Convenzione Societa della Salute e Tesoreria

annuncio pubblicitario
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA
L’anno duemilaquattordici, addì 01 del mese di LUGLIO, con la presente scrittura
privata
TRA
LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA, Consorzio pubblico
costituito tra i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera,
Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca
Lunigiana, Zeri e l’Azienda USL n. 1 di Massa Carrara (in seguito denominata
“Società”), rappresentata dal dott. Mario GUASTALLI, nato a Bagnone
l’11.02.1947, nella qualità di Direttore
E
La CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SpA in seguito denominata
“Cassiere”, rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora GIARDINI, nata a Pisa il
16.08.1964, nella qualità di Quadro Direttivo con giusta delega rilasciata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gina MAZZI, con procura
speciale notaio Cattaneo, in data 5 giugno 2013
si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1- La Società della Salute della Lunigiana affida il proprio servizio di cassa al
Cassiere il quale accetta di svolgerlo presso la propria dipendenza di Carrara nei
limiti di orario tempo in vigore presso gli sportelli dell’Istituto Cassiere. La
1
Dipendenza si avvale del supporto operativo del Centro Back-Office Tesorerie
dislocato a Carrara.
Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità contrattuali di
espletamento del servizio i perfezionamenti e le integrazioni ritenute o che si
rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio stesso.
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di Cassa comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di
tutte le spese in conformità delle leggi vigenti, delle disposizioni emanate ed
emanande dai competenti Organi e delle specifiche norme pattuite con il presente
contratto.
La Società, oltre al Servizio di Cassa, affida al Cassiere l'esercizio di ogni altro
eventuale servizio bancario ad essa occorrente.
ART. 3 - ESERCIZIO
L'esercizio inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
ART. 4 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
La riscossione delle entrate sarà effettuata in base ad ordinativi di riscossione datati e
numerati progressivamente e firmati dal Direttore della Società e dal Dirigente
Amministrativo della Società, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle
persone legalmente autorizzate a sostituirli.
Gli ordinativi devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il debitore, o i debitori, che debbono effettuare il versamento;
b) la causale del versamento;
c) la somma da riscuotere in lettere ed in cifre;
d) il numero progressivo dell’ordinativo;
e) la data di emissione;
2
f) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza.
A fronte degli incassi verranno rilasciate quietanze numerate progressivamente per
anno finanziario, compilate anche con procedure e moduli meccanizzati o da
staccarsi da apposito bollettario.
Le reversali verranno trasmesse al Cassiere con distinte di accompagnamento in
doppio, una copia delle distinte verrà restituita in segno di ricevuta.
Sulle accompagnatorie dovranno essere riportati i numeri progressivi e gli importi
delle singole reversali, importi che saranno totalizzati di volta in volta e sommati al
totale precedente sino alla fine dell'esercizio cui si riferiscono.
La riscossione delle entrate deve intendersi pura e semplice, cioé senza obbligo per
il Cassiere di esecuzioni contro inadempienti.
Il Cassiere non sarà quindi tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare
comunque la propria responsabilità per la riscossione restando sempre a carico della
Società ogni pratica legale od amministrativa per conseguire il pagamento.
Il Cassiere è però tenuto a segnalare mensilmente alla Società l'elenco delle reversali
non eseguite.
Per gli incassi afferenti somme aventi, per legge, specifica destinazione dovrà essere
fatta apposita annotazione sull'ordinativo di riscossione.
Gli ordinativi di incasso non eseguiti entro l'ultimo giorno del mese di Dicembre
saranno restituiti alla Società per essere annullati.
ART. 5 - RISCOSSIONI CON CLAUSOLA DI RISERVA
Il Cassiere dovrà ricevere, anche senza autorizzazione della Società, le somme che i
terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore della Società stessa,
rilasciandone ricevuta con l'indicazione della causale del versamento e con la
clausola "salvi i diritti dell'Ente".
In questo caso il Cassiere segnalerà gli incassi alla Società, la quale deve emettere i
relativi ordini di incasso entro 15 giorni o comunque entro la fine del mese in corso.
3
ART. 6 - PAGAMENTO DELLE SPESE
Il Cassiere effettuerà i pagamenti in base a titoli di spesa individuali o collettivi
numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal
Direttore della
Società e dal Dirigente Amministrativo della Società, oppure, in caso di assenza o di
impedimento, dalle persone abilitate a sostituirli.
Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale e recapito del creditore o dei creditori o di chi
per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza, con eventuale precisazione
degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del
codice fiscale ove richiesto;
b) causale del pagamento e data dell'emissione;
c) ammontare del pagamento da eseguirsi in lettere e cifre e modalità di estinzione;
d) apposita indicazione esplicativa quando l'esecuzione del mandato debba avvenire,
per legge, con utilizzo di somme aventi specifica destinazione.
e) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’impota di bollo di quietanza
f) la data, nel caso di pagamento a scadenza fissa, entro la quale il pagamento deve
essere eseguito. La mancata indicazione delle scadenze esonera il Cassiere da
qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo
I documenti giustificativi dei mandati, con le relative deliberazioni, saranno
conservati presso la Società.
