1. ORDINAMENTO GIURIDICO 1 Filosofia del diritto e significato del termine “diritto” 2 CHE COSA È IL DIRITTO? Pluralità di risposte Impossibile riconduzione ad unità Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 3 FILOSOFIA DEL DIRITTO Scienza che studia il problema Kant: I giuristi sono sempre intenti a definire il proprio concetto di diritto Esistono molteplici teorie che tentano di ricostruire il significato del termine, tra cui: teorie normative teorie istituzionali Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 4 TEORIE NORMATIVE Diritto = sistema di comandi Prevale il profilo della struttura del diritto Non guarda ai rapporti interindividuali ma ai rapporti che ogni singolo ha direttamente con la norma Prevalenza del diritto statuale Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 5 TEORIE ISTITUZIONALI Maggiore attenzione alla funzione anziché alla struttura Infinite varianti in cui si esprime Può porsi come mediazione fra un sistema chiuso che è irrealizzabile e un non «sistema» Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 6 RISPOSTA PRAGMATICA Diritto come necessità di ogni comunità organizzata L’esistenza quotidiana di tutti noi si intreccia continuamente con il diritto che condiziona le più diverse operazioni e situazioni di cui ogni giorno siamo protagonisti Es.: Il signor Rossi Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 7 VARIE ACCEZIONI IN CUI È USATO IL TERMINE DIRITTO Nel linguaggio comune, i termini diritto, legge, norma, ordinamento sono spesso utilizzati come sinonimi. Esempi: Diritto in senso oggettivo: “Il diritto italiano è fondato…” (sinonimo di ordinamento giuridico, dunque, “complesso di regole vigenti in un determinato luogo e momento storico”. Relatività e storicità del diritto) Diritto come sistema di garanzie: Stato di diritto (qualificazione di un sistema di potere, ad es. contrapposto allo Stato assoluto) Diritto in senso soggettivo: come espressione di titolarità di poteri, obblighi e facoltà Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 8 DIVERSITA’ DEL LINGUAGGIO TECNICO Nel linguaggio giuridico, invece, ciascuno di essi assume un significato diverso Diritto: insieme dei principi e delle regole che si traggono attraverso l’interpretazione e l’applicazione delle norme Norma: regola caratterizzata dalla giuridicità Legge: testo legislativo Ordinamento giuridico: pluralità di norme che formano un insieme unitario e e ordinato. Modo in cui una società si ordina e si organizza attraverso il sistema di norme che lo compongono e che sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un fatto costitutivo Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 9 NORMA GIURIDICA = REGOLA DI DIRITTO Caratteri: regola prescrittiva, generale, astratta. Contempla una condotta esteriore e descrive la conseguenza giuridica che da essa dipendono. Opera, quindi, una qualificazione di un determinato fatto e comportamento (non vero o falso, ma dovuto o vietato, fondato o non fondato) E’ coercibile, nel duplice senso che è assistita da sanzione ed suscettibile di attuazione forzata Differenza con la regola descrittiva e la regola morale o religiosa: Regole descrittive: formule o proposizioni linguistiche con cui si descrive una regolarità di fatti o comportamenti (es.: la legge di gravità, la legge della domanda e dell’offerta) Regole morali o religiosi: la loro osservanza è frutto di adesione spontanea e la loro violazione comporta sanzioni solo sul piano della coscienza o delle relazioni sociali Filosofia del diritto e significato del termine "diritto" 10 Le fonti del diritto interno 11 FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto si distinguono in: Fonti di produzione: atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche Fonti sulla produzione: disciplinano i modi di produzione delle norme in un sistema giuridico, ossia definiscono le regole (soggetti e procedimenti) che creano norme giuridiche (ad es.: fonte sulla produzione dei decreti legge è l’art. 77 Cost., mentre i decreti legge prodotti dal Governo sono fonte di produzione) Fonti di cognizione: documenti che forniscono la conoscibilità delle norme (ad es.: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) DIVERSITÀ DELLE FONTI DELLE REGOLE GIURIDICHE