ASSEGNAZIONI, CESSIONI AGEVOLATE E TRASFORMAZIONI IN SOCIETA’ SEMPLICE, ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) Via Roma, 276 – Martinsicuro (TE) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 Gioacchino Pantoni1 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) FONTI NORMATIVE Art. 1, commi da 115 a 121, Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) DOCUMENTI DI PRASSI Circolare Ministero delle Finanze 16.7.1998, n. 188/E, Circolare Ministero delle Finanze 21/5/1999 n. 112/E Circolare Agenzia delle entrate 21/9/1999 n. 189/E Circolare Agenzia delle entrate 13/5/2002 n. 40/E Circolare Agenzia delle entrate 4/5/2007 n. 25/E Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 2 AMBITO SOGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Possono procedere all’assegnazione/cessione/trasformazione seguenti soggetti: • società per azioni; • società in accomandita per azioni; • società a responsabilità limitata; • società in nome collettivo; • società in accomandita semplice. agevolata i Non paiono utilizzabili criteri estensivi, se non per ricomprendere (ai sensi del paragrafo 2.1 della circolare n. 112/E/1999) i soggetti citati dall’articolo 5 del TUIR, quali le società le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Possono accedere anche le società in liquidazione (Ministero delle Finanze nella Circolare 16.7.98, n. 188/E) Sono esclusi dall’assegnazione le società cooperative, i consorzi nonché gli enti non commerciali. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 3 AMBITO SOGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Soggetti beneficiari dell’assegnazione: persone fisiche e società, anche non residenti, che rivestono (1) la figura di socio all’atto dell’assegnazione e (1) che risultano iscritti nel libro soci, qualora prescritto, alla data del 30.9.2015 ovvero che vengono iscritti entro il 31.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 4 AMBITO SOGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) LIBRO SOCI - per le società prive per loro natura di tale libro (è il caso delle società personali) si dovrà fare riferimento a qualsiasi titolo idoneo (con data certa) atto a dimostrare l’esistenza della qualità di socio alla data prescritta; - per le società che, in virtù della norma ed in assenza di previsioni specifiche dello statuto, non hanno più tenuto il libro soci, si dovrà avere riguardo al disposto dell’articolo 2470 cod. civ. che dispone l’efficacia del trasferimento delle quote di Srl dal momento del deposito dell’atto al registro delle imprese; (segue..) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 5 AMBITO SOGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) LIBRO SOCI per le società che, in virtù di specifici patti societari, abbiano deciso di mantenere comunque in uso il libro soci, si tratterà di assumere (in assenza di differente impostazione che volesse assumere la prassi) un atteggiamento prudenziale, considerando che appare eccessivo ritenere che la semplice annotazione possa prevaricare l’adempimento e la prescrizione codicistica che richiede il deposito al registro delle imprese. NECESSITA’ DI CHIARIMENTI: si ritiene che la semplice annotazione a libro soci avvenuta entro il 30 settembre 2015, in assenza di deposito dell’atto al registro delle imprese, non sia situazione che consenta di ritenere soddisfatto il requisito. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 6 AMBITO SOGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) l’assegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci successivamente al 30.9.2015; in tal caso l’agevolazione interessa soltanto coloro che erano soci a detta data. Esempio 1 Al 30.9.2015 la ZETA srl era composta da 2 soci, X e Y, al 50%. Il 20.3.2016 il socio X cede una quota del 10% al nuovo socio Z. L’assegnazione agevolata può essere effettuata esclusivamente nei confronti dei soci X e Y. Nei confronti del nuovo socio Z l’assegnazione non è agevolata. . Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 7 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) la percentuale di partecipazione del socio, rilevante ai fini dell’agevolazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione. Esempio 2 Con riferimento all’esempio 1 l’assegnazione agevolata è effettuata considerando per il socio X la percentuale del 40% e per il socio Y quella del 50%. ATTENZIONE! Non è richiesto il possesso ininterrotto della partecipazione dal 30.9.2015 alla data dell’assegnazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 8 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Il subentro dell’erede nella qualità di socio dopo il 30.9.2015 a seguito di accettazione dell’eredità non comporta la perdita dell’agevolazione, posto che il subentro non configura un’ipotesi di cessione volontaria della partecipazione. Di fatto, l’assegnazione può essere effettuata anche a favore dell’erede. In caso di fusione e scissione le nuove azioni o quote si considerano aventi la medesima anzianità di quelle sostituite. In presenza di un diritto di usufrutto, la qualità di socio è rivestita dal nudo proprietario. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 9 AMBITO OGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) I beni che possono essere assegnati ai soci sono: - beni immobili (terreni e fabbricati), con esclusione di quelli strumentali per destinazione; dovrebbero essere esclusi secondo il parere dell’amministrazione anche i diritti parziali sugli immobili, quali l’usufrutto; - beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 10 AMBITO OGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Ricordiamo che……..gli immobili delle imprese possono distinguersi in 3 categorie • immobili strumentali per l’esercizio dell’attività, a loro volta suddivisibili in immobili strumentali per natura ed immobili strumentali per destinazione; • immobili oggetto dell’attività, c.d. immobili merce; • immobili patrimonio che, a mente dell’articolo 90, Tuir, sono quelli non ascrivibili alle prime 2 categorie Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 11 AMBITO OGGETTIVO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) L’agevolazione è applicabile, certamente, agli immobili patrimonio e agli immobili merce, senza peraltro richiedere che tale “qualificazione” sussista ad un particolare momento storico; si fa invece riferimento alla situazione esistente al momento dell’assegnazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 12 PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI…. Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) La strumentalità viene fatta discendere: dalle caratteristiche strutturali e catastali del fabbricato che, ove classato in categoria A/10, B, C, D, E risulta strumentale per natura a prescindere dall’utilizzo effettivo; dall’impiego che materialmente fa l’impresa dell’immobile, a prescindere dalla natura catastale del medesimo (strumentalità per destinazione). Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 13 ATTENZIONE!! Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Sono agevolabili gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) qualora non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. Trattasi dei beni dati in locazione / comodato ovvero, come specificato nella Circolare n. 112/E del 1999, “comunque non direttamente utilizzati dall’impresa”. A tal proposito è precisato che: “sono esclusi dall’agevolazione anche i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa …”. Di fatto, se l’immobile strumentale per natura è utilizzato per l’esercizio dell’impresa, lo stesso assume la qualifica di bene strumentale per destinazione e, quindi, non è agevolabile. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 14 PER GLI IMMOBILI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) In base a quanto specificato nella citata Circolare n. 112/E: • sono assegnabili anche gli immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare, posto che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13.10.83, n. 1367, la strumentalità è esclusa per gli immobili che pur potendo essere strumentali rispetto alle finalità che il soggetto persegue attraverso l’esercizio dell’attività, costituiscono, nel contempo, l’oggetto dell’attività imprenditoriale, quali, in generale, gli immobili locati a terzi; •non sono assegnabili i terreni utilizzati da una società agricola per l’attività di coltivazione /allevamento; Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 15 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) BENI MOBILI REGISTRATI Sono agevolati i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività. Sono esclusi dall’agevolazione, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che svolgono attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo / imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole di addestramento al volo / navigazione (circ. 37/E/1997). Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 16 ATTENZIONE! Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Nel caso dell’assegnazione (che richiede il rispetto di una proporzionalità nelle attribuzioni tra soci) potrebbero non essere sufficienti i beni dotati dei requisiti richiesti; nulla impedisce, allora, di assegnare (contemporaneamente) anche altre tipologie di beni (magari anche il denaro) che, ovviamente, non beneficeranno di alcuna agevolazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 17 ATTENZIONE! Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) In merito al presunto requisito della proporzionalità in sede di assegnazione, possiamo richiamare il parere del Comitato dei Notai del Triveneto I.G.24, che, al riguardo, ha affermato che “È legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell’articolo 2482quater cod. civ., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza”. Parimenti, un’assegnazione agevolata potrebbe rilevare in sede di recesso del socio, senza che vi sia la necessità di rispettare alcuna parità tra partecipanti. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 18 ATTENZIONE! Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Va evidenziato che le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione (a tal fine rileva il momento di effettuazione dell’assegnazione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione. In presenza di beni difficilmente divisibili (ad esempio, immobili) la par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro, che rappresenta una distribuzione di utili o una restituzione di capitale. È comunque possibile assegnare un immobile in comunione tra i soci. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 19 IMPOSTA SOSTITUTIVA Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) L’assegnazione agevolata in esame richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRES / IRAP sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati. L’imposta sostitutiva è pari: • in generale, all’8%; • al 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione. ATTENZIONE! La percentuale maggiorata riguarda sia le società di comodo in quanto conseguono ricavi inferiori ai ricavi minimi (presunti) che le società “in perdita sistematica”. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 20 IMPOSTA SOSTITUTIVA Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 2 rate, secondo la seguente modalità: •I rata 60% entro il 30.11.2016 •II rata 40% entro il 16.06.2017 Va evidenziato che: • sulla seconda rata non sono dovuti interessi. • l’imposta, da versare utilizzando il mod. F24, può essere compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 con crediti tributari e contributivi disponibili. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 21 FISCALITA’ DIRETTA IN CAPO ALLA SOCIETA’ DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA Assegnazione Valore normale (o catastale) dei beni assegnati Cessione Corrispettivo se maggiore, o valore normale (o catastale) se corrispettivo inferiore Trasformazione in società semplice Valore normale (o catastale) dei beni posseduti Costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Imponibile imposta sostitutiva Costo fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti Imponibile imposta sostitutiva Costo fiscalmente riconosciuto dei beni Imponibile imposta sostitutiva Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 22 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Secondo quanto evidenziato nella Circolare n. 40/E/2002, l’operazione agevolata in esame può essere effettuata anche nell’ipotesi in cui la base imponibile (differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto) risulti pari a zero o sia negativa. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 . 23 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) L’assegnazione può essere effettuata mediante una delle seguenti operazioni (CIRC. 112/E): • restituzione di riserve di capitale (ad esempio, sovrapprezzo quote, versamenti a fondo perduto e in conto capitale, riserve da rivalutazione monetaria); • distribuzione di riserve di utili (ad esempio, riserva straordinaria, riserva statutaria); • recesso del socio, liquidazione della società e riduzione del capitale sociale per esuberanza. Importante: In assenza di riserve capienti l’assegnazione non può essere effettuata. Per ovviare a tale situazione è possibile che i soci effettuino un versamento in c/capitale ovvero rinuncino a finanziamenti precedentemente effettuati alimentando così una riserva di capitale. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 24 IMMOBILI: INDIVIDUAZIONE VALORE NORMALE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) • valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR) oppure •valore catastale individuato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% (25% per i terreni) il moltiplicatore di cui all’art. 52, DPR n. 131/86 tenendo conto degli aumenti disposti dal DL n. 168/2004 (20%) nonché, per gli immobili di categoria B, dal DL n. 262/2006 (40%). ATTENZIONE: La possibilità di utilizzare il valore catastale è consentita, come stabilito dal comma 117, a fronte di “richiesta della società”. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 25 BENI MOBILI REGISTRATI: INDIVIDUAZIONE VALORE NORMALE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 26 FISCALITA’ DIRETTA IN CAPO ALLA SOCIETA’ INDIVIDUAZIONE DEL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEL BENE Bene dalla cui cessione si realizza una plus / minusvalenza Bene merce valutato a costo specifico Bene merce valutato con il metodo Lifo, Fifo, costo medio Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO: costo d’acquisto (aumentato delle spese incrementative) comprensivo degli oneri di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO: costo d’acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO: valore risultante da una situazione di magazzino redatta alla data di assegnazione Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 27 TRATTAMENTO AI FINI IVA Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) La nuova disciplina non prevede alcuna agevolazione ai fini IVA in quanto, come evidenziato nella Relazione illustrativa, il Legislatore ha voluto “evitare che si pongano problemi di incompatibilità della norma … con le direttive dell’Unione Europea”. SI APPLICANO LE REGOLE ORDINARIE In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), DPR n. 633/72 “costituiscono … cessioni di beni … le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto …”. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 28 ATTENZIONE! Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Sono escluse da IVA le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, la relativa imposta non è stata detratta (circolare 40/E). Per i beni la cui assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al fine di verificare l’imponibilità o meno va fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un immobile abitativo o strumentale. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 29 ATTENZIONE! Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) In caso di assegnazione esente IVA, si rende necessario operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72, in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto. Per beni per i quali l’IVA non è stata detratta, qualora sugli stessi siano stati fatti interventi di recupero, manutenzione, riparazione, ecc., operando la detrazione della relativa IVA a credito, sarà necessario procedere, come evidenziato nelle citate Circolari n. 112/E e n. 40/E, alla rettifica della detrazione, sempre che a seguito di tali interventi (1) non sia stata realizzata una nuova unità immobiliare e (2) che gli stessi siano stati effettuati a partire dall’1.1.98 (entrata in vigore del citato art. 19-bis2). Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 30 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) per l’assegnazione dei beni è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro (se dovuta in misura proporzionale) e l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. In caso di assegnazione di: fabbricati strumentali, se l’operazione è imponibile o esente IVA: • trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa (€ 200); • le imposte ipocatastali, generalmente dovute nella misura pari al 4% (3% + 1%), sono dovute, per effetto di quanto sopra, nella misura di € 200; fabbricati abitativi: • se l’operazione è imponibile IVA, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200, così come anche le ipocatastali; • se l’operazione è esente IVA, oltre all’imposta di registro del 4,5% o dell’1% se prima casa (rispettivamente 9% e 2% ridotti alla metà) sono dovute le imposte ipocatastali in misura fissa pari a € 50 ciascuna. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 31 TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) ATTENZIONE! Qualora l’assegnazione sia effettuata “fuori campo IVA” (bene acquistato da privato, ante 1973 o apportato dal socio), l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 4,5% sia per i fabbricati abitativi (o 1% se prima casa) sia per i fabbricati strumentali e le imposte ipocatastali nella misura di € 50 ciascuna. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 32 IMMOBILI AD USO ABITATIVO (*) (*)Fabbricati classificati nella categoria catastale “A” con esclusione della categoria “A/10” (**) dall‘1/1/2011 il termine è passato da 4 a 5 anni CESSIONI Cedente Acquirente Regime IVA I. Registro 4% (1° casa) 10% (altre Imprese costruttrici o di ripristino che cedono abitazioni non di lusso) l’immobile entro 5 anni (**) dalla data di 22% (abitazioni di lusso) 200 €. Chiunque 10% (immobile ristrutturato ex ultimazione della costruzione o art. 31 lett. c), d) e) Legge dell’intervento di recupero 457/78) I. Ipotecaria I. Catastale detrazione 200 €. 200 €. Ammessa 200 €. 200 €. 200 €. Ammessa Esente (regime naturale) 1% prima casa 4,5% non prima casa. 50 €. 50 €. Non ammessa o ammessa con pro-rata Operazioni esenti art. 10 n. 8-bis DPR 633/72 1% (1° casa) 4,5% (altro fabbricato) 50 € 50 €. Non ammessa o ammessa con pro-rata (Opzione per iva) 4% (1° casa) 10% (altre Imprese costruttrici o di ripristino che cedono abitazioni non di lusso) l’immobile oltre 5 anni (**) dalla data di Chiunque 22% (abitazioni di lusso) ultimazione della costruzione o 10% (immobile ristrutturato ex dell’intervento di recupero art. 31 lett. c), d) e) Legge 457/78) Imprese costruttrici o di ripristino che cedono l’immobile oltre 5 anni (**) dalla data di Chiunque ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero Altri soggetti passivi di imposta Chiunque Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 33 IMMOBILI STRUMENTALI (*) CESSIONI Cedente Acquirente Regime IVA . Imprese costruttrici o di ripristino che cedono l’immobile entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero Imprese costruttrici o di ripristino che cedono l’immobile oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero Altri soggetti passivi iva diversi dalle imprese di costruzione o ripristino che optano per l'applicazione dell'IVA Altri soggetti passivi IVA diversi dalle imprese di costruzione o ripristino che non optano per l'applicazione dell'IVA Chiunque IVA 22% ** I. Registro 200€. Commercialisti e Avvocati detrazione Viale Tunisia,I.46 – Milano (MI) I. Ipotecaria per (TE) il V.Roma,276 – Martinsicuro Catastale 200 € 200 € cedente Ammessa Non ammessa o ammessa con pro-rata Chiunque Esente art 10 (regime naturale) 200€. 200 € 200 € Chiunque Opzione per iva aliquota 22% o 10% (reverse charge se acquirente soggetto passivo imposta) 200€. 200 € 200 € Ammessa Chiunque IVA 22% ** 200€. 200 € 200 € Ammessa Chiunque Operazioni esenti art. 10 n. 8ter DPR 633/72 200 € Non ammessa o ammessa con pro-rata 200€. 200 € (*) Fabbricati strumentali classificati nelle categorie catastali “B”, “C”, “D”, “E”, “A/10”. (**) 10% per gli uffici e negozi facenti parte di fabbricati "Tupini" a prevalente destinazione abitativa, e 10% per i fabbricati ceduti dalle imprese che hanno eseguito gli interventi di ristrutturazione di cui alle lett. c), d), ed e) Legge 457/78. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 34 Società non operative Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) L’imposta sostitutiva è pari al 10,5% nell’ipotesi in cui la società risultasse non operativa per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di assegnazione (periodo interessato dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016). Normalmente, dunque, per i soggetti con esercizio solare si tratterà di verificare la posizione fiscale delle annualità 2013 - 2014 - 2015 Attenzione: la norma opera un riferimento non giuridicamente corretto alle sole società “non operative”, cioè quelle che non soddisfano il test dei ricavi, mentre la relazione governativa prende in considerazione anche le società in perdita sistemica. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 35 Società non operative Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Quale aliquota applicare nel caso di: 1) società non operative che si sono adeguate? 2) Società per le quali è accolta all’istanza di interpello disapplicativo? circ. 25/E2007 par. 11, applicabile ?? «…..Al riguardo si precisa che l'eventuale presentazione dell'istanza di disapplicazione (seguita o meno dal provvedimento di accoglimento) non preclude l'accesso alla disciplina di scioglimento o trasformazione agevolata. Della disciplina in questione non possono avvalersi, in ogni caso, i soggetti cui non si applica la disciplina delle societa' non operative, in quanto interessati da una delle cause automatiche di esclusione indicate nel paragrafo 2….» Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 36 Società non operative Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Società in perdita sistemica: - Effetti accoglimento interpello disapplicativo? 10,5%? - Causa di disapplicazione o esclusione in uno periodo nel triennio considerato, effetti? 8%? - Mancanza di tre periodi d’imposta precedenti? 8% Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 37 Tassazione riserve in sospensione d’imposta: aliquota 13% Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) La fiscalità della riserva in sospensione di imposta (sia “radicale” che “moderata”) determina: •l’obbligo di assoggettamento ad Ires del 27,5% in capo alla società che la distribuisce, mediante apposita variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi; •l’obbligo di tassazione (ovviamente nel caso di società di capitali) delle somme distribuite al socio, al pari di quanto avviene per un normale dividendo. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 38 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Tassazione riserve in sospensione d’imposta: aliquota 13% Casistiche possibili: riserve da rivalutazione fiscale (se, infatti, la rivalutazione fosse stata solo civilistica – come accaduto con il D.L. 185/2008 – non si sarebbe determinata alcuna sospensione), ovviamente escluso il caso in cui le medesime fossero state a suo tempo già affrancate con il pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva. Per le rivalutazioni più recenti (quelle effettuate in ossequio alla L. 147/2013) non hanno ancora visto riconosciuto il maggior valore fiscale del bene rivalutato (rinviato al successivo periodo 2017), con la conseguenza che: •nel calcolo della plusvalenza da assegnazione il costo fiscale del bene sarà ancora fermo a quello esistente prima dell’incremento operato con la rivalutazione; •la riserva iscritta nel patrimonio netto (non affrancata) non assume la qualifica di sospensione di imposta per il semplice fatto che la rivalutazione non ha ancora materialmente esplicato i propri effetti. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 39 EFFETTI IN CAPO AL SOCIO Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) 1) “nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 [TUIR]”; 2) il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (aumentato della base imponibile dell’imposta sostitutiva). Quindi……è sancita l’inapplicabilità del secondo periodo del comma 1 del citato art. 47 in base al quale, a prescindere dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili. Di conseguenza, ai fini dell’assegnazione la società può scegliere di distribuire prioritariamente riserve di capitale. (civilistico??) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 40 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) …..restano applicabili: il primo periodo del comma 1 dell’art. 47 e pertanto il valore del bene assegnato costituisce utile in natura; il comma 3, in base al quale il valore imponibile è individuato nel valore normale del bene. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 41 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio assegnatario corrisponde al valore normale assunto dalla società per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Pertanto, se il socio intende vendere “a breve” (entro il quinquennio) l’immobile assegnato, potrebbe essere maggiormente conveniente assumere il valore di mercato per il calcolo dell’imposta sostitutiva in capo alla società, consentendo al socio di evitare in sede di cessione il realizzo di una plusvalenza o di determinare una plusvalenza di importo ridotto. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 42 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) la tassazione in capo al socio è limitata alla differenza tra il valore normale (di mercato / catastale, a seconda della scelta effettuata dalla società) dei beni assegnati e l’importo su cui la società ha corrisposto l’imposta sostitutiva.. Di fatto il socio non può essere tassato in relazione all’imponibile sul quale la società ha pagato le imposte. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 43 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo su cui la società ha applicato l’imposta sostitutiva assume rilevanza in capo al socio: • quale riduzione del costo della partecipazione, se sono state annullate riserve di capitale, sia per i soci di società di capitali che per i soci di società di persone; •come utile in natura se sono state annullate riserve di utili, per i soci di società di capitali. In capo ai soci di società di persone a seguito dell’annullamento di riserve di utili non si determina alcuna tassazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 44 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) ANNULLAMENTO DI RISERVE DI CAPITALE Come evidenziato nella citata Circolare n. 40/E, al fine di evitare la tassazione in capo al socio dell’importo su cui la società ha assolto l’imposta sostitutiva il valore della partecipazione va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, prima di diminuirlo del valore normale del bene assegnato. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 45 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Esempio A: Si ipotizzi la seguente situazione: •Costo partecipazione 300.000 • Valore normale bene assegnato: • valore di mercato 220.000 • valore catastale 200.000 • Costo fiscalmente riconosciuto bene assegnato 140.000 Se si assume quale “valore normale” il valore catastale: Base imponibile imposta sostitutiva : 60.000, così individuata: •200.000 (valore normale del bene) – 140.000 (costo fiscalmente riconosciuto del bene) Costo della partecipazione del socio rideterminato: 160.000, così individuato: costo partecipazione (300.000) + base imponibile imposta sostitutiva (60.000) – valore •normale del bene assegnato (200.000) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 46 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Se il valore normale del bene assegnato (di mercato o catastale, a seconda della scelta operata dalla società) è maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva (c.d. “sottozero”), l’eccedenza è tassata in capo al socio assegnatario, quale utile, “nei modi ordinari”. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 47 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) ESEMPIO B: Si ipotizzi la seguente situazione: •Costo partecipazione 200.000 • Valore normale bene assegnato: •valore di mercato 430.000 •valore catastale 400.000 • Costo fiscalmente riconosciuto bene assegnato 280.000 •Assumendo quale “valore normale” il valore catastale: Base imponibile imposta sostitutiva : 120.000, così calcolata: •400.000 (valore normale del bene) – 280.000 (costo fiscalmente riconosciuto del bene) Costo della partecipazione del socio rideterminato : – 80.000, così determinato: •costo partecipazione (200.000) + base imponibile imposta sostitutiva (120.000) – valore •normale del bene assegnato (400.000) Tale importo negativo, pari a – 80.000, è tassato in capo al socio; il costo della partecipazione è assunto in misura pari a 0. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 48 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) La tassazione del “sottozero” riguarda sia i soci di società di capitali che quelli di società di persone. Per questi ultimi, in particolare, si tratta non di utili già assoggettati a tassazione per trasparenza bensì di attribuzioni eccedenti i conferimenti / versamenti effettuati dai soci a titolo patrimoniale. “… anche nell’ipotesi in cui la società assegnante sia una società di persone, l’eventuale maggior valore del bene assegnato al socio rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione da esso detenuta comporta l’assoggettamento a tassazione della eccedenza in capo al socio medesimo”. Circolare Ministero delle Finanze 21.9.99, n. 189/E Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 49 ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) In caso di annullamento di riserve di utili il trattamento è differenziato a seconda che il soggetto sia socio di una società di capitali ovvero di persone. Soci di società di capitali Nel caso in cui ai soci sia attribuita una riserva di utili, il valore della partecipazione non viene modificato. Il valore normale del bene assegnato configura un utile in natura che costituisce reddito per la sola parte eccedente quanto già tassato in capo alla società mediante imposta sostitutiva. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 50 Commercialisti e Avvocati ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) ESEMPIO C: • Valore normale bene assegnato •valore di mercato 200.000 •valore catastale 190.000 • Costo fiscalmente riconosciuto bene assegnato 140.000 Il socio vuole cedere a breve il bene e pertanto la società adotta, quale “valore normale", il valore di mercato, più elevato rispetto a quello catastale, Base imponibile imposta sostitutiva : 60.000 così individuata: •200.000 (valore normale del bene) – 140.000 (costo fiscalmente riconosciuto del bene) Costo della partecipazione del socio: non cambia Il valore normale del bene assegnato (200.000), costituisce reddito per il socio limitatamente alla parte (140.000) non assoggettata ad imposta sostitutiva, ossia: •200.000 (valore normale del bene) – 60.000 (base imponibile imposta sostitutiva) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 51 ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Nel caso in cui il costo fiscalmente riconosciuto del bene sia pari a zero (bene interamente ammortizzato), in capo al socio non si determina alcuna tassazione, considerato che il valore normale del bene è interamente tassato in capo alla società. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 52 Commercialisti e Avvocati ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) ESEMPIO D: Valore normale bene assegnato •valore di mercato 220.000 •valore catastale 200.000 Costo fiscalmente riconosciuto bene assegnato: 0 Se si assume quale “valore normale” il valore catastale: Base imponibile imposta sostitutiva: 200.000 così individuata: 200.000 (valore normale del bene) – 0 (costo fiscalmente riconosciuto del bene) Costo della partecipazione del socio: non cambia In capo al socio non si rileva alcuna tassazione posto che il valore normale del bene assegnato (200.000) è stato interamente assoggettato ad imposta sostitutiva. Infatti per il socio l’importo tassabile è pari a zero: 200.000 (valore normale del bene) – 200.000 (base imponibile imposta sostitutiva) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 53 ANNULLAMENTO RISERVE DI UTILI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Soci di società di persone Per i soci di società di persone, in caso di annullamento di riserve di utili, come evidenziato nella citata Circolare n. 112/E, “l’assegnazione non rileva sulla posizione reddituale ... in quanto per tali società opera il regime di trasparenza …in base al quale sono ininfluenti le vicende correlate all’attribuzione di utili ai soci”. Per detti soggetti il valore del bene assegnato, ridotto dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva dalla società, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 54 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Società interessate Sono le stesse