Approvato con deliberazioni consiliari n. 174 del 14 ottobre 1991 e n. 256 del 17 dicembre 1991, adeguato con deliberazione consiliare n. 106 del 5 giugno 1995, modificato con deliberazioni consiliari n. 48 del 16 marzo 1998, n. 53 del 6 aprile 1998, n. 57 del 7 aprile 1998 e nuovamente adeguato con deliberazioni consiliari n. 2 del 14 gennaio 2002, n. 70/N del 20 dicembre 2001, n. 50 del 30 settembre 2008, n. 54 del 16 ottobre 2008 e n. 57 del 28 settembre 2015. TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I° - L'autonomia statutaria Premessa Art. 1 - Lo Statuto CAPO II° - Il Comune Art. 2 - Definizione del Comune Art. 3 - Autonomia del Comune Art. 4 - Segni distintivi Art. 5 - Ordinamento giuridico Art. 6 - Partecipazione democratica Art. 7 - Rapporti con altri soggetti Art. 8 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale Art. 9 - Funzioni del Comune TITOLO II° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE CAPO I° - Organi del Comune Art. 10 - Elencazione degli organi CAPO II° - Il Consiglio Comunale Art. 11 - Riserva di legge Art. 12 - Natura e funzioni del Consiglio Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio in materia di indirizzi di governo Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio in materia di normazione e di organizzazione Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio in materia di pianificazione e programmazione territoriale Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio in materia di opere pubbliche Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri enti pubblici Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio in materia di partecipazione popolare e denominazione del territorio comunale Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio in materia di servizi pubblici locali Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio in materia di trasferimenti immobiliari Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale, di funzionamento interno e di nomine Art. 23 - Diritti e doveri dei Consiglieri Art. 24 - Decadenza Art. 25 - Maggioranza e minoranza consiliare Art. 26 - Gruppi Consiliari Art. 27 - Commissioni Consiliari Art. 28 - Convocazione del Consiglio Art. 29 - Presidenza del Consiglio Art. 30 - Convocazione per iniziativa dei Consiglieri e del Sindaco Art. 31 - Validità delle sedute e delle deliberazioni Art. 32 - Pubblicità delle sedute Art. 33 - Votazioni e funzionamento del Consiglio Art. 34 - Verbalizzazione CAPO III° - La Giunta Comunale Art. 35 - Riserva di legge Art. 36 - Natura e funzioni della Giunta Art. 37 - Composizione e presidenza Art. 38 - Anzianità degli Assessori Art. 39 - Durata in carica della Giunta Art. 40 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco Art. 41 - Mozione di sfiducia Art. 42 - Cessazione di singoli componenti della Giunta Art. 43 - Funzionamento della Giunta Art. 44 - Attribuzioni della Giunta in materia di rapporti col Consiglio Art. 45 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria Art. 46 - Attribuzioni della Giunta in materia organizzativa Art. 47 - Attribuzioni della Giunta in materia di gestione del personale Art. 48 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta CAPO IV° - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Art. 49 - Norme comuni CAPO V° - Il Sindaco Art. 50 - Natura e funzioni del Sindaco Art. 51 - Presentazione in Consiglio Comunale degli indirizzi di governo Art. 52 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale Art. 53 - Poteri di ordinanza del Sindaco Art. 54 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo TITOLO III° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI CAPO I° - Uffici e personale Art. 55 - Regolamento e organizzazione del personale Art. 56 - Struttura dell'Ente Art. 57 - Funzionamento dell'Ente e processo di programmazione e controllo Art. 58 - Organi e competenze di governo Art. 59 - Segretario Generale Art. 60 - Vicesegretario Generale Art. 61 - Dirigenti Art. 62 - Conferimento degli incarichi dirigenziali Art. 63 - Incarichi di dirigenza e collaborazione professionale Art. 64 - Responsabilità del personale CAPO II° - Servizi pubblici locali Art. 65 - Attribuzioni del Comune Art. 66 - Servizi pubblici a rilevanza comunale Art. 67 - Aziende speciali Art. 68 – Istituzioni TITOLO IV° - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE CAPO I° - Norme generali Art. 69 - Riserva di legge Art. 70 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva e regolamentare Art. 71 - Finanza comunale Art. 72 - Amministrazione dei beni comunali Art. 73 - Attività contrattuale CAPO II° - Gestione finanziaria Art. 74 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale Art. 75 - Rendiconto di gestione Art. 76 - Tesoreria comunale CAPO III° - Revisione economico-finanziaria Art. 77 - Collegio dei Revisori dei Conti: nomina e durata in carica Art. 78 - Collegio dei Revisori dei Conti: attribuzioni e funzionamento Art. 79 - Controllo economico della gestione TITOLO V° - ATTIVITÀ NORMATIVA CAPO I° - Potestà regolamentare Art. 80 - Regolamenti comunali Art. 81 - Proposizione e adozione dei regolamenti di competenza consiliare Art. 82 - Entrata in vigore dei regolamenti CAPO II° - Ordinanze sindacali Art. 83 - Norme applicabili TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI CAPO I° - Partecipazione popolare Art. 84 - Libero associazionismo Art. 85 - Organismi di partecipazione Art. 86 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi Art. 87 - Consultazioni della popolazione CAPO II° - Iniziative popolari Art. 88 - Istanze, petizioni e proposte Art. 89 - Referendum Art. 90 - Effetti del referendum Art. 91 - Azione popolare CAPO III° - Diritto di accesso e di informazione Art. 92 - Pubblicità degli atti amministrativi Art. 93 - Accesso agli atti e documenti amministrativi Art. 94 – Informazione TITOLO VII° - RAPPORTI CON ALTRI ENTI CAPO I° - Regione e Provincia Art. 95 - Cooperazione, programmazione e pianificazione Art. 96 - Circoscrizioni provinciali CAPO II° - Forme associative e di cooperazione – Accordi di programma Art. 97 - Convenzioni Art. 98 - Consorzi Art. 99 - Accordi di programma TITOLO VIII° - NORME FINALI Art. 100 - Adeguamento della disciplina statutaria Art. 101 - Modifiche statutarie Art. 102 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I° - L'autonomia statutaria Premessa Lo spirito di autonomia della Comunità Varesina è storicamente rintracciabile negli Statuti del 1347, nel Privilegio Imperiale di "non infeudazione" del 1538, negli Ordinamenti del 1585 e nella riforma Teresiana del 1757, attraverso i quali si è formata e sviluppata la pubblica cura degli interessi locali. Il successivo percorso storico di crescita civile della Comunità è contrassegnato, nelle sue tappe fondamentali: − dalla elevazione, nel 1816, a Città (in precedenza, Varese era un "borgo" con sue "castellanze"); − dall’attiva partecipazione alle vicende Risorgimentali che portarono all’unità d’Italia; − dalla elevazione, nel 1927, a Capoluogo di un vasto e importante territorio della Lombardia nord-ovest, dopo le brevi esperienze del 1787-1791 (capoluogo di intendenza politica provinciale della Lombardia austriaca) e del 1797-1798 (capoluogo del dipartimento del Verbano della prima Repubblica Cisalpina); − dal ruolo attivo svolto nel periodo della Resistenza che ha portato alla Costituzione repubblicana e riavviato il processo di sviluppo delle autonomie locali. La peculiare collocazione geografica e le consolidate relazioni socio-economiche e culturali con gli altri Paesi del Continente favoriscono nella Comunità Varesina la convinta e partecipe adesione alla realtà Europea. Art. 1 - Lo Statuto 1. La comunità varesina è autonoma. 2. Il presente Statuto costituisce l'espressione dei suoi caratteri istituzionali, nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica. CAPO II° - Il Comune Art. 2 - Definizione del Comune 1. Il Comune di Varese, ente di rilevanza costituzionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e rappresenta la comunità stanziata sul proprio territorio. Art. 3 - Autonomia del Comune 1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 2. Il Comune, per mezzo dei suoi organi istituzionali, esprime l'autonomia politica della Comunità. Art. 4 - Segni distintivi 1. Lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera costituiscono i segni distintivi della Comunità amministrata. 2. Lo Stemma Comunale raffigura uno "scudo sannitico troncato nel primo di rosso al palo d'argento, nel secondo d'argento; sormontato da corona marchionale (a cinque fioroni e quattro palle) e da cimiero costituito da figura nascente di guerriero (San Vittore, patrono della Città) portante nella destra una bandiera di bianco caricata con croce di rosso sventolante a sinistra e nella sinistra la palma del martirio". 3. Il Gonfalone comunale è costituito da un drappo bianco con losanghe di rosso, caricate con fregi in oro; ai quattro lati delle losanghe stelle oro a quattro punte in campo rosso. Il campo bianco è caricato dello stemma comunale, contornato di festoni dorati, di vari ornamenti in oro ed argento, di gruppi decorativi con frutta; sotto lo stemma, in basso, due draghi contrapposti in oro. Nella parte alta reca l'iscrizione centrata in oro: Comune di Varese. Le parti in metallo, le boccole, le frange ed i nastri sono dorati. L'asta verticale è dorata e ricoperta di velluto rosso con bullette argento; nella freccia è rappresentato lo stemma del comune. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali. 4. La Bandiera comunale è una bandiera bianca recante croce rossa, centrata al quadrangolo. Essa viene esposta sugli edifici che il Comune destina a servizi erogati alla collettività. Art. 5 - Ordinamento giuridico 1. Il Comune esercita liberamente le funzioni pubbliche proprie o delegate nei limiti dei principi inderogabili enunciati nella legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e del presente Statuto. 