Le sanzioni catastali Albi, l`istruzione estende il tirocinio

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Anno XLVI n° 2 - Febbraio 2006 - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona - Contiene I.P.
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Le sanzioni catastali
Albi, l’istruzione estende il tirocinio
Semplificazione in arrivo al catasto
Testo Unico Edilizia: ecco le modifiche
Ristrutturazioni edilizie e benefici fiscali
Il “Geometra Veronese” - Ottobre 2005
Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA
Sommario
anno XLVI - n° 2 - febbraio 2006
Pubblicazione Mensile
del Collegio dei Geometri
di Verona e Provincia
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Il “Geometra Veronese” è un mensile di
informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa
Geometri Veronesi”.
La collaborazione è aperta agli organi
rappresentativi di categoria e a tutti i
singoli professionisti.
Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre
reperibile presso la redazione.
VITA DEL COLLEGIO
Se n’è andato Annio Delibori ...............................................................................................................................................................................................................
La problematica delle sanzioni catastali ..........................................................................................................................................................
Avvisi e comunicazioni ................................................................................................................................................................................................................................................
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FATTI E NOTIZIE
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Albi, l’istruzione estende il tirocinio ..................................................................................................................................................................................
Semplificazione in arrivo al catasto ......................................................................................................................................................................
Durc, lavoratori autonomi esclusi se sono senza dipendenti .....................................
Rivalutazioni, arbitra il Prg .................................................................................................................................................................................................................
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le ristrutturazioni edilizie
godono di un doppio beneficio Iva-Irpef ............................................................................................................................................
T.U. edilizia,
le numerose modifiche apportate dopo l’entrata in vigore ..................................................
Cementi, l’ora degli ingegnerizzati ........................................................................................................................................................................
Norme tecniche, monito Uni:
più di 100 elementi di conflitto tra Eurocodici e testo unico ..........................................
Parcheggi, decade il vincolo di pertinenza ...............................................................................................................................
Industria e tecnologia:
sensori, microchip, micro-processori e ponti con la plastica ......................................
Le problematiche del Supercondominio ...........................................................................................................................................
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2006 ..........................................................................................................................................
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VITA DEL COLLEGIO
Se n’è andato
Annio Delibori
Se n’è andato
Annio Delibori
Ciao Annio, nel luglio 2000, quando ho intrapreso questo incarico, non avrei mai
pensato di trovarmi a scrivere questa pagina in Tua memoria.
Ti avevo conosciuto da un paio d’anni e subito mi eri apparsa come una persona speciale, una persona di quelle che con gli occhi e con il corrugare della fronte ti hanno
già detto molte di quelle cose che altri cercano di dire sciorinando discorsi e parole per tempi molto lunghi.
Sì, la Tua caratteristica più evidente è sempre stata la discrezione con
la quale approcciavi qualsiasi argomento, anche la tua malattia che
fin quasi alla fine hai preferito restasse con Te, come se tu volessi andartene in punta di piedi, esageratamente riconoscente di come tutto il Consiglio Direttivo ti abbia apprezzato in questi anni.
Tutti noi ti abbiamo apprezzato, per la capacità di servizio che hai dimostrato dando la tua disponibilità ad essere membro del Direttivo
che coordina la Tua e la nostra professione, ma soprattutto ti abbiamo apprezzato per le tue doti di grande umanità.
Incarnando ed esternando il pensiero di tutti noi, la dote più grande
che abbiamo riconosciuto in Te è stata la capacità di essere di una
grande discrezione, di usare, anzi di centellinare le parole per esprimere il Tuo pensiero riguardo ad ogni argomento trattato durante le
riunioni di Consiglio, facendo in modo che ogni parola fosse esattamente pesata, e assumesse tutta la tua espressione il tono di saggezza, dovuta alla Tua esperienza, che tutti anche nella grande adunanza
per l’estremo saluto, ti hanno sempre riconosciuto.
Purtroppo caro Annio, e cari colleghi, con Te abbiamo perso un componente fondamentale, equilibrato, saggio e di animo caritatevole,
del Consiglio e della categoria, con Te un pezzettino di tutte queste
qualità se n’è andato da tutti noi.
Proprio per questo, quindi, il nostro impegno civile, come ci hai insegnato con il Tuo esempio di vita, sarà sempre maggiore, così come
il Tuo ricordo ci darà la forza per proseguire e “tener bota” come hai
sempre dimostrato nella Tua vita.
Ciao Annio, dai tuoi amici di Consiglio, da tutta la categoria, ciao.
Domenico Romanelli
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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VITA DEL COLLEGIO
La problematica
delle sanzioni catastali
La problematica
delle sanzioni catastali
La problematica relativa alle sanzioni catastali ha
assunto una particolare rilevanza, sia in relazione
alla qualificazione dei relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini dell’accatastamento e quindi per l’irrogazione delle sanzioni, in caso di inadempienza.
Pertanto, la redazione ritiene utile pubblicare la
tipologia delle attività catastali sanzionabili con
l’importo delle relative sanzioni in vigore, e descritta nella circolare n. 2 del 17 aprile 2002 con
tabella allegata.
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ CATASTALI SANZIONABILI CON L’IMPORTO DELLE SANZIONI IN VIGORE
Tipologia dell’attività catastale sanzionabile
Importi delle sanzioni in vigore
A. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei
termini previsti dalla normativa per le unità immobiliari
ultimate successivamente alla data del 17/03/1985
min.
max.
(Modificato - vedi listino allegato)
B. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione per
le unità immobiliari, costruite od interessate da lavori
ultimati entro il 16.03.1985, non dichiarate o denunciate in
catasto entro il termine del 31.12.1997. Detto termine è
previsto dall'art. 3, comma 156, della L. 23/12/1996, n. 662
min. € 25
max. € 129
C. Errata redazione delle planimetrie da allegare alla
dichiarazione o variazione di unità immobiliari urbane
min. € 10
max. € 103
D. Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei
terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani
min. € 4
max. € 61
E. Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria
degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta
min.
max.
(Modificato - vedi listino allegato)
F. Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei
membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da
iscrivere al catasto urbano
min. € 10
max. € 103
G. Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e dei
membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da
iscrivere al catasto terreni
min. € 4
max. € 30
H. Mancata o tardiva presentazione delle volture catastali
min. € 15
max. € 61
I. Mancata presentazione ed errata redazione del tipo di frazionamento e del tipo particellare
min. € 15
max. € 61
J. Omissione delle dichiarazioni in aumento del reddito dominicale ed agrario
min. € 258
max. € 2065
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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VITA DEL COLLEGIO
La problematica
delle sanzioni catastali
MODIFICA AL LISTINO DI CASSA SULLE SANZIONI
In luogo delle attuali voci di costo:
SA02
Omessa o tardiva dichiarazione
di nuova costruzione o denuncia di
variazione successiva al 17-3-85
e
SA04
Omessa dichiarazione dei
fabbricati che hanno perso
il requisito dell’esenzione
con decorrenza 29 marzo 2005
verranno inserite le seguenti voci:
SA02a
Omessa o tardiva dichiarazione
di nuova costruzione o denuncia
di variazione ante 01-01-2005
Questa voce di costo presenta la stessa “Tariffa” e
“Valore minimo attuale” della SA02 che va a sostituire e deve essere utilizzata dall’ufficio in caso di violazione di norma catastale, per mancata
o tardiva presentazione di dichiarazione DOCFA,
verificatasi prima del 2005, vale a dire prima dell’entrata in vigore dell’ultima Finanziaria.
In buona sostanza si tratta di lavori effettuati nel
2003 (ovvero precedentemente a tale anno) per
i quali il termine di presentazione fissato dalle
norme al 31 gennaio del 2004 (o dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori). Ovviamente la sanzione non può più essere
irrogata per lavori effettuati nel 1998 o precedentemente a tale anno, essendo trascorso il termine quinquennale di decadenza.
In questa fattispecie, essendo ormai sicuramente
trascorso (nel migliore dei casi dal 01.02.2005)
l’anno previsto per l’istituto del ravvedimento
operoso, la sanzione potrà essere riscossa solo
previa irrogazione dell’atto di contestazione ex
art. 16 del D.Lgs. n. 472/97.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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L’Ufficio potrà pertanto notificare una sanzione
idoneamente motivata di importo compreso, tra
il minimo di 10,00 euro ed il massimo di 103,00
euro, avendo cura di effettuare la riduzione ad un
quarto in caso di corresponsione dell’importo
dovuto entro 60 giorni dalla notifica.
Ovviamente, nella procedura di cassa, l’Ufficio
modificherà manualmente, dalla schermata di liquidazione, l’importo effettivamente riscosso
corrispondente alla sanzione irrogata.
Si rammenta che in questa fattispecie sono dovuti anche le spese di notifica e gli interessi sul
tributo, con computazione a semestre compiuto
(tasso attuale 1,375 %) e con riferimento al nuovo importo (35,00 euro ad u.i.u.), in quanto il
presupposto d’imposta risiede nell’avvenuta presentazione dell’atto di aggiornamento, che si è
verificata nel 2005, in regime di nuovi importi.
Per il calcolo di detti interessi si consiglia di
ricorrere alla procedura on-line disponibile al
seguente URL:
http://dre.veneto.finanze.it/html/index.html
SA02b
Omessa o tardiva dichiarazione
di nuova costruzione o denuncia
di variazione post 01-01-2005
Questa seconda fattispecie prevede specificamente l’applicazione dei nuovi importi introdotti dal comma 338 (art. 1) della finanziaria 2005.
Ovviamente può essere utilizzata esclusivamente
in caso di violazione di norma catastale, per man-
VITA DEL COLLEGIO
La problematica
delle sanzioni catastali
cata o tardiva presentazione di dichiarazione
DOCFA, verificatasi dopo il 2005.
In sostanza si tratta della mancata dichiarazione
entro il 31 gennaio scorso di lavori effettuati nel
corso del 2004, relativamente alla quale la violazione si configura il 01.02.2005.
In questo caso si potranno verificare, per il futuro, i seguenti casi:
zione del dirigente dell’ufficio, e può essere ridotto ad un quarto esclusivamente in caso di corresponsione entro 60 gg. dalla notifica.
1) in caso di ravvedimento operoso di cui all’art.
13 del d.lgs. n. 472/97 (entro 3 mesi dalla violazione, cioè per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2005) l’importo che va versato contestualmente alla cassa è pari a 258/8=32,25 euro.
Sono inoltre dovuti gli interessi sul tributo con
computazione giorno per giorno (tasso del 2,5 %),
sempre con riferimento al nuovo importo (35,00
euro ad u.i.u.);
Vale quanto detto per la SA02a.
2) entro l’anno, vale a dire da maggio 2005 a gennaio 2006, vale sempre il ravvedimento operoso
ex art. 13, ma l’importo è 258/5=51,60 euro.
Sono sempre dovuti gli interessi sul tributo computati come sopra;
3) oltre l’anno, vale a dire da febbraio 2006, vale
l’art. 16 del d.lgs. citato, che impone l’irrogazione dell’atto di contestazione.
Sono inoltre dovuti gli interessi sul tributo con
computazione a semestre compiuto, come evidenziato per la fattispecie SA02a, e le spese di
notifica.
L’importo, in questo caso, è variabile dal minimo
di 258,00 al massimo di 2.066,00 euro, a discre-
SA04a
Omessa dichiarazione dei fabbricati
che hanno perso il requisito
dell’esenzione ante 01-01-2005
SA04b
Omessa dichiarazione dei fabbricati
che hanno perso il requisito
dell’esenzione post 01-01-2005
Vale quanto detto per la SA02b.
Inoltre si evidenzia che per la voce di costo
SA03 (fattispecie “B” nella vigente circolare n.
2/2002) - essendo la sanzione in parola ormai superata, atteso il trascorso termine quinquennale
di decadenza - verrà riportato “0,00” nei campi
“Tariffa” e “Valore minimo”, pur mantenendola,
per esigenze di chiarezza, nell’elencazione delle
voci di listino. E’ evidente però che gli uffici non
dovranno più fare riferimento ordinariamente alla suddetta voce di costo.
Analoga soluzione viene adottata per la fattispecie SA08 (fattispecie “J” nella circolare sopra citata), relativa all’omissione delle dichiarazioni di
aumento del reddito dominicale ed agrario, per
l’irrogazione della quale, come noto, è competente l’Agenzia delle Entrate.
Ndr – Si fa presente che le stesse sanzioni verranno applicate a partire da febbraio 2006 per
la mancata dichiarazione entro il 31.12.2005 di lavori effettuati nel corso del 2005.
Pertanto fino a nuove disposizioni le sanzioni verranno applicate con la stessa modalità.
La sanzione non può essere irrogata se i lavori sono stati effettuati prima del termine quinquennale di decadenza: per questa fattispecie vedere la normativa.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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VITA DEL COLLEGIO
Avvisi e
comunicazioni
Avvisi e comunicazioni
Quota associativa anno 2006 con scadenza 28 febbraio - sollecito
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno
2006, quantificata in € 270,00 (duecentosettanta/00), era da effettuarsi entro il 28 febbraio.
Anche quest’anno l’incasso delle quote avviene a mezzo bollettini Mav emessi dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena”. Gli iscritti possono pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario. Per coloro che ancora non avessero provveduto, si sollecita il pagamento della quota in quanto, come già segnalato, il Consiglio Direttivo del
Collegio applicherà tempestivamente le sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni vigenti.
Compravendite di immobili - Imposta del 12,5% sui guadagni
Arriva l’imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze immobiliari in caso di cessioni di beni immobili, acquistati o costruiti da non oltre cinque anni, e di terreni edificabili.
La misura fa parte del pacchetto di commi (495-498) dedicati a fronteggiare l’evasione fiscale nel
settore immobiliare. Un obiettivo cui dovranno collaborare anche i notai.
In caso di compravendita, l’acquirente può chiedere, attraverso il notaio, che la base imponibile
(ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) sulla cessione (comma 497) sia determinata dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato.
