Numero 8/2016 Storia:…………..………………………………… Le Divise di Alitalia Attualità:……………… Carlo Pedersoli, alias “Bud Spencer” Costituzione:…………………………...…Il Diritto di Sciopero Medicina:…………........................................... L’Alimentazione RSA FIT CISL:…………..….………………...……I Nostri recapiti Da Internet:……………………………………...Link Interessanti Sindacato:……………………………………...……La nostra Agenda Le Divise di Alitalia Tailleur blu "bon ton" e piccolo cappellino in nuance: la prima divisa Alitalia, datata 1950, portava la firma delle Sorelle Fontana, l'atelier romano più conosciuto al mondo. Basti ricordare che i primi abiti vennero richiesti, a questo atelier, agli inizi degli anni cinquanta dall'attrice americana Linda Christian per farsi confezionare l'abito da sposa, in occasione delle sue nozze a Roma con l'attore Tyrone Power, rispettivamente madre e padre di Romina. La risonanza di questo evento mediatico internazionale contribuirà ad aprire la strada alle sorelle Fontana verso il mercato del cinema, soprattutto americano di Hollywood. Anche Maria Pia di Savoia, in occasione del suo matrimonio si vestirà dalle Fontana. Le tre stiliste vestono con le loro creazioni varie attrici tra cui Gina Lollobrigida, Liz Taylor, Audrey Hepburn, Barbara Stanwyck, Grace Kelly, Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, Joan Collins, Ursula Andress, Soraya e Ava Gardner. Diventano le costumiste di Anita Ekberg nel film La dolce vita e delle Assistenti di Volo Alitalia. Il 30 luglio 1965 viene fondato a Roma il gruppo Biagiotti da Delia Soldaini Biagiotti (madre di Laura), che apre a Via Salaria 126 una sartoria su misura che subito riscuote un grande successo. Nel contempo ottiene nel 1964 l’appalto delle divise delle hostess dell’Alitalia, considerate e riconosciute come ambasciatrici dell’eleganza italiana nel mondo: il piccolo hobby casalingo diventa, per le Sorelle Fontana, presto un’impresa. Iniziano nel 1967 delle Divise un pochino più particolari, firmate Tita Rossi, le quali presentavano una giacca corta a doppio petto e scollo ovale il tutto con un “ritorno” allo sfondo blu. Mila Schön, nel 1958, fondò il suo primo atelier e sette anni più tardi, nella celebre cornice delle sfilate di Palazzo Pitti, lanciò la sua prima collezione di abiti femminili che le permise di fare il gran salto nel mondo dell'alta moda. Negli anni settanta cominciò a creare collezioni di moda pronta sia femminile che maschile. Nel 1985 ricevette a Venezia uno speciale leone d'oro per la moda in occasione della Mostra del cinema. Nel 1990 le è stato conferito il premio San Giusto d'Oro dai cronisti del Friuli Venezia Giulia. Ancora oggi, il marchio Mila Schön è rimasto un punto di riferimento della moda sobria ed elegante. La stilista vestì le Assistenti di Volo Alitalia nel 1969 (foto in alto) e poi ancora nel 1972 con un tailleur tutto in rosso manciuria (foto a destra). Alberto Fabiani nasce a Roma nel 1910. Figlio d’arte – proviene infatti da una famiglia di sarti, originaria di Tivoli (Roma) –, si reca a Parigi a lavorare presso alcune sartorie, spinto dai genitori che, proprietari a Roma di un’azienda già avviata, comprendono l’importanza di un viaggio nella più importante capitale della haute couture. Il successo non si fa attendere e, rientrato in Italia, apre un suo atelier a Roma. Nel 1951 Alberto Fabiani è già una firma. A lui si debbono le particolari divise indossate dalle Assistenti di Volo Alitalia dal 1973 al 1975. Nel 1975, Florence Marzotto punta su un tailleur rosso accesso con gonna a pieghe (Foto a destra in alto). Ma è con la sua collaborazione successiva, nel 1980, che comincia a delinearsi lo stile che ci ha accompagnato fino ad ora. Per la prima volta la divisa si presenta con uno spezzato, giacca verde e gonna midi blu navy (Foto a destra in basso). Lo stesso schema di colori che verrà utilizzato da Renato Balestra nel 1986. Figlia di un docente universitario, Florence Daniel Marzotto era nata a Caen, in Normandia, nel 1934. Nel 1986 è lo stilista Renato Balestra a vestire le Hostess di Alitalia. Ottenendo notevoli successi ed annoverando tra i propri clienti importanti personaggi internazionali: Renato Balestra ha disegnato modelli per regine, first ladies, principesse saudite, imprenditori e note attrici. Trasferitosi da Milano a Roma aprì in via Sistina la sede della