COMITATO TECNICO Ambiente

riproduzione riservata
Venerdì 7 febbraio 2014
3/2014
AVVISI DI APPALTI - GARE PUBBLICHE
2 Aggiornamento Servizio Gare Internazionali.
Opportunità per le PMI vicentine sui mercati
esteri.
AMBIENTE
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11 12 Bassano del Grappa: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013.
Bolzano Vicentino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2012.
Brendola: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2013.
Cassola: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013.
Cornedo Vicentino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2012.
Cornedo Vicentino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2013.
CONTRATTUALE
17 Inail.Ufficiale il differimento termini Autoliquidazione al 16.5.2014.
18 Inail. Prime indicazioni sul rinvio dei termini di pagamento e relativi adempimenti.
19 Circolare Inail n. 3 del 17 gennaio 2014: comunicazioni in via telematica.
20 Sani.In.Veneto: confermate le quote di versamento
del 2013.
21 Area Acconciatura/Estetica artigiana: proroga disciplina apprendistato professionalizzante al 30
aprile.
22 Area Moda artigiana: proroga disciplina apprendistato professionalizzante al 30 aprile 2014.
23 Area Moda – Conferma EET: Verbali di Intesa del
28.01.2014.
FISC0
1
Finanziaria. Le novità della Legge di Stabilità
2014.
PREVIDENZA
1
Rivalutazioni del trattamento pensionistico.
SICUREZZA
8
Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del premio Inail). Domanda da inviare entro il
28.02.2014.
9 Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del premio Inail). Entro il 28 febbraio 2014 le
imprese possono presentare la domanda all’Inail.
10 Le aziende che intendono richiedere la riduzione
del tasso medio della tariffa Inail, dopo il primo
biennio di attività, possono farlo entro il 28 febbraio di ogni anno.
11 Riduzione del 15% del tasso medio di tariffa Inail,
per le aziende attive nel primo biennio, se in regola con le norme sulla sicurezza.
12 Formazione dei datori di lavoro con incarico di
Responsabile ai compiti di Prevenzione Protezione dei rischi (DLSPP o RSPP). Obbligo di aggiornamento per gli esonerati.
VENDESI / AFFITTASI CAPANNONE Quinto Vicentino: capannone pluripiano lungo la Statale Postumia
a pochi kilometri dal casello di Vicenza Nord; in ottime condizioni, completamente climatizzato, controsoffittato e
cablato, con ampi uffici, tetto recentemente bonificato, ampio parcheggio, ascensore, montacarichi e uno sviluppo
complessivo di circa 6.000 mq. Info: tel. 348 4418668 Pove del Grappa: in Zona Industriale adiacente alla superstrada
“Valsugana Valbrenta”; capannone indipendente, su due piani, con: uffici, laboratori e reparto produzione. Superficie
commerciale totale mq 1.371,23. Info: tel. 0424 1755343
CEDESI / AFFITTASI AZIENDA MECCANICA Ben avviata zona Basso Vicentino. Informazioni: tel. 0444 440022
COMITATO TECNICO
Ambiente - Energia, Qualità, Sicurezza sul Lavoro: Loris Rui, Paolo Carmignato, Lorenza Fanton, Chiara
Zocca
Contrattuale - Lavoro: Andrea Rigotto, Piero Buogo, Andrea Corà, Paola Fontana, Laura Tromben,
Giovanna Urso, Moreno Zonta
Fisco: Franco De Antoni, Giuliano Coin
Internazionalizzazione: Andrea Rossi, Loretta Bilato, Cibrario Valeria
Notizie Organizzative: Andrea Molon, Claudia Pretto
Previdenza: Alberto Bordignon
Sistemi e Categorie: Renato Grotto, Valter Fabris, Luisella Frezzato, Maurizio Petris, Vladi Riva,
Valentina Saccarola, Marco Sandonà, Andrea Schiavo, Valentino Varotto
Coordinamento e Grafica: Lucia Pomi, Stefano Baroni, Stefano Rossi, Antonio Stefani, Federica Vencato
Venerdì 7 febbraio 2014
2 InformaImpresa
AVVISI DI APPALTI - GARE PUBBLICHE
2
Aggiornamento Servizio Gare Internazionali.
Opportunità per le PMI vicentine sui mercati
esteri.
E’ disponibile il secondo aggiornamento del 2014 dei
bandi di gara e appalti pubblici internazionali.
Le aziende che intendano ricevere maggiori dettagli in merito, sono pregate di compilare il modulo di
interesse consultabile on line e inviarlo via fax allo
0444.392497 o via mail a [email protected]
L’Ufficio Estero Confartigianato Vicenza è a disposizione per ulteriori dettagli e/o chiarimenti.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- Download gare 2_2014.pdf
- Download Manifestazione interesse_gare-2.pdf
alla notizia 1308 su www.informaimpresa.it
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AMBIENTE
7
Bassano del Grappa: servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni
2012 e 2013.
Il comune di Bassano del Grappa risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati
relativi alla tariffa sui rifiuti del 2012 e sulla TARES del
2013.
L’amministrazione comunale di Bassano del Grappa, a
seguito di specifica richiesta della Confartigianato Vicenza, con la quale si chiedevano alcune informazioni
relative al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati e altre informazioni relative
alle tariffe applicate e ai costi del servizio, ha comunicato quanto riportato on line (con l’invio di un regolamento). Si evidenzia dunque che ad alcune richieste
non è stata data risposta.
In relazione alla richiesta di informazioni relative al
servizio di smaltimento dei rifiuti (anni 2012 e 2013)
non sono state fornite risposte.
Le informazioni e i dati citati sono stati comunicati
dall’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa,
in data 19/08/2013.
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiu-
ti 2012 (Tarsu)
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei rifiuti 2013 (Tares)
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013
sono consultabili on line alla notizia 1292 su www.informaimpresa.it
AMBIENTE
8
Bolzano Vicentino: servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno
2012.
Il comune di Bolzano Vicentino risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi
alla tariffa sui rifiuti del 2012 e sulla TARES del 2013.
L’amministrazione comunale di Bolzano Vicentino, a
seguito di specifica richiesta della Confartigianato Vicenza, ha comunicato che nel corso dell’anno 2012 ha
effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti
assimilati prodotti dalle aziende in tutte le superfici.
Per quanto riguarda l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TIA), nel 2012, l’Amministrazione comunale ha
applicato la tariffa (costo fisso e variabile) su tutta la
superficie dell’azienda sulla base delle disposizioni
contenute nell’apposito Regolamento riconoscendo le
riduzioni ed agevolazioni previste se richieste.
Per l’anno 2012 non ha applicato l’iva in fattura.
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei
rifiuti 2012;
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012;
sono consultabili on line alla notizia 1304 su www.informaimpresa.it
Le informazioni e i dati riportati sono stati comunicati dall’Amministrazione comunale di Bolzano Vicentino,
in data 11/04/2013.
