Regolamento regionale sulla pubblicità delle attivita’ oggetto delle professioni di “psicologo” e di “dottore in tecniche psicologiche” Art.1 – Disposizioni generali sulla pubblicità Art. 2 – Domanda di autorizzazione Agli iscritti all’Ordine dell’Emilia-Romagna nelle Se- 1. L’informazione relativa ad attività psicologiche zioni A e B dell’Albo, nonché agli iscritti ad altri Or- mediante i mezzi indicati nell’art. 1 del presente dini Regionali e Provinciali comunque operanti sul Regolamento, ad eccezione delle targhe, è con- territorio dell’Emilia-Romagna, è consentita la pub- sentita previa autorizzazione rilasciata dal Con- blicità mediante targhe apposte sull’edificio nel qua- siglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Ro- le il professionista svolge l’attività, inserzioni sugli magna, volta a verificare l’osservanza dei criteri elenchi telefonici e sugli elenchi generali di catego- di trasparenza e veridicità del messaggio pub- ria, periodici destinati agli esercenti le professioni, blicitario secondo quanto previsto dalla Legge giornali quotidiani e periodici di informazione, pagi- n. 248 del 4 agosto 2006, nonché il rispetto del ne Web di Internet. decoro e della dignità della professione ai sensi La pubblicità delle attività psicologiche è inoltre degli artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deonto- consentita attraverso ogni altro mezzo o strumento, logico degli Psicologi italiani. La richiesta deve purché realizzata come servizio per l’informazione essere corredata da una descrizione dettagliata alla collettività, e prestando particolare riguardo al del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del contesto in cui viene diffusa, alla sua influenza sul- messaggio – così come specificato negli artt. 3 e l’utenza ed al rispetto dei criteri di serietà scientifica, 4 del presente regolamento - e del contesto nel di decoro e dignità della professione, ai sensi degli quale esso verrà diffuso. L’Ordine provvederà al- artt. 2, 8, 38, 39 e 40 del Codice Deontologico degli l’invio del proprio parere nel minor tempo pos- Psicologi italiani. sibile, solitamente entro un mese e comunque, Tali disposizioni sono estese anche agli Studi profes- nei casi più complessi, entro i termini previsti sionali associati, alle Società, ed alle altre modalità di dalla normativa vigente (novanta giorni): nel esercizio della professione consentite dalla Legge. La caso in cui ciò non avvenga, il nulla osta sarà richiesta di nulla osta relativa ad informazione pub- da intendersi concesso. blicitaria che agisce su un territorio pluriregionale o 2. Per effettuare l’informazione pubblicitaria tra- nazionale va inoltrata all’Ordine di iscrizione. Coloro mite targhe va redatta una domanda di auto- che svolgono attività psicologica ex art. 1 Legge n. rizzazione indirizzata al Sindaco del Comune 56/1989, nonché i Dottori in tecniche psicologiche competente per il territorio dove si intende ex Legge n. 170/2003, sono tenuti ad osservare inte- pubblicizzare la professione. Tale domanda deve gralmente le disposizioni del presente regolamento. contenere una descrizione dettagliata del tipo, 33 delle caratteristiche e dei contenuti della targa e attivato presso un istituto privato ricono- deve essere inoltrata al Consiglio Regionale del- sciuto dal MIUR. l’Ordine, il quale, previo nulla osta, procederà a trasmetterla entro 30 giorni al Sindaco. III) Dottorati di ricerca e titoli di formazione universitari post-laurea (senza abbre- 3. Per la carta intestata ed i biglietti da visita, viazioni che possano indurre in equivoco) recanti unicamente i titoli di studio ed i dati come i corsi di perfezionamento scientifico anagrafici, non è necessaria alcuna richiesta di o di altra formazione permanente e ricor- autorizzazione al Consiglio dell’Ordine degli rente come “Master universitario di I livello Psicologi dell’Emilia-Romagna; tuttavia il testo in...”, “Master universitario di II livello in...” ivi contenuto deve rispondere a tutte le dispo- ai sensi della L. n. 34/90, del DM 509/99 e sizioni specificate negli artt. 3 e 4 del presente del DM 270/04; regolamento, al fine di tutela della dignità e del decoro professionale. c) Titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come “Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, Art. 3 – Caratteristiche delle informazioni pubblicitarie consentite in ambito psicologico organizzativi e del lavoro”, “Dottore in tec- 1. Le targhe e le inserzioni devono indicare il nome alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo-Psi- e cognome del professionista e possono conte- coterapeuta...” (con possibile indicazione del nere le seguenti informazioni: setting, dell’indirizzo e dell’area di riferimen- a) Indirizzo, numero telefonico ed eventuale re- to, come specificato all’art. 4 del presente re- niche psicologiche per i servizi alla persona e capito del professionista, orario delle visite e golamento). di apertura al pubblico; La dicitura “Psicologo-Psicoterapeuta” è b) Titoli di studio: consentita solo a coloro che sono iscritti al- I) Titoli di laurea come “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” e di laurea spe- l’elenco degli Psicoterapeuti presso un Ordine Regionale o Provinciale degli Psicologi. cialistica o quinquennale come “Dottore in d) Titoli di carriera, accademici e di ruolo in psicologia” con l’eventuale menzione dello campo psicologico, come “Psicologo diri- specifico indirizzo seguito, come riportato gente”, “Professore in…” (materia di inse- sul proprio diploma di laurea (ad es. “Dot- gnamento universitario in psicologia) con tore in Psicologia ad indirizzo Applicativo”, eventuale menzione di “ordinario, associato, “Dottore in Psicologia ad indirizzo Genera- a contratto o ricercatore universitario…”, con le e Sperimentale”, ecc.); possibilità di specificare l’Università o l’Istitu- II) Titoli di specializzazione come “Specialista to Statale di ricerca; in...” (titolo della scuola di specializzazio- e) Onorificenze concesse o riconosciute dallo Sta- ne universitaria), “Specialista in Psicotera- to come “Cavaliere”, cariche istituzionali, ecc. pia”, nel caso di diploma ottenuto presso f) Caratteristiche del servizio offerto, nonché i un corso di specializzazione in Psicoterapia costi complessivi delle prestazioni effettua- 34 te (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06), Art. 4 – Ulteriori informazioni relative all’attipurché sempre in aderenza ai criteri di tra- vità in ambito professionale sparenza e veridicità del contenuto, nonché Al fine di specificare le caratteristiche del servizio of- ai principi di serietà scientifica, di decoro e ferto l’iscritto alla sezione A dell’albo, per una mag- dignità della professione. giore trasparenza nei confronti del cliente, può inol- La misura del compenso indicato deve esse- tre pubblicizzare: re adeguata all’importanza dell’opera ed al 1. L’area specifica nella quale esercita la professio- decoro della professione, secondo i principi ne, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle dettati dall’art. 2233 del Codice Civile, non- organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psico- ché dal Codice Deontologico degli Psicologi logia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psi- Italiani. Per quanto attiene l’esercizio della cologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neu- professione resa nell’ambito del Servizio Sa- ropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc; nitario Nazionale o in rapporto convenziona- 2. I settori nei quali si è maturata l’esperienza pro- le con lo stesso, si deve fare riferimento alle fessionale. Non è consentito utilizzare il termine tariffe in vigore ad esso relative. “esperto” in quanto forviante per la trasparenza 2. Non è in alcun modo possibile far riferimento a del messaggio. Esibendo adeguata documenta- corsi non ancora conclusi o a titoli non ancora zione, inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può conseguiti (ad es. “specializzando in ...”, “iscritto pubblicizzare: al .... anno di ....”, ecc.). Non è consentito l’uso 3. Il setting o l’ambito di intervento: “terapia indi- di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti viduale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare dallo Stato Italiano. e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adole- 3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al- scente”, etc; l’art. 2, il richiedente deve corredare la domanda 4. L’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo con l’opportuna documentazione provante, an- alla formazione conseguita (ad esempio: psicoa- che sotto forma di fotocopie auto-autenticate. nalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-com- 4. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento portamentale, analitico- transazionale etc); que- sono da rinnovarsi solo qualora siano apporta- st’ultima, in caso di specializzazione universitaria, te modifiche al testo originario della pubblicità. è da intendersi come aggiuntiva rispetto al corso Pertanto, nel caso il messaggio rimanga iden- di specializzazione frequentato. tico e i titoli e le condizioni pubblicizzate dal richiedente non siano mutati, esso può essere Al fine di specificare le caratteristiche del servizio of- utilizzato, senza nuovo nulla osta, tramite qua- ferto l’iscritto alla sezione B dell’albo, per una mag- lunque altro mezzo di diffusione, purché que- giore trasparenza nei confronti del cliente, può inol- st’ultimo sia conforme ai principi del decoro e tre pubblicizzare: della dignità della professione; fa eccezione la 1. I settori specifici nei quali esercita la professio- targa, per la quale occorre sempre un’autorizza- ne, cioè “Settore delle tecniche psicologiche per zione specifica. i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e/o 35 “Settore delle tecniche psicologiche per i servizi i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l’at- alla persona e alla comunità”; tività psicologica e/o psicoterapeutica in forma asso- 2. Le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad ciata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario. esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e Art. 6 – Situazioni di abuso, procedimento dicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche sciplinare e sanzioni formazione sulle tematiche del rischio e della si- per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, 1. Il mancato rispetto delle norme previste dal o “attuazione di interventi per la riabilitazione, presente regolamento può comportare una vio- rieducazione funzionale e integrazione sociale lazione del vigente Codice deontologico e l’ di soggetti con disabilità pratiche, con deficit applicazione delle sanzioni disciplinari previste neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dall’art. 26 della L. 56/89 e sue successive mo- dipendenza da sostanza” per il settore delle tec- dificazioni ed integrazioni. niche psicologiche per i servizi alla persona e alla 2. Per gli Psicologi ed i Dottori in tecniche psicologiche operanti sul territorio dell’Emilia Romagna comunità. iscritti ad altro Ordine Regionale o Provinciale l’ Non è possibile, quindi, pubblicizzare titoli diversi da Ordine dell’ Emilia Romagna procederà a segna- quelli definiti negli artt. 3 e 4. In aggiunta a tali tito- lare all’Ordine Regionale o Provinciale di appar- li formalmente riconosciuti, l’Ordine degli Psicologi tenenza, per le valutazioni di competenza. dell’Emilia-Romagna accetta, inoltre, la pubblicizzazione dei titoli di: mediatore familiare, mediatore culturale, sessuologo, operatore in training autogeno, ipnoterapeuta, purché corredata di documentazione che ne attesti il conseguimento.Per quanto riguarda il counselling psicologico, gli iscritti alla sezione A dell’Albo non devono presentare alcuna documentazione per testimoniare specifica formazione, poiché tale attività rientra a pieno titolo fra quelle previste dall’art. 1 della Legge 56/89. Art. 5 – Società di persone e associazioni tra professionisti Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla legge. In ogni caso debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario 36