Allegato A: Piano di settore per il diritto allo studio

Allegato A)
PIANO DI SETTORE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER GLI
ANNI ACCADEMICI 2002/2003, 2003/2004 E 2004/2005.
PARTE PRIMA: LE POLITICHE REGIONALI
1.
2.
3.
4.
5.
Premessa
L’analisi del settore
Gli obiettivi generali
I diritti degli studenti
Le risorse disponibili
PARTE SECONDA: GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1.
Borsa di studio
Generalità
1.1.
Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio
1.2
Requisiti economici
1.3
Requisiti di merito
1.4
Autocertificazione delle domande
1.5.
Studenti stranieri extra Unione Europea
1.6.
Importo della borsa di studio
1.7.
Criteri per il conferimento delle borse di studio
1.8.
Termine per la presentazione delle domande e per il pagamento delle rate
1.9
Revoche, congedi per altri Atenei e rinunce agli studi
1.10. Omogeneizzazione degli indicatori della situazione economica per la formazione di
graduatorie
1.11. Compatibilità
2.
Prestito d’onore
2.1.
Destinatari
2.2.
Caratteristiche del prestito d’onore
2.3.
Condizioni richieste per accedere al prestito
2.4.
Restituzione del prestito d’onore
2.5.
Restituzione anticipata obbligatoria
2.6.
Termini e modo di presentazione della domanda.
1
3.
Categorie particolarmente svantaggiate
3.1.
Polo universitario penitenziario
3.2.
Studenti disabili
4.
Alloggi
4.1. Modalità per la partecipazione all’assegnazione dell’alloggio
4.2. Tariffe del servizio
5.
Mensa
6.
Prestito agevolato
6.1. Le condizioni per ottenere il prestito agevolato
6.2. Importo del prestito agevolato
6.3. Concorso negli interessi
6.4. Rimborso
6.5. Erogazione del prestito agevolato e procedura
6.6. Decadenza dal beneficio
6.7. Plafond per il concorso nel pagamento degli interessi
7.
Integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale
8.
Indirizzi generali per l’attuazione degli interventi
PARTE TERZA: FINANZIAMENTI
1. Finanziamenti
1.1. Finanziamento delle borse di studio e criteri di assegnazione dei finanziamenti
1.2. Concorso per gli oneri derivanti dall’attribuzione dei prestiti d’onore
2. Costituzione di fondi per specifiche finalità
3. Il controllo di gestione
2
PARTE PRIMA
LE POLITICHE REGIONALI
1. PREMESSA
Le politiche comunitarie degli ultimi anni considerano fondamentale il ruolo dell’istruzione e della
formazione nello sviluppo civile di un paese, sottolineando come l’aumento generale del livello di
istruzione e la qualità della formazione rappresentino la principale strategia per far fronte alle sfide
poste da una società sempre più complessa e da un mercato fortemente competitivo.
L’intento di contribuire alla crescita dei livelli formativi della popolazione e di favorire le condizioni
migliori per l’apprendimento, è presente anche nelle politiche della Regione Toscana a sostegno dei
processi formativi: dagli interventi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, alle attività educative per
la popolazione adulta, alla formazione professionale, al sistema degli interventi volti ad assicurare il
diritto agli studi universitari.
In questi diversi settori l’obiettivo di fondo dell’azione regionale è quello di definire strumenti e
strategie che consentano di creare nuove opportunità educative ed elevare il grado di istruzione
complessivo della popolazione, purtroppo ancora inadeguato.
Sul versante dell’istruzione superiore negli ultimi anni si è verificata una tendenza all’aumento delle
iscrizioni ed anche dei diplomi di laurea rilasciati dovuti però, più che ad un aumento dei nuovi
ingressi nel sistema universitario, ad un prolungamento delle permanenze. In Italia, da 1.250.000
studenti iscritti nel 1996/97, si è passati a circa 1.690.000 nel 2000/01. La recente riforma
sull’autonomia universitaria e, conseguentemente, degli ordinamenti didattici universitari, dovrebbe
contrastare il fenomeno sopra rappresentato introducendo il doppio livello di laurea. La riforma ha
preso avvio con l’anno accademico 2000/01 al quale si riferiscono i dati della tabella sulle iscrizioni
alle Università in Italia riportata più sotto.
Dal confronto con gli anni precedenti, ed in particolare con la situazione dell’anno accademico 1996/97
che veniva rappresentata nel precedente Piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario,
aumenti consistenti si registrano più in alcune regioni che in altre (in Lombardia piuttosto che nel
Veneto, Umbria e Marche più che in Toscana, più in Campania e Lazio che in Sicilia).
La Toscana occupa, a livello nazionale, il sesto posto in quanto a numero di iscritti presso le Università
sul proprio territorio. E’ lo stesso posto che occupava cinque anni fa anche se la percentuale
complessiva è leggermente diminuita: dal 7,83% del totale degli iscritti alle Università in Italia al
7,20%.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e diploma delle Università Toscane erano, all’inizio dell’anno
accademico 1999/00, circa 125.500, con una tendenza a diminuire, confermata nel 2000/01, rispetto ai
due anni accademici precedenti. Causa della riduzione è senz’altro la diminuita popolazione in età,
nonostante l’aumento delle iscrizioni da parte di chi consegue un diploma di scuola media superiore. A
tale tendenza si sottrae parzialmente l’Ateneo senese grazie agli afflussi esterni. Rimangono comunque
sostanzialmente immutati, in tutte le sedi toscane di Ateneo, i rapporti fra residenti nella regione (i 3/4
circa) ed i provenienti da altre regioni e gli stranieri (il restante quarto abbondante di iscritti). Non è
rilevante il fenomeno dell’uscita dei giovani toscani dalla regione per conseguire la laurea.
3
Iscritti ai corsi di laurea e di diploma in Italia nell’anno accademico. 2000/2001, per regione
Numero Iscritti
REGIONI
2000/01
In corso
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale ITALIA
25.391
3.781
24.384
109.717
94.449
22.814
131.026
20.489
146.725
33.749
4.120
58.224
56.612
31.595
79.711
67.158
7.856
20.880
65
59.868
998.614
Totale
Fuori corso
2000/01
17.260
42.651
1.771
5.552
15.339
39.723
83.710
193.427
62.407
156.856
16.081
38.895
94.658
225.684
15.093
35.582
81.116
227.841
22.909
56.658
3.601
7.721
35.228
93.452
45.385
101.997
23.582
55.177
59.338
139.049
54.323
121.481
7.139
14.995
12.779
33.659
65
36.904
96.772
688.623 1.687.237
Fonte: Murst - Miur
A fronte dell’andamento delle immatricolazioni in Toscana che si sono mantenute per anni al di sopra
delle 20.000 unità ed ora tendono a diminuire (n. 18.832 nell’a.a. 2000/01, di cui n.10.097 ragazze), le
lauree ed i diplomi conseguiti sono cresciuti in assoluto portando il tasso di successo al 48,92%:
Tasso di successo dei laureati e diplomati nei tre Atenei toscani: confronto fra iscritti 1991/92 e
diplomi rilasciati nel 1999.
Università degli Studi
Immatricolati
Laureati e
Tasso di successo
1991/92
diplomati 1999
Firenze
11.323
5.378
47,49
Pisa
9.086
4.051
44,58
Siena
3.775
2.404
63,68
Totali
24.184
11.833
48,92
Mantiene quindi un suo particolare rilievo una politica regionale per il diritto allo studio universitario,
in questo momento di riassestamento del sistema stesso, che persegua la duplice finalità: di equità
sociale come tutela delle fasce più deboli, nel senso indicato dal dettato costituzionale, e di
investimento in risorse umane per lo sviluppo sociale ed economico. Come è noto il compito di dare
4
attuazione al dettato costituzionale e di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso agli studi
superiori è affidato alle Università e alle Regioni, nel quadro degli indirizzi e del coordinamento dello
Stato:
- le Università assicurano i servizi didattici, l’orientamento ed il tutorato e concedono agevolazioni
promuovendo iniziative volte ad assicurare migliori condizioni per lo studio universitario;
- le Regioni sono chiamate ad attuare gli interventi necessari per superare le difficoltà materiali per
accedere agli studi.
La concreta attuazione del disegno costituzionale e lo sviluppo dell’istruzione superiore
presuppongono dunque una forte collaborazione, peraltro affermata dalla stessa legge quadro, tra i due
livelli istituzionali, ciascuno nell’ambito di precise responsabilità.
Conseguentemente, il successo di una politica del diritto allo studio universitario non può che essere
dato dall’integrazione dei diversi interventi delle Università e della Regione.
La politica regionale per il diritto allo studio universitario non si riduce, infatti, a mero assistenzialismo
ma, da un lato, offre un aiuto decisivo a studenti che hanno capacità, merito e condizioni economiche
sfavorevoli; dall’altro si estende anche alla generalità degli studenti nell’intento di fornire loro
un’ampia gamma di efficienti servizi, tali da soddisfare le loro aspettative e quelle dei potenziali utenti,
orientandone positivamente le scelte future, posto che la quantità e la qualità dei servizi per il diritto
allo studio e delle strutture rivestono una grande importanza nel rapporto degli studenti con l’ambiente
universitario e favoriscono il successo negli studi.
In varie occasioni le Università, la Regione e le Aziende per il diritto allo studio hanno espresso la
volontà di realizzare un maggiore coordinamento nelle attività di programmazione, nell’uso delle
risorse disponibili e dei servizi, nella definizione dei criteri di accesso alle risorse e nella definizione
delle graduatorie per le borse di studio e per la erogazione di altri benefici; inoltre hanno sostenuto la
necessità di una gestione il più possibile comune delle attività relative alla acquisizione di conoscenze
sulle caratteristiche degli studenti, all’individuazione degli studenti beneficiari, alla verifica degli
effetti delle politiche per il diritto allo studio.
Con il presente Piano di settore si dà attuazione all’articolo 26 della l.r. 28 gennaio 2000, n. 7
(Disciplina del diritto allo studio universitario), innovando, in particolare, i criteri di accesso agli
interventi in conseguenza dell’applicazione, per la definizione della condizione economica, dei criteri
di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e, per le condizioni di merito,
del decreto ministeriale n. 509 del 1999, sull’autonomia didattica delle Università.
Viene a precisarsi, in tal modo, in coerenza al Programma regionale di sviluppo, il ruolo di indirizzo
politico proprio della Regione e la funzione delle Aziende a cui spetta il compito di dare attuazione ai
contenuti del presente Piano, nell’ambito di un’ampia autonomia amministrativa e gestionale.
2. L’ANALISI DEL SETTORE
5
Il presente Piano si avvale dei risultati di ricerche che la Giunta regionale ha promosso nel periodo
1996-2001. In particolare:
- "Stima del costo di mantenimento agli studi universitari degli studenti iscritti negli atenei toscani"
realizzata dalle tre Università della toscana con il coordinamento fra le sedi e l'impostazione
metodologica a cura dell'Università degli Studi di Pisa (Rapporto finale edito a cura dell'Azienda
regionale per il DSU di Pisa - Servizio Editoriale Universitario - giugno 1998);
- "Efficacia delle borse di studio", indagine a cura dell'IRPET in collaborazione con i tre Atenei
toscani;
- "Analisi della prassi inerente il controllo di gestione nelle Aziende del DSU in Toscana" attivata
con apposito protocollo d'intesa fra la Regione Toscana, le tre Aziende regionali per il DSU e
l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di studi aziendali e sociali.
- “Il sistema universitario in Toscana”, analisi svolta a cura dell’IRPET in collaborazione con i tre
Atenei toscani.
Esso si avvale altresì dei monitoraggi e della documentazione raccolta dalla Giunta regionale e dei
"Rapporti sul DSU" in Toscana pubblicati annualmente e ai quali si rimanda per gli approfondimenti.
Inoltre, fino al nuovo disegno normativo che necessariamente seguirà alla riforma del Titolo V della
Costituzione, il quadro normativo statale di riferimento continua ad essere costituito dalla legge 2
dicembre 1991, n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e dal rinnovato d.p.c.m. per l'uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari (d.p.c.m. 9 aprile 2001) che non ha receduto dal
mantenimento di criteri eccessivamente vincolanti per l’attuazione di alcuni interventi che riducono in
parte il ruolo programmatorio delle regioni.
E’ quindi a pieno titolo che la Regione si accinge alla revisione del quadro normativo di riferimento per
il diritto allo studio universitario nella prospettiva di una fattiva collaborazione fra Università e
Regione per la definizione di un sistema universitario regionale integrato, pur nel rispetto degli ambiti
di competenza di ciascuna istituzione.
Gli interventi per il diritto allo studio universitario
Il confronto fra la situazione attuale e quella rappresentata nel precedente “Piano di indirizzo 19971999” risulta dai dati riportati in seguito:
Descrizione degli interventi
Anno 1995
Anno 1998
Anno 2001
Servizio
ristorazione
(numero
pasti
somministrati)
Totale studenti idonei al concorso per la borsa
di studio
Borse di studio corrisposte
Totale domande di posto letto
Servizio abitativo (posti letto disponibili)
Integrazioni alla borsa di studio per mobilità
internazionale (importo impegnato in Euro)
2.150.596
3.018.886
3.074.271
10.858
11.071
13.831
4.560
5.858
2.360
11.037
6.458
2.360
13.831
6.810
3.070
0
229.660
288.820
I dati sopra riportati sono quelli relativi agli interventi quantitativamente e finanziariamente più
consistenti ma altri settori importanti hanno avuto sviluppo; tra questi: nuovi interventi monetari (ad
6
esempio per l'impiego part-time di studenti secondo le previsioni del vigente d.p.c.m.), l'orientamento e
l'informazione (con il consolidarsi di attività tradizionali e l'avvio di nuove connesse, ad esempio, alla
recente sperimentazione sulle preiscrizioni universitarie), l'editoria (anche se presente solo a Pisa come
specifico servizio editoriale).
Sono risultati di tutto rispetto che collocano la Toscana all’avanguardia, in Italia, nell’erogazione dei
servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari. Le tabelle successive riproducono alcuni
confronti nazionali per mezzo di dati tratti dall’Ufficio statistico del MIUR.
Pasti erogati - anno solare 2000
REGIONE
Pasti erogati
In mense a
gestione diretta
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige - Bolzano
Trentino Alto Adige - Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale
In mense a
gestione indiretta
Totale pasti
np
839.681
-
380.077
np
1.148.498
20.407
380.077
np
-
398.000
398.000
1.224.146
327.051
274.316
2.030.373
352.142
984.297
610.052
662.651
521.169
7.825.878
852.602
196.467
45.292
1.291.989
1.036.690
163.537
119.484
1.394.301
512.308
151.180
68.631
762.162
174.000
958.191
1.505.408
212.545
11.391.769
2.076.748
523.518
319.608
1.291.989
3.067.063
515.679
1.103.781
2.004.353
512.308
151.180
731.282
762.162
174.000
958.191
1.505.408
733.714
17.229.468
7
20.407
Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca - situazione al 1/11/2000
REGIONE
Biblioteche
numero
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige - Bolzano
Trentino Alto Adige - Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale
Sale studio
Posti
disponibili
numero
Posti
disponibili
2
np
12
-
10
np
340
-
5
np
54
-
1.039
np
1.579
-
-
-
1
120
10
2
1
8
2
8
3
1
1
2
1
53
136
20
159
480
100
484
56
216
40
125
43
2.209
4
16
8
14
9
33
20
1
1
14
3
1
14
41
239
315
498
379
680
150
455
811
80
10
46
100
40
432
374
7.108
8
Servizio abitativo – Alloggi e contributi affitto assegnati - anno 2000
REGIONE
numero posti
numero contributi
alloggio assegnati alloggio assegnati
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale
720
4.402
529
1.930
853
300
2.638
3.605
901
2.767
1.738
167
1.005
81
2.930
1.933
1.300
27.799
Totale
264
30
56
72
79
108
2.510
38
254
639
100
40
32
12
2.972
14
7.220
984
4.432
529
1.986
925
379
2.746
6.115
939
3.021
2.377
100
207
1.037
93
2.930
4.905
1.314
35.019
Dal punto di vista del sistema di finanziamento delle politiche regionali per il diritto allo studio
universitario, l'evoluzione è stata la seguente:
Anno 1995
Trasferimenti regionali alle Aziende per borse
di studio e per gestione ordinaria:
31.470.000
di cui:
- da tassa regionale per il DSU
8.780.000
- da fondo integrativo statale per borse di
0
studio
- da risorse proprie della Regione
22.690.000
Gettito tariffario ed altre entrate delle Aziende
(per il 2002 il dato è tratto dai Bilanci di
5.735.000
previsione delle Aziende)
Totale generale delle risorse disponibili
37.205.000
9
Anno 1999
(Euro)
Anno 2002
41.110.000
51.800.000
11.879.000
7.023.000
11.300.000
11.900.000
22.208.000
29.850.000
15.908.000
21.000.000
57.018.000
72.800.000
Le Università
La legge quadro sul diritto allo studio universitario ha attribuito precise responsabilità alle Università le
quali, oltre ad assicurare l’insegnamento, i servizi didattici e gli spazi fisici, sono chiamate a fornire
vari interventi strategici, quali: l’orientamento ed il tutorato, i programmi per gli scambi internazionali,
i corsi per studenti lavoratori, le borse di studio di incentivazione alla frequenza di particolari corsi ed
il part-time per gli studenti.
