Decreto Ministeriale del 29 maggio 2007

Decreto Ministeriale del 29 maggio 2007
A pprovazione delle Istruzioni sul Servizio d i Tesoreria dello Stato.
IL MINISTRO DELL'ECO NO MIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, re cante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità gene rale de llo Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «R egolamento pe r l'amministrazione de l
patrimonio e pe r la contabilità gene rale de llo Stato»;
Visto il de cre to del Ministro de lle finanze in data 30 giugno 1939, con il quale sono state
approvate le Istruzioni gene rali sui se rvizi de l Tesoro;
Visti i de cre ti del Ministro de l tesoro in data 15 se ttembre 1967, 10 luglio 1969 e 15 dicembre
1972, con i quali sono stati approvati, rispe ttivamente il primo, il se condo e il te rzo libro de lle
Istruzioni gene rali sui se rvizi del Tesoro, che hanno in parte sostituito le Istruzioni di cui al
de cre to de l 30 giugno 1939;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, re cante «Modalità
age volative pe r la riscossione de i titoli di spesa dello Stato»;
Visto l'art. 19, commi 20 e 21, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che autorizza il Ministro
de l te soro a provve de re con propri de creti a disciplinare la te nuta e il funzionamento de lle
contabilità spe ciali comunque a pe rte a nche in re lazione a ll'uso di supporti e le ttronici e di
e videnze magne tiche ;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, re cante «Norme in mate ria di sistem i
informativi automatizzati de lle amministrazioni pubbliche , a norma dell'art. 2, comma 1,
le tte ra m), de lla legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, «R egolamento re cante
semplificazione e accele razione de lle procedure di spesa e contabili e re lativi de cre ti di
attuazione »;
Visto il de creto del Ministro de l te soro 26 gennaio 1994, n. 101, «Re golamento re cante
semplificazioni de lle procedure re lative agli incassi e ai pagamenti pe r conto de llo Stato da
parte de lle sezioni di tesore ria»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga de ll'affidamento de l se rvizio di te sore ria
provinciale dello Stato e re lativa convenzione stipulata in data 17 gennaio 1992 tra il Ministro
de l te soro e il Gove rnatore de lla Banca d'Italia;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che affida alla Banca d'Italia il
se rvizio di tesore ria centrale dello Stato, e relativa convenzione stipulata in data 9 ottobre
1998 tra il Ministro de l te soro, del bilancio e della programmazione e conom ica e il Gove rnatore
de lla Banca d'Italia;
Visto l'art. 3, comma 1, le tte ra c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, e l'art. 2, comma 1, lette ra f), de l decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, che affidano al Dipartimento de lla ragione ria gene rale dello Stato Ispe ttorato gene rale pe r la finanza de lle pubbliche amministrazioni il compito de lla gestione de i
conti di tesore ria e i rapporti con la Banca d'Italia;
Visto il de creto de l Ministro de l tesoro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica 8
giugno 1999, e successive modificazioni, conce rnente il riasse tto organizzativo de l Ministe ro
de l te soro, de l bilancio e de lla programmazione e conomica;
Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministe ro
de ll'e conomia e delle finanze e il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di riorganizzazione
de l Ministe ro de ll'e conomia e de lle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conve rtito, con modificazioni, ne lla
legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la tra sformazione de lla Cassa depositi e pre stiti
in socie tà pe r azioni, e re lativi de cre ti attuativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, «R egolamento di
semplificazione de l procedimento pe r i pagamenti da e pe r l'e ste ro de lle amministrazioni
sta ta li» e re lativi de cre ti di a ttua zione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, «R egolamento re cante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in m ate ria di
modalità di pagamento de lle pensioni e degli assegni congene ri a carico de l bilancio de llo
Stato» e re lativi de cre ti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, re cante «Disposizioni pe r l'introduzione
de ll'e uro ne ll'ordinamento nazionale, a norma de ll'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433»;
Visti la legge 7 aprile 1997, n. 96, re cante «Norme in mate ria di circolazione mone taria» e il
decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, e successive modificazioni, «Regolamento re cante
norme pe r la fabbricazione e l'em issione delle mone te me talliche in lire e in euro»;
Visti gli articoli da 39 a 46 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, re cante «Disposizioni
pe r l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale , a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge 17 dicembre 1997, n. 433», nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398 «Testo unico de lle disposizioni legislative e regolamentari in mate ria di
debito pubblico»;
Visti gli articoli 644 e 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che affidano al Ministe ro
de ll'e conomia e de lle finanze la re visione dei regolamenti, de lle istruzioni e de lle disposizioni
che riguardano gli ordinamenti contabili de i se rvizi;
R itenuto ne ce ssario proce de re , pe r effetto de lle innovazioni introdotte dalla citata normativa,
all'emanazione di nuove Istruzioni sul se rvizio di tesore ria de llo Stato;
De cre ta:
1. Sono approvate e rese ese cutive , le annesse Istruzioni sul se rvizio di tesore ria de llo Stato
de corsi novanta giorni dalla pubblicazione ne lla Gazze tta Ufficiale de lla Re pubblica italiana.
2. Sono abrogate, dalla prede tta data, le Istruzioni gene rali sui se rvizi del Tesoro approvate
con i de cre ti ministe riali 30 giugno 1939, 15 se ttembre 1967, 10 luglio 1969, 15 dicembre
1972, e successive modificazioni.
Alle gato
RELA ZIONE
L'esige nza di addivenire ad una nuova form ulazione delle Istruzioni gene rali sui se rvizi de l
Tesoro, approvate con de cre ti m iniste riali 30 giugno 1939, 15 se ttembre 1967, 10 luglio 1969
e 15 se ttembre 1972, comprendenti complessivamente circa 1600 a rticoli, è sta ta a vve rtita a
seguito della nume rosa legislazione inte rve nuta sia in mate ria di amministrazione e contabilità
ge ne rale de llo Stato sia in ordine all'organizzazione e ai compiti degli uffici de l Ministe ro
de ll'e conomia e delle finanze, normativa che ha reso del tutto supe rati gran parte de i
menzionati articoli. C irca le disposizioni che hanno profondamente innovato la mate ria di cui
trattasi si citano, in particolare, que lle re lative:
a) alla informatizzazione de lle procedure di entrata e di spesa de llo Stato, iniziate con
l'introduzione de l mandato informatico (articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367) e proseguite , tra l'altro, con la demate rializzazione degli
ordini di accreditamento nonché degli ordini di pre le vamento fondi dai conti correnti di
tesore ria centrale (articoli 2 e 16 citato D.P.R. n. 367/1994);
b) alla demate rializzazione de lle quie tanze mod. 80T, pre vista ne ll'ambito de l processo di
avvio della tesore ria telematica (decreto ministeriale 11 dicembre 2001, emanato in attuazione
de ll'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887);
c) all'affidamento de l se rvizio di tesore ria centrale alla Banca d'Italia - disposto con
l'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430, e re so ope rativo a de corre re dal 1°
ge nnaio 1999 a seguito della conve nzione stipulata il 9 ottobre 1998 tra il Ministe ro de l tesoro,
de l bilancio e della programmazione e conomica e la Banca d'Italia;
d) al trasfe rimento dei compiti in mate ria di ge stione de i conti di te sore ria e di rapporti con
la Banca d'Italia dalla ex Direzione gene rale de l tesoro al Dipartimento de lla Ragione ria
ge ne rale de llo Stato - Ispe ttorato gene rale pe r la finanza delle pubbliche amministrazioni
(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154).
Tenuto pre sente quanto sopra, con apposito de cre to de l Ministro de ll'e conom ia e de lle finanze
de l 24 ottobre 2001, modificato con successivo de cre to de llo stesso Ministro de l 17 maggio
2002, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro inte ristituzionale, ricostituito con de te rm ina
de l Ragionie re gene rale de llo Stato del 24 novembre 2005, con il compito di formulare
proposte in mate ria di disciplina de i rapporti di tesore ria de lle Amm inistrazioni dello Stato con
la Banca d'Italia.
Al fine di a dempie re corre ttamente a l compito assegna togli, il Gruppo in parola ha tra lascia to
di prende re in conside razione tutti quegli argomenti estrane i alla propria attività nonché quelli
de l tutto supe rati o disciplinati altrove (organizzazione degli uffici, trattamento pre videnziale e
fiscale degli stipendi e de lle pensioni, pe re nzione e prescrizione , spese di giustizia, vincite al
lotto, documentazione e forma de gli atti pubblici e de lle scritture private e cc).
In particolare :
a) pe r quanto conce rne le Istruzioni gene rali di cui al de cre to m iniste riale 30 giugno 1939,
hanno costituito oggetto di riesame solo gli articoli riguardanti le mate rie appresso e lencate ,
esse ndo stati tutti gli altri articoli abrogati dalle succe ssive Istruzioni o supe rati da disposizioni
inte rvenute in seguito:
1) le spese fisse (artt. da 724 a 963);
2) i pagamenti pe r conto de lle Amm inistrazioni e delle azie nde autonome (artt. da 1100
a 1204);
3) i titoli di Stato (artt. da 973 a 1063-ter e da 1373 a 1400);
4) i depositi (artt. da 1322 a 1372) ;
5) le mone te (artt. da 1086 a 1099 e da 1404 a 1432);
6) la chiusura de ll'ese rcizio (artt. da 1445 a 1477);
b) circa le Istruzioni approva te con D.M. 15 se ttembre 1967, a venti a d ogge tto
«O rdinamento de i se rvizi dipendenti dalla Dire zione gene rale de l tesoro o sogge tti alla sua
dire tta vigilanza»:
1) gli artt. da 1 a 4, re lativi alle attribuzioni della Direzione gene rale de l tesoro, sono
stati supe rati a seguito de lla riorganizzazione dell'ex Ministe ro de l tesoro, de l bilancio e de lla
programmazione e conomica avvenuta con il D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con il D.P.R. 28
aprile 1998, n. 154;
2) gli artt. da 5 a 49, riguardanti la Tesore ria centrale de llo Stato, sono anch'essi
supe rati a seguito de l già citato trasfe rimento de l se rvizio di tesore ria centrale alla Banca
d'Italia;
3) gli artt. da 50 a 60 (Ze cca e Istituti anne ssi), sono da ritene re non più in vigore pe r
effe tto de lla trasformazione de lla Ze cca de llo Stato in una sezione , con contabilità separata,
de ll'Istituto poligrafico de llo Stato, attualmente «Istituto poligrafico e Ze cca dello Stato S.p.a.»
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 e de lla deliberazione CIPE del 2
agosto 2002;
4) gli artt. da 61 a 64 sono de l tutto supe rati in quanto con la demate rializzazione de i
titoli di Stato disposta con l'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, l'Agenzia
contabile de i titoli de l debito pubblico ha ce ssato di esiste re ;
5) gli artt. da 65 a 110, riguardanti l'ex Cassa spe ciale pe r il se rvizio dei biglie tti a debito
de llo Stato, sono stati comple tamente revisionati e fatti confluire ne lla parte de lle nuove
Istruzioni riguardante le mone te;
6) gli artt. da 111 a 176 (e cce tto l'art. 125, che è stato preso in esame in occasione de lla
re visione de lle disposizioni riguardanti la chiusura de ll'ese rcizio) sono stati riform ulati e inse riti
ne lla parte prima de lle nuove Istruzioni con il titolo «Se rvizio di tesore ria svolto dalla Banca
d'Italia»;
7) gli artt. da 177 a 238 sono estranei all'ogge tto delle nuove Istruzioni in quanto non
trattano dei rapporti di tesore ria be nsì dell'ordinamento, de lla struttura e de lle attribuzioni
nonché delle scritture de lle direzioni provinciali del Tesoro e de i Ce ntri me ccanografici (ora,
rispe ttivamente , Direzioni provinciali de i se rvizi vari e Centro e laborazione e se rvizi del sistema
informativo integrato di Latina);
c) pe r quanto conce rne gli articoli de lle Istruzioni approvate con il D.M. 10 luglio 1969
(artt. da 239 a 400), riguardanti le e ntrate:
1) gli articoli 239, 240, 244, 245, da 247 a 261, da 267 a 270, da 281 a 304 e 393 sono
stati riformulati alla luce de lle disposizioni normative sopravve nute;
2) gli articoli 241, 242, 243, 246, da 262 a 266, 271, 272, da 273 a 280, da 305 a 392 e
da 394 a 400 risultano supe rati o non pe rtinenti al se rvizio di tesore ria de llo Stato;
d) circa, infine , le Istruzioni approvate con D.M. 15 dicembre 1972, conce rnenti le spese ,
(artt. da 401 a 789):
1) gli artt. 609, 610, 612 e 750 sono stati presi in esame in occasione della form ulazione
de l nuovo articolato sulla chiusura de ll'ese rcizio;
2) nume rosi articoli non sono stati pre si in conside razione pe rché supe rati (artt. da 473 a
478, da 519 a 527, 531 e 532, da 590 a 601, da 716 a 726 e da 762 a 789) o estrane i alle
nuove Istruzioni (artt. da 572 a 582, da 602 a 607, 611, 612, 614 e da 616 a 715);
3) i rimanenti articoli, opportunamente aggiornati, hanno contribuito a formare , insieme
agli articolati contenuti nelle Istruzioni approvate con D.M. 30 giugno 1939 e riguardanti le
spe se fisse (artt. da 429 a 548, da 724 a 749 e da 751 a 963), i pagamenti pe r conto de lle
Amministrazioni e de lle aziende autonome (artt. da 1100 a 1204) e le contabilità spe ciali (artt.
da 1223 a 1321), la parte te rza delle nuove Istruzioni denominata «Spese ».
Al te rm ine del lavoro svolto come sopra spe cificato la struttura de lle nuove Istruzioni è
risultata la seguente:
Parte Prima: Se rvizio di tesore ria (artt. da 1 a 44).
Parte Se conda: Entrate (artt. da 45 a 68).
Parte Te rza: Spe se (artt. da 69 a 171).
Parte Quarta: Depositi (artt. da 172 a 181).
Parte Quinta: Titoli di Stato (artt. da 182 a 188).
Parte Sesta: Monete me talliche (artt. da 189 a 192).
Parte Settima: Chiusura de ll'ese rcizio finanziario (artt. da 193 a 201).
Parte O ttava: Disposizioni finali (art. 202)
In de ttaglio ve ngono indicati i contenuti de lle singole parti:
Parte Prima: Se rvizio di tesore ria (artt. da 1 a 44) .
De tta parte, sostitutiva, com'è noto, degli articoli da 111 a 176 delle Istruzioni gene rali
approvate con D.M. 15 se ttembre 1967, comprende:
a) l'articolazione del se rvizio di tesore ria de llo Stato (art. 1);
b) la vigilanza sul se rvizio di tesore ria e i compiti de lla Tesore ria ce ntrale e de lle Te sore rie
provinciali (artt. da 2 a 5);
c) il sistema informatizzato de i pagamenti de lla pubblica amministrazione (artt. 6 e 7);
d) le modalità di svolgimento del se rvizio di tesore ria (artt. da 8 a 44).
Parte Seconda: Entrate (artt. da 45 a 68).
Gli articoli de ttano disposizioni in mate ria di:
a) ve rsamenti in ge ne rale (artt. 45 e 46);
b) valori e i titoli ammessi in ve rsamento (artt. da 47 a 56);
c) distinte di ve rsamento (art. 57);
d) quietanze e altri titoli di e ntrata (artt. da 58 a 67);
e) rimborso di somme e rroneamente o indebitamente ve rsate all'Erario (art. 68).
Parte Terza: Spese (artt. da 69 a 171).
L'articolato tratta:
a) de l pagamento delle spese in gene rale (artt. da 69 a 71);
b) dell'intestazione de i titoli di spesa (artt. da 72 a 81);
c) de ll'estinzione de i titoli di spesa (artt. da 82 a 90);
d) della responsabilità degli uffici pagatori (artt. da 91 a 92);
e) de i pagamenti all'este ro (artt. da 93 a 95);
f) de i pagame nti non andati a buon fine (art. 96);
g) dei titoli di spe sa informatici (artt. da 97 a 113);
h) dei titoli di spe sa cartacei (artt. da 114 a 139);
i) de i conti correnti di tesore ria e de lle contabilità spe ciali (artt. da 140 a 152);
l) de i pagamenti pe r conto di amministrazioni e azie nde autonome (artt. 153 e 154);
m) dei pagamenti in conto sospeso e dei titoli di spesa da regolarizzare (artt. da 155 a
160);
n) del trasfe rimento dei fondi tra le Tesore rie (art. 161);
o) de lla pe renzione de i titoli di spesa (artt. da 162 a 164);
p) degli atti impeditivi al pagamento (artt. da 165 a 171).
Parte Quarta: De positi (artt. da 172 a 181).
L'articolato, che sostituisce gli artt. da 1327 a 1372 de lle Istruzioni sui se rvizi de l Tesoro
approvate con D.M. 30 giugno 1939 nonché le Istruzioni pe r il se rvizio de i depositi de finitivi
approvate con D.M. 22 novembre 1954, tratta dei depositi provvisori e de i depositi de finitivi.
O ltre a esse re disciplinati le tipologie di depositi (art. 173) e i depositi a cauta custodia (artt.
179 e 180), vengono de ttate disposizioni riguardanti la costituzione (artt. 172 e 174),
l'e stinzione (art. 175), la restituzione (art. 176) e l'incame ramento (artt. 177 e 178) de i
depositi provvisori.
C irca i depositi definitivi, la loro gestione è disciplinata dall'art. 183.
Parte Quinta: Titoli di Stato (artt. da 182 a 188).
Disciplina il trattamento de i titoli demate rializzati (artt. da 182 a 186) e introduce disposizioni
transitorie pe r il trattamento de i titoli non demate rializzati (artt. 187 e 188).
Gli articoli relativi all'attuale normativa sulle emissioni di debito pubblico - mate ria che rie ntra
tra le compe tenze de l Dipartimento de l Tesoro in base all'art. 2 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio
1998 - trovano la loro base ne lle disposizioni legislative che hanno stabilito la
demate rializzazione de i titoli di Stato (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, artt. da 39 a 46). Pe r
quanto riguarda, inve ce , le norme transitorie che si rife riscono a titoli esistenti ancora in forma
mate riale , nulla , nella sosta nza, è sta to innovato rispe tto alle pre cedenti proce dure di debito
pubblico.
Parte Sesta: Mone te me talliche (artt. da 187 a 192).
L'articolato - sostitutivo degli artt. da 1086 a 1099 e da 1404 a 1432 delle Istruzioni gene rali
sui se rvizi de l Tesoro approvate con D.M. 30 giugno 1939, nonché degli artt. da 50 a 60 e da
65 a 110 de lle Istruzioni gene rali sui se rvizi de l Tesoro approvate con D.M. 15 se ttembre 1967
- disciplina la sola circolazione de lle mone te metalliche e ssendo stata introdotta, con l'articolo
3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, la prescrizione de lle banconote e de i biglie tti a debito de llo
Stato.
Al fine di armonizzare l'attività di somministrazione delle mone te metalliche , svolta dalla Cassa
spe ciale di conce rto con le Tesore rie ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, è
stato pre visto quanto segue:
a) pe r esige nze contabili legate all'introduzione dell'euro, le quie tanze di fondo
somministrato sono emesse dalla Tesore ria provinciale di Roma ne l giorno di e ffe ttiva
consegna de lle mone te e non più ne l giorno de l pre lie vo; fino all'em issione de lla quie tanza la
Cassa risulta contabilmente tutelata dal ve rbale di consegna de lle mone te al ve ttore (art. 189);
b) vengono meno le ve rifiche de i valori all'atto de lla conse gna, in quanto le Te sore rie
inte ressate assumono le monete pe r il valore dichiarato sulle confe zioni, salvo effettuare
successivi controlli; e ve ntuali discordanze saranno ripianate successivamente (art. 190);
c) circa il ritiro de lle mone te logore, danneggiate o alte rate e le mone te sospe tte di falsità,
l'a rticolato è sta to ade guato a lla norma tiva vigente (artt. 191 e 192).
Parte Settima: Chiusura dell'ese rcizio finanziario (artt. da 193 a 201).
Gli articoli trattano degli adempimenti da effe ttuarsi, in mate ria di entrate e di spese , dalle
Amministrazioni statali e dall'Istituto che gestisce il se rvizio di te sore ria de llo Stato in
occasione della chiusura dell'ese rcizio.
Parte Ottava: Disposizioni transitorie (art. 202).
Allo scopo di dare omoge neità al testo e d e vitare ripe tizioni all'inte rno de ll'articolato si è
pre fe rito pre disporre un apposito a rticolo di chiusura che disciplinasse l'informa tizzazione de lle
scritture .
Ministero economia e finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
ISTRUZIONI SUL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STA TO
Glossario
Ai fini de lle presenti Istruzioni, si intende pe r:
AIPA Autorità pe r l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
Banca Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il se rvizio di tesore ria de llo Stato
BIC Bank Identification Code
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CESSII Centro Elaborazione Se rvizi Sistema Informativo Integrato di Latina
CNA C Centro Nazionale di Analisi de lla Mone ta
CNIPA Centro Nazionale pe r l'Informatica ne lla Pubblica Amministrazione
DPSV Direzione Provinciale de i Se rvizi Vari
IBA N Inte rnational Bank Account Numbe r
I.Ge.P.A . Ispe ttorato Ge ne rale pe r la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
MEF Ministe ro dell'Economia e delle Finanze
Modalità informatiche Sistema che individua sia flussi scambia ti pe r via telematica sia
flussi contenuti in supporti informatici quali casse tte, CD, e cc.
Poste Poste Italiane SpA
RGS Dipartimento della Ragione ria Gene rale de llo Stato, in qualità di organo che
sovrinte nde al se rvizio di Tesore ria
RNI Re te Nazionale Inte rbancaria
RPS Ragione ria Provinciale de llo Stato
RUPA Re te Unitaria della Pubblica Amm inistrazione: tale re te è parte del sistema pubblico
di conne ttività (SPC)
Servizio di tesoreria Se rvizio affidato alla Banca d'Italia che lo ese rcita tramite la
Tesore ria ce ntrale e le Tesore rie provincia li a i se nsi de lla legge di a ffidamento n. 104/91 e
de lle re lative convenzioni stipulate con il Ministe ro de ll'e conomia e de lle finanze
SIOPE Sistema informativo delle Ope razioni degli Enti Pubblici
SIPA Sistema Informatizzato de i Pagamenti de lla Pubblica Amministrazione
SIRGS Sistema Informativo del Dipartimento de lla Ragione ria Gene rale dello Stato
TA RGET Tra ns-European Automate d Rea l-Time Gross Se ttlement Ex press Tra nsfe r System
(Sistema transe uropeo di re golamento lordo in tempo reale)
Tesoreria o Tesorerie Individua sia la Tesore ria centrale sia la Tesore ria provinciale , ove
non spe cificatamente indicato
UEM Unione mone taria europea
Uffici di ragioneria Sono gli uffici di bilancio, le ragione rie provinciali de llo Stato, ovve ro
le ragione rie inte rprovinciali o te rritoriali de llo Stato
UIC Ufficio Italiano dei Cambi.
PA RTE PRIMA
IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STA TO
TITOLO I
Ordinamento e funzioni
1. Articolazione del servizio di tesoreria dello Stato.
1. Il se rvizio di te sore ria dello Stato è affidato alla Banca che lo ese rcita tramite la Te sore ria
Centrale e le Tesore rie provinciali. Il titolare de lla Tesore ria assume la qualifica,
rispe ttivamente , di Tesorie re centrale e di capo della Tesore ria provincia le .
2. L'a rticolazione te rritoria le delle Te sore rie è de te rm ina ta con de cre to de l Ministro
de ll'e conoma e de lle finanze, se ntita la Banca, tene ndo conto de lle e sigenze di funzionalità e di
e conomicità del se rvizio.
3. C iascuna Tesore ria assume la denominazione di: «Banca d'Italia - Se rvizio di tesore ria de llo
Stato - Tesore ria ....».
4. La Banca ha facoltà, informandone il MEF, di modificare , ne l rispe tto della normativa
vigente , l'organizzazione amministrativa, contabile e di cassa de lle Tesore rie apportando le
semplificazioni che essa rite rrà più opportune nei riguardi de l se rvizio e de l pubblico.
2. Vigilanza sul servizio di tesoreria e rapporti tra MEF e Banca.
1. La vigilanza sul se rvizio di tesore ria spe tta alla R GS.
2. Pe r acce rtare il regolare svolgimento del se rvizio, il MEF può disporre ispezioni pre sso le
Tesore rie attrave rso il proprio corpo ispe ttivo.
3. La Tesoreria centrale.
1. La Te sore ria centrale , oltre ai compiti svolti dalle Tesore rie provinciali indicati ne ll'articolo 4,
ha le seguenti attribuzioni particolari:
a) ese cuzione de lle ope razioni sui conti correnti che il MEF intrattie ne con e nti, istituti,
amministrazioni statali e d altri sogge tti pubblici e privati;
b) gestione finanziaria de i ce rtificati azionari e obbligazionari di pe rtine nza del MEF;
c) acce ttazione e re stituzione dei de positi de finitivi amm inistrati dal MEF ed ese cuzione
de lle ope razioni ad essi connesse ;
d) custodia di titoli ed altri valori di proprie tà de l MEF.
2. Pe r lo svolgimento de l se rvizio di tesore ria ce ntrale si osse rvano, in quanto compatibili, le
norme che regolano lo svolgimento de l se rvizio da parte de lle Tesore rie provinciali.
4. Le Tesorerie provinciali.
1. Le Tesore rie provinciali svolgono i segue nti compiti:
a) rice vimento de i ve rsamenti e loro imputazione al bilancio de llo Stato, se ad esso si
rife riscono, o ad altra destinazione richiesta ed ammessa;
b) rice vimento e re stituzione dei depositi provvisori e de finitivi in numerario;
c) em issione de lle quie tanze di entrata, delle rice vute di ve rsamento e de lle quie tanze di
trasfe rimento fondi all'atto stesso in cui vengono introitati i re lativi importi;
d) rilascio, a richie sta, di ce rtificati che tengano luogo delle quie tanze di te sore ria o degli
ordini di trasfe rimento fondi smarriti o distrutti nonché di attestazioni sostitutive di rice vute di
ve rsamento;
e) e ffe ttuazione, sulla base dei titoli di spesa pe rvenuti dagli uffici compe tenti, de i
pagamenti a carico de l bilancio de llo Stato, delle contabilità spe ciali ovve ro disposti mediante
trasfe rimento fondi;
f) estinzione, sotto la data di esigibilità indicata sugli stessi, de i titoli di spesa inviati dalle
amministrazioni em ittenti pe r via te lematica;
g) trasformazione de lle relative disposizioni di pagamento in bonifici da accreditare in conto
corrente bancario o postale , ovve ro in bonifici domiciliati da pagare presso gli sporte lli de lla
Banca, degli altri istituti di credito o delle Poste;
h) e se cuzione degli ordini di restituzione de i depositi provvisori e definitivi;
i) spedizione ai contabili de llo Stato e agli enti autorizzati dei titoli il cui pagamento de bba
esse re effe ttuato fuori del capoluogo de lla provincia, con e ccezione pe r i titoli il cui invio ai
contabili ed e nti prede tti può esse re effe ttuato dire ttame nte dagli uffici emitte nti;
l) rice vimento dei titoli pagati da contabili de llo Stato o da altri enti autorizzati e re lativo
rimborso;
m) consegna o spedizione de lle quie tanze, delle rice vute e de i vaglia cambiari de lla Banca
emessi in commutazione di titoli di spesa;
n) consegna o spedizione alle amministrazioni ed e nti inte re ssati de lla documentazione
contabile giornalie ra o mensile attine nte alle contabilità spe ciali, ai conti di tesore ria unica, agli
ordini di accreditamento;
o) rice vimento degli atti inte si a sospende re o ad impedire il pagame nto di somme dovute
dallo Sta to e trasm issione di tali a tti, a se conda de i casi, in origina le o in copia, a ll'Avvocatura
de llo Stato o alle amministrazioni inte ressate ;
p) te nuta, a nche in forma ele ttronica , de lle scritture di pre notazione , di cassa e di controllo
e redazione de gli e laborati e de lle contabilità amm inistrative pe riodiche e inoltro di de tti
e laborati, anche mediante supporti informatici, alle amministrazioni compete nti o alla Corte de i
conti;
q) redazione annuale de i sotto-conti giudiziali sulla base de i quali l'Amministrazione
centrale de lla Banca compila i conti giudiziali da inviare alla R GS o alle altre amministrazioni
compe tenti, pe r il successivo inoltro alla Corte de i conti;
r) tutte le altre attribuzioni che possano venire ad essa demandate da leggi, da
regolamenti e da altre disposizioni.
5. La Tesoreria di Roma – Tuscolano.
1. La Te sore ria di R oma - Tuscolano svolge particolari compiti connessi con le procedure
te lematiche di acquisizione de lle e ntrate e di e rogazione de lle spese , effe ttuando i re lativi
adempimenti amministrativi e contabili. Essa non è ape rta al pubblico.
2. La Banca ha la facoltà di demandare i compiti di cui al comma 1 ad una dive rsa struttura
organizzativa.
6. Il Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione.
1. Il se rvizio di tesore ria può esse re svolto anche con modalità te lematiche.
2. Pe r le finalità di cui al comma 1, la Banca ade gua la propria infrastruttura te cnica agli
standard pre visti nell'ambito de l SIPA.
3. Il funzionamento del SIPA è disciplinato da un protocollo d'intesa stipulato tra il MEF - RGS,
la Banca, l'A.I.P.A. e la Corte de i conti e si basa sull'inte rconnessione tra la R.U.P.A. e la R.N.I.
