Regolamento regionale sulla pubblicità

annuncio pubblicitario
Regolamento regionale sulla pubblicità
delle attivita’ oggetto delle professioni
di “psicologo” e di “dottore in tecniche
psicologiche”
Art.1 – Disposizioni generali sulla pubblicità
Art. 2 – Domanda di autorizzazione
Agli iscritti all’Ordine dell’Emilia-Romagna nelle Se-
1. L’informazione relativa ad attività psicologiche
zioni A e B dell’Albo, nonché agli iscritti ad altri Or-
mediante i mezzi indicati nell’art. 1 del presente
dini Regionali e Provinciali comunque operanti sul
Regolamento, ad eccezione delle targhe, è con-
territorio dell’Emilia-Romagna, è consentita la pub-
sentita previa autorizzazione rilasciata dal Con-
blicità mediante targhe apposte sull’edificio nel qua-
siglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Ro-
le il professionista svolge l’attività, inserzioni sugli
magna, volta a verificare l’osservanza dei criteri
elenchi telefonici e sugli elenchi generali di catego-
di trasparenza e veridicità del messaggio pub-
ria, periodici destinati agli esercenti le professioni,
blicitario secondo quanto previsto dalla Legge
giornali quotidiani e periodici di informazione, pagi-
n. 248 del 4 agosto 2006, nonché il rispetto del
ne Web di Internet.
decoro e della dignità della professione ai sensi
La pubblicità delle attività psicologiche è inoltre
degli artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deonto-
consentita attraverso ogni altro mezzo o strumento,
logico degli Psicologi italiani. La richiesta deve
purché realizzata come servizio per l’informazione
essere corredata da una descrizione dettagliata
alla collettività, e prestando particolare riguardo al
del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del
contesto in cui viene diffusa, alla sua influenza sul-
messaggio – così come specificato negli artt. 3 e
l’utenza ed al rispetto dei criteri di serietà scientifica,
4 del presente regolamento - e del contesto nel
di decoro e dignità della professione, ai sensi degli
quale esso verrà diffuso. L’Ordine provvederà al-
artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deontologico degli
l’invio del proprio parere nel minor tempo pos-
Psicologi italiani.
sibile, solitamente entro un mese e comunque,
Tali disposizioni sono estese anche agli Studi profes-
nei casi più complessi, entro i termini previsti
sionali associati, alle Società, ed alle altre modalità di
dalla normativa vigente (novanta giorni): nel
esercizio della professione consentite dalla Legge. La
caso in cui ciò non avvenga, il nulla osta sarà
richiesta di nulla osta relativa ad informazione pub-
da intendersi concesso.
blicitaria che agisce su un territorio pluriregionale o
2. Per effettuare l’informazione pubblicitaria tra-
nazionale va inoltrata all’Ordine di iscrizione. Coloro
mite targhe va redatta una domanda di auto-
che svolgono attività psicologica ex art. 1 Legge n.
rizzazione indirizzata al Sindaco del Comune
56/1989, nonché i Dottori in tecniche psicologiche
competente per il territorio dove si intende
ex Legge n. 170/2003, sono tenuti ad osservare inte-
pubblicizzare la professione. Tale domanda deve
gralmente le disposizioni del presente regolamento.
contenere una descrizione dettagliata del tipo,
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delle caratteristiche e dei contenuti della targa e
attivato presso un istituto privato ricono-
deve essere inoltrata al Consiglio Regionale del-
sciuto dal MIUR.
l’Ordine, il quale, previo nulla osta, procederà a
trasmetterla entro 30 giorni al Sindaco.
