CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA L’anno duemilaquattordici, addì 01 del mese di LUGLIO, con la presente scrittura privata TRA LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA, Consorzio pubblico costituito tra i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca Lunigiana, Zeri e l’Azienda USL n. 1 di Massa Carrara (in seguito denominata “Società”), rappresentata dal dott. Mario GUASTALLI, nato a Bagnone l’11.02.1947, nella qualità di Direttore E La CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SpA in seguito denominata “Cassiere”, rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora GIARDINI, nata a Pisa il 16.08.1964, nella qualità di Quadro Direttivo con giusta delega rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gina MAZZI, con procura speciale notaio Cattaneo, in data 5 giugno 2013 si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1- La Società della Salute della Lunigiana affida il proprio servizio di cassa al Cassiere il quale accetta di svolgerlo presso la propria dipendenza di Carrara nei limiti di orario tempo in vigore presso gli sportelli dell’Istituto Cassiere. La 1 Dipendenza si avvale del supporto operativo del Centro Back-Office Tesorerie dislocato a Carrara. Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità contrattuali di espletamento del servizio i perfezionamenti e le integrazioni ritenute o che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio stesso. ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO Il Servizio di Cassa comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese in conformità delle leggi vigenti, delle disposizioni emanate ed emanande dai competenti Organi e delle specifiche norme pattuite con il presente contratto. La Società, oltre al Servizio di Cassa, affida al Cassiere l'esercizio di ogni altro eventuale servizio bancario ad essa occorrente. ART. 3 - ESERCIZIO L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. ART. 4 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE La riscossione delle entrate sarà effettuata in base ad ordinativi di riscossione datati e numerati progressivamente e firmati dal Direttore della Società e dal Dirigente Amministrativo della Società, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente autorizzate a sostituirli. Gli ordinativi devono contenere le seguenti indicazioni: a) il debitore, o i debitori, che debbono effettuare il versamento; b) la causale del versamento; c) la somma da riscuotere in lettere ed in cifre; d) il numero progressivo dell’ordinativo; e) la data di emissione; 2 f) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. A fronte degli incassi verranno rilasciate quietanze numerate progressivamente per anno finanziario, compilate anche con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario. Le reversali verranno trasmesse al Cassiere con distinte di accompagnamento in doppio, una copia delle distinte verrà restituita in segno di ricevuta. Sulle accompagnatorie dovranno essere riportati i numeri progressivi e gli importi delle singole reversali, importi che saranno totalizzati di volta in volta e sommati al totale precedente sino alla fine dell'esercizio cui si riferiscono. La riscossione delle entrate deve intendersi pura e semplice, cioé senza obbligo per il Cassiere di esecuzioni contro inadempienti. Il Cassiere non sarà quindi tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria responsabilità per la riscossione restando sempre a carico della Società ogni pratica legale od amministrativa per conseguire il pagamento. Il Cassiere è però tenuto a segnalare mensilmente alla Società l'elenco delle reversali non eseguite. Per gli incassi afferenti somme aventi, per legge, specifica destinazione dovrà essere fatta apposita annotazione sull'ordinativo di riscossione. Gli ordinativi di incasso non eseguiti entro l'ultimo giorno del mese di Dicembre saranno restituiti alla Società per essere annullati. ART. 5 - RISCOSSIONI CON CLAUSOLA DI RISERVA Il Cassiere dovrà ricevere, anche senza autorizzazione della Società, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore della Società stessa, rilasciandone ricevuta con l'indicazione della causale del versamento e con la clausola "salvi i diritti dell'Ente". In questo caso il Cassiere segnalerà gli incassi alla Società, la quale deve emettere i relativi ordini di incasso entro 15 giorni o comunque entro la fine del mese in corso. 3 ART. 6 - PAGAMENTO DELLE SPESE Il Cassiere effettuerà i pagamenti in base a titoli di spesa individuali o collettivi numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Direttore della Società e dal Dirigente Amministrativo della Società, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone abilitate a sostituirli. Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere le seguenti indicazioni: a) cognome e nome o ragione sociale e recapito del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto; b) causale del pagamento e data dell'emissione; c) ammontare del pagamento da eseguirsi in lettere e cifre e modalità di estinzione; d) apposita indicazione esplicativa quando l'esecuzione del mandato debba avvenire, per legge, con utilizzo di somme aventi specifica destinazione. e) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’impota di bollo di quietanza f) la data, nel caso di pagamento a scadenza fissa, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione delle scadenze esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo I documenti giustificativi dei mandati, con le relative deliberazioni, saranno conservati presso la Società. I mandati di pagamento verranno trasmessi al Cassiere con distinte di accompagnamento in doppio, una delle quali verrà restituita in segno di ricevuta. Sulle accompagnatorie saranno riportati i numeri progressivi e gli importi dei singoli mandati, e gli stessi saranno totalizzati di volta in volta e sommati al totale precedente sino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. Il Cassiere non ha l'obbligo di dare corso al pagamento di mandati non completi in ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni o discordanze fra l'importo scritto in lettere e quello in cifre. 4 I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Società, dopo l'avvenuta consegna degli ordinativi al Cassiere. I mandati saranno ammessi al pagamento entro il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna. La Società potrà disporre, con espressa indicazione sui titoli contenente gli estremi necessari alla esatta individuazione ed ubicazione dei creditori, che i mandati di pagamento vengano eseguiti anche con: 1) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore; in questo caso la ricevuta bancaria (copia dell'ordine di bonifico o della contabile di accredito o di altro documento equivalente a seconda dei casi), sarà allegata al mandato; 2) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; in questo caso la ricevuta di versamento sul conto corrente postale sarà allegata al mandato. 3) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore; l'assegno verrà spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso verrà allegato al mandato sia il cedolino dell'assegno che la cartolina A.R. 4) altre modalità di pagamento consentite dal sistema bancario e postale. Le dichiarazioni di accredito e/o commutazione - che sostituiscono la quietanza del creditore - apposta dal Cassiere sui mandati di pagamento così eseguiti, costituirà valida quietanza ed i mandati si considereranno pagati a tutti gli effetti. Le spese, le tasse, le commissioni, etc. relative alla estinzione dei mandati secondo le modalità sopraddette sono poste a carico del creditore e pertanto il Cassiere è autorizzato a trattenerle dall'importo nominale del mandato. In assenza di specifica indicazione, circa le modalità di pagamento, il Cassiere è autorizzato ad eseguire i pagamenti allo sportello, per il tramite di proprie dipendenze e/o di corrispondenti, mediante ritiro di ricevuta su apposito assegno/quietanza. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere 5 interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale Onde consentire al Cassiere di rispettare il termine di chiusura dell'esercizio, la Società si impegna a non presentare al Cassiere mandati di pagamento dopo il 15 Dicembre. ART. 7 - PAGAMENTO DI MANDATI A SCADENZA FISSA Per i pagamenti di tutte le somme che a norma di legge debbono essere eseguiti entro scadenze determinate la Società deve apporre sui corrispondenti mandati la seguente indicazione: "il pagamento di cui al presente mandato deve essere eseguito il giorno.....". Tali mandati devono pervenire al Cassiere con separata nota di accompagno almeno cinque giorni lavorativi precedenti a quello in cui devono essere disposti i pagamenti. Per il pagamento delle competenze al personale, i quietanzari o i mandati devono essere consegnati al Cassiere almeno 5 (cinque) giorni prima della data di pagamento. ART. 8 - ESTINZIONE DEI MANDATI E LIMITI Il Cassiere darà corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità giacenti presso di esso. I pagamenti saranno eseguiti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della Società. Il Cassiere non eseguirà alcun pagamento disposto con mandati che non siano conformi alle disposizioni di legge e della presente convenzione. ART. 9 - MANDATI A FAVORE DI SOCIETA' O DITTE COMMERCIALI I mandati emessi a favore di società o ditte commerciali devono contenere l'indicazione precisa della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della 6 stessa. L'accertamento delle suddette facolta' incombe alla Società, il Cassiere in mancanza di tale indicazione potrà ricusare di effettuare il pagamento. ART. 10 - ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO - TRATTAMENTO FISCALE Il Cassiere si impegna a seguire le istruzioni che la Società impartirà per l'assoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni impartite dalla Società. Nel caso di mandati di pagamento emessi in favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute previste da norme di legge, il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione di tali norme di legge, essendo suo compito di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati. ART. 11 - SEGNALAZIONI PERIODICHE Il Cassiere comunicherà mensilmente alla Società la situazione delle