Vedemecum_anti stalking_definitivo_tris

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Realizzazione a cura di:
Eleonora Stenico, Consigliera di Parità Provincia Autonoma Trento
Gabriella di Paolo, Vice-Consigliera Parità Provincia Autonoma Trento
Fabio Biasi, Magistrato del Tribunale di Trento
Fabio Bonadiman, Psichiatra e criminologo di Trento
Sergio Bonini, Docente di diritto penale Università di Trento
Gianfranco Conte, Capo di Gabinetto Assessorato alla Soldarietà intern.e convivenza
Annelise Filz, avvocato, componente Comitato Pari Opportunità Foro di Trento
Elisabetta Peterlongo, avvocato, Presidente Comitato Pari Opportunità Foro di Trento
Stefania Scarponi, Docente di diritto del lavoro Università di Trento
Si ringrazia per la collaborazione:
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza
Comitato Pari Opportunità presso Consiglio dell'Ordine Avvocati Trento
Studio Fotografico Tonina
Giunta della Provincia Autonoma di Trento
Trento, 2009
(...)
Presentazione
Gli “atti persecutori” (stalking) sono comportamenti indesiderati, molesti e
persistenti, con i quali una persona (lo stalker) ne perseguita un’altra (la vittima)
cercando ripetutamente dei contatti, invadendo pesantemente la sua vita privata e
provocando, con atteggiamenti aggressivi o falsamente benevoli, disagio e paura.
Si tratta di condotte che non devono essere sottovalutate perchè spesso costituiscono
l'anticamera di episodi gravi di violenza.
Al proposito, una recente ricerca dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking evidenzia
che negli ultimi 8 anni il 20% degli italiani (la maggioranza dei quali donne) sono
stati vittime di atti persecutori. Anche l' “Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle
donne” condotta nel 2007 in Italia dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, 2007)
ha rilevato che gli atti persecutori colpiscono ogni anno oltre 2 milioni di donne e si
riferiscono ad episodi messi in atto principalmente da ex-partner: mariti/mogli,
conviventi, fidanzati/e (seppur possano essere commessi anche da conoscenti,
colleghi, o estranei).
Allo scopo di combattere con decisione questo fenomeno, che nell'ultimo decennio è
emerso in tutta la sua gravità e complessità, il nostro Paese si è dotato, lo scorso 23
aprile 2009, della legge n. 38, che punisce come reato gli “atti persecutori” (stalking,
dall'inglese to stalk, fare la posta, inseguire, cacciare).
Accanto alle norme penalistiche, esistono peraltro anche misure di tipo civilistico,
quali ad esempio ingiunzioni o ordini di protezione, che vietano allo stalker di
avvicinarsi alla vittima, oltre che forme di protezione specifiche per gli atti
persecutori posti in essere nel rapporto di lavoro; salva, in ogni caso, la possibilità di
ottenere il risarcimento dei danni.
Proprio al fine di consentire alle vittime di reagire, appare imprescindibile la diffusa
conoscenza del fenomeno e della normativa di riferimento, degli strumenti di
tutela e dei soggetti e servizi a cui rivolgersi sul territorio per ottenere aiuto.
Per questo motivo la Consigliera di Parità, in collaborazione con l'Assessorato alla
Solidarietà internazionale ed alla Convivenza e grazie all'importante contributo di un
Gruppo di Lavoro costituito da esperti e operatori del settore, ha ritenuto utile
realizzare il presente opuscolo di carattere informativo, nella convinzione che
disporre di uno strumento che agevoli nella comprensione ed identificazione del
fenomeno e che suggerisca cosa fare, ora e come, possa aiutare ciascuno a difendere
la propria persona ed a restare padrone della propria vita!
Un sentito ringraziamento va al Gruppo di Lavoro: avv. Gabriella di Paolo, dott.
Fabio Biasi, dott. Fabio Bonadiman, Prof. Sergio Bonini, Gianfranco Conte, avv.
Annelise Filz, avv. Elisabetta Peterlongo, Prof.ssa Stefania Scarponi.
Eleonora Stenico
Consigliera di Parità
Lia Giovanazzi Beltrami
Assessore alla Solidarietà intern. e Convivenza
Stalking, che cos'è?
