REGIONE: EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, n. 19 (GU n. 031 SERIE SPECIALE N. 3 del 06/08/1994 - BU Emilia Romagna n. 044 del 16/05/1994) NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517. URN: urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1994-05-12;19 Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ 1 . LA PRESENTE LEGGE DISCIPLINA I PRINCIPI, I CRITERI E LE PROCEDURE DEL GRADUALE RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SULLA BASE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517, DI SEGUITO DENOMINATO "DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO". 2 . IL RIORDINO È FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MEDESIME DA PARTE DEI CITTADINI, MEDIANTE UN SISTEMA UNITARIO ED INTEGRATO DI SERVIZI DISTRIBUITI IN MODO RAZIONALE ED EQUILIBRATO SUL TERRITORIO REGIONALE. ART. 2. PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI 1 . COSTITUISCONO PRINCIPI ED OBIETTIVI DELLA PRESENTE LEGGE: a) LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI MEDIANTE L'AMPLIAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI E LA VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO COME ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE; b) LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA; c) L'INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI CON QUELLE SANITARIE; d) L'OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA RISORSE IMPIEGATE E QUALITÀQUANTITÀ DEI SERVIZI EROGATI ALL'UTENZA, PER CONSEGUIRE ECONOMIE DI GESTIONE E PER SODDISFARE I NUOVI BISOGNI SANITARI DELLA POPOLAZIONE; e) L'INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO PUBBLICO E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE; f) LA DISTINZIONE, NELL'AMBITO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE, TRA FUNZIONI DI DIREZIONE STRATEGICA, DI FINANZIAMENTO E DI CONTROLLO DI GESTIONE E FUNZIONI GESTIONALI E TECNICHE RIVOLTE ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI; g) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FONDATI SULL'AUTONOMIA E SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI; h) IL CONTROLLO DI GESTIONE COME METODO PERMANENTE DI VERIFICA DEI RISULTATI; i) IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NELLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. ART. 3. AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI 1 . GLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELL'EMILIAROMAGNA SONO DETERMINATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA ALLEGATA ALLA PRESENTE LEGGE E, RELATIVAMENTE ALLE PROVINCIE DI BOLOGNA E DI FORLÌ-CESENA, DAI SUCCESSIVI ARTICOLI 18 E 19. ART. 4. ISTITUZIONE DELLE AZIENDE - U.S.L. 1 . IN CIASCUNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DETERMINATI AI SENSI DELL'ART. 3 È ISTITUITA L'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE. 2 . LE UNITÀ SANITARIE LOCALI ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE SONO SOPPRESSE DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE DI CUI AL COMMA 1. 3 . CIASCUNA AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE DEFINISCE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SEGUITO INDICATI E TENUTO CONTO DELLE DIRETTIVE EMANATE IN MATERIA DELLA REGIONE SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE: a) L'AZIENDA SI ARTICOLA NEI DISTRETTI DI CUI ALL'ART. 9 E NEI PRESIDI OSPEDALIERI COMPRENDENTI UNO O PIÙ OSPEDALI NON COSTITUITI IN AZIENDA OSPEDALIERA; b) AD OGNI DISTRETTO E AD OGNI PRESIDIO OSPEDALIERO È ATTRIBUITA AUTONOMIA ECONOMICO-FINANZIARIA CON CONTABILITÀ SEPARATA ALL'INTERNO DEL BILANCIO AZIENDALE NONCHÉ AUTONOMIA GESTIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI E PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI IVI COMPRESO IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED EROGATIVO DELLE ATTIVITÀ. A TAL FINE, ALL'ATTO DELLA NOMINA DEI DIRIGENTI MEDICO ED AMMINISTRATIVO DI PRESIDIO OSPEDALIERO - DI CUI AL COMMA 9 DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO - E DEI DIRIGENTI DI DISTRETTO, IL DIRETTORE GENERALE INDIVIDUA PER CIASCUN PRESIDIO OSPEDALIERO E PER CIASCUN DISTRETTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE COMPLESSIVA, SENTITO IL COMITATO DI DISTRETTO EVENTUALMENTE COSTITUITO A NORMA DEL COMMA 4 DELL'ART. 9 DELLA PRESENTE LEGGE. NEI DISTRETTI IL CUI TERRITORIO COINCIDE CON QUELLO DELLA COMUNITÀ MONTANA, NEI QUALI È PRESENTE UN PRESIDIO OSPEDALIERO COSTITUITO DA UN SOLO OSPEDALE, SONO NOMINATI UN UNICO DIRIGENTE MEDICO ED UN UNICO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, TRA I QUALI È INDIVIDUATO IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL DISTRETTO E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO; c) LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ORGANIZZATE SIA A LIVELLO CENTRALE DI AZIENDA CHE A QUELLO DI DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO E SONO SVOLTE IN POSIZIONE DI STAFF RISPETTO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA, OVVERO RISPETTO AI RESPONSABILI DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEI DISTRETTI E DEI PRESIDI OSPEDALIERI; d) LE FUNZIONI SANITARIE SONO ORGANIZZATE IN FORMA DIPARTIMENTALE PER AREE TEMATICHE SU BASE AZIENDALE, COORDINATE