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REGIONE: EMILIA ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, n. 19 (GU n. 031 SERIE
SPECIALE N. 3 del 06/08/1994 - BU Emilia Romagna n. 044 del 16/05/1994)
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE
1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7
DICEMBRE 1993, N. 517.
URN: urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1994-05-12;19
Preambolo
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ
1 . LA PRESENTE LEGGE DISCIPLINA I PRINCIPI, I CRITERI E LE PROCEDURE DEL
GRADUALE RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SULLA BASE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517, DI SEGUITO DENOMINATO "DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO".
2 . IL RIORDINO È FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ED
ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MEDESIME DA
PARTE DEI CITTADINI, MEDIANTE UN SISTEMA UNITARIO ED INTEGRATO DI
SERVIZI DISTRIBUITI IN MODO RAZIONALE ED EQUILIBRATO SUL TERRITORIO
REGIONALE.
ART. 2. PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI
1 . COSTITUISCONO PRINCIPI ED OBIETTIVI DELLA PRESENTE LEGGE:
a) LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI MEDIANTE
L'AMPLIAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI E LA VALORIZZAZIONE DEL
DISTRETTO
COME
ARTICOLAZIONE
ORGANIZZATIVA
E
FUNZIONALE
DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE;
b) LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI ALLA DETERMINAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA;
c) L'INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI CON QUELLE
SANITARIE;
d) L'OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA RISORSE IMPIEGATE E QUALITÀQUANTITÀ DEI SERVIZI EROGATI ALL'UTENZA, PER CONSEGUIRE ECONOMIE DI
GESTIONE E PER SODDISFARE I NUOVI BISOGNI SANITARI DELLA POPOLAZIONE;
e) L'INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO PUBBLICO E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE;
f) LA DISTINZIONE, NELL'AMBITO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, TRA
FUNZIONI DI DIREZIONE STRATEGICA, DI FINANZIAMENTO E DI CONTROLLO DI
GESTIONE E FUNZIONI GESTIONALI E TECNICHE RIVOLTE ALL'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI;
g) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FONDATI
SULL'AUTONOMIA E SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI;
h) IL CONTROLLO DI GESTIONE COME METODO PERMANENTE DI VERIFICA DEI
RISULTATI;
i) IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO.
ART. 3. AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI
1 . GLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELL'EMILIAROMAGNA SONO DETERMINATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA
ALLEGATA ALLA PRESENTE LEGGE E, RELATIVAMENTE ALLE PROVINCIE DI
BOLOGNA E DI FORLÌ-CESENA, DAI SUCCESSIVI ARTICOLI 18 E 19.
ART. 4. ISTITUZIONE DELLE AZIENDE - U.S.L.
1 . IN CIASCUNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DETERMINATI AI SENSI DELL'ART.
3 È ISTITUITA L'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE.
2 . LE UNITÀ SANITARIE LOCALI ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
PRESENTE LEGGE SONO SOPPRESSE DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI
DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE DI CUI AL COMMA 1.
3 . CIASCUNA AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE DEFINISCE LA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SULLA BASE DEI
PRINCIPI DI SEGUITO INDICATI E TENUTO CONTO DELLE DIRETTIVE EMANATE IN
MATERIA DELLA REGIONE SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE
CONSILIARE:
a) L'AZIENDA SI ARTICOLA NEI DISTRETTI DI CUI ALL'ART. 9 E NEI PRESIDI
OSPEDALIERI COMPRENDENTI UNO O PIÙ OSPEDALI NON COSTITUITI IN AZIENDA
OSPEDALIERA;
b) AD OGNI DISTRETTO E AD OGNI PRESIDIO OSPEDALIERO È ATTRIBUITA
AUTONOMIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
CON
CONTABILITÀ
SEPARATA
ALL'INTERNO DEL BILANCIO AZIENDALE NONCHÉ AUTONOMIA GESTIONALE PER
LO SVOLGIMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI E PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI
OBIETTIVI
AZIENDALI
IVI
COMPRESO
IL
COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO ED EROGATIVO DELLE ATTIVITÀ. A TAL FINE, ALL'ATTO DELLA
NOMINA DEI DIRIGENTI MEDICO ED AMMINISTRATIVO DI PRESIDIO
OSPEDALIERO - DI CUI AL COMMA 9 DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO - E DEI DIRIGENTI DI DISTRETTO, IL DIRETTORE GENERALE INDIVIDUA
PER CIASCUN PRESIDIO OSPEDALIERO E PER CIASCUN DISTRETTO IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA GESTIONE COMPLESSIVA, SENTITO IL COMITATO DI
DISTRETTO EVENTUALMENTE COSTITUITO A NORMA DEL COMMA 4 DELL'ART. 9
DELLA PRESENTE LEGGE. NEI DISTRETTI IL CUI TERRITORIO COINCIDE CON
QUELLO DELLA COMUNITÀ MONTANA, NEI QUALI È PRESENTE UN PRESIDIO
OSPEDALIERO COSTITUITO DA UN SOLO OSPEDALE, SONO NOMINATI UN UNICO
DIRIGENTE MEDICO ED UN UNICO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, TRA I QUALI È
INDIVIDUATO IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL
DISTRETTO E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO;
c) LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ORGANIZZATE SIA A LIVELLO
CENTRALE DI AZIENDA CHE A QUELLO DI DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO
E SONO SVOLTE IN POSIZIONE DI STAFF RISPETTO AL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA, OVVERO RISPETTO AI RESPONSABILI DELLA
GESTIONE COMPLESSIVA DEI DISTRETTI E DEI PRESIDI OSPEDALIERI;
d) LE FUNZIONI SANITARIE SONO ORGANIZZATE IN FORMA DIPARTIMENTALE
PER AREE TEMATICHE SU BASE AZIENDALE, COORDINATE CIASCUNA DA UN
RESPONSABILE SCELTO TRA I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE OPERATIVE
APPARTENENTI ALL'AREA; I RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO COLLABORANO IN
POSIZIONE DI STAFF ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE
SANITARIO;
e) LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE, SVOLTE A LIVELLO
DISTRETTUALE AI SENSI DELL'ART. 9, SONO ORGANIZZATE IN FORMA
DIPARTIMENTALE SU BASE AZIENDALE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL
COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI.
