il conferimento d`azienda - Tecnica e analisi dei bilanci

IL CONFERIMENTO D’AZIENDA O DI PARTE DI ESSA
Premessa
Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di
gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il
trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario,
in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria.
In questo contributo ci soffermeremo sugli adempimenti che devono essere eseguiti per porre in
essere un operazione di conferimento, in una società di capitali di nuova costituzione interamente
posseduta dalla società conferente.
Il legislatore civile, diversamente da quello fiscale, non si è preoccupato di disciplinare
compiutamente il conferimento d'azienda, limitandosi a regolare il conferimento di beni in natura
e di crediti, rispettivamente, negli articoli 2342 e 2343 cc per le società per azioni e negli articoli
2464 e 2465 cc per le società a responsabilità limitata.
Il conferimento di beni in natura può essere effettuato sia a titolo di proprietà che in godimento;
tale distinzione assume rilevanza in ordine alla disciplina giuridica applicabile che non essendo
espressamente prevista dagli articoli del codice civile sopra richiamati, deve desumersi dalle norme
che regolano la vendita ovvero la locazione, a seconda della natura della prestazione conferita.
Per tale motivo l'articolo 2254 cc, al fine di disciplinare la garanzia dovuta dal socio e il passaggio
dei rischi per le cose conferite in proprietà, prende a prestito le norme sulla vendita, prevedendo
che il rischio delle cose conferite in godimento resti a carico del socio conferente; la garanzia per il
godimento è, invece, regolata dalle norme sulla locazione.
Ritornando alla disciplina del conferimento di un azienda o ramo di essa, occorre precisare che, per
conferimento d’azienda si intende l’operazione attraverso la quale un’azienda (o parte di essa)
viene conferita da una persona fisica o giuridica (conferente) ad una società (conferitaria)
giuridicamente distinta dal conferente.
Come appena accennato, è possibile conferire sia l’intera azienda, ovvero un ramo della stessa (ossia
una parte dell’attività aziendale), purché si tratti, anche in questo caso, di un complesso di beni e
rapporti giuridici potenzialmente idoneo – dal punto di vista strutturale, funzionale e organizzativo
– all’esercizio di un’attività d’impresa e atto a produrre reddito.
Peraltro, occorre distinguere tra:
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- conferimento effettuato in società di persone, dal momento che per le obbligazioni sociali
rispondono in via sussidiaria tutti i soci, solidalmente e illimitatamente, non sono previste
disposizioni specifiche atte a garantire l'integrità del patrimonio sociale. Non sussistono mai gli
obblighi di redazione della perizia di stima richiesta invece, nel caso di conferitaria società di capitali.
Qualora la società di persone conferitaria esista già al momento del conferimento dell’azienda
(ossia, qualora il conferimento non abbia luogo in sede di costituzione della società di persone
conferitaria), ai fini del perfezionamento dell’operazione è necessario il consenso di tutti i soci della
società di persone conferitaria, salvo che i patti societari prevedano espressamente un criterio
decisionale diverso dall’unanimità, conformemente a quanto previsto dall’art. 2252 del codice civile,
in materia di modifiche del contratto sociale di società di persone;
- conferimento effettuato in società di capitali, ove è richiesta una procedura particolare
contenuta:
- nell'articolo 2343 cc, se la conferitaria è una società per azioni;
- nell'articolo 2465 cc, se la conferitaria è una società a responsabilità limitata.
Finalità del conferimento di ramo d’azienda
Il conferimento d’azienda può essere efficacemente utilizzato per il perseguimento di diverse
finalità.
1) Riassetto Organizzativo
Con l’operazione di conferimento è possibile attuare un’importante ristrutturazione dell’impresa:
- sul piano sia produttivo sia organizzativo rivolto, ad esempio, a superare le crisi evidenziate
dall’impresa di grandi dimensioni, fortemente integrata e diversificata; infatti, la grande dimensione
comporta notevoli problemi a livello organizzativo nel coordinare numerose operazioni, funzioni ed
aree d’affari differenti; diventa così possibile attuare una ristrutturazione aziendale sia sul piano
organizzativo che su quello produttivo, riorganizzando le diverse fasi del processo produttivo;
- sul piano finanziario, il conferimento può essere utilizzato anche come strumento per attribuire
una struttura finanziaria autonoma alle diverse aree d’affari presenti all’interno della stessa
impresa; diventa così possibile, ad esempio, separare i settori di attività con un maggiore grado di
sviluppo – per i quali diventa agevole il ricorso al capitale di credito – dagli altri per i quali si renda
necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà esistente a reperire
capitale di terzi.
