ALBANIA LEGGE SUI DIRITTI E LE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELL’UOMO (Traduzione “provvisoria”) L’ASSEMBLEA POPOLARE DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA Considerando che durante la feroce e disumana dittatura, durata 46 anni, di un unico partito (-stato) in Albania sono stati violati e negati, attraverso l’uso del “terrore di Stato, i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, ed i diritti (più) fondamentali dell’uomo; Considerando che il rispetto ed il godimento di questi diritti e libertà costituisce una delle aspirazioni più alte del popolo albanese ed una delle condizioni previe indispensabili per garantire la libertà, la giustizia sociale ed il progresso democratico della nostra società, HA DECISO: Nella legge nr. 7491 del 29.4.1991 “Per le disposizioni principali costituzionali”, di aggiungere un capitolo con il contenuto seguente. “I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo” I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo vengono tutelati e garantiti secondo le disposizioni seguenti: ARTICOLO 1 Il diritto di vivere Il diritto di ogni uomo alla vita è tutelato dalla legge. Nessuno può essere privato della la vita, tranne che in seguito ad una decisione del tribunale e per un crimine, compiuto volontariamente, per il quale è prevista la pena di morte dalla legge stessa. Non possono essere condannati con la pena di morte i giovani che, al momento del compimento del fatto costituente reato, avevano meno di 18 anni, e le donne. ARTICOLO 2 La libertà di espressione del pensiero La libertà di espressione del pensiero è inviolabile. E’ vietata la censura preventiva. Non può essere varata nessuna legge che limita preventivamente la libertà di parola, di stampa, o degli altri mezzi di comunicazione, tranne nei casi in cui sia necessario tutelate l’interesse dei bambini e della vita degli uomini. Chiunque ha il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri tramite la parola, la scrittura o con ogni altro mezzo di divulgazione. Il diritto di essere informato non può essere negato a nessuno. 1 L’esercizio di questi diritti e libertà non può essere limitato, tranne i casi previsti dalla legge, sempreché prevedano misure indispensabili per una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della integrità territoriale, della difesa dell’ordine pubblico, della prevenzione dei crimini, della difesa della salute e della morale, della reputazione e dei diritti altrui, della tutela della informazione ottenuta in confidenza, e al fine di garantire l’autorità e la neutralità del potere giudiziario. ARTICOLO 3 Il divieto della tortura Nessuno può essere sottoposto alla tortura, a punizione, a trattamenti disumani, e vilipeso. ARTICOLO 4 Il divieto del lavoro forzato A nessuno può essere imposto un lavoro forzato, tranne i casi di esecuzione di una decisione del tribunale, del servizio militare, di un servizio che deriva da una situazione straordinaria o calamità naturale che mette in pericolo la vita e la salute della gente. ARTICOLO 5 La libertà e la sicurezza personale La liberta e la sicurezza dell’uomo sono inviolabili. Nessuno può essere sottoposto a fermo senza che vi siano gli elementi necessariamente previsti. Il fermato deve essere subito avvertito della causa del fermo ed entro un periodo di tempo ragionevole deve essere presentato davanti ad un giudice. Nessuno può essere sottoposto a fermo per più di 48 ore. Ogni persona fermata o arrestata deve essere avvertita del proprio diritto a non rilasciare dichiarazioni e di farsi assistere da un avvocato. L’arrestato ha il diritto di ricorrere al tribunale avverso l’arresto. ARTICOLO 6 La legge penale Nessuno può essere accusato, o dichiarato colpevole, per un reato penale che non era tale secondo la legge del periodo in cui è stato commesso. Nessuno può essere condannato ad una pena più grave di quella prevista dalla legge al tempo in cui il reato è stato commesso. La legge penale più favorevole prevale su quella meno favorevole. ARTICOLO 7 La presunzione di innocenza. Nessuno può essere considerato colpevole finché la propria colpevolezza non venga provata con decisione del tribunale. ARTICOLO 8 La garanzie procedurali penali Durante il processo penale a nessuno può essere negato il diritto: di conoscere subito e dettagliatamente l’accusa; 2 di avere il tempo e le agevolazioni necessarie per preparare la propria difesa; di fruire gratuitamente di un traduttore, nel caso in cui non parli o non capisca la lingua albanese; di difendersi da solo, o con l’aiuto di un difensore legale di sua scelta, di comunicare liberamente e privatamente con lui, e di fruire gratuitamente di un avvocato quando non dispone dei mezzi necessari; di fare domande ai testimoni presenti, e di chiedere la presenza dei testimoni, degli esperti e delle altre persone che possono chiarire i fatti. ARTICOLO 9 Il non obbligo di dichiararsi colpevole Nessuno può essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a ammettere la propria colpevolezza. ARTICOLO 10 Invalidità degli atti illegali Nessuno può essere dichiarato colpevole sulla base di elementi raccolti illegalmente. ARTICOLO 11 Il diritto di essere ascoltato dal Tribunale A nessuno si può negare il diritto di essere ascoltato prima di essere condannato. ARTICOLO 