Tali compiti rappresentano, nel loro insieme, una funzione di primaria importanza per il diritto allo
studio, da realizzarsi in forme il più possibile coordinate e integrate con gli interventi propri delle
regioni.
Con l’attuazione dei precedenti Piani di settore, si sono poste buone premesse per lo sviluppo integrato
di alcuni degli interventi di competenza sia della Regione che delle Università: dalla collaborazione per
le iniziative nei confronti degli studenti delle scuole medie superiori che si accingono ad effettuare le
preiscrizioni, al sostegno anche regionale alla mobilità didattica internazionale, dall’apertura in alcune
sedi di sportelli unici (Università-Azienda) per la raccolta delle domande di iscrizione e per concorrere
alla borsa di studio, alle indispensabili collaborazioni per le indagini nel settore del diritto allo studio,
al finanziamento, infine, anche da parte degli Atenei (possibilità questa prevista dalla legge quadro n.
390 del 1991), del fondo destinato alle borse di studio.
La possibilità di realizzare una maggiore integrazione tra i livelli istituzionali, nel senso indicato dal
precedente e dal presente Piano di settore, è affidata a importanti momenti di confronto:
- la Conferenza periodica Rettori-Giunta regionale, prevista a partire dal protocollo d’intesa del
febbraio 1995, che promuove, tra le altre, una collaborazione nell’alta formazione, nella ricerca, nel
diritto allo studio universitario e nell’edilizia residenziale universitaria.
- la Conferenza Regione-Università prevista dall’art. 4 della l.r. n. 7 del 2000, che ha funzioni
consultive e propositive sullo sviluppo universitario toscano, sulla programmazione degli interventi per
il diritto allo studio e sul coordinamento tra i servizi dell’Università e quelli della Regione.
- le convenzioni che le singole Aziende, in base agli indirizzi e per il conseguimento degli obiettivi del
presente provvedimento, stipulano con i rispettivi Atenei per la realizzazione di specifiche iniziative e
interventi.
3. GLI OBIETTIVI GENERALI
Premessa
I principi che informano le politiche regionali per il diritto allo studio universitario, condivisi dalla
Regione e dalle Università nella prospettiva di realizzare un maggiore coordinamento, sono:
1. La concezione del diritto allo studio non ridotto ad una serie di servizi "materiali" sussidiari ad una
attività didattica considerata una realtà indipendente. La concezione del "diritto a studiare bene"
implica invece la creazione di condizioni idonee, in ambiti diversi, per un apprendimento specialistico
10
e per una formazione delle competenze necessarie a svolgere un ruolo professionale qualificato; queste
condizioni sono costituite anche da servizi e da una organizzazione adeguata delle strutture e delle
attività didattiche, con un ruolo complementare dei docenti e del personale amministrativo. Sulla base
di questa prospettiva, gli interventi per il diritto allo studio non devono riguardare soltanto le
provvidenze per gli studenti, ma anche l’insieme globale delle attività e dei servizi che favoriscono gli
studi universitari, dal tutorato ai laboratori, dall’apprendimento delle lingue alla mobilità
internazionale. Nel coordinamento delle varie politiche deve essere, ovviamente, rispettata la
specificità delle competenze decisionali di ciascuna istituzione e l’ampliamento dei servizi non deve
attenuare l’azione di sostegno per gli studenti migliori e più bisognosi.
2. La condizione per realizzare tale prospettiva è la condivisione della programmazione degli interventi
relativi al sistema universitario toscano, per una sua maggiore corrispondenza alla necessità di sviluppo
della ricerca, di creazione di professionisti qualificati e di promozione della cultura sociale.
Tale condivisione può essere realizzata nel mantenimento delle competenze specifiche e quindi delle
responsabilità di ciascuna istituzione, purché sia sviluppata nei modi adeguati una "corresponsabilità"
di fronte alla formazione superiore ed alla crescita del sapere professionale rispetto ad un determinato
ambiente socioeconomico.
3. Per dare attuazione alle politiche del diritto allo studio universitario sono necessari due livelli di
programmazione: quello regionale e quello locale. Nel primo caso, la Regione, le Università e le
Aziende confrontano, coordinano e concertano la loro azione sulla base di conoscenze adeguate e di
scelte condivise; nel secondo vengono realizzati fra Università e aziende accordi "locali", che
riguardano la migliore realizzazione di tali scelte, ma anche altre iniziative necessariamente
corrispondenti a caratteristiche e necessità delle singole strutture universitarie e delle realtà
socioeconomiche.
4. Parallelamente alle funzioni di programmazione, occorre sviluppare la funzione della verifica nei
processi di realizzazione dei progetti di innovazione e delle attività dei servizi. In questo settore è
parallelamente importante acquisire le conoscenze sugli effetti di una azione pubblica, per valutare e
per confermare o riprogettare tale azione.
5. Infine, appare utile che un altro principio riaffermi l’importanza della chiarezza sulla utilizzazione di
risorse monetarie, non solo di quelle che derivano dalla tassa regionale sul diritto allo studio, istituita
dalla Legge Finanziaria 1996, ma anche di quelle aggiuntive che sono destinate dalla Regione o
provengono dalle tasse universitarie o sono destinate dai bilanci delle Università a servizi ed a
strutture.
Contenuti ed obiettivi
In relazione ai principi sopra richiamati e in base a quanto è stabilito dalla normativa vigente sono
stabiliti i contenuti e gli obiettivi del presente Piano di settore.
La l.r.. 28 gennaio 2000 n. 7, articolo 26, individua i contenuti del Piano di settore per il diritto allo
studio ed il procedimento di approvazione.
Nella prospettiva più sopra richiamata l’obiettivo generale che il presente Piano di settore tende a
11
perseguire è quello di rendere più efficaci gli interventi previsti dalle normative vigenti conciliando una
duplice esigenza:
- da un lato rendere più incisivi gli interventi diretti, cioè quelli rivolti agli studenti capaci, meritevoli e
privi di mezzi, tutelati dall’articolo 34 della Costituzione, superando ogni residua concezione
assistenzialistica e mantenendo per essi una quota parte molto consistente delle risorse finanziarie
disponibili;
- dall’altro, garantire il diritto della generalità degli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni,
di fruire di servizi qualitativamente e quantitativamente efficienti durante il periodo degli studi
universitari sviluppando l’efficacia degli interventi collettivi.
In relazione a tali obiettivi generali il presente Piano di settore individua, nelle diverse tipologie di
intervento, le seguenti priorità:
a) assicurare l’uniformità del trattamento per l’attribuzione dei benefici nel territorio regionale;
b) realizzare una integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici delle Aziende
e delle Università;
c) dare maggiori certezze agli studenti assicurando la piena applicazione della legge n. 241 del 1990
nella concessione dei benefici nonché la trasparenza, la partecipazione e la semplificazione di
procedimenti amministrativi e l’informazione sui servizi erogati;
d) mantenere il livello dei servizi erogati elevandone la qualità ed incrementare quantitativamente il
servizio abitativo contenendone i costi della gestione;
e) contribuire a promuovere una dimensione europea dell’istruzione superiore e favorire la mobilità
degli studenti;
f) rilevare in modo ricorrente i bisogni dell’utenza in modo da correlare l’offerta di servizi alle
aspettative;
g) potenziare gli spazi e le strutture destinate agli studenti.
4. I DIRITTI DEGLI STUDENTI
La moderna concezione della pubblica amministrazione si fonda su alcuni importanti principi introdotti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e recepiti dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 che riguardano:
l’efficacia: cioè la capacità di raggiungere i risultati prefissati e soddisfare i bisogni; l’economicità:
cioè la capacità di usare nel modo migliore le proprie risorse, senza sprechi e con maggior rendimento
e quindi anche attraverso la semplificazione delle procedure; la trasparenza: cioè la pubblicità delle
attività amministrative in modo da far conoscere al cittadino gli atti che lo riguardano.
L’applicazione sistematica e coordinata di questi principi generali riguarda tutti i settori della pubblica
amministrazione e garantisce al cittadino-utente l’esercizio di alcuni diritti fondamentali, quali:
- il diritto a conoscere le fasi e i tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il diritto a conoscere le motivazioni delle decisioni adottate ed i presupposti che le hanno determinate;
- il diritto a conoscere il funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
- il diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi.
E’ pertanto necessario assicurare l’esercizio di tali diritti da parte di quella particolare categoria di
cittadini-utenti costituita dagli studenti universitari, in special modo quando essi richiedono importanti
benefici la cui concessione è subordinata a complesse procedure di selezione.
12
Le Aziende per il diritto allo studio universitario danno attuazione a quanto disposto dalla l.r. n.. 9 del
1995 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).
Occorre inoltre sottolineare che i compiti delle Aziende regionali per il diritto allo studio non
consistono soltanto nella concessione dei benefici a concorso, per i quali è necessario assicurare la
massima trasparenza nei relativi procedimenti amministrativi, ma riguardano anche la gestione di
importanti servizi, quali il servizio abitativo, il servizio ristorazione, il servizio informazione e
orientamento, il servizio editoria.
Nell’erogazione di tali prestazioni l’utente è interessato non tanto al procedimento amministrativo
posto in essere dall’Azienda, quanto alla prestazione in sé, cioè alla qualità del servizio pubblico
offerto.
Al fine di assicurare all’utente una adeguata conoscenza dei servizi erogati, il loro livello qualitativo e
le relative modalità di fruizione, le Aziende per il diritto allo studio universitario si dotano di una "carta
dei servizi per il diritto allo studio", in analogia a quanto previsto per taluni enti erogatori di servizi
pubblici, con decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273.
La "carta dei servizi per il diritto allo studio" indica, per ciascuno dei servizi erogati dall’Azienda, gli
standard delle prestazioni che vengono effettivamente assicurate, le modalità e i tempi.
L’organizzazione dei servizi aziendali si ispirerà alle previsioni della l.r. 22 luglio 1998, n. 38 le cui
finalità saranno inoltre recepite dalla suddetta carta dei servizi.
La carta dei servizi, approvata da ciascuna Azienda, periodicamente aggiornata, è pubblicizzata in
modo tale da assicurarne un’ampia conoscenza agli utenti.
Allo scopo, infine, di assicurare una corretta informazione degli studenti sui benefici e sui servizi per il
diritto allo studio universitario, nonché sui loro diritti, le Aziende istituiscono uno sportello per le
"relazioni con l’utenza".
5. LE RISORSE DISPONIBILI
Il sistema di finanziamento del diritto allo studio universitario in Toscana, precedentemente richiamato
in forma schematica, presenta le seguenti particolarità:
- alcune quote di finanziamento alle Aziende (che recentemente hanno registrato sensibili aumenti)
derivano essenzialmente da risorse con il vincolo di destinazione a borse di studio. Si tratta del gettito
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (stabilizzatosi intorno a 11 milioni di euro), e
del Fondo integrativo statale (circa 11,9 milioni di euro alla Regione Toscana nel 2001). Entrambe
queste quote sono però soggette ad oscillazioni: la prima a seconda dell’andamento delle iscrizioni e
degli esoneri dal pagamento delle tasse (in particolare a quelli derivanti dall’andamento dei concorsi
per la borsa di studio), la seconda perché nulla si conosce sul futuro (sua consistenza annuale, suo
mantenimento nel medio-lungo periodo). Le previsioni circa l’assegnazione annua di detta quota sono
poi rese difficili dal sistema di ripartizione che dipende anche dalla combinazione dei diversi
13
comportamenti delle singole Regioni.
Quanto sopra illustrato lascia pertanto intendere che l’obiettivo di corrispondere la borsa di studio a
tutti gli studenti richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità, mantenuto in tutti questi anni a partire
dall’anno accademico 1998/99, non è automaticamente scontato. Ciò a maggior ragione se si considera
il fatto che il suddetto obiettivo è stato raggiunto grazie anche con concorsi straordinari degli Atenei
toscani e dalle integrazioni delle Aziende con risorse loro trasferite dalla Regione o derivanti dal gettito
tariffario.
Una diminuzione delle borse di studio avrebbe però anche l’effetto di una sensibile riduzione del
gettito tariffario delle Aziende che compensa l’offerta gratuita dei servizi ai borsisti e che attualmente
costituisce l’unico vero consistente aumento di entrate che ha consentito agli enti gestori l’espansione
quantitativa dei servizi. Su tale scelta, che ha voluto evitare la monetizzazione ai borsisti dei servizi
logistici, quali l’alloggio e la mensa, privilegiando invece la loro organizzazione ed offerta diretta agli
studenti borsisti e non, si base il sistema di servizi ed interventi diffusi del diritto allo studio
universitario in Toscana.
I fenomeni descritti sono stati in parte mitigati dall’assegnazione di ulteriori risorse libere regionali
negli ultimi tre esercizi finanziari. Da segnalare poi il fatto che, coerentemente agli obiettivi posti dal
vigente PRS, su proposta della Giunta regionale il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato con
deliberazione n. 80, in data 21 maggio 2002, un Piano straordinario degli investimenti stanziando oltre
43 milioni di euro che, nelle previsioni, potrebbero mobilitare ulteriori finanziamenti (delle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario, dello Stato e di privati) per complessivi 110 milioni di
euro.
14
PARTE SECONDA
GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1.
BORSA DI STUDIO
Per l’attribuzione delle borse di studio regionali istituite ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e
dei relativi benefici connessi non rivolti alla generalità degli studenti ma erogati dalle Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario a coloro che sono in possesso di specifici requisiti e
attraverso apposite procedure, si applicano nell’anno accademico 2002/2003 le disposizioni in seguito
descritte.
Generalità
La borsa di studio regionale, per l’anno accademico 2002/2003, è attribuita esclusivamente per
concorso agli studenti che risultano idonei al suo conseguimento in relazione al possesso dei requisiti
di ammissibilità e relativi alla condizione economica e di merito, definiti nei paragrafi successivi,
iscritti a corsi di laurea e a corsi di laurea specialistica, a corsi di specializzazione obbligatori per
l’esercizio della professione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 368, a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998,
n.210, articolo 4, purché non beneficino di una borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile
1999, n. 224.
In via transitoria e sino al loro esaurimento, la borsa di studio è attribuita anche agli studenti iscritti ai
corsi di diploma o di laurea universitaria attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509.
La borsa di studio, infine, è attribuita, sempre per concorso e in relazione al possesso dei previsti
requisiti di condizione economica e di merito, agli iscritti ai corsi di diploma delle Accademie di Belle
Arti di Carrara e di Firenze e agli iscritti ai corsi di diploma dell’Istituto Superiore Industrie Artistiche
(ISIA) di Firenze.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2., della l.r. 28 gennaio 2000, n. 7, fanno capo a ciascuna Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario gli interventi rivolti agli iscritti delle Istituzioni come di
seguito indicato:
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze:
- Università degli Studi di Firenze;
- Accademia di Belle Arti di Firenze;
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa:
- Università degli Studi di Pisa;
- Accademia di Belle Arti di Carrara;
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena:
- Università degli Studi di Siena;
15
- Università per stranieri di Siena;
Gli studenti iscritti ad attività corsuali gestite in forma consortile fra due o più delle Istituzioni
suddette, e per le quali è riconosciuta l’ammissione al concorso, devono presentare le richieste dei
benefici all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario che opera con riferimento alla sede
didattica frequentata dagli studenti stessi.
1.1.
Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio
Possono concorrere alla concessione della borsa di studio, limitatamente al conseguimento del primo
titolo per ciascun livello di studio, gli studenti cittadini dell’Unione Europea e gli studenti di altre
nazionalità, questi ultimi nei limiti ed alle condizioni stabilite al successivo punto 1.5.
Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le Scuole dirette a fini speciali, l’ISEF, le
Accademie di Belle Arti, l’ISIA e per i corsi di diploma universitario o equiparati, è fatto
convenzionalmente corrispondere al diploma di laurea di primo livello del nuovo ordinamento e
consente di concorrere alla concessione della borsa di studio solo per una eventuale laurea specialistica
non a ciclo unico del nuovo ordinamento. Il diploma di laurea vecchio ordinamento, invece, è fatto
convenzionalmente corrispondere alla laurea specialistica.
I richiedenti, per poter partecipare al concorso, dovranno risultare regolarmente iscritti alle Università
statali, alle Accademie di Belle Arti e all’ISIA aventi sede amministrativa in Toscana.
La borsa di studio è concessa con le seguenti modalità:
a) iscritti ai corsi di laurea: per un periodo di sette semestri a partire dall’anno di prima iscrizione;
b) iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall’anno di prima iscrizione;
c) iscritti ad altri corsi di laurea specialistica: per un periodo di cinque semestri dall’anno di prima
iscrizione;
d) iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509: per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire
dall’anno di prima iscrizione. Un anno di concessione della borsa corrisponde, per gli iscritti ai
corsi del nuovo ordinamento didattico, alla concessione del medesimo beneficio per un periodo di
due semestri;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.
Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l’ammissione ad un
corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare della borsa di
studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea aumentata
di un anno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti
non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali abbiano
già, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.
Gli studenti con passaggi di corso in carriera possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni
di iscrizione corrispondenti a quelli per i quali non abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato
della borsa di studio.
16
Gli studenti con passaggio effettuato nell’a.a. 2000/2001 o nell’a.a. 2001/2002 da un corso del vecchio
ordinamento ad un corso del nuovo ordinamento partecipano al concorso per la borsa di studio per un
ulteriore semestre rispetto ai periodi indicati ai sopraddetti punti a) e b) ad esclusione:
- dei semestri corrispondenti a quelli per i quali abbiano, in precedenza, eventualmente beneficiato
della borsa di studio;
- di coloro che cumulano un numero di iscrizioni universitarie superiori alla durata legale dei
rispettivi corsi di studio aumentata di uno.
Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati “ex-novo”, non possono ottenere la
borsa di studio per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa,
hanno partecipato al concorso borsa risultando idonei nelle graduatorie definitive. Ai fini della
valutazione del merito di tali studenti non viene considerata la carriera precedente all’ultima
immatricolazione.
Non possono concorrere alla borsa di studio per l’anno accademico 2002/2003 gli studenti provenienti
per trasferimento nel medesimo anno accademico da altre sedi.
Gli studenti che concludono il periodo di durata legale del loro ciclo di studi secondo il vecchio
ordinamento, senza nessuna ripetenza o fuori corso intermedio, possono concorrere alla borsa di studio
per il primo anno di fuori corso finale pur in difetto della preventiva iscrizione allorché le disposizioni
universitarie prevedano un differimento dell’iscrizione stessa.
1.2.
Requisiti economici
1.2.1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso
decreto legislativo, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione
economica all’estero, di cui al successivo punto 1.2.5. e l’Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente, di cui ai successivi punti 1.2.6. e 1.2.9.
1.2.2. Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni
ed integrazioni.
1.2.3. Lo studente non sposato, anche se componente di altra famiglia anagrafica, fa parte del nucleo
famigliare dei genitori qualora non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di
un suo membro;
b) reddito dello studente derivante da lavoro, riferito all’anno solare 2001, non inferiori a 6.500 euro.
1.2.4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive
modificazioni e integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono
effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle
17
sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli
indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
1.2.5. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei
redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già
stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse
modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto
del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1.2.6. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche
conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del
citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente
alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla
base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di
riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
1.2.7. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno obbligatoriamente essere
riferite, pena esclusione dal concorso, ai redditi conseguiti ed al patrimonio posseduto nell’anno 2001.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti coloro che si iscrivono per la prima volta
al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica, dei corsi di laurea specialistica a ciclo
unico, dei corsi di specializzazione e del dottorato di ricerca nonché da tutti coloro che non hanno fatto
domanda o che non sono risultati idonei al concorso per la borsa di studio per l’anno accademico
2001/2002. Dovranno inoltre presentare la dichiarazione ai fini dell’individuazione dell’Isee come
precedentemente descritta, riferita all’anno 2001, gli studenti idonei al concorso per l’attribuzione della
borsa di studio e/o dell’alloggio per l’anno accademico 2001/2002 che non si avvalgono della facoltà
del mantenimento del diritto sulla base dei criteri di merito secondo quanto stabilito al successivo
punto 1.2.8.
1.2.8. Gli studenti risultati idonei al concorso per l’attribuzione della borsa di studio e/o dell’alloggio
per l’anno accademico 2001/2002, qualora non si siano verificati mutamenti nella composizione del
nucleo familiare o modifiche della condizione economica dello stesso nucleo tali da far venire meno il
diritto, devono presentare domanda di conferma di borsa di studio e/o alloggio per l’anno accademico
2002/2003, senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici.
1.2.9. Per accedere al concorso per l’attribuzione della borsa di studio ed ai benefici ad essa connessi,
l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore
della situazione economica all’estero, non può superare il limite di 13.000,00 euro. Ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono
comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale
equivalente del nucleo familiare di cui ai commi precedenti superi il limite di 27.000,00 euro.
18
1.3.
Requisiti di merito.
1.3.1. Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di diploma:
-
-
essere immatricolati per la prima volta all’Università, Accademia di Belle Arti o ISIA ed essere
ammessi per la prima volta al primo anno di un corso di laurea, vecchio o nuovo ordinamento, o di
un corso di laurea specialistica a ciclo unico o di un corso di diploma universitario o
dell’Accademia di Belle Arti o dell’ISIA;
essere ammessi per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica non a ciclo unico
ed avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti.
Agli studenti suddetti la borsa di studio di cui dovessero risultare, eventualmente, vincitori, viene
revocata qualora, entro il 28 febbraio dell’anno 2004:
a) non abbiano conseguito almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti
nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se
diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell’altro.
Tale ultima possibilità del riconoscimento di crediti parte in uno dei corsi di studio e parte
nell’altro, è estesa anche a coloro che per confermare la borsa di studio devono conseguire il
numero di crediti suddetti entro il 28 febbraio 2003 (immatricolati per la prima volta nel 2001/2002
a corsi di nuovo ordinamento e vincitori di borsa di studio nel medesimo anno);
b) non abbiano superato, per gli eventuali corsi per i quali nell’anno accademico 2002/2003 non siano
stati attivati i nuovi ordinamenti, il seguente numero di annualità del primo anno:
- n. 1 (una) annualità per i corsi organizzati su un singolo periodo didattico, con non più di quattro
annualità previste dal piano di studi del primo anno;
- n. 2 (due) annualità negli altri casi.
La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma delle Accademie di Belle
Arti e dell’ISIA, per i quali non sia stato introdotto il nuovo ordinamento didattico, allorché, entro il 31
ottobre dell’anno 2003, non abbiano superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e non abbiano
riportato una votazione media pari o superiore a 25/30 (venticinque su trenta).
1.3.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo:
1.3.2. A) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea con nuovo ordinamento.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento,
devono possedere i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi
nel quale risultavano iscritti nell’anno accademico precedente a quello per il quale presentano la
domanda:
A.1 Iscritti ai corsi di laurea:
- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
19
-
per l’ultimo semestre: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda.
A.2 Iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico:
- - per il secondo anno: possedere 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda;
- per il quinto anno: possedere 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda;
- per il sesto anno, ove previsto: possedere 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione
della domanda;
- per l’ulteriore semestre: possedere 55 crediti in più, rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di
corso, entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti A.1 e A.2, lo studente può utilizzare, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso
frequentato secondo le seguenti modalità:
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno
accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici
successivi.
La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.
A.3 Iscritti agli altri corsi di laurea specialistica:
- per il secondo anno: possedere 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda;
- per l’ultimo semestre: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della
domanda.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto A.3, lo studente può utilizzare
il “bonus” maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti per passaggio dai vecchi ordinamenti.
1.3.2. B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di diploma con vecchio
ordinamento.
In via transitoria, per tali studenti i requisiti di merito sono quelli definiti ai sensi del d.p.c.m. 30 aprile
1997 e di seguito riportati:
B.1
essere iscritti in corso senza essere stati iscritti fuori corso o ripetente per più di una volta o
essere iscritti fuori corso o ripetente per la prima volta.
20
B.2
avere conseguito, entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, i seguenti
requisiti minimi:
a) iscritti al secondo anno (qualora questo non sia l’ultimo) a corsi di studio il cui primo anno –
nell’anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso - risultava
organizzato su un singolo periodo didattico: avere superato almeno una annualità fra quelle
previste dal piano di studi se esso, per il primo anno, non ne prevede più di quattro, almeno due
annualità negli altri casi;
b) iscritti al secondo anno (qualora questo non sia l’ultimo) a corsi di studio il cui primo anno –
nell’anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso - risultava
organizzato su due periodi didattici ognuno dei quali si concludeva con una prova di esame: avere
superato almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che per il primo anno
prevedono fino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;
c) iscritti ad anni successivi al secondo (escluso l’ultimo anno di corso): avere superato almeno la
metà più uno (arrotondata per difetto) del numero complessivo di annualità degli anni precedenti a
quello di iscrizione previsto dal piano di studi del rispettivo corso;
d) iscritti all’ultimo anno di corso: avere superato almeno il sessanta per cento (arrotondato per
difetto) del numero complessivo di annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto
dal piano di studi del rispettivo corso;
e) iscritti al primo anno fuori corso finale (o ripetente): avere superato almeno il sessantasei per cento
(arrotondato per difetto) del numero complessivo di annualità previste dal piano di studi del
rispettivo corso.
B.3
Studenti iscritti sotto condizione o con iscrizioni fuori corso (o ripetente):
a) Gli iscritti sotto condizione a corsi di studio nei quali vigono sbarramenti, già iscritti in precedenza
come fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta, oltre ad essere in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 1.3.2 lett. B), dovranno superare lo sbarramento entro i termini
previsti dall’Università per i rispettivi corsi di studio, iscrivendosi quindi regolarmente per l’anno
accademico di riferimento del bando di concorso.
b) Per gli iscritti per la prima volta fuori corso intermedio o ripetente o che già lo siano stati, il
numero minimo di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti all’anno di corso
successivo e, qualora questo sia l’ultimo anno del corso di studio, il numero minimo di annualità
corrisponderà a quello previsto per gli iscritti all’ultimo anno di corso.
c) Per gli iscritti all’ultimo anno di corso regolare, già iscritti per non più di una volta fuori corso
intermedio o ripetente, il numero di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti al
primo anno di fuori corso finale.
1.3.2. C) Studenti con passaggi di corso e/o con soluzioni di continuità in carriera, ivi compresi i
passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento:
Tali studenti vengono considerati iscritti allo stesso corso di studi al quale, sulla base della loro carriera
universitaria, risultavano iscritti per l’anno accademico 2001/2002, indipendentemente da eventuali
passaggi effettuati ad altri corsi di vecchio ordinamento o da corsi del vecchio ordinamento a corsi del
nuovo.
C.1. Gli studenti iscritti al primo anno di corso con passaggi di corso o soluzione di continuità in
carriera sono assimilati agli iscritti ad anni successivi al primo.
21
C.2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che durante la propria carriera
universitaria hanno effettuato passaggi di corso (gli studenti con soluzioni di continuità in carriera sono
assimilati a quelli che hanno effettuato passaggi di corso) potranno essere ammessi solo se in possesso
dei seguenti requisiti:
- non aver cumulato un numero di anni di iscrizione, ivi compresa quella relativa all’anno
accademico di riferimento del concorso, che superi di oltre un anno la durata legale del corso cui
risultavano iscritti nell’a.a. 2001/2002;
- non aver già beneficiato di borsa di studio per un numero di anni pari alla durata legale del corso,
cui risultavano iscritti nell’a.a. 2001/2002, aumentata di uno;
- non essersi mai trovati in posizione di fuori corso o ripetente con riferimento anche all’anno di
iscrizione, per più di una volta;
- avere acquisito il prescritto numero minimo di crediti (o aver superato il prescritto numero minimo
di annualità se il corso seguito è del vecchio ordinamento), con riferimento non all’anno cui
risultano iscritti, ma all’anno di permanenza all’Università compreso l’anno accademico suddetto.
Per il computo del numero di anni di iscrizione e di permanenza all’Università, non verranno
considerati i passaggi, effettuati antecedentemente all’anno accademico cui si riferisce il bando, da un
anno di corso ad un primo anno di altro corso purché l’Università non abbia confermato esami
precedentemente eventualmente superati.
Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università, ai sensi dell’articolo 8,
commi 4 e 5, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, abbiano concesso l’esonero dal pagamento delle tasse per
interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.
C.3. Non possono concorrere alla borsa di studio per l’anno accademico 2002/2003 gli studenti
provenienti per trasferimento nel medesimo anno accademico da altre sedi.
C.4. Passaggi da corsi di studio del vecchio ordinamento a corsi del nuovo ordinamento:
C.4.1 Passaggi effettuati precedentemente all’a.a. 2002/2003 dai corsi di studio del vecchio
ordinamento a corsi di laurea di primo livello del nuovo ordinamento:
Gli studenti con passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per risultare idonei alla borsa di studio
dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
- se iscritti effettivamente o convenzionalmente (vedi ultimi due capoversi del precedente punto C.2)
per la prima volta ad un primo anno di un corso di laurea nel 2000/2001: avere maturato alla data
del 10 agosto 2002 n. 60 crediti validi per il conseguimento del titolo nel corso seguito e, per il
mantenimento del beneficio nell’a.a. 2003/2004, n. 110 crediti alla data del 10 agosto 2003;
- se iscritti effettivamente o convenzionalmente per la prima volta ad un primo anno di corso di
laurea nel 1999/2000: avere maturato alla data del 10 agosto 2002 n. 110 crediti validi per il
conseguimento del titolo nel corso seguito.
Nei casi suddetti non si applica il “bonus” di cui al precedente punto 1.2.3. A).
Gli iscritti per la prima volta nell’a.a. 1999/2000 e nell’a.a. 2000/2001, con riferimento rispettivamente
agli a.a. 2002/2003 e 2003/2004, godono della borsa di studio per due interi semestri.
C.4.2 Passaggi dai corsi di laurea del vecchio ordinamento a corsi di laurea specialistica a ciclo unico
del nuovo ordinamento:
Per i passaggi dai corsi di laurea del vecchio ordinamento a corsi di laurea specialistica a ciclo unico
del nuovo ordinamento i requisiti di merito minimi richiesti sono quelli di cui al precedente punto
22
1.3.2.A), punto A.2 con la possibilità di usufruire del “bonus”.
1.3.3. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di
specializzazione:
- essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall’anno di prima iscrizione.
1.3.4. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ad anni successivi al primo delle
Accademie di Belle Arti:
- non essere ripetente e non esserlo mai stato;
- avere conseguito, entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, una votazione media
non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta) negli esami fondamentali dell’anno immediatamente
precedente.
1.3.5. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ad anni successivi al primo dell’ISIA:
- non essere ripetente e non esserlo mai stato;
- avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:
. se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;
. se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno
due esami dell’anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.
Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a
25/30 (venticinque su trenta)
Nei casi in cui i criteri di cui ai precedenti punti 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. e 1.3.5. non siano immediatamente
applicabili, le Aziende e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri del merito per l’accesso ai
benefici.
1.4.
Autocertificazione delle domande.
Le domande sono presentate dagli studenti cittadini dell’Unione Europea con una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le proprie condizioni di merito ed
economiche.
1.4.1
Accertamenti relativi alla condizione economica.
Le Aziende controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando il
metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli
idonei e beneficiari della borsa di studio. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che hanno
presentato per l’anno accademico 2002/2003 certificazione Isee, sia per quelli che hanno mantenuto il
diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici;
23
per questi ultimi, in sede di accertamento, si fa riferimento alla documentazione reddituale e
patrimoniale relativa all’anno 2001.
1.5.
Studenti stranieri extra Unione Europea
Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli
interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal
Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero
dell’Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31
agosto 1999, n. 394, articolo 46.
Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di
merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la
borsa di studio mediante idonee certificazioni.