Lo stalking è un insieme di comportamenti indesiderati, molesti e persistenti con i
quali una persona (stalker) ne perseguita un’altra (vittima) cercando ripetutamente dei
contatti indesiderati, commettendo pesanti intrusioni nella sua vita privata, e
provocando, con atteggiamenti aggressivi o falsamente benevoli, disagio, ansia o
paura.
Con gli atti persecutori lo stalker limita la libertà personale della vittima imponendole
contatti e comunicazioni indesiderate, ne viola la privacy e la porta all'esasperazione,
facendola sentire indifesa ed in costante pericolo.
Nell’agire del molestatore si possono riconoscere diversi moventi: il desiderio di
ristabilire una precedente relazione terminata; la ricerca di una gratificazione
sessuale, anche violenta; il tentativo ossessivo di instaurare una relazione e/o un
contatto anche con persone pubblicamente note; il desiderio di vendetta.
Il termine stalking deriva dal verbo inglese “to stalk”:
inseguire, fare la posta, cacciare in appostamento
Quali sono gli elementi caratterizzanti lo stalking?
1. insistenza:
lo stalker molesta con insistenza la sua vittima, costringendola finanche a modificare
le sue abitudini quotidiane;
2. ripetitività delle condotte moleste:
lo stalker pone in essere una serie di comportamenti ripetuti nel tempo, indesiderati
ed intrusivi nella vita della sua vittima;
3. forte pressione psicologica:
lo stalker agisce sottoponendo la sua vittima ad una forte pressione psicologica,
generando in lei una persistente preoccupazione, stato d'ansia e di allerta
4. precedente rapporto/relazione con la vittima:
lo stalker solitamente (ma non sempre!) è un soggetto che è stato coinvolto in
precedenti relazioni sentimentali/amorose con la sua vittima, ossia in rapporti di tipo
affettivo, il cui andamento, spesso intenso e problematico, è divenuto poi motivo di
astio e di vendetta una volta finito; un esito che può innescare, in chi viene lasciato,
delle reazioni vittimistiche o minacciose, pur di recuperare, irrazionalmente, quanto
“perduto”.
Lo stalker può altresì essere un collega di lavoro o un superiore gerarchico, oppure un
utente nei confronti del proprio “operatore di help-profession” (si pensi, ad es., al
terapeuta, al medico, all'assistente sociale, all'avvocato, etc.). Anche in tali rapporti il
coinvolgimento emotivo può deformarsi ed essere asservito a dinamiche perverse o
patologiche.
Non credere mai che lo stalking finisca da sé.
Anzi, in genere aumenta in una continua escalation!
Chi è lo stalker?
Pur nella relatività dei dati, lo stalker è prevalentemente un uomo che perseguita
una donna con la quale solitamente ha avuto una relazione affettiva. Ha un’età media
intorno ai 36 anni; nella maggior parte dei casi è single (o separato o divorziato); ha
un buon livello di scolarità (seppur di solito inferiore a quello della vittima) e spesso
è disoccupato.
Questo molestatore assillante realizza condotte moleste e/o violente,
progressivamente sempre più gravi con un aumento del rischio per la vittima in caso
di abuso di sostanze stupefacenti o alcooliche, ovvero se presenta un disturbo della
personalità o se vi è stata in precedenza una relazione intima con la vittima. In
particolare, quest'ultima condizione favorisce le minacce e porta a gesti aggressivi e
pericolosi a causa della sua familiarità con la quotidianità della vittima e per la
condivisione di reazioni emotive più intense.
Con alta probabilità lo stalker ha una storia di vita molto problematica, caratterizzata
di sovente da una famiglia originaria violenta, o da taluno dei familiari affetto da
disturbi mentali, o da devianze comportamentali, o ancora facente abuso di droghe.