riscossioni e dei pagamenti nonché l'estratto del giornale di cassa. Eventuali osservazioni dovranno essere formulate dalla Società entro trenta giorni dalla data del ricevimento. Il Cassiere fornirà pure la situazione degli ordinativi ineseguiti e con la frequenza prevista dai vigenti accordi trasmetterà i prospetti concernenti la liquidazione delle "competenze". ART. 12 - DOCUMENTI ED ATTI DA TRASMETTERE AL CASSIERE La Società si obbliga a trasmettere al Cassiere: a) Atto costitutivo (o Convenzione di costituzione), Statuto, delibere di nomina degli Amministratori; 7 b) lo specimen di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa e gli estratti delle delibere attributive di tali poteri di firma nonché le variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resterà impegnato dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. ART. 13 - DOCUMENTI DA TENERSI DAL CASSIERE Il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato: a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente; b) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento cronologicamente ordinati, che saranno comunque restituiti alla Società al termine dell’esercizio; c) gli altri registri che si rendessero necessari o che fossero previsti a norma di legge. ART. 14 - TASSI D'INTERESSE E VALUTE Le somme riscosse e pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Società verranno giornalmente riferite, in ossequio del limite stabilito dalle norme in vigore, in un conto corrente bancario fruttifero intestato alla Società medesima da regolarsi, per quanto concerne i tassi, alle seguenti condizioni: TENUTA CONTO - Esente da spese e commissioni. TASSO SULLE GIACENZE DI CASSA - Euribor a 3 mesi (media del mese precedente ad ogni trimestre di riferimento, su base 360) aumentata di 0,50 p.p. (zerovirgolacinquanta punti percentuali). Gli interessi maturati saranno accreditati alla Società con cadenza trimestrale. 8 VALUTE SUI VERSAMENTI: contanti, assegni circolari e assegni bancari del Cassiere: stesso giorno assegni bancari di altre banche: 3 giorni lavorativi. VALUTE SUI PAGAMENTI: stesso giorno di pagamento dei mandati. ART. 15 - FONDO DI CASSA Il contante costituente il fondo di cassa è rappresentato dal saldo emergente dal conto corrente di cui al precedente art. 13 lettera a). ART. 16 - ANTICIPAZIONI DI CASSA Il Cassiere potrà accordare, a richiesta della Società, e dietro presentazione da parte della medesima di idonea deliberazione, una anticipazione di cassa per sopperire a temporanee esigenze di cassa. La durata dell'anticipazione non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa. Il Cassiere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, la Società si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni , anche con scadenza predeterminata, concesse dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Cassiere stesso, a far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della Società. L'importo dell'anticipazione verrà concordato di volta in volta, nel rispetto delle norme di legge, fra la Società ed il Cassiere. Interessi e condizioni sulla suddetta anticipazione saranno regolati alle seguenti 9 condizioni: Euribor a 3 mesi ( media del mese precedente ad ogni trimestre di riferimento, su base 360) aumentato di 3,50 p.p. (trevirgolacinquanta punti percentuali). Gli interessi e commissioni sugli eventuali utilizzi saranno addebitati all'Ente con cadenza trimestrale. ART. 17- CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI - DEPOSITI CAUZIONALI Il Cassiere deve custodire ed amministrare gratuitamente i titoli di proprietà della Società. Il Cassiere si impegna inoltre a conservare e custodire le somme ed i valori che venissero depositati da terzi per qualsiasi causa a favore della Società La restituzione dei predetti depositi avverrà a seguito di invio di apposita comunicazione scritta. Tutte le spese inerenti al deposito, custodia, svincolo e restituzione faranno carico al costituente. ART. 18 - VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA Il Cassiere è soggetto alle normali verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, ogni qualvolta la Società lo ritenga necessario. ART. 19 - COMPENSO PER IL SERVIZIO Per l'espletamento del servizio di Cassa non è dovuto al Cassiere alcun compenso specifico a tal fine. ART. 20 - RIMBORSI SPESE DI GESTIONE Verranno rimborsate al Cassiere solamente le spese vive dallo stesso sostenute per postali, bolli, ecc.. 10 ART. 21 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente decorrerà dal 01.07.2014, precisando che ogni rapporto con il Cassiere verrà a cessare nel momento in cui sarà nominato l'aggiudicatario della nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria. ART. 23 - DOMICILIO ELETTO Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla medesima, la Società elegge il proprio domicilio in Aulla, Piazza della Vittoria, 22 ed il Cassiere presso la sua Sede Centrale in Carrara - via Roma, 2. ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO FISCALE Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia o emanante dalle competenti Autorità. Letto, confermato e sottoscritto. LA SOCIETÀ IL CASSIERE 11