La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è
effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al d.p.r. 394/1999, articolo 46.
Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle
Ambasciate o Consolati.
Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro
residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza
di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all’elenco definito annualmente con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la valutazione della condizione economica è
effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che
attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello
sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell’importo
Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno). Per gli studenti che si
iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì
rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle
vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in
tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per
conto dello studente in caso di revoca.
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici
ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
24
1.6. Importo della borsa di studio
L’importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive dello studente.
Per quanto concerne la diversa provenienza valgono le definizioni di cui alla l.r.. 7/2000, articolo 35,
comma 3, lettere b) e c).
Nella successiva Tabella A) sono indicati, per tipologia di studente, gli importi netti in euro della borsa
di studio per l’anno accademico 2002/2003. Oltre ai valori netti vi figura il valore in euro attribuito alla
gratuità dei servizi ed il valore lordo. Le Aziende regionali fanno riferimento a tali importi assicurando
gratuitamente ai beneficiari delle borse di studio il servizio abitativo e di ristorazione, quest’ultimo
articolato in modo che sia funzionale alle esigenze didattiche della frequenza all’Università. L’importo
netto costituisce la quota monetaria della borsa di studio erogabile ai vincitori. Tale quota monetaria
può essere diminuita del contributo che lo studente è tenuto, eventualmente, a corrispondere a parziale
copertura dei costi energetici dell’alloggio.
Tabella
A)
Studenti in sede
Indicatore della
situazione economica
equivalente
(Isee)
Quota netta annuale
(due semestri) in denaro
Valore annuale dei
servizi:
- Alloggio
- Mensa
Valore lordo annuale in
Euro
Sopra i 5/6 e fino al
limite Isee stabilito
Sopra i 4/6 e fino ai 5/6
del limite Isee stabilito
Inferiore o pari ai 4/6
del limite Isee stabilito
900
950
1.000
0
0
900
0
0
950
0
0
1.000
25
Studenti pendolari
Indicatore della
situazione economica
equivalente
(Isee)
Quota netta annuale
(due semestri) in denaro
Valore annuale dei
servizi:
- Alloggio
- Mensa
Valore lordo annuale in
Euro
Studenti fuori sede
Indicatore della
situazione economica
equivalente
(Isee)
Quota netta annuale
(due semestri) in denaro
Valore annuale dei
servizi:
- Alloggio
- Mensa
Valore lordo annuale in
Euro
Sopra i 5/6 e fino al
limite Isee stabilito
Sopra i 4/6 e fino ai 5/6
del limite Isee stabilito
Inferiore o pari ai 4/6
del limite Isee stabilito
1.200
1.400
1.600
0
616
1.816
0
616
2.016
0
616
2.216
Sopra i 5/6 e fino al
limite Isee stabilito
Sopra i 4/6 e fino ai 5/6
del limite Isee stabilito
Inferiore o pari ai 4/6
del limite Isee stabilito
560
920
1.280
1.540
1.200
3.300
1.540
1.200
3.660
1.540
1.200
4.020
La quota monetaria della borsa di studio, annuale o semestrale come esposto al precedente punto 1.1., e
le quote erogate in servizi fino al momento della laurea, sono assicurate anche per il primo anno di
fuori corso finale senza ripetenze o fuori corso intermedio, anche nel caso del conseguimento della
laurea entro la durata legale del corso di studi.
La revoca della borsa di studio, ai sensi del precedente punto 1.3.1., comporta la restituzione di quanto
riscosso dagli studenti a titolo di quota netta in denaro, secondo le tipologie di cui alla precedente
tabella. L’esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario concesso
agli studenti risultati idonei per l’ottenimento della borsa di studio ai sensi della l.r. 19 giugno 1996, n.
44, è concesso a prescindere dalle revoche di cui al successivo punto 1.9., fatta eccezione per quelle
indicate all’ultimo comma di tale punto.
I borsisti fuori sede che partecipino al concorso per l’assegnazione di posti alloggio, a meno che non
ricadano nelle cause di incompatibilità previste per il “Servizio Alloggio”, vengono nominati vincitori
del concorso stesso fruendo gratuitamente del relativo servizio.
26
Nessun importo sarà corrisposto per il mancato godimento totale o parziale del Servizio Alloggio a
meno che non dipenda da indisponibilità di posti. In tale caso ai borsisti fuori sede sarà concessa una
somma (contributo affitto), fino ad un massimo annuo corrispondente al valore in euro attribuito al
servizio, rapportata al periodo (espresso in giorni) di indisponibilità del posto.
La concessione dell’eventuale contributo affitto agli studenti è subordinata alla presentazione, entro il
31 gennaio, di apposita dichiarazione nella quale gli interessati autocertificano di aver preso alloggio, a
titolo oneroso, nei pressi della sede universitaria.
Gli studenti per i quali l’indisponibilità del posto alloggio si dovesse protrarre per l’intero anno,
saranno considerati "assegnazioni alloggio" e non "conferme" ai fini dell’eventuale partecipazione al
concorso alloggio dell’anno successivo. Essi tuttavia, se vincitori di borsa di studio e di posto alloggio
nel nuovo concorso, potranno essere collocati in graduatoria dopo le “conferme” ma con precedenza
rispetto alle “nuove assegnazioni”.
Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un periodo di dodici mesi, a consumare
gratuitamente presso la Mensa Universitaria, nei periodi di apertura della stessa, un pasto giornaliero
nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede.
Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del Servizio Mensa né per la mancata
consumazione dei pasti nel periodo di apertura o di chiusura della Mensa Universitaria.
L’importo della borsa di studio può essere maggiorato, in relazione alle specifiche esigenze individuali
cui l’Azienda può far fronte anche attraverso la prestazione di servizi, solo nel caso di studenti disabili
con invalidità riconosciuta non inferiore al 66 per cento.
Gli studenti beneficiari di borsa di studio, ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di
mobilità internazionale, possono godere di una integrazione della borsa. L’integrazione è concessa per
una sola volta per ciascun livello di studi seguito e a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio
abbia un riconoscimento accademico in termini di annualità o di crediti nell’ambito del proprio corso in
Italia, anche se ai fini della prova conclusiva.
L’integrazione è concessa per gli importi e secondo le modalità definite nel programma di
“Promozione della dimensione internazionale della formazione universitaria in Toscana”, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n.261 del 23 marzo 1998 e già avviato dalle Aziende
regionali.
1.7.
Criteri per il conferimento delle borse di studio
Qualora non sia possibile concedere la borsa di studio a tutti gli studenti risultati idonei, considerata la
fase di introduzione del nuovo sistema di valutazione nelle Università e in attesa delle possibili
valutazioni sui suoi risultati, si procede alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti priorità
e modalità:
27
a) agli studenti risultati idonei nel concorso per l’a.a. 2001/2002, con l’esclusione degli iscritti al
dottorato ed ai corsi di specializzazione, che abbiano ripresentato domanda per l’anno accademico
successivo 2002/2003 (conferme) come iscritti ad anni successivi al primo, la borsa di studio viene
attribuita mediante una unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine
crescente sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente;
b) agli altri studenti, con l’esclusione degli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione, la borsa
di studio viene attribuita mediante una unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi e
definita in ordine crescente sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente;
c) agli studenti iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione risultati idonei nel concorso per l’a.a.
2001/2002 che abbiano ripresentato domanda per l’anno accademico successivo (conferme a.a.
2002/2003) come iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato e di specializzazione, la
borsa viene attribuita mediante una unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente;
d) agli altri studenti iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione, per i quali sia prevista
l’ammissione al concorso per l’attribuzione delle borse di studio, la borsa viene attribuita mediante una
unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base dell’Indicatore della situazione economica
equivalente.
Nelle graduatorie suddette, in caso di parità, viene data precedenza al più anziano di età.
1.8.
Termine per la presentazione delle domande e per il pagamento delle rate
Le Aziende fissano nei bandi i termini di scadenza per la presentazione della richiesta della borsa di
studio.
Le Aziende possono stabilire, per la presentazione delle domande di borsa di studio da parte degli
studenti iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione ammissibili al concorso, anche scadenze
successive alla data del 31 ottobre 2002.
La borsa di studio sarà erogata in due rate semestrali di cui la prima, compatibilmente con la possibilità
di pubblicare le graduatorie in tempo utile, entro il 31 gennaio 2003.
1.9.
Revoche, congedi per altri Atenei e rinunce agli studi.
28
Agli studenti immatricolati per la prima volta all’Università, alle Accademie di Belle Arti o all’ISIA, la
borsa di studio di cui dovessero risultare, eventualmente, vincitori, viene revocata qualora, entro il 28
febbraio dell’anno 2004:
a) non abbiano conseguito almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti
nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se
diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell’altro.
Tale ultima possibilità è estesa anche a coloro che devono conseguire il numero di crediti suddetti
entro il 28 febbraio 2003 (immatricolati per la prima volta nel 2001/2002 a corsi di nuovo
ordinamento e vincitori di borsa di studio);
b) non abbiano superato, per gli eventuali corsi per i quali nell’anno accademico 2002/2003 non siano
stati attivati i nuovi ordinamenti, il seguente numero di annualità del primo anno:
- n. 1 (una) annualità per i corsi organizzati su un singolo periodo didattico, con non più di quattro
annualità previste dal piano di studi del primo anno;
- n. 2 (due) annualità negli altri casi.
Tali studenti dovranno pertanto dimostrare mediante autocertificazione, entro il 31 marzo, di avere
conseguito il requisito richiesto.
La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma delle Accademie di Belle
Arti e dell’ISIA, per i quali non sia stato introdotto il nuovo ordinamento didattico, allorché, entro il 31
ottobre dell’anno 2003, non abbiano superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e non abbiano
riportato una votazione media pari o superiore a 25/30 (venticinque su trenta).
In caso di revoca, gli studenti dovranno rimborsare quanto riscosso a titolo di quota netta in denaro
della borsa di studio.
Agli studenti che si congedino per altri Atenei o rinuncino agli studi è revocato il diritto alla
concessione della borsa di studio. L’importo netto in denaro della borsa di studio eventualmente già
riscosso dovrà essere restituito all’Azienda erogatrice.
Gli studenti ai quali la borsa di studio venga revocata per motivi diversi da quelli sopra esposti
dovranno rimborsare quanto riscosso sia a titolo di importo netto in denaro della borsa di studio sia a
titolo di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatto salvo, in caso
di dichiarazioni non veritiere, quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2000. Essi
dovranno inoltre versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla l.r. n.44 del
1996.
1.10.
Omogeneizzazione degli indicatori della situazione economica per la formazione di graduatorie.
29
Ai fini della formazione delle graduatorie in base all’Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee), qualora in esse si debbano inserire idonei individuati sulla base del precedente Indicatore della
Condizione Economica di cui al d.p.c.m. 30 aprile 1997 (I.C.E.), si applicherà la seguente formula:
13.000 x I.C.E. riparametrata del soggetto
45.000.000
1.11.
Compatibilità
La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione
Toscana nei settori di propria competenza istituzionale. A quanto precede fa eccezione, tranne che per
gli ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, il beneficio del prestito d’onore.
Ai sensi della l.r. 19 giugno 1996, n. 44, articolo 5, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea
dell’Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa che presentino domanda di borsa di studio,
secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni
economiche previsti dal presente provvedimento per beneficiare della suddetta borsa di studio.
2.
Prestito d’onore
I prestiti d’onore sono finalizzati a sopperire alle difficoltà di ordine economico connesse alla
frequenza e compimento degli studi in ambito universitario.
2.1.
Destinatari
Sono destinatari del prestito d’onore gli studenti in possesso di particolari requisiti economici e di
merito iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca delle
Università toscane attivati ai sensi del d.m. n. 509 del 1999, fatta eccezione per coloro che usufruiscono
di borsa di studio universitaria e per gli iscritti ai corsi di specializzazione dell’area medica, di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, nonché per gli iscritti al dottorato di ricerca con borsa, di cui
al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224. In via sperimentale il prestito d’onore è destinato ai soli
studenti di cittadinanza italiana o con famiglia stabilmente residente in Italia.
2.2.
Caratteristiche del prestito d’onore
Il prestito d’onore è accordato nella forma di apertura di credito bancario, a norma dell’articolo 1842
del codice civile, con pagamento degli interessi a totale carico dell’Azienda regionale per il diritto allo
30
studio universitario che, per tale intervento, si avvale di Istituti di Credito tramite apposita
convenzione.
Il pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento da parte delle Aziende avviene
mediante il loro versamento anticipato all’Istituto di Credito in modo da consentirne la loro
attualizzazione.
L’apertura di credito, al termine del corso di studi seguito, è accordata sino alla somma massima di
6.000,00 euro per i corsi aventi durata legale di due anni e sino alla somma massima di 10.850,00 euro
per i corsi con durata legale superiore.
Alla possibilità di utilizzo dell’importo massimo di apertura di credito si perviene progressivamente,
con cadenza semestrale. Il primo dei semestri decorre dal primo giorno del mese di gennaio dell’anno
accademico per il quale viene rivolta domanda di prestito. La progressione massima dei semestri è pari
a cinque per i corsi di studio che hanno durata legale di due anni; è pari a sette in tutti gli altri casi.
L’apertura massima del prestito, e il numero dei semestri, si riducono in ragione inversa all’anno di
corso per il quale lo studente risulta iscritto se il prestito viene richiesto per la prima volta con
iscrizione ad anni successivi al primo o vi sono soluzioni di continuità nell’attribuzione del beneficio.
L’allargamento progressivo dell’apertura di credito è, nei semestri, di importo costante, corrispondente
al credito complessivo accordato diviso il numero dei semestri per i quali è previsto l’ampliamento
dell’apertura di credito.
Coloro che sono stati iscritti ad un corso di laurea di primo livello ed hanno beneficiato del prestito
d’onore per uno o per tutti i semestri e si iscrivono ad un corso di laurea specialistica, possono
continuare a beneficiarne, nella forma di apertura di credito progressivo, per ulteriori cinque semestri e
fino alla scopertura massima, comprensiva degli ulteriori cinque semestri, di 16.850,00 euro. Quanto
precede fatti salvi i previsti requisiti di condizione economica e di merito e se l’ammissione al corso di
laurea specialistica avviene senza che siano trascorsi più di quattro anni dalla prima iscrizione
all’Università.
Le condizioni di cui sopra valgono anche per la concessione del prestito d’onore a coloro che, iscritti
ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico, sono stati beneficiari del prestito d’onore per uno o per
tutti i primi sei semestri del corso di laurea e, iscritti senza soluzione di continuità al quarto anno, ne
fanno richiesta per quell’anno e per gli anni successivi.
In tutti gli altri casi in cui si sia beneficiato del prestito d’onore perché una nuova richiesta di prestito
d’onore possa essere ammessa deve essere stato estinto il prestito precedente.
Il prestito si estingue con il definitivo saldo del debito in linea capitale e, nei casi in cui è previsto,
dell’eventuale saldo del debito in conto interessi.
I beneficiari del prestito d’onore hanno diritto all’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari.
2.3.
Condizioni richieste per accedere al prestito
Il prestito d’onore, limitatamente alle risorse ad esso destinate, viene attribuito in base ai requisiti e alle
modalità di ammissione al beneficio della borsa di studio.
I richiedenti debbono avere un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a
16.432,00 euro ed un indicatore della situazione patrimoniale equivalente non superiore a 27.729,00
euro.
Gli studenti, per poter beneficiare del prestito d’onore, devono risultare incensurati e non avere subìto
31
protesti (autocertificazione in carta semplice).
Per la formulazione della graduatoria si darà la precedenza agli studenti più prossimi al termine degli
studi secondo il numero di crediti formativi universitari mancanti; a parità di punteggio di precedenza
sarà considerato il reddito più basso.
2.4.
Restituzione del prestito d’onore
Il rimborso del prestito d’onore dovrà in ogni caso avvenire a partire dal trentasettesimo mese
successivo alla data di decorrenza dell’ultimo semestre di ammissione al prestito stesso. Il rimborso
sarà effettuato in rate mensili, senza interessi, per un massimo di 60 rate di importo proporzionale
all’entità del prestito utilizzato.
Nel caso in cui il beneficiario del prestito, per validi e documentati motivi, chiedesse un diverso modo
di restituzione, con proroga dei termini indicati e/o con aumento dell’onere per interessi di cui si è fatta
carico l’Azienda, tali maggiori oneri saranno a carico del richiedente.
