Disciplina delle azioni. Modalità di circolazione e trasferimento dei

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Lezione del 29 novembre 2016
12.2. La società per azioni:
Le azioni. La circolazione delle
azioni.
Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale
Caratteristiche delle azioni
Nelle spa la partecipazione sociale è
rappresentata da azioni.
Caratteristiche delle azioni:
•  Uguale valore = identica frazione del capitale
sociale (artt. 2346, 2°, c.c.; 2348 c.c.);
•  Attribuzione di uguali diritti verso la società;
•  Circolazione in forma cartolare;
•  Indivisibilità (art. 2347 c.c.);
Il valore nominale delle azioni
Il valore monetario della singola azione = valore nominale.
Il valore nominale delle azioni va generalmente indicato
nello statuto.
Art. 2328, n. 5)
“il numero e
Rapporto con il capitale sociale nominale:
l’eventuale
•  Come il cap soc nom, anche il val nom delle valore
azioninominale
resta
delle azioni […]”
invariato nel tempo;
•  Art. 2346, 5°: in nessun caso il valore dei conferimenti
può essere inferiore all’ammontare complessivo del
capitale sociale.
– 
Divieto di emissione di azioni di valore inferiore al
loro valore nominale.
Il valore nominale delle azioni
Oggi è possibile non indicare il valore nominale nello
statuto, ma questo dovrà contenere:
•  l’indicazione del valore del capitale sottoscritto, (art.
2328, n. 4),ed
•  il numero delle azioni emesse (art. 2328, n. 5).
•  In questo caso, la partecipazione sociale del singolo
socio azionista sarà espressa in termini percentuali a
seconda del:
1.  numero totale di azioni emesse e
2.  in proporzione alla parte di capitale sociale sottoscritta (art.
2346, 4°, c.c.).
Il valore reale ed il valore di
mercato
II.
Valore reale delle azioni = capitale netto
fratto numero di azioni (valore di bilancio
delle azioni).
III.
Valore di mercato delle azioni = prezzo di
mercato in un determinato giorno (spa
quotate).
Diritti e poteri conferiti dalla
partecipazione azionaria
Diritti e poteri di natura amministrativa:
–  Diritto di intervento e voto in assemblea;
–  Diritto di impugnare le delibere invalide;
Diritti di natura patrimoniale:
–  Diritto a percepire gli utili;
–  Diritto a percepire la quota di liquidazione.
Diritti a contenuto complesso amministrativopatrimoniale:
–  Diritto di opzione;
–  Diritto all’assegnazione di azioni gratuite;
–  Diritto di recesso.
Uguaglianza dei diritti azionari
Uguaglianza dei diritti conferiti (art. 2348, 1°, cc) ai soci.
Uguaglianza relativa: è possibile creare categorie di azioni
speciali che sono fornite di diritti diversi (art. 2348, 2°, cc) .
Uguaglianza oggettiva: i.e. la posizione dell’azionista cambia
significativamente in base al numero di azioni possedute:
Diritti che spettano
indipendentemente dal numero
di azioni:
Diritto di intervento in assemblea
(art. 2370 c.c.);
Diritto di esame dei libri sociali (art.
2422 c.c.)
Diri$chespe+anoinproporzioneal
numerodiazionipossedute:
Diri+odivoto(art.2351,1°,c.c.)
Diri+oagliuAli(art.2350,1°,c.c.)
Diri+odiopzione(art.2441,1°,c.c.)
Diri$chespe+anosesipossiedeunacerta
percentualedicapitalesociale:
• Diri+odichiedereconvocazione(art.2367c.c.)
ovveroo+enereilrinviodell’assemblea(art.2374
c.c.)
Autonomia delle partecipazioni
azionarie
L’azionista è libero di sottoscrivere una o più
azioni, divenendo in tal caso titolare di un
pacchetto azionario = una pluralità di
partecipazioni, non già di un unicum.
