albania legge sui diritti e le liberta` fondamentali dell`uomo

ALBANIA
LEGGE SUI DIRITTI E LE LIBERTA’
FONDAMENTALI DELL’UOMO
(Traduzione “provvisoria”)
L’ASSEMBLEA POPOLARE DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA
Considerando che durante la feroce e disumana dittatura, durata 46 anni, di un unico
partito (-stato) in Albania sono stati violati e negati, attraverso l’uso del “terrore di Stato,
i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, ed i diritti (più) fondamentali
dell’uomo;
Considerando che il rispetto ed il godimento di questi diritti e libertà costituisce una
delle aspirazioni più alte del popolo albanese ed una delle condizioni previe
indispensabili per garantire la libertà, la giustizia sociale ed il progresso democratico
della nostra società,
HA DECISO:
Nella legge nr. 7491 del 29.4.1991 “Per le disposizioni principali costituzionali”, di
aggiungere un capitolo con il contenuto seguente.
“I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo”
I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo vengono tutelati e garantiti secondo le
disposizioni seguenti:
ARTICOLO 1
Il diritto di vivere
Il diritto di ogni uomo alla vita è tutelato dalla legge.
Nessuno può essere privato della la vita, tranne che in seguito ad una decisione del
tribunale e per un crimine, compiuto volontariamente, per il quale è prevista la pena di
morte dalla legge stessa.
Non possono essere condannati con la pena di morte i giovani che, al momento del
compimento del fatto costituente reato, avevano meno di 18 anni, e le donne.
ARTICOLO 2
La libertà di espressione del pensiero
La libertà di espressione del pensiero è inviolabile.
E’ vietata la censura preventiva.
Non può essere varata nessuna legge che limita preventivamente la libertà di parola, di
stampa, o degli altri mezzi di comunicazione, tranne nei casi in cui sia necessario
tutelate l’interesse dei bambini e della vita degli uomini.
Chiunque ha il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri tramite la parola, la
scrittura o con ogni altro mezzo di divulgazione.
Il diritto di essere informato non può essere negato a nessuno.
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L’esercizio di questi diritti e libertà non può essere limitato, tranne i casi previsti dalla
legge, sempreché prevedano misure indispensabili per una società democratica
nell’interesse della sicurezza nazionale, della integrità territoriale, della difesa
dell’ordine pubblico, della prevenzione dei crimini, della difesa della salute e della
morale, della reputazione e dei diritti altrui, della tutela della informazione ottenuta in
confidenza, e al fine di garantire l’autorità e la neutralità del potere giudiziario.
ARTICOLO 3
Il divieto della tortura
Nessuno può essere sottoposto alla tortura, a punizione, a trattamenti disumani, e
vilipeso.
ARTICOLO 4
Il divieto del lavoro forzato
A nessuno può essere imposto un lavoro forzato, tranne i casi di esecuzione di una
decisione del tribunale, del servizio militare, di un servizio che deriva da una situazione
straordinaria o calamità naturale che mette in pericolo la vita e la salute della gente.
ARTICOLO 5
La libertà e la sicurezza personale
La liberta e la sicurezza dell’uomo sono inviolabili.
Nessuno può essere sottoposto a fermo senza che vi siano gli elementi
necessariamente previsti.
Il fermato deve essere subito avvertito della causa del fermo ed entro un periodo di
tempo ragionevole deve essere presentato davanti ad un giudice.
Nessuno può essere sottoposto a fermo per più di 48 ore.
Ogni persona fermata o arrestata deve essere avvertita del proprio diritto a non
rilasciare dichiarazioni e di farsi assistere da un avvocato.
L’arrestato ha il diritto di ricorrere al tribunale avverso l’arresto.
ARTICOLO 6
La legge penale
Nessuno può essere accusato, o dichiarato colpevole, per un reato penale che non era
tale secondo la legge del periodo in cui è stato commesso.
Nessuno può essere condannato ad una pena più grave di quella prevista dalla legge
al tempo in cui il reato è stato commesso.
La legge penale più favorevole prevale su quella meno favorevole.
