Ai Colleghi aderenti al “ricorso specializzandi” e p.c. Ai Componenti del Consiglio Regionale ANAAO ASSOMED del Veneto LORO SEDI Prot. n° 4333Z OGGETTO: Padova, 16 luglio 2004 Specializzandi 1983/1991 - Causa civile avanti il Trib. di Roma - Rg n. 83464/02- Sentenza n. 9320/04 E’ stato recentemente comunicato l’esito negativo della causa intentata, nell’autunno del 2001, da diversi medici, in prevalenza iscritti all’ANAAO ASSOMED contro MURST - Stato Italiano Ministero dell’Economia e delle Finanze per la corresponsione delle borse di studio delle Scuole di Specializzazione 1983/1991. Il ricorso è stato patrocinato dal Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani che ha efficaciemente commentato i fatti con le seguenti note che, qui di seguito ed integralmente, vengono riportate. “L'azione era stata promossa per ottenere, a favore dei dottori istanti, il riconoscimento (anche economico) degli anni di specialità svolti nel periodo tra il 1983-1991, quando lo Stato Italiano non aveva ancora dato attuazione alle direttive comunitarie n. 75/363 e n. 82/76 in materia di formazione dei medici specialisti. Purtroppo il giudice adito, pronunciatosi con sentenza n. 9320/04, ha rigettato la domanda sia nel rito, ritenendo l'azione contrattuale prescritta per decorrenza del termine quinquennale (termine che nel caso concreto è stato fatto coincidere con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/1991 che ha ufficialmente riconosciuto le borse di studio a partire dall'anno accademico 1991-1992); e poi nel merito, giudicando insufficienti le prove prodotte a sostegno della sussistenza in capo agli attori dei requisiti indicati nella normativa comunitaria per la percezione della borsa di studio richiesta. Mi preme tuttavia evidenziare in questa sede, anche in considerazione dell'impegno profuso per il buon esito della vertenza giudiziaria, come alcuni passaggi logici della sentenza appaiano lacunosi. La motivazione del giudice poggia unicamente sull'assunto che le pretese patrimoniali e risarcitorie, derivanti dalla violazione da parte dello Stato degli obblighi comunitari, possano essere azionate esclusivamente in via contrattuale. A mio avviso, invece, la questione si pone in questi termini: dal 1982 vi è una direttiva comunitaria, specifica e determinata, attributiva di un diritto patrimoniale ad un'individuata categoria di soggetti; l'obbligo di adeguamento da parte degli Stati membri e, quindi, il sorgere del diritto dei cittadini, è stato fissato al 31.12.1982; lo Stato italiano è stato inadempiente nel recepire e nel dare esecuzione alla superiore fonte comunitaria fino a quando con d.lgs n. 257/91 vi ha dato solo parziale esecuzione. Con questa legge, infatti, il legislatore anziché adottare norme per la corresponsione dal 1.1.1983 (purgando così la mora comunitaria), ha cancellato i primi dieci anni di obbligo comunitario, cominciando a corrispondere le somme dall'a.a. 1991/1992. Pertanto permane ancora in capo allo Stato l'obbligo di attuare le direttive Via J. Stretto, 5 – 35124 Padova - Tel./fax 049/8802298-8804566 http://www.anaaoveneto.it – e-mail: [email protected] anche per il periodo ante 1991, quindi si configura come illecito permanente. Pertanto non si può dire che sia iniziato a decorrere il termine prescrizionale eccepito dal giudice. In merito invece alla asserita carenza di documentazione probatoria rilevo una incompatibilità tra le direttive comunitarie e la legge che il giudice ha applicato, l'art. 5 del d.lgs n. 257/91. La disposizione ivi contenuta, che pone il divieto di esercizio nel corso della specialità, di attività libero-professionale esterne alla struttura ove viene svolta la formazione, va disattesa per due ordini di motivi: il primo perché il decreto legislativo non ha recepito correttamente il precetto comunitario, ponendosi in aperto contrasto con esso e per questo va disapplicato, il secondo perché non è applicabile agli specializzandi negli anni accademici 1983-1991 la disciplina contenuta in una legge entrata in vigore nel 1991, quindi in un momento successivo. Si giungerebbe al paradosso di imporre a posteriori delle condizioni di ammissione alla specialità, in base ad una legge che in quel tempo non esisteva violando così uno dei principi cardine del diritto costituzionale che è il principio del tempus regit actum. Pertanto nel periodo che ci occupa l'unica normativa applicabile è quella comunitaria, i cui requisiti imposti sono stati ampiamente soddisfatti con la produzione in giudizio dei certificati universitari di frequenza dei corsi, di conseguimento del diploma di specializzazione, tutti documenti atti ad attestare, pena il loro rilascio, lo svolgimento di un adeguata attività di formazione professionale. Pertanto alla luce delle considerazioni suesposte, consiglierei la proposizione dell'appello avverso la sentenza in parola non solo per le argomentazioni appena esposte, ma anche perché potrebbe risultare strategico per beneficiare del disegno di legge presentato dal senatore Manzione nel dicembre 2001. Detto progetto, recentemente modificato dalla recente legge finanziaria per il 2004, prevede il rimborso di una borsa di studio annuale a titolo forfetario ai medici specializzati tra il 1983-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale alla entrata in vigore della legge di conversione In buona sintesi, solo chi risulterà titolare di un procedimento ancora pendente alla data in vigore del progetto Manzione potrà usufruire del contributo forfetario stanziato a sostegno dell'inadempimento dello Stato.” Si ritiene opportuno accettare il consiglio del Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani in merito alla proposizione dell’appello, per il quale non è necessario alcun adempimento da parte dei singoli ricorrenti, essendo sufficiente il mandato originale a suo tempo conferito. Per le spese relative al procedimento d’appello, questa Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED del Veneto ritiene di poterle sostenere senza chiedere contributi ai singoli ricorrenti. E’ ovvio che qualora singoli interessati, pur avendo in origine rilasciato un ampio mandato, volessero non proseguire nell’iter giudiziario, potrebbero farlo a condizione di comunicare al più presto tale decisione, al fine di escludere il loro nome dall’appello. In assenza di esplicita comunicazione in tal senso, il ricorso in appello verrà effettuato dallo Studio Legale per tutti gli originari ricorrenti. Cordiali saluti. Salvatore Calabrese Via J. Stretto, 5 – 35124 Padova - Tel./fax 049/8802298-8804566 http://www.anaaoveneto.it – e-mail: [email protected]