4 . LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980, N. 1 CESSANO DI
AVERE EFFICACIA A DECORRERE DALLA EMANAZIONE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, CON UNA O PIÙ DELIBERAZIONI, DELLE DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ
SANITARIE LOCALI.
ART. 5. AZIENDE E PRESIDI OSPEDALIERI
1 . LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NELLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, COSTITUISCE IN AZIENDE
OSPEDALIERE I PRESIDI OSPEDALIERI IN CUI INSISTE LA PREVALENZA DEL
PERCORSO FORMATIVO DEL TRIENNIO CLINICO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA E
CHIRURGIA, CONTEMPORANEAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLE AZIENDEUNITÀ SANITARIE LOCALI ISTITUITE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE
PROVINCE DI PARMA, MODENA E FERRARA E NELL'AMBITO TERRITORIALE
RISULTANTE DALL'ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 27, 28 E
29 DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ART. 18.
2 . I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ DI PARMA, MODENA, BOLOGNA E FERRARA
RELATIVI AI PRESIDI OSPEDALIERI DI CUI AL COMMA 1 SONO DISCIPLINATI
DALLE CONVENZIONI STIPULATE A NORMA DELL'ART. 39 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 FINO ALLA DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA
PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO.
3 . FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AD
INDIVIDUARE GLI OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO, LA GIUNTA REGIONALE PUÒ PROCEDERE ALLA
COSTITUZIONE IN AZIENDA DI ALTRI OSPEDALI CHE, OLTRE AD ESSERE SEDE DI
DIPARTIMENTO D'EMERGENZA A NORMA DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, SI
DISTINGUANO PER DIMENSIONI E COMPLESSITÀ DI STRUTTURA E DI CASISTICA
TRATTATA NELL'AMBITO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE. LA GIUNTA
REGIONALE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE IN AZIENDA DEGLI
OSPEDALI DI CUI AL PRESENTE COMMA ANCHE SU PROPOSTA DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
INTERESSATA, CONSIDERANDO CON PRIORITÀ I PRESIDI OSPEDALIERI SITUATI
NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DI MAGGIORI
DIMENSIONI NELLE QUALI NON SIA COSTITUITA L'AZIENDA OSPEDALIERA AI
SENSI DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
4 . CON IL PROVVEDIMENTO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO
REGIONALE AL PIANO SANITARIO NAZIONALE PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 17
E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1994, LA REGIONE STABILISCE
SPECIFICI INDIRIZZI, AI QUALI DEVE UNIFORMARSI LA GESTIONE DELLE
AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, VOLTI A REALIZZARE
L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ OSPEDALIERA CON QUELLA DEGLI ALTRI
SERVIZI SANITARI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE.
5 . LA COSTITUZIONE IN AZIENDA DI ALTRI OSPEDALI IN POSSESSO DELLE
CARATTERISTICHE DI CUI AL COMMA 3 RICOMPRESI NELL'AMBITO
TERRITORIALE RISULTANTE DALL'ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE
LOCALI N. 27, 28 E 29 PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON IL PROVVEDIMENTO
PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 18, ANCHE SU PROPOSTA DELLA
CONFERENZA SANITARIA DI BOLOGNA DI CUI AL COMMA 5 DEL MEDESIMO
ARTICOLO.
6 . ALL'ACCORPAMENTO DEGLI OSPEDALI NON COSTITUITI IN AZIENDA
APPARTENENTI AD UNA STESSA UNITÀ SANITARIA LOCALE IN UNO O PIÙ
PRESIDI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO, PROVVEDE IL DIRETTORE GENERALE ENTRO SESSANTA GIORNI
DALL'INSEDIAMENTO, TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI E DELLA
COMPOSIZIONE FUNZIONALE DELLA RETE OSPEDALIERA PREVISTE IN SEDE DI
DETERMINAZIONI
ATTUATIVE
DEL
PIANO
SANITARIO
REGIONALE
SPECIFICAMENTE RIFERITE A CIASCUN AMBITO PROVINCIALE E DEL PARERE
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DI CUI ALL'ART. 11, E COMUNQUE
NELL'OSSERVANZA DI CRITERI DI ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE E NELLA
SALVAGUARDIA DELLE ESIGENZE DI INTEGRAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
CON I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO.
7 . L'ORDINAMENTO INTERNO DEI SERVIZI OSPEDALIERI È DISCIPLINATO IN
MODO UNIFORME MEDIANTE APPOSITE DIRETTIVE EMANATE DALLA GIUNTA
REGIONALE CON UNA O PIÙ DELIBERAZIONI. ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
SUDDETTA DISCIPLINA CESSANO DI AVERE EFFICACIA LE DISPOSIZIONI DI CUI
ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 ED AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA N. 128 E N. 129 DEL 27 MARZO 1969.