Confartigianato Vicenza ha richiesto le stesse informazioni anche per il 2013, quindi relative anche all’applicazione della TARES, ma alla data del 29/01/2014
nulla è ancora pervenuto.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- Download Bolzano Vicentino - Piano finanziario 2012.pdf
- Download Bolzano Vicentino - Scheda 2012.pdf
- Download Bolzano Vicentino - Regolamento gestione
dei rifiuti urbani - 2009.pdf
alla notizia 1304 su www.informaimpresa.it
Venerdì 7 febbraio 2014
AMBIENTE
9
Brendola: servizio pubblico di smaltimento
dei rifiuti e relativa tariffa. Anno 2013.
Il comune di Brendola risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi alla tariffa sui rifiuti della TARES del 2013.
L’amministrazione comunale di Brendola nel corso
dell’anno 2013 ha effettuato il servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende in tutte le superfici.
Per quanto riguarda invece l’applicazione della tariffa
sui rifiuti (TARES), nel 2013 ha applicato la stessa su
tutta la superficie (costo fisso e variabile), prevedendo
riduzioni particolari per i seguenti casi:
- superfici utenze non domestiche che dimostrino di
aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli
urbani massimo 25% costo variabile
- utenze agrituristiche con attività di ristorazione inferiore alle 210 giornate annue, 30% costo variabile
- utenze domestiche che praticano compostaggio, 15%
costo variabile
- utenze domestiche e non domestiche riduzione del
60% su quota fissa e variabile con distanza superiore
a 500 metri lineari dal più vicino punto di raccolta
- periodi di mancato svolgimento raccolta rifiuti riduzione dell’80% su quota fissa e variabile
- per utenze domestiche occupate da famiglie che risiedono o abbiano dimora all’estero per più di 6 mesi
all’anno, per l’intero nucleo familiare riduzione del
30% su quota fissa e variabile.
Per l’anno 2013 non ha applicato l’Iva in fattura.
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei
rifiuti 2013
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 Tares
- Illuminazione pubblica (Servizi indivisibili)
sono consultabili on line alla notizia 1303 su www.informaimpresa.it. I dati sono aggiornati a luglio 2013.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- Download Brendola Scheda 2013.pdf
alla notizia 1303 su www.informaimpresa.it
AMBIENTE
10
Cassola: servizio pubblico di smaltimento dei
rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013.
Il comune di Cassola risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi alla tariffa sui rifiuti del 2012 e sulla TARES del 2013.
L’amministrazione comunale di Cassola, a seguito di
specifica richiesta della Confartigianato Vicenza, con
la quale si chiedevano alcune informazioni relative al
servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e altre informazioni relative alle tariffe
applicate e ai costi del servizio, ha comunicato quanto
di seguito riportato.
Per l’anno 2012 è stato fornito parte del regolamento
per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, mentre
nessuna risposta è stata data alle domande puntuali
poste con apposita scheda (sia sulla possibilità di utilizzo del servizio di smaltimento dei rifiuti assimilabili,
sia sui costi del servizio e le tariffe applicate alle singole categoria).
Per il 2013 non sono state date le risposte dirette ai
quesiti posti, ma sono stati inviati documenti riportanti il regolamento di igiene ambientale, il piano finanziario e la delibera sulle tariffe applicate alle singole
InformaImpresa 3
categorie.
In relazione alla richiesta di informazioni relative al
servizio di smaltimento dei rifiuti non sono state fornite risposte.
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei
rifiuti 2013 - Tares
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013
(Per le utenze domestiche sono previste riduzioni del
30% della parte variabile in caso di compostaggio)
sono consultabili on line alla notizia 1302 su www.informaimpresa.it
In relazione alla richiesta di informazioni relative ai
consumi e al costo dell’illuminazione pubblica non sono state fornite risposte.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- Download Cassola - Approvazione regolamento TARES
D.C.C. n. 22 - 2013.pdf
- Download Cassola 2012 - parte regolamento comunale
e scheda dati incompleta.pdf
- Download Cassola 2013 - Piano finanziario.pdf
alla notizia 1302 su www.informaimpresa.it
AMBIENTE
11 Cornedo Vicentino: servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno
2012.
Il comune di Cornedo Vicentino risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi
alla tariffa sui rifiuti del 2012.
L’amministrazione comunale di Cornedo Vicentino, a
seguito di specifica richiesta della Confartigianato Vicenza, ha comunicato che nel corso dell’anno 2012 ha
effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti
assimilati prodotti dalle aziende in tutte le superfici,
per tutte le categorie con esclusione delle attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro,
elettricista (cat. 18), carrozzeria, autofficina, elettrauto
(cat. 19), attività industriali con capannoni di produzione (cat. 20), attività artigianali di produzione beni specifici (cat. 21). Per tali categorie il servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende
sono limitati a quelli prodotti nelle superfici destinate a: ufficio; servizi igienici; magazzino; area scoperta
operativa; mostra/sala esposizione.
Per quanto riguarda l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TIA), nel 2012, l’Amministrazione comunale ha
applicato la tariffa su tutta la superficie il costo fisso
e limitatamente alle superfici sopra elencate il costo
variabile. Nella sostanza per le quattro categorie sopra evidenziate il costo variabile non viene applicato
all’area di lavorazione.
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei
rifiuti 2012 – (Tia)
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2012
– (Tia)
sono consultabili on line alla notizia 1305 su www.informaimpresa.it
Per l’anno 2012 non ha applicato l’Iva in fattura.
Le informazioni e i dati riportati sono stati comunicati dall’Amministrazione comunale di Cornedo Vicentino,
in data 16/04/2013.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- Download Cornedo Vicentino - scheda dati 2012.pdf
- Download Cornedo Vicentino - Piano finanziario 2012.
pdf
alla notizia 1305 su www.informaimpresa.it
Venerdì 7 febbraio 2014
4 InformaImpresa
AMBIENTE
12 Cornedo Vicentino: servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anno
2013.
Il comune di Cornedo Vicentino risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi
alla tariffa sui rifiuti del 2013.
L’amministrazione comunale di Cornedo Vicentino, a seguito di specifica richiesta di informazioni della Confartigianato Vicenza, riguardanti il servizio di smaltimento
dei rifiuti e la conseguente applicazione del tributo sulle specifiche superfici, per l’anno 2013, non ha fornito
le risposte richieste con l’apposita scheda di raccolta
dati. Ha comunque inviato copia del regolamento Tares
da cui si possono eventualmente desumere alcune informazioni utili per l’applicazione del tributo sui rifiuti.
Non sono inoltre state fornite informazioni riguardanti
i costi e i consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica (servizi indivisibili)
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione dei
rifiuti 2013 -Tares
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 Tares
sono consultabili on line alla notizia 1307 su www.informaimpresa.it.
La tariffa, dovuta dagli utenti domestici che abbiano
avviato il compostaggio dei propri scarti organici viene
calcolata riconoscendo una riduzione del 30% della tariffa, sia parte fissa che variabile.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- Download Cornedo Vicentino - Regolamento Tares.pdf
- Download Cornedo Vicentino - tariffe e costi servizio
2013.pdf
alla notizia 1307 su www.informaimpresa.it
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CONTRATTUALE
17
Inail. Ufficiale il differimento termini
Autoliquidazione al 16.5.2014.