Casa Balestra, che ha ottenuto notorietà internazionale sviluppando numerose creazioni. Nuovo cambiamento nel 1991 quando a disegnare le nuove divise di Alitalia è Giorgio Armani. Di origini piacentine, è uno dei più importanti esponenti della moda internazionale. Ha lavorato per La Rinascente fino al 1965, anno in cui viene assunto da Nino Cerruti per ridisegnare la moda del marchio Hitman, confezione dei prodotti del Lanificio fratelli Cerruti. Il suo nome compare direttamente nell'universo della moda per la prima volta attraverso il marchio di abbigliamento in pelle Sicons. Nel 1974 nasce infatti la linea Armani by Sicons, che lo convince definitivamente alla creazione di un marchio personale. ´Abbiamo rimesso a posto la casa, ora lucidiamo gli ottoni'. Con queste parole il direttore generale di Alitalia, Giovanni Sebastiani, ha presentato ieri a Roma le nuove divise delle hostess della compagnia. ´Alitalia', ha proseguito Sebastiani, ´a due anni dalla presentazione del piano di ristrutturazione è passata dal baratro al successo, e vogliamo che questo cambiamento sia evidente anche nell'aspetto delle nostre hostess'. Le nuove divise, a battesimo il primo luglio, sono firmate Mondrian e realizzate dal gruppo Nadini di Vignola. Sostituiranno quelle disegnate nel 1991 da Giorgio Armani e rinnovate nei tre anni successivi. La casa di Vignola è stata scelta fra una decina di concorrenti (di cui Alitalia non fa i nomi) e vestirà le hostess per i prossimi tre anni, con un'opzione preferenziale fino al 2004. I guardaroba firmati Mondrian costeranno alla compagnia di bandiera 9 miliardi, il 20% in meno di quanto pagato ad Armani sei anni fa. I costi ridotti hanno influito molto sulla scelta finale, che ha coniugato la volontà di Alitalia di ridurre le spese e quella di Mondrian di acquisire una maggiore visibilità sul piano nazionale e internazionale. I colori dominanti sono il blu e il verde. Tinte più accese rispetto al verde oliva e bruno delle divise firmate Armani: un cambiamento importante perché, ha sottolineato Sebastiani, ´i vecchi colori non molto accesi erano in linea con i risultati poco brillanti di Alitalia negli anni passati, mentre quelli più vivaci di oggi sono significativi della nostra voglia di farci vedere e cercare dal pubblico'. Ogni divisa è costata ad Alitalia circa 3 milioni e si compone di 24 pezzi: dal cappotto alla borsa, dai grembiuli agli impermeabili. La linea è piuttosto classica, con gonne blu al ginocchio, giacche verdi a due bottoni e accessori blu. Una differenza fra le hostess di terra e quelle di volo: il foulard, che per le prime è blu, verde e rosso e per le seconde blu, verde e bianco. ´Una linea al tempo stesso comoda e femminile' ha detto a MFF Mirella Bizzini, la stilista che disegna la linea Mondrian. Giacche e gonne, sia nella versione invernale sia in quella estiva, sono realizzate in tessuto lana strecht, ´l'ideale', ha spiegato ancora la stilista, ´per coniugare praticità e femminilità'. In tutto il gruppo Nadini ha realizzato 3.773 guardaroba completi, ma nei laboratori di Vignola si lavora già per un altro centinaio di divise, destinate alle nuove hostess Alitalia, che saranno assunte fra poco, in vista dell'apertura dello scalo milanese di Malpensa Duemila. Queste furono le parole di Sebastiani, pronunciate nel 1998, al lancio della divisa che accompagnerà Alitalia fino all’attuale Alitalia S.A.I. La nuova collezione, presentata nel corso dell'Alitalia Day, è stata ideata dallo stilista Ettore Bilotta nel suo atelier di Milano e ispirata al glamour e ai gloriosi anni '50 e '60. Le nuove divise sono rosse per il personale di volo e verdi per il personale di terra; come copricapo un cappellino ispirato alle terrazze delle Cinque Terre; per il personale maschile un design grigio antracite e verde bosco. Le nuove divise verranno distribuire dai primi di luglio. "Il nuovo look incarna l'anima di Alitalia e non è un caso che ciò avvenga durante il piano di rilancio e sviluppo della compagnia'', ha detto Cramer Ball, amministratore delegato di Alitalia. ''Ci avviamo a celebrare i 70 anni di storia con una nuova collezione di eleganti divise, con le quali intendiamo rappresentare nel mondo l'eccellenza italiana". Torna all’Indice Carlo Pedersoli, alias “Bud Spencer” L’Attore Pilota È cominciato tutto nel 1981. Anzi, nel 1974. Dopo