato l’incarico alla ditta esterna
dovrà inviare apposita denuncia al Datore di lavoro titolare dell’immobile che ha affidato
l’incarico alla ditta esterna.
Rocco Vitale - Stefano Farina- Laura Castelletto
10. Come gestire la sicurezza di una palestra aperta al pubblico adiacente alla scuola priva di
autorizzazioni da parte dei VVF.
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
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Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione incendi ed i relativi obblighi, è necessario
valutare la dimensione (inferiore o superiore a 200 m2) e la capienza (fino a 100 persone,
fino a 200, oltre 200 persone) della palestra così come previsto dal DPR n.151 del 1 agosto
2011, punto 65 dell’Allegato I. In merito all’utilizzo della palestra è necessario anche
verificare se essa risulta locale pertinente all’edificio scolastico (anche se utilizzata per
attività extra scoltastiche) e non configurabile come impianto sportivo. In merito a ciò si
rimanda alla circolare del Ministero dell’Interno di data 12/10/2011.
Rocco Vitale - Stefano Farina
Prima di tutto occorre chiarire che cosa si intenda per “autorizzazioni da parte dei VVF” e quindi
distinguere se la scuola abbia ricevuto in affidamento la palestra oppure se la utilizzi come ospite,
con la gestione in capo all'Ente Proprietario
Ipotesi 1 ‐ La scuola ha in affidamento la palestra
- Se per autorizzazione dei VVF ci si riferisce al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
purtroppo pochissimi edifici scolastici e palestre ne sono dotati. Il Dirigente Scolastico deve
assolutamente richiederlo all'Ente Proprietario e reiterare periodicamente la richiesta se non
viene evasa.
- In attesa del CPI è opportuno richiedere misure compensative, quali: un aumento degli
estintori, l'installazione di rilevatori di fumo, una rigorosa definizione del massimo
affollamento ipotizzabile, e quindi mettere in atto anche misure compensative interne
(procedure, comportamenti, iniziative di info‐formazione…) da identificarsi con la consulenza
del RSPP.
- Una palestra però deve anche essere dotata dei seguenti documenti basilari che sono
responsabilità e cura dell'Ente Proprietario:
a) certificato di collaudo statico
b) certificato di agibilità
c) certificazioni di conformità degli impianti e delle attrezzature installate.
- Se la scuola non fosse in possesso di questi documenti il Dirigente Scolastico deve richiederne
formalmente copia all'Ente Proprietario, annunciando anche la sospensione dell'utilizzo della
palestra sia per i propri studenti che per le società sportive in caso di mancata
regolarizzazione, concedendo un termine di tempo.
- Se un provvedimento di sospensione si rendesse necessario (in assenza di documenti o in
assenza di risposta alla scadenza prevista) il Dirigente Scolastico ne darà quindi
comunicazione, con motivazioni, anche a tutte le famiglie e al Consiglio di Istituto.
Ipotesi 2 ‐ La scuola utilizza la palestra come ospite
- Se l'ente gestore dell'edificio è l'ente Proprietario, il Dirigente Scolastico richiede il CPI e tutti
gli altri documenti prescritti, e sospende l'uso della palestra solo per le proprie classi, fino
alla regolarizzazione. Provvedimento da trasmettere all'ente Proprietario, e da comunicare
ai portatori di interesse con le stesse modalità descritte sopra.
Laura Castelletto - Paolo Pieri
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
11. Le comunicazioni devono avvenire tramite PEC quando hanno come argomento segnalazioni di
interventi/malfunzionamenti? Sono normate?
- Non vi è alcuna norma specifica: la buona prassi vuole che vi sia la certezza che la nostra
segnalazione sia stata ricevuta correttamente. La pec ha valore per questo adempimento,
ma sono sempre valide la Raccomandata AR, un fax o una semplice mail cui deve
corrispondere, richiedendolo esplicitamente, una precisa risposta, con data, giorno e ora di
lettura o di ricevimento.