CIASCUNA DA UN RESPONSABILE SCELTO TRA I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE OPERATIVE APPARTENENTI ALL'AREA; I RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO COLLABORANO IN POSIZIONE DI STAFF ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO; e) LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE, SVOLTE A LIVELLO DISTRETTUALE AI SENSI DELL'ART. 9, SONO ORGANIZZATE IN FORMA DIPARTIMENTALE SU BASE AZIENDALE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI. 4 . LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980, N. 1 CESSANO DI AVERE EFFICACIA A DECORRERE DALLA EMANAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CON UNA O PIÙ DELIBERAZIONI, DELLE DIRETTIVE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI. ART. 5. AZIENDE E PRESIDI OSPEDALIERI 1 . LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NELLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, COSTITUISCE IN AZIENDE OSPEDALIERE I PRESIDI OSPEDALIERI IN CUI INSISTE LA PREVALENZA DEL PERCORSO FORMATIVO DEL TRIENNIO CLINICO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, CONTEMPORANEAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLE AZIENDEUNITÀ SANITARIE LOCALI ISTITUITE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE PROVINCE DI PARMA, MODENA E FERRARA E NELL'AMBITO TERRITORIALE RISULTANTE DALL'ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 27, 28 E 29 DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ART. 18. 2 . I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ DI PARMA, MODENA, BOLOGNA E FERRARA RELATIVI AI PRESIDI OSPEDALIERI DI CUI AL COMMA 1 SONO DISCIPLINATI DALLE CONVENZIONI STIPULATE A NORMA DELL'ART. 39 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 FINO ALLA DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO. 3 . FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AD INDIVIDUARE GLI OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LA GIUNTA REGIONALE PUÒ PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE IN AZIENDA DI ALTRI OSPEDALI CHE, OLTRE AD ESSERE SEDE DI DIPARTIMENTO D'EMERGENZA A NORMA DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, SI DISTINGUANO PER DIMENSIONI E COMPLESSITÀ DI STRUTTURA E DI CASISTICA TRATTATA NELL'AMBITO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE. LA GIUNTA REGIONALE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE IN AZIENDA DEGLI OSPEDALI DI CUI AL PRESENTE COMMA ANCHE SU PROPOSTA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INTERESSATA, CONSIDERANDO CON PRIORITÀ I PRESIDI OSPEDALIERI SITUATI NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DI MAGGIORI DIMENSIONI NELLE QUALI NON SIA COSTITUITA L'AZIENDA OSPEDALIERA AI SENSI DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO. 4 . CON IL PROVVEDIMENTO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE AL PIANO SANITARIO NAZIONALE PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 17 E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1994, LA REGIONE STABILISCE SPECIFICI INDIRIZZI, AI QUALI DEVE UNIFORMARSI LA GESTIONE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, VOLTI A REALIZZARE L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ OSPEDALIERA CON QUELLA DEGLI ALTRI SERVIZI SANITARI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE. 5 . LA COSTITUZIONE IN AZIENDA DI ALTRI OSPEDALI IN POSSESSO DELLE CARATTERISTICHE DI CUI AL COMMA 3 RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE RISULTANTE DALL'ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 27, 28 E 29 PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON IL PROVVEDIMENTO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 18, ANCHE SU PROPOSTA DELLA CONFERENZA SANITARIA DI BOLOGNA DI CUI AL COMMA 5 DEL MEDESIMO ARTICOLO. 6 . ALL'ACCORPAMENTO DEGLI OSPEDALI NON COSTITUITI IN AZIENDA APPARTENENTI AD UNA STESSA UNITÀ SANITARIA LOCALE IN UNO O PIÙ PRESIDI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, PROVVEDE IL DIRETTORE GENERALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'INSEDIAMENTO, TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI E DELLA COMPOSIZIONE FUNZIONALE DELLA RETE OSPEDALIERA PREVISTE IN SEDE DI DETERMINAZIONI ATTUATIVE DEL PIANO SANITARIO REGIONALE SPECIFICAMENTE RIFERITE A CIASCUN AMBITO PROVINCIALE E DEL PARERE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DI CUI ALL'ART. 11, E COMUNQUE NELL'OSSERVANZA DI CRITERI DI ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE E NELLA SALVAGUARDIA DELLE ESIGENZE DI INTEGRAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA CON I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO. 7 . L'ORDINAMENTO INTERNO DEI SERVIZI OSPEDALIERI È DISCIPLINATO IN MODO UNIFORME MEDIANTE APPOSITE DIRETTIVE EMANATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON UNA O PIÙ DELIBERAZIONI. ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA DISCIPLINA CESSANO DI AVERE EFFICACIA LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 ED AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 128 E N. 129 DEL 27 MARZO 1969. ART. 6. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE 1 . PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 496/93 CONVERTITO NELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 61 GIÀ ESERCITATE DALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NONCHÉ PER GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA PROPRIE DEL SERVIZIO SANITARIO, VIENE ISTITUITA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA, DI SEGUITO DENOMINATA ARPAER. 2 . LA LEGGE REGIONALE, DA ADOTTARSI NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 61, DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITÀ GESTIONALI DELL'ARPAER NONCHÉ LE MODALITÀ DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA STESSA CON I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI AL FINE DI CONSEGUIRE: a) UN COORDINATO ED OMOGENEO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE: 1) ALLA PREVENZIONE COLLETTIVA ED AI CONTROLLI AMBIENTALI; 2) ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO SIA AMBIENTALE CHE SANITARIO ED IN PARTICOLARE DI PRESTAZIONI LABORATORISTICHE DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LE FUNZIONI PROPRIE DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; 3) A COMPITI DI SUPPORTO TECNICO PER LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO DELLA REGIONE IN MATERIA SANITARIA ED AMBIENTALE; b) LA DEFINIZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA UNITARIA PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, ARTICOLATA PER AMBITI DI ATTIVITÀ OPERATIVI A LIVELLO SIA REGIONALE SIA DECENTRATO IN AREE TERRITORIALI DI NORMA PROVINCIALI; c) LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI TITOLARI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA ALL'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELL'AGENZIA. 3 . LA MEDESIMA LEGGE REGIONALE DETERMINA INOLTRE LE MODALITÀ ED I CRITERI PER LO SCORPORO DALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DEL PERSONALE, DELLE STRUTTURE OPERATIVE, DELLE ATTREZZATURE E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ALL'ARPAER. 4 . FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE DI CUI AL COMMA 2 ED ALL'EFFETTIVA COSTITUZIONE DELL'ARPAER, LE UNITÀ SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO ASSICURANO LA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE A GARANTIRE L'ESERCIZIO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. ART. 7. INTEGRAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE 1 . LA REGIONE PROMUOVE E INCENTIVA L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI CON LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI. SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEFINITI DALLA REGIONE, IN ACCORDO CON GLI ENTI LOCALI, LE PROVINCE, LE COMUNITÀ MONTANE, I COMUNI INTERESSATI E LE UNITÀ SANITARIE LOCALI STABILISCONO INTESE PER INDIVIDUARE I MODELLI ORGANIZZATIVI ED I RAPPORTI FINANZIARI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI CON QUELLE SANITARIE. 2 . NEL QUADRO DELLE INTESE DI CUI AL COMMA 1 E A SEGUITO DI DELEGA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, LE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI ASSUMONO LA GESTIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI, DA SVOLGERE DI NORMA ATTRAVERSO I DISTRETTI, CON BILANCI E CONTABILITÀ SEPARATE, AI SENSI E NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO. ART. 8. PROCEDURA DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 1 . OGNI ANNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE EFFETTUATA AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, PROVVEDE AL FINANZIAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE SULLA BASE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO NONCHÉ DEI CRITERI E DEI PARAMETRI DI NATURA EPIDEMIOLOGICA, DEMOGRAFICA E GESTIONALE STABILITI TRIENNALMENTE DAL PIANO SANITARIO REGIONALE. 2 . IL COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI AL DI FUORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA È A CARICO DELLE REGIONI DI PROVENIENZA SECONDO LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 3 DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO. ART. 9. D I S T R E T T I 1 . I DISTRETTI SONO ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI DELLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 4, CON LE CARATTERISTICHE DI AUTONOMIA IVI INDICATE. AD ESSI È AFFIDATA LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA E DESTINATI ALL'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA DI PRIMO LIVELLO, NONCHÉ L'ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI RESIDENTI AD ALTRE STRUTTURE E PRESIDI, ANCHE AVVALENDOSI DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE SULLA BASE DI UNO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PREDISPOSTO DALLA REGIONE. I DISTRETTI SVOLGONO ALTRESÌ LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI BASE DELEGATE DAGLI ENTI LOCALI ALLA AZIENDAUNITÀ SANITARIA LOCALE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, ASSICURANDONE L'INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA. 2 . L'INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI IN CUI SI ARTICOLA CIASCUNA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 4 È EFFETTUATA DAL SINDACO O DALLA CONFERENZA DEI SINDACI, DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE, SENTITA LA CONSULTA PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 14, SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI: a) CIASCUN DISTRETTO DEVE COINCIDERE CON UNO O PIÙ COMUNI, OVVERO CON UNA O PIÙ CIRCOSCRIZIONI IN CUI IL COMUNE È SUDDIVISO; b) CIASCUN DISTRETTO DEVE COMPRENDERE, DI NORMA, UNA POPOLAZIONE NON INFERIORE A 40.000 ABITANTI E NELLE AREE URBANE NON INFERIORE A 80.000 ABITANTI; c) NELLE AREE MONTANE L'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DEVE COINCIDERE, DI NORMA, CON QUELLO DELLE COMUNITÀ MONTANE. 