SOCIETA` A TASSAZIONE SPECIALE (SOCIETA` HOLDING, DI

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SOCIETA' A TASSAZIONE SPECIALE (SOCIETA' HOLDING, DI AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' AUSILIARIA)
Nella valutazione fiscale relativa all'insediamento di una nuova società si dovrà considerare la possibilità, rispettivamente
l'opportunità, di richiedere di beneficiare di una tassazione speciale quale società holding, di amministrazione o società
ausiliaria.Si noti che tra i Cantoni vi possono essere delle differenze sulla determinazione degli statuti fiscali speciali, anche se
attraverso la LAID (legge sull'armonizzazione delle imposte dirette) gli spazi di manovra cantonali sono molto ridotti.Queste
agevolazioni non esistono nell'ordinamento tributario federale e non sono pertanto applicabili per l'imposta federale diretta.Le
società a tassazione speciale sono quindi riferite e limitate alle imposte cantonali e comunali. Per questo motivo è prassi
comune discutere preventivamente con l'autorità fiscale cantonale per definire i termini dell'imposizione.Società
HoldingLimitatamente alle imposte cantonali e comunali, le società, il cui scopo statutario consiste prevalentemente nella
detenzione durevole di partecipazioni rilevanti, possono richiedere la tassazione quale società holding. Per attribuire ad una
società di capitale tale statuto fiscale, le partecipazioni o i redditi da esse derivanti devono rappresentare almeno i 2/3 dell'attivo
di bilancio o dei ricavi complessivi.La società holding non paga l'imposta cantonale in proporzione all'utile, ma unicamente
un'imposta fissa sul capitale proprio (ad es. Ticino 0,015%), ritenuto un minimo di CHF 500. Il Comune preleva l'imposta che gli
compete applicando il moltiplicatore comunale.La tassazione quale società holding non preclude l'applicazione a livello federale
della riduzione per partecipazioni. Ne discende che le società che svolgono una funzione puramente di holding possono
beneficiare di un'imposizione molto ridotta, corrispondente, in definitiva, all'imposta cantonale e comunale sul capitale
proprio.Società di amministrazionePossono richiedere l'applicazione di una tassazione speciale le società che svolgono la
propria attività in modo preponderante all'estero e solo marginalmente in Svizzera.Le società che non svolgono alcuna attività
commerciale in Svizzera potranno dotarsi di una propria struttura (ufficio e personale) e richiedere la tassazione quale società
di amministrazione.La società di amministrazione paga le imposte alle tariffe ordinarie, ma su un utile ridotto in funzione
dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata nel Cantone, fermo restando che i proventi netti di fonte svizzera sono
imposti in modo ordinario.Per queste società i ricavi da partecipazioni e gli utili in capitale sono esenti da imposta.Inoltre, è
dovuta l'imposta sul capitale proprio come per le società holding.Il Comune preleva l'imposta che gli compete applicando il
moltiplicatore comunale.Società ausiliariaLe società ausiliarie possono svolgere un'attività commerciale in Svizzera, purché tale
attività sia marginale e quella principale sia prevalentemente rivolta all'estero.Le società ausiliarie si occupano in genere di
rifatturazione di merci che non entrano in Svizzera (attività di trading svolto estero su estero) o della fatturazione di servizi svolti
all'estero.L'imposizione avviene secondo i principi validi per le società di amministrazione, stabilito che il livello di attività
amministrativa esercitata nel Cantone è in genere più elevato per le società ausiliarie; ne consegue che la riduzione dell'utile è
inferiore.L'imposta sul capitale proprio è determinata come per le società holding (ad es. Ticino 0,015%, minimo CHF 500).Il
Comune preleva l'imposta che gli compete applicando il moltiplicatore comunale.Limitazioni derivanti da normative
estereL'opportunità di richiedere una tassazione speciale deve essere attentamente valutata dall'imprenditore a dipendenza
della struttura societaria che intende realizzare e delle movimentazioni di merci e di mezzi finanziari. Per l'imprenditore italiano
si dovrà inoltre valutare l'eventuale applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione (CDI). Inoltre, è opportuno
menzionare che l'Italia ha incluso la Svizzera, limitatamente alle società a tassazione speciale, nella black list, la lista delle
società alle quali si applicano le limitazioni previste dalle norme sulle società estere controllate (normativa CFC) e in quella
sull'indeducibilità delle componenti negative di reddito provenienti da tali società.Queste limitazioni non sono applicabili quando,
tramite interpello, è possibile dimostrare che la società svolge un'effettiva attività commerciale in Svizzera.Data la complessità
della materia, l'esperienza maturata in questi ambiti porta a raccomandare di valutare attentamente ogni singolo caso, di
preferenza in collaborazione con il proprio commercialista.A cura di:Fiduciaria Mega SAAggiornato il: 27 maggio 2014
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