Regolamento - Sviluppo Pisa

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REGOLAMENTO PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. “SESTA
PORTA”
PARTE I - VENDITE
ART.1 - SCELTA DEL CONTRAENTE
1. I contraenti vengono individuati, di norma, mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Si può procedere alla scelta del contraente con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi:
a. qualora l’asta pubblica sia andata deserta;
b. qualora la situazione oggettiva dell’immobile evidenzi l’esistenza di un unico soggetto interessato
all’acquisto;
c. quando l’urgenza della vendita sia tale da non consentire l’esperimento della gara;
d. quando, ai sensi di legge, sussista un diritto di prelazione a favore del conduttore;
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) l’immobile è offerto all’avente diritto al prezzo di stima indicato dalla
Società. Qualora non sia esercitato nei termini prescritti il diritto di prelazione, il soggetto si intende
decaduto e il bene viene messo all’asta liberamente.
ART.2 - STIMA
1. I beni immobili da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato da parte
della Società, mediante perizia di stima.
2. Il prezzo di stima è posto a base d’asta.
ART.3 - OFFERTA PRE-GARA
1. Qualora un soggetto voglia presentare un’offerta per l’acquisto di un bene immobile oggetto del
presente regolamento può farlo anche prima che sia pubblicato il bando della procedura ad evidenza
pubblica, attenendosi alle norme del presente articolo,
2. L’offerta di acquisto (c.d. “offerta pre-gara”) dovrà essere consegnata a mano alla Società e dovrà essere
sottoscritta in originale dal soggetto offerente o dal legale rappresentante (con allegata fotocopia del
documento di identità); dell’avvenuta consegna verrà rilasciata apposita ricevuta.
3. L’offerta così presentata, per essere considerata valida, dovrà contenere le clausole indicate nel presente
articolo e dovrà essere accompagnata, in base alle previsioni del bando, dalla ricevuta del versamento
presso la Tesoreria della Società della cauzione, pari al 7% del prezzo di stima oppure di polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria contratta con primaria Compagnia assicurativa o primario Istituto di credito .
4. L’indicazione del prezzo offerto deve essere invece contenuta in busta chiusa e sigillata; l’offerta non
deve contenere nessun riferimento al prezzo offerto; la busta con l’indicazione del prezzo offerto non verrà
aperta se non successivamente all’apertura dei plichi contenenti le offerte previste dalla procedura ad
evidenza pubblica che la Società bandirà per la vendita dell’immobile in questione.
5. Qualora la procedura ad evidenza pubblica vada deserta, ovvero nel caso in cui l’offerta presentata in
gara sia inferiore all’offerta pre-gara, il bene verrà aggiudicato definitivamente all’offerente pre-gara. Se vi
sono più offerte pregara che superano la miglior offerta a seguito della gara, il bene sarà aggiudicato al
soggetto che avrà offerto prima della gara il prezzo più alto. Nel caso in cui tale soggetto si renda
inadempiente, il bene sarà aggiudicato al soggetto che ha offerto prima della gara il prezzo
immediatamente inferiore e così via in ordine decrescente.
6. Qualora, a seguito della gara, sia presentata un’offerta più alta dell’offerta pre-gara, l’immobile sarà
offerto in prelazione all’offerente pre-gara per il nuovo prezzo. L’offerente potrà esercitare il diritto di
prelazione entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società. Nel caso di
più offerte presentate prima della gara, il diritto di prelazione di cui sopra spetterà al miglior offerente pregara e in caso di mancato esercizio o di rifiuto da parte di quest’ultimo, il diritto di prelazione spetterà al
soggetto che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore, e così via in ordine decrescente, con le
stesse modalità di cui sopra.
7. Il soggetto che presenta un’offerta prima della gara, in caso di aggiudicazione definitiva, deve dimostrare
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge in generale per contrattare con la pubblica
amministrazione ed in particolare dei requisiti previsti dal bando di gara.
8. In caso di inadempimento da parte dell’offerente la cauzione versata sarà introitata dalla Società, fermo
restando la richiesta di ulteriori e maggiori danni.