Si informa che l’Inail ha formalmente comunicato il
differimento del termine per il pagamento dell’assicurazione infortuni al 16 maggio 2014. Vi rimandiamo
a successive note non appena i competenti uffici dell’
Inail pubblicheranno notizie più complete.
CONTRATTUALE
18
Inail. Prime indicazioni sul rinvio dei termini
di pagamento e relativi adempimenti.
L’ Inail con nota del 23 gennaio 2014 ha pubblicato le
prime istruzioni normative/operative relative al differimento dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014 al
16 maggio 2014.
Tale differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione. Il
nuovo termine del 16 maggio 2014 va a sostituire il
termine classico del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 dei premi ordinari e dei premi speciali
unitari artigiani di autoliquidazione 902014 (numero
di riferimento che va inserito in F24). Il differimento al
16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del
17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle
dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi
“Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”, per comuni-
care la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei
premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per
chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780
e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane. Per quanto riguarda il pagamento rateale
dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del
rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate. A tal fine
il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate,
ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza
16 maggio 2014, pertanto si avrà: - 1a rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; - 2a rata: 16 agosto 2014 pari al 25%
del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con
maggiorazione degli interessi; - 3a rata: 17 novembre
2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli
interessi. Quest’anno il tasso di interesse da applicare
alla seconda e terza rata è pari al 2,08% (tasso medio
di interesse dei titoli di Stato nel 2013 determinato dal
Ministero dell’economia e delle finanze). Resta invece
fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono
essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione
delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio
“Riduzione presunto”, già aperto in www.inail.it.
CONTRAT TUALE
19
Circolare Inail n. 3 del 17 gennaio 2014:
comunicazioni in via telematica.
Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’ Inail per i ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle Sedi.
La circolare in oggetto, ha stabilito che la presentazione dei ricorsi e delle istanze per la rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica
della classificazione delle lavorazioni nonchè per l’errata oscillazione del tasso derivante dal provvedimento comunicato attraverso il Modello 20/SM, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
CONTRAT TUALE
20
Sani.In.Veneto: confermate le quote di
versamento del 2013.
Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.IN.VENETO
ha deliberato di non applicare l’aumento delle quote a
partire da gennaio 2014.
In merito alle quote di versamento a SANI.IN.VENETO,
il Fondo comunica che l’aumento previsto per gennaio
2014 non risulta attualmente ancora applicato; ricordiamo a tal proposito che il Regolamento del Fondo
prevedeva, a far data dal 1 gennaio 2014, un aumento
delle quote mensili da € 8,75 a € 10,42.
in base a quanto comunicato dal Fondo, fino ad ulteriori
comunicazioni, rimane in vigore l’attuale contribuzione
di € 8,75 mensile per dipendente.
CONTRAT TUALE
21
Area Acconciatura/Estetica artigiana: proroga
disciplina apprendistato professionalizzante
al 30 aprile.
Firmato l’Accordo per la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante per l’Area Acconciatura –
Estetica artigiana.
Il 24.1.14 è stato siglato l’accordo di proroga dell’apprendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 per
l’area Acconciatura - Estetica artigiana. L’accordo in oggetto proroga la vigenza dell’Accordo Interconfederale
del 03.05.2012 fino al 30 aprile 2014. Pertanto, i rap-
Venerdì 7 febbraio 2014
porti di lavoro in apprendistato continueranno ad essere regolamentati dall’art. 25 del CCNL Area Acconciatura - Estetica e dalle regole introdotte con il suddetto
accordo interconfederale.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Accordo proroga disciplina app. professionalizzante Acconciatura - Estetica al 30 aprile 2014.pdf
alla notizia 1300 su www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
22
Area Moda artigiana: proroga disciplina
apprendistato professionalizzante al 30
aprile 2014.
Firmato l’Accordo per la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante per l’Area Moda artigiana.
Il 24.01.2014 è stato siglato l’accordo di proroga dell’apprendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 per
l’area Moda artigiana. L’accordo in oggetto proroga la
vigenza dell’Accordo Interconfederale del 03.05.2012
fino al 30 aprile 2014. Pertanto, i rapporti di lavoro in
apprendistato continueranno ad essere regolamentati
dall’art. 51 del CCNL Area Moda e dalle regole introdotte con il suddetto accordo interconfederale.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Accordo proroga disciplina app. professionalizzante Area Moda al 30 aprile 2014.pdf
alla notizia 1299 su www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
23
Area Moda - Conferma EET: Verbali di Intesa
del 28.01.2014.
Da gennaio a dicembre 2014 confermati i valori dell’EET
per i settori appartenenti all’Area Moda previsti dal contratto collettivo regionale del 18 giugno 2010.
Con appositi Verbali sottoscritti il 28.01.2014, le parti
valutati i risultati relativi all’andamento dei parametri
nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori
dell’EET previsti con decorrenza dal 01.01.2014 per le
imprese artigiane dei settori: 1)Tessile abbigliamento
calzature e bambole giocattoli, 2) Pulitintolavanderie
e, 3) Occhialerie.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
Download EET Tessili GEN - DIC 2014.pdf
Download EET Occhialerie GEN DIC 2014.pdf
Download EET Pulitintolavanderie GEN - DIC 2014.pdf
alla notizia: 1306 su www.informaimpresa.it
•••
FISC0
1
Finanziaria. Le novità della Legge di Stabilità
2014.
Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Stabilità 2014, che prende il nome di
Legge n. 147/2013.
La Legge di Stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del
27.12.2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n.
87) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. Nella
presente trattazione si riepilogano alcune delle principali novità fiscali in essa contenute.
WEB TAX
Viene introdotto il nuovo articolo 17-bis nel Decreto
InformaImpresa 5
del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per effetto del quale viene previsto che i soggetti passivi che
intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita
IVA italiana.
L’articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on
line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine
dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e
dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana.
La norma si applica anche nel caso in cui l’operazione
di compravendita sia stata effettuata mediante centri
media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
La disposizione va integrata con quanto previsto nel
successivo comma 177, con cui è modificata la determinazione del reddito imponibile per le società che
operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line.
Inoltre, con il comma 178 è altresì previsto che i soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line
sono obbligati ad utilizzare il bonifico bancario o postale (o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell’operazione) dal quale devono risultare anche i
dati identificativi del beneficiario e a veicolare la partita Iva del beneficiario. Un provvedimento delle Entrate
stabilirà le modalità di trasmissione in via telematica
dei dati necessari per l’effettuazione dei controlli.
Va, tuttavia, evidenziato che con il Decreto legge n. 151
del 30 dicembre 2013 (articolo 1, comma 1) è stata rinviata al 1° luglio 2014 l’applicazione del comma 33.
DIVIETO DEL PAGAMENTO IN CONTANTI
DEI CANONI DI LOCAZIONE
I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità
abitative, ad eccezione di quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la
tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, sarà
necessario, dal 1° gennaio 2014, utilizzare strumenti
tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore o superiore alla soglia dei 1.000 euro (limite generale previsto per il
divieto di trasferimento di contante).
