Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI
TIPICI -
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ALTRI
CONTRATTI
TIPICI
DODICESIMA
LEZIONE
DIRITTO PRIVATO
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I singoli Contratti
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I CONTRATTI TIPICI
Il Titolo III del Libro Quarto del
Codice Civile
ALTRI CONTRATTI
(art. 1470 e seguenti)
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I CONTRATTI TIPICI
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comodato (Capo XIV; art.li 1803-1812)
mutuo (Capo XV; art.li 1813-1822)
conto corrente (Capo XVI; art.li 1823-1833)
contratti bancari (Capo XVII; art.li 1834-1860)
rendita perpetua (Capo XVIII; art.li 1861-1871)
rendita vitalizia (Capo XIX; art.li 1872-1881)
assicurazione (Capo XX; art.li 1882-1932)
il gioco e la scommessa (Capo XXI; art.li 1933-1935)
fideiussione (Capo XXII; art.li 1936-1957)
mandato di credito (Capo XXIII; art.li 1958-1959)
anticresi (Capo XXIV; art.li 1960-1964)
transazione (Capo XXV; art.li 1965-1976)
cessione dei beni ai creditori (Capo XXVI; art.li 19771986)
vendita (Capo I; art.li 1470-1547)
riporto (Capo II; art.li 1548-1551)
permuta (Capo III; art.li 1552-1555)
contratto estimatorio (Capo IV; art.li 1556-1558)
somministrazione (Capo V; art.li 1559-1570)
locazione (Capo VI; art.li 1571-1654)
appalto (Capo VII; art.li 1655-1677)
trasporto (Capo VIII; art.li 1678-1702)
mandato (Capo IX; art.li 1703-1741)
agenzia (Capo X; art.li 1742-1753)
mediazione (Capo XI; art.li 1754-1765)
deposito (Capo XII; art.li 1766-1797)
sequestro convenzionale (Capo XIII; art.li 1798-1802)
I CONTRATTI TIPICI
permuta
(Capo III; art.li 1552-1555)
La permuta è il contratto che ha per
oggetto il reciproco trasferimento
della proprietà di cose, o di altri
diritti, da un contraente ad un altro
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I CONTRATTI TIPICI
Il contratto di permuta è un contratto
consensuale, oneroso, a prestazioni
corrispettive, ad effetti reali e, di solito, ad
esecuzione istantanea.
contratto estimatorio
(Capo IV; art.li 1556-1558)
Con il contratto estimatorio una parte
consegna una o più cose mobili all'altra e
questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo
che restituisca le cose nel termine stabilito
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Nozione (1556).
Con il contratto estimatorio (detto anche
contratto dell’edicolante) una parte consegna
una o più cose mobili all’altra e questa si
obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca
le cose nel termine stabilito (1556).
Nel contratto estimatorio, l’alternativa fra la
restituzione della cosa ed il pagamento del
prezzo costituisce una facoltà dell’accipiens
che, configurando un elemento costitutivo del
contratto, deve essere contemplata nelle
previsioni contrattuali (cfr. Cass., 15 aprile
1991, n. 4000).
Il contratto estimatorio è un contratto reale,
oneroso, a prestazioni corrispettive.
I CONTRATTI TIPICI
Somministrazione
(Capo V; art.li 1559-1570)
La somministrazione è il contratto con il quale una
parte (detta somministrante) si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra (detta avente diritto alla somministrazione),
prestazioni periodiche o continuative di cose
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Nozione (1559).
La somministrazione è il contratto con il
quale una parte (detta somministrante) si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell’altra (detta avente
diritto alla somministrazione), prestazioni
periodiche o continuative di cose.
La somministrazione è un contratto
consensuale, oneroso, a prestazioni
corrispettive, di durata. È inquadrato tra i
contratti di scambio.
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Somministrazione di consumo e d’uso.
In relazione all’effetto traslativo, si distingue la
somministrazione di consumo dalla
somministrazione d’uso.
somministrazione di consumo
nella
somministrazione di consumo le cose passano
in proprietà dell'avente diritto alla
somministrazione al momento della consegna o
all'atto della erogazione
somministrazione d'uso
nella
somministrazione d'uso le cose sono
consegnate, ma debbono essere restituite al
termine dell'impiego
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I CONTRATTI TIPICI
Durata (1569). La somministrazione è un
tipico contratto di durata. La durata è
elemento causale.
