Anno XLVI n° 2 - Febbraio 2006 - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona - Contiene I.P. 2 Le sanzioni catastali Albi, l’istruzione estende il tirocinio Semplificazione in arrivo al catasto Testo Unico Edilizia: ecco le modifiche Ristrutturazioni edilizie e benefici fiscali Il “Geometra Veronese” - Ottobre 2005 Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA Sommario anno XLVI - n° 2 - febbraio 2006 Pubblicazione Mensile del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia Autorizzata dal Trib. c.p. di VR con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960. Redazione-Amministrazione 37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861 www.collegio.geometri.vr.it e-mail: [email protected] Direttore Responsabile Geom. Domenico Romanelli Comitato di Redazione Geom. Giuseppe Giuliari Geom. Gianluca Fasoli Geom. Fiorenzo Furlani Geom. Moreno Peroni Geom. Davide Sabaini Segretario di Redazione Rag. Maurizio Buin Progetto Grafico e Coordinamento Editoriale tagliani,grigoletti snc 37121 Verona - Via Macello, 17 Tel. 045 8009179 - Fax 045 8018980 www.tagliani,grigoletti.it Pubblicità OEPI Pubblicità 37122 VERONA - P.zza Cittadella, 9 Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490 e-mail:[email protected] Stampa Sprinter srl - Via Meucci, 24 37036 SAN MARTINO B.A. (VR) Editore Società Cooperativa Geometri Veronesi 37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione. VITA DEL COLLEGIO Se n’è andato Annio Delibori ............................................................................................................................................................................................................... La problematica delle sanzioni catastali .......................................................................................................................................................... Avvisi e comunicazioni ................................................................................................................................................................................................................................................ 1 3 7 FATTI E NOTIZIE 9 11 13 15 Albi, l’istruzione estende il tirocinio .................................................................................................................................................................................. Semplificazione in arrivo al catasto ...................................................................................................................................................................... Durc, lavoratori autonomi esclusi se sono senza dipendenti ..................................... Rivalutazioni, arbitra il Prg ................................................................................................................................................................................................................. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le ristrutturazioni edilizie godono di un doppio beneficio Iva-Irpef ............................................................................................................................................ T.U. edilizia, le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore .................................................. Cementi, l’ora degli ingegnerizzati ........................................................................................................................................................................ Norme tecniche, monito Uni: più di 100 elementi di conflitto tra Eurocodici e testo unico .......................................... Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza ............................................................................................................................... Industria e tecnologia: sensori, microchip, micro-processori e ponti con la plastica ...................................... Le problematiche del Supercondominio ........................................................................................................................................... 17 19 23 25 27 31 35 ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2006 .......................................................................................................................................... 39 VITA DEL COLLEGIO Se n’è andato Annio Delibori Se n’è andato Annio Delibori Ciao Annio, nel luglio 2000, quando ho intrapreso questo incarico, non avrei mai pensato di trovarmi a scrivere questa pagina in Tua memoria. Ti avevo conosciuto da un paio d’anni e subito mi eri apparsa come una persona speciale, una persona di quelle che con gli occhi e con il corrugare della fronte ti hanno già detto molte di quelle cose che altri cercano di dire sciorinando discorsi e parole per tempi molto lunghi. Sì, la Tua caratteristica più evidente è sempre stata la discrezione con la quale approcciavi qualsiasi argomento, anche la tua malattia che fin quasi alla fine hai preferito restasse con Te, come se tu volessi andartene in punta di piedi, esageratamente riconoscente di come tutto il Consiglio Direttivo ti abbia apprezzato in questi anni. Tutti noi ti abbiamo apprezzato, per la capacità di servizio che hai dimostrato dando la tua disponibilità ad essere membro del Direttivo che coordina la Tua e la nostra professione, ma soprattutto ti abbiamo apprezzato per le tue doti di grande umanità. Incarnando ed esternando il pensiero di tutti noi, la dote più grande che abbiamo riconosciuto in Te è stata la capacità di essere di una grande discrezione, di usare, anzi di centellinare le parole per esprimere il Tuo pensiero riguardo ad ogni argomento trattato durante le riunioni di Consiglio, facendo in modo che ogni parola fosse esattamente pesata, e assumesse tutta la tua espressione il tono di saggezza, dovuta alla Tua esperienza, che tutti anche nella grande adunanza per l’estremo saluto, ti hanno sempre riconosciuto. Purtroppo caro Annio, e cari colleghi, con Te abbiamo perso un componente fondamentale, equilibrato, saggio e di animo caritatevole, del Consiglio e della categoria, con Te un pezzettino di tutte queste qualità se n’è andato da tutti noi. Proprio per questo, quindi, il nostro impegno civile, come ci hai insegnato con il Tuo esempio di vita, sarà sempre maggiore, così come il Tuo ricordo ci darà la forza per proseguire e “tener bota” come hai sempre dimostrato nella Tua vita. Ciao Annio, dai tuoi amici di Consiglio, da tutta la categoria, ciao. Domenico Romanelli Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 1 VITA DEL COLLEGIO La problematica delle sanzioni catastali La problematica delle sanzioni catastali La problematica relativa alle sanzioni catastali ha assunto una particolare rilevanza, sia in relazione alla qualificazione dei relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini dell’accatastamento e quindi per l’irrogazione delle sanzioni, in caso di inadempienza. Pertanto, la redazione ritiene utile pubblicare la tipologia delle attività catastali sanzionabili con l’importo delle relative sanzioni in vigore, e descritta nella circolare n. 2 del 17 aprile 2002 con tabella allegata. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ CATASTALI SANZIONABILI CON L’IMPORTO DELLE SANZIONI IN VIGORE Tipologia dell’attività catastale sanzionabile Importi delle sanzioni in vigore A. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità immobiliari ultimate successivamente alla data del 17/03/1985 min. max. (Modificato - vedi listino allegato) B. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione per le unità immobiliari, costruite od interessate da lavori ultimati entro il 16.03.1985, non dichiarate o denunciate in catasto entro il termine del 31.12.1997. Detto termine è previsto dall'art. 3, comma 156, della L. 23/12/1996, n. 662 min. € 25 max. € 129 C. Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione o variazione di unità immobiliari urbane min. € 10 max. € 103 D. Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani min. € 4 max. € 61 E. Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta min. max. (Modificato - vedi listino allegato) F. Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto urbano min. € 10 max. € 103 G. Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto terreni min. € 4 max. € 30 H. Mancata o tardiva presentazione delle volture catastali min. € 15 max. € 61 I. Mancata presentazione ed errata redazione del tipo di frazionamento e del tipo particellare min. € 15 max. € 61 J. Omissione delle dichiarazioni in aumento del reddito dominicale ed agrario min. € 258 max. € 2065 Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 3 VITA DEL COLLEGIO La problematica delle sanzioni catastali MODIFICA AL LISTINO DI CASSA SULLE SANZIONI In luogo delle attuali voci di costo: SA02 Omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione successiva al 17-3-85 e SA04 Omessa dichiarazione dei fabbricati che hanno perso il requisito dell’esenzione con decorrenza 29 marzo 2005 verranno inserite le seguenti voci: SA02a Omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione ante 01-01-2005 Questa voce di costo presenta la stessa “Tariffa” e “Valore minimo attuale” della SA02 che va a sostituire e deve essere utilizzata dall’ufficio in caso di violazione di norma catastale, per mancata o tardiva presentazione di dichiarazione DOCFA, verificatasi prima del 2005, vale a dire prima dell’entrata in vigore dell’ultima Finanziaria. In buona sostanza si tratta di lavori effettuati nel 2003 (ovvero precedentemente a tale anno) per i quali il termine di presentazione fissato dalle norme al 31 gennaio del 2004 (o dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori). Ovviamente la sanzione non può più essere irrogata per lavori effettuati nel 1998 o precedentemente a tale anno, essendo trascorso il termine quinquennale di decadenza. In questa fattispecie, essendo ormai sicuramente trascorso (nel migliore dei casi dal 01.02.2005) l’anno previsto per l’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione potrà essere riscossa solo previa irrogazione dell’atto di contestazione ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/97. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 4 L’Ufficio potrà pertanto notificare una sanzione idoneamente motivata di importo compreso, tra il minimo di 10,00 euro ed il massimo di 103,00 euro, avendo cura di effettuare la riduzione ad un quarto in caso di corresponsione dell’importo dovuto entro 60 giorni dalla notifica. Ovviamente, nella procedura di cassa, l’Ufficio modificherà manualmente, dalla schermata di liquidazione, l’importo effettivamente riscosso corrispondente alla sanzione irrogata. Si rammenta che in questa fattispecie sono dovuti anche le spese di notifica e gli interessi sul tributo, con computazione a semestre compiuto (tasso attuale 1,375 %) e con riferimento al nuovo importo (35,00 euro ad u.i.u.), in quanto il presupposto d’imposta risiede nell’avvenuta presentazione dell’atto di aggiornamento, che si è verificata nel 2005, in regime di nuovi importi. Per il calcolo di detti interessi si consiglia di ricorrere alla procedura on-line disponibile al seguente URL: http://dre.veneto.finanze.it/html/index.html SA02b Omessa o tardiva dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione post 01-01-2005 Questa seconda fattispecie prevede specificamente l’applicazione dei nuovi importi introdotti dal comma 338 (art. 1) della finanziaria 2005. Ovviamente può essere utilizzata esclusivamente in caso di violazione di norma catastale, per man- VITA DEL COLLEGIO La problematica delle sanzioni catastali cata o tardiva presentazione di dichiarazione DOCFA, verificatasi dopo il 2005. In sostanza si tratta della mancata dichiarazione entro il 31 gennaio scorso di lavori effettuati nel corso del 2004, relativamente alla quale la violazione si configura il 01.02.2005. In questo caso si potranno verificare, per il futuro, i seguenti casi: zione del dirigente dell’ufficio, e può essere ridotto ad un quarto esclusivamente in caso di corresponsione entro 60 gg. dalla notifica. 1) in caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/97 (entro 3 mesi dalla violazione, cioè per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2005) l’importo che va versato contestualmente alla cassa è pari a 258/8=32,25 euro. Sono inoltre dovuti gli interessi sul tributo con computazione giorno per giorno (tasso del 2,5 %), sempre con riferimento al nuovo importo (35,00 euro ad u.i.u.); Vale quanto detto per la SA02a. 2) entro l’anno, vale a dire da maggio 2005 a gennaio 2006, vale sempre il ravvedimento operoso ex art. 13, ma l’importo è 258/5=51,60 euro. Sono sempre dovuti gli interessi sul tributo computati come sopra; 3) oltre l’anno, vale a dire da febbraio 2006, vale l’art. 16 del d.lgs. citato, che impone l’irrogazione dell’atto di contestazione. Sono inoltre dovuti gli interessi sul tributo con computazione a semestre compiuto, come evidenziato per la fattispecie SA02a, e le spese di notifica. L’importo, in questo caso, è variabile dal minimo di 258,00 al massimo di 2.066,00 euro, a discre- SA04a Omessa dichiarazione dei fabbricati che hanno perso il requisito dell’esenzione ante 01-01-2005 SA04b Omessa dichiarazione dei fabbricati che hanno perso il requisito dell’esenzione post 01-01-2005 Vale quanto detto per la SA02b. Inoltre si evidenzia che per la voce di costo SA03 (fattispecie “B” nella vigente circolare n. 2/2002) - essendo la sanzione in parola ormai superata, atteso il trascorso termine quinquennale di decadenza - verrà riportato “0,00” nei campi “Tariffa” e “Valore minimo”, pur mantenendola, per esigenze di chiarezza, nell’elencazione delle voci di listino. E’ evidente però che gli uffici non dovranno più fare riferimento ordinariamente alla suddetta voce di costo. Analoga soluzione viene adottata per la fattispecie SA08 (fattispecie “J” nella circolare sopra citata), relativa all’omissione delle dichiarazioni di aumento del reddito dominicale ed agrario, per l’irrogazione della quale, come noto, è competente l’Agenzia delle Entrate. Ndr – Si fa presente che le stesse sanzioni verranno applicate a partire da febbraio 2006 per la mancata dichiarazione entro il 31.12.2005 di lavori effettuati nel corso del 2005. Pertanto fino a nuove disposizioni le sanzioni verranno applicate con la stessa modalità. La sanzione non può essere irrogata se i lavori sono stati effettuati prima del termine quinquennale di decadenza: per questa fattispecie vedere la normativa. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 5 VITA DEL COLLEGIO Avvisi e comunicazioni Avvisi e comunicazioni Quota associativa anno 2006 con scadenza 28 febbraio - sollecito Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno 2006, quantificata in € 270,00 (duecentosettanta/00), era da effettuarsi entro il 28 febbraio. Anche quest’anno l’incasso delle quote avviene a mezzo bollettini Mav emessi dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena”. Gli iscritti possono pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario. Per coloro che ancora non avessero provveduto, si sollecita il pagamento della quota in quanto, come già segnalato, il Consiglio Direttivo del Collegio applicherà tempestivamente le sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni vigenti. Compravendite di immobili - Imposta del 12,5% sui guadagni Arriva l’imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze immobiliari in caso di cessioni di beni immobili, acquistati o costruiti da non oltre cinque anni, e di terreni edificabili. La misura fa parte del pacchetto di commi (495-498) dedicati a fronteggiare l’evasione fiscale nel settore immobiliare. Un obiettivo cui dovranno collaborare anche i notai. In caso di compravendita, l’acquirente può chiedere, attraverso il notaio, che la base imponibile (ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) sulla cessione (comma 497) sia determinata dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato. In tale ipotesi l’onorario del notaio viene decurtato del 20 per cento. I notai non solo dovranno provvedere all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza ma anche a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle cessioni. Chi si avvale di queste disposizioni viene esentato dagli accertamenti sulle dichiarazioni fiscali. Valorizzazione dell’architettura rurale É stato pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005 il D.M. 6.10.2005 recante “Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale”. Il provvedimento, attuativo della legge 378/2003 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”, è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione di edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. Rendimento energetico nell’edilizia Sulla G.U. n. 222 del 23.9.2005 è stato pubblicato l’atteso decreto legislativo concernente il rendimento energetico nell’edilizia (D.Leg.vo 19.8.2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Il provvedimento stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 7 FATTI E NOTIZIE Albi, l’istruzione estende il tirocinio Albi, l’istruzione estende il tirocinio Al Consiglio dei Ministri il regolamento che generalizza il percorso dei candidati all’abilitazione Il sottosegretario all’Istruzione Maria Grazia Siliquini l’aveva preso come un punto d’onore all’inizio del suo mandato: riscrivere il Dpr 328/01, che ha raccordato le nuove lauree (triennali e specialistiche) con i requisiti di accesso agli Ordini. Dopo quasi cinque anni, la proposta di revisione del sottosegretario dovrebbe approdare, domani, in Consiglio dei ministri (ndr - regolarmente approvato il 22.12.2005). La rivisitazione compiuta dallo staff del sottosegretario Siliquini recepisce molte delle richieste degli Ordini, anche se non rivede titoli professionali e competenze per non invadere il campo della legislazione concorrente. Il decreto si occupa di requisiti per l’accesso alle professioni e della disciplina dell’esame di Stato. Tuttavia, non è detto che la materia trattata non rientri anch’essa nell’ambito dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. La questione, nonostante l’attesa, potrebbe non essere stata risolta con il decreto legislativo “La Loggia”, secondo cui l’esame di Stato non ricade nel suo campo di applicazione. Su questo avrà da esercitarsi il Consiglio di Stato. Lo strumento legislativo utilizzato è un Dpr (che dovrebbe essere precluso se si concludesse che l’oggetto rientra nella potestà legislativa concorrente). La novità più rilevante è la previsione di un di tirocinio generalizzato per candidarsi all’esame di Stato per professioni che sinora avevano come requisito la laurea. Si tratta di dottori agronomi e forestali; architetti, pianificatori paesaggisti; assistenti sociali; attuari; biologi; chimici; farmacisti; geologi; ingegneri; tecnologi alimentari, veterinari e statistici. L’obiettivo è fornire una preparazione professionalizzante con un tirocino che è di norma semestrale. Tuttavia, per gli ingegneri si prevede una pratica della durata di un anno, mentre per gli assistenti sociali sono fissate 700 ore (sezione A) e 450 (elenco B). Potrà essere svolto anche in contemporanea con gli studi universitari (a patto che ci sia un accordo tra gli Ordini e le università, nell’ambito di una convenzione-quadro tra ministero dell’Istruzione e Consiglio nazionale di categoria). Una regola rispetto alla quale fanno eccezione i veterinari, che avranno un tirocinio post laurea. La pratica interessa i candidati all’abilitazione per la sezione A (laureati specialisti o magistrali) dell’Albo e per la B (triennali) e non rientra nel curriculum accademico. L’accesso all’Albo solo attraverso la laurea triennale, con un periodo transitorio che potrebbe allungarsi fino al 2015, viene sancito per geometri, periti agrari e industriali, agrotecnici. A differenza di quanto stabilito nel Dpr 328, il tirocinio in questi casi non dà crediti ai fini del titolo accademico. II requisito della formazione universitaria viene fissato anche per i giornalisti e i consulenti del lavoro. Per questi ultimi (tra i titoli magistrali sono previste anche le classi 71/S Scienze della politica, 84/S Scienze delle pubbliche amministrazioni e Teoria e tecniche della normazione e dell’infomazione giuridica) è fissato un tirocinio annuale. Nei giorni scorsi, il Consiglio nazionale ha chiesto che il decreto venisse integrato facendo salva la durata biennale della pratica per i possessori dei titoli di “vecchio ordinamento” che dovrebbero avere cinque sessioni, dalla data di conclusione del tirocinio, per superare l’esame di Stato. La bozza di decreto non dà pace agli informatici: le lauree di vecchio ordinamento continuano a precludere l’accesso all’Albo degli ingegneri, settore dell’informazione, cui sono assegnate competenze non regolamentate fino al 2001, Ora, però, il decreto potrebbe portare un’ulteriore chiusura: infatti, per l’accesso alla sezione A, settore informazione, non basterebbe più la laurea in Informatica, classe 23/S, ma diventerebbe necessario il prerequisito di una laurea triennale in ingegneria. Maria Carla De Cesari da “Il Sole 24 Ore”del 21.12.2005 Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 9 FATTI E NOTIZIE Semplificazione in arrivo al catasto Semplificazione in arrivo al catasto Il Territorio chiarisce i casi in cui va richiesto il riclassamento e facilita gli atti di aggiornamento Niente Docfa per la realizzazione di servizi igienici e finiture Semplificazione in arrivo per il catasto. L’aggiornamento, che fa scattare il riclassamento e quindi un maggior prelievo fiscale, non può essere richiesto dai comuni nel caso in cui siano stati realizzati servizi igienici e migliorate le finiture nelle unità immobiliari, nonché per gli interventi di riqualificazione dei fabbricati o il loro adeguamento tecnologico. Andrà infatti valutata la classificazione iniziale dell’immobile. I chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 1/2006 dell’Agenzia del Territorio, che illustra le procedure di riclassamento disciplinate dalla Finanziaria 2005 (comma 336) e semplifica la presentazione dei Docfa. Quando è obbligatorio l’aggiornamento catastale. La circolare esemplifica le tipologie di interventi edilizi influenti e quelli ininfluenti sul classamento e sulla rendita catastale, che richiedono la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa ai sensi dell’art. l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si veda la tabella). L’intervento si è reso necessario perché molti cittadini raggiunti dagli avvisi bonari che i comuni stanno utilizzando per il riclassamento degli immobili, in alternativa alla procedura disciplinata dal comma 3336 della Finanziaria 2005, hanno richiesto delucidazioni sulla sussistenza dei presupposti per l’eventuale aggiornamento in catasto. L’Agenzia del territorio suggerisce poi ai comuni di escludere negli avvisi bonari tra le fattispecie che comportano l’obbligo di aggiornamento catastale: gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari comportanti la realizzazione o l’integrazione dei servizi igienici, l’installazione o l’integrazione degli impianti o il miglioramento delle finiture; i fabbricati sui quali sono stati operati degli interventi di riqualificazione sulle parti comuni o sugli impianti tecnologici. L’amministrazione spiega, per esempio, che per quanto riguarda il caso di trasformazione di un servizio igienico con solo wc in uno completo di bagno o doccia, può o meno comportare un di- verso classamento in base all’immobile in cui l’intervento viene effettuato. Se, infatti, la categoria è di bassa qualificazione (A4/A5) l’intervento richiede l’obbligo di dichiarazione in catasto, ma non nell’ipotesi di categorie più qualificate già dotate di uno o più servizi igienici completi. In queste tre fattispecie, il Territorio consiglia ai comuni di limitarsi a raccomandare l’esigenza di procedere a un esame più approfondito con l’ausilio di un tecnico o dell’assistenza dello sportello comunale. Semplificazioni procedurali. La circolare, in deroga alla vigente prassi catastale, consente inoltre di allegare, nel file Docfa, una copia della planimetria già presente agli atti del catasto, in tutti quei casi in cui la mutazione delle caratteristiche intrinseche incide sulla rendita ma non sulla consistenza (per esempio, nel caso di un cambio di destinazione d’uso), o sulla rappresentazione grafico-planimetrica dell’unità immobiliare. La semplificazione consente di contenere i costi a carico degli interessati, dal momento che viene meno la necessità per il professionista di effettuare ex novo il rilievo dell’unità immobiliare e di predisporre una nuova planimetria, e permette uno snellimento operativo per la redazione tecnica dell’atto di aggiornamento. È fatta salva, ovviamente, la possibilità di presentare la pratica Docfa in conformità alla prassi vigente. La circolare consente, infine, il frazionamento (o fusione) di unità immobiliari con contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari derivate, in tutti i casi in cui le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea (frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al momento della dichiarazione). In questo caso, in deroga alle disposizioni vigenti, è consentita la redazione di un unico atto di aggiornamento anziché due o più, con evidenti risparmi per gli interessati. Antonella Gorret da “ItaliaOggi” Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 11 FATTI E NOTIZIE Semplificazione in arrivo al catasto Cosa influisce e cosa no Tipologie di interventi influenti sul classamento e sulla rendita catastale A1) - unità immobiliare a) le costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrate; a) fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità; b) fabbricati, aventi un numero di piani superiore a 2, ove è stato installato uno o più ascensori; b) gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrate, con variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata, conseguenti per esempio, a: • sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani; • costruzione di vani in adiacenza; • chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o accessorio; c) fabbricati sui quali sono stati operati degli interventi di riqualificazione sulle parti comuni, sugli impianti tecnologici ecc. c) le variazioni di superficie delle unità immobiliari, conseguenti dl norma a interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, senza variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata. a) gli interventi edilizi che riguardano opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a reintegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; Esempi: • frazionamento di una unità immobiliare con generazione di due o più unità; • fusione di due o più unità immobiliari; • modifica del perimetro di due unità contigue, a seguito del trasferimento di uno o più vani da un’unità all’altra; • ampliamento della superficie di un’unità immobiliare determinata dalla creazione di solai o soppalchi praticabili all’interno della volumetria della u.i. medesima; b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; d) le variazioni interne alle unità immobiliari, con ridistribuzione e modificazione del numero dei vani principali e/o accessori; e) le variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari; f) gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la realizzazione o l’integrazione di servizi igienici; g) altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture ecc.). Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 12 A2) - Fabbricato Tipologie di interventi edilizi di norma ininfluenti sul classamento e sulla rendita catastale c) gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo (1); f) A1 g), ed A2 c), potrebbe rientrare nei casi per i quali è richiesto l’aggiornamento catastale. In considerazione della difficoltà connesse alla corretta qualificazione dell’intervento, appare comunque consigliabile una specifica valutazione da parte di un tecnico professionista ovvero degli uffici competenti d) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali. (1) Tale fattispecie, qualora gli interventi siano assimilabili a quelli di riqualificazione indicati ai punti A1 d),A1 e),A1 FATTI E NOTIZIE Durc, lavoratori autonomi esclusi se sono senza dipendenti Durc, lavoratori autonomi esclusi se sono senza dipendenti Il Welfare, con una nota del dicembre scorso, ha fornito un’importante chiarimento Si informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - con la nota allegata del 5 dicembre 2005, indirizzata all’Inps, ha chiarito che per i lavoratori autonomi senza dipendenti, in caso di effettuazione di lavori pubblici o privati, non c’è obbligo della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (Durc). Secondo il Ministero, sembra del tutto ragionevole interpretare l’art. 8, comma 3, del Dlgs 494/96 (ove si parla di “imprese esecutrici”) nel senso che i lavoratori autonomi senza dipendenti non siano destinatari del Durc. da “Collegio Costruttori Edili Verona” Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l’Attività Ispettiva Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali Prot. n. 2988 Roma, 5 dicembre 2005 All’INPS Direzione Centrale Entrate Contributive Area Recupero Crediti - Via Ciro il Grande, 21 00144 - ROMA Oggetto: lavoratori autonomi e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la possibilità di rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, si osserva quanto segue. Va osservato che l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 prevede che il committente chieda la regolarità contributiva alle “imprese esecutrici” non facendo riferimento alcuno ai lavoratori au- tonomi. Ciò lascia intendere che l’artigiano senza dipendenti possa essere ritenuto escluso dall’obbligo di certificazione unica. Ne è conferma il fatto che, ove il Legislatore abbia inteso riferirsi anche lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente. Basti pensare che, sempre nell’ambito degli adempimenti rimessi dall’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 in capo al committente o al responsabile dei lavori, la lett. a) della norma pone la verifica dell’idoneità tecnico-professionale “delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi” in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”. In altre occasioni il D.Lgs. n. 494/1996 distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”, prevedendo per il primo specifici obblighi e sanzioni; basti pensare all’articolo 7 e all’articolo 23 del decreto. In definitiva appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all’articolo 8, comma 3 lett. b bis e b ter), del D.Lgs. n. 494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente l’obbligo di cui alla lett. a) ovvero, come detto, l’obbligo di verificarne la “idoneità tecnico-professionale (...) in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”, mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica della regolarità contributiva, sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare. IL DIRIGENTE (Dr. Paolo Pennesi) Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 13 FATTI E NOTIZIE Rivalutazioni, arbitra il Prg Rivalutazioni, arbitra il Prg L’intervento sulle aree fabbricabili per categorie omogenee in base alla destinazione urbanistica Il piano regolatore diventa arbitro nella rivalutazione delle aree fabbricabili. L’operazione, introdotta dall’articolo 1, comma 473 della legge finanziaria per il 2006 (legge 266/05), va infatti effettuata solo per categorie omogenee in base alla destinazione urbanistica, la quale viene appunto stabilita dallo strumento urbanistico comunale. In ogni caso, l’interesse alla rivalutazione delle aree fabbricabili è strettamente condizionato a numerosi chiarimenti interpretativi di cui si deve fare carico l’agenzia delle Entrate.Vediamoli. La definizione di area fabbricabile. Il legislatore ha fornito nel tempo definizioni sempre diverse di area edificabile a seconda dei vari regimi impositivi (Iva, imposte dirette, registro, Ici). La Corte di cassazione non è stata da meno, al punto da invocare l’intervento delle Sezioni unite. Relativamente alla recente disposizione che consente la rivalutazione delle aree possedute dalle imprese e risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 (e in quello successivo), è determinante stabilire che cosa si intende per area fabbricabile. Infatti se una superficie di terreno non lo è, non è consentita la rivalutazione come area fabbricabile (con imposta sostitutiva al 19% ed effetti immediati), ma può rientrare genericamente nella rivalutazione dei beni dell’impresa (comma 469), se non è classificata fra i beni merce, con imposta sostitutiva al 6% ed effetti dal 1° gennaio 2008. Per di più se un’area edificabile non viene classificata correttamente può inficiare la rivalutazione delle altre superfici appartenenti alla medesima categoria omogenea, essendo obbligatoria la rideterminazione dei valori delle aree aventi la stessa destinazione urbanistica. In questa fattispecie sembra necessario che per le superfici oggetto di rivalutazione sia completamente concluso l’iter amministrativo e che per l’area interessata sia possibile presentare richiesta di concessione edilizia. Quindi se l’area è compresa nelle zone “C” e “D” del piano regolatore per le quali è previsto il piano di lottizzazione o simili, è necessario che anche questo ultimo strumento sia perfezionato; diversamente non è possibile garantire l’utilizzazione edificatoria entro il termine di cinque anni come stabilito dal comma 474. Cambio di destinazione nel corso del 2005. Se un terreno è divenuto edificabile nel 2005, la questione è complessa in quanto esso non può essere rivalutato né come bene dell’impresa in quanto al 31 dicembre 2005 è edificabile, né come area edificabile in quanto non lo era al 31 dicembre 2004. Se invece il terreno era già edificabile al 31 dicembre 2004 e nel corso del 2005 ha mutato soltanto destinazione, allora la rivalutazione è consentita in base nella categoria omogenea di appartenenza al 31 dicembre 2005. Le categorie omogenee. Il comma 473 dispone che la rivalutazione deve riguardare tutte le aree appartenenti alla stessa categoria omogenea e cioè quelle aventi la medesima destinazione urbanistica. Il decreto ministeriale 1444/1968 classifica le zone territoriali omogenee ai fini della formazione degli strumenti urbanistici. Questa classificazione dovrebbe essere utilizzata anche ai fini della rivalutazione. Ciò anche se le predette categorie vengono a loro volta distinte in molteplici sotto categorie.Ad esempio, le aree della categoria “D” (insediamenti industriali) possono essere ulteriormente classificate (esempio “D1”,“D2”) al fine di stabilire la diversa capacità di edificazione; ma queste sottoclassificazioni dovrebbero essere irrilevanti ai fini della rivalutazione. Le aree standard. L’agenzia delle Entrate dovrebbe cogliere questa occasione per stabilire, una volta per tutte, se le aree classificate nella zona “F” del piano regolatore (parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale) sono da considerarsi fabbricabili. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 15 FATTI E NOTIZIE Rivalutazioni, arbitra il Prg La classificazione ha rilevanza anche agli effetti dell’Iva e della plusvalenza in materia di redditi diversi. Le opere di urbanizzazione. La rivalutazione è consentita se le aree non erano ancora edificate al 31 dicembre 2004. Per edificazione dovrebbe intendersi la costruzione di fabbricati e non la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Gian Paolo Tosoni da “Il Sole 24 Ore” Edificabilità, spartiacque a fine 2004 La rivalutazione delle aree fabbricabili prevede altri vincoli affinché il maggior valore abbia rilevanza fiscale. In primo luogo è necessario che l’area risulti edificabile al 31 dicembre 2004. Inoltre, se nell’area insistessero dei fabbricati, questi devono essere demoliti. Infine l’utilizzo edificatorio dell’area deve avvenire entro cinque anni dall’effettuazione della rivalutazione (generalmente 31 dicembre 2010).Anche in questo caso sussiste il dubbio di che cosa accada se l’area non viene edificata entro questo periodo, ovvero trasferita a terzi. Ma ecco, di seguito, l’esame dettagliato di questi tre vincoli. La demolizione dei fabbricati. Il comma 473 dell’articolo 1 della Finanziaria per il 2006 prevede la rivalutazione per le aree risultanti fabbricabili anche a seguito della demolizione di edifici esistenti; questa condizione sembra dover sussistere al 31 dicembre 2004. II comma successivo richiama la demolizione del fabbricato esistente entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione. Le disposizioni appaiono contraddittorie. Probabilmente vale l’interpretazione più rigida, nel senso che se il fabbricato non era già demolito al 31 dicembre 2004 l’area non risultava tale nel bilancio chiuso a quella data. L’edificabilità entro cinque anni. Il comma 474 prescrive l’obbligo della utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 16 all’effettuazione della rivalutazione; per utilizzazione dovrebbe intendersi la realizzazione del fabbricato al rustico costituito da mura perimetrali, e copertura (agenzia delle Entrate, circolare 11 del 31 gennaio 2002). Ma non si sa cosa succede se l’edificabilità dell’area avviene solo in parte; e in caso di mancata costruzione, verrà rimborsata l’imposta sostitutiva? Trasferimento dell’area nel quinquennio. È necessario un chiarimento in ordine agli effetti del trasferimento dell’area rivalutata nel quinquennio con il trasferimento dell’obbligo di costruire all’acquirente. Nell’unico precedente, relativo all’applicazione dell’imposta di registro dell’1% per i terreni soggetti a piani particolareggiati, l’agenzia delle Entrate ha ravvisato la perdita del beneficio in caso di rivendita del terreno prima della costruzione (risoluzione 40 del 31 marzo 2005). Ma se questo vincolo venisse applicato anche in questa fattispecie, la rivalutazione delle aree fabbricabili naufragherebbe. G.p.t. AGGIORNAMENTO VITA PROFESSIONALE DEL COLLEGIO Presentate Le ristrutturazioni le commissioni edilizie del godono collegio di un doppio beneficio Iva-Irpef Cooperativa: rinnovate le cariche Le ristrutturazioni edilizie godono di un doppio beneficio Iva-Irpef Finanziaria 2006, incrementata la detrazione mentre l’imposta sul valore aggiunto resta al 10% Dopo sei anni, l’Iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni è tornata al 20%. Il maggior peso dell’imposta vanifica, su questi lavori, l’incremento della detrazione ai fini Irpef, tornata con la legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) dal 36 al 41%. Il discorso cambia, però, se si parla di lavori di ristrutturazione edilizia, sui quali l’aliquota Iva è stabilmente del 10% per cui l’aumento della detrazione Irpef si traduce in un beneficio concreto per il contribuente. Lo stop dell’agevolazione transitoria In attesa di un eventuale ripristino da parte delle istituzioni comunitarie, dal 1° gennaio è dunque venuta meno la temporanea riduzione dell’Iva su alcune prestazioni ad alta intensità di manodopera, in base alla quale la legge n. 488/99 aveva disposto di assoggettare all’aliquota del 10% le prestazioni di servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, legge n. 457/78, eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione permanente sui lavori di livello superiore In effetti, la legge n. 488/99 aveva agevolato essenzialmente le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del citato art. 31, giacché quelle di cui alle lettere c) e d), insieme a quelle della lettera e), sono permanentemente soggette all’aliquota intermedia del 10%, e con un campo di applicazione oggettivamente più ampio di quello considerato dalla norma transitoria. Il n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, infatti, sottopone all’aliquota del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31, legge n. 457/78, mentre il n. 127-ter- decies) della stessa tabella assoggetta alla medesima aliquota le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione di detti interventi di recupero. Sono pertanto stabilmente agevolati gli appalti relativi ai seguenti lavori: c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni di uso con essi compatibili.Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Secondo la nuova definizione fornita dall’art. 3 del dpr n. 380/2001, sono interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente; questa novità, che recepisce in sostanza l’orientamento della giurisprudenza del consiglio di stato, dovrebbe rifletterai nell’estensione (per via interpretativa) del raggio di applicazione dell’aliquota Iva agevolata, ma sul punto non si registrano ancora chiarimenti dell’amministrazione finanziaria; f) interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 17 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le ristrutturazioni edilizie godono di un doppio beneficio Iva-Irpef a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Va ricordato che, per prassi consolidata, l’agevolazione riguarda il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia un “edificio” di qualunque tipologia (abitativa, commerciale, industriale, servizi, culto ecc.). L’agevolazione è applicabile, pertanto, anche ai lavori di recupero di un immobile adibito a uffici, come precisato dall’agenzia delle entrate con risoluzione n. 10/2003 in relazione agli interventi effettuati su un fabbricato comunale destinato a sede amministrativa, uffici di presidenza e direzione di un ente. Occorre, tuttavia, fare attenzione alla finalità dei lavori. Secondo la prassi ministeriale (invero non recentissima), l’aliquota agevolata non spetta infatti nel caso in cui la ristrutturazione sia effettuata solo in funzione del cambio di destinazione d’uso di un immobile e non per rimediare a una preesistente situazione di degrado, in quanto tale ipotesi risulta estranea alle finalità della legge n. 457/78 (si vedano la risoluzione n. 430791 del 3 marzo 1992 e la nota prot. 7/029 dell’11 agosto 1994). È da evidenziare, infine, che, diversamente dalla cessata agevolazione transitoria, quella permanente riguarda anche le cessioni di beni “finiti”, acquistati dall’impresa che effettua gli interventi di recupero agevolati oppure dallo stesso committente. Franco Ricca da “ItaliaOggi” FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - ONLUS • Tre milioni di italiani, a loro insaputa, sono portatori sani del gene della fibrosi cistica: la malattia genetica più diffusa nel nostro Paese. • Sono migliaia i bambini e giovani che si sottopongono a pesanti cure giornaliere sognando… la guarigione. Questo sogno può diventare realtà solo investendo su una seria e qualificata ricerca. La Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica onlus ha un piano: finanziare i più innovativi progetti di ricerca di ricercatori italiani selezionati da noti esperti internazionali. PER IL 2006 C’È BISOGNO DI DUE MILIONI DI EURO A volte “COSTA POCO e questa è la volta giusta. FARE MOLTO”: PER DONAZIONI: Conto corrente postale N° 18841379 Conto corr. Unicredit Banca N° 9465517 ABI 2008 - CAB 11718 - CIN-N Conto corr. Banca Popolare Verona N° 48829 ABI 5188 - CAB 11708 - CIN-V On-line sul sito: www.fibrosicisticaricerca.it Si prega indicare sempre nome, cognome e indirizzo del Donatore e di conservare la ricevuta della donazione, sia postale che bancaria, perché può essere detratta con la dichiarazione dei redditi (art. 13 D.L. 460/97). FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - ONLUS 37126 VERONA - Ospedale Maggiore - Piazzale Stefani, 1 Tel. 045 8073438 - 8073604 - 8073599 - Fax 045 8073568 e-mail: [email protected] www.fibrosicisticaricerca.it LA FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA ONLUS COLLABORA CON LA LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA - ONLUS Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 18 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE T.U. edilizia, le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore T.U. edilizia, le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore Il tanto atteso testo unico dell’edilizia, emanato con