In tale ipotesi l’onorario del notaio viene decurtato del 20 per cento.
I notai non solo dovranno provvedere all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva
della plusvalenza ma anche a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle cessioni.
Chi si avvale di queste disposizioni viene esentato dagli accertamenti sulle dichiarazioni fiscali.
Valorizzazione dell’architettura rurale
É stato pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005 il D.M. 6.10.2005 recante “Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003,
n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale”.
Il provvedimento, attuativo della legge 378/2003 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale”, è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione di edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione
del paesaggio.
Rendimento energetico nell’edilizia
Sulla G.U. n. 222 del 23.9.2005 è stato pubblicato l’atteso decreto legislativo concernente il rendimento energetico nell’edilizia (D.Leg.vo 19.8.2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”).
Il provvedimento stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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FATTI E NOTIZIE
Albi, l’istruzione
estende il tirocinio
Albi, l’istruzione
estende il tirocinio
Al Consiglio dei Ministri il regolamento che generalizza
il percorso dei candidati all’abilitazione
Il sottosegretario all’Istruzione Maria Grazia Siliquini l’aveva preso come un punto d’onore all’inizio del suo mandato: riscrivere il Dpr 328/01,
che ha raccordato le nuove lauree (triennali e specialistiche) con i requisiti di accesso agli Ordini.
Dopo quasi cinque anni, la proposta di revisione
del sottosegretario dovrebbe approdare, domani,
in Consiglio dei ministri (ndr - regolarmente approvato il 22.12.2005).
La rivisitazione compiuta dallo staff del sottosegretario Siliquini recepisce molte delle richieste
degli Ordini, anche se non rivede titoli professionali e competenze per non invadere il campo della legislazione concorrente. Il decreto si occupa di
requisiti per l’accesso alle professioni e della disciplina dell’esame di Stato. Tuttavia, non è detto
che la materia trattata non rientri anch’essa nell’ambito dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. La questione, nonostante l’attesa, potrebbe
non essere stata risolta con il decreto legislativo
“La Loggia”, secondo cui l’esame di Stato non ricade nel suo campo di applicazione. Su questo
avrà da esercitarsi il Consiglio di Stato. Lo strumento legislativo utilizzato è un Dpr (che dovrebbe essere precluso se si concludesse che l’oggetto
rientra nella potestà legislativa concorrente).
La novità più rilevante è la previsione di un di tirocinio generalizzato per candidarsi all’esame di
Stato per professioni che sinora avevano come requisito la laurea. Si tratta di dottori agronomi e forestali; architetti, pianificatori paesaggisti; assistenti sociali; attuari; biologi; chimici; farmacisti; geologi; ingegneri; tecnologi alimentari, veterinari e statistici. L’obiettivo è fornire una preparazione professionalizzante con un tirocino che è di norma
semestrale. Tuttavia, per gli ingegneri si prevede
una pratica della durata di un anno, mentre per gli
assistenti sociali sono fissate 700 ore (sezione A) e
450 (elenco B). Potrà essere svolto anche in contemporanea con gli studi universitari (a patto che
ci sia un accordo tra gli Ordini e le università, nell’ambito di una convenzione-quadro tra ministero
dell’Istruzione e Consiglio nazionale di categoria).
Una regola rispetto alla quale fanno eccezione i
veterinari, che avranno un tirocinio post laurea.
La pratica interessa i candidati all’abilitazione per
la sezione A (laureati specialisti o magistrali) dell’Albo e per la B (triennali) e non rientra nel curriculum accademico. L’accesso all’Albo solo attraverso la laurea triennale, con un periodo transitorio che potrebbe allungarsi fino al 2015, viene
sancito per geometri, periti agrari e industriali,
agrotecnici. A differenza di quanto stabilito nel
Dpr 328, il tirocinio in questi casi non dà crediti ai
fini del titolo accademico. II requisito della formazione universitaria viene fissato anche per i giornalisti e i consulenti del lavoro. Per questi ultimi
(tra i titoli magistrali sono previste anche le classi
71/S Scienze della politica, 84/S Scienze delle pubbliche amministrazioni e Teoria e tecniche della
normazione e dell’infomazione giuridica) è fissato
un tirocinio annuale. Nei giorni scorsi, il Consiglio
nazionale ha chiesto che il decreto venisse integrato facendo salva la durata biennale della pratica per i possessori dei titoli di “vecchio ordinamento” che dovrebbero avere cinque sessioni, dalla data di conclusione del tirocinio, per superare
l’esame di Stato. La bozza di decreto non dà pace
agli informatici: le lauree di vecchio ordinamento
continuano a precludere l’accesso all’Albo degli
ingegneri, settore dell’informazione, cui sono assegnate competenze non regolamentate fino al
2001, Ora, però, il decreto potrebbe portare un’ulteriore chiusura: infatti, per l’accesso alla sezione
A, settore informazione, non basterebbe più la laurea in Informatica, classe 23/S, ma diventerebbe
necessario il prerequisito di una laurea triennale
in ingegneria.
Maria Carla De Cesari
da “Il Sole 24 Ore”del 21.12.2005
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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FATTI E NOTIZIE
Semplificazione in arrivo
al catasto
Semplificazione in arrivo al catasto
Il Territorio chiarisce i casi in cui va richiesto il riclassamento
e facilita gli atti di aggiornamento
Niente Docfa per la realizzazione di servizi igienici e finiture
Semplificazione in arrivo per il catasto. L’aggiornamento, che fa scattare il riclassamento e quindi
un maggior prelievo fiscale, non può essere richiesto dai comuni nel caso in cui siano stati realizzati servizi igienici e migliorate le finiture nelle
unità immobiliari, nonché per gli interventi di riqualificazione dei fabbricati o il loro adeguamento tecnologico. Andrà infatti valutata la classificazione iniziale dell’immobile.
I chiarimenti sono contenuti nella circolare n.
1/2006 dell’Agenzia del Territorio, che illustra le
procedure di riclassamento disciplinate dalla Finanziaria 2005 (comma 336) e semplifica la presentazione dei Docfa.
Quando è obbligatorio l’aggiornamento catastale. La circolare esemplifica le tipologie di interventi edilizi influenti e quelli ininfluenti sul
classamento e sulla rendita catastale, che richiedono la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa ai sensi dell’art. l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si veda la tabella).
L’intervento si è reso necessario perché molti cittadini raggiunti dagli avvisi bonari che i comuni
stanno utilizzando per il riclassamento degli immobili, in alternativa alla procedura disciplinata
dal comma 3336 della Finanziaria 2005, hanno richiesto delucidazioni sulla sussistenza dei presupposti per l’eventuale aggiornamento in catasto. L’Agenzia del territorio suggerisce poi ai comuni di escludere negli avvisi bonari tra le fattispecie che comportano l’obbligo di aggiornamento catastale: gli interventi di riqualificazione
delle unità immobiliari comportanti la realizzazione o l’integrazione dei servizi igienici, l’installazione o l’integrazione degli impianti o il miglioramento delle finiture; i fabbricati sui quali sono
stati operati degli interventi di riqualificazione
sulle parti comuni o sugli impianti tecnologici.
L’amministrazione spiega, per esempio, che per
quanto riguarda il caso di trasformazione di un
servizio igienico con solo wc in uno completo di
bagno o doccia, può o meno comportare un di-
verso classamento in base all’immobile in cui l’intervento viene effettuato. Se, infatti, la categoria è
di bassa qualificazione (A4/A5) l’intervento richiede l’obbligo di dichiarazione in catasto, ma
non nell’ipotesi di categorie più qualificate già
dotate di uno o più servizi igienici completi.
In queste tre fattispecie, il Territorio consiglia ai
comuni di limitarsi a raccomandare l’esigenza di
procedere a un esame più approfondito con l’ausilio di un tecnico o dell’assistenza dello sportello comunale.
Semplificazioni procedurali. La circolare, in
deroga alla vigente prassi catastale, consente inoltre di allegare, nel file Docfa, una copia della planimetria già presente agli atti del catasto, in tutti
quei casi in cui la mutazione delle caratteristiche
intrinseche incide sulla rendita ma non sulla consistenza (per esempio, nel caso di un cambio di
destinazione d’uso), o sulla rappresentazione grafico-planimetrica dell’unità immobiliare. La semplificazione consente di contenere i costi a carico degli interessati, dal momento che viene meno
la necessità per il professionista di effettuare ex
novo il rilievo dell’unità immobiliare e di predisporre una nuova planimetria, e permette uno
snellimento operativo per la redazione tecnica
dell’atto di aggiornamento. È fatta salva, ovviamente, la possibilità di presentare la pratica Docfa in conformità alla prassi vigente. La circolare
consente, infine, il frazionamento (o fusione) di
unità immobiliari con contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari derivate,
in tutti i casi in cui le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea (frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al
momento della dichiarazione). In questo caso, in
deroga alle disposizioni vigenti, è consentita la redazione di un unico atto di aggiornamento anziché due o più, con evidenti risparmi per gli interessati.
Antonella Gorret
da “ItaliaOggi”
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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FATTI E NOTIZIE
Semplificazione in arrivo
al catasto
Cosa influisce e cosa no
Tipologie di interventi influenti
sul classamento e sulla rendita catastale
A1) - unità immobiliare
a) le costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrate;
a) fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità;
b) fabbricati, aventi un numero di piani superiore a 2, ove è stato installato uno o più ascensori;
b) gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrate, con variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata, conseguenti per esempio, a:
• sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani;
• costruzione di vani in adiacenza;
• chiusura e trasformazione di un terrazzo in un
vano principale o accessorio;
c) fabbricati sui quali sono stati operati degli interventi di riqualificazione sulle parti comuni, sugli impianti tecnologici ecc.
c) le variazioni di superficie delle unità immobiliari, conseguenti dl norma a interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria,
senza variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata.
a) gli interventi edilizi che riguardano opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a reintegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Esempi:
• frazionamento di una unità immobiliare con generazione di due o più unità;
• fusione di due o più unità immobiliari;
• modifica del perimetro di due unità contigue, a
seguito del trasferimento di uno o più vani da
un’unità all’altra;
• ampliamento della superficie di un’unità immobiliare determinata dalla creazione di solai o soppalchi praticabili all’interno della volumetria della u.i. medesima;
b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
d) le variazioni interne alle unità immobiliari, con
ridistribuzione e modificazione del numero dei
vani principali e/o accessori;
e) le variazioni di destinazione d’uso delle unità
immobiliari;
f) gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la realizzazione o l’integrazione di servizi igienici;
g) altri interventi significativi di riqualificazione
delle unità immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture
ecc.).
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
12
A2) - Fabbricato
Tipologie di interventi edilizi di norma
ininfluenti sul classamento e sulla
rendita catastale
c) gli interventi edilizi di restauro e risanamento
conservativo (1);
f) A1 g), ed A2 c), potrebbe rientrare nei casi per
i quali è richiesto l’aggiornamento catastale.
In considerazione della difficoltà connesse alla
corretta qualificazione dell’intervento, appare comunque consigliabile una specifica valutazione
da parte di un tecnico professionista ovvero degli
uffici competenti
d) gli interventi di adeguamento degli impianti
tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti,
di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.
(1) Tale fattispecie, qualora gli interventi siano assimilabili a quelli di riqualificazione indicati ai
punti A1 d),A1 e),A1
FATTI E NOTIZIE
Durc, lavoratori autonomi
esclusi se sono senza dipendenti
Durc, lavoratori autonomi
esclusi se sono senza dipendenti
Il Welfare, con una nota del dicembre scorso,
ha fornito un’importante chiarimento
Si informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva - con la nota allegata del 5 dicembre
2005, indirizzata all’Inps, ha chiarito che per i lavoratori autonomi senza dipendenti, in caso di effettuazione di lavori pubblici o privati, non c’è
obbligo della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili
(Durc). Secondo il Ministero, sembra del tutto ragionevole interpretare l’art. 8, comma 3, del Dlgs
494/96 (ove si parla di “imprese esecutrici”) nel
senso che i lavoratori autonomi senza dipendenti
non siano destinatari del Durc.
da “Collegio Costruttori Edili Verona”
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali
Prot. n. 2988
Roma, 5 dicembre 2005
All’INPS
Direzione Centrale Entrate Contributive
Area Recupero Crediti - Via Ciro il Grande, 21
00144 - ROMA
Oggetto: lavoratori autonomi e Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la possibilità di rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori
pubblici, si osserva quanto segue.
Va osservato che l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n.
494/1996 prevede che il committente chieda la
regolarità contributiva alle “imprese esecutrici”
non facendo riferimento alcuno ai lavoratori au-
tonomi. Ciò lascia intendere che l’artigiano senza
dipendenti possa essere ritenuto escluso dall’obbligo di certificazione unica. Ne è conferma il fatto che, ove il Legislatore abbia inteso riferirsi anche lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente. Basti pensare che, sempre nell’ambito degli
adempimenti rimessi dall’art. 3, comma 8, del
D.Lgs. n. 494/1996 in capo al committente o al responsabile dei lavori, la lett. a) della norma pone
la verifica dell’idoneità tecnico-professionale “delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi”
in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”.
In altre occasioni il D.Lgs. n. 494/1996 distingue
molto chiaramente la condizione di “lavoratore
autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”,
prevedendo per il primo specifici obblighi e sanzioni; basti pensare all’articolo 7 e all’articolo 23
del decreto. In definitiva appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all’articolo
8, comma 3 lett. b bis e b ter), del D.Lgs. n.
494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari
del DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente l’obbligo di cui alla lett. a) ovvero, come
detto, l’obbligo di verificarne la “idoneità tecnico-professionale (...) in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”,
mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica
della regolarità contributiva, sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e
ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi
e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare.
IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Pennesi)
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
13
FATTI E NOTIZIE
Rivalutazioni,
arbitra il Prg
Rivalutazioni, arbitra il Prg
L’intervento sulle aree fabbricabili per categorie omogenee
in base alla destinazione urbanistica
Il piano regolatore diventa arbitro nella rivalutazione delle aree fabbricabili.