E’ impegno d’onore del beneficiario, per quanto concerne il rimborso dell’importo dovuto, procedere
alla restituzione alle condizioni sopra descritte o il più sollecitamente possibile e, pertanto, non si
escludono forme di anticipazione della restituzione. Nel caso in cui, per un utilizzo parziale o
versamenti effettuati dal beneficiario sul conto nel quale gode della apertura di credito o anticipazione
della restituzione, l’onere risultante a carico dell’Azienda per l’intero ciclo di semestri di ammissione
al prestito risultasse inferiore a quanto versato dall’Azienda in conto interessi di preammortamento e di
ammortamento attualizzati, la differenza verrà prioritariamente scontata dalla somma in conto capitale
da restituire da parte dello studente e, in caso di ulteriore saldo positivo, esso verrà versato dall’Istituto
di Credito direttamente allo studente.
Dall’importo versato dall’Azienda all’Istituto di credito a titolo di preammortamento e di
ammortamento verranno comunque calcolati in detrazione gli importi corrispondenti agli eventuali
semestri di interruzione o sospensione di ammissione al beneficio del prestito.
Qualora si verifichi decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento da parte dello
studente di una qualunque rata entro le scadenze stabilite, l’Istituto di Credito procede direttamente alla
preventiva escussione del debitore e al successivo recupero nei confronti dell’inadempiente.
2.5.
Restituzione anticipata obbligatoria
Le condizioni previste dal presenta bando cessano qualora lo studente si metta nelle seguenti
condizioni:
- risulti non più iscritto all’istituzione universitaria per la quale l’Azienda regionale competente ha
attivato le procedure del prestito (ad esempio: rinuncia o interruzione degli studi);
- si trasferisca ad altra università.
In tale caso lo studente dovrà provvedere alla tempestiva comunicazione e all’immediata restituzione
dell’ammontare del prestito sino allora goduto. Per il periodo successivo alla interruzione degli studi è
dovuta la corresponsione degli interessi al tasso legale.
2.6.
Termini e modo di presentazione della domanda
32
La domanda, da compilarsi su appositi moduli, dovrà essere presentata nella forma ed entro la scadenza
richiesta per la presentazione della domanda di borsa di studio.
3.
Categorie particolarmente svantaggiate
3.1.
Poli universitari penitenziari
In considerazione dell’avvio del progetto per la costituzione di Poli universitari penitenziari, in vista
della costituzione in Toscana di un sistema di istruzione che coinvolga anche persone in situazioni di
particolare difficoltà, le Aziende dispongono, in accordo con il Comitato didattico-organizzativo dei
Poli universitari penitenziari, opportuni finanziamenti sia per interventi in forma generalizzata (spese
per materiale didattico, attrezzature, ecc.), sia per interventi individualizzati legati a parametri di
risultato purché commisurati a 1/3 di quelli ordinari. I suddetti finanziamenti possono inoltre essere
utilizzati per contributi diretti annuali e ripetuti (ad ogni reiscrizione ai corsi di studio universitari)
mirati anche il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte di coloro
che si iscrivono a corsi universitari.
Inoltre, agli studenti dei Poli universitari penitenziari immatricolati per la prima volta ad un primo anno
di corso ai quali è stata concessa la borsa di studio sulla base dei requisiti di cui al successivo punto
3.2.2., non si applica la revoca prevista per mancato conseguimento di merito di cui ai primi quattro
capoversi del precedente punto 1.9.
3.2.
Studenti disabili
Si intende per studente disabile il soggetto con handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità non inferiore al 66%.
3.2.1. Le Aziende forniscono agli studenti disabili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli
nei percorsi universitari nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative
modalità di accesso.
3.2.2. Per l’attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti di cui
al punto 3.2. vengono stabiliti i seguenti requisiti di merito:
- 3.2.2.1
iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi dei nuovi ordinamenti: quelli di cui al
precedente punto 1.3.2 ridotti del 40% e con arrotondamento per difetto, senza applicazione del
“bonus”.
- 3.2.2.2
iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999:
a)
per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione
della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
b)
per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l’ultimo: avere superato
entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà
meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per
33
il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per
difetto;
c)
per chi si iscrive all’ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione
della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di
annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il
numero di annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
d)
per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del
numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il
quale il numero di annualità richieste è il 45 per cento arrotondato per difetto;
e)
per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del
numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il
quale il numero di annualità richieste è il 60 per cento arrotondato per difetto.
In alternativa ai precedenti punti 3.2.2.1 o 3.2.2.2, le Aziende, sentite le Università, possono adottare
specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell’oggettiva differenza dei tempi
produttivi presenti per le specifiche disabilità.
3.2.3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri
rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.
3.2.4. Per gli studenti di cui sopra ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale
più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un
ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda, l’80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo
corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
3.2.5. Agli studenti per i quali è stata concessa la borsa di studio sulla base dei requisiti di cui al
precedente punto 3.2.2. in quanto immatricolati per la prima volta ad un primo anno di corso, non si
applica la revoca prevista per mancato conseguimento di merito di cui ai primi quattro capoversi del
precedente punto 1.9.
3.2.6. L’Indicatore della situazione economica equivalente e l’Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente del nucleo familiare degli studenti indicati al punto 3.2. (Indicatori individuati come al
precedente punto 1.2.10) che intendono beneficiare dei servizi ed interventi a concorso, non possono
essere superiori rispettivamente al limite di 16.432,00 euro e di 27.729,00 euro.
3.2.7. L’importo della borsa di studio, per gli studenti individuati al punto 3.2., può essere incrementato
al fine di consentire loro di usufruire di tutte le occasioni che agevolano la fruizione dell’attività
didattica e lo studio.
3.2.8. Le Aziende possono concedere, per i medesimi studenti di cui ai paragrafi precedenti ma non
borsisti, l’esenzione dalla contribuzione per i servizi e/o contributi speciali fino ad un importo di
750,00 euro annui.
34
4.
Alloggi
4.1.
Modalità per la partecipazione all’assegnazione dell’alloggio.
4.1.1. Requisiti generali.
Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di cui al
precedente punto 1.1. per l’ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i prescritti
requisiti di condizione economica di cui al punto 1.2., dovranno:
- essere qualificabili “fuori sede”;
- non aver già beneficiato, precedentemente all’anno accademico per il quale si concorre, del posto
alloggio (o del contributo affitto) per un numero di anni pari o superiore alla durata massima
prevista al successivo punto 4.1.4. per il corso di studi cui risultano iscritti per l’a.a. 2002/2003 o,
in caso di passaggio (vedi punto 1.3.2. lettera c), per il corso di studi cui sono considerati iscritti.
4.1.2. Requisiti di merito.
a) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di
specializzazione e di dottorato.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrono al posto alloggio devono:
- non aver cumulato in carriera, anche nell’eventualità che abbiano effettuato passaggi di corso e/o
abbiano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi il numero di
anni per i quali può essere concesso il beneficio con non più di un fuori corso e ripetente intermedio
per gli iscritti al vecchio ordinamento;
- avere conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con nuovo ordinamento, il numero di crediti
previsto per l’ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con riferimento non
all’anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma al numero di anni di iscrizione
all’Università compreso l’anno accademico cui si riferisce il concorso. Il numero di crediti suddetto
dovrà essere conseguito entro il 10 agosto di ciascun anno accademico precedente a quello di
iscrizione.
- avere superato, se iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, un numero di annualità del
piano di studi almeno pari a quello minimo previsto per l’ammissione al concorso alla borsa di
studio e determinato con riferimento non all’anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma
al numero di anni di iscrizione all’Università compreso l’anno accademico cui si riferisce il
concorso. Il numero di annualità suddetto dovrà essere superato entro il 10 agosto di ciascun anno
accademico precedente a quello di iscrizione.
b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Accademie di Belle Arti.
- non essere e non essere mai stati ripetenti;
- avere conseguito, negli esami fondamentali dell’anno immediatamente precedente, una votazione
media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).
35
c) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dell’ISIA.
- non essere ripetente e non esserlo mai stato;
- avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:
. se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;
. se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno
due esami dell’anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.
Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a
25/30 (venticinque su trenta).
4.1.3 Cause di incompatibilità.
Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l’ammissione ad un
corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare del posto
alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea
aumentata di due anni e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia
tali studenti non possono ottenere il posto alloggio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i
quali ne abbiano già, eventualmente, beneficiato.
Gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono ottenere il posto alloggio limitatamente agli
anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato.
Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo, non possono ottenere il
posto alloggio per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne
abbiano, eventualmente, già beneficiato. Ai fini della valutazione del merito di tali studenti non viene
considerata la carriera precedente all’ultima immatricolazione.
Il posto alloggio è incompatibile con stipendi o retribuzioni fisse derivanti da attività che non
consentano la frequenza nonché con il servizio militare ovvero con il servizio civile sostitutivo. La
retribuzione dell’attività a tempo parziale prevista dall’articolo 13 della legge 390/1991, non
costituisce causa di incompatibilità.
Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o
parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dalle aziende regionali per il diritto
allo studio universitario della Toscana; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il
godimento dell’uno o dell’altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di
ricerca dei borsisti e per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie
degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dalle Aziende e per le
altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria
competenza istituzionale.
Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti delle
aziende regionali per il diritto allo studio universitario.
36
4.1.4. Termini per la presentazione delle domande e durata del beneficio.
I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono gli stessi previsti per la
presentazione delle domande di borsa di studio.
La decorrenza del beneficio del posto alloggio è determinata dalle Aziende, in funzione delle esigenze
didattiche, di norma per una durata di mesi 12 (dodici) e comunque non oltre il primo gennaio di ogni
anno, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, della l.r. 7/2000.
L’utilizzo del posto letto per gli studenti con carriera tutta nel nuovo ordinamento e che, in possesso
dei prescritti requisiti, ne beneficiano oltre la durata legale del corso, si protrae per 12 mesi rispetto alla
scadenza prevista in corrispondenza agli anni di durata legale. Fanno eccezione gli studenti iscritti ai
corsi di specializzazione e di dottorato, ammissibili al servizio alloggio, per i quali la durata del
beneficio coincide con la durata legale di detti corsi.
Per gli studenti che hanno effettuato il passaggio da corsi del vecchio ordinamento a corsi del nuovo la
durata del beneficio del posto alloggio è prorogata per due semestri rispetto alla scadenza di cui sopra
purché essi si trovino in possesso dei prescritti requisiti e, alla data del 10 agosto dell’anno accademico
precedente a quello per il quale presentano domanda come iscritti per un periodo pari alla durata legale
del corso più due anni, dispongano del riconoscimento del 85%, arrotondato per difetto, dei crediti utili
al conseguimento del titolo cui dà diritto il corso seguito.
Gli studenti iscritti ai corsi con vecchio ordinamento e con numero di anni di iscrizione all’Università
pari alla durata legale del corso di studio cui risultano iscritti aumentata di due unità, devono aver
superato, alla suddetta data del 10 agosto dell’anno accademico precedente a quello di tale iscrizione,
un numero minimo di annualità del piano di studi non inferiore al 90%, arrotondato per difetto, del
numero di annualità corrispondente a tutti gli esami del piano di studi previsto per il conseguimento
della laurea. Per tali studenti il beneficio del posto letto si protrae per ulteriori 12 mesi rispetto alla
scadenza prevista per gli iscritti ai corsi con nuovo ordinamento.
4.1.5. Graduatorie per l’assegnazione degli alloggi
Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori-sede
che, avendone fatto domanda e in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati vincitori di borsa
di studio.
I criteri per ordinare in graduatoria i richiedenti l’alloggio, in possesso dei previsti requisiti, sono
determinati da ciascuna Azienda con priorità per l’assegnazione a favore dei vincitori di borsa di studio
e degli studenti di cui agli ultimi due capoversi del precedente punto 4.1.4. già effettivi assegnatari di
posto alloggio per l’anno accademico precedente e non decaduti dal beneficio.
Le Aziende possono autonomamente riservare una quota di posti letto da destinare agli studenti
immatricolati per la prima volta ai corsi di studio per il conseguimento della laurea di primo livello
nonché per le conferme posto letto iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione.
Al momento della definizione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi le Aziende
stabiliscono eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.
37
4.2.
Tariffe del servizio
Le tariffe del servizio abitativo sono determinate dalle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario che stabiliscono un canone mensile minimo a posto letto, anche differenziato in relazione
alle diverse tipologie di alloggio e al grado di “comfort”, nonché, eventualmente, un contributo che lo
studente è tenuto a corrispondere a parziale copertura dei costi energetici.
5.
Mensa
Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario operano affinché nelle mense
universitarie, a partire da quelle direttamente gestite, vengano ampliate le attuali forme di
sperimentazione per il consumo di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, integrata,
tipici e tradizionali, con particolare riguardo a quelli provenienti da aziende con certificazione
etica, secondo le finalità della l.r. 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l’introduzione dei
prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione
alimentare nella Regione Toscana).
Le suddette sperimentazioni sono effettuate tenendo conto, in particolare, delle finalità delle
normative e degli atti di indirizzo approvati dalla Regione Toscana con riferimento all’uso di
prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, integrata, tipici e tradizionali, e provenienti
da aziende con certificazione etica.
6.
Prestito agevolato
6.1.
Le condizioni per ottenere il prestito agevolato sono:
Requisiti economici:
Le condizioni economiche degli studenti che richiedono il prestito agevolato devono essere tali per cui
la situazione economica equivalente rientra nel limite di 25.000,00 euro.
Le condizioni economiche degli studenti inseriti dalle Università nei programmi di mobilità
internazionale che intendono richiedere il prestito agevolato devono essere tali per cui l’Indicatore
della situazione economica equivalente rientra nel limite di 35.000,00 euro.
38
Requisiti di merito per gli iscritti ai corsi universitari:
Essere inseriti dalle Università nei programmi di mobilità internazionale ovvero, essere iscritti ad anni
successivi al primo dei corsi universitari e:
- non aver cumulato in carriera, anche nell’eventualità in cui si siano effettuati passaggi di corso e/o vi
siano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi di oltre due unità la
durata legale del corso di studi cui risultano iscritti con non più di un fuori corso intermedio o di un
ripetente intermedio;
- avere conseguito un numero di crediti almeno pari alla metà, arrotondata per difetto, della somma dei
crediti conseguibili negli anni precedenti e determinato con riferimento non all’anno di corso per il
quale lo studente risulta iscritto ma al numero di anni di iscrizione all’Università ovvero, se iscritti ad
un corso di laurea del vecchio ordinamento, avere superato un numero di annualità del piano di studi
almeno pari alla metà, arrotondata per difetto, di quelle previste per gli anni precedenti e determinato
con riferimento non all’anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma al numero di anni di
iscrizione all’Università.
Il numero di crediti o il numero di annualità suddetti dovranno essere conseguiti entro il 31 dicembre.
Gli studenti con numero di anni di iscrizione all’Università pari alla durata legale del corso di studio
cui risultano iscritti aumentata di due unità, devono aver conseguito alla data suddetta un numero
minimo di crediti, o di annualità superate, non inferiore ai 3/4, arrotondato per difetto, del numero di
crediti o di annualità richiesti per il conseguimento del titolo del corso di studi seguito.
Requisiti di merito per gli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti:
- non essere e non essere mai stato ripetente;
- avere conseguito, negli esami fondamentali dell’anno immediatamente precedente, una votazione
media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).
Requisiti di merito per gli studenti iscritti all’ISIA:
- non essere ripetente e non esserlo mai stato;
- avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre
ad almeno due esami dell’anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.
Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a
25/30 (venticinque su trenta)
Sono comunque esclusi dal prestito agevolato gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di
primo livello nonché gli studenti iscritti al primo ed al secondo anno dei corsi delle Accademie di Belle
Arti e dell’ISIA.
6.2.
Importo del prestito agevolato
L’importo massimo del prestito agevolato è stabilito in 4.200,00 euro rimborsabili in 36 mesi con rate
semestrali.
39
6.3.
Concorso negli interessi.
L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario competente concorre al pagamento del 100%
degli interessi. Il contributo sarà concesso dall’Azienda ai singoli studenti e verrà corrisposto alla
Banca per cifra corrispondente all’attualizzazione delle rate semestrali del contributo medesimo.
6.4.
Rimborso
La concessione deve essere rimborsata entro un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi con rate
semestrali posticipate da pagarsi il 28 di ogni semestre, senza necessità di preavviso, con inizio
dell’ammortamento dal primo giorno del mese successivo alla data di erogazione della concessione.