il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, che tutti auspicavano costituisse una fonte normativa unitaria da rispettare in fase di progettazione per l’esecuzione di opere, ha subito invece una serie di modifiche prima e dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 30 giugno 2003 I soggetti interessati nel programmare e predisporre i progetti edilizi, e le Amministrazioni comunali nell’esaminarli, dovranno tenere conto di tutte le innovazioni apportate al D.P.R. 380/2001, prima e dopo la sua entrata in vigore. Trattasi di innovazioni che interessano un vasto campo dell’attività edilizia. Di grande rilievo è soprattutto la disposizione contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 301 del 27 dicembre 2002, la quale ha integrato l’art. 3, lett. d) del D.P.R. 380/2001 stabilendo che la demolizione e la ricostruzione di un edificio preesistente con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente è definito di ristrutturazione edilizia (demolendo e ricostruendo un edificio esistente, rispettando le preesistenti volumetrie, si ricava un nuovo fabbricato, ma ciò non determina un nuovo carico urbanistico, come avviene invece per le nuove costruzioni). Chiarimenti interpretativi in ordine alle innovazioni dell’intervento di demolizione e ricostruzione sono riportate nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4174 del 7 agosto 2003. Infine, dall’analisi delle innovazioni apportate dal legislatore si rileva che è stata colmata una lacuna inerente i progetti a sanatoria per le opere minori, in quanto l’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001 prevedeva che il responsabile dell’abuso o il proprietario possono ottenere la sana- toria dell’intervento versando la somma non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, senza indicare le modalità operative necessarie per il rilascio del titolo abilitativo.A questo è stato posto rimedio con l’art. 22, comma 7, prevedendo che: “E’ comunque fatta salva la facoltà per l’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo di pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16”. In questo caso la violazione non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 (penali) ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 37. Oltre a tutte queste innovazioni si dovrà tenere conto di ulteriori modifiche eventualmente apportate da leggi regionali e di altre disposizioni che in qualche misura hanno rapporti con l’attività edilizia come, per esempio, l’obbligo di produrre - prima dell’inizio dei lavori - il “DURC”, di cui al D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004, tenuto presente che in mancanza il Comune dovrà procedere alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della pratica. Vediamo, punto per punto, quali sono le varie modifiche apportate al T.U. dopo l’entrata in vigore. Giuseppe Galeotto da “Consulente Immobiliare” Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 19 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE T.U. edilizia, le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore MODIFICA DEFINIZIONE INTERVENTI D.Lgs. 301, 27.12.2002 L’art. 1 del D.Lgs. 301/2002 modifica la precedente definizione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, lett. d), del D.P.R. 380/2001 prevedendo che, in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, deve essere rispettata solo la volumetria e la sagoma (è stato eliminato l’obbligo di rispettare anche il sedime e i materiali). In proposito vedasi la circolare “Lunardi” n. 4174 del 7 agosto 2003 nella quale sono contenute interessanti considerazioni. Nella regione Lombardia, con la legge 12 dell’11 marzo 2005 (art. 27) si è andati oltre, non prevedendo l’obbligo di conservare la stessa sagoma: trattasi di disposizione molto valida in quanto si può rimediare a costruzioni con una brutta sagoma, fermo restando la possibilità della preventiva verifica del progetto da parte del Comune. Seguono altre modifiche all’art. 10, comma 1, lett c) (sul termine ristrutturazione); art.16, comma 2 (su opere di urbanizzazione); art. 20 (su termine rilascio permesso di costruire in 60 giorni). Inoltre, l’art 22 è stato modificato in più parti su opere realizzabili mediante DIA, varianti in corso d’opera, modalità operative per interventi su immobili vincolati e permesso di costruire in luogo della DIA.Altre innovazioni che interessano aspetti autorizzativi, oneri, termini di prescrizione, sanzioni amministrative e penali sono state disposte con le leggi elencate di seguito. RIDUZIONE IMPORTI SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO ONERI Legge 448, 28.12.2001 Con l’art. 27, comma 17, della Finanziaria per il 2002, è stata disposta una riduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione (previsto dall’art. 42 del D.P.R. 380/2001) nel modo seguente: a. dal 20 al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni; b. dal 50 al 20% quando il ritardo si protrae non oltre il termine di cui alla lett. a); c. dal 100 al 40% quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protrae nei successivi 60 giorni. Va anche ricordato che trattandosi di disposizione riguardante pagamenti rateizzati con fideiussione, secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 32 del 10 gennaio 2003, in caso di tardivo pagamento del contributo di concessione, ancorché obbligazione legale, non è applicabile alcuna sanzione qualora il comune debitore non abbia osservato i canoni della diligenza e della buona fede. E si potrebbe anche aggiungere che in caso di grave ritardo la sanzione da pagare non sarebbe coperta dalla garanzia della fideiussione, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di responsabilità. AGGRAVIO SANZIONI PENALI Legge 326, 24.11.2003 L’art. 32, comma 47, della legge 326/2003 prevede il raddoppio delle sanzioni penali di cui all’art. 44 del D.P.R. 380/2001 per le violazioni edilizie, elevandole nella seguente misura: a. 20.658 euro per inosservanza alle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. Con l’occasione sarebbe stato meglio chiarire che, relativamente alle violazioni riguardanti le modalità esecutive stabilite Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 20 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE T.U. edilizia, le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, le sanzioni sono applicate solo se le opere abusive non rientrano fra quelle depenalizzate, visto il disposto dell’art 22, comma 7, del D.P.R. 380/2001, che esclude le sanzioni di cui all’art. 44 (penali) per gli interventi non riconducibili all’art. 10 (opere soggette a permesso di costruire) e all’art. 6 (attività edilizia libera); b. l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 10.328 euro a 103.290 euro nel caso di esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; c. l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreno a scopo edilizio, la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico e archeologico, paesistico e ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso. L’art. 32, comma 46 della legge 326/2003, stabilisce che all’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, riguardo agli immobili vincolati, vanno aggiunti alcuni obblighi sulle modalità operative in caso di violazioni. In particolare, l’art. 167 della legge 42/2004 riporta in termini espliciti ciò che il trasgressore è tenuto a fare e quali sono le sanzioni in caso di inottemperanza alle ordinanze di ripristino. DEMOLIZIONE D’UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE Legge 191, 30.07.2004 L’art. 32, comma 49-ter, della legge 326/2003 ha modificato il contenuto dell’art. 41 del D.P.R. 380/2001 riguardante la demolizione d’ufficio di opere edilizie abusive, ma è stato poi ripristinato dal D.L. 168/2004, convertito in legge 191/2004, in seguito all’annullamento della modifica di cui sopra a opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 196/2004. Sui gravi ritardi inerenti le demolizioni d’ufficio, in pratica tutto è rimasto come prima: sarebbe stato, invece, necessario rivedere le cause dei lunghi tempi del contenzioso, almeno per i casi in cui l’Amministrazione comunale dichiara che le opere non sono comunque sanabili. SANATORIA ABUSI EDILIZI ESEGUITI SU IMMOBILI VINCOLATI Legge 308, 15.12.2004 La norma prevede la possibilità di conseguire la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in zone soggette a vincolo ambientale realizzate entro il 30 settembre 2004, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica. Tuttavia, si dovrà tenere anche presente che ottenendo l’autorizzazione paesaggistica non si conclude la sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio, in quanto per poter utilizzare legittimamente l’immobile occorre ottenere pure il titolo edilizio e il certificato di agibilità; titoli che potranno essere rilasciati (se ammissibili dagli strumenti urbanistici) dopo avere conseguito i certificati di collaudo delle strutture, degli impianti e provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità al disposto del D.P.R. 380/2001. Normativa che deve essere completata, anche per chiarire meglio l’autorizzazione paesaggistica postuma, senza condono, in quanto esiste contrasto fra l’art. 146 e gli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e la giurisprudenza. Infatti il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sent. n. 5392 del 9 ottobre 2000, ha fatto un’ampia analisi sulla materia, ritenendo che sia possibile presentare progetto a sanatoria per abusi formali anche in caso di interventi su immobili o aree con vincolo paesaggistico. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 21 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE T.U. edilizia, le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore La stessa norma prevede inoltre che, in caso di demolizione spontanea da parte del trasgressore delle opere abusive prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, si estingue il reato (anche se la norma non ne fa cenno, è da ritenere che ciò valga per tutte le opere abusive, indipendentemente dal vincolo). VARIAZIONI CATASTALI: OBBLIGHI A FINE LAVORI Legge 311, 30.12.2004 L’art. 1, comma 558, della Finanziaria per il 2005, prevede un’aggiunta all’art. 23, comma 7, del D.P.R. 380/20oL stabilendo che all’atto della dichiarazione di fine lavori deve essere prodotta ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 37, comma 5, del T.U. edilizia, previste nella misura di 516 euro. DIFFERIMENTO TERMINI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI Legge 148, 26.07.2005 La legge 148/2005, di conversione del D.L. 86/2005 (art 5-bis), ha stabilito che le disposizioni contenute nel capo V, parte seconda, del T.U. edilizia (Norme per la sicurezza degli impianti) hanno effetto con decorrenza 1° luglio 2006. La legge 26 del 1° marzo 2005, invece, con l’art. 4-bis ha disposto che il termine per l’adeguamento degli impianti nelle scuole, di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 266 del 9 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 306 del 27 dicembre 2004, è prorogato di sei mesi (quindi al 30 giugno 2006). NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. Infrastrutture e trasporti, 14.09.2005 Trattasi in sostanza di una sorta di testo unico che raggruppa le leggi fondamentali 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a strutture metalliche) e 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Inoltre, si devono considerare interessate anche le disposizioni riportate nel D.P.R. 380/2001 e, precisamente, gli artt. da 51 a 76 (Norme tecniche per l’edilizia) e da 83 a 116 (Norme per le costruzioni in zone sismiche).Va, però, anche tenuto presente che il suddetto testo è norma in fase sperimentale come risulta dall’art.14-undevicies del D.L. 115/2005 - Regime transitorio per l’operatività delle norme tecniche per le costruzioni: 1. dopo il comma 2 dell’art. 5 del D.L. 136 del 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 186 del 27 luglio 2004, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al punto 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 22 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Cementi, l’ora degli ingegnerizzati Cementi, l’ora degli ingegnerizzati L’Università del Michigan ha messo a punto nuovi compositi, evoluzione dei fibrorinforzati. Presto in commercio, sono 500 volte più resistenti e il 40% più leggeri rispetto a quelli tradizionali Lightweight Engineered Cement Composites, alias compositi leggeri in cemento “ingegnerizzato”. Evoluzione dei cementi fibro-rinforzati, di cui ricalcano in parte i mix della composizione, gli Ecc rappresentano un decisivo passo in avanti in materia di funzioni e caratteristiche del cemento, dovuto al processo di ingegnerizzazione del materiale che permette di valutare al meglio, di volta in volta, l’utilizzo di questa o quella sostanza a seconda dell’impiego finale del composito. È questa la novità, made in Usa, su cui sta lavorando il team di ricerca dell’Ace-Mrl, il laboratorio di ingegneria civile dell’Università del Michigan per la ricerca avanzata sui materiali, considerato una vera e propria istituzione dell’ingegneria negli Stati Uniti. I cementi di nuova generazione, già brevettati e in fase sperimentale anche al di là dei confini americani - Giappone, Corea e Australia i Paesi che vantano la maggior parte delle iniziative in corso, ma anch’esse ancora in sperimentazione starebbero ora per sbarcare ufficialmente sul mercato. L’annuncio, seppur in sordina, porta la firma di Materia, il prestigioso centro internazionale sui materiali con sede a Rotterdam che dà appunto per imminente la commercializzazione dei nuovi cementi al punto da annoverarli nelle new entry del ricco database di materiali. Fra le caratteristiche dei nuovi cementi ingegnerizzati spiccano senza dubbio quelle relative alla resistenza e alla duttilità, combinate con una leggerezza impensabile. Gli Ecc sono 500 volte più resistenti e il 40% più leggeri di quelli attualmente disponibili e vantano una flessibilità che non ha pari. Non solo: il costo del materiale, calcolato su una diffusione a re- gime, risulta essere decisamente competitivo rispetto ai cementi in circolazione con un abbattimento della spesa fra il 35 e il 40 per cento. Anche sul fronte del consumo energetico in fase di produzione i benefici appaiono notevoli con una flessione del 40% rispetto ai consumi per i cementi tradizionali. Alla base della vincente ricetta Ecc. c’è la presenGrancrete, la versione spray Si chiama Grancrete ed è il nuovo cemento in spray realizzato per facilitare la realizzazione di edifici e strutture prefabbricati e al contempo per renderli più “resistenti” alle intemperie e alle sollecitazioni esterne. Ignifugo, atossico, waterproof, resistente agli urti il Grancrete vanta anche buoni risultati sul fronte dell’isolamento sia termico sia acustico in linea, dunque, con i principi di eco-sostenibilità che vanno man mano regolando il settore delle costruzioni in tutto il mondo. Il cemento in spray, che in pratica forma un sottile strato sulla superficie trattata, si solidifica nell’arco di appena 20 minuti agevolando il lavoro degli addetti al cantiere. Velocità però non fa rima con cattiva qualità delle performance.Anzi. Il Grancrete vanta infatti il doppio della resistenza dei cementi tradizionali e anche sul fronte dei costi appare innovativo considerato che la particolare composizione “liquida” permette di ridurre il prezzo di mercato. Fra i primi “produttori” del Grancrete ci sono i Laboratori Argonne che fanno capo all’Università di Chicago e operano direttamente per il dipartimento statunitense dell’Energia. M.F. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 23 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Cementi, l’ora degli ingegnerizzati za, all’interno del materiale, di fasci di fibre che possono variare nella tipologia: si va dai microgranuli in vetro ai filamenti di polimeri dal diametro millimetrico (pari al 50% di quello di un capello) passando per una serie di aggregati di varia natura, il tutto a seconda dei risultati che si vogliono ottenere in materia di proprietà fisiche, termiche e meccaniche, del livello di duttilità e flessibilità, della tipologia di utilizzo finale dei nuovi compositi. Numerose le combinazioni, al punto che una quindicina di varianti sono già state messe a punto dal team d’Oltreoceano, in modo da soddisfare le rinnovate esigenze del mercato delle costruzioni in fatto di realizzazione di infrastrutture ed edifici sempre più sicuri, in grado di rispondere al meglio agli stimoli provenienti dall’esterno. A guidare la squadra Usa è il professor Victor Li, impegnato da anni allo studio dei nuovi cementi compositi, il quale non ha negato la necessità di ulteriori approfondimenti relativi alla durabilità nel tempo degli Ecc soprattutto in considerazione dei mix di compositi. Intanto, fra le sperimentazioni già portate a termine quella che ha riguardato, in Giappone, la realizzazione del manto stradale del Mihara Bridge. Tornando in casa il Laboratorio dei materiali statunitense sta lavorando a stretto contatto con il dipartimento dei Trasporti del Michigan per la realizzazione di ponti e attraversamenti pedonali. Mila Fiordalisi da “Edilizia e Territorio” IL CALCOLO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Il volume sviluppa una traccia operativa per eseguire correttamente delle diverse strutture in cemento armato, attraverso lo svolgimento di due differenti esempi di edifici (uno civile ed uno artigiano), nei quali il tecnico viene guidato passo-passo al dimensionamento dei singoli elementi: solai, travi, pilastri, fondazioni, plinti, muri e quant’altro necessario alla verifica dei fabbricati. La suddivisione del calcolo nei suddetti elementi offre una notevole flessibilità di lettura, permettendo di prendere in considerazione i soli manufatti di interesse immediato. Il testo, di 116 pagine formato A4, si presenta così precisamente articolato: • METODOLOGIE DI CALCOLO • DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO • ELEMENTI SINGOLI • RELAZIONE ILLUSTRATIVA • ESEMPIO DI LAVORO SU EDIFICIO INDUSTRIALE. Il software “CALCOLO STRUTTURE IN C.A.” contenuto nel Cd-Rom allegato al volume è una versione di valutazione che permette di consultare, dal punto di vista informatico, gli esempi di calcolo sviluppati nel testo e, sulla base di questi, di svolgere propri calcoli di prova, ma non consente di stampare gli elaborati cartacei né di creare i file DXF relativi ai disegni delle armature. Mario Costa, ingegnere libero professionista, progettista e direttore lavori, è specializzato nel calcolo delle strutture in c.a. di edifici civili, artigianali ed industriali Rassegna Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 24 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Norme tecniche, monito Uni: più di 100 elementi di conflitto tra Eurocodici e testo unico Norme tecniche, monito Uni: più di 100 elementi di conflitto tra Eurocodici e testo unico Sono necessari interventi correttivi durante la fase di sperimentazione di 18 mesi e la pubblicazione degli annessi tecnici, indispensabili per l’attuazione delle indicazioni Ue Lo scorso 23 settembre è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con le “Norme tecniche per le costruzioni”. È un testo decisamente ponderoso (più di 400 pagine), che riguarda la progettazione strutturale degli edifici e delle principali opere di ingegneria civile e le caratteristiche di materiali e prodotti utilizzati, e che consiste in ampio aggiornamento del quadro legislativo nazionale in campo strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali 1086/1971 (strutture di calcestruzzo e di acciaio) e 64/1974 (strutture in zona sismica). Una sorta di svolta epocale; dunque, nel settore delle costruzioni, caratterizzata, tuttavia, da un approccio non omogeneo per quanto concerne i riferimenti al parco normativo Uni attualmente disponibile. Se da un lato infatti sono moltissimi i riferimenti alle norme Uni per quanto concerne le prescrizioni su materiali e prodotti (più di 100), nella sezione inerente al calcolo strutturale manca invece completamente il riferimento agli Eurocodici, elaborati dal Cen su specifico mandato della Commissione europea con l’auspicio che siano riconosciuti non come uno dei possibili codici internazionali cui fare riferimento ma come il sistema organico di regole di calcolo strutturale destinato a diventare la base degli ordinamenti legislativi nazionali. L’analisi della sezione su “Materiali e prodotti per uso strutturale” contiene in pratica la totalità dei riferimenti a norme Uni (è il 20% del testo e c’è il 99% dei riferimenti) con un significativo passaggio nella parte introduttiva dove è testualmente riportato che “il richiamo alle specifiche tecniche europee En o nazionali Uni; ovvero in- ternazionali Iso contenuto nella presente norma, deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato”. Un metodo decisamente innovativo, in piena sintonia con la strategia del “nuovo approccio” europeo che ha regolato l’ultimo ventennio dell’attività legislativa europea (principi generali alle Autorità legislative, norme tecniche di attuazione agli organismi di normazione tecnica volontaria). Altro aspetto significativo è che molte delle norme Uni citate sono recepimenti di norme En armonizzate ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, la quale riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire i valori limite di prestazione dei prodotti da costruzione, fermo restando che tali valori riguardino le sole caratteristiche essenziali valide ai fini della marcatura Ce dei prodotti. Quindi, anche in questo caso piena complementarità e sinergia tra Autorità competenti (e regole tecniche) e organismi di normazione (e norme tecniche). Un ultimo aspetto importante, riguardante i materiali, è che nel testo sono contenute le indicazioni inerenti alla scelta del sistema di attestazione della conformità, in particolare per gli aggregati e per gli elementi per muratura, in funzione della particolare destinazione d’uso dei prodotti. La parte più consistente del testo riguarda le azioni sulle strutture e la progettazione strutturale di edifici e opere di ingegneria civile. A differenza della sezione sui materiali, in questa parte viene a mancare il collegamento tra le prescrizioni contenute e il quadro normativo di riferimento definito in ambito europeo con gli Eurocodici. Gli Eurocodici sono una serie di norme europee che forniscono i metodi comuni per calcolare la Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 25 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Norme tecniche, monito Uni: più di 100 elementi di conflitto tra Eurocodici e testo unico resistenza meccanica degli elementi strutturali, alla cui redazione e discussione Uni ha partecipato per 15 anni. Gli Eurocodici stanno concludendo il loro programma di conversione da Env (norme europee sperimentali) a En (norme europee definitive). È la felice conclusione di un processo lungo e laborioso, ben noto anche alle Autorità nazionali italiane competenti attraverso il loro coinvolgimento nei lavori normativi e nei correlati eventi di divulgazione. Del resto, come riportato nella Raccomandazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2003, le disparità tra i metodi di calcolo utilizzati dalle normative nazionali in materia di edilizia ostacolano la libera circolazione dei servizi d’ingegneria e di architettura all’interno della Comunità. L’utilizzo degli Eurocodici agevolerà la libera prestazione di servizi d’ingegneria edile e di architettura e creerà le condizioni per un sistema armonizzato di regole generali. In Italia l’applicazione delle parti generali degli Eurocodici 2 e 3 (versione Env) è consentita già da nove anni, quale soluzione alternativa di attuazione della legislazione nazionale vigente in campo strutturale. Invece, se nel periodo transitorio di applicazione (18 mesi) non saranno sostanzialmente eliminate le conflittuali prescrizioni tecniche di dettaglio, le nuove “Norme tecniche per le costruzioni” costituirebbero un incomprensibile passo indietro, impedendo di fatto l’uso degli Eurocodici e comportando così l’isolamento scientifico e normativo del nostro Paese. Nei 18 mesi di transitorio è richiesto un ulteriore adempimento alle Autorità nazionali: l’emissione di una Appendice nazionale per ciascun Eurocodice in cui siano definiti i valori numerici dei parametri determinati a livello nazionale (i cosiddetti Ndp - Nationally Determied Parameters).Tali parametri sono sostanzialmente coefficienti di sicurezza, lasciati liberi dagli Eurocodici nella nuova versione En per rispettare il diritto delle Autorità nazionali a controllare il livello di sicurezza. La legislazione nazionale dovrebbe pertanto contenere le sole concise prescrizioni generali (indiIl “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 26 pendenti dalle singole tecniche e dai singoli materiali) intese a garantire la sicurezza delle costruzioni, formulare i requisiti essenziali e definire gli Ndp, affidando agli Eurocodici il ruolo di normativa tecnica attuativa. In tal modo, come raccomandato dalla Commissione europea, si consentirà l’armonizzazione europea delle norme tecniche e l’Italia ne farà parte, pur salvaguardando interamente la competenza delle Autorità nazionali in tema di sicurezza. Nei contatti avuti con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’Uni ha avuto modo di confermare la propria disponibilità a collaborare nelle forme ritenute più opportune, in merito al recepimento degli Eurocodici nell’ordinamento legislativo nazionale, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli. Ed è a tale proposito che la Commissione “Ingegneria strutturale” Uni ha effettuato un attento confronto tra gli Eurocodici e le “Norme tecniche per le costruzioni”, elencandone i punti di divergenza. I rilievi effettuati mostrano come siano numerosi (più di 100) e importanti gli elementi di conflitto (principalmente, il mantenimento del metodo alle “tensioni ammissibili”, abbandonato da decenni dalla comunità scientifica internazionale, e le prescrizioni in contrasto con le norme di prodotto armonizzate citate nella sezione “materiali”). Tale contributo è già stato trasmesso al Ministero con l’auspicio che sia tenuto in debito conto nella messa a punto del testo definitivo. Alberto Galeotto Coordinatore comparto Costruzioni Uni AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza Con la legge di semplificazione per il 2005 viene disposto che gli spazi di sosta realizzati nell’ambito dei fabbricati con il rapporto di superficie 1 mq ogni 10 mc di costruzione possono essere commerciabili indipendentemente dall’unità immobiliare principale di rispettiva pertinenza purché venga rispettata la destinazione d’uso a parcheggio. La nuova disposizione chiarisce una questione che da tempo si dibatteva nella giurisprudenza riguardo all’interpretazione della “legge ponte” del 1967 e ha l’effetto di rendere commerciabili importanti spazi in tutte le aree di pertinenza dei fabbricati, spazi che fino a oggi erano riservati ai residenti, ovvero, anche se venduti, dovevano comunque essere utilizzati solo da questi ultimi. Dal 15 dicembre 2005, gli spazi per parcheggi privati imposti dalla “legge ponte” 765/1967 non sono gravati da vincoli pertinenziali, né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, e sono trasferibili autonomamente da queste ultime. A stabilirlo è il nuovo comma che l’art. 12, comma 9, della legge 246/2005 ha aggiunto all’art. 41-sexies della legge urbanistica 1150 del 17 agosto 1942.Viene così a cadere quel principio, forgiato da alcune importanti pronunce delle Sezioni unite della Cassazione, secondo il quale i parcheggi obbligatori costituivano pertinenza ex lege delle costruzioni e, pur essendo liberamente alienabili, erano assoggettati a un vincolo inderogabile di destinazione in favore dei proprietari delle unità immobiliari. Sempre secondo la Suprema Corte, a essere esclusi dal vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari erano esclusivamente i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo prescritto dalla “legge ponte”. Di conseguenza, solo in quel caso alla cessione della proprietà separata delle aree di sosta poteva seguire la possibilità per l’acquirente di avvalersene. Le conseguenze della modifica legislativa apportata dalla legge di semplificazione per il 2005 alla “legge ponte” sono presto dette. Nel silenzio del contratto, la cessione dell’immobile non comporta il trasferimento automatico in capo all’acquirente del posto auto ex legge 765/1967. I proprietari possono vendere l’unità immobiliare separatamente dal posto macchina obbligatorio e, nell’ipotesi opposta, ossia di cessione dell’arca di sosta, quest’ultima potrà essere liberamente utilizzata dall’acquirente. Dalla libera circolazione dei parcheggi si conseguirà quella più equa ridistribuzione dell’uso dei posti auto da tempo auspicala dalla Confedilizia, la principale organizzazione della proprietà immobiliare. Le esigenze degli abitanti di un edificio residenziale possono essere le più varie. Possono esserci, infatti, proprietari di immobili che non hanno più bisogno di un posto macchina, e altri che, invece, vorrebbero disporre di un’area di sosta supplementare, magari all’interno dello stesso fabbricato. La “legge ponte” del 1967 L’art. 41-sexies, nella sua formulazione originaria, è una delle numerose norme che sono state aggiunte ex novo alla legge 1150/1942 o