comparazione internazionale dell`assicurazione infortuni individuale

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11° Convegno R.I.B.
Tutele infortunistiche obbligatorie
e volontarie: scenari evolutivi
St. Jean Cap Ferrat - 5/6/7 Novembre 2004
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SOMMARIO
● Sig. Franco Curioni
● Prof. Paolo Cortivo
R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano
Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale
nell’Università di Padova, Padova
Introduzione.
Dott.ssa Cristina Mazzarolo
● Dott. Fabio Cerchiai
Presidente ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici, Roma
Tutela assicurativa privata e pubblica: possibile evoluzione
del rapporto?
● Dott. Alessio Izzo
Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale
e delle Assicurazioni, Padova
Comparazione internazionale dell’assicurazione infortuni individuale.
● Dott. Stefano Lassa
SCOR Italia, Milano
La copertura GAV: l’esperienza Francese.
R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano
● Avv. David Morganti
Grandi rischi anche alla luce del pericolo terrorismo:
aspetti assuntivi e riassicurativi.
Studio Legale Morganti - Associazione Professionale, Roma
La prevenzione e tutela assicurativa dell’INAIL.
● Dott. Vittorio Smiroldo
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, Roma
Rischi sportivi - assicurazione contro gli infortuni o perdite pecuniarie.
● Dott. Luigi Mastroroberto
● Dott. Roberto Gussoni
ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,
Milano
Tendenze evolutive dell’assicurazione infortuni.
Studio Mastroroberto - Consulente Centrale Unipol, Bologna
● Dott. Federico Corradini
Il danno biologico nella polizza infortuni: opportunità e prospettive.
● Dott. Dario Dalla Torre
Assicurazioni Generali S.p.A., Mogliano Veneto
Assicurazione infortuni sul lavoro: raffronto tra alcuni sistemi senza
monopolio pubblico.
● Avv. Maurizio Hazan
Unipol Assicurazioni S.p.A., Bologna
Quali spazi operativi per le compagnie private dopo
la riforma dell’INAIL?
● Sig. Franco Curioni
R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano
Chiusura dei lavori.
Studio Legale Taurini & Hazan, Milano
Disciplina civilistica dell’assicurazione danni e dell’assicurazione vita
applicabile all’assicurazione infortuni.
● Dott. Piergiuseppe Scoglio
Europ Assistance Italia, Milano
Europ Assistance e il valore aggiunto dell’assicurazione assistenza
abbinata all’assicurazione infortuni.
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INTRODUZIONE
Sig. Franco Curioni - R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A. - Milano
Dopo un caloroso benvenuto
del Presidente della Rib, Franco Curioni, il chairman del
convegno, Fausto Panzeri,
introduce i lavori congressuali che si svolgeranno in due
giornate. Comunico inoltre
che al termine delle relazioni
si terrà una tavola rotonda cui
parteciperanno tutti i relatori e sarà aperta al dibattito con
i partecipanti al convegno. Negli atti del convegno, pubblicati in questo fascicolo, sono presenti tutte le relazioni.
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TUTELA ASSICURATIVA PRIVATA E PUBBLICA:
POSSIBILE EVOLUZIONE DEL RAPPORTO?
Dott. Fabio Cerchiai - Presidente ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Roma
Signore e Signori,
è con grande piacere che ho
accettato di prendere parte
ai lavori di questo 11° Convegno annuale organizzato
da Reinsurance International
Brokers. Il piacere deriva - oltre che, ovviamente, dalla bellezza dei luoghi che ci circondano - dal tema che gli organizzatori hanno individuato
per l’occasione. Tema, quello delle tutele infortunistiche
obbligatorie e volontarie, che forse è oggi meno al centro dell’attenzione dei media di quanto non fosse qualche
anno fa, ma che, in realtà, conserva ancora tutta la sua
importanza ed attualità.
Necessità di affrontare
il cambiamento.
Mi ha colpito il fatto che sia nel titolo generale del convegno sia in quello della relazione che mi è stata assegnata
vi sia un riferimento al termine “evoluzione”. Evoluzione
significa cambiamento e credo che mai come in questi
tempi sia percepibile da parte di tutti la necessità di gestire consapevolmente le forze che, sempre più intense,
spingono verso il cambiamento.
Tale necessità riguarda gli individui e riguarda, a maggior
ragione, le istituzioni. E’ ormai chiaro che nessuna istituzione, pubblica o privata che sia, può sopravvivere senza
adattarsi al cambiamento.
