contratto collettivo nazionale di lavoro

1° dicembre 1947
ACCORDO SULLE COMMISSIONI INTERNE
Con Circolare 1.12.47, n. 27/c la Confederazione della
Municipalizzazione ha comunicato che il Consiglio generale
della Confederazione, nella riunione tenutasi il 20.10.47,
deliberò l’estensione dell’Accordo interconfederale sulle
Commissioni interne del 7.8.47, stipulato tra CONFINDUSTRIA e
CGIL, a tutte le Aziende Associate Elettriche, Gas, Acqua, e
varia con decorrrenza dal 1° novembre 1947.
Per le Aziende Trasporti venne invece stipulato il seguente
Accordo particolare in data 26 novembre 1947:
VERBALE DI ACCORDO
Costituzione e funzionamento delle Commissioni interne
del personale ferrotranviario e della navigazione interna
L’anno 1947, addì 26 novembre, in Roma, presso la sede della
Federazione Nazionale Imprese Trasporti,
- Federazione Nazionale Imprese Trasporti rappresentata dal
suo Presidente dr. ing. Alberto Fogliano, assistito dai
sigg.: dr. ing. Franco Acerboni, dr. Renato Carretti, dr.
ing. Enrico Dellarciprete, dr. ing. Flaminio Flamini, dr.
ing. Edoardo Fosi, avv. Alberico Gentili, dr. ing. Francesco
Gipponi, dr. ing. Edoardo Lampertico, dr. ing. Anselmo
Malizia, dr. ing. Ugo Martini, dr. ing. Raffaello Melograni,
dr. ing. Vittorio Memmi, rag. Alberto Toccolini, dr. ing.
Pio Zocchi e avv. Leopoldo Wurzburger;
- Federazione
Aziende
Municipalizzate
di
Trasporto
rappresentata dal suo Presidente dr. ing. Eugenio Arpino,
assistito dal Vice Presidente avv. Giuseppe Valente, dai
Consiglieri sigg.: Federico Cattelani e dr. ing. Umberto
Jona; dai sigg.: dr. Giacomo Basini, dr. Pietro Garrani, dr.
ing. Agostino Marini, dr. Umberto Galvani, Segretario della
Federazione Aziende Municipalizzate di Trasporto, e dr. ing.
Felice
Urbinati,
Capo
dell’Ufficio
sindacale della
Confederazione della Municipalizzazione
e
- Federazione
rappresentata
Autoferrotramvieri
dai
Segretari
e
Internavigatori
nazionali
sigg.: Guido
Antonizzi, Lamberto Mancini e Giulio Martelli, assistiti dai
sigg.: Virgilio Alberti, Attilio Bennati, Dovilio Chiarini,
Pietro Diletto, Giuseppe Dughera, Adelchi Rizzo e avv. Ugo
Strimati
hanno stipulato il presente Accordo per disciplinare la
costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne del
personale
dipendente
dalle
aziende
rappresentate
dalla
Federazione Nazionale Imprese Trasporti e dalla Federazione
Aziende Municipalizzate di Trasporto.
Art. 1 – Costituzione delle Commissioni
e nomina dei Delegati di azienda
In ogni azienda che occupi più di 25 lavoratori è istituita
una Commissione interna aziendale in rappresentanza di tutto
il personale (impiegati e operai) nei confronti della
Direzione della azienda.
Se il numero dei lavoratori non è superiore a 25, ma supera
quello di 5, è nominato un Delegato d’azienda.
Qualora in una stessa azienda vi siano uffici distaccati di
esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni), è istituita in
ciascuno di questi, sempre che abbiano più di 25 dipendenti,
una Commissione interna locale competente a trattare i soli
problemi specifici locali. Le Commissioni interne locali
nomineranno tra loro i membri della Commissione interna
aziendale. Per la composizione di questa e di quelle vale
quanto stabilito al successivo art. 6. In ogni caso, però, il
numero dei membri della Commissione interna aziendale non
dovrà essere inferiore al numero complessivo degli uffici
distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni).
Art. 2 – Compiti della Commissione interna
e del Delegato di azienda
Compito fondamentale della Commissione interna e del Delegato
di azienda è quello di concorrere a mantenere normali i
rapporti tra i lavoratori e la Direzione della azienda in uno
spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il
regolare svolgimento del servizio.