Sistema di civil law → fondare le basi di un ordine sociale Sistema di common law → ristabilire l’ordine turbato E’ diverso, soprattutto, il ruolo che viene riconosciuto nei due sistemi al “diritto scritto”: - esso rappresenta il fulcro del sistema, la fonte di legittimazione e l’invalicabile limite per l’operatore giuridico “civilian”; - diversamente, esso rappresenta una mera “raccolta” di quello che è il "vero" diritto (cioè il “common law”) scaturente ed espresso dalle decisioni dei giudici, che sono, viceversa, i veri, profondi “fautori” del sistema normativo. Fonti di diritto interno 13 SISTEMA ITALIANO Civil law Diritto positivo. Diritto scritto, posto da fonti predeterminate e riconoscibili Diritto pubblico: insieme di norme che regolano l’attività di soggetti portatori di interessi di carattere generale e perciò in linea di principio indisponibili e sovraordinati a quelli meramente individuali dei privati, nonché le relazioni tra soggetti pubblici e privati nelle quali i primi operano nell’esercizio di poteri autoritativi Diritto privato: insieme di norme che disciplinano relazioni tra soggetti che operano su un piano di eguaglianza come portatori di interessi particolari di cui, in linea di principio, possono liberamente disporre Fonti di diritto interno 14 Art. 1 disp. prel. al c.c.: PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI Costituzione Legge: ordinaria, decreto legislativo (76 Cost.), decreto legge (77 Cost.), legge regionale (art. 117 Cost.) Regolamenti governativi (di esecuzione) e delle Autorità indipendenti (l. 400/1988, materie non coperte da riserva di legge) Usi (codici di autoregolamentazione) Fonti di diritto interno 15 COSTITUZIONE Tutela della persona: essere Norma costituzionale come limite Separatezza tra Costituzione e legge ordinaria: b) È gerarchicamente sovraordinata rispetto alla legge ordinaria Può essere modificata solo da norme di pari rango (leggi costituzionali o di revisione costituzionale): COSTITUZIONE RIGIDA Normativa costituzionale come giustificazione della legge ordinaria a) a) b) Unitarietà dell’ordinamento giuridico Diretta rilevanza della norma costituzionale: art. 2, art. 32 Cost. Fonti di diritto interno 16 CODICE CIVILE Tutela dei rapporti economici: avere Codice: legge ordinaria (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) che disciplina organicamente una materia Struttura della norma codicistica: schema logico costante se A allora B - giudizio ipotetico che ricollega dati effetti all’accadere di un fatto - descrizione di un modello astratto di fattispecie, immagine o figura del fatto, schema vuoto che si collega alla fattispecie concreta Norme inderogabili e norme derogabili Inderogabili in senso stretto: non possono essere derogate ma non entrano nel merito dell’operazione privata (es.: norme che fissano la modalità di conclusione del contratto o la forma del testamento) Imperative: pongono limiti al contenuto dell’atto privato per motivi di interesse generale. Ciò può avvenire attraverso due tecniche: 1) ponendo un perimetro esterno (es.: art. 1346 c.c.); 2) dettando il contenuto vincolante di determinate pattuizioni (es.: art. 1339 c.c.) Derogabili: sono le norme tipiche del diritto privato. Esse si distinguono in: Derogabili suppletive: i privati non hanno disciplinato un certo aspetto dell’operazione economica; la lacuna viene colmata dalle norme previste dall’ordinamento (es.: artt. 1182 e 1183 c.c.) Derogabili dispositive: dettano una regola che vige nei limiti in cui non sia stata dettata dai privati una regola difforme (es.: art. 1294 c.c.; art. 1411, comma 2 e 4, c.c.) Proliferare di leggi speciali: fenomeno della c.d. “decodificazione” Fonti di diritto interno 17 REGOLAMENTO a) b) c) Atto in cui si manifesta la potestà normativa del governo o di altre autorità a ciò legittimate dalla legge Atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo, in quanto, pur essendo emanati da Autorità amministrative, contengono vere e proprie norme giuridiche Limiti: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge (art. 4 disp. sulla legge in generale) riserva di legge assoluta: la Costituzione riserva alla legge ordinaria la disciplina di determinate materie riserva di legge relativa: in determinate materie