INCREMENTO DELLE DETRAZIONI
PER LAVORO DIPENDENTE
La disposizione modifica il calcolo delle detrazioni
dall’imposta lorda per i soggetti titolari di reddito di
lavoro dipendente superiori a € 8.000.
In particolare, viene modificato l’articolo 13 del Tuir,
che risulta così declinato:
a)prevede un aumento della detrazione dall’imposta
lorda a € 1.880 se il reddito complessivo non supera € 8.000. L’ammontare della detrazione spettante
non può essere inferiore a € 690. Per i lavori a tempo
determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1380;
b)la detrazione è pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a
28.000 euro;
6 InformaImpresa
c)la detrazione è pari a 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000
euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”.
In particolare si osserva che viene incrementata la
misura della detrazione IRPEF per lavoro dipendente
spettante ai soggetti che realizzano un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro annui.
DEDUZIONI DALL’IRAP PER COSTO DEI NEO ASSUNTI
La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4quater, D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una
deduzione IRAP del costo del personale assunto con
contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La
deduzione spetta limitatamente all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e
B.14 del conto economico per il periodo d’imposta in
cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi. I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione
sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non
superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Per verificare la sussistenza dell’incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato in forza al termine di ciascun periodo
d’imposta e confrontarla con il corrispondente valore
medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d’imposta precedente a quello per il
quale si effettua il calcolo. La deduzione in esame, anche se sostanzialmente analoga a quella temporaneamente prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nei 3 periodi d’imposta successivi al 31.12.2004
(2005, 2006 e 2007), è ora riconosciuta a regime.
La legge, inoltre, abroga i commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11, per cui non è più prevista la
maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in
particolari aree del Paese, né per le assunzioni di lavoratrici. Resta, invece, confermato che l’ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies,
che non può eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del
datore di lavoro. Infine, la deduzione forfettaria (“base”
e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun
dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale)
e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per
apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun
dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla
deduzione per incremento base occupazionale. Pertanto, i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incremento
della base occupazionale.
POTENZIAMENTO DELL’ACE
Viene previsto un potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (ACE) mediante l’incremento nel 2014,
2015 e 2016 del rendimento nozionale del capitale
proprio.
L’aliquota percentuale per il calcolo di tale rendimento, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL n. 201/2011, è
stata fissata al 3% per il primo triennio di applicazione
dell’agevolazione (2011, 2012 e 2013).
Modificando quanto sopra, il comma 137 fissa l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale
Venerdì 7 febbraio 2014
come di seguito:
- 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2014;
- 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.
Soltanto dal 2017 il rendimento nozionale sarà determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze secondo le summenzionate modalità.
I soggetti che beneficiano dell’ACE determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente (3% per il 2014;
4% per il 2015).
PROROGA DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DELLA
DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
La legge di Stabilità 2014, modificando l’art. 14 del
D.L. n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), prevede la proroga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES
spettante per i lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
- 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013
- 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al
31.12.2015.
Resta fermo il limite massimo detraibile delle stesse.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi
su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote
sono stabilite come segue:
- 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.
Modificando poi anche l’art. 16 del D.L. n. 63/2013,
viene disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000,
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di
cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare, la detrazione spetta nella misura del:
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012
- 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al
31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista
a regime, cioè nella misura pari al 36%, con limite di
spesa di € 48.000.
Contemporaneamente, per i contribuenti che fruiscono
della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione
di un immobile, è prorogata per un altro anno, quindi
fino al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) la detrazione
IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile medesimo nonché di
grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A
per i forni). L’agevolazione spetterà, quindi, per le spese
sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e
sempre nella percentuale del 50%.
Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione
edilizia, relativi all’adozione di misure antisismiche attivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici che si trovano
ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1
e 2) adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare,
vengono fissate le seguenti aliquote:
Venerdì 7 febbraio 2014
- 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni di
impresa e le partecipazioni in controllate e collegate,
consentendo di affrancare gli eventuali plusvalori relativi ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2012 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e
di eventuali addizionali in misura pari a:
- 16 per cento per i beni ammortizzabili;
- 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.
I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di
interessi, sia per la rivalutazione che per l’affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto, giugno 2014).
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare
dell’imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018
(quindi in data antecedente a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita), ai fini della determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo
del bene prima della rivalutazione (comma 144).
AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI CONTABILI
RELATIVI A PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO EMERSI A
SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Il comma 10, dell’articolo 15 del DL 185/2008 ha
consentito il riallineamento, mediante versamento di
un’imposta sostitutiva del 16 per cento, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di
conferimenti, fusioni e scissioni, dall’avente causa nel
proprio bilancio individuale. Successivamente i commi
da 12 a 15 del DL 98/2011, introducendo i commi 10bis e 10-ter al medesimo articolo 15, hanno esteso la
facoltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria, purché tali
valori siano riferibili ad avviamento, marchi d’impresa
e altre attività immateriali presenti nell’attivo patrimoniale del bilancio consolidato.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi per
effetto di tali operazioni è soggetto ad una imposta sostitutiva del 16 per cento (così come disciplinato dal
comma 5, dell’articolo 15 del medesimo DL) da versare
in un’unica rata entro il termine di scadenza del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata; si
specifica che l’imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2013.
Inoltre, gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Pertanto, per le operazioni
attuate nel 2012 e 2013, il primo esercizio utile per la
fruizione dei benefici fiscali prodotti dal riallineamento
InformaImpresa 7
sarebbe il 2016.
E’ introdotto un divieto di cumulo di detta opzione con
altri meccanismi di rivalutazione già definitivamente
ammessi dalle disposizioni fiscali. In particolare, è disposto che il riallineamento della partecipazione non
possa operare nel caso di fruizione:
1)della rivalutazione di cui all’art. 176, comma 2ter del Tuir, riguardante i conferimenti, richiamata
dall’art. 172, comma 10-bis, per le fusioni e dall’art.
173, comma 15-bis, per le scissioni;
2)della disposizioni contenuta all’art. 15, comma 10,
del D.l. n. 185/2008.
Gli effetti si revocano nel caso di realizzo anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del
pagamento della sostitutiva.
Infine, si rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle
entrate l’individuazione delle modalità attuative delle
disposizioni in commento.
RIAPERTURA DEI TERMINI IN MATERIA DI
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
La norma, dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva.
In particolare viene:
1.prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014
la data di possesso dei beni;
2.fissata al 30 giugno 2014 la decorrenza del termine
di versamento della prima rata dell’imposta, che deve essere versata in tre rate annuali di pari importo.
Con questa ennesima riproposizione dell’istituto si
consente alle persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di
acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni
posseduti al di fuori del regime di impresa alla data del
1° gennaio 2014 affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex articolo 67, comma 1, lett. da
a) a c-bis), del Tuir, allorché le partecipazioni o i terreni
vengano ceduti a titolo oneroso.
Il contribuente che intende beneficiare di tale agevolazione deve versare sul valore periziato l’imposta sostitutiva del:
- 2% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate;
- 4% per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e per i terreni.
