L`ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana g

Percorso formativo sul tema:
L’ordinamento degli Enti Locali
nella Regione
g
Siciliana
Villaggio Mosè, 15, 22 e 29 novembre e 6 dicembre 2014
Programma del Corso:
1° giorno:
i
“L potestà
“La
t tà legislativa
l i l ti
esclusiva
l i
d ll Regione
della
R i
siciliana
i ili
i materia
in
t i di
ordinamento degli enti locali”;
2° giorno: “Gli organi del Comune – Competenze, composizione e modalità di elezione o
nomina”;
3° giorno: “Gli
3
Gli strumenti di partecipazione popolare nell
nell’ordinamento
ordinamento degli enti locali
locali”;;
4° giorno: “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.
Dott. Calogero Marrella
Segretario
Seg
e a o comunale
co u a e a r.
Dott.ssa Rosa Maria Friscia
Dirigente del Settore Economico-finanziario
del Comune di Sambuca di Sicilia
1
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Tema del 1° giorno:
L potestà
La
t tà llegislativa
i l ti esclusiva
l i d
della
ll R
Regione
i
siciliana
i ili
iin
materia di ordinamento degli enti locali
(Artt. 14 e 15 dello Statuto speciale)
Lo statuto
L
t t t speciale
i l della
d ll Regione
R i
siciliana
i ili
è stato
t t approvato
t con il R.D.Lgs
R D L 15 maggio
i 1946,
1946 n. 455,
455
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come stabilito con l’art. 116 della
Costituzione
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Ogni Stato ha – non potrebbe essere diversamente – un
ORDINAMENTO GIURIDICO,
GIURIDICO cioè un complesso di regole con le
quali viene disciplinata la realtà sociale nei suoi vari aspetti:
• da quello del rapporto FRA I SOGGETTI PRIVATI (diritto
privato) e fra questi e le PUBBLICHE AUTORITA
AUTORITA’ (diritto
pubblico;
• a quello della TUTELA e della REALIZZAZIONE DEGLI
(politici economici,
economici sociali) che si ritengono
INTERESSI (politici,
essenziali per un ordinato e razionale sviluppo della comunità
statale (diritto pubblico o privato);
•
a quello della ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTRIBUZIONI
dei pubblici poteri (diritto pubblico).
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Gli
ordinamenti giuridici
degli Stati contemporanei si
caratterizzano per la loro COMPLESSITA
COMPLESSITA’, perché sono costituiti
da NUMEROSE ED ETEROGENEE FONTI DEL DIRITTO, che
devono essere armonizzate e ricondotte ad unità.
Sono fonti del diritto gli ATTI e i FATTI mediante i quali vengono
poste (cioè prodotte) le norme giuridiche.
Le fonti del diritto si distinguono in:
F nti DI PRODUZIONE e fonti
f nti SULLA PRODUZIONE.
PRODUZIONE
• Fonti
Sono fonti di produzione quelle che immettono nell’ordinamento la
norma giuridica.
Sono fonti sulla produzione quelle che disciplinano gli organi e le
procedure necessarie alla produzione delle norme.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
Fonti – ATTI e fonti FATTI.
Le fonti-atti
fonti atti sono costituite da manifestazioni di volontà espresse
da un organo dello Stato o di altro a ciò legittimato dalla
costituzione, formulate in un testo scritto.
Le fonti-fatti
fonti fatti
consistono in un comportamento oggettivo
(consuetudine o uso) o in atti di produzione giuridica esterni al
nostro ordinamento (ad esempio, un trattato internazionale).
N ll’ordinamento
Nell
din m nt italiano
it li n abbiamo:
bbi m :
1) fonti DI RANGO COSTITUZIONALE;
2) fonti DI RANGO PRIMARIO;
3) fonti DI RANGO SECONDARIO.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE:
1) Costituzione;
2) Leggi costituzionali;
3) Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.
