monografia assistenza sanitaria integrativa

MONOGRAFIA
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
INTRODUZIONE
Cosa sono i fondi di assistenza sanitaria integrativa
I fondi di assistenza sanitaria integrativa sono fondi di origine negoziale o regolamentare
con finalità integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
Gli organismi di governo dei fondi sono di diretta emanazione delle parti costituendi e
l’approccio metodologico alla loro gestione è improntato sul sistema della bilateralità, per
esaltarne la piena condivisione delle scelte da parte di tutti i soggetti.
Indice
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Regime previdenziale dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa
Regime fiscale dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa
Lo scenario giurisprudenziale e la posizione ministeriale con riferimento alle
clausole istitutive di assistenza sanitaria integrativa
L’assistenza sanitaria integrativa nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e la
posizione di Confindustria
Il FasiOpen di Confindustria come alternativa a EST/QUAS
Allegati
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Riferimenti giurisprudenziali
Circolari/interpelli del Ministero del Lavoro
Schema-tipo di recesso da comunicare a Fondo EST
Bozza regolamento aziendale di adesione a FasiOpen
Comunicazione ai dipendenti di adesione a FasiOpen
Sito FasiOpen
Contatti
La monografia è curata dal Settore Sindacale e Sociale (Silvia Coccolo) ,
[email protected], tel. 0258370.342/348/255/499 fax 028305050, dall’Area Lavoro
e Previdenza (Laura Bernini), [email protected], tel. 0258370.360/213/332/336 fax
0258304945, e dal Settore Diritto d’Impresa e Fisco (Domenico Miscioscia)
[email protected], tel. 0258370.267/308, fax. 0258370334.
Aggiornamento
La monografia è aggiornata al 4 novembre 2011.
MONOGRAFIA
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
REGIME PREVIDENZIALE DEI FONDI
DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
I contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate, sotto qualsiasi
forma, presso Casse e Fondi, previsti da contratti collettivi o da accordi aziendali al fine di
erogare prestazioni integrative assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari nel
corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione sono esclusi dalla base imponibile ai
fini contributivi senza limiti di importo.
Su questi importi infatti il datore di lavoro è tenuto unicamente al pagamento di un
contributo di solidarietà pari al 10% della quota a proprio carico1.
Il contributo deve essere, in quanto tale, versato alla gestione pensionistica alla quale è
iscritto il lavoratore.
1
Cfr art. 6: “Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”, D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997;
cfr anche circ. INPS n. 263/1997, punto F.
MONOGRAFIA
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
REGIME FISCALE DEI FONDI
DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’iscrizione a Fondi di assistenza sanitaria integrativa permette di ottenere dei vantaggi
fiscali per i lavoratori dipendenti, in termini di deducibilità dei contributi versati.
Infatti, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’art. 51, dispone che non concorrono alla
formazione del reddito da lavoro dipendente, fino a un tetto massimo di euro 3.615,20, i
contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a
enti o casse che hanno esclusivamente un fine assistenziale a seguito di CCNL, accordo o
regolamento aziendale.
A partire dell'anno di gestione 2010, per mantenere i benefici fiscali sui contributi versati, i
Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli enti, le casse e le società di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, hanno l’obbligo di destinare una
quota non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse impegnate per la
copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, per l’erogazione di:
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prestazioni di assistenza socio-sanitaria rivolta a soggetti non autosufficienti;
prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili
per infortunio o malattia;
assistenza odontoiatrica.
I Fondi sanitari integrativi hanno, inoltre, l’obbligo di iscriversi entro il 31 luglio (e rinnovare
ogni anno la loro iscrizione) all’Anagrafe dei fondi sanitari, istituita presso il portale web del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L’Anagrafe, oltre a censire i soggetti operanti come organismi di sanità integrativa, in
modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l’azione della
sanità integrativa ed il Servizio Sanitario Nazionale, ha anche lo scopo di verificare il
rispetto della soglia delle risorse vincolare, che, come detto, rappresenta la condizione
necessaria per fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lett. a)
del TUIR.
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
LO SCENARIO GIURISPRUDENZALE
E LA POSIZIONE MINISTERIALE
CON RIFERIMENTO ALLE CLAUSOLE ISTITUTIVE
DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Premesse
In ogni contratto collettivo nazionale di lavoro è possibile distinguere tra una parte cd.
“normativa” e una parte cd “obbligatoria”.
“Parte normativa” del CCNL: insieme di quelle clausole che producono la loro efficacia
direttamente nel contratto individuale di lavoro (o meglio, nei confronti delle parti del
contratto individuale di lavoro). Vi rientrano le clausole destinate a regolare i trattamenti
retributivi (parte economica) e quelle che hanno ad oggetto altre condizioni di trattamento
dei lavoratori (periodo di prova, inquadramento, preavviso ecc..).
“Parte obbligatoria” del CCNL: insieme di quelle clausole che non producono la loro
efficacia diretta nei confronti dei singoli contraenti il contratto di lavoro, ma che si devono
ritenere vincolanti esclusivamente per i soggetti che hanno stipulato il CCNL. Sono
ritenute tali per es. quelle clausole che prevedono lo svolgimento di momenti di
informazione e/o confronto periodico sull’applicazione del CCNL o l’istituzione di
organismi/enti bilaterali preposti a presidio degli interessi dei soggetti del contratto.
La giurisprudenza
La giurisprudenza maggioritaria2 si è espressa nel ricondurre le norme contrattuali
collettive istitutive di fondi di assistenza sanitaria integrativa (cosi come quelle istituiscono
enti bilaterali, commissioni paritetiche ecc…) nell’ambito della parte obbligatoria del
contratto collettivo nazionale, riconoscendo che le stesse creano obblighi esclusivamente
per i soggetti collettivi contraenti.
Ne deriva che tali clausole contrattuali devono essere, di fatto, obbligatoriamente applicate
da quelle aziende che risultino iscritte alle associazioni datoriali stipulanti il CCNL (infatti
l’iscrizione a tali associazioni determina il rispetto integrale del CCNL), mentre invece
potrebbero essere disattese da quelle non iscritte.
Peraltro esistono sentenze di merito3, apparentemente di segno contrario, che affermano
la natura normativa/retributiva delle clausole istitutive di enti bilaterali. Si è detto
“apparentemente di segno contrario” perché in effetti, mentre le sentenze che affermano la
natura obbligatoria – e non normativa - delle previsioni del CCNL inerente ai fondi
bilaterali di assistenza sanitaria integrativa sono concentrate sugli obblighi di adesione e/o
2
3
Cass. Civ. sez. lav. N. 5625/2000, Cass. Civ. sez. lav. N. 6530/2001
Tribunale di Firenze 25.11.2002
iscrizione agli Enti, quelle che, al contrario, ne affermano la natura “normativa/retributiva”
sono maggiormente focalizzate sulla circostanza che le quote per la contribuzione al fondo
vadano a costituire parte del trattamento economico complessivo del lavoratore a
condizione che il CCNL ne preveda espressamente natura e importi prestabiliti.
