STATUTO AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DI SAN SEVERINO MARCHE
STATUTO
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Origini, Costituzione e Natura Giuridica
Art. 1 – Origini.
L’Azienda dei Servizi alla Persona di San Severino Marche deriva dalla trasformazione della IPAB
Casa di Riposo Lazzarelli di San Severino Marche.
La casa di Riposo Lazzarelli era stata eretta in ente morale con lo scopo di ricoverare e soccorrere
gratuitamente i poveri di entrambi i sessi appartenenti al comune di San Severino Marche, resi
inabili al lavoro per vecchiaia, difetti fisici, malattia cronica o quant’altro.
Il suo “testo unico dello statuto organico” veniva approvato il 13.12.1906 dall’allora Ministro
dell’Interno Giovanni Giolitti.
La denominazione che le veniva data era “casa di Riposo Lazzarelli” per i cronici ed invalidi al
lavoro del Comune di S.Severino Marche.
Art. 2 – Denominazione, Sede e Costituzione.
L’Azienda dei Servizi alla Persona, di seguito ASP, assume la denominazione di “Azienda dei
Servizi alla Persona Lazzarelli”, ed elegge sede legale in Viale Eustachio, 103 di S. Severino
Marche.
L’ambito territoriale e la comunità di riferimento di riferimento dell’ASP è quello coincidente con il
Comune di San Severino Marche.
La struttura ove è ubicata la ASP è stata ceduta dal Comune di S.Severino Marche in comodato
d'uso gratuito alla medesima Azienda.
Art. 3 – Natura Giuridica.
L’ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro, di autonomia statutaria,
gestionale, contabile e finanziaria nell’ambito dei principi stabiliti dalla Legge Regionale n. 5 del 26
febbraio 2008, “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e disciplina
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona” e succ. modif., dal Regolamento di attuazione della
Legge n. 5/2008 approvato con delibera della Giunta Regionale delle Marche nella seduta del 26
gennaio 2009, e dal presente Statuto.
L’ASP svolge la propria attività secondo i principi ed i criteri di buon andamento, imparzialità,
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, e non ha fini di lucro.
L’ASP NELL’AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ADOTTA TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DIRITTO PRIVATO,
FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ED ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE
DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SOCIO-SANITARIA E TERRITORIALE.
CAPO II
FINALITÀ, PRINCIPI E DURATA
ART. 4 – FINALITÀ E PRINCIPI.
L’ASP ha come finalità la gestione e l’organizzazione dell’erogazione di tutti i servizi di assistenza
alle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti nel rispetto della loro dignità, allo scopo di
tutelarne lo stato di salute e migliorarne la qualità di vita.
L'ASP PERSEGUE L'AFFERMAZIONE DELLA CENTRALITÀ DELLA PERSONA E LA SUA VALORIZZAZIONE.
IL PERSONALE OPERANTE EROGA UNA ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA CHE INDIRIZZA IL PROPRIO LAVORO
NEL RISPETTO DELLA PRIVACY DEL SOGGETTO, TUTELANDONE IN QUESTO MODO LE CONVINZIONI, LE
CREDENZE CULTURALI E RELIGIOSE.
L'ASP GARANTISCE SERVIZI IN FORMA DIRETTA O TRAMITE APPALTI E CONTRATTI NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE , RICONOSCENDO E FAVORENDO NELL'AMBITO DEI SERVIZI EROGATI , L'APPORTO ED
IL COINVOLGIMENTO DI FORME DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE.
ART. 5 – DURATA.
La durata dell'ASP è stabilita dall'art. 18 della L.R. 26 febbraio 2008 n. 5.
L’ESTINZIONE DELL’AZIENDA È DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, D’UFFICIO O
SU INIZIATIVA DEL COMUNE O DEGLI ORGANI DELL’AZIENDA, NELL’EVENTUALITÀ IN CUI I SUOI SCOPI
SIANO ESAURITI O CESSATI, O VENGA A TROVARSI NELL’IMPOSSIBILITÀ DI ATTUARE I PROPRI SCOPI.
TITOLO II
ORGANI
CAPO I
ORGANI DI GOVERNO
ART. 6 – ORGANI DI GOVERNO DELL’ASP E DURATA IN CARICA.
Sono organi di governo dell’ASP:
-
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
IL PRESIDENTE ;
IL REVISORE UNICO.