ARTICOLO 7
La presunzione di innocenza.
Nessuno può essere considerato colpevole finché la propria colpevolezza non venga
provata con decisione del tribunale.
ARTICOLO 8
La garanzie procedurali penali
Durante il processo penale a nessuno può essere negato il diritto:
di conoscere subito e dettagliatamente l’accusa;
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di avere il tempo e le agevolazioni necessarie per preparare la propria difesa;
di fruire gratuitamente di un traduttore, nel caso in cui non parli o non capisca la lingua
albanese;
di difendersi da solo, o con l’aiuto di un difensore legale di sua scelta, di comunicare
liberamente e privatamente con lui, e di fruire gratuitamente di un avvocato quando
non dispone dei mezzi necessari;
di fare domande ai testimoni presenti, e di chiedere la presenza dei testimoni, degli
esperti e delle altre persone che possono chiarire i fatti.
ARTICOLO 9
Il non obbligo di dichiararsi colpevole
Nessuno può essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a ammettere la
propria colpevolezza.
ARTICOLO 10
Invalidità degli atti illegali
Nessuno può essere dichiarato colpevole sulla base di elementi raccolti illegalmente.
ARTICOLO 11
Il diritto di essere ascoltato dal Tribunale
A nessuno si può negare il diritto di essere ascoltato prima di essere condannato.
ARTICOLO 12
Divieto di essere giudicato due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere giudicato o condannato per più d’una volta per lo stesso reato,
tranne quando è decisa la revisione del caso da un Tribunale superiore.
ARTICOLO 13
Il diritto di appello
Ognuno ha diritto di appellare una decisione del Tribunale presso un Tribunale di livello
superiore creato con legge.
ARTICOLO 14
Il diritto alla riabilitazione e al risarcimento
A nessuno può essere negato il diritto alla riabilitazione e al risarcimento secondo la
legge, se è stato condannato a causa di un abuso di giustizia o di un atto
amministrativo illegale.
Ognuno ha diritto al risarcimento secondo la legge per il danno subito dalle azioni degli
altri.
A nessuno prigioniero può essere negato il trattamento umano e la riabilitazione
morale.
ARTICOLO 15
Inviolabilità della vita privata e della dignità umana
La vita privata della persona e la sua dignità non possono essere violate.
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I dati sulla vita privata di una persona possono essere raccolti solo con il consenso
dello stesso o quando è necessario per svolgere indagini su un reato con
l’approvazione del competente organo statale designato per legge quando ciò è
indispensabile per la sicurezza nazionale.
La raccolta, il trattamento e l’uso definitivo dei dati personali, la sorveglianza e la
protezione della riservatezza di questi dati sono regolati con legge.
A nessuno può essere negato il diritto di conoscere i dati raccolti sulla propria persona,
tranne nei casi in cui esista una decisione del Tribunale per difendere gli interessi del
procedimento penale o della sicurezza nazionale.
E vietato l’uso dei dati personali per ogni altro scopo che non sia quello per cui sono
stati raccolti.
ARTICOLO 16
L’inviolabilità dell’abitazione e della persona
L’abitazione è inviolabile.
Non si può accedere all’altrui abitazione senza il consenso della persona che vi abita.
L’accesso coatto è consentito solo per decisione del Tribunale e nei casi previsti dalla
legge o per evitare un rischio immediato per la vita, per la salute della gente, per la
proprietà, o quando sta per esservi commesso un crimine o nell’immediatezza della
commissione.
Nessuno può essere sottoposto a controlli personali, tranne il caso di entrata o uscita
nel territorio dello Stato, o per evitare un rischio immediato per l’ordine pubblico.
ARTICOLO 17
La segretezza della corrispondenza
La segretezza della corrispondenza, o di ogni altro mezzo di comunicazione privata,
non può essere violata, tranne che per decisione del Tribunale in difesa degli interessi
del procedimento penale o con l’approvazione dell’organo competente statale
designato con legge, quando ciò è necessario per la sicurezza nazionale.
ARTICOLO 18
La libertà di coscienza e di religione
La libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili.
