Che cosa è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge 481 del 1995 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi energetici con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo nei settori di competenza. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell’Unione europea. L’indipendenza e l’autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo anche per quanto riguarda l’organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento. Le risorse per il funzionamento dell’Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati: tale contributo è stato ridotto (volontariamente dall’Autorità) allo 0,3 per mille rispetto all’1 per mille previsto dalla legge. Da chi è composta? L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, attraverso una procedura che prevede il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti sui nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo economico e approvati dal Consiglio dei Ministri. Questa procedura garantisce altissimo quorum di gradimento parlamentare, di fatto bipartisan. Ai Componenti, che restano in carica 7 anni, si applica un regime di incompatibilità esteso anche ai 4 anni successivi la fine dell’incarico. Dall’11 febbraio 2011, i Componenti in carica sono Guido Bortoni (Presidente), Alberto Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini. La funzione consultiva e l’attività internazionale Per legge, l’Autorità svolge una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta. A livello europeo ed internazionale l’Autorità, collabora e partecipa alla definizione di regole armonizzate nei settori di competenza anche attraverso la partecipazione diretta ad organismi quali CEER e ACER, l’Agenzia europea dei Regolatori dell’energia. L’Autorità è inoltre attiva con gemellaggi e cooperazioni nei bacini di interesse energetico del Paese (es. Balcani, Mediterraneo). Quali sono le competenze dell’Autorità? L’Autorità regola i settori dell’energia elettrica e del gas, attraverso provvedimenti (deliberazioni) relativi alle sue competenze ed in particolare: Stabilisce le tariffe per l’uso delle infrastrutture, ne garantisce la parità d’accesso, ne promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza; assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale; Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi ai consumatori, sia per gli aspetti tecnici (numero di interruzioni e di lunghezza delle stesse) sia per quelli contrattuali e standard di servizio (tempi di allacciamento, distacchi, bollettazioni ecc); Promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica negli usi finali e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; Aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero; Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori, anche rendendo disponibili strumenti quali i bonus elettricità e gas per le famiglie disagiate, il Trova Offerte, l’Atlante dei diritti, la scheda di confronto prezzi, il numero verde 800166654 e l’Unità reclami dello Sportello per il consumatore di energia; Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo direttamente o in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi - fra i quali la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE – in particolare su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood Tax. Può imporre sanzioni e, come recentemente previsto dal Dlgs 93/11, può valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi. Come vengono adottate le decisioni? I provvedimenti dell’Autorità vengono adottati secondo procedure disciplinate dai propri regolamenti interni ed anche da regolamenti sul funzionamento generale della Pubblica amministrazione, sulla base di criteri di efficienza e trasparenza. In particolare, viene dato ampio spazio alla consultazione con tutti i soggetti rappresentativi di interessi (operatori, associazioni dei consumatori e di imprese, associazioni ambientaliste, associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori) attraverso la diffusione di documenti, la raccolta di osservazioni scritte e eventuali audizioni collettive e individuali. Dal 2005, l’Autorità ha introdotto l’analisi di impatto regolatorio (Air) su alcuni provvedimenti di particolare rilievo, un ulteriore strumento per garantire una miglior qualità della regolazione. Contro i provvedimenti dell’Autorità può essere fatto ricorso al TAR Lombardia, che rappresenta il primo grado di giudizio del processo amministrativo.