Il Ministero Lavoro
Anche il Ministero del Lavoro, con diverse circolari/interpelli, si è più volte pronunciato –
già a partire dal 2004 - in materia di enti bilaterali per ricondurre le clausole contrattuali
istitutive degli stessi alla parte obbligatoria del contratto collettivo.
Con la recentissima circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro è
intervenuto nuovamente per fornire chiarimenti in merito alla questione dell’obbligatorietà o
meno del versamento contributivo agli enti bilaterali, cercando di far luce su una materia
caratterizzata da profonda incertezza.
Da un lato il Ministero ha ribadito che non è obbligatoria l’iscrizione all’Ente Bilaterale, e
ciò in coerenza con il principio costituzionale di libertà sindacale, da leggersi qui in chiave
negativa, ovvero come libertà di non aderire ad alcuna associazione stipulante il CCNL né
ad organismi da questa costituiti (quali per es i Fondi di assistenza sanitaria integrativa).
Dall’altro il Ministero affronta la tematica relativa alla natura ed efficacia di quelle norme
contrattuali che prevedono, per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema
bilaterale, il riconoscimento ai dipendenti di analoghe forme di tutela (per es. attraverso il
riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quelle erogate dal
sistema bilaterale, per sancire la natura economica-normativa delle stesse.
In conclusione il datore di lavoro, pur rimanendo libero di scegliere se aderire o meno al
sistema della bilateralità, non potrà esimersi, qualora scelga di non iscriversi all’ente
bilaterale di riferimento, dall’erogare quello stesso servizio mediante il riconoscimento
direttamente al lavoratore (previa quantificazione in termini economici da parte del
contratto collettivo) di una somma forfettaria ovvero di una prestazione equivalenti.
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
NEL CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
E LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA
Il Fondo EST nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 26.2.11
Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi prevede, come fondo di assistenza sanitaria
integrativa per tutti i dipendenti non dirigenti del settore commercio (ad esclusione dei
Quadri, per il quale opera il QUAS), il Fondo EST , operativo da settembre 2006.
EST è articolato in un unico piano sanitario e prevede una contribuzione che, a partire
dallo scorso mese di giugno, non è più unicamente a carico dell’azienda (attualmente le
imprese devono versare 10,00 euro per ogni lavoratore full time e 7,00 per ogni lavoratore
part-time), ma prevede un contributo minimo a carico del dipendente (1,00 euro sia per i
part-time che per i full time).
Sotto il profilo sostanziale le Parti firmatarie del CCNL Terziario 26.2.2011 (ovvero
Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL) hanno tentato
di qualificare la disposizione contrattuale relativa alla contribuzione a EST come
appartenente alla parte normativa/economica del CCNL - confermando quanto già stabilito
dall’ex art. 95 del precedente CCNL in merito alle funzioni del Fondo e alla obbligatorietà
del contributo a carico dell’azienda - e cercando quindi di conferire a quelle previsioni una
portata vincolante e con efficacia diretta sui rapporti individuali a prescindere dall’adesione
del datore di lavoro all’ Associazione datoriale firmataria (Confcommercio):
Dichiarazione a verbale – art….Fondo EST
““Le Parti si danno specificamente atto che, nella determinazione della parte normativa/economica del
presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’art. 95 per il
finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico
complessivo risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante
del trattamento economico(..)Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro (..)
assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL”.
Recependo quanto esposto dalla Circolare Ministeriale n. 43 del 15 dicembre 2010 il
CCNL Terziario ha altresì stabilito che, a far data dal 1° maggio 2011, in caso di omissione
del versamento del contributo al Fond EST l’azienda è tenuta:
•
ad erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione
non assorbibile, rientrante nella retribuzione di fatto, pari a Euro 15,00 lordi;
oppure
•
ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST
Rimangono comunque salvi, anche nell’ultimo rinnovo del 26 febbraio 2011 del CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi, gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o
aziendali, sottoscritti anteriormente al 2 luglio 2004,che prevedono l’istituzione di casse o
fondi di assistenza sanitaria integrativa.
La Posizione di Confindustria
Confindustria ha già avuto modo in passato di pronunciarsi sul tema dell’obbligatorietà
dell’iscrizione al Fondo EST, ricordando che la qualificazione giuridica delle clausole del
CCNL è un’attività riservata esclusivamente al giudice, il quale, nello svolgimento di tale
attività, non è vincolato dalla qualificazione eventualmente espressa dalle parti collettive.
Ha ricordato che il Ministero del Lavoro si era già pronunciato più volte in passato nel
riconoscere la natura obbligatoria (e non normativa) delle clausole istitutive di Fondi di
Assistenza Sanitaria Integrativa e, come tale, vincolante per le sole Parti firmatarie del
CCNL.
Del resto la pretesa di imporre l’assolvimento di un obbligo contrattuale soltanto tramite
l’iscrizione ad un organismo bilaterale (qual è il Fondo EST), costituito da una ben
determinata associazione di rappresentanza datoriale, comporta una violazione della
libertà di associazione sindacale, costituzionalmente garantita dall’art. 39 della
Costituzione, che si esplicita o nella possibilità di non aderire ad alcuna associazione di
rappresentanza ovvero nella libera scelta dell’associazione cui conferire mandato.
Tuttavia, a seguito della recente circolare ministeriale n. 43 del 15 dicembre 2010, è da
ritenersi che il datore di lavoro aderente al sistema Confindustria, seppur non vincolato
dall’adesione a EST, sarà tenuto, qualora scelga di non aderire a tale Fondo, a
riconoscere ai lavoratori delle prestazioni sanitarie equivalenti (per es. tramite l’adesione al
Fondo confindustriale di Assistenza Sanitaria Integrativa FasiOpen. Questa è la soluzione
che sembrerebbe preferibile in luogo del pagamento al lavoratore della somma forfettaria).
Le considerazioni di cui al comma precedente possono essere estese anche al QUAS
(Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Quadri del settore Terziario), anch’esso
riconducibile alla parte obbligatoria del CCNL e come tale non vincolante per le aziende
del sistema Confindustria (che non siano anche associate a Confcommercio), le quali
dovranno optare per altre forme alternative di assistenza sanitaria integrativa (per es.
FasiOpen, piano sanitario C) avendo cura che le stesse non siano, in termini di costi e
prestazioni, peggiorative rispetto al QUAS.
FAQ
•
L’iscrizione al Fondo EST e la relativa contribuzione è obbligatoria per le aziende di
Assolombarda che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi?
No.
(Se però l’azienda, oltre ad Assolombarda, dovesse essere iscritta anche a
Confcommercio allora avrebbe un obbligo di rispettare integralmente il CCNL, ivi
compresa la parte relativa all’adesione ad EST).
•
Cosa si verifica nell’ipotesi in cui l’azienda di Assolombarda che applica il CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi non dovesse aderire ad EST?