L’esempio, recente, del settore
assicurativo.
Consideriamo, ad esempio, il settore assicurativo privato e quello che è successo negli anni appena trascorsi.
Chi avrebbe immaginato, prima dell’11 settembre 2001,
quali dimensioni avrebbe potuto raggiungere il rischio terroristico? Chi avrebbe potuto prevedere, nel corso degli
anni ’80 e di buona parte degli anni ’90, che i rendimenti dei mercati finanziari sarebbero scesi ai livelli attuali e,
per di più, che al declino dei tassi dei titoli a reddito fisso
si sarebbe affiancato un parallelo calo delle quotazioni
azionarie?
I fenomeni che ho citato, sicuramente i più eclatanti ma
certo non gli unici, hanno concorso a determinare profondi cambiamenti nel modo di operare delle imprese di
assicurazione, che sono state spinte a rivedere modelli di
business non più adeguati alle mutate condizioni ambientali. Un esempio in tal senso è costituito dall’adozione di
una più severa politica di valutazione e assunzione dei
rischi, finalizzata al ripristino di condizioni di equilibrio
tecnico nella gestione caratteristica. Dopo un periodo irto
di difficoltà, intense soprattutto in certi mercati, il cambiamento ha cominciato a dare i suoi frutti.
L’esempio dei sistemi di sicurezza sociale.
Passando dal settore privato a quello pubblico, è da tempo chiaro che anche le istituzioni e le regole della sicurezza sociale dei paesi occidentali, così come sono andate
formandosi nel corso del secolo passato, sono chiamate a
fare i conti con forti spinte al cambiamento.
In diversi paesi europei i sistemi di welfare hanno oltrepassato i cento anni di vita; è appena il caso di ricordare
- per rimanere nel campo oggi di nostro interesse - che
risale al 1883 la costituzione, nel nostro Paese, della
Cassa Nazionale di Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (che assunse nel 1933 la denominazione di INAIL),
mentre è del 1898 l’introduzione dell’obbligo, a carico
di determinate imprese industriali, di assicurazione degli
operai contro gli infortuni.
L’istituzione, e il successivo sviluppo, dei sistemi di sicurezza sociale ha innegabilmente offerto un contributo
importante alla modernizzazione della società europea,
concorrendo a stabilizzare l’economia e fornendo risposte
nuove a bisogni essenziali di lavoratori e cittadini.
Nonostante l’inequivocabile successo, il welfare state - soprattutto quello europeo - ha via via evidenziato segni di
invecchiamento, che hanno reso necessaria l’adozione di
misure di riforma, talvolta anche molto profonde, da parte
di quasi tutti i paesi occidentali.
Le forze del cambiamento.
Non è inutile ai nostri fini, benché esse siano ormai ben
note, soffermarsi brevemente sulle ragioni che hanno reso
necessario tale adattamento:
● anzitutto, l’evoluzione demografica. L’aumento
della speranza di vita ed il declino dei tassi di fertilità
ha comportato negli ultimi anni un progressivo aumento della popolazione anziana e della sua incidenza
in rapporto alla popolazione attiva. Secondo le più
accreditate previsioni internazionali, tale andamento
è destinato a provocare, senza l’adozione di serie
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TUTELA ASSICURATIVA PRIVATA E PUBBLICA: POSSIBILE EVOLUZIONE DEL RAPPORTO?
Presidente ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Roma
Dott. Fabio Cerchiai
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misure di aggiustamento, una fortissima crescita della
spesa sociale - soprattutto per pensioni, sanità ed assistenza -, alla lunga non sostenibile dai bilanci pubblici
nei paesi occidentali;
in secondo luogo, la globalizzazione. La liberalizzazione della circolazione delle merci, dei servizi e
dei capitali, con la relativa maggiore interconnessione
dei mercati, ha ridotto la capacità di un paese di agire
in modo autonomo nel disegnare le proprie istituzioni.