Può essere a tempo determinato o
indeterminato.
trasporto
(Capo VIII; art.li 1678-1702)
Col contratto di trasporto il vettore si
obbliga, verso corrispettivo, a trasferire
persone o cose da un luogo ad un altro
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Nozione (1678) e caratteristiche.
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga,
verso corrispettivo, a trasferire persone o
cose da un luogo ad un altro.
Il contratto di trasporto è un contratto
consensuale, oneroso, a prestazioni
corrispettive, ad effetti obbligatori e, di solito,
di durata.
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Causa ed oggetto del trasporto.
Causa del trasporto è il trasferimento di
persone o cose da un luogo ad un altro.
Oggetto del trasporto sono le cose o le
persone trasportate.
Si distingue, quindi, il trasporto di persone e
il trasporto di cose.
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I CONTRATTI TIPICI
commissione
(art.li 1731-1736)
Il contratto di commissione è un mandato che
ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni
per conto del committente e in nome del
commissionario
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Nozione e caratteristiche.
Il contratto di commissione è un mandato che ha per
oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario.
Il contratto di commissione costituisce una
sottospecie del mandato senza rappresentanza, ed
è caratterizzato dal fatto che la prestazione del
mandatario è limitata alla stipulazione di un
contratto di compravendita nell’interesse di un
soggetto (committente) il quale, peraltro, resta
estraneo al negozio concluso dal commissionario,
con la conseguente necessità di un ulteriore atto
giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del
committente
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Art. 1731. Nozione.
Il contratto di commissione è un
mandato che ha per oggetto l'acquisto
o la vendita di beni per conto del
committente e in nome del
commissionario.
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Star del credere (1736).
Lo “star del credere” è un istituto tipico della
commissione, nell’ambito della quale è
storicamente nato ed ha adempiuto — ed
adempie — ad una precisa e particolare
funzione.
Il commissionario, di regola, non risponde
nei confronti del committente per
l’esecuzione dell’affare. Può però assumere,
in virtù di patto o di uso, lo “star del credere”:
in questo caso risponde nei confronti del
committente per l’esecuzione dell’affare.
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Art. 1736. Star del credere.
Il commissionario che, in virtù di patto o
di uso, è tenuto allo «star del credere»
risponde nei confronti del committente
per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha
diritto, oltre che alla provvigione, a un
compenso o a una maggiore provvigione,
la quale, in mancanza di patto, si
determina secondo gli usi del luogo in cui
è compiuto l'affare. In mancanza di usi,
provvede il giudice secondo equità.
I CONTRATTI TIPICI
spedizione
(art.li 1737-1741)
Il contratto di spedizione è un mandato col
quale lo spedizioniere assume l’obbligo di
concludere, in nome proprio e per conto del
mandante, un contratto di trasporto e di
compiere le operazioni accessorie.
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Il contratto di spedizione integra un mandato
senza rappresentanza, con il quale lo
spedizioniere assume l’obbligo di
concludere il contratto di trasporto e tutte le
operazioni accessorie.
È spedizioniere chi, in forma organizzata e
continuativa, si offre come intermediario tra il
committente ed il vettore per il disbrigo, su
mandato del committente e contro un
corrispettivo, di tutte le incombenze
connesse alle spedizioni.
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Art. 1737. Nozione.
l contratto di spedizione è un
mandato col quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere, in
nome proprio e per conto del
mandante, un contratto di trasporto e
di compiere le operazioni accessorie.
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Custodia delle cose da trasportare.
Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da
trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le
operazioni accessorie alla conclusione del contratto
di trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell’art.
1737.
Responsabilità dello spedizioniere.
Nello svolgimento dei propri compiti, lo
spedizioniere, inoltre, risponde, nei confronti della
controparte, a norma dell’art. 1717 anche
dell’operato dell’impresa di trasporto, degli altri
spedizionieri, delle banche e degli assicuratori e
degli altri soggetti, le cui prestazioni ha richiesto
nell’adempimento del proprio mandato, in base al
principio della culpa in eligendo.
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Art. 1740. Diritti dello spedizioniere.
La misura della retribuzione dovuta allo
spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si
determina, in mancanza di convenzione, secondo
le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli
usi del luogo in cui avviene la spedizione.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni
accessorie eseguite dallo spedizioniere sono
liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a
meno che il rimborso e i compensi siano stati
preventivamente convenuti in una somma globale
unitaria.