aver girato Più forte ragazzi, in cui impersona, assieme a Terence Hill, un pilota avventuriero costretto a effettuare un atterraggio di emergenza nella jungla brasiliana. Qui nacque l’amore di Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, per gli aerei. Una passione che spinse l’attore a conseguire il brevetto di Pilota Privato alla fine degli anni 70, per poi iniziare la sua lunga storia nel mondo dell’aviazione, portata avanti di pari passo con la sua carriera di attore. Nel 1981 fonda la Mistral Air, forse il suo più grande successo in campo aeronautico: partita con un G159 turboelica da 12 posti, che effettuava collegamenti con Lampedusa e Pantelleria, la compagnia si è poi dotata di un piccolo Jet executive Cessna Citation II e infine di un British Aerospace 146 (il famoso “Jumbolino”), un quadrireattore con il quale la Mistral dal 1989 ha operato voli cargo per conto del corriere espresso Tnt-Traco. All’inizio degli anni 90, con l’entrata in flotta di due ulteriori Ba146 passeggeri e di un altro cargo, l’impegno aziendale diventa eccessivo per Bud, che decide di cedere la Mistral alla Tnt. E lo fa a titolo gratuito, tanto era l’amore per la sua creatura, cresciuta tanto da non poter più essere seguita in prima persona. Nel 2002/2004, la società viene rilevata da Poste Italiane, assumendo quello che è il suo attuale assetto: una delle principali compagnie aeree italiane nel charter con cinque Boeing 737 e una presenza nelle linee regionali con cinque ATR 72 operati per conto di Alitalia. Da una delle sue ultime interviste: Carlo, avresti mai immaginato che l’avventura iniziata 34 anni fa all’aeroporto dell’Urbe a Roma potesse diventare una realtà così importante? «Devo gran parte della mia fortuna al cinema, ma non ho mai nascosto l’invidia per chi pilotava gli aerei per lavoro. Con il brevetto di Pilota Privato ho collezionato oltre 3000 ore di volo, che è sicuramente un bel risultato per un dilettante del volo come me. Però pilotare un grande jet con centinaia di passeggeri è rimasto un sogno.» Per questo hai fondato compagnie aeree e ti sei circondato di bravi comandanti? «Sì, amo la professionalità dei Piloti e non mi sono mai fatto mancare quanto di meglio era disponibile sul mercato. La Mistral Air è stata fin dall’inizio gestita da un gruppo di grandi Comandanti provenienti dall’Alitalia e che avevano volato su Jumbo, MD 11, DC 8, Caravelle. La loro capacità è stata la base su cui sono stati inseriti i Piloti e Comandanti dell’attuale gestione. Comunque anche Io, nel mio piccolo, ho girato in lungo e in largo con i miei giocattoli: King Air Beechcraft, Cessna Citation jet. Ho volato nei cieli di tutta l’Europa, facendo anche qualche trasvolata verso States.» Il lavoro di Pilota si avvia verso una rivoluzione provocata dai Sapr: cosa ne pensi? «Sto seguendo con curiosità il fenomeno che, confesso, fino a poco tempo fa credevo limitato alle applicazioni militari o ai giocattoli. Invece alcune grandi aziende mondiali stanno effettuando studi e sperimentazioni per l’utilizzo di questi mezzi volanti. E ora si capisce il perché: applicazioni infinite e tecnologie mature rendono i Sapr adatti a molte missioni.» Ci vorrà tempo per inserire i voli dei mezzi a pilotaggio remoto nello spazio aereo degli aeromobili… «Se non sbaglio si parla dei primi voli in spazi aerei non “segregati” a partire dal 2018: non è poi così lontano. Quello che conta è non farsi trovare impreparati per quello che inevitabilmente sarà il futuro. Ormai mi sembra scontato che, prima o poi, anche in campo civile ci saranno dei mezzi pilotati da centinaia, forse migliaia, di chilometri di distanza. Per farlo nella maniera giusta occorre una nuova generazione di piloti.» Che devono essere formati da più scuole di volo. «Appunto. Non è un caso che anche la “mia” Mistral Air, una grande compagnia aerea italiana, abbia lanciato questo tipo di corsi, accanto a quelli professionali di abilitazione al pilotaggio di Boeing 737 ed ATR.» Ultima domanda: se oggi fosse girato Più forte ragazzi con i droni, come te lo immagineresti? «Sinceramente non riesco a immaginarlo. Appartengo a una generazione per la quale sembrava già meraviglioso pilotare un mezzo volante, figuriamoci pilotarlo da distanze enormi. Lasciamolo immaginare a qualche giovane e futuro sceneggiatore». In ricordo di Carlo