9. Non sono ammesse offerte inferiori o pari al prezzo a base di gara
10.Non sono ammesse offerte per persona da nominare
11. Il termine sino alla scadenza del quale l’offerta dovrà ritenersi valida è indicato dall’offerente a sua
discrezione ed la Società riterrà conseguentemente valida e impegnativa detta offerta sino allo spirare di
detto termine.
12. In caso di offerte pre-gara di pari importo, si procederà a sorteggio.
13. La Società, in sede di indizione della procedura ad evidenza pubblica, si riserva la facoltà di accorpare
l’immobile per cui è stata presentata un’offerta pre-gara con altri immobili al fine di formare uno o più lotti.
ART.4 – CONTENUTI DEL BANDO
1. Il bando della procedura ad evidenza pubblica contiene, di norma, i seguenti elementi:
a. la descrizione dei beni da vendere;
b. il prezzo posto a base della gara, i termini e le modalità di pagamento;
c. le modalità di svolgimento della gara;
d. il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti;
e. l’ammontare e la tipologia della cauzione, che non deve essere inferiore al 7% del prezzo di stima;
f. l’indicazione che si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta;
g. eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione patrimoniale dell’offerente;
h. le modalità di presentazione e di valutazione dell’offerta;
i. l’indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
j. il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
ART.5 - PUBBLICITA’
1. La vendita viene pubblicizzata con le modalità ritenute più opportune in relazione al valore e alle
caratteristiche dell’immobile oggetto della vendita; in ogni caso i bandi di gara devono essere pubblicati per
quindici giorni consecutivi sul sito di Sviluppo Pisa SrL.
2. Allo stesso modo si procede a pubblicizzare l’esito della procedura ad evidenza pubblica o della trattativa
privata.
ART.6 - OFFERTE DI ACQUISTO PREVISTE DAL BANDO
1. Gli offerenti devono prestare cauzione nella misura e con le modalità previste nel bando.
2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente vincolanti per
l’offerente, mentre l’accettazione della Società consegue solo al momento dell’aggiudicazione definitiva,
espressa con atto del Direttore della Società;
3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri.
4. Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza, prevale il prezzo
espresso in lettere.
ART.7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
1. Le gare si svolgono presso i locali della Società indicati nel bando.
2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
3. La gara è presieduta dal Direttore della Società, con l’assistenza di due testimoni.
4. Il Direttore nomina un segretario verbalizzante.
ART.8 - VERBALE
1. Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto dal segretario verbalizzante apposito verbale,
sotto la direzione del presidente della gara.
2. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del
relativo contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
ART.9 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1. Il Direttore della Società, con propria determinazione, compiute le verifiche ritenute opportune e
necessarie, aggiudica definitivamente il bene ed indica il termine assegnato all’aggiudicatario per la
presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto;
2. Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda inadempiente rispetto a tali obblighi e comunque all’obbligo di
stipulare il contratto, il Direttore può dichiarare lo stesso decaduto dall’aggiudicazione oppure agire in
giudizio per l’esecuzione del contratto.
3. In caso di decadenza dall’aggiudicazione la Società introita la cauzione, con riserva di richiedere ulteriori
danni, e contestualmente restituisce la parte di prezzo che è stata versata.
4. In caso di decadenza, il Direttore, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere immediatamente al secondo
migliore offerente, qualora sia decorso il termine durante il quale l’offerta è da ritenersi vincolante, se
abbia ancora interesse all’acquisto, intenzione da manifestare anche attraverso la ricostituzione del
deposito cauzionale.
5. In tale ultimo caso, il Direttore, con propria determinazione, procede alla nuova aggiudicazione.
6. Il tutto salvo quanto previsto dal bando di gara.
ART.10 – CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1. La vendita viene definitivamente conclusa con la stipulazione di apposito contratto, con le forme e le
modalità previste dal codice civile.
2. Le spese contrattuali, ivi comprese le imposte e gli onorari del Notaio, sono a carico dell’acquirente.
ART.11 - PREZZO
1. L’acquirente deve versare il prezzo di vendita prima della stipulazione del contratto, salva che non sia
diversamente disposto dal bando.