3 . I PROVVEDIMENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI, FORMALMENTE ADOTTATI DAI DIRETTORI GENERALI ENTRO SESSANTA GIORNI DAL LORO INSEDIAMENTO, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CRITERI PREVISTI. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE PROVVEDE LA GIUNTA REGIONALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITE LE PROVINCE INTERESSATE E LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE. 4 . LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI VERIFICA SULL'ATTIVITÀ DEL DISTRETTO POSSONO ESSERE ESERCITATE, SU DELEGA DEL SINDACO O DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DAI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE O DAL SINDACO OVVERO DAI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL DISTRETTO COSTITUITI IN COMITATO. ART. 10. COSTITUZIONE DELLE AZIENDE 1 . LE AZIENDE DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 SONO COSTITUITE CON SEPARATI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA, ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 1994. 2 . CON I MEDESIMI DECRETI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA NOMINA IL DIRETTORE GENERALE DI CIASCUNA AZIENDA, PREVIA INTESA CON IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ NEL CASO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 5, E PROVVEDE ALTRESÌ: a) AL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, IVI COMPRESI QUELLI DA REDDITO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO; b) ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE AI FINI DELLA ADOZIONE, ENTRO TRENTA GIORNI DALL'INSEDIAMENTO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE. ART. 11. CONFERENZA DEI SINDACI 1 . GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CIASCUNA UNITÀ SANITARIA LOCALE ESPRIMONO I BISOGNI SOCIO-SANITARI DELLE RISPETTIVE COMUNITÀ LOCALI E PROVVEDONO AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO E DALLA PRESENTE LEGGE, PER IL TRAMITE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI. NELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IL CUI AMBITO TERRITORIALE COINCIDE CON QUELLO DEL COMUNE PROVVEDE DIRETTAMENTE IL SINDACO. 2 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA L'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI), ADOTTA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELLA RAPPRESENTANZA DI CUI AL COMMA 14 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO. TALE RAPPRESENTANZA ASSUME LA DENOMINAZIONE ED IL RUOLO DI ORGANISMO ESECUTIVO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI. 3 . L'ESECUTIVO È COMPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA E DA NON PIÙ DI QUATTRO SINDACI INDIVIDUATI DALLA CONFERENZA NEL PROPRIO SENO TENUTO CONTO DELLA ARTICOLAZIONE DISTRETTUALE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE ED ASSOLVE, A NOME E PER CONTO DELLA CONFERENZA, LE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO. 4 . LA CONFERENZA ASSICURA L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COMUNI ALLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI ADOTTATE DALL'ESECUTIVO. 5 . LA CONFERENZA E L'ESECUTIVO INTRATTENGONO RAPPORTI CON L'AZIENDA TRAMITE IL DIRETTORE GENERALE. IL DIRETTORE GENERALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DELL'ESECUTIVO E DELLA CONFERENZA SU INVITO DEL PRESIDENTE. ART. 12. CONTROLLO DI GESTIONE 1 . PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI ALLA LETTERA H) DEL COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI COSTI E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI, LA REGIONE SI AVVALE DI UN'APPOSITA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA TECNICA E AMMINISTRATIVA. 2 . CON LA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DI CUI ALL'ART. 21 SONO DISCIPLINATE LA NATURA GIURIDICA, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI CUI AL COMMA 1. ART. 13. ASSEMBLEA PERMANENTE DELLA REGIONE E DELLE AUTONOMIE LOCALI 1 . PER GARANTIRE UN EFFICACE SISTEMA DI RELAZIONI ISTITUZIONALI CHE CONSENTA AI COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLE COMUNITÀ MONTANE DI COOPERARE TRA LORO E CON LA REGIONE AL PROCESSO DI RIORDINO E DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO IN EMILIA-ROMAGNA, FAVORENDO ALTRESÌ LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DELLE COMUNITÀ LOCALI, È ISTITUITA L'ASSEMBLEA PERMANENTE DELLA REGIONE E DELLE AUTONOMIE LOCALI. 