PERDITE SU CREDITI
La disposizione modifica il regime di deducibilità delle
rettifiche di valore su crediti. In particolare:
- viene modificato il comma 5 dell’articolo 101 del
TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali
caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione
dei principi contabili (qualunque essi siano prescindendo quindi se siano nazionali o internazionali);
- viene sostituito il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR nel senso di prevedere che sia le svalutazioni che
le perdite su crediti iscritte in bilancio da parte degli
enti creditizi e finanziari sono deducibili a fini IRES
nell’esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei
quattro successivi (5 anni). Si stabilisce, inoltre, che
le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un
quinto l’una si assumono al netto delle rivalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio;
- viene modificato il comma 3 dell’articolo 111 prevedendo la deducibilità fiscale in 5 anni dell’importo
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della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo.
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando
l’applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta
precedenti.
DETERMINAZIONE LAVORO AUTONOMO
E DI IMPRESA - DEDUZIONE CANONI LOCAZIONE
FINANZIARIA DI IMMOBILI NON INFERIORE A 12 ANNI
I commi 162 e 163 modificano la durata del periodo
di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione
finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere
dal 1° gennaio 2014. In particolare:
- per i lavoratori autonomi, la deducibilità dei canoni
leasing relativi ad immobili strumentali è ripartita in
un periodo non inferiore a 12 anni (in luogo di un periodo compreso fra un minimo di otto e un massimo
di 15 anni) (lettera a));
- per le imprese, il costo dei canoni leasing è deducibile per un periodo non inferiore alla metà (in luogo
dei due terzi) del periodo di ammortamento del bene
oggetto del contratto; in caso di beni immobili, il periodo è, in ogni caso, non inferiore a 12 anni (in luogo
di un periodo compreso tra 11 e 18 anni) (lettera b)).
IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CESSIONE
DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE
Le disposizioni intervengono sul regime tributario applicato agli atti di trasferimento di specifici beni che
sono oggetto di contratto di leasing.
In particolare, a decorrere dal 2014:
- la cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili strumentali è assoggettata ad imposta di registro
in misura proporzionale (4%), anche se già assoggettati ad IVA. La base imponibile è determinata sommando il prezzo di cessione concordato, il prezzo di
riscatto e i canoni leasing da pagare (quota capitale).
Il versamento dell’intera imposta di registro è effettuata contestualmente all’atto di trasferimento;
- l’esercizio del riscatto delle auto in leasing viene escluso dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
RIPRISTINO DELL’ALIQUOTA IVA DEL 4%
SULLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE RESE DA COOPERATIVE SOCIALI
La norma modifica i commi 488 e 489 dell’articolo 1,
delle legge n. 228/2012, ripristinando, in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie
ed educative, rese dalle sole cooperative sociali.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici
destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA.
DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME RESTITUITE
AL SOGGETTO EROGATORE SE HANNO CONCORSO
A FORMARE IL REDDITO IN ANNI PRECEDENTI
Con la modifica alla lettera d-bis) del comma 1 dell’ar-
Venerdì 7 febbraio 2014
ticolo 10 TUIR, si consente ai contribuenti, a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
di dedurre dal reddito complessivo dei successivi periodi d’imposta l’ammontare delle somme restituite al
soggetto erogatore, assoggettate a tassazione in anni
precedenti, per l’importo non dedotto in tutto o in parte nel periodo d’imposta di restituzione. In alternativa,
il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta
corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze.
FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera
o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI
Viene stabilito che i contribuenti possono farsi rappresentare per procura presso gli uffici finanziari non
solo da parte di soggetti iscritti in albi professionali,
ma anche da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la sub-categoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.
Inoltre, è stabilito che se la procura è rilasciata ad un
funzionario di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di
una società di servizi, tale procura deve essere autenticata dal responsabile dell’assistenza fiscale del centro
o dal legale rappresentante della società di servizi. La
disposizione vale anche per la procura rilasciata ai fini
dell’accertamento con adesione ex art. 7, comma 1-bis,
D. Lgs. n. 218/1997.
ESTENSIONE DEL TRANSFER PRICING AI FINI IRAP
La Legge di Stabilità 2014 contiene una norma di natura interpretativa con cui viene previsto che la disciplina sul c.d. “transfer pricing”, cioè relativa alla rettifica
dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del
valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, dal 2008).
Si tratta di un’interpretazione con effetto retroattivo,
pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile
la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1,
comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per
le rettifiche del valore della produzione netta.
E’ fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia
già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
ESTENSIONE VISTO DI CONFORMITÀ ALLE IMPOSTE
DIRETTE PER CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO
La proposta normativa prevede l’obbligo di apporre il
visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17
del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette,
IRAP e sostitutive.
Con la disposizione si introduce, quindi, per le imposte
sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le
imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l’IRAP un meccanismo analogo a
quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichia-
Venerdì 7 febbraio 2014
razioni IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a),
numero 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Pertanto, i soggetti che utilizzano in compensazione i
crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un
importo superiore a euro 15.000, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte
dei professioni abilitati ovvero di CAF Imprese. In alternativa, le società sottoposte al controllo contabile ai
sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile, possono
utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali
apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso
(revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito registro). La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2013.
RAZIONALIZZAZIONE DELLE DETRAZIONI
PER ONERI DI CUI ALL’ART. 15 DEL TUIR
La Legge di Stabilità 2014 prevede l’emanazione, entro
il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti finalizzati alla
razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di
cui all’art. 15 del TUIR, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato e tenendo comunque conto della
necessità di tutelare i soggetti invalidi, disabili e non
autosufficienti.
Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di
un punto percentuale per l’anno 2013 e di due punti
percentuali, a partire dal 2014, dell’aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l’anno 2013 e al
17 per cento a partire dall’anno 2014. La legislazione
vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
Relativamente alla Gestione Separata INPS, vengono
innalzate ulteriormente le aliquote contributive dovute
dal 2014. In particolare, l’aliquota passerà per i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali:
- dal 21% al 22% nel 2014;
- dal 22% al 23,5% per il 2015;
Per i lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati, invece, per il 2014 l’aliquota
resta nella misura del 27%, che, considerato l’aumento
dello 0,72%, è quindi confermata al 27,72%.
RIORDINO CREDITI D’IMPOSTA
E’ prevista l’emanazione di un apposito DPCM entro il
31.01.2014 con cui saranno stabilite le percentuali di
fruizione di una serie di crediti d’imposta non inferiori
comunque all’85% di quanto spettante sulla base della
normativa vigente istitutiva del credito d’imposta.
Tra i crediti d’imposta interessati dal riordino (indicati all’elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014) vi
sono:
- il credito d’imposta degli esercenti sale cinematografiche;
- il credito d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il credito d’imposta per investimenti in agricoltura;
- il credito d’imposta a favore delle PMI per la ricerca
scientifica;
- il credito d’imposta a favore delle imprese produttrici
di prodotti editoriali;
- il credito d’imposta sul gasolio degli autotrasportatori. In questo caso, la riduzione non si applica per
il 2014.