III) Dottorati di ricerca e titoli di formazione universitari post-laurea (senza abbre-
3. Per la carta intestata ed i biglietti da visita,
viazioni che possano indurre in equivoco)
recanti unicamente i titoli di studio ed i dati
come i corsi di perfezionamento scientifico
anagrafici, non è necessaria alcuna richiesta di
o di altra formazione permanente e ricor-
autorizzazione al Consiglio dell’Ordine degli
rente come “Master universitario di I livello
Psicologi dell’Emilia-Romagna; tuttavia il testo
in...”, “Master universitario di II livello in...”
ivi contenuto deve rispondere a tutte le dispo-
ai sensi della L. n. 34/90, del DM 509/99 e
sizioni specificate negli artt. 3 e 4 del presente
del DM 270/04;
regolamento, al fine di tutela della dignità e del
decoro professionale.
c) Titoli professionali (senza abbreviazioni che
possano indurre in equivoco) come “Dottore
in tecniche psicologiche per i contesti sociali,
Art. 3 – Caratteristiche delle informazioni
pubblicitarie consentite in ambito psicologico
organizzativi e del lavoro”, “Dottore in tec-
1. Le targhe e le inserzioni devono indicare il nome
alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo-Psi-
e cognome del professionista e possono conte-
coterapeuta...” (con possibile indicazione del
nere le seguenti informazioni:
setting, dell’indirizzo e dell’area di riferimen-
a) Indirizzo, numero telefonico ed eventuale re-
to, come specificato all’art. 4 del presente re-
niche psicologiche per i servizi alla persona e
capito del professionista, orario delle visite e
golamento).
di apertura al pubblico;
La dicitura “Psicologo-Psicoterapeuta” è
b) Titoli di studio:
consentita solo a coloro che sono iscritti al-
I) Titoli di laurea come “Dottore in scienze
e tecniche psicologiche” e di laurea spe-
l’elenco degli Psicoterapeuti presso un Ordine
Regionale o Provinciale degli Psicologi.
cialistica o quinquennale come “Dottore in
d) Titoli di carriera, accademici e di ruolo in
psicologia” con l’eventuale menzione dello
campo psicologico, come “Psicologo diri-
specifico indirizzo seguito, come riportato
gente”, “Professore in…” (materia di inse-
sul proprio diploma di laurea (ad es. “Dot-
gnamento universitario in psicologia) con
tore in Psicologia ad indirizzo Applicativo”,
eventuale menzione di “ordinario, associato,
“Dottore in Psicologia ad indirizzo Genera-
a contratto o ricercatore universitario…”, con
le e Sperimentale”, ecc.);
possibilità di specificare l’Università o l’Istitu-
II) Titoli di specializzazione come “Specialista
to Statale di ricerca;
in...” (titolo della scuola di specializzazio-
e) Onorificenze concesse o riconosciute dallo Sta-
ne universitaria), “Specialista in Psicotera-
to come “Cavaliere”, cariche istituzionali, ecc.
pia”, nel caso di diploma ottenuto presso
f) Caratteristiche del servizio offerto, nonché i
un corso di specializzazione in Psicoterapia
costi complessivi delle prestazioni effettua-
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te (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06),
Art. 4 – Ulteriori informazioni relative all’attipurché sempre in aderenza ai criteri di tra- vità in ambito professionale
sparenza e veridicità del contenuto, nonché
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio of-
ai principi di serietà scientifica, di decoro e
ferto l’iscritto alla sezione A dell’albo, per una mag-
dignità della professione.
giore trasparenza nei confronti del cliente, può inol-
La misura del compenso indicato deve esse-
tre pubblicizzare:
re adeguata all’importanza dell’opera ed al
1. L’area specifica nella quale esercita la professio-
decoro della professione, secondo i principi
ne, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle
dettati dall’art. 2233 del Codice Civile, non-
organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psico-
ché dal Codice Deontologico degli Psicologi
logia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psi-
Italiani. Per quanto attiene l’esercizio della
cologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neu-
professione resa nell’ambito del Servizio Sa-
ropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc;
nitario Nazionale o in rapporto convenziona-
2. I settori nei quali si è maturata l’esperienza pro-
le con lo stesso, si deve fare riferimento alle
fessionale. Non è consentito utilizzare il termine
tariffe in vigore ad esso relative.