2. I regolamenti adottati nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge e dello Statuto completano il quadro normativo dell’ente. Art. 6 - Partecipazione democratica 1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione democratica dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, civili ed economiche al conseguimento degli obiettivi fondamentali della sua attività. 2. La partecipazione si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti. 3. Il Comune riconosce il Bilancio Partecipativo come strumento la cui finalità è quella di favorire il coinvolgimento dei cittadini singoli o in forma associata alla vita politica e amministrativa. È facoltà dell’Amministrazione avvalersene o meno tramite le procedure definite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 4. È compito del Comune dare adeguata conoscenza alla cittadinanza degli strumenti e delle forme di partecipazione democratica, assicurando un’informazione completa, accessibile e trasparente attraverso idonei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione. Art. 7 - Rapporti con altri soggetti 1. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni dell'area varesina e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali civili e religiosi, coinvolgendoli nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Ente che tali organismi possono adeguatamente esercitare. 2. Il Comune di Varese si rende disponibile ad assecondare le libere istanze di fusione da parte di Comuni confinanti, garantendo ad essi adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla legge e richieste dai Comuni stessi. 3. Il Comune si impegna a collaborare con ogni idonea iniziativa tendente a favorire l'integrazione europea, nel rispetto degli accordi internazionali. 4. Per le comuni radici storiche, la municipalità varesina favorisce i rapporti culturali, sociali ed economici con il Canton Ticino. Art. 8 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale 1. Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della Comunità varesina, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali. 2. L’attività del Comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell’amministrazione assicurare le condizioni favorevoli al libero esplicarsi delle iniziative dei cittadini e dei gruppi sociali. 3. Lo snellimento procedurale, la riduzione del sistema dei vincoli, l’approvazione di testi regolamentari unici o coordinati, l’abrogazione di norme regolamentari non più attuali, l’uso di un linguaggio comprensibile e di disposizioni chiare e, in genere, l’adozione sistematica di misure attive di semplificazione e trasparenza sono obiettivi fondamentali dell’attività comunale, da affermare concretamente in ogni sua espressione, ed un valore anche economico per i cittadini e per le imprese. 4. In particolare, il Comune persegue le seguenti finalità: a) Politiche sociali e sanitarie – Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana; sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore; si impegna a garantire il rispetto e la valorizzazione della popolazione anziana ed il suo coinvolgimento nella vita sociale della comunità; attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie; opera per favorire ogni cittadino nell’esercizio del diritto alla casa; favorisce iniziative atte a promuovere, in collaborazione con le istituzioni ad essa deputate, una corretta educazione sanitaria dei cittadini; promuove la pratica sportiva quale momento formativo e di incontro e collabora con le associazioni e le società sportive; favorisce la creazione di strutture e la promozione di iniziative per i giovani. b) Pari opportunità – Il Comune si impegna nel promuovere azioni positive utili a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l’effettiva realizzazione della parità tra i sessi. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità attraverso l’eguaglianza giuridica, sociale ed economica ed attraverso la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. c) Istruzione – Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e cultura. Il Comune riconosce la priorità degli interventi rivolti alla prima infanzia. Il Comune favorisce ed agevola le iniziative volte alla costituzione di nuove istituzioni scolastiche della scuola dell’obbligo cui ogni cittadino liberamente possa affidare la propria educazione. d) Cultura – Il Comune conserva e valorizza il patrimonio storico, artistico e librario che caratterizza l’identità locale e favorisce lo sviluppo delle attività culturali cittadine, anche promuovendo momenti e luoghi di aggregazione attraverso la creazione e la valorizzazione di adeguati spazi pubblici; incentiva nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con l’Università dell’Insubria e le altre istituzioni culturali. Il Comune valorizza la lingua locale varesina promuovendone l’uso e favorendone l’apprendimento e conserva la toponomastica locale. e) Territorio e Ambiente – Il Comune riconosce la tutela dell’ambiente e del paesaggio quale valore fondamentale della comunità. A tal fine, nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione dell’estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni forma di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune riconosce l’acqua come bene comune dell’Umanità. Afferma il diritto all’accesso all’acqua da parte di tutti in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato e sostenibile. Promuove il mantenimento del carattere pubblico del servizio idrico. f) Economia e Lavoro – Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene gli esercizi commerciali, il settore agricolo, le attività di supporto al turismo, l’artigianato e le industrie, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche; interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l’associazionismo cooperativo e consortile; favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap. g) Politiche tributarie comunali – Il Comune informa le proprie attività di natura tributaria ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente, adeguando i vigenti regolamenti in materia. h) Ordine pubblico – Il Comune vigila ed opera per il mantenimento dell’ordine pubblico e per la tutela della sicurezza dei cittadini, disponendo, d’intesa con gli organismi istituzionalmente preposti, ogni attività relativa. i) Partecipazione degli stranieri alla vita pubblica – Il Comune promuove, ispirandosi ai principi generali dell’ordinamento, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri residenti, rimuovendo nel rispetto della legge e nell’ambito dei propri poteri ogni situazione di disparità fra essi e la restante cittadinanza. 5. L'attività istituzionale per il conseguimento dei suddetti obiettivi è improntata a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Art. 9 - Funzioni del Comune 1. Il Comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale. 2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo. TITOLO II° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE CAPO I° - Organi del Comune Art. 10 - Elencazione degli organi 1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 2. Assumono altresì la qualifica di organi il Segretario Generale ed i Dirigenti, i quali, nell’esercizio delle rispettive competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. 3. È organo ausiliario dell’Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Collegio dei Revisori dei Conti. CAPO II° - Il Consiglio Comunale Art. 11 - Riserva di legge 1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri, salvo quanto previsto dall’articolo 24 per la mancata partecipazione alle sedute. Art. 12 - Natura e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio Comunale è organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera attività dell'Amministrazione. 2. Il Consiglio ha competenza esclusiva per gli atti fondamentali meglio specificati nei successivi articoli da 13 a 22. 3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa che esercita in base a norme regolamentari. Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio in materia di indirizzi di governo 1. La materia riguarda la discussione e la votazione sugli indirizzi di cui all’articolo 51 che si svolgono in una successiva seduta da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione degli stessi. 2. Annualmente, in occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione, con separato atto il Consiglio provvede a verificare l’attuazione delle linee di indirizzo, apportando le integrazioni e gli adeguamenti ritenuti necessari. Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio in materia di normazione e di organizzazione 1. La materia riguarda: a) l'adozione e la revisione degli statuti del Comune e delle aziende speciali; b) l’adozione e la revisione dei regolamenti del Comune, ad esclusione di quelli attinenti all’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio in materia economico-finanziaria 1. La materia riguarda: a) la relazione previsionale e programmatica; b) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e le relative variazioni, ivi compresi gli storni e la variazione di assestamento generale. Limitatamente alle variazioni di bilancio, la Giunta può deliberare in via d'urgenza, sottoponendo peraltro i relativi provvedimenti a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; c) la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, secondo la periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno; d) la dichiarazione di dissesto finanziario qualora ne ricorrano i presupposti di legge; e) il rendiconto di gestione; f) i piani finanziari preliminari agli investimenti e ai progetti di opere pubbliche che producono oneri indotti sui successivi bilanci; g) i bilanci e i rendiconti relativi a servizi regionali o provinciali delegati al Comune; h) i pareri da rendere sui programmi e i bilanci di altri enti; i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; m)l'assunzione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio; n) i contratti di locazione finanziaria di immobili; o) l'emissione di prestiti obbligazionari; p) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, tranne quelle specificate nel successivo articolo 45. Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio in materia di pianificazione e programmazione territoriale 1. La materia riguarda: a) il piano di governo del territorio e le relative varianti generali e particolari; b) l'adozione e l’approvazione del regolamento edilizio; c) l'adozione e l’approvazione dei piani urbanistici attuativi e programmi integrati di intervento in variante al PGT; d) l'approvazione e la variazione dei piani e dei programmi di attuazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi in variante al PGT; e) l’approvazione e le variazioni dei piani di settore previsti dalla legge riferiti all’intero territorio comunale; f) l’adozione e l’approvazione di piani-programmi specificamente individuati dalle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio. Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio in materia di opere pubbliche 1. La materia riguarda: a) l’approvazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; b) l’approvazione dell’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno con l’indicazione delle caratteristiche fondamentali dei progetti e delle loro finalità; c) i progetti preliminari la cui approvazione comporti varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio in materia di rapporti con altri enti pubblici 1. La materia riguarda: a) l'approvazione dello schema delle convenzioni da stipularsi con altri enti locali territoriali; b) la costituzione e la modificazione di forme associative consortili; c) la ratifica dell'adesione da parte del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici, da adottarsi contestualmente. Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio in materia di partecipazione popolare e denominazione del territorio comunale 1. La materia riguarda: a) l’istituzione e la regolamentazione degli organismi di partecipazione popolare; b) la denominazione delle borgate e delle frazioni. Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio in materia di servizi pubblici locali 1. La materia riguarda: a) l’istituzione o l'assunzione di servizi pubblici locali; b) la scelta delle forme di gestione: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali o di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata; c) la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, nonché l’approvazione e le modifiche dei relativi statuti e regolamenti; d) la partecipazione del Comune a società di capitali e la determinazione degli indirizzi da impartire ai rappresentanti dell’ente in seno alle relative assemblee; e) l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) l'approvazione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché da parte di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; g) l’approvazione dei piani programmatici, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni. Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio in materia di trasferimenti immobiliari 1. La materia riguarda gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione. Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio in materia elettorale, di funzionamento interno e di nomine 1. La materia riguarda: a) la convalida dei Consiglieri eletti e tutti i provvedimenti inerenti alla cessazione dalla carica e alla conseguente surrogazione; b) la presa d'atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta; c) le mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta; d) le altre mozioni presentate dai Consiglieri; e) la presa d'atto della motivata comunicazione del Sindaco in ordine alla revoca e alle dimissioni di uno o più Assessori, nonché alla conseguente sostituzione; f) la definizione degli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi in sede di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; g) la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Art. 23 - Diritti e doveri dei Consiglieri 1. I Consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito Regolamento: a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli enti dipendenti dal Comune e dalle aziende partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato; b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; c) del diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 2. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono per iscritto, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. 3. Ai Consiglieri è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo, oltre al rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti dalla legge. 4. I Consiglieri hanno inoltre il diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato. 5. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'Ente. 6. I Consiglieri hanno il dovere: a) di essere presenti alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nelle quali sono nominati; b) di giustificare preventivamente, salvi i casi di impossibilità, la propria assenza alle predette riunioni; c) di richiedere e acquisire, nelle sedi competenti e avvalendosi delle prerogative loro riconosciute, le informazioni necessarie per un consapevole e proficuo esercizio della propria funzione. Art. 24 - Decadenza 1. È causa di decadenza l’assenza ingiustificata ad oltre quattro sedute del Consiglio Comunale nel corso del mandato. 2. Il Presidente del Consiglio, su proposta di un Consigliere Comunale o su segnalazione di qualsiasi elettore iscritto nelle liste del Comune di Varese, previo riscontro della sussistenza dei presupposti, notifica al Consigliere interessato l’avvio della procedura di decadenza. 3. Il Consigliere, entro venti giorni dalla notifica della comunicazione, può far pervenire al Presidente del Consiglio eventuali cause giustificative. 4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera, con il voto favorevole di almeno 24 Consiglieri, la decadenza e procede, nella prima seduta utile, alla surroga del Consigliere decaduto. Art. 25 - Maggioranza e minoranza consiliare 1. L'appartenenza dei Consiglieri alla maggioranza ovvero alla minoranza consiliare è determinata dall'attribuzione dei seggi alle liste dei candidati effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco. 2. Ogni successiva modifica alla originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale è subordinata a motivate dichiarazioni, effettuate in sede assembleare, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 3. Le minoranze sono garantite nell’esercizio dei diritti e nella partecipazione alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite nei regolamenti. Art. 26 - Gruppi Consiliari 1. Il Gruppo Consiliare è formato dall'insieme dei Consiglieri eletti o dall’unico consigliere eletto in una lista, nonché dai Consiglieri che, seppure eletti in altra lista, dichiarano di volerne fare parte, previa formale accettazione da parte del gruppo di nuova collocazione, che potrà assumere anche nuova denominazione. I gruppi già costituiti possono cambiare denominazione con decisione assunta all’unanimità dei componenti. 2. I Consiglieri che non abbiano aderito o non più aderiscano ad un gruppo costituito, ovvero ne siano stati esclusi secondo le modalità previste dal regolamento, possono formare, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare, un Gruppo Misto. 3. Ciascun gruppo consiliare designa il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio con le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento. 4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti: a) l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo; b) gli effetti della mancata designazione del Capogruppo; c) l’utilizzo di una sede e di supporti tecnici per i gruppi consiliari. Art. 27 - Commissioni Consiliari 1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale, determinandone il numero. 2. Ciascuna Commissione è composta da tanti Consiglieri Comunali quanti sono i gruppi consiliari, uno per ogni gruppo. Ciascun Commissario esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo consiliare che l'ha designato. 3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. 4. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta Commissioni temporanee con compiti speciali. 5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può infine istituire al proprio interno Commissioni aventi funzione di controllo o di garanzia o compiti di indagine sull’attività dell'Amministrazione; la presidenza di tali Commissioni è attribuita, con le modalità stabilite dal regolamento, a Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Il regolamento ne disciplina, altresì, i poteri, la composizione ed il funzionamento. Art. 28 - Convocazione del Consiglio 1. Le riunioni del Consiglio sono convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza. 2. Il Consiglio può essere convocato d’urgenza nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Art. 29 - Presidenza del Consiglio 1. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere Anziano, vale a dire dal Consigliere eletto con la più elevata cifra individuale e, a parità di cifra, da quello più anziano d'età, esclusi dal computo i candidati risultati non eletti alla carica di Sindaco ma proclamati Consiglieri Comunali. 2. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale elegge il Presidente a scrutinio segreto. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Al Presidente del Consiglio spettano la determinazione dell’ordine del giorno, la convocazione e la direzione dell’assemblea. 4. Il Presidente del Consiglio assicura ai singoli consiglieri e ai gruppi consiliari una adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio nelle forme stabilite dal regolamento. 5. Il Presidente, con la collaborazione della Conferenza dei Capigruppo, sovraintende all’organizzazione dei servizi occorrenti al funzionamento del Consiglio Comunale. 6. In caso di assenza, impedimento o mancata elezione del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere Anziano o, in sua assenza, dal Consigliere che segue immediatamente nell'ordine di anzianità come sopra individuato. 7. Il Consiglio può revocare il Presidente esclusivamente per gravi o ripetute violazioni dello Statuto o del Regolamento, mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno dodici consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; durante tale periodo e fino alla discussione della mozione le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere Anziano ai sensi del comma 6. 8. In caso di dimissioni del Presidente, sua revoca o volontaria cessazione dalla carica, il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla elezione del nuovo Presidente come previsto dal presente articolo. Art. 30 - Convocazione per iniziativa dei Consiglieri e del Sindaco 1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri in carica o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; la relativa seduta ha luogo entro venti giorni dalla presentazione al Protocollo della richiesta. 2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina le modalità per la presentazione delle richieste di cui al comma precedente, per la verifica dell’ammissibilità delle stesse e per lo svolgimento dell’attività istruttoria eventualmente necessaria. Art. 31 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, arrotondato per eccesso all’unità superiore in caso di cifra decimale, e a maggioranza assoluta dei votanti. 2. Sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza. Art. 32 - Pubblicità delle sedute 1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, con le modalità e salvi i casi previsti dal regolamento. Art. 33 - Votazioni e funzionamento del Consiglio 1. Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone che debbono essere effettuate a scrutinio segreto. 2. Per le nomine e le designazioni che rientrano nella competenza del Consiglio si applica, in deroga al disposto dell'articolo 31, comma 1, il principio della maggioranza relativa. 3. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono demandate ad apposito regolamento. Art. 34 - Verbalizzazione 1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'adunanza. 2. In caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento del titolare, le funzioni predette spettano al Vicesegretario Generale. 3. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte dal Vicesegretario o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Comunale. 4. Il regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica. CAPO III° - La Giunta Comunale Art. 35 - Riserva di legge 1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero massimo degli assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica. 2. Nelle predette materie il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione. Art. 36 - Natura e funzioni della Giunta 1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco. Art. 37 - Composizione e presidenza 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore a nove, ivi compreso il Vicesindaco. Alla nomina, che può riguardare anche cittadini estranei al Consiglio purché provvisti dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, provvede il Sindaco con proprio decreto. 2. Il decreto sindacale di cui al comma precedente fissa la composizione numerica della Giunta nei limiti stabiliti dal presente articolo. Con successivo decreto, nel rispetto dei limiti suddetti, il numero dei componenti della Giunta può essere modificato dal Sindaco, in aumento o in diminuzione, in occasione della nomina, della revoca o della presa d’atto delle dimissioni o, comunque, della cessazione dalla carica di uno o più Assessori; dei provvedimenti adottati il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. 3. Non possono essere nominati assessori del Comune di Varese coloro che siano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione con sentenza passata in giudicato. 4. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare in qualsiasi forma attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. La violazione di tale dovere comporta la decadenza dalla delega nelle materie suddette. 5. Nell'ambito del Comune, la carica di Vicesindaco o assessore è incompatibile con quella di consigliere: conseguentemente, qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Vicesindaco o assessore, cessa dalla prima carica all'atto della nuova nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza della Giunta spetta al Vicesindaco o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, all'Assessore Anziano. Art. 38 - Anzianità degli Assessori 1. I nominativi degli Assessori debbono essere disposti, nel decreto sindacale di nomina, nell'ordine di anzianità voluto dallo stesso Sindaco. 2. Risulta pertanto Anziano l’Assessore che, nell'ordine di cui al comma precedente, occupa il primo posto. 3. All'Assessore Anziano spetta, in subordine al Vicesindaco, la sostituzione del Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale sia quale ufficiale del Governo. Art. 39 - Durata in carica della Giunta 1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco ovvero, nei casi espressamente previsti dalla legge, fino alla nomina di un Commissario. Art. 40 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta. Art. 41 - Mozione di sfiducia 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno dodici Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Art. 42 - Cessazione di singoli componenti della Giunta 1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, rimozione, revoca, decadenza o decesso. 2. I relativi provvedimenti vengono adottati dal Sindaco ai sensi del secondo comma dell’articolo 37, indicando contestualmente la posizione nell’ordine di anzianità degli Assessori. Art. 43 - Funzionamento della Giunta 1. L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo quanto disposto dal successivo articolo 52. 2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse. 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, dirigenti comunali ovvero anche soggetti esterni per determinazione del Sindaco o su proposta degli Assessori. 5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti. 6. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 7. Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di Segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente articolo 34, intendendosi sostituito l'Assessore al Consigliere Comunale nell'ipotesi di cui al comma 3 del predetto articolo. Art. 44 - Attribuzioni della Giunta in materia di rapporti col Consiglio 1. Appartiene alla competenza della Giunta: a) svolgere attività di impulso nei confronti del Consiglio proponendo l’adozione di provvedimenti di competenza consiliare; b) collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'effettuazione delle conseguenti scelte; c) predisporre il progetto di bilancio preventivo annuale, con annessa relazione previsionale e programmatica, nonché quello del bilancio pluriennale; d) presentare la proposta di deliberazione del rendiconto di gestione; e) riferire al Consiglio annualmente, e comunque alle scadenze previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità, circa la propria attività, mediante apposita relazione da presentare unitamente a quella del Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 45 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria 1. Appartiene alla competenza della Giunta: a) compiere tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco; b) adottare i provvedimenti relativi alle indennità di carica dei propri componenti; c) approvare la proposta del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; d) approvare i progetti preliminari delle opere pubbliche, ad eccezione di quelli che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; i progetti definitivi ed esecutivi quando l’approvazione del progetto preliminare è di competenza del Consiglio Comunale; e) tenere i rapporti con le libere forme associative e con gli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto; f) proporre, sulla base dei criteri generali fissati nell’apposito regolamento deliberato dal Consiglio, la concessione di contributi a terzi (enti, organismi, associazioni o singoli), ai fini della successiva adozione del conseguente provvedimento dirigenziale; g) deliberare la costituzione in giudizio del Comune, come attore o come convenuto, sia in sede civile che amministrativa, nominare i difensori delle ragioni del Comune ed approvare le transazioni; h) approvare le variazioni meramente quantitative dei tributi e dei contributi parafiscali, che non incidano su aspetti ordinamentali/regolamentari; i) approvare le variazioni meramente quantitative delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, che non incidano su aspetti regolamentari; l) approvare il piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale, nonché le relative variazioni; m)deliberare i prelievi dal fondo di riserva, disponendo circa l’utilizzazione delle somme prelevate; n) stabilire le forme di esercizio dei poteri in seno alle assemblee ordinarie delle società partecipate e determinare le modalità di svolgimento del controllo analogo sulle società interamente partecipate; o) nominare e revocare gli organismi, le commissioni ed i comitati tecnici operanti all’interno dell’Amministrazione; p) deliberare in materia di toponomastica. Art. 46 - Attribuzioni della Giunta in materia organizzativa 1. Appartiene alla competenza della Giunta: a) approvare, nell'ambito dei principi organizzativi generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; b) approvare la dotazione organica globale del personale e l’assetto organizzativo corrente e relative variazioni; c) fissare i criteri per l’analisi e la valutazione dei carichi funzionali di lavoro ed il controllo di gestione; d) fissare i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei Dirigenti; e) fissare i criteri per la valutazione ed il controllo strategico in ordine alla congruenza tra obiettivi e risultati di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico. Art. 47 - Attribuzioni della Giunta in materia di gestione del personale 1. Appartiene alla competenza della Giunta: a) disciplinare lo stato giuridico e retributivo del personale, in attuazione delle leggi e dei contratti nazionali di lavoro, nell’ambito del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; b) autorizzare la sottoscrizione dei contratti di lavoro decentrati. Art. 48 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta 1. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendole alla ratifica consiliare nei termini di legge. 2. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare. 3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per definire i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata. CAPO IV° - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Art. 49 - Norme comuni 1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate nell'albo pretorio informatico del Comune di Varese per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e nel sito internet istituzionale per la consultazione permanente. 2. L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinata dalla legge. 3. Le modalità delle pubblicazioni all’albo pretorio informatico sono disciplinate con regolamento. CAPO V° - Il Sindaco Art. 50 - Natura e funzioni del Sindaco 1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale del Governo. 2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla. 3. Il Sindaco presta giuramento avanti il Consiglio Comunale a termini di legge. Art. 51 - Presentazione in Consiglio Comunale degli indirizzi di governo 1. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di insediamento, il Sindaco presenta in Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2. Nel corso della seduta di cui al comma precedente il Sindaco mette a disposizione dei singoli consiglieri il testo del programma per consentirne un’accurata valutazione. 3. La successiva procedura è regolata dall’articolo 13. Art. 52 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. 2. In qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco: a) rappresenta, anche in giudizio, l'Ente; b) nomina, convoca e presiede la Giunta; c) promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, delegando specifiche funzioni; d) revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio, e adotta tutti gli altri provvedimenti inerenti la cessazione dalle cariche assessorili e la relativa surroga; e) provvede alla direzione ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, attuando gli indirizzi del Consiglio Comunale; f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; g) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario Generale; h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; i) esercita la funzione di raccordo tra l’attività di indirizzo e controllo degli organi di governo e la gestione amministrativa svolta dalla dirigenza. Per tale funzione si avvale del Segretario Generale, cui è affidata la responsabilità della complessiva coerenza dell’azione degli apparati amministrativi dell’Ente; l) rappresenta il Comune in giudizio, sia nella veste di attore che di convenuto, su conforme deliberazione della Giunta; m)dà direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia locale; n) nomina i messi notificatori; o) aderisce, sentita la Giunta, agli accordi di programma disciplinati dal successivo articolo 99; p) coordina – nell’ambito della disciplina vigente e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio – gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; q) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dal presente Statuto in conformità alla legge; r) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto del vigente regolamento in materia, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; s) partecipa alle riunioni e può chiedere la convocazione del “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possano comportare turbamenti dell’ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Art. 53 - Poteri di ordinanza del Sindaco 1. Quale Ufficiale del Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. 2. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi. 4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e a quello successivo. Art. 54 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo 1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. TITOLO III° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI CAPO I° - Uffici e personale Art. 55 - Regolamento e organizzazione del personale 1. La Giunta Comunale disciplina mediante regolamento l’ordinamento dei servizi e degli uffici comunali, definendo indirizzi, strumenti e modalità di realizzazione dei servizi che la legge e lo Statuto attribuiscono alla competenza del Comune, nel rispetto delle politiche attuative prescelte dagli organi di governo dell’Ente, in conformità ai principi fondamentali e secondo i criteri generali di seguito declinati. 2. Costituiscono principi fondamentali di organizzazione: a) la distinzione tra funzioni di governo, di indirizzo politico e di controllo e funzioni gestionali di attuazione delle stesse; b) la dinamicità e la flessibilità di adeguamento dell’organizzazione comunale rispetto ai cambiamenti del contesto ambientale e delle scelte di governo. 3. Costituiscono criteri generali di organizzazione: a) l’autonomia, riferita alla discrezionalità dell’Ente nel definire la propria organizzazione; b) la funzionalità, riferita alla congruenza tra mezzi (risorse e modalità gestionali) e finalità; c) l’economicità di gestione, riferita al rapporto tra proventi e costi, complessivo e nei singoli servizi; d) la professionalità riferita alle mansioni attribuite; e) la responsabilità, sia esterna che interna; f) il perseguimento della qualità dei servizi e degli interventi. 4. Il regolamento fissa, altresì, le politiche del personale che l’Ente adotta per l’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane. 5. Sono disciplinate nel regolamento le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali e selettive, nonché gli indirizzi di mobilità interna, nell’ottica della migliore corrispondenza tra fabbisogni organizzativi ed attitudini personali delle risorse umane. Art. 56 - Struttura dell'Ente 1. L’organizzazione comunale si articola secondo distinti livelli strutturali definiti dal Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Tale articolazione può variare nel tempo in relazione agli indirizzi di governo, secondo le direttrici strategiche d’intervento dell’organizzazione comunale: − sviluppo del territorio; − servizi alle persone; − servizi interni di programmazione, supporto e controllo dell’attività. Art. 57 - Funzionamento dell'Ente e processo di programmazione e controllo 1. Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione e il perseguimento degli obiettivi ed il controllo dei risultati da parte degli organi che costituiscono il sistema decisionale e di direzione: I. organi di governo: Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta Comunale; II. organi tecnici di gestione: Segretario Generale e Dirigenti. 2. La programmazione e il controllo direzionale dell’Ente si svolgono secondo le seguenti fasi: programma di mandato del Sindaco; − formulazione degli indirizzi e delle strategie generali da parte degli organi di governo; − affidamento degli incarichi dirigenziali da parte del Sindaco, in coerenza con le attribuzioni e gli obiettivi dirigenziali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione; − approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria da parte degli organi di governo, anche tramite le proposte dirigenziali di piani e progetti attuativi degli indirizzi e delle strategie generali; − atti gestionali dei dirigenti, di attuazione dei piani e progetti approvati o di indirizzo operativo agli uffici sottoposti ovvero di rendicontazione per gli organi di governo, con verifiche periodiche per eventuali ipotesi di correzione di programmi, piani e progetti operativi. Art. 58 - Organi e competenze di governo 1. Gli organi di governo dell’Ente stabiliscono gli indirizzi generali dell’Amministrazione, li traducono in obiettivi strategici e programmi di attività, ne controllano l’attuazione, verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive da essi impartite. 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale definiscono ed approvano le strategie ed i programmi operativi per realizzare gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale, con riferimento prioritario al programma di mandato del Sindaco, che può essere periodicamente aggiornato. 3. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l’integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto o programma. 4. Il Sindaco e gli Assessori impartiscono direttive al fine di stabilire le politiche secondo cui attuare il programma di mandato, e quindi i criteri a cui i Dirigenti devono attenersi e le finalità da conseguire nell’attuazione di programmi e progetti, ed in generale nell’esercizio delle proprie funzioni. Gli stessi Assessori relazionano periodicamente alla Giunta Comunale sullo stato dei programmi. 5. Nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta riporta, armonizza ed integra i programmi settoriali e definisce le modalità con cui attuare obiettivi operativi, assegnare le risorse, controllare i risultati conseguiti. Art. 59 - Segretario Generale 1. Il Segretario Generale: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; b) assicura il coordinamento dei Dirigenti, rispetto ai quali assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; c) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. 2. Il Segretario Generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo; spetta in particolare al Segretario Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta del piano esecutivo di gestione. Art. 60 - Vicesegretario Generale 1. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale. Il Vicesegretario Generale coadiuva il titolare dell’ufficio nell’esercizio delle funzioni statutarie e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo. 2. In caso di assenza o temporaneo impedimento contemporaneo del Segretario Generale e del Vicesegretario, le funzioni relative possono essere attribuite dal Sindaco ad altro Dirigente di ruolo, in possesso dei requisiti per l’accesso alla carriera di Segretario, che assume la qualifica di Vicesegretario aggiunto nei limiti delle attribuzioni conferite. Art. 61 - Dirigenti 1. I Dirigenti presidiano al massimo livello organizzativo la struttura operativa dell’Ente, esercitando competenze decisionali, propositive e consultive. 2. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi svolgono nei settori di rispettiva competenza le funzioni datoriali di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ad essi spettano inoltre tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o loro espressamente attribuiti per disposizione di legge. 3. Essi rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Art. 62 - Conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, con provvedimento motivato, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo, in conformità agli accordi derivanti dal Contratto Nazionale di Lavoro o dalla contrattazione decentrata, ove applicabili. 3. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere adeguatamente motivati. 4. In sede di presentazione del Rendiconto di gestione il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell’attività ed alle esigenze dei servizi. Art. 63 - Incarichi di dirigenza e collaborazione professionale 1. Previa motivata deliberazione della Giunta la copertura di posti vacanti relativi a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con specifica motivazione, di diritto privato. Il periodo da assumere a base del contratto non può essere inferiore al semestre e non può eccedere l’anno, rinnovabile entro il limite temporale di durata del mandato elettivo del Sindaco, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione dei programmi. L’incarico può essere risolto anticipatamente, con motivato decreto del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal Dirigente risulti inadeguato. 2. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la possibilità di avvalersi, in caso di comprovata necessità, di collaborazioni esterne, con adeguato contenuto di professionalità, per obiettivi predeterminati e con contratti a termine. 3. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i relativi contratti di cui ai commi precedenti, secondo quanto previsto dalla legge, con riferimento particolare agli incarichi professionali e alla costituzione di eventuali uffici di staff. Art. 64 - Responsabilità del personale 1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile dedicate al lavoro nell’impresa, e, quindi, anche dagli articoli 2104 – 2106 che, rispettivamente, definiscono la diligenza richiesta al prestatore di lavoro nell’esecuzione della prestazione lavorativa, individuano in capo al dipendente un obbligo di fedeltà e contemplano sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Si richiamano allo scopo i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché le prescrizioni riconducibili alle norme del codice civile. CAPO II° - Servizi pubblici locali Art. 65 - Attribuzioni del Comune 1. Il Comune nell’ambito della propria competenza provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2. La gestione, l’affidamento e l’erogazione dei servizi pubblici locali sono disciplinati dalle specifiche normative comunitarie, statali e regionali. Art. 66 - Servizi pubblici a rilevanza comunale 1. A titolo meramente esemplificativo costituiscono servizi pubblici locali: a) la gestione delle risorse idriche; b) la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la pulizia/spazzamento di strade e aree pubbliche; c) la distribuzione ed erogazione del gas; d) il teleriscaldamento e i servizi ad esso correlati; e) l’organizzazione e la gestione dei parcheggi pubblici e della sosta a pagamento; f) il trasporto pubblico locale urbano su gomma e a fune; g) il trasporto pubblico dei diversamente abili e persone in stato di bisogno; h) la gestione di asili nido e scuole per l’infanzia; nonché i servizi a garanzia del diritto allo studio, anche di alunni disabili; i) il servizio assistenziale/ricreativo per anziani; l) la scuola civica di musica; m)l’illuminazione pubblica; n) la gestione dei servizi cimiteriali e l’illuminazione votiva. 2. È facoltà del Consiglio comunale deliberare con proprio provvedimento motivato l’istituzione di ulteriori servizi pubblici a rilevanza comunale. Art. 67 - Aziende speciali 1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto. 2. Sono organi dell'azienda speciale: a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati con decreto del Sindaco, all'esterno del Consiglio Comunale, fra candidati provvisti dei requisiti per la elezione a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e amministrativa derivante da studi compiuti, da funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero da uffici pubblici ricoperti; b) il Presidente, nominato dal Sindaco con lo stesso decreto di cui alla precedente lettera a), sempre all'esterno del Consiglio Comunale e scelto fra candidati provvisti dei medesimi requisiti; c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, da nominarsi da parte del Consiglio di Amministrazione. 3. L'eventuale revoca, integrale o parziale, del Consiglio di Amministrazione compete al Sindaco, che vi provvede con proprio motivato decreto. 4. Dei propri decreti il Sindaco dà informazione scritta ai Capigruppo consiliari. 5. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 6. Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali di cui al precedente articolo 20, lett. g), verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. Art. 68 - Istituzioni 1. Il Consiglio Comunale può deliberare, per l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, educativi, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale. 2. Per la composizione degli organi dell'istituzione, la loro nomina e la revoca nonché l'informazione ai Capigruppo consiliari, valgono le norme contenute nel precedente articolo 67, salve le specificazioni in sede regolamentare. 3. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente articolo e da appositi regolamenti comunali, deliberati contestualmente alla loro costituzione. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 5. Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali di cui al precedente articolo 20, lett. g), verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. TITOLO IV° - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE CAPO I° - Norme generali Art. 69 - Riserva di legge 1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge. Art. 70 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva e regolamentare 1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva e regolamentare autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio. Art. 71 - Finanza comunale 1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte e tasse proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici, d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore della Civica Amministrazione. 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza. 4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. 5. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa. Art. 72 - Amministrazione dei beni comunali 1. Gli uffici curano la tenuta e il costante aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene comunque sottoposto a revisione decennale, salva la facoltà del Sindaco di disporre la revisione straordinaria in qualsiasi momento, anche ai fini della loro valorizzazione o alienazione. 2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi a titolo oneroso, mentre i beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione. 3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate, se non diversamente vincolate, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché per il miglioramento e l’incremento del demanio e del patrimonio comunale. 4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili è attribuita alla Giunta Comunale. Art. 73 - Attività contrattuale 1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa resa esecutiva ai sensi di legge. 