Il sistema radiotelevisivo - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca

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Maria Romana Allegri - Corso a. a. 2015-2016
Il sistema radiotelevisivo
La mancata realizzazione del pluralismo
Seconda parte
Dopo la legge Maccanico
Il periodo transitorio
Secondo la legge Maccanico, i limiti antitrust previsti sarebbero entrati in vigore
solo al termine di un periodo transitorio deciso dall’Agcom.
Allo scadere di tale termine:
- sarebbe stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
(entro il 31 gennaio 1998) e rilasciate nuove concessioni (per un totale di 10 o
11 reti) entro il 30 aprile 1998;
- una rete Mediaset (Rete 4) avrebbe abbandonato le frequenze terrestri per
passare al satellite;
- Rai 3 sarebbe avrebbe continuato a trasmettere via etere, ma priva di risorse
pubblicitarie.
In realtà l’Agcom non ha atteso la liberalizzazione delle frequenze eccedenti, ha
elaborato il piano di assegnazione delle frequenze (del. 68/98/Cons) con cui
individuava 11 reti nazionali e ha rilasciato le concessioni il 28 luglio 1999.
Le concessioni
(delibera AgCom 78/98/CONS)
Ben 13 reti private risultavano in possesso dei requisiti per
ottenere la concessione, ma solo alcune ottenevano le frequenze
necessarie per trasmettere.
Es. il caso di Europa 7
Il termine di scadenza del periodo transitorio è stato posticipato
più volte e quindi Rete 4 non è stata mai obbligata a liberare le
frequenze occupate arbitrariamente.
Direttiva Ce n. 97/36 (che modifica la direttiva 89/552)
Questa direttiva integra quanto già stabilito dalla precedente in materia di
pubblicità televisiva.
Precisa la differenza fra pubblicità e televendita.
Stabilisce il divieto di trasmettere solo in forma codificata eventi di
particolare rilevanza sociale.
Precisa meglio la nozione di “opera europea”, cui va accordato un
trattamento di favore.
Stabilisce l’obbligo di inserire pubblicità e televendite TRA i programmi
e non al loro interno, a meno che l’inserimento non ne pregiudichi
l’integrità e il valore.
Consentel’inserimento di pubblicità fra le diverse parti autonome di un
programma.
(... segue ...)
Direttiva Ce n. 97/36 (segue)
Per le opere cinematografiche o i film prodotti per la televisione consente
una interruzione pubblicitaria ogni 45 minuti ed un’altra interruzione se
ciascuna parte del programma supera di almeno 20 minuti i 45 previsti.
Per gli altri programmi le interruzioni pubblicitarie devono essere
distanziate di almeno 20 minuti.
Divieto di pubblicità inserita in funzioni religiose oppure in notiziari,
rubriche di attualità, programmi per bambini, programmi religiosi di
durata inferiore ai 30 minuti.
La pubblicità, in tutte le sue forme, non può superare il 20% del tempo di
trasmissione orario e quotidiano. Nella sola forma dello spot
pubblicitario, il limite è del 15%.
La Direttiva Ce è stata attuata con legge n. 122/1998
Questa legge, oltre ad occuparsi delle interruzioni pubblicitarie, posticipa di
9 mesi il termine previsto dalla l. 249/1997 (30 aprile 1998) per
l’assegnazione delle frequenze ad altri concessionari privati ed il passaggio
della terza rete eccedente al satellite.
Il termine sarà poi posticipato ancora.
Inoltre la legge stabilisce che:
Deve essere riservato alle opere europee più della metà del tempo mensile di
trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive,
giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche
con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve
essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere
prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni.
Le quote di riserva comprendono anche i film e i prodotti di animazione
specificamente rivolti ai minori.
(segue ...)
Legge n. 112/1998 (segue)
I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di
diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive,
giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per
le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai
produttori indipendenti una quota minima del 20%.
Le emittenti televisive riservano almeno il 40% dei loro introiti netti
annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi
audiovisivi di produzione europea.
Recepisce pedissequamente le disposizioni della Direttiva Ce 97/36 in
materia di interruzioni pubblicitarie, tranne il fatto che non reca la
distinzione fra pubblicità e televendita.
Non si pronuncia sulle sponsorizzazioni perché erano state già regolate
dalla l. 483/1982 conformemente alle indicazioni della Ce.
D. l. n. 15/1999, convertito in legge n. 78/1999: Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti
nel settore radiotelevisivo.
Il termine per l’assegnazione delle frequenze ad ulteriori soggetti privati
da parte dell’Agcom e per la trasformazione di Rai 3 e Rete 4 viene
posticipato ancora al 30 giugno 1999.
Si vieta ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per
trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o
impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione
europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o
indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del
60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del
campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di
maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia.
(segue ...)
D. l. n. 15/1999, convertito in legge n. 78/1999 (segue)
I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di
programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi
radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato.
Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in
programmi di televendita e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a
proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a
condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a
trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei
propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo.
I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla
data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino
a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in
società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o
indirettamente controllate o collegate alle stesse, possono ottenere un
indennizzo.
D. l. 433/1999, convertito in l. n. 5/2000: Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini
relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri in ambito locale.
Il termine di assegnazione delle frequenze è posticipato ancora al 31
maggio 2001.
Un medesimo soggetto non potrà ottenere più di una concessione per
bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni
in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a
regioni o province limitrofe, che servano una popolazione
complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite
massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni
al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino
regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella
stessa regione.
Legge 448/1999:
ha introdotto il sostegno economico pubblico in favore delle
emittenti radiotelevisive locali.
(L’entità del contributo è stata poi ridotta, a fini di risparmio di
spesa, con d. l. n. 69/2013).
D. l. n. 5/2001, convertito in legge n. 66/2001: disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.
Il termine per assegnare le frequenze ai concessionari che trasmettono in
tecnica analogica è fissato al 15 marzo 2001.
Il piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale
è fissato al 31 dicembre 2001 per la radio e 31 dicembre 2002 per la TV.
Alla concessionaria pubblica dovranno essere riservati un blocco di diffusione
di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di
programmi televisivi in chiaro.
Dovranno essere risanati gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva,
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori
stabiliti dalla legge.
Si avvia la sperimentazione della trasmissione in tecnica digitale, con presunta
fine della fase sperimentale nel 2006. (vedi slides successive)
La (presunta) fine del periodo transitorio
Con delibera n. 326 del 2001, l’Agcom individuava finalmente al
31 dicembre 2003 la data entro cui la rete privata eccedente
avrebbe dovuto abbandonare le frequenze terrestri e Rai 3
trasformarsi in una rete priva di pubblicità, in modo da poter
assegnare le frequenze liberate alle altre reti.
Si ipotizzava (erroneamente) che entro tale data, nonostante la
sperimentazione del digitale fosse ancora a metà, almeno un quarto
degli utenti avrebbe avuto accesso al digitale terrestre.
Tuttavia, l’Agcom si riservava di valutare nuovamente la situazione
entro un anno, per prorogare eventualmente ancora il termine.
Ogni ulteriore proroga del termine, però, è stata ritenuta illegittima
dalla Corte costituzionale (sent. 466/2002, vedi slides successive).
Urgeva una nuova legge di sistema!
Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica
Il 23 luglio 2002 il Presidente Ciampi ha inviato alle Camere un
messaggio formale nel quale, in previsione dell’emanazione di una
nuova legge di sistema in materia di assetto radiotelevisivo, ha
richiamato l’attenzione dei parlamentari sull’assoluta importanza
dei valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione e ha
precisato tre punti essenziali:
1) «... la sola presenza dell'emittenza privata (cosiddetto
pluralismo "esterno") non è sufficiente a garantire la completezza e
l'obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano
ulteriori misure "sostanzialmente ispirate al principio della parità
di accesso delle forze politiche" (cosiddetto pluralismo "interno")».
(segue ...)
Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica
(segue)
2) «... il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non potranno
essere conseguenza automatica del progresso tecnologico.
Saranno, quindi, necessarie nuove politiche pubbliche per guidare
questo imponente processo di trasformazione».
3) «Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell'Unione
Europea, muove dal presupposto "che il sistema di radiodiffusione
pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze
democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché
all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di
comunicazione"».
La giurisprudenza della Corte costituzionale
Corte costituzionale, sentenza n. 284/2002 (sul canone RAI)
La questione (ritenuta dalla Corte infondata) riguardava la
presunta incostituzionalità delle norme che obbligavano al
pagamento del canone Rai, considerando che, caduto il
monopolio statale delle trasmissioni radiotelevisive, il servizio
reso dalla RAI non si differenziava da quello "offerto al
pubblico" dalle emittenti radiotelevisive private.
La Corte ha precisato che il canone non è una tassa, ma una
imposta collegata alla detenzione di apparecchi televisivi; che
non sono affatto venute meno le ragioni dell’esistenza di un
servizio pubblico televisivo; che comunque il pagamento del
canone non è incompatibile con esse.
(segue ...)
Corte costituzionale, sentenza n. 284/2002 (segue)
«L'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso
e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale
della diffusione di programmi televisivi, ma nell'ambito di un
sistema misto pubblico-privato, si giustifica però solo in quanto chi
esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi
dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti
dovuto, dei principi generali del sistema, bensì svolgendo una
funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei
cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine
di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo
sviluppo sociale e culturale del Paese [...]»
Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002
La questione riguardava la presunta incostituzionalità delle
disposizioni della legge 249/1997 che demandavano all’Agcom la
facoltà di prorogare discrezionalmente il termine transitorio, facoltà
di cui l’Agcom si era largamente servita.