ART. 6. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
1 . PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO
AMBIENTALE DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 496/93 CONVERTITO NELLA LEGGE 21
GENNAIO 1994, N. 61 GIÀ ESERCITATE DALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NONCHÉ
PER GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA
PROPRIE DEL SERVIZIO SANITARIO, VIENE ISTITUITA L'AGENZIA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA, DI SEGUITO
DENOMINATA ARPAER.
2 . LA LEGGE REGIONALE, DA ADOTTARSI NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE
21 GENNAIO 1994, N. 61, DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E
LE MODALITÀ GESTIONALI DELL'ARPAER NONCHÉ LE MODALITÀ DI
COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA STESSA CON I DIPARTIMENTI DI
PREVENZIONE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI AL FINE DI
CONSEGUIRE:
a) UN COORDINATO ED OMOGENEO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE:
1) ALLA PREVENZIONE COLLETTIVA ED AI CONTROLLI AMBIENTALI;
2) ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO SIA AMBIENTALE CHE
SANITARIO ED IN PARTICOLARE DI PRESTAZIONI LABORATORISTICHE DI
SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LE FUNZIONI PROPRIE DELLA REGIONE,
DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE;
3) A COMPITI DI SUPPORTO TECNICO PER LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE ED
INDIRIZZO DELLA REGIONE IN MATERIA SANITARIA ED AMBIENTALE;
b) LA DEFINIZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA UNITARIA PER TUTTO
IL TERRITORIO REGIONALE, ARTICOLATA PER AMBITI DI ATTIVITÀ OPERATIVI A
LIVELLO SIA REGIONALE SIA DECENTRATO IN AREE TERRITORIALI DI NORMA
PROVINCIALI;
c) LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI TITOLARI DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA ALL'ATTIVITÀ DI
PROGRAMMAZIONE DELL'AGENZIA.
3 . LA MEDESIMA LEGGE REGIONALE DETERMINA INOLTRE LE MODALITÀ ED I
CRITERI PER LO SCORPORO DALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DEL PERSONALE,
DELLE STRUTTURE OPERATIVE, DELLE ATTREZZATURE E DELLE RELATIVE
RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ALL'ARPAER.
4 . FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE DI CUI AL COMMA 2
ED ALL'EFFETTIVA COSTITUZIONE DELL'ARPAER, LE UNITÀ SANITARIE LOCALI
COMPETENTI PER TERRITORIO ASSICURANO LA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE
E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE A GARANTIRE L'ESERCIZIO DA PARTE
DEGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
AMBIENTALE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.
ART. 7. INTEGRAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E
SANITARIE
1 . LA REGIONE PROMUOVE E INCENTIVA L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI CON LE ATTIVITÀ
DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI. SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI
DEFINITI DALLA REGIONE, IN ACCORDO CON GLI ENTI LOCALI, LE PROVINCE, LE
COMUNITÀ MONTANE, I COMUNI INTERESSATI E LE UNITÀ SANITARIE LOCALI
STABILISCONO INTESE PER INDIVIDUARE I MODELLI ORGANIZZATIVI ED I
RAPPORTI FINANZIARI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ
SOCIO-ASSISTENZIALI CON QUELLE SANITARIE.
2 . NEL QUADRO DELLE INTESE DI CUI AL COMMA 1 E A SEGUITO DI DELEGA DA
PARTE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, LE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI
ASSUMONO LA GESTIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI, DA
SVOLGERE DI NORMA ATTRAVERSO I DISTRETTI, CON BILANCI E CONTABILITÀ
SEPARATE, AI SENSI E NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART.
3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO.
ART. 8. PROCEDURA DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
1 . OGNI ANNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO
SANITARIO NAZIONALE EFFETTUATA AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL
DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA LA
COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, PROVVEDE AL FINANZIAMENTO
DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE SULLA BASE
DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO NONCHÉ DEI CRITERI E DEI PARAMETRI DI NATURA EPIDEMIOLOGICA,
DEMOGRAFICA E GESTIONALE STABILITI TRIENNALMENTE DAL PIANO
SANITARIO REGIONALE.
2 . IL COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI
AL DI FUORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA È A CARICO DELLE REGIONI DI
PROVENIENZA SECONDO LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ DI CUI ALLA LETTERA
B) DEL COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO.
ART. 9. D I S T R E T T I
1 . I DISTRETTI SONO ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, ORGANIZZATIVE E
FUNZIONALI DELLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 4, CON LE CARATTERISTICHE DI
AUTONOMIA IVI INDICATE. AD ESSI È AFFIDATA LA GESTIONE DELLE
STRUTTURE E DEI SERVIZI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA E
DESTINATI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA DI PRIMO
LIVELLO, NONCHÉ L'ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI RESIDENTI
AD ALTRE STRUTTURE E PRESIDI, ANCHE AVVALENDOSI DELLE FARMACIE
PUBBLICHE E PRIVATE SULLA BASE DI UNO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE
PREDISPOSTO DALLA REGIONE. I DISTRETTI SVOLGONO ALTRESÌ LE ATTIVITÀ
SOCIO-ASSISTENZIALI DI BASE DELEGATE DAGLI ENTI LOCALI ALLA AZIENDAUNITÀ SANITARIA LOCALE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO, ASSICURANDONE L'INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITÀ
DI ASSISTENZA SANITARIA.
