1° dicembre 1947 ACCORDO SULLE COMMISSIONI INTERNE Con Circolare 1.12.47, n. 27/c la Confederazione della Municipalizzazione ha comunicato che il Consiglio generale della Confederazione, nella riunione tenutasi il 20.10.47, deliberò l’estensione dell’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne del 7.8.47, stipulato tra CONFINDUSTRIA e CGIL, a tutte le Aziende Associate Elettriche, Gas, Acqua, e varia con decorrrenza dal 1° novembre 1947. Per le Aziende Trasporti venne invece stipulato il seguente Accordo particolare in data 26 novembre 1947: VERBALE DI ACCORDO Costituzione e funzionamento delle Commissioni interne del personale ferrotranviario e della navigazione interna L’anno 1947, addì 26 novembre, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Imprese Trasporti, - Federazione Nazionale Imprese Trasporti rappresentata dal suo Presidente dr. ing. Alberto Fogliano, assistito dai sigg.: dr. ing. Franco Acerboni, dr. Renato Carretti, dr. ing. Enrico Dellarciprete, dr. ing. Flaminio Flamini, dr. ing. Edoardo Fosi, avv. Alberico Gentili, dr. ing. Francesco Gipponi, dr. ing. Edoardo Lampertico, dr. ing. Anselmo Malizia, dr. ing. Ugo Martini, dr. ing. Raffaello Melograni, dr. ing. Vittorio Memmi, rag. Alberto Toccolini, dr. ing. Pio Zocchi e avv. Leopoldo Wurzburger; - Federazione Aziende Municipalizzate di Trasporto rappresentata dal suo Presidente dr. ing. Eugenio Arpino, assistito dal Vice Presidente avv. Giuseppe Valente, dai Consiglieri sigg.: Federico Cattelani e dr. ing. Umberto Jona; dai sigg.: dr. Giacomo Basini, dr. Pietro Garrani, dr. ing. Agostino Marini, dr. Umberto Galvani, Segretario della Federazione Aziende Municipalizzate di Trasporto, e dr. ing. Felice Urbinati, Capo dell’Ufficio sindacale della Confederazione della Municipalizzazione e - Federazione rappresentata Autoferrotramvieri dai Segretari e Internavigatori nazionali sigg.: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini e Giulio Martelli, assistiti dai sigg.: Virgilio Alberti, Attilio Bennati, Dovilio Chiarini, Pietro Diletto, Giuseppe Dughera, Adelchi Rizzo e avv. Ugo Strimati hanno stipulato il presente Accordo per disciplinare la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne del personale dipendente dalle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Imprese Trasporti e dalla Federazione Aziende Municipalizzate di Trasporto. Art. 1 – Costituzione delle Commissioni e nomina dei Delegati di azienda In ogni azienda che occupi più di 25 lavoratori è istituita una Commissione interna aziendale in rappresentanza di tutto il personale (impiegati e operai) nei confronti della Direzione della azienda. Se il numero dei lavoratori non è superiore a 25, ma supera quello di 5, è nominato un Delegato d’azienda. Qualora in una stessa azienda vi siano uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni), è istituita in ciascuno di questi, sempre che abbiano più di 25 dipendenti, una Commissione interna locale competente a trattare i soli problemi specifici locali. Le Commissioni interne locali nomineranno tra loro i membri della Commissione interna aziendale. Per la composizione di questa e di quelle vale quanto stabilito al successivo art. 6. In ogni caso, però, il numero dei membri della Commissione interna aziendale non dovrà essere inferiore al numero complessivo degli uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni). Art. 2 – Compiti della Commissione interna e del Delegato di azienda Compito fondamentale della Commissione interna e del Delegato di azienda è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la Direzione della azienda in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento del servizio. Spetta in particolare alla Commissione interna o al Delegato di azienda di: (1) intervenire presso la Direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle norme legislative e regolamentari in vigore, salva la eventuale successiva azione presso i competenti Organi; (2) tentare il componimento delle controversie collettive e individuali di lavoro che sorgessero nella azienda; (3) esaminare con la Direzione i desideri del personale circa gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti e, nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge, la distribuzione degli orari di lavoro e dei turni, nonché l’epoca di godimento delle ferie; (4) formulare proposte per il