la legge ammette l’esercizio del potere regolamentare solo dopo che la legge abbia fissato i principi fondamentali Fonti di diritto interno 18 USO a) b) Norma giuridica creata dal fatto al concorrere di due elementi: Elemento oggettivo: costante ripetizione di un dato comportamento in una determinata comunità sociale Elemento soggettivo: convincimento sociale della doverosità giuridica di quel comportamento L’uso normativo (o consuetudine) si distingue dall’uso negoziale perché da questo non nasce alcuna norma giuridica ma solo clausole contrattuali (per la cui rilevanza cfr. l’art. 1340 c.c.) L’uso normativo, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, opera solo se espressamente richiamato. Al riguardo si è distinto tra: Usi praeter legem, secundum legem, contra legem Al contrario della consuetudine, la desuetudine non è mai fonte del diritto (cfr. slide n. 45) Fonti di diritto interno 19 Fonti del diritto europeo 20 DIRITTO EUROPEO “Nuova” tipologia di fonte Legittimazione: art. 11 Cost. Rapporto tra diritto interno e diritto europeo Integrazione del diritto UE nel diritto interno, con rilevanza anche di rango costituzionale Fonti di diritto europeo 21 CONFLITTO TRA NORME DELL’ORDINAMENTO EUROPEO E NORME DELL’ORDINAMENTO INTERNO DEI SINGOLI STATI MEMBRI I principi che regolano i potenziali conflitti sono: 1) il primato del diritto europeo sul diritto interno 2) diretta applicabilità delle norme di diritto europeo Corte europea di giustizia: ha il compito di curare la corretta interpretazione del Trattato e di assicurare l’uniforme interpretazione delle norme diritto europeo Competenza esclusiva e vincolante a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni interpretative, con conseguente sospensione del giudizio dinanzi al giudice interno e con ricadute concrete in tema di “produzione” del diritto Fonti di diritto europeo 22 ORDINE GERARCHICO a) Fonti primarie - Trattati Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, modificato e integrato dal procedere di numerosi Trattati (che vanno dall’Atto unico europeo del 1987, al Trattato di Maastricht del 1992, al Trattato di Amsterdam del 1997, al Trattato di Nizza del 2001, fino al Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore nel 2009), attraverso il procedimento di revisione, in conformità all’art. 48 del Trattato - Costituzione europea, approvata nel 2004, avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2009 Fonti di diritto europeo 23 b) Fonti di diritto derivato Esse si dividono in: Atti ad efficacia vincolante 1) Direttive (efficacia vincolante a seguito della data di recepimento) 2) Regolamenti (efficacia vincolante immediata) 3) Decisioni (atti amministrativi a destinatario determinato) Procedimento di formazione complesso, che non vede la centralità del Parlamento Atti ad efficacia non vincolante: 1) Raccomandazioni 2) Pareri Procedimento di formazione semplificato Le norme primarie prevalgono sulle norme di diritto derivato. Possono essere modificate solo attraverso il procedimento di revisione dei Trattati conformemente all’art. 48 del Trattato UE Fonti di diritto europeo 24 ATTI AD EFFICACIA VINCOLANTE: 1) Direttive Non sono immediatamente vincolanti ma obbligano i singoli Stati membri ad adottare, secondo le modalità previste dagli ordinamenti interni, le norme in esse contenute affinché diventino diritto nazionale Inosservanza termine di attuazione comporta conseguenze rilevanti sia sul piano comunitario sia interno: - Lo Stato è responsabile del danno causato al cittadino per la mancata tempestiva attuazione della direttiva - Direttive self executing: immediatamente applicabili dal giudice nei rapporti tra Stato e privato (c.d. efficacia verticale) - E’ esclusa l’applicabilità diretta nei rapporti tra cittadini (c.d. efficacia orizzontale), ma la direttiva vale come criterio di interpretazione per il giudice Riscrittura di interi settori del diritto privato Fonti di diritto europeo 25 2) Regolamenti Contengono norme immediatamente vincolanti per tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Sono fonte di norme identiche per tutti gli Stati membri le quali attribuiscono ai cittadini dell’UE i medesimi diritti ed obblighi la cui inosservanza può essere fatta valere direttamente