Ai Colleghi aderenti al “ricorso specializzandi”

Ai Colleghi aderenti al “ricorso specializzandi”
e p.c.
Ai Componenti del Consiglio Regionale
ANAAO ASSOMED del Veneto
LORO SEDI
Prot. n° 4333Z
OGGETTO:
Padova, 16 luglio 2004
Specializzandi 1983/1991 - Causa civile avanti il Trib. di Roma - Rg n.
83464/02- Sentenza n. 9320/04
E’ stato recentemente comunicato l’esito negativo della causa intentata, nell’autunno del 2001, da
diversi medici, in prevalenza iscritti all’ANAAO ASSOMED contro MURST - Stato Italiano Ministero dell’Economia e delle Finanze per la corresponsione delle borse di studio delle Scuole di
Specializzazione 1983/1991.
Il ricorso è stato patrocinato dal Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani che ha efficaciemente
commentato i fatti con le seguenti note che, qui di seguito ed integralmente, vengono riportate.
“L'azione era stata promossa per ottenere, a favore dei dottori istanti, il riconoscimento (anche
economico) degli anni di specialità svolti nel periodo tra il 1983-1991, quando lo Stato Italiano non
aveva ancora dato attuazione alle direttive comunitarie n. 75/363 e n. 82/76 in materia di
formazione dei medici specialisti.
Purtroppo il giudice adito, pronunciatosi con sentenza n. 9320/04, ha rigettato la domanda sia nel
rito, ritenendo l'azione contrattuale prescritta per decorrenza del termine quinquennale (termine
che nel caso concreto è stato fatto coincidere con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/1991 che ha
ufficialmente riconosciuto le borse di studio a partire dall'anno accademico 1991-1992); e poi nel
merito, giudicando insufficienti le prove prodotte a sostegno della sussistenza in capo agli attori dei
requisiti indicati nella normativa comunitaria per la percezione della borsa di studio richiesta.
Mi preme tuttavia evidenziare in questa sede, anche in considerazione dell'impegno profuso per il
buon esito della vertenza giudiziaria, come alcuni passaggi logici della sentenza appaiano lacunosi.
La motivazione del giudice poggia unicamente sull'assunto che le pretese patrimoniali e risarcitorie,
derivanti dalla violazione da parte dello Stato degli obblighi comunitari, possano essere azionate
esclusivamente in via contrattuale. A mio avviso, invece, la questione si pone in questi termini: dal
1982 vi è una direttiva comunitaria, specifica e determinata, attributiva di un diritto patrimoniale
ad un'individuata categoria di soggetti; l'obbligo di adeguamento da parte degli Stati membri e,
quindi, il sorgere del diritto dei cittadini, è stato fissato al 31.12.1982; lo Stato italiano è stato
inadempiente nel recepire e nel dare esecuzione alla superiore fonte comunitaria fino a quando
con d.lgs n. 257/91 vi ha dato solo parziale esecuzione. Con questa legge, infatti, il legislatore
anziché adottare norme per la corresponsione dal 1.1.1983 (purgando così la mora comunitaria),
ha cancellato i primi dieci anni di obbligo comunitario, cominciando a corrispondere le somme
dall'a.a. 1991/1992. Pertanto permane ancora in capo allo Stato l'obbligo di attuare le direttive
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anche per il periodo ante 1991, quindi si configura come illecito permanente. Pertanto non si può
dire che sia iniziato a decorrere il termine prescrizionale eccepito dal giudice.
In merito invece alla asserita carenza di documentazione probatoria rilevo una incompatibilità tra le
direttive comunitarie e la legge che il giudice ha applicato, l'art. 5 del d.lgs n. 257/91. La
disposizione ivi contenuta, che pone il divieto di esercizio nel corso della specialità, di attività
libero-professionale esterne alla struttura ove viene svolta la formazione, va disattesa per due
ordini di motivi: il primo perché il decreto legislativo non ha recepito correttamente il precetto
comunitario, ponendosi in aperto contrasto con esso e per questo va disapplicato, il secondo
perché non è applicabile agli specializzandi negli anni accademici 1983-1991 la disciplina contenuta
in una legge entrata in vigore nel 1991, quindi in un momento successivo. Si giungerebbe al
paradosso di imporre a posteriori delle condizioni di ammissione alla specialità, in base ad una
legge che in quel tempo non esisteva violando così uno dei principi cardine del diritto costituzionale
che è il principio del tempus regit actum. Pertanto nel periodo che ci occupa l'unica normativa
applicabile è quella comunitaria, i cui requisiti imposti sono stati ampiamente soddisfatti con la
produzione in giudizio dei certificati universitari di frequenza dei corsi, di conseguimento del
diploma di specializzazione, tutti documenti atti ad attestare, pena il loro rilascio, lo svolgimento di
un adeguata attività di formazione professionale.
Pertanto alla luce delle considerazioni suesposte, consiglierei la proposizione dell'appello
avverso la sentenza in parola non solo per le argomentazioni appena esposte, ma anche
perché potrebbe risultare strategico per beneficiare del disegno di legge presentato dal senatore
Manzione nel dicembre 2001. Detto progetto, recentemente modificato dalla recente legge
finanziaria per il 2004, prevede il rimborso di una borsa di studio annuale a titolo forfetario ai
medici specializzati tra il 1983-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale alla entrata in
vigore della legge di conversione In buona sintesi, solo chi risulterà titolare di un procedimento
ancora pendente alla data in vigore del progetto Manzione potrà usufruire del contributo forfetario
stanziato a sostegno dell'inadempimento dello Stato.”
Si ritiene opportuno accettare il consiglio del Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani in merito alla
proposizione dell’appello, per il quale non è necessario alcun adempimento da parte dei singoli
ricorrenti, essendo sufficiente il mandato originale a suo tempo conferito.
Per le spese relative al procedimento d’appello, questa Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED
del Veneto ritiene di poterle sostenere senza chiedere contributi ai singoli ricorrenti.
E’ ovvio che qualora singoli interessati, pur avendo in origine rilasciato un ampio mandato,
volessero non proseguire nell’iter giudiziario, potrebbero farlo a condizione di comunicare al più
presto tale decisione, al fine di escludere il loro nome dall’appello.
In assenza di esplicita comunicazione in tal senso, il ricorso in appello verrà effettuato dallo
Studio Legale per tutti gli originari ricorrenti.
Cordiali saluti.
Salvatore Calabrese
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