Percorso formativo sul tema: L’ordinamento degli Enti Locali nella Regione g Siciliana Villaggio Mosè, 15, 22 e 29 novembre e 6 dicembre 2014 Programma del Corso: 1° giorno: i “L potestà “La t tà legislativa l i l ti esclusiva l i d ll Regione della R i siciliana i ili i materia in t i di ordinamento degli enti locali”; 2° giorno: “Gli organi del Comune – Competenze, composizione e modalità di elezione o nomina”; 3° giorno: “Gli 3 Gli strumenti di partecipazione popolare nell nell’ordinamento ordinamento degli enti locali locali”;; 4° giorno: “L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”. Dott. Calogero Marrella Segretario Seg e a o comunale co u a e a r. Dott.ssa Rosa Maria Friscia Dirigente del Settore Economico-finanziario del Comune di Sambuca di Sicilia 1 Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Tema del 1° giorno: L potestà La t tà llegislativa i l ti esclusiva l i d della ll R Regione i siciliana i ili iin materia di ordinamento degli enti locali (Artt. 14 e 15 dello Statuto speciale) Lo statuto L t t t speciale i l della d ll Regione R i siciliana i ili è stato t t approvato t con il R.D.Lgs R D L 15 maggio i 1946, 1946 n. 455, 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come stabilito con l’art. 116 della Costituzione Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Ogni Stato ha – non potrebbe essere diversamente – un ORDINAMENTO GIURIDICO, GIURIDICO cioè un complesso di regole con le quali viene disciplinata la realtà sociale nei suoi vari aspetti: • da quello del rapporto FRA I SOGGETTI PRIVATI (diritto privato) e fra questi e le PUBBLICHE AUTORITA AUTORITA’ (diritto pubblico; • a quello della TUTELA e della REALIZZAZIONE DEGLI (politici economici, economici sociali) che si ritengono INTERESSI (politici, essenziali per un ordinato e razionale sviluppo della comunità statale (diritto pubblico o privato); • a quello della ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTRIBUZIONI dei pubblici poteri (diritto pubblico). Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Gli ordinamenti giuridici degli Stati contemporanei si caratterizzano per la loro COMPLESSITA COMPLESSITA’, perché sono costituiti da NUMEROSE ED ETEROGENEE FONTI DEL DIRITTO, che devono essere armonizzate e ricondotte ad unità. Sono fonti del diritto gli ATTI e i FATTI mediante i quali vengono poste (cioè prodotte) le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in: F nti DI PRODUZIONE e fonti f nti SULLA PRODUZIONE. PRODUZIONE • Fonti Sono fonti di produzione quelle che immettono nell’ordinamento la norma giuridica. Sono fonti sulla produzione quelle che disciplinano gli organi e le procedure necessarie alla produzione delle norme. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • Fonti – ATTI e fonti FATTI. Le fonti-atti fonti atti sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o di altro a ciò legittimato dalla costituzione, formulate in un testo scritto. Le fonti-fatti fonti fatti consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine o uso) o in atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento (ad esempio, un trattato internazionale). N ll’ordinamento Nell din m nt italiano it li n abbiamo: bbi m : 1) fonti DI RANGO COSTITUZIONALE; 2) fonti DI RANGO PRIMARIO; 3) fonti DI RANGO SECONDARIO. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE: 1) Costituzione; 2) Leggi costituzionali; 3) Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. FONTI DI RANGO PRIMARIO: 1) Norme comunitarie (Regolamenti comunitari e direttive cc.dd. autoesecutive; 2) Leggi statali; 3) Decreti legge e Decreti legislativi; 4) Statuti delle Regioni ordinarie; 5) Statuti dei Comuni e delle Province; 6) Leggi regionali. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana FONTI DI RANGO SECONDARIO: 1) Regolamenti governativi; 2) Regolamenti ministeriali; 3) Statuti dei Comuni e delle Province; 4) Regolamenti degli enti locali; 5) Ordinanze. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana GERARCHIA FONTI DEL DIRITTO 1) Costituzione e leggi costituzionali; 2) Norme comunitarie (Regolamenti e Direttive autoesecutive); 3) Legge L statale, t t l Legge L regionale, i l Statuto St t t comunale; l 4) Regolamenti statali e regionali; 5)) Regolamenti comunali. g RAPPORTI TRA LE FONTI DEL DIRITTO a) Criterio gerarchico; b) Criterio di competenza; c) Criterio cronologico. cc.dd. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Norme contenute nella Costituzione che riguardano gli enti locali Sono gli articoli: 5, 5 114, 114 116, 116 117, 117 118, 118 119 Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 5 La Repubblica, Repubblica una e indivisibile, indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell dell'autonomia autonomia e del decentramento. decentramento Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, Comuni dalle Province, Province dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, statuti poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il su ordinamento din m nt suo Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rrispettivi spett v statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Bolzano Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate ) dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione g interessata ( Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica li i estera e rapportii internazionali i i li dello d ll Stato; S rapportii dello d ll Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate;; sicurezza dello Stato;; armi,, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema s stema valutario; valutar o; sistema s stema tributario tr butar o e contabile contab le dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni p concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme g generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni Comuni Province e Città metropolitane; fondamentali di Comuni, Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione sicilian q) a dogane, g , p protezione dei confini nazionali e p profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo nformat vo stat statistico st co e informatico nformat co de dei dat dati dell dell'amministrazione amm n straz one statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,, trasporto p p e distribuzione nazionale dell'energia; g Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regionale. Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione all attuazione e all all'esecuzione esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. inadempienza Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana La p potestà regolamentare g spetta p allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane p hanno p potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi gg regionali g rimuovono ogni g ostacolo che impedisce p la p piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi g comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati p da leggi gg dello Stato. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo competenze. La statale i l d le l rispettive i i L legge l l disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e di i li i lt f i t di t nella ll materia t i disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, cittadini singoli e associati, associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dall ordinamento dell dell'Unione Unione europea. europea I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di propri, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. territorio La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante abitante. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà s ci l per sociale, p rimuovere imu gli li squilibri squilib i economici c n mici e sociali, s ci li per p favorire f i l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, patrimonio attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. contratti Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 Art 1 Art. Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell dell'art art. 116 della Costituzione. Costituzione Ferma restando la procedura di revisione preceduta dalla Costituzione, le modifiche, ritenute necessarie dallo Stato o dalla R i n saranno, s nn non n n oltre lt du anni nni dalla d ll entrata nt t in vigore i d ll Regione due della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Norme contenute nello Statuto speciale della Regione siciliana riguardanti gli enti locali Sono gli articoli 14 e 15. Art. 14 L'Assemblea, L Assemblea, nell nell'ambito ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato,senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione g esclusiva sulle seguenti g materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse p prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n)) turismo, vigilanza l alberghiera lb h e tutela l d l paesaggio; del conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, g on , in n ogn ogni caso non inferiore nf r or a qu quello o del p personale rsona dello o Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità. utilità Percorso formativo su “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Art. 15 Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione s lusi s u i n diretta di tt in materia m t i di circoscrizione, i s i i n esclusiva e ll'esecuzione ordinamento e controllo degli enti locali. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana In materia di ordinamento degli enti locali la Regione Siciliana è titolare di POTESTA POTESTA’ LEGISLATIVA ESCLUSIVA. ESCLUSIVA Il fondamento giuridico di tale potestà è da rinvenire negli artt. 14 e 15 dello Statuto speciale. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Per effetto di tale normativa: • la disciplina legislativa in materia di ordinamento degli enti locali deve essere ricercata nelle leggi regionali che disciplinano la materia; • le leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali non d l l come del d l resto tutte le l leggi l trovano diretta applicazione in Sicilia, che disciplinano materie demandate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana, salvo che non intervenga un espresso “RECEPIMENTO” delle d ll stesse. t Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana c.d. “principio di prevenzione”. In base a tale principio, la legislazione statale, in materie di competenza legislativa esclusiva, non trova applicazione nell’ordinamento regionale siciliano SOLO NEL CASO IN CUI LA MATERIA RISULTI GIA’ PREVENTIVAMENTE DISCIPLINATA dal legislatore titolare della predetta potestà, mentre in caso contrario, cioè nel caso in cui la materia non risulti disciplinata dal legislatore siciliano, la l i l i ili l normativa i statale l può ò trovare applicazione. li i Ovviamente l’efficacia nella nostra regione della normativa statale viene meno ove la Regione si riappropri della sua potestà ed intervenga disciplinando la materia. In questo caso si produce quello che viene definito “effetto ghigliottina”, nel senso che la normativa statale cessa di produrre effetti (…è ghigliottinata !) lasciando il posto alla legge regionale successivamente intervenuta. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • Nell N ll’esercizio s i i della d ll sua s p t stà legislativa potestà l isl ti esclusiva, s l si l Regione la R i n siciliana può emanare, quindi, tre sub tipologie di norme di legge: LEGGI effettivamente SPECIALI poiché non sono riscontrabili nella normativa ti statale; t t l NORME STATALI RECEPITE nell’ordinamento regionale in forma “statica”: la legge statale recepita è cristallizzata nel nostro ordinamento, di per cuii eventuali li modifiche difi h o abrogazioni b i i della d ll norma statale non producono nessun effetto a livello regionale perché è necessario un successivo ed ulteriore intervento del legislatore regionale; i l NORME STATALI RECEPITE nell’ordinamento regionale in forma “dinamica”: si verifica il fenomeno inverso del recepimento statico i quanto in t tutte t tt le l modifiche difi h relative l ti alla ll norme recepite it in i forma f dinamica introdotte a livello statale hanno immediato effetto anche a livello regionale. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Limiti della potestà legislativa esclusiva: 1) Principi generali dell’ordinamento giuridico; 2) Le norme fondamentali di riforma economico sociale; 3) Obblighi internazionali dello Stato. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Principi generali dell’ordinamento giuridico. Non esiste un un’elencazione elencazione dei limiti appartenenti a questa categoria, categoria che scaturiscono da un’attività d’interpretazione svolta caso per caso e materia per materia, verificando che l’esercizio della potestà legislativa sia coerente all all’evoluzione evoluzione dei principi e delle idee forza che si sono affermati in un determinato momento storico nei vari settori della nostra società. Quindi pur essendo attribuita alla Regione Siciliana potestà Quindi, legislativa esclusiva nella materia dell’ordinamento degli enti locali, il suo esercizio attraverso la produzione normativa non può spingersi al punto di derogare a norme di principio dell’ordinamento giuridico desumibili dallo stesso in generale o da singole leggi di settore. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • Le norme fondamentali di riforma economico sociale. La normativa statale non trova ostacoli alla sua concreta applicazione anche nelle Regioni a Statuto Speciale, in materie demandate alla loro potestà legislativa esclusiva, laddove la normativa medesima è da definire “di di riforma economico sociale sociale”. Le leggi statali possono essere qualificate norme fondamentali di riforma economico sociale in presenza dei seguenti caratteri: m st in idonee id n d incidere in id t ssut dell d ll’ordinamento din m nt e della d ll si mostrino ad sul tessuto società; siano riferite a settori e/o beni di natura economico sociale di particolare ti l rilievo; ili corrispondano ad interessi unitari estesi nell’intero territorio nazionale. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Obblighi internazionali dello Stato. Anche in materia d d’adempimento adempimento agli obblighi internazionali è stata riconosciuta la possibilità d’esercizio da parte delle Regioni a Statuto Speciale, nelle materie di competenza esclusiva, del principio di autonomia, autonomia andando oltre il rigido principio di statualità che nella materia in passato si era affermato. In materia d’ordinamento degli enti locali, però, non si riscontrano significative esperienze concrete di richiamo del limite in questione nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva da parte della Regione Siciliana. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • La normativa emanata dalla Regione siciliana in materia di ordinamento degli enti locali: decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, con il quale è stato approvato l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana (O.R.E.L.S.), in attuazione della legge regionale 18 marzo 1955, n. 17, recante“Delega al Governo regionale della potestà di emanare locali” (il norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali decreto legislativo è stato successivamente convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16); decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, 1957 n. n 3, 3 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione dell’O.R.E.L.S.; Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, con la quale è stata recepita in Sicilia la legge 7 agosto 1990, 1990 n. n 241 in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza dell’attività amministrativa; legge regionale 3 dicembre 1991, 1991 n. n 44, 44 con la quale la è stato disciplinato il sistema dei controlli esterni di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali siciliani, per molte parti ormai non più applicabile a seguito dell dell’abolizione abolizione dei controlli esterni degli enti locali successivamente disposta con legge costituzionale; legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la quale sono state recepite parzialmente le disposizioni della legge 8 giugno 1990, 1990 n. 142 in materia di autonomie locali; Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, modificata con successiva legge gg regionale g 15 settembre 1997,, n. 35,, con la q quale,, anticipando p le scelte nazionali, è stata introdotta in Sicilia l’elezione diretta del Sindaco; gg regionale g 15 settembre m 1997,, n. 35,, con la q quale sono state legge introdotte nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio p provinciale; legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, con la quale sono state introdotte nella nostra Regione parte delle rilevanti innovazioni ordinamentali emanate a livello nazionale con la cosiddetta “Legge gg Bassanini bis” (legge 15 maggio 1997, n. 127); Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • legge gg regionale g 15 maggio gg 2000,, n. 10,, con la q quale,, oltre a recepire le norme statali in materia di rapporto di lavoro all’interno delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora decreto legislativo g 30 marzo 2001, n. 165), è stato disciplinato l’esercizio nell’ambito della regione siciliana delle funzioni amministrative alla luce del principio di sussidiarietà; legge gg regionale g 16 dicembre 2000,, n. 25,, con la q quale è stato esteso a 5 anni il mandato degli organi amministrativi, è stato istituito il c.d. “election day” ed è stato modificato il quorum richiesto per l’approvazione della mozione di sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia; legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con la quale è stata disposta p l’applicazione pp anche in Sicilia della legge gg nazionale 3 agosto g 1999, n. 265, modificativa della legge 8 giugno 1990, n. 142, recando anche la nuova disciplina dello status degli amministratori locali; Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, con la quale, oltre ad apportare diverse modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, 2000 n. 30 riguardanti lo status degli amministratori locali, è stata introdotta la c.d. “soglia di sbarramento” nelle elezioni comunali e p provinciali; ; legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, con la quale sono state modificate diverse norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali; legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, con la quale sono state introdotte norme transitorie per l’istituzione dei liberi consorzi comunali; Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, con la quale sono state introdotte norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere; legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, con la quale è stata disciplinata ll’istituzione istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • La c.d. “abolizione” in Sicilia delle province Con la citata legge regionale 27 marzo 2013, 2013 n. n 7 è stato “ANNUNCIATO” che, con successiva legge da approvarsi entro il 31 dicembre 2013, sarebbe stata disciplinata l’istituzione dei liberi consorzi comunali per ll’esercizio esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle province regionali, e che, con la stessa legge, sarebbero state disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi di di governo dei liberi consorzi comunali, da eleggersi con sistema indiretto di secondo grado, nonchè l’istituzione delle città metropolitane. Con detta legge “annuncio” annuncio è stata disposta, disposta nella sostanza, sostanza la sospensione del rinnovo degli organi provinciali e il commissariamento delle province regionali, fino al 31 dicembre 2013, 0 3, in n attesa che fosse varata la rriforma. forma. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • Con la successiva legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, è stata varata la “l’abolizione” delle province regionali (in ritardo rispetto al termine annunciato, con la conseguente proroga di fatto delle gestioni commissariali). La legge: 1) disciplina il procedimento di costituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, che sarà disposta con successiva legge a conclusione del procedimento; di 2) rinvia alla successiva legge la disciplina delle funzioni dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane (per queste ultime la successiva legge dovrà disciplinare anche le modalità di elezione degli organi esecutivi); 3) dispone che, in sede di prima applicazione e in attesa che venga emanata la nuova legge, I LIBERI CONSORZI COINCIDONO CON LE ATTUALI PROVINCE, di cui continuano ad esercitare le funzioni e mantengono la titolarità dei rapporti giuridici. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana L’art. 13 della citata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 ha disposto altresì, disposto, altresì che: 1. nelle more dell’approvazione della legge istitutiva, le funzioni dei liberi Consorzi dei comuni continuano ad essere esercitate, fino all’insediamento all insediamento degli organi degli stessi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’articolo 145 dell’O.R.L.S; 2 la legge istitutiva dei liberi Consorzi dei comuni e delle Città 2. metropolitane di cui al comma 6 dell’articolo 2 dovrà stabilire gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, insediamento in sede di prima applicazione. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Entro la data del 31 ottobre 2014, non si è concluso il procedimento di costituzione dei liberi consorzi dei comuni e delle città metropolitane con la emanazione della legge istitutiva degli stessi, cui avrebbe dovuto seguire la elezione ed insediamento dei relativi g organi. Non è stata disposta neanche, con legge, la proroga delle gestioni commissariali. costretto quindi, quindi a nominare Il Presidente della Regione è stato costretto, nuovi commissari, SENZA ALCUN SUPPORTO NORMATIVO. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana IL COMUNE Il Comune è persona giuridica territoriale, nonchè circoscrizione di decentramento statale e regionale (art. 1 O.R.E. L.S..); gode “dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto” (art. 11 del Codice civile). Il Comune provvede ai servizi d'interesse locale e svolge le gg (art. 4 O.R.E.L.S.). funzioni ad esso attribuite dalla legge Il Comune svolge altresì le funzioni che possono essergli delegate dallo Stato o dalla Regione (art. 5 O.R.E. L.S.). SUSSIDIARIETA’ e con i principi In armonia con il principio di SUSSIDIARIETA enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale g sono conferite f agli g enti locali ((art. 31, l.r. n. 10/2000). Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo m , salvo q quanto espressamente p m attribuito dalla legge gg economico, regionale ad altri soggetti pubblici (art. 34 l.r. n. 10/2000). IL Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di SUSSIDIARIETA’. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 2 l.r. n. 30/2000). Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA Sussidiarietà significa che le attività amministrative devono essere svolte in via ordinaria dalla entità territoriale amministrativa più p vicina ai cittadini (il Comune) mentre i livelli amministrativi territoriali superiori (Stato, Regione, Provincia, Città metropolitana, g Comunità montana e Unione di comuni) intervengono solo come sussidio (dal latino subsidium, aiuto) nei casi in cui il cittadino (sussidiarietà orizzontale) o l’entità sottostante (sussidiarietà verticale) siano impossibilitati ad agire per conto proprio. Differenziazione significa che la distribuzione delle funzioni non deve necessariamente avvenire in modo uniforme fra enti territoriali d ll stesso dello t li ll Di conseguenza, per procedere livello. d nell'attribuzione ll' tt ib i delle funzioni occorre tener conto delle dimensioni e di diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e st uttu li degli strutturali d li enti nti riceventi. i nti Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana L’adeguatezza, infine, richiede che l’attribuzione delle funzioni avvenga nel modo più adeguato per lo svolgimento delle stesse; si quindi,, conto che l’ente,, da solo o in associazione con altri tiene,, q enti, abbia a disposizione un’organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Il Comune adotta il proprio STATUTO. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell‘ORGANIZZAZIONE dell'ente e, in p particolare, specifica p le ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l‘ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, le forme di collaborazione fra comuni e province, della PARTECIPAZIONE POPOLARE, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone. (art. 4, l. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. n. 48/1991, modificato dall’art. 1, legge regionale n. 30/2000) Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Il Comune, in conformità delle leggi, emana i REGOLAMENTI sull'ordinamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo personale, nonché i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, sulle istituzioni che appartengono al Comune, sulle materie di igiene, polizia locale e sulle altre p previste dalle leggi gg ((art. 2,, edilizia,, p O.R.E.L.S.). Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adotta regolamenti per ll'organizzazione organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ((art. 5,, l. n. 142/1990,, come recepito p dall'art. 1,, comma 1, lett. a), l.r. n. 48/1991, modificato dall’art. 1, legge regionale n. 30/2000). Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana • • • • • • • Il Comune è: un ente locale, perché tutela gli interessi relativi al territorio di competenza; un ente territoriale, perché il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi; un ente autarchico, hi perché hé ha h il potere di emanare attii amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello Stato; un ente a partecipazione necessaria, perché hé ad d esso devono d appartenere i cittadini che risiedono nel suo territorio. Gli elementi costitutivi del Comune sono: la popolazione, che è costituita dalle persone che dimorano nel suo territorio (elemento personale); Il territorio, che rappresenta lo spaz o f s co entro ill quale ill spazio fisico Comune esercita i suoi poteri (elemento materiale; Il patrimonio, che è il complesso delle attività economiche, dei beni Comune e dei diritti appartenenti al Comune. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Il Comune è dotato di autonomia politica, normativa (statutaria e regolamentare) organizzativa e amministrativa, regolamentare), amministrativa nonché di autonomia tributaria, finanziaria e contabile. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Autonomia politica E’ la possibilità di determinare un proprio indirizzo politico cioè di scelta di obiettivi da raggiungere e mezzi per raggiungerli, raggiungerli autonomo, naturalmente nelle materie di propria competenza, rispetto a quello di altri enti. Autonomia normativa (statutaria e regolamentare) L’ autonomia statutaria è il potere (e dovere) di adottare un proprio Statuto cioè è l’atto l’ normativo fondamentale f d l che, h in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce le norme fondamentali di i i d ll' t specificando ifi d le l attribuzioni tt ib i i degli d li organi, i organizzazione dell'ente le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. L’ autonomia regolamentare è il potere di adottare regolamenti in ordine alla dell’organizzazione e del di ll disciplina di i li d ll’ i i d l funzionamento f i delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione. Percorso formativo sul tema: “L’ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana Autogoverno Il Comune è anche ente dotato di autogoverno, cioè il Comune ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono: a) il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politicoamministrativo; b) la Giunta comunale, organo esecutivo collegiale con competenza limitata agli atti indicati dalla legge e dallo statuto; c) il Sindaco, organo esecutivo individuale con competenza generale e residuale, che svolge la duplice funzione di Capo dell’amministrazione dell amministrazione comunale e Ufficiale di Governo. Autonomia organizzativa e amministrativa Il Comune ha il potere di decidere la propria organizzazione e le norme proprie modalità di attuazione ed esecuzione delle norme. Autonomia tributaria a finanziaria e contabile Il Comune ha il potere di imporre propri tributi e di provvedere ad impiegare le finanziarie i i l proprie i risorse i fi i i secondo d i criteri i i contenutii in un bilancio predisposto ed approvato dai propri organi.