2) Agevolare processi di liquidazione
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Il conferimento può essere attuato con lo scopo di liquidare parte del patrimonio dell’impresa; ciò
potrebbe, ad esempio, verificarsi quando all’interno della stessa azienda sono presenti “business”
alcuni dei quali redditizi ed altri, invece, fallimentari; separando i settori mediante l’operazione di
conferimento diventa quindi possibile procedere alla liquidazione di quelli in perdita che potrebbero
pertanto essere separati da quelli redditizi.
3) Effettuazione di operazioni di concentrazione di imprese
Con l’operazione di conferimento d’azienda è possibile procedere alla concentrazione patrimoniale
dovuta all’incremento che si verifica in capo alla conferitaria; possono infatti verificarsi dei casi in
cui la “grande dimensione” aziendale rappresenti un vantaggio economico che consente di far
fronte, ad esempio, alla concorrenza di altri operatori presenti sul mercato.
4) Agevolazioni fiscali
Non si trascurino, inoltre, le importanti agevolazioni di carattere fiscale volte a favorire fenomeni di
riorganizzazione nelle aziende di produzione senza causare rilevanti oneri fiscali.
Potere Autorizzativo
Individuate le motivazioni che rendono necessario l’implementazione di un operazione di
conferimento d’azienda, occorrerà verificare a quale organo societario spetta la decisione in merito
all’operazione in parola, ovvero se la stessa compete all’assemblea dei soci, oppure all’organo
amministrativo.
Formalmente per l’operazione del conferimento d’azienda da parte di una società di capitali è
necessaria, innanzitutto, una delibera del consiglio di amministrazione o dell’organo amministrativo
della società conferente che si esprima in merito all’opportunità economica di eseguire tale
operazione.
Quanto alla decisione di procedere al conferimento d’azienda, va evidenziato che, nel caso in cui il
soggetto conferente sia una società, tale decisione compete all’organo amministrativo, investito, ex
art. 2380-bis c.c., del potere generale di gestione dell’ente.
Tuttavia, considerata la rilevanza degli effetti del conferimento d’azienda sulla struttura
dell’impresa societaria potrebbe essere, comunque, opportuno, che l’organo amministrativo
richieda, soprattutto nelle società a ristretta base societaria, la preventiva autorizzazione
assembleare al compimento dell’operazione.
Ad ogni modo, la convocazione dell’assemblea dei soci o degli azionisti è necessaria qualora il
conferimento determini il mutamento dell’oggetto sociale: al verificarsi di tale ipotesi trova
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attuazione l’art. 2365 c.c., che riserva all’assemblea straordinaria la competenza esclusiva a
deliberare in ordine alle modifiche dello statuto.
La perizia di stima
Quando viene effettuato un conferimento in natura in favore di una società di capitali, si rende
necessaria la predisposizione di una perizia di stima sul valore del bene conferito, a cura di un
soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nell’operazione (conferente e società conferitaria), la cui
finalità è quella di fornire adeguata garanzia ai terzi e, in particolare, in ordine al fatto che il valore
attribuito al bene dalle parti nell’atto di conferimento (da cui discende la corrispondente
patrimonializzazione della società di capitali conferitaria) non sia superiore al valore effettivo del
bene (ossia, in altre parole, in ordine al fatto che il valore effettivo del bene conferito non sia
inferiore a quello ad esso attribuito ai fini dell’incremento del patrimonio netto della società
conferitaria):
- Per i conferimenti di Rami d’azienda in SPA, ai sensi dell’art. 2343 del codice civile, l’esperto
chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale conferito deve essere designato dal
Tribunale, territorialmente competente in ragione della sede della società conferitaria medesima,
su istanza delle parti.
- Per il conferimento di ramo d’azienda in SRL di nuova costituzione, ai sensi dell’art. 2465 del
codice civile, l’esperto chiamato a redigere la perizia di stima sul complesso aziendale conferito può
essere nominato direttamente dalla società conferente che effettua il conferimento.
Ad ogni modo, il perito che deve essere nominato o su istanza del tribunale, ovvero dei soci deve
essere un revisore legale dei conti, persona fisica o società, iscritto nel registro dei revisori Legali
tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia.