3. La determinazione deve indicare, oltre all'importo di spesa: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base. 4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 5. Il Comune provvede a disciplinare l’attività contrattuale mediante apposito regolamento. CAPO II° - Gestione finanziaria Art. 74 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale 1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre, ovvero entro il termine come differito con decreto ministeriale, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Art. 75 - Rendiconto di gestione 1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico. 2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge. 3. Il rendiconto di gestione deve contenere tutti gli elementi atti all'effettivo controllo di gestione in merito alla valutazione di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti dall'Ente. 4. Il rendiconto di gestione è corredato da una relazione illustrativa della Giunta in cui vengono espresse le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché dalla relazione dell’organo di revisione di cui al successivo articolo 77. Art. 76 - Tesoreria comunale 1. Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare: a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate mediante ordinativi all’incasso o dai concessionari per la riscossione; b) il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo disposte mediante ordinativo con l’osservanza delle norme pattuite nell’apposita convenzione; c) la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o da norme pattizie. 2. L’individuazione del Tesoriere ed i suoi rapporti con il Comune sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione. CAPO III° - Revisione economico-finanziaria Art. 77 - Collegio dei Revisori dei Conti: nomina e durata in carica 1. La composizione, i criteri, le procedure di nomina e la durata del mandato del Collegio dei Revisori, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità rispetto alla carica sono stabilite dalla legge. 2. Il Consiglio Comunale fissa la misura del compenso spettante ai revisori in base alla normativa vigente. Art. 78 - Collegio dei Revisori dei Conti: attribuzioni e funzionamento 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico-finanziaria; b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune; c) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione nel campo economico-finanziario e patrimoniale. 2. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne debbono riferire immediatamente al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) ha diritto di accedere agli atti e documenti comunali e di ricevere tempestivamente tutti gli ordini del giorno del Consiglio e della Giunta Comunale; b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione; c) redige apposita relazione sugli aspetti tecnici del bilancio preventivo annuale e pluriennale; d) risponde ad eventuali quesiti su casi specifici formulati per iscritto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio. 4. Ogni singolo revisore può agire autonomamente nelle attività di competenza, fatta salva la collegialità nelle decisioni dell'organo. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta al mese; delle riunioni è redatto processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. 6. Le deliberazioni del Collegio vengono prese a maggioranza, senza possibilità di astensione; il revisore dissenziente ha comunque diritto di fare iscrivere a verbale il proprio motivato dissenso. 7. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di almeno due revisori. 8. In caso di inadempimento o inerzia del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Sindaco. 9. Per quanto concerne il funzionamento dell’organo di revisione si fa riferimento, oltre che alle norme contenute nei precedenti commi, al Regolamento comunale di contabilità. 10. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Revisori dei Conti che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del loro mandato, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente. Art. 79 - Controllo economico della gestione 1. È previsto nell'organizzazione amministrativa del Comune il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del Regolamento di contabilità, con lo scopo di perseguire un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, assicurando nel contempo l'equilibrio economico del bilancio comunale. 2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici. 3. Il controllo di gestione è attuato dall'organizzazione comunale d'intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, che svolge funzioni di collaborazione e supporto. TITOLO V° - ATTIVITÀ NORMATIVA CAPO I° - Potestà regolamentare Art. 80 - Regolamenti comunali 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle norme del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti: a) per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione; b) per il funzionamento degli organi e per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; c) per le nomine e le designazioni di competenza comunale; d) per la disciplina della contabilità e dei contratti; e) per le altre materie che formano oggetto della potestà regolamentare del Comune. 2. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti medesimi. Art. 81 - Proposizione e adozione dei regolamenti di competenza consiliare 1. Gli schemi di regolamento di competenza consiliare vengono proposti al Consiglio Comunale da singoli consiglieri o da raggruppamenti di essi, dalle Commissioni Consiliari, ovvero dalla Giunta Comunale. Su tutte le proposte la Giunta Comunale esprime un parere non vincolante per il Consiglio Comunale. La discussione in Consiglio Comunale deve avvenire entro quattro mesi dalla presentazione al Presidente del Consiglio delle proposte degli schemi o delle modifiche regolamentari. 2. Gli schemi di regolamento in materia economico-finanziaria e contrattuale devono essere corredati del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 3. La deliberazione con cui il Consiglio Comunale adotta il regolamento deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale quorum vale anche per le modifiche regolamentari. Art. 82 - Entrata in vigore dei regolamenti 1. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione o nel termine posteriore fissato dalla legge o dalla deliberazione di adozione. CAPO II° - Ordinanze sindacali Art. 83 - Norme applicabili 1. Il potere di ordinanza del Sindaco, in qualità sia di Capo dell'Amministrazione sia di Ufficiale del Governo, è disciplinato dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nell'articolo 53 del presente Statuto. TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI CAPO I° - Partecipazione popolare Art. 84 - Libero associazionismo 1. Il Comune valorizza le libere associazioni tra i cittadini ed i residenti operanti nel territorio comunale, anche organizzate in forme interassociative. 2. La valorizzazione dell'associazionismo sia a livello comunale, sia su base di quartiere, rione o frazione si attua con i criteri, le forme e le modalità fissati dal regolamento. 3. Il Comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Art. 85 - Organismi di partecipazione 1. Il Comune promuove e favorisce organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere, rione o frazione. 2. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini singoli od associati alla vita civica, può istituire apposite consulte tematiche, su questioni di carattere sociale, ambientale, economico e culturale. 3. Le modalità di costituzione e la composizione di tali organismi, nonché i rapporti fra essi e gli organi comunali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti. Art. 86 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono sulla loro sfera giuridica in quanto portatori di interessi e diritti tutelati, mediante l’osservanza delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo. 2. Il regolamento indica le modalità per la partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati. 3. In conformità alla legge, è sottratta alla partecipazione anzidetta l'attività del Comune diretta alla emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione: a) atti normativi; b) atti amministrativi generali; c) atti di pianificazione e di programmazione; d) atti di natura tributaria e tariffaria. Art. 87 - Consultazioni della popolazione 1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di altri organismi, delibera la consultazione della popolazione, considerata per intero oppure per settori, categorie o gruppi. 2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità civica su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare. 3. Le modalità di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito regolamento comunale. 4. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti adottati dall'organo competente che motiverà l’eventuale mancato accoglimento. 5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che intendano effettuarla a loro spese. 6. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali. CAPO II° - Iniziative popolari Art. 88 - Istanze, petizioni e proposte 1. Gli elettori del Comune possono rivolgere agli organi comunali istanze e petizioni relative a problemi di rilevanza cittadina o rionale, nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti. 2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Commissione provvedono ad iscrivere le petizioni e proposte all'ordine del giorno dei competenti organi collegiali entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo comunale. 3. Alle istanze, petizioni e proposte rivolte ad organi individuali deve essere data risposta nei termini previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo. 4. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini. Per le petizioni e le proposte rivolte ad organi comunali è prescritta la sottoscrizione di non meno di trecento elettori; peraltro, ogniqualvolta le stesse risultino sottoscritte da almeno duemila elettori, il Consiglio Comunale avrà l'obbligo di trattare in apposita seduta l'argomento che ne è oggetto. 