CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

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CONVENZIONE
All.IOP01.C
Edizione 0 Rev, 1
Data: 03.01.2005
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CONVENZIONE DI STAGE DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO nr. 86/R/08
(ART. 18 LEGGE 196/97)
(CIRCOLARE n.52/99)
Tra
L’Agenzia Formativa "II.RR. SALOTTO E FIORITO" con sede in Rivoli– Via Grandi, 5,
rappresentata dalla Sig.ra Correndo Orietta in qualità di Responsabile di Centro, d'ora in poi
denominata "soggetto promotore"
e
l’Azienda COMUNE DI RIVOLI - IL MELOGRANO, VIA ADAMELLO 8 con sede legale in
CORSO FRANCIA 98 - RIVOLI (TO), rappresentata dalla dott. GABRIELLA QUAGLIA in
qualità di DIRIGENTE DELLE AREE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI EDEDUCATIVI, d'ora
in poi denominato "soggetto ospitante”.
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti
richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e della Circolare n.
52/99 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono promuovere degli stage
aziendali a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n.9
del 20 gennaio 1999.
Gli stage rappresentano momenti qualificanti delle attività di formazione professionale previsti per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
 acquisizione di una prima esperienza professionale attuata direttamente nel contesto lavorativo
 presa di coscienza dei problemi organizzativi e sociali esistenti in azienda
 miglioramento delle capacità relazionali e di autonomia.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’Azienda COMUNE DI RIVOLI si
impegna ad accogliere presso le sue strutture n. un soggetto in stage su proposta della Agenzia
Formativa “II. RR Salotto e Fiorito”.
Art. 2
a. Lo stage, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non
costituisce rapporto di lavoro. Pertanto la stagista al termine dell’esperienza non potranno
rivendicare né assunzione, né retribuzione per il periodo effettuato presso l’azienda.
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Data: 03.01.2005
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b. Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un tutore dell’Azienda, indicato dal soggetto ospitante. Il tutore
formativo ed il tutore aziendale comunicano periodicamente per facilitare la regolarità della
frequenza allo stage ed il raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Al termine dello stage il tutore aziendale fornisce una valutazione dell’avvenuta formazione
dello stagista.
Art. 3
Durante lo svolgimento dello stage la stagista è/sono tenuto/i a:
 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (L. 626/94 e
s.m.i.);
 Mantenere la necessaria riservatezza, anche per quanto attiene alle disposizioni della legge sulla
privacy, sui dati, sulle informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante la permanenza in azienda.
Art. 4
a. Il soggetto promotore assicura la stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL,
posizione assicurativa n°32226556 nonché per la responsabilità civile presso la compagnia
assicurativa LA CATTOLICA ASSICURAZIONE posizione n. 6728.
In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a
segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, il quale, entro i tempi previsti
dalla normativa vigente, comunicherà agli istituti assicurativi l’evento avvenuto.
b. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire comunicazione dello stage all’Ispettorato
del Lavoro,come previsto dalla legge.
RIVOLI, 12/02/2008
(timbro e firma per il soggetto promotore)_________________________________________
(timbro e firma per il soggetto ospitante)__________________________________________
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