E’ sempre più evidente che il rafforzamento della posizione competitiva ed il mantenimento di condizioni
idonee allo sviluppo economico rendono indispensabile un recupero di efficienza che passa anche attraverso un alleggerimento degli oneri che gravano sui fattori
produttivi (capitale e lavoro) e che sono in parte non
certo trascurabile destinati al finanziamento dei sistemi
di sicurezza sociale;
in terzo luogo, i cambiamenti nella struttura
delle famiglie, con il connesso graduale allentamento dei tradizionali vincoli familiari e l’emergere di
nuovi bisogni di sostegno ed assistenza;
in quarto luogo, i mutamenti sul mercato del
lavoro, dettati da esigenze di maggiore flessibilità,
che si sono tradotti in una minore stabilità dei rapporti
lavorativi;
infine, la crescente difficoltà di conciliare
obiettivi di controllo e riequilibrio della
spesa pubblica con la tendenza alla crescita della spesa sociale. Tendenza, quest’ultima,
dettata - oltreché dall’evoluzione demografica - dalle
maggiori aspettative di sostegno legate all’aumento
del reddito e, infine, dall’innovazione tecnologica,
che ha reso possibile fornire servizi più sofisticati ma
anche più onerosi (ad esempio, nell’area della sanità
e dell’assistenza).
Un nuovo rapporto pubblico/privato.
Come ho accennato, l’operare di queste forze ha spinto
i governi di quasi tutti i paesi europei a mettere mano,
negli ultimi anni, all’assetto originario dei propri sistemi
di welfare.
La vivacità del dibattito in corso in paesi come Gran Bretagna , Germania e Olanda testimonia come il tema sia
più che mai all’ordine del giorno.
Nei settori della previdenza, della sanità e dell’assistenza,
le riforme hanno in genere condotto ad un ripensamento
del rapporto fra le aree di intervento del settore pubblico
e del settore privato, nel presupposto che quest’ultimo pos-
sa fornire un contributo importante in termini di efficienza
complessiva.
Di qui, in diversi casi, l’impostazione di sistemi di welfare
strutturati su tre pilastri, di cui il primo - pubblico ed obbligatorio - destinato ai servizi di base; un secondo - collettivo o individuale, ma sempre professionale - destinato a
fornire una prima “fascia” di prestazioni integrative; ed
il terzo - a carattere prevalentemente individuale e non
legato a basi professionali - a completare ed arricchire le
prestazioni offerte dai primi due pilastri.
Anche nel terreno specifico dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro si è assistito a livello internazionale,
col passare degli anni, alla realizzazione di una serie di
programmi di riforma, diversi dei quali volti ad accrescere
il ruolo dell’assicurazione privata.
Assicurazione degli infortuni
sul lavoro: un quadro variegato.
Il quadro oggi, negli ormai numerosissimi paesi che si
sono dotati di un sistema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si presenta estremamente variegato.
A paesi che dispongono di un sistema completamente in
mano pubblica, esercitato - direttamente o tramite apposite
istituzioni - in condizioni di monopolio, si contrappongono
paesi che vedono l’intervento dei privati quali principali
operatori del settore, naturalmente nel quadro di una regolamentazione ben precisa. Tra l’altro, alla molteplicità
dei sistemi corrisponde un’eterogeneità di soluzioni con
riguardo ad aspetti quali l’obbligatorietà o meno della
copertura, le tipologie delle prestazioni garantite, i metodi
di finanziamento, il grado di autonomia rispetto agli altri
settori della sicurezza sociale. Ogni soluzione presenta
specifici vantaggi o inconvenienti, il che rende difficile sia
una valutazione economica complessiva delle differenti
esperienze sia l’individuazione di un modello ottimale.
Legittimità del ruolo
dell’assicurazione privata.
Quello che si può affermare con certezza è che le esperienze estere dimostrano come l’ipotesi di un intervento
dell’assicurazione privata nel settore sia pienamente legittima, sia dal punto di vista “tecnico” sia dal punto di vista
economico.
D’altra parte, come sappiamo, l’assicurazione infortuni sul
lavoro nasce in Italia come settore aperto alla concorrenza, con la Cassa Nazionale di Assicurazione attiva a
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fianco di imprese di assicurazione private e altre casse
o mutue; e tale situazione si è protratta sino all’entrata in
vigore della legge n. 532 del 14 aprile 1927, che ha
istituito il regime di monopolio escludendo dall’operatività
le imprese private.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, del resto,
presenta alcune specificità che la differenziano dagli altri
comparti della sicurezza sociale e la avvicinano alle logiche dell’assicurazione privata.
Fra queste, il fatto che il finanziamento si basi sui contributi
versati dai soggetti esposti al rischio (i datori di lavoro,
esposti al rischio di dover risarcire i propri dipendenti per
infortunio) anziché sulla fiscalità generale; il fatto che tali
contributi riflettano, almeno in parte, le caratteristiche del
relativo rischio; l’importanza, nel sistema, delle misure di
prevenzione adottate dalle aziende assicurate.