I mandati di pagamento verranno trasmessi al Cassiere con distinte di
accompagnamento in doppio, una delle quali verrà restituita in segno di ricevuta.
Sulle accompagnatorie saranno riportati i numeri progressivi e gli importi dei singoli
mandati, e gli stessi saranno totalizzati di volta in volta e sommati al totale
precedente sino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Il Cassiere non ha l'obbligo di dare corso al pagamento di mandati non completi in
ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni o discordanze fra l'importo scritto in
lettere e quello in cifre.
4
I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalla Società, dopo l'avvenuta
consegna degli ordinativi al Cassiere.
I mandati saranno ammessi al pagamento entro il secondo giorno lavorativo per le
aziende di credito successivo a quello della consegna.
La Società potrà disporre, con espressa indicazione sui titoli contenente gli estremi
necessari alla esatta individuazione ed ubicazione dei creditori, che i mandati di
pagamento vengano eseguiti anche con:
1) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore; in questo caso la ricevuta
bancaria (copia dell'ordine di bonifico o della contabile di accredito o di altro
documento equivalente a seconda dei casi), sarà allegata al mandato;
2) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; in questo caso la
ricevuta di versamento sul conto corrente postale sarà allegata al mandato.
3) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore;
l'assegno verrà spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in questo caso verrà allegato al mandato sia il cedolino dell'assegno che la
cartolina A.R.
4) altre modalità di pagamento consentite dal sistema bancario e postale.
Le dichiarazioni di accredito e/o commutazione - che sostituiscono la quietanza del
creditore - apposta dal Cassiere sui mandati di pagamento così eseguiti, costituirà
valida quietanza ed i mandati si considereranno pagati a tutti gli effetti.
Le spese, le tasse, le commissioni, etc. relative alla estinzione dei mandati secondo
le modalità sopraddette sono poste a carico del creditore e pertanto il Cassiere è
autorizzato a trattenerle dall'importo nominale del mandato.
In assenza di specifica indicazione, circa le modalità di pagamento, il Cassiere è
autorizzato ad eseguire i pagamenti allo sportello, per il tramite di proprie
dipendenze e/o di corrispondenti, mediante ritiro di ricevuta su apposito
assegno/quietanza.
Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere
5
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in
assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal
sistema bancario o postale
Onde consentire al Cassiere di rispettare il termine di chiusura dell'esercizio, la
Società si impegna a non presentare al Cassiere mandati di pagamento dopo il 15
Dicembre.
ART. 7 - PAGAMENTO DI MANDATI A SCADENZA FISSA
Per i pagamenti di tutte le somme che a norma di legge debbono essere eseguiti entro
scadenze determinate la Società deve apporre sui corrispondenti mandati la seguente
indicazione: "il pagamento di cui al presente mandato deve essere eseguito il
giorno.....".
Tali mandati devono pervenire al Cassiere con separata nota di accompagno almeno
cinque giorni lavorativi precedenti a quello in cui devono essere disposti i pagamenti.
Per il pagamento delle competenze al personale, i quietanzari o i mandati devono
essere consegnati al Cassiere almeno 5 (cinque) giorni prima della data di
pagamento.
ART. 8 - ESTINZIONE DEI MANDATI E LIMITI
Il Cassiere darà corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità
giacenti presso di esso.
I pagamenti saranno eseguiti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della
Società. Il Cassiere non eseguirà alcun pagamento disposto con mandati che non
siano conformi alle disposizioni di legge e della presente convenzione.
ART. 9 - MANDATI A FAVORE DI SOCIETA' O DITTE COMMERCIALI
I mandati emessi a favore di società o ditte commerciali devono contenere
l'indicazione precisa della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della
6
stessa.
L'accertamento delle suddette facolta' incombe alla Società, il Cassiere in mancanza
di tale indicazione potrà ricusare di effettuare il pagamento.
ART.
10
-
ORDINATIVI
DI
INCASSO
E
DI
PAGAMENTO
-
TRATTAMENTO FISCALE
Il Cassiere si impegna a seguire le istruzioni che la Società impartirà per
l'assoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni impartite dalla Società.
Nel caso di mandati di pagamento emessi in favore di professionisti o di altre
categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute previste da norme di
legge, il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione di tali
norme di legge, essendo suo compito di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura
risultante dai relativi mandati.
ART. 11 - SEGNALAZIONI PERIODICHE
Il Cassiere comunicherà mensilmente alla Società la situazione delle riscossioni e
dei pagamenti nonché l'estratto del giornale di cassa.
Eventuali osservazioni dovranno essere formulate dalla Società entro trenta giorni
dalla data del ricevimento.
Il Cassiere fornirà pure la situazione degli ordinativi ineseguiti e con la frequenza
prevista dai vigenti accordi trasmetterà i prospetti concernenti la liquidazione delle
"competenze".