GLI ORGANI DELL’ASP DURANO IN CARICA CINQUE ANNI ED I LORO MEMBRI POSSONO ESSERE RIELETTI
UNA SOLA VOLTA.
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE
ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L’ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati
dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, scelti tra persone in possesso di specifica e
qualificata competenza tecnica ed amministrativa.
NELLA VOTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOVRÀ ESSERE GARANTITA L'ELEZIONE DI UN
MEMBRO DEL C.D.A. DA PARTE DELLA MINORANZA CONSILIARE.
ART. 8 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di programmazione dell’attività dell’Azienda,
e ad esso, in particolare, compete:
-
L’APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL’ASP E DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE;
L’APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CDA;
LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELL’ASP;
LA VERIFICA SULL’ATTIVITÀ E SUI RISULTATI DELLA GESTIONE;
LA NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE E DEL REVISORE UNICO;
LA CONVALIDA E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI;
NOMINA E REVOCA DI UN DIRETTORE SANITARIO DELL'ASP A CUI VENGONO ATTRIBUITI I COMPITI
DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI;
L’APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE, DEL
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ASP;
L’APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTABILITÀ DELL’ASP;
L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI RIMBORSI SPESE IN SEDE DI
APPROVAZIONE O MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE;
L’APPROVAZIONE DELL’INVENTARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL’AZIENDA,
LE TRASFORMAZIONI DEL PATRIMONIO DA INDISPONIBILE A DISPONIBILE, NONCHÉ LE ALIENAZIONI
DEL PATRIMONIO DISPONIBILE;
LA DELIBERAZIONE DELL’EVENTUALE FUSIONE DELL’AZIENDA E LA PROPOSTA DI ESTINZIONE
DELLA STESSA;
L’APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI O DELLE CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI PER IL CONFERIMENTO ALL’ASP DI ULTERIORI SERVIZI RISPETTO A QUELLI SVOLTI, DI CUI
ALL’ART. 21, CO. 3, L.R. N. 5/2008.
L’ADOZIONE DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO AVENTE CARATTERE ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITÀ
E DELLE STRUTTURE, E LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.
LA STATUIZIONE SULLE FORME PIÙ IDONEE DI GESTIONE DEI SERVIZI;
L'ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI.
ART. 9 – INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI.
Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell’ASP coloro che versano in una
delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
ART. 10 – DECADENZA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINGOLI CONSIGLIERI.
Le dimissioni o la cessazione temporanea dalla carica, a qualsiasi titolo, di tre componenti il
Consiglio di Amministrazione, determina la decadenza dell’intero CdA.
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGANO
PER TRE SEDUTE CONSECUTIVE, DECADONO DALLA CARICA E LA DECADENZA È PRONUNCIATA DAL
CONSIGLIO STESSO.
IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DECADE DI DIRITTO NEI CASI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA
OPPURE QUANDO, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA, SOPRAVVENGANO CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ, O PER GRAVE VIOLAZIONE DI LEGGE E/O VIOLAZIONE DELLO STATUTO
REGIONALE,
ART. 11 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed al Sindaco che provvede alla sostituzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O I SINGOLI MEMBRI, NOMINATI A SEGUITO DI DECADENZA O
DIMISSIONI NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO E DAL COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO,
DURANO IN CARICA FINO AL TERMINE DEL QUINQUENNIO IN CUI SAREBBE RIMASTO IN CARICA IL
CONSIGLIO O IL CONSIGLIERE DECADUTO.
ART. 12- SURROGA DEI CONSIGLIERI DECADUTI.
LA PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA E LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DECADUTO O ALTRIMENTI
CESSATO , SONO PREROGATIVE DEL SOGGETTO CHE LO HA NOMINATO;
NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, SUCCESSIVA AL MOMENTO DELLA DECADENZA O ALLE DIMISSIONI DI UN
MEMBRO DEL C.D.A., IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SURROGA CON LE STESSE MODALITÀ
PREVISTE DALL'ART. 7 DEL PRESENTE STATUTO.
LA SURROGA HA EFFICACIA CON LA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL C.D.A. NELLA PRIMA SEDUTA UTILE IN
CUI TALE ORGANO SI RIUNISCE.
ART. 13 –MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CDA
Le sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede dell'ASP o presso
un locale della Casa Comunale.