FONTI DI RANGO PRIMARIO:
1) Norme comunitarie (Regolamenti comunitari e direttive cc.dd.
autoesecutive;
2) Leggi statali;
3) Decreti legge e Decreti legislativi;
4) Statuti delle Regioni ordinarie;
5) Statuti dei Comuni e delle Province;
6) Leggi regionali.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
FONTI DI RANGO SECONDARIO:
1) Regolamenti governativi;
2) Regolamenti ministeriali;
3) Statuti dei Comuni e delle Province;
4) Regolamenti degli enti locali;
5) Ordinanze.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
GERARCHIA FONTI DEL DIRITTO
1) Costituzione e leggi costituzionali;
2) Norme comunitarie (Regolamenti e Direttive
autoesecutive);
3) Legge
L
statale,
t t l Legge
L
regionale,
i
l Statuto
St t t comunale;
l
4) Regolamenti statali e regionali;
5)) Regolamenti
comunali.
g
RAPPORTI TRA LE FONTI DEL DIRITTO
a) Criterio gerarchico;
b) Criterio di competenza;
c) Criterio cronologico.
cc.dd.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Norme contenute nella Costituzione che riguardano gli enti locali
Sono gli articoli: 5,
5 114,
114 116,
116 117,
117 118,
118 119
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 5
La Repubblica,
Repubblica una e indivisibile,
indivisibile riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell
dell'autonomia
autonomia e del decentramento.
decentramento
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni,
Comuni dalle Province,
Province dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti,
statuti poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
su ordinamento
din m nt
suo
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rrispettivi
spett v
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Bolzano
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
)
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione
g
interessata (
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione,
Costituzione
nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
li i estera e rapportii internazionali
i
i
li dello
d ll Stato;
S
rapportii dello
d ll
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;; sicurezza dello Stato;; armi,, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema
s stema valutario;
valutar o; sistema
s stema tributario
tr butar o e contabile
contab le dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza,
sicurezza ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
p
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme g
generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
Comuni Province e Città metropolitane;
fondamentali di Comuni,
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione sicilian
q)
a
dogane,
g
, p
protezione dei confini nazionali e p
profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo
nformat vo stat
statistico
st co e informatico
nformat co de
dei dat
dati dell
dell'amministrazione
amm n straz one
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione,, trasporto
p
p
e distribuzione nazionale dell'energia;
g
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
regionale.
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
Bolzano nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione
all
attuazione e all
all'esecuzione
esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
inadempienza
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
La p
potestà regolamentare
g
spetta
p
allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane
p
hanno p
potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
gg regionali
g
rimuovono ogni
g ostacolo che impedisce
p
la p
piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi
g
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati
p
da leggi
gg dello Stato.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale,
secondo
competenze. La
statale
i
l
d le
l rispettive
i
i
L legge
l
l
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
di i li
i lt
f
i t
di
t nella
ll materia
t i
disciplina
inoltre
forme
di intesa
e coordinamento
della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini,
cittadini singoli e associati,
associati per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
spesa nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento
dall
ordinamento dell
dell'Unione
Unione europea.
europea
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
propri,
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
territorio
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante
abitante.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
s ci l per
sociale,
p rimuovere
imu
gli
li squilibri
squilib i economici
c n mici e sociali,
s ci li per
p favorire
f
i
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio,
patrimonio attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che
per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
contratti
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
Art 1
Art.
Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della
Repubblica ai sensi e per gli effetti dell
dell'art
art. 116 della Costituzione.
Costituzione
Ferma restando la procedura di revisione preceduta dalla
Costituzione, le modifiche, ritenute necessarie dallo Stato o dalla
R i n saranno,
s
nn non
n n oltre
lt
du anni
nni dalla
d ll entrata
nt t in vigore
i
d ll
Regione
due
della
presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge
ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Norme contenute nello Statuto speciale
della Regione siciliana riguardanti gli enti locali
Sono gli articoli 14 e 15.
Art. 14
L'Assemblea,
L
Assemblea, nell
nell'ambito
ambito della Regione e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato,senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la
legislazione
g
esclusiva sulle seguenti
g
materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale;
valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed
industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di
interesse p
prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche
di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n)) turismo, vigilanza
l
alberghiera
lb
h
e tutela
l
d l paesaggio;
del
conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della
Regione,
g on , in
n ogn
ogni caso non inferiore
nf r or a qu
quello
o del p
personale
rsona dello
o
Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
utilità
Percorso formativo su “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Art. 15
Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne
derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana.
L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui
comuni e sui liberi consorzi comunali,
comunali dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria.
Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione
s lusi
s u i n diretta
di tt in materia
m t i di circoscrizione,
i
s i i n
esclusiva
e ll'esecuzione
ordinamento e controllo degli enti locali.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
In materia di ordinamento degli enti locali la Regione Siciliana è
titolare di POTESTA
POTESTA’ LEGISLATIVA ESCLUSIVA.