che possono accedere alla assegnazione e/o cessione agevolata ma la trasformazione in società semplice è possibile solo se le società hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili (quindi, trattasi solitamente delle società di gestione immobiliare) e cioè attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto. ATTENZIONE! Verifica oggetto sociale e attività effettivamente svolta Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 55 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Compagine societaria Viene richiesto, per la fattibilità dell’operazione, che la compagine societaria resti immutata (per soci e non anche per quote di partecipazione) rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 2015. Nessun impedimento a che nell’ambito della compagine sociale esistente possano variare le quote di partecipazione dopo il 30/9/2015 e prima della trasformazione regressiva. Possibilità di accedere alla trasformazione anche in presenza di socio rappresentato da società fiduciaria: a patto che è dimostrabile che il contratto fiduciario è sorto anteriormente alla data richiesta dalla norma per l’iscrizione libro soci. (risoluzione agenzia entrate n. 134/2007) I soci devono essere tutti non imprenditori?? Testo della norma non lo richiede. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 56 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Determinazione dei valori di assegnazione e misura della sostitutiva applicabile criteri identici alla assegnazione e/o cessione misure percentuali identiche, compresa la sostitutiva sulle riserve in sospensione di imposta , pagamento imposta sostitutiva con F24, compensabilità dell’imposta sostitutiva con crediti tributari e contributivi. Esistenza di riserve nel patrimonio netto della società di capitali (non trasparenti) che si intende trasformare problema di possibile tassazione per mancanza di un obbligo di monitoraggio in capo alla società semplice, priva addirittura di scritture contabili Applicabile art 170 c. 4 TUIR o art. 171 TUIR????? Le riserve di utili se non ricostituite nel bilancio, si considerano tassate nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 57 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Il richiamo al vincolo di separata esposizione in bilancio, ha determinato il formarsi di due scuole di pensiero: •da un lato alcuni sostengono l’impossibilità dell’adempimento, con conseguente tassazione; •per altro verso, altri non escludono la possibilità di differimento della tassazione fino al momento della effettiva erogazione ai soci, iscrivendole in un bilancio redatto ai soli fini dell’applicazione della norma. Assonime sostiene la completa irrilevanza della disposizione ordinaria del Tuir, (circolare n. 51/1999, paragrafo 4, e circolare n. 52/2002, paragrafo 4.5.6.), secondo la quale il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società è liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 58 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) 1) Il dividendo, a differenza dell’assegnazione, è pari alla riserva contabile attribuita per effetto della trasformazione senza che il valore normale dell’immobile abbia alcun effetto; 2) Dal dividendo non viene sottratto l’imponibile su cui la società ha applicato l’imposta sostitutiva, perché il presupposto della tassazione non deriva dall’assegnazione di beni, bensì da riserve di utili preesistenti all’operazione di trasformazione (infatti la norma agevolativa non prevede la disapplicazione dell’art. 47, c. 1 primo periodo né art. 170 c. 4 TUIR.) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 59 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Precisazioni ulteriori: - I beni che non soddisfano i requisiti richiesti tassati secondo criteri ordinari. - L’operazione di trasformazione non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio di cui all’art. 67, c. 1 lett. b) TUIR. - Incremento del costo fiscale della partecipazione 1) per un importo pari all’ammontare assoggettato dalla società ad imposta sostitutiva 2) per l’importo delle riserve in sospensione d’imposta assoggettate ad imposta sostitutiva (Circ. 4/5/2007 n. 25/E par. 11.3.2… gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva non generano materia imponibile in capo ai soci, verificandosene un riconoscimento fiscale in via indiretta, in termini di incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione…) Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 60 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA’ SEMPLICE Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Ai fini dell’Iva, la trasformazione in società semplice – in quanto costituente un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 2, co. 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972) – è sostanzialmente equivalente all’assegnazione dei beni ai soci Le imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) sono, invece, dovute in misura fissa, pari ad euro 200 cadauna (C.M. n. 112/E/1999, Cap. III, Parte II, par. 2). Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 61 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Possono fruire dell’estromissione agevolata tutti i soggetti che al 31 ottobre 2015 (data nella quale gli immobili strumentali devono risultare in possesso dell’imprenditore individuale) sono qualificati come imprenditori individuali (anche in forma di impresa familiare) e che detengono tale qualifica anche al 1° gennaio 2016 (data di decorrenza degli effetti dell’estromissione). Possibile anche per i contribuenti forfettari?? (circ 39/E 2008 faceva rientrare i minimi) Sono tassativamente esclusi dall’estromissione agevolata: •gli imprenditori individuali che alla data di effetto (1° gennaio 2016) hanno concesso in affitto o usufrutto l’azienda; •il socio superstite di società di persone che non ha ricostruito la pluralità dei soci entro i 6 mesi. • le società; • gli esercenti arti e professioni. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 62 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Dal patrimonio dell’imprenditore individuale possono essere esclusi i beni classificati come strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir in possesso dell’imprenditore medesimo alla data del 31 ottobre 2015. Non possono essere oggetto di estromissione agevolata, tuttavia, gli immobili che costituiscono beni merce oppure gli “immobili patrimonio”, disciplinati dall’articolo 90, Tuir. Non possibile estromissione immobili in leasing (circolare ag. Entrate. 188/E/2008); Non possono usufruire dell’agevolazione gli immobili ad uso promiscuo. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 63 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Gli Immobili strumentali per natura possono essere oggetto di estromissione solo se iscritti nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili (o forme analoghe in caso di soggetti minori che adottano le semplificazioni contabili loro concesse), mentre per quanto riguarda i beni strumentali per destinazione occorre fare riferimento alla data in cui sono stati introdotti nel patrimonio dell’impresa. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 64 Commercialisti e Avvocati ESTROMISSIONE AGEVOLATA Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI In particolare per gli immobili strumentali per destinazione •se acquistati in un momento precedente al 31 dicembre 1991, potranno essere estromessi dal patrimonio anche se non iscritti nell’inventario (o registro dei beni ammortizzabili per le ditte in contabilità semplificata), dal momento che la normativa previgente attribuiva rilevanza all’utilizzo “di fatto” (Cassazione n. 22587/2006 e n. 772/2011); •se acquisiti a partire dall’1 gennaio 1992, invece, possono soggiacere all’estromissione agevolata solo se iscritti nell’inventario (o registro dei beni ammortizzabili per le ditte in contabilità semplificata). Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 65 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) La scadenza entro cui si può aderire all’agevolazione è il 31 maggio 2016 ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2016. Per esercitare l’opzione entro tale data, occorre che vi sia il comportamento concludente, senza necessità di azioni o adempimenti particolari da parte dell’imprenditore. Nello specifico, ciò che può dimostrare la volontà di escludere il bene strumentale dal patrimonio è costituito dagli adempimenti legati alla contabilizzazione dell’estromissione, vale a dire l’indicazione sul libro giornale per imprese in contabilità ordinaria o, diversamente, sul registro dei cespiti per le imprese in contabilità semplificata. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 66 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) A seguito dell’esercizio dell’opzione, pertanto, l’immobile dovrà essere iscritto (con decorrenza dal 1° gennaio 2016) nel quadro RB del modello Unico personale dell’imprenditore. Se si tratta di un immobile locato, il relativo provento (una volta estromesso l’immobile) è di pertinenza della persona fisica (e non dell’impresa) con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 67 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) la plusvalenza (ove presente) è assoggettata ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8%; la plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva è determinata come differenza tra il valore normale determinato, a scelta del contribuente, sulla base del valore di mercato o sulla base del valore catastale (individuato applicando le consuete percentuali di rivalutazione e moltiplicatori), ed il costo fiscalmente riconosciuto. Il costo fiscalmente riconosciuto è determinabile assumendo il valore dell’immobile da estromettere al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte sino al 31 dicembre 2015, tenendo conto delle eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 68 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) L’estromissione, inoltre, non è soggetta né a imposta di registro né a imposte ipotecarie o catastali, dal momento che non si è in presenza di un atto traslativo della proprietà dell’immobile. L’imposta sostitutiva (dell’Irpef e dell’Irap) dell’8% deve essere versata negli stessi termini previsti per l’assegnazione agevolata degli immobili (e dei beni mobili registrati) ai soci, e più precisamente: •I rata: 60 % entro il 30 novembre 2016; •II rata: 40% entro il 16 giugno 2017. Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 69 ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) V.Roma,276 – Martinsicuro (TE) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’estromissione è un’operazione di autoconsumo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5), D.P.R. 633/1972. Tale normativa prevede che l’operazione sia assimilata alla cessione di beni; è un’operazione rilevante ai fini Iva, a meno che all’atto di acquisto non sia stata operata la detrazione dell’imposta. L’estromissione non provoca la sospensione (o il ricalcolo) del decorso del quinquennio dall’acquisto, al cui superamento la plusvalenza non viene tassata (circolare n. 188/E/1998). Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 70 Commercialisti e Avvocati Viale Tunisia, 46 – Milano (MI) Via Roma, 276 – Martinsicuro (TE) … e alla prossima… Ascoli Piceno - 10 Marzo 2016 71