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I CONTRATTI TIPICI
mediazione
(Capo XI; art.li 1754-1765)
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Il codice definisce la mediazione non in sé,
ma definendo il mediatore. La mediazione (a
prescindere dalla unilateralità o bilateralità
dell’incarico) si sostanzia nella
interposizione neutrale ed imparziale fra due
persone per agevolare la conclusione di un
determinato affare
È mediatore colui che mette in relazione due o più
parti per la conclusione di un affare, senza essere
legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza
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Art. 1754. Mediatore.
È mediatore colui che mette in
relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere
legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.
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Art. 1755. Provvigione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da
ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la
proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto,
di tariffe professionali o di usi, sono
determinate dal giudice secondo equità.
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Il deposito è il contratto col quale una parte (detta
depositario) riceve dall'altra (detta depositante) una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla
in natura
Il deposito svolge la funzione di consentire al
detentore di affidare la custodia della cosa ad
altri, che dovrà restituirla a richiesta, o alla
scadenza del termine.
Il deposito è regolato dal Capo XII del Titolo III,
diviso in tre sezioni. La prima contiene la
disciplina generale. La Sez. II contiene la
disciplina del deposito in albergo, come
modificata dalla L. 10 giugno 1978, n. 316. La
terza disciplina il deposito nei magazzini
generali.
1) deposito
2) deposito in albergo
3) deposito nei magazzini generali
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I CONTRATTI TIPICI
deposito
(Capo XII; art.li 1766-1797)
Art. 1766. Nozione.
Il deposito è il contratto col quale una
parte riceve dall'altra una cosa mobile
con l'obbligo di custodirla e di
restituirla in natura.
Il deposito si presume gratuito (1767).
Presunzione di gratuità. Ai sensi dell’art. 1767 il
deposito si presume gratuito, salvo che dalla
qualità professionale del depositario o da altre
circostanze si debba desumere una diversa
volontà delle parti.
Ciò significa che il deposito può essere sia
oneroso che gratuito. Le parti possono cioè
convenire o meno un corrispettivo. Se le parti
non hanno convenuto nulla, il deposito, come
s’è detto, si presume gratuito, salvo che dalla
qualità professionale del depositario o da altre
circostanze si debba desumere una diversa
volontà delle parti.
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Art. 1767. Presunzione di gratuità.
Il deposito si presume gratuito, salvo
che dalla qualità professionale del
depositario o da altre circostanze si
debba desumere una diversa volontà
delle parti.
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Il deposito è un contratto avente natura
reale: la consegna della cosa è necessaria
per il perfezionamento del contratto.
Il contratto di deposito è un contratto reale,
indifferentemente oneroso o gratuito, a
prestazioni corrispettive, ad effetti
obbligatori, di durata.
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Art. 1777. Persona a cui deve essere restituita
la cosa.
Il depositario deve restituire la cosa al
depositante o alla persona indicata per riceverla,
e non può esigere che il depositante provi di
esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà
della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve,
sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la
controversia al depositante, e può ottenere di essere
estromesso dal giudizio indicando la persona del
medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi
dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei
modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
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Art. 1782. Deposito irregolare.
Se il deposito ha per oggetto una quantità
di danaro o di altre cose fungibili, con
facoltà per il depositario di servirsene,
questi ne acquista la proprietà ed è
tenuto a restituire altrettante della stessa
specie e qualità.
In tal caso si osservano, in quanto
applicabili, le norme relative al mutuo.
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Deposito in albergo
(1783-1786).
La disciplina del deposito
in albergo vuole
proteggere il consumatore
- viaggiatore dal
deterioramento, dalla
distruzione o dalla
sottrazione delle cose
seco portate, imponendo
un obbligo di custodia e
una responsabilità
oggettiva all’albergatore
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La responsabilità dell’albergatore può essere limitata o illimitata.
La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato,
distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di
locazione dell’alloggio per giornata.
La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1)
quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2)
quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva
l’obbligo di accettare.
Per converso, l’albergatore non è responsabile quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al
cliente, o a forza maggiore o alla natura stessa della cosa.
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il
limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate
dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della
sua famiglia o dei suoi ausiliari.
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Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo.
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di
tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a
quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di
quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di
cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
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Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi
dell'albergatore.
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva
l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro
contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto
della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo,
abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia
contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
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Deposito nei magazzini
generali (1787-1797).
Il deposito nei magazzini
generali è particolare tipo
di contratto di deposito.