La Corte ha precisato vari punti:
1) «Il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo
effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via
satellite e via cavo (art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997),
non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi. Tutti
gli elementi raccolti dall'istruttoria conducono, anzi, a ritenere
irrealizzabile, in periodi prossimi o almeno ragionevolmente
susseguenti in maniera certa e definitiva, il rispetto del termine ...»
(segue ...)
Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
2) «La formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato
in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da
situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di
impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori
di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle
frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere».
3) «La protrazione del termine è stata motivata: fino al luglio 1997,
dall'attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e
della predisposizione del nuovo piano di assegnazione delle
frequenze ...»
(segue ...)
Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
4) Nonostante il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
approvato nel 1998, «la situazione di ristrettezza delle frequenze
disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica
analogica si è, pertanto, accentuata, con effetti ulteriormente
negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza
e con aggravamento delle concentrazioni. Si è passati, infatti, da
una previsione di 12 reti nazionali (9 private, 3 pubbliche), ad 11
reti (8 private, 3 pubbliche), oltre alle televisioni criptate a
pagamento. [...] La descritta situazione di fatto non garantisce,
pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo
esterno, che rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili
emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia».
(segue ...)
Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
5) «La illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in
deroga e nemmeno l'attuale prosecuzione, purché temporaneamente
limitata, dell'esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti
anzidetti ...»
6) «L'individuazione di un termine finale, entro il quale possa
avvenire la cessazione definitiva del regime transitorio [...] può
essere ricavata dalla valutazione di congruità tecnica dei tempi di
passaggio al regime definitivo effettuata dalla Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 346 del 2001.
L'Autorità ha indicato la data del 31 dicembre 2003 ...»
(segue ...)
Corte costituzionale, sentenza n. 466/2002 (segue)
7) « ... deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non
prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile,
che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i
programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al
comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente
via satellite o via cavo».
Verso la quarta legge di sistema
La legge Gasparri e il T. U. sulla
radiotelevisione
(ora T.U. sui servizi di media audiovisivi,
ovvero TUSMAR)
Verso una nuova riforma del sistema radiotelevisivo
Il 25 settembre 2002, due mesi dopo il messaggio presidenziale (e due
mesi prima della sentenza della Corte costituzionale 466/2002), viene
presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge governativo (ddl
3184) sulla riforma del sistema radiotelevisivo.
In seguito alla sentenza 466/2002 i lavori parlamentari subiscono
un’accelerazione e il testo della legge (c. d. Gasparri) è approvato in via
definitiva dalle Camere il 2 dicembre 2003.
Però il 15 dicembre 2003 il Presidente Ciampi, anziché promulgare la
legge, la rinvia alle Camere con un messaggio motivato.
In questo modo la legge non può entrare in vigore, come previsto, entro il
31 dicembre 2003.
Viene allora approvato il d. l. n. 352/2003 c. d. “salva Rete 4” (convertito
in legge n. 43/2004) che consentiva alle reti eccedenti di continuare la
programmazione e anticipava i tempi di accertamento, da parte
dell’Agcom, dello sviluppo del digitale terrestre (30 aprile 2004).
Il messaggio presidenziale di rinvio della legge Gasparri
La legge sarebbe incostituzionale perché:
1) il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla
legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi
dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a
causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20% di disporre
di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla
formazione di posizioni dominanti;
2) l’assenza di seri limiti alla raccolta pubblicitaria da parte della
radiotelevisione potrebbe pregiudicare la libera stampa,
inaridendone le fonti di finanziamento;
3) la legge non precisa cosa accadrebbe se l’Agcom dovesse
accertare, entro la data stabilita, che non sussistono sufficienti
condizioni di sviluppo del digitale terrestre;
In seguito al messaggio presidenziale, il testo della legge Gasparri
è stato riesaminato dalle Camere, parzialmente modificato e
riapprovato.
Ora vige quindi la:
Legge 3 maggio 2004, n. 112 (c. d. Gasparri)
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione
In particolare, la delega è stata esercitata con il d. lgs. n. 31 luglio
2005, n. 177: Testo unico della radiotelevisione.
Il T.U. è diviso in dieci titoli, che recepiscono i cinque capitoli della legge
Gasparri, per un totale di 56 articoli. Con l’eccezione di alcuni articoli, risulta
abrogata gran parte della legge 103/1975 e della legge Mammì, come pure tutta
la disciplina antitrust della legge Maccanico.
La modifica del testo unico RTV con la direttiva europea
SMAV (servizi di media audiovisivi)
Il T.U. è stato modificato con il decreto legislativo n. 44 del
2010, che ha recepito la direttiva europea sui servizi di media
audiovisivi (n. 2007/65/CE), di cui si parlerà in seguito.
Quindi ora si chiama Testo unico sui servizi di media
audiovisivi (TUSMAR)
(Il contenuto del TUSMAR verrà trattato nelle slides
successive)
Frattanto dicevano di noi in Europa ......
Parlamento europeo – Risoluzione sui rischi di violazione, nell'UE e
particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione
(2003/2237(INI) del 24 aprile 2004)
Il PE rileva che in Italia:
- il tasso di concentrazione del mercato televisivo in Italia è oggi il più elevato
d'Europa;
- il gruppo Mediaset (che controlla RTI e Publitalia ’80) nel 2001 ha ottenuto i 2/3
delle risorse pubblicitarie televisive complessive;
- il Presidente del Consiglio non ha risolto il suo conflitto di interessi, bensì ha
incrementato la sua quota di controllo societario di Mediaset;
- esistono ripetute e documentate ingerenze, pressioni e censure governative
nell'organigramma e nella programmazione del servizio televisivo pubblico Rai;
- il sistema italiano presenta un'anomalia dovuta a una combinazione unica di
poteri economico, politico e mediatico nelle mani di un solo uomo;
- da decenni il sistema radiotelevisivo opera in una situazione di assenza di
legalità, accertata ripetutamente dalla Corte costituzionale.
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution n. 1387(2004):
Monopolisation of the electronic media and possible abuse of power in
Italy
- The Assembly deplores the fact that several consecutive Italian governments since
1994 have failed to resolve the problem of conflict of interest.
- Through Mediaset, Italy’s main commercial communications and broadcasting
group, and one of the largest in the world, Mr Berlusconi owns approximately half
of the nationwide broadcasting in the country. His role as head of government also
puts him in a position to influence indirectly the public broadcasting organisation,
RAI.
- The Assembly deplores the continued exclusion of a potential national
broadcaster, Europa 7, winner of a 1999 government tender to broadcast on
frequencies occupied by Mediaset’s channel, Retequattro.
- The Assembly believes that the newly-adopted “Gasparri Law” on the reform of
the broadcasting sector may not effectively guarantee greater pluralism simply
through the multiplication of television channels in the course of digitalisation.
- The Assembly is particularly concerned by the situation of RAI, which is contrary
to the principles of independence.
Analoghe critiche sono state espresse dall’OSCE
(Rappresentante per la libertà dei media, Miklós Haraszti)
l’11 dicembre 2003 e il 7 giugno 2005.
Egli ha accusato il Parlamento italiano di aver emanato, nel
settore dei media, soltanto “leggi-fotocopia” (because these
laws merely acknowledged, and thereby legalised the wildgrown system already in existence, instead of improving the
situation).
Inoltre, ha ritenuto la legge Gasparri inidonea a porre rimedio
all’anomalia italiana (un’altra legge-fotocopia). Addirittura, a
suo giudizio la legge preserva il sistema di concentrazione dei
media e lo incrementa.
Analogamente si sono espresse:
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)
nella sua 63esima sessione plenaria (Venezia 10-11 giugno 2005)
Reporters Without Borders (aprile 2003)
European Federation of Journalists – Mission to Italy (6-8 novembre 2003)
and Annual Report 2003 for Italy
EU Network of Indipendent Experts in Fundamental Rights – Report 2004.
Più recentemente anche l’OCSE, nel rapporto Going for Growth (marzo
2011), ha sottolineato che il livello di concorrenza nel sistema
radiotelevisivo italiano, nonostante la transizione alla tecnologia digitale e la
conseguente moltiplicazione delle risorse frequenziali, resta ancora
insufficiente, perché il sistema è dominato da società statali e da una società
privata in posizione dominante.
La transizione alla TV digitale e lo switch-off
La transizione al digitale terrestre
Il d. l. n. 5/2001, convertito in legge n. 66/2001, prevedeva l’avvio della
fase sperimentale della cosiddetta “TV digitale terrestre”.
DVB-T, cioè Digital Video Broadcasting - Terrestrial
Si prevedeva la fine della fase sperimentale entro il 2006.
Successivamente la tecnica trasmissiva analogica sarebbe stata del tutto
abbandonata (switch off).
La tecnica di trasmissione digitale avrebbe permesso la moltiplicazione
della capacità trasmissiva: non più un programma per ciascun canale, ma
4-7 programmi simultaneamente per ciascun multiplex.
In tal modo, l’enorme moltiplicazione dei programmi avrebbe garantito
il pluralismo invocato dalla Corte costituzionale e dall’Unione europea.
Inoltre la qualità dell’immagine sarebbe migliore, sarebbe anche
facilitata l’interattività e sarebbe diminuito l’inquinamento
elettromagnetico (necessaria una potenza trasmissiva inferiore).
La fase sperimentale secondo la legge n. 66/2001
Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su
frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono
abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società
dell'informazione in tecnica digitale (c. d. “digitale terreste”).
Ciò significa che nella fase sperimentale nuovi operatori di rete potranno
entrare nel mercato solo nell’ambito delle le risorse lasciate libere da Rai e
Mediaset!!
Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva (cioè RAI e
Mediaset) deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in
tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il 40% della capacità
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti
che non siano società controllanti, controllate o collegate (separazione fra
gestione della rete e trasmissione di programmi).
(segue ...)
(segue)
Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su
frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra
concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in
ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano
impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.
Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su
frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora
nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione
sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso,
oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire
consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la
diffusione dei programmi e dei servizi.
(segue ...)
(segue)
Le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in
tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica
digitale (che l’AgCom avrebbe dovuto approvare entro il 15 marzo 2001) sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite
in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
entro il 30 giugno 2001.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo,
alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono
riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un
blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro.
ATTENZIONE: la normativa sullo switch-off consente agli operatori su
frequenze analogiche di convertire tutte le reti analogiche in reti digitali,
comprese le reti per le quali non era stata loro accordata una concessione
analogica (cioè Rete 4 per Mediaset)!!!!!! In questo modo si “aggirano” i
limiti posti dalla legge Maccanico.
Il regolamento per la DVB-T
Nel 2001 l’AgCom ha approvato il regolamento per la trasmissione in tecnica
digitale su frequenze terrestri (delibera n. 453/01/CONS, poi modificata dalle
delibere nn. 266/06 CONS, 663/06/CONS e 109/07/CONS).
Le citate delibere sanciscono la separazione fra operatore di rete, fornitore di
contenuti, fornitore di servizi:
a) l’operatore che realizza la rete di trasmissione continua ad essere, anche dopo
il passaggio al digitale, il soggetto titolare delle frequenze;
b) il fornitore di contenuti è il soggetto che predispone i programmi, ovvero
l’editore del canale trasportato
c) il fornitore di servizi è colui che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi
al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati.
Il regolamento stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze ai suddetti
soggetti.
Il piano di assegnazione delle frequenze
La legge 66/2001 prevedeva che l’AgCom avrebbe dovuto predisporre il piano
di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale entro il 31
dicembre 2001.
In realtà, la scadenza non è stata rispettata:
a) l’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale è avvenuta con delibera n.
249/02/CONS;
b) quella relativa alla radiodiffusione in tecnica analogica non è stata ancora
approvata;
c) l’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è avvenuta con delibera .
15/03/CONS, integrata dalla delibera n. 399/03/CONS. Il piano è stato infine
revisionato con la delibera 414/07/CONS.
d) quella relativa alla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica risale in
effetti al 1998 (delibera n. 68/98/CONS), con varie integrazioni successive.
Verso lo switch off: la fase transitoria
Secondo la legge 43/2004 (che ha convertito il d. l. 352/2003),
recante disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva
cessazione del regime transitorio della legge 249/1997, l’Agcom
avrebbe dovuto verificare lo stato di attuazione della transizione al
digitale entro il 30 aprile 2004.
Nel frattempo, continuava ad essere consentito alle reti “eccedenti”
(Rete 4) i limiti posti dalla legge Maccanico di proseguire l'esercizio e
alla RAI di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti
televisive analogiche e digitali.
L’Agcom ha effettuato tale verifica, concludendo che era impossibile
rispettare la scadenza del 2006 per il definitivo abbandono della
tecnologia analogica.
(segue ...)
(Segue)
Quindi, con la del. 136/2005/CONS l’Agcom ha prolungato ad
libitum la fase di transizione, consentendo ai due operatori dominanti
(Rai e Mediaset) di trasmettere contemporaneamente su frequenze
analogiche e digitali, riservando loro il 40% della capacità trasmissiva
con tecnica digitale.
Con l’art. 19 del d. l. 273/2005, la scadenza del 2006 per lo switch off
è stata posticipata entro la fine del 2008 (pur essendo evidente
l’inadeguatezza anche di questo limite).
La medesima norma prevedeva anche l’individuazione di aree all
digital, nelle quali la conversione al digitale sarebbe stata accelerata.
Queste aree sono state successivamente individuate nella Valle
d’Aosta e nella Sardegna.
In queste aree, la legge finanziaria per il 2006 ha previsto un
contributo per gli utenti, al fine di favorire l’acquisto o il noleggio del
decoder.
Il richiamo della Commissione europea
Il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di
costituzione in mora (Doc. IP/06/1019), invitandola ad emendare la l. 112/2004 per
allinearla alle prescrizioni europee sulle comunicazioni elettroniche, cioè al Pacchetto
Direttive del 2002 (liberalizzazione dei servizi).
Permanendo l’inosservanza dell’Italia alle prescrizioni comunitarie, la Commissione si
è pronunciata il 18 luglio 2007 con un parere motivato (Commissione Europea, Parere
motivato-Infrazione 2005/5086 (PM226 CEE), con cui, accertata la permanenza
dell’illecito comunitario, ha invitato l’Italia a prendere le disposizioni necessarie entro
due mesi (termine non rispettato).
I problemi riguardano soprattutto l’individuazione dei mercati rilevanti e le barriere
all’accesso a tali mercati.
Da qui la necessità di una nuova legge di sistema, per evitare il ricorso alla Corte
europea di Giustizia.
L’Italia ha presentato richiesta di proroga per l’avvio del processo dinanzi alla CdG,
ma la Commissione europea sembrava restia a concederla.
Per evitare il processo (e le sanzioni)
Governo Prodi (maggio 2006 – maggio 2008) :
Data l’irrealistica prospettiva della transizione al digitale entro il 2008, è stato emanato il d. l.
159/2007, convertito in legge 222/2007, recante varie disposizioni urgenti in materia
economico-finanziaria.
Fra le varie cose, si è imposto l’obbligo di commercializzazione dei soli televisori abilitati
alla ricezione di trasmissioni digitali a partire da giugno 2009 e il termine definitivo per lo
switch off è stato fissato alla fine del 2012 (art. 16).
E’ stato inoltre presentato un nuovo disegno di legge (Gentiloni) sul sistema RTV, che però
non è mai approdato in Parlamento.
Governo Berlusconi (da maggio 2008):
Approvata la legge n. 101/2008 (conversione del d.l. 59/2008) che ha stabilito, d’intesa con
l’AgCom, un calendario per il passaggio definitivo alla televisione digitale terrestre.
Il territorio nazionale è stato suddiviso in sedici aree, in cui gradualmente è avenuta la
transizione al digitale, a cominciare dalla Sardegna (entro ottobre 2008).
Inoltre nel novembre 2008 è stato approvato un nuovo piano delle frequenzze da riservare
alla diffusione RTV (in totale 56).
Il calendario dello switch off secondo la l. 101/2008
2008
2009
2010
II semestre Area 16 Sardegna
I semestre
Area 2 Valle d’Aosta
II semestre
Area 1 Piemonte occidentale
Area 4 Trentino Alto Adige e provincia di Belluno
Area 12 Lazio
Area 13 Campania
I semestre
Area 2 Piemonte orientale e Lombardia (inclusa la provincia di
Piacenza)
II semestre
Area 5 Emilia Romagna
Area 6 Veneto (incluse province di Mantova e Pordenone)
Area 7 Friuli Venezia Giulia
Area 8 Liguria
2011
I semestre
Area 10 Marche
Area 11 Abruzzo e Molise (e provincia di Foggia)
Area 14 Basilicata e Puglia (e province di Crotone e Cosenza)
2012
I semestre
Area 9 Toscana e Umbria (e province di La Spezia e Viterbo)
II semestre Area 15 Sicilia e Calabria
Il richiamo della Commissione europea
Il d.l. 59/2008, poi convertito in l. 101/2008, è stato approvato
d'urgenza per arrestare la procedura di infrazione aperta dalla
Commissione europea contro l'Italia con comunicazione del 19 luglio
2006 (procedura 2005/5086 Altroconsumo contro Repubblica
italiana).
La Commissione paventava il rischio che la disciplina italiana sulla
Tv digitale favorisse arbitrariamente gli operatori già operanti nel
settore radiotelevisivo (in particolare Rai e Mediaset), discriminando
invece i potenziali newcomers.
La procedura è stata poi sospesa, nell'attesa di verificare che le
procedure di assegnazione delle frequenze radiotelevisive digitali a
nuovi operatori avvengano effettivamente con modalità
concorrenziali, aperte e trasparenti, secondo la procedura indicata
dall'AgCom (vedi slides successive).
Excursus: il caso di Europa 7
Il caso di Europa 7
Nata come network di reti locali (ex Italia 7), ottiene la concessione a
trasmettere con tecnica analogica a livello nazionale nel luglio 1999,
ma non le relative frequenze (perché occupate dalle reti eccedenti).
Il Governo Amato non prende alcun provvedimento.
Nonostante la sentenza della Corte Cost. n. 466/2002, le frequenze
restano occupate ed Europa 7 non può trasmettere.
La legge Gasparri (governo Berlusconi) non considera il problema.
Anzi, il d. l. 352/2003 “salva” Rete 4, in attesa dello switch off.
Europa 7 ha fatto ricorso al Tar, poi al Consiglio di Stato contro il
Ministero delle Comunicazioni e l’AgCom, chiedendo allo Stato
italiano un risarcimento di 3 miliardi di euro per mancata attività.
La sentenza CGCE 31 gennaio 2008, causa C-380/05
Il Consiglio di Stato ha presentato rinvio pregiudiziale alla Corte
europea di Giustizia, circa la compatibilità della normativa italiana in
materia radiotelevisiva con il diritto comunitario.
La Corte è stata categorica. Le norme comunitarie «ostano, in materia
di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui
applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si
trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di
trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati».