2 . L'ASSEMBLEA È COMPOSTA DAI PRESIDENTI DELLE PROVINCE O LORO DELEGATI, DAI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE O LORO DELEGATI E DAI SINDACI O LORO DELEGATI ED È PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI. 3 . L'ASSEMBLEA, CONVOCATA DALL'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI, SI RIUNISCE UNA VOLTA ALL'ANNO PER ESAMINARE L'ANDAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER VERIFICARE I RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO PRECEDENTE. A TALI RIUNIONI PARTECIPANO L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI BILANCIO E L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI. L'ASSEMBLEA, LIMITATAMENTE AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE O LORO DELEGATI, AI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE O LORO DELEGATI ED AI SINDACI CHE COMPONGONO LE RAPPRESENTANZE DELLE CONFERENZE DEI SINDACI DI CUI AL COMMA 14 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, SVOLGE ALTRESÌ ATTIVITÀ CONSULTIVA E CONCORRE ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE E LINEE DI INDIRIZZO RIFERITE: a) AI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI REGIONALI CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI; b) AI PRINCIPALI ATTI CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE; c) AI CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE ED ALL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE; d) AI PROGRAMMI GENERALI CONCERNENTI L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI CON QUELLE SANITARIE E LE RELATIVE IMPLICAZIONI FINANZIARIE. ART. 14. CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ 1 . IN OGNI PROVINCIA, ESCLUSA LA PROVINCIA DI BOLOGNA, È COSTITUITO UN ORGANISMO DENOMINATO CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ. 2 . LA CONSULTA DI CUI AL COMMA 1 È COMPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAGLI ASSESSORI PROVINCIALI ALLA SANITÀ, AI SERVIZI SOCIALI E ALLA TUTELA AMBIENTALE, DAI SINDACI O LORO DELEGATI DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO PROVINCIALE E DAI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE RICOMPRESE NEL TERRITORIO STESSO O LORO DELEGATI. ALLE RIUNIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ PARTECIPANO I DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE ESISTENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE ED IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ NELLE PROVINCE IN CUI ESISTE L'AZIENDA OSPEDALIERA COSTITUITA A NORMA DEL COMMA 1 DELL'ART. 5. LA CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ HA SEDE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E SVOLGE IN PARTICOLARE LE SEGUENTI FUNZIONI: a) PROMUOVE E COORDINA LA DEFINIZIONE DI INTESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO REGIONALE; b) ESPRIME PARERE IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 9; c) FORMULA PROPOSTE E INDIRIZZI PER LA INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITE DALLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI; d) FORMULA PROPOSTE E INDIRIZZI SULLE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE CON LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE; e) ESPRIME PARERI ED AVANZA PROPOSTE ALLA GIUNTA REGIONALE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE. 3 . LE CONSULTE PROVINCIALI PER LA SANITÀ SONO INSEDIATE PER INIZIATIVA DEI RESIDENTI DI CIASCUNA PROVINCIA E SI RIUNISCONO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO. ART. 15. PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO 1 . LA REGIONE ASSICURA E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI NELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SANITARI NELLE MATERIE E NELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, DALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DA SPECIFICHE DIRETTIVE EMANATE DALLA GIUNTA REGIONALE RIVOLTE AGLI ORGANI DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE. 2 . LA REGIONE PROMUOVE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E DELLE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI, ED IN PARTICOLARE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E DI QUELLE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, SUGLI SCHEMI DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI CARATTERE GENERALE CONCERNENTI IL RIORDINO E LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI. 3 . LA REGIONE CONSULTA LE PARTI SOCIALI INTERESSATE E LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349 SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'ARPAER. ART. 16. COMITATI CONSULTIVI DEGLI UTENTI 1 . LA REGIONE FAVORISCE PRESSO LE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E LE AZIENDE OSPEDALIERE L'AZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 ALL'INTERNO DEI PROPRI PRESIDI METTENDO LORO A DISPOSIZIONE SEDI ADEGUATE ED ACCREDITANDO LE MEDESIME PRESSO GLI UTENTI. A TAL FINE TRA GLI ORGANI DI GESTIONE DELLE AZIENDE E LE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE VENGONO CONCORDATI SPECIFICI PROTOCOLLI OPERATIVI. 2 . ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE VENGONO COSTITUITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI, NONCHÉ NELLE PIÙ RILEVANTI STRUTTURE SANITARIE NON OSPEDALIERE, COMITATI CONSUNTIVI MISTI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ DAL LATO DEGLI UTENTI. TALI COMITATI DEVONO PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI DIFESA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI, ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO, LA PARTECIPAZIONE DI MEMBRI DESIGNATI DALL'AZIENDA OSPEDALIERA E/O DALLA UNITÀ SANITARIA LOCALE, SCELTI FRA IL PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO, NONCHÉ L'EVENTUALE PRESENZA DI ALTRI ESPERTI, SCELTI D'INTESA. I COMPITI DEI COMITATI SONO: a) ASSICURARE I CONTROLLI DI QUALITÀ DAL LATO DELLA DOMANDA, SPECIE CON RIFERIMENTO AI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI; b) INDIVIDUARE INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI DAL LATO DELL'UTENZA; c) SPERIMENTARE MODALITÀ DI RACCOLTA E DI ANALISI DEI "SEGNALI DI DISSERVIZIO". ART. 17. ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE 1 . NEI TERMINI PREVISTI DAL COMMA 5 DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, IL CONSIGLIO REGIONALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PROVVEDE ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1990, N. 15 UNIFORMANDOLO, OVE NECESSARIO, ALLE INDICAZIONI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, DEFINENDO INDIRIZZI, PROGRAMMI D'INTERVENTO, CRITERI E MODELLI ORGANIZZATIVI FUNZIONALI AGLI OBIETTIVI DI RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PERSEGUITI CON LA PRESENTE LEGGE. CON IL MEDESIMO PROVVEDIMENTO SONO DISCIPLINATE LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI VERIFICA DEL PIANO SANITARIO REGIONALE. 2 . AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LE UNIVERSITÀ DELL'EMILIA-ROMAGNA PARTECIPANO ALLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE NELLE FORME CONCORDATE CON L'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ ED AI SERVIZI SOCIALI. 3 . GLI ACCORDI TRA UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERE CHE REGOLANO L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA STIPULATI TRA REGIONE ED UNIVERSITÀ A NORMA DEL COMMA 1 DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO FANNO PARTE INTEGRANTE DEI PIANI ATTUATIVI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI ALL'ART. 5. TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 18. AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 1 . GLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI-AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SONO DETERMINATI CON IL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI DEFINIZIONE DELL'AREA METROPOLITANA A NORMA DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, MODIFICATA DALLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1993, N. 436. 2 . FINO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMMA 1 È DISPOSTO L'ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI NEI SEGUENTI AMBITI TERRITORIALI: a) AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 20, 21 E 22; b) AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 24, 25 E 26, COMPRENDENTE ANCHE I COMUNI DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE; c) AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 27, 28 E 29. 3 . È CONFERMATO L'AMBITO TERRITORIALE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 23. 4 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LA GIUNTA REGIONALE PUÒ DISPORRE, SENTITA LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, E SU PROPOSTA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, LO SPOSTAMENTO DI SINGOLI COMUNI DA UN AMBITO TERRITORIALE ALL'ALTRO TRA QUELLI INDICATI AL COMMA 2. 5 . FINO ALLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/1990, MODIFICATA DALLA LEGGE N. 436/1993, È ISTITUITA LA CONFERENZA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. 6 . LA CONFERENZA È COMPOSTA: a) DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA O SUO DELEGATO; b) DAL SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA O SUO DELEGATO; c) DAI SINDACI CHE PRESIEDONO, RISPETTIVAMENTE, LE CONFERENZE ISTITUITE AI SENSI DEL COMMA 14 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEFINITI PROVVISORIAMENTE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA. AI LAVORI DELLA CONFERENZA PARTECIPANO I DIRETTORI GENERALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA PROVINCIA, IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO RIZZOLI ED IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. 7 . FINO ALLA ATTRIBUZIONE CON LEGGE REGIONALE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE NEL SETTORE DELLA SANITÀ, LA CONFERENZA ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI: a) QUELLE PREVISTE AL COMMA 2 DELL'ART. 14 DELLA PRESENTE LEGGE PER LE CONSULTE PROVINCIALI; b) COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE E DEI PIANI DI INVESTIMENTO DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA PROVINCIA E SU DI ESSI RIMETTE PARERE OBBLIGATORIO ALLA REGIONE; c) COORDINAMENTO, SOTTO I PROFILI GESTIONALE E FINANZIARIO, DELL'AZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA PROVINCIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ORGANIZZAZIONE UNIFORME DEI SISTEMI DI PRENOTAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI; d) COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL RIORDINO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI DEL PIANO SANITARIO REGIONALE ADEGUATO NEI TERMINI E MODI DI CUI ALL'ART. 17, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI FUNZIONALI E DEI POSTI LETTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE. 8 . LA CONFERENZA SANITARIA ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA METROPOLITANA ISTITUITA SU BASE VOLONTARIA TRA GLI ENTI DELL'AREA BOLOGNESE, TENENDO CONTO DELLE LINEE DI ORIENTAMENTO DEFINITE DA TALE CONFERENZA METROPOLITANA. 