2 . L'INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI IN CUI SI ARTICOLA CIASCUNA DELLE
UNITÀ SANITARIE LOCALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 4 È EFFETTUATA DAL
SINDACO O DALLA CONFERENZA DEI SINDACI, DI CONCERTO CON IL DIRETTORE
GENERALE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE, SENTITA LA CONSULTA
PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 14, SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI:
a) CIASCUN DISTRETTO DEVE COINCIDERE CON UNO O PIÙ COMUNI, OVVERO
CON UNA O PIÙ CIRCOSCRIZIONI IN CUI IL COMUNE È SUDDIVISO;
b) CIASCUN DISTRETTO DEVE COMPRENDERE, DI NORMA, UNA POPOLAZIONE
NON INFERIORE A 40.000 ABITANTI E NELLE AREE URBANE NON INFERIORE A
80.000 ABITANTI;
c) NELLE AREE MONTANE L'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DEVE
COINCIDERE, DI NORMA, CON QUELLO DELLE COMUNITÀ MONTANE.
3 . I PROVVEDIMENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI, FORMALMENTE
ADOTTATI DAI DIRETTORI GENERALI ENTRO SESSANTA GIORNI DAL LORO
INSEDIAMENTO, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LA VERIFICA
DI CONFORMITÀ AI CRITERI PREVISTI. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE
PROVVEDE LA GIUNTA REGIONALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITE LE
PROVINCE INTERESSATE E LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE.
4 . LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI VERIFICA SULL'ATTIVITÀ DEL DISTRETTO
POSSONO ESSERE ESERCITATE, SU DELEGA DEL SINDACO O DELLA CONFERENZA
DEI SINDACI, DAI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE O DAL SINDACO OVVERO DAI
SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL DISTRETTO
COSTITUITI IN COMITATO.
ART. 10. COSTITUZIONE DELLE AZIENDE
1 . LE AZIENDE DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 SONO COSTITUITE CON SEPARATI
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, PREVIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA STESSA, ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 1994.
2 . CON I MEDESIMI DECRETI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA NOMINA IL
DIRETTORE GENERALE DI CIASCUNA AZIENDA, PREVIA INTESA CON IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ NEL CASO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI AL COMMA 1
DELL'ART. 5, E PROVVEDE ALTRESÌ:
a) AL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, IVI COMPRESI QUELLI DA
REDDITO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO;
b) ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO
REGIONALE
AI
FINI
DELLA
ADOZIONE,
ENTRO
TRENTA
GIORNI
DALL'INSEDIAMENTO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
ART. 11. CONFERENZA DEI SINDACI
1 . GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
CIASCUNA UNITÀ SANITARIA LOCALE ESPRIMONO I BISOGNI SOCIO-SANITARI
DELLE RISPETTIVE COMUNITÀ LOCALI E PROVVEDONO AD ESERCITARE LE
FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA-UNITÀ
SANITARIA LOCALE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO E
DALLA PRESENTE LEGGE, PER IL TRAMITE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI.
NELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IL CUI AMBITO TERRITORIALE COINCIDE CON
QUELLO DEL COMUNE PROVVEDE DIRETTAMENTE IL SINDACO.
2 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA L'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI), ADOTTA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELLA
RAPPRESENTANZA DI CUI AL COMMA 14 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO
DI RIORDINO. TALE RAPPRESENTANZA ASSUME LA DENOMINAZIONE ED IL
RUOLO DI ORGANISMO ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI.
3 . L'ESECUTIVO È COMPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA E DA NON
PIÙ DI QUATTRO SINDACI INDIVIDUATI DALLA CONFERENZA NEL PROPRIO SENO
TENUTO CONTO DELLA ARTICOLAZIONE DISTRETTUALE DELLA UNITÀ
SANITARIA LOCALE ED ASSOLVE, A NOME E PER CONTO DELLA CONFERENZA, LE
FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO.
4 . LA CONFERENZA ASSICURA L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I
COMUNI ALLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI ADOTTATE DALL'ESECUTIVO.
5 . LA CONFERENZA E L'ESECUTIVO INTRATTENGONO RAPPORTI CON L'AZIENDA
TRAMITE IL DIRETTORE GENERALE. IL DIRETTORE GENERALE PARTECIPA ALLE
SEDUTE DELL'ESECUTIVO E DELLA CONFERENZA SU INVITO DEL PRESIDENTE.
ART. 12. CONTROLLO DI GESTIONE
1 . PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI ALLA LETTERA H) DEL
COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ PER LA VALUTAZIONE
COMPARATIVA DEI COSTI E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI, LA REGIONE
SI AVVALE DI UN'APPOSITA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DOTATA DI
AUTONOMIA TECNICA E AMMINISTRATIVA.
2 . CON LA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI ED
OSPEDALIERE DI CUI ALL'ART. 21 SONO DISCIPLINATE LA NATURA GIURIDICA,
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI CUI AL
COMMA 1.
ART. 13. ASSEMBLEA PERMANENTE DELLA REGIONE E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
1 . PER GARANTIRE UN EFFICACE SISTEMA DI RELAZIONI ISTITUZIONALI CHE
CONSENTA AI COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLE COMUNITÀ MONTANE DI
COOPERARE TRA LORO E CON LA REGIONE AL PROCESSO DI RIORDINO E DI
QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO IN EMILIA-ROMAGNA, FAVORENDO
ALTRESÌ LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DELLE COMUNITÀ LOCALI, È
ISTITUITA L'ASSEMBLEA PERMANENTE DELLA REGIONE E DELLE AUTONOMIE
LOCALI.