Quindi, il Consiglio di Stato dovrebbe disapplicare tutte quelle leggi
che hanno consentito l’occupazione delle frequenze da parte di Rete4, e
ordinare allo Stato italiano di assegnarle a Europa7.
Il d. l. 59/2008 (8 aprile)
Per “aggirare” la sentenza della CGCE, il governo Berlusconi ha
emanato il d. l. 59/2008, il cui art. 8 bis, nel proclamare la necessità di
uniformare la disciplina per l’attività di operatore di rete su frequenze
terrestri in tecnica digitale ai principi comunitari, fra le varie cose
stabilisce che «fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa
in materia di radiodiffusione televisiva […] la prosecuzione
nell’esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i
soggetti che ne hanno titolo, fino alla scadenza del termine previsto
dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale». Cioè fino alla fine del 2012!!
Le sentenze del Consiglio di Stato
Il 31 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha respinto – ritenendolo tardivo – il
ricorso di Europa 7 che puntava ad annullarne l'autorizzazione a trasmettere
di ReteQuattro. ReteQuattro può quindi continuare a trasmettere su
frequenze analogiche fino alla switch off.
Inoltre ha ritenuto “inammissibile” la richiesta di Europa 7 di condannare
direttamente il Ministero dello Sviluppo economico - che ha assorbito anche
le competenze del dicastero delle Comunicazioni - a un “facere” specifico,
cioè all'assegnazione della rete o delle frequenze. La “strada corretta” da
seguire sarebbe invece la richiesta al Ministero di porre in essere ogni
adempimento necessario all'attribuzione di frequenze e di reagire contro
eventuali inadempimenti.
(segue ...)
(segue)
In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, nel dicembre 2008 il
Ministero ha assegnato ad Europa 7 il canale 8 in banda VHF, per l’attività di
radiodiffusione televisiva nazionale, da utilizzare in tecnologia analogica e/o
digitale, secondo la tecnica della SFN (Single Frequency Network) e nel rispetto di
una serie di condizioni già previste per gli attuali concessionari nazionali. Europa
7 dovrà attivare gli impianti a partire dal 1° luglio 2009 e non oltre il 30 giugno
2011.
Queste frequenze derivano da una riorganizzazione dello spettro VHF finora
occupato dalle trasmissioni di Raiuno.
Europa 7 ritiene l’assegnazione insufficiente per via della copertura di territorio e
popolazione inizialmente ridotta.
Il 21 gennaio 2009 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla richiesta di
risarcimento: poco più di un milione di euro, a fronte della originaria richiesta di
Europa 7 di 3,5 milioni di euro senza l'assegnazione di frequenze e di 2,1 milioni
con le frequenze.
La Corte di Strasburgo
Nel luglio 2009 Europa 7 ha presentato ricorso alla Corte
europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 14
CEDU (divieto di discriminazione) e dell’art. 10 CEDU
(libertà di espressione).
La Corte di Strasburgo (Grande Camera) il 7 giugno 2012
ha riconosciuto legittime le ragioni della ricorrente e ha
condannato l’Italia a risarcire l’emittente con 10 milioni di
euro per i danni subiti e con 100 mila euro per le spese
sostenute.
Le direttive europee
sui servizi di media audiovisivi
Direttiva SMAV senza frontiere
L’11 dicembre 2007 l’UE ha adottato la direttiva 2007/65/CE sui servizi di media
audiovisivi, detta “Media senza frontiere”, che sostituisce la precedente direttiva
TV senza frontiere.
Gli Stati membri dovevano recepirne il contenuto entro il 19 dicembre 2009.
L’Italia ha provveduto con alcuni articoli della legge comunitaria 2008 e con un
decreto legislativo approvato nel marzo 2010 (c. d. “decreto Romani”, n. 44/2010),
che ha parzialmente modificato il testo unico sulla radioelevisione del 2005.
Essa prevede una nuova definizione dei servizi audiovisivi, svincolata dalle
tecniche di trasmissione:
- servizi lineari, che designano i servizi di televisione tradizionale, internet, la
telefonia mobile che i telespettatori ricevono passivamente;
- servizi non lineari, cioè i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori
scelgono di vedere (servizi di video on demand, ad esempio).
Tutti questi servizi beneficiano del principio del paese d'origine. I vantaggi di tale
principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le
migliori condizioni per il successo commerciale.
(... segue)
(segue)
Sono le emittenti televisive e i produttori di opere cinematografiche a decidere
come e quando interrompere con la pubblicità i programmi trasmessi
gratuitamente dalla televisione (autoregolamentazione). Però i film, i
programmi per bambini, i programmi di attualità e i notiziari potranno essere
interrotti da annunci pubblicitari non più di una volta ogni 30 minuti.
Resta unicamente il tetto orario del 20% per gli spot pubblicitari + televendite.
Vengono ammesse nuove forme di pubblicità, come la pubblicità a schermo
diviso (split screen), la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva.
Viene autorizzato il product placement a condizione che sia chiaramente
identificato come tale all'inizio della trasmissione. I singoli Stati possono
comunque vietarlo per le emittenti sottoposte alla loro giurisdizione.
Divieto di inserire prodotti all'interno dei notiziari, delle trasmissioni
d'attualità, dei documentari e dei programmi per bambini. Divieto di pubblicità
occulta.
(segue ...)
(segue)
Obblighi per gli Stati membri, più stringenti e dettagliati, di adottare misure
appropriate per la protezione dei minori e per la promozione di opere europee
(ad esse va destinata la maggior parte del tempo di trasmissione) e di
produzioni audiovisive indipendenti (10% del tempo di trasmissione) e di
proibire i contenuti suscettibili di incitare all'odio per motivi religiosi e razziali.
Per quanto riguarda la promozione del pluralismo dei media, la proposta
prevede tre tipi di misure:
1) l'obbligo per ogni Stato membro di garantire l'indipendenza dell'autorità di
regolamentazione nazionale incaricata dell'attuazione delle disposizioni della
direttiva;
2) il diritto per gli organismi di radiodiffusione televisiva di utilizzare, per gli
eventi di grande interesse sociale, brevi estratti di cronaca prodotti in alri paesi
a condizioni non discriminatorie;
3) la promozione dei contenuti prodotti da società di produzione audiovisiva
europee e indipendenti.
La direttiva SMAV 2 (n. 2010/13/UE)
Gli Stati membri non devono ostacolare la ritrasmissione dei servizi di media
audiovisivi provenienti da altri Stati membri, a meno che le trasmissioni
televisive contengano programmi con violenza gratuita o scene pornografiche
che possono urtare la sensibilità dei minori.
Essi possono inoltre limitare la ritrasmissione quando ritengono che l’ordine
pubblico, la sanità pubblica e la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori
siano messi in pericolo.
Per proteggere i minori dagli effetti nocivi dei programmi violenti o
pornografici, gli Stati membri assicurano, quando tali programmi sono
trasmessi, che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano
identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso
della trasmissione.
I servizi di media audiovisivi non possono contenere alcun incitamento all’odio
basato su razza, sesso, religione o nazionalità.
I fornitori hanno l’obbligo di migliorare l’accessibilità dei loro servizi per le
persone con disabilità visiva o uditiva.
(segue)
Gli Stati membri possono prendere misure volte a garantire che taluni eventi di
particolare rilevanza per la società non possano essere ritrasmessi in esclusiva,
in maniera tale da escludere una parte importante del pubblico di uno Stato
membro. Ogni Stato membro può stabilire una lista di questi eventi e le
modalità di attuazione.
Ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, qualsiasi emittente
televisiva stabilita in uno Stato membro ha il diritto di utilizzare brevi estratti
di eventi di grande interesse pubblico che sono oggetto di una ritrasmissione in
esclusiva.
Le emittenti televisive devono riservare almeno il 10% del loro tempo di
trasmissione o almeno il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione,
a opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse.
Altre disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite
ricalcano la precedente direttiva 2007/65.
La direttiva n. 552/89 è abrogata.
Il Testo unico
sui servizi di media audiovisivi e
radiofonici (TUSMAR)
I contenuti
L’art. 1 del TUSMAR
Il testo unico contiene:
a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e
radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di
comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica
ed internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi di media audiovisivi e
radiofonici, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro
coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della
Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea.
Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di
servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi
televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmidati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di
diffusione.
Definizione di “servizio di media audiovisivo” (art. 2 TUSMAR)
Un servizio …. che e' sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui
obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il
grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media
audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva (TV analogica e digitale, live streaming,
webcasting, video quasi su domanda) o un servizio di media audiovisivo a richiesta.
Oppure una comunicazione commerciale audiovisiva.
Non rientrano nella definizione:
a) i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in
concorrenza con la radiodiffusione televisiva (i siti Internet privati e i servizi consistenti nella
fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di
condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza
privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non e' la
fornitura di programmi)
b) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la
finalità principale: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori,
giochi on-line, motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, servizi testuali
autonomi, giochi d’azzardo.
Due categorie di media (art. 2 TUSMAR)
Servizio di media audiovisivo lineare (o radiodiffusione
televisiva): un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore
di servizi di media (definito “emittente”) per la visione simultanea di
programmi sulla base di un palinsesto di programmi.
Servizio di media audiovisivo non lineare (o servizio di media
audiovisivo a richiesta): un servizio di media audiovisivo fornito da
un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al
momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
I soggetti della comunicazione (art. 2 TUSMAR)
Operatore di rete: il titolare del diritto di installazione, esercizio e
fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di
messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle
risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi
agli utenti.
Fornitore di servizi di media: la persona fisica o giuridica cui è
riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto
audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le
modalità di organizzazione.
(segue...)