Spetta in particolare alla Commissione interna o al Delegato
di azienda di:
(1) intervenire presso la Direzione per la esatta applicazione
dei contratti di lavoro e delle norme legislative e
regolamentari in vigore, salva la eventuale successiva
azione presso i competenti Organi;
(2) tentare il componimento delle controversie collettive e
individuali di lavoro che sorgessero nella azienda;
(3) esaminare con la Direzione i desideri del personale circa
gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti e,
nell’ambito delle vigenti disposizioni di
legge, la
distribuzione degli orari di lavoro e dei turni, nonché
l’epoca di godimento delle ferie;
(4) formulare proposte per il miglior andamento dei servizi
aziendali, vagliando e trasmettendo quelle ritenute utili,
suggerite dai lavoratori;
(5) contribuire alla elaborazione
degli
statuti
e dei
regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale
(previdenziali,
assistenziali,
culturali, ricreative,
mense e spacci) in quanto non contemplate e regolate da
disposizioni di legge o di contratto e vigilare con propri
rappresentanti al migliore funzionamento delle istituzioni
stesse.
La Commissione interna o il Delegato di azienda rimetteranno
alla propria Organizzazione sindacale, per la trattazione nei
confronti della Organizzazione che rappresenta l’azienda,
tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti
di lavoro e alle relative controversie.
Art. 3 – Licenziamenti
A) Licenziamenti per riduzione di personale:
1)
Allorquando la Direzione della azienda dovesse ravvisare la
necessità di attuare una riduzione di personale, ne informerà
la Commissione interna aziendale, comunicandole i motivi del
divisato provvedimento, la data di attuazione e l’entità
numerica.
2)
La Direzione della azienda e la Commissione interna aziendale,
su richiesta di quest’ultima, esamineranno con spirito di
mutua comprensione i motivi del licenziamento e le possibilità
concrete ed attuali di evitarlo senza costituire un carico per
l’azienda.
Qualora l’esame suddetto realizzi un accordo tra Commissione
interna aziendale e Direzione, i licenziamenti saranno
effettuati in base a criteri obiettivi concordati. A tal fine
si terrà conto di elementi in concorso tra loro, tra cui
anzianità,
carichi
di
famiglia,
situazione
economica
familiare, particolari capacità tecniche e di rendimento.
3)
Nel caso che la Direzione e la Commissione interna aziendale
non siano riuscite a realizzare un accordo sul numero dei
licenziamenti,
la
questione
sarà
deferita
alle
due
Organizzazioni di categoria interessate che esamineranno le
ragioni addotte dalle due parti al fine di pervenire ad un
accordo. La procedura di conciliazione tra la Commissione
interna aziendale e la Direzione, ed eventualmente tra le
Organizzazioni
di
categoria,
deve
essere
tassativamente
esaurita entro il termine complessivo di 3 settimane dal
giorno della comunicazione alla Commissione interna aziendale.
4)
I licenziamenti per riduzione di personale devono essere
motivati come tali nelle relative lettere di comunicazione. In
caso che entro 1 anno l’azienda proceda a nuove assunzioni,
dovrà provvedervi con riassunzioni tra i lavoratori licenziati
per riduzione di personale, idonei alle mansioni e specialità
occorrenti e con criteri obiettivi di precedenza inversi a
quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti.
5)
In caso di riduzione di personale di ruolo, saranno osservate
le disposizioni di cui all’art. 25, allegato A al RD 8.1.31 n.
148 e successive modificazioni, ma, prima della presentazione
della proposta alla Autorità governativa, la Direzione della
azienda informerà la Commissione interna aziendale del
provvedimento che intende adottare.
Una volta ricevuta l’autorizzazione governativa, la Direzione
ne darà comunicazione alla Commissione interna aziendale
perché, se questa lo richieda, possa esaminare con essa
l’applicazione pratica in base a quanto previsto dal citato
art. 26.
B) Licenziamenti individuali.
1)
In caso di scarso rendimento, la Direzione farà una
ammonizione al lavoratore e lo segnalerà alla Commissione
interna che inviterà il lavoratore a migliorare il proprio
rendimento.
Qualora
l’ammonimento
della
Direzione
e
l’intervento della Commissione interna non dovessero sortire
effetto,
e
la
Direzione
decidesse
di
procedere
al
licenziamento, sarà seguita la procedura di cui ai punti
successivi.
2)
In caso di esonero definitivo dal servizio o di destituzione
di un agente stabile saranno osservate le disposizioni
dell’allegato
A
al
RD
8.1.31
n.
148
e
successive
modificazioni. La Direzione della azienda ne darà tuttavia
notizia alla Commissione interna aziendale.
3)
Ove la Direzione si proponga di licenziare un lavoratore non
stabile per motivi disciplinari, per scarso rendimento o per
altri motivi, ne informerà la Commissione interna aziendale.
4)
In caso di mancanza per la quale la legge o contratti di
lavoro
prevedono
il
licenziamento,
la
Direzione
potrà
sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo
a seguire poi la procedura di cui appresso.