Per pagamenti effettuati dopo il giorno 5 del mese successivo a quello di scadenza della rata saranno
applicati, solo sulle rate scadute e non pagate, gli interessi di mora nella misura del 2 per cento (2%) in
più del tasso applicato all’erogazione.
Trascorsi ulteriori 25 giorni dalla data indicata al precedente secondo comma senza che lo studente
abbia provveduto al pagamento della rata scaduta, si produce la decadenza dal beneficio del termine.
La Banca può consentire l’estinzione anticipata della concessione. In tal caso il debitore è tenuto a
rimborsare il residuo debito in linea capitale.
6.5.
Erogazione del prestito e procedura
L’erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni e procedure:
a) la concessione del prestito è subordinata all’impegno formale da parte dello studente, reso
all’Azienda, a rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite convenzioni;
b) il prestito è cumulabile con altri benefici anche gratuiti del diritto allo studio universitario, mentre
non è possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente;
c) lo studente presenta la domanda per il prestito agevolato corredata dalla documentazione attestante
il possesso dei requisiti previsti dal presente piano all’Azienda Regionale per il D.S.U. L’Azienda,
verificato il possesso dei requisiti, delibera la concessione della fideiussione e la concessione del
contributo in conto interessi ed entro i 15 giorni successivi trasmette tale atto, insieme alla
domanda ed i relativi documenti allegati, alla Banca. La Banca, ricevuta la domanda e relativa
documentazione, provvede ad erogare il prestito allo studente, dandone comunicazione all’Azienda
Regionale per il D.S.U. La suddetta comunicazione circa la concessione e l’erogazione del prestito
sarà accompagnata dalla copia del contratto stipulato tra la Banca stessa e lo studente nonché dalla
copia del piano di Ammortamento. L’Azienda, entro 10 giorni da tale comunicazione, eroga alla Banca
il contributo in conto interessi.
6.6.
Decadenza dal beneficio.
Qualora si verifichi decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento da parte dello
studente di una qualunque rata entro la scadenza ultima, la Banca ne dovrà dare comunicazione
all’Azienda per il D.S.U. entro i 15 giorni successivi e l’Azienda Regionale, quale fideiubente, si
impegna a rimborsare l’intera esposizione dello studente (in capitale, interessi, accessori detratti
eventuali importi di contributo in conto interesse non ancora erogati allo studente) inerente il prestito
40
concesso entro i 3 mesi successivi dalla segnalazione della Banca, rinunciando al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale.
L’Azienda, a seguito della rifusione del debito, subentra nel diritto alla Banca per il recupero nei
confronti del debitore inadempiente.
6.7.
Plafond per il concorso nel pagamento degli interessi.
Nel periodo di vigenza del presente Piano di settore, il plafond massimo per il concorso nel pagamento
degli interessi sui prestiti agevolati di ciascuna Azienda viene così determinato:
- Firenze
L. 60.000,00 euro;
- Pisa
L. 50.000,00 euro;
- Siena
L. 40.000,00 euro.
7.
Integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale
Le Aziende concedono le borse per la mobilità agli studenti risultati idonei al concorso per la borsa di
studio regionale e che vengono ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità
internazionale che si attuano con riferimento all’anno accademico immediatamente successivo.
Le borse per la mobilità sono concesse con priorità agli studenti beneficiari della borsa di studio
regionale sopra richiamata e, successivamente, agli studenti risultati idonei al medesimo concorso ma
non beneficiari per esaurimento dei finanziamenti destinati alla borsa di studio.
L’importo della borsa per la mobilità verrà fissato dalle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, con riferimento a soggiorni di studio all’estero della durata effettiva di almeno 10 mesi,
fino ad un massimo di 1.900,00 euro (millenovecento). Per soggiorni di studio all’estero di durata
inferiore, l’importo di cui sopra verrà ridotto pro-quota in ragione di 160,00 euro (centosessanta)
mensili.
Qualora lo studente beneficiario della borsa di studio si rechi in mobilità, l’importo precedentemente
definito verrà integrato con la monetizzazione pro-quota del valore dei servizi usufruiti con trattenuta
dalla borsa di studio rapportata ai mesi dell’anno solare per i quali non ne potrà usufruire in quanto
soggiornante presso una università estera.
Le modalità e le procedure di concessione sono precisate nei bandi annuali emanati dalle Aziende
regionali e dalle Università.
La borsa di mobilità, per assolvere effettivamente alla finalità prevista, deve essere di norma erogata
anticipatamente o, tutt’al più, nel corso dei primi tre mesi del soggiorno.
La spesa prevista per l’integrazione della borsa di studio per partecipazione alla mobilità a fini
didattici a carico di ogni Azienda è la seguente:
41
- Firenze
- Pisa
- Siena
8.
euro
euro
euro
210.000,00
200.000,00
130.000,00
Indirizzi generali per l’attuazione degli interventi
Servizio abitativo
Gli obiettivi della programmazione regionale nel settore dei servizi abitativi sono diretti a:
a) soddisfare il più ampio numero di domande degli studenti meritevoli e privi di mezzi, incrementando
nel periodo di riferimento del presente Piano il rapporto tra numero di posti alloggio presso ciascuna
sede universitaria e numero di idonei, attraverso una adeguata politica di investimenti;
b) estendere tendenzialmente le opportunità del servizio abitativo, ricercando opportunità abitative a
condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato;
c) prevedere una maggiore disponibilità ricettiva per le esigenze della mobilità studentesca
internazionale.
Gli obiettivi programmatici dovranno essere conseguiti, oltre che con l’incremento del patrimonio
abitativo da destinare a residenze universitarie, anche con le seguenti azioni che le Aziende attueranno
nel triennio:
- ricerca di intese con soggetti privati disponibili a concedere alloggi in locazione a condizioni
vantaggiose, grazie al potere contrattuale dell’Azienda;
- creazione di banche dati degli alloggi reperibili sul libero mercato;
- orientamento e informazione agli studenti in cerca di alloggio e assistenza tecnica per la definizione
dei contratti di locazione;
- riserva di posti alloggio per le esigenze della mobilità internazionale;
- possibilità di concedere alloggi anche per periodi inferiori all’anno (utilizzo parziale).
Servizio ristorazione
Il servizio ristorazione ha lo scopo di assicurare alla generalità degli studenti la possibilità di soddisfare
un bisogno concreto che ha un peso notevole nella qualità della vita di ciascuno. Tale servizio è
realizzato in diversi tipi di strutture delle Aziende regionali, gestite direttamente o in appalto o in
convenzione.
Gli obiettivi del servizio da perseguire sono i seguenti:
a) adeguamento del servizio ristorazione alle esigenze degli studenti, da realizzare attraverso:
- preliminare verifica dei bacini di utenza dei singoli centri, della distanza dalle sedi dei corsi e degli
orari delle lezioni, ai fini della collocazione di nuovi punti mensa in funzione delle esigenze della
didattica;
- riduzione significativa dei tempi medi di attesa per l’accesso alla mensa;
- flessibilità del pasto in relazione alle diverse abitudini alimentari;
42
- rilevazione sistematica della qualità dei pasti e delle esigenze degli studenti, mediante indagini e con
l’apposita commissione prevista in ciascuna sede;
- determinazione di tariffe differenziate e agevolate per particolari categorie di studenti;
- l’incremento del numero dei pasti erogati dalle Aziende, sulla base di obiettivi che dovranno essere
stabiliti da ciascuna di esse in rapporto al numero di presenze degli studenti per ogni Ateneo.
b) aumento dell’efficienza gestionale dei servizi ristorazione.
In ciascuna struttura il costo unitario di produzione del pasto non deve superare il prezzo medio di un
analogo pasto somministrato da esercizi privati.
Il costo unitario di produzione è dato dal rapporto tra i costi totali ed il numero di pasti erogati. Nei
costi totali dovranno essere calcolati i costi complessivi di gestione, compreso gli oneri diretti ed
indiretti del personale addetto, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le quote di ammortamento
tecnico degli impianti e delle attrezzature.
Per il recupero dell’efficienza gestionale le Aziende dovranno tendere al contenimento dei costi, con
particolare riguardo ai costi fissi, all’incremento del numero dei pasti erogati e all’adeguamento delle
tariffe, sino al raggiungimento di un equilibrio ottimale.
Le Aziende valuteranno costantemente il rapporto dei costi unitari di produzione per ciascuna delle
strutture di ristorazione con i prezzi di mercato, evidenziandolo nel controllo di gestione ed adeguando
ad esso le scelte gestionali.
c) criteri per la determinazione delle tariffe.
In relazione ai costi di produzione rilevati per ciascuna struttura di ristorazione, come sopra indicato, le
Aziende stabiliscono le tariffe che tengono conto delle diverse tipologie di pasto e le adeguano
periodicamente ai costi di produzione a partire da una copertura minima del 36% dei costi. Occorre in
particolare rilevare che nella prestazione diretta dei servizi di ristorazione le tariffe non devono essere
inferiori all’insieme dei costi variabili (a partire dalla copertura dei costi costituiti dalle derrate
alimentari), onde evitare che l’incremento del numero dei pasti erogati determini un aumento
dell’onere a carico dell’Azienda.
Le Aziende possono definire tariffe differenziate ed agevolate per talune categorie di utenti quali, ad
esempio, studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio
economico.
Gli studenti idonei e non beneficiari di borsa di studio sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio
di ristorazione ad eccezione degli immatricolati cui si applica l’importo più basso delle tariffe stabilite
dalle Aziende nel rispetto dei limiti di cui al d.p.c.m. attuativo dell’articolo 4 della legge 390/1991.
La tariffa individuata per la generalità degli studenti si applica altresì agli studenti iscritti ai corsi di
specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento, ai frequentanti il tirocinio postlaurea presso l’Università, ai borsisti delle Università e degli Enti pubblici di ricerca.
Contributi e sussidi straordinari
Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario possono concedere, a titolo di solidarietà,
contributi finalizzati o sussidi straordinari a studenti, anche stranieri, meritevoli non beneficiari di altre
provvidenze monetarie, che si trovino in gravi e comprovate difficoltà economiche. Tali forme di
contribuzione dovranno avere il carattere di straordinarietà e di non ricorrenza.
43
Attività a tempo parziale
Fermo restando l’autonomia delle Aziende, i servizi prioritari nei quali gli studenti potranno essere
impiegati usufruendo del tempo parziale di cui alla legge 390/1991 e del vigente d.p.c.m. attuativo,
sono:
- le attività di orientamento ed informazione sull’attività formativa e gli sbocchi professionali, ed i
servizi forniti dalle Aziende;
- l’apertura e l’assistenza anche in ore serali delle sale di lettura informatiche e dei laboratori presenti
nelle strutture gestite dalle Aziende;
- le altre attività compatibili con la legge 390/1991 articolo 13.
Informazione e orientamento
Nell’intento di sviluppare e potenziare le funzioni per l’orientamento delle Aziende per il diritto allo
studio, il presente piano di settore individua i seguenti obiettivi prioritari di programmazione:
a) realizzazione o potenziamento della programmazione unitaria degli interventi di orientamento tra
Aziende e Università e organizzazione integrata delle strutture operative e dei servizi, mediante
specifiche intese operative, conferenze di servizio e/o convenzioni definendo le modalità organizzative,
le relative aree di lavoro e le reciproche responsabilità;
b) attivazione di forme di raccordo e di connessione permanente con i servizi provinciali di
orientamento professionale, anche attraverso protocolli e convenzioni, per attivare flussi reciproci di
informazione e realizzare azioni comuni e coerenti nei confronti dell’utenza, del sistema formativo, del
sistema delle imprese;
c) collegamento e collaborazione delle aziende per il diritto allo studio alla progettazione e attuazione
delle sperimentazioni in atto a livello regionale;
d) sviluppo dei collegamenti attraverso reti telematiche per la possibilità di diffusione capillare e mirata
delle notizie in tal modo consentita;
e) promozione di forme di raccordo e collaborazione con il mondo imprenditoriale;
f) potenziamento degli archivi magnetici esistenti e acquisizione dei principali programmi informativi
rivolti specificatamente all’orientamento professionale dello studente da consultare direttamente o
attraverso la guida di operatori;
h) verifica e monitoraggio dei bisogni degli studenti e dei risultati conseguiti dalle varie azioni di
orientamento;
i) aggiornamento degli operatori addetti ai servizi di orientamento delle Aziende e delle Università
attraverso momenti seminariali e di confronto delle metodologie di lavoro.
Un ulteriore e non secondario obiettivo da conseguire nell’organizzazione dei servizi di informazione e
orientamento delle Aziende per il diritto allo studio universitario, è quello di assicurare anche
attraverso le attività di sportello e di consulenza, il diritto all’informazione degli studenti-utenti sui
servizi e sugli interventi erogati dalle Aziende, sulle modalità di accesso, sui criteri di valutazione dei
requisiti e di selezione.
Attività culturali, ricreative e sportive
44
Gli interventi per le attività culturali, ricreative e sportive previsti dalla normativa regionale e fino ad
ora attuati dalle Aziende regionali secondo le indicazioni e gli indirizzi regionali hanno riguardato, in
prevalenza, le seguenti tipologie:
- sostegno finanziario all’attività delle associazioni culturali studentesche;
- facilitazioni per la partecipazione degli studenti a spettacoli teatrali, musicali e a manifestazioni
culturali;
- organizzazione e dotazione di spazi collettivi all’interno delle residenze universitarie e per attività
ricreative e culturali;
- facilitazioni per la partecipazione degli studenti ad attività sportive.
Lo sviluppo di tali iniziative e l’efficacia della spesa dipendono anche dalla possibilità di integrazione e
coordinamento con le iniziative autonomamente realizzate dalle Università attraverso specifiche
convenzioni.
Per il periodo di vigenza del Presente Piano di settore si confermano i precedenti orientamenti ed i
seguenti obiettivi di programmazione delle attività culturali, ricreative e sportive:
a) sviluppo delle forme di integrazione tra programmazione universitaria e iniziative delle Aziende.
b) individuazione di interventi prioritari e concentrazione delle risorse disponibili su tali priorità.
c) potenziamento delle strutture e degli spazi di proprietà delle aziende da destinare alle attività
culturali, ricreative e sportive.
A tale scopo, ciascuna Azienda predispone un programma annuale delle attività culturali, ricreative e
sportive ricercando le opportune intese collaborative con l’Università. Le Università, in particolare,
sono state invitate a perseguire i seguenti fini nel sostegno delle attività culturali ed associative degli
studenti (Circ. Murst 10.10.1998 - Prot. ACG/2/1178/98):
a) attribuire risorse, spazi e strutture adeguate per lo svolgimento delle attività delle rappresentanze
degli studenti eletti negli organi di rappresentanza degli studenti;
b) sostenere le attività promosse da ed indirizzate a studenti universitari svolte da associazioni e
cooperative studentesche culturali, ricreative e di mutualità;
c) sostenere le attività promosse da ed indirizzate a studenti universitari, destinate al sostegno e alla
didattica ed all’organizzazione e gestione di spazi per lo studio;
d) individuare forme integrative ed aggiuntive degli interventi istituzionali per il diritto allo studio.
Il programma delle attività culturali, ricreative e sportive costituisce oggetto di una specifica
convenzione tra Azienda e Università volta ad individuare distintamente le iniziative e le attività che i
due Enti intendono realizzare nell’anno o nel biennio, e le risorse finanziarie e professionali necessarie,
precisando gli oneri a carico dell’Azienda e quelli a carico dell’Università.
Il servizio editoriale
Il servizio editoriale rientra a pieno titolo, da vari anni, tra le attività che contribuiscono a fornire
concrete risposte alle specifiche esigenze manifestate dagli studenti.
E’ noto, infatti, che gli studenti utilizzano quale fondamentale supporto didattico, gli appunti tratti dalle
45
lezioni ed una varia documentazione integrativa tratta da riviste scientifiche.
Inoltre gli studenti hanno l’esigenza di acquisire i materiali di orientamento e informazione, i
programmi dei corsi e, non ultimo, di provvedere alla stampa della tesi di laurea.
Il servizio editoriale si configura, pertanto, come una struttura organizzata per la produzione e
diffusione di pubblicazioni e materiali ad uso degli studenti ed in stretto raccordo con le Università,
oltre che naturalmente per le esigenze interne agli uffici aziendali per la produzione di modulistica e
stampati di ogni genere.