Gli studi sulla materia hanno distinto gli stalkers in 5 tipologie:
• il “risentito”: ex partner rancoroso, che desidera vendicarsi per essere stato
lasciato per motivi da lui ritenuti ingiusti;
• il “bisognoso d’affetto”: soggetto motivato dalla ricerca di amicizia, affetto o
amore, agisce con insistenza nel tentativo di instaurare una relazione affettiva
con la vittima, soprattutto nell’ambito di rapporti professionali particolarmente
stretti, quali paziente-psicoterapeuta o cliente-avvocato (help profession);
• il “corteggiatore incompetente”: soggetto con forti difficoltà relazionali, che,
con l'intenzione di corteggiare una persona, finisce per essere invadente,
fastidioso, ossessivo ed opprimente;
• il “respinto”: persona rifiutata che attua comportamenti persecutori a causa
del rifiuto subito, ed ha due obiettivi: da un lato, stabilire o ristabilire la
relazione con la vittima, dall'altro vendicarsi per l'abbandono subito; diventa un
vero e proprio persecutore. Rientra in questa tipologia l'80% dei casi di
stalking.
•
il “predatore”: è il tipo di stalker più temibile e pericoloso; ha una mente
profondamente sconvolta e presenta gravi disturbi nella sfera sessuale.
Ambisce ad esercitare il suo potere fisico sulla vittima con lo scopo di avere
rapporti sessuali, e trova eccitazione nel pianificare la caccia alla preda,
preparando lucidamente l'agguato, assoggettando la vittima ad un persistente
stato di paura.
Come e dove agisce lo stalker?
Egli solitamente:
• attende la sua vittima sotto casa, o nei luoghi che la vittima frequenta
abitualmente o sul posto di lavoro, cercando di avvicinarla insistentemente ed in
ogni modo;
• la segue per strada, la spia, la sorveglia, le scatta fotografie di nascosto;
• le telefona in continuazione, anche di notte, spesso senza parlare;
• le lascia continui messaggi sulla segreteria telefonica;
• la tempesta di sms, mms, e-mail, fax, di giorno e di notte;
• la molesta via internet (Cyberstalking);
• le fa trovare propri bigliettini, scritte, lettere, o perfino graffiti e murales, a
casa, nelle giacca o nel cappotto, sul parabrezza dell’auto, sul posto di lavoro o
nei luoghi da lei abitualmente frequentati;
• le fa recapitare oggetti indesiderati, cibo avariato, animali senza vita;
• le fa la “posta” sotto casa, nei pressi del posto di lavoro o nei luoghi da lei
abitualmente frequentati;
• la minaccia e la intimidisce insistentemente, oppure minaccia o intimidisce
persone a lei vicine (colleghi, familiari, amici, figli, genitori);
• compie atti di danneggiamento e vandalismo sulle sue cose (automobile,
cassetta della posta, giardino, cancello, porta di casa, ecc.).
Non sottovalutare le condotte dello stalker.
Ne potrebbe derivare un serio pericolo per la tua vita!
Cosa provoca lo stalking nella vittima?
La persecuzione di un molestatore assillante influisce negativamente sulla qualità
della vita della vittima, costringendola il più delle volte a cambiare abitudini e
frequentazioni, compromettendone relazioni sentimentali, familiari e sociali. Talvolta
spinge la vittima a cambiare persino la residenza o il lavoro, e quasi sempre il numero
di telefono e l'indirizzo di posta elettronica; ad evitare consapevolmente luoghi od
occasioni dove potrebbe incontrare lo stalker; a ricorrere a misure di autoprotezione
personale e ad installare sistemi di sicurezza domestica; ad affrontare esborsi
economici per cure psicologiche, azioni legali, riparazione danni.
A questo si aggiungono via via disturbi psicologici, derivati dalla incapacità di
sfuggire, di affrontare o di risolvere il problema; ruminazioni ossessive ed impotenti
su come comportarsi e cosa fare; alterazioni nella personalità con inibizione, labilità e
ritiro sociale; costanti sentimenti di colpa con autoaccusa e senso di corresponsabilità
che possono sfociare, talvolta, nella ricerca e desiderio di autoaggressività punitiva, e
persino nella perdita della libertà affettiva con collusioni perverse con l’aggressore.
Nel trascorrere del tempo i diversi sintomi - di ansia, tristezza, impotenza,
insonnia, paura - si strutturano in forme decisamente più gravi generando attacchi di
panico, disturbo post traumatico da stress, grave depressione, disturbi da
somatizzazione o condotte di abuso da sostanze.
Non esitare a riconoscere o ad affrontare il disagio dello stalking:
è a rischio la tua persona!
il 35% delle vittime manifesta
problemi di tipo psicopatologico
a distanza di un anno
dalla fine dello stalking
il 10% delle vittime ammette
di essere arrivata a pensare di porre
fine alla propria VITA!