Principio di autonomia delle azioni: L’azionista può
disporre in modo autonomo e separato delle proprie azioni:
• es. può venderne solo alcune, solo su alcune costituire pegno, etc.;
• Può esprimere teoricamente voti divergenti;
• Può versare per intero il conferimento solo relativamente ad alcune
azioni e restare moroso con riferimento ad altre.
N.B. sometimes size matters! Vedi disciplina della cessione
di pacchetti di controllo nelle spa quotate.
Categorie speciali di azioni
Eccezione al principio di uguaglianza = lo statuto ammette la
creazione di categorie speciali di azioni che attribuiscono
diritti diversi (art. 2348, 2°, c.c.).
Ratio: venire incontro a diverse esigenze di finanziamento
della società.
•  Socio interessato al controllo vs. socio investitore.
Categorie v. singole azioni;
Diritti diversi: da cosa?
•  Diverse prerogative patrimoniali e/o amministrative.
Categorie di azioni e diritto di voto
Nell’ambito delle azioni speciali, la società può
emettere:
a)  Azioni con diritto di voto limitato a particolari
argomenti;
–  Es. approvazione del bilancio;
b)  Azioni con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni (non
meramente potestative);
–  Es. azioni prive di diritto di voto, atte a riacquistarlo
là dove la società non distribuisca utili per un certo
lasso di tempo.
c)  Azioni a voto plurimo.
Azioni a voto plurimo
Escluse dalla riforma 2003, sono state introdotte con il DL
91/2014.
Oggi le società non quotate possono emettere azioni a
voto plurimo:
• Fino ad un max di 3 voti per ogni azione;
• Anche relativamente a determinati argomenti;
• Anche al verificarsi di determinate condizioni (art. 2351,
3°, c.c.)
Le società quotate non possono emettere azioni a voto
plurimo, ma nel caso in cui tali azioni siano state emesse
anteriormente alla quotazione in borsa esse mantengono le
loro caratteristiche (art. 127-sexies TUF).
Segue: spa quotate e
maggiorazione di voto
Le spa quotate possono consentire una
maggiorazione di voto ai soci di “lungo periodo”
= i titolari di azioni da non meno di 24 mesi.
La maggiorazione di voto consente all’azionista di
conseguire fino ad un max di 2 voti per singola
azione.
N.B. differenza con le azioni a voto plurimo:
• La maggiorazione del voto non rappresenta un diritto riservato ad una
particolare categoria di azionisti, bensì un diritto conseguibile da
chiunque rispetti i requisiti richiesti..
Limitazioni di voto
La spa può anche introdurre delle limitazioni
al diritto di voto:
a) Diritto di voto limitato ad una misura
massima (es. fino al 10% del capitale, ogni
azione attribuisce un voto);
b) Voto c.d. a scalare: es. fino al 10% del
capitale posseduto spetta un voto per
azione, dal 10 al 20% un voto ogni due
azioni, dal 20 al 30% un voto ogni 3 azioni,
etc.
Azioni e diritti patrimoniali
Azioni privilegiate: attribuiscono ai loro titolari un diritto di
preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del
capitale al momento dello scioglimento della società.
Azioni privilegiate anche per quanto concerne
l’incidenza delle perdite: ad es. azioni che prevedono, in
caso di riduzione del capitale, che l’imputazione delle
perdite colpisca prima i titoli ordinari.
Unico limite: divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.).
Azioni correlate: azioni il cui diritti patrimoniali sono legati
ai risultati attesi da una certa attività ovvero al compimento
di uno specifico affare (no patrimonio destinato).
Le assemblee speciali
L’introduzione di una o più categorie di azioni speciali dà
luogo alla nascita di altrettante assemblee speciali, tese a
tutelare i loro diritti.
• Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle
assemblee straordinarie.
Diritti dei titolari di azioni speciali funzionano come diritti di
gruppo, non come diritti individuali.
L’art. 2376 c.c. stabilisce che le deliberazioni prese
dall’assemblea generale degli azionisti, là dove in grado di
pregiudicare i diritti di questi ultimi, debbano essere approvate
anche dall’assemblea speciale.