L’operazione, introdotta dall’articolo 1, comma
473 della legge finanziaria per il 2006 (legge
266/05), va infatti effettuata solo per categorie
omogenee in base alla destinazione urbanistica,
la quale viene appunto stabilita dallo strumento
urbanistico comunale.
In ogni caso, l’interesse alla rivalutazione delle
aree fabbricabili è strettamente condizionato a
numerosi chiarimenti interpretativi di cui si deve
fare carico l’agenzia delle Entrate.Vediamoli.
La definizione di area fabbricabile.
Il legislatore ha fornito nel tempo definizioni
sempre diverse di area edificabile a seconda dei
vari regimi impositivi (Iva, imposte dirette, registro, Ici). La Corte di cassazione non è stata da
meno, al punto da invocare l’intervento delle Sezioni unite. Relativamente alla recente disposizione che consente la rivalutazione delle aree
possedute dalle imprese e risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 (e in
quello successivo), è determinante stabilire che
cosa si intende per area fabbricabile.
Infatti se una superficie di terreno non lo è, non
è consentita la rivalutazione come area fabbricabile (con imposta sostitutiva al 19% ed effetti immediati), ma può rientrare genericamente nella
rivalutazione dei beni dell’impresa (comma
469), se non è classificata fra i beni merce, con
imposta sostitutiva al 6% ed effetti dal 1° gennaio
2008. Per di più se un’area edificabile non viene
classificata correttamente può inficiare la rivalutazione delle altre superfici appartenenti alla medesima categoria omogenea, essendo obbligatoria la rideterminazione dei valori delle aree aventi la stessa destinazione urbanistica.
In questa fattispecie sembra necessario che per
le superfici oggetto di rivalutazione sia completamente concluso l’iter amministrativo e che per
l’area interessata sia possibile presentare richiesta di concessione edilizia.
Quindi se l’area è compresa nelle zone “C” e “D”
del piano regolatore per le quali è previsto il piano di lottizzazione o simili, è necessario che anche questo ultimo strumento sia perfezionato; diversamente non è possibile garantire l’utilizzazione edificatoria entro il termine di cinque anni
come stabilito dal comma 474.
Cambio di destinazione nel corso del 2005.
Se un terreno è divenuto edificabile nel 2005, la
questione è complessa in quanto esso non può
essere rivalutato né come bene dell’impresa in
quanto al 31 dicembre 2005 è edificabile, né come area edificabile in quanto non lo era al 31 dicembre 2004. Se invece il terreno era già edificabile al 31 dicembre 2004 e nel corso del 2005 ha
mutato soltanto destinazione, allora la rivalutazione è consentita in base nella categoria omogenea di appartenenza al 31 dicembre 2005.
Le categorie omogenee.
Il comma 473 dispone che la rivalutazione deve
riguardare tutte le aree appartenenti alla stessa
categoria omogenea e cioè quelle aventi la medesima destinazione urbanistica.
Il decreto ministeriale 1444/1968 classifica le zone territoriali omogenee ai fini della formazione
degli strumenti urbanistici. Questa classificazione dovrebbe essere utilizzata anche ai fini della
rivalutazione. Ciò anche se le predette categorie
vengono a loro volta distinte in molteplici sotto
categorie.Ad esempio, le aree della categoria “D”
(insediamenti industriali) possono essere ulteriormente classificate (esempio “D1”,“D2”) al fine di stabilire la diversa capacità di edificazione;
ma queste sottoclassificazioni dovrebbero essere
irrilevanti ai fini della rivalutazione.
Le aree standard.
L’agenzia delle Entrate dovrebbe cogliere questa
occasione per stabilire, una volta per tutte, se le
aree classificate nella zona “F” del piano regolatore (parti del territorio destinate ad attrezzature
e impianti di interesse generale) sono da considerarsi fabbricabili.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
15
FATTI E NOTIZIE
Rivalutazioni,
arbitra il Prg
La classificazione ha rilevanza anche agli effetti
dell’Iva e della plusvalenza in materia di redditi
diversi.
Le opere di urbanizzazione.
La rivalutazione è consentita se le aree non erano ancora edificate al 31 dicembre 2004. Per edificazione dovrebbe intendersi la costruzione di
fabbricati e non la realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
Gian Paolo Tosoni
da “Il Sole 24 Ore”
Edificabilità, spartiacque a fine 2004
La rivalutazione delle aree fabbricabili prevede
altri vincoli affinché il maggior valore abbia rilevanza fiscale.
In primo luogo è necessario che l’area risulti edificabile al 31 dicembre 2004. Inoltre, se nell’area
insistessero dei fabbricati, questi devono essere
demoliti. Infine l’utilizzo edificatorio dell’area deve avvenire entro cinque anni dall’effettuazione
della rivalutazione (generalmente 31 dicembre
2010).Anche in questo caso sussiste il dubbio di
che cosa accada se l’area non viene edificata entro questo periodo, ovvero trasferita a terzi.
Ma ecco, di seguito, l’esame dettagliato di questi
tre vincoli.
La demolizione dei fabbricati.
Il comma 473 dell’articolo 1 della Finanziaria per
il 2006 prevede la rivalutazione per le aree risultanti fabbricabili anche a seguito della demolizione di edifici esistenti; questa condizione sembra
dover sussistere al 31 dicembre 2004.
II comma successivo richiama la demolizione del
fabbricato esistente entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione. Le disposizioni appaiono contraddittorie. Probabilmente
vale l’interpretazione più rigida, nel senso che se
il fabbricato non era già demolito al 31 dicembre
2004 l’area non risultava tale nel bilancio chiuso
a quella data.
L’edificabilità entro cinque anni.
Il comma 474 prescrive l’obbligo della utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
16
all’effettuazione della rivalutazione; per utilizzazione dovrebbe intendersi la realizzazione del
fabbricato al rustico costituito da mura perimetrali, e copertura (agenzia delle Entrate, circolare
11 del 31 gennaio 2002). Ma non si sa cosa succede se l’edificabilità dell’area avviene solo in
parte; e in caso di mancata costruzione, verrà
rimborsata l’imposta sostitutiva?
Trasferimento dell’area nel quinquennio.
È necessario un chiarimento in ordine agli effetti del trasferimento dell’area rivalutata nel quinquennio con il trasferimento dell’obbligo di costruire all’acquirente.
Nell’unico precedente, relativo all’applicazione
dell’imposta di registro dell’1% per i terreni soggetti a piani particolareggiati, l’agenzia delle Entrate ha ravvisato la perdita del beneficio in caso
di rivendita del terreno prima della costruzione
(risoluzione 40 del 31 marzo 2005).
Ma se questo vincolo venisse applicato anche in
questa fattispecie, la rivalutazione delle aree fabbricabili naufragherebbe.
G.p.t.
AGGIORNAMENTO
VITA
PROFESSIONALE
DEL COLLEGIO
Presentate
Le ristrutturazioni
le commissioni
edilizie
del godono
collegio
di
un
doppio
beneficio
Iva-Irpef
Cooperativa: rinnovate le cariche
Le ristrutturazioni edilizie
godono di un doppio beneficio
Iva-Irpef
Finanziaria 2006, incrementata la detrazione mentre l’imposta
sul valore aggiunto resta al 10%
Dopo sei anni, l’Iva sulle manutenzioni ordinarie
e straordinarie delle abitazioni è tornata al 20%.
Il maggior peso dell’imposta vanifica, su questi lavori, l’incremento della detrazione ai fini Irpef,
tornata con la legge 266/2005 (Finanziaria per il
2006) dal 36 al 41%. Il discorso cambia, però, se si
parla di lavori di ristrutturazione edilizia, sui quali l’aliquota Iva è stabilmente del 10% per cui l’aumento della detrazione Irpef si traduce in un beneficio concreto per il contribuente.
Lo stop dell’agevolazione transitoria
In attesa di un eventuale ripristino da parte delle
istituzioni comunitarie, dal 1° gennaio è dunque
venuta meno la temporanea riduzione dell’Iva su
alcune prestazioni ad alta intensità di manodopera, in base alla quale la legge n. 488/99 aveva disposto di assoggettare all’aliquota del 10% le prestazioni di servizi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell’art. 31, legge n. 457/78, eseguite su edifici a
prevalente destinazione abitativa privata.
L’agevolazione permanente sui lavori
di livello superiore
In effetti, la legge n. 488/99 aveva agevolato essenzialmente le prestazioni di cui alle lettere a) e
b) del citato art. 31, giacché quelle di cui alle lettere c) e d), insieme a quelle della lettera e), sono
permanentemente soggette all’aliquota intermedia del 10%, e con un campo di applicazione oggettivamente più ampio di quello considerato dalla norma transitoria.
Il n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, infatti, sottopone all’aliquota del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d’appalto relativi alla realizzazione degli
interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed
e) dell’art. 31, legge n. 457/78, mentre il n. 127-ter-
decies) della stessa tabella assoggetta alla medesima aliquota le cessioni di beni, escluse le materie
prime e semilavorate, forniti per la realizzazione
di detti interventi di recupero.
Sono pertanto stabilmente agevolati gli appalti relativi ai seguenti lavori:
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, rivolti a conservare l’organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni di uso
con essi compatibili.Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi e impianti. Secondo la nuova
definizione fornita dall’art. 3 del dpr n. 380/2001,
sono interventi di ristrutturazione edilizia anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente; questa novità, che recepisce in sostanza l’orientamento della giurisprudenza del consiglio di stato, dovrebbe rifletterai nell’estensione (per via interpretativa) del
raggio di applicazione dell’aliquota Iva agevolata,
ma sul punto non si registrano ancora chiarimenti dell’amministrazione finanziaria;
f) interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
17
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le ristrutturazioni edilizie godono
di un doppio beneficio Iva-Irpef
a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
Va ricordato che, per prassi consolidata, l’agevolazione riguarda il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto
degli interventi sia un “edificio” di qualunque tipologia (abitativa, commerciale, industriale, servizi, culto ecc.). L’agevolazione è applicabile, pertanto, anche ai lavori di recupero di un immobile
adibito a uffici, come precisato dall’agenzia delle
entrate con risoluzione n. 10/2003 in relazione
agli interventi effettuati su un fabbricato comunale destinato a sede amministrativa, uffici di presidenza e direzione di un ente.
Occorre, tuttavia, fare attenzione alla finalità dei
lavori. Secondo la prassi ministeriale (invero non
recentissima), l’aliquota agevolata non spetta infatti nel caso in cui la ristrutturazione sia effettuata solo in funzione del cambio di destinazione
d’uso di un immobile e non per rimediare a una
preesistente situazione di degrado, in quanto tale
ipotesi risulta estranea alle finalità della legge
n. 457/78 (si vedano la risoluzione n. 430791 del
3 marzo 1992 e la nota prot. 7/029 dell’11 agosto
1994).
È da evidenziare, infine, che, diversamente dalla
cessata agevolazione transitoria, quella permanente riguarda anche le cessioni di beni “finiti”,
acquistati dall’impresa che effettua gli interventi
di recupero agevolati oppure dallo stesso committente.
Franco Ricca
da “ItaliaOggi”
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Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
18
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
T.U. edilizia, le numerose modifiche
apportate dopo l’entrata in vigore
T.U. edilizia, le numerose
modifiche apportate dopo
l’entrata in vigore
Il tanto atteso testo unico dell’edilizia, emanato con il D.P.R. 380
del 6 giugno 2001, che tutti auspicavano costituisse una fonte
normativa unitaria da rispettare in fase di progettazione per
l’esecuzione di opere, ha subito invece una serie di modifiche
prima e dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 30 giugno 2003
I soggetti interessati nel programmare e predisporre i progetti edilizi, e le Amministrazioni comunali nell’esaminarli, dovranno tenere conto
di tutte le innovazioni apportate al D.P.R.
380/2001, prima e dopo la sua entrata in vigore.
Trattasi di innovazioni che interessano un vasto
campo dell’attività edilizia.
Di grande rilievo è soprattutto la disposizione
contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 301 del 27 dicembre 2002, la quale ha integrato l’art. 3, lett. d)
del D.P.R. 380/2001 stabilendo che la demolizione e la ricostruzione di un edificio preesistente
con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente è definito di ristrutturazione edilizia (demolendo e ricostruendo un edificio esistente, rispettando le preesistenti volumetrie, si
ricava un nuovo fabbricato, ma ciò non determina un nuovo carico urbanistico, come avviene
invece per le nuove costruzioni).
Chiarimenti interpretativi in ordine alle innovazioni dell’intervento di demolizione e ricostruzione sono riportate nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4174 del
7 agosto 2003.
Infine, dall’analisi delle innovazioni apportate
dal legislatore si rileva che è stata colmata una
lacuna inerente i progetti a sanatoria per le opere minori, in quanto l’art. 37, comma 4, del D.P.R.
380/2001 prevedeva che il responsabile dell’abuso o il proprietario possono ottenere la sana-
toria dell’intervento versando la somma non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro,
senza indicare le modalità operative necessarie
per il rilascio del titolo abilitativo.A questo è stato posto rimedio con l’art. 22, comma 7, prevedendo che: “E’ comunque fatta salva la facoltà
per l’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo di
pagamento del contributo di costruzione di cui
all’articolo 16”. In questo caso la violazione non
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 (penali) ed è soggetta all’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 37.
Oltre a tutte queste innovazioni si dovrà tenere
conto di ulteriori modifiche eventualmente apportate da leggi regionali e di altre disposizioni
che in qualche misura hanno rapporti con l’attività edilizia come, per esempio, l’obbligo di produrre - prima dell’inizio dei lavori - il “DURC”, di
cui al D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004, tenuto presente che in mancanza il Comune dovrà procedere alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della pratica.
Vediamo, punto per punto, quali sono le varie
modifiche apportate al T.U. dopo l’entrata in vigore.