Tali affinità, insieme alla numerosità delle esperienze estere, rafforzano il convincimento che gli assicuratori privati
abbiano pieno titolo ad operare nel settore. Resta però la
questione, importante, dei benefici che si ritiene possano
derivare al sistema da un’eventuale sua apertura alla concorrenza.
Benefici della concorrenza.
In generale, è opinione radicata che l’operare di un libero
mercato consenta di beneficiare degli effetti positivi della
concorrenza in termini di maggiore efficienza complessiva
del sistema: ciò sul piano della qualità dei servizi offerti,
degli incentivi all’innovazione, del livello dei prezzi praticati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, tuttavia, vorrei
formulare due considerazioni.
Attività di prevenzione
e attività di investimento.
La prima è che, in un settore come quello dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la prevenzione costituisce un aspetto cruciale, che deve riflettersi nel prezzo pagato per la copertura. Quella della prevenzione è un’area
in cui gli assicuratori privati hanno accumulato un’ampia
esperienza, che li pone in una posizione ideale per fornire una valutazione completa dei rischi di un’azienda e
per esaminare le modalità più idonee per gestirli. Qualora fosse ammessa la loro operatività in questo campo ne
risulterebbe favorito, soprattutto nelle aziende di minore
dimensione, un approccio più organico ed efficace alle
varie problematiche di risk management.
La seconda considerazione deriva dal fatto che è tipico
dell’assicurazione privata svolgere un importante attività di
investimento delle risorse raccolte presso gli assicurati: tale
attività di investimento, che è strumentale rispetto a quella
tipica dell’assunzione dei rischi, fornisce normalmente un
contributo significativo in termini di risultati di gestione,
con effetti positivi anche sui premi applicati alla clientela.
In altri termini, come in altri comparti del welfare, l’assicurazione privata consente di cogliere le opportunità offerte,
in termini di rendimento - o meglio di mix rischio/rendimento -, dai mercati finanziari.
Limiti dell’intervento privato.
Ovviamente, l’intervento dei privati presenta anche dei
limiti, evidenti soprattutto quando non possono esprimersi
tutte le potenzialità di un regime concorrenziale, quando
esistono fortissime asimmetrie informative a sfavore dell’assicuratore, quando l’entità dei rischi è tale da rendere
impraticabile l’intervento della sola assicurazione privata.
E’ evidente che, in queste circostanze, la presenza di una
regolamentazione ben precisa e la previsione di uno spazio idoneo per l’intervento pubblico sono elementi che
possono contribuire al superamento delle difficoltà.
E’ facile rendersi conto, a questo punto, come gli elementi
in gioco nel definire l’equilibrio tra pubblico e privato nel
campo di nostro interesse siano molteplici; ho già detto
come non sia per nulla facile individuare un modello ottimale.
Recente ampliamento
del monopolio in Italia.
Nel nostro paese, come voi tutti sapete, l’esperienza degli
ultimi anni ha fornito indicazioni univoche. Il monopolio
pubblico, infatti, è stato ampliato, prima con la legge
433 del 3 dicembre 1999, che ha esteso l’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni al lavoro svolto in ambito domestico, poi con il decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, che ha ricompreso nell’obbligo assicurativo
anche i dirigenti, gli sportivi professionisti e i lavoratori
parasubordinati.
La tendenza sembrerebbe confermata dall’art. 4 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 che, modificando l’art.
51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha attribuito
alla Sportass la competenza in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni degli sportivi dilettanti.
In realtà, non va dimenticato che tale esito è andato a
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TUTELA ASSICURATIVA PRIVATA E PUBBLICA: POSSIBILE EVOLUZIONE DEL RAPPORTO?
Presidente ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Roma
Dott. Fabio Cerchiai
modificare, in modo piuttosto inatteso, un orientamento
parlamentare maggioritario, che si era originariamente dichiarato a favore dell’istituzione di un sistema aperto alla
concorrenza ed alla libertà di scelta dell’assicurato.
Pur in presenza di una scelta di campo del legislatore
italiano nettamente a favore del solo intervento pubblico,
ritengo esistano le condizioni per una riflessione ad ampio
raggio sul contributo che l’assicurazione privata può fornire al sistema di welfare.
L’assicurazione infortuni sul lavoro riveste un’importanza
primaria sul piano economico e sociale. Le cifre del fenomeno, che possiamo leggere nella relazione che il Presidente Mungari ha presentato lo scorso mese di luglio,
illustrano inequivocabilmente tale rilievo. E’ impensabile
che lo stato sociale, che interi comparti dello stato sociale,
vengano smantellati, ma è sempre più evidente - per le
ragioni che ho menzionato in apertura di intervento - la
necessità che il welfare tenga il passo con l’evoluzione
dell’economia e della società.