4. Gli obie ttivi de l SIPA possono esse re attuati gradualmente nel tempo.
5. Il se rvizio di tesore ria continua ad esse re svolto con le modalità di cui al TITOLO II de lla
pre sente Parte, in tutti i casi in cui non siano state ancora pre viste o non sia possibile avvale rsi
di modalità di effe ttuazione te lematiche.
7. Adesione al S.I.P.A.
1. Le amministrazioni de llo Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non
e conomici nazionali che si avvalgono de l se rvizio di tesore ria ade riscono al S.I.P.A.
sottoscrivendo con la R GS e con la Banca apposito protocollo di inte sa.
TITOLO II
Svolgimento del servizio
8. Orario di sportello.
1. L'orario di sportello è stabilito dalla Banca, d'intesa con la R GS, ed è re so noto al pubblico
con avviso esposto ne i locali delle Tesore rie .
2. Le Tesore rie sono chiuse ne i giorni festivi a tutti gli e ffe tti di legge nonché il sabato, salvo,
in casi e ccezionali, quando occorra e ffe ttuare ope razioni che non amme ttano dilazioni o quando
debbano eseguirsi ope razioni di movimento di fondi richie ste durante l'orario d'ufficio de l
giorno pre cedente dalla filiale provinciale de lle Poste .
3. Nei giorni di ope ratività de l calendario TAR GET che coincidono con la chiusura de lle
Tesore rie, possono esse re contabilizzate ope razioni de rivanti da procedure telematiche . Ne i
giorni di chiusura ope rativa de l calendario TAR GET, non coincidenti con la chiusura de lle
Tesore rie, queste ultime non e ffe ttuano ope razioni di tesore ria che richiedano il regolamento
ne lle procedure inte rbancarie .
9. Richiesta di notizie sul servizio di tesoreria.
1. Le Tesore rie provve dono sulle istanze di accesso a documenti relativi al se rvizio di te sore ria
e al se rvizio de l debito pubblico ai se nsi de lla vigente disciplina in mate ria di accesso ai
documenti amministrativi.
2. Qualora sia richiesta, mediante ordinanza di sequestro, la consegna de i titoli di spesa o di
documenti origina li, le Tesore rie - dopo a ve rne fatta copia fotosta tica - provvedono a lla
consegna in base a proce sso ve rbale redatto in quattro esemplari, de i quali uno pe r l'incaricato
de lla ese cuzione de ll'ordinanza, uno pe r gli atti de lla Tesore ria e i rimane nti pe r
l'Amministrazione centrale de lla Banca.
3. Le amm inistrazioni pe rife riche , lim itatamente alla parte di se rvizio disimpegnata pe r loro
conto, hanno facoltà di chiede re alle Te sore rie notizie sui titoli di spe sa pagati e sui ve rsamenti
rice vuti. Le ste sse amministrazioni possono esaminare presso le Tesore rie , pe r il tramite de i
propri funzionari formalmente autorizzati, i titoli di spesa pagati e le distinte re lative ai
ve rsamenti rice vuti con i documenti e ventualmente allegati agli uni e alle altre.
10. Divieto di dare istruzioni alle Tesorerie senza preventivi accordi col MEF.
1. È fatto divie to alle amm inistrazioni ce ntrali e pe rife riche, comprese que lle ad ordinamento
autonomo, di impartire alle Tesore rie disposizioni che non siano sta te pre ventivamente
concordate con la R GS, sentita la Banca.
11. Affrancatura della corrispondenza relativa al servizio di tesoreria.
1. Le spese re lative all'affrancatura de lla corrisponde nza spedita dalla Banca, ne ll'ambito de l
se rvizio di tesore ria de llo Stato, sono a carico de l MEF che provvede a riconosce rle a Poste .
12. Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti.
1. La spedizione de lla corrispondenza è e ffe ttuata in pie go semplice ovve ro in piego
raccomandato o assicurato, se condo le tariffe postali in vigore, qualora si tratti di titoli e valori
o ne i casi in cui le Amministrazioni pubbliche de stinatarie lo richiedano espre ssamente.
2. L'invio de i documenti in formato originale può esse re e ffettuato anche mediante posta
e le ttronica su richiesta e sotto la re sponsabilità dell'amministrazione inte re ssata.
3. Le Te sore rie possono consegnare agli sporte lli la documentazione di pe rtine nza de lle
amministrazioni pubbliche , su richie sta de lle stesse e pre via segnalazione de i nominativi de lle
pe rsone abilitate al ritiro e de i re lativi spe cimen di firma.
13. Registro generale delle operazioni di entrata e di uscita (mod. 82- 83 T.).
1. Le Tesore rie tengono il registro gene rale mod. 82-83 T. de lle ope razioni di e ntrata e di
uscita. Tale registro si compone de lla sezione mod. 82 T. pe r le ope razioni in contante e de lla
sezione mod. 83 T. pe r le ope razioni in titoli.
2. Il registro è prodotto giornalmente con proce dure informatiche sulla base de i dati
riepilogativi de lle ope razioni di entrata e di uscita in contante e in titoli.
3. Gli importi totali giornalie ri de lle ope razioni sono sommati con que lli de l giorno pre cedente e
con le rimane nze dell'ese rcizio chiuso di cui all'articolo 200.
4. Ne lla sezione mod. 82 T. re lativa alle ope razioni in contante sono riportate:
a) pe r gli introiti, l'importo complessivo giornalie ro de i ve rsamenti:
- pe r entrate di bilancio, pe r collocamento di buoni ordinari de l te soro, pe r emissione di
quie tanze di fondi somm inistrati e di quietanze di trasfe rimento fondi;
- sulle contabilità spe ciali e sui conti corre nti;
- sui conti di tesore ria unica;
- pe r costituzione di depositi provvisori;
b) pe r i pagamenti, l'importo complessivo giornalie ro:
- dei titoli di spesa pagati a carico del bilancio de llo Stato o de lle amm inistrazioni e
aziende autonome;
- de i titoli de l debito pubblico di cui all'articolo 16;
- de i pre le vamenti dalle contabilità spe ciali e dai conti corre nti;
- de i pre le vamenti dai conti di tesore ria unica ;
- degli ordini di restituzione di depositi provvisori;
- de i titoli di spe sa scritturati al conto sospeso colle ttivi e degli altri pagamenti e ffe ttuati
in conto sospe so su autorizzazione de lla R GS;
- degli inte ressi anticipati pe r la sottoscrizione di buoni ordinari del tesoro;
- de i titoli di spesa da regolarizzare ai sensi dell'articolo 160.
5. Ne lla sezione mod. 83 T. relativa alle ope razioni in titoli sono riportati, rispe ttivamente negli
introiti e negli e siti, l'importo complessivo giornalie ro degli effe tti pubblici ed altri valori ve rsati
alla Tesore ria nei casi pre visti dalle vigenti disposizioni.
14. Scritturazione nei registri di sportello di entrata e di uscita dei versamenti e dei pagamenti
eseguiti giornalmente.
1. Le tesore rie scritturano sul registro informatico mod. 18 T. - distintamente pe r contanti e
titoli - tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che vengono effe ttuati giornalmente presso gli
sportelli di cassa.
15. Registrazione dei pagamenti.
1. I titoli di spesa pagati e rimborsati, nonché tutte le altre ope razioni di esito sono scritturati
sulle e vide nze informatiche mod. 83 T.
16. Registrazione dei pagamenti di debito pubblico.
1. Le distinte di prese ntazione relative al pagamento degli inte ressi e al rimborso de l capitale di
titoli de l de bito pubblico non ancora demate rializzati sono singolarme nte registrate su scheda
mod. 52 T. (separatamente pe r compe tenza e residui) prodotta giornalmente in via
automatica. Sulla scheda medesima sono, altresì, registrati singolarmente i mandati pe r i
rimborsi in conto capitale e i buoni pe r inte ressi.
2. Le schede mod. 52 T. riportano le ope razioni della giornata, compre se le variazioni ai
pagamenti pre cede nti e sono conse rvate separatamente pe r «compe tenza » e «residui» in
ordine cronologico.
3. Le distinte di prese ntazione sono conse rvate dalle Te sore rie in ordine cronologico e pe r
ese rcizio finanziario, con allegata la copia della nota rie pilogativa mensile mod. 260 D.P.
4. I pagamenti di debito pubblico, compre si que lli relativi ai titoli demate rializzati in gestione
centralizzata, ve ngono riepilogati giornalmente sul mod. 184 T., prodotto con procedura
informatica, distintamente pe r:
- buoni poliennali e ce rtificati de l te soro - capitale ;
- buoni poliennali e ce rtificati de l te soro - inte ressi.
17. Registrazione dei pagamenti in conto sospeso.
1. Sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso:
a) i titoli di spesa pagati de i quali non è possibile la produzione in contabilità e
pre cisamente:
1) i titoli di spesa colle ttivi, pagati in parte;
2) i titoli di spesa che una Tesore ria paga pe r conto di un'altra, fino a quando i titoli
stessi non pe rve ngano alla Tesore ria cui compe te e ffe ttuarne la contabilizzazione in esito
de finitivo;
3) i titoli di spesa, con esclusione degli ordini di pagamento su ruoli di spe sa fissa,
emessi a carico de l bilancio dello Stato nonché , ne i casi pre visti, quelli emessi a carico de i
bilanci de lle amministrazioni ed aziende autonome, rimasti insoluti alla fine di ogni ese rcizio e
pagati in quello succe ssivo, fino a quando non venga loro attribuita la nuova imputazione pe r
la scritturazione in esito de finitivo;
b) le provvigioni pe r la sottoscrizione de i buoni de l tesoro poliennali;
c) il rimborso, pe r conto de l MEF, di prestiti contratti all'e ste ro in valuta dive rsa dall'euro;
d) gli altri pagamenti autorizzati dalla R GS ovve ro pre visti da disposizioni le gislative o
regolamentari.
2. È vie tato alle Tesore rie scritturare in conto sospeso pagamenti dive rsi da que lli sopra
e lencati senza autorizzazione della RGS.
18. Registrazione dei movimenti dei depositi provvisori.
1. Il movimento de i depositi provvisori costituiti presso le Tesore rie è tenuto su evide nze
informatiche mod. 123 T.
2. La Tesore ria pre nota gli ordini di restituzione totale o parziale de i depositi e annota la data
in cui ciascun ordine ha avuto ese cuzione.
3. Il totale de lle rimane nze de i depositi trova corrispondenza con le risultanze delle voci de l
registro mod. 82-83 T. di cui all'articolo 13 e, a fine ese rcizio, con l'e lenco de lle partite re sidue
da trasportare al nuovo ese rcizio.
19. Registro del movimento di carico e scarico dei valori postali e di altra specie pervenuti in
versamento.
1. Il movimento di carico e scarico de i vaglia postali, degli assegni postali, nonché di tutti gli
altri valori pe rvenuti in ve rsamento alla Tesore ria (esclusi i titoli di spesa estinti), è tenuto in
e videnza ne l registro mod. 93-bis T. che può esse re sostituito da e videnze informatiche.
2. Il re gistro si chiude giornalmente, deducendo dal totale de l carico que llo dello scarico e
riportando il saldo nel carico de l giorno successivo.
20. Registro del movimento di carico e scarico dei certificati di accreditamento e degli assegni
di postagiro.
1. Il movimento de l conto corrente posta le, intesta to a lla Tesore ria provinciale , è tenuto in
e videnza ne l registro mod. 93-te r T., prodotto giornalmente con procedura informatica sulla
base de i ce rtificati di accreditamento, de i postagiro e de i bonifici pe rvenuti alla Tesore ria e
degli assegni di prele vamento emessi dalla ste ssa.
2. La diffe renza fra l'importo totale de i ve rsamenti e quello degli assegni di prele vamento,
quale risulta dal mod. 93-te r T., de ve corrisponde re al saldo de l conto corre nte risultante
dall'e stratto conto inviato dalle Poste .
3. La Tesore ria mantie ne evide nza, anche di tipo informatico, de i ce rtificati di accre ditamento,
de i postagiro e de i bonifici contabilizzati giornalmente a fronte de gli assegni di pre le vamento
emessi.
21. Registro mod. 16 T. del movimento degli inserti con marchio a secco.
1. Il movimento degli inse rti unificati con marchio a se cco è tenuto in e videnza pe r e se rcizio
finanziario sul registro mod. 16 T.
2. Il registro mod. 16 T. è prodotto con procedura informatica e contiene :
a) la rimane nza iniziale ;
b) il quantitativo di inse rti che la Tesore ria ha rice vuto nel corso dell'ese rcizio;
c) il quantitativo degli inse rti utilizzati complessivo e distinto pe r tipologia;
d) il quantitativo comple ssivo degli inse rti annullati in sede di compilazione e di quelli
smarriti, pe r i quali ultimi la R GS abbia emesso de cre ti di scarico;
e) la rimane nza a fine ese rcizio.
3. Pe riodicamente , e comunque non meno di tre volte l'anno, la Tesore ria acce rta la
consistenza e ffe ttiva degli inse rti non utilizzati. La dichiarazione di acce rtamento, redatta su
una copia a stampa de l registro mod. 16 T., è datata e firmata dal capo de lla Tesore ria.
4. L'acce rtamento de l quantitativo degli inse rti utilizzati in conto de ll'ese rcizio chiuso si ese gue
ai fini della comunicazione da farsi alla R GS pe r il successivo riscontro de l conto giudiziale ne i
tre mesi successivi alla chiusura de ll'e se rcizio finanziario.
22. Elenco dei versamenti erariali.
1. I ve rsamenti delle e ntra te e ra riali sono descritti distintamente pe r capitoli e a rticoli di
bilancio sugli spe ciali e lenchi mod. 55 T. predisposti mensilmente dalla Banca con procedura
informatica. C on la ste ssa cade nza viene altre sì predisposto l'ele nco mod. 55 T. (riepilogo),
distintamente pe r compe te nza e residui, ne l quale sono riportati, pe r ciascun capo del quadro
di classificazione delle entrate e rariali, il totale degli introiti ve rificatisi ne l mese e dall'inizio
de ll'e se rcizio.
2. I dati re lativi agli e lenchi di cui al comma 1 sono trasmessi con modalità informatiche alla
R GS.
23. Scritture di prenotazione.
1. Le Te sore rie mante ngono apposite e vide nze informatiche pe r la prenotazione de i titoli di
spe sa, distintamente pe r:
a) mandati e ordini di accreditamento a carico degli stati di pre visione della spesa de i vari
Ministe ri e dei bilanci delle amm inistrazioni ed aziende autonome dello Stato;
b) buoni e ordinativi su ordini di accre ditamento a carico degli stati di pre visione de lla
spe sa de i vari ministe ri e de i bilanci de lle amministrazioni ed aziende autonome de llo Stato;
c) ordinativi emessi sulle contabilità spe ciali.
2. I mandati e gli ordinativi tratti su ordini di accre ditamento a carico degli stati di pre visione
de lla spesa de i vari ministe ri e dei bilanci delle amm inistrazioni ed azie nde autonome de llo
Stato, rimasti inestinti alla fine de ll'ese rcizio, sono riprenotati ne l nuovo ese rcizio con gli
estrem i de lla nuova imputazione. La riprenotazione degli ordinativi tratti su ordini di
accreditamento viene e ffe ttuata dalle Tesore rie sulla base de i mod. 32 bis C .G., quando
rice vono i nuovi ordini di accre ditamento ovve ro la nuova imputazione di quelli trasportati.
3. Gli ordini di accre ditamento, de i quali sia pre visto e richiesto il trasporto al nuovo ese rcizio,
sono subito riprenotati pe r la disponibilità residua complessiva e pe r la parte re sidua
pre le vabile in conta nti, da trasporta re a l nuovo e se rcizio. La disponibilità residua complessiva
risulte rà dalla diffe re nza tra l'ammontare dell'ordine e l'importo totale degli ordinativi e de i
buoni pagati.
4. La nuova imputazione dei mandati e degli ordini di accreditamento viene fornita dal Sistema
informativo de lla R GS alla Banca su supporto informatico.
24. Registrazione dei movimenti delle contabilità speciali.
1. I movimenti giornalie ri de lle contabilità spe ciali che danno luogo a riscossioni e pagamenti
sono registrati dalle Tesore rie su apposite e videnze informatiche pe r ciascuna contabilità
spe ciale . Su tali e videnze sono riportati:
a) gli importi dei ve rsamenti affluiti;
b) le prenotazioni degli ordinativi emessi dal titolare de lla contabilità spe ciale e degli
accantonamenti ese guiti dalle Tesore rie pe r atti impeditivi;
c) la disponibilità residua della contabilità spe ciale .
2. Mensilmente vie ne prodotto, pe r ciascuna contabilità spe ciale, l'e labora to mod. 56 T.
contenente :
a) l'e lencazione analitica de i ve rsamenti affluiti e dei titoli di spe sa pagati;
b) i totali delle entrate e de lle uscite de l mese e dei mesi pre cedenti;
c) il debito trasportato alla fine dell'ese rcizio pre ce dente;
d) il re sto effe ttivo di cassa, calcolato come diffe renza fra il totale delle e ntrate
de ll'e se rcizio sommato al debito trasportato e il totale de i titoli estinti ne ll'ese rcizio;
e) l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare a fine mese ;
f) la disponibilità residua, data dalla diffe renza fra il resto effe ttivo di cassa e l'importo
complessivo degli ordinativi rimasti da pagare che sono singolarmente descritti ne l mod. 98 a
T.
3. Gli importi degli ordinativi pe renti e di quelli annullati ne l corso dell'ese rcizio dalla
Amministrazione inte stataria sono portati dalle Tesore rie provinciali in aumento de lla
disponibilità.
4. Gli ordinativi rimasti inestinti a fine e se rcizio vengono riprenotati con gli estremi de lla nuova
nume razione attribuita agli stessi pe r l'ese rcizio corre nte.
5. Una situazione riepilogativa del movimento de lla contabilità spe ciale è compilata e prodotta
dalle Tesore rie tutte le volte che i titolari di contabilità spe ciale ne fanno richiesta indicando il
giorno di rife rimento de lla situazione.
6. Le Tesore rie producono con cadenza mensile ai titolari delle contabilità spe ciali l'elaborato
mod. 56 T. di cui al comma 2. A de tto mode llo le sezioni uniscono gli ordinativi pagati ne llo
stesso de scritti e il mod. 98 a T contenente l'e lencazione degli ordinativi inestinti.
7. Qualora il titolare della contabilità spe ciale (ovve ro il proprio tesorie re o cassie re ) non
formuli pe r iscritto e ccezioni in ordine ai dati contenuti ne l cennato e laborato e ntro venti giorni
dalla data di ricezione , lo stesso si intende tacitamente approvato.
25. Registro mod. 190 T.
1. Il movimento dei ve rsamenti in titoli di spesa pagati dalle Poste è tenuto in evide nza ne l
registro mod. 190 T., nel quale vengono scritturati, distintamente pe r e lenco mod. 124 A/BT., i
ve rsamenti rice vuti dalle Tesore rie, ne l carico, e quelli ad esse rim borsati, ne llo scarico. Ne lla
parte de llo scarico sono annotati l'importo de i titoli stralciati, que llo ne tto rimborsato a Poste
mediante rilascio di quie tanza di contabilità spe ciale e gli estrem i della quie tanza stessa.
2. Il re gistro si chiude mensilmente, aggiunge ndo all'importo dei ve rsamenti rice vuti ne l mese
quello de i ve rsamenti non rimborsati alla fine de l mese pre cedente e deducendo dal totale così
ottenuto que llo dei rim borsi e ffe ttuati e de i titoli stralciati, allo scopo di de te rm inare l'importo
de i ve rsamenti rimasti da rimborsare.
3. A fine ese rcizio, i ve rsamenti eve ntualmente non rimborsati vengono trasportati a nuovo ne l
registro de ll'ese rcizio succe ssivo. In apposito se ttore de llo stesso re gistro viene tenuto in
e videnza, con le me desime modalità, il movimento de i ve rsamenti de i titoli di spe sa estinti
pe rve nuti da parte de i contabili de llo Stato.
26. Rilievi della Corte dei conti.
1. La Corte de i conti notifica i rilie vi formulati sulle imputazioni contabili dei titoli di spesa
mediante lette ra invia ta a ll'amm inistrazione em ittente e, pe r conoscenza, a lla Te sore ria
pagatrice.
27. Contabilità periodiche.
1. Le Tesore rie rendono conto di tutte le ope razioni di e ntra ta e di uscita e seguite, mediante
compilazione e trasm issione delle contabilità e degli altri e laborati pre visti dalla vigente
normativa.
2. I conti, i prospe tti, le note e le situazioni che de bbono e sse re pe riodicamente trasmessi alle
amministrazioni compete nti, sono prodotti, pe r i soli titoli di spesa cartace i, anche se negativi.
3. Ne lle dimostrazioni e nelle contabilità pe riodiche re lative alle ope razioni di riscossione e
pagamento in conto de l bilancio de llo Stato, le ope razioni in conto residui sono distinte da
quelle imputate alla compe tenza de ll'e se rcizio di rife rimento.
4. Flussi informa tici re lativi a lle entra te e d a lle uscite sono trasmessi dalla Banca a lla RGS,
tram ite collegamento telematico, ne lle cadenze (giornalie re, mensile ed annuali) e con le
modalità pre viste ne i re lativi protocolli d'intesa.
28. Contenuto e confezionamento dei pieghi per la spedizione delle contabilità.
1. Le contabilità de i titoli di spe sa cartacei estinti de vono esse re spe dite in pieghi o pacchi
assicurati, conve nie ntemente confezionati, nei quali vanno compresi i soli documenti attinenti
alla contabilità.
2. I titoli di spe sa vanno distinti pe r m iniste ro nonché pe r compete nza e re sidui e ordinati pe r
capitolo, se condo l'ordine progre ssivo in cui sono descritti negli e lenchi.
29. Revisione delle contabilità prodotte dalle Tesorerie per i titoli di spesa cartacei.
1. Gli e rrori e le irregolarità che siano riscontrati dalla Corte dei conti o da altre
amministrazioni ne lla re visione delle contabilità prodotte dalle Te sore rie vengono a queste
segnalate , distintamente pe r contabilità, inviando i titoli di spesa irregolari.
2. Le Tesore rie provve dono, ne i te rmini fissati, alle variazioni dandone confe rma alla Corte de i
conti o alle altre amministrazioni inte ressate, alle quali re stituiscono (in piego assicurato) gli
e laborati contabili regolarizzati e i titoli di spe sa.
3. Pe r gli stralci che comportino variazioni ai pre cede nti e siti, le Tesore rie dim inuiscono
de ll'importo de i titoli stralciati i pagamenti de i mesi pre ce denti, ne llo stesso giorno in cui i titoli
medesimi, regolarizzati, sono riprodotti in uscita.
Gli stralci re lativi ai pagamenti de ll'ese rcizio pre cedente comportano la variazione de l debito
trasportato nello stesso giorno in cui viene fatta la scritturazione in uscita.
4. Le variazioni di cui al presente articolo sono riportate sui mod. 82/83 T., mod. 59 T. e sugli
altri elaborati contabili. Pe r de tte variazioni le Te sore rie de vono inviare all'Amministrazione
centrale de lla Banca le prescritte dimostrazioni supple tive.
30. Rilievi sulle contabilità riguardanti i pagamenti per conto del debito pubblico.
1. I rilie vi fatti dal Dipartimento de l tesoro, ne ll'e same de lle contabilità pe riodiche de l debito
pubblico, sono comunicati alle Te sore rie con le tte ra conte nente la de scrizione de i titoli
irregolari, nonché le corrispondenti osse rvazioni e istruzioni alle quali le Te sore rie si attengono.
31. Variazioni alle scritture contabili relative ai pagamenti per conto delle amministrazioni ed
aziende autonome dello Stato.
1. Le risultanze de lle scritture relative ai pagamenti disposti dalle amm inistrazioni ed azie nde
autonome de llo Stato non possono e sse re modificate dopo la chiusura dell'ese rcizio.
2. Pe r i titoli di spesa stralciati dalle contabilità de ll'ese rcizio chiuso, la Tesore ria provinciale
eme tte corrispondente quietanza di trasfe rimento fondi sulla Te sore ria centrale, col vincolo di
commutabilità in quie tanza di fondo somministrato a favore de lla Banca. De tta quie tanza de ve
contene re l'indicazione de i titoli stralciati e de i mesi in cui questi furono contabilizzati.
3. I titoli, dopo esse re stati regolarizzati, vengono riprodotti in uscita in data corre nte in
contropartita dell'emissione della suddetta quie tanza di trasfe rimento fondi.
4. Qualora l'importo re lativo ai pagamenti de lle amministrazioni ed azie nde autonome pe r
l'e se rcizio chiuso debba esse re aumentato, alla sistemazione de lla diffe renza si provvede
mediante aumento dei pre cedenti pagamenti dell'ese rcizio in corso, eseguendo le ne cessarie
scritturazioni contabili sul mod. 82/83T. nonché sugli altri e laborati. O ve tale diffe renza trovi
compe nsazione ne lle scritturazioni di a ltra amministrazione o azienda autonoma, pe r il
corrispondente importo viene emessa quie tanza di trasfe rimento fondi, contro aumento de i
pre cedenti pagamenti de ll'e se rcizio corrente pe r le variazioni in più.
5. Ne l caso che la diffe renza rile vata ne lle contabilità delle amm inistrazioni ed azie nde
autonome trovi compensazione ne l bilancio de llo Stato, fe rme restando le variazioni da
apportare con le modalità di cui al comma 4, la sistemazione de lle partite compensative
figuranti ne lle spese di bilancio de ve avve nire mediante aumento o dim inuzione de lle voci di
bilancio, con conseguente e rispe ttiva dim inuzione o aumento de l de bito trasportato.
6. Le variazioni al debito o al credito trasportato effe ttuate dalle Tesore rie sono e videnziate sul
mod. 59 T. de l mese in cui vengono e seguite.
7. Ne l caso che i titoli non si possano regolarizzare o riguardino pagamenti non dovuti, le
compe tenti amministrazioni dispongono affinché le corrispondenti somme ve ngano rifuse
all'e rario da chi sia riconosciuto responsabile de ll'irregolarità.
32. Esame dei titoli di spesa cartacei già prodotti in contabilità.
1. O ve sorga la ne cessità di esamina re , pe r qua lsiasi causa , titoli di spesa estinti e già prodotti
in contabilità, la Tesore ria ne fa richie sta alla Corte de i conti pe r le spe se a carico de l bilancio
de llo Stato, o, in caso dive rso, alle compe tenti amministrazioni, spe cificando chiaramente i
motivi che la dete rm inano. In de tta richie sta debbono esse re de scritte le caratte ristiche de l
titolo (cognome e nome de l cre ditore, bilancio, capitolo, nume ro progre ssivo, data, importo,
contabilità in cui è compreso).
2. Gli intestatari de i titoli di spesa pagati, i loro legali rappresentanti o i procuratori che
intendono esaminare le firme di quie tanza, su di essi apposte , pe r acce rtarne l'aute nticità,
pre sentano a lla Tesore ria richiesta scritta , conte nente tutte le indicazioni ne ce ssarie ad
identificare i titoli. R ice vute tali istanze, la Tesore ria provvede con l'osse rvanza delle modalità
di cui al comma 1, con l'avve rtenza che il titolo di spe sa richiesto de ve esse re esam inato
esclusivamente dall'intestatario, dal suo legale rappresentante, o dal procuratore, te nuti a
comprovare la loro identità pe rsonale .
3. L'inte ressato, pre nde visione del titolo di spesa presso la Tesore ria e redige - alla prese nza
de l capo della ste ssa che appone a comprova il proprio visto - apposita dichiarazione sull'esito
degli acce rtamenti.
4. La Tesore ria re stituisce i titoli di cui al comma 1 alla Corte dei conti o all'amministrazione
che li ha emessi, comunicando il risultato degli acce rtamenti.
5. Q ualora dagli acce rtamenti effettuati siano eme rse responsabilità conne sse con il
pagamento de i titoli di spesa richiesti in visione , la Tesore ria ne dà immediata notizia
all'I.Ge.P.A..
6. Le RPS, ai fini del controllo amministrativo-contabile de i rendiconti prodotti dai funzionari
de legati, possono inoltrare dire ttamente alla Corte dei conti la richiesta in visione dei titoli di
spe sa. O ve dal riesame di tali titoli di spesa eme rgano e lementi di responsabilità che a bbiano
riflessi sul se rvizio di Tesore ria, le Ragione rie sudde tte debbono informare l' I.Ge.P.A..
33. Esame dei documenti sostitutivi relativi ai titoli di spesa informatici.
1. Ne i casi in cui sia pre vista la stampa di documenti sostitutivi di titoli di spe sa informatici
pagati in contante , gli intestatari de i titoli di spesa, i loro legali rappresentanti o i procuratori
che intenda no esam ina re le firme di quie tanza su di essi apposte, pe r a cce rta rne l'aute nticità ,
pre sentano alla Tesore ria che ha ese guito il pagamento richiesta scritta contenente tutte le
indicazioni ne ce ssarie ad identificare i titoli.
2. L'inte ressato, esam inato il documento sostitutivo presso la Tesore ria, redige apposito
ve rbale sull'esito degli acce rtamenti con le modalità di cui all'articolo 32, comma 5.
3. Ne l caso di disconoscimento de lla firma di quie tanza , la Tesore ria ne informa l'I.Ge.P.A. e la
compe tente amministrazione em ittente .