Rocco Vitale – Stefano Farina
12. Come suggerite di gestire l’alternativa scuola/lavoro dal punto di vista documentale? DUVRI o
Verbale di coordinamento?
‐ E’ inutile scomodare il DUVRI in quanto l’alternanza non presuppore rapporto di lavoro tra
due aziende e Ente Proprietario pure interferenze lavorative.
‐ E’ peraltro obbligatorio predisporre una idonea documentazione che oltre all’accordo
sottoscritto tra scuola-azienda da parte dell’Istituto scolastico deve essere documentata la
formazione generale e specifica dello studente, documento base per poter accedere al
lavoro. Sarà utile il progetto formativo svolto ed il programma dei corsi, provvisto dei
seguenti allegati: a) Norme generali sull’Istituto scolastico e sulla sicurezza, b) Persone di
riferimento, c) Norme di utilizzo dei vari locali, di impianti e strutture.
‐ Nei casi specifici dovrà essere definito che l’addestramento deve essere svolto in azienda.
Rocco Vitale - Stefano Farina - Laura Castelletto - Corrado Guarrasi
13. Qual è la composizione minima (in termini numerici) di un servizio di prevenzione e protezione
adeguato in un’azienda che associa 160 realtà scolastiche (nidi+materne)?
‐ L’art. 31, comma 8 consente l’istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione per
i cosiddetti “gruppi di impresa” e per analogia ad un raggruppamento di scuole.
‐ In questo caso, data la complessità ed il numero si ritiene che la condizione minima sia la
nomina di un ASPP per ogni plesso o sede nonché squadre autonome di emergenza,
antincendio e primo soccorso per ogni sede.
‐ In occasione delle riunioni periodiche di sede deve essere sempre la presenza del Datore di
Lavoro dell’Ente Proprietario e del Dirigente Scolastico. E’ utile la presenza, in ogni sede di
un Dirigente.
Rocco Vitale – Stefano Farina - Corrado Guarrasi
14. Come vanno gestite le dotazioni informatiche offerte dai genitori o dagli sponsor?
- A livello amministrativo secondo i regolamenti della Scuola (presa in carico, donazioni,
inventario).
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
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Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro l’attrezzatura deve essere conforme alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
pertanto occorre che le attrezzature siano accompagnate da certificazione di sicurezza.
Indipendentemente da chi offre o regala valgono le norme dell’art. 23.
Rocco Vitale – Stefano Farina – Corrado Guarrasi
15. Allievi che ridipingono la classe o che aiutano ad allestire mostre, la responsabilità è del
Dirigente?
- A tutti gli effetti gli allievi impiegati nelle attività citate nella domanda sono equiparati a
lavoratori (vedasi la definizione art. 2 …allievo degli istituti di istruzione ed universitari ..nei
quali si faccia uso di … attrezzature di lavoro in genere..) e pertanto la responsabilità del
dirigente è quella prevista per il datore di lavoro.
Rocco Vitale - Stefano Farina - Laura Castelletto
16. Quando si fanno i controlli e si segnalano per anni guasti e carenze? Si chiude la struttura? Se
non si fanno le verifiche periodiche?
- Se i guasti e le carenze o le omesse verifiche possono pregiudicare la salute e la sicurezza
degli “utilizzatori” (docenti, alunni, ecc.), è necessario adottare tutti quei provvedimenti
(anche drastici se del caso) atti ad impedire “l’evento” infortunistico.
Rocco Vitale - Stefano Farina
17. Come prevenire e gestire il rischio “comportamenti irresponsabili degli allievi, anche
maggiorenni”?
- Maggiorenni o meno il problema è grave e riguarda generalmente il senso di responsabilità
nei riguardi della società e prima di tutto verso se stessi.
- La formazione sulla sicurezza sul lavoro (tra formazione generale e specifica) può
rappresentare un momento, aggiuntivo a quello sociale dei docenti in aula, per meglio
comprendere il ruolo nel mondo del lavoro e della responsabilità per non compromettere la
sicurezza propria e quella dei propri compagni.