L’azienda, in questo caso, è tenuta, sulla base di quanto previsto dal CCNL, a
corrispondere al lavoratore o un elemento distinto della retribuzione (pari a Euro
15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di
fatto) oppure a garantire ai propri dipendenti le medesime prestazioni sanitarie
previste dal Fondo EST. L’ultima soluzione appare preferibile, laddove l’azienda
scelga di aderire al fondo di assistenza sanitaria integrativa di Confindustria
FasiOpen.
•
L’adesione, da parte di aziende di Assolombarda, ad altri schemi di assistenza
sanitaria integrativa può essere considerata alternativa ad EST?
Si, sempre che l’azienda offra delle prestazioni sanitarie che siano equivalenti (e
non peggiorative!) rispetto ad EST.
In questo senso il Fondo confindustriale FasiOpen si pone, per le aziende di
Assolombarda che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, come una
valida alternativa a EST.
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
IL FASIOPEN DI CONFINDUSTRIA
COME ALTERNATIVA A EST/QUAS
Confindustria, in collaborazione con Federmanager, ha costituito, nell’ambito del Fasi
(Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e
servizi), un Fondo sanitario aperto a collettività aziendali di lavoratori non dirigenti che si
chiama FasiOpen, attivo da gennaio 2009.
Esso ha l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di sanità integrativa di natura
negoziale del sistema delle imprese che offre le seguenti opportunità:
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la base di know how qualificato e collaudato maturato dal Fasi;
bassi costi gestionali;
la possibilità di accedere alla rete di convenzioni dirette realizzata e gestita dal Fasi
in circa venti anni di attività
E’ articolato in quattro piani sanitari, più un recente piano sanitario modulare che permette
di personalizzare le prestazioni e le quote contributive in base alle esigenze e alle
disponibilità economiche di aziende e lavoratori.
La richiesta d'iscrizione della collettività è riservata al datore di lavoro ed è esclusa nelle
ipotesi in cui il CCNL confederale applicato ai lavoratori già preveda un fondo categoriale o
settore affine a quest'ultimo.
Per tutte le aziende associate al sistema Confindustria che applicano a propri lavoratori il
CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi ,FasiOpen si propone come una valida
alternativa ai Fondi EST e QUAS.
Fra i pacchetti di prestazioni sanitarie previsti da FasiOpen - e che hanno diverso valore
economico - ve ne è infatti uno (piano A) economicamente equivalente a quello proposto
da Fondo EST (120 Euro) e l’altro (piano C) che potrebbe essere applicato ai Quadri in
alternativa a Quas e il cui costo (360,00 Euro) potrebbe non essere totalmente a carico
dell’azienda (l’impresa infatti ha la facoltà di definire, attraverso un accordo aziendale,
quale quota intende assumere a proprio carico e quale, invece, deve essere l’entità della
quota eventualmente a carico del lavoratore). Tutti i piani sanitari danno la possibilità di
iscrivere anche il nucleo familiare del lavoratore versando una quota aggiuntiva.
Le imprese, già iscritte a Fondo EST che volessero aderire a FasiOpen, devono
comunicare il loro recesso al Fondo EST (si allega a tal proposito, negli allegati, schema
tipo di recesso al Fondo Est).
Massima Cassazione Civile Sez. Lav., sentenza n. 5625 del 5 maggio 2000
Nell'ambito di un contratto collettivo è possibile distinguere la parte economica,
concernente il trattamento retributivo dei lavoratori, e la parte normativa, che può
contenere anche clausole destinate non già a disciplinare direttamente il rapporto di
lavoro, bensì a regolare i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione
dei contratti medesimi; talché queste ultime clausole creano obblighi e diritti per le parti
stipulanti e non già per i singoli lavoratori. (Fattispecie relativa al contratto collettivo del
1988 per i dipendenti di aziende municipalizzate che prevedeva che le parti stipulanti
avrebbero provveduto ad istituire un fondo di integrazione dei trattamenti pensionistici di
tipo diverso da quello esistente).
Sez. Lav., sent. n. 5625 del 05-05-2000, Annunziata c. Premungas .
Massima Cassazione Civile Sez. Lav., sentenza n. 6530 del 10 maggio 2001
L'art. 3 del D.L. n. 71 del 1993 (convertito nella legge n. 151 del 1993) - che, innovando
rispetto alla disciplina generale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dettata
dall'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), ha subordinato
il riconoscimento in favore delle "imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti
collettivi nazionali dell'artigianato" degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel
Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali all'integrale rispetto non soltanto
degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva di categoria, ma anche degli
istituti normativi della contrattazione stessa - non esclude l'attribuibilità dei benefici in
argomento in favore delle imprese che non abbiano provveduto al versamento dei
contributi dovuti agli enti regionali bilaterali per l'artigianato (operativi solo in alcune
Regioni). Infatti, le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano né fra gli
istituti di parte economica né fra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva
di riferimento dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente
"obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.
Sez. Lav., sent. n. 6530 del 10-05-2001, I.N.P.S. c. Soc. F.lli Tacchella di Tacchella A. &
C.
Massima Tribunale di Firenze, 25 novembre 2002
La clausola contrattuale che, nel prevedere l'istituzione di un ente bilaterale,
ponga l'onere del relativo finanziamento a carico in parte del datore di lavoro e
in parte del lavoratore, è dotata di efficacia normativa e si iscrive nella c.d.
parte economica del contratto, allorché risulti che le parti collettive abbiano
previsto le suddette quote quali elementi indiretti della retribuzione,
concorrendo le medesime a determinare il trattamento economico
complessivamente spettante al lavoratore; sussistendo una simile previsione, il
previsto meccanismo di finanziamento dell'ente bilaterale non vincola le sole
parti stipulanti il Ccnl, ma anche le parti del rapporto individuale di lavoro e i
lavoratori non possono sottrarsi al prelievo della quota a loro carico, né
pretendere la ripetizione di quanto già versato.
Trib.Firenze, 25-11-2002 D'Intino e altri c. Metro Cash and Carry Spa
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 40/2004
Roma 14 ottobre 2004
Oggetto: Il nuovo contratto di apprendistato
1. Premessa
Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del decreto legislativo n. 276
del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della
obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a
corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a
mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti
necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnicoprofessionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta
formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144) attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.
Va peraltro subito precisato che con il decreto legislativo n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa
l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo
l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato,
per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via
transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251,
recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro".
Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del
decreto legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore è solo eventuale e non
integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, così come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del
lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione
e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto
l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1)
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato
professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina dell'apprendistato presuppone
il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è
particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operatività la definitiva
implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone
una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è
subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di
cornice, nell'ambito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da
considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito
delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche
l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente
nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto.
2. Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti
In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità dell'istituto, è stabilito un
limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di
apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre.
Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la
disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato
l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85,
comma 1, del d.lgs n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di
reintrodurre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una
diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una
disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni
di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale.