34. Compilazione del conto mensile.
1. L'Amministrazione centrale de lla Banca compila il conto mensile riassuntivo mod. 108 T.,
distintamente pe r compe tenza e residui, e lo trasme tte alla R GS e ntro il giorno 12 di ogni
mese, con allegati:
a) i prospe tti riassuntivi modd. 109 T. de lle entrate di bilancio (in conto compe te nza e in
conto re sidui);
b) i prospetti riassuntivi modd. 110 T. de i pagamenti pe r spe se di bilancio, distintamente
pe r compe tenza e residui, e con i prospe tti conte nenti la classificazione e conom ico-funzionale
de lla spesa;
c) il prospetto riassuntivo mod. 111 T. dei pagamenti fatti pe r conto delle amministrazioni
ed aziende autonome ;
d) un prospe tto de i saldi de lle contabilità spe ciali;
e) i prospe tti riassuntivi de lle variazioni apportate ai totali degli incassi e dei pagamenti de i
mesi pre cedenti;
f) le note riepilogative mod. 114 T. de i pagamenti di bilancio, distintamente pe r ogni spe cie
di titoli pagati, pe r buoni ordinari de l tesoro, pe r trasfe rimento fondi, pe r pagamenti di debito
pubblico.
2. Il conto mensile mod. 108 T., tanto pe r la contabilità dello Stato, quanto pe r le contabilità
spe ciali, pe r i depositi provvisori e pe r tutti i titoli comunque rice vuti in deposito dalle
Tesore rie, de ve dimostrare le ope razioni di entra ta e di uscita de l mese e que lle dei mesi
pre cedenti.
3. I conti mensili de vono esse re datati e firmati.
35. Dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte dei conti.
1. Le dichiarazioni di re golarità rilasciate dalla Corte de i conti in calce alle note rie pilogative
mod. 114 T. sono dall'I.Ge.P.A. registrate e trasmesse all'Amministrazione ce ntrale de lla Banca
che le allega al conto giudiziale.
36. Conto complementare dell'esercizio finanziario.
1. L'Amministrazione centrale de lla Banca, dopo ave r rice vuto le dichiarazioni di regolarità di
cui all'articolo 35 e riscontrato le ope razioni di variazione ese guite dalle Tesore rie alle scritture
de ll'e se rcizio chiuso, compila il conto complementare e lo trasme tte in doppio esemplare alla
R GS.
2. Il conto complementare riporta:
a) pe r le entrate dell'Erario, le risultanze di dicembre rettificate dalle variazioni eseguite
dalle Tesore rie dopo la chiusura de ll'ese rcizio; pe r le uscite di bilancio e fuori bilancio, gli
im porti complessivi delle dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte dei conti;
b) pe r le amministrazioni e d aziende autonome dello Stato, l'importo complessivo, pe r
ciascuna amministrazione, de i riconoscimenti dei pagamenti e ffe ttuati dalle Tesore rie;
c) pe r le contabilità spe ciali e pe r i depositi provvisori, le e ntrate e le uscite de l mod. 108
T. di dicembre, re ttificate in dipende nza de lle variazioni eseguite dalle Tesore rie dopo la
chiusura de ll'ese rcizio.
3. Al conto complementare sono allegati i prospe tti delle variazioni apportate dopo la chiusura
de ll'e se rcizio.
4. Con il conto complementare vie ne definito l'ammontare de l debito da trasportare alla fine
de ll'e se rcizio finanziario. Alla de te rminazione de l de bito da trasportare non concorrono gli
im porti de i pagamenti e ffe ttuati dalle Tesore rie , ma non ancora
contabilizzati
dall'amm inistrazione che li ha disposti (titoli di spesa da regolarizzare , pagamenti in conto
sospeso da regolare , pagamenti e ffe ttuati pe r conto delle amministrazioni ed azie nde
autonome non ancora rimborsati, quota inte re ssi B.O.T.). De tti pagamenti concorrono inve ce al
calcolo de lla quota parte de l «conto disponibilità» utilizzata ne l corso dell'ese rcizio dall'e rario
de llo Stato.
37. Sottoconti giudiziali.
1. Le Tesore rie provvedono, dopo la chiusura de ll'e se rcizio finanziario, alla compilazione, e ntro
i te rm ini prescritti, de i segue nti sottoconti giudiziali:
a) mod. 116 T. - pe r le e ntrate e le uscite de lla contabilità de llo Stato;
b) mod. 118 T. - pe r la gestione de i depositi provvisori;
c) mod. 133 cat. I MEF - pe r il se rvizio de i de positi in e ffe tti pubblici;
d) mod. 100 cat. I MEF - pe r le riscossioni effettuate in contanti ne lla gestione de i depositi
de l MEF.
2. Le Tesore rie alle gano ai sottoconti giudiziali i documenti di entrata e di uscita pre visti dalle
spe cifiche disposizioni conte nute negli articoli che seguono.
Tali documenti debbono e sse re nume rati progressivamente in modo che vi sia esatta
corrispondenza con le scritturazioni risultanti dai re lativi elaborati.
3. I sottoconti con la re lativa documentazione giustificativa sono conse rvati dalle Tesore rie pe r
il successivo inoltro, in pie ghi assicurati, all'Amministrazione centrale della Banca.
38. Sottoconto giudiziale mod. 116 T.
1. Il sottoconto giudiziale mod. 116 T. contie ne l'indicazione :
a) de gli importi mensili dei titoli di e ntrata emessi distintamente pe r le quie tanze mod. 121
T., compre se quelle pe r trasfe rimento automatico de i fondi tra le Tesore rie de llo Stato e , pe r
ciascun importo, de l nume ro iniziale e te rm inale de lle quietanze rilasciate ;
b) del movimento degli inse rti mod. 121 T., avve nuto ne ll'ese rcizio finanziario.
39 . Sottoconto giudiziale mod. 118 T.
1. Il sottoconto giudiziale mod. 118 T. de ve esse re corre dato:
a) pe r l'e ntrata:
1) dalle matrici de lle quie tanze mod. 123 T. de i de positi provvisori rice vuti e dagli ele nchi
mensili mod. 118 AT;
b) pe r l'uscita:
1) dalle quietanze dei depositi provvisori estinti, m unite de i prescritti nulla osta e ordini
di restituzione ;
2) dagli ordinativi di pre levamento mod. 180 T. e stinti e dagli e lenchi mensili mod. 118
AT descrittivi de i singoli pagamenti di cui sopra.
2. Ne i mode lli 118 T. le entrate e le uscite debbono esse re esposte pe r totali mensili.
40. Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF.
1. Il sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF dei depositi in titoli e in buoni postali fruttife ri
già amministrati dalla Cassa depositi e prestiti Spa de ve esse re corredato pe r la parte relativa
all'uscita dagli ordini di restituzione de i depositi, mod. 41 cat. I MEF.
2. Ne l sottoconto de bbono e sse re esposti le uscite pe r totale mensile quale risulta dal mod.
133 cat. I MEF e l'ammontare de i depositi vigenti alla fine de ll'ese rcizio finanziario.
3. Il sottoconto è trasmesso, ne i te rm ini pre scritti, dalla Te sore ria alla DPSV che lo parifica con
le proprie scritture , vi appone la dichiarazione di regolarità sottoscritta dal dire ttore e lo
restituisce alla Tesore ria corredato degli ordini di restituzione de i de positi.
41. Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF.
1. Il sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF, da re dige rsi in duplice esemplare, contie ne:
a) l'indicazione delle riscossioni e ffe ttuate in contanti nella gestione de i depositi e l'ele nco
de i corrispondenti trasfe rimenti fondi emessi;
b) il movimento degli inse rti mod. 81-septies T. ve rificatosi ne ll'ese rcizio.
2. Il sottoconto de ve esse re munito de lla dichiarazione di parificazione con le scritture da parte
de lla DPSV e corre dato dalle matrici degli inse rti mod. 81- septies T.
42. Conti giudiziali dell'Amministrazione centrale della Banca.
1. L'Amministrazione centrale de lla Banca predispone annualmente , anche con modalità
informatiche, dopo la presentazione del conto complementare di cui all'articolo 37, i conti
giudiziali di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni:
a) mod. 115 T., pe r le entrate e le uscite della contabilità de llo Stato;
b) mod. 117 T., pe r la ge stione de i depositi provvisori.
2. Nei conti giudiziali sono riportati distintamente i totali de ll'entrata e dell'uscita risultanti dai
sottoconti de lle Te sore rie che sono allegati a corredo dei conti.
3. I conti sono trasmessi alla RGS la quale vi appone dichiarazione di regolarità e li inoltra alla
Corte de i conti.
4. L'Amministrazione centrale della Banca compila, altre sì, su appositi modelli, i conti giudiziali
re lativi alla gestione de i de positi pe r conto de l MEF. De tti conti sono trasmessi in doppio
esemplare al Ministe ro medesimo, unitamente ai relativi documenti giustificativi de lle
ope razioni di entra ta e di uscita.
5. La pre sentazione dei conti giudiziali è comple tata dall'Amministrazione centrale de lla Banca
entro il primo semestre dell'anno successivo all'approvazione de l rendiconto gene rale de llo
Stato di cui agli articoli 145 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.
43. Conto giudiziale mod. 115 T. per le entrate e le uscite della contabilità dello Stato.
1. Il conto giudiziale mod. 115 T. dimostra i dati di cui all'articolo 632 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, ed è documentato:
a) pe r l'e ntrata:
1) da supporti informatici contenenti i dati delle quie tanze mod. 121 T., comprese que lle
pe r ve rsamenti a titolo di fondo somministrato e pe r trasfe rimento automatico de i fondi fra le
tesore rie de llo Stato;
b) pe r l'uscita:
1) dalle note riepilogative mod. 114 T., munite de lla dichiarazione di re golarità de i
pagamenti eseguiti, rilasciata dalla Corte dei conti;
2) dai de cre ti di scarico di inse rti, rilasciati ne i casi di furto o di pe rdita pe r forza
maggiore ;
3) dai documenti re lativi ai riconoscimenti de i pagamenti a carico di amm inistrazioni ed
aziende autonome.
2. A corredo del conto l'Amministrazione centrale della Banca unisce la dimostrazione degli
inse rti, distinti pe r spe cie , utilizzati dalle singole Tesore rie .
44. Conto giudiziale mod. 117 T. per la gestione dei depositi provvisori.
1. Il conto giudiziale mod. 117 T. è distinto in conto di cassa e conto degli inse rti.
2. Il conto di cassa pone in e vide nza, distintamente pe r ciascuna Tesore ria:
a) la rimanenza a l te rm ine dell'ese rcizio pre cede nte e l'importo de i depositi rice vuti
ne ll'e se rcizio corrente con i rispe ttivi totali;
b) l'importo de i de positi restituiti ne l corso de ll'e se rcizio e que llo de lla rimanenza al
te rm ine dell'ese rcizio.
3. Il conto de gli inse rti contiene l'indicazione de l movimento degli inse rti mod. 123 T.
4. Il conto è corredato dai sottoconti giudiziali de lle singole Tesore rie ai quali sono uniti i
pre scritti documenti giustificativi.
PA RTE SECONDA
ENTRA TE
TITOLO I
Versamenti
Capo I - Disposizioni generali
45. Versamento delle entrate nelle casse dello Stato.
1. Tutte le somme dovute , pe r qualsiasi titolo, all'Erario, com unque introitate dagli inte rmediari
e dai concessionari della riscossione, debbono affluire ne lle casse de llo Stato - Te sore ria
centrale o Tesore rie provinciali - ne i te rm ini e con le modalità stabilite dalle leggi, dai
regolamenti o da altre disposizioni.
2. Ai fini del rispe tto de i te rm ini previsti da le ggi fiscali o da altre norme , i ve rsamenti con
bonifico banca rio o posta le di cui a ll'a rticolo 54, si intendono e ffe ttuati ne lla data indicata sulla
rice vuta o sulla comunicazione di bonifico rilasciata dalla banca o da Poste .
3. I ve rsamenti ne i conti correnti postali de lle Tesore rie di cui all'articolo 49 si intendono
effe ttuati ne lla data di acce ttazione del ve rsamento da parte di Poste ovve ro, pe r i ve rsamenti
effe ttuati con postagiro, nella data in cui è stato adde bitato il conto de l traente.
4. Le rice vute di ve rsamento in conto corrente postale e i documenti attestanti il ve rsamento
con bonifico bancario e postale , di cui al comma 2, hanno valore libe ratorio ne i confronti de i
debitori e de gli agenti contabili de llo Stato e sono portati a discarico ne lle contabilità e ne i conti
giudiziali, ai fini de lle dimostrazioni di cui all'articolo 621, lettera f), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.
5. I ve rsamenti de vono contene re tutti gli elementi atti ad individuare il debitore , ivi compreso,
ne i casi pre visti, il codice fiscale.
46. Imputazione dei versamenti.
1. L'acquisizione de i ve rsamenti è effe ttuata dalle Tesore rie pe r conto dell'Amministrazione cui
spe tta curarne l'acce rtamento e la riscossione ; i ve rsamenti di pe rtinenza de l bilancio de llo
Sta to sono imputati a l capo, capitolo ed e ve ntua le a rticolo dello sta to di pre visione de ll'e ntrata
stabiliti dal quadro di classificazione de lle e ntrate predisposto dalla RGS, distintamente pe r
compe tenza e residui, a se conda che riguardino entrate acce rtate ne ll'ese rcizio corrente
oppure in quelli pre cede nti.
Capo II - Valori e titoli ammessi in versamento
47 . Specie dei valori e dei titoli.
1. I ve rsamenti a favore de lle Tesore rie sono effe ttuati mediante :
a) mone te metalliche e biglietti di banca ave nti corso legale nello Stato italiano;
b) vaglia cambiari de lla Banca;
c) assegni tratti su conti che le banche de tengono presso la Banca;
d) vaglia postali e assegni postali vidimati di cui all'articolo 48;
e) le tte ra di adde bito ne l conto di una banca, firmata dai sogge tti abilitati a trarre dal conto
medesimo;
f) bonifici bancari e postali di cui all'articolo 54;
g) ve rsamento ne i conti corre nti postali intestati alle Tesore rie di cui all'articolo 50;
h) titoli di spesa da commutare in documenti di e ntrata;
i) titoli di spesa pagati, pre sentati pe r il rimborso dai contabili de llo Stato e dagli uffici
postali;
l) altri mezzi di pagamento, compresi quelli e le ttronici, disponibili sul circuito bancario e
postale compatibili con le procedure de ll'Istituto che ge stisce il se rvizio di tesore ria statale .
2. I titoli di cre dito e postali di cui alle le tte re b), c), e d) de vono esse re dire ttamente intestati
alla Tesore ria compe te nte , oppure ad essa trasfe riti, mediante un'unica girata, dai contabili
de llo Stato o da altri uffici e amministrazioni statali.
3. I titoli di cui alla le tte ra c) possono anche esse re intestati alla banca trae nte e girati pe r
l'incasso alla Tesore ria compe tente .
4. Le Te sore rie emettono i corrispondenti documenti di entrata solo ad avvenuto incasso de i
pre de tti titoli di cre dito e postali.
5. I titoli di cre dito e postali che non possono esse re incassati ne lla stessa giornata ne lla quale
pe rve ngono alle Tesore rie sono da queste annotati in un'e videnza che può esse re tenuta anche
con modalità informatiche , come pre visto nell'articolo 19.
48. Versamenti mediante vaglia postali e assegni postali vidimati.
1. I vaglia postali e gli assegni postali vidimati da incassare sono ritirati dalle filiali provinciali di
Poste che riconoscono i fondi a lle Tesore rie anche mediante compensazione con que lli prele va ti
pre sso le stesse .
2. Le Tesore rie restituiscono ai mittenti i vaglia e gli assegni postali pe rvenuti oltre il te rm ine di
validità degli ste ssi.
49. Versamenti nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie.
1. I ve rsamenti ne i conti corre nti postali intestati alle Tesore rie sono e seguiti presso le agenzie
postali mediante la compilazione di appositi bolle ttini ovve ro con postagiro o bonifici bancari e
postali o con altri mezzi e lettronici di pagamento.
2. Il ve rsante de ve indicare gli e lementi ne cessari pe r l'imputazione de l ve rsamento e , ove
pre visto, il codice ve rsante .
3. La gestione dei conti corre nti, ivi compreso il trattamento della documentazione re lativa ai
ve rsamenti e ai pre levamenti, può esse re effettuata con le modalità informatiche concordate
con Poste .
50. Interessi sui fondi versati in conto corrente postale.
1. Le Tesore rie ve rsano al bilancio de llo Stato, con imputazione alle entrate e ventuali e dive rse
de l MEF, l'importo degli inte ressi annui riconosciuti da Poste sui fondi affluiti sui conti correnti
posta li inte sta ti a lle Tesore rie medesime .
51. Contabilizzazione dei versamenti affluiti sui conti correnti postali.
1. Le Tesore rie pre le vano dal proprio conto corrente le somme re lative ai ve rsamenti da
contabilizzare quali risultano dall'e stratto conto trasmesso da Poste .
2. Il pre le vamento è disposto con assegno a favore de l capo de lla Tesore ria ovve ro con
modalità informatiche.
3. La Tesore ria contabilizza i ve rsamenti mediante emissione, ne i casi pre visti, de i documenti
di e ntra ta , sulla base della documentazione invia ta da Poste.
4. O ve , in casi e cce zionali, Poste non possa riconosce re in giornata l'importo de ll'asse gno a lla
Tesore ria, que st'ultima lo scrittura al conto sospeso «colle ttivi» e contabilizza ugualmente i
ve rsamenti.
5. Pe r i ve rsamenti non potuti contabilizzare entro il se condo mese succe ssivo a que llo de l
rice vimento de lla re lativa documentazione a causa della mancanza degli elementi di cui
all'articolo 49, comma 2, le Tesore rie costituiscono depositi provvisori ai se nsi de ll'articolo 173.
6. Le Tesore rie annotano i movimenti de l conto corrente posta le in apposita e videnza da
tene rsi anche con modalità informatica ai sensi de ll'articolo 20.
52. Somme erroneamente versate sui conti correnti postali delle Tesorerie.
1. Le somme e rroneamente accreditate sui conti correnti postali delle Tesore rie e pe r le quali
non siano stati emessi documenti di entrata sono restituite al ve rsante pre via autorizzazione
de lla compe te nte RPS.
2. La re stituzione può avvenire mediante emissione di vaglia cambiario «non trasfe ribile » a
favore de l ve rsante, con accreditamento in conto corrente bancario e postale , a se conda de lla
richiesta de l creditore .
53. Vaglia postali e assegni postali di dubbia imputazione.
1. Le Tesore rie chie dono tempestivamente notizie ai m ittenti pe r i vaglia postali e pe r gli
asse gni postali vidimati che non re chino le ne cessarie indicazioni sulla natura del ve rsamento.
2. O ve le notizie di cui al comma 1 non pe rvengano entro il te rm ine di validità dei vaglia e
degli assegni, le Te sore rie procedono in ogni caso all'incasso de i prede tti titoli e costituiscono
pe r i re lativi importi depositi provvisori da intestarsi ai ve rsanti, ai sensi dell'articolo 172.
54. Versamenti mediante bonifici bancari e postali.
1. Le disposizioni di bonifico bancario e postale pe r ve rsamenti a favore de lle Te sore rie
debbono re care le comple te coordinate bancarie comprensive del codice IBAN pe r conse ntirne
la finalizzazione automatica presso la tesore ria compe tente , il codice fiscale de l ve rsante , la
causale de l ve rsamento nonché, ne i casi pre visti, il codice ve rsante , da acquisire presso la
compe tente RPS.
2. Le Tesore rie contabilizzano i bonifici ne lla stessa data in cui rice vono i fondi dalle banche e
da Poste sulla base de lle coordinate bancarie di cui al comma 1, che individuano la Te sore ria
destinataria del bonifico nonché il capitolo di bilancio o il conto di te sore ria cui la somma de ve
affluire . Conse guentemente le Tesore rie non te ngono conto de ll'eve ntuale valuta pe r il
be neficiario indicata ne lla disposizione di bonifico.
55. Versamenti di titoli di spesa pagati.
1. Le Tesore rie rice vono in ve rsamento da Poste i titoli di spesa pagati dagli Uffici postali.
2. I titoli di cui al comma 1, se riconosciuti regolari dalle Tesore rie , sono rimborsati dalle stesse
effe ttuandone la scritturazione in uscita e accreditandone l'importo complessivo ne lla
contabilità spe ciale intestata a «Poste Italiane S.p.a.- Se rvizio di tesore ria».
3. Le Te sore rie possono rice ve re in ve rsamento titoli di spesa pagati da altri agenti contabili
de llo Stato con i fondi de lla riscossione , accompagnati dalla distinta di ve rsamento conte nente
l'imputazione delle somme.
4. A fronte dei titoli di cui al comma 3 riconosciuti regolari, le Te sore rie rilasciano i documenti
di e ntrata richiesti dagli agenti contabili.
56. Bonifici bancari e postali di dubbia imputazione e restituzione di somme erroneamente
versate.
1. Gli importi dei bonifici bancari e postali che non sia possibile finalizzare automaticamente a
causa de ll'e rrata indicazione delle coordinate bancarie sono ve rsati in un'apposita contabilità
spe ciale di se rvizio intestata al capo di ciascuna Tesore ria che ne effe ttua la rendicontazione
mensile alla coe sistente RPS.
2. Qua lora dalle coordinate banca rie non sia possibile individua re la Tesore ria compe tente , il
ve rsamento vie ne accre ditato sulla contabilità spe ciale ape rta sulla Tesore ria autorizzata dal
MEF.
3. La Tesore ria finalizza il ve rsamento con prele vamento dell'importo dalla prede tta contabilità
spe ciale non appe na acquisiti gli e lementi atti ad individuare la re lativa imputazione.
4. Ne l caso in cui non sia possibile acquisire tali e lementi, le Tesore rie costituiscono un
deposito provvisorio ai sensi dell'articolo 173, de corso il se condo mese successivo a quello in
cui il bonifico è stato regolato.
5. Pe r la restituzione di somme e rroneamente ve rsate con bonifici ed affluite ne lla contabilità
spe ciale di se rvizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni pre viste dall'articolo 52.
Capo III - Distinte di versamento
57. Compilazione delle distinte di versamento.
1. Pe r i ve rsamenti dive rsi da que lli e ffe ttuati con procedure te lematiche e con bonifici bancari
e postali va compilata, a cura de l ve rsante, la distinta di ve rsamento mod. 124 T., utilizzando
la modulistica pre stampata disponibile presso le Tesore rie ovve ro moduli predisposti con
procedure informatizzate purché conform i a quella originale.
2. Le distinte di ve rsamento possono e sse re presentate in Tesore ria ovve ro esse re inviate pe r
posta. Ne l caso in cui le stesse non siano pe rve nute, alla compilazione provvedono
dire ttamente le Tesore rie .
3. Pe r i ve rsamenti e ffe ttuati mediante conto corrente postale, le Tesore rie , nei casi in cui sia
ne ce ssario acquisire il visto dalle RPS, compilano, in luogo delle distinte mod. 124 T., ele nchi
contenenti le medesime indicazioni pre viste dalle distinte.
4. Le distinte re lative ai ve rsamenti ai capi I - II - VI - VII - VIII - X - XX - XXIX sono
assogge ttate al visto de lle RPS.
5. Il «visto» sui ve rsamenti può esse re richiesto dalle Tesore rie e ad esse comunicato dalle
RPS anche con modalità informatiche.
6. Sono esclusi dal visto i ve rsamenti effe ttuati dire ttamente dagli agenti contabili, dagli
inte rmediari e dai concessionari pe r la riscossione de i tributi, dalle banche e dagli e nti pubblici
di cui alle tabe lle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
pe r i quali va indicato, ove pre visto, il codice ve rsante . Sono altresì esclusi dal visto i
ve rsamenti e ffe ttuati dalle banche in nome e pe r conto proprio, compre si que lli re lativi alle
im poste riscosse a mezzo de lega dai contribue nti.
7. I sogge tti, compre si i titolari di conti di tesore ria, che de vono e ffe ttuare, anche mediante
ope razioni di girofondi, ve rsamenti al bilancio de llo Stato o a favore di altri conti di tesore ria,
sono tenuti ad indicare ne lla distinta di ve rsamento e ne i titoli di spesa il proprio codice fiscale .
8. Ne i casi in cui non è pre vista la compilazione de lla distinta di ve rsamento il codice fiscale
de ve esse re indicato, a cura de l ve rsante , ne lle e quivale nti disposizioni di ve rsamento.
9. Le te sore rie sono autorizzate a rifiutare i ve rsamenti presentati dire ttamente ai propri
sportelli se privi del codice fiscale de l ve rsante.
10. Eventuali re ttifiche sulle distinte di ve rsamento de vono esse re convalidate a cura de l
ve rsante.
TITOLO II
Quietanze e altri titoli di entrata
58. I documenti di entrata.
1. Le Tesore rie, a fronte de i ve rsamenti rice vuti, rilasciano documenti di e ntrata che hanno
pote re libe ratorio pe r l'importo indicato sugli stessi.
2. I prede tti documenti non sono rilasciati ne i casi in cui i ve rsamenti siano stati e ffe ttuati in
conto corrente postale o con bonifico bancario o postale o con altri mezzi e le ttronici.
3. I documenti di entrata sono costituiti da:
a) quie tanze mod. 121 T. pe r i ve rsamenti a ffluiti a ll'e ra rio de llo Sta to;
b) quietanze mod. 123 T. pe r i depositi provvisori;
c) quietanze mod. 81 septies T. pe r i de positi de finitivi;
d) quietanze mod. 121 T. di trasfe rimento fondi di cui all'articolo 144;
e) quie tanze mod. 80 T. (Spe ciale) pe r i ve rsamenti ne lla contabilità spe ciale intestata a
«Poste Italiane S.p.a. - Se rvizio di tesore ria»;
f) ricevute pe r i ve rsamenti affluiti sui conti corre nti della Tesore ria centrale di cui
all'articolo 142 o sulle contabilità spe ciali di cui all'articolo 145.
4. Le quie tanze di cui al comma 3 possono esse re sostituite da rice vute di ve rsamento.
59. Firma, emissione, consegna o spedizione dei documenti di entrata.
1. Le Tesore rie rilasciano, ne i casi pre visti, i documenti di e ntrata:
a) all'atto de ll'acquisizione dei ve rsamenti pe r que lli eseguiti ai propri sportelli in contanti;
b) ne l giorno della riscossione se il ve rsamento è effe ttuato con assegni o vaglia postali o
con gli altri titoli di cui all'articolo 47, comma 1, le tt. b) e c);
c) all'a tto de l pre le vamento delle somme dal conto corrente posta le pe r i ve rsamenti di cui
all'articolo 49;
d) nel giorno di contabilizzazione de i bonifici pe r i ve rsamenti di cui all'articolo 54.
2. I documenti di entrata, pre vio riscontro con le distinte di ve rsamento, ove pre senti, sono
firmati dal tesorie re centrale o dal capo della Te sore ria compe tente e conse gnati o spe diti agli
inte ressati, salvo che spe ciali disposizioni non ne preve dano l'invio ad Amministrazioni o uffici
pe r ulte riori adempimenti.
60. Compilazione dei documenti di entrata.
1. I documenti di entrata sono compilati con procedure informatiche e de vono re care un
nume ro progressivo pe r ese rcizio finanziario e pe r ciascuna Tesore ria emitte nte nonché , pe r i
ve rsamenti accreditati ne lle contabilità spe ciali, pe r ciascuna contabilità. Essi riportano la data
di emissione, l'indicazione in cifre ed in le tte re dell'importo, l'imputazione de l ve rsamento, la
causale, la denom inazione de l ve rsante o de ll'amm inistrazione ne l cui inte re sse è stato
effe ttuato il ve rsamento nonché, ove pre visto, il codice de l ve rsante e /o il re lativo codice
fiscale .
2. Ne i casi previsti le Tesore rie possono eme tte re documenti di entrata cum ulativi pe r una
medesima tipologia di ve rsamenti, alle gando a ciascun documento l'e lenco de i ve rsanti, con
l'importo e la data di ciascun ve rsamento.
3. L'importo dei documenti di entrata emessi nel giorno, è riportato su apposite evide nze
tenute dalle Tesore rie , anche con modalità informatiche , e de ve concordare con que llo esposto
ne lle corrispondenti scritture di e ntrata a fine giornata.
4. L'importo me nsile dei ve rsamenti pe r ciascuna tipologia di quie tanza di cui all'articolo 58, è
annotato sull'ultima matrice della quie tanza de l mese di rife rimento con riporto dei pre ce denti.
61. Inserti con marchio a secco - custodia e movimento.
1. Pe r l'em issione de lle quie tanze di cui all'articolo 58 sono utilizzati inse rti con marchio a
se cco forniti dal MEF su richiesta de lla Banca, costituiti da quattro copie (quietanza, matrice ,
estratto e scheda).
2. Gli inse rti sono assunti in carico nel registro mod. 16 T.-Aut, tenuto anche con modalità
informatiche, dal quale vengono scaricati all'atto de l loro utilizzo.
3. Entro il giorno 5 de l mese di maggio, le Tesore rie inviano al MEF, anche con modalità
informatiche, un prospe tto dimostrativo de l movimento de gli inse rti avvenuto ne l pre ce dente
ese rcizio finanziario.
4. Le matrici degli inse rti utilizzati sono custodite dalle Tesore rie pe r e sse re allegate , nei casi
pre visti, ai conti giudiziali prodotti dall'Amministrazione centrale de lla Banca.