5)
Nei casi in cui al precedente punto 3), escluso quello
regolato dal successivo punto 8), il licenziamento è disposto
dalla Direzione sentito il parere di un Collegio formato dalle
stesse persone che compongono il Consiglio di Disciplina
esistente per il personale in pianta stabile.
A tal fine la Direzione invierà dettagliata relazione al
Collegio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione
all’interessato.
Il Collegio, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
della relazione, esprimerà il proprio parere in merito al
provvedimento da adottare, dopo avere sentito il lavoratore
che ne faccia richiesta.
Qualora
il
Collegio
esprimesse
parere
contrario
al
licenziamento, il rapporto di lavoro sarà mantenuto; in caso
diverso, la Direzione darà corso senz’altro al licenziamento.
6)
Nelle aziende che esercitano al tempo stesso servizi tranviari
e autofiloviari, la procedura di cui al precedente punto 5)
sostituisce quella prevista dagli artt. 44 e 54 del contratto
collettivo nazionale 23.12.35.
7)
Nelle aziende in cui non esiste il Consiglio di Disciplina, la
procedura di cui al precedente punto 5) è sostituita da un
esame conciliativo tra la Direzione e la Commissione interna
aziendale
o il Delegato di azienda che, in caso di
disaccordo, promuoveranno un tentativo di conciliazione tra le
rispettive Rappresentanze sindacali di categoria.
La procedura di cui al presente punto dovrà essere esaurita
entro il termine di 15 giorni complessivi.
8)
Il licenziamento del lavoratore, divenuto inabile al servizio
nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito
(quando esso non accetti altre mansioni, compatibili con le
sue attitudini o condizioni, in posti disponibili), è disposto
dalla Direzione in seguito a giudizio medico reso nelle forme
e nei modi seguenti.
L’accertamento dei requisiti fisici del lavoratore è eseguito
dai medici di fiducia della azienda.
Il lavoratore può ottenere un nuovo accertamento della
inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato
medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del
primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro 10
giorni dalla richiesta, il lavoratore ha facoltà di farsi
assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero
pari a quelli della azienda.
In caso di mancato accordo, il giudizio è deferito ad un
Collegio composto dai sanitari predetti e presieduto da un
medico scelto dall’Ufficio sanitario provinciale.
Il Collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni
prorogabili di altri 15 nel caso che il lavoratore debba
essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli
accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l’azienda.
Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo
dell’accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo
non risulti confermata l’inabilità.
Qualora il lavoratore senza giustificati motivi non si
presenti al nuovo accertamento di cui al comma 3 o al giudizio
di cui al comma 4 del presente punto 8), si intende che egli
rinuncia alla sua richiesta.
C) Personale escluso dal presente articolo:
Il presente articolo non si applica:
a)
al personale dipendente da aziende esercenti servizi pubblici
di trasporto soltanto in alcune stagioni dell’anno;
b)
al personale assunto con contratto a termine e a quello di cui
alla lett. a), comma 5, art. 8, RD 8.1.31 n. 148;
c)
al personale non di ruolo che si trovi in periodo di prova;
d)
al personale di ruolo durante i primi 3 mesi del prescritto
periodo di prova.
Art. 4 – Assunzioni
L’assunzione dei lavoratori deve essere fatta in conformità
alle norme di legge.
Art. 5 – Composizione della Commissione
La Commissione interna aziendale è unica per tutto il
personale, ma deve essere composta, nei limiti stabiliti dal
successivo art. 6, da rappresentanti delle diverse categorie o
gruppi di qualifiche, eletti separatamente e in relazione alla
entità di ciascuna categoria o gruppo.
Art. 6 – Numero dei componenti
La Commissione interna sarà composta dal seguente numero di
membri, a seconda del numero dei lavoratori della azienda:
-
da
26 a
150 lavoratori: 3 membri
da
151 a
500
“
: 5
“
da
501 a 1.500
“
: 7
“
da 1.501 a 3.000
“
: 9
“
da 3.001 a 5.000
“
: 11
“
da 5.001 a 10.000
“
: 13
“
oltre 10.000
“
: 15
“
Art. 7 – Elezione – Svolgimento
Le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati di
azienda sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, le quali, previo accordo con la Direzione della
azienda, stabiliranno il giorno delle elezioni e tutte le
modalità che si rendessero necessarie.
Il giorno, l’ora e le modalità delle elezioni devono essere
rese note ai lavoratori della azienda almeno 6 giorni prima
della data fissata, con apposite affisioni nei locali di
lavoro e nell’albo della azienda.