ART. 12 - DOCUMENTI ED ATTI DA TRASMETTERE AL CASSIERE
La Società si obbliga a trasmettere al Cassiere:
a) Atto costitutivo (o Convenzione di costituzione), Statuto, delibere di nomina degli
Amministratori;
7
b) lo specimen di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di
riscossione ed i titoli di spesa e gli estratti delle delibere attributive di tali poteri
di firma nonché le variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.
Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resterà impegnato dal quinto giorno lavorativo
successivo a quello di ricevimento delle comunicazioni stesse.
Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti,
si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei
titolari.
ART. 13 - DOCUMENTI DA TENERSI DAL CASSIERE
Il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato:
a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di
conto corrente;
b) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento cronologicamente ordinati, che
saranno comunque restituiti alla Società al termine dell’esercizio;
c) gli altri registri che si rendessero necessari o che fossero previsti a norma di legge.
ART. 14 - TASSI D'INTERESSE E VALUTE
Le somme riscosse e pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della
Società verranno giornalmente riferite, in ossequio del limite stabilito dalle norme in
vigore, in un conto corrente bancario fruttifero intestato alla Società medesima da
regolarsi, per quanto concerne i tassi, alle seguenti condizioni:
TENUTA CONTO - Esente da spese e commissioni.
TASSO SULLE GIACENZE DI CASSA - Euribor a 3 mesi (media del mese
precedente ad ogni trimestre di riferimento, su base 360) aumentata di 0,50 p.p.
(zerovirgolacinquanta punti percentuali).
Gli interessi maturati saranno accreditati alla Società con cadenza trimestrale.
8
VALUTE SUI VERSAMENTI:
contanti, assegni circolari e assegni bancari del Cassiere: stesso giorno
assegni bancari di altre banche: 3 giorni lavorativi.
VALUTE SUI PAGAMENTI:
stesso giorno di pagamento dei mandati.
ART. 15 - FONDO DI CASSA
Il contante costituente il fondo di cassa è rappresentato dal saldo emergente dal conto
corrente di cui al precedente art. 13 lettera a).
ART. 16 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
Il Cassiere potrà accordare, a richiesta della Società, e dietro presentazione da parte
della medesima di idonea deliberazione, una anticipazione di cassa per sopperire a
temporanee esigenze di cassa.
La durata dell'anticipazione non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel
quale viene concessa.
Il Cassiere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale
compensazione delle somme anticipate.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, la Società si impegna ad
estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da
eventuali anticipazioni , anche con scadenza predeterminata, concesse dal Cassiere a
qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Cassiere
stesso, a far rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico,
le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi
inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della Società.
L'importo dell'anticipazione verrà concordato di volta in volta, nel rispetto delle
norme di legge, fra la Società ed il Cassiere.
Interessi e condizioni sulla suddetta anticipazione saranno regolati alle seguenti
9
condizioni:
Euribor a 3 mesi ( media del mese precedente ad ogni trimestre di riferimento, su
base 360) aumentato di 3,50 p.p. (trevirgolacinquanta punti percentuali).
Gli interessi e commissioni sugli eventuali utilizzi saranno addebitati all'Ente con
cadenza trimestrale.
ART. 17- CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI - DEPOSITI
CAUZIONALI
Il Cassiere deve custodire ed amministrare gratuitamente i titoli di proprietà della
Società.
Il Cassiere si impegna inoltre a conservare e custodire le somme ed i valori che
venissero depositati da terzi per qualsiasi causa a favore della Società
La restituzione dei predetti depositi avverrà a seguito di invio di apposita
comunicazione scritta.
Tutte le spese inerenti al deposito, custodia, svincolo e restituzione faranno carico al
costituente.
ART. 18 - VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA
Il Cassiere è soggetto alle normali verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, ogni
qualvolta la Società lo ritenga necessario.
ART. 19 - COMPENSO PER IL SERVIZIO
Per l'espletamento del servizio di Cassa non è dovuto al Cassiere alcun compenso
specifico a tal fine.
ART. 20 - RIMBORSI SPESE DI GESTIONE
Verranno rimborsate al Cassiere solamente le spese vive dallo stesso sostenute per
postali, bolli, ecc..
10
ART. 21 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente decorrerà dal 01.07.2014, precisando che ogni rapporto con il Cassiere
verrà a cessare nel momento in cui sarà nominato l'aggiudicatario della nuova
procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria.
ART. 23 - DOMICILIO ELETTO
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla
medesima, la Società elegge il proprio domicilio in Aulla, Piazza della Vittoria, 22
ed il Cassiere presso la sua Sede Centrale in Carrara - via Roma, 2.
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO FISCALE
Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni
altra conseguente sono a carico del Cassiere.
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato valgono le
disposizioni legislative e le norme vigenti in materia o emanante dalle competenti
Autorità.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA SOCIETÀ
IL CASSIERE
11
Scarica