Rocco Vitale – Stefano Farina
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Con disposizioni organizzative adeguate (responsabilità del Dirigente Scolastico) e attenta
vigilanza degli alunni (responsabilità dei docenti). Con info‐formazione degli studenti.
Agli studenti maggiorenni occorre insegnare che con il compimento della maggiore età
risponderanno personalmente di eventuali violazioni, quando equiparati a lavoratori, ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 81/2008.
E agli studenti quasi maggiorenni occorre ricordare che è comune orientamento
giurisprudenziale considerare la responsabilità degli adulti su di loro come inversamente
proporzionale alla loro età (quindi che va diminuendo con l'avvicinarsi alla maggiore età).
E infine converrebbe ricordare alle famiglie il possibile concorso di una “culpa in educando”.
Laura Castelletto
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
18. E’ possibile fare RSPP esterno a 1800 €? (per 10 plessi all’anno). Che cosa si aspetta il dirigente
con questa cifra?
- Non vi è risposta normativa a questa domanda se non una soggettività personale dei relatori
ed una sensibilità alla tematica con una considerazione sulla domanda.
- Dieci plessi significa 180 € per ogni plesso. Anche considerando che per ogni plesso vi sia un
bravo ASPP, il RSPP incaricato dovrà pur fare un sopralluogo per la valutazione dei rischi e
poi una o più riunioni, le prove di evacuazione, ecc. La somma percepita non copre neppure
le spese vive!
- Il dirigente scolastico può solo aspettarsi un adempimento formale e “cartaceo”, con qualche
firma. Se il Dirigente pensa, in questo modo, di aver assolto ai propri compiti e responsabilità
la “carta” non è sufficiente in quanto una prima violazione della legge viene fatta in
“eligendo” con la nomina di un RSPP che non è capace di assolvere ai propri compiti e
successivamente “in vigilando” poiché non ha mai controllato l’attività ed il lavoro del RSPP.
Rocco Vitale – Stefano Farina
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Per questo servizio le scuole ricevono annualmente finanziamenti ministeriali di entità
limitata e tanto possono offrire. Con tale finanziamento devono anche retribuire il medico
competente (tutte le scuole hanno personale amministrativo che lavora molte ore al giorno
ai videoterminali), e acquistare altre cose, per esempio i DPI. Per questa somma il Dirigente
Scolastico si aspetta sopralluoghi almeno annuali, il DVR aggiornato, consulenza via telefono
o mail, partecipazione alla riunione periodica ed eventuali interventi in situazione di
emergenza. Non si può certo richiedere la presenza del RSPP per la stesura dei DUVRI o dei
Piani di Coordinamento: al massimo si può chiedere di fornire documenti‐modello e
consulenza.
Laura Castelletto
19. Possibili modifiche del TU su identificazione del Dirigente Scolastico datore di lavoro/
Formazione dei lavoratori e degli studenti/corresponsabilità dell’ente proprietario sul DVR
relativo alla struttura e agli impianti/obblighi RSPP/diversa regolamentazione della chiusura
totale o parziale dell’edificio scolastico per limitare il rischio del Dirigente Scolastico di essere
accusato di interruzione di Pubblico Servizio e di procurato allarme.
- Domanda complessa che potrebbe essere argomento di un apposito convegno poiché
riguarda tanti argomenti e tematiche differenti.
- Di modifica al Testo Unico (D. Lgs. 81/2008) al momento non se ne parla, salvo continui
aggiustamenti di articoli e commi).
- L’auspicato Decreto Interministeriale (di cui però non si ha nessuna notizia) potrebbe meglio
definire i rapporti tra proprietà e direzione scolastica.
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
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L’accusa di interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme non rientra nella
normativa della salute e sicurezza.