2 . L'ASSEMBLEA È COMPOSTA DAI PRESIDENTI DELLE PROVINCE O LORO
DELEGATI, DAI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE O LORO DELEGATI E
DAI SINDACI O LORO DELEGATI ED È PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE REGIONALE
COMPETENTE IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI.
3 . L'ASSEMBLEA, CONVOCATA DALL'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN
MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI, SI RIUNISCE UNA VOLTA ALL'ANNO PER
ESAMINARE L'ANDAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E
PER VERIFICARE I RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO PRECEDENTE. A TALI
RIUNIONI PARTECIPANO L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI
BILANCIO E L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI AFFARI
ISTITUZIONALI. L'ASSEMBLEA, LIMITATAMENTE AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE
O LORO DELEGATI, AI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE O LORO
DELEGATI ED AI SINDACI CHE COMPONGONO LE RAPPRESENTANZE DELLE
CONFERENZE DEI SINDACI DI CUI AL COMMA 14 DELL'ART. 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO, SVOLGE ALTRESÌ ATTIVITÀ CONSULTIVA E
CONCORRE ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE E LINEE DI INDIRIZZO RIFERITE:
a) AI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI REGIONALI
CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI;
b) AI PRINCIPALI ATTI CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
REGIONALE;
c) AI CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE ED ALL'ALLOCAZIONE
DELLE RISORSE FINANZIARIE;
d) AI PROGRAMMI GENERALI CONCERNENTI L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SOCIO-ASSISTENZIALI CON QUELLE SANITARIE E LE RELATIVE IMPLICAZIONI
FINANZIARIE.
ART. 14. CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ
1 . IN OGNI PROVINCIA, ESCLUSA LA PROVINCIA DI BOLOGNA, È COSTITUITO UN
ORGANISMO DENOMINATO CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ.
2 . LA CONSULTA DI CUI AL COMMA 1 È COMPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAGLI ASSESSORI PROVINCIALI
ALLA SANITÀ, AI SERVIZI SOCIALI E ALLA TUTELA AMBIENTALE, DAI SINDACI O
LORO DELEGATI DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO PROVINCIALE E DAI
PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE RICOMPRESE NEL TERRITORIO STESSO
O LORO DELEGATI. ALLE RIUNIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA
SANITÀ PARTECIPANO I DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE
LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE ESISTENTI NEL TERRITORIO
PROVINCIALE ED IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ NELLE PROVINCE IN
CUI ESISTE L'AZIENDA OSPEDALIERA COSTITUITA A NORMA DEL COMMA 1
DELL'ART. 5. LA CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ HA SEDE PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SVOLGE IN PARTICOLARE LE SEGUENTI
FUNZIONI:
a) PROMUOVE E COORDINA LA DEFINIZIONE DI INTESE PER L'ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO REGIONALE;
b) ESPRIME PARERE IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI SECONDO
QUANTO PREVISTO ALL'ART. 9;
c) FORMULA PROPOSTE E INDIRIZZI PER LA INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI
SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITE DALLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE
LOCALI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI;
d) FORMULA PROPOSTE E INDIRIZZI SULLE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE
FUNZIONI SANITARIE CON LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
AMBIENTALE;
e) ESPRIME PARERI ED AVANZA PROPOSTE ALLA GIUNTA REGIONALE SULLA
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI ED
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE.
3 . LE CONSULTE PROVINCIALI PER LA SANITÀ SONO INSEDIATE PER INIZIATIVA
DEI RESIDENTI DI CIASCUNA PROVINCIA E SI RIUNISCONO ALMENO UNA VOLTA
ALL'ANNO.
ART. 15. PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
1 . LA REGIONE ASSICURA E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEI
DIRITTI DEI CITTADINI NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SANITARI NELLE MATERIE
E NELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO, DALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DA SPECIFICHE
DIRETTIVE EMANATE DALLA GIUNTA REGIONALE RIVOLTE AGLI ORGANI DELLE
AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA
REGIONE.
2 . LA REGIONE PROMUOVE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E DELLE LORO
LIBERE ASSOCIAZIONI, ED IN PARTICOLARE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL
VOLONTARIATO E DI QUELLE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, SUGLI
SCHEMI DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI CARATTERE GENERALE
CONCERNENTI IL RIORDINO E LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI, NONCHÉ LE
MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.
3 . LA REGIONE CONSULTA LE PARTI SOCIALI INTERESSATE E LE ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349 SULLA
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'ARPAER.
ART. 16. COMITATI CONSULTIVI DEGLI UTENTI
1 . LA REGIONE FAVORISCE PRESSO LE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E LE
AZIENDE OSPEDALIERE L'AZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 15
ALL'INTERNO DEI PROPRI PRESIDI METTENDO LORO A DISPOSIZIONE SEDI
ADEGUATE ED ACCREDITANDO LE MEDESIME PRESSO GLI UTENTI. A TAL FINE
TRA GLI ORGANI DI GESTIONE DELLE AZIENDE E LE ORGANIZZAZIONI
INTERESSATE VENGONO CONCORDATI SPECIFICI PROTOCOLLI OPERATIVI.