Come ci si difende dallo stalking?
Il decalogo anti-stalking:
Per evitare di divenire “vittima” dello stalker, è bene che ogni persona:
1. cerchi di conoscere realmente la persona depositaria dei propri sentimenti
amorosi;
2. mantenga la riservatezza dei propri dati (indirizzo, cellulare, mail, carte e
servizi, frequentazioni, lavoro...) in ragione del livello di confidenza che vuole
dare alla relazione intrapresa;
3. in presenza di azioni insistenti, non desiderate e minacciose, esprima
apertamente e chiaramente il proprio dissenso e mantenga con il molestatore un
atteggiamento emotivamente freddo, formale e distaccato;
4. annoti e conservi possibili elementi di prova (contatti, minacce scritte o verbali,
numeri di telefono, sms, registrazioni telefoniche, oppure biglietti, lettere, mail e
regali indesiderati);
5. attivi una serie di accorgimenti con i quali rispondere drasticamente alla ricerca
di contatto da parte dello stalker, fra i quali la modifica, almeno parziale, delle
abitudini di vita, alternando orari, luoghi e tragitti; la protezione costante dei
propri dati personali;
6. si muova in auto con attenzione, parcheggiando in luoghi illuminati, non
viaggiando da sola, annotando la targa dei veicoli che la insospettiscono;
7. si doti di una rubrica con alcuni numeri di telefono da chiamare in caso di
urgenza e di un telefono cellulare con funzione di chiamate rapide o vocali;
8. intervenga sulla sicurezza domestica con soluzioni e sistemi di allarme su porte,
finestre e altri accessi;
9. informi delle condotte moleste familiari, amici, colleghi, ed anche i condomini,
invitandoli a non dare alcuna informazione sul proprio conto, segnalando con
una fotografia il sospetto e chiedendo di chiamare la Polizia in caso di rumori
inusuali in casa;
10. in caso di pericolo si metta a gridare “al fuoco” e non “aiuto”, e, comunque, si
rivolga sempre, tempestivamente, alle Forze dell'Ordine, evitando di precipitarsi
a casa propria o di amici, perchè lo stalker potrebbe “fare la posta”.
Rifiuta ogni tipo di contatto con lo stalker!
Come si aiuta la vittima?
Al di là della solidarietà e dell’istinto di protezione verso la vittima, che induce a
forme di aiuto di comprensione e sostegno psicologico da parte di familiari ed amici,
è indispensabile che la persecuzione dello stalker non rimanga taciuta e
“privata”, dentro le mura domestiche.
E' poco utile che la vittima si attivi in iniziative di riconciliazione o di distacco dal
molestatore assillante; e non è il caso che il clan della vittima organizzi misure
correttive o punitive.
Lo stalking richiede atteggiamenti ed iniziative ferme e consapevoli da parte delle
Istituzioni competenti. E' opportuno rimettere alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti/
servizi competenti sul territorio la valutazione dei rischi in essere per la vittima. E'
necessario che tali soggetti istituzionali collaborino per mobilitare un progetto di
supporto psicologico e pratico nei confronti della vittima.
Non farti giustizia da te.
Non risolveresti nulla ed aumenteresti il rischio di violenza!
Cosa prevede la legge?
Il delitto di «atti persecutori»:
Di recente, con legge n. 38 del 2009, il Parlamento italiano ha introdotto nel codice
penale il delitto di stalking (art. 612-bis, «atti persecutori»).
Si punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con condotte
reiterate – andrà provata dunque una qualche abitualità nella condotta – minaccia o
molesta un’altra persona.
I concetti di minaccia e di molestia non vengono ulteriormente specificati dall’art.
612-bis, e questo aspetto può essere valutato positivamente dal punto di vista della
tutela della vittima: come sappiamo infatti, molteplici e imprevedibili sono le forme
attraverso le quali può esprimersi la “fantasia” dello stalker; l’ampia formula
legislativa consente allora di punire qualsiasi comportamento minaccioso o molesto
purchè, come detto, si tratti di condotta sufficientemente «reiterata». L’art. 612-bis
non menziona invece la condotta «violenta»: in tale ipotesi potrà peraltro applicarsi il
delitto di violenza privata previsto dall’art. 610 del codice penale.