ESCLUSIVA
Il fondamento giuridico di tale potestà è da rinvenire negli artt. 14
e 15 dello Statuto speciale.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Per effetto di tale normativa:
•
la disciplina legislativa in materia di ordinamento degli enti locali
deve essere ricercata nelle leggi regionali che disciplinano la
materia;
•
le leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali non
d
l
l come del
d l resto tutte le
l leggi
l
trovano diretta
applicazione
in Sicilia,
che disciplinano materie demandate alla potestà legislativa esclusiva
della Regione Siciliana, salvo che non intervenga un espresso
“RECEPIMENTO” delle
d ll stesse.
t
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
c.d. “principio di prevenzione”.
In base a tale principio, la legislazione statale, in materie di
competenza
legislativa
esclusiva,
non
trova
applicazione
nell’ordinamento regionale siciliano SOLO NEL CASO IN CUI LA
MATERIA RISULTI GIA’ PREVENTIVAMENTE DISCIPLINATA
dal legislatore titolare della predetta potestà, mentre in caso
contrario, cioè nel caso in cui la materia non risulti disciplinata dal
legislatore
siciliano,
la
l i l
i ili
l normativa
i statale
l può
ò trovare applicazione.
li
i
Ovviamente l’efficacia nella nostra regione della normativa statale
viene meno ove la Regione si riappropri della sua potestà ed
intervenga disciplinando la materia.
In questo caso si produce quello che viene definito “effetto
ghigliottina”, nel senso che la normativa statale cessa di produrre
effetti (…è ghigliottinata !) lasciando il posto alla legge regionale
successivamente intervenuta.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
Nell
N
ll’esercizio
s
i i della
d ll sua
s
p t stà legislativa
potestà
l isl ti
esclusiva,
s l si
l Regione
la
R i n
siciliana può emanare, quindi, tre sub tipologie di norme di legge:
LEGGI effettivamente SPECIALI poiché non sono riscontrabili nella
normativa
ti statale;
t t l
NORME STATALI RECEPITE nell’ordinamento regionale in forma
“statica”: la legge statale recepita è cristallizzata nel nostro
ordinamento,
di
per cuii eventuali
li modifiche
difi h o abrogazioni
b
i i della
d ll norma
statale non producono nessun effetto a livello regionale perché è
necessario un successivo ed ulteriore intervento del legislatore
regionale;
i
l
NORME STATALI RECEPITE nell’ordinamento regionale in forma
“dinamica”: si verifica il fenomeno inverso del recepimento statico
i quanto
in
t tutte
t tt le
l modifiche
difi h relative
l ti alla
ll norme recepite
it in
i forma
f
dinamica introdotte a livello statale hanno immediato effetto anche
a livello regionale.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Limiti della potestà legislativa esclusiva:
1) Principi generali dell’ordinamento giuridico;
2) Le norme fondamentali di riforma economico sociale;
3) Obblighi internazionali dello Stato.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Principi generali dell’ordinamento giuridico.
Non esiste un
un’elencazione
elencazione dei limiti appartenenti a questa categoria,
categoria
che scaturiscono da un’attività d’interpretazione svolta caso per
caso e materia per materia, verificando che l’esercizio della potestà
legislativa sia coerente all
all’evoluzione
evoluzione dei principi e delle idee forza
che si sono affermati in un determinato momento storico nei vari
settori della nostra società.
Quindi pur essendo attribuita alla Regione Siciliana potestà
Quindi,
legislativa esclusiva nella materia dell’ordinamento degli enti locali,
il suo esercizio attraverso la produzione normativa non può
spingersi al punto di derogare a norme di principio
dell’ordinamento giuridico desumibili dallo stesso in generale o da
singole leggi di settore.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
Le norme fondamentali di riforma economico sociale.
La normativa statale non trova ostacoli alla sua concreta
applicazione anche nelle Regioni a Statuto Speciale, in materie
demandate alla loro potestà legislativa esclusiva, laddove la
normativa medesima è da definire “di
di riforma economico sociale
sociale”.
Le leggi statali possono essere qualificate norme fondamentali di
riforma economico sociale in presenza dei seguenti caratteri:
m st in idonee
id n
d incidere
in id
t ssut dell
d ll’ordinamento
din m nt e della
d ll
si mostrino
ad
sul tessuto
società;
siano riferite a settori e/o beni di natura economico sociale di
particolare
ti l
rilievo;
ili
corrispondano ad interessi unitari estesi nell’intero territorio
nazionale.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Obblighi internazionali dello Stato.