(... segue)
Questi due ruoli possono essere ricoperti da un medesimo
soggetto, senza limiti, ma con clausole a garanzia del pluralismo
e della concorrenza:
- previsione di titoli abilitativi distinti;
- obbligo di separazione contabile;
- obbligo di separazione societaria;
- obbligo di non discriminare e, per gli operatori di rete, di
garantire parità di accesso;
- obbligo per i concessionari di trasmettere gli stessi contenuti in
tutto il territorio (nazionale o locale) per cui si ha la
concessione.
I principi fondamentali
(art. 3 TUSMAR)
Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di
ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la
completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei
diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a
livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in
particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del
benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale
del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea,
dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi
statali e regionali.
I principi a garanzia degli utenti
(art. 4 TUSMAR)
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad
un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità
di operatori nazionali e locali;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del
territorio nazionale o locale.
c) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali
della persona;
d) trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel
settore radiotelevisivo effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Principi generali dell’informazione (art. 7 TUSMAR)
L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o
radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è improntata
ai seguenti principi:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la
libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei
notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti
abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda
elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme
e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
Il dovere di rettifica (art. 32 quinquies)
Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e
periodici; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati
direttori responsabili.
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (onore o reputazione) o materiali da
trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all’emittente che sia trasmessa
apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a
responsabilità penali.
La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa
richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che
ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica
sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’AgCom.
Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta
dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le
ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Se le emittenti ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della
rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità,
che si pronuncia nel termine di cinque giorni.
Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di
ambito locale (art. 8 TUSMAR)
L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le
culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e
linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela
l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità
trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle
frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti
abilitati a diffondere i propri contenuti.
La protezione delle opere europee (art. 44 TUSMAR)
Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di
trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni:
• riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione,
escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità, servizi di teletext e televendite;
• riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione (20 per
cento per la RAI) alle opere europee degli ultimi cinque anni.
• riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui alla produzione,
al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da
produttori indipendenti.
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle
opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa.
La tutela dei minori (artt. 34-35bis)
(L’art. 34 è stato modificato con d. lgs. 120/2012)
Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che
presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche.
Sono vietate, in quanto gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai
quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta
o che siano vietati ai minori di anni diciotto.
Le trasmissioni televisive e radiofoniche non contengono programmi che possono
nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di
anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area
di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi
Tali programmi devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e in TV anche
identificati da un simbolo visivo.
(segue ...)
La tutela dei minori (segue)
In alternativa, è possibile trasmettere programmi dal contenuto non adatto ai minori solo
utilizzando sistemi di protezione (numeri di identificazione personale e sistemi di
filtraggio o di identificazione) attivabili/disattivabili dai genitori tramite codice segreto.
Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di
trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal
Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e
successive modificazioni.
Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente
rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti.
L’AgCom predispone un regolamento dettagliato per l’applicazione delle suddette
disposizioni e vigila sul loro rispetto.
Nei casi di inosservanza può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000
euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
Le regole antitrust
nel TUSMAR
Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza nel
sistema radiotelevisivo (art. 5 TUSMAR)
•
tutela della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della
radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della
pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di
posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo
unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la
massima trasparenza degli assetti societari;
•
previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di
operatore di rete o di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi
a richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del
regime dell'autorizzazione
•
previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su
frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso
soggetto, delle attività di cui alla lettera b);
(segue ...)
(segue)
•
previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o
in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra
di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere,
contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in
ambito nazionale e in ambito locale o emittente radiofonica digitale
in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche
radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare nello stesso bacino
più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito
locale;
•
obbligo per gli operatori di rete di non effettuare discriminazioni nei
confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta ;
(segue ....)
(segue)
•
obbligo per le emittenti e per i fornitori di servizi di media a richiesta, in
caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare
pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive;
•
obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che
trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media
audiovisivi o dell'emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di
servizi ad accesso condizionato;
•
diritto delle emittenti, anche radiofoniche, digitali ad effettuare collegamenti
in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze
messe a disposizione dall'operatore di rete;
•
obbligo per tutte le emittenti nazionali di diffondere il medesimo contenuto
su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo;
•
previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
La pianificazione delle frequenze nel TUSMAR
Secondo l’art. 42 del T.U., l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare
con decreto del Ministro sentiti l’AgCom, i Ministeri dell’interno, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio
superiore delle comunicazioni.
Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato ogni cinque anni e comunque
ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.
L’AgCom adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio
nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito
nazionale e locale, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
(segue ..)
(segue )
Nella predisposizione dei piani di assegnazione, l’AgCom adotta il criterio di
migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico.
I piani di assegnazione le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle
regioni (entro 30 gg. dalla ricezione dello schema del piano) in ordine
all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora non si raggiunga tale intesa
entro 70 giorni, l’AgCom adotta comunque il piano.
L’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della
radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
(questo piano non è stato ancora approvato!!)
Il limite antitrust di carattere generale
(art. 43 commi 9-11 del TUSMAR)
Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati
che compongono il SIC, i soggetti tenuti all’iscrizione nel ROC, non possono né
direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi
superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC.
Tali ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da qualsiasi forma di pubblicità
comprese televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con
soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attività del SIC, da offerte televisive a
pagamento, da abbonamenti/vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti
librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a
carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di
internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche.
Il limite scende al 10% per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche,
che conseguono ricavi superiori al 40% del totale del settore (es. Telecom).
Il SIC (sistema integrato delle comunicazioni) nel TUSMAR
(art. 2, comma 1, lettera s)
Il SIC è il settore economico che comprende le seguenti attività:
stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
sponsorizzazioni. Recentemente (art. 3 d.l. 63/2012) sono stati inseriti
nel SIC anche i ricavi della pubblicità online.
Questo enorme paniere, di natura eterogenea, è il parametro di
riferimento per calcolare i nuovi limiti antirust.
Ciò non impedisce, quindi, che un soggetto, pur rispettando i limiti
fissati rispetto all’intero SIC, non si trovi però in posizione dominante
in uno dei singoli mercati di cui il SIC è composto (ad esempio, nel
solo settore radiotelevisivo).
Altri limiti antitrust previsti dall’art. 43 TUSMAR (1)
All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso società controllate o collegate, non potrà essere titolare
di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei
programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo
piano.
In tale limite non rientrano i programmi che costituiscono la replica simultanea
dei programmi irradiati in tecnica analogica !!!!
Invece, prima della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del
20% ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi in ambito
nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale.
Altri limiti antitrust previsti dall’art. 43 TUSMAR (2)
Art. 3 del d. l. 34/2011
I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su
qualunque piattaforma con ricavi superiori all'8% del SIC (vedi Berlusconi),
nonché le imprese nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al
40% del SIC (vedi Telecom) non possono, prima del 31 dicembre 2010,
acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare
alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani
diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle
imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
Il decreto milleproproghe 2010 ha posticipato tale termine al 31 marzo 2011.
L’art. 3 del d.l. 34 del 2011, convertito in legge n. 75 del 2011, ha prorogato
il divieto al 31 dicembre 2012.
Attualmente il divieto è decaduto.
Limiti antitrust: leggi Maccanico e Gasparri a confronto
Legge 249/1997
Legge 112/2004 e d. lgs. 177/2005
Non più del 20% delle reti televisive nazionali (cioè
max 2 reti) ad uno stesso soggetto.
Uno stesso soggetto non può irradiare su
frequenze terrestri più del 20% del totale dei
programmi televisivi o più del 20% dei
programmi radiofonici irradiabili
Non più del 30% delle risorse complessive del settore
radiotelevisivo (oppure radiofonico) in ambito
nazionale ad uno stesso soggetto (canone, pubblicità,
televendite, sponsorizzazioni)
Uno stesso soggetto non può conseguire ricavi
per più del 20% dei ricavi complessivi del SIC.
Il limite è del 10% per le imprese del settore
delle comunicazioni elettroniche in posizione
dominante.
Non più del 20% delle risorse complessive del settore
radiotelevisivo/radiofonico e di quello editoriale
(quotidiani e periodici) ad uno stesso soggetto.
Gli “incroci” fra settore radiotelevisivo e settore
della stampa sono permessi dopo un certo
termine (31 dicembre 2012).
Una concessionaria di pubblicità può legarsi in
esclusiva solo ad un soggetto in ambito nazionale.
Oltre a questo può raccogliere pubblicità solo in
ambito locale.
Questo limite scompare.
Una singola concessionaria di pubblicità non può
raccogliere, nei settori radiofonico ovvero televisivo,
risorse economiche superiori al 30% delle risorse
complessive (20% se si considera la somma di TV +
stampa).
Questo limite scompare. L’importante è che la
concessionaria di pubblicità non ottenga ricavi
superiori al 20% del SIC.
Alcune osservazioni
La nozione del SIC (e dei ricavi da esso derivanti) è così ampia che non è escluso
che un soggetto, anche senza superare il limite del 20% con riferimento all’intero
SIC, non acquisisca una posizione dominante nei singoli settori.
Qualche cifra:
Il limite del 30% delle risorse radiotelevisive fissato dalla legge Maccanico era
calcolato in circa 4 miliardi di euro su un totale di 12 miliardi.
Il limite del 20% delle risorse complessive del SIC, introdotto dalla legge
Gasparri, è calcolato in circa 5,3 miliardi di euro su un totale di circa 26
miliardi.
Quindi è un limite più basso in percentuale, ma più alto come valore assoluto.
Non sono più vietati gli incroci fra stampa e televisione dal 1°gennaio 2014.
