Sala prove
(Scheda)
Ultimo aggiornamento:
1 mag. 2004
SALA PROVE E MISURE ELETTRICHE
Sistema di alimentazione: TT
Classificazione dei locali
Gli impianti di prova possono essere progettati e montati o installati come:
stazione di prova - L’impianto di prova è installato all’interno di
un’area ben definita nella quale possono accedere solo le persone, in
genere non più di due, addette alle operazioni di prova. Nelle stazioni di
prova si fa distinzione tra quelle con protezione automatica contro i
contatti diretti (la protezione automatica presuppone che le tensioni si
possano stabilire solo con i dispositivi di sicurezza attivati, per es. dopo
aver chiuso la copertura di protezione o la porta della stazione di
prova) e quelle prive di tale protezione (l’oggetto in prova e tutte le parti
attive dell’apparecchiatura di prova non sono completamente protetti
contro i contatti diretti per es. le aree di prova nelle officine elettriche,
nei laboratori e quelle per misure e sperimentazioni).
laboratorio di prova - Impianto di prova è installato in uno spazio chiuso
e sicuro o all’interno di un’area adeguatamente separata da quelle di
lavoro adiacenti. Le persone impiegate nell’attività di prova possono
essere numerose e con tempi di permanenza piuttosto lunghi. Un
laboratorio di prova può essere suddiviso in più aree dove si eseguono
prove indipendenti fra loro.
stazione sperimentale – L’impianto di prova è adibito all’esecuzione di
esperimenti o prove a scopo di ricerca e di sviluppo. La non ripetitività
delle prove comporta l’installazione di una varietà di impianti di prova
che possono presentare a seconda della complessità pericoli diversi.
Una stazione sperimentale di prova può essere suddivisa in più aree
dove si eseguono prove indipendenti fra loro..
impianto di prova temporaneo - Impianto montato per un breve periodo
per l’esecuzione di prove su singoli elementi.
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solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti
sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.
Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con
la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio
Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
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Ultimo aggiornamento:
1 mag. 2004
Note sul locale:
All’installazione e all’esercizio degli impianti elettrici di prova fissi e
temporanei si applica in particolare la Norma 11-64.
Il contatto con le parti attive non risulta però pericoloso e non è necessario
conformarsi alla suddetta Norma quando nei punti attivi esposti è soddisfatta
una delle seguenti condizioni:
• La tensione a frequenze superiori a 500 Hz non supera 25 V in c.a. o
60 V in c.c. ed è conforme alle prescrizioni per i circuiti SELV o PELV.
• In caso di tensioni fino a 500 Hz superiori a 25 V in c.a. o a 60 V in c.c.,
la corrente che passa in una resistenza non induttiva di 2 kohm non
supera 3 mA in c.a. (valore efficace) o 12 mA in c.c.
• A frequenze superiori a 500 Hz non si verificano correnti nel corpo
umano o tensioni di contatto pericolose. In questi casi, si dovrebbero
applicare i valori di corrente e di tensione prescritti a livello nazionale.
• La scarica di energia non supera 350 mJ.
In ogni caso si devono prendere misure adeguate per prevenire altri
eventuali rischi potenziali. La Norma 11-64 non si applica agli impianti di
alimentazione di quelli di prova ai quali si applicano le Norme 64-8 per
tensioni nominali fino a 1 kV in corrente alternata e le Norme 11-1 per gli
impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
I locali di sala prove sono ambienti particolarmente esposti ai rischi della
corrente elettrica. Occorre tuttavia notare che all’interno di tali locali operano
persone, sotto la diretta responsabilità di una persona preposta ai lavori,
addestrate e avvertite dei rischi connessi con le tipiche attività che vi si
svolgono.
La Norma 11-64 di persona esperta, persona avvertita e di preposto ai lavori
fornisce le seguenti definizioni:
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1 mag. 2004
Persona esperta - Persona formata in possesso di specifica istruzione
ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può
creare;
Persona avvertita - Persona formata, adeguatamente avvisata in
relazione alle circostanze contingenti, da persone esperte per metterla
in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
Preposto ai lavori - Persona designata alla diretta responsabilità della
conduzione del lavoro. Ove necessario, parti di tale responsabilità
possono essere assegnate ad altri.
Norme di riferimento:
Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) 1996 “Esercizio degli impianti
elettrici”
Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) 1991 “Gradi di protezione degli
involucri (Codice IP)”
Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) “Sicurezza del macchinario
Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali”
Norma CEI EN 61310-1 (CEI 44-8)1995 “Sicurezza del macchinario
Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1: Prescrizioni per segnali
visivi, acustici e tattili”
Norma CEI EN 61558 (Norme CEI del CT 96) “Sicurezza dei
trasformatori, delle unità di alimentazione e similari”
Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente
continua”
Norma UNI EN 574 “Comando a due mani”
Norma CEI 11-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in
corrente alternata”
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Le principali disposizioni legislative:
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Legge 05/03/90 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
DPR 06/12/91 n.447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo
1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti";
D.M. 20/02/92 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità
alla regola dell'arte di cui all'art.7 del regolamento di attuazione della
Legge 46/90";
D. Lgs. 25/11/96 n.626"Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia
di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro taluni limiti di tensione";
D. Lgs. 31/07/97 n.277"Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre
1996 n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
taluni limiti di tensione".
Direttive applicabili: -Installazione:
Per gli impianti elettrici di alimentazione della sala prove:
Impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1a
della legge 46/90 e iscritta nell’albo provinciale delle imprese artigiane.
Necessità di progetto:
Si, secondo guida CEI 0-2 se si tratta
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utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V
utenze alimentate in bassa tensione ma con superficie della sala
superiore a 200 m2
Dichiarazione di conformità: Si
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