E’ compito del MEF monitorare l’utilizzo dei predetti
crediti e procedere, eventualmente, a rideterminare la
percentuale di fruizione, in modo da assicurare il con-
InformaImpresa 9
seguimento dell’obiettivo di bilancio prefissato.
IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI
Dal 2014 la misura dell’imposta di bollo prevista dall’art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n.
642/1972 sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰
al 2‰. Inoltre, viene modificata la nota 3-ter del citato
art. 13, la quale finora stabiliva per il 2013 che tale imposta di bollo avesse:
- una misura minima di euro 34,20;
- solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica,
a decorrere dall’anno 2013, anche una misura massima di € 4.500.
Ora, la nota 3-ter modificata dalla Legge di Stabilità
2014, a partire dal 2014, non prevede più la soglia minima di € 34,20 e, per i soggetti diversi da persone
fisiche, aumenta la misura massima dell’imposta da €
4.500 a € 14.000.
IMPOSTA DI BOLLO ATTIVITÀ FINANZIARIE
DETENUTE ALL’ESTERO DA PERSONE FISICHE
Dal 2014 la misura dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), prevista
dall’art. 19, comma 20, D.L. n. 201/2011, passa al 2‰
(anziché 1,5‰).
ABROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI
E CREDITI DI IMPOSTA
La norma, stabilisce che, a decorrere dal 2014, sono
abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti d’imposta,
con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di seguito indicate:
a) art. 41 del d.l. n. 78/2010, che disciplina il “regime
fiscale di attrazione europea”. Tale regime consente,
tra l’altro, ai contribuenti in possesso dei requisiti richiesti, di optare per un regime agevolato triennale;
b) art. 1, comma 368, lettera a) della legge n. 266/2005,
che reca disposizioni fiscali in favore dei distretti
produttivi. Le agevolazioni prevedono, tra l’altro, la
facoltà di concordare una base imponibile unitaria
per almeno un triennio;
c) art. 3, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 5 del
2009, recante l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina agevolata in favore delle reti d’impresa e dei distretti produttivi. La norma stabilisce un
limite di spesa che interessa anche la disciplina originaria contenuta nell’art. 1, commi da 366 a 371-ter
della legge n. 266/2005. Il limite di spesa ammonta
a 50 milioni annui;
d) articolo 5 della legge n. 449 del 1997 che dispone
un credito d’imposta in favore delle piccole e medie
imprese che potenziano l’attività di ricerca attraverso nuove assunzioni o nuovi contratti per attività di
ricerca;
e)art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, che disciplinano un regime di esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (start
up).
EROGAZIONI RIMBORSI DI IMPOSTA
SCATURENTI DAL MOD. 730
Le disposizioni introducono controlli preventivi volti a
contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ambito dell’assistenza fiscale di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento il
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10 InformaImpresa
controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri
controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte
sui redditi.
In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta
derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo
preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al
rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta.
Il controllo preventivo si applica sulle dichiarazioni
dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente
superiore a 4.000 euro.
I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli
Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il comma 590 prevede la proroga, per gli anni 2014,
2015 e 2016, del contributo di solidarietà pari al
3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di
300.000 euro, introdotto dall’art. 2, comma 2 del D.L.
n. 138/2011.
IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TERRENI AGRICOLI
Tale disposizione modifica l’articolo 1, comma 1 della
tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, prevedendo che se il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze ha
luogo in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’imposta di registro si applica nella misura del 12 per cento.
Processo tributario e riscossione
La norma reca disposizioni in materia di processo tributario e riscossione. In particolare si apportano modificazioni all’articolo 17-bis del decreto legislativo n.
546/1992.
L’articolo 17-bis tratta del reclamo avverso gli atti
emessi dall’Agenzia delle entrate, che possono avere
per oggetto controversie per importi non superiori ai
20 mila euro, e dell’eventuale mediazione tra l’Agenzia
ed il contribuente.
Le modifiche prevedono che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (anziché di
ammissibilità) contro gli atti emessi dall’Agenzia delle
entrate. Inoltre, nel caso di deposito del ricorso prima
che siano decorsi i novanta giorni che sono concessi
all’Agenzia dell’entrate per decidere l’eventuale accoglimento del reclamo, è stabilito che l’Agenzia medesima, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire
la mediazione.
Al medesimo articolo 17-bis è aggiunto un ulteriore
comma il quale stabilisce che l’esito del procedimento
connesso al reclamo rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Un’ultima modifica del citato articolo 17-bis stabilisce
che la riscossione e il pagamento delle somme dovute
in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare dei novanta giorni assegnati all’Agenzia per
l’eventuale accoglimento del reclamo medesimo fermo
restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli
interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità.
Le predette novità si applicano agli atti notificati dal
03.03.2014 (60° giorno dall’entrata in vigore della
Legge di Stabilità 2014).
E’ stabilito, ancora, che l’agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del
fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.
La norma potrebbe essere finalizzata ad incentivare
l’agente della riscossione ad effettuare adempimenti
amministrativi a suo carico (la comunicazione preventiva del possibile fermo amministrativo al contribuente) che costituiscono precondizione alla attività di riscossione.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
Relativamente alla riscossione delle somme iscritte a
ruolo, viene stabilito che il contribuente può estinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi
dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
- dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex
art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli
avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie
fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013. Non
è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di
sentenza di condanna della Corte dei Conti. La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.02.2014. A tal fine, la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa
fino al 15.03.2014; fino a tale data, sono sospesi anche
i termini di prescrizione. Entro il 30.06.2014 il contribuente è informato, mediante posta ordinaria, dell’avvenuta estinzione del debito.
•••
PREVIDENZA
1
Rivalutazioni del trattamento pensionistico.
La legge di stabilità definisce i criteri di rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 riporta al comma
483 i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici come si riportano in sintesi.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:
- nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS
- nella misura del 40 per cento per l’anno 2014, nella
misura del 45 per cento per il 2015 e il 2016, per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS
Venerdì 7 febbraio 2014
InformaImpresa 11
Per il solo 2014 la rivalutazione non è riconosciuta alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS.
La misura percentuale si applica all’importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del
soggetto e non alle singole fasce di importo.
Per le pensioni che superano i diversi livelli previsti
di trattamento minimo solo per effetto della quota di
rivalutazione automatica, la rivalutazione è comunque
attribuita per l’importo compreso nei limiti previsti.
Per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie che superano l’importo di 150.000 euro lordi
annui, sono assoggettati ad un contributo di solidarietà
a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza nella misura del:
- 5% della parte eccedente 150mila euro e fino a
200.000 euro;
- 10% per la parte eccedente 200.000 euro e fino a
250.000;
- 15% per la parte eccedente 250.000 euro.
•••
SICUREZZA
8
Riduzione del tasso medio di tariffa Inail
(riduzione del premio Inail). Domanda da
inviare entro il 28.02.2014.
La riduzione del tasso, può essere chiesta dalle aziende
operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi
previsti dalla normativa.