miglior andamento dei servizi aziendali, vagliando e trasmettendo quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori; (5) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziali, assistenziali, culturali, ricreative, mense e spacci) in quanto non contemplate e regolate da disposizioni di legge o di contratto e vigilare con propri rappresentanti al migliore funzionamento delle istituzioni stesse. La Commissione interna o il Delegato di azienda rimetteranno alla propria Organizzazione sindacale, per la trattazione nei confronti della Organizzazione che rappresenta l’azienda, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie. Art. 3 – Licenziamenti A) Licenziamenti per riduzione di personale: 1) Allorquando la Direzione della azienda dovesse ravvisare la necessità di attuare una riduzione di personale, ne informerà la Commissione interna aziendale, comunicandole i motivi del divisato provvedimento, la data di attuazione e l’entità numerica. 2) La Direzione della azienda e la Commissione interna aziendale, su richiesta di quest’ultima, esamineranno con spirito di mutua comprensione i motivi del licenziamento e le possibilità concrete ed attuali di evitarlo senza costituire un carico per l’azienda. Qualora l’esame suddetto realizzi un accordo tra Commissione interna aziendale e Direzione, i licenziamenti saranno effettuati in base a criteri obiettivi concordati. A tal fine si terrà conto di elementi in concorso tra loro, tra cui anzianità, carichi di famiglia, situazione economica familiare, particolari capacità tecniche e di rendimento. 3) Nel caso che la Direzione e la Commissione interna aziendale non siano riuscite a realizzare un accordo sul numero dei licenziamenti, la questione sarà deferita alle due Organizzazioni di categoria interessate che esamineranno le ragioni addotte dalle due parti al fine di pervenire ad un accordo. La procedura di conciliazione tra la Commissione interna aziendale e la Direzione, ed eventualmente tra le Organizzazioni di categoria, deve essere tassativamente esaurita entro il termine complessivo di 3 settimane dal giorno della comunicazione alla Commissione interna aziendale. 4) I licenziamenti per riduzione di personale devono essere motivati come tali nelle relative lettere di comunicazione. In caso che entro 1 anno l’azienda proceda a nuove assunzioni, dovrà provvedervi con riassunzioni tra i lavoratori licenziati per riduzione di personale, idonei alle mansioni e specialità occorrenti e con criteri obiettivi di precedenza inversi a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti. 5) In caso di riduzione di personale di ruolo, saranno osservate le disposizioni di cui all’art. 25, allegato A al RD 8.1.31 n. 148 e successive modificazioni, ma, prima della presentazione della proposta alla Autorità governativa, la Direzione della azienda informerà la Commissione interna aziendale del provvedimento che intende adottare. Una volta ricevuta l’autorizzazione governativa, la Direzione ne darà comunicazione alla Commissione interna aziendale perché, se questa lo richieda, possa esaminare con essa l’applicazione pratica in base a quanto previsto dal citato art. 26. B) Licenziamenti individuali. 1) In caso di scarso rendimento, la Direzione farà una ammonizione al lavoratore e lo segnalerà alla Commissione interna che inviterà il lavoratore a migliorare il proprio rendimento. Qualora l’ammonimento della Direzione e l’intervento della Commissione interna non dovessero sortire effetto, e la Direzione decidesse di procedere al licenziamento, sarà seguita la procedura di cui ai punti successivi. 2) In caso di esonero definitivo dal servizio o di destituzione di un agente stabile saranno osservate le disposizioni dell’allegato A al RD 8.1.31 n. 148 e successive modificazioni. La Direzione della azienda ne darà tuttavia notizia alla Commissione interna aziendale. 3) Ove la Direzione si proponga di licenziare un lavoratore non stabile per motivi disciplinari, per scarso rendimento o per altri motivi, ne informerà la Commissione interna aziendale. 4) In caso di mancanza per la quale la legge o contratti di lavoro prevedono il licenziamento, la Direzione potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo a seguire poi la procedura di cui appresso. 