Perché vi sia il delitto di stalking, occorre poi che il comportamento minaccioso o
molesto provochi nella vittima uno di questi tre possibili eventi: o la causazione di un
perdurante stato di ansia o di paura; o la causazione di un fondato timore per
l’incolumità propria ovvero di un prossimo congiunto ovvero di persona
affettivamente vicina; o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Va
evidenziata la «o»: è sufficiente che si manifesti l’uno o l’altro dei tre eventi
ipotizzati, da intendere quindi come eventi alternativi e non da provare
cumulativamente: anche questo aspetto aumenta le possibilità di protezione penale
della vittima.
L’art. 612-bis prevede infine una serie di circostanze che aggravano la pena: quando
il delitto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che
sia stata legata da relazione affettiva con la vittima; quando il delitto è commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
disabilità; quando il delitto è commesso con armi o da persona «travisata» (cioè, che
ha camuffato il proprio aspetto in modo da renderne più difficile il riconoscimento);
quando il delitto è stato commesso da soggetto precedentemente ammonito dal
questore.
RIMEDI IN AMBITO PENALE
Prima di proporre la querela, la vittima può tentare di fare desistere il molestatore
assillante rivolgendosi al Questore. A richiesta della persona offesa, e dopo aver
assunte le necessarie informazioni, il Questore può infatti emettere un provvedimento
di ammonimento.
Una cosa importante da ricordare nel valutare se rivolgersi o no al Questore: dopo
l’ammonimento, se il molestatore non pone fine alla sua condotta, il reato diviene
procedibile d’ufficio. Questo significa che il processo penale potrà svolgersi anche se
non è stata proposta querela da parte della vittima.
Per ottenere l’avvio di un procedimento penale a carico dello stalker, la vittima deve
proporre querela entro il termine stabilito dalla legge, ossia entro il termine di 6
mesi, decorrente dai fatti-reato.
Si ricordi, però, che ai sensi dell’art. 612-bis il reato diventa procedibile d’ufficio se:
• la condotta persecutoria è stata posta in essere nei confroti di un minorenne o
di una persona disabile di cui all’art. 3 della legge. n. 104/1992;
• se il reato è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
• se il reato è commesso da persona previamente ammonita dal Questore.
In seguito alla querela o alla denuncia, il caso viene gestito dalla Procura della
Repubblica (Pubblico Ministero) territorialmente competente, in collaborazione con
la Polizia Giudiziaria. Tali Autorità possono adottare varie misure a protezione della
vittima.
Anzitutto, se lo stalker viene colto in “flagranza” (ossia viene sorpreso mentre sta
commettendo atti persecutori), le Forze dell’Ordine possono procedere al suo arresto.
Si tratta di arresto facoltativo in flagranza di reato.
Indipendentemente dall’arresto, in pendenza del procedimento penale il Pubblico
Ministero procedente può chiedere al Giudice la misura cautelare del divieto di
avvicinamento alla stessa e/o dell’obbligo di mantenimento di una certa distanza
dalla vittima e/o dai suoi congiunti (art. 282-ter c.p.p). Nei casi più gravi le misure
cautelari possono consistere anche nella custodia in carcere o negli arresti
domiciliari.
Al momento della querela-denuncia o anche successivamente, può rivelarsi
opportuno che la vittima chieda al Pubblico Ministero di disporre accertamenti
medico-legali sul proprio stato di salute e sulle cause di eventuali patologie, mediante
consultenza tecnica o incidente probatorio. Tali accertamenti sono infatti utili non
solo per la prova del reato, ma anche per consentire al Pubblico Ministero di adottare
le iniziative processuali ritenute più idonee ed efficaci.
RIMEDI IN AMBITO CIVILE
A fronte di una condotta persecutoria la vittima può chiedere il risarcimento dei
danni eventualmente patiti, attraverso l’applicazione dell’art. 2043 c.c. in tema di
responsabilità extracontrattuale. Il nostro ordinamento prevede, infatti, che ogni
comportamento illecito, e lo stalking lo è, obbliga colui che lo ha commesso a
risarcire il danno ingiusto che ne è conseguito.