In questa prospettiva, il settore privato può contribuire ad
aumentare l’efficienza complessiva del sistema e costituire
un efficace complemento dell’intervento pubblico.
Disponibilità al dialogo ed al confronto.
Gli assicuratori italiani hanno a più riprese manifestato la
propria disponibilità al confronto su questi temi. Confermo
in questa sede la nostra apertura ad un dialogo pacato e
sereno, ma approfondito, con tutti coloro che sono interessati al buon funzionamento del sistema. L’obiettivo ultimo,
che risponde all’interesse generale, è quello di avere un
welfare moderno, equo, efficiente, che favorisca la coesione sociale e la crescita economica del paese.
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GRANDI RISCHI ANCHE ALLA LUCE DEL PERICOLO
TERRORISMO: ASPETTI ASSUNTIVI E RIASSICURATIVI
Dott. Alessio Izzo - R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano
L’ intervento che quest’ anno
è stato riservato alla RIB verte
sugli aspetti riassicurativi della sottoscrizione dei “Grandi
Rischi”. Ho cercato quindi di
rappresentare l’ottica del broker di riassicurazione con l’
intento di fornire alla platea
un breve resoconto di quelle
che sono le modalità di analisi e sottoscrizione, su base
facoltativa, dei “Grandi Rischi”, anche alla luce dei cambiamenti che si sono verificati sui Mercati Internazionali in
conseguenza dei tragici eventi dell’ 11/09/2001. Ho
affrontato l’ argomento nei suoi aspetti generali, senza
cioè addentrarmi nei dettagli di tassazione del rischio e
modalità di partecipazione di questo o quel riassicuratore, in quanto entrambi i punti, non essendo facilmente
standardizzabili, male si adattavano all’ esigenza di una
breve trattazione.
(4) Infine affronterò il tema della copertura dei rischi Guerra e Terrorismo descrivendo il nuovo approccio alla
sottoscrizione e le principali condizioni.
Il mio intervento si articolerà come segue:
(1) Farò una breve descrizione del significato di “Grandi
Rischi” soffermandomi sulle principali caratteristiche
della assicurazione cumulativa.
(2) Passerò all’ analisi della situazione del mercato riassicurativo infortuni prima e dopo l’ 11/09, analizzando
quelli che sono stati i principali cambiamenti;
(3) Successivamente passerò in rassegna le informazioni
necessarie ai Riassicuratori per la valutazione e sottoscrizione dei “Grandi Rischi” e per la analisi delle
esposizioni catastrofali;
Sebbene nella definizione “Grande Rischio” si intende
generalmente ricomprendere anche il contratto riferito ad
una singola persona o a un piccolo gruppo nel quale siano assicurati capitali di una certa consistenza, essa si riferisce più precisamente alle cosiddette polizze cumulative,
cioè a quei contratti il cui elemento caratterizzante consiste
nella pluralità dei soggetti assicurati e nell’ ampliamento
del rapporto contrattuale, derivante dal fatto che il singolo
assicurato, sebbene sia parte nel senso formale e sostanziale del contratto, non stipula la polizza, la quale viene
invece sottoscritta da un altro soggetto (contraente) per suo
conto. Queste polizze trovano la loro disciplina nell’ art
1891 del cod civ che prevede appunto la possibilità di
stipulare un contratto di assicurazione per conto altrui (se
i beneficiari sono individuati attraverso elenchi nominativi
o sistemi equivalenti) o per conto di chi spetta (se i beneficiari non sono individuati preventivamente ma identificati
allorché si trovano in una determinata condizione contrattualmente prestabilita).
Il contraente si impegna a pagare il premio e ad adempiere agli obblighi contrattuali, mentre i vantaggi dell’ assicurazione spettano invece a coloro che dalla polizza
risultano essere gli assicurati, i quali potranno far valere il
contratto nei confronti dell’ impresa di assicurazione.
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GRANDI RISCHI ANCHE ALLA LUCE DEL PERICOLO TERRORISMO: ASPETTI ASSUNTIVI E RIASSICURATIVI
R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano
Dott. Alessio Izzo
tivamente. L’ ingresso di nuovi assicurati avviene automaticamente mediante iscrizione nel libro e la comunicazione
con lettera raccomandata.