ART.12 - TRATTATIVA PRIVATA
1. La trattativa, ove ammessa, si svolge con i soggetti interessati in seduta non pubblica.
2. L’acquirente deve essere in possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Per il prezzo si applica l’art.11.
4. Per la stipulazione del contratto si applica l’art.10.
PARTE II CONTRATTI DI GODIMENTO DEGLI IMMOBILI IN FUZIONE DELL’ACQUISTO E LOCAZIONE
ART. 13 - LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
1. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla vendita Sviluppo Pisa Srl può stipulare contratti di
godimento degli immobili in funzione dell’acquisto.
2. Per contratti di godimento degli immobili in funzione dell’acquisto si intendono ai fini del presente
regolamento il contratto di locazione con patto di futura vendita e il contratto di locazione con opzione di
acquisto.
ART. 14 – CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA
1. Il contratto di locazione con patto di futura vendita è un contratto misto che prevede la locazione del
bene per un periodo di quattro anni e l’obbligo da parte del conduttore di acquistare l’immobile entro la
scadenza del termine contrattuale.
2. Per il periodo di locazione il conduttore versa al proprietario un canone stabilito dell’Assemblea dei Soci.
3. L’85% degli importi dei canoni versati è considerato quale acconto sul prezzo della futura vendita.
4. E’ condizione per l’acquisto il pagamento di tutti i canoni di locazione.
5. A garanzia del futuro acquisto il conduttore dovrà versare adeguata garanzia.
ART. 15 – CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE DI ACQUISTO
1. Il contratto di locazione con opzione di acquisto è un contratto di locazione che prevede la locazione del
bene per un periodo di quattro anni con la previsione di un patto di opzione all’acquisto a favore del
conduttore.
2. L’opzione concede al conduttore la facoltà di acquistare il bene locato.
3. Per il periodo di locazione il conduttore versa al proprietario un canone stabilito dell’Assemblea dei Soci.
4. Nel caso in cui il conduttore opti per l’acquisto del bene l’85% degli importi dei canoni versati è
considerato quale acconto sul prezzo della futura vendita.
5. Il contratto di locazione deve prevedere una clausola espressa di recesso da parte del conduttore in caso
di mancato esercizio del diritto di opzione nel termine concordato.
6. L’opzione deve essere esercitata nel termine contrattualmente previsto.
7. E’ condizione per l’esercizio dell’opzione il pagamento di tutti i canoni di locazione.
8. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione la locazione terminerà alla scadenza contrattualmente
prevista.
ART. 16 – LOCAZIONE SEMPLICE
1. Per locazione semplice, ai sensi del presente regolamento, si intende la locazione prevista dalla legge 27
luglio 1978, n. 392.
2. La durata dei contratti di locazione è pari a quella prevista dalle norme di legge.
3. il canone per la locazione semplice è stabilito dall’Assemblea dei soci
ART. 17 - SCELTA DEL CONTRAENTE
1.La scelta del contraente avviene mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. La procedura viene pubblicizzata con le modalità ritenute più opportune in relazione al valore e alle
caratteristiche dell’immobile oggetto della selezione; in ogni caso i bandi di gara devono essere pubblicati
per quindici giorni consecutivi sul sito di Sviluppo Pisa SrL.
3. Si può procedere a trattativa privata soltanto quando sia andata deserta la procedura ad evidenza
pubblica.
ART. 18 - CONTENUTI DEL BANDO
1. Il bando dovrà contenere:
a) la descrizione dei beni da locare, la loro situazione di fatto e di diritto.
b) il prezzo posto a base di gara, i termini e le modalità di pagamento;
c) le modalità di svolgimento della gara;
d) il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti;
e) l’ammontare e la tipologia della cauzione che non deve essere inferiore al 7% del canone annuale
posto a base d’asta;
f) l’indicazione che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) modalità di presentazione e di valutazione dell’offerta;
h) l’indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
i) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
2. Nel caso di nel caso di locazione con patto di futura vendita:
a) prezzo di vendita;
b) polizza fideiussoria per mancato esercizio dell’acquisto;
c) La quota del canone di locazione già versato a scomputo del prezzo di acquisto