5. Le matrici che non debbono e sse re allegate ai conti giudiziali sono conse rvate dalle
Tesore rie pe r un pe riodo di 20 anni; la conse rvazione può esse re e ffe ttuata a nche su supporto
informatico.
6. Con analoghe modalità e pe r lo stesso pe riodo di tempo di cui al comma 5 sono custodite
dalle Tesore rie le schede degli inse rti utilizzati qualora le re lative matrici debbano e sse re
alle gate ai conti giudiziali.
62. Rettifiche di imputazione dei documenti di entrata.
1. Le richie ste di re ttifiche di imputazione (capitolo, articolo, compe tenza/re sidui) de i
documenti di entrata pe r ve rsamenti al bilancio de llo Stato, sono presentate o inviate dagli
inte ressati al compe tente Ufficio di ragione ria che le prenota ne l SIRGS pe r rende rle disponibili
a lla Tesore ria compe te nte a vendo cura di trasme tte re a quest'ultima il documento origina le .
2. Qualora l'Ufficio di ragione ria sia ne ll'impossibilità di repe rire il documento di e ntrata
originale , autorizza la Tesore ria ad emette re il re lativo ce rtificato sostitutivo pre visto
dall'articolo 66 sul quale la Tesore ria medesima apporta le re ttifiche con le modalità di cui ai
successivi commi 4 e 5.
3. Nel caso in cui il ve rsante presenti la quie tanza originale dire ttamente in Tesore ria,
quest'ultima la trattie ne e provvede a richiede re la variazione all'Ufficio di ragione ria.
4. Le re ttifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragione ria ne l SIR GS fino a tutto il mese di marzo
de ll'anno successivo a que llo di emissione de l documento di e ntrata. Le Tesore rie eseguono le
variazioni prenotate entro i te rmini stabiliti dalla circolare di chiusura de lle contabilità di ogni
ese rcizio finanziario.
5. Le rettifiche sono annotate ne lle e vide nze informatiche della Tesore ria e riportate sui
documenti di entra ta (quie ta nze, a ltre parti de ll'inse rto, e rice vute di ve rsamento), e sono
convalidate con dichiarazione datata e firmata dal capo de lla Tesore ria e re cante il timbro
ufficiale.
6. Le re ttifiche di imputazione dei documenti di entrata relativi a ve rsamenti in contabilità
spe ciali de vono e sse re richieste dagli inte re ssati ai titolari de lle contabilità medesime ovve ro
dire ttamente alle Tesore rie che informano i prede tti titolari; tali re ttifiche possono e sse re
eseguite dalle Tesore rie fino a l 30 aprile de ll'anno succe ssivo a que llo di contabilizzazione de l
ve rsamento.
7. La Banca invia alla R GS flussi te lematici giornalie ri e mensili di parifica de lle entrate relative
a capitoli di bilancio e fuori bilancio se condo le modalità e i te rm ini stabiliti ne i protocolli
d'intesa.
63. Variazione degli elementi descrittivi dei documenti di entrata.
1. La Banca e la R GS, nell'ambito dei rispe ttivi sistemi informativi, possono eseguire modifiche
agli elementi descrittivi de i documenti di entrata quali il ve rsante , la causale, e il codice fiscale
fino al 30 aprile de ll'anno successivo a quello de lla loro emissione . Di tali modifiche vie ne data
re ciproca comunicazione al fine di consentire l'allineamento de i rispe ttivi archivi.
64. Riduzione dell'importo e annullamento dei documenti di entrata.
1. Le re ttifiche che comportino la riduzione de ll'importo di un documento di entrata ovve ro
l'annullamento de l documento mede simo, da effettuarsi con le modalità e ne i te rm ini di cui
a ll'a rticolo 62, devono conte ne re anche l'indicazione della destina zione della somma che si è
resa disponibile .
2. Il re impie go de lle somme ve rsate al bilancio dello Stato può esse re fatto nell'ambito de l
bilancio ste sso e , ne i casi e spressamente autorizzati dal compe tente Ufficio di ragione ria, in
contabilità spe ciali o con trasfe rimento fondi a favore de lle amm inistrazioni compe tenti.
3. Il nuovo documento di entra ta emesso de ve conte ne re ne lla causa le l'indicazione degli
estrem i di que llo ridotto o annullato da cui proviene l'importo.
4. A fronte de lla riduzione de ll'importo o dell'annullamento di un documento di e ntrata
de ll'e se rcizio pre ce dente, la Tesore ria emette , entro i te rm ini di cui all'articolo 63, un nuovo
documento a data corre nte, pe r il 31 dicembre de ll'e se rcizio chiuso, attribuendo allo ste sso il
nume ro progressivo rife rito al prede tto ese rcizio.
65. Imposta di bollo sui documenti di entrata.
1. Sui documenti di entrata de ve esse re applicata l'imposta di bollo, pre vista dalla vigente
norma tiva fisca le , fatte salve le ipote si di e senzione .
2. L'imposta viene riscossa in modo virtuale e ve rsata al bilancio de llo Stato da ciascuna
Tesore ria pe r importo comple ssivo, fatte salve eve ntuali spe cifiche disposizioni pe r le Regioni a
statuto spe ciale .
66. Distruzione o smarrimento di documenti di entrata.
1. In caso di sma rrimento o distruzione di una quie tanza di cui a ll'a rticolo 58 o di a ltra parte
de ll'inse rto, la Tesore ria, rilascia un ce rtificato sostitutivo mod. 128 T. desumendo i dati dalla
re lativa matrice o scheda di quie tanza o da altra e videnza anche informatica.
2. Qua lora ve nga sma rrita o distrutta una delle rice vute di cui a ll'a rticolo 58 la Te sore ria
rilascia un'attestazione di ve rsamento contenente tutti i dati registrati ne lle evide nze
informatiche della Tesore ria all'atto della contabilizzazione de l ve rsamento.
3. Il rilascio de l ce rtificato sostitutivo di cui al comma 1 o de ll'attestazione di ve rsamento di cui
a l comma 2 avviene su richiesta de l sogge tto che ha e ffe ttuato il ve rsamento o
de ll'amm inistrazione che ne ha inte resse .
4. Nella richiesta de vono e sse re spe cificati gli estrem i de lla quie tanza distrutta o smarrita o
quelli de l ve rsamento effettuato.
5. La Tesore ria annota in apposite e videnze, da tene rsi anche con modalità informatiche ,
l'avve nuto rilascio de i ce rtificati di cui ai commi 1 e 2.
6. Ne l caso si rintracci la quietanza dichiarata distrutta o smarrita il ce rtificato emesso in
sostituzione deve esse re annullato e custodito agli atti de lla Te sore ria.
67. Divieto di rilasciare duplicati o copie delle quietanze.
1. Le Tesore rie non possono, in alcun caso, rilasciare copie o duplicati de lle quie tanze
compilate sugli inse rti di cui all'articolo 61.
2. A richiesta delle Amministrazioni inte ressate , le Tesore rie sono autorizzate a rilasciare un
prospe tto delle quietanze emesse con tutte le indicazioni risultanti dalle m atrici o dalle
e videnze informatiche.
68. Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario.
1. Le Tesore rie non debbono dare corso a richieste di riduzione o annullamento di documenti di
entrata contro rimborso dire tto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore de lle parti.
2. Al rimborso delle somme e rroneamente o inde bitamente ve rsa te all'e ra rio provvede
l'Amministrazione che le ha acquisite , con le modalità pre viste pe r il pagamento de lle spese
de llo Stato.
3. La DPSV è compe tente a disporre il rimborso de lle somme e rroneamente o indebitamente
ve rsate in conto entrate de l MEF (Capo X), ovve ro a capi dive rsi dal Capo X, ne l caso in cui le
Amministrazioni compe tenti non abbiano, ne l proprio stato di pre visione , apposito capitolo di
spe sa.
PA RTE TERZA
SPESE
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Pagamento delle spese
69. Principi.
1. I pagamenti dello Stato sono effe ttuati con titoli di spe sa informatici e , in via re siduale, con
titoli di spesa cartace i. Essi sono regolati se condo procedure conformi alle esige nze del sistema
e conomico nazionale , che ope rano in forma inte grata con i se rvizi de l sistema bancario e
postale .
70. Titoli di pagamento.
1. Al pagamento de lle spese si provvede con:
a) mandati;
b) ordinativi e buoni tratti su ordini di accreditamento;
c) ordinativi tratti su contabilità spe ciali ovve ro su conti correnti ape rti presso la Te sore ria
centrale ;
d) ordini tratti su ruoli di spesa fissa.
71. Elementi dei titoli di spesa.
1. I titoli di spesa sono intestati a pe rsone fisiche, a pe rsone giuridiche e ad e nti pubblici e
privati con o se nza pe rsonalità giuridica e de vono riportare i seguenti elementi:
a) l'amm inistrazione emitte nte;
b) il nume ro d'ordine progressivo pe r ese rcizio finanziario;
c) l'ese rcizio finanziario;
d) il codice pe r l'imputazione alla compe tenza o ai residui;
e) i dati SIOPE pe r la codifica de lla spesa;
f) la Tesore ria asse gnataria e la località de l pagamento;
g) l'importo (in cifre e in le tte re );
h) le comple te gene ralità o la denominazione de l creditore nonché il re lativo codice fiscale
o la partita IVA;
i) l'ogge tto de lla spesa;
l) la data di em issione ;
m) la firma digitale pe r i titoli informa tici e , pe r i titoli carta ce i, la firma a utogra fa e il
tim bro d'ufficio de ll'amm inistrazione emitte nte;
n) ne i casi pre visti da disposizioni le gislative
de ll'amm inistrazione emitte nte .
o
regolamentari,
il
codice
fiscale
2. In re lazione alla modalità di estinzione i titoli di spesa de vono riportare i segue nti altri
e lementi:
a) pe r i pagamenti in contanti, le gene ralità della pe rsona che de ve dare quie tanza, con
l'indicazione de lla qualifica di rappresentante legale, o volontario, qualora il bene ficiario sia
rappresentato da altro sogge tto.
La responsabilità de lla corre tta individuazione de i sogge tti legittimati a dare quie tanza e de lla
re lativa qualifica fanno carico all'amministrazione emittente ;
b) pe r i pagamenti che si avvalgono dei circuiti bancario e postale , le coordinate del conto
de l creditore ne l formato BIC -IBAN;
c) pe r il pagamento mediante commutazione in vaglia cambiario, l'indirizzo de l creditore ;
d) pe r i pagamenti a favore di conti di tesore ria statale , il nume ro identificativo de l conto e
la Te sore ria di destinazione;
e) pe r i ve rsamenti a favore de ll'Erario, il capo, il capitolo d'entrata e l'e ventuale articolo.
3. Le Tesore rie amme ttono a pagamento i titoli di spesa dopo ave r e ffe ttuato gli adempimenti
connessi con la prenotazione e il controllo de lla regolarità formale de i titoli stessi. In ogni caso
i titoli di spesa re canti una data di esigibilità non sono pagabili prima de lla data indicata.
4. Pe r gli adempimenti connessi al controllo e al pagamento de i titoli di spe sa informatici si
rinvia ai re lativi protocolli d'intesa.
Capo II - Intestazione dei titoli di spesa
72. Persona fisica.
1. I titoli di spesa emessi a favore di pe rsona fisica re cano nell'intestazione le comple te
ge ne ralità.
2. Pe r comple te gene ralità de ve intende rsi: cognome , nome, luogo e data di nascita e il codice
fiscale de l creditore .
3. Le Tesore rie danno comunque corso a i titoli di spesa carta ce i da a ccredita re in conto
corrente bancario o postale, anche se privi de ll'indicazione de l luogo e de lla data di nascita de l
cre ditore.
4. O ve il pagamento debba e ffe ttuarsi pe r contanti, l'amministrazione indica che il titolo va
riscosso con quie tanza de l creditore .
5. Q ualora il creditore abbia rilasciato procura, l'amm inistrazione emittente è tenuta ad
indicare sul titolo di spe sa che il pagamento può e sse r effe ttuato con quie tanza del creditore o
de l suo procuratore le cui comple te gene ralità e qualità de vono esse re riportate sul titolo
medesimo.
6. Qualora sussistano limitazioni alla capacità de l
l'amm inistrazione intesta il titolo al rappre sentante
ge ne ralità e qualità nonché de lle gene ralità de l
effe ttuarsi pe r contanti l'amministrazione indica che
rappresentante.
cre ditore di riscuote re e dare quie tanza,
legale con indicazione delle sue comple te
rapprese ntato. O ve il pagamento de bba
il titolo va riscosso con quie tanza de l solo
7. Ne i casi in cui sia pre visto l'inte rvento in quie tanza di pe rsona dive rsa dal creditore o dal
rappresentante, l'amministrazione riporta sul titolo anche le ge ne ralità e la qualifica di
inte rveniente in quie tanza.
8. Le Te sore rie sono tenute ad e seguire i pagamenti in conformità di quanto disposto dalle
amministrazioni senza effe ttuare ulte riori controlli.
73. Soggetto titolare di carica pubblica.
1. I titoli di spesa emessi non pe r crediti pe rsonali ma pe r spese ine renti al se rvizio svolto
ne ll'inte resse dello Stato, vanno intestati alla carica e può esse re omessa l'indicazione de lle
ge ne ralità de l titolare.
74. Persone giuridiche, enti o associazioni o società, con o senza personalità giuridica.
1. I titoli di spesa emessi a favore di pe rsone giuridiche pubbliche e private o di e nti o
associazioni con o senza pe rsonalità giuridica de vono indicare nell'intestazione la
de nominazione o la ragione sociale .
2. Compe te unicamente a ll'amm inistrazione emittente l'a cce rtamento e la corre tta indicazione
ne i titoli di spesa de lla forma giuridica de l creditore .
3. Pe r i titoli di spesa da pagare in contanti, salvo quanto pre visto dall'articolo 83, comma 1,
l'amm inistrazione emittente deve indicare le comple te ge ne ralità del sogge tto te nuto a dare
quie tanza, seguita dalla qualifica di «rapprese ntante legale ».
4. I titoli di spesa a favore di socie tà in liquidazione vanno intestati alla socie tà con indicazione
«in liquidazione ». O ve il pagamento de bba e ffe ttuarsi pe r contanti, l'amministrazione indica
che il titolo è esigibile con quie tanza de l liquidatore.
5. Le Te sore rie sono tenute ad e seguire i pagamenti in conformità di quanto disposto dalle
amministrazioni, senza e ffe ttuare ulte riori controlli.
75. Impresa individuale.
1. I titoli di spesa a favore di imprese individuali sono intestati alla ditta.
2. Pe r i titoli di spesa da pagare in contanti l'amministrazione em ittente de ve indicare le
comple te gene ralità de l titolare de ll'impresa, tenuto a dare quie tanza, e la re lativa qualifica.
Qua lora il titolare abbia nominato un procura tore , sul titolo di spesa de ve esse re indicato che il
pagamento può esse re e ffe ttuato con quie tanza del titolare o del procuratore.
3. Compe te unicamente a ll'amm inistrazione emittente l'a cce rtamento e la corre tta indicazione
ne i titoli di spe sa de lla denom inazione de lla ditta e de i soggetti che rivestono la qualità di
titolare o di procuratore .
76. Enti militari e corpi di polizia.
1. I titoli di spesa intestati ad e nti m ilitari (comandi, dire zioni, distaccamenti e ogni altro
ufficio) sono resi esigibili con quie tanza de i re sponsabili de lla cassa di rise rva, ove pre vista,
ovve ro de l comandante (quale unico agente re sponsabile ), o di chi lo sostituisce in caso di
asse nza o impedimento.
2. Gli agenti responsabili de lla cassa, sia pe r gli enti dotati di cassa di rise rva e cassa corrente ,
sia pe r que lli dotati di cassa unica, possono de legare altri sogge tti militari o civili a quie tanzare
i titoli di spesa intestati agli enti di appartenenza.
3. Le comunicazioni di firma de i sogge tti abilitati a quie tanzare sono trasmesse alle Te sore rie
dagli e nti m ilitari ai quali soltanto spe tta, sulla base delle disposizioni legislative o
regolamentari, l'acce rtamento de lla legittimazione de i sogge tti segnalati.
4. L'intestazione dei titoli deve esse re completata con l'annotazione che la riscossione è
subordinata alla e sibizione dell'atto di riscossione o di de legazione nel quale sono apposte le
firme che devono esse re comprese fra quelle segnalate alle Tesore rie . L'atto di riscossione o di
de legazione è ritirato dalla Te sore ria che lo allega ai titoli di spesa pagati.
5. Le disposizioni de l presente articolo sono e stese, in quanto applicabili, ai corpi di polizia ed
equiparati che adottino analoghi sistemi di pagamento.
77. Commutazione in documenti di entrata.
1. I titoli di spe sa da estingue re mediante commutazione in documenti di entrata sono intestati
al creditore , con vincolo di commutazione ne i de tti documenti.
2. Q uando trattasi di regolazione di ritenute e rariali, ovve ro di somme comunque dovute
a ll'Era rio, i titoli di spesa vanno intesta ti al «Tesoro de llo Sta to» col vincolo di commutazione in
quie tanza di entra ta e con l'indicazione, nella parte rise rva ta alla causa le, de l nominativo degli
inte ressati.
3. L'ufficio ordinatore compila la distinta di ve rsamento ed indica sul titolo di spesa il capo e
capitolo de l bilancio d'e ntrata de llo Stato, ovve ro il conto corre nte di tesore ria ce ntrale o la
contabilità spe ciale, ai quali la somma va ve rsata.
78. Curatela fallimentare.
1. Pe r i pagamenti a favore di imprese individuali o società commerciali ne i cui confronti sia
stata emessa se ntenza dichiarativa di fallimento, il titolo va intestato al curatore di cui devono
esse re indicate le comple te gene ralità e la qualità.
2. Ove il pagamento sia da effe ttuarsi in contanti l'amministrazione emittente de ve indicare ne l
dispositivo di quie tanza le comple te ge ne ralità de l curatore e la relativa qualifica.
79. Concordato preventivo.
1. Pe r il pagamento a favore di imprese individuali o socie tà commerciali ammesse alla
procedura de l concordato pre ve ntivo il titolo di spesa va intesta to a ll'impre sa o socie tà in
concordato pre ve ntivo.
2. Ove il pagamento sia da e ffe ttuarsi in contanti, ne l dispositivo di quie tanza de vono e sse re
indicate le comple te ge ne ralità de lla pe rsona abilitata a riscuote re e la re lativa qualifica di
«rappre sentante le gale » nonché le comple te gene ralità de l commissario giudiziale nom inato
dal Tribunale , te nuto ad inte rve nire in quie tanza, e de lla relativa qualifica.
80. Liquidazione coatta amministrativa.
1. Pe r il pagamento di somme a favore di imprese individuali o di socie tà commerciali nei cui
confronti sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, i titoli di spesa vanno
intestati al commissario liquidatore , indicato con le comple te ge ne ralità e qualità.
2. O ve il pagamento sia da effe ttuarsi in contante , nel dispositivo di quie tanza
l'amm inistrazione emitte nte indica le comple te gene ralità de l commissario liquidatore e la
re lativa qualifica.
81. Titoli di spesa collettivi.
1. Pe r i pagamenti a favore di più creditori pe r la ste ssa causale , con esclusione di quelli da
accreditare in conto corre nte bancario e postale, possono esse re emessi titoli di spesa colle ttivi
intestati ai singoli creditori con l'indicazione pe r ciascuno di essi della quota spe ttante .
2. L'indicazione de i beneficiari, fino ad un massimo di trenta, e de gli importi singoli loro dovuti
può esse re riportata a te rgo de l titolo, o in fogli inte rcalari uniti al titolo stesso con me zzo
idoneo a impedirne la separazione e muniti de l timbro d'ufficio ne l punto di congiunzione di
ciascun foglio e de lla firma de l responsabile de lla spesa. Tale firma vale anche come
attestazione de lla rispondenza de l totale degli importi dovuti ai singoli creditori alla somma pe r
la quale è stato emesso il titolo di spesa.
Capo III - Estinzione dei titoli di spesa
82. Modalità di estinzione.
1. L'estinzione dei titoli di spesa si effe ttua, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti
correnti bancari o postali de i sogge tti cui sono intestati i titoli di spesa; sui titoli di spesa
de vono esse re indicate , a cura dell'amministrazione emittente , le coordinate bancarie e postali
ne l formato BIC -IBAN. La Tesore ria esegue l'ope razione di accreditamento nei confronti de lla
banca dete ntrice del conto ovve ro di quella che fa da tramite pe r il regolamento.
2. I titoli di spesa possono esse re estinti, inoltre , mediante :
a) accreditamento, pe r conto de ll'intestatario de l titolo, a favore di una de te rminata banca;
b) pagamento in contanti presso le tesore rie , presso gli uffici postali e gli altri uffici
abilitati;
c) commutazione in vaglia cambiario non trasfe ribile de lla Banca d'Italia a favore
de ll'inte statario de l titolo;
d) commutazione in vaglia postale a favore dell'intestatario del titolo;
e) ve rsamento su conti di tesore ria o su capitoli di entrata del bilancio statale .
3. Nel caso in cui il cre ditore si avvalga di un procuratore , l'amministrazione em ittente può
disporre , con espressa indicazione sul titolo di spesa, che il titolo medesimo sia accreditato ne l
conto corrente bancario o postale de l procuratore ovve ro che sia commutato in vaglia
cambiario o postale intesta to a l procura tore medesimo.
4. Sui titoli di spesa estinti con una delle modalità di cui al comma 1 e al comma 2, le tt. a), c),
d) ed e), vie ne apposta la dichiarazione di avve nuta e stinzione di cui all'articolo 89.
83. Limitazioni ed esclusioni.
1. Pe r i titoli di spesa a favore degli enti pubblici di cui all'articolo 74 non è consentita
l'e stinzione mediante pagamento in contanti al legale rappre sentante o al procuratore
de ll'e nte.
2. La forma di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, le tt. a), non è ammessa pe r i titoli di
spe sa riguardanti il pagamento degli stipe ndi e degli altri assegni fissi continuativi.
3. I titoli di spesa di importo supe riore a quattromilacinque cento euro, salvo dive rso limite
stabilito dal MEF, vengono emessi, di norma, con la clausola di estinzione mediante
accreditamento al conto corrente bancario o postale de l creditore , fatti salvi i pagamenti che
de vono affluire ai conti di tesore ria o all'e rario e que lli pe r stipendi e pensioni.
4. I titoli da e stingue re con em issione di vaglia cambiari de lla Banca non possono supe rare
singolarme nte l'importo di 500 mila euro, corrispondente al taglio massimo de l vaglia
cambiario della prede tta Banca .
84. Emissione e spedizione dei vaglia cambiari della Banca.
1. I vaglia cambiari de lla Banca emessi in commutazione dei titoli di spesa sono spediti dalle
tesore rie con piego postale assicurato, salva dive rsa richiesta de l creditore , all'indirizzo indicato
sul titolo di spesa ovve ro a que llo indicato ne lla richiesta di cui all'articolo 85.
2. I vaglia cambiari intestati agli e nti sono spediti ai rispe ttivi tesorie ri.
3. Gli importi de i vaglia cambiari di cui al comma 1, non riscossi e ntro la fine del de cimo anno
successivo a quello di em issione , sono ve rsati in conto entrate e ventuali e dive rse del MEF.
85. Richiesta di modifica della modalità di pagamento.
1. Il creditore ha facoltà di chiede re all'amministrazione emitte nte la modifica de lla modalità di
pagamento inizialmente richiesta. In casi e ccezionali, pe r i titoli di spe sa già trasmessi alle
Tesore rie l'istanza può e sse re rivolta dire ttamente a queste ultime indicando ogni e lemento
utile ai fini de ll'esatta individua zione de i titoli stessi. L'istanza de ve e sse re firma ta dalle
pe rsone abilitate a riscuote re e a quie tanzare il titolo di spesa quali risultano dal titolo
medesimo e conte ne re il relativo indirizzo. Tale richiesta, pe r quanto conce rne le ope razioni di
accreditamento in conto corre nte postale e di emissione di vaglia postale, può esse re inoltrata
dire ttamente agli uffici postali.
2. Il vaglia cambiario o postale ed il conto corrente bancario o postale da accreditare devono
esse re intestati esclusivamente al creditore o al suo procuratore indicato sul titolo di spesa. Le
Tesore rie non effettuano alcun controllo sui rapporti esistenti tra il cre ditore e il suo
rappresentante. Nel caso di richiesta di estinzione con una delle pre de tte modalità a favore de l
procuratore, alla re lativa istanza deve esse re allegata copia del documento di riconoscimento
de l richiedente in corso di validità.
3. Ne l caso in cui il creditore chieda alla Tesore ria che è in possesso del titolo di spesa la forma
di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, le tt. a), la firma de l richiede nte de ve e sse re
aute nticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spe sa, o dal capo de lla Te sore ria ste ssa o da
un notaio ovve ro da altro pubblico ufficiale autorizzato.
4. Pe r i titoli pagabili presso le Te sore rie non è ammessa la richiesta di estinzione di cui
all'articolo 82, comma 2, le tt. d).
86. Forma delle quietanze.
1. I titoli di spesa, all'atto del pagamento in contante , de bbono esse re sottoscritti pe r
quie tanza, col nome e cognome, dai creditori o da coloro che dai titoli di spesa risultino
legittimati a riscuote re e quie tanzare pe r conto dei creditori medesimi.
87. Quietanze sui titoli intestati alla carica.
1. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore de l titolare di una carica non
nom inativamente indicato, questi, ne l dare quie tanza, de ve indicare , oltre al nome e cognome,
la qualifica ufficiale rivestita.
2. Q ualora il titolare sia assente o impedito, la quie tanza può esse re data dal funzionario che
legittimamente lo sostituisce il quale de ve dichiarare di riscuote re pe r conto del titolare e
indicare , oltre a l nome e cognome , la propria qua lifica .
3. Il titolare dell'Amministrazione, ne l cui ambito ope ra il pubblico ufficiale , de ve inviare alla
Tesore ria o ad altro ufficio pagatore apposita comunicazione, re golarme nte firmata e provvista
de l timbro di ufficio, conte nente le comple te gene ralità e le firme autografe de l titolare de lla
carica ed e ventualmente de l sostituto.
4. L'ufficiale pagatore identifica il pe rcipiente , anche pe r i titoli di spesa di importo supe riore a
quello di cui all'articolo 92, comma 7, sulla base congiunta de lla pre detta comunicazione e di
uno de i documenti di riconoscimento di cui allo stesso articolo.
88. Quietanze dei delegati alla riscossione.
1. I titoli di spesa re lativi agli stipendi e ad altre compe tenze pe r la cui riscossione sia stata
rilasciata de lega dagli inte ressati ai sensi de gli articoli 383 e 409 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni, debbono e sse re quie tanzati dal de legato.
2. Fino a quando la de lega non sia stata re vocata, i de leganti non possono quie tanzare
dire ttamente il titolo di spesa se non ne l caso di asse nza o impedimento de i de legati, attestato
mediante comunicazione de l capo de ll'ufficio dal quale i de legati dipendono, da unire al titolo di
spe sa. In tal caso, il pagamento è effettuato ai singoli creditori, senza che sia ne ce ssario
modificare l'inte stazione del titolo.
89. Annotazione da apporsi sui titoli estinti.
1. Sui titoli di spesa pagati con quie tanza de l creditore o del suo rappresentante , le Te sore rie
appongono l'indicazione «pagato» e la data de l pagamento.
2. Sui titoli e stinti con una de lle modalità di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, le tte re a), c), e),
le Tesore rie appongono la dichiarazione di estinzione del titolo, attestante di ave r dato
disposizione all'inte rmediario inte ressato pe r l'accreditamento in conto corrente, ovve ro di ave r
emesso il vaglia cambiario; tale dichiarazione de ve e sse re datata, m unita del timbro d'ufficio e
sottoscritta dal capo de lla Tesore ria.
3. Sui titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli altri uffici statali abilitati, con quie tanza
de l creditore o de l suo rappresentante, de ve esse re apposta l'indicazione «pagato», datata e
munita de l timbro dell'ufficio nonché della firma di chi ha e ffe ttuato il pagamento.
4. Sui titoli di spesa estinti con la modalità di cui all'articolo 82, comma 2, le tte ra d) e su quelli
da a ccre dita re in conto corrente posta le su richie sta de l creditore invia ta a ll'ufficio posta le , la
dichiarazione di e se cuzione de ll'ope razione , datata e munita de l timbro d'ufficio, è sottoscritta
dal capo dell'ufficio postale.
5. La Tesore ria controlla la regolarità formale de i pagamenti e ffe ttuati dagli uffici postali e dagli
altri uffici statali abilitati e appone sui titoli di spesa riconosciuti regolari l'annotazione
«rimborsato» o analoga.
6. La dichiarazione di cui ai comm i 2 e 4 sostituisce la quie tanza del cre ditore e l'indicazione
«pagato».
7. Sui documenti eve ntua lmente a llegati ai titoli di spesa viene riporta ta l'indicazione «paga to»
e la data del pagamento.
90. Rimborso dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli uffici statali abilitati.
1. La Tesore ria, entro i tempi te cnici stre ttamente ne cessari e comunque non oltre otto giorni
lavorativi da que llo in cui li ha rice vuti, provvede al rimborso de i titoli di spe sa pagati dagli
uffici postali e da essa riconosciuti regolari; i titoli sono scritturati fra le ope razioni di uscita e il
re lativo importo è accreditato ne lla contabilità spe ciale intestata a «Poste Italiane S.p.a. Se rvizio di tesore ria». La Tesore ria invia alla locale filiale provinciale di Poste la rice vuta
emessa sulla prede tta contabilità spe ciale e i titoli di spesa stralciati pe rché non riconosciuti
regolari, descritti nell'ele nco di accompagnamento mod. 139 T., redatto in doppio esemplare .