che sono state interamente riformulate, a opera della legge 765 del 6 agosto 1967. Questa normativa è più nota come “legge ponte”, perché, nelle intenzioni di chi all’epoca la promosse, essa avrebbe dovuto rappresentare solo una fase transitoria, in attesa di una mai attuata di riforma urbanistica organica e complessiva. L’emanazione della “legge ponte” fu anche la conseguenza di alcuni sinistri (i crolli di Agrigento) che avevano reso più scottante il tema della lotta alla speculazione edilizia. Il Ministro dei lavori pubblici del tempo Giacomo Mancini, supportato da un direttore generale per l’Urbanistica dotato di forte personalità (Michele Martuscelli, scomparso nel 2003), riuscì a superare le numerose resistenze e a imporre una normativa particolarmente avanzata che, tra l’altro, mutuava alcuni principi contenuti nelle nor- Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 27 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza me tecniche del piano regolatore di Roma del 1962. Per esempio, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, l’art. 17 della legge 765/1967 prescrive la realizzazione di standard urbanistici, ossia i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Rapporti, questi, che hanno trovato successivamente una specificazione dettagliata nel D.M. 1444 del 2 aprile 1968, tutt’ora in vigore e da allora mai modificato. Ma la la norma che a noi maggiormente interessa è la seguente, ossia l’art. 18, che ha introdotto l’art. 41-sexies della legge 1150/1942. Attraverso di esso, anche in assenza di pianificazione urbanistica è prescritta per ogni edificio la creazione dei cosiddetti parcheggi obbligatori: “Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione” (rapporto elevato a 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi dall’art. 2 della legge 122 del 24 marzo 1989, con operatività a partire dal 7 aprile 1989). Per “spazi per parcheggi” debbono intendersi “gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra e all’accesso dei veicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione, in aree esterne oppure promiscuamente, e anche in aree che non formino parte del lotto, purché siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario. La cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell’edificio: scantinati, servizi e volumi tecnici” (dalla circ. n. 3210 del Ministero dei lavori pubblici del 28 ottobre 1967). L’applicazione della norma riguarda esclusivamente gli edifici nuovi, realizzati in base a licenze o concessioni edilizie successive al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 28 765/1967 (Cass., sent. n. 6412 del 17 dicembre 1985; Cass., sent. n. 11731 del 28 ottobre 1992; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7766 del 20 luglio 1999). Gli interventi di ristrutturazione possono portare anche a fabbricati privi di aree destinate al parcheggio (Cons. Stato, Sez.V, dec. n. 1 del 3 gennaio 1984). Ma se da un intervento di ristrutturazione (art. 31, lett. d), della legge 457 del 5 agosto 1978) dovessero derivare edifici dotati di spazi per parcheggio, questi, di massima ed entro i limiti quantitativi stabiliti dalla legge, sono assoggettati alla disciplina della legge 765/1967 e, quindi, al diritto di uso dei condomini (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4465 del 20 aprile 1995, giurisprudenza da prendere tuttavia con cautela essendo anteriore al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001,Testo unico dell’edilizia, che agli artt, 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c), offre una nuova definizione della ristrutturazione in linea con la giurisprudenza). Il vincolo pubblicistico di destinazione Dall’entrata in vigore dell’art. 41-sexies origina una copiosa produzione giurisprudenziale. Il punto di partenza di queste pronunce è il collegamento a esigenze pubblicistiche dell’obbligo di riservare a parcheggio, nelle nuove costruzioni e aree a esse inerenti, gli spazi di cui all’art. 41sexies. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza Esso, pertanto, costituiva un vincolo di destinazione in favore degli abitanti delle costruzioni stesse, non derogabile né da parte del costruttore, né da parte di successivi rapporti privatistici, i quali sarebbero stati colpiti da nullità se in contrasto con tale destinazione. La stessa giurisprudenza mostrava poi notevoli difficoltà nella qualificazione giuridica del rapporto fra il fabbricato e il posto auto, di volta in volta ricorrendosi agli schemi della servitù, del diritto reale d’uso, della parte comune dell’edificio in condominio, della pertinenza, a seconda della fattispecie pratica concretamente verificatasi. Per esempio, per la Suprema Corte, qualsiasi negoziazione avente a oggetto unità immobiliari di un edificio dotato dell’area di parcheggio ex art. 41sexies “comporta ipso iure il trasferimento al compratore della proporzionale quota dell’area medesima (quota di comproprietà o di coservitù), in virtù dell’integrazione ope legis degli effetti del contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., senza il versamento di un ulteriore corrispettivo, salva, per il venditore, ricorrendo gli estremi richiesti dall’art. 1429 n. 4 cod. civ., l’azione di annullamento del contratto, ove l’omesso computo nel prezzo del valore della quota dell’area di parcheggio si ricolleghi ad un errore sulle conseguenze giuridiche del negozio” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6714 del 18 dicembre 1981). L’art. 41-sexies “pone un limite all’autonomia privata, sanzionando di nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., ogni convenzione che, per privato interesse del costruttore o del rivenditore degli immobili (o anche dei condomini stessi), sottragga gli spazi alla funzione loro assegnata dalla legge. Ne deriva che va dichiarata nulla, per contrarietà alla disposizione imperativa in questione, sia la clausola con cui il costruttore o altri nel vendere i singoli appartamenti, escludano dalla vendita la comproprietà dei locali di parcheggio, come parte di natura condominiale (art. 1117 cod. civ.), o, comunque, il godimento del servizio di parcheggio a titolo di servitù, sia l’atto con cui l’acquirente di un appartamento rinuncia al servizio medesimo, con il conseguente diritto di quest’ultimo di fruire del servizio e dell’alienante di esige- re il relativo corrispettivo pecuniario” (Cass. civ.. Sez. II, sent. n. 483 del 25 gennaio 1982). Nell’ipotesi di fabbricato condominiale,“qualora il godimento dello spazio per parcheggio non sia assicurato in favore del proprietario del singolo appartamento in applicazione dei principi sull’utilizzazione delle parti comuni dell’edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullità di tale contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguentemente deve ritenersi il contratto stesso integrato ope legis, con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio in favore di detto condomino” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 6600 del 17 dicembre 1984). La mancata “interpretazione autentica” da parte della legge 47/1985 In occasione del varo del primo condono edilizio, quello dell’85, fu predisposta una norma che, nell’intento del legislatore, avrebbe dovuto segnare una correzione di rotta. L’art. 26, ultimo comma, della legge 47 del 28 febbraio 1985 stabiliva infatti che gli spazi di cui all’art. 41-,sexies della legge 1150/1942 costituissero pertinenze delle costruzioni ai sensi degli arti. 817, 818 e 819 cod. civ. E l’art. 818, comma 2, dispone appunto che le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. Ma il tentativo non ebbe alcun impatto in giurisprudenza. Per la Suprema Corte, il vincolo pubblicistico di destinazione “non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi a parcheggio, le cui clausole difformi sono sostituite dalla norma imperativa”. Tale regime deve considerarsi immutato anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 della legge 47/1985, “il quale assolve soltanto alla funzione di conferire certezza testuale a un principio che, come quello secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti o rapporti separati fermo restando il vincolo, doveva ritenersi già accolto dalla norma interpretata” (Cass., Sez. Unite, sent. n. 3363 del 18 luglio 1984). L’art. 26, ultimo comIl “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 29 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza ma, infatti, “non ha modificato il regime vincolistico imposto dalla legge 765/67 fra unità abitativa e spazi di parcheggio condominiali, chiarendone solo l’originaria portata” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7994 del 18 luglio 1991). Nel caso in cui un appartamento per uso abitativo e il posto macchina fossero concessi in locazione dal proprietario. anche con separati contratti, al medesimo conduttore, “il rapporto di pertinenza stabilito tra i due beni, secondo il vincolo di servizio imposto, tra gli stessi beni, dall’art. 26, ultimo comma, della legge 47/1985 (a norma del quale gli spazi destinati a parcheggi nelle nuove costruzioni ex art. 113 della legge 765/1967 costituiscono pertinenza della costruzione al servizio della quale sono stati posti) non può essere efficacemente escluso da una contraria volontà delle parti, perché il predetto vincolo, per quanto ispirato da finalità pubblicistiche inerenti alla normalizzazione della viabilità urbana, incide, per la sua natura cogente e inderogabile, anche nei rapporti intersoggettivi di diritto privato, tra cui quelli di locazione degli immobili per uso abitativo” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1155 del 4 febbraio 1992). L’art. 41-sexies della legge 1150/1967,“ulteriormente chiarito dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (che, conferendo certezza testuale alla regola già desumibile dall’art. 18 della legge 765/1967, ha precisato che l’area destinata a parcheggio costituisce pertinenza della costruzione), pone un inderogabile vincolo pubblicistico di destinazione di detta area, che non impedisce al proprietario dell’edificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, la proprietà dell’area stessa destinata a parcheggio o di trasferire ad altri la Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 30 proprietà, atteso che non attribuisce tale proprietà ai condomini per effetto automatico dell’acquisto dell’appartamento, ma esclude solo la possibilità che la riserva o il trasferimento a terzi della proprietà privi i proprietari degli appartamenti dell’edificio del diritto reale di utilizzazione di tale area per il parcheggio dei loro veicoli, sottraendola al vincolo pubblicistico di destinazione” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6104 del 1° giugno 1993). L’art. 26 è stato infine abrogato dall’art. 136, comma 2, del D.P.R. 380/2001, con decorrenza 30 giugno 2003. La legge di semplificazione per il 2005 Con l’aggiunta del nuovo comma all’art. 41-sexies a opera della legge 246/2005, trova finalmente conclusione l’annosa diatriba sui limiti alla libera circolazione dei posti macchina obbligatori. Ma resta in piedi la questione dell’eccessiva rigidità degli standard urbanistici, in particolare di quelli specificati dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968. Si tratta, infatti, di norme che hanno rappresentato soprattutto un segnale “forte” dato dal Ministero ad alcuni comuni che, all’epoca, non sembravano molto sensibili al problema degli spazi pubblici (gli insediamenti sorti nel dopoguerra in virtù di piani urbanistici del tutto indifferenti alle esigenze dei loro abitanti sono ancora lì a ricordarlo). Organizzazioni come la Confedilizia e l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) reclamano da tempo una maggiore elasticità della quantificazione dei rapporti, con l’abbandono del principio “ragionieristico” che sembra informarli. In effetti, dare per scontato che a tot abitanti di un edificio residenziale e a tot utenti di uno stabile a uffici debbano corrispondere necessariamente dei quantitativi fissi di automobili da parcheggiare appare un po’ una forzatura. Soprattutto quando non si tiene conto della circostanza che il comprensorio in cui sorge l’immobile potrebbe essere egregiamente servito dai mezzi pubblici, e magari trovarsi anche in una zona pedonalizzata del centro cittadino. Jacopo Astarita da “Consulente Immobiliare” AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Industria e tecnologia: sensori, microchip, micro-processori e ponti con la plastica Industria e tecnologia: sensori, microchip, micro-processori e ponti con la plastica Riportiamo alcuni interessanti articoli apparsi su “Edilizia e Territorio” a cura di Mila Fiordalisi, riguardanti una serie di innovazioni tecnologiche applicate all’edilizia delle quale, nel più prossimo futuro, sentiremo molto parlare Sensori e microchip per vetri antirumore a prova di aeroporto Rendere i vetri delle finestre “refrattari” al rumore al punto tale da divenire perfetti isolanti acustici persino in situazioni finora considerate gravi come, ad esempio, la vicinanza di insediamenti abitativi o di lavoro ad aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali, strade ad alta densità di traffico. La soluzione sembra già essere dietro l’angolo ed è frutto dell’innovazione made in Italy. Innovazione che ha trovato nell’Università Politecnica delle Marche l’incubatore di un progetto altamente all’avanguardia che parla il linguaggio dei cosiddetti smart materials combinati con un materiale “tradizionale”, il vetro. “Il sistema sperimentato minimizza il campo sonoro irradiato dalla facciata in vetro verso l’ambiente interno attraverso la riduzione dell’efficienza della propria radiazione acustica”, spiega il professor Berardo Naticchia a capo del gruppo di ricerca, presso il dipartimento di Architettura, costruzioni e strutture del Politecnico marchigiano, che sta sperimentando e sviluppando il progetto. In dettaglio, illustra Naticchia,“ciò è ottenuto utilizzando microattuatori o microsensori piezoelettrici e un microchip fissati direttamente sul perimetro del vetro. I microsensori rilevano in vari punti le vibrazioni del vetro e inviano i dati del microchip, che con un apposito filtro ricostruisce il campo vibrazionale generato dal rumore esterno sull’intera lastra vetrata”. Successivamente “attraverso apposite funzioni di trasferimento viene calcolato, in tempo reale, l’impulso da inviare ai singoli microattuatori che vibrando in modo coordinato modificano il campo vibrazionale della lastra riducendo il livello di pressione sonora generato nell’ambiente”. L’impianto sperimentato deriva dall’impiego di un sistema di tipo Asac (Active structural acoustic control) per il controllo attivo della propagazione del rumore, concorrente