Pedersoli, deceduto a Roma il 27 giugno 2016. Alcuni di noi, hanno avuto l’onore di incontrarlo e di volare con lui……….. Torna all’Indice Il Diritto di Sciopero La sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti ed interessi. Consiste in un’astensione concertata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte, che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore di lavoro. Lo sciopero, che era una mera libertà nel periodo pre-fascista ed un reato nell’ordinamento corporativo, è elevato a rango di diritto soggettivo fondamentale dall’art. 40 della Costituzione repubblicana del 1948. Il diritto di sciopero è dunque un diritto individuale, che può essere esercitato soltanto in forma collettiva. L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Nel 1990 è intervenuta la Legge n. 146/1990 per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali. La definizione di limiti e regole all’esercizio del diritto di sciopero era stata nel frattempo operata dai Giudici in decenni di sentenze in materia. Il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal lavoro. Lo sciopero è normato dalle seguenti leggi: Costituzione, art. 40 Legge 12.6.1990 n. 146, modificata ed integrata dalla Legge 11.4.2000 n. 83 Legge 11.7.1978 n. 382, art. 8 per i militari Legge 1.4.1981 n. 121, art. 84 per gli appartenenti alla Polizia di Stato D.Lgs. 17.3.1995 n. 230, art. 48 per gli addetti agli impianti nucleari Legge 23.5.1980 n. 242, art. 4 per gli addetti ai servizi di assistenza al volo Tra le forme di autotutela collettiva dei lavoratori (boicottaggio, non collaborazione, ostruzionismo, cosiddetto “picchettaggio”, etc.), lo sciopero è certamente lo strumento storicamente più importante e diffuso. Si esprime in un’astensione totale dal lavoro da parte di una pluralità di dipendenti, diretta ad esercitare una pressione su una o più controparti. Oltre che nel datore di lavoro, la controparte può essere individuata nelle associazioni imprenditoriali, ad esempio negli scioperi indetti a sostegno dei rinnovi contrattuali, ovvero nel governo od altre istituzioni, nel caso di scioperi con finalità economico sociali. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 40, di numerose norme penali del codice Rocco del 1930 che punivano severamente varie forme di sciopero. In alcune importanti decisioni degli anni ‘70 è stata quindi sancita la legittimità dello sciopero anche ove questo non sia diretto in via immediata alla tutela delle condizioni salariali o normative dei prestatori di lavoro, ma sia più in generale finalizzato alla difesa e lo sviluppo dei diritti della classe lavoratrice. In quest’ottica, è stato ritenuto legittimo lo sciopero di “protesta”, lo sciopero di “solidarietà” e lo stesso sciopero “per finalità politiche”, purché non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Lo sciopero normalmente si esercita come astensione totale dal lavoro di una collettività di lavoratori, ma sono lecite anche altre modalità di attuazione. Ad esempio, sono state ritenute legittime forme articolate di sciopero, come quello “a singhiozzo” (effettuato ad intervalli frazionati di tempo) ovvero “a scacchiera” (effettuato a gruppi alternati di addetti). Va tenuto però presente che, in taluni casi, è posto in discussione il diritto alla retribuzione dei non scioperanti, messi in libertà dal datore di lavoro, sul presupposto che la loro prestazione non sia proficuamente utilizzabile: su questo punto si rinvia alla giurisprudenza nell’apposita sezione a questa dedicata. Sono indiscutibilmente legittime altre forme articolate di sciopero, quali ad esempio quello “parziale”, e cioè effettuato solo per una parte della giornata, e quello limitato al lavoro straordinario. Nell’esperienza sindacale italiana è viceversa assai raro il ricorso allo sciopero ad “oltranza”, pur essendo certamente lecita la proclamazione di uno sciopero senza un limite prefissato di durata. Non è necessario un atto formale di proclamazione dello sciopero, se non nell’area dei servizi pubblici essenziali, nell’ambito della quale peraltro la legge prevede anche uno specifico obbligo di preavviso. Fuori dall’area regolamentata, è dunque certamente legittimo lo sciopero “improvviso”, detto anche “a sorpresa”. Dal punto di vista soggettivo, poche sono le categorie di lavoratori private del diritto di