Non potranno altresì essere considerate legittime, neppure ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30
del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato
alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
3.1 Le finalità
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al
conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del
2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo
l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro.
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto
quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo
formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino
ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18
anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si
vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo
l'articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso
l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto
come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in
possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può
essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i
diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di
apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi
La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del
sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione
della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla
disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo.
4. Apprendistato professionalizzante
4.1 Le finalità
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito
dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di
una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì
l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore
qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro
appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo
49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che
abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e con la disciplina del nuovo
apprendistato, pertanto non si considerano applicabili fino alla piena operatività dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in attesa
delle discipline regionali, che andranno adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda i
profili formativi. E' tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto
che il contratto di apprendistato professionalizzante è già stato oggetto di regolamentazione da parte
di contratti collettivi nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo luogo, essere stipulato in forma
scritta ad substantiam. All'interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a
cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del
rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal
contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata
massima di sei anni. È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata
dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da
conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo
"Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Resta dunque
inteso che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di Regioni e parti sociali
resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto attiene la durata del contratto di
apprendistato. Per nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà
essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti
non potrà essere superiore ai sei anni.
Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, secondo la
disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano
formativo individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore di lavoro
di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso
l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti
formativi maturati durante il periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni
previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi
ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e
doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli
21 e 22, così come espressamente previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi
applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto, così come regolata
dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del contratto di
apprendistato professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a
norma dell'articolo 2118 del Codice civile.
L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia espressamente abrogato sia l'articolo 2,
comma 2, sia l'articolo 3 della legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa
regionale regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, è da ritenersi
ancora applicabile la disciplina previgente al decreto legislativo n. 276 del 2003, fatta salva
l'abrogazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del
lavoro che infatti è immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e normativi
All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l'apprendista con
tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge
n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un
procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla
base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53,
comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla
base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla
norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in
azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del
contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto
di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo
La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è
demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con Legge
Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione formale che
potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal
piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione
esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di "formazione formale",
ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo
percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le
modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per
l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e
strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e
competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano
formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning,
anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso
strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa
regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità con
quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso
datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un
livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al
termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate
competenze all'accompagnamento del lavoratore.
È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della
formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di
apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come
indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003.
5. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
5.1 Le finalità
L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o
diploma di specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge
17 maggio 1999, n.144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria,
universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore.
L'articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l'apprendistato per
acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della
formazione tecnica superiore come previsto all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere
stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività
compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa tra i tra i 18
e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di
livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che
abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio.
Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è
altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente
combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per quanto attiene ai profili
formativi e anche caso per caso, dalle Regioni ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nonché con le
Università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e
coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si realizzeranno
con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall'Università o dall'Istituto
formativo.
Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la
qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a
garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà
essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso.
L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei percorsi di apprendistato di
alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la
frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta
formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come
concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare
pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e
dei datori di lavoro e con le Università e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione
(in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze
che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo
della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo
individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955 e successive
modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di
lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.
6. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto
specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle
Regioni e dalle Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base
del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di
apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la
ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati
dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In
attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno
autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi
di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano
individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con
maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la
valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite
mediante percorso di apprendistato.
7. Contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza
Quando l'azienda opera per l'erogazione "a distanza" di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al
mercato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il
concetto di unità produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono
virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e
formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso tele-affiancamento e
video-comunicazione da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante
la loro localizzazione nella unità produttiva ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli
strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per l'attività di tutoraggio il
cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici
sopradescritti.
8. Disciplina sanzionatoria
L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato dall'articolo 11 del decreto
legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre
tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di
apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento
all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il
raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a titolo
sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di
formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina
regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità
di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla
regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni
altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura
sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di
apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione
professionale.
Firmato IL MINISTRO
Roberto Maroni
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare n. 30/05
Prot: 15/0012913/14.01.04.03
del 15 luglio 2005
Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato lavoro
Ufficio Regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
PALERMO
Alla provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato lavoro
TRENTO
All'INPS
Direzione generale
ROMA
All'INAIL
Direzione generale
ROMA
Alla Direzione generale per l'attività ispettiva
Al SECIN
SEDE
OGGETTO: Circolare in materia di apprendistato professionalizzante.
I. Premessa
Alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla legge n. 80 del 2005, di
conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il
comma 5-bis, all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed a seguito dei
chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005, che si
pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di competenze nella regolamentazione dei profili
formativi del contratto di apprendistato, si ritiene necessario fornire alcune delucidazioni
operative in merito alla disciplina del contratto di apprendistato Professionalizzante.
II. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali
Occorre precisare, in primo luogo, che a seguito della novella di cui all'articolo 13-bis, comma
1, del decreto-legge n. 35 del 2005, che aggiunge il comma 5-bis, all'articolo 49, decreto
legislativo n. 276 del 2003, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in
attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, alla autonomia
collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di accelerare il processo
di messa a regime dell'istituto, affida la definizione della disciplina per l'apprendistato
professionalizzante agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i
quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla esclude peraltro, anche ai sensi
dell'articolo 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che la regolamentazione
della materia venga definita anche mediante uno o più accordi interconfederali.
In attesa della regolamentazione regionale è pertanto legittimo il rinvio alla contrattazione
collettiva nazionale previsto dall'articolo 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del
2003, che dovrà in ogni caso applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto
legislativo n. 276 del 2003.
In considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo, il contratto di apprendistato
professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo
unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
anche antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che abbiano determinato –
direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a
prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL – gli elementi minimi di erogazione e di articolazione
della formazione. In caso di dubbio circa la utilizzabilità del contratto collettivo le parti sociali
interessate e i singoli datori di lavoro potranno utilizzare, per gli opportuni chiarimenti, l'istituto
dell'interpello di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004.
Qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione
dell'istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti, in accordo tra
loro, potranno determinarne il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti
dall'ISFOL in vigenza della legge n. 196 del 1997 vuoi mediante l'ausilio degli Enti bilaterali e,
qualora previsto dal CCNL applicato, previo parere di conformità degli stessi, vuoi, infine,
tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di
disciplina sperimentale dell'apprendistato professionalizzante.
Ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano infatti in vigore le
sperimentazioni regionali e le relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato della
decreto legislativo n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti. Questo in
considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del 2004, il decreto
legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi
d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto. Peraltro, qualora vi siano sperimentazioni
regionali in atto le parti sociali dovranno uniformasi ad esse proprio in ragione del fatto che la
cooperazione tra livello nazionale, livello regionale e parti sociali è il meccanismo individuato
dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per mettere a regime il nuovo apprendistato.