2 . ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE VENGONO
COSTITUITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI, NONCHÉ NELLE PIÙ RILEVANTI
STRUTTURE SANITARIE NON OSPEDALIERE, COMITATI CONSUNTIVI MISTI PER IL
CONTROLLO DI QUALITÀ DAL LATO DEGLI UTENTI. TALI COMITATI DEVONO
PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI DIFESA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI,
ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO, LA PARTECIPAZIONE
DI MEMBRI DESIGNATI DALL'AZIENDA OSPEDALIERA E/O DALLA UNITÀ
SANITARIA LOCALE, SCELTI FRA IL PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO,
NONCHÉ L'EVENTUALE PRESENZA DI ALTRI ESPERTI, SCELTI D'INTESA. I COMPITI
DEI COMITATI SONO:
a) ASSICURARE I CONTROLLI DI QUALITÀ DAL LATO DELLA DOMANDA, SPECIE
CON RIFERIMENTO AI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI;
b) INDIVIDUARE INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI DAL LATO DELL'UTENZA;
c) SPERIMENTARE MODALITÀ DI RACCOLTA E DI ANALISI DEI "SEGNALI DI
DISSERVIZIO".
ART. 17. ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE
1 . NEI TERMINI PREVISTI DAL COMMA 5 DELL'ART. 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO, IL CONSIGLIO REGIONALE, SU PROPOSTA DELLA
GIUNTA PROVVEDE ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE
APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1990, N. 15 UNIFORMANDOLO, OVE
NECESSARIO, ALLE INDICAZIONI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, DEFINENDO
INDIRIZZI, PROGRAMMI D'INTERVENTO, CRITERI E MODELLI ORGANIZZATIVI
FUNZIONALI AGLI OBIETTIVI DI RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
PERSEGUITI CON LA PRESENTE LEGGE. CON IL MEDESIMO PROVVEDIMENTO
SONO DISCIPLINATE LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI VERIFICA DEL PIANO
SANITARIO REGIONALE.
2 . AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LE
UNIVERSITÀ DELL'EMILIA-ROMAGNA PARTECIPANO ALLA ELABORAZIONE
DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE NELLE
FORME CONCORDATE CON L'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ ED AI
SERVIZI SOCIALI.
3 . GLI ACCORDI TRA UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERE CHE REGOLANO
L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA STIPULATI TRA REGIONE ED
UNIVERSITÀ A NORMA DEL COMMA 1 DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO FANNO PARTE INTEGRANTE DEI PIANI ATTUATIVI DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE
DI
CUI
ALL'ART.
5.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 18. AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
1 . GLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI-AZIENDE DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA SONO DETERMINATI CON IL PROVVEDIMENTO
REGIONALE DI DEFINIZIONE DELL'AREA METROPOLITANA A NORMA DELLA
LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, MODIFICATA DALLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1993, N.
436.
2 . FINO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMMA 1 È DISPOSTO
L'ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI NEI SEGUENTI AMBITI
TERRITORIALI:
a) AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 20, 21 E 22;
b) AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 24, 25 E 26,
COMPRENDENTE ANCHE I COMUNI DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE;
c) AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 27, 28 E 29.
3 . È CONFERMATO L'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE N.
23.
4 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE, LA GIUNTA REGIONALE PUÒ DISPORRE, SENTITA LA COMMISSIONE
CONSILIARE COMPETENTE, E SU PROPOSTA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, LO
SPOSTAMENTO DI SINGOLI COMUNI DA UN AMBITO TERRITORIALE ALL'ALTRO
TRA QUELLI INDICATI AL COMMA 2.
5 . FINO ALLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA AI
SENSI DELLA LEGGE N. 142/1990, MODIFICATA DALLA LEGGE N. 436/1993, È
ISTITUITA LA CONFERENZA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.
6 . LA CONFERENZA È COMPOSTA:
a) DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA O SUO DELEGATO;
b) DAL SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA O SUO DELEGATO;
c) DAI SINDACI CHE PRESIEDONO, RISPETTIVAMENTE, LE CONFERENZE
ISTITUITE AI SENSI DEL COMMA 14 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI
RIORDINO, NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEFINITI PROVVISORIAMENTE PER LA
PROVINCIA DI BOLOGNA. AI LAVORI DELLA CONFERENZA PARTECIPANO I
DIRETTORI GENERALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE DELLA PROVINCIA, IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO RIZZOLI ED IL RAPPRESENTANTE
DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.
7 . FINO ALLA ATTRIBUZIONE CON LEGGE REGIONALE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE NEL SETTORE
DELLA SANITÀ, LA CONFERENZA ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI:
a) QUELLE PREVISTE AL COMMA 2 DELL'ART. 14 DELLA PRESENTE LEGGE PER LE
CONSULTE PROVINCIALI;
b) COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE E DEI
PIANI DI INVESTIMENTO DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE
AZIENDE OSPEDALIERE DELLA PROVINCIA E SU DI ESSI RIMETTE PARERE
OBBLIGATORIO ALLA REGIONE;
c) COORDINAMENTO, SOTTO I PROFILI GESTIONALE E FINANZIARIO,
DELL'AZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA PROVINCIA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ORGANIZZAZIONE UNIFORME DEI SISTEMI DI
PRENOTAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI;
d) COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL RIORDINO E DELLA
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI DEL PIANO SANITARIO REGIONALE
ADEGUATO NEI TERMINI E MODI DI CUI ALL'ART. 17, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI FUNZIONALI E DEI
POSTI LETTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E
DELLE AZIENDE OSPEDALIERE.
8 . LA CONFERENZA SANITARIA ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI IN RELAZIONE
ALL'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA METROPOLITANA ISTITUITA SU BASE
VOLONTARIA TRA GLI ENTI DELL'AREA BOLOGNESE, TENENDO CONTO DELLE
LINEE DI ORIENTAMENTO DEFINITE DA TALE CONFERENZA METROPOLITANA.