I danni risarcibili riguardano i danni materiali, quali ad esempio le spese per le cure
mediche, per farmaci, per perdita lavoro o conseguenti a danneggiamenti di cose (es.
graffi all’automobile, porte scassinate, oggetti rotti ecc.).
A questi si aggiungono i danni non patrimoniali quali il danno biologico e il danno
esistenziale, nonchè il danno morale e tutti quei danni configurabili nelle
ripercussioni che la vittima subisce nel suo vivere comune, nel fatto di sentirsi
limitata nella sua libertà a relazionarsi con il mondo, nella tranquillità perduta, nel
timore del peggio. Spesso, infatti, i comportamenti che caratterizzano lo stalking
creano nella vittima stati di ansia, depressione e perdita del sonno: si tratta di
conseguenze che degenerano in una vera e propria patologia, che, attraverso una
perizia medico legale, potrà essere accertata, provata e risarcita in giudizio.
Nel caso in cui lo stalking si consumi in ambito familiare (matrimoniale o di
convivenza) la vittima può utilizzare anche lo strumento civilistico degli “ordini di
protezione” (art. 342 bis e ter c.c.): in particolare far allontanare il
coniuge/compagno persecutante.
E' addirittura possibile richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento
a favore della vittima, se legalmente sposata, anche nel caso in cui non sia ancora
avviata una causa di separazione.
Infine, se lo stalking è commesso sui figli minori o sul genitore in presenza dei figli
minori, le conseguenze possono arrivare a comportare la decadenza dalla potestà
del genitore-stalker sui figli, in considerazione del fatto che la sua condotta denota
che egli non ha alcuna cura delle ripercussioni che essa può avere sui figli stessi.
RIMEDI IN AMBITO LAVORATIVO
Nel caso in cui il comportamento persecutorio avvenga sul posto di lavoro e durante
le ore di lavoro (da parte di colleghi o superiori), se ve ne siano le prove, come la
presenza di testimoni, oppure prove documentali come biglietti o sms, si potrà fare
una segnalazione ai superiori gerarchici, ai rappresentanti sindacali o alla Consigliera
di Parità, chiedendo di essere tutelati. La legge prevede infatti la possibilità di
applicare sanzioni disciplinari nei confronti di chi lede la dignità e la tranquillità
psicologica dei colleghi di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire anche
con misure organizzative, come il trasferimento del persecutore.
Occorre anche verificare se si tratti di un diverso fenomeno definito mobbing, che
può essere attuato da parte dei colleghi o dei superiori, tendente ad indurre la vittima
a lasciare il posto di lavoro per non dover più sopportare le persecuzioni. Anche in
questo caso è opportuno rivolgersi ai rappresentanti sindacali, al comitato antimobbing (se è stato costituito), o alla Consigliera di parità.
In entrambe le ipotesi decsritte resta ferma la possibilità per la vittima di ricorrere ai
rimedi in ambito penale o civile, e, in ogni caso, di richiedre il risarcimento dei
danni.
Se ritieni di essere vittima di stalking,
non aspettare, reagisci!
A chi ci si può rivolgere?
• NUMERO NAZIONALE ANTISTALKING
per avere gratuitamente informazioni e assistenza, giuridica e psicologica
Dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 19.00
Nel fine settimana 327.46.60.907
• QUESTURA DI TRENTO
per chiedere l’Ammonimento da parte del Questore
• POLIZIA DI STATO E/O ARMA DEI CARABINIERI
per chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine mentre è in corso lo stalking
e/o proporre querela
• PROCURA DELLA REPUBBLICA
per depositare la querela e chiedere l’adozione dei provvedimenti di sua
competenza
• CENTRI ANTIVIOLENZA
per essere aiutate ad uscire consapevolmente dalla violenza e chiedere supporto
nella presa di contatto con i servizi socio-sanitari
• CONSULTORI FAMILIARI
per chiedere sostegno socio-sanitario
• SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
per chiedere un intervento socio-assistenziale
• CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
per chiedere informazioni e tutela (gratuita) in relazione allo stalking realizzato
nel contesto lavorativo, da parte di colleghi o del datore di lavoro
Consigliera di Parità
Via Jacopo Aconcio 5, 38121 Trento
tel: 0461/493217 – fax: 0461/493157
[email protected]
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