LA CONVOCAZIONE IN VIA ORDINARIA DEL C.D.A. SPETTA AL PRESIDENTE, O IN CASO DI ASSENZA O
GRAVE IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL VICE-PRESIDENTE.
LA CONVOCAZIONE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA IN FORMA SCRITTA, O PER E-MAIL CERTIFICATA, AI
MEMBRI DEL C.D.A.
TALE COMUNICAZIONE, CHE DEVE CONTENERE L'O.D.G. DEI PUNTI DA DISCUTERE, DEVE ESSERE
COMUNICATA AL MENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA;
IN CASO DI CONVOCAZIONE DI URGENZA DEL C.D.A. , TALE COMUNICAZIONE DEVE COMUNQUE ESSERE
COMUNICATA ALMENO 24 ORE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA;
LE SEDUTE DEL C.D.A. DEVONO TENERSI ALMENO OGNI DUE MESI, OLTRE LE SESSIONI DI BILANCIO;
.
IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN VIA STRAORDINARIA SU INVITO DEL PRESIDENTE, O A SEGUITO DI DOMANDA
MOTIVATA E SOTTOSCRITTA DA ALMENO TRE CONSIGLIERI, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICHIESTA.
I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON POSSONO PRENDERE PARTE ALLE SEDUTE IN
CUI SI DISCUTANO O SI DELIBERINO ATTI O PROVVEDIMENTI NEI QUALI ABBIANO UN INTERESSE
PERSONALE I MEDESIMO, I LORO CONIUGI, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO.
ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PARTECIPA IL DIRETTORE CON FUNZIONE
CONSULTIVA E CON DIRITTO DI FAR INSERIRE A VERBALE LE PROPRIE DICHIARAZIONI.
ART. 14 – VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.
L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE E SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI
COMPONENTI IN CARICA E COMUNQUE NON INFERIORE A 3.
IL PRESIDENTE CONSTATA LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE, DIRIGE LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE
MODALITÀ DI VOTAZIONE.
IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED IN CASO DI PARITÀ IL VOTO DEL
PRESIDENTE VIENE CONTEGGIATO PER DUE.
L’ESPRESSIONE DEL VOTO AVVIENE IN FORMA PALESE, SALVO I CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO,
ED OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI FAR TRASCRIVERE NEL VERBALE IL PROPRIO VOTO E LE
MOTIVAZIONI DELLO STESSO.
GLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICATI NELL'ALBO PRETORIO.
ART. 15 – NOMINA , CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dal C.d.A. dell'ASP tra i suoi componenti a
maggioranza assoluta dei membri del C.d.A nella seduta di insediamento.
LA PRIMA SEDUTA DEL RINNOVATO C.D.A. CHE SI INSEDIA È PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’AZIENDA, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, SOVRINTENDE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’ASP E L’ESECUZIONE DEGLI ATTI
E DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO
LEGALE E DI CONTABILITÀ ALLO STESSO DEVOLUTO PER LEGGE E NON DEMANDATO DAL PRESENTE
STATUTO AD ALTRO ORGANO DALL'ASP.
IN GENERALE PUÒ PRENDERE TUTTI I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, SALVO RIFERIRNE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE DOVRÀ CONVOCARE ENTRO IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI.
CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
ART. 16 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO.
L’organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dal C.d.A. , iscritto
regolarmente all'apposito Albo.
L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, VIGILA
SULLA CORRETTEZZA DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ASP E SVOLGE OGNI ALTRA
FUNZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 2403, 2409-BIS E 2409-TER DEL CODICE CIVILE.
L’organo di revisione coincide in termini di durata con il mandato del C.d.A. ed è rieleggibile una
sola volta.
NON PUÒ ESSERE NOMINATO REVISORE CONTABILE COLUI CHE SI TROVA IN UNA DELLE SITUAZIONI DI
INELEGGIBILITÀ PREVISTE DALL'ART. 2399 C.C. PER I SINDACI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI.
AL REVISORE CONTABILE SPETTA UN COMPENSO FISSATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
BASE DEI CRITERI STABILITI DALLA NORMATIVA REGIONALE.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE
ART. 17 – NOMINA, CARATTERISTICHE E FUNZIONI.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel
Regolamento di organizzazione dell’ASP ai sensi dell’art.13 della L.5 del 26/02/2008.
Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di
amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non espressamente riservati agli altri organi.
IL RAPPORTO DI LAVORO, CHE PUO’ ESSERE REGOLATO DA UN CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO
PRIVATO, HA DURATA QUINQUENNALE ED E’ RINNOVABILE.