Una copia de l prede tto e lenco de ve esse re restituita alla Tesore ria medesima, debitamente
firmata dal re sponsabile de i se rvizi di pagamento di Poste e munita del timbro ufficiale .
2. La Tesore ria provvede in giornata alla scritturazione in uscita dei titoli di spesa pagati dagli
altri uffici autorizzati e da essa riconosciuti regolari e rilascia i documenti di e ntrata richiesti
dagli stessi uffici con la distinta di ve rsamento mod. 124 T.
Capo IV - Responsabilità degli ufficiali pagatori
91. Responsabilità degli ufficiali pagatori per indebiti pagamenti.
1. Gli ufficiali pagatori sono pe rsonalmente responsabili de i pagamenti eseguiti e , pe rtanto,
debbono rifiutarsi di pagare i titoli che non abbiano i requisiti formali pre scritti dalla legge e dal
regolamento pe r la contabilità gene rale dello Stato nonché dalle pre senti Istruzioni.
2. Gli ufficiali pagatori sono te nuti, altresì, pe r i pagamenti in contanti, ad acce rtare l'identità
pe rsonale del creditore con le modalità di cui all'articolo 92.
92 . Accertamento della identità personale del creditore.
1. I pagamenti de vono e sse re fatti alla pe rsona nominativamente indicata sui titoli di spesa
ne lla qualità di creditore o di suo rapprese ntante legale e che sia conosciuta dall'ufficiale
pagatore. Que st'ultimo non è tenuto ad alcun acce rtamento sulla legittimazione del sogge tto
indicato sul titolo di spesa ad esige re il pagamento e ssendo tali adempimenti di esclusiva
compe tenza de ll'amministrazione ordinatrice della spesa.
2. L'intestatario non conosciuto de ve provare la propria identità mediante attestazione di chi
sia noto all'ufficiale pagatore.
3. L'ufficiale pagatore può e sige re che la firma di quie tanza sia aute ntica ta da un notaio, il
quale de ve esse re ce rto de lla identità pe rsonale del pe rcipiente. Di tale ce rtezza, che può
esse re conseguita nei modi ritenuti più opportuni dal notaio, deve esse re fatta espre ssa
menzione ne lla formula di autenticazione.
4. Qua lora pe r l'a cce rtamento de lla ide ntità pe rsona le de l creditore il notaio ritenga di a vvale rsi
de ll'inte rve nto di fide facie nti, questi ultim i debbono firmare (e ve ntualmente anche in qualità di
testimoni) la formula di autenticazione unitamente al notaio.
5. Ove il notaio non sia conosciuto, la sua identità può provarsi mediante la esibizione ,
all'ufficiale pagatore , della te sse ra rilasciata dal compe tente Consiglio notarile e de l sigillo.
6. Analogamente può procede rsi ne i confronti de l coadiutore di notaio, il quale potrà esibire ,
oltre allo spe ciale sigillo re cante le comple te ge ne ralità e l'indicazione «coadiutore de l notaio
....», apposito documento rilasciato dal Consiglio notarile dal quale risulti che gli sono state
confe rite tali funzioni. Il coadiutore de ve in ogni atto far menzione de ll'avvenuta nom ina,
indicandone la data.
7. In de roga alle disposizioni di cui ai pre cedenti commi, il pagamento di somme non supe riori
a € 5.164,57 vie ne effe ttuato anche su esibizione di uno de i documenti di identificazione
pre visti dall'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
con le modalità indicate nello stesso e ne lle spe cifiche istruzioni che la R GS può impartire . La
Tesore ria acquisisce fotocopia de l documento pe r i pagamenti non ricorre nti, con esclusione ,
quindi, di que lli relativi a stipendi e compete nze fisse e acce ssorie del pe rsonale statale .
8. La tesse ra pe rsonale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione de llo Stato ai propri
dipendenti civili e militari ed ai loro fam iliari costituisce documento valido anche ai fini de lla
riscossione , se nza limite di importo, de i titoli di spesa emessi a favore de l prede tto pe rsonale
pe r il pagamento degli stipendi e de lle altre compete nze fisse ed accessorie .
9. Pe r i documenti scaduti di validità il creditore può dichiarare in calce alla fotocopia de llo
stesso, che vie ne tratte nuta dalla Tesore ria, che i dati riportati non hanno subito variazioni.
Capo V - Pagamenti all'estero
93. Pagamenti in euro nell'area dei Paesi dell'Unione Europea che adottano la moneta unica.
1. Le amministrazioni dello Stato, che e ffe ttuano pagamenti in euro ne ll'ambito de i Paesi
ade re nti all'Unione mone taria europea eme ttono, ne ll'ambito de l se rvizio di te sore ria de llo
Sta to, titoli di spesa , a nche in via informa tica , a favore del creditore , da a ccre dita re , mediante
il sistema dei pagamenti denominato TAR GET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con
il sistema bancario o postale , ovve ro mediante altre modalità di pagamento disponibili sui
circuiti banca rio e posta le, se condo la sce lta ope ra ta dal creditore medesimo.
2. I titoli di spesa de vono indicare , oltre agli e lementi richiesti dall'articolo 71:
a) la causale valutaria;
b) i codici BIC e IBAN.
94. Altri pagamenti.
1. I pagamenti ne ll'ambito de i Paesi che non rientrano nell'Unione monetaria e uropea vengono
effe ttuati pe r il tramite de ll'UIC, se condo modalità te cniche de finite in apposita conve nzione tra
l'UIC e il MEF.
2. Le amministrazioni de llo Stato emettono, ne ll'ambito de l sistema di tesore ria dello Stato,
titoli di spesa, anche con modalità informatiche , intestati all'UIC da accre ditare sul conto che
l'Ufficio intrattiene con la Banca, ai fini de l successivo riconoscimento al beneficiario.
3. L'importo de i titoli di cui al comma 2 rapprese nta il controvalore in euro della somma da
riconosce re al creditore ed é calcolato, dalle amministrazioni de llo Stato, sulla base de l cambio
di rife rimento noto all'atto di emissione de l titolo di spesa ovve ro del cambio di rife rimento
fisso pe r le amm inistrazioni che adottano i cambi di finanziamento.
95. Pagamenti all'estero delle pensioni.
1. Il pagamento delle pensioni all'este ro, ne ll'ambito de i Paesi de ll'Unione Europea che
adottano la mone ta unica, è disposto con ordinativi telematici emessi dal C ESSII a favore de i
pe nsionati ovve ro di banche convenzionate o Consolati ne i casi in cui gli stessi curino il
pagamento ai pensionati.
2. Contestualmente , il C ESSII tra smette a lla compe te nte Te sore ria l'e lenco de i pensionati, in
caso di pagamenti da e seguire dire ttamente a favore degli stessi, ovve ro l'ele nco de i Consolati,
in caso di pagamenti da e seguire pe r loro tramite , contene nti le informazioni ne cessarie alla
finalizzazione dei pagamenti.
3. Il pagamento de lle pensioni all'este ro fuori de ll'ambito de i Paesi dell'Unione Europea che
adottano la mone ta unica, è disposto con ordinativi telematici emessi dal C ESSII a favore
de ll'UIC al quale viene trasmessa dal prede tto Centro la documentazione ne cessaria pe r la
finalizzazione dei pagamenti.
Capo VI - Pagamenti non andati a buon fine
96. Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine.
1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari o postali
non andati a buon fine pe r qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il te rmine di esigibilità di
cui all'articolo 101, comma 3, rivenienti dall'estinzione di mandati informatici, compresi quelli
emessi a carico de l bilancio di amministrazioni ed aziende autonome sono ve rsate
provvisoriamente su un conto corre nte ape rto pre sso la Te sore ria centrale intestato al
«Dipartimento de lla Ragione ria gene rale de llo Stato, Ispe ttorato gene rale pe r la finanza de lle
pubbliche amministrazioni», pe r esse re utilizzate ai fini del rinnovo de l pagamento a favore de l
cre ditore.
2. Il rinnovo de l pagamento è disposto dal prede tto Ispe ttorato con ordine di prele vamento dal
conto corre nte di cui al comma 1, su richiesta de i compe tenti Uffici di ragione ria, da inviare
mediante fax, pre via rimozione de lle cause che non hanno consentito la finalizzazione de l
pagamento originario.
3. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari o postali
non andati a buon fine relative a quote di spe se fisse te lematiche, comprese que lle restituite
dalle Tesore rie su richiesta de i compe tenti uffici statali, ovve ro non pagate entro il te rmine di
esigibilità di cui a ll'a rticolo 101, comma 3, sono giornalmente ve rsa te a l capo X, capitolo 2368,
con em issione di quie tanza cumulativa pre sso la Te sore ria di Roma- Tuscolano. Le somme
re lative alle quote restituite sono re se disponibili dalla struttura informativa de l MEF, in via
te lematica, ai compe tenti Uffici ce ntrali de l bilancio pe r l'e ventuale riassegnazione sui
pe rtine nti capitoli di spesa.
4. Le somme restituite a fronte di bonifici, vaglia cambiari e vaglia postali non andati a buon
fine e que lle non pagate entro il te rmine di e sigibilità di cui all'articolo 101, comma 3,
rivenienti dall'estinzione di ordinativi tratti su contabilità spe ciali e su conti correnti di Te sore ria
centrale vengono accreditate sulla contabilità spe ciale o sul conto corre nte di provenienza.
5. Le Tesore rie costituiscono depositi provvisori a fronte di bonifici bancari e postali nonché di
vaglia cambiari o postali non andati a buon fine pe r qualsiasi motivo, riguardanti:
- ordinativi su ordini di accreditamento;
- ordinativi di cui al comma 4, qualora la relativa contabilità spe ciale o il conto corrente
siano stati nel frattempo chiusi;
- ordini di trasfe rimento fondi;
- ordini di restituzione totale o parziale di depositi provvisori di cui all'articolo 178;
- mandati pe r la restituzione di depositi de finitivi e pe r il pagamento de i re lativi inte ressi di
cui all'articolo 181.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli ordinativi informatici emessi su
ordine di accreditamento da pagare in contanti presso le Tesore rie o gli altri uffici pagatori
qualora le somme non siano riscosse entro i te rm ini pre visti dall'articolo 101, comma 3.
7. Le ricevute di accreditamento ne lle contabilità spe ciali o ne i conti correnti di te sore ria
centrale di cui al comma 4 e le quie tanze di de posito provvisorio di cui al comma 5,
contengono l'indicazione de gli estrem i dei vaglia cambiari o dei conti correnti bancari o postali,
nonché de i titoli di spesa che hanno dato luogo all'ope razione, e sono trasmesse alle
Amministrazioni che ave vano emesso il titolo di spesa originario.
8. Qualora i bonifici o i vaglia cambiari e postali non andati a buon fine si rife riscano a mandati
emessi a carico de l bilancio di amministrazioni e azie nde autonome, con esclusione dei mandati
informatici, le re lative somme affluiscono nel conto corrente de ll'amministrazione o azie nda
autonoma di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni.
9. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari o postali ovve ro di vaglia cambiari non andati
a buon fine , riguardanti il rimborso di crediti d'imposta, sono ve rsate dalle Tesore rie al capo
VII, cap. 3305; quelle re lative ai rimborsi IVA disposti dall'Agenzia de lle entrate sia in ambito
UEM sia ve rso Paesi al di fuori dell'area UEM sono ve rsate ne ll'apposita contabilità spe ciale
intesta ta al Centro ope ra tivo di Pesca ra della prede tta Agenzia .
10. Sui vaglia cambiari estinti d'ufficio ne i casi indicati ai pre cedenti commi de ve e sse re
apposta una dichiarazione, a firma de l capo della Te sore ria, attestante l'avve nuta emissione
de lla quietanza di deposito provvisorio mod. 123 T. o di altro documento di entrata.
11. Le somme re lative a pagamenti non andati a buon fine , disposti dal Ministe ro degli affari
este ri in Paesi non ade renti all'UEM e in valuta in Paesi ade renti, sono restituite dall'UIC
mediante ve rsamento su apposito conto di tesore ria intestato al Ministe ro degli affari este ri.
12. Le somme re lative a pagamenti disposti da altre amministrazioni statali, sono restituite
dall'UIC all'amministrazione ordinante , se condo le indicazioni dalla stessa fornite ovve ro, in
mancanza di tali indicazioni, ve rsate su un conto di tesore ria intestato al MEF, Dipartimento de l
tesoro.
TITOLO II
Titoli di spesa informatici
Capo I
Disposizioni generali
97. Procedure riguardanti i titoli informatici.
1. Le proce dure de i titoli informatici si avvalgono de l SIPA.
2. I titoli informatici, firmati digitalmente, sono trasmessi in via te lematica alla Banca con le
caratte ristiche de finite negli appositi protocolli d'intesa e ne gli allegati te cnici che ne formano
parte integrante , i quali ne disciplinano anche gli aspe tti ope rativi, te cnici e di controllo
informatico.
3. I protocolli adottati nell'ambito de l SIPA, sono redatti e sottoscritti pe r tipologia di titoli.
98. Controlli della Banca d'Italia.
1. Pe r consentire la corre tta finalizzazione de i pagamenti, la Banca effe ttua controlli di natura
informatica sull'esistenza e sulla congruità de i dati dei titoli ad essa trasmessi in via te lematica,
in modo da garantire l'autenticità e l'integrità de i flussi.
2. Le spe cifiche pe r l'effe ttuazione de i controlli di cui al comma 1, le modalità e l'estensione de i
controlli medesimi, sono descritte negli allegati te cnici che formano parte integrante de i
protocolli d'intesa.
3. La Banca non è te nuta a controlli di tipo amministrativo dive rsi da que lli indicati ne l comma
1.
99. Annullamento e rettifiche dei titoli informatici.
1. Non sono ammesse modifiche ai dati de i titoli informatici dopo il loro invio alla Banca.
Dovendovi provvede re, l'amministrazione emittente de ve chiede re in via te lematica la
restituzione de l titolo pe r il successivo annullamento e la riproposizione de l pagamento,
sempre che il titolo non sia stato già estinto o inviato al sistema bancario o postale pe r il
regolamento.
2. Pe r gli aspe tti ope rativi delle ope razioni di cui al comma 1 si fa rinvio ai protocolli d'intesa e
ai re lativi allegati te cnici.
100. Estinzione contabile dei titoli di spesa informatici.
1. Eseguiti i controlli di cui all'articolo 98, la Banca provvede all'estinzione de i titoli e dà corso
alle ope razioni pe r finalizzare i pagamenti ne i confronti degli aventi diritto sotto la data di
esigibilità indicata negli stessi o, in mancanza, in que lla pre vista dai protocolli d'intesa.
101. Pagamento in contanti relativi ai titoli di spesa informatici.
1. All'atto de ll'estinzione de i titoli, gli importi re lativi ai pagamenti da eseguire in contanti
pre sso gli sportelli de lle Tesore rie sono ve rsati in un apposito conto fruttife ro pe r il MEF, in
attesa che i cre ditori si presentino pe r la riscossione .
2. I titoli di spesa informatici pe r i pagamenti in contanti presso gli uffici postali e gli istituti di
cre dito sono estinti mediante bonifici dom iciliati.
3. Le somme da pagare in contanti rivenienti dall'estinzione de i titoli di cui ai commi 1 e 2
possono esse re riscosse fino al te rmine de l se condo mese succe ssivo alla data di esigibilità.
4. Le somme non riscosse entro il te rmine di cui al comma 3 sono rive rsate in Te sore ria con le
modalità di cui all'articolo 96.
Capo II - Titoli informatici
102. Mandati informatici.
1. I mandati informatici hanno un nume ro d'ordine progressivo pe r e se rcizio e pe r capitolo di
bilancio e de vono contene re gli e lementi pre visti ne ll'apposito protocollo d'inte sa e re lativo
alle gato te cnico di cui all'articolo 97, nei quali sono de finiti anche gli aspe tti normativi ope rativi
e te cnici de lla procedura.
2. Ai mandati informatici si applicano, in quanto compatibili, le modalità di intestazione de i
titoli di spesa di cui agli articoli 72 e se guenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e
seguenti.
3. I mandati e stinguibili in contanti presso le te sore rie e presso gli uffici postali, re canti data di
esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'ese rcizio qualora il 31 sia
fe stivo o non lavorativo pe r il sistema bancario, accreditando il re lativo importo ne l conto di cui
all'articolo 101, comma 1, in attesa che il pagamento ve nga finalizzato il primo giorno
lavorativo de ll'anno successivo.
103. Ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale.
1. Gli ordini di pre le vamento informatici hanno un nume ro d'ordine progressivo pe r e se rcizio e
pe r conto corrente e de vono contene re gli elementi pre visti ne ll'apposito protocollo d'intesa e
re lativo allegato te cnico di cui all'articolo 97, ne i quali sono de finiti anche gli aspe tti normativi
ope rativi e te cnici della proce dura.
2. Agli ordinativi informatici si applicano, in quanto compatibili, le modalità di intestazione de i
titoli di spesa di cui agli articoli 72 e se guenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e
seguenti.
104. Ordini di accreditamento informatici.
1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri sogge tti colle gati al SIR GS emettono ordini di
accreditamento informatici. Gli ordini di accreditamento sono firmati digitalmente e sono
trasmessi alla Banca.
2. I flussi re lativi agli ordini di accreditamento informatici pe rve ngono distintamente pe r gli
ordini da utilizzare con ordinativi e buoni, da commutare in quie tanza di contabilità spe ciale e
riguardanti la sistemazione di titoli in attesa di nuova imputazione .
3. Gli ordini di accre ditamento de vono contene re gli e lementi previsti ne ll'apposito Protocollo
d'intesa e re lativo alle gato te cnico di cui all'articolo 97, ne i quali sono de finiti anche gli aspe tti
normativi ope rativi e te cnici de lla procedura.
105. Titoli informatici emessi su ordini di accreditamento.
1. I titoli hanno un nume ro d'ordine progre ssivo pe r ese rcizio e pe r ordine di accreditamento e
de vono contene re gli e lementi pre visti ne ll'apposito protocollo d'intesa e re lativo a llegato
te cnico di cui all'articolo 97, ne i quali sono definiti anche gli aspe tti normativi ope rativi e te cnici
de lla procedura.
2. Ai titoli informatici tratti su ordini di accreditamento si applicano, in quanto compatibili, le
modalità di intestazione de i titoli di spesa di cui agli articoli 72 e seguenti e quelle di e stinzione
di cui agli articoli 82 e seguenti.
106. Ordinativi informatici emessi su contabilità speciali.
1. Gli ordinativi informatici hanno un nume ro d'ordine progressivo pe r ese rcizio e pe r
contabilità spe ciale e de vono conte ne re gli e lementi previsti nell'apposito protocollo d'inte sa e
re lativo allegato te cnico di cui all'articolo 97, ne i quali sono de finiti anche gli aspe tti normativi
ope rativi e te cnici della proce dura.
2. Agli ordinativi informatici si applicano, in quanto compatibili, le modalità di intestazione de i
titoli di spesa di cui agli articoli 72 e se guenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e
seguenti.
Capo III - Pagamento degli ordini d i spesa fissa informatici
107. Pagamento di stipendi, pensioni e spese fisse varie.
1. Le compe tenze del Dipartimento dell'amministrazione gene rale , del pe rsonale e de i se rvizi
de l tesoro in mate ria di e rogazione di assegni vari in favore di particolari categorie nonché di
se rvizi re lativi all'e rogazione di trattamenti e conomici a carico del bilancio dello Stato si
estrinse cano in pagamenti pe r:
a) stipendi a favore de l pe rsonale dipendente dall'Amministrazione statale;
b) pensioni di gue rra e d assegni congene ri nonché assegni annessi alle de corazioni al valor
militare ;
c) pensioni privile giate ordinarie tabe llari di cui alla tabe lla 3 annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
d) altre spese fisse a carico de lle amministrazioni statali (affitti di locali, canoni, annualità
e cc.).
2. I pagamenti sono disposti dal C ESSII sulla base di ruoli, ovve ro sulla base di spe cifiche
de leghe ad esso indirizzate dalle compete nti Amministrazioni, a seguito di accordi o
convenzioni che indicano il capitolo di bilancio dal quale de vono esse re pre le vati i fondi.
3. Il pagamento de lle re tribuzioni, de lle spese fisse varie e de lle pensioni di gue rra e degli
asse gni conge ne ri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, e
disposto con ordinativi colle ttivi di pagamento tratti sui pe rtine nti capitoli di bilancio, emessi in
forma demate rializzata e sottoscritti dal re sponsabile de l pagamento mediante firma digitale
con validità legale.
4. Il C ESSII consente alle Amministrazioni compe te nti l'accesso alle informazioni contabili ed
anagrafiche de l pe rsonale da loro dipe ndente , anche se amm inistrato dalle DPSV.
5. In via e cce zionale e pe r motivi di urge nza, le DPSV possono disporre pagamenti su ruoli di
spe sa fissa utilizzando la modulistica pre vista dalla normativa vigente.
108. Imputazione delle spese.
1. Pe r la corretta imputazione delle spese, la R GS comunica al compe tente Se rvizio centrale
de l Dipartimento dell'Amministrazione gene rale , de l pe rsonale e dei se rvizi de l tesoro, in via
provvisoria entro il 31 ottobre di ogni anno e in via de finitiva entro il 2 gennaio de ll'anno
successivo, i capitoli di bilancio pre visti nella nuova legge di bilancio e segnala entro la stessa
data l'e lenco informatico de i corrisponde nti capitoli che vanno ad esse re sostituiti da que lli di
nuova istituzione , al fine di provvede re al re lativo aggiornamento automatico.
2. Entro il 15 ge nnaio il Se rvizio ce ntrale di cui al comma 1 trasmette alla Banca l'ele nco
informatico aggiornato dei capitoli di bilancio sui quali possono esse re emessi ordinativi sia
informatici sia manuali.
109. Pagamenti in contanti.
1. I pagamenti degli ordini di spesa fissa informatici da eseguire in contanti, con esclusione di
quelli riguardanti le pensioni di gue rra e gli assegni conge ne ri, possono esse re localizzati
pre sso le Tesore rie che li e ffe ttuano esclusivamente a favore de lla pe rsona tenuta a dare la
quie tanza, nominativamente indicata ne lla disposizione di pagamento. Il quie tanzante de ve
esibire il codice fiscale ai fini de lla individuazione de lla re lativa quota ne l sistema informativo
de lla Banca.
110. Numerazione degli ordini di pagamento.
1. Agli ordini di pagamento emessi in forma demate rializzata vie ne attribuita una nume razione
progressiva pe r anno finanziario.
111. Rendicontazione dei pagamenti.
1. La rendicontazione de i titoli estinti è effe ttuata dalla Banca alla Corte de i conti in via
te lematica.
2. La Banca fornisce al Dipartimento de ll'amministrazione gene rale , de l pe rsonale e de i se rvizi
de l tesoro un flusso giornalie ro relativo agli ordini colle ttivi informatici estinti, alle singole
quote regolate tramite bonifici o pagate presso le Tesore rie , nonché alle quote non finalizzate
con l'indicazione de i dati della re lativa quie tanza di cui all'articolo 96, comma 3.
112. Informazioni sui pagamenti telematici.
1. Il Dipartimento de ll'amministrazione ge ne rale , de l pe rsonale e de i se rvizi de l tesoro re nde
disponibili mensilmente a tutte le Amministrazioni ce ntrali sul sito Inte rne t del MEF i dati
re lativi ai pagamenti telematici, opportunamente distinti pe r tipologia di spe sa.
113. Scritture di rettifica.
1. Il Dipartimento de ll'amm inistrazione ge ne rale, de l pe rsonale e de i se rvizi de l tesoro
comunica alla Corte dei conti, agli altri uffici destinatari dei flussi informativi sui pagamenti
nonché alla Banca, le re ttifiche di imputazione de i titoli di spesa informatici pagati che risultino
emessi su e rrati capitoli di bilancio.
2. Le re ttifiche di cui al comma 1 sono effettuate nelle e videnze de l SIRGS e de lla Corte de i
conti senza inte ressare le scritture contabili de lle Tesore rie .
TITOLO III
Titoli di spesa cartacei
Capo I - Disposizioni generali
114. Modalità di compilazione dei titoli di spesa.
1. I titoli di spesa sono compilati su appositi mode lli approvati dal MEF, riproducibili anche con
procedure informatiche .
2. Pe r la redazione e la firma dei titoli di spesa de ve esse re usato inchiostro inde lebile di colore
ne ro o ne ro bluastro o azzurro.
3. È ammesso l'uso de lla stampa e de i timbri a stampiglia pe r la scritturazione di tutti gli
e lementi de i titoli di spesa, purché sia impiegato inchiostro inde lebile dei sudde tti colori.
4. Sui titoli di spesa emessi dalle sole Amministrazioni de llo Stato va apposto, ove prescritto, il
sigillo me tallico ufficiale con lo stemma de lla Repubblica fornito dall'Istituto Poligrafico e Ze cca
de llo Stato S.p.a. Pe r tale timbratura può esse re usato inchiostro colorato, purché inde lebile .
Le Amm inistrazioni dello Stato, in attesa de lla fornitura de l prescritto sigillo me tallico ufficiale ,
sono autorizzate ad apporre sui titoli di spesa un timbro di gomma, dandone notizia alla
compe tente Tesore ria. Le prede tte Amministrazioni de vono comunicare all'I.Ge .P.A. e alla
Tesore ria inte re ssata l'avvenuto rilascio de l sigillo metallico.
115. Firma dei titoli di spesa.
1. I titoli di spe sa tratti su contabilità spe ciali e su ordini di accreditamento sono firmati dai
titolari de lla funzione o da chi legittimamente li sostituisce o sia stato a ciò dele gato sotto la
responsabilità de l titolare .
116. Comunicazione delle firme autografe alle Tesorerie.
1. I sogge tti abilitati alla emissione de i titoli di spesa cartace i hanno l'obbligo di comunicare
a lla Tesore ria , mediante le tte ra ufficia le, la propria firma autografa e que lla del loro e ventua le
sostituto, segnalando, inoltre, se esistano o meno funzionari tenuti a controfirmare i titoli di
spe sa, anche a scopo di riscontro; in caso affe rmativo vanno comunicate alla Tesore ria le firme
de i funzionari stessi nonché quelle dei loro sostituti.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono esse re trasmesse da amministrazioni o autorità
sovraordinate ove ciò sia pre visto da disposizioni le gislative o regolamentari.
3. Le comunicazioni pre viste dal comma 1 sono valide fino a quando non avve nga un
cambiamento, anche provvisorio, ne lle pe rsone de i funzionari prede tti e vanno eseguite
normalmente a cura degli stessi funzionari cessanti. O ve ciò non sia possibile , la segnalazione
va fatta dai funzionari subentranti mediante le tte ra ufficiale munita di timbro d'ufficio.
4. Ne l caso in cui i titoli di spesa siano firmati dai funzionari che legittimamente sostituiscono il
capo de ll'ufficio o l'adde tto al riscontro contabile , è da presume re che l'inte rvento de i sostituti
sia dovuto all'assenza o all'impedimento de l titolare e tale circostanza non va segnalata alla
compe tente Tesore ria. È consentito che le firme autografe de i re sponsabili di contabilità
spe ciali che eme ttono i titoli di spesa siano impre sse mediante sistemi automatizzati o
informatici.
117. Avvisi di emissione dei titoli di spesa.
1. L'ufficio emittente compila apposito avviso pe r dare notizia agli inte ressati de ll'avve nuta
emissione dei titoli di spesa.
2. Pe r i pagame nti in conta nti pre sso la Te sore ria , l'a vviso è a llegato a i titoli di spesa e viene
inviato agli inte ressati a cura de lla Tesore ria medesima.
3. Le Tesore rie che rice vono i titoli di cui al comma 2 non corredati de l re lativo avviso, ove
siano a conosce nza dell'indirizzo de l cre ditore, provvedono a compilarlo e ad inviarlo agli
inte ressati, segnalando l'omissione all'ufficio emitte nte ne i casi di ripe tuta inadempienza.
4. Trascorsi quattro mesi dalla data di ricevimento de i titoli di spe sa da pagare in contanti
senza che gli inte statari si siano presentati pe r la riscossione , le Tesore rie ne danno
comunicazione alle amm inistrazioni emittenti.
118. Rettifica e annullamento dei titoli di spesa.
1. I titoli di spesa de bbono esse re scritti con chiarezza e nitidezza, senza cance llature o
alte razioni di sorta.
2. In caso di e rrore si provvede alla re ttifica mediante apposita annotazione , consistente ne lla
ripe tizione degli e lementi rettificati, ovve ro all'annullamento de l titolo ed alla em issione di un
altro in sostituzione .
3. Le annotazioni debbono esse re
comple tate con il timbro d'ufficio.
datate e
firmate dalle
compe tenti autorità nonché
4. La rettifica de i titoli in tutto o in parte e stinti, emessi dalle autorità locali e non sogge tti al
controllo pre ve ntivo di ragione ria, giace nti pre sso la Tesore ria compe tente , è eseguita pre sso
quest'ultima, con le modalità indicate ne l comma 3.
119. Assegnazione dei titoli di spesa per il pagamento.
1. I titoli di spesa cartace i da estingue re in contanti sono pagati, di norma presso le Tesore rie .
I titoli possono esse re assegnati, pe r il pagamento, agli uffici postali o ad altri uffici pagatori
autorizzati ope ranti ne ll'ambito de lla organizzazione amministrativa statale.