Anche in materia d
d’adempimento
adempimento agli obblighi internazionali è stata
riconosciuta la possibilità d’esercizio da parte delle Regioni a
Statuto Speciale, nelle materie di competenza esclusiva, del
principio di autonomia,
autonomia andando oltre il rigido principio di statualità
che nella materia in passato si era affermato.
In materia d’ordinamento degli enti locali, però, non si riscontrano
significative esperienze concrete di richiamo del limite in questione
nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva da parte della
Regione Siciliana.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
La normativa emanata dalla Regione siciliana in materia di
ordinamento degli enti locali:
decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre
1955,
n. 6, con il quale è stato approvato l’Ordinamento
Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana
(O.R.E.L.S.), in attuazione della legge regionale 18 marzo 1955, n.
17, recante“Delega al Governo regionale della potestà di emanare
locali” (il
norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali
decreto legislativo è stato successivamente convalidato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16);
decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957,
1957 n.
n 3,
3 con
il quale è stato approvato il
regolamento di esecuzione
dell’O.R.E.L.S.;
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, con la quale è stata
recepita in Sicilia la legge 7 agosto 1990,
1990 n.
n 241 in materia di
procedimento amministrativo e di trasparenza dell’attività
amministrativa;
legge regionale 3 dicembre 1991,
1991 n.
n 44,
44 con la quale la è stato
disciplinato il sistema dei controlli esterni di legittimità sugli atti
amministrativi degli enti locali siciliani, per molte parti ormai non più
applicabile a seguito dell
dell’abolizione
abolizione dei controlli esterni degli enti
locali successivamente disposta con legge costituzionale;
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la quale sono state
recepite parzialmente le disposizioni della legge 8 giugno 1990,
1990
n. 142 in materia di autonomie locali;
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, modificata con successiva
legge
gg regionale
g
15 settembre 1997,, n. 35,, con la q
quale,, anticipando
p
le scelte nazionali, è stata introdotta in Sicilia l’elezione diretta del
Sindaco;
gg regionale
g
15 settembre
m
1997,, n. 35,, con la q
quale sono state
legge
introdotte nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
p
provinciale;
legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, con la quale sono state
introdotte nella nostra Regione parte delle rilevanti innovazioni
ordinamentali emanate a livello nazionale con la cosiddetta “Legge
gg
Bassanini bis” (legge 15 maggio 1997, n. 127);
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
legge
gg regionale
g
15 maggio
gg
2000,, n. 10,, con la q
quale,, oltre a
recepire le norme statali in materia di rapporto di lavoro all’interno
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (ora decreto legislativo
g
30 marzo 2001, n.
165), è stato disciplinato l’esercizio nell’ambito della regione siciliana
delle funzioni amministrative alla luce del principio di sussidiarietà;
legge
gg regionale
g
16 dicembre 2000,, n. 25,, con la q
quale è stato
esteso a 5 anni il mandato degli organi amministrativi, è stato
istituito il c.d. “election day” ed è stato modificato il quorum
richiesto per l’approvazione della mozione di sfiducia al sindaco ed al
presidente della provincia;
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con la quale è stata
disposta
p
l’applicazione
pp
anche in Sicilia della legge
gg nazionale 3 agosto
g
1999, n. 265, modificativa della legge 8 giugno 1990, n. 142, recando
anche la nuova disciplina dello status degli amministratori locali;
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, con la quale, oltre ad
apportare diverse modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000,
2000
n. 30 riguardanti lo status degli amministratori locali, è stata
introdotta la c.d. “soglia di sbarramento” nelle elezioni comunali e
p
provinciali;
;
legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, con la quale sono state
modificate diverse norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali;
legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, con la quale sono state
introdotte norme transitorie per l’istituzione dei liberi consorzi
comunali;
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, con la quale sono state
introdotte norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza
di genere;
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, con la quale è stata
disciplinata ll’istituzione
istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città
metropolitane.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
La c.d. “abolizione” in Sicilia delle province
Con la citata legge regionale 27 marzo 2013,
2013 n.
n 7 è stato
“ANNUNCIATO” che, con successiva legge da approvarsi entro il 31
dicembre 2013, sarebbe stata disciplinata l’istituzione dei liberi
consorzi comunali per ll’esercizio
esercizio delle funzioni di governo di area
vasta, in sostituzione delle province regionali, e che, con la stessa
legge, sarebbero state disciplinate le modalità di elezione, la
composizione e le funzioni degli organi di di governo dei liberi
consorzi comunali, da eleggersi con sistema indiretto di secondo
grado, nonchè l’istituzione delle città metropolitane.