Inail riconosce una riduzione sul premio assicurativo
alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta
a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni). La riduzione di traduce in un risparmio
sul premio stesso dovuto all’Inail.
Le percentuali di riduzione, correlate al numero dei lavoratori/anno di un triennio sono le seguenti:
Lavoratori/anno
Riduzione
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
Se nell’ambito dell’attività aziendale le lavorazioni assicurate (e quindi il rischio tutelato) sono più di una, il
numero dei lavoratori/anno e la misura della riduzione
si riferiscono alla singola lavorazione.
Chi può ottenere la riduzione
Tutte le aziende in possesso di regolarità contributiva
ed assicurativa e in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei
luoghi di lavoro (cosiddetti pre-requisiti) possono fruire della riduzione.
E’ inoltre necessario che l’azienda abbia effettuato,
nell’anno precedente a quello per il quale chiede la riduzione, interventi di miglioramento in fatto di prevenzione degli infortuni e di igiene. Interventi che devono
essere dettagliati nel modello OT24 pubblicato nel sito
www.inail.it.
Ad ogni intervento segnalato nel modello citato è attributo un punteggio. Per poter accedere alla riduzione è
necessario che la somma degli interventi realizzati dia
un punteggio di almeno 100.
Il modello è diviso in sezioni. Gli interventi devono essere relativi ad almeno due diverse sezioni ad eccezione di quelli della sezione A, nella quale è sufficiente
selezionarne uno solo (in quanto in tale sezione ogni
singolo intervento raggiunge già il punteggio minimo
previsto).
Sul sito dell’Inail è comunque pubblicata una guida alla compilazione nella quale sono dettagliati i requisiti
necessari per l’invio dell’istanza.
La domanda on line
Per ottenere la riduzione si deve inviare la domanda
on line all’Inail entro il 28/02/2014. La domanda deve
essere presentata utilizzando il servizio attivo sul sito
dell’Inail nella sezione Punto Cliente.
Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della
domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato.
Come si applica la riduzione del premio Inail
La riduzione opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda
stessa al momento di regolare il premio assicurativo
per lo stesso anni. Ad esempio, la richiesta di riduzione
per l’anno 2014 può essere presentata da un’azienda
che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2012. Gli interventi di miglioramento devono essere effettuati entro il 31/12/2013. La riduzione verrà
applicata nel 2015 al momento di regolare il premio
dovuto per il 2014.
La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro si riferisce alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello della domanda. Inoltre, è
necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità assicurativa e di quella contributiva accertata con le modalità di cui al d.m.
24/10/2007.
Per saperne di più
Il settore Sicurezza di Confartigianato Vicenza è a disposizione con una specifica assistenza per la verifica
della possibilità di accedere alla riduzione del premio
Inail.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Modulo OT24 per domanda riduzione tasso
medio tariffa.pdf
- Download Allegato I al modello OT24 - Questionario
valutazione Responsabilit sociale.pdf
- Download istruzioni per la compilazione del modulo di
domanda OT24 e documentazione probante.pdf
alla notizia 1287 su www.informaimpresa.it
SICUREZZA
9
Riduzione del tasso medio di tariffa Inail
(riduzione del premio Inail). Entro il 28
febbraio 2014 le imprese possono presentare
la domanda all’Inail.
Questa la nota pubblicata nel sito dell’Inail.
Che cos’è lo sconto per prevenzione?
L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24), le aziende, operative da
almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo
Venerdì 7 febbraio 2014
12 InformaImpresa
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
A cosa serve?
L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio
sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000,
la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in
relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo,
come segue:
Lavoratori/anno
Riduzione
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
Da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
Chi può beneficiarne?
Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti
per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in
cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel
campo della prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro.
Come ottenere la riduzione?
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in
modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio
(29 febbraio in caso di anno-bisestile) per il quale la riduzione è richiesta. Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile
nel sito www.inail.it nella sezione Modulistica insieme
alle relative istruzioni per la compilazione.
Valutazione e decisione
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della
domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E’ stato predisposto un
elenco contenente la documentazione che l’Istituto ritiene utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24.
Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase
di verifica, alle aziende che presentano l’istanza di riduzione.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio:
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere
presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria
attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno
2009. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente
quello cui si riferisce la domanda.
L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre,
rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per
fruire della riduzione, è necessario che, al momento
della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano
in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi
o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo
indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd.
“cause ostative”);
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti
di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse
Edili.
Per approfondimenti consultare i file:
- Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del
premio Inail). Domanda da inviare entro il 28/02/2014
alla notizia 1288 su www.informaimpresa.it
SICUREZZA
10
Le aziende che intendono richiedere la
riduzione del tasso medio della tariffa Inail,
dopo il primo biennio di attività, possono farlo
entro il 28 febbraio di ogni anno.
La domanda di riduzione del tasso medio di tariffa Inail
deve essere presentata tramite il modulo OT24
La domanda di riduzione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Punto Cliente, presente sul sito www.inail.it per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT), afferenti
alla specifica unità produttiva per la quale si propone
l’istanza entro il 28 febbraio dell’anno per la quale la
riduzione è richiesta.
Nel caso di aziende con più unità produttive, deve essere compilato un modulo di domanda per ciascuna di
esse. È comunque possibile compilare un modulo unico
per le unità produttive ricadenti nell’ambito territoriale
della medesima sede Inail, sempreché sussistano, per
tutte le unità, le condizioni previste dalla normativa. In
tali casi, nella scheda informativa generaledel modulo
di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive. I dati e
le informazioni relativi alle altre Unità produttive dovranno essere riportati in specifici fogli aggiuntivi, che
possono essere allegati al Modulo on-line. Nel caso di
aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata, i requisiti previsti per l’accoglimento dell’istanza dovranno
sussistere per tutte le Unità produttive.
Per poter presentare la domanda di riduzione, le aziende interessate, devono avere effettuato interventi di
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Non è quindi sufficiente essere in regola con le disposizioni di legge in materia di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in quanto lo
“sconto” sul premio Inail, viene concesso a fronte di interveneti migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro
ed igiene, rispetto alla normativa in materia.
Venerdì 7 febbraio 2014
InformaImpresa 13
Il modulo da utilizzare ai fini della domanda è il MOD.
OT24, e le percentuali di riduzione del tasso medio di
tariffa sono quelle riportate nella tabella che segue.
Lavoratori/anno
Riduzione
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
Da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
La domanda è composta da una parte generale e da
sezioni:
Sezione A – Interventi particolarmente rilevanti;
Sezione B – Prevenzione e protezione;
Sezione C – Attrezzature, macchine e impianti;
Sezione D –Sorveglianza sanitaria;
Sezione E – Formazione;
Sezione F – Interventi connessi alla specifica tipologia
contrattuale;
Sezione G – Lavoratori stranieri;
Sezione H –Gestione dei contratti d’appalto e/o opera;
Sezione I – Cantieri temporanei o mobili;
Sezione L – Attività di trasporto;
Sezione M –Infortuni stradali e mobilità sostenibile;
Sezione N –Gestione delle emergenze – Protezione da
sismi e altre calamità naturali;
Sezione O –Interventi in attuazione di accordi di collaborazione e protocolli di intesa;
Sezione P - Altro.