Le concessionarie di pubblicità (in particolare Publitalia) hanno l’unico obbligo di
non superare i ricavi del 20% del SIC. Quindi possono raccogliere pubblicità in
ambito sia nazionale che locale e, dal 2011, inserirsi anche nell’editoria.
Alcune osservazioni (segue)
La legge innalza dal 18% al 20% orario il limite per l’affollamento pubblicitario
comprese le telepromozioni (tutto a beneficio di Publitalia).
Dopo il completamento dell’assegnazione delle frequenze digitali, uno stesso
soggetto non potrà più del 20% del totale dei programmi irradiabili. Questo è un
limite amplissimo! Inoltre non c’è alcun espresso divieto a mantenere, accanto
alle frequenze digitali, quelle analogiche terrestri (anche tre reti).
Quindi, l'unico limite è posto relativamente ai programmi, ma non c'è nessun
limite al possesso di reti!!!!
Il settore della stampa è ingiustamente discriminato: infatti, limiti di settore
continuano a sussistere solo per la stampa quotidiana (max 20% della tiratura
nazionale complessiva ex l. 67/1987), mentre sono stati aboliti tutti gli altri limiti
di settore previsti dalle leggi precedenti.
Infine, la verifica dell’Agcom (vedi slides successiva) dovrebbe riguardare anche
le eventuali posizioni dominanti raggiunte nei singoli mercati, ma ora mancano
disposizioni precise per definirle.
Il controllo antitrust (art. 43 T. U.)
I soggetti che operano nel SIC sono tenuti a notificare all’Agcom le intese e le
operazioni di concentrazione, in modo che essa possa verificare che non si
costituiscano posizioni dominanti.
Se l’Agcom rileva il rischio di superamento dei limiti antitrust emana un atto di
pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il
gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.
Qualora l’AgCom riscontri l‘effettiva esistenza di situazioni vietate, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; può arrivare anche ad
imporre la dismissione di aziende o rami di azienda.
Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i
divieti previsti dalla legge sono nulli.
Le sanzioni che l’AgCom può applicare solo le stesse previste dalla l.249/1997, cioè
una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 2% al 5% del fatturato e, nei casi
gravi, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 6 mesi oppure, in
casi più gravi, la richiesta al Ministro di revoca dell’autorizzazione/concessione.
Alcune osservazioni sulle procedure di controllo
Le misure previste non sono efficaci per eliminare le posizioni
dominanti GIA’ ESISTENTI!
Inoltre, non sono precisate le misure che l’AgCom può adottare per
rimuovere effettivamente le situazioni vietate.
Per questo, il più delle volte l’AgCom si limita al “formale richiamo”
(come ad esempio è avvenuto nel caso di SKY e nel caso di
Publitalia).
Infine, non è prevista una procedura specifica per l’abuso di
posizione dominante in un singolo settore.
Il servizio pubblico
radiotelevisivo nel TUSMAR.
Ulteriori compiti del servizio pubblico radiotelevisivo
(art. 7 TUSMAR)
Il TUSMAR individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico
servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere
audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua
italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni
di utilità sociale.
Il contributo pubblico risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio
pubblico generale affidati alla stessa.
Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o
convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono
escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
I compiti specifici del servizio pubblico radiotelevisivo sono
elencati nell’art. 45 TUSMAR e comprendono:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche con copertura
integrale del territorio nazionale;
b) un numero adeguato di ore (definito ogni 3 anni dall’AgCom) di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla
formazione, alla promozione culturale;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in
tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla
legge, in favore dei partiti, gruppi e movimenti politici, dei sindacati, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, degli enti/associazioni politico-culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo, delle associazioni di promozione sociale,
dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che
ne facciano richiesta;
(segue ...)
(segue)
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di
programmi radiotelevisivi all’estero;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue delle minoranze
presenti nelle Regioni a statuto speciale;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico
che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di
adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori,
che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età
evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso
del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi
annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti;
(segue ...)
(segue)
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi
in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome
di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap
sensoriali;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
(art. 47 TUSMAR)
Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità
nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti
nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio,
sulla base di uno schema approvato dall'Autorità.
Ogni qualvolta vengano utilizzate risorse di personale,
apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per
assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i
costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i
costi complessivi della società considerati includendo o escludendo
le attività di servizio pubblico.
(segue)
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in
vigore dal 1°gennaio dell'anno successivo, in misura tale da
consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di
coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno
per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale società.
E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio
pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi
derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Il controllo sull’assolvimento dei compiti da parte della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
Secondo l’art. 48 TUSMAR, è l’AgCom che deve verificare che il servizio pubblico
generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni
vigenti.
In caso di presunto inadempimento, l’AgCom apre un’istruttoria di ufficio o su
impulso del Ministro competente o delle Regioni.
In ogni fase dell’istruttoria l’AgCom ha ampi poteri ispettivi. Il rifiuto di fornire le
informazioni/documentazioni richieste è sanzionato pecuniariamente (fino a 25.000
euro). Idem per la fornitura di informazioni false (fino a 50.000 euro).
Se, in seguito all’istruttoria, l’AgCom ravvisa infrazioni, fissa per la Rai un termine
massimo di 30 giorni per la loro eliminazione. Nei casi di infrazioni gravi, può
anche disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3%
del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio.
Scaduto inutilmente il termine, l’AgCom applica una sanzione fino al 3% del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio e dispone un termine per il pagamento della
stessa, pena la sospensione dell’attività di impresa fino a novanta giorni.
La privatizzazione della RAI
Già prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2004 la RAI era
considerata una “società privata di diritto speciale”: natura
privatistica di società per azioni da conciliare con l’esercizio da
parte della stessa di un pubblico servizio in concessione.
La legge Mammì originariamente prevedeva che la RAI dovesse
essere una società per azioni a totale partecipazione pubblica. Cioè,
le azioni RAI potevano appartenere solo allo Stato, agli enti
pubblici o a società a totale partecipazione pubblica.
Queste disposizioni sono state abrogate con il referendum tenutosi
nel giugno 1995, per cui anche prima della legge Gasparri era
teoricamente possibile procedere all’alienazione delle azioni RAI
(anche se ciò era avvenuto solo nella misura dell’1%).
La privatizzazione della RAI: art. 21 della legge 112/2004
Questa disposizione NON è stata trasfusa nel TUSMAR del 2005.
Essa prevede che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (cioè 6
luglio 2004) è completata la fusione per incorporazione della RAIRadiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa.
Per effetto della fusione, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione
sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa».
Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione (cioè entro il 6
novembre 2004) è avviato il procedimento per l’alienazione della partecipazione
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, mediante offerta pubblica di
vendita.
Non è possibile vendere ad uno stesso soggetto più dell’1% delle azioni.
Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino
di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di
abbonamento.
L’alienazione delle partecipazioni statali non è ancora iniziata.
Il governo della RAI secondo il TUSMAR
(nella versione originaria dell’art. 49)
La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è
affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. fino al 6 maggio
2016 (soppresso il potere governativo di scelta della concessionaria).
Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina
generale delle società per azioni, anche per quanto concerne
l’organizzazione e l’amministrazione.
Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10%
del capitale sociale, «in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio
pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria», gli
organi di governo della RAI saranno quelli indicati nella slide
successiva.
(segue ....)
Il CdA RAI attualmente .....
Il CdA RAI è composto da nove membri con mandato triennale rinnovabile per
una volta.
7 membri sono eletti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (4 dalla maggioranza e 3
dall’opposizione, con voto limitato ad uno) e i restanti 2 membri, tra cui il
Presidente, dal socio di maggioranza (cioè il Ministro dell’Economia).
La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
CPIV.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più
membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del
presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione
formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
Il CdA nomina il Direttore generale d’intesa con il Ministro dell’economia
(finché le azioni restano in mano pubblica). La necessità dell’intesa provoca
situazioni di stallo.
(segue ...)
..... e dopo l’eventuale privatizzazione (norme mai attuate)
Successivamente, in seguito all’alienazione di almeno il 10% delle azioni,
secondo l’art. 21 della l. 112/2004, il CdA RAI sarebbe stato composto da 9
membri, tutti eletti dall’assemblea dei soci con voto di lista. Mandato triennale
rinnovabile per una volta.
Fino alla completa alienazione delle partecipazioni statali, il Ministro
dell’economia avrebbe potuto proporre una autonoma lista di candidati.
I membri avrebbero dovuto essere soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e
competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, distinte in
attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.
La nomina del Presidente del CdA sarebbe stata effettuata dal CdA nell’ambito dei
suoi membri e sarebbe divenuta efficace dopo l’acquisizione del parere
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della CPIV.
Il Direttore generale sarebbe stato nominato dal CdA d’intesa con l’assemblea dei
soci.
Riepilogo: evoluzione storica del CdA RAI
1952
1975
1985
1990
1993
2005
In futuro?
Il
Governo
nominava
i6
membri
del CdA.
CdA
composto da
16 membri,
di cui 10
eletti dalla
CPIV e 6 di
nomina
governativa.
Tutti e 16
i membri
del CdA
sono eletti
dalla
CPIV.
I
consiglieri
devono
essere
nominati
all’inizio
della
legislatura
e restano in
carica per
tutta la sua
durata.
CdA
composto da
soli 5
membri
nominati di
intesa dai
Presidenti
delle
Camere.
CdA
composto di
9 membri, di
cui 7 eletti
dalla CPIV e
due (di cui
uno è il
Presidente)
dal Ministro
dell’economi
a.
9 membri tutti
eletti
dall’assemblea
dei soci.
Idem per
il
Presidente
e l’Amm.
delegato.
Presidente e
Direttore
generale
eletti dagli
stessi
consiglieri
al loro
interno.
