regolamento interno della

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REGOLAMENTO INTERNO DELLA
Call.it società cooperativa sociale - ONLUS
AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(approvato dall’Assemblea generale dei soci del 11.05.2013)
Regolamento L. 142/2001 Call.it soc. coop. sociale ONLUS
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Premesso
- che la Cooperativa Sociale, costituita ai sensi della legge 381/1991 ha lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità, volto alla promozione della dignità umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive e/o servizi nelle quali realizzare l’integrazione
lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di
handicaps psichici e/o fisici.
- che pur considerando le oggettive condizioni di inserimento lo scopo della Cooperativa è quello di
garantire ai soci lavoratori, attraverso la remunerazione della loro attività lavorativa, decorose condizioni
economiche, anche supportati dalla possibilità di avvalersi di soci volontari;
- che la prestazione di lavoro dei soci nella cooperativa costituisce adempimento del contratto sociale, in
quanto, a tal fine, i soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in
relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili
per la cooperativa medesima;
-che i rapporti economici e normativi tra socio e Cooperativa sono regolamentati dal codice civile, dalla
legislazione riguardante i rapporti societari cooperativistici, dallo statuto sociale, dal presente
regolamento interno, dalle delibere degli organi sociali, nonché dalle specifiche norme riguardanti i
diversi rapporti di lavoro instaurati e dagli accordi collettivi applicabili;
- che tutti i soci lavoratori della Cooperativa hanno uguali diritti e uguali doveri, senza discriminazione
alcuna;
- che ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa;
- che le disposizioni del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 3
aprile 2001, n. 142 e s.m.i., si applicano a tutte le categorie di soci della Cooperativa che svolgono la
loro attività lavorativa all’interno della stessa qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro attuato con
la medesima;
- che tutti i soci partecipano alle riunioni e alle assemblee indette dall’organo amministrativo e sono
tenuti alla massima riservatezza sulle decisioni ed i fatti della Cooperativa che non dovranno essere
divulgati ai terzi;
- che chiunque svolga la propria attività all’interno della Cooperativa è invitato a effettuare opera di
promozione della società, informando l’organo amministrativo di ogni atto che possa causare danni agli
altri soci ed alla Cooperativa;
- che la Cooperativa ha origine da un comune atto di volontà dei soci, conseguentemente gli interessi dei
due soggetti, il socio e la cooperativa, non sono mai contrapposti, bensì finalizzati congiuntamente al
conseguimento del vantaggio mutualistico che rappresenta il motivo della costituzione della cooperativa
medesima. E’ in tale quadro che deve essere considerata la previsione di legge in base alla quale il socio
lavoratore stabilisce, all’atto della propria adesione alla cooperativa o successivamente, un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale, collaborazione a progetto, ecc. con cui contribuisce
comunque al raggiungimento degli scopi sociali;
- che in relazione a quanto stabilito nello Statuto Sociale è dovere del socio partecipare all’attività
lavorativa nei modi concordati contrattualmente e nel rispetto degli impegni presi verso la cooperativa e
da questa verso i committenti, operando in conformità a quanto previsto nello statuto Sociale, nel
presente Regolamento, nelle delibere dell’Assemblea dei Soci e dell’organo amministrativo;
- che in linea di principio, ma anche in relazione a quanto indicato ai precedenti punti, qualunque tipo di
attività può essere svolta indifferentemente nell’ambito di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato,
parasubordinato e autonomo o in qualsiasi altra forma, in dipendenza dalla volontà espressa
contrattualmente dalle parti.
Tutto ciò premesso, L’assemblea ordinaria dei soci approva il seguente
REGOLAMENTO INTERNO
Quanto in premessa è parte integrante ed essenziale del presente regolamento.
NORME GENERALI
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ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali
contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.
In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate
dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
ARTICOLO 2 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/01 s.m.i., ogni socio lavoratore instaura con la
cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
- Subordinato secondo tutti i tipi e le forme possibili (anche a contenuto formativo) e compatibili con
lo status di socio;
- Autonomo secondo tutti i tipi e le forme possibili, compatibili con lo status di socio;
- Di collaborazione coordinata non occasionale;
- Di collaborazione a progetto.
Tra socio lavoratore e cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra tipologia di rapporto di
lavoro previsto dalla legge, purché compatibile con la posizione di socio.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle
esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione
discrezionale dell’organo amministrativo.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le
caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione alla
volontà del socio di assoggettarsi, o meno, al vincolo di subordinazione, tenuto conto dell’organizzazione
aziendale e produttiva.
Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa
comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.
Successivamente alla stipula dell’iniziale contratto di lavoro, la cooperativa e il socio possono concordare
di modificare la tipologia contrattuale inizialmente adottata, instaurando un rapporto di lavoro diverso
da quello precedentemente scelto.
Tale possibilità è ammessa anche più volte nel corso del rapporto sociale e dovrà essere conseguente al
coerente incontro delle parti o al determinarsi di eventi di forza maggiore.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ARTICOLO 3 – Organizzazione aziendale
L’attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:
a) nel servizio amministrativo - finanziario;
b) nel servizio organizzazione e gestione del personale;
c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività correlate con gli appalti affidati alla cooperativa;
Ai servizi di cui alla precedente lettera a) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e
finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta
della cassa, amministrazione ;
Ai servizi di cui al precedente punto b) è demandato il compito di organizzazione, selezione, formazione
e gestione del personale, .
Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività produttive proprie della Cooperativa,
quali ad esempio:
la gestione per conto terzi di sistemi informatici, di comunicazione, di servizi di call-center, customer-care
e la gestione di banche dati;
la realizzazione di banche dati e organizzazione di sistemi informativi, installazione e manutenzione di
impianti e sistemi telefonici e di telecomunicazioni:
la realizzazione di siti e portali internet, la realizzazione di sistemi di commercio elettronico, di call center
e di comunicazione e/o sicurezza informatica in generale;
la realizzazione di progetti editoriali e di comunicazione su supporti magnetici, elettronici, multimediali,
cartacei, audiovisivi e sulla rete internet;
l'ideazione, realizzazione e commercio di apparecchiature, o parti di esse, elettriche, elettroniche, ed
informatiche, di sistemi di controllo automatico e la fornitura di servizi informatici;
l'organizzazione di convegni e/o seminari;
la gestione, archiviazione e/o scannerizzazione di documentazione ;
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i)
j) qualunque attività industriale, agricola, commerciale, artigianale e di servizio atta a realizzare
l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati, in proprio, o su commessa di Enti, sia
pubblici che privati e con qualsivoglia forma contrattuale.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO
ARTICOLO 4 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da
subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione, il socio aderisce in
forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
Il rapporto di lavoro può essere stipulato a tempo parziale, full time, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto
un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo
indeterminato sussistendone le condizioni.
In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto
ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico
organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior
anzianità di iscrizione nel libro soci.
In conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto
convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore subordinato, stante la stretta
connessione del rapporto sociale con la prestazione lavorativa, con la cessazione del rapporto lavorativo
viene sciolto anche il rapporto associativo e viceversa.
Art. 4.1. Disciplina Specifica
4.1.1 Sfera di applicazione del regolamento
Il presente regolamento ricomprende e regola tutte le attività elencate nell’oggetto sociale della
cooperativa.
4.1.2 Periodo di Prova
Il socio-lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di verifica delle capacità
professionali dichiarate non superiore a 90 giorni effettivi di lavoro. Per giorni di effettivo lavoro si
intende l’effettiva presenza sul posto di lavoro e, pertanto, non vengono computati nel calcolo del
periodo di prova i giorni di sospensione del lavoro (per maternità, malattia, sciopero, ferie, permessi,
ecc.) ed i giorni di riposo settimanale e festività.
Tale periodo di verifica-prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione / contratto.
Durante il periodo di verifica-prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna
delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Alla scadenza del periodo di prova, qualora nessuna delle parti abbia manifestato, a mezzo
raccomandata a r. e/o telegramma e/o fax, la propria volontà di recedere, il contratto si intenderà
automaticamente confermato.
4.1.3 Assunzione a termine
Allo scopo di realizzare la missione sociale offrendo opportunità di lavoro ai soci e realizzando obbiettivi
di sviluppo e di occupazione del mercato la cooperativa potrà acquisire lavori di breve durata e con
carattere occasionale .
Per lo svolgimento di tali attività la cooperativa potrà proporre ai soci contratti a tempo determinato,
indicando nel contratto individuale di lavoro, la durata determinata dello stesso.
A solo titolo esplicativo si individuano le seguenti ulteriori ipotesi :
- espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, malattie,infortuni;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, rispetto
a quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in aspettativa o congedo con diritto alla conservazione del posto;
- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- intensificazione di attività, per un periodo di tempo predeterminato/predeterminabile anche
derivante dall’acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall'attività di altri settori che non sia
possibile evadere con le normali risorse;
- esecuzione di maggiori servizi in particolari e determinati periodi annuali.
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Qualora al termine di durata del rapporto, non ricorrano opportunità stabili di occupazione, con la
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, verrà risolto anche il rapporto societario stante la
stretta connessione tra i due istituti contrattuali .
4.1.4 Assunzione lavoro a chiamata
Nell’ipotesi in cui la Cooperativa si dovesse trovare nella disponibilità di opportunità lavorative a carattere
discontinuo ed intermittente potrà concludere con i propri soci contratti di lavoro a chiamata.
A titolo esplicativo si individuano le ipotesi per le quali si può realizzare la fattispecie appena descritta:
- affidamento di appalti di breve durata ovvero con carattere occasionale, in assenza di caratteristica
di continuità, per le attività elencate nello statuto sociale;
- espletamento del servizio in concomitanza di assenze per malattie, infortuni,permessi nelle ipotesi in
cui la durata di detti eventi non sia predeterminata né predeterminabile;
- imprevista intensificazione di attività anche derivante dall’acquisizione di nuovi lavori o anche indotta
dall’attività di altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse;
E’ inoltre consentito stipulare il contratto di lavoro intermittente/a chiamata allorquando la prestazione
mutualistica sia espletata solo nei week-end ovvero durante le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e
nel corso del periodo delle ferie estive;
Il rapporto di lavoro sarà regolato da un apposito contratto redatto in base alle specifiche norme relative
al contratto a chiamata.
Nell’ipotesi in cui si dovesse verificare la possibilità di occasioni stabili di lavoro,a parità di professionalità
e tipologia della prestazione, la cooperativa darà precedenza ai soci che hanno prestato attività
lavorative a chiamata.
4.1.5 Lavoro ripartito
Ai soci lavoratori è possibile proporre il contratto di lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è un
contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con cui due o più soci-lavoratori assumono in
solido un’unica obbligazione lavorativa.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei socilavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in
qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di
lavoro.
La retribuzione verrà corrisposta a ciascun socio-lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestata.
I soci-lavoratori devono informare preventivamente la cooperativa sull’orario di ciascun socio-lavoratore
quando a questo siano portate modifiche.
I soci-lavoratori si informeranno reciprocamente e tempestivamente sull’impedimento ad effettuare la
propria parte di prestazione.
La cooperativa potrà pretendere l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei socilavoratori solidalmente obbligati.
4.1.6 Mobilità Aziendale
I provvedimenti di variazione definitiva del o dei posti abituali di lavoro, nell’ambito comunale, possono
avvenire per ragioni tecnico-organizzative e produttive e vanno comunicati al socio-lavoratore
interessato.
4.1.7 Trasferimenti
Il socio lavoratore può essere trasferito da una sede di lavoro ad un’altra, al di fuori dell’ambito
comunale, per motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Esso conserva il trattamento
economico goduto precedentemente.
