WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO L’attività negoziale – Unità didattica AN5 Verifica finale Lo schema di comunicazione di avvio del procedimento Amministrazione scolastica di “Alfa” Il Responsabile unico del procedimento Spett.le ditta Beta sede _________ In relazione all’aggiudicazione definitiva a suo favore, datata 13 gennaio 2014, dell’affidamento della fornitura di materiale informativo, disposta a seguito della apposita procedura di gara indetta dalla scrivente amministrazione appaltante, precisato che, in data 30 gennaio 2014, è stato trasmesso alla scrivente Amministrazione un preavviso di ricorso (ex art 243 bis del d. lgs. n. 163/2006) a firma della ditta Gamma, seconda graduata, evidenziato che in detto esposto si assume, con uno specifico corredo documentale, la mancanza di un requisito morale in capo a codesta società, ovvero la sussistenza di una “risoluzione in danno” di un precedente rapporto contrattuale con altro Istituto scolastico, evidenziato ancora che, laddove quanto dedotto dall’impresa Gamma trovasse accoglimento, si imporrebbe l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, oltre che le previste sanzioni accessorie, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/90 e dell’art. 11 del d. lgs. n. 163/2006, si comunica l’avvio del procedimento di riesame, funzionale all’eventuale annullamento dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 8 della citata legge n. 241/90, si rende noto che lo scrivente è anche responsabile del procedimento, che presso l’intestatario Ufficio è possibile prendere visione degli atti nei giorni …., dalle ore … alle ore …., che il procedimento si concluderà nel termine di giorni ….. Ai sensi dell’art. 10 della legge suindicata, si informa che è possibile produrre memorie ed osservazioni, anche corredate da idonea documentazione, nel termine di giorni (assegnare un termine congruo, preferibilmente inferiore a quello di conclusione del procedimento). f.to il Responsabile unico del procedimento 1/3 L’attività negoziale – Unità didattica AN5 Verifica finale Lo schema di provvedimento di annullamento Amministrazione scolastica di “Alfa” Il dirigente Visto il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura d materiale informatico, adottato dalla scrivente Amministrazione scolastica a favore dell’impresa Beta, in data 13 gennaio 2014, all’esito della procedura di gara all’uopo bandita e sulla scorta anche della dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti morali dalla stessa presentata; visto il preavviso di ricorso (ai sensi dell’art. 243 bis del codice dei contratti), presentato dall’impresa Gamma, in data 30 gennaio 2014, anch’essa partecipante alla medesima procedura e risultata seconda graduata (ovvero postergata solo all’impresa Beta), in cui si assume (anche con supporto documentale) che l’aggiudicataria ha subito la risoluzione di un contratto di appalto stipulato, in precedenza, con altro Istituto scolastico; vista la comunicazione di avvio del procedimento, inoltrata alla ditta Beta in data 3 febbraio 2014, con la quale la si notiziava del procedimento di secondo grado; viste le osservazioni all’uopo formulate, acquisite al protocollo dell’Ente in data 15 febbraio 2014; viste le risultanze dell’istruttoria, in particolare l’apposito accertamento espletato in ordine al requisito di cui si assume la carenza; considerato che, quanto dedotto dalla ditta Gamma risulta comprovato dalla successiva istruttoria, per cui deve ritenersi che in capo a Beta non sussiste, ad oggi, né sussisteva, all’atto dell’aggiudicazione, uno dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, come richiamata dalla lex specialis della procedura di gara; considerato, altresì, che quanto controdedotto dall’interessata (nelle riferite osservazioni) non può trovare accoglimento, in quanto non è idoneo a superare la carenza riscontrata (posto che assume rilievo la circostanza di una precedente risoluzione del contratto, anche se di oggetto diverso da quello ora stipulando), né può darsi rilievo ad un’asserita buona fede; considerato, inoltre, che la carenza di un requisito all’uopo previsto, peraltro di ordine morale, vizia radicalmente il provvedimento di aggiudicazione oltre che la stessa ammissione a gara; evidenziato, anche, che l’interesse pubblico, insito nello svolgimento dell’attività de qua da parte di soggetti moralmente affidabili, oltre che concreto ed attuale, è certamente prevalente sull’affidamento vantato dal privato; 2/3 ritenuto che l’avveramento di una dichiarazione mendace impone la decadenza (del soggetto che l’abbia resa) da qualsiasi beneficio pubblico, indipendentemente dall’intervenuta adozione di provvedimenti definitivi ed esecutivi; ritenuto, ancora, che il breve lasso di tempo decorso dall’atto di aggiudicazione e la mancata stipula del contratto hanno impedito che si potessero consolidare posizioni soggettive meritevoli di particolare apprezzamento; ritenuto, infine, che la presentazione di una dichiarazione non veritiera rende recessivo e non tutelabile il presunto affidamento vantato dall’impresa Beta, anche a seguito dell’intervenuta aggiudicazione definitiva; richiamato il disposto dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, come novellata dalla legge n. 15/2005, oltre che l’art. 11 del codice dei contratti, dispone di annullare, per le ragioni specificatamente indicate in premessa, l’aggiudicazione definitiva sopra indicata, rinviando ad un’autonoma determinazione l’individuazione del nuovo affidatario. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti di natura sanzionatoria, in ragione della dichiarazione sostitutiva non veritiera resa dalla ditta Beta, ai sensi del DPR n. 445/2000. Avverte che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso giurisdizionale, innanzi al competente Tribunale amministrativo, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione. f.to il dirigente scolastico 3/3