Ad ogni modo, è opportuno che all’atto del conferimento dell’incarico, l’organo amministrativo
conferisca apposito contratto scritto con il professionista incaricato e si rammenta che, la perizia
asseverata dall’esperto, dovrà poi essere allegata all’atto costitutivo della società costituita a
seguito del conferimento.
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IL CONFERIMENTO D’AZIENDA: L’ATTO DI CONFERIMENTO E GLI
EFFETTI GIURIDICI
L’azienda è costituita dal complesso di elementi materiali e immateriali (come le invenzioni e i
marchi, la clientela e l’avviamento) organizzati per la funzione imprenditoriale. Il conferimento si
concreta nel trasferimento del diritto (di proprietà o di godimento) sull’azienda alla società, sia essa
di capitali che di persone.
L’azienda può essere conferita anche se gravata da debiti.
Il conferimento, da parte del socio, può riguardare l’intera azienda o un ramo della stessa. Il ramo
d’azienda può essere conferito quando esso costituisce un’unità economica aziendale organizzata
idonea a permettere l’esercizio dell’attività d’impresa in via autonoma. Tale autonomia deve essere
identificata dal conferente e dalla società conferitaria al momento del conferimento,
indipendentemente dalla sua preesistenza nell’azienda stessa nonché dall’oggetto dell’attività
ceduta (art. 2112 c. 5 c.c.). In pratica, le parti, al momento del conferimento, possono individuare
singole unità o fasi del processo produttivo ai fini del conferimento, anche modificando la propria
organizzazione aziendale, per esempio, esternalizzando alcuni settori dell’attività produttiva (c.d.
outsourcing).
L’atto di conferimento
Il conferimento in società di un’azienda è un soggetto ad un regime particolare, derivante dalla
natura complessa di questo bene, ed è differente a seconda che il conferimento avvenga in
proprietà o in godimento (reale o personale).
Nei due casi, il socio, se effettua il conferimento a favore di una società soggetta ad iscrizione nel
registro delle imprese, si deve rivolgere ad un notaio per la stipula dell’atto di conferimento in
quanto esso deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Successivamente deve essere iscritto, dal notaio che lo ha posto in essere, nel registro delle imprese
entro 30 giorni (Modello TA) (art. 2556 c. 2 c.c.).
Si devono osservare le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto, anche per rendere il conferimento
opponibile a terzi (nel caso, ad esempio, di beni immobili, beni mobili registrati, marchi o brevetti).
Contenuto
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In generale, non è previsto un contenuto minimo obbligatorio. Se il conferimento consiste in un
esercizio commerciale è necessario, inoltre, l’elenco dettagliato degli elementi trasmessi alla
società. E’, comunque, opportuno che l’atto contenga i seguenti elementi:
- nome della persona che venduto l’azienda al conferente o l’attestazione di quest’ultimo che
dichiari di esserne il fondatore;
- data del conferimento;
- oggetto del conferimento e titolo del conferimento (in proprietà o in godimento);
- eventuali pesi od oneri gravanti sull’azienda;
- valutazione dell’azienda: se il conferimento avviene in una società di capitali deve essere fatta una
relazione di stima da un esperto. Se viene conferita in una società di persone non vi è obbligo di
perizia ma l’atto deve indicare il valore attribuito all’azienda ed il metodo di valutazione adottato.
In ogni caso, nella valutazione devono considerarsi i beni strumentali, immateriali, le merci, le
passività (soprattutto ai fini della tassazione), l’avviamento;
- eventuale contratto di locazione del bene immobile in cui l’attività aziendale viene svolta, con la
sua data, durata, il nome e l’indirizzo del locatore e, se esistenti, il cedente o il sublocatore;
- elenco dei contratti in corso trasferiti insieme all’azienda;
- elenco dei crediti e dei debiti trasferiti.
Titolo del conferimento
Il conferimento dell’azienda può avvenire a titolo di proprietà o di godimento.
Se il conferimento è in proprietà, questo si perfeziona in momenti diversi a seconda del tipo di
società:
- per le società di persone, immediatamente con la stipulazione del contratto;
- per le società di capitali, dal giorno dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Nel periodo intermedio, cioè tra il momento della manifestazione del consenso e l’iscrizione della
società, in base all’opinione dominante, l’azienda continua a essere gestita dal conferente, sotto la
sua responsabilità ma per conto della società. Dopo l’iscrizione della società, l’assemblea dei soci
deve ratificarne gli atti compiuti.