Nella scelta del personale da trasferire, fermo quanto previsto nel precedente paragrafo, con riguardo
alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, dovranno essere adottati criteri che tengano conto
dell’anzianità di servizio, dello stato di salute e della situazione familiare.
4.1.8 Orario di lavoro soci-lavoratori - banca delle ore
Per la durata dell’orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni fatto
salvo quanto previsto nel presente regolamento.
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La durata dell’orario contrattuale ordinario di lavoro settimanale potrà essere distribuito in 5 o 6 giorni
lavorativi.
I giorni di riposo, salvo esigenze di servizio, comprendono la domenica mentre l’altro eventuale giorno di
riposo, per esigenze tecniche, produttive o organizzative, può essere fruito nell’arco della settimana.
Nei casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo la
domenica può non essere compresa nei giorni di riposo.
La programmazione dei riposi avverrà sulla base delle esigenze organizzative della cooperativa e, di
norma, sarà portata a conoscenza dei soci lavoratori interessati con congruo anticipo.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dalla cooperativa per l’inizio dell’attività
lavorativa.
Nell’ora fissata per l’inizio ed il termine della attività lavorativa il socio-lavoratore è tenuto a presentarsi
alla firma e/o timbratura del cartellino.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, al socio-lavoratore con orario a tempo pieno verrà
riconosciuta mezz’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
La cooperativa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche,
curerà che siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il
personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni
settimana.
L’orario di lavoro ed i turni verranno predisposti dalla cooperativa in modo che il socio-lavoratore ne
abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia
stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore.
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, l’orario ordinario settimanale potrà
essere aumentato fino ad un massimo del 20% rispetto al parametro ordinario stabilito nel contratto
individuale concordato con il socio.
Al fine di verificare il rispetto di tale limite massimo, verrà calcolata la media delle ore effettivamente
lavorate, con riferimento ad un periodo di 12 mesi dal verificarsi di ciascun evento.
Il limite di 12 mesi solari viene fissato in considerazione della natura di pubblica utilità che caratterizza
l’attività, i servizi e gli appalti affidati alla cooperativa e comporta una concentrazione del lavoro con
riguardo a determinati periodi/eventi.
Il socio lavoratore potrà far confluire in una “banca individuale delle ore” le ore di lavoro eccedenti
l’orario ordinario di lavoro concordato nel contratto individuale, che saranno recuperate sotto forma di
riposi compensativi fino alla concorrenza di un massimo di 80 ore annue. La richiesta preventiva di
recupero della banca ore, da parte del socio stesso, ovvero in relazione alle esigenze
organizzative/produttive della cooperativa, dovrà comunque essere formulata per iscritto.
I riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro il 31 Dicembre dell’anno di
effettuazione della prestazione con un preavviso di almeno cinque giorni, a condizione che, non risulti
contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel
momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all’infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse
compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo
compensativo, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, delle ore così accumulate, l’importo corrispondente
verrà liquidato al socio-lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore alla data in cui
è maturato il diritto, integrata con le maggiorazioni spettanti.
Ogni percentuale di maggiorazione prevista per le diverse tipologie di lavoro non è cumulabile, nel senso
che la maggiore assorbe la minore.
La cooperativa, per particolari esigenze tecnico-organizzative, potrà concordare con il socio-lavoratore il
rimborso delle spese sopportate per ragioni di lavoro. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che
il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e
per rientrare al proprio domicilio.
ARTICOLO 5 – CCNL applicabile e trattamento economico
Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro prestato. Ai fini del trattamento economico minimo sarà applicato il C.C.N.L. del comparto
COOPERATIVE SOCIALI.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta dell’organo
amministrativo, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30 % dei trattamenti
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retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici
mediante:
a)
integrazione delle retribuzioni
b)
aumento gratuito del capitale sociale
c)
distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa
ARTICOLO 5bis – Inquadramento del personale
Nell’ambito della disciplina al riguardo contenuta nel C.C.N.L cooperative sociali,
inquadramento in esso previsti sono integrati, nei termini e modalità di seguito concordati:
i profili di
Area/categoria A – Lavoro generico e servizi ausiliari.
Posizione economica A2
Appartengono a questa categoria gli operatori addetti al call center inbound ed outbound (front-line –
back-office) per i primi 3 (tre) anni di durata del contratto di lavoro. Successivamente alla scadenza del
termine che precede, gli operatori in interesse saranno inquadrati nella categoria B profilo economico B1.
Con riguardo alle unità che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già operanti
nella mansione di operatore addetto al call center viene condiviso il seguente criterio di adeguamento:
 le unità che hanno di fatto superato i tre anni dalla data di assunzione saranno inquadrate
nell’Area/Categoria B profilo economico B1 dal mese successivo alla approvazione del presente
regolamento da parte dell’assemblea dei delegati;
 le restanti unità saranno inquadrate nell’ Area/categoria B profilo economico B1, in base alla data
di assunzione, a decorrere dal mese successivo al raggiungimento di tre anni di anzianità del
rapporto di lavoro con la cooperativa
Area/categoria B – lavoro qualificato
Posizione economica B1
Appartengono a questa categoria gli operatori addetti al Call-Center inbound ed outbound (frontline/back office), a decorrere dal mese successivo al raggiungimento di tre anni di anzianità del rapporto
di lavoro con la cooperativa
Area/categoria C - Lavoro specializzato
Posizione economica C1
Appartengono a questa categoria gli operatori addetti all’assistenza IT.
Posizione economica C3
Appartengono a questa categoria i Team Leader e gli addetti alla Formazione operativa
Area/categoria D – Lavoro specializzato
posizione economica D1
Appartengono a questa categoria gli addetti al supporto del Coordinamento Operativo e i Responsabili
dell’Area IT.
Posizione economica D3
Appartengono a questa categoria i Responsabili di area della Formazione.