Presidente
eletto
all’interno
del CdA.
Direttore
generale
nominato
dal
Governo
Idem.
Il CdA
nomina il
Presidente al
suo interno e
il Direttore
generale
all’esterno.
Presidente
nominato dal
Ministro con
parere
favorevole
della CPIV.
Direttore
generale dal
CdA.
Presidente
nominato dal CdA
al suo interno
previo parere
favorevole della
CPIV. Direttore
generale dal CdA
d’intesa con
assemblea.
Legge 220/2015
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
Ha modificato gli artt. 45-49 TUSMAR.
Contratto di servizio RAI scade il 6 maggio 2016. Successivamente
verrà rinnovato ogni 3 anni (non più ogni 5).
Prima di ciascun rinnovo AgCom e Ministero definiranno le linee
guida per gli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo.
L'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello
regionale saranno garantite attraverso la presenza in ciascuna
Regione e Provincia autonoma di proprie redazioni e strutture
adeguate alle specifiche produzioni, dotate di autonomia finanziaria
e contabile.
(segue …..)
Legge 220/2015 (segue)
L’attuale CdA RAI resterà in carica fino al 2018.
Successivamente, il nuovo CdA avrà solo 7 membri, nominati
secondo nuove regole e cioè:
due membri saranno nominati dalla Camera dei Deputati, due dal
Senato, due dal Governo e uno dai dipendenti dell’azienda, scelti
fra coloro che presenteranno la propria candidatura secondo una
procedura pubblica di selezione.
Il Presidente sarà nominato dal Consiglio medesimo nell'ambito dei
suoi membri e la sua nomina diverrà efficace solo dopo
l'acquisizione del parere favorevole espresso dalla CPIV a
maggioranza dei due terzi: avrà solo poteri limitati alle relazioni
esterne e istituzionali e alla supervisione delle attività di controllo
interno.
(segue …..)
Legge 220/2015 (segue)
La figura dominante sarà l’Amministratore delegato – figura tipica
delle società per azioni di diritto privato – che sarà nominato ogni
tre anni dal Consiglio di amministrazione su proposta
dell’assemblea dei soci (ovvero dal Ministro dell’economia, che
attualmente è l’unico azionista).
Amplissimi poteri dell’AD (nomina dirigenti, firma contratti fino a
10 milioni di euro, conferimento incarichi esterni).
Prevista maggiore pubblicità trasparenza delle decisioni prese dagli
organi della RAI, dei contratti e in genere della contabilità.
Una valutazione
Con la legge Gasparri il potere di nomina degli organi di governo
della Rai si sposta dai partiti politici al Governo.
Il governo, infatti, è oggi responsabile della nomina del Presidente e
di uno dei membri del CdA. Anche la decisione sulla revoca dei
consiglieri è rimessa al Ministro, su parere conforme della CPIV.
Ciò riduce l’indipendenza “strutturale” della televisione pubblica.
Inoltre, è dubbio che una società gestita integralmente in base a criteri
privatistici possa efficacemente assolvere al delicato compito del
servizio pubblico radiotelevisivo.
Questa tendenza si accentua con la legge del 2015: la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sarà controllata,
a livello politico, dalla maggioranza parlamentare che appoggia il
Governo (nomina del CdA) e l’AD sarà nominato dal Governo.
Le disposizioni sulla pubblicità
nel TUSMAR
(in applicazione della
Direttiva SMAV)
La pubblicità nei media audiovisivi (dopo la direttiva SMAV)
(artt. 36 bis e 37 TUSMAR)
Le comunicazioni commerciali audiovisive o radiofoniche fornite dai fornitori di servizi
di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:
a)
devono essere prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni
commerciali audiovisive occulte e quelle che utilizzano tecniche subliminali;
b)
devono rispettare la dignità umana, non promuovere discriminazione, non
incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza o la
protezione dell’ambiente;
c)
e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva, anche in
forma indiretta, per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;
d)
le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si
rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali
bevande;
e)
sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure
mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
f)
non devono arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori.
La pubblicità nei media audiovisivi (segue)
•
La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e
distinguibili dal contenuto editoriale; devono essere tenute nettamente distinte dal
resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.
•
Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di
eventi sportivi, devono costituire eccezioni. Possono essere inseriti anche nel corso
di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto
degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura.
•
L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e
comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
•
La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti
per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari,
può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta
per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti (prima del 2010 non poteva
esserlo affatto).
La pubblicità nei media audiovisivi (segue)
•
La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di
funzioni religiose.
•
La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità
televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di
almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia
superiore a trenta minuti.
•
Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale, ad eccezione delle
trasmissioni effettuate in interconnessione, durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite interruzioni pubblicitarie più
frequenti.
•
La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche non deve rivolgersi
espressamente ai minori e in generale non deve far credere che il consumo di
alcolici comporti effetti positivi dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.
I limiti all’affollamento pubblicitario (art. 38 TUSMAR)
•
La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di
programmazione ed il 12% di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
•
La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro
private non può eccedere il 15% dell'orario giornaliero di programmazione ed il
18% di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2% nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
•
Limiti analoghi per le emittenti locali che trasmettono in contemporanea su almeno
dodici bacini di utenza.
•
Se si aggiungono agli spot le telepromozioni (al massimo un’ora e 12 minuti al
giorno) il limite di affollamento pubblicitario per le sole emittenti private in chiaro,
anche radiofoniche, sale al 20% al giorno e al 20% di ogni singola ora.
(segue)
•
Per le emittenti private a pagamento, i limiti sono inferiori e progressivamente
decrescenti; dal 2012 saranno equiparati a quelli per la RAI.
•
Per le emittenti locali, i limiti di affollamento pubblicitario sono più ampi rispetto
alle emittenti nazionali (fino al 25% giornaliero per quelle televisive e fino al 35%
giornaliero per quelle radiofoniche).
•
Sono nulle le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti,
televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi
diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
•
I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o
a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche,
pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di
opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalità europea, non
sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
Le sponsorizzazioni (art. 39 TUSMAR)
•
il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di
una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia
editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria
pubblica nei confronti delle trasmissioni;
•
devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e
indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del
programma;
•
non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello
sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere
promozionale a detti prodotti o servizi;
•
gli sponsor non possono essere persone fisiche o giuridiche la cui attività
principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del
tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.
Le sponsorizzazioni (segue)
•
la sponsorizzazione da parte di imprese le cui attività comprendano la
produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la
promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere
specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su
prescrizione medica.
•
le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale può
esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione
delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del
marchio dello sponsor.
•
è vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di
carattere politico.
•
è vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per
bambini, i documentari e i programmi religiosi.
Le televendite (art. 40 TUSMAR)
•
E' vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e
politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o
la protezione dell'ambiente.
•
E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
•
La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita
o di locazione di prodotti e di servizi, non deve arrecare pregiudizio morale o
fisico ai minori e e non deve far leva sulla loro ingenuità ed inesperienza.
•
Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento
pubblicitario, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e
acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso
della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti.
Il product placement (art. 40 bis TUSMAR)
•
•
•
•
•
•
L'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e
serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in
programmi di intrattenimento leggero (novità!), con esclusione dei programmi
per bambini.
L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro
fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e
premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.
Il programma non deve essere in alcun caso influenzato in modo da
compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media;
Non deve essere direttamente incoraggiato l'acquisto o la locazione di beni o
servizi.
I telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della
trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria.
E' vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette; è altresì
vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono
ottenere esclusivamente su prescrizione.
La pubblicità istituzionale (art. 41 TUSMAR)
•
Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei
territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a
favore dei giornali quotidiani e periodici.
•
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a
dare comunicazione all'AgCom delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini
di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
L’AgCom vigila sul rispetto delle disposizioni e, se riscontra inottemperanza,
può comminare al responsabile del procedimento amministrativo una sanzione
da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.
•
Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere
quote diverse.
La TV digitale oggi
E’ davvero aumentato il pluralismo?
La TV digitale oggi (agg. maggio 2014)
RAI MUX 1
Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai news, Rairadio 1, Rairadio 2, Rairadio 3
RAI MUX 2
Tv 2000, Rai sport 1, Rai sport 2, Rai Scuola, GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai radiofd5, Rai radiofd4
RAI MUX 3
Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo
RAI MUX 4
Rai 5, Rai Storia, Rai HD
RAI MUX 5
Rai 2 HD, Rai 3 HD
RAI MUX 6
Test Raiuno, Test Raidue, Test Raitre (test di servizi tv in mobilità), Rai News 24, Rai Storia
Mediaset 1
Diciassette canali pay-TV
Mediaset 2
ClassTV, QVC, Mediaset Extra, Mediaset Italia due, Top Crime, Boing, Cartoonito, Fine Living
Mediaset 3
Tre canali pay-TV e canale 5 HD
Mediaset 4
Rete 4, Canale 5, Italia 1, Iris, TGCom24, La5,
Mediaset 5
Nove canali pay-TV
TIMB 1
Giallo, Real Time, ABC, Dmax, Hse24, Entertainment Fact, RTL 102.5 TV, RTL 102.5 radio, Cubovision
TIMB 2
Super, Split TV, Nuvolari, Marcopolo, Canale 62, Padre Pio TV, Alice, Leonardo, iLikeTV, Rovi (dati)
TIMB 3
(LA7 e La7D), MTV, MTV MUSIC, Frisbee, K2, Vero Capri, dieci canali dati e tv-on-demand
Prima TV Dfree
Sportitalia, quattro canali pay-TV (Mediaset), tredici canali dati (per ora liberi)
La TV digitale oggi (maggio 2014)
Gruppo
L’Espresso
Mux Rete A1
Mux Rete A2
Deejay Tv, Cielo, Focus, WingaTV, Radioitalia TV, LaEffe, quattro canali radio (Maria, Deejay,
Capital, m2o)
Deejay Tv +1, Radio Capital TV, m2o TV, Onda Latina, Cinemax television, ALL channel
Mux Rete
Capri
Retecapri, Retecapri2, Radiocapri TV, Capri store, Capri casinò, Capr fashion, Neko TV, Odeon 24,
Romit TV, due canali pay-tv v.m. 18, radio Capri
Mux La3
La 3, Rete4 HD, Canale5 HD, due canali pay-tv (Europsport), dieci canali dati (attualmente liberi)
Mux Europa 7
HD
EasyBaby, Fly, Sentimental, diciassette canali dati
Mux
Tivuitalia
Ka-Boom, PianetaTV, Mediatext.it, Italia channel, due canali dati
Canale Italia
(due mux)
Canale Italia (ripetuto più volte), Italia (ripetuto più volte), Italia TV, Canale Italia musica, DTV,
Serenissima
Mux Start Up
Comunication
Otto canali TV
Mux Studio 1
Sette canali TV
Mux La 9
Solo in alcune regioni
Il Decreto Romani (d. lgs. n. 44/2010)
•
I canali time shifted (es.: +1, +2, +3, ma anche eventuali canali
+24, +72, etc., ove tali soluzioni vengano esplorate) non si
computeranno ai fini del rispetto del limite anticoncentrazione
in base al quale nessun operatore può controllare più del 20%
dei canali della televisione digitale terrestre.
