Lezione del 29 novembre 2016 12.2. La società per azioni: Le azioni. La circolazione delle azioni. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diritto Commerciale Caratteristiche delle azioni Nelle spa la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Caratteristiche delle azioni: • Uguale valore = identica frazione del capitale sociale (artt. 2346, 2°, c.c.; 2348 c.c.); • Attribuzione di uguali diritti verso la società; • Circolazione in forma cartolare; • Indivisibilità (art. 2347 c.c.); Il valore nominale delle azioni Il valore monetario della singola azione = valore nominale. Il valore nominale delle azioni va generalmente indicato nello statuto. Art. 2328, n. 5) “il numero e Rapporto con il capitale sociale nominale: l’eventuale • Come il cap soc nom, anche il val nom delle valore azioninominale resta delle azioni […]” invariato nel tempo; • Art. 2346, 5°: in nessun caso il valore dei conferimenti può essere inferiore all’ammontare complessivo del capitale sociale. – Divieto di emissione di azioni di valore inferiore al loro valore nominale. Il valore nominale delle azioni Oggi è possibile non indicare il valore nominale nello statuto, ma questo dovrà contenere: • l’indicazione del valore del capitale sottoscritto, (art. 2328, n. 4),ed • il numero delle azioni emesse (art. 2328, n. 5). • In questo caso, la partecipazione sociale del singolo socio azionista sarà espressa in termini percentuali a seconda del: 1. numero totale di azioni emesse e 2. in proporzione alla parte di capitale sociale sottoscritta (art. 2346, 4°, c.c.). Il valore reale ed il valore di mercato II. Valore reale delle azioni = capitale netto fratto numero di azioni (valore di bilancio delle azioni). III. Valore di mercato delle azioni = prezzo di mercato in un determinato giorno (spa quotate). Diritti e poteri conferiti dalla partecipazione azionaria Diritti e poteri di natura amministrativa: – Diritto di intervento e voto in assemblea; – Diritto di impugnare le delibere invalide; Diritti di natura patrimoniale: – Diritto a percepire gli utili; – Diritto a percepire la quota di liquidazione. Diritti a contenuto complesso amministrativopatrimoniale: – Diritto di opzione; – Diritto all’assegnazione di azioni gratuite; – Diritto di recesso. Uguaglianza dei diritti azionari Uguaglianza dei diritti conferiti (art. 2348, 1°, cc) ai soci. Uguaglianza relativa: è possibile creare categorie di azioni speciali che sono fornite di diritti diversi (art. 2348, 2°, cc) . Uguaglianza oggettiva: i.e. la posizione dell’azionista cambia significativamente in base al numero di azioni possedute: Diritti che spettano indipendentemente dal numero di azioni: Diritto di intervento in assemblea (art. 2370 c.c.); Diritto di esame dei libri sociali (art. 2422 c.c.) Diri$chespe+anoinproporzioneal numerodiazionipossedute: Diri+odivoto(art.2351,1°,c.c.) Diri+oagliuAli(art.2350,1°,c.c.) Diri+odiopzione(art.2441,1°,c.c.) Diri$chespe+anosesipossiedeunacerta percentualedicapitalesociale: • Diri+odichiedereconvocazione(art.2367c.c.) ovveroo+enereilrinviodell’assemblea(art.2374 c.c.) Autonomia delle partecipazioni azionarie L’azionista è libero di sottoscrivere una o più azioni, divenendo in tal caso titolare di un pacchetto azionario = una pluralità di partecipazioni, non già di un unicum. Principio di autonomia delle azioni: L’azionista può disporre in modo autonomo e separato delle proprie azioni: • es. può venderne solo alcune, solo su alcune costituire pegno, etc.; • Può esprimere teoricamente voti divergenti; • Può versare per intero il conferimento solo relativamente ad alcune azioni e restare moroso con riferimento ad altre. N.B. sometimes size matters! Vedi disciplina della cessione di pacchetti di controllo nelle spa quotate. Categorie speciali di azioni Eccezione al principio di uguaglianza = lo statuto ammette la creazione di categorie speciali di azioni che attribuiscono diritti diversi (art. 2348, 2°, c.c.). Ratio: venire incontro a diverse esigenze di finanziamento della società. • Socio interessato al controllo vs. socio investitore. Categorie v. singole azioni; Diritti diversi: da cosa? • Diverse prerogative patrimoniali e/o amministrative. Categorie di azioni e diritto di voto Nell’ambito delle azioni speciali, la società può emettere: a) Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti; – Es. approvazione del bilancio; b) Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (non meramente potestative); – Es. azioni prive di diritto di voto, atte a riacquistarlo là dove la società non distribuisca utili per un certo lasso di tempo. c) Azioni a voto plurimo. Azioni a voto plurimo Escluse dalla riforma 2003, sono state introdotte con il DL 91/2014. Oggi le società non quotate possono emettere azioni a voto plurimo: • Fino ad un max di 3 voti per ogni azione; • Anche relativamente a determinati argomenti; • Anche al verificarsi di determinate condizioni (art. 2351, 3°, c.c.) Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo, ma nel caso in cui tali azioni siano state emesse anteriormente alla quotazione in borsa esse mantengono le loro caratteristiche (art. 127-sexies TUF). Segue: spa quotate e maggiorazione di voto Le spa quotate possono consentire una maggiorazione di voto ai soci di “lungo periodo” = i titolari di azioni da non meno di 24 mesi. La maggiorazione di voto consente all’azionista di conseguire fino ad un max di 2 voti per singola azione. N.B. differenza con le azioni a voto plurimo: • La maggiorazione del voto non rappresenta un diritto riservato ad una particolare categoria di azionisti, bensì un diritto conseguibile da chiunque rispetti i requisiti richiesti.. Limitazioni di voto La spa può anche introdurre delle limitazioni al diritto di voto: a) Diritto di voto limitato ad una misura massima (es. fino al 10% del capitale, ogni azione attribuisce un voto); b) Voto c.d. a scalare: es. fino al 10% del capitale posseduto spetta un voto per azione, dal 10 al 20% un voto ogni due azioni, dal 20 al 30% un voto ogni 3 azioni, etc. Azioni e diritti patrimoniali Azioni privilegiate: attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Azioni privilegiate anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite: ad es. azioni che prevedono, in caso di riduzione del capitale, che l’imputazione delle perdite colpisca prima i titoli ordinari. Unico limite: divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.). Azioni correlate: azioni il cui diritti patrimoniali sono legati ai risultati attesi da una certa attività ovvero al compimento di uno specifico affare (no patrimonio destinato). Le assemblee speciali L’introduzione di una o più categorie di azioni speciali dà luogo alla nascita di altrettante assemblee speciali, tese a tutelare i loro diritti. • Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie. Diritti dei titolari di azioni speciali funzionano come diritti di gruppo, non come diritti individuali. L’art. 2376 c.c. stabilisce che le deliberazioni prese dall’assemblea generale degli azionisti, là dove in grado di pregiudicare i diritti di questi ultimi, debbano essere approvate anche dall’assemblea speciale. • A maggioranza. Azioni di risparmio Introdotte dalla L 216/1974; Funzione = promuovere la raccolta di capitale di rischio favorendo l’investimento da parte di risparmiatori non interessati a gestire l’attività di impresa. Caratteristiche principali: 1) compressione dei diritti amministrativi. – Mancanza del diritto di voto 2) Sono emesse al portatore (anonimato); 3) Possono essere emesse solo da spa quotate; 4) Dotate di “particolari privilegi di natura patrimoniale” (art. 142, 2°, TUF) Segue Le azioni di risparmio, unitamente a quelle speciali a voto limitato, non possono superare la metà del capitale sociale (art. 2351, 2°, c.c.). Diritti amministrativi: • No diritto di voto; • No diritto di intervento in assemblea; • No diritto di impugnare delibere assembleari invalide – Diritto al risarcimento del danno provocato dalla delibera invalida (art. 2377, 4°, c.c.) * diritti riservati agli azionisti con diritto di voto * Segue: l’organizzazione Assemblea speciale, delibera su: • Approvazione delibere dell’assemblea generale che possano pregiudicare gli interessi degli azionisti di risparmio; • Nomina e revoca del rappresentante comune; • Azione di responsabilità avverso il rappresentante comune; • Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e relativo rendiconto. Segue: l’organizzazione Rappresentante comune: • Dà esecuzione alle delibere dell’assemblea speciale; • Tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio: – Diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze dell’assemblea generale; – Diritto di assistere alle assemblee generali; – Diritto di impugnare le delibere dell’assemblea generale (art. 147). Strumenti finanziari partecipativi Recall: quelle prestazioni accessorie che non contribuiscono ad incrementare il capitale sociale (es. prestazione di opera) e portano all’emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle comuni azioni. Il titolare di uno strumento f.p. è detentore: • generalmente di soli diritti patrimoniali; • Talvolta anche di diritti amministrativi, – N.B. in nessun caso può avere diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. La circolazione del titolo azionario Nella spa le quote di partecipazione nella società sono rappresentate da azioni (art. 2346, 1°, c.c.). I titoli/certificati azionari devono indicare (art. 2354, 3°, c.c.): 1. Denominazione e sede della società; 2. Data dell’atto costitutivo e sua iscrizione (nonché r.i. dove è iscritta la società); 3. Valore nominale o in alternativa il numero delle azioni emesse e l’ammontare del capitale sociale; 4. Ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non totalmente liberate; 5. I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. N.B. eventuali limitazioni statutarie al regime di circolazione delle azioni devono parimenti risultare dal titolo (art. 2355-bis c.c.) E le azioni dematerializzate Per le spa non quotate non corre l’obbligo di emettere titoli azionari (art. 2346, 1°, c.c.). Art. 2355, 1°, c.c.: “nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci”. Per le spa quotate le azioni sono dematerializzate. circolazione basata su un sistema di registrazione contabile (e relativa soppressione materiale dei titoli cartacei). Azioni e titoli di credito azioni nominative Trasferimento che ricalca la disciplina dei titoli di credito nominativi Art. 2354, 1°, c.c. Titoli di credito Al portatore Trasferimento con la consegna del titolo N.B. la libertà di scelta del socio permane solo per azioni di risparmio e azioni emesse da SICAV. Vincoli sulle azioni Usufru+o Pegno (art.2352,1°,c.c.) azioni Diri+odivotospe+a alcreditore pignoraAzioo all’usufru+uario; Altridiri$ amministraAvi spe+ano disgiuntamentesiaal sociosiaalcreditore pignoraAzio/ usufru+uario Diri+odiopzione(art.2352,2°., c.c.): Ilsocioètenutoadesercitarlo versandotreggprimadella scadenzalesommenecessarie. Viceversa,ildiri+odiopzione puòessereacquistatodaglialtri sociovveroalienatopermezzodi unabancaoaltrointermediario autorizzato. Misurecautelaried esecuAve(sequestro giudiziarioo conservaAvo, pignoramento) (art.2352,1°,c.c.) Diritto di voto e altri diritti amministrativi spettano al custode. Limiti alla circolazione delle azioni Limiti legali Principiodellalibera trasferibilitàdelle azioni,tu+avia Art.2343,3°,c.c.:Divietodialienazione delleazioniliberateconconferimenA diversidaldenaroprimadelcontrollo degliamministratorisullavalutazionedi sAma. Art.2345,2°,c.c.:Divietodi trasferimentodelleazionicon prestazioniaccessoriesenzailconsenso delcda. Limiti convenzionali Limiti alla circolazione delle azioni Limiti legali Principiodella libera trasferibilitàdelle azioni,tu+avia Limiti convenzionali Limiti statutari Limiti non contenuti nello statuto: c.d. patti parasociali. I patti parasociali I limiti alla circolazione delle azioni creati a mezzo di patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco. Scopo: evitare l’ingresso nella compagine sociale di soggetti terzi poco graditi Disciplina = sono vincolanti solo per le parti contraenti: – La vendita in violazione del patto parasociale sarà ugualmente valida; – Il socio inadempiente sarà tenuto al risarcimento del danno verso gli altri soci. Le clausole statutarie che limitano la circolazione delle azioni 1. Clausole che vietano totalmente la circolazione delle azioni (art. 2355-bis): – 5 anni dalla costituzione della società; – 5 anni dal momento in cui viene introdotto il divieto. 2. Clausole di prelazione: 3. Clausole di gradimento: 4. Clausole di riscatto. Le clausole statutarie che limitano la circolazione delle azioni 1. Clausole che vietano totalmente la circolazione delle azioni (art. 2355-bis): 2. Clausole di prelazione: – Finalità = prevenire l’ingresso di soci sgraditi. – Violazione della clausola comporta l’inefficacia del trasferimento verso società e soci beneficiari. 3. Clausole di gradimento: 4. Clausole di riscatto. Le clausole statutarie che limitano la circolazione delle azioni 3. Clausole di gradimento (art. 2355-bis, 2°, c.c.): a. Clausole che richiedono il soddisfacimento di determinati requisiti (es. cittadinanza, appartenenza ad un ordine professionale); b. Clausole c.d. di mero gradimento = subordinano il trasferimento al placet di un organo sociale. • Ammesse solo a condizione che prevedano, in caso di diniego del placet, i) obbligo di acquisto delle azioni a carico della società o degli altri soci; ii) diritto di recesso dell’alienante. Le clausole statutarie che limitano la circolazione delle azioni 4. Clausole di riscatto (art. 2437-sexies): Clausole che consentono alla società o ai soci di riscattare le azioni al verificarsi di determinati eventi (ad es. morte di un socio). N.B. le clausole che limitano la circolazione delle azioni possono essere introdotte ovvero rimosse nel corso del tempo mediante delibera dell’assemblea straordinaria.