9 . ALL'ATTO DELLA ISTITUZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA, LA REGIONE PROCEDE AL RIORDINO DEGLI ASSETTI DELLA SANITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, CONFORMEMENTE AL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMMA 1, CON L'OBIETTIVO DI PERVENIRE ALLA COSTITUZIONE DI UN'UNICA UNITÀ SANITARIA LOCALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA. IN OGNI CASO ENTRO E NON OLTRE TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE GLI AMBITI TERRITORIALI PROVVISORIAMENTE DEFINITI AL COMMA 2, NONCHÉ GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DA ESSI DERIVANTI, SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA CON L'OBIETTIVO DI ADEGUARLI, SENTITA LA CONFERENZA SANITARIA PROVINCIALE, AI MUTAMENTI NEL FRATTEMPO INTERVENUTI RELATIVAMENTE ALL'ASSETTO TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, ADOTTANDO GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ART. 19. AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 1 . NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA SONO CONFERMATI PROVVISORIAMENTE GLI AMBITI TERRITORIALI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, COMPRENDENTE ANCHE I COMUNI DI MODIGLIANA E DI TREDOZIO, E DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 39. 2 . ENTRO TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LA REGIONE PROVVEDE ALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, SENTITA LA PROVINCIA STESSA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI SULLA BASE DEL DEFINITIVO ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA PROVINCIA. ART. 20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE 1 . ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DEL LORO INSEDIAMENTO I DIRETTORI GENERALI INDIVIDUANO GLI UFFICI E DEFINISCONO LE PIANTE ORGANICHE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHÉ DELLE INDICAZIONI TECNICHE FORNITE DALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI CONCERNENTI STANDARD MEDI DI PERSONALE PER FUNZIONE, VERIFICATI SECONDO IL CRITERIO DEI CARICHI ORDINARI INDIVIDUALI DI LAVORO. 2 . I PROVVEDIMENTI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DI DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE SONO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412. 3 . IL PERSONALE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE È TRASFERITO ALLE MEDESIME ED È PROVVISORIAMENTE UTILIZZATO NEL PRESIDIO, SERVIZIO O UFFICIO DI APPARTENENZA. L'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA È DISPOSTA DAL DIRETTORE GENERALE ENTRO CENTOCINQUANTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA. 4 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, EMANA UNA O PIÙ DIRETTIVE PER: a) LA GESTIONE DELLE PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE; b) LA FORMAZIONE DEI PIANI DISTRIBUTIVI DEL PERSONALE TRA LE COSTITUENDE AZIENDE; c) L'ATTUAZIONE DELLE PRIME MISURE CONCERNENTI L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE AZIENDALE E L'ATTRIBUZIONE DELLE CONNESSE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI, ANCHE IN DEROGA ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980, N. 1. 5 . ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LA GIUNTA REGIONALE EMANA APPOSITA DIRETTIVA PER DEFINIRE IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI SANITARI, LA DURATA IN CARICA DEL MEDESIMO NONCHÉ PER DISCIPLINARNE LE MODALITÀ DI ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO; RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DELLE COMPONENTI UNIVERSITARIE NEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5, COMMA 1, DA DEFINIRE CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO AL COMMA 6 DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, LA GIUNTA REGIONALE ACQUISISCE PREVENTIVAMENTE IL PARERE DELLE UNIVERSITÀ INTERESSATE. ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI I DIRETTORI GENERALI INDICONO LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI NELLE RISPETTIVE AZIENDE. 6 . IL PARERE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI NELLE MATERIE DI CUI AL COMMA 12 DELL'ART 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, S'INTENDE FAVOREVOLE OVE NON FORMULATO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICHIESTA. ART. 21. DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE 1 . FINO ALLA EMANAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO, VALGONO LE NORME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO 1980, N. 22 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 2 . I CONTRATTI E LE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI STIPULATI DALLE PREESISTENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ANCORA IN ESSERE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA POSSONO ESSERE PROROGATI A TUTTO IL 1994, SALVO RINEGOZIAZIONE DI QUELLI CONCERNENTI IL MEDESIMO OGGETTO, ALLO SCOPO DI UNIFICARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI AL LIVELLO PIÙ FAVOREVOLE. 