120. Recapito dei titoli di spesa per il pagamento.
1. I titoli di spesa cartace i sono re capitati alle Tesore rie compe tenti pe r il pagamento dagli
uffici ordinatori della spesa tram ite spedizione pe r posta a mezzo plico raccomandato o,
qualora esige nze di particolare caute la lo richiedano, con plico assicurato.
2. In caso di urge nza i titoli sono consegnati a mano, racchiusi in apposito plico chiuso, pre sso
la Tesore ria compe tente da pe rsone espressamente incaricate de lla consegna, i cui nominativi
sono pre ventivamente comunicati alla Tesore ria dagli uffici ordinatori de lla spesa.
3. I titoli di spesa da pagare , sia que lli re capitati pe r posta, sia quelli consegnati a mano, sono
accompagnati da un e lenco descrittivo degli stessi in duplice copia, nume rato
progressivamente pe r ese rcizio finanziario e pe r ciascuna Te sore ria, firmato dal capo dell'ufficio
o dal funzionario che lo sostituisce in caso di asse nza o impedimento. Una copia de ll'e lenco,
debitamente controfirma ta pe r rice vuta, vie ne re stituita dalla Tesore ria a ll'ufficio ordinatore
de lla spesa.
4. Le disposizioni di cui al prese nte articolo si applicano anche alle Te sore rie pe r i titoli di spesa
che esse inviano agli altri uffici pagatori.
5. I titoli di spesa pagabili presso gli uffici postali sono inviati dalle Tesore rie alle coesistenti
filiali provinciali di Poste , ovve ro alla struttura pe rife rica de signata dalla pre detta socie tà pre vie
intese con il MEF e con la Banca.
121. Smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli di spesa prima del pagamento.
1. Ne l caso in cui un titolo di spesa cartaceo emesso da un'Amministrazione statale ve nga
smarrito, sottratto o distrutto prima de l pagamento, de ve e sse rne data immediata
comunicazione all'Amministrazione che ha emesso il titolo.
2. Qua lora lo sma rrimento o la distruzione sia a vvenuto presso la Tesore ria stata le o pre sso
l'ufficio postale incaricato del pagamento, gli stessi pre sentano una dichiarazione di
sma rrimento che de ve contene re :
a) le pre cise caratte ristiche de l titolo;
b) l'assicurazione che il pagamento non è stato effe ttuato;
c) l'assunzione de ll'obbligo di tene re inde nne l'Erario da qualunque danno possa de rivargli
pe r l'avve nuto smarrimento;
d) l'impe gno di restituire il titolo in caso di successivo rinvenimento.
3. L'Amministrazione che ha emesso il titolo andato smarrito o distrutto può disporre tutte le
iniziative che rite rrà ne cessarie pe r la ve rifica de lle circostanze in cui è avvenuto lo
smarrimento o la distruzione.
4. Il pagamento del titolo smarrito o distrutto può avve nire solo con l'emissione di un duplicato
da parte della stessa Amministrazione che ave va emesso il titolo originario. Il duplicato, che
sostituisce a tutti gli e ffe tti il titolo di spesa smarrito o distrutto, è un nuovo titolo che ha un
proprio nume ro progressivo ed una propria data di emissione e contie ne le stesse indicazioni di
quello originario e la dichiarazione che trattasi di «duplicato». Il nuovo titolo de ve e sse re
firmato pe r traenza e , ove pre visto, pe r riscontro, dai responsabili in carica.
5. Qualora il titolo dichiarato smarrito o distrutto venisse ritrovato, lo stesso de ve e sse re
immediatamente inviato all'Amministrazione em ittente pe r l'annullamento.
6. Pe r lo smarrimento de gli ordini di trasfe rimento fondi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 161, comma 5.
122. Titoli di spesa smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione presso la Tesore ria di un titolo di spesa
cartaceo pagato ma non ancora prodotto in contabilità, la R GS (pe r i titoli emessi dalle
Amministrazioni ce ntrali), ovve ro la DPSV (pe r i titoli emessi dalle amministrazioni pe rife riche),
può autorizzare la sostituzione del titolo stesso con una dichiarazione , re datta dalla Te sore ria
che ha effe ttuato il pagamento, contenente :
a) gli e lementi identificativi del titolo;
b) la data in cui è avvenuto il pagamento;
c) l'esito degli acce rtamenti ese guiti con spe ciale riguardo alle risultanze de lle scritture
contabili;
d) l'assunzione de ll'obbligo di tene re indenne l'e rario da qualunque danno possa de rivargli
in dipende nza dell'avvenuto smarrimento.
2. Tale dichiarazione è integrata da un'attestazione da rilasciarsi dalla DPSV, ove si tratti di
ordini di spesa fissa o di titoli di spe sa re lativi al se rvizio sui de positi definitivi, dalla quale
risulti che ne lle corrispondenti scritture di pre notazione il titolo di spesa smarrito, sottratto o
distrutto non è discaricato.
3. Se lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione de l titolo sia avvenuto presso altro ufficio
pagatore prima che sia prodotto in ve rsamento, di regola può esse re sostituito solo da un
duplicato, emesso ne lle forme stabilite e munito di quie tanza de l cre ditore. Qualora il
be neficiario che ha quie tanzato il titolo sia ne l frattempo de ce duto, in mancanza de lla firma di
quie tanza, si unisce al duplicato il ce rtificato di morte de l bene ficiario.
4. In casi e ccezionali la R GS, ovve ro la DPSV, può autorizzare il rimborso de l titolo pagato
contro produzione , in luogo de l titolo smarrito, sottratto o distrutto, di una dichiarazione
analoga a que lla di cui al comma 1, seguita dalla quie tanza de lla parte e vidimata dal capo
de ll'ufficio dal quale dipe nde il funzionario che ha effe ttuato il pagamento.
5. I titoli pagati, smarriti, sottratti o distrutti dopo che siano già stati prodotti in contabilità o in
ve rsamento, possono esse re sostituiti da un'atte stazione , a firma de l capo della Tesore ria che
ha effe ttuato il pagamento; tale attestazione de ve riportare tutti gli elementi caratte ristici de l
titolo e la data dell'avvenuto pagamento.
123. Recapito alla Tesoreria dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli uffici statali
autorizzati.
1. I titoli di spe sa pagati dagli uffici postali sono re capitati dalla filiale provinciale di Poste ,
ovve ro dalla struttura pe rife rica designata dalla prede tta società, pre vie inte se con il MEF e con
la Banca, alla Tesore ria dalla quale gli ste ssi titoli sono stati originariamente inviati.
2. Il re capito dei titoli è effe ttuato mediante spedizione pe r posta a mezzo plico raccomandato
o assicurato ovve ro mediante consegna a mano in plico chiuso ne l qual caso la Te sore ria
rilascia rice vuta provvisoria , firma ta dal capo de lla Tesore ria medesima e m unita de l timbro
ufficiale, contene nte l'indicazione de lla quantità e de ll'importo complessivo de i titoli prodotti in
ve rsamento.
3. I titoli di spesa pagati da altri uffici autorizzati possono esse re ve rsati dire ttamente agli
sportelli de lla Tesore ria, in luogo de l contante, ovve ro esse re re capitati alla stessa mediante
spe dizione pe r posta a mezzo plico raccomandato o assicurato.
4. I titoli di cui ai commi pre ce denti sono accompagnati da e lenchi descrittivi de gli stessi,
compilati distintamente pe r ciascuna tipologia di titolo, nonché dalla distinta di ve rsamento
mod. 124 T.; gli e lenchi e la distinta di ve rsamento sono firmati dai responsabili dei se rvizi di
pagamento di Poste o degli altri uffici statali autorizzati e muniti de l timbro ufficiale.
5. Gli e lenchi de scrittivi de i titoli di spesa sono custoditi dalle Tesore rie , allegati alla relativa
distinta di ve rsamento mod. 124 T.
6. I titoli riconosciuti regolari dalle Tesore rie sono dalle stesse rimborsati con le modalità di cui
all'articolo 90.
124. Restituzione dei titoli di spesa per i quali non deve essere effettuato il pagamento.
1. La restituzione dei titoli di spesa da parte de lle Tesore rie è subordinata ad apposita richiesta
scritta de ll'amministrazione emitte nte . Ne l caso di titoli di spesa pagabili presso gli uffici postali
o gli altri uffici abilitati, la richiesta va inoltrata anche all'ufficio pagatore che è tenuto a
restituire i titoli alla Tesore ria pe r il successivo inoltro all'amm inistrazione emitte nte.
2. Le Tesore rie restituiscono d'iniziativa i titoli di spesa privi de i prescritti requisiti di caratte re
formale nonché que lli che non possono esse re più pagati pe r de ce sso de l creditore o pe r altra
causa.
3. Ne l caso in cui, all'atto de l pagamento, ve ngano riscontrate difform ità fra le ge ne ralità de l
cre ditore riportate sul titolo di spesa e que lle risultanti sul documento di riconoscimento, la
Tesore ria e gli altri uffici pagatori si astengono dal restituire d'iniziativa i titoli di spesa. Pe r la
variazione di inte stazione dei titoli, l'inte ressato de ve prese ntare i documenti giustificativi
a ll'amministrazione emittente che provvede a chiede rne la re stituzione.
125. Annullamento di titoli di spesa non pagati.
1. Nel caso de bba esse re annullato un titolo di spesa non ancora pagato dalla Tesore ria,
l'amm inistrazione em itte nte ne chiede la restituzione alla Tesore ria medesima che provvede ad
annullare la relativa prenotazione.
2. L'amministrazione em ittente de ve far risultare l'annullamento de l titolo di spesa con
l'indicazione , sullo stesso, de lla parola «annullato» seguita dalla data, dalla firma e dal timbro
d'ufficio.
Capo II - Titoli emessi su ordini di accreditamento
126. Ordinativi e buoni.
1. Gli ordinativi mod. 31 C.G. e i buoni mod. 31 bis C .G. emessi su ordini di accreditamento
de vono contene re , oltre agli e lementi di cui all'articolo 71, le seguenti indicazioni:
a) l'amm inistrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento;
b) il nume ro del capitolo del bilancio;
c) il nume ro che identifica l'ordine di accreditamento ne l sistema informativo de lla Banca,
comunicato dalla Tesore ria al funzionario de legato;
d) l'indicazione delle ritenute e de ll'imposta di bollo o de lla relativa esenzione, pe r i
pagamenti disposti con ordinativi;
e) la firma de ll'adde tto al riscontro contabile , qualora pre visto.
127. Buoni di prelevamento in contanti.
1. I pre levamenti in contanti debbono esse re limitati alle sole somme occorrenti pe r i
pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Essi
vengono eseguiti dai funzionari de legati, nei lim iti del relativo importo indicato sull'ordine di
accreditamento, mediante buoni intestati al nome proprio. I buoni possono esse re inte stati,
sotto la responsabilità de l funzionario de legato, anche a un funzionario dipendente che non
abbia funzioni di contabilità o di controllo ne lla gestione del funzionario de legato, circostanza,
questa, che de ve e sse re fatta risultare con apposita dichiarazione .
2. In via e ccezionale , su autorizzazione de l MEF, il funzionario dele gato può eme tte re buoni
anche a favore di funzionari appartenenti ad uffici da e sso dipe ndenti. La prede tta
autorizzazione , da rinnovare annualmente , può esse re rilasciata solo sulla base di un apposito
provve dimento emanato dall'Amministrazione centrale compe tente a eme tte re l'ordine di
accreditamento a favore de l funzionario dele gato, pre via inte sa con il MEF.
3. I buoni intestati ai funzionari dipende nti di cui ai commi 1 e 2 de vono indicare cognome,
nome e qualifica di questi ultim i e possono esse re riscossi anche con pre levame nti parziali, a
se conda de lle ne cessità. In questo caso l'intestatario, pe r ogni pre le vamento, è tenuto a
rilasciare quie tanza sui buoni; la Tesore ria incaricata dei pagamenti scrittura l'importo
pre le vato in conto sospeso e trattiene i buoni fino alla loro comple ta estinzione .
4. I buoni sui quali sono stati effettuati pre le vamenti parziali e non comple tamente estinti sono
ridotti al te rm ine de ll'ese rcizio all'importo effe ttivamente pagato e contabilizzato in uscita dalle
Tesore rie.
5. I buoni possono e sse re re si e sigibili anche con dele ga, nelle forme e ne i lim iti stabiliti
dall'articolo 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succe ssive modificazioni.
6. I buoni di pre le vamento emessi dai cassie ri de lle amministrazioni centrali e pe rife riche de llo
Stato possono esse re estinti mediante accreditamento de l re lativo importo in conto corrente
bancario o postale intestato al cassie re medesimo; in tal caso il buono de ve re care le
coordinate del conto da accre ditare , se condo le modalità di cui all'articolo 82, comma 1.
7. Negli altri casi i buoni di pre levamento possono esse re e stinti mediante accreditamento
conto corrente banca rio o posta le inte sta to a l funzionario de legato, soltanto sulla base
spe cifica autorizzazione da parte de l MEF; su tali buoni, i funzionari de legati de vono indicare
coordinate del conto da accreditare , se condo le modalità di cui all'articolo 82, comma
nonché il rife rimento all'autorizzazione de l Ministe ro.
in
di
le
1,
128. Compilazione dei buoni e degli ordinativi.
1. Gli ordinativi possono esse re individuali ovve ro colle ttivi pe r pagamenti da farsi pe r lo ste sso
titolo a favore di dive rsi cre ditori. Sono conside rati individuali gli ordinativi inte stati a più
pe rsone pe r somma indivisibile pe r il cui pagamento è pre scritta la contemporanea quie tanza
di tutti i creditori.
2. Gli ordinativi sono intestati e resi estinguibili con l'osse rvanza de lle disposizioni pre viste
dagli articoli 72 e seguenti.
3. Gli ordinativi colle ttivi de vono esse re resi esigibili con la medesima modalità di e stinzione di
cui al comma 2 pe r tutte le quote in essi comprese .
4. Gli ordinativi colle ttivi da pagare in contanti, quando siano parzialmente estinti al te rm ine
de ll'e se rcizio successivo a que llo di em issione , de bbono esse re ridotti ne ll'importo alla somma
effe ttivame nte pagata e scritturati in uscita dalle Te sore rie.
5. Le Tesore rie segnalano le quote rimaste da pagare ai funzionari de legati affinché
provve dano, ove dovuto, all'em issione di nuovi titoli di spesa.
6. Gli ordinativi e i buoni sono emessi in conto compe tenza o in conto re sidui a se conda che il
re lativo ordine di accre ditamento prove nga dall'ese rcizio in corso o da quelli pre cedenti.
129. Firma dei buoni e degli ordinativi.
1. I buoni e gli ordinativi de vono esse re firmati dal funzionario de legato, con l'aggiunta de lla
sua qualifica ufficiale , che de ve corrisponde re all'inte stazione de ll'ordine di accreditamento, e
dall'adde tto all'ufficio contabile o di riscontro, ove pre visto.
2. Il funzionario de legato segnala alla Tesore ria compe tente , con le modalità di cui all'articolo
116 la propria firma autografa , unitamente a que lla de ll'adde tto a ll'ufficio conta bile o di
riscontro, ove pre visto, nonché le firme de l sostituto o dei dele gati ove nominati ai sensi degli
articoli 130 e 131.
3. La Tesore ria amme tte a pagamento, pre via ve rifica, che le firme di traenza siano conform i a
quelle ad essa se gnalate.
4. La pe rsona che sostituisce il funzionario de legato ne i casi di assenza o impedimento oppure
che sia stata da lui dele gata, prima di apporre la propria firma sui titoli di spesa de ve far
pre cede re alla qualifica ufficiale de l funzionario de legato la parola «pe r» e aggiunge re
l'indicazione della propria qualifica.
5. Nel caso di cambiamento di gestione di cui all'articolo 132, ove trattisi di sostituzione
transitoria, il funzionario subentrante , prima di apporre la propria firma sui titoli, de ve far
seguire a lla propria qua lifica ufficiale la parola «reggente ».
6. Pe r la firma de i titoli emessi sulle ape rture di cre dito a favore di funzionari de legati
dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato valgono le particolari
disposizioni previste dagli ordinamenti che re golano i se rvizi di de tta Amministrazione .
130. Intervento del sostituto in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato.
1. Il funzionario delegato può, sotto la propria responsabilità pe rsonale, confe rire incarico a
colui che legittimamente è chiamato a sostituirlo in caso di assenza (pe r qualsiasi causa) o
im pedimento, di continuare la em issione degli ordinativi e dei buoni sugli ordini di
accreditamento a lui intestati, in sua ve ce e pe r suo conto, quando si ve rifichino le prede tte
circostanze .
2. L'incarico di cui al comma 1, a caratte re anche continuativo, de ve esse re spe cificato ne lla
comunicazione de lle firme che il funzionario de legato è te nuto ad effe ttuare alla Tesore ria ai
sensi de ll'articolo 116, comma 2, e de ve risultare da apposita dichiarazione da trasme tte re alla
compe tente Amministrazione che ha emesso l'ordine di accre ditamento e alla Corte de i conti.
3. La Tesore ria dà corso al pagamento dei titoli re canti la firma del sostituto dove ndosi
pre sume re , in tali casi, l'assenza o l'impedimento de l funzionario de legato.
4. L'incarico pe r la firma de i buoni e de gli ordinativi, qualora sia stato dato a caratte re
continuativo, ha valore fino a quando non venga re vocato con la stessa procedura pre vista dal
comma 2.
131. Deleghe di firma degli ordinativi.
1. I funzionari dele gati che , pe r la molteplicità de lle loro funzioni, si trovino ne lla impossibilità
di firmare gli ordinativi possono, con regolare atto di de lega, affidarne la firma ad uno o, se
ne ce ssario, a due funzionari de l rispe ttivo ufficio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai funzionari incaricati di sottoscrive re gli
ordinativi a scopo di riscontro.
3. La de lega è incondizionata ed il re lativo atto di confe rimento, da re dige rsi in duplice
esemplare , de ve indicare il motivo de l rilascio e contene re la dichiarazione che il funzionario
de legato che ha confe rito la de lega assume la piena responsabilità de gli ordinativi firmati dai
de legati, come fosse ro firmati da lui stesso.
4. Un e semplare de ll'atto di de lega è conse rvato dai de legati e l'altro, munito del visto de i
medesimi, va spe dito alla Ragione ria compe tente all'esame de l rendiconto.
5. Il funzionario che abbia confe rito dele ga di firma de ve:
a) farne annotazione ne l primo re ndiconto che viene prodotto dopo il rilascio de lla de lega
stessa;
b) darne notizia all'Amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento nonché alla
Corte de i conti e a lla Tesore ria , a lla qua le va comunicata la firma autografa de i de legati a i
sensi de ll'articolo 131, comma 2;
c) prende rne nota ne l registro mod. 26 C .G.
6. Ne l caso di re voca de lla de lega di firma va se guita la procedura di cui ai pre cedenti commi.
7. I funzionari cui sia stata confe rita de lega pe r la firma degli ordinativi non possono, a loro
volta, rilasciare dele ga ad altre pe rsone .
132. Passaggio di gestione tra funzionari delegati.
1. In caso di sostituzione transitoria o definitiva de l funzionario delegato, il funzionario
subentrante è autorizzato a eme tte re ordinativi e buoni sugli ordini di accreditamento intestati
al cessante, pre vio passaggio di gestione , fino all'esaurimento de ll'ape rtura di credito. In tal
caso il funzionario cessante de ve trasme tte re alla Tesore ria apposita comunicazione
de ll'avvenuto passaggio di gestione , sottoscritta anche dal funzionario subentrante, con
alle gato un prospe tto in duplice copia re cante l'e lenco de i singoli ordini di accreditamento con
l'indicazione de ll'importo originario di ciascuno, de ll'importo complessivo degli ordinativi e de i
buoni emessi durante la sua gestione ; a fronte di tale comunicazione la Tesore ria effe ttua
apposita annotazione nelle corrispondenti schede mod. 14 C.G. tenute sotto forma di evide nze
informatiche e restituisce un esemplare del prospe tto munito del visto di concordanza a firma
de l capo della Tesore ria medesima.
2. Qualora il funzionario dele gato ce ssante sia impossibilitato ad effettuare la com unicazione di
cui al comma pre cedente , vi provvede il funzionario de legato sube ntrante .
3. Il cambiamento di ge stione non inte rrompe la progressione nume rica degli ordinativi e de i
buoni.
133. Prenotazione dei buoni e degli ordinativi.
1. Le Tesore rie pre notano sulla scheda mod. 14 C .G. gli ordinativi, i buoni pe r i pre le vamenti in
contanti e que lli emessi pe r la regolazione de lle rite nute , di norma, ne llo stesso giorno in cui i
titoli ad e sse pe rvengono.
2. Nella prenotazione di ciascun titolo deve esse re indicato anche l'ufficio incaricato de l
pagamento.
3. Le Tesore rie acce rtano che l'importo de i buoni e degli ordinativi trovi capie nza ne lle
disponibilità de l re lativo ordine di accre ditamento e dopo ave rli muniti de l proprio visto,
trattengono que lli da pagare presso le stesse e trasme ttono gli altri agli uffici incaricati de l
pagamento.
4. Le Tesore rie restituiscono ai funzionari de legati, con apposita le tte ra di accompagnamento, i
titoli che non abbiano i prescritti requisiti di caratte re formale e quelli che non trovino capie nza
ne lla disponibilità de l re lativo ordine di accreditamento.
134. Rettifica di buoni e ordinativi erroneamente imputati.
1. Quando si acce rti che un buono od ordinativo sia stato e rroneamente emesso su un ordine
di accreditamento dive rso da que llo su cui dove va trarsi, il funzionario dele gato ne dà
tempestiva comunicazione a lla Te sore ria la qua le, ove il titolo non sia sta to ancora estinto,
provve de alla re ttifica de lla imputazione e delle scritture di prenotazione.
2. Qualora il buono o l'ordinativo sia stato già pagato e non sia possibile provvede re alla
re ttifica di cui al comma 1, il funzionario dele gato eme tte un altro titolo sull'ordine di
a ccreditamento, a carico de l qua le de ve gra va re la spesa, con il vincolo di commutazione in
quie tanza in conto entrate e ventuali del MEF.
3. Se il re ndiconto sia già stato re so, il funzionario dele gato com unica le
all'Amministrazione compe tente pe r gli opportuni provvedimenti.
variazioni
135. Elenchi mod. 66 T./31 ter C.G. dei buoni e degli ordinativi estinti.
1. Le Tesore rie producono mensilmente, con proce dura informatica, il prospe tto mod. 66 T./31
te r C .G., pe r ciascun ordine di accre ditamento, contenente l'e lenco de i buoni mod. 31 bis C .G.
pe r i pre le vamenti in contanti, di que lli pe r il ve rsamento de lle ritenute , degli ordinativi e stinti,
con l'indicazione de ll'importo totale de i pagamenti de l mese, dei mesi pre cedenti e di que llo
ge ne rale .
2. Il prospe tto mod. 66 T./31 te r C.G. è prodotto anche pe r ciascun ordine di accreditamento
commutato in quie tanza.
3. Il prospe tto mod. 66 T./31 te r C .G. è inviato alla Corte de i conti con la contabilità mensile di
tesore ria, unitamente ai buoni e agli ordinativi e stinti; una copia del prospe tto è inviata al
funzionario de legato inte ressato pe r esse re allegata al rendiconto della rispettiva ape rtura di
cre dito.
136. Riepiloghi modelli 57 T. degli elenchi mod. 66 T./31 ter C.G.
1. Il totale dei pagamenti del mese su ciascun ordine di accreditamento, di cui agli ele nchi
mod. 66 T./31 te r C .G., è riportato nei rie piloghi mod. 57 T., pe r ordine progressivo de l
capitolo e de l nume ro degli ordini di accreditamento, distintamente pe r compe tenza e residui.
2. Il mod. 57 T. è prodotto dalle Tesore rie , con proce dura informatica, in triplice esemplare di
cui uno va alle gato alla contabilità de gli ordini di accreditamento da inviare alla C orte dei conti,
uno è trasmesso a cura de lla Tesore ria, all'Ufficio centrale del bilancio presso il compe tente
Ministe ro ed uno viene trattenuto agli atti de lla Tesore ria medesima.
3. Nel caso di ordini di accreditamento emessi dagli uffici pe rife rici delle Amministrazioni de llo
Stato, investiti di funzioni de centrate , viene prodotto altro e semplare de l riepilogo mod. 57 T.
da invia re a lla compete nte RPS.
4. Gli ordini di accreditamento comple tamente estinti sono e lencati in apposito mod. 57 T.
prodotto nel mese in cui è avvenuto l'ultimo pagamento.
5. I modd. 57 T. di cui al prese nte articolo sono riepilogati ne lla nota sommaria mod. 74 T.
137. Contabilità degli ordini di accreditamento.
1. Le contabilità de i pagamenti su ordini di accre ditamento emessi dalle Amministrazioni
centrali sono re se dalle Tesore rie alla Corte de i conti ed al compete nte Ufficio centrale de l
bilancio.
2. Le contabilità de i pagamenti su ordini di accreditamento emessi dagli uffici pe rife rici ai sensi
de lla legge 17 agosto 1960, n. 908, sono prodotte dalle Tesore rie provinciali alla Sezione
regionale de l controllo de lla Corte de i conti e alla RPS che hanno eseguito il controllo
pre ve ntivo sui prede tti ordini.
3. Le contabilità di cui ai pre cede nti commi nonché gli e laborati di cui agli articoli 135 e 136
sono trasmessi mensilmente e possono esse re prodotti anche su supporto informatico che
sostituisce la documentazione cartacea.
4. L'Amm inistrazione centrale della Banca invia a lla R GS flussi informa tici sui movimenti degli
ordini di accreditamento, con le modalità pre viste nel protocollo d'intesa e re lativo allegato
te cnico di cui all'articolo 97.
138. Visto di concordanza sulla situazione contabile degli ordini di accreditamento.
1. I funzionari in ve rifica pre sso gli uffici pe rife rici de llo Stato o presso i cassie ri de lle
amministrazioni centrali possono chie de re alle Tesore rie l'apposizione de l «visto di
concordanza» sulla situazione contabile degli ordini di accreditamento gestiti dai funzionari
pre posti agli uffici ve rificati.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prede tti funzionari compilano appositi prospe tti, in duplice
esemplare , contenenti l'e lenco de i singoli ordini di accreditamento con l'indicazione dell'importo
originario di ciascuno, dell'importo complessivo degli ordinativi e de i buoni emessi, e li inviano,
pe r il tram ite de l titolare de ll'ufficio sottoposto a ve rifica, alla compe tente Tesore ria.
3. La Tesore ria acce rta la corrispondenza de i dati e sposti nel prospe tto con que lli risultanti
dalle proprie scritture e, ove rile vi discordanze , de ve farne menzione sul prospe tto medesimo
mediante apposite annotazioni; restituisce , quindi, al funzionario in ve rifica un esemplare de l
prospe tto, conva lida to con il timbro ufficia le e con la firma de l capo della Tesore ria medesima,
trattene ndone una copia agli atti.
Capo III - Ordinativi su ruoli di spesa fissa
139. Ordinativi mod. 56 C.G..
1. Gli ordinativi cartace i mod. 56 C .G. emessi dalle DPSV su ruoli di spesa fissa devono
contene re , oltre agli e lementi di cui all'articolo 71, le seguenti indicazioni:
a) il nume ro progressivo de l ruolo dell'Amministrazione;
b) l'Amministrazione cui fa capo la spesa;
c) il codice me ccanografico che individua l'Amm inistrazione e il capitolo.
2. Gli ordinativi sono intestati e resi estinguibili con l'osse rvanza de lle disposizioni pre viste
dagli articoli 72 e seguenti.
TITOLO IV
Conti correnti di tesoreria e contabilità speciali
Capo I - Disposizioni generali
140. Conti di tesoreria.
1. I conti ape rti presso la te sore ria statale si distinguono in:
a) conti correnti de lla tesore ria ce ntrale;
b) contabilità spe ciali.
141. Apertura, chiusura e modifica della denominazione dei conti di tesoreria.
1. La R GS, di norma, su richie sta del titolare de l conto o del funzionario de legato alla gestione
de i fondi , autorizza la Banca all'apertura e alla chiusura dei conti di te sore ria nonché alla
modifica de ll'intestazione de gli stessi.
2. Ai fini della chiusura de i conti che pre sentano disponibilità di somme, i titolari comunicano
alla R GS la destinazione de lle stesse .
3. Ne i casi pre visti dalla norma tiva di rife rimento le disponibilità residue re lative a somme
trasfe rite dallo Sta to de vono esse re rive rsa te a ll'entra ta de l bilancio sta ta le .
4. La chiusura de lle contabilità spe ciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, non movimentate da più di un anno, se non richiesta dai titolari, avviene ai sensi e con
le modalità di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, pre via autorizzazione de lla R GS.
Capo II - Conti correnti di tesoreria centrale
142. Normativa di riferimento.
1. I conti correnti di tesore ria centrale sono ape rti ai sensi de lla normativa segue nte :
a) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510;
b) articoli 576 e seguenti del regio de creto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
c) articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
d) articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) spe cifiche disposizioni le gislative e regolamentari.
143. Funzionamento dei conti correnti della tesoreria centrale.
1. I titolari de i conti correnti ape rti pre sso la Tesore ria centrale o altro sogge tto le gittimato ad
agire pe r conto chiedono a ll'I.Ge .P.A. o a d a ltro Ufficio cui sia sta ta a ttribuita la compete nza
alla movimentazione de l conto il pre le vamento de i fondi dai conti loro intestati, nel rispe tto
degli obblighi che la normativa vigente pre vede pe r l'assolvimento de i loro compiti istituzionali
e se condo le modalità ope rative approvate dalla R GS.
2. Gli ordini di pre levame nto fondi di cui al comma 1 sono inviati dalla R GS alla Banca pe r
l'e stinzione .
3. Le modalità di invio ed estinzione degli ordini di pre le vamento fondi sono stabilite dal
protocollo d'intesa e re lativi alle gati stipulato tra la R GS e la Banca.
Capo III - Contabilità speciali
144. Contabilità speciali di tesoreria unica - tabella A della legge n. 720/1984.
1. Le contabilità spe ciali di tesore ria unica (tabe lla A) sono accese a favore de i sogge tti tenuti
a l rispe tto della norma tiva di cui a ll'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
2. Q ualora il sogge tto ne faccia esplicita richiesta, la contabilità spe ciale può e sse re ape rta
pre sso una Tesore ria dive rsa da que lla compe tente pe r te rritorio.
3. Pe r il funzionamento delle contabilità spe ciali si fa rinvio alla spe cifica normativa in vigore .
145. Contabilità speciali di conto corrente.
1. Le contabilità spe ciali di conto corre nte ape rte presso le tesore rie provinciali si distinguono
in:
a) contabilità spe ciali di cui agli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827;
b) contabilità spe ciali di tesore ria unica ai sensi de lla legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabe lla
B, e succe ssive modificazioni;
c) contabilità spe ciali acce se ai sensi di particolari disposizioni le gislative e regolamentari.
146. Contabilità speciali ex articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
1. Sulle contabilità spe ciali di cui alla le tte ra a) de ll'articolo 145 sono e ffe ttuati ve rsamenti da
parte di spe ciali amministrazioni o funzionari pe r formare fondi sui quali i titolari dispongono
con ordinativi di prele vamento.
2. Su tali contabilità spe ciali non possono esse re ve rsati fondi di bilancio, salvo che ciò sia
autorizzato da spe ciali disposizioni le gislative.
147. Contabilità speciali di tesoreria unica - tabella B della legge n. 720/1984.
1. Il funzionamento delle contabilità spe ciali di cui alla le tte ra b) dell'articolo 145 è disciplinato
dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
148. Contabilità speciali autorizzate da speciali disposizioni legislative o regolamentari
1. Le contabilità spe ciali di cui alla le tte ra c) dell'articolo 145 sono ape rte sulla base di:
a) ordinanze ;
b) de cre ti emanati ai sensi de gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, e succe ssive modificazioni;
c) altre particolari disposizioni legislative e regolamentari.
149. Ordinativi tratti su contabilità speciali.
1. Gli ordinativi su contabilità spe ciali de vono conte ne re, oltre agli elementi di cui all'articolo
71, le seguenti indicazioni:
a) la firma de ll'adde tto al riscontro contabile, qualora pre visto;
b) altre indicazioni o codici pre visti da norme legislative o re golamentari, da disposizioni
im partite dal MEF ovve ro da protocolli convenzionali tra le amministrazioni inte ressate e le
Tesore rie, pre via inte sa con l'I.Ge .P.A.
2. Gli ordinativi sono intestati e resi estinguibili con l'osse rvanza de lle disposizioni pre viste
dagli articoli 72 e seguenti.
150. Divieto di girofondi.
1. Le Tesore rie non possono dar corso ai titoli emessi dai titolari delle contabilità spe ciali di
un'amm inistrazione statale pe r il trasfe rimento de i fondi su altra contabilità spe ciale de lla
medesima amministrazione, con esclusione di que lli emessi dalle Amministrazioni a ciò
autorizzate dalla legge 3 marzo 1960, n. 169, o da altre disposizioni legislative .
Capo IV - Rendicontazione
151. Rendicontazione sulla gestione delle contabilità speciali e dei conti correnti.
1. Le Tesore rie re ndicontano i movimenti delle contabilità spe ciali e de i conti correnti con le
modalità pre viste dall'articolo 24.
2. I funzionari de legati titolari de lle contabilità spe ciali di cui agli articoli 146 e 148 rendono al
compe tente Ufficio di riscontro de lla R GS il conto amministrativo de lla gestione ne i te rm ini
pre visti dalle norme di rife rimento e con le modalità stabilite dal prede tto Dipartimento.
152. Flussi informativi dei movimenti delle contabilità speciali e dei conti correnti.
1. La Banca trasme tte giornalmente alla R GS, pe r il tram ite della RUPA, flussi informativi de i
movimenti de i conti di tesore ria (contabilità spe ciali di conto corrente , conti di tesore ria unica e
conti correnti de lla tesore ria ce ntrale).
TITOLO V
Pagamenti per conto di amministrazioni e aziende autonome
153. Emissione ed intestazione dei titoli di spesa.
1. Le disposizioni de lle prese nti Istruzioni re lative all'emissione e all'intestazione dei titoli di
spe sa si applicano anche ai pagamenti disposti dalle amministrazioni statali ave nti autonom ia
contabile e di bilancio nonché dagli altri sogge tti a ciò autorizzati da disposizioni legislative o
regolamentari, che sono titolari di conti correnti presso la Tesore ria ce ntrale de llo Stato.
2. Prima di disporre i pagamenti le amm inistrazioni inte re ssate hanno l'obbligo di ve rsare le
somme occorre nti ne i rispe ttivi conti correnti di cui al comma 1.
154. Imputazione dei pagamenti.
1. Le Tesore rie contabilizzano i pagamenti e ffe ttuati giornalmente distintamente pe r
amministrazione em ittente e li rendicontano me nsilmente a ciascuna amministrazione anche
mediante strumenti informatici.
2. Le amm inistrazioni inte re ssate ve rificano la regolarità de i pagamenti e inviano alla R GS e
all'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del se rvizio di tesore ria un prospe tto
riepilogativo dei pagamenti medesimi distinti pe r Tesore ria che li ha e ffe ttuati, e vide nziando,
pe r ciascuna di esse , l'importo comple ssivo di que lli non riconosciuti regolari.
3. La RGS dispone , pe r l'importo complessivo de i pagamenti riconosciuti regolari di pe rtine nza
di ciascuna amministrazione, un ordine di prele vamento dal conto corrente che ogni
amministrazione intrattie ne presso la Tesore ria ce ntrale.
La Te sore ria centrale esegue il pre le vamento pe r l'adde bito de i pagamenti medesimi, eme tte
contestualmente quie tanza di fondo somministrato a favore de ll'Amministrazione centrale
de ll'Istituto incaricato de l se rvizio di tesore ria ed invia detta quie tanza alla medesima
Amministrazione centrale.
4. La R GS dà comunicazione alle amm inistrazioni inte ressate de ll'avve nuto addebitamento de i
pagamenti ne i rispe ttivi conti correnti.
TITOLO VI
Pagamenti in conto sospeso e titoli di spesa da regolarizzare
155. Scritturazione in esito definitivo dei pagamenti in conto sospeso.
1. I pagamenti in conto sospeso di cui all'articolo 17 sono scritturati in esito definitivo con le
modalità pre viste dagli articoli seguenti.
156. Titoli di spesa collettivi.
1. I titoli di spesa colle ttivi sono contabilizzati in esito definitivo quando siano state pagate
tutte le quote oppure pe r la somma effe ttivamente pagata:
a) quando le quote insolute non siano più dovute o non possano più pagarsi;
b) quando sia trascorso il te rm ine fissato pe r il pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 i titoli sono resi in contabilità e agli stessi è allegata una
dimostrazione ne lla qua le sono riporta te le caratte ristiche del titolo, la somma pagata e que lla
da pagare . Gli importi pagati sono portati in de trazione de l conto sospe so.
157. Titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio.
1. I titoli di spe sa trasportati al nuovo ese rcizio e scritturati dalle Tesore rie in conto sospeso ai
sensi dell'articolo 17, sono contabilizzati in esito de finitivo ne l momento in cui agli stessi viene
attribuita la nuova imputazione .
158. Titoli di spesa pagati per conto di altre Tesorerie.
1. I titoli di spesa emessi a carico de l bilancio de llo Stato, delle amministrazioni od azie nde
autonome de llo Stato sulle contabilità spe ciali, da pagarsi in contanti fuori della provincia in cui
hanno sede le autorità emitte nti, sono trasmessi dalla Tesore ria che li rice ve a que lla de lla
provincia ove i creditori si trovano con e lenco descrittivo mod. 129 T. a firma de l capo de lla
Tesore ria.
Ogni e lenco deve a ve re un nume ro d'ordine progressivo pe r ese rcizio e pe r Te sore ria
destinataria.
2. C iascuna Tesore ria, con ele nchi mod. 129 T., spedisce e ntro il giorno 23 di ogni mese alle
Tesore rie assegnatarie i titoli di spesa e stinti pe r loro conto, scritturati fra i pagamenti in conto
sospeso. Qualora pe r qualsiasi ragione le spe dizioni non possano esse re effe ttuate ne l te rm ine
suindicato, esse vengono rinviate al mese successivo.
3. Il giorno 28 de l mese
complessivo pagato e la
pe rve nuti, scritturando al
l'annotazione che trattasi
...........».
la Tesore ria pagatrice scarica dal conto sospeso colle ttivi l'importo
Tesore ria assegnataria pone in esito de finitivo i titoli pagati già
conto sospeso que lli non ancora ricevuti. Sui titoli pagati è riportata
di: «titolo pagato da altra Tesore ria e scritturato in conto sospeso il
4. Ne l caso in cui il giorno 28 sia fe stivo o non lavorativo, le menzionate scritturazioni contabili
di accreditamento e di addebitamento, sono ese guite il pre cedente giorno lavorativo.
159. Pagamenti urgenti.
1. Fe rmo restando il divie to assoluto di emette re e pagare titoli di spesa provvisori, qualora le
amministrazioni statali debbano e ffe ttuare pagamenti urgenti e improcrastinabili e non sia
possibile far pe rvenire tempestivamente alle Tesore rie i titoli di spesa (mandati informatici o
ordini di accreditamento) pe r ristre ttezza di tempo o pe r difficoltà di com unicazioni, le
amministrazioni stesse, pe r il tram ite de i compete nti Uffici ce ntrali del bilancio o delle RPS,
inoltrano alla R GS apposita richiesta di pagamento urgente . Ve rificata la presenza dei prede tti
requisiti, la R GS autorizza la Banca a effe ttuare i pagamenti urgenti richiesti, pur in asse nza
de l titolo di spesa che li disponga. De tti pagamenti sono contabilizzati dalla Banca in conto
sospeso colle ttivi a i sensi dell'a rticolo 17. Le amministrazioni sta ta li compe te nti emettono
tempestivamente il titolo di spesa destinato alla regolarizzazione del pagamento urgente.
160. Titoli di spesa pagati da regolarizzare.
1. Sono scritturati a «titoli di spe sa da re golarizzare » ed e vide nziati nel modello giornalie ro
82T e in que llo mensile 59T i titoli di spesa pagati:
a) dalle Te sore rie e non contabilizzati pe r riscontrate irregolarità, anche di caratte re
formale ;
b) dagli altri uffici pagatori e rimborsati dalle Tesore rie pe r i quali siano state riscontrate
successivamente irregolarità;
c) prodotti in contabilità e successivamente stralciati dalla Corte dei conti o dalle
Amministrazioni ce ntrali o pe rife riche compe te nti, comprese que lle a ordinamento autonomo.
2. I titoli di cui al comma 1, anche quando sono inviati pe r la regolarizzazione ad altre
Tesore rie o agli uffici pagatori o alle Amministrazioni emittenti, continuano a figurare fra i titoli
di spesa da regolarizzare presso la Tesore ria, che non li contabilizza in uscita fino a che non
siano restituiti re golarizzati o non ne venga rimborsato l'importo.
3. In sostituzione dei titoli spediti pe r la regolarizzazione viene emessa apposita dichiarazione ,
contenente gli estremi de i titoli stessi e la indicazione dell'ufficio de stinatario, custodita con le
caute le e modalità pre viste pe r la conse rvazione dei titoli di spesa estinti. Le Tesore rie curano
che le partite di cui trattasi vengano e lim inate con la massima urgenza.
TITOLO VII
A LTRE DISPOSIZIONI
Capo I - Trasferimento fondi tra Tesorerie
161. Ordini di pagamento per trasferimento fondi.
1. Il trasfe rimento de i fondi da una Tesore ria ad un'altra può esse re eseguito soltanto
ne ll'inte resse de lle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei loro rapporti con il se rvizio di
tesore ria.
2. Pe r il trasfe rimento de i fondi si utilizza una procedura te lematica che pre vede , a fronte de l
ve rsamento delle somme da trasfe rire, l'emissione di quie tanza mod. 121T imputata ad
apposito capitolo fuori bilancio. La procedura gene ra automaticamente pre sso la Te sore ria
asse gnataria un ordine di pagamento pe r l'ese cuzione de l trasfe rime nto fondi.
3. Alla quie tanza e all'ordine di pagamento si applicano le disposizioni vigenti in mate ria di
quie tanze d'entrata e di titoli di spesa.
4. Gli ordini di pagamento inestinti al te rm ine de l quinto ese rcizio successivo a que llo di
emissione sono trasmessi dalle Tesore rie alla R GS, su richiesta di quest'ultima, ai fini
de ll'incame ramento a ll'e ra rio de llo Sta to.
5. In caso di smarrime nto de ll'ordine di trasfe rimento fondi prima de l pagamento la Te sore ria
rilascia il ce rtificato sostitutivo mod. 128 T.
Capo II - Perenzione titoli di spesa
162. Perenzione dei titoli di spesa.
1. I titoli di spesa non riscossi entro i te rm ini pre visti da disposizioni legislative , regolamentari
o dalle prese nti istruzioni, sono sogge tti a pe renzione .
2. I creditori possono richiede re la riemissione dei titoli di spesa colpiti da pe renzione alle
amministrazioni em ittenti, purché non sia sopraggiunta prescrizione.
3. Agli adempimenti conse guenti alle disposizioni de i commi 1 e 2 si provve de se condo le
disposizioni di cui agli articoli 443 e 451 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, nonché di que lle contenute ne lla circolare di chiusura delle contabilità
emanata annualmente dalla R GS.
163. Termine di perenzione dei titoli di spesa e degli ordini di accreditamento.
1. La pe renzione di cui all'articolo 162 si ve rifica:
a) pe r gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e su contabilità spe ciali, qualora
restino inte ramente inestinti al te rm ine de ll'ese rcizio finanziario successivo a que llo di
emissione;
b) pe r gli ordini di accre ditamento, qualora siano rimasti in tutto o in parte inestinti alla
fine de ll'e se rcizio finanziario di emissione ad e cce zione di que lli pe r i quali sia stato chiesto il
trasporto al nuovo ese rcizio.
2. I titoli di spesa colpiti dalla pe renzione debbono conside rarsi privi di validità e, come tali,
vanno re stituiti alle amm inistrazioni emittenti pe r l'annullame nto.
3. Agli ordini di pagamento pe r trasfe rimento fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
161, comma 4.
4. Le disposizioni de l prese nte articolo non si applicano ai titoli di spesa te lematici di cui agli
articoli 102 e seguenti.
164. Quote insolute su titoli di spesa collettivi.
1. Il te rm ine di pe re nzione di cui all'articolo 162, comma 1, si applica anche alle quote insolute
de i titoli di spesa colle ttivi. De tti titoli, alla chiusura de ll'ese rcizio finanziario successivo a que llo
di emissione, vegono ridotti dalle Tesore rie all'importo effe ttivamente pagato e contabilizzati in
esito definitivo.
2. Le Tesore rie segnalano alle amministrazioni em ittenti le quote rimaste insolute .
Capo III - A tti impeditivi al pagamento
165. Sospensione del pagamento.
1. Le Tesore rie sospe ndono i pagamenti solo su disposizione de lle amministrazioni em ittenti i
titoli di spesa o in presenza de gli atti pre visti dall'art. 498, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
2. In caso di atti impeditivi contro sogge tti privati be neficiari di titoli di spesa la Tesore ria,
citata a re nde re dichiarazione di te rzo, provvede agli adempimenti pre visti dall'art. 498, R.D.
n. 827 del 1924 e rende la dichiarazione rappresentando soltanto di ave r sospe so il pagamento
de i titoli e di ave r trasmesso gli atti all'amm inistrazione ordinatrice della spesa.
3. In mancanza di titoli a favore del sogge tto priva to ese cuta to, la Tesore ria dichiara di non
ave r rice vuto titoli di spesa successivamente alla notifica dell'atto impeditivo.
4. Qua lora l'a tto impeditivo sia rivolto contro uffici centrali o pe rife rici de llo Sta to, aziende e
amministrazioni autonome statali, ovve ro altri e nti pubblici o e nti ope ranti nel se ttore de i
pagamenti pubblici, la Tesore ria vincola le e ventuali disponibilità de l debitore ese cutato ne lla
misura stabilita dalla legge e re nde la conseguente dichiarazione di te rzo. O ve non e sistano
ovve ro siano insufficie nti le disponibilità dell'Amministrazione centrale ese cutata, la Te sore ria
vincola le disponibilità e ventualmente e sistenti de lle Amministrazioni pe rife riche da essa
dipendenti.
5. La Tesore ria trasme tte alle Amministrazioni inte re ssate, all'Avvocatura de llo Stato e ai
funzionari de legati copia de ll'atto impeditivo e della dichiarazione di te rzo.
6. Le e ventuali inibitorie o diffide notificate, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, alla
Tesore ria non de te rm inano la sospensione de i pagamenti. La Tesore ria dà informativa di tali
atti all'Amministrazione emittente , senza dare comunicazione agli inte ressati circa l'inefficacia
degli atti stessi.
166. Evidenza degli atti impeditivi.
1. Le Tesore rie tengono e videnza in apposita rubrica, anche con modalità informatiche, di tutti
gli atti impeditivi, ancorché nulli o ine fficaci.
2. Ne lla rubrica sono annotati:
- il nume ro di iscrizione de lla procedura ne l ruolo gene rale ;
- i dati identificativi de l creditore proce dente;
- il legale che assiste i creditori procedenti ne lla procedura ese cutiva;
- i dati identificativi de l debitore e se cutato;
- l'importo pignorato;
- l'importo accantonato o i titoli re stituiti e il re lativo controvalore ;
- la data di resa della dichiarazione di te rzo;
- la data di notifica de ll'ordinanza di assegnazione e della sua ese cuzione;
- gli e ve ntuali provvedimenti di sospensione della procedura e/o dell'ese cuzione
de ll'ordinanza di assegnazione, di estinzione de lla procedura ese cutiva e gli atti introduttivi de l
giudizio di acce rtamento dell'obbligo.
3. Ne lla medesima rubrica vengono inoltre annotate le comunicazioni inte se a portare a
conoscenza de lla Sezione le se ntenze dichiarative di fallimento, i provvedimenti di liquidazione
coa tta amm inistrativa, i de cre ti di amm issione a lla procedura di amministrazione controlla ta e
di concordato pre ventivo, nonché i provvedimenti che comunque incidono sulla capacità di
riscuote re e dare quie tanza dei bene ficiari de i titoli di spesa; in pre senza di tali comunicazioni, i
titoli a favore de i sogge tti inte ressati de vono esse re re stituiti all'Amministrazione em ittente
unitamente a copia de lla comunicazione rice vuta.
4. Le evide nze di cui sopra vanno comple tate con i rife rimenti ai corrisponde nti atti risolutivi.
167. Dichiarazione di quantità.
1. C iascuna Te sore ria re nde la dichiarazione di quantità con le modalità pre viste dal C odice di
procedura civile esclusivamente con riguardo ai conti accesi presso la stessa, ai titoli di spesa e
ai ce spiti giacenti presso la medesima.
2. La dichiarazione di te rzo de ve contene re tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 547 de l
Codice di proce dura civile , nonché l'esatta de scrizione dei titoli di spesa o disponibilità di
tesore ria colpite (spe cie , data, numero, creditore , importo, bilancio di ese rcizio, capitolo). De ve
altresì spe cificare i pignoramenti e d i se questri pre cedentemente eseguiti pre sso la medesima
Tesore ria in danno de l medesimo soggetto debitore .
168. Impignorabilità e/o insequestrabilità delle somme.
1. In tutti i casi in cui l'ordinamento giuridico riconosca impignorabili e/o insequestrabili
de te rm inate disponibilità, le Tesore rie sono tenute ad apporre ugualmente il vincolo ad
e cce zione de i soli casi in cui norme di legge espressamente le esone rino de ll'obbligo di
a ccantona re .
2. In tale ultimo caso le Te sore rie dovranno rende re la dichiarazione indicando le e ventuali
disponibilità di pe rtine nza de ll'amministrazione debitrice e dichiarando di non ave r apposto il
vincolo in quanto espre ssamente esone rate da una disposizione di le gge, i cui estrem i
dovranno esse re esattamente indicati.
169. Risoluzione degli atti impeditivi.
1. L'impedimento al pagamento ce ssa:
a) in caso di procedura ese cutiva non iscritta a ruolo, qua lora siano de corsi 90 giorni dalla
notifica de ll'atto di pignoramento o qua lora sia inte rvenuto a tto di rinuncia a ll'ese cuzione ;
b) in caso di provvedimento de finitivo di e stinzione emesso dal giudice de ll'ese cuzione ;
c) a seguito di sentenza passata in giudicato che acce rti la nullità de lla procedura
ese cutiva;
d) ne l caso in cui il sequestro pe rda e fficacia, ai sensi de ll'art. 669-novies c.p.c., ovve ro
venga revocato o ne i limiti in cui il provvedimento originario sia modificato, ai sensi de ll'art.
669-decies c.p.c.
2. Ne i casi indicati ne l comma 1, la Tesore ria procede allo svincolo de ll'accantonamento, pre via
acquisizione di idonea attestazione della Cance lle ria compe te nte.
3. I titoli di spe sa riammessi a pagamento de vono pe rvenire alla Tesore ria accompagnati da
una nota autorizzativa de ll'Amministrazione emittente .
4. La cessazione degli e ffe tti de gli atti impe dimenti va annotata ne lla rubrica di cui all'art. 166
con indicazione dei documenti giustificativi e di essa va data notizia all'Amministrazione
inte ressata.
170. Ordinanze di assegnazione.
1. Le Te sore rie eseguono tempestivamente , e comunque ne l te rmine pre visto dalla legge, le
ordinanze di assegnazione di somme oggetto di pignoramento o sequestro su richiesta de i
cre ditori asse gnatari.
2. Qualora i creditori non richiedano una dive rsa modalità di pagamento (accreditamento in
conto corre nte bancario o postale , pagamento in contanti presso la Te sore ria), il pagamento
viene eseguito trasme ttendo al dom icilio anche e le ttivo del creditore un vaglia cambiario non
trasfe ribile della Banca d'Ita lia a lui intesta to a mezzo de l se rvizio posta le mediante piego
assicurato.
171. Fermi amministrativi.
1. Qualora pe rve ngano alle Tesore rie da Amministrazioni centrali dello Stato ovve ro da uffici
pe rife rici provvedimenti di fe rmo amministrativo, le Tesore rie sospendono il pagamento de i
titoli giacenti o successivamente pe rve nuti a favore de l sogge tto ne i cui confronti è disposto il
fe rm o, restituendoli all'Amministrazione em ittente e dandone notizia all'ufficio che ha disposto
il provvedimento. L'efficacia de l fe rmo ce ssa pe r re voca de l medesimo ovve ro - ne l caso in cui
non siano stati indicati i titoli di spesa pe r i quali si è chiesta la sospensione de l pagamento e
non siano pe rvenuti alla Tesore ria titoli di spesa a favore de l de bitore - de corso il te rm ine di 60
giorni dal ricevimento de l provvedimento.
PA RTE QUA RTA
DEPOSITI
TITOLO I
Depositi provvisori
172. Costituzione di depositi provvisori in contante presso le Tesorerie.
1. Presso le Te sore rie possono esse re costituiti depositi provvisori ne ll'inte resse de lla pubblica
amministrazione ne i casi pre visti da disposizioni legislative o regolamentari ovve ro su
autorizzazione de l MEF.
2. Il ve rsamento pe r la costituzione dei depositi provvisori è e ffe ttuato con i valori di cui
all'articolo 47.
3. Pe r la costituzione di un deposito provvisorio l'inte re ssato prese nta alla Te sore ria la distinta
di ve rsamento mod. 125 T. contene nte:
a) le indicazioni delle comple te gene ralità de lla pe rsona fisica del depositante , spe cificando
ove del caso la de nominazione dell'ente pe r conto de l quale il deposito è costituito;
b) la causale del deposito;
c) l'indicazione , ne i casi pre visti, de ll'amministrazione ne l cui inte resse il de posito è
costituito.
4. Le Tesore rie rilasciano la quietanza mod. 123 T. ne lla quale sono riportati tutti i dati indicati
ne lla distinta di ve rsamento di cui al comma pre cedente .
173. Tipologie di depositi provvisori.
1. Sono costituiti come de positi provvisori presso le Tesore rie :
a) i depositi pe r concorre re alle aste nell'inte resse de llo Stato e di altre amministrazioni ed
enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo;
b) le somme ve rsate nei conti corre nti postali de lle Tesore rie pe r le quali risulti dubbia
l'imputazione;
c) gli importi de i vaglia cambiari, emessi in commutazione di titoli di spesa, che non sia
stato possibile re capitare ai be neficiari o che siano stati da questi restituiti, ne i casi pre visti
dall'articolo 96, comma 5;
d) le somme rive nie nti dall'estinzione de i titoli di spe sa da accreditare in conto corrente
bancario o postale e restituite dalle banche o dalle Poste in quanto non potute accreditare , pe r
qualsiasi causa, ne i conti de i creditori, ne i casi pre visti dall'articolo 96, comma 5;
e) i depositi a garanzia de ll'estrazione de lle vincite di concorsi a premi, lotte rie , tombole e
pesche di bene ficenza;
f) i depositi pe r la re visione di analisi di sostanze de stinate all'alimentazione ;
g) i depositi pe r il rilascio di ce rtificati di importazione e di esportazione nell'ambito degli
Stati membri de ll'Unione Europea o di Paesi te rzi;
h) ogni altro de posito previsto da disposizioni legislative
autorizzato, in casi e ccezionali, dagli uffici de l MEF.
o re golamentari ovve ro
174. Norme particolari per la costituzione di alcuni depositi provvisori.
1. Pe r i de positi provvisori di cui all'articolo 173, le tte ra a), il depositante deve esibire alla
compe tente Tesore ria la le tte ra d'invito dell'amministrazione cauzionata o il re lativo bando di
gara dai quali risulti la richiesta di costituzione de l deposito.
2. Pe r i depositi di cui all'articolo 173, le tte ra e), l'inte ressato de ve esibire alla compe tente
Tesore ria provinciale la comunicazione con la quale l'amministrazione cauzionata richiede la
costituzione del deposito.
175. Estinzione dei depositi provvisori.
1. L'estinzione de i de positi può avvenire mediante:
a) restituzione del deposito all'avente diritto;
b) incame ramento a favore de ll'e rario de llo Stato pe r de corso de l te rm ine biennale ;
c) incame ramento de l deposito da parte de ll'amm inistrazione cauzionata.
2. L'estinzione de i depositi è disposta dalla compe tente DPSV pe r que lli costituiti presso le
Tesore rie provinciali e dall'I.Ge .P.A. pe r que lli costituiti pre sso la Tesore ria centrale .
176. Restituzione dei depositi provvisori.
1. Gli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, autorizzano la restituzione de i depositi provvisori
pre vio nulla osta da parte de ll'amministrazione che ne a ve va disposto o richiesto la
costituzione.
2. La restituzione de l de posito va fatta a favore de l de positante o de l suo legale
rappresenta nte o di a ltro a ve nte diritto qua le risulta dai documenti esibiti a lla DPSV o
all'I.Ge.P.A.
3. Pe r la restituzione parziale o totale di ciascun deposito l'ufficio compe tente ne autorizza la
Tesore ria pre sso la quale è stato costituito, trasmette ndo la re lativa quie tanza mod. 123 T.
L'autorizzazione è compilata sul re tro della quie tanza ne l caso di restituzione totale .
4. Ne l caso di restituzione parziale la quie tanza mod. 123 T. va allegata al primo ordinativo
mod. 180 T. e vie ne trattenuta dalla Tesore ria fino all'estinzione totale de l deposito.
5. La Tesore ria annota sulla quie tanza mod. 123 T. o su a pposita e videnza da a llegare a lla
stessa le singole re stituzioni parziali e ad avvenuta estinzione del deposito allega la quie tanza
all'ultimo ordinativo mod. 180 T.
6. All'ordine di re stituzione totale e all'ordinativo mod. 180 T. pe r la restituzione parziale si
applicano le disposizioni pe r l'intestazione e l'estinzione de i titoli di spesa pre viste dalle
pre senti Istruzioni.
7. O ve un deposito debba esse re totalmente o parzialmente introitato a favore de ll'e rario, il
compe tente ufficio indica sull'ordine di restituzione il vincolo di commutazione in quie tanza di
entrata con la spe cificazione de l capitolo de l bilancio de llo Stato.
177. Incameramento dei depositi su disposizione dell'Amministrazione cauzionata.
1. Gli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, sulla base di appositi de cre ti emessi dalle autorità
cauzionate nei casi di inadempienza da parte dei depositanti, dispongono, mediante
autorizzazione redatta sul re tro della quie tanza o su foglio a parte, il ve rsamento de l re lativo
im porto se condo le modalità indicate ne l de cre to di incame ramento o, in mancanza, in conto
entra te e ventua li del Tesoro.