III. Articolazione ed erogazione della formazione e competenze degli enti bilaterali
Alla luce di quanto affermato all'articolo 49, comma 5, lett. b), ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati tra associazioni datoriali e organizzazioni dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e agli enti bilaterali è assegnato, in
via sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di determinare le modalità di
erogazione e della articolazione della formazione, esterna o interna, alla singole aziende. Sono
pertanto fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, per
l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili
formativi dell'istituto, il necessario parere di conformità da parte dell'ente bilaterale.
A questo proposito, come già affermato con Circolare n. 40 del 2004, abrogato l'obbligo di
richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma
1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono da considerarsi legittime le clausole dei
contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il
parere di conformità per quanto attiene i profili formativi del contratto, alla iscrizione all'Ente
Bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale. Saranno
pertanto considerati validi i contratti di apprendistato stipulati anche in assenza di iscrizione
all'Ente bilaterale. Va tuttavia precisato, come già specificato nella Circolare n. 40, che è pur
sempre ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti di apprendistato al
parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i profili formativi dei contratti
medesimi, là dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non si ponga in contrasto
con i principi costituzionali di libertà sindacale.
Come previsto dall'articolo 49, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003 la
formazione formale, interna o all'esterna alla azienda, dovrà essere prevista per un minimo di
centoventi ore all'anno. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, per formazione
formale si intende la formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno
dell'impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento,
certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni
in atto ovvero dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà
essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di elearning. Restano peraltro ancora valide le distinzioni tra competenze trasversali e tecnico
professionali di cui alla legge n. 196 del 1997.
Là dove esistano sperimentazioni in atto, e in attesa delle leggi regionali, il piano formativo
individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e
dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di
una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno
autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
IV. Limiti di età
Così come previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
confermato dai più recenti orientamenti della Cassazione (sentenza n. 10169/2004), possono
essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra
i 18 e 29 anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento
del
trentesimo
anno
di
età
(ovvero
fino
a
29
anni
e
364
giorni).
E' opportuno precisare, a questo proposito, che l'immediata operatività dei nuovi limiti di età
opera unicamente con riferimento ai quei contratti collettivi che prevedano direttamente o
indirettamente, come indicato sopra, gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della
formazione. Per le situazioni sopra descritte, viene così a decadere la vigenza della legge n.
196 del 197, che rimane comunque applicabile (in attesa delle intese di cui al comma 4
dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 o delle leggi regionali di cui al comma 5-bis
all'art 49 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003)per i giovani di età compresa tra i 16 e 18
anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione. Per la parte economica e normativa e riguardo ai contenuti
formativi sono ad essi applicabili le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la
precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.
V. Profili retributivi
A conferma di quanto già affermato nella circolare n. 40/2004, la retribuzione dell'apprendista
è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere
inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed
impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del
contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell'apprendista,
spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di
inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità dell'apprendista. Come già
specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1,
dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della
retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in
base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla
contrattazione collettiva.
VI. Durata
Ai sensi dall'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 la durata del
contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni e superiore
a sei. In tal senso pare opportuno rammentare che per la regolamentazione di rapporti di
breve durata con giovani e adolescenti sarà possibile utilizzare lo strumento dei tirocini estivi di
orientamento la cui regolamentazione, così come espressamente chiarito dalla Sentenza della
Corte Costituzionale n. 50/2005, è rimessa alla competenza delle Regioni.
FIRMATO
IL MINISTRO
ROBERTO MARONI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
-
Partenm Roma, 15/12/2010
Prot. 04 1 UL 1 0006380 1 P
/
M a Direzione generale per l'attività ispettiva
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Aila Direzione generale degli arnmoràzzatori sociali e incentM all'occupazione
I
Alla Direzione generale per le politiche previdenziali
Aila Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la forniazione
I
Aila Ditezione Generale del mercato del lavoro
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
AU'INPS - Direzione Generale
l
All'lNAIL - Direzione Generale
AL1'ENPALS - Direzione Generale
AU'IIWDAP - Direzione Generale
LORO SEDI
I
l
e, p. C.
L
Alle Presidenze o Segreterie Generali di.
CGIL
f m 06/84764 11
CISL
f m 06/84733 14
UGL
f m 06/320 1944
l
{
uI
CONFSAL
fm 06/58 18218
CONFCOMMERCIO
fax 06/5898 148
CONFESERCENTI
-
fax 06/4746886
CONFAPI
I
fax 06/6780930
1
ABI
f.-.0616767457-313
l
l
I
ANIA
jàx .06/3227135
CONFSERVIZI
fm 06/4 7865250-1
CONFETRA
fax 06/ 84 15576
CONFARTIGIANATO
fax 06170454320
CNA
fm 06/44249511
CASARTIGIANI
fm 06/5755036
CLAAI
fm 06/6877580
CONFAGRICOLTURA
&x 06/68806908
CL4
fax 06/3204924
l
i
COPAGRI
f m 06/42027007;06/42391397
LEGA COOPERATIW
f m 06/84439370
CONFCOOPERATTVE
fax 06/68 134236
-I
AGCI
f m 06/583272 1O
UNICOOP
j2x 06/44249995
CIDA
fax 06/97605109
CONFEDIRMIT
f m 06177204826
CIU-UNIONQUADRI
f m 06/3225558
CONFAIL
f m 02/29525692 - 06/44700197
ASSOLAVORO
fax 06/32500942
CONFEDERTECNICA
f m 06/32500386
CONFPROFESSIONI
f m 06/54229876
USAE
f m 06/48 19080
ALLEANZA LAVORO
f m 06/32500942
ACRI
f m 06/ 68 184269
CIPA
fax 055/3504 18
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
fax 06/5408282
LORO SEDI
Oggetto: versamento contributi enti &laterali
-I
Con la presente circolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende fornire alcuni
chiarimenti in mi-rito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti
bilaterali. Ciò in relazione a numerose istanze di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124
del 2004 - due pervenute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, una da
Confartigianato e Cna, una da Confapi - a cui si dà risposta cumulativa e unitaria atttaverso questa
nota interpretativa.
Un primo ordine di problemi amene alla riconduzione del versamento contributivo in favore
dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa owero alla parte obbligatoria del contratto
collettivo di lavoro.
Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato - a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in
mento alla interpretazione dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn.
40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot.
25/SEGR/0007573) - nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in
coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà
associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto
comunitario della concorrenza.
Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti
collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fomke tutele aggiuntive ai
prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non
della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori
di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una
assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche atttaverso una loro quantificazione in termini
economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano - come nel settore
dell'qnato
-
sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su
base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni
equivalenti quale alternativa al versamento del contributo ali'ente bilaterale di riferimento.