sciopero: in particolare la legge espressamente esclude il ricorso all’astensione dal lavoro per i militari (art. 8 Legge 11.7.1978 n. 382) e per gli appartenenti alla Polizia di Stato durante il servizio (art. 84 legge 1.4.1981 n. 121). La Corte Costituzionale già nel 1962 (sentenza n. 124/62) ha chiarito che, nonostante il codice della navigazione preveda il reato di ammutinamento, anche il personale marittimo sia titolare del diritto di sciopero, sempre che le modalità di esercizio di esso non comportino il pregiudizio di valori di rango costituzionale. Dal punto di vista oggettivo, in passato si parlava di limiti “interni” e di limiti “esterni” al diritto di sciopero. Limiti “interni” erano quelli connaturati alla stessa nozione di sciopero, intesa quale astensione concertata e continuativa dal lavoro di tutti i dipendenti: con l’elaborazione di questa categoria concettuale si tendeva a porre in discussione la legittimità delle cosiddette forme “anomale” di sciopero (a scacchiera, a singhiozzo, a sorpresa, etc.). La nozione di limiti interni può considerarsi del tutto superata con la citata giurisprudenza che ha ritenuto la liceità degli scioperi “articolati”. Questo orientamento è culminato con la storica sentenza della Cassazione n. 711 del 1980, che ha definitivamente respinto anche la teoria del “danno ingiusto”, con la quale si pretendeva di mettere al bando gli scioperi attuati con modalità tali da creare all’imprenditore un danno proporzionalmente superiore alla mera sospensione dal lavoro. Si può parlare invece ancora di limiti “esterni”, intesi quali vincoli che possono rinvenirsi in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, o quantomeno paritario, rispetto al diritto di sciopero. La stessa Corte di Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 711 del 1980, individua infatti i seguenti limiti all’esercizio del diritto di sciopero: il diritto alla vita, alla salute ed all’incolumità personale, il diritto all’integrità dei beni del datore di lavoro e di terzi, e più in genere il diritto dell’imprenditore alla continuazione dell’attività e dunque all’integrità del patrimonio aziendale. Dal punto di vista dell’interesse dell’imprenditore, il limite (esterno) al diritto di sciopero è costituito non più dalla perdita sproporzionata di produzione, come nella superata teoria del danno ingiusto, bensì dalla necessità di tutelare il potenziale produttivo delle aziende. La regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali La previsione costituzionale di limiti legislativi all’esercizio del diritto di sciopero trova una sua realizzazione organica, anche se limitata ai servizi pubblici essenziali, con la Legge n. 146/1990 (modificata con la Legge n. 83 dell’11.4.2000, che ne ha ampliato notevolmente il campo di applicazione estendendolo sino a ricomprendere forme di astensione dal lavoro di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che tecnicamente non rientrano nella nozione di sciopero). La legge tiene in vita, per quanto non diversamente disposto, normative emanate in passato per particolari categorie di lavoratori (art. 49 d.p.r. 13.2.1964 n. 185, sostituito in seguito dall’art. 48 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 230 per gli addetti agli impianti nucleari, ed art. 4 legge 23.5.1980 per gli addetti ai servizi di assistenza al volo), e si propone di realizzare un regolamentazione unitaria del diritto di sciopero in tutti i servizi pubblici essenziali. Obiettivo della legge è quella di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con il godimento di diritti egualmente garantiti sul piano costituzionale. I servizi pubblici essenziali, e dunque il campo di applicazione della specifica regolamentazione dell’esercizio del diritto, così vengono definiti dall’art. 1: “Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”. Con l’espressione “indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto”, il legislatore ha inteso ricomprendere nel campo applicativo della presente disciplina anche i rapporti di lavoro in regime privatistico, nonché le collaborazioni autonome come Co.Co.Pro., il lavoro in somministrazione, i soci lavoratori di cooperative e simili. Con l’espressione “anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione” la legge intende ricomprendere anche tutti gli appalti e le “terziarizzazioni” effettuate dalle aziende eroganti servizi pubblici essenziali. Dopo la definizione generale appena trascritta, la legge fornisce un’elencazione estremamente ampia di settori importanti nei quali l’esercizio del diritto di sciopero subisce una compressione. Per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, i settori coinvolti sono: • la sanità • l'igiene pubblica • a protezione civile • la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi • le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili • l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi • l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione • i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali. Per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, i settori coinvolti sono: • i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali • i trasporti marittimi limitatamente al collegamento con le isole. Per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti, i settori coinvolti sono: • i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario. Per quanto riguarda l'istruzione, i settori coinvolti sono: • l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami • l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Per quanto riguarda infine la libertà di comunicazione, i settori coinvolti sono: • le poste • le telecomunicazioni • l'informazione radiotelevisiva pubblica. Mentre l’individuazione dei diritti della persona di cui all’art. 1 è considerata tassativa, l’elencazione dei servizi essenziali è considerata prevalentemente esemplificativa. Come si può facilmente intuire, anche settori che non erogano direttamente servizi pubblici essenziali, possono essere coinvolti nella regolamentazione attraverso terziarizzazioni ed appalti. Nei settori interessati la legge impone fondamentalmente due obblighi, demandando alla contrattazione collettiva la disciplina di dettaglio ed l’ulteriore obbligo di attivare una procedura obbligatoria di “raffreddamento”: 1. quello di garantire in ogni caso le cosiddette “prestazioni indispensabili”; 2. quello di dare un “preavviso” scritto non inferiore a dieci giorni, con espressa indicazione della durata, delle modalità di attuazione, nonché delle motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro (comunicazione da inviare sia all’azienda che alla Prefettura). L’azienda, a sua volta, deve dare una specifica comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi. In via transitoria, la disciplina di dettaglio era provvisoriamente assicurata da codici di autoregolamentazione ovvero, in mancanza, da proposte della Commissione di garanzia, organismo indipendente composto da nove membri istituito ad hoc dalla legge. Attualmente, in molti settori, sono stati stipulati specifici accordi sindacali, accordi che sono stati “giudicati idonei” dalla Commissione stessa. In questi accordi, oltre ad essere meglio messo a fuoco l’ambito dei servizi considerati essenziali e le modalità idonee a garantire le prestazioni indispensabili, è anche previsto una sorta di tentativo obbligatorio di conciliazione, denominato “procedura di raffreddamento”, da svolgersi preventivamente, a livello aziendale od eventualmente nazionale. Per garantire le “prestazioni indispensabili”, che vanno in ogni caso assicurate, i contratti collettivi individuano idonee misure che possono consistere: nell'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni; nella previsione di forme di erogazione periodica; nell’indicazione di intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo. È peraltro attribuito alla Commissione il potere di sostituirsi temporaneamente alle parti collettive – in caso di indisponibilità delle stesse a raggiungere un accordo o qualora la Commissione non ritenga idoneo l’accordo raggiunto – nella definizione delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero col godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. In caso di violazione delle regole contrattuali o legali, prende avvio una complessa procedura di infrazione presso la Commissione di garanzia, al termine della quale la Commissione stessa può valutare negativamente la condotta tenuta dall’organizzazione sindacale proclamante lo sciopero. In caso di valutazione negativa scattano sanzioni pecuniarie a carico della stessa Organizzazione (con il meccanismo