dell’Anc (Active Noise Control). Quest’ultimo “è basato sull’interferenza distruttiva, nella zona di interesse, tra il rumore disturbante e un’onda acustica di controllo generata ad hoc - spiega Naticchia -. L’Asac si avvale invece di specifici microattuatori applicati sulle superfici delle strutture, attivati da un sistema di controllo al fine di ridurne le vibrazioni e quindi diminuire il rumore da esse trasmesso o anche riflesso”. L’utilizzo del sistema Asac “pur a fronte di una maggiore complessità tecnologica - puntualizza il prof. Naticchia - consente in molte situazioni una maggiore efficacia e flessibilità di applicazione”. E non a caso fra i possibili utilizzi del nuovissimo vetro hi tech, oltre a quella principale che riguarda l’insonorizzazione dei vetri degli edifici c’è anche “l’ottimizzazione della qualità acustica delle sale di ascolto”. Incendi, sensori speciali anti-focolai Realizzare un sistema antincendio basato su sensori in grado di comunicare via onde radio a pompieri, forze dell’ordine e addetti alla security degli edifici l’esatta locazione dei focolai. E’ questo l’ambizioso progetto su cui stanno lavorando i ricercatori del Nist (National Institute of Standards and Technology), l’agenzia che fa capo al Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 31 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Industria e tecnologia: sensori, microchip, micro-processori e ponti con la plastica dipartimento delle Tecnologie statunitense, con l’obiettivo di rendere più efficienti gli interventi in caso di incendio. L’idea è di rendere possibile anche la determinazione dell’intensità di propagazione delle fiamme, la presenza di eventuali sostanze chimiche e altre informazioni che possano fornire il quadro dettagliato della situazione. Il Nist ha deciso di coinvolgere nel programma di ricerca anche il mondo dell’industria e al momento è in corso la definizione degli standard che permetteranno la realizzazione di sistemi intelligenti in grado di impiegare diverse tecnologie di comunicazione, comprese quelle wireless. I sensori e le videocamere installate negli edifici saranno in grado - o, almeno, è questo l’intento di comunicare in tempo reale con i pompieri e tutte le persone abilitate a ricevere le informazioni sui computer portatili. Sui notebook sarà immediatamente riprodotta una mappa interattiva dell’edificio in modo da indicare la presenza di porte, ascensori, sistemi elettrici ecc., e di comunica re immediatamente eventuali variazioni di temperatura in modo da anticipare l’intervento in aree segnalate a rischio ma non ancora raggiunte dalle fiamme. Domotica, via agli edifici “adattivi” Con la tecnologia Ddc microprocessori e software sono in grado di anticipare le esigenze abitative. Annunciato un progetto internazionale che permette la gestione integrata di tutti gli impianti Ddc, alias Direct Digital Control. È questa, secondo gli addetti ai lavori, la vera tecnologia “rivoluzionaria” in materia di gestione intelligente degli edifici. Fra le città che per prime al mondo si dateranno di abitazioni basate sul nuovo sistema c’è Riad, dove lo studio di progettazione Egyptian Architects Group e la tecnologica Bt Company, che per l’occasione hanno deciso di scendere sul campo unite attraverso una joint venture, hanno già messo nero su bianco i termini di un accordo che per un investimento di circa 500mila euro permetterà di realizzare le prime case intelligenti di nuova generazione. Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 32 Il sistema domotico del futuro è costituito da un mix di tecnologie, ma ha l’anima nel Ddc. L’innovativa infrastruttura di rete attraverso l’impiego delle tecnologie Ict (Information and Communication Technology) e in particolare dei protocolli Internet permette la gestione degli edifici a distanza in tempo reale. Non solo: gli speciali microprocessori che compongono il network, le cui funzionalità sono preimpostate attraverso il software deputato alla logica di controllo, si “adattano” ai cambiamenti e addirittura riescono ad anticipare le necessità dell’edificio in termini di esigenze energetiche, climatiche e quant’altro sia alla base del comfort e della sicurezza dei residenti. Proprio la capacità adattiva, hanno spiegato nei giorni scorsi, in occasione dell’annuncio del progetto,Yusri Zaghloul (presidente di Egyptian Architects Group) e Amro Taher (direttore per le attività It della saudita Bt Company), è alla base del futuro della domotica. Futuro che parla inevitabilmente il linguaggio dell’innovazione, quello dell’universo “internettiano”; nell’illustrare le componenti degli edifici intelligenti i due manager non hanno mancato infatti di stressare l’attenzione sulle nuove reti di comunicazione, quelle a banda larga, che consentono l’erogazione di servizi all’avanguardia. E anche in materia di sicurezza il vocabolario è ricco di termini informatici: si parla di integrazione dei network per la gestione centralizzata di tutti gli impianti (elettricità, acqua, gas) e di allarmi che inviano segnali in tempo reale a Pc e persino a telefoni mobili quando i sensori in funzione nell’edificio registrano situazioni anomale. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Industria e tecnologia: sensori, microchip, micro-processori e ponti con la plastica Va da sé che per ottenere simili risultati, hanno puntualizzato Zaghloul e Taher, l’infrastruttura va realizzata al momento della costruzione dell’edificio. La nuova avventura dell’Egitto, che stando a quanto hanno fatto intendere gli organizzatori, coinvolgerà presto altre zone della regione araba già individuate a seguito di un apposito studio, sarebbe il frutto dell’evoluzione di una “teoria domotica” di estrazione statunitense. La National Academy of Sciences di Washington, fanno notare alcuni esperti di settore, è stata pioniera della teoria degli edifici intelligenti che fissa l’innovazione in quattro parametri chiave: efficienza energetica, sistemi di sicurezza, sistemi di telecomunicazioni, automazione delle funzioni. Il valore aggiunto dell’iniziativa egiziana consiste nell’aver integrato i quattro principi cardine in un sistema computerizzato che unisce in un’unica piattaforma le funzionalità di hardware e software. In attesa del battesimo dei nuovi edifici - al momento non sono state annunciate date - Egyptian Architects Group e Bt Company hanno spiegato che il pacchetto base del sistema domotico consiste in 16 servizi, ai quali possono esserne aggiunti altri in base alle rinnovate esigenze dell’edificio e anche alla disponibilità economica del condominio. Scalabilità e flessibilità sono le altre due caratteristiche dell’infrastruttura, caratteristiche da non sottovalutare considerata la rapida evoluzione delle tecnologie e le prospettive, tutte al rialzo, sull’evoluzione del mercato della domotica a livello mondiale. Ponti rinforzati con la plastica Dopo le passerelle pedonali la plastica fibrorinforzata si prepara a debuttare anche sui ponti stradali. Anzi, dentro i ponti stradali. Si, perché a differenza dei progetti di prima generazione, quelli in cui le caratteristiche di resistenza e trasparenza del materiale composito hanno convinto i progettisti a utilizzarlo per dare sostanza e al contempo “leggerezza” alte strutture, la sfida annunciata da un gruppo di ingegneri civili dell’università del Wisconsin-Madison si combatte tutta sul fronte della robustezza e delle performance nel lungo periodo. Il progetto d’Oltreoceano, che peraltro si è già aggiudicato il riconoscimento degli esperti di settore, consiste nella realizzazione di una maxigriglia tridimensionale in polimeri fibrorinforzati che, sostituendo le tradizionali barre di rinforzo, sarà posizionata sotto il manto stradale dei ponti con l’obiettivo di raddoppiare letteralmente la resistenza della struttura. II materiale, dicono gli ideatori del progetto, ha una resistenza di circa 75 anni, molto di più dei 30-40 anni delle attuali soluzioni. Altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di prefabbricazione dei moduli della griglia che permette la semplice e veloce posa degli stessi diversamente da quanto accade per le attuali barre di rinforzo che devono essere posizionate e poi “legate” fra loro direttamente in fase di cantiere. Ideale per i ponti di nuova costruzione la griglia di “plastica” può essere impiegata anche per i ponti che necessitano di ristrutturazione.“Si pensi agli interventi su ponti a elevata densità di traffico e importanti per la loro funzione di collegamento. La griglia permette di velocizzare drasticamente i tempi del cantiere e quindi di evitare situazioni di criticità nella mobilità”, spiega Lawrence Bank, professore di Ingegneria civile e ambientale all’ateneo statunitense. L’iniziativa ha già superato con successo la fase sperimentale: il gruppo di lavoro guidato dal professor Bank dopo aver progettato la griglia di plastica ne ha fatto realizzare elementi prefabbricati dalla Strongwell, azienda dei Minnesota specializzata in prodotti compositi in fibre di vetro. Non solo: la griglia è già stata utilizzata per il ponte che sulla Highway 151, nelle vicinanze di Fond du Lac nel Wisconsin, attraversa DeNeveu Creek. Esternamente il ponte, battezzato lo scorso anno, è identico a quello gemello che lo affianca, ma sotto il manto stradale è stata posizionata la griglia in polimeri. Si tratta della prima installazione al mondo nel suo genere ed è stata resa possibile grazie al finanziamento della Federai Highway Administration nell’ambito del programma dedicato proprio alla messa a punto di tecniche e tecnologie innovative per la costruzione di ponti (Innovative Bridge Research and Construction Programme). Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 33 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le problematiche del Supercondominio Le problematiche del Supercondominio Con l’evoluzione delle costruzioni e dei concetti giuridici dal tempo della formazione del Codice civile, molte situazioni sono cambiate. All’origine si pensò al condominio come una costruzione verticale emergente dal sedime. Se questo sedime fosse un solo mappale, più mappali, poco importava, al massimo si prendeva in considerazione l’immagine delle coperture. Fabbricati costruiti con elevazione diversa di solito costituiscono costruzioni separate verticalmente ed hanno la possibilità di suddividere le spese per le riparazioni del tetto in due blocchi di condomini. La questione però si complica qualora il manufatto invece che elevarsi verticalmente si distribuisce orizzontalmente, caso tipico le villette a schiera. Per esaminare il caso è necessario capire come il progettista pose in essere la costruzione. Anche nel caso dei nostri paesi abbiano vie con case adiacenti che certamente non costituiscono un condominio, quando però abbiamo il nuovo modello a schiera siamo in presenza di qualche cosa di diverso. Partendo dalle fondazioni di solito abbiamo un basamento unico che unisce tutto l’insieme. Di seguito vi sono se non tutti quasi tutti, i servizi in comunione anche se separati all’interno delle varie proprietà. Pertanto discutere se un fabbricato è un condominio spesso dobbiamo fermarci ed esaminare la condizione generale di tutte le occasioni progettuali che hanno portato alla costruzione. Inoltre si deve tenere conto dell’accessorietà che lega le parti comuni elencate negli atti e nel C.C. Spesso il condominio nasce già con la scelta progettuale, non solo dell’edificio, ma in via definitiva con la scelta relativa alla distribuzione dei servizi ed utenze comuni. Ovviamente si può cadere nell’eccessiva importanza dell’articolo 1123 del C.c. che prevede anche l’ipotesi del condominio parziale a secondo dell’uso delle parti comuni. Parti comuni che in caso di più edifici possono essere più o meno in uso ad alcuni di essi. In sintesi, la materia teoricamente si configura impegnativa in quanto congloba aspetti di natura tecnica e di natura civilistica. In pratica i condomini, il più delle volte, tendono a seguire una via semplicistica, in quanto si considera il condominio come un ente che consente di distribuire i carichi di spesa su molte famiglie in modo da ottenere una specie di diluizione delle spese nel tempo. Infatti nel caso di dieci condotte di scarico abbiamo una maggiore frequenza di rotture, ma essa viene suddivisa tra molti condomini, invece quando abbiamo l’intervento per singola colonna capiterà di meno, ma si avrà un maggior costo. Convocazione e gestione dell’Assemblea In precedenza era stata ammessa, in applicazione all’articolo 1131 Cod. civ., la possibilità di inserire nel regolamento contrattuale, predisposto dal costruttore originario e accettato dai condomini all’unanimità, una norma secondo la quale all’assemblea del supercondominio partecipano i soli amministratori in rappresentanza degli edifici che amministrano; ed era stato ammesso che, mediante questa procedura, gli amministratori dei singoli edifici possono tra l’altro procedere alla nomina dell’amministratore del supercondominio, il quale in tale modo risulta nominato in modo conforme al disposto dell’articolo 1129 Cod. civ. (Cass. sent. n. 3908, 29 novembre 1974); ma piú di recente, invece, una simile clausola è stata dichiarata nulla perché il regolamento non può derogare le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell’assemblea (Cass. sent. n. 7894, 28 settembre 1994). Nel supercondominio le parti necessarie per l’esistenza o destinate al servizio o all’uso di più edifici vengono regolate, se il titolo non dispone altrimenti, in virtù di interpretazione estensiva ovvero in forza di interpretazione analogica delle norme dettate in tema di condominio negli Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 35 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le problematiche del Supercondominio edifici; di conseguenza, nella materia attribuita alla competenza dell’assemblea, le deliberazioni si assumono previa convocazione di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte del cosiddetto “supercondominio” (Cass. sent. n. 7286, 8 agosto 1996). Poiché l’articolo 1138, ultimo comma, Cod. civ., dispone che le norme del regolamento - sia contrattuale sia maggioritario - in nessun caso possono derogare dall’articolo 1136 Cod. civ. (il cui comma 6 prevede che tutti i condomini devono essere invitati alla riunione per deliberare) è nulla la delibera adottata in un supercondominio, purse in conformità al regolamento, dagli amministratori dei singoli condomini, sia per la normale inderogabilità delle norme che tutelano le minoranze negli organi collegiali, sia perché la volontà maggioritaria in tale modo espressa non può corrispondere a quella dei condomini (Cass., sent. N. 5333, 13 giugno 1997). Il potere di convocazione dell’assemblea degli amministratori è stato riconosciuto a ogni componente dell’assemblea stessa per applicazione analogica dell’articolo 66, comma 2, disp. att. Cod. civ., che prevede la convocazione dell’assemblea dei condomini nel caso di mancanza di un amministratore (Trib. Napoli, 23 gennaio 1974). Successivamente però lo stesso Tribunale, dopo avere affermato che i criteri previsti dall’articolo 66 non sono applicabili neppure per analogia al supercondominio, ha stabilito che ogni comunista è legittimato alle iniziative per l’amministrazione della cosa comune secondo l’ampia previsione dell’articolo 1105 Cod. civ. e che perciò la convocazione dell’assemblea può essere effettata da ogni partecipante alla comunione o, trattandosi di questioni interessanti il complesso condominiale, anche a iniziativa diretta dell’amministratore (Trib. Napoli, 29 gennaio 1987). Per quanto riguarda le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni, se manca il minimo stabilito dalla legge, la deliberazione non è solo annullabile, ma radicalmente nulla e quindi l’invalidità può essere fatta valere in ogni tempo (Cass. sent. n. 1079, 28 aprile 1976). È nulla la delibera contenuta nel regolamento Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 36 contrattuale di condominio la quale preveda che l’assemblea del supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono (App. Napoli, 27 gennaio 1998, n. 202). Le disposizioni dettate dall’articolo 1136 Cod. civ. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano anche con riguardo al supercondominio (Cass. sent, n. 7286, 8 agosto 1996). È nulla la delibera adottata da una assemblea di supercondominio, a maggioranza dei suoi componenti, istitutiva di un unico condominio tra i vari edifici interessati, in quanto lesiva del diritto di ciascun condomino di fare parte del condominio costituito dal solo edificio in cui era proprietario di unità immobiliari; e sono pure nulle, di conseguenza, le delibere assunte successivamente da assemblee convocate come se esistesse un unico condominio, per deliberare su materie attinenti ai singoli fabbricati (Cass., sent, n. 11276, 28 ottobre 1995). È stato precisato che le delibere dell’assemblea del supercondominio hanno efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condomini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale; e che quindi l’amministratore del supercondominio può rivolgersi direttamente ai singoli condomini per la riscossione delle rispettive quote di spesa (Cass., sent. n. 15476, 6 dicembre 2001). È stata giudicata valida l’assemblea dei condomini di un supercondominio, convocata in un certo giorno e iniziata dopo le ore 24 (e quindi in un giorno solare diverso) a causa del ritardo dovuto al fatto della protrazione - di cui tutti i partecipanti all’assemblea abbiano avuto conoscenza - dell’assemblea particolare di uno dei fabbricati di cui il supercondominio si componga (Trib. Napoli, 23 ottobre 1996). Il principio per cui anche al supercondominio si applica la disciplina dettata per il condominio vale anche per quanto attiene alla legittimazione processuale dell’amministratore (Cass., sent. n. 145, 19 gennaio 1985). AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le problematiche del Supercondominio La rappresentanza processuale non spetta agli amministratori dei singoli edifici, bensì all’amministratore dei supercondominio o, se manca questo, al curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 65, disp. att., Cod. civ. (Cass. sent. n. 6817,14 dicembre 1988). All’amministratore delle parti comuni di un supercondominio spettano tutte le facoltà inerenti a tale gestione, tra cui quella relativa alla legittimazione ad agire in giudizio senza delega di rappresentanza, nonché quella di richiedere i libri contabili al precedente amministratore (Trib. Roma, 4 luglio 1994). A norma dell’art. 1131 Cod. civ. l’amministratore può essere convenuto in giudizio per ogni azione di carattere reale o personale concernente i servizi comuni di un complesso condominiale e quindi anche da parte dei condomini che vogliono agire per ottenere lo scioglimento parziale del condominio (Trib.Torino, 3 giugno 1987). Varie Lo scioglimento del supercondominio può avvenire solo quando il condominio complesso non abbia origine da un titolo negoziale o quando il contratto preveda una unificazione solo sul piano amministrativo (Cass., sent. n. 4439, 7 agosto 1982). L’atto scritto, necessario per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà immobiliare, non occorre invece per la semplice attribuzione, ferma restando la comproprietà fra gli aventi diritto di un godimento separato del bene comune, che può essere validamente attuata anche in convenzione verbale (Cass., sent. n. 1428, 28 febbraio 1984). Lo scioglimento del supercondominio deve essere espressamente deliberato da tutti i partecipanti al condominio che si vuole sciogliere e non solo dai condomini della parte di cui si chiede la separazione (App., Napoli, 28 giugno 1982). Per quanto riguarda la maggioranza necessaria per effettuare lo scioglimento parziale di determinate parti del supercondominio, rimesso all’autonomia contrattuale dei condomini, questi ultimi devono approvare all’unanimità un nuovo regolamento o la modificazione di quello esi- stente (Cass., sent. n. 397, 11 febbraio 1974). Dopo lo scioglimento del supercondominio, per quanto riguarda le cose che restano in comune, nei confronti di queste ultime sopravvive l’originario condominio fra tutti i partecipanti (Cass., sent. n. 1440, 16 marzo 1981). Relativamente al sedime interposto fra più edifici, la destinazione all’utilità di entrambi, se titolata, dà luogo a un caso di supercondominio, la cui disciplina viene mutata dal titolo stesso (Cass., sent. n. 1598, 10 marzo 1986). Il principio secondo cui le spese di riparazione dei singoli tetti di edifici autonomi raggruppati in un unico condominio devono essere ripartite fra i soli proprietari degli edifici su cui tale opera è eseguita non trova applicazione quando, per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei corpi di fabbrica, risulta che tutti i proprietari sono interessati alla riparazione del relativo tetto (App. Milano, 17 gennaio 1992). In tema di contratto di portierato, poiché tale attività è caratterizzata da una prestazione di vigilanza e di custodia al servizio di stabili con le loro relative pertinenze, destinati ad uso esclusivo o prevalente di abitazione di più nuclei familiari, va riconosciuta la qualifica di portiere a chi svolge le mansioni indicate al servizio di un parco destinato a distinti condomini, mentre è irrilevante, al fine di escludere l’esistenza di un contratto di portierato, la circostanza che ogni condominio abbia un proprio portiere (Cass., sent. n. 6539, 15 dicembre 1979). In applicazione del principio per cui, nel supercondominio, le disposizioni dettate dall’art. 1136 Cod. civ. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale, rispettivamente configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e a tutti i proprietari, è stato deciso, con riferimento al caso di un servizio di portierato comune a due edifici costituiti in condomini autonomi per il quale l’assemblea dei solo primo edificio avena deliberato la divisione del servizio di portierato e il licenziamento del portiere, che è nulla una deliberazione simile a causa della mancata convocazione a partecipare alla assemblea anche dei condomini del secondo edificio (Cass., 8 agosto 1996, n. 7286). Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 37 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le problematiche del Supercondominio La convenzione tra condomini per la gestione di servizi in comune ha le caratteristiche di un regolamento di supercondominio il quale, purse avente natura contrattuale, può essere modificato a maggioranza nella parte in cui si limita a dettare norme che disciplinano l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni ovvero il funzionamento dei servizi condominiali; con la conseguenza che la modifica del servizio comune di portierato, pur se comportante la modifica di un regolamento di natura contrattuale, può essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dalla convenzione medesima (Cass., sent. n. 12290, 5 ottobre 2001). Relativamente alla autorimessa facente parte di un supercondominio, i box e i loro viali di accesso non sono comuni a tutti i condomini di un condominio complesso, ma solo ai proprietari dei box stessi, e di conseguenza la loro amministrazione è affidata, quando si tratti di box appartenenti a partecipanti a diversi edifici condominiali, a soggetto diverso sia dall’amministratore del condominio, sia a quello del supercondominio (Trib. milano, 27 luglio 1988). È invalidata la deliberazione dell’assemblea del supercondominio con la quale, nel disciplinare secondo il sistema turnario le modalità d’uso del servizio di parcheggio, a causa dell’impossibilità del contemporaneo godimento da parte di tutti i condomini, si impone ai beneficiari del turno di godimento, a titolo di rimborso forfetario di spese, un onere di entità del tutto svincolata dai costi specificamente afferenti l’area comune oggetto di detto uso (Trib. Milano, 3 novembre 2000). Il principio per cui anche al supercondominio si applica la disciplina dettata per il condominio vale anche per quanto attiene alla legittimazione processuale dell’amministratore (Cass., sent. n. 145, 19 gennaio 1985). La rappresentanza processuale non spetta agli amministratori dei singoli edifici, bensí all’amministratore del supercondominio o, se manca questo, al curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 65, disp. att., cod. civ. (Cass., sent. n. 6817, 14 dicembre 1988). All’amministratore delle parti comuni di un supercondominio spettano tutte le facoltà inerenti Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 38 a tale gestione, tra cui quella relativa alla legittimazione ad agire in giudizio senza delega di rappresentanza, nonché quella di richiedere i libri contabili al precedente amministratore (Trib. Roma, 4 luglio 1994). A norma dell’art. 1131 Cod.civ. l’amministratore può essere convenuto in giudizio per ogni azione di carattere reale o personale concernente i servizi comuni di un complesso condominiale e quindi anche da parte dei condomini che vogliano agire per ottenere lo scioglimento parziale del condominio (Trib.Torino 3 giugno 1987). Opera di pertinenza priva di valore autonomo La nozione di pertinenza, sottratta in quanto tale al regime concessorio (articolo 7, comma 2, lettera a, del decreto legge 9/82, convertito nella legge 94/82) e quello del permesso di costruire (articolo 3, comma I, lettera e.6, del Dpr 380/01), ha peculiarità che la distinguono da quella civilistica. Si deve trattare di un’opera che abbia una propria individualità fisica e conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, priva di autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quelle a servizio dell’immobile. La relazione con la costruzione deve essere, in ogni caso, non di integrazione, ma di servizio, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso. Francesco Ganda da “Il Geometra Bresciano” ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2006 Consiglio Direttivo del 13 Gennaio 2006 Variazioni Albo Nuove Iscrizioni n. 3068) geom. Ghellere Paola - via A. Campetti, 7 - Caldiero n. 3069) geom. Zanini Walter - via dei Castagni n. 42 bis - Boscochiesanuova n. 3070) geom. Mosconi Marco - via Paradiso, 5 - Illasi n. 3071) geom. Peranzoni Savina - via Mocenigo, 8 - Verona n. 3072) geom. Pasquariello Daniele - via N.Bixio, 217 - Villafranca n. 3073) geom. Pacchetti Silvano - via Cavour, 151 - Villafranca n. 3074) geom. Albi Marco - via Cappelletta, 2 - Velo Veronese n. 3075) geom. Tavella Marco - via Malon, 100 - Legnago n. 3077) geom. Franchi Erika - via Meucci, 28 - S.Martino B.A. n. 3078) geom. Magrini Davide - via Gabbiola, 18 - S.Giovanni Lupatoto n. 3079) geom. Battistoni Alessandro - via A.Aleardi, 1 - Bussolengo n. 3080) geom. Giordani Matteo - via Mascagni, 39 - Castel d’Azzano n. 3081) geom. Mazzon Manlio - via Ortolani, 14 - S.Giovanni Lupatoto n. 3082) geom. Zanini Federica - via Tesi, 26 - Verona n. 3083) geom. Bendazzoli Silvia - via Donizetti, 20 - Verona n. 3084) geom. Bertolazzo Luca - Contrada Gonzoni - CerroVeronese n. 3085) geom. Trivisano Paolo - via don L. Sturzo, 12 - Povegliano Veronese Reiscrizione n. 3076) geom. Salvador Daniele - via Marzabotto, 3 - Bussolengo Cancellazione per decesso n. 531) geom. Cordioli Bruno - via Cappelle, 10 - Nogara Cancellazioni per dimissioni n. 2889) geom. Tondini Graziana - via Lavagnoli, 10 - Veronella n. 1237) geom. Zanollo Ferruccio - Strada della Genovesa, 72 - Verona n. 63) geom. Codognola Orlando - Via Matteotti, 20 - Legnago n. 2369) geom. Volpato Marta - via Donzellino, 23/b - Lavagno n. 598) geom. Guerra Fausto - L.ge Catena, 17 - Verona n. 963) geom. Guerra Renato - viale Stadio, 8 - Terrazzo n. 1090) geom. Colli Gabriele - via S.Vincenzo, 8 - Verona n. 481) geom. Peranzoni Zeno - Salita Monte Grappa, 10 - Verona n. 289) geom. Zamperioli Renzo - via Risorta, 8/c - Sona n. 1066) geom. Mazzon Mario - via Ortolani, 14 - S.Giovanni Lupatoto n. 1147) geom. Faruolo Dante - via Carso, 6 - S.Martino B.A. n. 322) geom. Mantice Silvio - via Franchetti, 9 - Verona n. 2701) geom. Lovato Marco - via Asiago, 10 - S.Martino B.A. n. 2132) geom. Franceschini Antonio - via XXV Aprile, 7 - Salizzole n. 1023) geom. Zampini Ferruccio - vicolo S. Giovanni in Foro, 3/D - Verona Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 39 ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2006 Variazioni di indirizzo - geom. Bissoli Devis - via Nicolò dei Conti, 10/c - Bovolone (studio) - geom. Zordan G.Luca - via Firenze, 1 - Bovolone (abitaz.) - geom. Morosato Sandrina - via G. d’Annunzio, 27 - Campagnola/Zevio (abitaz.-studio) - geom. Carmagnani Antonella - via A. De Gasperi, 6 - Casaleone (studio) - geom. Zanotti Alessandro - via Lago d’Iseo, 13 - S.Giovanni Lupatoto (abitaz.-studio) - geom. Panizza Ivan - via Cavecchie, 18 - Palazzolo/Sona (studio) - geom. Tinelli Gianluigi - via Cavecchie, 18 - Palazzolo/Sona (studio) - geom. Adami Gaetano - via della Libertà, 5 - Marano Valpolicella (studio) - geom. Brombini Patrizio - via Garibaldi, 2 - Isola della Scala (studio) - geom. Chiaramonte Guido - via Valbauzzo, 33 - Bovolone (abitaz.-studio) Registro Praticanti n. 3461) geom. Bertera Damiano, Negrar - presso geom. Madella Daniele,Verona n. 3462) geom. Bezzan Enrico,Verona - presso ing. Aiello Vito, Padova n. 3463) geom. Costantini Alice, Boschi S.Anna - presso geom. Chierico Maurizio, Montagnana n. 3464) geom. Righetti Enzo, Pescantina - presso Comune di Pescantina Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006 41