(4) Polizze in base alle retribuzioni:
in questo caso si assicurano i dipendenti per capitali corrispondenti a multipli della retribuzione. Non vengono indicati i nominativi dei dipendenti (ad esclusione di quelli
con retribuzione e capitali oltre una determinata soglia) e
il premio viene corrisposto con regolazione alla fine dell’
anno assicurativo sulla base delle mercedi erogate.
E’ nell’ ambito di queste tipologie di polizza che si possono inquadrare, a titolo di esempio, le seguenti coperture:
I vantaggi che derivano dalla stipula di polizze cumulative
sono principalmente:
● Riduzione dei costi della copertura;
● Possibilità di effettuare modifiche tramite appendici;
● Regolazione del premio a consuntivo sulla base del numero definitivo delle teste entrate o uscite dalla copertura durante l’ anno e dei parametri definitivi presi come
base per il calcolo del premio (ad es retribuzioni);
L’ elemento dell’ allargamento del rapporto contrattuale fa
si che potenzialmente possa esistere una tipologia quasi
illimitata di polizze cumulative, a seconda delle persone
che il contraente intende assicurare e dei motivi che lo
inducono ad assicurarle.
(1) quelle che i datori di lavoro stipulano a favore dei propri dipendenti per obblighi derivanti dal contratto di
lavoro o da contrattazione aziendale (rappresentano
la maggioranza delle polizze cumulative)
(2) le polizze patrimoniali delle squadre di calcio
(3) la copertura dei grandi eventi
(4) le convenzioni a favore dei correntisti e / o dei possessori di carta di credito
(5) le convenzioni per in cosiddetti “affinity group” come
commercialisti, notai, medici
e via dicendo.
Volendo tuttavia schematizzare, se non altro ai fini di una
più semplice esposizione, possiamo dividere le polizze
cumulative in quattro gruppi:
(1) Polizze per nominativi:
nelle quali vengono comunicate le generalità degli assicurati ed i capitali da assicurare; ogni variazione è fatta
mediante appendice (si addicono a coperture per piccoli
gruppi).
(2) Polizze per gruppi e categorie di persone:
le quali assicurano gruppi e categorie di persone nella
loro totalità e con capitali identici; in questo caso non
sono richieste le generalità, ma è necessario che siano assicurati tutti gli appartenenti a una determinata categoria.
(3) Polizze a libro matricola:
assicurano i dipendenti di una impresa secondo l’ iscrizione in un libro nel quale gli assicurati sono indicati nomina-
In tutti questi casi ci troviamo di fronte ad un contratto che
identifica un “grande rischio”, anche perché il numero di
teste coinvolte, i capitali a rischio e la distribuzione o concentrazione geografica, fanno si che abbia molto spesso
rilevanza, ai fini della acquisizione del rischio da parte di
una determinata Compagnia, la valutazione e il supporto
del mercato riassicurativo.
La Compagnia Cedente, a seconda di quella che è la
struttura dei trattati e / o la politica di conservazione del
rischio, avrà quindi necessità di ricorrere al mercato prevalentemente nei seguenti casi:
(1) in presenza di rischi singoli con una esposizione di
capitali molto elevata;
(2) per la copertura di polizze cumulative con limiti singoli
o catastrofali eccedenti le capacità contrattuali;
(3) per la copertura della frequenza dei sinistri;
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(4) in presenza di garanzie espressamente escluse o sottolimitate dal trattato (ad esempio Rischi Guerra e Terrorismo).
Ma quale è l’ atteggiamento attuale del mercato riassicurativo nei confronti dei grandi rischi? Per capirlo, ed analizzare quelle che più in generale rappresentano le dinamiche più recenti del mercato riassicurativo infortuni, bisogna tornare indietro ai tragici eventi dell’ 11/09/2001.
Difatti é proprio in conseguenza di questi eventi e dei danni che da questi ne sono derivati che, anche nel ramo Infortuni come avvenuto in altri rami, si sono verificati una serie di cambiamenti nel mercato internazionale, che hanno
portato ad un completo ripensamento sul come l’ industria
riassicurativa debba gestire sia il rischio catastrofale che il
c.d. “rischio politico”, ponendo al centro dell’ attenzione
il tema cruciale del monitoraggio e controllo della concentrazione e distribuzione dei valori, attraverso politiche più
attente di sottoscrizione e di valutazione del rischio.