della sospensione dei permessi ovvero dei contributi sindacali per tutta la durata dell’astensione, da un minimo ad un massimo prestabiliti, graduati a seconda della gravità dell’infrazione). Il comportamento dei lavoratori che abbiano aderito comunque allo sciopero è passibile di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità della vicenda (non comunque del licenziamento). Qualora sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, su segnalazione della Commissione di garanzia, ovvero di propria iniziativa, l’Autorità competente può disporre la precettazione dei lavoratori con ordinanza, l’inosservanza della quale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei singoli che nei confronti delle organizzazioni sindacali. Va ricordato infine che la Legge n. 83 del 2000 ha formalizzato il divieto del cosiddetto “effetto annuncio”, detto anche sciopero “virtuale”, stabilendo che la revoca spontanea dello sciopero proclamato dopo che ne sia stata data comunicazione all’utenza costituisce forma sleale di azione sindacale, come tale soggetta a valutazione negativa da parte della Commissione di garanzia. Torna all’Indice L’Alimentazione L’uomo si compone di miliardi di cellule, le quali traggono l’energia per il proprio sostentamento ed il materiale necessario alla riproduzione attraverso la metabolizzazione dei cibi e dei tre elementi fondamentali in essi contenuti: protidi, lipidi e glicidi. Nei cibi sono inoltre presenti materiali inorganici, quali i Sali minerali e sostanze indispensabili quali le vitamine. I protidi, comprendono le proteine e tutti i loro precursori o derivati: si tratta dei “mattoni” che compongono il corpo umano; i protidi forniscono cioè il materiale con il quale l’organismo può crescere, garantire il normale ricambio cellulare, sostituire parti usurate o andate perdute. Tutte le parti più robuste del corpo sono composte prevalentemente da proteine: i muscoli, le pareti cellulari, la struttura organica delle ossa, ecc. I lipidi sono i componenti grassi dei cibi: oltre fungere da materiale energetico di riserva, vengono utilizzati nell’organismo come materiale di connessione fra elementi diversi, come isolante meccanico e termico, come materiale di supporto; i grassi e gli acidi grassi vengono lentamente bruciati e producono grandi quantità di energia, risultando utili negli sforzi prolungati. Sono presenti nel corpo laddove sia necessaria una protezione meccanica, come nelle piante dei piedi, o dove l’accumulo di materiale energetico crei il minimo ingombro, come sull’addome. Formano inoltre lo strato sottocutaneo che ha funzioni di isolante termico. La loro funzione plastica si evidenzia sulle gote, sul seno, sui fianchi e sui glutei; hanno una funzione fondamentale nella composizione della parete cellulare e per la sintesi della maggior parte degli ormoni. I glucidi sono gli zuccheri, la cui funzione energetica è di fondamentale importanza per la sopravvivenza, data la rapidità con la quale essi possono essere metabolizzati e trasformati in energia pura; sono la fonte energetica primaria del corpo. Mediante l’apporto di sali minerali l’organismo svolge disparate funzioni; una di queste molto importante è la fissazione del calcio sul tessuto osseo, al fine di permetterne l’accrescimento ed il ricambio. Le vitamine svolgono molte funzioni metaboliche e concorrono alla funzione immunitaria. Con gli alimenti inoltre assumiamo un altro componente indispensabile alla nostra esistenza: l’acqua. Appare evidente come l’alimentazione debba assicurare un apporto equilibrato di tutti i componenti fondamentali, senza né eccedere né scarseggiare in ognuno di essi. Senza ulteriormente volerci addentrare in descrizioni dettagliate dei vari tipi di dieta, diversi a seconda delle tradizioni e delle culture, valgano i principi fondamentali alla base di ogni dieta bilanciata. La vita di oggi ci porta infatti a distaccarci notevolmente dal tipo di alimentazione ideale, per la quale la macchina-uomo è stata concepita; inoltre uno stile di vita spesso sedentario fa sì che le necessità energetiche dell’organismo siano decisamente ridotte. Non a caso l’obesità ed il sovrappeso con tutte le patologie che ne derivano, (ipertensione, diabete, accidenti cardiovascolari ecc.) rappresentano una piaga che affligge le popolazioni del mondo industrializzato. La