davanti ai Giudici nazionali, i quali applicheranno direttamente le norme del regolamento Introducono norme che prevalgono su quelle dei singoli ordinamenti interni degli Stati membri con esse incompatibili: efficacia obbligatoria. Disciplinano materie già oggetto di disciplina dettagliata nei Trattati istitutivi Fonti di diritto europeo 26 3) Decisioni Hanno portata individuale: sono vincolanti solo per determinati destinatari (singoli Stati membri o soggetti dell’ordinamento comunitario) Sono direttamente vincolanti in tutti i loro elementi senza che sia necessario ricorrere ad atti di ricezione a livello nazionale Applicano il diritto comunitario a singole fattispecie concrete Autorizzano o vietano determinati atti o attività da parte dei singoli Stati membri Fonti di diritto europeo 27 ATTI AD EFFICACIA NON VINCOLANTE 1) Raccomandazioni - indicano allo Stato membro interessato il comportamento che è opportuno adottare per evitare violazioni della normativa comunitaria: non si tratta di un obbligo giuridico. - non attribuiscono diritti che possono essere fatti valere davanti ai Giudici nazionali 2) Pareri - esprimono la valutazione su determinate proposte, fatti o situazioni Fonti del diritto straniero e del diritto internazionale uniforme 29 Internazionalizzazione dei rapporti e globalizzazione A) Diritto internazionale privato (v. slides nn. 33, 34 e 35) B) Convenzioni internazionali (tentativi di creazione di un diritto uniforme) B) Tentativi di creazione di un diritto uniforme Le Convenzioni internazionali consentono che determinate materie di particolare interesse per le contrattazioni internazionali siano disciplinate in modo identico Necessità della ratifica affinché le norme delle convenzioni entrino a far parte dell’ordinamento interno degli Stati aderenti Fonti del diritto straniero e del diritto internazionale uniforme 31 Efficacia della legge nello spazio 32 A) Sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) qualificazione del rapporto b) individuazione della legge applicabile attraverso il criterio di collegamento c) art. 13 (tecnica del rinvio) a) Limiti: - art. 16 (inapplicabilità della legge straniera per contrasto con l’ordine pubblico) - art. 17 (norme di applicazione necessaria) Fonti del diritto straniero e del diritto internazionale uniforme 33 Criteri di collegamento 1. 2. 3. Il criterio di collegamento tra la situazione da regolare e la legge applicabile varia in quanto si fonda sull’aspetto del rapporto che per il legislatore è determinante ai fini dell’individuazione dell’ordinamento straniero competente a disciplinarlo. Alcuni esempi: nazionalità: rapporti in cui prevale il riferimento alla persona (stato e capacità delle persone fisiche, diritti della personalità, rapporti di famiglia, successioni) legge del luogo: proprietà, questioni di forma degli atti (artt. 28,48,56), obbligazioni non contrattuali legge indicata dalla volontà delle parti: art. 57 (contratti) Fonti del diritto straniero e del diritto internazionale uniforme 34 Legge straniera L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice (art. 14: conoscenza della legge straniera applicabile attraverso informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, esperti o istituzioni specializzate o tramite qualsiasi altro mezzo, anche valorizzando il ruolo attivo delle parti) Interpretazione e applicazione della legge straniera secondo i criteri dello Stato cui tale legge appartiene (art. 15) Fonti del diritto straniero e del diritto internazionale uniforme 35 Interpretazione della legge 36 INTERPRETAZIONE Atto che determina il significato della norma Significato attribuito alla norma mediante l’atto L’operazione ermeneutica è necessaria al fine di superare tre inevitabili limiti della norma giuridica: - l’ambiguità di significato (soccorrono i criteri dettati dall’art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.) - l’invecchiamento (si utilizzano quindi concetti elastici e clausole generali) - la lacunosità (si ricorre all’analogia, ai sensi dell’art. 12 , comma 2, disp. prel. c.c.) Interpretazione della legge 37 INTERPRETAZIONE Operazione logica che si inserisce tra il giudizio sulla validità sotto il profilo formale (art. 70 ss. Cost.) e sostanziale e la fase dell’efficacia (art. 12 ss. disp. prel. c.c.) Interpretazione della legge 38 GIUDIZIO SULLA VALIDITÀ Espressione concreta del primato della Costituzione Organo costituzionale investito del compito di decidere se una data norma giuridica, promanante da fonti diverse dalla Costituzione, sia conforme o meno alla Costituzione stessa (Corte costituzionale) Contrasto: a) norme che violano i rapporti tra poteri dello Stato e le forme di esercizio di questi poteri b) norme che violano principi e valori vincolanti espressi dalla Costituzione Interpretazione della legge 39 GIUDIZIO SULL’EFFICACIA 1. 