Il conferimento in godimento comporta una situazione comparabile a quella dell’affitto d’azienda.
Questo conferimento, crea l’obbligo per la società di gestire l’azienda sotto la ditta che la
contraddistingue senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte e, in caso di inosservanza,
l’obbligo di restituire l’azienda al conferente (art. 2561 e 2562 c.c.).
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Gli effetti giuridici
Il conferimento d’azienda comporta una serie di effetti che riguardano il conferente, i crediti, i debiti
ed i rapporti giuridici dell’azienda conferita e che possono differire a seconda che il conferimento
avvenga in proprietà o in godimento.
Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
Chi conferisce l’azienda in proprietà o in godimento (come anche chi cede l’azienda) deve astenersi,
per un periodo massimo di 5 anni dal conferimento, dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea
a sviare la clientela dell’azienda conferita per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze. Il divieto si
riferisce a nuove iniziative e non opera nei confronti di attività preesistenti al conferimento.
Le parti possono accordarsi per escludere tale divieto o per ampliare i limiti purché il patto non
impedisca ogni attività professionale al conferente e non ecceda la durata quinquennale.
Il divieto si applica per analogia anche quando oggetto del conferimento siano le partecipazioni
sociali della società a cui appartiene l’azienda, e non l’azienda in via diretta, se tale conferimento
risulta finalizzato alla sostituzione di un soggetto ad un altro nella gestione della struttura aziendale
(Cass. 20 marzo 2009 n. 6865, Cass. 19 novembre 2008 n. 27505). Se il conferente è una società di
persone, il divieto si applica ai suoi soci (Trib. Belluno 28 febbraio 2007). Il divieto non si applica
invece in caso di recesso del socio dalla società di persone, perché in tal caso non si determina alcun
trasferimento della titolarità dell’azienda (Cass. 17 aprile 2003 n. 6169).
Crediti e debiti aziendali
Per stabilire la sorte dei crediti e dei debiti dell’azienda conferita si distingue tra:
- conferimento in proprietà, a cui si applica per analogia la disciplina di legge dettata per la cessione
d’azienda;
- conferimento in godimento, a cui si applica per analogia la disciplina dell’affitto dell’azienda.
Conferimento in proprietà
Se l’azienda viene conferita in proprietà, secondo la giurisprudenza, si verifica l’automatica cessione
alla società di tutti i crediti, anteriori al conferimento, relativi all’azienda trasferita e privi di carattere
personale (Cass. SU 1 ottobre 1993 n. 9802).
E’ fatta salva la facoltà dei soci, con apposito patto, di trasferire solo uno o più crediti o di escludere
totalmente la loro cessione. E’, comunque, opportuno che le parti regolino espressamente nell’atto
di conferimento la sorte dei crediti relativi all’azienda ceduta.
La cessione, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti
dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.
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Tuttavia, se successivamente i debitori, in buona fede, pagano al conferente, il loro pagamento è
considerato liberatorio (art. 2559 c.c.).
Per i debiti anteriori al conferimento inerenti all’esercizio dell’azienda risponde il conferente, a
meno che non risulti che i creditori avessero esplicitamente consentito alla sua liberazione. Si
discute se il loro consenso debba riguardare la cessione dei debiti (Ferrari) o il generale
conferimento dell’azienda (Ferrara, Rubino). La società risponde, in solido con il conferente, solo
per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.), anche se può, con espresso
accollo, rispondere anche dei debiti non inseriti in contabilità. Ciò significa che, qualora tali debiti
non siano iscritti nei libri contabili, la società, in assenza di diverso accordo, non ne risponde anche
se ne era in concreto a conoscenza (Cass. 3 aprile 2002 n. 4726).
Nei rapporti interni tra socio conferente e società, salvo patto contrario, vige il principio che
ciascuno risponde dei debiti afferenti alla propria gestione (Cass. 16 maggio 1997 n. 4351).
Conferimento in godimento
Se l’azienda è conferita in godimento, si ritiene che il conferente resti titolare dei crediti aziendali
esistenti al momento del conferimento, li amministri e sia l’unico legittimato attivamente per il loro
recupero, salvo diverse pattuizioni. Le eventuali cessioni di tali crediti sono regolate dalle norme
generali in materia di cessioni dei crediti: esse divengono, quindi, opponibili ai terzi solo per effetto
della notifica o della loro accettazione (art. 1265 c.c.).