In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela - owero del versamento a favore del
prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di
lavoro, di prestazioni equivalenti a
della bilateralità
- va, infatti, correttamente riferita
alla
parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di
diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa
- o, più in generale, il datore di
lavoro (si pensi agli studi professionali) - e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza
-!
con la funzione social-tipica della parte econornico/norrnativa del contratto collettivo di realizzare ex articoli 3 e 36 della Costituzione - una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di
una determinata categoria o gruppo professionale.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una
determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa owero il trattamento di
sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo
lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per a'dempiere al
corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti
collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla
stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non
aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento
di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai
diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Maurizio Sacconi
,
Roma, 21 dicembre 2006
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso
Viale Orleans n. 22
31100 – Treviso
Prot. 25/SEGR/0007573
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dall’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Treviso – contrattazione collettiva – clausole relative all’istituzione di
Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa – funzione normativa od obbligatoria – applicazione della
sola parte normativa del contratto – iscrizione dell’azienda alle associazioni stipulanti - effetti sul
riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall’art. 10 L. n. 30/2003.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso ha formulato istanza di interpello, ai sensi
della normativa di cui all’oggetto, al fine di conoscere l’interpretazione di questo Ministero sulla
possibilità di attribuire natura obbligatoria anziché normativa alle clausole relative all’istituzione di
un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa contenute nei CCNL per i dipendenti delle aziende del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 e dei dipendenti delle aziende del
Turismo del 19 luglio 2003.
Si chiede poi – considerando che l’art. 10, L. n. 30/2003 subordina il riconoscimento di
benefici normativi e contributivi per le aziende del settore all’integrale rispetto degli accordi e dei
contratti collettivi di categoria – quali siano le conseguenze sulla concessione di dette agevolazioni
per le aziende che, pur aderendo alle organizzazioni firmatarie dei contratti, applichino la sola parte
normativa degli stessi e non quella obbligatoria.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In ordine alla natura delle clausole contrattuali in argomento la giurisprudenza formatasi negli
ultimi anni ha qualificato come obbligatorie e quindi non disciplinanti direttamente il rapporto di
lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente per i soggetti collettivi contraenti, varie disposizioni
contrattuali tra cui quelle relative all’istituzione di enti bilaterali e commissioni paritetiche ed alla
costituzione e funzionamento di casse integrative di previdenza o di assistenza (Cass. civ., sez. lav.,
1
n. 5625/2000; Cass. civ., sez. lav., n. 530/2003; Cass. civ., sez. lav., n. 6530/01, Cass. civ., sez. lav.,
n. 6173/1995).
Tra le motivazioni addotte per l’esclusione di tali istituti contrattuali dalla parte economiconormativa del contratto rilevano in particolare quelle concernenti la natura non retributiva della
contribuzione prevista per il loro finanziamento e delle prestazioni erogate. A tal proposito, sostiene
la Suprema Corte, va riconosciuto carattere retributivo esclusivamente alle prestazioni da
corrispondersi in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro e natura previdenziale ed
assistenziale a quelle di tipo meramente eventuale legate all’avverarsi di determinate situazioni
pregiudizievoli la cui contribuzione, tra l’altro, è esclusa dal reddito imponibile a fini contributivi ai
sensi dell’art. 27, comma 2, lettera f), D.P.R. n. 797/1995 come riformulato dall’art. 6, D.Lgs. n.
314/1997 (Cass. civ., sez. lav., n. 6530/2001).
In relazione al secondo interrogativo sul problema dell’integrale rispetto degli accordi e
contratti collettivi di categoria per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui
all’10, D.Lgs.30/2003, è intervenuto questo Ministero che, con circolare n. 4/2004, ha ritenuto
sufficiente l’integrale rispetto della sola parte economica e normativa dei contratti e non anche di
quella obbligatoria. Altrimenti, con particolare riguardo all’obbligo di adesione agli enti bilaterali,
si creerebbe un contrasto tra la norma citata ed i principi costituzionali di libertà sindacale e quelli
comunitari di concorrenza. A tale orientamento si è conformato anche l’INPS con circolare n.
74/2005.
Con riferimento al caso di specie si può dunque ritenere che le clausole contrattuali istitutive
dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore turismo e terziario,
distribuzione e servizi, presentino tutti gli elementi e le caratteristiche sopra evidenziate per poter
rivestire natura obbligatoria.
Di conseguenza, essendo la mancata applicazione di clausole contrattuali meramente
obbligatorie, irrilevante, come si è visto, ai fini specifici del riconoscimento dei benefici di cui
all’art. 10 L. n. 30/2003, non si pone il problema di una diversità di trattamento applicabile alle
aziende del settore in dipendenza dalla loro iscrizione alle organizzazioni sindacali stipulanti,
purché vi sia l’integrale rispetto della parte normativa dei citati contratti di categoria.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
PP
FF
2
FAC-SIMILE DI RECESSO DAL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA EST
(LETTERA SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA)
RACCOMANDATA A.R.
Spett.le FONDO EST
Via ….
Oggetto: comunicazione di recesso; Cod. aderente ................
Con la presente, Vi comunichiamo – ad ogni effetto contrattuale e di legge
– il nostro formale recesso dall’adesione al Vostro Fondo, per la data
del………………………………………………….1
Ovviamente, provvederemo a versarVi nei termini i contributi dovuti fino a tale data.
Distinti saluti,
1
Si consiglia di contattare il Settore Sindacale e Sociale di Assolombarda prima di inviare la comunicazione di recesso.
(LETTERA SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA)
BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AZIENDALE DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE (FASIOPEN)
La …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro), ha presentato domanda di ammissione a
FasiOpen, un fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito da Confindustria e
Federmanager. Nel caso la domanda fosse accettata, tramite detto Fondo la …..(nome
dell’impresa o del datore di lavoro) erogherà prestazioni sanitarie a favore di tutta la
collettività dei dipendenti non dirigenti (o a favore di collettività omogenee di dipendenti
come, ad esempio, i quadri ) con contribuzione a totale carico dell’azienda.
Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa offerte sono indicate nel “Piano Sanitario”
allegato al presente regolamento.
E’ prevista la possibilità, con una quota aggiuntiva a carico del lavoratore, di estendere la
copertura sanitaria integrativa all’intero nucleo familiare, purché tale richiesta riguardi
almeno il 30% dei lavoratori assistiti. Per nucleo familiare si intende: il coniuge del
lavoratore; i figli fino al compimento del 18° anno di età, purché fiscalmente a carico del
lavoratore, secondo le vigenti disposizioni di legge. I figli di età superiore al 18° anno, fino
al 21° anno, purchè fiscalmente a carico in corso di studio pre universitario oppure per la
durata legale del corso di studio universitario fino al compimento del 26° anno di età.
E’ prevista la possibilità, con una quota aggiuntiva a carico del lavoratore, di accedere ad
un altro tra i piani sanitari proposti da FasiOpen. In questo caso, i lavoratori interessati
dovranno comunicare tale scelta all’azienda contemporaneamente agli altri dati utili ai fini
dell’attivazione della copertura sanitaria (si veda sotto). In caso il lavoratore chieda, con
quota aggiuntiva a suo carico, di estendere la copertura sanitaria ai familiari, gli stessi non
potranno essere coperti da un piano sanitario diverso da quello scelto dal lavoratore.