In particolare prima dell’ 11/09 si osservava la disponibilità di enormi capacità dovute anche al costo molto basso
delle retrocessioni. La capacità totale di mercato era di
circa 1 miliardo di dollari, con riassicuratori che arrivavano a impegnare fino USD 50 mio o più su un singolo
programma riassicurativo. Vi era la quasi totale assenza
di controllo e limitazioni dei cumuli e aggregati.
Questa situazione di eccesso di capacità si rifletteva sulle
quotazioni la maggior parte delle volte non guidate da
fattori tecnici bensì dalle opportunità di incrementare la
quota di mercato. In questa situazione il costo del capitale
non rappresentava, per le compagnie che acquistavano
riassicurazione, un particolare problema.
Gli assicuratori che i riassicuratori assumevano la stessa
esposizione catastrofale svolgendo una o più delle seguenti attività:
(1) la partecipazine diretta a polizze cumulative o individuali;
(2) la riassicurazione attiva;
(3) le retrocessioni attive;
(4) la concessione della “penna” - quindi della possibilità
di impegnare la propria capacità - a vari Pool e/o
Underwriting Agencies.
e i canali di partecipazione a programmi assicurativi e
riassicurativi.
Gli effetti immediati degli attacchi dell’ 11/09 sono stati
quelli di una forte riduzione del capitale disponibile (alcuni riassicuratori sono arrivati a perdere fino a USD 500
mio); altri riassicuratori hanno interrotto la sottoscrizione
delle polizze Infortuni e Malattie e si sono quasi, se non
del tutto, esaurite le possibilità di acquistare capacità di
retrocessione a termini competitivi. Il risultato è stato quello di un forte incremento dei premi ( per fare un esempio i tassi delle coperture catastrofali praticati prima dell’
11/09 erano il 20% di quelli praticati sul mercato nel periodo successivo agli attacchi) unitamente alla decisione
di escludere il rischio Terrorismo dalle coperture Infortuni,
almeno da non ricomprenderlo, come vedremo in seguito,
con uno specifico sovrappremio e / o limitazione anche
attraverso una copertura separata presso mercati specializzati.
La capacità massima messa a disposizione per singolo
programma riassicurativo è scesa da 50 milioni di dollari
ai 5/15 milioni di dollari e questa viene impegnata sulla
base di termini e condizioni più limitativi .
La riduzione di capacità è stata poi successivamente compensata anche se solo parzialmente, dall’ ingresso, nel
2002, nel mercato infortuni dei riassicuratori bermudiani,
i quali hanno colmato il vuoto di capacità creatosi dopo
l’ 11/09.
Dal punto di vista della sottoscrizione si è registrata, come
detto, una maggiore attenzione alla gestione e controllo
delle esposizioni, intesa come monitoraggio degli aggregati, e un impegno per la costruzione di modelli statistici
più aggiornati per lo studio e la previsione di catastrofi
naturali e dei disastri causati dall’ uomo ( compresi quindi
gli atti di terrorismo). Le linee guida di sottoscrizione sono
diventate più stringenti ed impongono, oltre a quotazioni
più tecniche, la necessita di ottenere informazioni quanto
più dettagliate possibili relativamente alle caratteristiche di
un determinato portafoglio (per quanto riguarda la riassicurazione trattati) o di singoli account (facoltativo).
Tutti questi fattori avevano portato alla conseguenza che il
monitoraggio e controllo dei cumuli era diventato praticamente impossibile in quanto si moltiplicavano le modalità
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GRANDI RISCHI ANCHE ALLA LUCE DEL PERICOLO TERRORISMO: ASPETTI ASSUNTIVI E RIASSICURATIVI
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(2) La distribuzione territoriale del portafoglio / gruppo
da assicurare;
Il fornire al mercato dettagliate informazioni tecniche a
corredo di una offerta assume quindi un ruolo molto importante se si vuole ottenere dal Riassicuratore l’ impegno
della massima capacità disponibile a condizioni economiche di mercato.
La tipologia di informazioni richieste (sia che si tratti di
collocamento su base proporzionale che su base eccesso
di sinistri) è abbastanza standardizzabile.
Innanzitutto si dovrà indicare se la copertura che viene richiesta si riferisce ai soli infortuni verificatisi durante lo svolgimento della attività professionale ovvero anche a quelli
accaduti al di fuori di essa; in molti casi vengono coperte
entrambe le possibilità (cd coperture “24 ore”).
Successivamente, la descrizione dell’ attività del gruppo
da assicurare, servirà a completare una prima valutazione
dell’ esposizione al rischio. Ad ogni attività infatti corrisponde un determinato livello di rischio al quale ciascuna
testa assicurata sarà esposta in virtù delle mansioni svolte.