Il settore Sicurezza della Confartigianato di Vicenza, ha
attivato un servizio di assistenza per la predisposizione
della domanda di riduzione del premio INAIL. Per informazioni: tel. 0444 168420/430 – e.mail sicurezza@
confartigianatovicenza.it
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Modulo OT24 per domanda riduzione tasso
medio tariffa-1.pdf
- Download Allegato I al modello OT24 - Questionario valutazione responsabilit sociale e documentazione rappresentativa sezione A.pdf
- Download istruzioni per la compilazione del modulo di
domanda OT24 e documentazione probante-1.pdf
alla notizia 1289 su www.informaimpresa.it
SICUREZZA
11
Riduzione del 15% del tasso medio di tariffa
Inail, per le aziende attive nel primo biennio,
se in regola con le norme sulla sicurezza.
Nel primo biennio di attività le aziende hanno la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa.
Nel primo biennio di attività le aziende hanno la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa,
sempre che siano rispettate le norme di prevenzione
di igiene degli infortuni. Va precisato che nel medesimo biennio il tasso medio nazionale può essere anche
aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla
situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto
delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Sostanzialmente, anche nel primo biennio di attività, vige la regola, com’è ovvio, del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
L’opportunità di riduzione del tasso medio di tariffa è
prevista dall’articolo 20 del decreto del ministero del
lavoro 12/12/2000.
La riduzione è stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale
e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in
cui si completa il primo biennio di attività.
Il modulo di domanda da utilizzare è composto da tre
parti che prevede:
una scheda informativa generale: riporta i dati anagrafici dell’azienda, il P.A.T. e la matricola INPS. Inoltre il
titolare dell’azienda chiede la riduzione del tasso medio di tariffa e dichiara inoltre che nei luoghi di lavoro
sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, e che sono
stati effettuati nel 2013 interventi di miglioramento
delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.
La sezione generale che propone i seguenti interventi:
- la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente;
- il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
in possesso dei requisiti professionali richiesti dal
decreto legislativo 81/2008 o nei casi consentiti dal
decreto legislativo 81/2008, svolge direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso;
- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente;
- la segnaletica di sicurezza e regolarmente affissa;
- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità;
- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazione, per i rischi ai quali
sono esposti;
- si è provveduto alla formazione del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o
designato;
- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un’adeguata
formazione;
- sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza
e si è provveduto alla loro formazione;
- sono state adottate le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi, dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza;
- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei
rischi;
- dove previsto i lavoratori sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica;
- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria aziende, di una singola unità produttiva della stessa, o nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, viene elaborato,
ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i
rischi da interferenze (DUVRI).
Entro quando deve essere presentata
la domanda di riduzione
Per le aziende che hanno appena iniziato la propria
attività, la domanda può essere presentata esclusiva-
14 InformaImpresa
mente in modalità telematica attraverso la sezione
Punto Cliente presente sul sito www.inail.it. La domanda di riduzione, dalla quale deve risultare l’osservanza
delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro può essere inviata:
- contestualmente alla denuncia dei lavori
- successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di
attività)
Valutazione e decisione
L’Inail, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della
domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Aumento del 15% del tasso medio di tariffa Inail, per
le aziende che non rispettano la normativa sulla sicurezza sul lavoro
Previsto dall’articolo 21 del decreto ministeriale del 12
dicembre 2000, l’aumento è applicato dall’Inail quando, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, risulti la mancata osservanza delle
norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Il
provvedimento dell’Inail, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
On line il modulo della domanda e la guida alla compilazione dello stesso.
Il settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza
ha attivato un servizio di assistenza per la verifica del
rispetto della normativa sulla sicurezza e per la predisposizione della domanda di riduzione del premio
Inail. Per informazioni: tel. 0444 168420/430 – e.mail
[email protected]
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Modulo domanda OT20 per la riduzione del
tasso medio di tariffa Inail per il primo biennio di attivit.
pdf
- Download Guida alla compilazione del Modulo OT20.
pdf
alla notizia 1290 su www.informaimpresa.it
SICUREZZA
12
Formazione dei datori di lavoro con incarico
di Responsabile ai compiti di Prevenzione
Protezione dei rischi (DLSPP o RSPP). Obbligo
di aggiornamento per gli esonerati.
Il ruolo del datore di lavoro responsabile alla prevenzione
prevede un aggiornamento periodico della formazione. In
particolare gli “esonerati” ai sensi dell’ex decreto legislativo 626/1994 dall’11/01/2014 devono avere effettuato
l’aggiornamento formativo
Con la pubblicazione dell’Accordo 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Provincie autonome, è stato stabilito al
punto 9 (Crediti formativi), che non sono tenuti a frequentare il corso di formazione obbligatorio per chi
svolge l’attività di DLSPP o RSPP, coloro che dimostrino
di aver svolto, alla data dell’ 11/01/2014, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto
ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.
Per tali soggetti è comunque obbligatorio l’aggiornamento previsto al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni
del 21/12/2011. In particolare la durata dell’aggiornamento è modulata sulla base del livello di rischio, individuata come segue:
- Imprese a basso rischio: 6 ore
- Imprese a medio rischio: 10 ore
- Imprese ad alto rischio: 14 ore.
Venerdì 7 febbraio 2014
Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi
dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994,
n. 626, il primo termine dell’aggiornamento è scaduto
l’11 gennaio 2014.
Vale la pena di evidenziare, per coloro che non hanno
effettuato l’aggiornamento entro il termine citato, che
viene comunque fatto salvo il credito formativo precedente (una sorta di diritto acquisito) e, quindi, si suggerisce di effettuare il prima possibile l’aggiornamento
formativo. In pratica, coloro che non hanno effettuato
l’aggiornamento entro il l’11 gennaio 2014, è bene si
attivino con celerità in tale senso, al fine di evitare le
sanzioni previste.
E’ evidente che il mancato aggiornamento della formazione, rischia di rendere inefficace la qualifica e l’incarico di DLSPP o RSPP.
Il Cesar, Centro formativo di riferimento della Confartigianato di Vicenza, organizza da tempo la formazione per l’ottenimento della qualifica di DLSPP o RSPP e
anche per l’aggiornamento di tale qualifica: tel. 0444
960100 – e.mail [email protected]
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 – art. 95
- Norma transitoria - abrogato
In sede di prima applicazione del presente decreto e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di
lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma
2 dell’articolo 10, ferma restando l’osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma
2, lettere a), b) e c).
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 – art. 10
- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi - abrogato
1.Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’Allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui
all’articolo 8, comma 4.
2.Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza
competente per territorio:
a)una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi;
b)una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all’articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;
c)una relazione sull’andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)l’attestazione di frequenza del corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Accordo Stato Regioni per formazione DLSPP-1.pdf
alla notizia 1301 su www.informaimpresa.it
e la notizia - Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DLSPP) n. 10 pubblicata in
InformaImpresa n. 4 del 24.2.2012