•  A maggioranza.
Azioni di risparmio
Introdotte dalla L 216/1974;
Funzione = promuovere la raccolta di capitale di rischio
favorendo l’investimento da parte di risparmiatori non
interessati a gestire l’attività di impresa.
Caratteristiche principali:
1)  compressione dei diritti amministrativi.
– 
Mancanza del diritto di voto
2) Sono emesse al portatore (anonimato);
3) Possono essere emesse solo da spa quotate;
4) Dotate di “particolari privilegi di natura patrimoniale” (art.
142, 2°, TUF)
Segue
Le azioni di risparmio, unitamente a quelle speciali
a voto limitato, non possono superare la metà del
capitale sociale (art. 2351, 2°, c.c.).
Diritti amministrativi:
• No diritto di voto;
• No diritto di intervento in assemblea;
• No diritto di impugnare delibere assembleari
invalide
–  Diritto al risarcimento del danno provocato dalla
delibera invalida (art. 2377, 4°, c.c.)
* diritti riservati agli azionisti con diritto di voto
*
Segue: l’organizzazione
Assemblea speciale, delibera su:
• Approvazione delibere dell’assemblea generale
che possano pregiudicare gli interessi degli
azionisti di risparmio;
• Nomina e revoca del rappresentante comune;
• Azione di responsabilità avverso il rappresentante
comune;
• Costituzione di un fondo per le spese necessarie
alla tutela degli interessi comuni e relativo
rendiconto.
Segue: l’organizzazione
Rappresentante comune:
• Dà esecuzione alle delibere dell’assemblea
speciale;
• Tutela gli interessi comuni degli azionisti di
risparmio:
–  Diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle
adunanze dell’assemblea generale;
–  Diritto di assistere alle assemblee generali;
–  Diritto di impugnare le delibere dell’assemblea
generale (art. 147).
Strumenti finanziari
partecipativi
Recall: quelle prestazioni accessorie che non
contribuiscono ad incrementare il capitale
sociale (es. prestazione di opera) e portano
all’emissione di strumenti finanziari
partecipativi diversi dalle comuni azioni.
Il titolare di uno strumento f.p. è detentore:
• generalmente di soli diritti patrimoniali;
• Talvolta anche di diritti amministrativi,
–  N.B. in nessun caso può avere diritto di voto
nell’assemblea generale degli azionisti.
La circolazione del titolo azionario
Nella spa le quote di partecipazione nella società sono rappresentate
da azioni (art. 2346, 1°, c.c.).
I titoli/certificati azionari devono indicare (art. 2354, 3°, c.c.):
1. Denominazione e sede della società;
2. Data dell’atto costitutivo e sua iscrizione (nonché r.i. dove è iscritta la
società);
3. Valore nominale o in alternativa il numero delle azioni emesse e l’ammontare
del capitale sociale;
4. Ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non totalmente liberate;
5. I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
N.B. eventuali limitazioni statutarie al regime di circolazione delle
azioni devono parimenti risultare dal titolo (art. 2355-bis c.c.)
E le azioni dematerializzate
Per le spa non quotate non corre l’obbligo di
emettere titoli azionari (art. 2346, 1°, c.c.).
Art. 2355, 1°, c.c.: “nel caso di mancata emissione
dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha
effetto nei confronti della società dal momento
dell’iscrizione nel libro dei soci”.
Per le spa quotate le azioni sono
dematerializzate.
circolazione basata su un sistema di registrazione
contabile (e relativa soppressione materiale dei titoli cartacei).
Azioni e titoli di credito
azioni
nominative
Trasferimento che
ricalca la disciplina dei
titoli di credito
nominativi
Art. 2354, 1°, c.c.
Titoli di
credito
Al portatore
Trasferimento con la
consegna del titolo
N.B. la libertà di scelta del socio permane solo per azioni di
risparmio e azioni emesse da SICAV.