12 Divieto di essere giudicato due volte per lo stesso reato Nessuno può essere giudicato o condannato per più d’una volta per lo stesso reato, tranne quando è decisa la revisione del caso da un Tribunale superiore. ARTICOLO 13 Il diritto di appello Ognuno ha diritto di appellare una decisione del Tribunale presso un Tribunale di livello superiore creato con legge. ARTICOLO 14 Il diritto alla riabilitazione e al risarcimento A nessuno può essere negato il diritto alla riabilitazione e al risarcimento secondo la legge, se è stato condannato a causa di un abuso di giustizia o di un atto amministrativo illegale. Ognuno ha diritto al risarcimento secondo la legge per il danno subito dalle azioni degli altri. A nessuno prigioniero può essere negato il trattamento umano e la riabilitazione morale. ARTICOLO 15 Inviolabilità della vita privata e della dignità umana La vita privata della persona e la sua dignità non possono essere violate. 3 I dati sulla vita privata di una persona possono essere raccolti solo con il consenso dello stesso o quando è necessario per svolgere indagini su un reato con l’approvazione del competente organo statale designato per legge quando ciò è indispensabile per la sicurezza nazionale. La raccolta, il trattamento e l’uso definitivo dei dati personali, la sorveglianza e la protezione della riservatezza di questi dati sono regolati con legge. A nessuno può essere negato il diritto di conoscere i dati raccolti sulla propria persona, tranne nei casi in cui esista una decisione del Tribunale per difendere gli interessi del procedimento penale o della sicurezza nazionale. E vietato l’uso dei dati personali per ogni altro scopo che non sia quello per cui sono stati raccolti. ARTICOLO 16 L’inviolabilità dell’abitazione e della persona L’abitazione è inviolabile. Non si può accedere all’altrui abitazione senza il consenso della persona che vi abita. L’accesso coatto è consentito solo per decisione del Tribunale e nei casi previsti dalla legge o per evitare un rischio immediato per la vita, per la salute della gente, per la proprietà, o quando sta per esservi commesso un crimine o nell’immediatezza della commissione. Nessuno può essere sottoposto a controlli personali, tranne il caso di entrata o uscita nel territorio dello Stato, o per evitare un rischio immediato per l’ordine pubblico. ARTICOLO 17 La segretezza della corrispondenza La segretezza della corrispondenza, o di ogni altro mezzo di comunicazione privata, non può essere violata, tranne che per decisione del Tribunale in difesa degli interessi del procedimento penale o con l’approvazione dell’organo competente statale designato con legge, quando ciò è necessario per la sicurezza nazionale. ARTICOLO 18 La libertà di coscienza e di religione La libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili. Ognuno è libero di cambiare la religione o le convinzioni, di manifestarli individualmente o collettivamente in pubblico o nella vita privata, tramite il culto, l’educazione, le pratiche o lo svolgimento dei riti. La libertà di manifestare la religione o le convinzioni non può essere oggetto di altre limitazione che non siano quelle previste dalla legge, e che costituiscano misure indispensabili per un società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà degli altri. ARTICOLO 19 Il diritto di elettorato Ogni cittadino che ha compiuto i 18 anni ha il diritto di elettorato passivo. Sono esclusi da questo diritto i cittadini ai quali è stata tolta la capacità di agire. Gli arrestati e i condannati che stanno subendo la loro pena hanno soltanto il diritto di elettorato attivo. Il voto è personale, uguale per tutti e segreto. 4 ARTICOLO 20 Il diritto di organizzazione A nessuno può essere negato il diritto di organizzarsi collettivamente per ogni scopo legale. Limitazioni all’esercizio di questo diritto possono essere definiti con legge per gli impiegati dell’ordine pubblico. ARTICOLO 21 Il diritto di riunione Le riunioni pacifiche e senz’armi non possono essere limitate. Le riunioni nelle piazze e nei luoghi pubblici possono effettuarsi con il permesso dell’organo competente, che può vietarle solo per ragioni che mettono seriamente in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. ARTICOLO 22 La libertà di circolazione Ognuno ha il diritto di scegliere il posto in cui vivere e di muoversi liberamente nel territorio dello Stato, tranne i casi in cui la legge ha stabilito dei limiti per ragioni di salute o di ordine pubblico. Ognuno può andare all’estero e può tornare tranquillamente. ARTICOLO 23 Il divieto di espulsione e di estradizione Nessun cittadino albanese può essere espulso dal territorio dello Stato. L’estradizione è permessa soltanto quando è prevista espressamente da accordi internazionali ratificati dalla (in cui non vi abbia preso parte) Repubblica d’Albania. E’ vietata l’estradizione collettiva degli stranieri. L’espulsione di individui stranieri è consentita alle condizioni definite per legge. ARTICOLO 24 La cittadinanza A nessuno può essere privato della cittadinanza albanese senza il suo consenso, e neanche il diritto di rinunciare ad essa. Le condizioni per avere o per lasciare la cittadinanza sono regolate con legge. Tutti i cittadini che si trovano all’estero godono della protezione dello Stato. ARTICOLO 25 L’uguaglianza davanti alla legge Tutti sono uguali nella legge e davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato a causa del sesso, della razza, della etnia, della lingua, della religione, della situazione economica e finanziaria, sociale ed educativa, delle sue convinzioni politiche, e per ogni altra causa personale. 