Ognuno è libero di cambiare la religione o le convinzioni, di manifestarli
individualmente o collettivamente in pubblico o nella vita privata, tramite il culto,
l’educazione, le pratiche o lo svolgimento dei riti.
La libertà di manifestare la religione o le convinzioni non può essere oggetto di altre
limitazione che non siano quelle previste dalla legge, e che costituiscano misure
indispensabili per un società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, la
difesa dell’ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà degli altri.
ARTICOLO 19
Il diritto di elettorato
Ogni cittadino che ha compiuto i 18 anni ha il diritto di elettorato passivo. Sono esclusi
da questo diritto i cittadini ai quali è stata tolta la capacità di agire.
Gli arrestati e i condannati che stanno subendo la loro pena hanno soltanto il diritto di
elettorato attivo.
Il voto è personale, uguale per tutti e segreto.
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ARTICOLO 20
Il diritto di organizzazione
A nessuno può essere negato il diritto di organizzarsi collettivamente per ogni scopo
legale.
Limitazioni all’esercizio di questo diritto possono essere definiti con legge per gli
impiegati dell’ordine pubblico.
ARTICOLO 21
Il diritto di riunione
Le riunioni pacifiche e senz’armi non possono essere limitate.
Le riunioni nelle piazze e nei luoghi pubblici possono effettuarsi con il permesso
dell’organo competente, che può vietarle solo per ragioni che mettono seriamente in
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.
ARTICOLO 22
La libertà di circolazione
Ognuno ha il diritto di scegliere il posto in cui vivere e di muoversi liberamente nel
territorio dello Stato, tranne i casi in cui la legge ha stabilito dei limiti per ragioni di
salute o di ordine pubblico.
Ognuno può andare all’estero e può tornare tranquillamente.
ARTICOLO 23
Il divieto di espulsione e di estradizione
Nessun cittadino albanese può essere espulso dal territorio dello Stato.
L’estradizione è permessa soltanto quando è prevista espressamente da accordi
internazionali ratificati dalla (in cui non vi abbia preso parte) Repubblica d’Albania.
E’ vietata l’estradizione collettiva degli stranieri. L’espulsione di individui stranieri è
consentita alle condizioni definite per legge.
ARTICOLO 24
La cittadinanza
A nessuno può essere privato della cittadinanza albanese senza il suo consenso, e
neanche il diritto di rinunciare ad essa.
Le condizioni per avere o per lasciare la cittadinanza sono regolate con legge.
Tutti i cittadini che si trovano all’estero godono della protezione dello Stato.
ARTICOLO 25
L’uguaglianza davanti alla legge
Tutti sono uguali nella legge e davanti alla legge.
Nessuno può essere discriminato a causa del sesso, della razza, della etnia, della
lingua, della religione, della situazione economica e finanziaria, sociale ed educativa,
delle sue convinzioni politiche, e per ogni altra causa personale.
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ARTICOLO 26
I diritti delle minoranze etniche
Le persone che appartengono alle minoranze etniche hanno il diritto di esercitare
senza nessun tipo di discriminazione ed in eguaglianza davanti alla legge, i diritti e le
libertà fondamentali dell’uomo. Essi hanno il diritto di esprimere, conservare e
sviluppare liberamente la loro identità etnica, culturale, religiosa, di imparare e di
insegnare la loro lingua materna e di riunirsi nelle organizzazioni e nelle società per la
difesa dei loro interessi e della loro identità.
La nazionalità si definisce secondo le norme internazionali accettate.
ARTICOLO 27
Il diritto di proprietà privata e di eredità
A nessuno si può negare il diritto di avere proprietà privata, solo od in forma associata,
ed il diritto di ereditare. I diritti relativi alla proprietà e alla eredità sono regolati con
legge.
Nessuno può essere espropriato, tranne che per un interesse pubblico e con il
pagamento giusto prezzo.
Articolo 28
Il diritto di lavoro
Chiunque ha il diritto di guadagnare i mezzi per vivere con un lavoro legale liberamente
scelto o accettato. Chiunque è libero di scegliere la professione, il luogo di lavoro e
qualificazione professionale.