In ogni caso in cui il lavoratore opti per una copertura che comporta la corresponsione di
una quota aggiuntiva a suo carico, questa sarà riscossa dalla ….…..(nome dell’impresa o
del datore di lavoro) con trattenuta (mensile…o altro ) sulla busta paga.
Si avvisa che nel caso in cui non fosse possibile operare la trattenuta per insufficienza
della retribuzione dovuta, cesserà completamente la copertura sanitaria.
Resta inteso che, anche nel caso in cui taluno dei lavoratori eserciti la facoltà di optare,
con una quota aggiuntiva a suo carico, per gli ulteriori piani sanitari previsti da FasiOpen
ovvero per la copertura sanitaria integrativa estesa al nucleo familiare, il presupposto
dell’erogazione delle prestazioni rese da FasiOpen a favore dei dipendenti è, in ogni caso,
solo e soltanto l’adesione unilaterale della …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) al
FasiOpen.
Pertanto, la …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) resta sempre libera di recedere
dall’adesione al fondo con propria autonoma determinazione, salvo congruo preavviso,
conformemente alla normativa prevista dal regolamento di FasiOpen. A seguito
dell’eventuale recesso dal FasiOpen deciso dalla …..(nome dell’impresa o del datore di
lavoro), il dipendente e l’eventuale nucleo familiare non potrà vantare più alcun diritto alle
prestazioni sanitarie integrative, fatte salve quelle effettuate e fatturate entro la data di
cessazione dell’iscrizione dell’azienda a FasiOpen, che sarà opportunamente portata a
conoscenza dei lavoratori.
[ in caso di azienda iscritta al Fondo EST-Confcommercio ] Con decorrenza dal………. ,
i lavoratori / dipendenti già iscritti al Fondo EST verranno iscritti al FasiOpen, salva loro
diversa ed espressa manifestazione di volontà, da comunicare per iscritto entro il giorno….
In quest’ultimo caso ad essi non potrà essere garantita alcuna prestazione sanitaria
integrativa, con esonero da ogni responsabilità da parte della …..(nome dell’impresa o del
datore di lavoro) .Per i lavoratori che intendono chiedere l’estensione dell’assistenza ai
componenti il nucleo familiare sarà necessario comunicare i relativi dati anagrafici – ivi
compresi i codici fiscali - necessari per la registrazione degli assistiti nonché portare il
modulo sottoscritto da questi ultimi per il consenso al trattamento dei dati personali
[ in caso di azienda non iscritta al Fondo EST-Confcommercio ]
Per rendere operativa la copertura sanitaria, i lavoratori sono tenuti, da un lato, a
comunicare i propri dati anagrafici – ivi compresi i codici fiscali - necessari per la
registrazione dei lavoratori da assistere, compresi quelli dei componenti il nucleo familiare
per il quale il lavoratore intenda chiedere l’estensione dell’assistenza, nonché a rilasciare il
consenso, previa adeguata informativa, in ordine al trattamento dei loro dati personali, che
dovranno essere comunicati al FasiOpen.
L’azienda provvederà a comunicare la data esatta di decorrenza della copertura sanitaria.
Per i lavoratori assunti in data successiva a quella di inizio assistenza della collettività, la
decorrenza sarà il primo giorno del mese successivo a quello di avvenuto superamento
del periodo di prova (ove previsto).
L'assistito è tenuto a comunicare tempestivamente all'azienda ogni variazione dei dati in
possesso del FasiOpen.
I lavoratori già iscritti che intendano modificare il loro piano sanitario, con eventuale
variazione della contribuzione a loro carico, dovranno darne comunicazione scritta entro il
31 ottobre di ogni anno e la cancellazione o la modifica avrà effetto dal 1° di gennaio
dell’anno successivo.
Le richieste di prestazioni, inerenti ciascun lavoratore assistito ed eventualmente i suoi
familiari, se pure assistiti, devono essere trasmesse al FasiOpen, direttamente dal
lavoratore stesso con frequenza minima mensile e comunque entro 90 giorni dalla data di
rilascio del documento di spesa. Tale termine deve essere considerato essenziale ad ogni
effetto.
Le richieste di prestazioni inviate oltre il termine massimo non potranno dar luogo ad alcun
rimborso.
In ogni caso, si ricorda che le coperture di FasiOpen saranno attivate solo e soltanto a
seguito dell’accettazione, da parte dei competenti organi di FasiOpen, della domanda di
adesione formulata dalla …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) e che le stesse
coperture cessano con il venir meno del rapporto di lavoro (aggiungere /di collaborazione
nel caso in cui l’azienda preveda anche questa tipologia tra i destinatari) con la Società.
Per tutto quanto non richiamato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto, al
Regolamento e alle ulteriori indicazioni operative e modalità di funzionamento riportate nel
sito ufficiale del Fondo: www.fasiopen.it.
Sarà comunque cura della…..…..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) consegnare ai
lavoratori la necessaria modulistica, in allegato ad apposita comunicazione.
La Direzione
ALLEGATI:
Aziende non provenienti dal Fondo EST: Piano sanitario A/B/C/D
Aziende con Fondo EST: Piano sanitario A, (o, eventualmente, gli altri piani sanitari che si intendono
applicare)
FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DI DOMANDA DI ADESIONE A FASIOPEN
(LETTERA SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA)
A tutto il personale non dirigente
Lì………
Oggetto: Assistenza Sanitaria Integrativa FasiOpen
Siamo lieti di comunicare di aver presentato domanda di adesione, al Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa FasiOpen, (nel caso di aziende già iscritte al FasiOpen: “in
sostituzione dell’attuale Fondo Est che continuerà a essere operativo fino
al……………………”). Se la domanda di adesione verrà accettata dagli organi competenti
del FasiOpen, la copertura sanitaria, così come disciplinata dal regolamento
aziendale…… (indicare data e modalità di diffusione, ad es affisso….inviato via mail
aziendale, etc etc), varrà dal…., (nel caso di aziende già iscritte al FasiOpen: “senza
soluzione di continuità con quella precedentemente fornita dal Fondo EST”)
L’accesso alle prestazioni sanitarie fornite da FasiOpen continuerà a essere totalmente
gratuita per il lavoratori beneficiari, in quanto il contributo di adesione al Fondo è
unicamente a carico dell’Azienda.
E’ altresì prevista la possibilità, con una quota aggiuntiva a carico del lavoratore, di
estendere la copertura sanitaria integrativa all’intero nucleo familiare di quest’ultimo. E’
prevista inoltre, sempre con una quota aggiuntiva a carico del lavoratore, la possibilità di
accedere alle prestazioni di Piani Sanitari diversi da quello cui il lavoratore è iscritto a cura
dell’Azienda ed allegato alla presente lettera (Piano A). In tale ipotesi si invitano gli
interessati a prendere contatti con ……….(specificare l’Area/Settore)……….