È il contratto col quale i
magazzini generali
ricevono dall’altra una
cosa mobile con l’obbligo
di custodirla e di restituirla
in natura, verso un
corrispettivo.
Il contratto di deposito è
un contratto reale,
oneroso, a prestazioni
corrispettive, ad effetti
obbligatori, di durata.
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Art. 1787. Responsabilità dei
magazzini generali.
I magazzini generali sono responsabili
della conservazione delle merci
depositate, a meno che si provi che la
perdita, il calo o l'avaria è derivata da
caso fortuito, dalla natura delle merci
ovvero da vizi di esse o
dell'imballaggio.
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I CONTRATTI TIPICI
1790 – Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del
depositante, devono rilasciare una fede di
deposito delle merci depositate.
1791 Nota di pegno
comodato
(Capo XIV; art.li 1803-1812)
Il comodato è il contratto col quale una parte (detta
comodante) consegna all'altra (detta comodatario)
una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva
per un tempo o per un uso determinato, con
l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta
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L’elemento essenziale e caratteristico del
contratto di comodato — che nella vita di
tutti giorni è denominato “prestito” — è
costituito dalla particolare intenzione del
comodante di voler attribuire un vantaggio al
comodatario nel cui esclusivo interesse egli
si determina a trasferire il godimento gratuito
di una cosa.
A fondamento dell’attribuzione v’è un intento
liberale che trova giustificazione in ragioni di
cortesia, amicizia, favore, riconoscenza o
speranza di essere ricambiati.
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Il contratto di comodato è un contratto reale,
essenzialmente gratuito, unilaterale, ad
effetti obbligatori, di durata.
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Art. 1803. Nozione.
Il comodato è il contratto col quale
una parte consegna all'altra una cosa
mobile o immobile, affinché se ne
serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire
la stessa cosa ricevuta.
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Art. 1804. Obbligazioni del comodatario.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare
la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
Egli non può servirsene che per l'uso determinato
dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della
cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi
suddetti, il comodante può chiedere l'immediata
restituzione della cosa, oltre al risarcimento del
danno.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
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Art. 1810. Comodato senza
determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine
né questo risulta dall'uso a cui la cosa
doveva essere destinata, il
comodatario è tenuto a restituirla non
appena il comodante la richiede.
I CONTRATTI TIPICI
mutuo
(Capo XV; art.li 1813-1822)
Il mutuo è il contratto col quale una parte (detta
mutuante) consegna all'altra (detta mutuatario) una
determinata quantità di danaro o altre cose fungibili,
e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità
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Il mutuo è un contratto di prestito, che si
realizza con la consegna del bene al
mutuatario, che ne acquista la proprietà
(contratto reale ad effetti reali).
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Il contratto di mutuo è un contratto reale,
naturalmente oneroso (ma le parti possono
convenire che non siano corrisposti
interessi), unilaterale, ad effetti reali, di
durata, a forma libera.
Causa del contratto di mutuo è la
consegna di danaro o altre cose fungibili.
Oggetto del mutuo sono il danaro o le cose
fungibili.
Il danaro o le cose date a mutuo passano in
proprietà del mutuatario (1814).
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Art. 1813. Nozione.
Il mutuo è il contratto col quale una
parte consegna all'altra una
determinata quantità di danaro o di
altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a
restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità.
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Art. 1814. Trasferimento della
proprietà.
Le cose date a mutuo passano in
proprietà del mutuatario.
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Art. 1815. Interessi.
Salvo diversa volontà delle parti, il
mutuatario deve corrispondere gli
interessi al mutuante. Per la
determinazione degli interessi si
osservano le disposizioni dell'articolo
1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti
interessi.
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Art. 1822. Promessa di mutuo.
Chi ha promesso di dare a mutuo può
rifiutare l'adempimento della sua
obbligazione, se le condizioni
patrimoniali dell'altro contraente sono
divenute tali da rendere notevolmente
difficile la restituzione, e non gli sono
offerte idonee garanzie.
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I CONTRATTI TIPICI
transazione
(Capo XXV; art.li 1965-1976)
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L’ordinamento vede con favore, e
favorisce, i contratti diretti alla soluzione di
controversie. Essi hanno la funzione di
promuovere nuovi equilibri contrattuali,
componendo le liti.
La transazione è il contratto col quale le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad
una lite già incominciata o prevengono una lite che
può sorgere tra loro
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Nozione (1965) e caratteristiche.