2. Ne l caso di incame ramento parziale de l deposito, la parte residua che non sia più sogge tta a
vincoli è restituita a ll'a vente diritto. Qua lora pe rmanga l'origina rio vincolo, la parte non
incame rata vie ne inve ce commutata in altro deposito provvisorio ave nte le stesse
caratte ristiche de l pre ce dente.
178. Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale.
1. Le Tesore rie, entro il mese di febbraio di ciascun anno, segnalano agli uffici di cui all'articolo
175, comma 2, mediante gli ele nchi modd. 118-te r T. e 118-quate r T., i de positi provvisori
ancora vige nti alla scade nza dell'ese rcizio successivo a que llo di costituzione.
2. Gli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, effe ttuati gli acce rtamenti di compete nza circa la
validità de i depositi, dispongono l'incame ramento di quelli pe r i quali non si debba proce de re
alla restituzione agli ave nti diritto.
3. Pe r l'incame ramento de i depositi i compe tenti uffici emettono un ordine cumulativo, da
estingue re mediante commutazione in quie tanza da imputare al capo X, cap. 2368 de l bilancio
de llo Stato, con allegato l'e lenco in duplice e semplare de i depositi da incame rare nonché la
distinta di ve rsamento mod. 124 T.
4. Le Tesore rie inviano agli uffici indicati all'articolo 175, comma 2, la quie tanza di cui al
comma 3, con alle gato un esemplare de ll'e lenco de i depositi incame rati.
179. Depositi a cauta custodia.
1. I depositi a cauta custodia costituiti su richiesta dell'autorità amministrativa o giudiziaria
sono rice vuti dalle Tesore rie pre via ricognizione dei valori consegnati, anche se presentati in
pieghi già chiusi e muniti di ce ralacca.
2. De lla ricognizione di cui al comma 1, da e ffe ttuarsi con l'inte rvento di un rapprese ntante
de ll'Amministrazione a favore de lla quale il de posito è costituito, viene redatto e sottoscritto
processo ve rbale in quattro esemplari di cui il primo è unito al piego, il se condo e il te rzo sono
trasmessi all'I.Ge.P.A. e alla DPSV.
3. Pe r i depositi costituiti presso la Te sore ria ce ntrale sia il se condo sia il te rzo esemplare de l
ve rba le di cui a l comma 2 sono invia ti a ll'I.Ge .P.A.
4. La re stituzione de i de positi, da effe ttuarsi mediante conse gna agli aventi diritto degli stessi
oggetti facenti parte de l deposito, è disposta con apposito ordine stilato sul re tro de lla
quie tanza o su foglio ad essa allegato, emesso dalle DPSV o dall'I.Ge .P.A., a se conda che i
depositi siano costituiti pre sso le Tesore rie provinciali o presso la Tesore ria centrale .
180. Depositi a cauta custodia di partecipazioni azionarie dello Stato.
1. Le parte cipazioni de lle Amministrazioni statali in socie tà pe r azioni sono costituite in
deposito a cauta custodia presso la Tesore ria centrale , su richiesta de ll'Amministrazione
titolare de lla parte cipazione , pre via autorizzazione de ll'I.Ge.P.A.
2. I depositi di cui al comma 1 si concre tizzano ne l mate riale trasfe rimento presso la Te sore ria
de l relativo ce rtificato azionario, ovve ro in una scritturazione contabile pe r i titoli
demate ria lizzati a cce ntrati presso la socie tà di gestione centralizza ta de i titoli di Sta to.
3. Una volta costituito il deposito la relativa quie tanza mod. 123T viene
all'Amministrazione titolare de l de posito.
conse gnata
4. O gni successiva acquisizione de lla medesima parte cipazione azionaria comporta il discarico
contabile de l deposito esistente e la costituzione di un nuovo deposito rappresentativo
de ll'inte ra parte cipazione de tenuta.
5. Pe r la contabilizzazione delle ope razioni di cessione parziale o totale de lle parte cipazioni
azionarie de tenute valgono le medesime re gole pre viste pe r la restituzione dei depositi
provvisori di cui all'articolo 176.
TITOLO II
DEPOSITI DEFINITIVI
181. Gestione dei depositi definitivi.
1. I depositi definitivi sono costituiti nell'inte resse de lla pubblica amministrazione nei casi
pre visti da disposizioni legislative o regolamentari ovve ro su autorizzazione de l MEF.
2. I depositi definitivi sono costituiti esclusivamente in nume rario, pre via prese ntazione alla
Tesore ria compe te nte de lla distinta di ve rsamento mod. 125- bisT sottoscritta dall'inte ressato.
3. I depositi sono ge stiti dal MEF, con le modalità pre viste dal decreto ministeriale 2 novembre
2004, pe r il tram ite delle DPSV te rritorialmente compete nti, alle quali le Te sore rie inviano
copia de lla distinta di ve rsamento di cui al comma 2, attestante la costituzione de l de posito.
4. Le somme depositate , ve rsate sulle apposite contabilità spe ciali di girofondi ape rte pre sso
ogni Te sore ria provinciale , sono mensilmente girate su un apposito conto corre nte di Te sore ria
centrale .
5. Pe r la restituzione de lle somme depositate e pe r il pagamento de i re lativi inte ressi si
applicano le disposizioni pre viste dagli articoli 153 e 154, riguardanti i pagamenti pe r conto
de lle amministrazioni ed aziende autonome.
PA RTE QUINTA
TITOLI DI STA TO
TITOLO I
Titoli dematerializzati
182. Emissione buoni ordinari del tesoro.
1. Le emissioni de i buoni ordinari de l tesoro sono fissate con singoli de cre ti del dire ttore
ge ne rale de l tesoro, pubblicati ne lla Gazze tta Ufficiale, ne i quali vengono indicati l'importo, la
durata, la scadenza, le date ed e ventualmente il prezzo base di collocamento ed ogni altra
caratte ristica.
2. Le richieste di acquisto de i buoni ordinari de l te soro ve ngono effe ttuate dagli ope ratori pe r
via te lematica e le relative ope razioni sono affidate alla Banca nell'ambito de l se rvizio di
tesore ria de llo Stato.
3. I buoni ordinari de l tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi
diritto nei conti ape rti presso gli inte rmediari abilitati e confluiscono ne lla gestione acce ntrata
de i titoli di Stato.
4. La Tesore ria provinciale di Milano emette , pe r l'importo complessivo de i buoni re lativi a
ciascuna scadenza, quie tanze mod. 121 T con imputazione al pe rtine nte capitolo di bilancio.
183. Pagamento degli interessi e rimborso del capitale dei buoni ordinari del tesoro.
1. Il pagamento degli inte ressi e il rimborso de l capitale dei buoni ordinari de l tesoro sono
effe ttuati dalla Tesore ria provinciale di Milano pe r il tramite de lla società di gestione acce ntrata
de i titoli di Stato.
2. L'importo degli inte ressi riconosciuto in via anticipata ai sottoscrittori viene scritturato dalla
pre de tta te sore ria in conto sospeso, dal qua le viene disca rica to a ll'a tto in cui il Dipartimento
de l tesoro ne autorizza la contabilizzazione in esito definitivo, pe r la successiva imputazione al
bilancio de llo Stato da effe ttuarsi a cura de llo stesso Dipartimento.
184. Contabilità mensile dei buoni ordinari del tesoro.
1. Entro il giorno 10 di ogni mese la Tesore ria provinciale di Milano invia al Dipartimento de l
tesoro la contabilità re lativa ai buoni ordinari de l te soro emessi e agli inte ressi esitati nel mese
pre cedente .
2. La contabilità di cui al comma 1 è costituita dalle quie tanze mod. 121 T. e dal mod. 206 T.
re lativo agli inte ressi a carico de l bilancio de llo Stato.
3. La Banca invia mensilmente al Dipartimento de l tesoro il mod. 78 Cat. riassuntivo, ne l quale
sono e videnziati gli importi re lativi al capitale rimborsato e agli inte re ssi esitati ne l mese
pre cedente .
185. Emissione dei titoli del debito pubblico.
1. Le emissioni dei titoli di Stato a medio-lungo te rmine sono stabilite con singoli de cre ti de l
Ministro dell'e conom ia e de lle finanze, pubblicati ne lla Gazze tta Ufficiale , ne i quali vengono
indicati le caratte ristiche de l prestito e le modalità di e se cuzione de lle aste .
2. Le richieste di acquisto de i titoli vengono e ffe ttuate dagli ope ratori pe r via telematica e le
re lative ope razioni sono affidate alla Banca.
3. I rapporti fra il MEF e la Banca, corre lati all'e ffe ttuazione de lle aste , sono disciplinati da
spe cifici accordi.
4. I titoli di Stato a me dio-lungo te rm ine sono rappre sentati da iscrizioni contabili a favore
degli aventi diritto ne i conti ape rti presso gli inte rmediari abilitati e confluiscono ne lla gestione
acce ntrata dei titoli di Stato.
5. A fronte de i titoli sottoscritti, la Tesore ria provinciale di Roma emette , distintamente pe r
capitale, pe r die timi di inte resse e pe r scade nza de i titoli, quie tanze mod. 121 T con
im putazione al pe rtinente capitolo di bilancio.
186. Servizio finanziario dei titoli del debito pubblico.
1. Il rimborso de l capitale de i titoli de l debito pubblico a medio lungo te rm ine demate rializzati e
il pagamento dei re lativi inte re ssi sono effe ttuati dalla Tesore ria provinciale di Roma pe r il
tram ite de lla società di gestione accentrata de i titoli di Stato.
2. La Tesore ria provinciale di Roma, entro il giorno 10 de l mese , invia al Dipartimento de l
tesoro la contabilità de i pagamenti rife riti al mese pre cedente .
3. I pagamenti di cui al comma 2 sono riportati sul mod. 78 Cat., distintamente pe r capitale e
inte ressi, nonché sulla nota rie pilogativa mod. 260 D.P. e vengono imputati dire ttamente al
bilancio de llo Stato dal Dipartimento de l tesoro dopo le prescritte ve rifiche.
TITOLO II
Norme transitorie in materia di titoli di Stato non dematerializzati
187. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi dei titoli di Stato non dematerializzati.
1. Le Tesore rie e seguono, pe r conto de l Dipartimento de l tesoro, il pagamento de gli inte ressi e
il rimborso de l capitale de i titoli di Stato al portatore scaduti e non prescritti.
2. Le Tesore rie provve dono, altresì, al pagamento de i tagliandi maturati e non prescritti re lativi
ai titoli nom inativi.
3. Il rimborso de l capitale di titoli nom inativi apparte nenti a prestiti scaduti e non pre scritti è
disposto dal Dipartimento de l te soro mediante em issione di mandati pagabili presso le
Tesore rie.
4. Il pagamento di singole cedole o tagliandi re lativi a prestiti vigenti, sia al portatore sia
nom inativi, può avvenire solo qualora il de tentore rilasci una dichiarazione con la quale attesta,
sotto la propria responsabilità, la mancata de tenzione del mante llo. In caso contrario le cedole
non pre scritte re lative a titoli al portatore possono esse re pre sentate all'incasso presso le
Tesore rie solo alla scade nza de l prestito congiuntamente al mante llo del titolo; il pagamento
de i tagliandi re lativi ai titoli nominativi è inve ce disposto dal Dipartimento del tesoro all'atto
de lla presentazione de i titoli scaduti e non pre scritti come pre visto a l comma 3.
5. Le Tesore rie custodiscono i fogli di ruolo re lativi a titoli nominativi, emessi pe r un capitale
nom inale pari o supe riore a 2.582,28 euro, appartenenti a prestiti vigenti. Il pagamento degli
inte ressi su de tti titoli si effe ttua presso la Tesore ria che de tiene il re lativo foglio di ruolo, sul
quale de ve e sse re annotato il pagamento medesimo.
6. La Te sore ria sospe nde il pagamento dei titoli o de lle cedole esibiti pe r la riscossione
riconosciuti illegittimi, sospe tti di falsità o de te riorati, li prende in carico e li trasme tte al
Dipartimento del tesoro pe r l'e ventuale convalida ed il successivo pagamento mediante
emissione di buoni o mandati ovve ro pe r la demate rializzazione de i titoli apparte nenti a pre stiti
vigenti.
7. Le Tesore rie e ffe ttuano il pagamento ai beneficiari de i buoni e mandati emessi dal
Dipartimento de l tesoro.
8. I buoni e i mandati inestinti ce ssano di ave re e ffe tto al te rm ine de ll'ese rcizio successivo a
quello di emissione e vengono re stituiti al Dipartimento de l tesoro al quale gli inte ressati
possono chiede rne la riem issione ne l caso in cui il re lativo diritto non sia prescritto.
9. Sulle ce dole , sui tagliandi, sui titoli, sui mandati e sui buoni estinti le Tesore rie appongono il
tim bro a calendario con la dicitura «pagato».
10. I pagamenti di cui al prese nte articolo sono imputati dire ttamente al bilancio dello Stato
dal Dipartimento de l tesoro, sulla base delle contabilità mensili inviate dalle Tesore rie e dopo i
pre scritti controlli.
188. Contabilità dei pagamenti di debito pubblico.
1. Le contabilità de i pagamenti de l debito pubblico di cui all'articolo 187, distinte pe r
compe tenza e residui e pe r titoli nom inativi e a l porta tore , sono rese dalle Te sore rie a lla fine di
ogni mese.
2. Il capo de lla Tesore ria, acce rtatosi che i titoli e i valori pagati non manchino di alcuna de lle
pre scritte formalità e riconosciuta, mediante il confronto con le scritture e con i titoli e valori
medesimi, l'esatta compilazione degli e lenchi e de lla nota riassuntiva mod. 260 D.P., appone la
propria firma sugli uni e sull'altra.
3. Il confezionamento dei pieghi, ne i quali si racchiudono i soli titoli e valori estinti viene
effe ttuato alla prese nza del dire ttore de lla DPSV.
4. In sede di confezionamento de i pieghi le Tesore rie redigono apposito ve rbale in quattro
esemplari delle ope razioni effe ttuate , di cui uno da conse gnare al dire ttore de lla DPSV con
alle gate copie degli e lenchi analitici e della nota riassuntiva, un altro da spedire al
Dipartimento de l te soro in piego se parato da que llo contenente i titoli e i valori, unitamente
agli originali degli ele nchi analitici e de lla nota riassuntiva di cui sopra, gli altri da tratte ne re
agli atti delle Tesore rie .
Sui pie ghi è apposto il sigillo de lla DPSV e que llo de lla Te sore ria.
5. Le contabilità sono spedite al Dipartimento de l tesoro in piego assicurato, entro il 10 de l
mese successivo a que llo cui i pagamenti si rife riscono.
6. Qualora a seguito de lle prescritte ve rifiche da parte de l Dipartimento del tesoro dovesse ro
eme rge re irregolarità ne i pagamenti, lo ste sso ne dà comunicazione alla Tesore ria compe tente
che provve de alla re lativa sistemazione .
PA RTE SESTA
MONETE META LLICHE
189. Somministrazione delle monete di nuova fabbricazione.
1. La Cassa spe ciale pe r le mone te a debito dello Stato custodisce le mone te di nuova
fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto Poligrafico e Ze cca de llo Stato S.p.a. e
provve de, su disposizione del Dipartimento de l tesoro, alla loro somministrazione alle
Tesore rie.
2. Ne l giorno di e ffe ttiva conse gna delle mone te, la Tesore ria di Roma emette una quie tanza
mod. 121 T con imputazione al capo X, capitolo 5010, pe r riconosce re all'e rario il controvalore
complessivo delle mone te relativo a ciascuna somministrazione . La pre detta Tesore ria invia,
con cadenza se ttimanale, alla compe tente direzione de l Dipartimento de l tesoro le quie tanze di
cui sopra pe r il successivo inoltro alla Cassa spe ciale .
3. In attesa che la Cassa spe ciale rice va le quie tanze di cui al comma 2, il ve rbale di conse gna
de lle mone te al ve ttore incaricato di e ffe ttuarne la spedizione alle Te sore rie costituisce, in via
provvisoria, documento di discarico contabile pe r il cassie re spe ciale.
4. Le Tesore rie all'atto de l rice vimento de lle mone te le assumono in carico pe r il valore
dichiarato sui contenitori, se nza procede re alla contestuale ape rtura dei medesimi, salva la
possibilità di segnalare e ventuali diffe renze che dove sse ro eme rge re in occasione de i successivi
controlli, come pre visto dall'articolo 190.
5. Le Tesore rie redigono apposito ve rbale pe r il valore dichiarato delle monete rice vute ; de tto
ve rba le è inviato a lla Cassa spe ciale, ai fini del disca rico de lle proprie scritture , entro se tte
giorni dal ricevimento de lle mone te .
190. Differenze riscontrate nella somministrazione delle monete.
1. Qua lora , a l momento della ve rifica in detta glio, la Tesore ria che ha rice vuto le mone te
dovesse riscontrare diffe renze di valore nom inale in più o in meno, la ste ssa ne dà
comunicazione , con apposito ve rbale , alla compe tente direzione del Dipartimento de l tesoro e
alla Cassa spe ciale .
2. In caso di mone te mancanti l'Istituto Poligra fico e Ze cca de llo Sta to S.p.a . riconosce a lla
Cassa spe ciale l'ammontare di tali mone te .
3. Le diffe re nze in più o in meno riscontrate da ciascuna Tesore ria sono acce ntrate presso il
se rvizio Cassa Ge ne rale de lla Banca, che comunica alla Cassa spe ciale il relativo saldo
risultante al 15 dicembre di ciascun anno.
4. Il Se rvizio Cassa Ge ne rale restituisce alla Cassa spe ciale oppure rice ve da quest'ultima
mone te pari al controvalore de l saldo de lle diffe re nze .
191. Ritiro dalla circolazione delle monete logore, danneggiate o alterate.
1. Le monete logorate dall'uso, le cui impronte non siano scomparse , quelle danne ggiate e
quelle alte rate pe r motivi non dolosi sono ritirate dalle Tesore rie e da esse spedite , pe r le
valutazioni di compe te nza, alla Cassa spe ciale, unitamente al re lativo ve rbale di ritiro, copia
de l quale de ve esse re rilasciata all'e sibitore.
2. La Cassa spe ciale dispone il rimborso, a favore de ll'esibitore , de lle mone te logore o
danneggiate , mediante trasfe rimento fondi dalla Tesore ria provinciale di Roma alla compe tente
Tesore ria che procede al pagamento de ll'ordine di trasfe rimento fondi con le modalità richieste
dall'e sibitore, pre vio ritiro de lla copia del ve rbale di cui sopra in possesso dell'esibitore
medesimo.
3. La Cassa spe ciale comunica alla Tesore ria inte ressata i motivi pe r i quali e ve ntuali mone te
non sono state ammesse al rimborso, al fine di informare l'esibitore .
4. Le mone te che re chino sfregi o simboli che mostrino l'intendimento di offesa allo Stato sono
ritirate dalle Tesore rie alle quali ve ngono pre sentate, pre vio rilascio all'esibitore di apposita
rice vuta, e trasmesse alla compe tente autorità giudiziaria.
192. Monete sospette di falsità.
1. Le Tesore rie ritirano dalla circolazione le mone te sospe tte di falsità pre sentate agli sporte lli,
pre via compilazione di apposito ve rbale copia de l quale deve esse re rilasciata all'esibitore.
2. Le mone te sospe tte di falsità , unitamente a l ve rba le di cui al comma 1, sono invia te a l C NAC
istituito presso l'Istituto Poligrafico e Ze cca dello Stato S.p.a. ai fini della re lativa pe rizia.
3. O ve da tale pe rizia le mone te risultino legittime, l'Istituto Poligrafico e Ze cca de llo Stato
S.p.A. comunica l'e sito de ll'esame alla Cassa spe ciale pe r le mone te a debito de llo Stato la
quale , dopo a ve r informa to la Te sore ria che ne ave va effe ttuato il ritiro, dispone il rimborso de l
controvalore de lle mone te mediante trasfe rimento fondi dalla Tesore ria di Roma alla
compe tente Tesore ria che provvede al pagame nto de ll'ordine di trasfe rimento fondi con le
modalità richieste dall'esibitore .
4. Il rimborso di cui al comma 3 è disposto pe r l'importo effe ttivo delle mone te riconosciute
legittime , se nza alcuna trattenuta e se nza spese a carico de ll'e sibitore.
PA RTE SETTIMA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINA NZIA RIO
193. L'esercizio finanziario.
1. L'ese rcizio finanziario pe r la gestione de lle entrate e de lle spese dello Stato, comprese que lle
de lle amministrazioni aventi organizzazione autonoma, inizia il 1° gennaio e te rm ina il 31
dicembre de llo stesso anno.
2. La chiusura de ll'ese rcizio finanziario si effe ttua il 31 dicembre de ll'anno cui l'ese rcizio si
rife risce o il pre cedente giorno lavorativo qualora il 31 dicembre sia festivo o non lavorativo
pe r le Te sore rie.
3. Con circolare emanata annualmente dal MEF, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale de lla
Repubblica Italiana, sono disciplinati gli adempimenti in mate ria di e ntrate e di spe se, connessi
con la chiusura dell'ese rcizio, di compe tenza de lle amministrazioni statali e de lle Tesore rie.
194. Termine per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie.
1. Con la circolare di cui all'articolo 193, comma 3, sono disciplinati i te rm ini pe r l'emissione
de i titoli di spesa e pe r il re lativo invio, ne i casi pre visti, agli uffici te nuti ad e ffe ttuarne il
controllo, al fine di conse ntire l'e stinzione dei titoli stessi e ntro la chiusura de ll'ese rcizio.
2. Pe r le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni emittenti e gli altri uffici inte ressati
hanno cura di far pe rvenire i titoli di spesa alle Te sore rie entro il te rm ine de l 20 dicembre o il
pre cedente giorno lavorativo qualora il 20 dicembre sia non lavorativo pe r le Te sore rie
medesime.
3. Le Te sore rie re stituiscono alle amm inistrazioni emittenti i titoli pe rvenuti dopo il te rmine di
cui al comma 2 ad e cce zione di que lli:
a) quantitativamente limitati pe r i quali l'amministrazione emitte nte segnali pe r iscritto
l'urge nza del pagamento;
b) riguardanti il pagamento di re tribuzioni al pe rsonale dipendente ;
c) re lativi al ve rsamento de lle disponibilità residue de gli ordini di accreditamento;
d) conce rnenti i buoni mod. 31 bis C.G. pe r il ve rsamento de lle rite nute e rariali.
4. Pe r i mandati informatici emessi dalle amministrazioni ce ntrali de llo Stato e dalle
amministrazioni pe rife riche a ciò autorizzate , il te rm ine pe r il loro invio alla banca è fissato al
21 dicembre o al pre cedente giorno lavorativo qualora il 21 dicembre sia non lavorativo pe r le
Tesore rie.
5. Il te rm ine pre visto al comma 2 non si applica agli ordini di pre levamento dai conti corre nti in
esse re presso la Tesore ria centrale , emessi dal MEF.
6. Le Te sore rie re stituiscono comunque i titoli di spesa imputati all'ese rcizio e ad esse
pe rve nuti dopo la chiusura dello stesso.
195. Trasporto al nuovo esercizio dei titoli di spesa.
1. In chiusura di ese rcizio sono tra sporta ti a l nuovo ese rcizio:
a) gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità spe ciali nonché gli altri titoli di
spe sa inestinti al 31 dicembre e pagabili entro la fine de ll'ese rcizio succe ssivo;
b) i titoli di spesa pagati entro il te rm ine di validità ma non scritturati in uscita, pe r
giustificati motivi, dalle Tesore rie .
2. Non sono trasportabili all'ese rcizio successivo i buoni mod. 31 bis C .G., tranne que lli pagati
entro il 31 dicembre da altri uffici pagatori e prodotti successivamente in ve rsamento alla
Tesore ria.
3. I titoli di spesa a carico de l bilancio dello Stato, con esclusione degli ordini di pagamento
emessi su ruoli di spesa fissa, pagati ne ll'ese rcizio successivo a que llo di emissione, prima che
pe rve nga a lla Tesore ria la segnala zione de lla nuova imputazione , sono scritturati in conto
sospeso.
4. Gli ordinativi ine stinti al 31 dicembre , tratti su ordini di accreditamento non trasportati,
possono e sse re pagati ne ll'ese rcizio successivo anche prima che pe rve ngano alle Te sore rie i
nuovi ordini di accreditamento.
5. I titoli emessi a carico de l bilancio de llo Stato e pagati ne ll'ese rcizio successivo a que llo di
emissione sono imputati al conto de i residui de ll'ese rcizio in cui ne viene effettuata la
scritturazione in e sito de finitivo.
6. Pe r gli ordini di trasfe rimento fondi rimasti inestinti al 31 dicembre si osse rvano le
disposizioni di cui all'articolo 161.
7. Le Tesore rie re stituiscono alle amministrazioni emittenti i titoli di spe sa che non debbano
esse re più pagati alla fine de ll'ese rcizio pe rché colpiti da pe renzione ai se nsi de ll'articolo 162.
196. Titoli di spesa telematici.
1. Le disposizioni sul trasporto de i titoli di spesa di cui all'articolo 195 non si applicano agli
ordini di pagamento te lematici su ruoli di spe sa fissa e agli altri titoli di spesa te lematici che ,
sulla base di spe cifiche disposizioni, sono e stinti automaticamente all'atto in cui pe rvengono
alla Tesore ria compe te nte.
197. Ordini di accreditamento totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio.
1. Le Tesore rie provvedono all'annullamento o alla riduzione all'importo effe ttivamente pagato
degli ordini di accreditamento rimasti, rispe ttivamente , in tutto o in parte inestinti alla chiusura
de ll'e se rcizio, fatta e ccezione pe r quelli trasportati di cui al comma successivo.
2. Su richiesta de l funzionario dele gato le Tesore rie trasportano al nuovo ese rcizio gli ordini di
accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla fine dell'ese rcizio, emessi su
capitoli riguardanti spese in conto capitale nonché su capitoli re lativi a spe se correnti pe r i
quali spe cifiche disposizioni legislative o regolamentari ne consentano il trasporto.
3. Con la circolare pre vista dall'articolo 193, comma 3, sono stabiliti i te rm ini e le modalità
re lativi agli adempimenti di cui al pre sente articolo, di compe te nza de i funzionari de legati e
de lle Tesore rie.
198. Titoli di spesa emessi nel mese di dicembre in conto dell'esercizio successivo.
1. Negli ultim i die ci giorni del mese di dicembre le amministrazioni statali compe tenti possono
eme tte re titoli di spesa in conto de ll'ese rcizio successivo. I titoli pe rvenuti alle Te sore rie sono
ammessi a pagamento a partire dal primo giorno lavorativo del nuovo ese rcizio.
199. Imputazione dei versamenti affluiti nei conti correnti postali delle Tesorerie.
1. I ve rsamenti a favore dell'e rario e ffe ttuati sui conti corre nti postali de lle Te sore rie e
contabilizzati dalle me desime ne ll'ese rcizio successivo a que llo in cui sono stati eseguiti, sono
im putati in conto residui.
200. Riporto a nuovo esercizio delle risultanze contabili dell'esercizio chiuso.
1. Le risultanze contabili de te rm inate alla chiusura de ll'ese rcizio, sono riportate dalle Te sore rie
il primo giorno dell'anno ne i re gistri gene rali mod. 82-83 T. di cui all'articolo 13, relativi al
nuovo ese rcizio, con le se guenti modalità:
a) ne lla sezione mod. 82 T:
1) alla voce «de bito trasportato» le rimanenze de ll'ese rcizio chiuso, distintamente pe r
Erario de llo Stato, contabilità spe ciali, conti di tesore ria unica e depositi provvisori;
2) alla voce «pre ce denti» le rimane nze degli inte re ssi B.O .T. e de l conto sospeso
«colle ttivi»;
3) negli appositi riquadri le rimane nze riguardanti i titoli di spesa da re golarizzare ;
b) ne lla sezione mod. 83 T., a lla voce «tota le rimanenza ese rcizio pre cede nte », il saldo
re lativo a tutte le partite in titoli.
201. Variazioni alle scritture dell'esercizio chiuso.
1. Dopo il 31 dicembre è consentito alle Tesore rie di effe ttuare contabilizzazioni di entrate a
carico dell'ese rcizio chiuso solo a fronte di annullamento o riduzione di documenti di e ntrata
emessi nello stesso ese rcizio. In tale caso si procede con le modalità di cui all'articolo 64.
2. Le variazioni alle entrate di bilancio de ll'ese rcizio chiuso sono prenotate dalle RPS ed
eseguite dalle Tesore rie entro i te rm ini pre visti dalla circolare di cui all'articolo 193, comma 3.
3. Qua lora si renda ne cessario a nnulla re le scritture di esito di titoli di spesa pagati
ne ll'e se rcizio chiuso, emessi a carico del bilancio de llo Stato o su contabilità spe ciali, le
Tesore rie vi provvedono effe ttuando le variazioni al «debito trasportato».
4. Pe r le variazioni alle scritture re lative ai pagamenti a carico di amministrazioni ed azie nde
autonome, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
PA RTE OTTA VA
DISPOSIZIONI FINA LI
202. Informatizzazione delle scritture.
1. Tutti i registri, i mode lli, i titoli, i ce rtificati, i conti, i sottoconti, le dichiarazioni, le
annotazioni, le attestazioni, nonché i restanti documenti comunque denominati ne lle presenti
istruzioni, possono esse re prodotti e resi con modalità informatiche e trasmessi in via
te lematica.
Data di aggiornamento: 30/10/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163, S.O. del 16/07/2007