Al fine di sviluppare le positive esperienze sin qui maturate dalle Aziende regionali per il diritto allo
studio, il presente Piano di settore assume come specifico obiettivo della programmazione regionale
l’organizzazione e il potenziamento dei servizi editoriali in modo da fornire risposte adeguate alle
esigenze espresse dagli studenti e dal mondo universitario.
A tale scopo i servizi editoriali posti in essere dalle Aziende regionali saranno disciplinati da
regolamenti specifici che, oltre ad indicare le prestazioni fornite dovranno precisare i seguenti aspetti:
- le forme di cooperazione tra le Aziende regionali e le Università per lo sviluppo del servizio editoriale
e per la garanzia di qualità dei prodotti;
- le forme di pubblicazione e commercializzazione dei materiali destinati agli studenti;
- i criteri per la copertura dei costi di produzione e per la determinazione dei prezzi di copertina;
- i requisiti e le modalità per assicurare il rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore.
Azioni strumentali
La Regione si riserva alcune azioni strumentali come:
a) studi e ricerche in materia di diritto allo studio universitario;
b) rilevazione e diffusione delle informazioni e statistiche sul diritto allo studio universitario e sulle
condizioni di studio in Toscana;
c) verifica dei risultati della gestione delle Aziende regionali.
Gli investimenti
Gli investimenti per la realizzazione, trasformazione e potenziamento delle strutture destinate e
residenze universitarie, di quelle per la ristorazione, degli spazi comuni polifunzionali nonché delle
stesse sedi degli uffici aziendali, costituiscono parte integrante delle politiche regionali per il diritto
allo studio universitario.
Per il quadriennio 2002-2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 80 del
21 maggio 2002, uno specifico Piano straordinario di investimenti nel settore del diritto allo studio
universitario, la cui attuazione è affidata alle Aziende regionali per il diritto allo studio.
46
PARTE TERZA
IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO
1.
Finanziamenti
1.1.
Finanziamento delle borse di studio e criteri di assegnazione dei finanziamenti.
Il numero minimo di borse di studio da erogare nell’anno accademico 2002/2003 deriva
dall’ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario relativo al
medesimo anno accademico e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana
per l’anno 2002.
Le suddette risorse sono ripartite fra le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in
proporzione agli studenti risultati idonei (vincitori e non vincitori) in ciascuna delle tre sedi nel
concorso per l’attribuzione delle borse di studio 2001/2002. I finanziamenti regionali per spese di
gestione del diritto allo studio universitario dell’anno 2003 sono ripartiti fra le Aziende secondo la
stessa ripartizione percentuale dell’anno 2002 fatta eccezione per la quota di 525.000,00 euro di cui al
successivo capoverso.
Affinché in tutte le sedi gestionali degli interventi del diritto allo studio universitario venga dato
seguito a quanto previsto al precedente punto 4 della parte seconda.. Una quota del finanziamento
regionale per spese di gestione ordinaria del diritto allo studio universitario, dell’importo di euro
525.000,00, verrà assegnato in proporzione ai costi sostenuti da ciascuna singola Azienda nell’anno
solare precedente per condurre la sperimentazione di cui al medesimo punto 4. della parte seconda
nelle proprie mense direttamente gestite.
1.2.
Concorso per gli oneri derivanti dall’attribuzione dei prestiti d’onore
A sostegno dell’avvio del servizio di prestito d’onore alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario sono assegnate le risorse del Fondo di concorso al ripiano oneri di concessione dei prestiti
d’onore, di cui alla UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del Bilancio
regionale 2002, nelle seguenti misure percentuali:
Azienda regionale per il DSU di Firenze
36%
Azienda regionale per il DSU di Pisa
34%
Azienda regionale per il DSU di Siena
30%
2.
Costituzione di fondi per specifiche finalità
Le Aziende, riservando una quota delle risorse finanziarie destinate a borse di studio, costituiscono
appositi fondi per:
47
-
gli interventi di cui al precedente punto 2. della parte seconda;
le integrazioni delle borse di studio di cui al precedente punto 3.2.della parte seconda;
l’attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione della
graduatoria di cui al punto 1.7., lettere c) e d), della parte seconda;
sostenere la mobilità internazionale a fini didattici finanziando le integrazioni per la mobilità
internazionale nelle seguenti misure minime:
- Firenze
Euro 220.000,00
- Pisa
Euro 200.000,00
- Siena
Euro 130.000,00
Inoltre, a valere su parte delle risorse a loro assegnate o comunque introitate, le Aziende costituiscono
appositi fondi per gli interventi di cui al punto 3. della parte seconda che non si configurano come
integrazioni delle borse di studio. In particolare, per quanto si riferisce al punto 3.1.della parte seconda,
le Aziende dispongono ciascuna per un contributo base pari a 5.000,00 euro eventualmente da
integrarsi con un importo pari a 500,00 euro per ciascun iscritto al polo universitario penitenziario.
3.
Il controllo di gestione
Il controllo di gestione, quale strumento delle Aziende per il miglioramento e la piena valorizzazione
delle risorse, in prospettiva assumerà significato anche in riferimento ai criteri di ripartizione delle
risorse precedentemente indicati; essi potranno infatti essere modificati in relazione alle risultanze del
controllo di gestione ed alla rilevazione dei costi standard dei servizi, nell’intento di collegare
l’attribuzione dei finanziamenti alle Aziende al grado di efficienza gestionale.
Considerato che le Aziende hanno già adottato strumenti per l’individuazione dei costi dei vari servizi,
sulla base degli indirizzi regionali emanati in precedenza, si rende ora necessario mantenere gli
elementi per orientare e coordinare l’azione delle Aziende anche al fine di rendere possibile
l’uniformità di rilevazione e il confronto dei risultati delle tre realtà.
Pertanto gli indirizzi regionali hanno l’obiettivo di rendere possibile la lettura dei risultati di gestione in
riferimento ai due essenziali obiettivi di gestione aziendali:
- l’efficienza economica;
- l’efficacia.
Efficienza economica
Poiché l’efficienza è, per definizione, il rapporto tra i servizi prodotti e la spesa sostenuta, per valutare
l’efficienza economica le Aziende dovranno adottare metodi di contabilizzazione analitica dei costi che
consentano:
- il calcolo del costo di ciascun servizio;
- l’analisi della composizione di tale costo.
A tale scopo ciascuna Azienda invierà alla Regione unitamente al rendiconto di ciascun esercizio,
anche la sintesi dei risultati finali del controllo di gestione, secondo le indicazioni contenute negli
schemi riportati nelle pagine successive.
48
Efficacia
La valutazione dell’efficacia degli interventi per il diritto allo studio universitario dovrebbe tendere a
verificare se i servizi ed i benefici concessi agli studenti contribuiscono a facilitare l’accesso
all’istruzione superiore ed il successo negli studi e, più in generale, il grado di conseguimento degli
obiettivi programmatici.
Secondo questa prospettiva assume particolare rilievo la valutazione dell’efficacia degli interventi che
spesso rappresentano l’aiuto decisivo per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, che restano i
destinatari principali della politica per il diritto allo studio, cioè la borsa di studio e l’alloggio.
Per la valutazione di efficacia di tali interventi la Giunta regionale promuove specifiche indagini
conoscitive nella prospettiva di mettere a punto adeguate metodologie per rilevazioni ricorrenti.
Per quanto riguarda invece la valutazione dell’efficacia degli altri interventi rivolti alla generalità degli
studenti, le Aziende regionali al termine del triennio considerato dal presente piano, predisporranno
una relazione analitica che dovrà mettere in evidenza il grado di conseguimento degli obiettivi
programmatici posti dal presente piano di indirizzo per ciascuna delle diverse tipologie di interventi.
INDICATORI DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLE AZIENDE (schede da inviare alla Regione
unitamente al rendiconto finanziario di ciascun esercizio).
49
SCHEDA (A) - AREA CENTRI INDIRETTI Azienda per il DSU di:________________ Anno: X
Informazioni inerenti le dotazioni di risorse umane e materiali a fecondità ripetuta
Centri di costo ricompresi nell’Area centri
indiretti
Valore dei beni immobili (al netto dei Valore dei beni mobili (al netto
n° dipendenti
dei fondi ammortamento)
dell’azienda per fondi amm.) dell’Area centri indiretti (2)
(3)
dell’Area centri indiretti (3)
centro di costo (1)
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più centri di costo, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro attività
per più tempo. Inserire solo il personale dipendente e non i soggetti facenti parte degli organi istituzionali.
Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che consente di ricavare dai mesi uomo
le ipotetiche unità di lavoratori part time: mesi complessivi lavorati part time nell’Area / 12.
(2)
Se i beni mobili risultano di proprietà compilare sia la colonna valore che la colonna m2, diversamente solo la colonna m2.
(3)
Se i beni risultassero condivisi suddividere i valori fra i centri con i seguenti criteri: a) beni immobili in base ai m2 occupati, b)
beni mobili in base ad una stima del tempo di utilizzo.
INFORMAZIONI DI COSTO (dati di costo dei centri indiretti aggregati)
Voci di costo
Costo dei fattori
produttivi in uso
esclusivo nell’Area
centri indiretti
(A)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con i
Servizi
(B)
Valore totale
dell’anno x
(C) = (A + B)
Valore espresso
in percentuale
rispetto al tot.
dei costi
dell’Area centri
indiretti (1)
Costo del personale di ruolo
Costo del personale tempo det.
Costo dello straordinario
Compensi organi istituzionali
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Interessi passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Carburanti
Manutenzioni ordinarie
Cancelleria
Assicurazioni
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Consulenze
Corsi di formazione
Imposte e tasse
Altri costi(2)
Tot.
Tot.
Tot.
100%
Note: (1) Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ciascuna voce di costo per il totale dei costi dell’Area
centri indiretti dell’anno considerato (totale colonna C). (2) All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole componenti
che superano il valore di 10 milioni di lire.
50
SCHEDA (B) - AREA CENTRI INDIRETTI Azienda per il DSU di:________________ Anno: X
INDICATORI DELL’AREA CENTRI DI COSTO INDIRETTI
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo dei centri indiretti aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1)
Totale costi centri indiretti / Costi totali dell’azienda
2) Totale costi centri indiretti / n° studenti iscritti
3) Totale costi centri indiretti / numero pasti erogati
4) Totale costi centri indiretti / numero posti letto
5) Totale costi centri indiretti / ammontare complessivo delle erogazioni
monetarie
6) Valore dei beni immobili (al netto degli ammortamenti) di proprietà in
uso nei centri indiretti / Valore totale beni immobili (al netto degli
ammortamenti) di proprietà dell’azienda
7) Valore dei beni mobili (al netto degli ammortamenti e comprensivi dei
nuovi investimenti) in uso nei centri indiretti / Valore totale beni mobili
dell’azienda (al netto degli ammortamenti e comprensivi dei nuovi
investimenti)
8) Costo del personale dei centri indiretti (al netto delle remunerazione agli
organi istituzionali) / Costo del personale dipendente di tutta l’azienda (al
netto delle remunerazioni agli organi istituzionali)
9) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti dei
centri indiretti
10) Costo del personale di ruolo / totale costo del personale
51
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI AREA CENTRI INDIRETTI
INDICATORI DELL’AREA CENTRI DI COSTO INDIRETTI
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo dei centri indiretti aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1)
Totale costi centri indiretti / Costi totali dell’azienda
2) Totale costi centri indiretti / n° studenti iscritti
3) Totale costi centri indiretti / numero pasti erogati
4) Totale costi centri indiretti / numero posti letto
5) Totale costi centri indiretti / ammontare complessivo delle erogazioni
monetarie
6) Valore dei beni immobili (al netto degli ammortamenti) di proprietà in
uso nei centri indiretti / Valore totale beni immobili (al netto degli
ammortamenti) di proprietà dell’azienda
7) Valore dei beni mobili (al netto degli ammortamenti e comprensivi dei
nuovi investimenti) in uso nei centri indiretti / Valore totale beni mobili
dell’azienda (al netto degli ammortamenti e comprensivi dei nuovi
nvestimenti)
8) Costo del personale dei centri indiretti (al netto delle remunerazione agli
organi istituzionali) / Costo del personale dipendente di tutta l’azienda (al
netto delle remunerazioni agli organi istituzionali)
9) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti dei
centri indiretti
10) Costo del personale di ruolo / totale costo del personale
52
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena
SCHEDA (A) – SERVIZIO MENSA Azienda per il DSU di:________________ Anno: X
Informazioni inerenti le singole strutture
Mense a gestione diretta
n° dipendenti
per ciascuna
mensa (1)
Tot.
n° pasti erogati
da ciascuna
struttura
Mense a gestione indiretta
Tot.
n° pasti erogati da
ciascuna struttura
Tot..
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più mense, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro attività per più tempo.
Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che consente di ricavare dai mesi uomo le
ipotetiche unità di lavoratori part time: mesi complessivi lavorati part time nel Servizio / 12.
INFORMAZIONI DI COSTO (dati contabili delle mense aggregati)
Voci di ricavo e di costo
Costi dei fattori
produttivi in uso
esclusivo nel
Servizio mensa
(A)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con
l’Area centri
indiretti
(B)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con gli
altri Servizi
(C)
Tot.(3)
Tot. (3)
Tot. (3)
Valore totale
dell’anno x
(D) =
= (A + B + C)
A) RICAVI
Ricavi da studenti
Ricavi da altri soggetti
Recuperi(4)
B) COSTI RIFERIBILI AL SERVIZIO
Costi inerenti la gestione indiretta:
Convenzioni
Ammortamenti
Altri costi (2)
Costi inerenti la gestione diretta:
Costo del personale di ruolo
Costo del personale a tempo det.
Costo dello straordinario
Costo per i generi alimentari
Altri generi di consumo
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Manutenzioni ordinarie
Cancelleria
Assicurazioni
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Imposte e tasse
Altri costi (2)
53
Tot. (3)
Valore
espresso in %
rispetto al
totale costi c
del Servizio
mensa(1)
Note: (1) Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ogni voce di costo (e di ricavo) per il totale dei costi del Servizio
Mensa dell’anno considerato (totale colonna C). (2) All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole componenti che superano il
valore di 10 milioni di lire. (3) Nella somma non deve essere considerato il valore dei ricavi. (4) Recuperi su IVA e restituzioni obbligate.
SCHEDA (B) – SERVIZIO MENSA Azienda per il DSU di:________________ Anno: X
INDICATORI DEL SERVIZIO MENSA
(rapporti calcolati partendo dai dati contabili delle mense aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1) Totale costi del servizio mensa / numero totale dei pasti erogati
2) Costi della gestione diretta / n° pasti erogati dalle mense a gestione
diretta
3) Costi della gestione indiretta / n° pasti erogati dalle mense a gestione
indiretta
4) Totale ricavi tariffari servizio mensa / totale costi del servizio mensa
5) Costo del personale del servizio mensa / numero pasti erogati dalle
strutture a gestione diretta
6) Costo dei generi alimentari / numero pasti erogati dalle strutture a
gestione diretta
7) Numero pasti erogati / numero studenti iscritti
8) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio mensa
9) Numero pasti erogati dalle mense a gestione diretta / numero dipendenti
delle mense
10) Totale ricavi / (costo del personale di ruolo + ammortamenti + fitti)
54
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI SERVIZIO MENSA
INDICATORI DEL SERVIZIO MENSA
(rapporti calcolati partendo dai dati contabili delle mense aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1) Totale costi del servizio mensa / numero totale dei pasti erogati
2) Costi della gestione diretta / n° pasti erogati dalle mense a gestione
diretta
3) Costi della gestione indiretta / n° pasti erogati dalle mense a gestione
indiretta
4) Totale ricavi tariffari servizio mensa / totale costi del servizio mensa
5) Costo del personale del servizio mensa / numero pasti erogati dalle
strutture a gestione diretta
6) Costo dei generi alimentari / numero pasti erogati dalle strutture a
gestione diretta
7) Numero pasti erogati / numero studenti iscritti
8) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio mensa
9) Numero pasti erogati dalle mense a gestione diretta / numero dipendenti
delle mense
10) Totale ricavi / (costo del personale di ruolo + ammortamenti + fitti)
55
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena
SCHEDA (A) – SERVIZIO ABITATIVO Azienda per il DSU di:________________ Anno: X
Informazioni inerenti le singole strutture
Residenze a gestione diretta
n° dipendenti
per ciascuna
residenza (1)
n° posti letto per Residenze a gestione
ciascuna struttura indiretta
n° posti letto
ciascuna struttura
Tot.
Tot.
Tot..
per
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più residenze, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro attività per più
tempo. Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che consente di ricavare dai mesi uomo
le ipotetiche unità di lavoratori part time: mesi complessivi lavorati part time nel Servizio / 12.