Giuseppe Galeotto
da “Consulente Immobiliare”
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
T.U. edilizia, le numerose modifiche
apportate dopo l’entrata in vigore
MODIFICA DEFINIZIONE INTERVENTI
D.Lgs. 301, 27.12.2002
L’art. 1 del D.Lgs. 301/2002 modifica la precedente definizione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, lett. d), del D.P.R. 380/2001 prevedendo che, in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, deve essere rispettata solo la volumetria e la sagoma (è stato eliminato l’obbligo di rispettare anche il sedime e i materiali). In proposito vedasi la circolare
“Lunardi” n. 4174 del 7 agosto 2003 nella quale sono contenute interessanti considerazioni. Nella regione Lombardia, con la legge 12 dell’11 marzo 2005 (art. 27) si è andati oltre, non prevedendo l’obbligo di conservare la stessa sagoma: trattasi di disposizione molto valida in quanto si
può rimediare a costruzioni con una brutta sagoma, fermo restando la possibilità della preventiva verifica del progetto da parte del Comune. Seguono altre modifiche all’art. 10, comma 1, lett
c) (sul termine ristrutturazione); art.16, comma 2 (su opere di urbanizzazione); art. 20 (su termine rilascio permesso di costruire in 60 giorni). Inoltre, l’art 22 è stato modificato in più parti su
opere realizzabili mediante DIA, varianti in corso d’opera, modalità operative per interventi su
immobili vincolati e permesso di costruire in luogo della DIA.Altre innovazioni che interessano
aspetti autorizzativi, oneri, termini di prescrizione, sanzioni amministrative e penali sono state
disposte con le leggi elencate di seguito.
RIDUZIONE IMPORTI SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO ONERI
Legge 448, 28.12.2001
Con l’art. 27, comma 17, della Finanziaria per il 2002, è stata disposta una riduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione (previsto dall’art. 42
del D.P.R. 380/2001) nel modo seguente:
a. dal 20 al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
b. dal 50 al 20% quando il ritardo si protrae non oltre il termine di cui alla lett. a);
c. dal 100 al 40% quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protrae nei successivi 60 giorni.
Va anche ricordato che trattandosi di disposizione riguardante pagamenti rateizzati con fideiussione, secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 32 del 10 gennaio 2003, in caso di tardivo pagamento del contributo di concessione, ancorché obbligazione legale, non è applicabile alcuna
sanzione qualora il comune debitore non abbia osservato i canoni della diligenza e della buona
fede. E si potrebbe anche aggiungere che in caso di grave ritardo la sanzione da pagare non sarebbe coperta dalla garanzia della fideiussione, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di responsabilità.
AGGRAVIO SANZIONI PENALI
Legge 326, 24.11.2003
L’art. 32, comma 47, della legge 326/2003 prevede il raddoppio delle sanzioni penali di cui all’art.
44 del D.P.R. 380/2001 per le violazioni edilizie, elevandole nella seguente misura:
a. 20.658 euro per inosservanza alle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. Con l’occasione sarebbe
stato meglio chiarire che, relativamente alle violazioni riguardanti le modalità esecutive stabilite
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
20
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
T.U. edilizia, le numerose modifiche
apportate dopo l’entrata in vigore
dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, le sanzioni sono applicate solo se le opere
abusive non rientrano fra quelle depenalizzate, visto il disposto dell’art 22, comma 7, del D.P.R.
380/2001, che esclude le sanzioni di cui all’art. 44 (penali) per gli interventi non riconducibili all’art. 10 (opere soggette a permesso di costruire) e all’art. 6 (attività edilizia libera);
b. l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 10.328 euro a 103.290 euro nel caso di esecuzione di
lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi
nonostante l’ordine di sospensione;
c. l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreno a scopo edilizio, la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone sottoposte a vincolo storico, artistico e archeologico, paesistico e ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso.
L’art. 32, comma 46 della legge 326/2003, stabilisce che all’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001,
riguardo agli immobili vincolati, vanno aggiunti alcuni obblighi sulle modalità operative in caso
di violazioni. In particolare, l’art. 167 della legge 42/2004 riporta in termini espliciti ciò che il trasgressore è tenuto a fare e quali sono le sanzioni in caso di inottemperanza alle ordinanze di ripristino.
DEMOLIZIONE D’UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE
Legge 191, 30.07.2004
L’art. 32, comma 49-ter, della legge 326/2003 ha modificato il contenuto dell’art. 41 del D.P.R.
380/2001 riguardante la demolizione d’ufficio di opere edilizie abusive, ma è stato poi ripristinato dal D.L. 168/2004, convertito in legge 191/2004, in seguito all’annullamento della modifica
di cui sopra a opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 196/2004.
Sui gravi ritardi inerenti le demolizioni d’ufficio, in pratica tutto è rimasto come prima: sarebbe
stato, invece, necessario rivedere le cause dei lunghi tempi del contenzioso, almeno per i casi in
cui l’Amministrazione comunale dichiara che le opere non sono comunque sanabili.
SANATORIA ABUSI EDILIZI ESEGUITI SU IMMOBILI VINCOLATI
Legge 308, 15.12.2004
La norma prevede la possibilità di conseguire la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in
zone soggette a vincolo ambientale realizzate entro il 30 settembre 2004, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica.
Tuttavia, si dovrà tenere anche presente che ottenendo l’autorizzazione paesaggistica non si conclude la sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio, in quanto per poter utilizzare legittimamente l’immobile occorre ottenere pure il titolo edilizio e il certificato di agibilità; titoli che potranno essere rilasciati (se ammissibili dagli strumenti urbanistici) dopo avere conseguito i certificati di collaudo delle strutture, degli impianti e provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità al disposto del D.P.R. 380/2001. Normativa che deve essere completata, anche per chiarire meglio l’autorizzazione paesaggistica postuma, senza condono, in quanto
esiste contrasto fra l’art. 146 e gli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e la giurisprudenza.
Infatti il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sent. n. 5392 del 9 ottobre 2000, ha fatto un’ampia analisi
sulla materia, ritenendo che sia possibile presentare progetto a sanatoria per abusi formali anche
in caso di interventi su immobili o aree con vincolo paesaggistico.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
21
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
T.U. edilizia, le numerose modifiche
apportate dopo l’entrata in vigore
La stessa norma prevede inoltre che, in caso di demolizione spontanea da parte del trasgressore
delle opere abusive prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque
prima che intervenga la condanna, si estingue il reato (anche se la norma non ne fa cenno, è da
ritenere che ciò valga per tutte le opere abusive, indipendentemente dal vincolo).
VARIAZIONI CATASTALI: OBBLIGHI A FINE LAVORI
Legge 311, 30.12.2004
L’art. 1, comma 558, della Finanziaria per il 2005, prevede un’aggiunta all’art. 23, comma 7, del
D.P.R. 380/20oL stabilendo che all’atto della dichiarazione di fine lavori deve essere prodotta ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all’art. 37, comma 5, del T.U. edilizia, previste nella misura di
516 euro.
DIFFERIMENTO TERMINI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI
Legge 148, 26.07.2005
La legge 148/2005, di conversione del D.L. 86/2005 (art 5-bis), ha stabilito che le disposizioni contenute nel capo V, parte seconda, del T.U. edilizia (Norme per la sicurezza degli impianti) hanno
effetto con decorrenza 1° luglio 2006. La legge 26 del 1° marzo 2005, invece, con l’art. 4-bis ha
disposto che il termine per l’adeguamento degli impianti nelle scuole, di cui all’art. 9, comma 1,
del D.L. 266 del 9 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 306 del 27 dicembre
2004, è prorogato di sei mesi (quindi al 30 giugno 2006).
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M. Infrastrutture e trasporti, 14.09.2005
Trattasi in sostanza di una sorta di testo unico che raggruppa le leggi fondamentali 1086/1971
(Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a strutture metalliche) e 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Inoltre, si devono considerare interessate anche le disposizioni riportate nel D.P.R. 380/2001 e, precisamente, gli artt. da 51 a 76 (Norme tecniche per l’edilizia) e
da 83 a 116 (Norme per le costruzioni in zone sismiche).Va, però, anche tenuto presente che il
suddetto testo è norma in fase sperimentale come risulta dall’art.14-undevicies del D.L. 115/2005
- Regime transitorio per l’operatività delle norme tecniche per le costruzioni:
1. dopo il comma 2 dell’art. 5 del D.L. 136 del 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 186 del 27 luglio 2004, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al
punto 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse,
la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia,
di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative norme di
attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Cementi,
l’ora degli ingegnerizzati
Cementi,
l’ora degli ingegnerizzati
L’Università del Michigan ha messo a punto nuovi compositi,
evoluzione dei fibrorinforzati.
Presto in commercio, sono 500 volte più resistenti e il 40% più
leggeri rispetto a quelli tradizionali
Lightweight Engineered Cement Composites,
alias compositi leggeri in cemento “ingegnerizzato”. Evoluzione dei cementi fibro-rinforzati, di cui
ricalcano in parte i mix della composizione, gli
Ecc rappresentano un decisivo passo in avanti in
materia di funzioni e caratteristiche del cemento,
dovuto al processo di ingegnerizzazione del materiale che permette di valutare al meglio, di volta in volta, l’utilizzo di questa o quella sostanza a
seconda dell’impiego finale del composito.
È questa la novità, made in Usa, su cui sta lavorando il team di ricerca dell’Ace-Mrl, il laboratorio di ingegneria civile dell’Università del Michigan per la ricerca avanzata sui materiali, considerato una vera e propria istituzione dell’ingegneria
negli Stati Uniti.
I cementi di nuova generazione, già brevettati e
in fase sperimentale anche al di là dei confini
americani - Giappone, Corea e Australia i Paesi
che vantano la maggior parte delle iniziative in
corso, ma anch’esse ancora in sperimentazione starebbero ora per sbarcare ufficialmente sul
mercato.
L’annuncio, seppur in sordina, porta la firma di
Materia, il prestigioso centro internazionale sui
materiali con sede a Rotterdam che dà appunto
per imminente la commercializzazione dei nuovi
cementi al punto da annoverarli nelle new entry
del ricco database di materiali.
Fra le caratteristiche dei nuovi cementi ingegnerizzati spiccano senza dubbio quelle relative alla
resistenza e alla duttilità, combinate con una leggerezza impensabile.
Gli Ecc sono 500 volte più resistenti e il 40% più
leggeri di quelli attualmente disponibili e vantano una flessibilità che non ha pari. Non solo: il costo del materiale, calcolato su una diffusione a re-
gime, risulta essere decisamente competitivo rispetto ai cementi in circolazione con un abbattimento della spesa fra il 35 e il 40 per cento.
Anche sul fronte del consumo energetico in fase
di produzione i benefici appaiono notevoli con
una flessione del 40% rispetto ai consumi per i
cementi tradizionali.
Alla base della vincente ricetta Ecc. c’è la presenGrancrete, la versione spray
Si chiama Grancrete ed è il nuovo cemento in
spray realizzato per facilitare la realizzazione
di edifici e strutture prefabbricati e al contempo per renderli più “resistenti” alle intemperie e alle sollecitazioni esterne.
Ignifugo, atossico, waterproof, resistente agli
urti il Grancrete vanta anche buoni risultati
sul fronte dell’isolamento sia termico sia acustico in linea, dunque, con i principi di eco-sostenibilità che vanno man mano regolando il
settore delle costruzioni in tutto il mondo. Il
cemento in spray, che in pratica forma un sottile strato sulla superficie trattata, si solidifica
nell’arco di appena 20 minuti agevolando il lavoro degli addetti al cantiere.
Velocità però non fa rima con cattiva qualità
delle performance.Anzi. Il Grancrete vanta infatti il doppio della resistenza dei cementi tradizionali e anche sul fronte dei costi appare
innovativo considerato che la particolare composizione “liquida” permette di ridurre il prezzo di mercato. Fra i primi “produttori” del
Grancrete ci sono i Laboratori Argonne che
fanno capo all’Università di Chicago e operano direttamente per il dipartimento statunitense dell’Energia.
M.F.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Cementi,
l’ora degli ingegnerizzati
za, all’interno del materiale, di fasci di fibre che
possono variare nella tipologia: si va dai microgranuli in vetro ai filamenti di polimeri dal diametro millimetrico (pari al 50% di quello di un
capello) passando per una serie di aggregati di
varia natura, il tutto a seconda dei risultati che si
vogliono ottenere in materia di proprietà fisiche,
termiche e meccaniche, del livello di duttilità e
flessibilità, della tipologia di utilizzo finale dei
nuovi compositi.
Numerose le combinazioni, al punto che una
quindicina di varianti sono già state messe a punto dal team d’Oltreoceano, in modo da soddisfare
le rinnovate esigenze del mercato delle costruzioni in fatto di realizzazione di infrastrutture ed
edifici sempre più sicuri, in grado di rispondere
al meglio agli stimoli provenienti dall’esterno.
A guidare la squadra Usa è il professor Victor Li,
impegnato da anni allo studio dei nuovi cementi
compositi, il quale non ha negato la necessità di
ulteriori approfondimenti relativi alla durabilità
nel tempo degli Ecc soprattutto in considerazione dei mix di compositi.
Intanto, fra le sperimentazioni già portate a termine quella che ha riguardato, in Giappone, la
realizzazione del manto stradale del Mihara Bridge. Tornando in casa il Laboratorio dei materiali
statunitense sta lavorando a stretto contatto con
il dipartimento dei Trasporti del Michigan per la
realizzazione di ponti e attraversamenti pedonali.
Mila Fiordalisi
da “Edilizia e Territorio”
IL CALCOLO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Il volume sviluppa una traccia operativa per
eseguire correttamente delle diverse strutture in cemento armato, attraverso lo svolgimento di due differenti esempi di edifici (uno
civile ed uno artigiano), nei quali il tecnico
viene guidato passo-passo al dimensionamento dei singoli elementi: solai, travi, pilastri, fondazioni, plinti, muri e quant’altro necessario alla verifica dei fabbricati.
La suddivisione del calcolo nei suddetti elementi offre una notevole flessibilità di lettura,
permettendo di prendere in considerazione i
soli manufatti di interesse immediato.
Il testo, di 116 pagine formato A4,
si presenta così precisamente articolato:
• METODOLOGIE DI CALCOLO
• DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
• ELEMENTI SINGOLI
• RELAZIONE ILLUSTRATIVA
• ESEMPIO DI LAVORO SU EDIFICIO
INDUSTRIALE.
Il software “CALCOLO STRUTTURE IN
C.A.” contenuto nel
Cd-Rom allegato al
volume è una versione di valutazione
che permette di
consultare, dal punto di vista informatico, gli esempi di calcolo sviluppati nel
testo e, sulla base
di questi, di svolgere propri calcoli di
prova, ma non consente di stampare gli elaborati cartacei né di creare i file DXF relativi
ai disegni delle armature.
Mario Costa,
ingegnere libero professionista,
progettista e direttore lavori,
è specializzato nel calcolo delle strutture in c.a.
di edifici civili, artigianali ed industriali
Rassegna
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Norme tecniche, monito Uni: più di 100 elementi
di conflitto tra Eurocodici e testo unico
Norme tecniche, monito Uni:
più di 100 elementi di conflitto
tra Eurocodici e testo unico
Sono necessari interventi correttivi durante la fase di
sperimentazione di 18 mesi e la pubblicazione degli annessi
tecnici, indispensabili per l’attuazione delle indicazioni Ue
Lo scorso 23 settembre è stato pubblicato in
“Gazzetta Ufficiale” un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con le “Norme
tecniche per le costruzioni”.
È un testo decisamente ponderoso (più di 400
pagine), che riguarda la progettazione strutturale
degli edifici e delle principali opere di ingegneria civile e le caratteristiche di materiali e prodotti utilizzati, e che consiste in ampio aggiornamento del quadro legislativo nazionale in campo
strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali 1086/1971 (strutture di calcestruzzo e
di acciaio) e 64/1974 (strutture in zona sismica).
Una sorta di svolta epocale; dunque, nel settore
delle costruzioni, caratterizzata, tuttavia, da un
approccio non omogeneo per quanto concerne i
riferimenti al parco normativo Uni attualmente
disponibile.
Se da un lato infatti sono moltissimi i riferimenti
alle norme Uni per quanto concerne le prescrizioni su materiali e prodotti (più di 100), nella sezione inerente al calcolo strutturale manca invece completamente il riferimento agli Eurocodici,
elaborati dal Cen su specifico mandato della
Commissione europea con l’auspicio che siano
riconosciuti non come uno dei possibili codici
internazionali cui fare riferimento ma come il sistema organico di regole di calcolo strutturale
destinato a diventare la base degli ordinamenti
legislativi nazionali.
L’analisi della sezione su “Materiali e prodotti per
uso strutturale” contiene in pratica la totalità dei
riferimenti a norme Uni (è il 20% del testo e c’è
il 99% dei riferimenti) con un significativo passaggio nella parte introduttiva dove è testualmente riportato che “il richiamo alle specifiche
tecniche europee En o nazionali Uni; ovvero in-
ternazionali Iso contenuto nella presente norma,
deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato”.
Un metodo decisamente innovativo, in piena sintonia con la strategia del “nuovo approccio” europeo che ha regolato l’ultimo ventennio dell’attività legislativa europea (principi generali alle
Autorità legislative, norme tecniche di attuazione
agli organismi di normazione tecnica volontaria). Altro aspetto significativo è che molte delle
norme Uni citate sono recepimenti di norme En
armonizzate ai sensi della direttiva 89/106 sui
prodotti da costruzione, la quale riconosce agli
Stati membri la facoltà di stabilire i valori limite
di prestazione dei prodotti da costruzione, fermo
restando che tali valori riguardino le sole caratteristiche essenziali valide ai fini della marcatura
Ce dei prodotti. Quindi, anche in questo caso
piena complementarità e sinergia tra Autorità
competenti (e regole tecniche) e organismi di
normazione (e norme tecniche).
Un ultimo aspetto importante, riguardante i materiali, è che nel testo sono contenute le indicazioni inerenti alla scelta del sistema di attestazione della conformità, in particolare per gli aggregati e per gli elementi per muratura, in funzione
della particolare destinazione d’uso dei prodotti.
La parte più consistente del testo riguarda le
azioni sulle strutture e la progettazione strutturale di edifici e opere di ingegneria civile.
A differenza della sezione sui materiali, in questa
parte viene a mancare il collegamento tra le prescrizioni contenute e il quadro normativo di riferimento definito in ambito europeo con gli Eurocodici.
Gli Eurocodici sono una serie di norme europee
che forniscono i metodi comuni per calcolare la
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Norme tecniche, monito Uni: più di 100 elementi
di conflitto tra Eurocodici e testo unico
resistenza meccanica degli elementi strutturali,
alla cui redazione e discussione Uni ha partecipato per 15 anni.
Gli Eurocodici stanno concludendo il loro programma di conversione da Env (norme europee
sperimentali) a En (norme europee definitive).
È la felice conclusione di un processo lungo e laborioso, ben noto anche alle Autorità nazionali
italiane competenti attraverso il loro coinvolgimento nei lavori normativi e nei correlati eventi
di divulgazione.
Del resto, come riportato nella Raccomandazione della Commissione europea dell’11 dicembre
2003, le disparità tra i metodi di calcolo utilizzati dalle normative nazionali in materia di edilizia
ostacolano la libera circolazione dei servizi d’ingegneria e di architettura all’interno della Comunità. L’utilizzo degli Eurocodici agevolerà la libera prestazione di servizi d’ingegneria edile e di
architettura e creerà le condizioni per un sistema
armonizzato di regole generali.
In Italia l’applicazione delle parti generali degli
Eurocodici 2 e 3 (versione Env) è consentita già
da nove anni, quale soluzione alternativa di attuazione della legislazione nazionale vigente in
campo strutturale.
Invece, se nel periodo transitorio di applicazione
(18 mesi) non saranno sostanzialmente eliminate
le conflittuali prescrizioni tecniche di dettaglio,
le nuove “Norme tecniche per le costruzioni” costituirebbero un incomprensibile passo indietro,
impedendo di fatto l’uso degli Eurocodici e comportando così l’isolamento scientifico e normativo del nostro Paese.
Nei 18 mesi di transitorio è richiesto un ulteriore adempimento alle Autorità nazionali: l’emissione di una Appendice nazionale per ciascun
Eurocodice in cui siano definiti i valori numerici
dei parametri determinati a livello nazionale (i
cosiddetti Ndp - Nationally Determied Parameters).Tali parametri sono sostanzialmente coefficienti di sicurezza, lasciati liberi dagli Eurocodici
nella nuova versione En per rispettare il diritto
delle Autorità nazionali a controllare il livello di
sicurezza.
La legislazione nazionale dovrebbe pertanto contenere le sole concise prescrizioni generali (indiIl “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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pendenti dalle singole tecniche e dai singoli materiali) intese a garantire la sicurezza delle costruzioni, formulare i requisiti essenziali e definire gli Ndp, affidando agli Eurocodici il ruolo di
normativa tecnica attuativa.
In tal modo, come raccomandato dalla Commissione europea, si consentirà l’armonizzazione
europea delle norme tecniche e l’Italia ne farà
parte, pur salvaguardando interamente la competenza delle Autorità nazionali in tema di sicurezza.
Nei contatti avuti con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’Uni ha avuto modo di
confermare la propria disponibilità a collaborare
nelle forme ritenute più opportune, in merito al
recepimento degli Eurocodici nell’ordinamento
legislativo nazionale, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli.
Ed è a tale proposito che la Commissione “Ingegneria strutturale” Uni ha effettuato un attento
confronto tra gli Eurocodici e le “Norme tecniche per le costruzioni”, elencandone i punti di
divergenza. I rilievi effettuati mostrano come siano numerosi (più di 100) e importanti gli elementi di conflitto (principalmente, il mantenimento del metodo alle “tensioni ammissibili”, abbandonato da decenni dalla comunità scientifica
internazionale, e le prescrizioni in contrasto con
le norme di prodotto armonizzate citate nella sezione “materiali”).
Tale contributo è già stato trasmesso al Ministero
con l’auspicio che sia tenuto in debito conto nella messa a punto del testo definitivo.
Alberto Galeotto
Coordinatore comparto Costruzioni Uni
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Parcheggi,
decade il vincolo di pertinenza
Parcheggi, decade il vincolo di
pertinenza
Con la legge di semplificazione per il 2005 viene
disposto che gli spazi di sosta realizzati nell’ambito dei fabbricati con il rapporto di superficie 1 mq
ogni 10 mc di costruzione possono essere commerciabili indipendentemente dall’unità immobiliare
principale di rispettiva pertinenza purché venga rispettata la destinazione d’uso a parcheggio.
La nuova disposizione chiarisce una questione che
da tempo si dibatteva nella giurisprudenza riguardo all’interpretazione della “legge ponte” del
1967 e ha l’effetto di rendere commerciabili importanti spazi in tutte le aree di pertinenza dei fabbricati, spazi che fino a oggi erano riservati ai residenti, ovvero, anche se venduti, dovevano comunque essere utilizzati solo da questi ultimi.
Dal 15 dicembre 2005, gli spazi per parcheggi
privati imposti dalla “legge ponte” 765/1967 non
sono gravati da vincoli pertinenziali, né da diritti
d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, e sono trasferibili autonomamente da
queste ultime.
A stabilirlo è il nuovo comma che l’art. 12, comma 9, della legge 246/2005 ha aggiunto all’art.
41-sexies della legge urbanistica 1150 del 17 agosto 1942.Viene così a cadere quel principio, forgiato da alcune importanti pronunce delle Sezioni unite della Cassazione, secondo il quale i parcheggi obbligatori costituivano pertinenza ex lege delle costruzioni e, pur essendo liberamente
alienabili, erano assoggettati a un vincolo inderogabile di destinazione in favore dei proprietari
delle unità immobiliari.
Sempre secondo la Suprema Corte, a essere
esclusi dal vincolo pertinenziale a favore delle
unità immobiliari erano esclusivamente i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo prescritto dalla “legge ponte”.
Di conseguenza, solo in quel caso alla cessione
della proprietà separata delle aree di sosta poteva seguire la possibilità per l’acquirente di avvalersene. Le conseguenze della modifica legislativa apportata dalla legge di semplificazione per il
2005 alla “legge ponte” sono presto dette.
Nel silenzio del contratto, la cessione dell’immobile non comporta il trasferimento automatico in
capo all’acquirente del posto auto ex legge
765/1967. I proprietari possono vendere l’unità
immobiliare separatamente dal posto macchina
obbligatorio e, nell’ipotesi opposta, ossia di cessione dell’arca di sosta, quest’ultima potrà essere
liberamente utilizzata dall’acquirente.
Dalla libera circolazione dei parcheggi si conseguirà quella più equa ridistribuzione dell’uso dei
posti auto da tempo auspicala dalla Confedilizia,
la principale organizzazione della proprietà immobiliare. Le esigenze degli abitanti di un edificio residenziale possono essere le più varie.
Possono esserci, infatti, proprietari di immobili
che non hanno più bisogno di un posto macchina, e altri che, invece, vorrebbero disporre di
un’area di sosta supplementare, magari all’interno dello stesso fabbricato.
La “legge ponte” del 1967
L’art. 41-sexies, nella sua formulazione originaria,
è una delle numerose norme che sono state aggiunte ex novo alla legge 1150/1942 o che sono
state interamente riformulate, a opera della legge
765 del 6 agosto 1967.
Questa normativa è più nota come “legge ponte”, perché, nelle intenzioni di chi all’epoca la
promosse, essa avrebbe dovuto rappresentare solo una fase transitoria, in attesa di una mai attuata di riforma urbanistica organica e complessiva.
L’emanazione della “legge ponte” fu anche la conseguenza di alcuni sinistri (i crolli di Agrigento)
che avevano reso più scottante il tema della lotta alla speculazione edilizia.
Il Ministro dei lavori pubblici del tempo Giacomo Mancini, supportato da un direttore generale
per l’Urbanistica dotato di forte personalità (Michele Martuscelli, scomparso nel 2003), riuscì a
superare le numerose resistenze e a imporre una
normativa particolarmente avanzata che, tra l’altro, mutuava alcuni principi contenuti nelle nor-
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Parcheggi,
decade il vincolo di pertinenza
me tecniche del piano regolatore di Roma del
1962. Per esempio, ai fini della formazione di
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, l’art. 17 della legge 765/1967 prescrive la realizzazione di standard urbanistici, ossia i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
Rapporti, questi, che hanno trovato successivamente una specificazione dettagliata nel D.M.
1444 del 2 aprile 1968, tutt’ora in vigore e da allora mai modificato.
Ma la la norma che a noi maggiormente interessa è la seguente, ossia l’art. 18, che ha introdotto
l’art. 41-sexies della legge 1150/1942.
Attraverso di esso, anche in assenza di pianificazione urbanistica è prescritta per ogni edificio la
creazione dei cosiddetti parcheggi obbligatori:
“Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni
dieci metri cubi di costruzione” (rapporto elevato a 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi dall’art.
2 della legge 122 del 24 marzo 1989, con operatività a partire dal 7 aprile 1989).
Per “spazi per parcheggi” debbono intendersi “gli
spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra e all’accesso dei veicoli.
I parcheggi possono essere ricavati nella stessa
costruzione, in aree esterne oppure promiscuamente, e anche in aree che non formino parte
del lotto, purché siano asservite all’edificio con
vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario. La cubatura, in rapporto alla quale va
determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad
abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò
delle altre parti dell’edificio: scantinati, servizi e
volumi tecnici” (dalla circ. n. 3210 del Ministero
dei lavori pubblici del 28 ottobre 1967).
L’applicazione della norma riguarda esclusivamente gli edifici nuovi, realizzati in base a licenze o concessioni edilizie successive al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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765/1967 (Cass., sent. n. 6412 del 17 dicembre
1985; Cass., sent. n. 11731 del 28 ottobre 1992;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7766 del 20 luglio 1999).
Gli interventi di ristrutturazione possono portare anche a fabbricati privi di aree destinate al
parcheggio (Cons. Stato, Sez.V, dec. n. 1 del 3 gennaio 1984).
Ma se da un intervento di ristrutturazione (art.
31, lett. d), della legge 457 del 5 agosto 1978) dovessero derivare edifici dotati di spazi per parcheggio, questi, di massima ed entro i limiti
quantitativi stabiliti dalla legge, sono assoggettati
alla disciplina della legge 765/1967 e, quindi, al
diritto di uso dei condomini (Cass. civ., Sez. II,
sent. n. 4465 del 20 aprile 1995, giurisprudenza
da prendere tuttavia con cautela essendo anteriore al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001,Testo unico
dell’edilizia, che agli artt, 3, comma 1, lett. d) e
10, comma 1, lett. c), offre una nuova definizione
della ristrutturazione in linea con la giurisprudenza).
Il vincolo pubblicistico di destinazione
Dall’entrata in vigore dell’art. 41-sexies origina
una copiosa produzione giurisprudenziale.
Il punto di partenza di queste pronunce è il collegamento a esigenze pubblicistiche dell’obbligo
di riservare a parcheggio, nelle nuove costruzioni e aree a esse inerenti, gli spazi di cui all’art. 41sexies.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Parcheggi,
decade il vincolo di pertinenza
Esso, pertanto, costituiva un vincolo di destinazione in favore degli abitanti delle costruzioni
stesse, non derogabile né da parte del costruttore, né da parte di successivi rapporti privatistici,
i quali sarebbero stati colpiti da nullità se in contrasto con tale destinazione.
La stessa giurisprudenza mostrava poi notevoli
difficoltà nella qualificazione giuridica del rapporto fra il fabbricato e il posto auto, di volta in
volta ricorrendosi agli schemi della servitù, del
diritto reale d’uso, della parte comune dell’edificio in condominio, della pertinenza, a seconda
della fattispecie pratica concretamente verificatasi. Per esempio, per la Suprema Corte, qualsiasi
negoziazione avente a oggetto unità immobiliari
di un edificio dotato dell’area di parcheggio ex
art. 41sexies “comporta ipso iure il trasferimento
al compratore della proporzionale quota dell’area medesima (quota di comproprietà o di coservitù), in virtù dell’integrazione ope legis degli
effetti del contratto ai sensi dell’art. 1374 cod.
civ., senza il versamento di un ulteriore corrispettivo, salva, per il venditore, ricorrendo gli
estremi richiesti dall’art. 1429 n. 4 cod. civ., l’azione di annullamento del contratto, ove l’omesso computo nel prezzo del valore della quota
dell’area di parcheggio si ricolleghi ad un errore
sulle conseguenze giuridiche del negozio” (Cass.
civ., Sez. II, sent. n. 6714 del 18 dicembre 1981).
L’art. 41-sexies “pone un limite all’autonomia privata, sanzionando di nullità, ai sensi degli artt.
1418 e 1419 cod. civ., ogni convenzione che, per
privato interesse del costruttore o del rivenditore degli immobili (o anche dei condomini stessi),
sottragga gli spazi alla funzione loro assegnata
dalla legge.
Ne deriva che va dichiarata nulla, per contrarietà
alla disposizione imperativa in questione, sia la
clausola con cui il costruttore o altri nel vendere
i singoli appartamenti, escludano dalla vendita la
comproprietà dei locali di parcheggio, come parte di natura condominiale (art. 1117 cod. civ.), o,
comunque, il godimento del servizio di parcheggio a titolo di servitù, sia l’atto con cui l’acquirente di un appartamento rinuncia al servizio medesimo, con il conseguente diritto di quest’ultimo di fruire del servizio e dell’alienante di esige-
re il relativo corrispettivo pecuniario” (Cass. civ..
Sez. II, sent. n. 483 del 25 gennaio 1982).
Nell’ipotesi di fabbricato condominiale,“qualora
il godimento dello spazio per parcheggio non sia
assicurato in favore del proprietario del singolo
appartamento in applicazione dei principi sull’utilizzazione delle parti comuni dell’edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullità di tale
contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per
parcheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguentemente deve ritenersi il contratto stesso integrato ope legis, con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio
in favore di detto condomino” (Cass. civ., Sez.
Unite, sent. n. 6600 del 17 dicembre 1984).
La mancata “interpretazione autentica”
da parte della legge 47/1985
In occasione del varo del primo condono edilizio, quello dell’85, fu predisposta una norma che,
nell’intento del legislatore, avrebbe dovuto segnare una correzione di rotta. L’art. 26, ultimo
comma, della legge 47 del 28 febbraio 1985 stabiliva infatti che gli spazi di cui all’art. 41-,sexies
della legge 1150/1942 costituissero pertinenze
delle costruzioni ai sensi degli arti. 817, 818 e
819 cod. civ. E l’art. 818, comma 2, dispone appunto che le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
Ma il tentativo non ebbe alcun impatto in giurisprudenza. Per la Suprema Corte, il vincolo pubblicistico di destinazione “non può subire deroga
negli atti privati di disposizione degli spazi a parcheggio, le cui clausole difformi sono sostituite
dalla norma imperativa”.
Tale regime deve considerarsi immutato anche
dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 della legge
47/1985, “il quale assolve soltanto alla funzione
di conferire certezza testuale a un principio che,
come quello secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti o rapporti separati fermo restando il vincolo, doveva ritenersi già accolto dalla norma interpretata” (Cass., Sez. Unite, sent. n.
3363 del 18 luglio 1984). L’art. 26, ultimo comIl “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Parcheggi,
decade il vincolo di pertinenza
ma, infatti, “non ha modificato il regime vincolistico imposto dalla legge 765/67 fra unità abitativa e spazi di parcheggio condominiali, chiarendone solo l’originaria portata” (Cass. civ., Sez. II,
sent. n. 7994 del 18 luglio 1991).
Nel caso in cui un appartamento per uso abitativo e il posto macchina fossero concessi in locazione dal proprietario. anche con separati contratti, al medesimo conduttore, “il rapporto di
pertinenza stabilito tra i due beni, secondo il vincolo di servizio imposto, tra gli stessi beni, dall’art. 26, ultimo comma, della legge 47/1985 (a
norma del quale gli spazi destinati a parcheggi
nelle nuove costruzioni ex art. 113 della legge
765/1967 costituiscono pertinenza della costruzione al servizio della quale sono stati posti) non
può essere efficacemente escluso da una contraria volontà delle parti, perché il predetto vincolo, per quanto ispirato da finalità pubblicistiche
inerenti alla normalizzazione della viabilità urbana, incide, per la sua natura cogente e inderogabile, anche nei rapporti intersoggettivi di diritto
privato, tra cui quelli di locazione degli immobili per uso abitativo” (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
1155 del 4 febbraio 1992). L’art. 41-sexies della
legge 1150/1967,“ulteriormente chiarito dall’art.
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (che, conferendo certezza testuale alla regola già desumibile dall’art. 18 della legge 765/1967, ha precisato che l’area destinata a parcheggio costituisce
pertinenza della costruzione), pone un inderogabile vincolo pubblicistico di destinazione di detta area, che non impedisce al proprietario dell’edificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, la proprietà dell’area stessa
destinata a parcheggio o di trasferire ad altri la
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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proprietà, atteso che non attribuisce tale proprietà ai condomini per effetto automatico dell’acquisto dell’appartamento, ma esclude solo la
possibilità che la riserva o il trasferimento a terzi
della proprietà privi i proprietari degli appartamenti dell’edificio del diritto reale di utilizzazione di tale area per il parcheggio dei loro veicoli,
sottraendola al vincolo pubblicistico di destinazione” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6104 del 1° giugno 1993). L’art. 26 è stato infine abrogato dall’art. 136, comma 2, del D.P.R. 380/2001, con decorrenza 30 giugno 2003.
La legge di semplificazione per il 2005
Con l’aggiunta del nuovo comma all’art. 41-sexies
a opera della legge 246/2005, trova finalmente
conclusione l’annosa diatriba sui limiti alla libera
circolazione dei posti macchina obbligatori. Ma
resta in piedi la questione dell’eccessiva rigidità
degli standard urbanistici, in particolare di quelli
specificati dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968. Si tratta, infatti, di norme che hanno rappresentato soprattutto un segnale “forte” dato dal Ministero ad
alcuni comuni che, all’epoca, non sembravano
molto sensibili al problema degli spazi pubblici
(gli insediamenti sorti nel dopoguerra in virtù di
piani urbanistici del tutto indifferenti alle esigenze dei loro abitanti sono ancora lì a ricordarlo).
Organizzazioni come la Confedilizia e l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) reclamano
da tempo una maggiore elasticità della quantificazione dei rapporti, con l’abbandono del principio “ragionieristico” che sembra informarli.
In effetti, dare per scontato che a tot abitanti di
un edificio residenziale e a tot utenti di uno stabile a uffici debbano corrispondere necessariamente dei quantitativi fissi di automobili da parcheggiare appare un po’ una forzatura.
Soprattutto quando non si tiene conto della circostanza che il comprensorio in cui sorge l’immobile potrebbe essere egregiamente servito dai
mezzi pubblici, e magari trovarsi anche in una zona pedonalizzata del centro cittadino.
Jacopo Astarita
da “Consulente Immobiliare”
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Industria e tecnologia: sensori, microchip,
micro-processori e ponti con la plastica
Industria e tecnologia: sensori,
microchip, micro-processori e
ponti con la plastica
Riportiamo alcuni interessanti articoli apparsi su
“Edilizia e Territorio” a cura di Mila Fiordalisi, riguardanti una
serie di innovazioni tecnologiche applicate all’edilizia delle quale,
nel più prossimo futuro, sentiremo molto parlare
Sensori e microchip per vetri antirumore
a prova di aeroporto
Rendere i vetri delle finestre “refrattari” al rumore
al punto tale da divenire perfetti isolanti acustici
persino in situazioni finora considerate gravi come, ad esempio, la vicinanza di insediamenti abitativi o di lavoro ad aeroporti, stazioni ferroviarie,
ospedali, strade ad alta densità di traffico. La soluzione sembra già essere dietro l’angolo ed è frutto dell’innovazione made in Italy. Innovazione
che ha trovato nell’Università Politecnica delle
Marche l’incubatore di un progetto altamente all’avanguardia che parla il linguaggio dei cosiddetti smart materials combinati con un materiale
“tradizionale”, il vetro. “Il sistema sperimentato
minimizza il campo sonoro irradiato dalla facciata in vetro verso l’ambiente interno attraverso la
riduzione dell’efficienza della propria radiazione
acustica”, spiega il professor Berardo Naticchia a
capo del gruppo di ricerca, presso il dipartimento di Architettura, costruzioni e strutture del Politecnico marchigiano, che sta sperimentando e
sviluppando il progetto.
In dettaglio, illustra Naticchia,“ciò è ottenuto utilizzando microattuatori o microsensori piezoelettrici e un microchip fissati direttamente sul perimetro del vetro. I microsensori rilevano in vari
punti le vibrazioni del vetro e inviano i dati del
microchip, che con un apposito filtro ricostruisce
il campo vibrazionale generato dal rumore esterno sull’intera lastra vetrata”. Successivamente “attraverso apposite funzioni di trasferimento viene
calcolato, in tempo reale, l’impulso da inviare ai
singoli microattuatori che vibrando in modo coordinato modificano il campo vibrazionale della
lastra riducendo il livello di pressione sonora generato nell’ambiente”.
L’impianto sperimentato deriva dall’impiego di
un sistema di tipo Asac (Active structural acoustic
control) per il controllo attivo della propagazione
del rumore, concorrente dell’Anc (Active Noise
Control). Quest’ultimo “è basato sull’interferenza
distruttiva, nella zona di interesse, tra il rumore
disturbante e un’onda acustica di controllo generata ad hoc - spiega Naticchia -. L’Asac si avvale invece di specifici microattuatori applicati sulle superfici delle strutture, attivati da un sistema di
controllo al fine di ridurne le vibrazioni e quindi
diminuire il rumore da esse trasmesso o anche riflesso”. L’utilizzo del sistema Asac “pur a fronte di
una maggiore complessità tecnologica - puntualizza il prof. Naticchia - consente in molte situazioni una maggiore efficacia e flessibilità di applicazione”. E non a caso fra i possibili utilizzi del
nuovissimo vetro hi tech, oltre a quella principale che riguarda l’insonorizzazione dei vetri degli
edifici c’è anche “l’ottimizzazione della qualità
acustica delle sale di ascolto”.
Incendi, sensori speciali anti-focolai
Realizzare un sistema antincendio basato su sensori in grado di comunicare via onde radio a
pompieri, forze dell’ordine e addetti alla security
degli edifici l’esatta locazione dei focolai. E’ questo l’ambizioso progetto su cui stanno lavorando
i ricercatori del Nist (National Institute of Standards and Technology), l’agenzia che fa capo al
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Industria e tecnologia: sensori, microchip,
micro-processori e ponti con la plastica
dipartimento delle Tecnologie statunitense, con
l’obiettivo di rendere più efficienti gli interventi
in caso di incendio. L’idea è di rendere possibile
anche la determinazione dell’intensità di propagazione delle fiamme, la presenza di eventuali sostanze chimiche e altre informazioni che possano fornire il quadro dettagliato della situazione.
Il Nist ha deciso di coinvolgere nel programma
di ricerca anche il mondo dell’industria e al momento è in corso la definizione degli standard
che permetteranno la realizzazione di sistemi intelligenti in grado di impiegare diverse tecnologie di comunicazione, comprese quelle wireless.