d) Disciplina del mancato acquisto
e) Possibilità di trasformare la locazione in acquisto prima del tempo previsto
3. Nel caso di locazione con opzione di acquisto:
a) termine entro cui esercitare il diritto di opzione
4. Con lo stesso bando possono essere messe a gara diverse tipologie contrattuali.
5. Gli interessati possono partecipare alla selezione per una delle tipologie contrattuali previste dal bando.
6. In questo caso il bando dovrà prevedere che si procederà ad aggiudicazione nel seguente ordine:
a) acquisto; (in mancanza di offerte o di aggiudicazione provvisoria per l’acquisto si procederà alla
valutazione delle offerte per la locazione con patto di futura vendita).
b) locazione con patto di futura vendita; (in mancanza di offerte o aggiudicazione provvisoria per la
locazione con patto di futura vendita si procederà alla valutazione delle offerte per la locazione con opzione
di acquisto).
c) locazione con opzione di acquisto; (in mancanza di offerte o di aggiudicazione provvisoria per la locazione
con opzione di acquisto si procederà alla valutazione delle offerte per la locazione semplice).
d) locazione semplice.
ART. 19 - OFFERTE PREVISTE DAL BANDO
1. A garanzia della serietà dell’offerta, gli offerenti devono prestare cauzione nella misura e con le modalità
previste nel bando.
2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente vincolanti per
l’offerente, mentre l’accettazione di Sviluppo Pisa SrL consegue solo all’aggiudicazione definitiva, espressa
con determinazione del direttore.
3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri, né per persona da nominare.
4. Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza, prevale il prezzo
espresso in lettere.
5. Non sono ammesse offerte al ribasso.
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
1. Le gare si svolgono con le modalità previste dall’art. 7 del presente regolamento.
ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che offre il maggior rialzo rispetto al prezzo posto a base
di gara.
2. Sviluppo Pisa compiute le verifiche ritenute opportune e necessarie, aggiudica definitivamente la
locazione con patto di futura vendita, la locazione con opzione di acquisto, la locazione semplice del bene
ed indica il termine assegnato all’aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla
stipulazione del contratto.
3. Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda inadempiente rispetto a tali obblighi e comunque all’obbligo di
stipulare il contratto, Sviluppo Pisa può dichiarare lo stesso decaduto dall’aggiudicazione oppure agire in
giudizio per l’esecuzione del contratto.
4. In caso di decadenza dall’aggiudicazione Sviluppo Pisa introita la cauzione, con riserva di richiedere
ulteriori danni, e contestualmente restituisce la parte di prezzo che è stata versata.
5. In caso di decadenza, Sviluppo Pisa, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere immediatamente al
secondo migliore offerente, qualora sia decorso il termine durante il quale l’offerta è da ritenersi
vincolante, se abbia ancora interesse alla locazione, intenzione da manifestare anche attraverso la
ricostituzione del deposito cauzionale.
6. In tale ultimo caso Sviluppo Pisa procede alla nuova aggiudicazione.
7. Il tutto salvo quanto previsto dal bando di gara.
ART. 22 - CONTENUTO DEI CONTRATTI
1. I contratti di locazione dovranno contenere i seguenti elementi:
a) Durata
b) Disdetta
c) Risoluzione
d) Miglioramenti ed addizioni
e) Possibilità da parte del locatore di svolgere sopralluoghi
f) Oneri condominiali ed eventuali oneri accessori (art. 9 L. 392/1978)
2. Il contratto di locazione con patto di futura vendita dovrà inoltre contenere:
a) canone maggiorato,
b) importo del canone da scomputare al momento della vendita
c) caparra confirmatoria
3. Il contratto di locazione con opzione di acquisto dovrà inoltre contenere:
a) canone maggiorato
b) importo del canone da scomputare al momento della vendita
c) numero minimo di canoni, non inferiori ad un ventesimo del numero complessivo, il cui mancato
pagamento comporta la risoluzione del contratto stesso.
d) termine per l’esercizio del diritto di opzione.
e) clausola espressa di recesso da parte del conduttore in caso di mancato esercizio del diritto di
opzione nel termine concordato
4. Tutti I contratti devono essere trascritti.
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