Area/Categoria E – Prestazioni specialistiche
Posizione economica E1
Appartengono a questa categoria i Supervisori Operativi di sito
Posizione economica E2
Appartengono a questa categoria i Coordinatori Operativi di area geografica/commessa
ARTICOLO 6 - Trattamento di malattia e infortunio
L’assenza per malattia, unitamente al numero dei giorni presunti di durata della stessa, deve essere
comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, in anticipo rispetto all’inizio del proprio turno di
lavoro, ai rispettivi referenti, ovvero al di fuori degli orari di apertura dei presidi sede abituale di lavoro,
agli uffici della cooperativa
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Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, l’assenza per malattia va comunicata
tempestivamente contattando telefonicamente, entro un’ora dall’inizio del proprio turno di lavoro, il
Presidio di riferimento. Se è possibile, in quanto già a conoscenza del lavoratore, in quella occasione
vanno comunicati i giorni di assenza per malattia previsti.
Comportando grave pregiudizio all’organizzazione dei turni lavorativi, e conseguentemente all’erogazione
del servizio, la mancata comunicazione telefonica dell’assenza per malattia, salvo il caso di giustificato
impedimento, costituisce infrazione disciplinare, e darà origine alla procedura disciplinare.
Non verranno prese in considerazioni e accettate assenze per malattia comunicate in maniera diversa da
quella precedentemente descritta.
Qualora il socio-lavoratore , al momento della comunicazione della assenza per malattia, non conosca il
numero dei giorni di durata della stessa, dovrà dare immediata comunicazione dei giorni previsti di
assenza non appena in possesso del relativo certificato medico.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato alla cooperativa,
con le stesse modalità, entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il sociolavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici
Tutte le assenze per malattia, a prescindere dalla loro durata, devono essere giustificate mediante
certificato medico. Il certificato medico deve pervenire alla cooperativa anche per una sola giornata di
malattia
Il medico di base o altro medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, dovrà trasmettere
all’INPS la certificazione di malattia. Il lavoratore dovrà limitarsi a comunicare tempestivamente alla
l’assenza alla propria azienda, ed a comunicare all’Ufficio Risorse Umane della cooperativa, entro due
giorni dalla sua trasmissione telematica il numero di protocollo di trasmissione del certificato all'Inps. Il
medico rilascerà al lavoratore una copia del certificato e dell’attestato di malattia, identificati dal
suddetto numero di protocollo assegnato dal sistema telematico, al fine di consentire all'azienda di
identificare immediatamente il certificato attraverso il sistema informatico approntato dall’INPS. Nel caso
in cui si dovessero verificare problemi nell’invio della certificazione, ovvero nel caso in cui i certificati
dovessero essere emessi da strutture di pronto soccorso, e/o da strutture ospedaliere, in caso di ricovero
e/o emessi da medici specialisti privati (non convenzionati con il SSN), mediante fax, raccomandata a
r., ovvero consegna a mano, al seguente indirizzo:
Call.it Soc. Coop Sociale Onlus
Via della Ferratella in Laterano 41 – 00184 Roma
Fax 06/70450002 Tel 06/70450000
Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non
festivo.
In caso di omissione della certificazione medica, l’assenza verrà considerata ingiustificata, con le
conseguenze disciplinari e retributive del caso.
In caso di ritardo nell’invio/ rilascio del certificato, che dovrà, comunque, pervenire presso la cooperativa
entro due giorni dalla data del rilascio, la malattia verrà riconosciuta a decorrere dai due giorni
precedenti l’invio. Le giornate comprese tra l’inizio dell’assenza e i due giorni precedenti l’invio/rilascio
del certificato, verranno considerate assenze giustificate (purchè comprese nel certificato stesso), ma
non retribuite.
L'indicazione dell'indirizzo presso cui è possibile effettuare le visite di controllo è un obbligo che ricade
sul lavoratore malato il quale deve controllare la correttezza di quanto indicato dal medico e, in
mancanza provvedervi direttamente. L'indirizzo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso
(es. la casa di un parente) purché espressamente specificato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia,
si concorda quanto segue:
- il socio-lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo
nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle 19.00;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni
ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva
informazione alla cooperativa.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi
siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.
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Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio deve essere tempestivamente
comunicato alla cooperativa.
Al termine della malattia o dell’infortunio il socio-lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo
abituale posto di lavoro.
Il socio-lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate,
decade dal diritto all’integrazione da parte della cooperativa per lo stesso periodo per il quale l’INPS non
erogherà l’indennità di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito
durante l’assenza.
Nel caso in cui il socio-lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo
accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
Diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il socio-lavoratore anche con più periodi di
infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del
trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio verificatisi
nell’arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia
considerato.
La disposizione di cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti
attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore.
A tal fine la cooperativa è obbligata, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a rilasciare una
dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia e/o infortunio
indennizzate nei periodi di lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni.
Superati i limiti di conservazione del posto, la cooperativa su richiesta del socio-lavoratore potrà
concedere, ad insindacabile giudizio dell’organo amministrativo, un periodo di aspettativa non superiore
a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della
retribuzione e di alcun istituto contrattuale.
Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa, salvo
comprovate ragioni di forza maggiore.
Decorsi i limiti di cui sopra, la cooperativa, ove proceda al licenziamento del socio-lavoratore,
corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro
eventualmente maturato.
Qualora il socio-lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà
risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la
cooperativa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità.
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché
l’azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. I lavoratori interessati
sono altresì tenuti a consegnare nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata
dall’ente competente.
Trattamento economico per malattia e infortunio
Per le assenze per malattia al socio-lavoratore sarà corrisposto:
a) per i primi tre eventi di assenza per malattia, nell’arco di ciascun anno solare, a prescindere dalla
durata della stessa, con riguardo ai primi tre giorni di assenza sarà riconosciuta al socio
un’indennità pari al 100% della retribuzione globale lorda giornaliera.
Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, al termine di ciascun anno solare, a decorrere
dal corrente anno 2012, provvederà a calcolare la percentuale media aziendale di assenze per
malattia verificatasi nell’anno. La procedura di calcolo sarà determinata dal rapporto tra le ore
lavorative riferite alla sommatoria dei parametri annui globali dei soci con contratto di lavoro
subordinato e le ore di assenza per malattia dei soci con contratto di lavoro subordinato La
risultanza sarà espressa in percentuale.