9 . ALL'ATTO DELLA ISTITUZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA, LA REGIONE
PROCEDE AL RIORDINO DEGLI ASSETTI DELLA SANITÀ DELLA PROVINCIA DI
BOLOGNA, CONFORMEMENTE AL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMMA 1, CON
L'OBIETTIVO DI PERVENIRE ALLA COSTITUZIONE DI UN'UNICA UNITÀ SANITARIA
LOCALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA. IN OGNI CASO ENTRO E NON OLTRE
TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE GLI AMBITI
TERRITORIALI PROVVISORIAMENTE DEFINITI AL COMMA 2, NONCHÉ GLI ASSETTI
ORGANIZZATIVI DA ESSI DERIVANTI, SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA CON
L'OBIETTIVO DI ADEGUARLI, SENTITA LA CONFERENZA SANITARIA
PROVINCIALE, AI MUTAMENTI NEL FRATTEMPO INTERVENUTI RELATIVAMENTE
ALL'ASSETTO TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA, ADOTTANDO GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
ART. 19. AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
1
.
NELLA
PROVINCIA
DI
FORLÌ-CESENA
SONO
CONFERMATI
PROVVISORIAMENTE GLI AMBITI TERRITORIALI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 38, COMPRENDENTE ANCHE I COMUNI DI MODIGLIANA E DI TREDOZIO, E
DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 39.
2 . ENTRO TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LA
REGIONE PROVVEDE ALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEGLI AMBITI
TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, SENTITA LA PROVINCIA
STESSA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI SULLA BASE DEL
DEFINITIVO ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA
PROVINCIA.
ART. 20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
1 . ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DEL LORO INSEDIAMENTO I
DIRETTORI GENERALI INDIVIDUANO GLI UFFICI E DEFINISCONO LE PIANTE
ORGANICHE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 31
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI, NONCHÉ DELLE INDICAZIONI TECNICHE FORNITE
DALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI CONCERNENTI
STANDARD MEDI DI PERSONALE PER FUNZIONE, VERIFICATI SECONDO IL
CRITERIO DEI CARICHI ORDINARI INDIVIDUALI DI LAVORO.
2 . I PROVVEDIMENTI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DI DEFINIZIONE DELLE
PIANTE ORGANICHE SONO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE
SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 1991, N. 412.
3 . IL PERSONALE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLE
AZIENDE È TRASFERITO ALLE MEDESIME ED È PROVVISORIAMENTE UTILIZZATO
NEL PRESIDIO, SERVIZIO O UFFICIO DI APPARTENENZA. L'ASSEGNAZIONE
DEFINITIVA È DISPOSTA DAL DIRETTORE GENERALE ENTRO CENTOCINQUANTA
GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA.
4 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE
CONSILIARE, EMANA UNA O PIÙ DIRETTIVE PER:
a) LA GESTIONE DELLE PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE;
b) LA FORMAZIONE DEI PIANI DISTRIBUTIVI DEL PERSONALE TRA LE
COSTITUENDE AZIENDE;
c)
L'ATTUAZIONE DELLE PRIME MISURE CONCERNENTI L'ASSETTO
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE AZIENDALE E L'ATTRIBUZIONE DELLE
CONNESSE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI, ANCHE IN DEROGA ALLE NORME
DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980, N. 1.
5 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE LA GIUNTA REGIONALE EMANA APPOSITA DIRETTIVA PER DEFINIRE IL
NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI SANITARI, LA DURATA IN CARICA
DEL MEDESIMO NONCHÉ PER DISCIPLINARNE LE MODALITÀ DI ELEZIONE, LA
COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO; RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA
DELLE COMPONENTI UNIVERSITARIE NEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELLE
AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5, COMMA 1, DA DEFINIRE
CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO AL COMMA 6 DELL'ART. 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LA GIUNTA REGIONALE ACQUISISCE
PREVENTIVAMENTE IL PARERE DELLE UNIVERSITÀ INTERESSATE. ENTRO I
SUCCESSIVI TRENTA GIORNI I DIRETTORI GENERALI INDICONO LA ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DEI SANITARI NELLE RISPETTIVE AZIENDE.
6 . IL PARERE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI NELLE MATERIE DI CUI AL COMMA
12 DELL'ART 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, S'INTENDE
FAVOREVOLE OVE NON FORMULATO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA
RICHIESTA.
ART. 21. DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE
1 . FINO ALLA EMANAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE AZIENDE-UNITÀ
SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO, VALGONO LE NORME DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 29 MARZO 1980, N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2 . I CONTRATTI E LE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
STIPULATI DALLE PREESISTENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ANCORA IN
ESSERE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA POSSONO ESSERE
PROROGATI A TUTTO IL 1994, SALVO RINEGOZIAZIONE DI QUELLI CONCERNENTI
IL MEDESIMO OGGETTO, ALLO SCOPO DI UNIFICARE LE CONDIZIONI
CONTRATTUALI AL LIVELLO PIÙ FAVOREVOLE.
