31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto 1. Cosa sono le «fonti» del diritto 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 6. L’interpretazione del diritto 7. La Costituzione e le fonti costituzionali 8. Le fonti dell’Unione europea 9. La legge ordinaria dello Stato 10. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legislativi 1 5 1 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto 11. Atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legge 12. Il referendum abrogativo (rinvio) 13. Le fonti legislative «specializzate» 14. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali 15. Le fonti regolamentari 16. Le fonti del diritto regionale 17. Le fonti degli enti locali 19. Le fonti espressione di autonomia collettiva 20. Le fonti «esterne» riconosciute 21. Le fonti fatto 22. Le fonti di cognizione e i testi unici 2 2 1 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. • La generalità delle norme giuridiche • L’astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. 3 5 3 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto FONTI FATTO E FONTI ATTO • Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano seguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine) • Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) 4 4 2 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL REGIME DELLE FONTI DEL DIRITTO • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat • Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost • Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi 5 5 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO • Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che esprimeva il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re poteva esercitare un potere normativo più limitato, nel rispetto e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria) • Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore a ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale) 6 6 3 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942) Art. 1 preleggi al codice civile (Indicazione delle fonti) Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi. 7 5 7 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) • Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.) 8 8 4 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione a esso attribuisce • Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) 9 5 9 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA FORZA DI LEGGE • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) • Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) 10 10 5 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) • Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) 11 5 11 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge) Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità) 12 12 6 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto. Completezza dell’ordinamento L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. 13 5 13 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti: criterio della competenza 14 14 7 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) • La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è una norma invalida) • L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia 15 5 15 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Art. 11 preleggi al codice civile «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». • Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro • Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente • La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti • Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.) 16 16 8 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 15 preleggi al codice civile «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore». • Abrogazione espressa • Abrogazione per incompatibilità • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia 17 5 17 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) • La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc 18 18 9 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte) • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc 19 5 19 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12.1 preleggi al codice civile «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale • L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) • L’interpretazione logico-sistematica 20 20 10 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA Art. 12.2 preleggi al codice civile • Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» • Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» • Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) • Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) 21 5 21 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA Esempio: art. 14 l. 28/1999 «La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche». 22 22 11 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO Costituzione Leggi costituzionali (art. 138 Cost.) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (artt. 70 ss. e 117.1-3 Cost.) Regolamenti governativi (artt. 87.5 e 117.6 Cost.) 23 5 23 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI COSTITUZIONALI • Le leggi di revisione costituzionale: modificano, mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo della Costituzione • Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell’art. 138 Cost. 24 24 12 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO • Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi • Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera • Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera • In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum 25 5 25 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) Prima deliberazione non meno di tre mesi Seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera Promulgazione tre mesi Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori nessuna richiesta di referendum richiesta di referendum se è approvato dalla maggioranza dei voti validi 26 a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera Promulgazione 26 13 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) • Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988) • Limite logico: l’art. 138 Cost. (per l’attuale formulazione o per i principi a esso sottesi) 27 5 27 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Trattati (Tue e Tfue) Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue) 28 28 14 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL’UNIONE EUROPEA • Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale • Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 (v. anche artt. 97 e 119 Cost., come riformati nel 2012) • Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana», come stabilito dalla Corte costituzionale 29 5 29 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Corte di giustizia delle Comunità europee «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964). «In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978). 30 30 15 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2] Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato – ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità» (sentenza 170/1984) • Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue da parte del giudice comune, anche se in contrasto con disposizioni nazionali precedenti o successive • Il caso delle direttive aventi efficacia diretta (autoapplicative) 31 5 31 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale (es.: leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) • Le leggi provvedimento (es.: l. 310/1988 «intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona») • Le leggi generali (es.: artt. 16, 21, 33 Cost.) 32 32 16 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA RISERVA DI LEGGE: DEFINIZIONE L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte a essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell’esecutivo. 33 5 33 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA • Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione (es.: artt. 13 e 25 Cost.) • Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio (es.: artt. 23, 41, 97 Cost.) • Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure (es.: art. 8 Cost.) o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti (es.: art. 16 Cost.) 34 34 17 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) Legge di delegazione Decreto legislativo (oggetto, principi e criteri direttivi, termine) (entro il termine della legge delega) Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988) Decreto legge Legge di conversione (casi straordinari di necessità e urgenza) (entro sessanta giorni) 35 5 35 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.) • Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito • Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato) • Indicazione del termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata Legge di delega al governo... Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti... [oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi... 36 36 18 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA Governo o parlamentari Parlamento Governo iniziativa legislativa legge di delegazione deliberazione schema decreto Governo Governo Parlamento deliberazione decreti correttivi deliberazione decreto legislativo parere commissioni sullo schema (se previsti dalla legge) (se previsto dalla legge) 37 5 37 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.) • Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza • Presentazione del decreto legge alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni • Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non convertito in legge (decadenza ex tunc) • Regolazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti Legge di conversione del decreto legge... Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 38 38 19 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI DECRETAZIONE D’URGENZA Governo adozione decreto legge Presidente della Repubblica promulgazione legge di conversione Presidente della Repubblica emanazione decreto legge Parlamento approvazione legge di conversione Governo presentazione disegno di legge di conversione Parlamento eventuali emendamenti al decreto legge 39 5 39 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto DECRETI LEGGE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE • Divieto di reiterazione dei decreti legge non convertiti in legge, se non fondati su presupposti nuovi o caratterizzati da contenuti sostanzialmente diversi (sent. 360/1996) • Illegittimità dei decreti legge per evidenza mancanza dei presupposti di cui all’art. 77 Cost., con trasferimento del vizio originario sulla legge di conversione (sentt. 171/2007 e 128/2008) • Divieto per le Camere di alterare l’omogeneità di fondo del decreto legge, introducendo emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario (sentt. 22/2012 e 32/2014) 40 40 20 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE» • Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.) • Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.) • Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.) • Leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.) • Leggi che attribuiscono forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.) • Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia) • Legge di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio (art. 81.6 Cost.) 41 5 41 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI • Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.) • Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953) • Regolamenti della presidenza della Repubblica (l. 1077/1948) • Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988) • Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs. 303/1999) 42 42 21 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE Costituzione Regolamenti di ciascuna camera (art. 64 Cost.) 43 5 43 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie: la denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione, nonché delle regioni e degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari. • Il principio di legalità: la potestà regolamentare deve trovare fondamento in una norma di legge che attribuisca il relativo potere • Il principio di preferenza della legge: il giudice ordinario deve disapplicare l’atto regolamentare se contrastante con una norma di legge 44 44 22 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO Art. 17 l. 400/1988 • I regolamenti governativi – regolamenti di esecuzione – regolamenti di attuazione e di integrazione – regolamenti indipendenti – regolamenti di organizzazione – regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati) • I regolamenti ministeriali e interministeriali 45 5 45 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI GOVERNATIVI Consiglio dei ministri Consiglio di stato deliberazione schema di regolamento parere sullo schema di regolamento Parlamento Consiglio dei ministri parere commissioni sullo schema di regolamento deliberazione regolamento (se previsto dalla legge) Corte dei conti Presidente della Repubblica visto e registrazione regolamento emanazione regolamento 46 46 23 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE Art. 17.2 l. 400/1988 Legge di autorizzazione determinazione delle norme generali regolatrici della materia e abrogazione differita delle norme legislative vigenti Emanazione del regolamento autorizzato (previo parere parlamentare) Entrata in vigore del regolamento abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di autorizzazione 47 5 47 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI MINISTERIALI Ministro comunicazione al presidente del Consiglio parere del Consiglio di stato 48 adozione del regolamento ministeriale 48 24 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI Costituzione Costituzione Statuti speciali Statuti ordinari (art. 116 Cost.) (art. 123 Cost.) Leggi regionali Leggi regionali (v. statuti) (artt.117 e 121 Cost.) Regolamenti regionali Regolamenti regionali (v. statuti) (artt.117.6 e 121 Cost.) 49 5 49 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI REGIONALI • Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con procedimento aggravato ex art. 123 Cost. • Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti da ciascun statuto • Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste da ciascun statuto 50 50 25 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE • Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la seconda a distanza non inferiore a due mesi • Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio • Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio 51 5 51 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001 • Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali • L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale • I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal governo all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi • Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale 52 52 26 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Costituzione Legge dello Stato (art. 117.2, lett. p), Cost.) Statuti locali (art. 114 Cost) Regolamenti locali (art. 117.6 Cost.) 53 5 53 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI LOCALI • Statuti comunali: approvati dal consiglio comunale con procedimento aggravato ex art. 6 Tuel • Statuti provinciali: adottati dall’assemblea dei sindaci su proposta del consiglio provinciale ex l. 56/2014 • Statuti metropolitani: adottati dalla conferenza metropolitana su proposta del consiglio metropolitano ex l. 56/2014 • Regolamenti comunali/provinciali/metropolitani: adottati dal consiglio comunale/provinciale/metropolitano, tranne i regolamenti comunali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio 54 54 27 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA • I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost. • I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.) • I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 165/2001) 55 5 55 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE • L’adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale (art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte • L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla disposizione • Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995): fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento 56 56 28 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA CONSUETUDINE La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento. • Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti (art. 8 preleggi al c.c.) • Le consuetudini di rango costituzionale (es.: sent. Corte costituzionale 7/1996) 57 5 57 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LE FONTI DI COGNIZIONE Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), i quali sono volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. • Fonti di cognizione aventi valore legale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale di ciascuna regione, albo pretorio dell’ente locale) • Fonti di cognizione aventi valore meramente conoscitivo (banche dati: ad es. Normattiva) 58 58 29 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI Legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: [...] 59 5 59 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI Decreto legislativo ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione... Vista la legge... Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legislativo: [...] 60 60 30 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE Decreto legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione... Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza... Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legge: [...] 61 5 61 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione... Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400... Udito il parere del Consiglio di Stato Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del ministro... Emana il seguente regolamento: [...] 62 62 31 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana • Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità) • Serie speciale Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte) • Serie speciale Unione europea (regolamenti e direttive) • Serie speciale Regioni (leggi e regolamenti regionali) Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 63 5 63 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi al c.c. • Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto (vacatio legis) • L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») 64 64 32 31/03/2016 5 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I TESTI UNICI [1] • Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa, deliberati dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento Es. art. 16 l. 112/2004: «Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato “testo unico della radiotelevisione”, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento [...]». 65 5 65 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2014 Le fonti del diritto I TESTI UNICI [2] • Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva, deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione Art. 17-bis l. 400/1988: «Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore [...]». 66 66 33