3 . LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE E FINO AL 31 DICEMBRE 1994, È ASSICURATA DALLA GESTIONE IN COOTESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI SOPPRESSE. GLI ISTITUTI SUDDETTI PARTECIPANO ALLA COOTESORERIA CON QUOTE PERCENTUALI CORRISPONDENTI ALLA QUOTA-PARTE DI ENTRATE DI CUI AI TITOLI PRIMO E SECONDO DEI BILANCI DI PREVISIONE 1993 DELLE RISPETTIVE UNITÀ SANITARIE LOCALI SOPPRESSE. LE FUNZIONI DI CAPO-FILA SONO ASSUNTE DI NORMA DALL'ISTITUTO DI CREDITO CHE GESTISCE LA QUOTA PIÙ ALTA. 4 . ALLA GESTIONE TRANSITORIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DA PARTE DEI COOTESORIERI DI CUI AL COMMA 3 SONO APPLICATE CONDIZIONI NON SUPERIORI A QUELLE PREVISTE DALLO SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 28 FEBBRAIO 1991, N. 384 E COMUNQUE ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI APPLICATE DALL'ISTITUTO CAPO-FILA. 5 . NEL CASO DI RECESSO DALLA COOTESORERIA DI UNO O PIÙ ISTITUTI, LE RISPETTIVE QUOTE SONO ASSUNTE DAGLI ALTRI ISTITUTI IN MODO DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLE QUOTE POSSEDUTE. 6 . LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CIASCUNA DELLE AZIENDE OSPEDALIERE È ASSICURATA FINO AL 31 DICEMBRE 1994 DALL'ISTITUTO TESORIERE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE DA CUI L'AZIENDA OSPEDALIERA È SCORPORATA. 7 . ENTRO TRENTA GIORNI DAL PROPRIO INSEDIAMENTO, IL DIRETTORE GENERALE PROVVEDE ALLA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI SECONDO LE MODALITÀ E LE PROCEDURE PREVISTE AL COMMA 13 DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO. FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO, LE FUNZIONI DELLO STESSO RESTANO ATTRIBUITE AL COLLEGIO DEI REVISORI IN CARICA PRESSO L'UNITÀ SANITARIA LOCALE PREESISTENTE CHE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA PRESENTA IL MAGGIOR VOLUME DI SPESA CORRENTE. ART. 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI 1 . PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI LE AZIENDE-UNITÀ SANITARIE LOCALI APPLICANO LE NORME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1985, N. 2 ED ESERCITANO LE FUNZIONI PRECEDENTEMENTE SVOLTE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE PREESISTENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE, OBBLIGATORIAMENTE O PER DELEGA DEI COMUNI. 2 . IL PERSONALE ASSEGNATO ALLO SVOLGIMENTO DI DETTE FUNZIONI NELLE PREESISTENTI UNITÀ SANITARIE LOCALI È PROVVISORIAMENTE UTILIZZATO DALL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE. 3 . ENTRO UN ANNO DALL'ATTIVAZIONE DELL'AZIENDA-UNITÀ SANITARIA LOCALE I COMUNI E LE PROVINCE PROCEDONO ALLA RIDEFINIZIONE DELLE DELEGHE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7. ENTRO LO STESSO TERMINE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, SENTITI I COMUNI INTERESSATI, ATTRIBUISCE CON PROPRIO DECRETO IL PERSONALE ASSUNTO DALLE DISCIOLTE ASSOCIAZIONI DEI COMUNI. DALLA DATA DI EMANAZIONE DEL DECRETO CESSANO DI AVERE EFFICACIA I TITOLI IV E V E IL COMMA 1 DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 2/85. ART. 23. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 1 . DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E FINO ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE NEI MODI PREVISTI DALL'ART. 17, I PIANI ATTUATIVI DI UNITÀ SANITARIA LOCALE POSSONO ESSERE ADOTTATI ANCHE PER STRALCI RIFERITI AI SINGOLI ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1990, N. 15 E SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE. 2 . I PIANI ATTUATIVI DI UNITÀ SANITARIA LOCALE ADOTTATI ED APPROVATI A NORMA DEL COMMA 1 DEBBONO TENER CONTO DELLE INTESE PROVINCIALI DI PROGRAMMA DEFINITE CON IL CONCORSO DELLA REGIONE. ART. 24. ABROGAZIONE DI NORME 1 . LA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1979, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È ABROGATA. 2 . GLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1990, N. 15 SONO ABROGATI. 3 . GLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1990, N. 27 SONO ABROGATI. 4 . LA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1984, N. 7 È ABROGATA. 5 . IL TITOLO III E L'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1985, N. 2 SONO ABROGATI. 6 . LA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980, N. 1 È ABROGATA, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4, COMMA 4. 7 . I TITOLI IV E V E IL COMMA 1 DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1985, N. 2 SONO ABROGATI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 22. ART. 25. DICHIARAZIONE D'URGENZA 1 . LA PRESENTE LEGGE, DICHIARATA URGENTE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE E DEL COMMA 2 DELL'ART. 31 DELLO STATUTO REGIONALE, ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. LA PRESENTE LEGGE REGIONALE SARÀ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. BOLOGNA, 12 MAGGIO 1994 BERSANI Annesso A TABELLA DEGLI AMBITI TERRITORIALI UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA; UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA; UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA; UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA; UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA; UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI.