Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ALTRI CONTRATTI TIPICI DODICESIMA LEZIONE DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli I singoli Contratti 12 Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile ALTRI CONTRATTI (art. 1470 e seguenti) • • • • • • • • • • • • • Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI • • • • • • • • • • • • • comodato (Capo XIV; art.li 1803-1812) mutuo (Capo XV; art.li 1813-1822) conto corrente (Capo XVI; art.li 1823-1833) contratti bancari (Capo XVII; art.li 1834-1860) rendita perpetua (Capo XVIII; art.li 1861-1871) rendita vitalizia (Capo XIX; art.li 1872-1881) assicurazione (Capo XX; art.li 1882-1932) il gioco e la scommessa (Capo XXI; art.li 1933-1935) fideiussione (Capo XXII; art.li 1936-1957) mandato di credito (Capo XXIII; art.li 1958-1959) anticresi (Capo XXIV; art.li 1960-1964) transazione (Capo XXV; art.li 1965-1976) cessione dei beni ai creditori (Capo XXVI; art.li 19771986) vendita (Capo I; art.li 1470-1547) riporto (Capo II; art.li 1548-1551) permuta (Capo III; art.li 1552-1555) contratto estimatorio (Capo IV; art.li 1556-1558) somministrazione (Capo V; art.li 1559-1570) locazione (Capo VI; art.li 1571-1654) appalto (Capo VII; art.li 1655-1677) trasporto (Capo VIII; art.li 1678-1702) mandato (Capo IX; art.li 1703-1741) agenzia (Capo X; art.li 1742-1753) mediazione (Capo XI; art.li 1754-1765) deposito (Capo XII; art.li 1766-1797) sequestro convenzionale (Capo XIII; art.li 1798-1802) I CONTRATTI TIPICI permuta (Capo III; art.li 1552-1555) La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 1 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI Il contratto di permuta è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti reali e, di solito, ad esecuzione istantanea. contratto estimatorio (Capo IV; art.li 1556-1558) Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Nozione (1556). Con il contratto estimatorio (detto anche contratto dell’edicolante) una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (1556). Nel contratto estimatorio, l’alternativa fra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell’accipiens che, configurando un elemento costitutivo del contratto, deve essere contemplata nelle previsioni contrattuali (cfr. Cass., 15 aprile 1991, n. 4000). Il contratto estimatorio è un contratto reale, oneroso, a prestazioni corrispettive. I CONTRATTI TIPICI Somministrazione (Capo V; art.li 1559-1570) La somministrazione è il contratto con il quale una parte (detta somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (detta avente diritto alla somministrazione), prestazioni periodiche o continuative di cose Prof. Vincenzo Franceschelli Nozione (1559). La somministrazione è il contratto con il quale una parte (detta somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (detta avente diritto alla somministrazione), prestazioni periodiche o continuative di cose. La somministrazione è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata. È inquadrato tra i contratti di scambio. Prof. Vincenzo Franceschelli Somministrazione di consumo e d’uso. In relazione all’effetto traslativo, si distingue la somministrazione di consumo dalla somministrazione d’uso. somministrazione di consumo nella somministrazione di consumo le cose passano in proprietà dell'avente diritto alla somministrazione al momento della consegna o all'atto della erogazione somministrazione d'uso nella somministrazione d'uso le cose sono consegnate, ma debbono essere restituite al termine dell'impiego Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 2 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI Durata (1569). La somministrazione è un tipico contratto di durata. La durata è elemento causale. Può essere a tempo determinato o indeterminato. trasporto (Capo VIII; art.li 1678-1702) Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro Prof. Vincenzo Franceschelli Nozione (1678) e caratteristiche. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori e, di solito, di durata. Prof. Vincenzo Franceschelli Causa ed oggetto del trasporto. Causa del trasporto è il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro. Oggetto del trasporto sono le cose o le persone trasportate. Si distingue, quindi, il trasporto di persone e il trasporto di cose. Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI commissione (art.li 1731-1736) Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario Prof. Vincenzo Franceschelli Nozione e caratteristiche. Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Il contratto di commissione costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, ed è caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell’interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessità di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 3 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1731. Nozione. Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Prof. Vincenzo Franceschelli Star del credere (1736). Lo “star del credere” è un istituto tipico della commissione, nell’ambito della quale è storicamente nato ed ha adempiuto — ed adempie — ad una precisa e particolare funzione. Il commissionario, di regola, non risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. Può però assumere, in virtù di patto o di uso, lo “star del credere”: in questo caso risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1736. Star del credere. Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità. I CONTRATTI TIPICI spedizione (art.li 1737-1741) Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Prof. Vincenzo Franceschelli Il contratto di spedizione integra un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere il contratto di trasporto e tutte le operazioni accessorie. È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente ed il vettore per il disbrigo, su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1737. Nozione. l contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 4 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Custodia delle cose da trasportare. Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell’art. 1737. Responsabilità dello spedizioniere. Nello svolgimento dei propri compiti, lo spedizioniere, inoltre, risponde, nei confronti della controparte, a norma dell’art. 1717 anche dell’operato dell’impresa di trasporto, degli altri spedizionieri, delle banche e degli assicuratori e degli altri soggetti, le cui prestazioni ha richiesto nell’adempimento del proprio mandato, in base al principio della culpa in eligendo. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1740. Diritti dello spedizioniere. La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria. Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI mediazione (Capo XI; art.li 1754-1765) Prof. Vincenzo Franceschelli Il codice definisce la mediazione non in sé, ma definendo il mediatore. La mediazione (a prescindere dalla unilateralità o bilateralità dell’incarico) si sostanzia nella interposizione neutrale ed imparziale fra due persone per agevolare la conclusione di un determinato affare È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1754. Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1755. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 5 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il deposito è il contratto col quale una parte (detta depositario) riceve dall'altra (detta depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura Il deposito svolge la funzione di consentire al detentore di affidare la custodia della cosa ad altri, che dovrà restituirla a richiesta, o alla scadenza del termine. Il deposito è regolato dal Capo XII del Titolo III, diviso in tre sezioni. La prima contiene la disciplina generale. La Sez. II contiene la disciplina del deposito in albergo, come modificata dalla L. 10 giugno 1978, n. 316. La terza disciplina il deposito nei magazzini generali. 1) deposito 2) deposito in albergo 3) deposito nei magazzini generali Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI deposito (Capo XII; art.li 1766-1797) Art. 1766. Nozione. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Il deposito si presume gratuito (1767). Presunzione di gratuità. Ai sensi dell’art. 1767 il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Ciò significa che il deposito può essere sia oneroso che gratuito. Le parti possono cioè convenire o meno un corrispettivo. Se le parti non hanno convenuto nulla, il deposito, come s’è detto, si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1767. Presunzione di gratuità. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Prof. Vincenzo Franceschelli Il deposito è un contratto avente natura reale: la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto. Il contratto di deposito è un contratto reale, indifferentemente oneroso o gratuito, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, di durata. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 6 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1777. Persona a cui deve essere restituita la cosa. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1782. Deposito irregolare. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo. Prof. Vincenzo Franceschelli Deposito in albergo (1783-1786). La disciplina del deposito in albergo vuole proteggere il consumatore - viaggiatore dal deterioramento, dalla distruzione o dalla sottrazione delle cose seco portate, imponendo un obbligo di custodia e una responsabilità oggettiva all’albergatore Prof. Vincenzo Franceschelli La responsabilità dell’albergatore può essere limitata o illimitata. La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. La responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. Per converso, l’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, o a forza maggiore o alla natura stessa della cosa. L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 7 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Deposito nei magazzini generali (1787-1797). Il deposito nei magazzini generali è particolare tipo di contratto di deposito. È il contratto col quale i magazzini generali ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura, verso un corrispettivo. Il contratto di deposito è un contratto reale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, di durata. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1787. Responsabilità dei magazzini generali. I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI 1790 – Fede di deposito I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. 1791 Nota di pegno comodato (Capo XIV; art.li 1803-1812) Il comodato è il contratto col quale una parte (detta comodante) consegna all'altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta Prof. Vincenzo Franceschelli L’elemento essenziale e caratteristico del contratto di comodato — che nella vita di tutti giorni è denominato “prestito” — è costituito dalla particolare intenzione del comodante di voler attribuire un vantaggio al comodatario nel cui esclusivo interesse egli si determina a trasferire il godimento gratuito di una cosa. A fondamento dell’attribuzione v’è un intento liberale che trova giustificazione in ragioni di cortesia, amicizia, favore, riconoscenza o speranza di essere ricambiati. Prof. Vincenzo Franceschelli Il contratto di comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito, unilaterale, ad effetti obbligatori, di durata. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 8 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1803. Nozione. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1804. Obbligazioni del comodatario. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Il comodato è essenzialmente gratuito. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1810. Comodato senza determinazione di durata. Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. I CONTRATTI TIPICI mutuo (Capo XV; art.li 1813-1822) Il mutuo è il contratto col quale una parte (detta mutuante) consegna all'altra (detta mutuatario) una determinata quantità di danaro o altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità Prof. Vincenzo Franceschelli Il mutuo è un contratto di prestito, che si realizza con la consegna del bene al mutuatario, che ne acquista la proprietà (contratto reale ad effetti reali). Prof. Vincenzo Franceschelli Il contratto di mutuo è un contratto reale, naturalmente oneroso (ma le parti possono convenire che non siano corrisposti interessi), unilaterale, ad effetti reali, di durata, a forma libera. Causa del contratto di mutuo è la consegna di danaro o altre cose fungibili. Oggetto del mutuo sono il danaro o le cose fungibili. Il danaro o le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1814). Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 9 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1813. Nozione. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1814. Trasferimento della proprietà. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1815. Interessi. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1822. Promessa di mutuo. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie. Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI transazione (Capo XXV; art.li 1965-1976) Prof. Vincenzo Franceschelli L’ordinamento vede con favore, e favorisce, i contratti diretti alla soluzione di controversie. Essi hanno la funzione di promuovere nuovi equilibri contrattuali, componendo le liti. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 10 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Nozione (1965) e caratteristiche. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Il contratto di transazione è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori e, di solito, ad esecuzione istantanea. Richiede, per comprensibili ragioni, la forma scritta ad probationem. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1965. Nozione. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI Art. 1967. Prova. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350. cessione dei beni ai creditori (Capo XXVI; art.li 1977-1986) La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli La transazione presuppone la res dubia. La cessio bonorum ha sullo sfondo non una controversia sull’an debeatur, ma una difficoltà nell’adempimento. Con la cessione dei beni ai creditori il debitore evita l’esecuzione forzata, privandosi dei propri beni. La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. I CONTRATTI TIPICI conto corrente (Capo XVI; art.li 1823-1833) Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 11 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1823. Nozione. Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato. I CONTRATTI TIPICI sequestro convenzionale (Capo XIII; art.li 1798-1802) Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano ad un terzo (detto sequestratario) una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse una controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella cui spetterà quando la controversia sarà definita Prof. Vincenzo Franceschelli Il sequestro convenzionale mira, sull’accordo delle parti, a mettere nelle mani del terzo la cosa litigiosa, in attesa che la controversia sia risolta. Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1798. Nozione. Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita. Prof. Vincenzo Franceschelli I CONTRATTI TIPICI il gioco e la scommessa (Capo XXI; art.li 1933-1935) Prof. Vincenzo Franceschelli Nei contratti aleatori (da alea, dado) l’elemento rischio, che le parti non possono prevedere al momento della stipulazione, assume giustificazione causale. Il gioco e la scommessa sono contratti aleatori per eccellenza. Contratti aleatori a scopo di lucro ammessi solo se specificamente autorizzati. Se non autorizzati, danno luogo ad obbligazione naturale Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 12 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato – ALTRI CONTRATTI TIPICI - Prof. Vincenzo Franceschelli Il gioco e la scommessa (1933). Il gioco e la scommessa non sono regolati dalla legge. Il codice si limita a stabilire che non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Tuttavia il pagamento di un debito di gioco, o di una scommessa, dà luogo ad una obbligazione naturale Il gioco d’azzardo è vietato (art. 718 e ss. codice penale). Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1933. Mancanza di azione. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 13