5 ARTICOLO 26 I diritti delle minoranze etniche Le persone che appartengono alle minoranze etniche hanno il diritto di esercitare senza nessun tipo di discriminazione ed in eguaglianza davanti alla legge, i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo. Essi hanno il diritto di esprimere, conservare e sviluppare liberamente la loro identità etnica, culturale, religiosa, di imparare e di insegnare la loro lingua materna e di riunirsi nelle organizzazioni e nelle società per la difesa dei loro interessi e della loro identità. La nazionalità si definisce secondo le norme internazionali accettate. ARTICOLO 27 Il diritto di proprietà privata e di eredità A nessuno si può negare il diritto di avere proprietà privata, solo od in forma associata, ed il diritto di ereditare. I diritti relativi alla proprietà e alla eredità sono regolati con legge. Nessuno può essere espropriato, tranne che per un interesse pubblico e con il pagamento giusto prezzo. Articolo 28 Il diritto di lavoro Chiunque ha il diritto di guadagnare i mezzi per vivere con un lavoro legale liberamente scelto o accettato. Chiunque è libero di scegliere la professione, il luogo di lavoro e qualificazione professionale. Articolo 29 La libertà sindacale Tutte le persone che hanno un lavoro hanno il diritto di riunirsi liberamente nelle organizzazioni sindacali per la difesa dei loro interessi sociali e di lavoro. ARTICOLO 30 Il diritto di sciopero Il diritto dei lavoratori a scioperare per migliorare le condizioni di lavoro, la retribuzione e ogni altro tipo di utilità del lavoro, non può essere limitato. Con legge sono definite le condizioni e le regole per esercitare questo diritto e le garanzie per assicurare alla società i servizi indispensabili. ARTICOLO 31 Il diritto alle assicurazioni sociali e all’aiuto sociale Ognuno ha il diritto alla assicurazione sociale quando non è più in età lavorativa o quando è inabile al lavoro, secondo un sistema definito con legge. I lavoratori, quando rimangono senza lavoro per ragioni che non dipendono dalla loro volontà, hanno il diritto alla ricompensa alle condizioni previste dalla legge. 6 ARTICOLO 32 Il matrimonio e la famiglia Ognuno che ha raggiunto l’età del matrimonio ha il diritto di scegliere liberamente il suo coniuge e di creare la famiglia. Il matrimonio e la famiglia godono di una difesa particolare dallo Stato. Il matrimonio o il suo scioglimento vengono regolati con legge. ARTICOLO 33 La difesa dei bambini e della donna I bambini, i giovani, le donne incinte e le nuove madri hanno il diritto di una difesa speciale della legge. I bambini nati fuori del matrimonio godono degli stessi diritti che hanno i bambini nati dal matrimonio. ARTICOLO 34 La cura sanitaria dello Stato Tutti godono ugualmente del diritto della cura sanitaria da parte dello Stato. La cura medica obbligatoria viene fatta solo in favore del paziente e nei casi definiti con legge. Nessuno può essere sottoposto a sperimenti medici o scientifici senza la propria approvazione. ARTICOLO 35 Il diritto dell’educazione Ognuno ha il diritto all’educazione gratuita, che dura non meno di otto anni. L’educazione media superiore generale è aperta a tutti. L’educazione nelle scuole medie superiori professionali e nelle università può essere condizionata da criteri professionali. Gli allievi e gli studenti hanno il diritto di andare anche nelle scuole private. L’autonomia universitaria è garantita. ARTICOLO 36 La libertà della creatività e il diritto della proprietà intellettuale Ognuno gode della libertà della creatività nel campo della scienza, tecnica, letteratura e belle arti. ARTICOLO 37 Il diritto di petizione Ognuno ha il diritto, da solo o insieme con altri, di fare richieste, critiche, etc. agli organi statali competenti. ARTICOLO 38 Il processo legale regolare La libertà, la proprietà o i diritti accertati per legge non possono essere limitati senza un processo legale regolare. 7 ARTICOLO 39 La rimessa legale del diritto A nessuno, che abbia subito la violazione di un diritto conosciuto da questa legge costituzionale, può essere negata la tutela del diritto azionabile davanti al tribunale competente. ARTICOLO 40 La garanzia per un processo giusto A nessuno può essere negato il diritto ad un processo giusto, pubblico e rapido da parte di un Tribunale competente, indipendente e neutrale. La presenza del pubblico e dei mezzi di informazione può essere limitata, durante il processo, quando lo chiedono gli interessi dell’ordine o della morale pubblica, della sicurezza nazionale, della vita privata delle parti o della giustizia. ARTICOLO 41 La limitazione temporanea dei diritti L’esercizio dei diritti può essere limitato temporaneamente con legge, nel caso della previsti dagli articoli 1, proclamazione della guerra o della situazione straordinaria, tranne i diritti 2,3,6,8,9,18,25,39,40. ARTICOLO 42 Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Emanata con il Decreto n. 506 del 3.4.1993 del Presidente della Repubblica d’Albania. 8