56
INFORMAZIONI DI COSTO (dati contabili delle residenze aggregati)
Voci di ricavo e di costo
Costi dei fattori Quota dei fattori
produttivi in uso
produttivi in
esclusivo nel
comune con
Servizio abitativo
l’Area centri
(A)
indiretti
(B)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con gli
altri Servizi
(C)
Tot.(3)
Tot. (3)
Valore totale
dell’anno x
(D) =
= (A + B + C)
Valore in %
rispetto al
totale costi
Servizio
abitativo(1)
A) RICAVI
Ricavi da studenti
Ricavi da altri soggetti
Recuperi(4)
B) COSTI RIFERIBILI AL SERVIZIO
Costi inerenti la gestione indiretta:
Convenzioni
Ammortamenti
Altri costi (2)
Costi inerenti la gestione diretta:
Costo del personale di ruolo
Costo del personale a tempo det.
Costo dello straordinario
Lavanderia e stireria
Generi di consumo
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Manutenzioni ordinarie
Cancelleria
Assicurazioni
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Imposte e tasse
Altri costi (2)
Tot. (3)
(1)
Tot. (3)
Note: Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ciascuna voce di costo (e di ricavo) per il totale dei costi del
Servizio Mensa dell’anno considerato (totale colonna C).
(2)
All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole componenti che superano il valore di 10 milioni di lire.
(3)
(4)
Nella somma non deve essere considerato il valore dei ricavi.
Recuperi su IVA e restituzioni obbligate.
57
SCHEDA (B) – SERVIZIO ABITATIVO Azienda per il DSU di:________________ Anno: X
INDICATORI DEL SERVIZIO ABITATIVO
(rapporti calcolati partendo dai dati contabili delle residenze aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1) Totale costi del servizio abitativo / numero totale dei posti letto
2) Costi della gestione diretta / n° posti letto delle residenze a gestione
diretta
3) Costi della gestione indiretta / n° posti letto delle residenze a gestione
indiretta
4) Totale ricavi tariffari servizio abitativo / totale costi del servizio
abitativo
5) Costo del personale del servizio abitativo / numero posti letto delle
residenze a gestione diretta
6) Numero posti letto / numero domande di alloggio presentate
7) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio abitativo
8) Numero posti letto delle residenze a gestione diretta / numero dipendenti
delle residenze
58
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI SERVIZIO ABITATIVO
INDICATORI DEL SERVIZIO ABITATIVO
(rapporti calcolati partendo dai dati contabili delle residenze aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1) Totale costi del servizio abitativo / numero totale dei posti letto
2) Costi della gestione diretta / n° posti letto delle residenze a gestione
diretta
3) Costi della gestione indiretta / n° posti letto delle residenze a gestione
indiretta
4) Totale ricavi tariffari servizio abitativo / totale costi del servizio
abitativo
5) Costo del personale del servizio abitativo / numero posti letto delle
residenze a gestione diretta
6) Numero posti letto / numero domande di alloggio presentate
7) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio abitativo
8) Numero posti letto delle residenze a gestione diretta / numero dipendenti
delle residenze
59
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena
SCHEDA (A) – SERVIZIO EROGAZIONI MONETARIE Azienda per il DSU di:__________Anno:
X
Informazioni inerenti il servizio
Uffici ricompresi
nel Servizio
erogazioni
monetarie
n° dipendenti
dell’azienda
per ufficio (1)
n° domande
borse di
studio
ricevute
Tot.
Tot.
Ammontare medio =
= ammontare totale della singola
tipologia di erogazione / n° totale delle
singole tipologie di erogazione
n° borse
assegnate
n° prestiti
concessi
n° contributi e
sussidi
straord.
n° contrin° contributi mobibuti a
portatori di lità
handicap
n° contributi
per stranieri
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Ammontare
totale delle
borse
assegnate
Ammontare
totale dei
prestiti
concessi
Ammontare
totale dei
contributi e
sussidi
concessi
Ammontare
totale dei
contributi a
portatori di
handicap
Ammontare
totale dei
contributi
per mobilità
Ammontare
totale dei
contributi per
stranieri
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Ammontare
medio borse
Ammontare
medio
prestiti
Ammontare
medio
contributi
Ammontare
medio contr.
handicap
Ammontare
medio
contributi
mobilità
Ammontare
medio
contributi
stranieri
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più centri di costo, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro attività per più
tempo. Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che consente di ricavare dai mesi uomo
le ipotetiche unità di lavoratori part time: mesi complessivi lavorati part time nel Servizio / 12.
60
INFORMAZIONI DI COSTO (dati di costo degli uffici aggregati)
Voci di costo e di ricavo
Costi dei fattori
produttivi in uso
esclusivo nel
Servizio erogaz.
Monetarie
(A)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con l’Area
centri indiretti
(B)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con gli
altri Servizi
(C)
Valore totale
dell’anno x
(D) =
= (A + B + C)
Valore in %
rispetto al
totale dei
costi del
Serv.erogaz
monetarie(1)
A) RICAVI
Da Regione per erogazioni monetarie
Da altri enti per erogazioni monetarie
Rimborsi
B) COSTI RIFERIBILI AL SERVIZIO
Erogazioni monetarie complessive
Costo del personale di ruolo
Costo del personale a tempo det.
Costo dello straordinario
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Manutenzioni ordinarie
Cancelleria
Assicurazioni
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Altri costi (2)
Tot.(3)
Tot. (3)
(1)
Tot. (3)
Tot. (3)
Note:
Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ciascuna voce di costo (e di ricavo) per il totale dei costi del
Servizio Mensa dell’anno considerato (totale colonna C). (2) All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole componenti che
superano il valore di 10 milioni di lire. (3) Nella somma non deve essere considerato il valore dei ricavi.
61
SCHEDA (B) – SERVIZIO EROGAZIONI MONETARIE Azienda per il DSU di:___________ Anno:
X
INDICATORI DEL SERVIZIO EROGAZIONI MONETARIE
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1)
Totale costi del servizio / (n° domande ricevute + n° borse assegnate
+ n° prestiti concessi + n° contributi straord. + n° contributi a
portatori di handicap + n° contributi mobilità + n° contributi per
stranieri)
2)
Totale costi del servizio / valore complessivo erogazioni
3)
Costi del personale del servizio / (n° domande ricevute + n° borse
assegnate + n° prestiti concessi + n° contributi straord. + n° contributi
a portatori di handicap + n° contributi mobilità + n° contributi per
stranieri)
4)
Costi del personale del servizio / valore complessivo erogazioni
5) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
6) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio erogazioni monetarie
7)
(n° domande ricevute + n° borse assegnate + n° prestiti concessi + n°
contributi straord. + n° contributi a portatori di handicap + n°
contributi mobilità + n° contributi per stranieri) / dipendenti del
servizio erogazioni monetarie
8)
valore complessivo erogazioni / dipendenti del servizio erogazioni
monetarie
9)
Ricavi (al netto dei rimborsi) / Erogazioni monetarie complessive
62
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI SERVIZIO EROGAZIONI
MONETARIE
INDICATORI DEL SERVIZIO EROGAZIONI MONETARIE
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1)
Totale costi del servizio / (n° domande ricevute + n° borse assegnate
+ n° prestiti concessi + n° contributi straord. + n° contributi a
portatori di handicap + n° contributi mobilità + n° contributi per
stranieri)
2)
Totale costi del servizio / valore complessivo erogazioni
3)
Costi del personale del servizio / (n° domande ricevute + n° borse
assegnate + n° prestiti concessi + n° contributi straord. + n° contributi
a portatori di handicap + n° contributi mobilità + n° contributi per
stranieri)
4)
Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
5)
Costi del personale del servizio / valore complessivo erogazioni
6)
Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti
del servizio erogazioni monetarie
7)
(n° domande ricevute + n° borse assegnate + n° prestiti concessi + n°
contributi straord. + n° contributi a portatori di handicap + n°
contributi mobilità + n° contributi per stranieri) / dipendenti del
servizio erogazioni monetarie
8)
valore complessivo erogazioni / dipendenti del servizio erogazioni
monetarie
9)
Ricavi (al netto dei rimborsi) / Erogazioni monetarie complessive
63
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena
SCHEDA (A) – SERVIZIO EDITORIALE Azienda per il DSU di:_____________ Anno: X
Informazioni inerenti il servizio
n°
dipendenti
dell’azienda
operanti nel
servizio
editoriale(1)
n° pubblicazioni e n°
pagine complessive per
pubblicazioni scientifiche e
didattiche
n° pubblicazioni e n° pagine
complessive per
pubblicazioni inerenti alla
formazione ed
all’orientamento
altre pubblicazioni:
n° pubblicazioni e numero
pagine complessive
n° pagine per lavori per
l’azienda (stampati,
modulistica, ....)
n° pagine
n° pubblicaz.
n° pagine
n° pubblicaz.
n° pagine
n° pubblicaz.
n° pagine
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più centri di costo, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro
attività per più tempo. Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che
consente di ricavare dai mesi uomo le ipotetiche unità di lavoratori part time:
mesi complessivi lavorati part time nel Servizio / 12.
64
INFORMAZIONI DI COSTO (dati di costo degli uffici aggregati)
Voci di costo e di ricavo
Costi dei fattori
produttivi in uso
esclusivo nel
Servizio
editoriale
(A)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con
l’Area centri
indiretti
(B)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con gli
altri Servizi
(C)
Valore totale
dell’anno x
(D) =
= (A + B + C)
Valore
espresso in
% rispetto
al totale dei
costi del
Servizio
editoriale(1)
A) RICAVI
Tariffe
Recuperi(4)
B) COSTI RIFERIBILI AL SERVIZIO
Costo del personale di ruolo
Costo del personale a tempo det.
Costo dello straordinario
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Manutenzioni ordinarie
Carta
Toner
Altra cancelleria
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Imposte e tasse
Altri costi (2)
Tot.(3)
Tot. (3)
Tot. (3)
Tot. (3)
Note: (1) Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ciascuna voce di costo (e di ricavo) per il totale dei
costi del Servizio Mensa dell’anno considerato (totale colonna C).
(2)
All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole componenti che superano il valore di 10 milioni di lire.
(3)
Nella somma non deve essere considerato il valore dei ricavi.
(4)
Recuperi su IVA e restituzioni obbligate.
65
SCHEDA (B) – SERVIZIO EDITORIALE Azienda per il DSU di:___________ Anno: X
INDICATORI DEL SERVIZIO EDITORIALE
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1)
Totale costi del servizio / n° complessivo delle pagine prodotte
n° pagine prodotte per lavori dell’azienda / n° complessivo delle pagine
prodotte
3) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
4) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio editoriale
5) n° complessivo delle pagine prodotte / n° dipendenti del servizio
editoriale
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI SERVIZIO EDITORIALE
INDICATORI DEL SERVIZIO EDITORIALE
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1)
Totale costi del servizio / n° complessivo delle pagine prodotte
n° pagine prodotte per lavori dell’azienda / n° complessivo delle pagine
prodotte
3) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
4) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio editoriale
5) n° complessivo delle pagine prodotte / n° dipendenti del servizio
editoriale
66
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena
SCHEDA (A) – SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Azienda per il DSU di:_____________ Anno: X
Informazioni inerenti il servizio
n° dipendenti
dell’azienda
operanti nel
servizio
informazione ed
orientamento(1)
n° abbonamenti a
riviste, giornali ed
altre pubblicazioni
periodiche
n° libri
disponibili in
lettura
n° programmi
audiovisivi disponibili
n° corsi di
orientamento
organizzati
n° conferenze
tenute
n° contatti per
orientamento
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più centri di costo, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro attività per più
tempo. Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che consente di ricavare dai mesi uomo
le ipotetiche unità di lavoratori part time: mesi complessivi lavorati part time nel Servizio / 12.
INFORMAZIONI DI COSTO (dati di costo degli uffici aggregati)
Voci di costo
Costi dei fattori
produttivi in uso
esclusivo nel
Servizio
orientamento
(A)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con
l’Area centri
indiretti
(B)
Quota dei fattori
produttivi in
comune con gli
altri Servizi
(C)
Valore totale
dell’anno x
(D) =
= (A + B + C)
Valore
espresso in
% rispetto
al totale dei
costi del
Servizio
orientamento(1)
Costo del personale di ruolo
Costo del personale a tempo det.
Costo dello straordinario
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Manutenzioni ordinarie
Costi per acquisto di materiale
consultabile
Cancelleria
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Altri costi (2)
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Note:
Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ciascuna voce di costo per il totale dei costi del
Servizio Mensa dell’anno considerato (totale colonna C).
(2)
All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole componenti che superano il valore di 10 milioni di lire.
(1)
67
SCHEDA (B) – SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Azienda per il DSU di:___________ Anno: X
INDICATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
2) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio informazione ed orientamento
Costo del personale del servizio / Costi dell’anno per acquisto di materiale
consultabile
4) (n° corsi di orientamento + n° conferenze tenute) / numero
dipendenti del servizio orientamento
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI SERVIZIO INFORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
INDICATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
2) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei dipendenti del
servizio informazione ed orientamento
Costo del personale del servizio / Costi dell’anno per acquisto di materiale
consultabile
4) (n° corsi di orientamento + n° conferenze tenute) / numero
dipendenti del servizio orientamento
68
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena
SCHEDA (A) – SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE
Azienda per il DSU di:__________Anno: X
Informazioni inerenti il servizio
Uffici ricompresi
nel Servizio attività
culturali ricreative
e sportive
n° dipendenti
dell’azienda per
ufficio (1)
n° iniziative
culturali
autonome
n° iniziative culturali
in collaborazione con
terzi
n° sport offerti
agli studenti
altri interventi garantiti
(specificare tipologia e se
possibile esprimerne la
numerosità)
tipologia
n°
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Note: (1) Se i dipendenti fossero condivisi fra più centri di costo, inserirli nella sub unità organizzativa dove prestano la loro attività per più
tempo. Inserire fra parentesi anche il personale part time. A tal fine si impieghi la seguente formula che consente di ricavare dai mesi uomo
le ipotetiche unità di lavoratori part time: mesi complessivi lavorati part time nel Servizio / 12.
INFORMAZIONI DI COSTO (dati di costo degli uffici aggregati)
Voci di costo
Costi dei fattori
produttivi in uso
esclusivo nel
Servizio attività
culturali, ricreative
e sportive
(A)
Quota dei
fattori
produttivi in
comune con
l’Area centri
indiretti
(B)
Quota dei fattori Valore totale Valore espresso
produttivi in
dell’anno x in % rispetto al
comune con gli
(D) =
totale dei costi
altri Servizi
= (A + B + C) del Servizio
(C)
attività cult.,
ricr.e sportive(1)
Contributi
Convenzioni
Costo del personale di ruolo
Costo del personale a tempo det.
Costo dello straordinario
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Fitti passivi
Telefono
Luce
Acqua
Gas
Manutenzioni ordinarie
Cancelleria
Assicurazioni
Spese postali e corrieri
Servizi di pulizia
Sorveglianza
Altri costi (2)
Tot.
Tot.
Tot.
Tot.
Note: (1) Il valore espresso in percentuale si ottiene dividendo il valore di ogni voce di costo per il totale dei costi del Servizio Mensa
dell’anno considerato (totale colonna C). (2)All’interno della classe “Altri costi” specificare le singole che superano il valore di £ 10 milioni.
69
SCHEDA (B) – SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE
Azienda per il DSU di:___________ Anno: X
INDICATORI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valore indicatori anno X
1) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
2) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei
dipendenti del servizio
3) Totale costi del servizio / (n° iniziative culturali + n° sport
offerti + n° altri interventi)
4) (n° iniziative culturali + n° sport offerti + n° altri interventi) /
numero dipendenti del servizio orientamento
INFORMATIVA DI RITORNO Anno X – INDICATORI SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI
RICREATIVE E SPORTIVE
INDICATORI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE
(rapporti calcolati partendo dai dati di costo degli uffici aggregati)
Indicatori
Valori anno x
Firenze
1) Costi del personale del servizio / Costi totali del servizio
2) Costo dello straordinario / Totale delle remunerazioni dei
dipendenti del servizio
3) Totale costi del servizio / (n° iniziative culturali + n° sport
offerti + n° altri interventi)
4) (n° iniziative culturali + n° sport offerti + n° altri interventi) /
numero dipendenti del servizio orientamento
70
Valori anno x
Pisa
Valori anno x
Siena