Per quanto riguarda i debiti aziendali, per quelli esistenti al momento dell’affitto d’azienda il
conferente continua ad essere il solo obbligato, salvo diverse pattuizioni tra conferente e società. Il
patto con cui la società si accolla tali debiti è liberatorio per l’affittante solo se i creditori abbiano
acconsentito a tale liberazione. Per quelli contratti durante l’affitto d’azienda e fino alla sua
cessazione risponde invece esclusivamente la società, anche dopo la cessazione dell’affitto (Cass. 8
maggio 1981 n. 3027).
Rapporti di lavoro
Tutti i contratti di lavoro in corso al giorno del conferimento dell’azienda o di un suo ramo
proseguono a nome della società ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto con il
conferente. Si applicano, infatti, ai rapporti di lavoro le norme che disciplinano gli effetti del
trasferimento d’azienda in generale (art. 2112 c.c.). La società è tenuta ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi territoriali e aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano costituiti da altri contratti collettivi applicabili.
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L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello, non
potendo pregiudicare i diritti dei lavoratori trasferiti.
Il conferente e la società sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo
del conferimento (art. 2112 c.c.). Il conferente può essere liberato da tali obbligazioni con una
procedura conciliativa presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova
l’azienda conferita (artt. 410 e 411 c.p.c.).
Se l’azienda da conferire occupa più di 15 dipendenti, i soggetti coinvolti nell’operazione devono
darne comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il
trasferimento, alle rispettive rappresentanze sindacali nonché alle rispettive associazioni di
categoria, secondo la procedura prevista dalla legge (art. 47 L. 428/90). L’inosservanza degli obblighi
procedurale costituisce un’ipotesi di condotta antisindacale, ma non incide sulla validità del
conferimento (Cass. 6 giugno 2003 n. 9130).
In caso di conferimento di ramo d’azienda e di contestuale stipula di un contratto di appalto di opere
o di servizi la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda stesso, l’appaltatore/beneficiario
e il committente/conferente, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sono
solidamente responsabili, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell’inadempimento (art. 2112 c. 6 c.c. che richiama l’art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003).
Contratti in corso
Se non è pattuito diversamente, la società subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda,
relativi alla proprietà o al godimento dei beni aziendali o attinenti all’organizzazione dell’attività,
non aventi carattere personale (art. 2558 c. 1 e 3 c.c.).
Se l’azienda conferita era stata data in gestione ad un terzo il contratto prosegue tra la società ed il
terzo. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dall’iscrizione del
trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del conferente
(art. 2558 c. 2 c.c.).
La società di capitali subentra nei rapporti giuridici di un’azienda conferita solo all’atto della sua
iscrizione nel registro delle imprese.
Nello specifico, sono contratti abenti carattere personale quelli che prevedono a carico del
conferente una prestazione infungibile, che deve quindi essere adempiuta personalmente dal
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conferente e, di solito, non sono tra quelli tipicamente stipulati per l’esercizio dell’impresa (App.
Milano 21 gennaio 1986).
Diversamente, non hanno carattere personale i seguenti contratti: il contratto di locazione
dell’immobile che serve per l’esercizio dell’azienda ceduta, con effetti, nei confronti del locatore,
solo dal momento della comunicazione (Cass. 1 aprile 1995 n. 3821); il contratto di assicurazione
contro i danni che sia stato stipulato per l’esercizio dell’azienda (Cass. 7 dicembre 2005 n. 27011); i
contratti aventi ad oggetto rapporti concernenti l’organizzazione dell’azienda, tra i quali rientrano i
contratti con i fornitori, nonché i contratti di appalto e di concessione in uso di spazi pubblicitari
(Cass. 22 luglio 2004 n. 13651).
Per un approfondimento sull’argomento e per l’analisi degli aspetti non trattati in questo elaborato,
si rinvia al Capitolo III “Il conferimento d’azienda”, Parte Seconda “Le Operazioni di Gestione
Straordinaria”, del testo di studio F. PODDIGHE (a cura di), “Manuale di Tecnica Professionale”,
Quarta edizione riveduta ed aggiornata, CEDAM Editore, Padova, 2014.
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