I sensori e le videocamere installate negli edifici
saranno in grado - o, almeno, è questo l’intento di comunicare in tempo reale con i pompieri e
tutte le persone abilitate a ricevere le informazioni sui computer portatili. Sui notebook sarà
immediatamente riprodotta una mappa interattiva dell’edificio in modo da indicare la presenza
di porte, ascensori, sistemi elettrici ecc., e di comunica re immediatamente eventuali variazioni
di temperatura in modo da anticipare l’intervento in aree segnalate a rischio ma non ancora raggiunte dalle fiamme.
Domotica, via agli edifici “adattivi”
Con la tecnologia Ddc microprocessori e
software sono in grado di anticipare le esigenze abitative. Annunciato un progetto internazionale che permette la gestione integrata di tutti gli impianti
Ddc, alias Direct Digital Control. È questa, secondo gli addetti ai lavori, la vera tecnologia “rivoluzionaria” in materia di gestione intelligente degli
edifici. Fra le città che per prime al mondo si dateranno di abitazioni basate sul nuovo sistema
c’è Riad, dove lo studio di progettazione Egyptian Architects Group e la tecnologica Bt Company, che per l’occasione hanno deciso di scendere sul campo unite attraverso una joint venture, hanno già messo nero su bianco i termini di
un accordo che per un investimento di circa
500mila euro permetterà di realizzare le prime
case intelligenti di nuova generazione.
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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Il sistema domotico del futuro è costituito da un
mix di tecnologie, ma ha l’anima nel Ddc. L’innovativa infrastruttura di rete attraverso l’impiego
delle tecnologie Ict (Information and Communication Technology) e in particolare dei protocolli Internet permette la gestione degli edifici a distanza in tempo reale. Non solo: gli speciali microprocessori che compongono il network, le
cui funzionalità sono preimpostate attraverso il
software deputato alla logica di controllo, si
“adattano” ai cambiamenti e addirittura riescono
ad anticipare le necessità dell’edificio in termini
di esigenze energetiche, climatiche e quant’altro
sia alla base del comfort e della sicurezza dei residenti. Proprio la capacità adattiva, hanno spiegato nei giorni scorsi, in occasione dell’annuncio
del progetto,Yusri Zaghloul (presidente di Egyptian Architects Group) e Amro Taher (direttore
per le attività It della saudita Bt Company), è alla
base del futuro della domotica. Futuro che parla
inevitabilmente il linguaggio dell’innovazione,
quello dell’universo “internettiano”; nell’illustrare le componenti degli edifici intelligenti i due
manager non hanno mancato infatti di stressare
l’attenzione sulle nuove reti di comunicazione,
quelle a banda larga, che consentono l’erogazione di servizi all’avanguardia. E anche in materia
di sicurezza il vocabolario è ricco di termini informatici: si parla di integrazione dei network
per la gestione centralizzata di tutti gli impianti
(elettricità, acqua, gas) e di allarmi che inviano
segnali in tempo reale a Pc e persino a telefoni
mobili quando i sensori in funzione nell’edificio
registrano situazioni anomale.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Industria e tecnologia: sensori, microchip,
micro-processori e ponti con la plastica
Va da sé che per ottenere simili risultati, hanno
puntualizzato Zaghloul e Taher, l’infrastruttura va
realizzata al momento della costruzione dell’edificio. La nuova avventura dell’Egitto, che stando a
quanto hanno fatto intendere gli organizzatori,
coinvolgerà presto altre zone della regione araba
già individuate a seguito di un apposito studio,
sarebbe il frutto dell’evoluzione di una “teoria
domotica” di estrazione statunitense. La National
Academy of Sciences di Washington, fanno notare alcuni esperti di settore, è stata pioniera della
teoria degli edifici intelligenti che fissa l’innovazione in quattro parametri chiave: efficienza
energetica, sistemi di sicurezza, sistemi di telecomunicazioni, automazione delle funzioni. Il valore aggiunto dell’iniziativa egiziana consiste nell’aver integrato i quattro principi cardine in un
sistema computerizzato che unisce in un’unica
piattaforma le funzionalità di hardware e software. In attesa del battesimo dei nuovi edifici - al
momento non sono state annunciate date - Egyptian Architects Group e Bt Company hanno spiegato che il pacchetto base del sistema domotico
consiste in 16 servizi, ai quali possono esserne
aggiunti altri in base alle rinnovate esigenze dell’edificio e anche alla disponibilità economica
del condominio. Scalabilità e flessibilità sono le
altre due caratteristiche dell’infrastruttura, caratteristiche da non sottovalutare considerata la rapida evoluzione delle tecnologie e le prospettive, tutte al rialzo, sull’evoluzione del mercato della domotica a livello mondiale.
Ponti rinforzati con la plastica
Dopo le passerelle pedonali la plastica fibrorinforzata si prepara a debuttare anche sui ponti
stradali. Anzi, dentro i ponti stradali. Si, perché a
differenza dei progetti di prima generazione,
quelli in cui le caratteristiche di resistenza e trasparenza del materiale composito hanno convinto i progettisti a utilizzarlo per dare sostanza e al
contempo “leggerezza” alte strutture, la sfida annunciata da un gruppo di ingegneri civili dell’università del Wisconsin-Madison si combatte tutta sul fronte della robustezza e delle performance nel lungo periodo.
Il progetto d’Oltreoceano, che peraltro si è già
aggiudicato il riconoscimento degli esperti di
settore, consiste nella realizzazione di una maxigriglia tridimensionale in polimeri fibrorinforzati
che, sostituendo le tradizionali barre di rinforzo,
sarà posizionata sotto il manto stradale dei ponti
con l’obiettivo di raddoppiare letteralmente la
resistenza della struttura. II materiale, dicono gli
ideatori del progetto, ha una resistenza di circa
75 anni, molto di più dei 30-40 anni delle attuali
soluzioni. Altro vantaggio è rappresentato dalla
possibilità di prefabbricazione dei moduli della
griglia che permette la semplice e veloce posa
degli stessi diversamente da quanto accade per
le attuali barre di rinforzo che devono essere posizionate e poi “legate” fra loro direttamente in fase di cantiere. Ideale per i ponti di nuova costruzione la griglia di “plastica” può essere impiegata
anche per i ponti che necessitano di ristrutturazione.“Si pensi agli interventi su ponti a elevata
densità di traffico e importanti per la loro funzione di collegamento. La griglia permette di velocizzare drasticamente i tempi del cantiere e
quindi di evitare situazioni di criticità nella mobilità”, spiega Lawrence Bank, professore di Ingegneria civile e ambientale all’ateneo statunitense. L’iniziativa ha già superato con successo la fase sperimentale: il gruppo di lavoro guidato dal
professor Bank dopo aver progettato la griglia di
plastica ne ha fatto realizzare elementi prefabbricati dalla Strongwell, azienda dei Minnesota specializzata in prodotti compositi in fibre di vetro.
Non solo: la griglia è già stata utilizzata per il
ponte che sulla Highway 151, nelle vicinanze di
Fond du Lac nel Wisconsin, attraversa DeNeveu
Creek. Esternamente il ponte, battezzato lo scorso anno, è identico a quello gemello che lo affianca, ma sotto il manto stradale è stata posizionata la griglia in polimeri. Si tratta della prima installazione al mondo nel suo genere ed è stata resa possibile grazie al finanziamento della Federai
Highway Administration nell’ambito del programma dedicato proprio alla messa a punto di
tecniche e tecnologie innovative per la costruzione di ponti (Innovative Bridge Research and
Construction Programme).
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le problematiche
del Supercondominio
Le problematiche
del Supercondominio
Con l’evoluzione delle costruzioni e dei concetti
giuridici dal tempo della formazione del Codice
civile, molte situazioni sono cambiate.
All’origine si pensò al condominio come una costruzione verticale emergente dal sedime.
Se questo sedime fosse un solo mappale, più
mappali, poco importava, al massimo si prendeva
in considerazione l’immagine delle coperture.
Fabbricati costruiti con elevazione diversa di solito costituiscono costruzioni separate verticalmente ed hanno la possibilità di suddividere le
spese per le riparazioni del tetto in due blocchi
di condomini.
La questione però si complica qualora il manufatto invece che elevarsi verticalmente si distribuisce orizzontalmente, caso tipico le villette a
schiera. Per esaminare il caso è necessario capire
come il progettista pose in essere la costruzione.
Anche nel caso dei nostri paesi abbiano vie con
case adiacenti che certamente non costituiscono
un condominio, quando però abbiamo il nuovo
modello a schiera siamo in presenza di qualche
cosa di diverso.
Partendo dalle fondazioni di solito abbiamo un
basamento unico che unisce tutto l’insieme.
Di seguito vi sono se non tutti quasi tutti, i servizi in comunione anche se separati all’interno delle varie proprietà.
Pertanto discutere se un fabbricato è un condominio spesso dobbiamo fermarci ed esaminare la
condizione generale di tutte le occasioni progettuali che hanno portato alla costruzione.
Inoltre si deve tenere conto dell’accessorietà che
lega le parti comuni elencate negli atti e nel C.C.
Spesso il condominio nasce già con la scelta progettuale, non solo dell’edificio, ma in via definitiva con la scelta relativa alla distribuzione dei servizi ed utenze comuni.
Ovviamente si può cadere nell’eccessiva importanza dell’articolo 1123 del C.c. che prevede anche l’ipotesi del condominio parziale a secondo
dell’uso delle parti comuni.
Parti comuni che in caso di più edifici possono
essere più o meno in uso ad alcuni di essi. In sintesi, la materia teoricamente si configura impegnativa in quanto congloba aspetti di natura tecnica e di natura civilistica.
In pratica i condomini, il più delle volte, tendono
a seguire una via semplicistica, in quanto si considera il condominio come un ente che consente di distribuire i carichi di spesa su molte famiglie in modo da ottenere una specie di diluizione
delle spese nel tempo. Infatti nel caso di dieci
condotte di scarico abbiamo una maggiore frequenza di rotture, ma essa viene suddivisa tra
molti condomini, invece quando abbiamo l’intervento per singola colonna capiterà di meno, ma
si avrà un maggior costo.
Convocazione e gestione dell’Assemblea
In precedenza era stata ammessa, in applicazione
all’articolo 1131 Cod. civ., la possibilità di inserire nel regolamento contrattuale, predisposto dal
costruttore originario e accettato dai condomini
all’unanimità, una norma secondo la quale all’assemblea del supercondominio partecipano i soli
amministratori in rappresentanza degli edifici
che amministrano; ed era stato ammesso che, mediante questa procedura, gli amministratori dei
singoli edifici possono tra l’altro procedere alla
nomina dell’amministratore del supercondominio, il quale in tale modo risulta nominato in modo conforme al disposto dell’articolo 1129 Cod.
civ. (Cass. sent. n. 3908, 29 novembre 1974); ma
piú di recente, invece, una simile clausola è stata
dichiarata nulla perché il regolamento non può
derogare le norme concernenti la composizione
e il funzionamento dell’assemblea (Cass. sent. n.
7894, 28 settembre 1994).
Nel supercondominio le parti necessarie per l’esistenza o destinate al servizio o all’uso di più
edifici vengono regolate, se il titolo non dispone
altrimenti, in virtù di interpretazione estensiva
ovvero in forza di interpretazione analogica delle norme dettate in tema di condominio negli
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le problematiche
del Supercondominio
edifici; di conseguenza, nella materia attribuita alla competenza dell’assemblea, le deliberazioni si
assumono previa convocazione di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari facenti parte
del cosiddetto “supercondominio” (Cass. sent. n.
7286, 8 agosto 1996).
Poiché l’articolo 1138, ultimo comma, Cod. civ.,
dispone che le norme del regolamento - sia contrattuale sia maggioritario - in nessun caso possono derogare dall’articolo 1136 Cod. civ. (il cui
comma 6 prevede che tutti i condomini devono
essere invitati alla riunione per deliberare) è nulla la delibera adottata in un supercondominio,
purse in conformità al regolamento, dagli amministratori dei singoli condomini, sia per la normale inderogabilità delle norme che tutelano le
minoranze negli organi collegiali, sia perché la
volontà maggioritaria in tale modo espressa non
può corrispondere a quella dei condomini
(Cass., sent. N. 5333, 13 giugno 1997).
Il potere di convocazione dell’assemblea degli
amministratori è stato riconosciuto a ogni componente dell’assemblea stessa per applicazione
analogica dell’articolo 66, comma 2, disp. att.
Cod. civ., che prevede la convocazione dell’assemblea dei condomini nel caso di mancanza di
un amministratore (Trib. Napoli, 23 gennaio
1974). Successivamente però lo stesso Tribunale,
dopo avere affermato che i criteri previsti dall’articolo 66 non sono applicabili neppure per
analogia al supercondominio, ha stabilito che
ogni comunista è legittimato alle iniziative per
l’amministrazione della cosa comune secondo
l’ampia previsione dell’articolo 1105 Cod. civ. e
che perciò la convocazione dell’assemblea può
essere effettata da ogni partecipante alla comunione o, trattandosi di questioni interessanti il
complesso condominiale, anche a iniziativa diretta dell’amministratore (Trib. Napoli, 29 gennaio 1987).
Per quanto riguarda le maggioranze necessarie
per la validità delle deliberazioni, se manca il minimo stabilito dalla legge, la deliberazione non è
solo annullabile, ma radicalmente nulla e quindi
l’invalidità può essere fatta valere in ogni tempo
(Cass. sent. n. 1079, 28 aprile 1976).
È nulla la delibera contenuta nel regolamento
Il “Geometra Veronese” - Febbraio 2006
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contrattuale di condominio la quale preveda che
l’assemblea del supercondominio sia composta
dagli amministratori dei singoli condomini anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo
compongono (App. Napoli, 27 gennaio 1998, n.
202).
Le disposizioni dettate dall’articolo 1136 Cod.
civ. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano
anche con riguardo al supercondominio (Cass.
sent, n. 7286, 8 agosto 1996).