3 . LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALL'ATTO DELLA
COSTITUZIONE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE E FINO AL 31
DICEMBRE 1994, È ASSICURATA DALLA GESTIONE IN COOTESORERIA DEGLI
ISTITUTI TESORIERI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI SOPPRESSE. GLI ISTITUTI
SUDDETTI PARTECIPANO ALLA COOTESORERIA CON QUOTE PERCENTUALI
CORRISPONDENTI ALLA QUOTA-PARTE DI ENTRATE DI CUI AI TITOLI PRIMO E
SECONDO DEI BILANCI DI PREVISIONE 1993 DELLE RISPETTIVE UNITÀ SANITARIE
LOCALI SOPPRESSE. LE FUNZIONI DI CAPO-FILA SONO ASSUNTE DI NORMA
DALL'ISTITUTO DI CREDITO CHE GESTISCE LA QUOTA PIÙ ALTA.
4 . ALLA GESTIONE TRANSITORIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DA PARTE DEI
COOTESORIERI DI CUI AL COMMA 3 SONO APPLICATE CONDIZIONI NON
SUPERIORI A QUELLE PREVISTE DALLO SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO
REGIONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28 FEBBRAIO 1991, N.
384 E COMUNQUE ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI APPLICATE DALL'ISTITUTO
CAPO-FILA.
5 . NEL CASO DI RECESSO DALLA COOTESORERIA DI UNO O PIÙ ISTITUTI, LE
RISPETTIVE QUOTE SONO ASSUNTE DAGLI ALTRI ISTITUTI IN MODO
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLE QUOTE POSSEDUTE.
6 . LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CIASCUNA DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE È ASSICURATA FINO AL 31 DICEMBRE 1994 DALL'ISTITUTO
TESORIERE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE DA CUI L'AZIENDA
OSPEDALIERA È SCORPORATA.
7 . ENTRO TRENTA GIORNI DAL PROPRIO INSEDIAMENTO, IL DIRETTORE
GENERALE PROVVEDE ALLA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI SECONDO LE
MODALITÀ E LE PROCEDURE PREVISTE AL COMMA 13 DELL'ART. 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DI RIORDINO. FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO, LE
FUNZIONI DELLO STESSO RESTANO ATTRIBUITE AL COLLEGIO DEI REVISORI IN
CARICA PRESSO L'UNITÀ SANITARIA LOCALE PREESISTENTE CHE ALL'ATTO
DELLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA PRESENTA IL MAGGIOR VOLUME DI SPESA
CORRENTE.
ART. 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI
1 . PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI LE
AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI APPLICANO LE NORME DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 12 GENNAIO 1985, N. 2 ED ESERCITANO LE FUNZIONI
PRECEDENTEMENTE SVOLTE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE PREESISTENTI
UNITÀ SANITARIE LOCALI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA MEDESIMA LEGGE
REGIONALE, OBBLIGATORIAMENTE O PER DELEGA DEI COMUNI.
2 . IL PERSONALE ASSEGNATO ALLO SVOLGIMENTO DI DETTE FUNZIONI NELLE
PREESISTENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI È PROVVISORIAMENTE UTILIZZATO
DALL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE.
3 . ENTRO UN ANNO DALL'ATTIVAZIONE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA
LOCALE I COMUNI E LE PROVINCE PROCEDONO ALLA RIDEFINIZIONE DELLE
DELEGHE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7. ENTRO LO STESSO
TERMINE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, SENTITI I COMUNI
INTERESSATI, ATTRIBUISCE CON PROPRIO DECRETO IL PERSONALE ASSUNTO
DALLE DISCIOLTE ASSOCIAZIONI DEI COMUNI. DALLA DATA DI EMANAZIONE
DEL DECRETO CESSANO DI AVERE EFFICACIA I TITOLI IV E V E IL COMMA 1
DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 2/85.
ART. 23. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
1 .
DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E FINO
ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE NEI MODI PREVISTI
DALL'ART. 17, I PIANI ATTUATIVI DI UNITÀ SANITARIA LOCALE POSSONO ESSERE
ADOTTATI ANCHE PER STRALCI RIFERITI AI SINGOLI ALLEGATI ALLA LEGGE
REGIONALE 9 MARZO 1990, N. 15 E SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE.
2 . I PIANI ATTUATIVI DI UNITÀ SANITARIA LOCALE ADOTTATI ED APPROVATI A
NORMA DEL COMMA 1 DEBBONO TENER CONTO DELLE INTESE PROVINCIALI DI
PROGRAMMA DEFINITE CON IL CONCORSO DELLA REGIONE.
ART. 24. ABROGAZIONE DI NORME
1 . LA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1979, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
È ABROGATA.
2 . GLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO
1990, N. 15 SONO ABROGATI.
3 . GLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1990, N. 27 SONO
ABROGATI.
4 . LA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1984, N. 7 È ABROGATA.
5 . IL TITOLO III E L'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1985, N. 2
SONO ABROGATI.
6 . LA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980, N. 1 È ABROGATA, SALVO QUANTO
DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMA 4.
7 . I TITOLI IV E V E IL COMMA 1 DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 12
GENNAIO 1985, N. 2 SONO ABROGATI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 3
DELL'ART. 22.
ART. 25. DICHIARAZIONE D'URGENZA
1 . LA PRESENTE LEGGE, DICHIARATA URGENTE AI SENSI DEL COMMA 2
DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE E DEL COMMA 2 DELL'ART. 31 DELLO
STATUTO REGIONALE, ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA
PUBBLICAZIONE
SUL
BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA
REGIONE.
LA PRESENTE LEGGE REGIONALE SARÀ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA.
BOLOGNA, 12 MAGGIO 1994
BERSANI
Annesso A
TABELLA DEGLI AMBITI TERRITORIALI
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA;
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PARMA;
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MODENA;
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI FERRARA;
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI RIMINI.