Vincoli sulle azioni
Usufru+o
Pegno
(art.2352,1°,c.c.)
azioni
Diri+odivotospe+a
alcreditore
pignoraAzioo
all’usufru+uario;
Altridiri$
amministraAvi
spe+ano
disgiuntamentesiaal
sociosiaalcreditore
pignoraAzio/
usufru+uario
Diri+odiopzione(art.2352,2°.,
c.c.):
Ilsocioètenutoadesercitarlo
versandotreggprimadella
scadenzalesommenecessarie.
Viceversa,ildiri+odiopzione
puòessereacquistatodaglialtri
sociovveroalienatopermezzodi
unabancaoaltrointermediario
autorizzato.
Misurecautelaried
esecuAve(sequestro
giudiziarioo
conservaAvo,
pignoramento)
(art.2352,1°,c.c.)
Diritto di voto e
altri diritti
amministrativi
spettano al
custode.
Limiti alla circolazione delle azioni
Limiti legali
Principiodellalibera
trasferibilitàdelle
azioni,tu+avia
Art.2343,3°,c.c.:Divietodialienazione
delleazioniliberateconconferimenA
diversidaldenaroprimadelcontrollo
degliamministratorisullavalutazionedi
sAma.
Art.2345,2°,c.c.:Divietodi
trasferimentodelleazionicon
prestazioniaccessoriesenzailconsenso
delcda.
Limiti
convenzionali
Limiti alla circolazione delle azioni
Limiti legali
Principiodella
libera
trasferibilitàdelle
azioni,tu+avia
Limiti convenzionali
Limiti statutari
Limiti non
contenuti nello
statuto: c.d. patti
parasociali.
I patti parasociali
I limiti alla circolazione delle azioni creati a mezzo di
patti parasociali vengono definiti sindacati di
blocco.
Scopo: evitare l’ingresso nella compagine
sociale di soggetti terzi poco graditi
Disciplina = sono vincolanti solo per le parti
contraenti:
–  La vendita in violazione del patto parasociale sarà
ugualmente valida;
–  Il socio inadempiente sarà tenuto al risarcimento del
danno verso gli altri soci.
Le clausole statutarie che limitano la
circolazione delle azioni
1.  Clausole che vietano totalmente la
circolazione delle azioni (art. 2355-bis):
–  5 anni dalla costituzione della società;
–  5 anni dal momento in cui viene introdotto il
divieto.
2.  Clausole di prelazione:
3.  Clausole di gradimento:
4.  Clausole di riscatto.
Le clausole statutarie che limitano la
circolazione delle azioni
1.  Clausole che vietano totalmente la
circolazione delle azioni (art. 2355-bis):
2.  Clausole di prelazione:
–  Finalità = prevenire l’ingresso di soci sgraditi.
–  Violazione della clausola comporta
l’inefficacia del trasferimento verso società e
soci beneficiari.
3.  Clausole di gradimento:
4.  Clausole di riscatto.
Le clausole statutarie che limitano la
circolazione delle azioni
3. Clausole di gradimento (art. 2355-bis, 2°, c.c.):
a.  Clausole che richiedono il soddisfacimento di
determinati requisiti (es. cittadinanza,
appartenenza ad un ordine professionale);
b.  Clausole c.d. di mero gradimento = subordinano il
trasferimento al placet di un organo sociale.
• 
Ammesse solo a condizione che prevedano, in caso di
diniego del placet,
i) obbligo di acquisto delle azioni a carico della società o degli
altri soci;
ii) diritto di recesso dell’alienante.
Le clausole statutarie che limitano la
circolazione delle azioni
4. Clausole di riscatto (art. 2437-sexies):
Clausole che consentono alla società o ai
soci di riscattare le azioni al verificarsi di
determinati eventi (ad es. morte di un socio).
N.B. le clausole che limitano la circolazione
delle azioni possono essere introdotte
ovvero rimosse nel corso del tempo
mediante delibera dell’assemblea
straordinaria.
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