5) Nei casi in cui al precedente punto 3), escluso quello regolato dal successivo punto 8), il licenziamento è disposto dalla Direzione sentito il parere di un Collegio formato dalle stesse persone che compongono il Consiglio di Disciplina esistente per il personale in pianta stabile. A tal fine la Direzione invierà dettagliata relazione al Collegio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione all’interessato. Il Collegio, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relazione, esprimerà il proprio parere in merito al provvedimento da adottare, dopo avere sentito il lavoratore che ne faccia richiesta. Qualora il Collegio esprimesse parere contrario al licenziamento, il rapporto di lavoro sarà mantenuto; in caso diverso, la Direzione darà corso senz’altro al licenziamento. 6) Nelle aziende che esercitano al tempo stesso servizi tranviari e autofiloviari, la procedura di cui al precedente punto 5) sostituisce quella prevista dagli artt. 44 e 54 del contratto collettivo nazionale 23.12.35. 7) Nelle aziende in cui non esiste il Consiglio di Disciplina, la procedura di cui al precedente punto 5) è sostituita da un esame conciliativo tra la Direzione e la Commissione interna aziendale o il Delegato di azienda che, in caso di disaccordo, promuoveranno un tentativo di conciliazione tra le rispettive Rappresentanze sindacali di categoria. La procedura di cui al presente punto dovrà essere esaurita entro il termine di 15 giorni complessivi. 8) Il licenziamento del lavoratore, divenuto inabile al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito (quando esso non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili), è disposto dalla Direzione in seguito a giudizio medico reso nelle forme e nei modi seguenti. L’accertamento dei requisiti fisici del lavoratore è eseguito dai medici di fiducia della azienda. Il lavoratore può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro 10 giorni dalla richiesta, il lavoratore ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda. In caso di mancato accordo, il giudizio è deferito ad un Collegio composto dai sanitari predetti e presieduto da un medico scelto dall’Ufficio sanitario provinciale. Il Collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che il lavoratore debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l’azienda. Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell’accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l’inabilità. Qualora il lavoratore senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al comma 3 o al giudizio di cui al comma 4 del presente punto 8), si intende che egli rinuncia alla sua richiesta. C) Personale escluso dal presente articolo: Il presente articolo non si applica: a) al personale dipendente da aziende esercenti servizi pubblici di trasporto soltanto in alcune stagioni dell’anno; b) al personale assunto con contratto a termine e a quello di cui alla lett. a), comma 5, art. 8, RD 8.1.31 n. 148; c) al personale non di ruolo che si trovi in periodo di prova; d) al personale di ruolo durante i primi 3 mesi del prescritto periodo di prova. Art. 4 – Assunzioni L’assunzione dei lavoratori deve essere fatta in conformità alle norme di legge. Art. 5 – Composizione della Commissione La Commissione interna aziendale è unica per tutto il personale, ma deve essere composta, nei limiti stabiliti dal successivo art. 6, da rappresentanti delle diverse categorie o gruppi di qualifiche, eletti separatamente e in relazione alla entità di ciascuna categoria o gruppo. Art. 6 – Numero dei componenti La Commissione interna sarà composta dal seguente numero di membri, a seconda del numero dei lavoratori della azienda: - da 26 a 150 lavoratori: 3 membri da 151 a 500 “ : 5 “ da 501 a 1.500 “ : 7 “ da 1.501 a 3.000 “ : 9 “ da 3.001 a 5.000 “ : 11 “ da 5.001 a 10.000 “ : 13 “ oltre 10.000 “ : 15 “ Art. 7 – Elezione – Svolgimento Le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati di azienda sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali, previo accordo con la Direzione della azienda, stabiliranno il giorno delle elezioni e tutte le modalità che si rendessero necessarie. Il giorno, l’ora e le modalità delle elezioni devono essere rese note ai lavoratori della azienda almeno 6 giorni prima della data fissata, con apposite affisioni nei locali di lavoro e nell’albo della azienda. Le aziende favoriranno il regolare svolgimento della elezione, che deve aver luogo nell’interno dei loro locali o dipendenze, sotto