È nulla la delibera adottata da una assemblea di
supercondominio, a maggioranza dei suoi componenti, istitutiva di un unico condominio tra i
vari edifici interessati, in quanto lesiva del diritto
di ciascun condomino di fare parte del condominio costituito dal solo edificio in cui era proprietario di unità immobiliari; e sono pure nulle,
di conseguenza, le delibere assunte successivamente da assemblee convocate come se esistesse un unico condominio, per deliberare su materie attinenti ai singoli fabbricati (Cass., sent, n.
11276, 28 ottobre 1995).
È stato precisato che le delibere dell’assemblea
del supercondominio hanno efficacia diretta e
immediata nei confronti dei singoli condomini
degli edifici che ne fanno parte, senza necessità
di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale; e che quindi l’amministratore del supercondominio può rivolgersi direttamente ai singoli condomini per la riscossione delle rispettive quote di spesa (Cass., sent. n.
15476, 6 dicembre 2001).
È stata giudicata valida l’assemblea dei condomini di un supercondominio, convocata in un certo giorno e iniziata dopo le ore 24 (e quindi in
un giorno solare diverso) a causa del ritardo dovuto al fatto della protrazione - di cui tutti i partecipanti all’assemblea abbiano avuto conoscenza - dell’assemblea particolare di uno dei fabbricati di cui il supercondominio si componga
(Trib. Napoli, 23 ottobre 1996).
Il principio per cui anche al supercondominio si
applica la disciplina dettata per il condominio
vale anche per quanto attiene alla legittimazione
processuale dell’amministratore (Cass., sent. n.
145, 19 gennaio 1985).
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le problematiche
del Supercondominio
La rappresentanza processuale non spetta agli
amministratori dei singoli edifici, bensì all’amministratore dei supercondominio o, se manca questo, al curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 65, disp. att., Cod. civ. (Cass. sent. n. 6817,14
dicembre 1988).
All’amministratore delle parti comuni di un supercondominio spettano tutte le facoltà inerenti
a tale gestione, tra cui quella relativa alla legittimazione ad agire in giudizio senza delega di rappresentanza, nonché quella di richiedere i libri
contabili al precedente amministratore (Trib. Roma, 4 luglio 1994).
A norma dell’art. 1131 Cod. civ. l’amministratore
può essere convenuto in giudizio per ogni azione di carattere reale o personale concernente i
servizi comuni di un complesso condominiale e
quindi anche da parte dei condomini che vogliono agire per ottenere lo scioglimento parziale
del condominio (Trib.Torino, 3 giugno 1987).
Varie
Lo scioglimento del supercondominio può avvenire solo quando il condominio complesso non
abbia origine da un titolo negoziale o quando il
contratto preveda una unificazione solo sul piano amministrativo (Cass., sent. n. 4439, 7 agosto
1982). L’atto scritto, necessario per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà immobiliare, non occorre invece per la
semplice attribuzione, ferma restando la comproprietà fra gli aventi diritto di un godimento
separato del bene comune, che può essere validamente attuata anche in convenzione verbale
(Cass., sent. n. 1428, 28 febbraio 1984).
Lo scioglimento del supercondominio deve essere espressamente deliberato da tutti i partecipanti al condominio che si vuole sciogliere e non
solo dai condomini della parte di cui si chiede la
separazione (App., Napoli, 28 giugno 1982).
Per quanto riguarda la maggioranza necessaria
per effettuare lo scioglimento parziale di determinate parti del supercondominio, rimesso all’autonomia contrattuale dei condomini, questi
ultimi devono approvare all’unanimità un nuovo
regolamento o la modificazione di quello esi-
stente (Cass., sent. n. 397, 11 febbraio 1974).
Dopo lo scioglimento del supercondominio, per
quanto riguarda le cose che restano in comune,
nei confronti di queste ultime sopravvive l’originario condominio fra tutti i partecipanti (Cass.,
sent. n. 1440, 16 marzo 1981). Relativamente al
sedime interposto fra più edifici, la destinazione
all’utilità di entrambi, se titolata, dà luogo a un caso di supercondominio, la cui disciplina viene
mutata dal titolo stesso (Cass., sent. n. 1598, 10
marzo 1986). Il principio secondo cui le spese di
riparazione dei singoli tetti di edifici autonomi
raggruppati in un unico condominio devono essere ripartite fra i soli proprietari degli edifici su
cui tale opera è eseguita non trova applicazione
quando, per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei corpi di fabbrica, risulta che
tutti i proprietari sono interessati alla riparazione
del relativo tetto (App. Milano, 17 gennaio 1992).
In tema di contratto di portierato, poiché tale attività è caratterizzata da una prestazione di vigilanza e di custodia al servizio di stabili con le loro relative pertinenze, destinati ad uso esclusivo
o prevalente di abitazione di più nuclei familiari,
va riconosciuta la qualifica di portiere a chi svolge le mansioni indicate al servizio di un parco
destinato a distinti condomini, mentre è irrilevante, al fine di escludere l’esistenza di un contratto di portierato, la circostanza che ogni condominio abbia un proprio portiere (Cass., sent. n.
6539, 15 dicembre 1979). In applicazione del
principio per cui, nel supercondominio, le disposizioni dettate dall’art. 1136 Cod. civ. in tema
di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale, rispettivamente configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e a tutti i proprietari, è stato deciso, con riferimento al caso di un servizio
di portierato comune a due edifici costituiti in
condomini autonomi per il quale l’assemblea dei
solo primo edificio avena deliberato la divisione
del servizio di portierato e il licenziamento del
portiere, che è nulla una deliberazione simile a
causa della mancata convocazione a partecipare
alla assemblea anche dei condomini del secondo
edificio (Cass., 8 agosto 1996, n. 7286).
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le problematiche
del Supercondominio
La convenzione tra condomini per la gestione di
servizi in comune ha le caratteristiche di un regolamento di supercondominio il quale, purse
avente natura contrattuale, può essere modificato a maggioranza nella parte in cui si limita a dettare norme che disciplinano l’uso e le modalità
di godimento delle cose comuni ovvero il funzionamento dei servizi condominiali; con la conseguenza che la modifica del servizio comune di
portierato, pur se comportante la modifica di un
regolamento di natura contrattuale, può essere
deliberato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dalla convenzione medesima (Cass., sent. n.
12290, 5 ottobre 2001).
Relativamente alla autorimessa facente parte di
un supercondominio, i box e i loro viali di accesso non sono comuni a tutti i condomini di un
condominio complesso, ma solo ai proprietari
dei box stessi, e di conseguenza la loro amministrazione è affidata, quando si tratti di box appartenenti a partecipanti a diversi edifici condominiali, a soggetto diverso sia dall’amministratore del condominio, sia a quello del supercondominio (Trib. milano, 27 luglio 1988).
È invalidata la deliberazione dell’assemblea del
supercondominio con la quale, nel disciplinare
secondo il sistema turnario le modalità d’uso del
servizio di parcheggio, a causa dell’impossibilità
del contemporaneo godimento da parte di tutti i
condomini, si impone ai beneficiari del turno di
godimento, a titolo di rimborso forfetario di spese, un onere di entità del tutto svincolata dai costi specificamente afferenti l’area comune oggetto di detto uso (Trib. Milano, 3 novembre 2000).
Il principio per cui anche al supercondominio si
applica la disciplina dettata per il condominio
vale anche per quanto attiene alla legittimazione
processuale dell’amministratore (Cass., sent. n.
145, 19 gennaio 1985).
La rappresentanza processuale non spetta agli
amministratori dei singoli edifici, bensí all’amministratore del supercondominio o, se manca questo, al curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 65, disp. att., cod. civ. (Cass., sent. n.
6817, 14 dicembre 1988).
All’amministratore delle parti comuni di un supercondominio spettano tutte le facoltà inerenti
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a tale gestione, tra cui quella relativa alla legittimazione ad agire in giudizio senza delega di rappresentanza, nonché quella di richiedere i libri
contabili al precedente amministratore (Trib. Roma, 4 luglio 1994).
A norma dell’art. 1131 Cod.civ. l’amministratore
può essere convenuto in giudizio per ogni azione di carattere reale o personale concernente i
servizi comuni di un complesso condominiale e
quindi anche da parte dei condomini che vogliano agire per ottenere lo scioglimento parziale
del condominio (Trib.Torino 3 giugno 1987).
Opera di pertinenza priva di valore
autonomo
La nozione di pertinenza, sottratta in quanto tale
al regime concessorio (articolo 7, comma 2, lettera a, del decreto legge 9/82, convertito nella
legge 94/82) e quello del permesso di costruire
(articolo 3, comma I, lettera e.6, del Dpr
380/01), ha peculiarità che la distinguono da
quella civilistica. Si deve trattare di un’opera che abbia una propria individualità fisica e conformazione strutturale e non sia parte integrante
o costitutiva di altro fabbricato - preordinata a
un’oggettiva esigenza dell’edificio principale,
funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, priva di autonomo valore di
mercato, non valutabile in termini di cubatura o
comunque dotata di un volume minimo (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale), tale da non consentire una sua destinazione
autonoma e diversa da quelle a servizio dell’immobile. La relazione con la costruzione deve essere, in ogni caso, non di integrazione, ma di servizio, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso.
Francesco Ganda
da “Il Geometra Bresciano”
ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo
del 13 gennaio 2006
Consiglio Direttivo
del 13 Gennaio 2006
Variazioni Albo
Nuove Iscrizioni
n. 3068) geom. Ghellere Paola - via A. Campetti, 7 - Caldiero
n. 3069) geom. Zanini Walter - via dei Castagni n. 42 bis - Boscochiesanuova
n. 3070) geom. Mosconi Marco - via Paradiso, 5 - Illasi
n. 3071) geom. Peranzoni Savina - via Mocenigo, 8 - Verona
n. 3072) geom. Pasquariello Daniele - via N.Bixio, 217 - Villafranca
n. 3073) geom. Pacchetti Silvano - via Cavour, 151 - Villafranca
n. 3074) geom. Albi Marco - via Cappelletta, 2 - Velo Veronese
n. 3075) geom. Tavella Marco - via Malon, 100 - Legnago
n. 3077) geom. Franchi Erika - via Meucci, 28 - S.Martino B.A.
n. 3078) geom. Magrini Davide - via Gabbiola, 18 - S.Giovanni Lupatoto
n. 3079) geom. Battistoni Alessandro - via A.Aleardi, 1 - Bussolengo
n. 3080) geom. Giordani Matteo - via Mascagni, 39 - Castel d’Azzano
n. 3081) geom. Mazzon Manlio - via Ortolani, 14 - S.Giovanni Lupatoto
n. 3082) geom. Zanini Federica - via Tesi, 26 - Verona
n. 3083) geom. Bendazzoli Silvia - via Donizetti, 20 - Verona
n. 3084) geom. Bertolazzo Luca - Contrada Gonzoni - CerroVeronese
n. 3085) geom. Trivisano Paolo - via don L. Sturzo, 12 - Povegliano Veronese
Reiscrizione
n. 3076) geom. Salvador Daniele - via Marzabotto, 3 - Bussolengo
Cancellazione per decesso
n. 531) geom. Cordioli Bruno - via Cappelle, 10 - Nogara
Cancellazioni per dimissioni
n. 2889) geom. Tondini Graziana - via Lavagnoli, 10 - Veronella
n. 1237) geom. Zanollo Ferruccio - Strada della Genovesa, 72 - Verona
n. 63) geom. Codognola Orlando - Via Matteotti, 20 - Legnago
n. 2369) geom. Volpato Marta - via Donzellino, 23/b - Lavagno
n. 598) geom. Guerra Fausto - L.ge Catena, 17 - Verona
n. 963) geom. Guerra Renato - viale Stadio, 8 - Terrazzo
n. 1090) geom. Colli Gabriele - via S.Vincenzo, 8 - Verona
n. 481) geom. Peranzoni Zeno - Salita Monte Grappa, 10 - Verona
n. 289) geom. Zamperioli Renzo - via Risorta, 8/c - Sona
n. 1066) geom. Mazzon Mario - via Ortolani, 14 - S.Giovanni Lupatoto
n. 1147) geom. Faruolo Dante - via Carso, 6 - S.Martino B.A.
n. 322) geom. Mantice Silvio - via Franchetti, 9 - Verona
n. 2701) geom. Lovato Marco - via Asiago, 10 - S.Martino B.A.
n. 2132) geom. Franceschini Antonio - via XXV Aprile, 7 - Salizzole
n. 1023) geom. Zampini Ferruccio - vicolo S. Giovanni in Foro, 3/D - Verona
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo
del 13 gennaio 2006
Variazioni di indirizzo
- geom. Bissoli Devis - via Nicolò dei Conti, 10/c - Bovolone (studio)
- geom. Zordan G.Luca - via Firenze, 1 - Bovolone (abitaz.)
- geom. Morosato Sandrina - via G. d’Annunzio, 27 - Campagnola/Zevio (abitaz.-studio)
- geom. Carmagnani Antonella - via A. De Gasperi, 6 - Casaleone (studio)
- geom. Zanotti Alessandro - via Lago d’Iseo, 13 - S.Giovanni Lupatoto (abitaz.-studio)
- geom. Panizza Ivan - via Cavecchie, 18 - Palazzolo/Sona (studio)
- geom. Tinelli Gianluigi - via Cavecchie, 18 - Palazzolo/Sona (studio)
- geom. Adami Gaetano - via della Libertà, 5 - Marano Valpolicella (studio)
- geom. Brombini Patrizio - via Garibaldi, 2 - Isola della Scala (studio)
- geom. Chiaramonte Guido - via Valbauzzo, 33 - Bovolone (abitaz.-studio)
Registro Praticanti
n. 3461) geom. Bertera Damiano, Negrar - presso geom. Madella Daniele,Verona
n. 3462) geom. Bezzan Enrico,Verona - presso ing. Aiello Vito, Padova
n. 3463) geom. Costantini Alice, Boschi S.Anna - presso geom. Chierico Maurizio, Montagnana
n. 3464) geom. Righetti Enzo, Pescantina - presso Comune di Pescantina
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