Articolo 29
La libertà sindacale
Tutte le persone che hanno un lavoro hanno il diritto di riunirsi liberamente nelle
organizzazioni sindacali per la difesa dei loro interessi sociali e di lavoro.
ARTICOLO 30
Il diritto di sciopero
Il diritto dei lavoratori a scioperare per migliorare le condizioni di lavoro, la retribuzione
e ogni altro tipo di utilità del lavoro, non può essere limitato.
Con legge sono definite le condizioni e le regole per esercitare questo diritto e le
garanzie per assicurare alla società i servizi indispensabili.
ARTICOLO 31
Il diritto alle assicurazioni sociali e all’aiuto sociale
Ognuno ha il diritto alla assicurazione sociale quando non è più in età lavorativa o
quando è inabile al lavoro, secondo un sistema definito con legge.
I lavoratori, quando rimangono senza lavoro per ragioni che non dipendono dalla loro
volontà, hanno il diritto alla ricompensa alle condizioni previste dalla legge.
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ARTICOLO 32
Il matrimonio e la famiglia
Ognuno che ha raggiunto l’età del matrimonio ha il diritto di scegliere liberamente il suo
coniuge e di creare la famiglia.
Il matrimonio e la famiglia godono di una difesa particolare dallo Stato.
Il matrimonio o il suo scioglimento vengono regolati con legge.
ARTICOLO 33
La difesa dei bambini e della donna
I bambini, i giovani, le donne incinte e le nuove madri hanno il diritto di una difesa
speciale della legge.
I bambini nati fuori del matrimonio godono degli stessi diritti che hanno i bambini nati
dal matrimonio.
ARTICOLO 34
La cura sanitaria dello Stato
Tutti godono ugualmente del diritto della cura sanitaria da parte dello Stato.
La cura medica obbligatoria viene fatta solo in favore del paziente e nei casi definiti con
legge.
Nessuno può essere sottoposto a sperimenti medici o scientifici senza la propria
approvazione.
ARTICOLO 35
Il diritto dell’educazione
Ognuno ha il diritto all’educazione gratuita, che dura non meno di otto anni.
L’educazione media superiore generale è aperta a tutti.
L’educazione nelle scuole medie superiori professionali e nelle università può essere
condizionata da criteri professionali.
Gli allievi e gli studenti hanno il diritto di andare anche nelle scuole private.
L’autonomia universitaria è garantita.
ARTICOLO 36
La libertà della creatività e il diritto della proprietà intellettuale
Ognuno gode della libertà della creatività nel campo della scienza, tecnica, letteratura
e belle arti.
ARTICOLO 37
Il diritto di petizione
Ognuno ha il diritto, da solo o insieme con altri, di fare richieste, critiche, etc. agli organi
statali competenti.
ARTICOLO 38
Il processo legale regolare
La libertà, la proprietà o i diritti accertati per legge non possono essere limitati senza un
processo legale regolare.
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ARTICOLO 39
La rimessa legale del diritto
A nessuno, che abbia subito la violazione di un diritto conosciuto da questa legge
costituzionale, può essere negata la tutela del diritto azionabile davanti al tribunale
competente.
ARTICOLO 40
La garanzia per un processo giusto
A nessuno può essere negato il diritto ad un processo giusto, pubblico e rapido da
parte di un Tribunale competente, indipendente e neutrale.
La presenza del pubblico e dei mezzi di informazione può essere limitata, durante il
processo, quando lo chiedono gli interessi dell’ordine o della morale pubblica, della
sicurezza nazionale, della vita privata delle parti o della giustizia.
ARTICOLO 41
La limitazione temporanea dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere limitato temporaneamente con legge, nel caso della
previsti dagli articoli 1, proclamazione della guerra o della situazione straordinaria,
tranne i diritti 2,3,6,8,9,18,25,39,40.
ARTICOLO 42
Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Emanata con il Decreto n. 506 del 3.4.1993 del Presidente della Repubblica d’Albania.
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