“esperto” in quanto forviante per la trasparenza
2. Non è in alcun modo possibile far riferimento a
del messaggio. Esibendo adeguata documenta-
corsi non ancora conclusi o a titoli non ancora
zione, inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può
conseguiti (ad es. “specializzando in ...”, “iscritto
pubblicizzare:
al .... anno di ....”, ecc.). Non è consentito l’uso
3. Il setting o l’ambito di intervento: “terapia indi-
di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti
viduale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare
dallo Stato Italiano.
e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adole-
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al-
scente”, etc;
l’art. 2, il richiedente deve corredare la domanda
4. L’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo
con l’opportuna documentazione provante, an-
alla formazione conseguita (ad esempio: psicoa-
che sotto forma di fotocopie auto-autenticate.
nalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-com-
4. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento
portamentale, analitico- transazionale etc); que-
sono da rinnovarsi solo qualora siano apporta-
st’ultima, in caso di specializzazione universitaria,
te modifiche al testo originario della pubblicità.
è da intendersi come aggiuntiva rispetto al corso
Pertanto, nel caso il messaggio rimanga iden-
di specializzazione frequentato.
tico e i titoli e le condizioni pubblicizzate dal
richiedente non siano mutati, esso può essere
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio of-
utilizzato, senza nuovo nulla osta, tramite qua-
ferto l’iscritto alla sezione B dell’albo, per una mag-
lunque altro mezzo di diffusione, purché que-
giore trasparenza nei confronti del cliente, può inol-
st’ultimo sia conforme ai principi del decoro e
tre pubblicizzare:
della dignità della professione; fa eccezione la
1. I settori specifici nei quali esercita la professio-
targa, per la quale occorre sempre un’autorizza-
ne, cioè “Settore delle tecniche psicologiche per
zione specifica.
i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e/o
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“Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l’at-
alla persona e alla comunità”;
tività psicologica e/o psicoterapeutica in forma asso-
2. Le attività professionali di cui all’articolo 3,
comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad
ciata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della
veridicità del messaggio pubblicitario.
esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e
Art. 6 – Situazioni di abuso, procedimento dicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche sciplinare e sanzioni
formazione sulle tematiche del rischio e della si-
per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro,
1. Il mancato rispetto delle norme previste dal
o “attuazione di interventi per la riabilitazione,
presente regolamento può comportare una vio-
rieducazione funzionale e integrazione sociale
lazione del vigente Codice deontologico e l’
di soggetti con disabilità pratiche, con deficit
applicazione delle sanzioni disciplinari previste
neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con
dall’art. 26 della L. 56/89 e sue successive mo-
dipendenza da sostanza” per il settore delle tec-
dificazioni ed integrazioni.
niche psicologiche per i servizi alla persona e alla
2. Per gli Psicologi ed i Dottori in tecniche psicologiche operanti sul territorio dell’Emilia Romagna
comunità.
iscritti ad altro Ordine Regionale o Provinciale l’
Non è possibile, quindi, pubblicizzare titoli diversi da
Ordine dell’ Emilia Romagna procederà a segna-
quelli definiti negli artt. 3 e 4. In aggiunta a tali tito-
lare all’Ordine Regionale o Provinciale di appar-
li formalmente riconosciuti, l’Ordine degli Psicologi
tenenza, per le valutazioni di competenza.
dell’Emilia-Romagna accetta, inoltre, la pubblicizzazione dei titoli di: mediatore familiare, mediatore
culturale, sessuologo, operatore in training autogeno,
ipnoterapeuta, purché corredata di documentazione
che ne attesti il conseguimento.Per quanto riguarda
il counselling psicologico, gli iscritti alla sezione A
dell’Albo non devono presentare alcuna documentazione per testimoniare specifica formazione, poiché
tale attività rientra a pieno titolo fra quelle previste
dall’art. 1 della Legge 56/89.
Art. 5 – Società di persone e associazioni tra
professionisti
Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano
anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio
della professione consentite dalla legge. In ogni caso
debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario
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