•
La pay per view è menzionata come “fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”,
ottenendo il duplice effetto di elevare in modo indiretto il
limite alle concentrazioni (il 20% dei canali digitali terrestri) e
di sottrarre la pay per view alla disciplina dei servizi
radiotelevisivi.
La delibera AgCom 181/09/CONS
Le reti nazionali in tecnica DVB-T potranno essere al massimo 21 (+ 4 per il DVBH) e saranno così suddivise:
a)
8 reti saranno destinate alla conversione delle attuali reti analogiche. Gli operatori
nazionali esistenti avranno assegnata capacità trasmissiva sufficiente per la
trasmissione dei programmi a definizione standard ed ad alta definizione. Sarà
comunque garantito almeno un multiplex per operatore;
b)
8 reti digitali saranno dedicate alla conversione in tecnica singola frequenza delle
attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano il sistema meno efficiente della
multifrequenza. Ciascun operatore avrà diritto alla conversione delle reti digitali
attualmente operanti;
c)
all'esito della conversione dell'attuale sistema televisivo nazionale risulterà
disponibile un dividendo nazionale di 5 reti, che verrà “messo a gara” con criteri di
“massima apertura alla concorrenza”. Un ulteriore multiplex verrà messo a gara per
la TV DVB-H (TV mobile sul telefono cellulare).
La gara di assegnazione delle frequenze (gara non competitiva e GRATUITA: beauty
context) sarà indetta dal ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle regole
stabilite dall'Agcom e saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello spazio
economico europeo (SEE).
Il Beauty Context: come assegnare il dividendo digitale
5 multiplex da assegnare
Lotto A: 3 MUX
Lotto B: 2 MUX
Riservati ai nuovi entranti
oppure agli operatori
esistenti che però abbiamo
meno di due reti analogiche
nazionali. Gli altri sono
esclusi.
Per tutti
Quindi NO a Rai,
Mediaset, Timb!
PERO’:
Chi ha già 3 reti analogiche potrà avere solo un
MUX e ne deve cedere a terzi il 40% della
capacità tramissiva
Chi ha già 2 reti analogiche potrà avere 1 MUX
per intero e un secondo MUX parzialmente
(dovrà cederne a terzi il 40% della capacità
tramissiva)
PER TUTTI: obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi
da parte degli operatori esistenti che già dispongono di reti di estesa copertura sul
territorio nazionale.
Dal beauty context all’asta pubblica
• Aprile 2012: il Ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, in
accordo con il Presidente del Consiglio Monti, ha deciso di annullare il
beauty contest: l’assegnazione delle frequenze del “dividendo digitale”
avverrà quindi con un’asta pubblica onerosa.
• Le frequenze non saranno più un bene gratuito nemmeno per gli
operatori “storici”, che dovranno pagare un canone d’uso allo stato
(pagano solo gli operatori di rete, non i fornitori di contenuti).
• E’ stata avviata una consultazione pubblica sulle modalità con cui
gestire l’asta, conclusa nel 2012. Sempre nel 2012 è stato emanato il
regolamento applicativo dell’asta.
• Il bando di gara è stato pubblicato il 12 febbraio 2014.
• C’erano 6 lotti di frequenza da assegnare, ma si è deciso di metterne
all’asta solo 3 (altri 3 restano quindi ancora da assegnare).
Dal beauty context all’asta pubblica (segue)
• Si è deciso di non permettere la partecipazione alla gara agli operatori
già in possesso di almeno 3 multiplex (Rai, Mediaset, Telecom), in
modo da favorire i nuovi entranti.
• I vincitori avrebbero ottenuto i diritti d’uso delle frequenze televisive
per venti anni, eventualmente cedibili ad altri soggetti solo dopo i
primi tre anni. Obbligo di coprire più della metà del territorio
nazionale entro 5 anni.
• La scadenza per presentare le offerte è stata fissata al 17 giugno 2014.
• Alla fine ha partecipato all’asta per uno solo dei tre multiplex un unico
operatore (Cairo Network s.r.l.), che, in assenza di concorrenti, si è
aggiudicato il multiplex con un’offerta non superiore alla base d’asta
(circa 30 milioni di euro).
• L’asta quindi è andata semideserta e gli introiti per le casse dello Stato
sono stati ben inferiori al previsto.
Qualche considerazione
• Il settore radiotelevisivo resta comunque molto concentrato.
• Ci sono solo 8 operatori televisivi a livello nazionale e, fra questi, Rai e Mediaset
insieme detengono più dell’80% delle quote di mercato nel settore della tv in
chiaro.
• Nel settore della tv a pagamento, invece, il gruppo 21st Century Fox/Sky Italia
detiene più dell’80% delle quote di mercato.
• Rai, Mediaset e Sky insieme quasi il 90% dei ricavi complessivi del settore
radiotelevisivo.
• Rai e Mediaset sarebbero obbligate per legge a cedere a diversi fornitori di
contenuti il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex che esse
possiedono, ma per il momento nessuno ha manifestato interesse per questo.
• Le emittenti di piccole dimensioni hanno difficoltà di penetrazione nel mercato
radiotelevisivo anche perché i mercati televisivi hanno una dimensione geografica
limitata ai confini nazionali o aree linguistiche omogenee, cosa che non facilita la
concorrenzialità sul piano europeo.
• Inoltre la numerazione dei canali favorisce le emittenti “storiche”, che occupano i
primi posti.
La TV digitale oggi con copertura nazionale (agg. aprile 2016)
RAI MUX 1
Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rairadio 1, Rairadio 2, Rairadio 3
RAI MUX 2
Tv 2000, Rai 5, Rai sport 1, Rai sport 2, Rai Storia, GR Parlamento, Rai Isoradio, Radio5 classica.
RAI MUX 3
Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Scuola
RAI MUX 4
Rai 1 HD, Rai Sport 1 HD
RAI MUX 5
Rai 2 HD, Rai 3 HD
Mediaset 1
Sedici canali pay-TV di Mediaset
Mediaset 2
QVC, Mediaset Extra, Mediaset Italia due, Top Crime, Boing, Cartoonito, Fine Living, Rete 4 HD.
Mediaset 3
Cinque canali pay-TV, di cui due in HD
Mediaset 4
Rete 4, Canale 5, Italia 1, Iris, TGCom24, La5, due canali test (Mediaset on demand e Infinity)
Mediaset 5
Nove canali pay-TV di Mediaset
Mux La 3
Tre canali Pay-Tv di Mediaset, Canale 5 HD, Italia 1 HD
Mux D-FREE
Sportitalia, Padre Pio TV, quattro canali pay-TV di Mediaset (di cui 2 in HD)
La TV digitale oggi con copertura nazionale (segue)
TIMB 1
TIMB 2
TIMB 3
Real Time, HSE24, Giallo, Super!, Dmax, Nuvolari, Vero, RTL 102.5 tv, RTL 102.5, R-Zeta, 3 canali
test
(Entertainment Fact, Cubovision, Rovi)
Split TV, Top Calcio, Orler TV, Alice. Marco Polo, Supertennis, 3 canali Italia Channel (HD)
La 7, La7D, Tv 8, K2, Frisbee, Supertennis, Mtv Music, altri 10 canali pay-TV on demand.
Mux Cairo
Due
Gruppo
L’Espresso
Mux Rete A1
Mux Rete A2
Mux Rete
Capri
Test, la 7 HD, la 7 D HD
Deejay Tv, Nove, Cielo, Paramount Channel, SkY Tg24, Focus Winga TV, Radioitalia TV, 5 canali
radio (RadioItalia x 2, RadioMaria, RadioDJ, RadioCapital)
Onda Italiana, Deejay tv, Nove +1, Gold Tv, La 4, Channel 24, Rete Italia, Italia +, Juvelo,
RadioCapital TV, LaTv, m2oTV, 5 canali Pay-TV.
Rete Capri, Neko Tv, Capri Gourmet, RadiocapriTv, Rete Capri 2, Capri Store, Capri Casinò, MTV
live, MTV home, Capri fashion (test), Capri HD, Radio Capri
Fine
Grazie per l’attenzione!
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