2. 3. Interpretazione e applicazione Risultato dato dall’attività conoscitiva regolata e vincolata dall’art. 12 disp. prel. c.c. Disciplina dettata per ciascun destinatario della norma Rispetto all’autore dell’attività interpretativa si distingue: Interpretazione giudiziaria: è quella effettuata dal giudice e vincola solo per il caso concreto Interpretazione dottrinale: è quella effettuata dagli studiosi del diritto e non vincola e non è funzionale all’applicazione Interpretazione autentica: è quella effettuata dal legislatore, perciò non è una tecnica interpretativa in quanto si risolve nella emanazione di una nuova legge che chiarisce la precedente Interpretazione della legge 40 Art. 12 disp. prel. c.c. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore Interpretazione letterale: presuppone rigore tecnico, impone di intendere il termine nella sua evoluzione (es.: “famiglia”) e nel contesto della norma (es.: “dolo” art. 2043 e art. 1439 c.c.) Interpretazione logica: guarda alla finalità, esalta il profilo funzionale delle norme e tende a evidenziare l’interesse specifico tutelato In tali operazioni ermeneutiche l’interprete si avvale di una serie di criteri: criterio sistematico (le norme nel loro insieme compongono un sistema normativo unitario (ordinamento giuridico), criterio storico, criterio teleologico L’applicazione di tali criteri può condurre a un ampliamento (c.d. interpretazione estensiva) ovvero a un restringimento (c.d. interpretazione restrittiva) della regola ricavabile dalla norma giuridica Interpretazione della legge 41 Difficoltà che si riscontrano in una rigida applicazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. Radicale cambiamento della tecnica giuridica: da casistico e regolamentare a clausole generali e principi Ragioni di ordine semantico che inducono a rivedere in termini nuovi l’interpretazione meramente letterale che si fonda sul presupposto di una assiomatica chiarezza del testo legislativo (critica del principio “in claris non fit interpretatio”: ogni atto di comprensione di un testo e di applicazione di una norma è interpretazione; l’unità del sistema richiede sempre l’applicazione di tutti i criteri) Interpretazione della legge 42 LACUNE Interpretazione evolutiva e analogia Art. 12, comma 2, disp. prel. c.c. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato Interpretazione della legge 43 ANALOGIA Analogia legis: la lacuna dell’ordinamento viene colmata mediante la ricerca di una norma che regola una fattispecie che, seppure diversa da quella oggetto della controversia da decidere, persegue la tutela di un interesse analogo a quello oggetto della materia da regolare: l’esigenza di protezione è simile Analogia juris: in via subordinata vi si ricorre qualora la novità o la particolarità del caso non consentano di trovare nell’ordinamento norme che regolano un caso analogo a quello in esame. La regola applicabile al caso concreto è dedotta da un’opera di concretizzazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico che si riferiscono alla materia da regolare Divieto di analogia: art. 14 disp. prel. c.c. Interpretazione della legge 44 ANTINOMIE DEL SISTEMA L’interprete ha a disposizione degli strumenti che risolvono le situazioni di conflitto tra norme che sembrano disciplinare lo stesso caso in maniera contraddittoria, nel rispetto della coerenza del sistema. Criteri: Cronologico: (fonti delle stesso grado) principio della irretroattività e tipi di abrogazione (espressa, tacita, implicita, parziale) Gerarchico (fonti di grado diverso) Specialità (le norme hanno diversi spazi normativi) Irrilevanza della desuetudine (cfr. slide n. 19) Interpretazione della legge 45