Pur concordando sull’importanza della questione posta si ricordi come tra le misure generali
di tutela deve esserci “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” oppure “la
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” (art. 15)
Attualmente non si intravedono all'orizzonte possibili modifiche del TU nel senso proposto
Rocco Vitale - Stefano Farina - Laura Castelletto
20. Cosa impedisce la costituzione di un tavolo di lavoro e di consulenza costituito da
Scuole/MIUR/enti ispettivi in grado di prevenire ed aiutare le scuole prima delle multe per
inadempienze più burocratico-procedurali che di reale sicurezza?
- Forse di tavoli tecnici, gruppi di lavoro, coordinamenti, comitati, commissioni, e consulenti
ce ne sono fin troppi.
- Anche i soggetti che interloquiscono con la scuola non finiscono mai, dal Ministero alle
Regioni (che hanno competenze sulla formazione professionale ma tanto per complicare
anche un po’ di scuola pubblica). Poi ci sono i proprietari Comuni e province. Per la sicurezza
entrano in gioco anche le Direzioni provinciali del lavoro e le ASL e di nuovo le Regioni.
- Tutti fanno riunioni e comitati, linee guide e programmi che sono proclami (in quanto
propongono ma non dispongono di risorse finanziarie).
- La soluzione sarebbe quella di semplificare ed unificare i soggetti coinvolti che sono la scuola,
il comune (o Provincia, dove ancora c’è) ASL e Uffici Scolastici Provinciali. Ma chi dice che
all’interno di questi soggetti vi siano le competenze necessarie per la salute e sicurezza sul
lavoro? Ma siamo proprio sicuri che lavorare in un ente dia titolo ad essere un esperto di
sicurezza? E poi in ogni ente adotta un sistema differente.
- In alcune ASL vi sono esperienze positive, dove è stato costituito un pull che segue le scuole.
Inoltre alcuni Uffici scolastici provinciali hanno il referente della sicurezza, ma si ritiene che i
rapporti debbano avvenire tra ogni singola scuola, con le sue specificità, e l’istituzione
veramente autorevole, capace e coinvolta direttamente e praticamente.
Rocco Vitale – Stefano Farina
Un esempio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
- Presso l’USR Piemonte risulta essere al lavoro un Osservatorio con le funzioni descritte. La
pubblicazione delle Linee di Indirizzo per la sicurezza delle scuole è già un notevole sforzo
congiunto di enti diversi.
Se la definizione “burocratico‐procedurale” è riferita all'applicazione dell'art. 26, desidero
precisare che le prescrizioni che contiene sono invece di “reale sicurezza”. La valutazione e la
gestione dei rischi da interferenza non è fatta di documenti astratti e teorici, in formato unico
per tutte le situazioni, ma devono essere frutto di un attento esame delle condizioni tecniche
e logistiche per uno specifico intervento (luoghi, tempi e lavorazioni previste, persone
presenti, movimenti e avvicendamenti) con le conseguenti prescrizioni, limitazioni,
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Domande poste dai partecipanti
Risposte dei relatori
interdizioni e informazioni.
Come sempre, occorre prevedere tutto quanto sia prevedibile (ipotizzando lo "scenario
peggiore"), assumere le relative misure, controllare in corso d'opera e modificare qualsiasi
provvedimento si rendesse necessario in caso di imprevisti.
La forma scritta e protocollata di queste valutazioni e misure non è "burocrazia" ma:
1. un accordo fra le parti
2. una forma di comunicazione a tutti gli interessati
3. una prova tangibile per poter eventualmente dimostrare di aver previsto tutto quanto
fosse possibile prevedere e agito di conseguenza.
Naturalmente tutte le persone coinvolte dovranno rispettare le procedure, i tempi e le
disposizioni. Così facendo si riduce drasticamente la probabilità di incidenti alle persone, e
se un evento infortunistico dovesse comunque accadere sarebbe probabilmente di natura
totalmente fortuita e imprevedibile.
Laura Castelletto
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