Qualora la percentuale di assenza per malattia dell’anno di riferimento, calcolata secondo il
criterio precedentemente esposto, superi il 9,00% delle presenze, a decorrere dall’ 1 gennaio
del successivo anno solare, al socio-lavoratore non sarà erogata alcuna indennità per i primi tre
giorni di malattia sin dal primo evento. Nel caso in cui, consecutivamente per i due anni solari
successivi, la media aziendale di assenza per malattia scenda nuovamente al di sotto del limite
massimo del 9,00%, verrà nuovamente riconosciuta al socio un’indennità pari al 100% della
retribuzione globale lorda giornaliera.
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Sono esclusi dal computo dei tre eventi di assenza per malattia i ricoveri ospedalieri, anche in
day hospital, e le socie in stato di maternità fino al raggiungimento del congedo obbligatorio.
Le somme derivanti dal ridotto riconoscimento del trattamento di malattia (carenza) saranno
accumulate in uno specifico fondo. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il consiglio di
amministrazione della cooperativa, provvederà alla ridistribuzione del fondo accumulato
nell’anno solare precedente, tra i soci lavoratori in forza a tale data, la cui percentuale media di
assenza per malattia nell’anno solare di riferimento sia inferiore alla media aziendale del
medesimo anno solare: l’importo spettante a ciascun socio avente diritto verrà calcolato quale
rapporto tra il totale delle giornate effettivamente lavorate dall’intero organico nell’anno di
riferimento e il totale della giornate effettivamente lavorate da ciascun socio nel medesimo anno
solare.
b) Fermo quanto precisato al precedente punto a), successivamente al quarto evento di assenza
per malattia, nell’arco di ciascun anno solare, a prescindere dalla durata della stessa, comunque,
per i primi tre giorni al socio non sarà riconosciuta alcuna indennità;
c) fermo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b) dal 4° giorno lavorativo di assenza fino al 180°
giorno sarà riconosciuta al socio un’integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il
100% della retribuzione globale netta;
d) a partire dal 181° giorno lavorativo di assenza fino al 210° giorno, verrà corrisposta
un’integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 50% della retribuzione globale
netta.
Nei casi di infortuni sul lavoro, sarà corrisposto il 100% della retribuzione globale lorda.
ARTICOLO 6 bis – Trasferte
Per trasferta si intendono gli spostamenti effettuati fuori dal comune dove ha sede di lavoro il socio
lavoratore.
Il flusso delle attività e delle informazioni, le competenze operative, le fasi di controllo, i tempi e la
modulistica che intervengono nella gestione delle trasferte e dei servizi esterni del personale, nonché i
limiti di spesa consentiti per il rimborso analitico delle spese sostenute nel corso delle missioni esterne,
sono disciplinati da un apposito Regolamento Delle Trasferte, che verrà approvato dal consiglio di
amministrazione della cooperativa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Per ciascuna giornata lavorativa prestata al di fuori del territorio del comune sede abituale di lavoro,
verrà corrisposta al socio lavoratore una Indennità di Trasferta pari ad euro 20,00 per trasferte in Italia e
ad Euro 35 per trasferte all’estero.
Oltre alle spese di viaggio, se richiesto il loro rimborso analitico, sono a carico dell’azienda, nei imiti
previsti dal Regolamento per le Trasferte, esclusivamente le spese di vitto e alloggio. Non è previsto il
rimborso di spese di tipo personale quali telefonate private, utilizzo di internet, frigo bar, consumazioni
al bar, lavanderia, pay-tv, acquisti personali, addebito multe e qualsiasi altra spesa aggiuntiva.
In alternativa al rimborso analitico delle spese sostenute per vitto/alloggio, verrà corrisposta, per
ciascuna giornata lavorativa prestata al di fuori del territorio del comune sede abituale di lavoro
un’indennità, come indicato di seguito:
 Per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, Euro 30,00 giornaliere;
 Per trasferte all’estero Euro 50,00 giornaliere.
Le indennità previste nel presente paragrafo non competono nei giorni di assenza per ferie, permesso,
malattia, infortunio e comunque nelle giornate in cui non venga resa la prestazione lavorativa.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ARTICOLO 7 Turni di Lavoro
I turni di Lavoro, predisposti dai responsabili operativi di area in collaborazione con l’Ufficio Risorse
Umane, verranno redatti con cadenza mensile, fatte salve eventuali e diverse esigenze della
committenza, che potranno comportare variazioni anche con cadenza settimanale. Il socio lavoratore
riceverà l’assegnazione dei turni e ne sottoscriverà una copia per ricevuta e presa visione
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Il prospetto generale mensile delle turnazioni di ciascun presidio, verrà affisso in Bacheca.
ARTICOLO 8
Ferie
Tutte le richieste di ferie dovranno essere presentate, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, al
Responsabile del Presidio sede di Lavoro, il quale, sentito l’ufficio Risorse Umane, provvederà a
comunicare al lavoratore interessato l’esito della richiesta.
Le richieste di ferie verranno valutate, secondo i seguenti criteri:
- Esigenze di servizio;
- percentuale quotidiana massima di assenze ammissibile per presidio (per malattie-ferie-permessi,
aspettativa etc.) determinata in considerazione delle esigenze di servizio;
- disponibilità individuale di ferie residue e quantità delle stesse;
- comprovate ed inderogabili esigenze personali.
- rotazione ( ad es. la risorsa che avrà fruito nell’anno precedente delle proprie ferie estive nel mese
di agosto, salvo effettive e comprovate esigenze personali e/o familiari contingenti, non potrà
chiedere per l’anno in corso di fruirne bel medesimo mese).
Tutti i lavoratori e le lavoratrici, hanno diritto a 26 giorni di ferie annui, calcolati su una settimana
lavorativa di 6 giorni. Come previsto dal CCNL, tali giorni sono stati rapportati ad ore in relazione
all'orario di lavoro in azienda.