IL DIRETTORE HA UN RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO CON L’ASP E GODE DI UN TRATTAMENTO
ECONOMICO STABILITO DAL C.D.A.
PIU’ AZIENDE POSSONO AVVALERSI DI UN UNICO DIRETTORE IN BASE AD APPOSITO CONVENZIONE.
ART. 18 – FUNZIONI.
Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal
Consiglio di Amministrazione.
NELLO SPECIFICO IL DIRETTORE:
-
È A CAPO DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED OPERATIVE DELL’ASP E DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’AZIENDA;
PROVVEDE A DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL
BUON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE;
PROPONE AL
INDIVIDUA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
PROVVEDE ALLA GESTIONE, RESPONSABILITÀ ED ATTIVITÀ CONTRATTUALE E NEGOZIALE
DELL'AZIENDA;
FIRMA GLI ORDINATIVI DI INCASSO ED I MANDATI DI PAGAMENTO;
DIRETTORE TUTTI GLI ADEMPIMENTI NON ATTRIBUITI DALLO
STATUTO O DAI REGOLAMENTI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE;
IN GENERALE COMPETONO AL
CAPO II
UFFICI E SERVIZI
ART. 19 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
Il Direttore individua i responsabili degli Uffici e dei Servizi nell’ambito del personale in dotazione
dell’ASP.
ART. 20 – REGOLAMENTI.
L’organizzazione dell’Azienda è disciplinata dai Regolamenti adottati dal Consiglio di
Amministrazione, che statuisce altresì sulle procedure di selezione, sui requisiti di accesso, sulle
modalità di assunzione dei dipendenti, sulla base di quanto previsto dal D. Leg.vo n. 165/2001.
L'ASP È DOTATA DELLA CARTA DEI SERVIZI.
ART. 21 – PERSONALE.
Il personale già dipendente dell’IPAB Casa di Riposo Lazzarelli conserva le mansioni, la posizione
giuridica ed economica, compresa l’anzianità maturata.
Al personale dipendente dell’ASP si applica il CCNL di riferimento.
TITOLO IV
Patrimonio
Art. 21 – Patrimonio.
Il patrimonio dell’ASP è costituito dai beni mobili ed immobili, sia in dotazione originaria sia per
successive acquisizioni, date da lasciti o donazioni nonché dal pagamento delle rette degli ospiti
della struttura e dal finanziamento proveniente dall'ASUR mediante convenzione con l'ASP,
impiegabili per il perseguimento degli scopi dell’Azienda e destinati allo svolgimento delle attività
statutarie.
Il patrimonio iniziale dell’ASP derivante dalla trasformazione è costituito dal complesso dei beni
mobili ed immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione
Marche.
L’Azienda tiene un registro inventario relativo al proprio patrimonio, aggiornato annualmente al 31
dicembre.
L’Azienda predispone annualmente il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare
ed immobiliare.
Gli atti indicati nei due commi che precedono devono essere inviati al Comune ed alla Regione
secondo i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento regionale.
Art. 22 – Patrimonio Indisponibile.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ASP i beni mobili ed immobili destinati allo
svolgimento delle attività statutarie, ai sensi dell’art. 828 c.c. in quanto destinati a pubblico servizio.
I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere ceduti a qualsiasi titolo, se non
previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al
perseguimento delle medesime finalità.
Art. 23 – Patrimonio disponibile.
Le alienazioni del patrimonio disponibile di valore superiore ad € 50.000,00 sono trasmesse alla
Regione.
Art. 24 – Servizio di Tesoreria .
Il Servizio di Tesoreria è affidato ad istituto bancario di comprovata solidità.
Il C.d.A. Individua il soggetto esercente di tale servizio , mediante procedura ad evidenza pubblica;
I pagamenti e gli incassi sono effettuati attraverso mandati di pagamento ed ordinativi di incasso;
I Mandati e gli ordinativi non costituiscono titolo di scarico se non sono firmati congiuntamente dal
Presidente e dal Direttore;
TITOLO V
Norme generali
Art. 25 – Modifiche statutarie.
Le modificazioni al presente Statuto sono apportate mediante delibera del C.d.A. con la
maggioranza assoluta dei componenti il C.d.A..
Art.26 – Norma di rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente
ed alle disposizioni regionali in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.