Le aziende favoriranno il regolare svolgimento della elezione,
che deve aver luogo nell’interno dei loro locali o dipendenze,
sotto
il
controllo
di
apposita
Commissione
elettorale
costituita da dipendenti della azienda. Allo svolgimento delle
elezioni può eventualmente presenziare un rappresentante della
Organizzazione sindacale.
Art. 8 – Elezioni e risultati
Le elezioni delle Commissioni interne o dei Delegati di
azienda vengono fatte a votazione diretta e segreta con
sistema proporzionale. A esse possono partecipare tutti i
lavoratori
della
azienda,
iscritti
o
non
iscritti
al
Sindacato, che abbiano compiuto 18 anni di età.
Gli scrutini devono essere fatti alla presenza dei lavoratori
della azienda liberi dal servizio e resi noti, subito dopo lo
spoglio,
con
apposita
affissione.
Essi
devono
essere
contemporaneamente comunicati dalla Commissione elettorale
alla Organizzazione sindacale dei lavoratori che ne darà
pronta comunicazione alla Direzione della azienda, tramite
l’Organizzazione dei datori di lavoro.
Sono eleggibili i lavoratori di età superiore agli anni 20 che
abbiano superato il prescritto periodo di prova.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle
aziende con esercizi stagionale, nelle aziende che abbiano
iniziata la loro attività da meno di 2 anni e in quelle nelle
quali l’anzianità media del personale normalmente addettovi
sia inferiore a 1 anno.
Art. 9 – Durata delle Commissioni
I membri delle Commissioni interne e i Delegati di azienda
restano in carica 1 anno, sono rieleggibili e possono essere
revocati prima del termine per deliberazione della Assemblea
dei
lavoratori,
con
l’intervento
di
almento
metà
del
personale.
Art. 10 – Attività delle Commissioni
L’attività delle Commissioni interne e dei Delegati di azienda
deve svolgersi senza creare intralcio al servizio e al normale
andamento del lavoro.
I membri delle Commissioni interne e i Delegati di azienda
sono soggetti alle comuni norme contrattuali e devono
osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti;
comunque, previi accordi con la Direzione, devono essere messi
in grado di assolvere i propri compiti. In casi eccezionali e
urgenti per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi
su autorizzazione della Direzione o di chi ne abbia avuto da
essa facoltà.
Art. 11 – Locali
Le aziende che abbiano più di 300 dipendenti metteranno a
disposizione
delle
Commissioni
interne,
nelle
ore
da
convenirsi con la Direzione, un locale perché le Commissioni
stesse possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da
parte dei lavoratori.
Eguale concessione sarà fatta, in quanto
aziende che occupino più di 200 dipendenti.
possibile,
dalle
Art. 12 – Affissioni
La Direzione metterà in luogo da convenirsi un albo a
disposizione della Commissione interna o del Delegato di
azienda perché vi possano essere affissi, previa comunicazione
alla Direzione, i comunicati inerenti ai loro compiti.
Art. 13 – Riunioni
Per qualsiasi riunione di lavoratori da tenersi dalla
Commissione interna nell’ambito della azienda, collegata ai
compiti della Commissione interna o per discutere problemi
sindacali, l’ora e il luogo saranno concordati con la
Direzione, escludendo i locali aperti al pubblico.
Salvo casi eccezionali, dette riunioni devono essere tenute
fuori dell’orario di lavoro e senza per altro che interrompano
o intralcino il servizio pubblico della azienda.
Art. 14
– Tutela dei componenti la Commissione interna
e dei Delegati di azienda
I membri delle Commissioni interne e i Delegati di azienda in
carica e quelli uscenti fino ad 1 anno dalla cessazione della
carica, non possono essere trasferiti senza il ‘nulla osta’
delle
Organizzazioni
sindacali
che
rappresentano
rispettivamente i lavoratori e le aziende.
Per il loro licenziamento, sussistendo le garanzie di cui alle
norme dell’allegato A al RD 8.1.31 n. 148 e all’art. 3 del
presente accordo, resta solo l’obbligo alla Direzione di darne
preventivamente notizia alla Organizzazione dei lavoratori pel
tramite di quella dei datori di lavoro.
Art. 15 – Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente Accordo decorre dal 1° dicembre 1947, avrà la
durata di 1 anno e si intenderà automaticamente rinnovato di
anno in anno qualora non disdetto da una delle parti almeno 2
mesi prima della scadenza.
per la Federazione Nazionale Imprese Trasporti
il Presidente
dr. ing. A. Fogliano
per la Federazione delle Aziende Municipalizzate di Trasporto
per il Presidente dr. ing. E. Arpino
Umberto Galvani
per la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri
e Internavigatori
i Segretari nazionali
G. Antonizzi, L. Mancini, G. Martelli