Pertanto, nelle tabelle di seguito riportate, vengono evidenziate, a titolo esemplificativo, le ore di ferie
cui si ha diritto annualmente, in base alla tipologia della percentuale Part-time in essere:
% Part Time
giorni di ferie annui
spettanti
ore di ferie annue
spettanti
26
26
26
164,67
130,00
108,33
Full time 38h settimanali
Part time 30h settimanali
Part time 25h settimanali
78,95
65,79
Previo esame congiunto in sede aziendale, in relazione alle esigenze di servizio, entro il trenta aprile di
ogni anno solare, verrà definita la programmazione delle ferie aziendali per l’intero anno con periodi di
ferie individuali non inferiori a 14 giorni di calendario consecutivi.
ARTICOLO 9
Permessi
Tutte le richieste di fruizione dei permessi trattati nel presente articolo dovranno essere presentate, con
un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, al Responsabile del Presidio sede di Lavoro, il quale, sentito
l’ufficio Risorse Umane, provvederà a comunicare al lavoratore interessato l’esito della richiesta.
Le richieste verranno valutate, secondo i seguenti criteri:
Esigenze di servizio;
percentuale quotidiana massima di assenze ammissibile per presidio (per malattie-ferie-permessi,
aspettativa etc.) determinata in considerazione delle esigenze di servizio;
disponibilità individuale di ferie residue e quantità delle stesse;
comprovate ed inderogabili esigenze personali.
rotazione ( ad es. la risorsa che avrà fruito nell’anno precedente delle proprie ferie estive nel mese
di agosto, salvo effettive e comprovate esigenze personali e/o familiari contingenti, non potrà
chiedere per l’anno in corso di fruirne bel medesimo mese).
Non sarà possibile in nessun caso chiedere più di 2 giornate consecutive di permesso, salvo per
comprovate indifferibili esigenze personali.
Permessi retribuiti
Secondo l’art. 59 del CCNL delle cooperative sociali, ciascun lavoratore ha diritto annualmente a 4 giorni
di permesso retribuito in sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge 54/77,
corrispondenti a 32 ore annue (da rapportare alla percentuale di part time), da fruirsi entro l’anno solare.
Pertanto, nelle tabelle di seguito riportate, vengono evidenziate le ore di permesso retribuito a cui
ciascun socio ha diritto mensilmente, in base alla tipologia della percentuale Part-time in essere:
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% Part Time
Full time 38h settimanali
ore di permesso retribuito
annuo spettanti
ore di permesso retribuito
mensile spettanti
32,00
2,67
Part time 30h settimanali
78,95
25,26
2,11
Part time 25h settimanali
65,79
21,05
1,75
Permessi NON Retribuiti / ritardi e assenze non programmate
A tutti i soci lavoratori subordinati possono essere concessi dalla cooperativa , per particolari esigenze
personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 38
ore annue (da rapportare alla % del Part Time), e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti di
cui al precedente punto.
Entro il mese della fruizione del permesso, le relative ore non lavorate dovranno essere recuperate. Nel
caso in cui non sia stato possibile effettuare il recupero, le ore non lavorate verranno trattenute dalla
relativa retribuzione mensile.
I ritardi e le assenze non programmate, previa pronta giustificazione o in caso di effettiva eccezionalità,
verranno computati, nei permessi non retribuiti e pertanto dovranno essere recuperati entro il mese
dell’evento.
I ritardi ingiustificati, nonché le assenze arbitrarie ed ingiustificate saranno oggetto di provvedimenti
disciplinari, come previsto dal vigente CCNL e dai regolamenti aziendali.
I recuperi da effettuare, per permessi non retribuiti o in caso di assenze non programmate e ritardi,
vanno concordati con i referenti territoriali attenendosi alle esigenze di servizio.
Permessi L.104/92
Il comma 6 dell’art. 33 Legge 5/2/1992, n. 104, consente al socio lavoratore subordinato con handicap
grave di fruire mensilmente ed alternativamente di 3 giorni di permesso oppure della riduzione oraria
giornaliera.
Il 3° comma dello stesso articolo dà diritto a coloro che assistono un familiare in situazione di gravità,
solo ai 3 giorni di permesso mensile.
Il socio lavoratore subordinato che intenda avvalersi di tali permessi e congedi deve presentare
preliminarmente, alla cooperativa e all’INPS, una formale domanda corredata della documentazione
prevista ed in particolare del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).
I moduli di domanda, per gli assicurati INPS, sono disponibili sul sito dell’Istituto.
L’INPS acquisisce la domanda ed effettua un controllo formale: se il controllo dà esisto positivo, l’INPS
comunica l’accoglimento al datore di lavoro e all’interessato.
Solo con la comunicazione di conferma dell’INPS l’azienda è autorizzata ad anticipare il pagamento.
Il calcolo dei permessi mensili, o delle ore di permesso giornaliero, previsti dall’articolo 33 della Legge
104/1992, nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale è diverso a seconda che si tratti di di part
time orizzontale (tutti i giorni lavorati con un orario ridotto) o verticale (solo alcuni giorni lavorati).
Diritto allo studio e formazione professionale
Le lavoratrici e i lavoratori subordinati studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, che devono sostenere prove di
esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti. Per usufruire di tali permessi, la
lavoratrice e il lavoratore, al rientro in azienda dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami
sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per
gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite per gli addetti
con contratto full time. Per gli addetti con contratto part time il limite di 150 ore annuo è ridotto in
misura proporzionale alla percentuale di part time
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Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un
massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria
al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti
legalmente riconosciuti.
Qualora le richieste di usufruire dei permessi per il diritto allo studio siano esuberanti rispetto al limite
massimo fissato dal CCNL e sopra riportato, le ore complessive utilizzabili annualmente per ciascuna
azienda, saranno distribuite in egual misura tra i richiedenti aventi diritto.