In ogni caso in cui si opti per una copertura che comporta la corresponsione di una quota
aggiuntiva a carico del lavoratore, questa sarà riscossa dalla ….…..(nome dell’impresa o
del datore di lavoro) con trattenuta (mensile…o altro ) sulla busta paga.
Si avvisa che nel caso in cui non fosse possibile operare la trattenuta per insufficienza
della retribuzione dovuta, cesserà completamente la copertura sanitaria
Resta inteso che, anche nel caso in cui taluno eserciti la facoltà di optare, con una quota
aggiuntiva a suo carico, per gli ulteriori piani sanitari previsti da FasiOpen ovvero per la
copertura sanitaria integrativa estesa al nucleo familiare, il presupposto dell’erogazione
delle prestazioni rese da FasiOpen a favore dei dipendenti è, in ogni caso, solo e soltanto
l’adesione unilaterale della …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) al FasiOpen.
Pertanto la …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) resta sempre libera di recedere
dall’adesione al fondo con propria autonoma determinazione, salvo congruo preavviso,
conformemente alla normativa prevista dal regolamento del FasiOpen. A seguito
dell’eventuale recesso dal FasiOpen deciso dalla …..(nome dell’impresa o del datore di
lavoro), il dipendente e l’eventuale nucleo familiare non potrà vantare più alcun diritto alle
prestazioni sanitarie integrative, fatte salve quelle effettuate e fatturate entro la data di
cessazione dell’iscrizione dell’azienda a FasiOpen, che sarà opportunamente portata a
conoscenza dei lavoratori.
In allegato il materiale informativo su prestazioni e rimborsi di Fasi Open, con riferimento
al Piano Sanitario che ricomprende le coperture che verranno applicate (Piano A).
In allegato, altresì, l’informativa sul trattamento dei dati personali ed il modulo per
esprimere l’eventuale consenso, nonché i moduli indispensabili per attivare la copertura
del Fasiopen.
A tal fine si fa presente che per attivare tempestivamente la copertura del FasiOpen è
necessario che il modulo contenente il consenso al trattamento dei dati personali nonché i
moduli del FasiOpen, debitamente compilati, vengano consegnati …(ad es alla direzione
aziendale o altro) entro il…..
Si ricorda, in ogni caso, che le coperture di FasiIOpen saranno attivate solo e soltanto a
seguito dell’accettazione, da parte dei competenti organi di FasiOpen, della domanda di
adesione formulata dalla …..(nome dell’impresa o del datore di lavoro) e che le stesse
coperture cessano con il venir meno del rapporto di lavoro (aggiungere /di collaborazione
nel caso in cui l’azienda preveda anche questa tipologia tra i destinatari) con la Società.
Ulteriori informazioni ufficiali su FasiOpen potranno essere reperite sul sito del
Fondo:www.fasiopen.it.
Siamo a disposizione per qualunque aggiuntiva informazione.
Con i migliori saluti.
La Direzione
(DA CONSEGNARE E FAR COMPILARE AI LAVORATORI DIPENDENTI CON ESCLUSIONE
DEL PERSONALE DIRIGENTE)
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003, di seguito
anche “Codice”),la……(nome azienda o datore di lavoro), in qualità di Suo datore di lavoro e Titolare del relativo
trattamento dati, La informa che i Suoi dati personali saranno comunicati al Fondo FasiOpen ai fini della Sua iscrizione
al suddetto Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
L’operazione di comunicazione dei dati ex art. 4, co. 1, lett. l) del Codice si sostanzia nel “dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione”. Tale comunicazione al Fondo FasiOpen avverrà mediante modalità cartacee e informatizzate,
esclusivamente a seguito della decisione di ……(nome azienda o datore di lavoro), di aderire a tale Fondo a
beneficio/nell’interesse dei propri lavoratori e potrà riguardare anche i dati dei familiari per i quali si chieda l’estensione
della copertura assisrenziale
Il consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali, anche sensibili, per la finalità sopra indicata
è facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto renderà impossibile instaurare nei Suoi confronti
qualsiasi tipo di rapporto assistenziale con il FasiOpen.
Il Fasiopen, con sede in Via ……………………, …… - CAP ……… ……………………………,
(……) dal momento della comunicazione dei Suoi dati diviene Titolare del relativo trattamento e
gestirà i medesimi dati, con modalità sia cartacee che informatizzate, ai soli fini del rapporto
assistenziale instaurato nel Suo interesse con ……(nome azienda o datore di lavoro), nonchè nel rispetto
di tutti gli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali. A tale riguardo si rinvia
integralmente all’informativa rilasciata dal FasiOpen.
Con riferimento al trattamento in oggetto e per l’esercizio dei diritti a Lei riconosciuti dall’art. 7 del
Codice, tra i quali sono ricompresi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, il diritto di ottenere la comunicazione,
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione, la cancellazione, il blocco dei dati nonché il diritto
di opporsi per motivi legittimi al trattamento ecc., può rivolgersi in qualsiasi momento all’indirizzo
del Titolare del trattamento:…………………………. ……(indirizzo azienda o datore di lavoro),
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell'informativa di cui sopra, in particolare dei
diritti a me riconosciuti dall'articolo 7 del Codice:
−
acconsento
−
non acconsento □
□
al trattamento dei miei dati personali, ad opera del Titolare del trattamento stesso, per le finalità e
nei limiti indicati dalla menzionata informativa
Tale consenso viene espressamente riferito alle operazioni di comunicazione dei dati al Fondo
FasiOpen, secondo quanto indicato nell’informativa, nonché ai miei dati personali definiti “sensibili”
ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d) del Codice.
Di seguito indico i nomi e l’anagrafica dei familiari per i quali chiedo l’estensione della copertura sanitaria
1) ………………………………………………………………………………………………………………..
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell'informativa di cui sopra, in particolare dei
diritti a me riconosciuti dall'articolo 7 del Codice:
−
acconsento
−
non acconsento □
□
al trattamento dei miei dati personali, ad opera del Titolare del trattamento stesso, per le finalità e
nei limiti indicati dalla menzionata informativa
Tale consenso viene espressamente riferito alle operazioni di comunicazione dei dati al Fondo
FasiOpen, secondo quanto indicato nell’informativa, nonché ai miei dati personali definiti “sensibili”
ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d) del Codice.
Firma del familiare e data…………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………….
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell'informativa di cui sopra, in particolare dei
diritti a me riconosciuti dall'articolo 7 del Codice:
−
acconsento
−
non acconsento □
□
al trattamento dei miei dati personali, ad opera del Titolare del trattamento stesso, per le finalità e
nei limiti indicati dalla menzionata informativa
Tale consenso viene espressamente riferito alle operazioni di comunicazione dei dati al Fondo
FasiOpen, secondo quanto indicato nell’informativa, nonché ai miei dati personali definiti “sensibili”
ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d) del Codice.
Firma del familiare e data…………………………………………………………………