5. Agli effetti del precedente comma, si intende: a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti; b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento; c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere. 6. L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del regolamento sulla partecipazione popolare. 7. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte devono essere adeguatamente motivate. Art. 89 - Referendum 1. Il referendum, che può avere soltanto carattere consultivo, è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali. 2. Il referendum è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano un numero pari al 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune all’ultimo rilevamento valido. 3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 4. Il Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità del referendum con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati quando la richiesta provenga dai cittadini elettori. 5. La raccolta delle firme prescritte deve avvenire, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento consiliare di cui al comma precedente al Comitato promotore dell'iniziativa referendaria. 6. Il referendum consultivo può essere richiesto su argomenti inerenti problemi della città, esclusi: a) i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente statuto; b) i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze; c) i provvedimenti concernenti il personale comunale; d) i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale; e) i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio; f) i provvedimenti in materia di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria. 7. L'indizione di un referendum consultivo sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso, salvo che la mancata adozione della decisione possa arrecare all’ente un danno patrimoniale certo e grave, da accertarsi da parte del Consiglio Comunale sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. 8. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con consultazioni elettorali amministrative. 9. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento, che può prevedere anche il potere di iniziativa del Comune per l'indizione, d'intesa con gli altri Comuni interessati, di referendum consultivi su base sovracomunale. 10. Gli istituti partecipativi di cui all’art. 88 ed al presente possono essere attuati anche in ambiti territoriali più ristretti, prendendo a riferimento per le firme gli elettori dei seggi compresi nel territorio di pertinenza. Art. 90 - Effetti del referendum 1. Il referendum è valido a prescindere dal numero dei partecipanti al voto. 2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza dei votanti; in caso contrario, è dichiarato respinto. 3. Il Presidente del Consiglio è tenuto, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, ad informarne il Consiglio Comunale che ne farà oggetto di apposita determinazione. 4. Il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, nel corso dello stesso mandato amministrativo e comunque non prima di tre anni dalla proclamazione dell’esito. Art. 91 - Azione popolare 1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. 2. La Giunta Comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione in giudizio. 3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore. 4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione. CAPO III° - Diritto di accesso e di informazione Art. 92 - Pubblicità degli atti amministrativi 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o, in via temporanea, per le fattispecie e con le modalità espressamente stabilite dal Regolamento per l’esercizio del diritto d’accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 2. Nel regolamento di cui al comma precedente sono specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità. Art. 93 - Accesso agli atti e documenti amministrativi 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto ai cittadini singoli o associati che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Il regolamento per l’esercizio del diritto di accesso assicura ai cittadini del Comune, singoli o associati, la gratuità dell’accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 4. Il regolamento inoltre: a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso; b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge; c) detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente articolo 92; d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale; e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione. Art. 94 - Informazione 1. Il regolamento per l’esercizio del diritto di accesso detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso. TITOLO VII° - RAPPORTI CON ALTRI ENTI CAPO I° - Regione e Provincia Art. 95 - Cooperazione, programmazione e pianificazione 1. Secondo i principi indicati dalla legge regionale, il Comune coopera con la Regione e con la Provincia, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrata. 2. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formulando proprie proposte che, unitamente a quelle degli altri Comuni dell'ambito provinciale, vengono raccolte e coordinate dalla Provincia. 3. Nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, il Comune si attiene agli obiettivi generali di assetto del territorio e alle procedure indicati dalla legge regionale. 4. Rientra nelle attribuzioni della Provincia l'accertamento della compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. Art. 96 - Circoscrizioni provinciali 1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, di cui all'articolo 133 della Costituzione, in conformità alle norme a tal fine emanate dalla Regione. 2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. CAPO II° - Forme associative e di cooperazione – Accordi di programma Art. 97 - Convenzioni 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Art. 98 - Consorzi 1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'amministrazione consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio, quali specificati nel relativo Statuto. 4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio. Art. 99 - Accordi di programma 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di: a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati; b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti; d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. 2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni anzidette, è approvato con atto formale del Sindaco. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 6. La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune. TITOLO VIII° - NORME FINALI Art. 100 - Adeguamento della disciplina statutaria 1. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo Statuto qualora entrino in vigore delle leggi che, enunciando espressamente principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa del Comune, comportino l’abrogazione di norme statutarie con essi incompatibili. Art. 101 - Modifiche statutarie 1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno. 2. Gli emendamenti presentati sulle proposte di modifiche statutarie sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salva la maggioranza qualificata richiesta per l’approvazione definitiva del nuovo testo statutario o dei singoli articoli, posti in votazione come eventualmente emendati. 3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. 4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo. Art. 102 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto 1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e nell’albo informatico dell’Ente per trenta giorni consecutivi. 2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e dei soggetti di cui al precedente articolo 7. 4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo informatico. Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Varese dichiara che lo Statuto originario, pubblicato all’Albo pretorio comunale dal 5.2.1992 al 5.3.1992 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9/46 del 24.2.1992, è entrato in vigore il 25.3.1992. Dichiara altresì che: 1°) le norme di adeguamento sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale dal 28.7.1995 al 26.8.1995 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33/5 in data 14.8.1995 e sono entrate in vigore il 13.9.1995; 2°) le modifiche, approvate con deliberazioni consiliari nn. 48 del 16.3.1998, 53 del 6.4.1998 e 57 del 7.4.1998, sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale dal 19.5.1998 al 17.6.1998 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21/3 in data 25.5.1998 e sono entrate in vigore il 24.6.1998; 3°) le ulteriori modifiche, approvate con deliberazione consiliare n. 2 del 14.1.2002 sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale dal 18.1.2002 al 16.2.2002, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie straordinaria inserzioni - n. 16/2 del 15.4.2002 e sono entrate in vigore il 17.2.2002; 4°) la modifica dell’art. 37, comma 1, approvata con deliberazione consiliare n. 70/N del 20.12.2002 è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale dal 14.1.2003 al 12.2.2003, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie straordinaria inserzioni – del 26.5.2003 ed è entrata in vigore il 13.2.2003; 5°) ulteriori modifiche sono state apportate all’art. 26, comma 1, con deliberazione consiliare n. 50 del 30.9.2008 e all’art. 8, comma 3, lettera e) con deliberazione consiliare n. 54 del 16.10.2008; 6°) le ulteriori modifiche, approvate con deliberazione consiliare n. 57 del 28.9.2015 sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale dal 21.10.2015 al 20.11.2015, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 18.11.2015 e sono entrate in vigore il 21.11.2015. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco Tramontana Varese, 21 novembre 2015