Al tal fine, gli interessati, entro il giorno 30 del mese di novembre di ciascun anno, dovranno inoltrare
all’ufficio risorse umane apposita richiesta, corredata dalla documentazione idonea a comprovare
l’effettiva iscrizione e frequenza a corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio.
I lavoratori e le lavoratrici frequentanti corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari
a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni ( i corsi devono qualificare, riqualificare e/o
aggiornare il lavoratore per il miglioramento delle mansioni svolte in azienda, e pertanto, prima di
procedere alla richiesta di tale tipologia di permessi, è opportuno verificare l’effettiva inerenza delle
attività formative seguite con le proprie mansioni aziendali), hanno diritto, nella misura massima annua
dell'8% del totale dell'organico della cooperativa facente capo al presente CCNL ad usufruire di permessi
retribuiti individuali fino a un massimo di 100 ore annue.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla
direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i
certificati di regolare frequenza.
Qualora le richieste di usufruire dei permessi per formazione professionale siano esuberanti rispetto al
limite massimo fissato dal CCNL e sopra riportato, le ore complessive utilizzabili annualmente per
ciascuna azienda, saranno distribuite in egual misura tra i richiedenti aventi diritto.
Al tal fine, gli interessati, entro il giorno 30 del mese di novembre di ciascun anno, dovranno inoltrare
all’ufficio risorse umane apposita richiesta, corredata dalla documentazione idonea a comprovare
l’effettiva iscrizione e frequenza a corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari a
una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
DOVERI DEL SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
ARTICOLO 10 Regole Comportamentali
In aggiunta a quanto previsto dal vigente CCNL e dai vigenti regolamenti aziendali, ricordiamo a tutti gli
addetti, che le procedure operative e/o amministrative aziendali sono inderogabili e che la loro violazione
comporta le prescritte sanzioni disciplinari. Si rammenta inoltre che all’interno del luogo di lavoro è
severamente VIETATO:
- Usare il cellulare mentre si è in linea con il cliente;
- Parlare ad alta voce tra le postazioni;
- Svolgere la pausa ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tra le postazioni, disturbando i colleghi che stanno
lavorando;
- Collegarsi ad internet per scopi personali (facebook – messenger – gtalk, etc.) durante l’orario di
lavoro;
- Consumare cibi e bevande tra le postazioni sia quando si è in pausa e sia quando si sta svolgendo il
proprio lavoro. Per chi avesse la necessità urgente di mangiare al di fuori delle pause, può chiedere
l’autorizzazione al Supervisore per potersi allontanare;
- Consultare la posta elettronica personale;
- Rivolgersi in maniera arrogante, sgarbata e /o irrispettosa ai propri colleghi e/o superiori
Si fa presente che l’infrazione di uno solo dei divieti sopra indicati sarà motivo di procedura disciplinare.
ARTICOLO 10bis Invalidità soggette a revisione
Il soci lavoratori appartenenti a categorie protette, con invalidità soggette a revisione periodica da parte
dei competenti uffici, sono tenuti a far pervenire alla cooperativa, entro 2 giorni dal suo inoltro, copia
della richiesta di rinnovo, nonché successivamente alla visita medico legale, copia dell’esito della
medesima.
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ARTICOLO 11 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Tutti i soci debbono osservare fedelmente le norme previste dal presente regolamento, dallo Statuto
Sociale e dalle leggi vigenti in materia.
Il socio è tenuto a rispettare le direttive e le deliberazioni legittimamente impartite e/o adottate dai
competenti organi e funzioni sociali e in caso contrario potrà essere sottoposto a provvedimenti
disciplinari., fino alla deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro e conseguente esclusione dalla
compagine sociale. Il rispetto delle regole e delle direttive concerne naturalmente il ruolo che il socio
ricopre.
Oltre a quanto espressamente previsto, dal precedente art 10, dal contratto collettivo e dalla legge è
altresì considerato infrazione disciplinare qualsiasi comportamento del socio lavoratore dal quale possa
derivare un danno alla Cooperativa sul piano patrimoniale o morale ed in particolare, a titolo indicativo
ma non esaustivo:
- l’ inosservanza dell’orario di lavoro previsto dal contratto di lavoro instaurato, salvo che da parte
della Cooperativa non si assumano decisioni diverse sulla base di esigenze organizzative e tecniche
specifiche;
- il comportamento non corrispondente ai canoni di correttezza e di buona educazione nei confronti
degli altri soci,eventuali dipendenti e di terzi in relazione al lavoro da svolgere;
- il mancato adempimento di una disposizione impartita da una funzione gerarchicamente superiore;
- il mancato rispetto dei piani e programmi di lavoro (fatte salve le situazioni di emergenza);
- la negligenza del socio nel proprio lavoro;
- la divulgazione o rivelazione ai terzi, senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo di notizie
riguardanti la Cooperativa stessa;
- il mancato rispetto dei canoni di educazione, cortesia, correttezza e gentilezza nei confronti dei
clienti
- il mancato adempimento o il deliberato rifiuto di disposizioni contenute nel presente regolamento
ovvero impartite dalla cooperativa
- il mancato rispetto e/o la mancata osservanza di tutte le norme afferenti la tutela della salute e la
prevenzione dai rischi di infortunio
- il danneggiamento di apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà sia della
cooperativa che della committenza, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità,
di ogni e qualsivoglia danno economico arrecato sia alla cooperativa che a terzi per accertata colpa
del socio, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito
- l’utilizzo di alcolici e/o sostanze stupefacenti in orario lavorativo, ovvero al di fuori di esso, nel caso
in cui il lavoratore/la lavoratrice, si presentino sul luogo di lavoro manifestando comportamenti
palesemente alterati per effetto delle stesse.
L’organo amministrativo può, in qualsiasi momento, provvedere all’integrazione dell’elenco delle
infrazioni disciplinari contenute nel comma precedente.