il controllo di apposita Commissione elettorale costituita da dipendenti della azienda. Allo svolgimento delle elezioni può eventualmente presenziare un rappresentante della Organizzazione sindacale. Art. 8 – Elezioni e risultati Le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati di azienda vengono fatte a votazione diretta e segreta con sistema proporzionale. A esse possono partecipare tutti i lavoratori della azienda, iscritti o non iscritti al Sindacato, che abbiano compiuto 18 anni di età. Gli scrutini devono essere fatti alla presenza dei lavoratori della azienda liberi dal servizio e resi noti, subito dopo lo spoglio, con apposita affissione. Essi devono essere contemporaneamente comunicati dalla Commissione elettorale alla Organizzazione sindacale dei lavoratori che ne darà pronta comunicazione alla Direzione della azienda, tramite l’Organizzazione dei datori di lavoro. Sono eleggibili i lavoratori di età superiore agli anni 20 che abbiano superato il prescritto periodo di prova. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle aziende con esercizi stagionale, nelle aziende che abbiano iniziata la loro attività da meno di 2 anni e in quelle nelle quali l’anzianità media del personale normalmente addettovi sia inferiore a 1 anno. Art. 9 – Durata delle Commissioni I membri delle Commissioni interne e i Delegati di azienda restano in carica 1 anno, sono rieleggibili e possono essere revocati prima del termine per deliberazione della Assemblea dei lavoratori, con l’intervento di almento metà del personale. Art. 10 – Attività delle Commissioni L’attività delle Commissioni interne e dei Delegati di azienda deve svolgersi senza creare intralcio al servizio e al normale andamento del lavoro. I membri delle Commissioni interne e i Delegati di azienda sono soggetti alle comuni norme contrattuali e devono osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti; comunque, previi accordi con la Direzione, devono essere messi in grado di assolvere i propri compiti. In casi eccezionali e urgenti per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi su autorizzazione della Direzione o di chi ne abbia avuto da essa facoltà. Art. 11 – Locali Le aziende che abbiano più di 300 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perché le Commissioni stesse possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori. Eguale concessione sarà fatta, in quanto aziende che occupino più di 200 dipendenti. possibile, dalle Art. 12 – Affissioni La Direzione metterà in luogo da convenirsi un albo a disposizione della Commissione interna o del Delegato di azienda perché vi possano essere affissi, previa comunicazione alla Direzione, i comunicati inerenti ai loro compiti. Art. 13 – Riunioni Per qualsiasi riunione di lavoratori da tenersi dalla Commissione interna nell’ambito della azienda, collegata ai compiti della Commissione interna o per discutere problemi sindacali, l’ora e il luogo saranno concordati con la Direzione, escludendo i locali aperti al pubblico. Salvo casi eccezionali, dette riunioni devono essere tenute fuori dell’orario di lavoro e senza per altro che interrompano o intralcino il servizio pubblico della azienda. Art. 14 – Tutela dei componenti la Commissione interna e dei Delegati di azienda I membri delle Commissioni interne e i Delegati di azienda in carica e quelli uscenti fino ad 1 anno dalla cessazione della carica, non possono essere trasferiti senza il ‘nulla osta’ delle Organizzazioni sindacali che rappresentano rispettivamente i lavoratori e le aziende. Per il loro licenziamento, sussistendo le garanzie di cui alle norme dell’allegato A al RD 8.1.31 n. 148 e all’art. 3 del presente accordo, resta solo l’obbligo alla Direzione di darne preventivamente notizia alla Organizzazione dei lavoratori pel tramite di quella dei datori di lavoro. Art. 15 – Decorrenza e durata dell’accordo Il presente Accordo decorre dal 1° dicembre 1947, avrà la durata di 1 anno e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti almeno 2 mesi prima della scadenza. per la Federazione Nazionale Imprese Trasporti il Presidente dr. ing. A. Fogliano per la Federazione delle Aziende Municipalizzate di Trasporto per il Presidente dr. ing. E. Arpino Umberto Galvani per la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri e Internavigatori i Segretari nazionali G. Antonizzi, L. Mancini, G. Martelli