quantità dei cibi assunti deve essere ben valutata, in funzione dell’apporto calorico necessario; l’equilibrio energetico è molto facilmente sfasabile verso l’alto, poiché l’uomo, come ogni altro animale è stato concepito per lavorare con piccole quantità di energia: un’ora di corsa ad esempio, comporta un dispendio calorico di circa 600 kcal, quanto contenuto in un piatto di pasta o in una piccola fetta di dolce. E’ pertanto chiaro che l’assunzione moderata di cibo sia alla base di un’alimentazione sana. La varietà è fondamentale, al fine di garantire l’introduzione di tutti gli elementi base, senza eccedere in alcuno. Evitare quindi diete mono-alimento ed alternare nella giornata piatti proteici (es. carne) con altri apportatori di glucidi (pasta - riso), limitando i grassi al minimo indispensabile e privilegiando i grassi vegetali (oli di semi o di oliva) a quelli animali, quali burro o strutto, senza dimenticare i cibi apportatori di fibre e di vitamine (frutta e verdura). La frequenza dei pasti consente di ottenere un migliore assorbimento dei cibi, limitando la sensazione di fame ed ottenendo pertanto un senso di sazietà con minori porzioni. L’alimentazione deve essere basata su almeno tre pasti quotidiani, dei quali uno a base di proteine ed uno a base di glucidi, introducendo nell’arco settimanale più pasti sostitutivi a base di frutta o verdura. Il gusto personale o le tradizioni locali suggeriranno la distribuzione e gli orari dei pasti stessi; valga comunque, come consiglio di massima, la considerazione che il pasto per un uomo corrisponde al pieno di carburante di una macchina ed è pertanto opportuno assumere i cibi prima di uno sforzo o comunque delle attività quotidiane, mentre è meglio riservare il pasto più leggero alle ore precedenti il riposo, affinché durante il sonno le energie dell’organismo possano essere volte al recupero psicofisico, senza avere il carico della funzione digestiva. Indispensabile l’assunzione di fibre, al fine di mantenere una corretta funzione intestinale e di ridurre al minimo l’assorbimento dei grassi; le fibre operano una azione meccanica contro le pareti gastro intestinali, spazzando via buona parte dei grassi ed assicurano un normale volume fecale. Il corpo umano è composto per il 60% di acqua ed il mantenimento di questo rapporto è di vitale importanza. L’acqua deve essere introdotta in quantità; l’apporto necessario varia da persona a persona ed in funzione delle attività e della temperatura, ma è comunque valutabile in diversi litri al giorno; in caso di profusa sudorazione si tenga presente che occorre reintegrare anche i sali minerali, mediante l’uso di integratori salini o più semplicemente facendo ricorso a frutta e verdura. Particolare attenzione porrà il pilota a non fare uso di alimenti causa di formazione di gas gastro intestinale prima di un volo in alta quota (per voli su Aeromobili non pressurizzati). Ricordiamo in particolare come cibi da evitare i farinacei, (legumi, castagne ecc.) e quelli contenenti zuccheri semplici e pertanto causa di fermentazione (banane, ananas, kaki, ecc.). Da evitare anche le bevande gasate o particolarmente dolcificate ed in ogni caso l’esagerata assunzione di cibi. Un pasto leggero e variato è l’ideale prima di affrontare un volo. Torna all’Indice La nostra struttura al Vostro Servizio! Normativa Int./Naz. Comunicazione A. Mazzei 3275764077 Responsabile Sicurezza sul Lavoro Dipartimento Tecnico F.Tonnarelli G. Proietti 3470563573 3356672561 Gestione Medio Raggio Rappresentante Nazionale Piloti RSA Alitalia S.A.I. Roma U. Leon C. Santini S. Di Cesare 3351255260 3383442679 3934217555 RSA Alitalia CityLiner A.Patocchi Gestione Medio Raggio Milano - Norm. Previdenziale J. Macrì 3470176667 3341089212 A. Flego 3335474009 Gestione Lungo Raggio D. 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Vi preghiamo pertanto di segnalarci qualunque anomalia riscontriate sui Piani di Volo al seguente indirizzo: LISTA DEGLI ACCORDI SIGLATI [email protected] Grazie in anticipo per la Vostra fondamentale collaborazione !!!!! PER ACCEDERE DIRETTAMENTE ALL’ELENCO COMPLETO DEGLI ACCORDI CHE SONO STATI SIGLATI E CONSULTARLI IN VERSIONE ORIGINALE CLICCA QUI FIT CISL Personale Navigante Via Antonio Musa, 4 – 00161 ROMA Tel. 06 44286 354 – fax 06 44286 410 [email protected] A cura di Alberto Mazzei