La cooperativa non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del socio senza
avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto, anche con
consegna a mano e firma per ricevuta, ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati
prima che siano trascorsi 7 gg lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione, nel corso dei quali
il socio potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 10 gg lavorativi successivi a tali giustificazioni, queste
si riterranno accolte.
In assenza di giustificazioni, la cooperativa potrà comminare il relativo provvedimento disciplinare entro il
termine di 30 gg giorni dalla data di ricevimento e/o data di ritorno della comunicazione alla
cooperativa per compiuta giacenza.
La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro
comminazione.
In relazione alla gravità della mancanza e alla eventuale recidiva, la cooperativa può applicare al socio
lavoratore le sanzioni: del rimprovero verbale, dell’ammonizione scritta, della multa (dal 10% al 30% di
quanto dovuto per il mese in cui si verifica l'inadempienza) della sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione (fino a dieci giorni complessivi consecutivi o meno), del licenziamento per mancanze.
Nei casi di infrazione di particolare gravità, l’organo amministrativo potrà comunque sempre disporre la
sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del
procedimento disciplinare.
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Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il socio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non
giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di
impedimento giustificato o non comunichi il numero dei giorni di malattia;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza crei danno al materiale della cooperativa o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, concorrenti della cooperativa, lavoro di pertinenza
dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente regolamento o commetta qualsiasi
mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di
maggior rilievo.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti
istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa
mutua malattia.
Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il socio lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza
del lavoro e che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti precedenti, non siano
così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate
mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un
anno nel giorno seguente e/o precedente alle festività o alle ferie;
f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per
azione commessa, successivamente all'assunzione, anche se non in connessione con lo svolgimento
del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
g) recidiva in qualunque delle mancanze previste nel presente regolamento , quando siano stati
comminati due provvedimenti di sospensione.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o
materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che
costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda o presso il committente;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti
dell'azienda o del committente;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od
alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli
impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori oggetto dell’attività della cooperativa per conto proprio o di
terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale della cooperativa stessa;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Rientra nella fattispecie del licenziamento senza preavviso anche la esclusione da socio della cooperativa
deliberata dall’organo amministrativo sulla base delle motivazioni previste dallo statuto.
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ARTICOLO 12 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato
operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività
dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:contrazione o sospensione
dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
a. situazioni temporanee di mercato;
b. crisi economiche settoriali e locali;
c. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.
Nei casi di cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta dell’organo amministrativo,
un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al
fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse
costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci
lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità
per quelli individuali, e quelli definiti a livello aziendale o territoriale.
Se necessario, l’assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà
essere comunque inferiore all’80% del trattamento minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale
applicabile.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, l’organo
amministrativo potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti
impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente
comprovati.
In funzione del superamento dello stato di crisi l’assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da
parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla
flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle
quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano
opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati.
L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei
rapporti coinvolti.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO
E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE A
PROGETTO
ARTICOLO 13 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato
Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/01 e s.m.i., la cooperativa applica nei confronti dei soci
lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le specifiche
disposizioni di legge riferite alle singole tipologie contrattuali.
ARTICOLO 14 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non
subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da
subordinazione del prestatore ovvero qualora il socio esprima la propria volontà di non essere sottoposto
all’osservanza della disciplina afferente la tipologia del contratto di lavoro subordinato, a seguito della
delibera di ammissione, o successivamente, il socio stipulerà con la cooperativa il relativo contratto, che
sarà regolamentato dalle clausole nello stesso contenute, dalla disciplina prevista nel presente capo e
dalle specifiche norme in materia.
La stipulazione del rapporto di lavoro non subordinato in capo al socio, comunque, è condizionata dalla
sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al
lavoro.
La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base
delle intese con il socio e comunque dovranno rispettare le relative norme di legge.
ARTICOLO 15 – Trattamento economico
Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in
cooperativa, nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge, dalle tabelle
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professionali,da accordi collettivi , dagli usi e consuetudini e, in ogni caso, da quanto concordato nel
contratto stipulato per iscritto con il socio stesso.
ARTICOLO 16 - Modalità di svolgimento dell’incarico.
Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa,
garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi e modalità di
esecuzione eventualmente concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di
svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di
esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze
tecnico – organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio,dell’utenza, anche, se del
caso, con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
ARTICOLO 17 - Rinvio
Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al
precedente articolo 15 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo, così come l’istituto
del ristorno.
SOCI SPECIALI
ARTICOLO 18 – Definizione di Socio Speciale
Ai sensi delle vigenti norme in materia e dello statuto sociale confluiranno nella categoria dei soci speciali
tutti coloro che aspirano a far parte della cooperativa in qualità di soci lavoratori, e che abbiano le
caratteristiche per instaurare, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/01, con la
cooperativa un rapporto di lavoro subordinato a contenuto formativo, secondo le fattispecie in tale senso
disciplinate dalle vigenti norme.
ARTICOLO 19 – Durata del periodo di formazione/inserimento del socio Speciale e criteri e
le modalità attraverso i quali si articolano le relative fasi
La durata del periodo di formazione/inserimento del socio ammesso nella categoria speciale, nonché per
i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale e di inserimento
nell’impresa, si rimanda alle vigenti norme che disciplinano gli specifici rapporti di lavoro subordinato a
contenuto formativo instaurati.
NORME GENERALI
ARTICOLO 20 - Obblighi del socio
Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività
concorrente a quella espletata dalla cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione all’organo
amministrativo.
Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura
dell’organo amministrativo garantire il pieno perseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altro socio.
In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria
per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.
ARTICOLO 21 - Revoca e scioglimento del rapporto.
L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno
costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico
stesso.
NORME FINALI
ARTICOLO 22 – Decorrenza degli effetti del regolamento
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea generale dei soci in data ………. ai sensi
dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i., entra in vigore dal 1 giugno 2013.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli
organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
ARTICOLO 23 – Modificazione del regolamento
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.
Regolamento L. 142/2001 Call.it soc. coop. sociale ONLUS
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