La transazione è il contratto col quale le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine
ad una lite già incominciata o prevengono una
lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche
concessioni si possono creare, modificare o
estinguere anche rapporti diversi da quello che
ha formato oggetto della pretesa e della
contestazione delle parti.
Il contratto di transazione è un contratto
consensuale, a prestazioni corrispettive, ad
effetti obbligatori e, di solito, ad esecuzione
istantanea. Richiede, per comprensibili ragioni,
la forma scritta ad probationem.
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Art. 1965. Nozione.
La transazione è il contratto col quale le
parti, facendosi reciproche concessioni,
pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra
loro.
Con le reciproche concessioni si possono
creare, modificare o estinguere anche
rapporti diversi da quello che ha formato
oggetto della pretesa e della
contestazione delle parti.
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I CONTRATTI TIPICI
Art. 1967. Prova.
La transazione deve essere provata per
iscritto, fermo il disposto del n. 12
dell'articolo 1350.
cessione dei beni ai creditori
(Capo XXVI; art.li 1977-1986)
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col
quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di
essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di
ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei
loro crediti
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La transazione presuppone la res dubia. La
cessio bonorum ha sullo sfondo non una
controversia sull’an debeatur, ma una
difficoltà nell’adempimento.
Con la cessione dei beni ai creditori il
debitore evita l’esecuzione forzata,
privandosi dei propri beni.
La cessione dei beni ai creditori è il contratto
col quale il debitore incarica i suoi creditori o
alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue
attività e di ripartirne tra loro il ricavato in
soddisfacimento dei loro crediti.
I CONTRATTI TIPICI
conto corrente
(Capo XVI; art.li 1823-1833)
Il conto corrente è il contratto col quale le
parti si obbligano ad annotare in un conto i
crediti derivanti da reciproche rimesse,
considerandoli inesigibili e indisponibili fino
alla chiusura del conto
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Art. 1823. Nozione.
Il conto corrente è il contratto col quale
le parti si obbligano ad annotare in un
conto i crediti derivanti da reciproche
rimesse, considerandoli inesigibili e
indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza
stabilita. Se non è richiesto il pagamento,
il saldo si considera quale prima rimessa
di un nuovo conto e il contratto s'intende
rinnovato a tempo indeterminato.
I CONTRATTI TIPICI
sequestro convenzionale
(Capo XIII; art.li 1798-1802)
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più
persone affidano ad un terzo (detto sequestratario) una cosa
o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse
una controversia, perché la custodisca e la restituisca a
quella cui spetterà quando la controversia sarà definita
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Il sequestro convenzionale mira,
sull’accordo delle parti, a mettere nelle mani
del terzo la cosa litigiosa, in attesa che la
controversia sia risolta.
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Art. 1798. Nozione.
Il sequestro convenzionale è il
contratto col quale due o più persone
affidano a un terzo una cosa o una
pluralità di cose, rispetto alla quale sia
nata tra esse controversia, perché la
custodisca e la restituisca a quella a cui
spetterà quando la controversia sarà
definita.
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I CONTRATTI TIPICI
il gioco e la scommessa
(Capo XXI; art.li 1933-1935)
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Nei contratti aleatori (da alea, dado)
l’elemento rischio, che le parti non possono
prevedere al momento della stipulazione,
assume giustificazione causale.
Il gioco e la scommessa sono contratti
aleatori per eccellenza.
Contratti aleatori a scopo di lucro ammessi solo se
specificamente autorizzati. Se non autorizzati,
danno luogo ad obbligazione naturale
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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI
TIPICI -
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Il gioco e la scommessa (1933).
Il gioco e la scommessa non sono regolati
dalla legge. Il codice si limita a stabilire che
non compete azione per il pagamento di un
debito di giuoco o di scommessa, anche se
si tratta di giuoco o di scommessa non
proibiti. Tuttavia il pagamento di un debito di
gioco, o di una scommessa, dà luogo ad
una obbligazione naturale
Il gioco d’azzardo è vietato (art. 718 e ss.
codice penale).
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Art. 1933. Mancanza di azione.
Non compete azione per il pagamento di
un debito di giuoco o di scommessa,
anche se si tratta di giuoco o di
scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere
quanto abbia spontaneamente pagato
dopo l'esito di un giuoco o di una
scommessa in cui non vi sia stata alcuna
frode. La ripetizione è ammessa in ogni
caso se il perdente è un incapace.
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