Con detta legge “annuncio”
annuncio è stata disposta,
disposta nella sostanza,
sostanza la
sospensione
del
rinnovo
degli
organi
provinciali
e
il
commissariamento delle province regionali, fino al 31 dicembre
2013,
0 3, in
n attesa che fosse varata la rriforma.
forma.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
Con la successiva legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, è stata
varata la “l’abolizione” delle province regionali (in ritardo rispetto
al termine annunciato, con la conseguente proroga di fatto delle
gestioni commissariali). La legge:
1) disciplina il procedimento di costituzione dei liberi consorzi
comunali e delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina,
che sarà disposta con successiva legge a conclusione del
procedimento;
di
2) rinvia alla successiva legge la disciplina delle funzioni dei liberi
consorzi comunali e delle città metropolitane (per queste ultime la
successiva legge dovrà disciplinare anche le modalità di elezione
degli organi esecutivi);
3) dispone che, in sede di prima applicazione e in attesa che venga
emanata la nuova legge, I LIBERI CONSORZI COINCIDONO CON
LE ATTUALI PROVINCE, di cui continuano ad esercitare le
funzioni e mantengono la titolarità dei rapporti giuridici.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
L’art. 13 della citata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 ha
disposto altresì,
disposto,
altresì che:
1. nelle more dell’approvazione della legge istitutiva, le funzioni dei
liberi Consorzi dei comuni continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento
all
insediamento degli organi degli stessi e delle Città metropolitane
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari
straordinari ai sensi dell’articolo 145 dell’O.R.L.S;
2 la legge istitutiva dei liberi Consorzi dei comuni e delle Città
2.
metropolitane di cui al comma 6 dell’articolo 2 dovrà stabilire gli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi
dei suddetti enti e per il loro insediamento,
insediamento in sede di prima
applicazione.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Entro la data del 31 ottobre 2014, non si è concluso il procedimento
di costituzione dei liberi consorzi dei comuni e delle città
metropolitane con la emanazione della legge istitutiva degli stessi,
cui avrebbe dovuto seguire la elezione ed insediamento dei relativi
g
organi.
Non è stata disposta neanche, con legge, la proroga delle gestioni
commissariali.
costretto quindi,
quindi a nominare
Il Presidente della Regione è stato costretto,
nuovi commissari, SENZA ALCUN SUPPORTO NORMATIVO.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
IL COMUNE
Il Comune è persona giuridica territoriale, nonchè circoscrizione
di decentramento statale e regionale (art. 1 O.R.E. L.S..); gode “dei
diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto” (art. 11 del
Codice civile).
Il Comune provvede ai servizi d'interesse locale e svolge le
gg (art. 4 O.R.E.L.S.).
funzioni ad esso attribuite dalla legge
Il Comune svolge altresì le funzioni che possono essergli delegate
dallo Stato o dalla Regione (art. 5 O.R.E. L.S.).
SUSSIDIARIETA’ e con i principi
In armonia con il principio di SUSSIDIARIETA
enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale
g
sono conferite
f
agli
g enti locali ((art.
31, l.r. n. 10/2000).
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
m , salvo q
quanto espressamente
p
m
attribuito dalla legge
gg
economico,
regionale ad altri soggetti pubblici (art. 34 l.r. n. 10/2000).
IL Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con
legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di
SUSSIDIARIETA’. Il Comune svolge le sue funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
(art. 2 l.r. n. 30/2000).
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’,
DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA
Sussidiarietà significa che le attività amministrative devono essere
svolte in via ordinaria dalla entità territoriale amministrativa più
p
vicina ai cittadini (il Comune) mentre i livelli amministrativi
territoriali superiori (Stato, Regione, Provincia, Città metropolitana,
g
Comunità montana e Unione di comuni) intervengono
solo come
sussidio (dal latino subsidium, aiuto) nei casi in cui il cittadino
(sussidiarietà orizzontale) o l’entità sottostante (sussidiarietà
verticale) siano impossibilitati ad agire per conto proprio.
Differenziazione significa che la distribuzione delle funzioni non
deve necessariamente avvenire in modo uniforme fra enti territoriali
d ll stesso
dello
t
li ll Di conseguenza, per procedere
livello.
d
nell'attribuzione
ll' tt ib i
delle funzioni occorre tener conto delle dimensioni e di diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e
st uttu li degli
strutturali
d li enti
nti riceventi.
i
nti
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
L’adeguatezza, infine, richiede che l’attribuzione delle funzioni
avvenga nel modo più adeguato per lo svolgimento delle stesse; si
quindi,, conto che l’ente,, da solo o in associazione con altri
tiene,, q
enti, abbia a disposizione un’organizzazione adatta a garantire
l'effettivo esercizio delle funzioni.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Il Comune adotta il proprio STATUTO. Lo statuto, nell'ambito dei
principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
dell‘ORGANIZZAZIONE dell'ente e, in p
particolare, specifica
p
le
ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI, le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle
stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni
di controllo e di garanzia, ove costituite.
Lo statuto stabilisce altresì l‘ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI PUBBLICI, le forme di collaborazione fra comuni e
province, della PARTECIPAZIONE POPOLARE, anche attraverso
l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo
stemma ed il gonfalone.
(art. 4, l. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. a),
l.r. n. 48/1991, modificato dall’art. 1, legge regionale n. 30/2000)
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Il Comune, in conformità delle leggi, emana i REGOLAMENTI
sull'ordinamento
sull
ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo
personale, nonché i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali,
sulle istituzioni che appartengono al Comune, sulle materie di igiene,
polizia locale e sulle altre p
previste dalle leggi
gg ((art. 2,,
edilizia,, p
O.R.E.L.S.).
Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, adotta regolamenti per ll'organizzazione
organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni ((art. 5,, l. n. 142/1990,, come recepito
p
dall'art. 1,,
comma 1, lett. a), l.r. n. 48/1991, modificato dall’art. 1, legge
regionale n. 30/2000).
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
•
•
•
•
•
•
•
Il Comune è:
un ente locale, perché tutela gli interessi relativi al territorio di
competenza;
un ente territoriale, perché il territorio è uno dei suoi elementi
costitutivi;
un ente autarchico,
hi
perché
hé ha
h il potere di emanare attii
amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi
dello Stato;
un ente a partecipazione necessaria, perché
hé ad
d esso devono
d
appartenere i cittadini che risiedono nel suo territorio.
Gli elementi costitutivi del Comune sono:
la popolazione, che è costituita dalle persone che dimorano nel suo
territorio (elemento personale);
Il territorio, che rappresenta lo spaz
o f
s co entro ill quale ill
spazio
fisico
Comune esercita i suoi poteri (elemento materiale;
Il patrimonio, che è il complesso delle attività economiche, dei beni
Comune
e dei diritti appartenenti al Comune.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Il Comune è dotato di autonomia politica, normativa (statutaria e
regolamentare) organizzativa e amministrativa,
regolamentare),
amministrativa nonché di
autonomia tributaria, finanziaria e contabile.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Autonomia politica
E’ la possibilità di determinare un proprio indirizzo politico cioè di
scelta di obiettivi da raggiungere e mezzi per raggiungerli,
raggiungerli
autonomo, naturalmente nelle materie di propria competenza,
rispetto a quello di altri enti.
Autonomia normativa
(statutaria e regolamentare)
L’ autonomia statutaria è il potere (e dovere) di adottare un
proprio Statuto cioè
è l’atto
l’
normativo fondamentale
f d
l che,
h in armonia
con la Costituzione e con i principi generali in materia di
organizzazione pubblica, stabilisce le norme fondamentali di
i
i
d ll' t specificando
ifi
d le
l attribuzioni
tt ib i i degli
d li organi,
i
organizzazione
dell'ente
le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
L’ autonomia regolamentare è il potere di adottare regolamenti in
ordine
alla
dell’organizzazione
e del
di
ll disciplina
di i li
d ll’
i
i
d l funzionamento
f
i
delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme statutarie
e nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione.
Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana
Autogoverno
Il Comune è anche ente dotato di autogoverno, cioè il Comune ha la
facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono: a) il
Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politicoamministrativo; b) la Giunta comunale, organo esecutivo collegiale
con competenza limitata agli atti indicati dalla legge e dallo
statuto; c) il Sindaco, organo esecutivo individuale con competenza
generale e residuale, che svolge la duplice funzione di Capo
dell’amministrazione
dell
amministrazione comunale e Ufficiale di Governo.
Autonomia organizzativa e amministrativa
Il Comune ha il potere di decidere la propria organizzazione e le
norme
proprie modalità di attuazione ed esecuzione delle norme.
Autonomia tributaria a finanziaria e contabile
Il Comune ha il potere di imporre propri tributi e di provvedere ad
impiegare
le
finanziarie
i i
l proprie
i risorse
i
fi
i i secondo
d i criteri
i i contenutii
in un bilancio predisposto ed approvato dai propri organi.