Prendendo come esempio i dipendenti di una grande impresa manifatturiera, andranno quindi specificate la qualifica professionale o inquadramento di ciascuno (dirigente, impiegato, operaio etc) in quanto, nell’ ambito della
medesima attività (sia industria che commercio, servizi
etc), non tutti i lavoratori sono esposti al medesimo rischio,
che può essere considerato di uguale intensità solo per
fasce di categorie omogenee.
Si dovrà indicare poi:
(1) La suddivisone del numero di teste per fascia di età e
somma assicurata
(3) La relazione tra limiti richiesti e benefit aziendali ed in
particolare se i limiti richiesti corrispondono a multipli
delle retribuzioni aziendali o a capitali fissi per persona. Ciò significa che bisogna fornire indicazione se:
(a) La somma assicurata per invalidità permanente rappresenta un multiplo o una percentuale della somma
assicurata per morte.
(b) Come varia la copertura assicurativa al variare dell’
inquadramento contrattuale delle teste assicurate. A
questo proposito oltre la suddivisione dei capitali per
qualifica, bisogna segnalare a quale categoria viene
eventualmente concessa solo la copertura rischi professionali (complementare o sostitutiva rispetto a quella
INAIL) ed a quali viene invece data anche la copertura
24 ore ( ad esempio in una grande azienda impiegati,
funzionari, dirigenti e amministratore delegato).
(c) Quale è la scala da utilizzare per il calcolo della percentuale di invalidità ed eventuali deroghe (ad esempio
scala INAIL con supervalutazione o 50% = 100%)
(d) I casi in cui vi è un raddoppio della somma assicurata
per infortunio / morte
(e) La percentuale o percentuali (se scalare su somma assicurata) di franchigia da applicare e se questa e fissa o
relativa; i casi di assorbimento della franchigia;
(4) Somma assicurata massima per singola testa. In questo caso, ferma ad esempio la indicazione dei multipli della retribuzione, viene analizzata quella che l’
esposizione monetaria massima per singola testa, la
quale viene “plafonata” generalmente avendo come
riferimento la persona o gruppo di persone con retribuzione annua più elevata più una leeway per coprire
eventuali variazioni di retribuzione in corso d’ anno;
(5) Dettagli circa le location da coprire (possibilmente con
indicazione del monte salario medio per singola location), del numero di teste assicurate in ciascuna di queste e della somma assicurata totale per location (esempio call center, centro direzionale etc). Indicazione
delle misure di sicurezza e controllo anti terrorismo.
(6) Dettagli dei cosiddetti “travel pattern” e cioè del numero / tipo di viaggi effettuati dai dipendenti della società, perlomeno per quanto riguarda il top management,
o eventualmente organizzazione di meeting aziendali
periodici con presenza su singolo mezzo di trasporto
di un numero elevato di teste;
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(7) Il normativo di polizza con particolare riferimento alle
esclusioni;
(8) Statistica sinistri relativa agli ultimi 5/10 anni
Naturalmente nel caso di collocamento per la copertura
della sola esposizione catatasrofale, l’ analisi viene limitata solo ad alcune delle su menzionate informazioni (ad
esempio non verrà presa in considerazione la franchigia)
ed in particolare:
(1) Eventuali cumuli derivanti da viaggi effettuati utilizzando lo stesso aereo, nave, treno o altro veicolo;
(2) Eventuale cumuli per singola location o area
di questa circostanza.
Ci troviamo in questo caso di fronte ad un tipico esempio
di cumuli non conosciuti ai quali le Compagnie fanno fronte attraverso l’ inserimento (specialmente per le calamità
naturali) di limitazioni percentuali attinenti a tutto il portafoglio della società. I riassicuratori invece cercano di contenere questa possibile esposizione inserendo nei contratti
limitazioni per “Evento” o limitazioni di ordine temporale
del tipo Clausola 72 / 24 ore. Naturalmente dal punto
di vista riassicurativo quanto maggiori e più dettagliate
sono le informazioni date al riassicuratore per metterlo
in condizioni di valutare l’ esposizione ai cumuli (distribuzione / concentrazione di gruppi, distribuzione per fasce
etc) tanto più elevati saranno i massimali che questi è disposto a mettere a disposizione del Cliente fermi i propri
limiti di sottoscrizione.
In aggiunta a quanto sopra il riassicuratore ha molte volte
l’ esigenza, di fronte a polizze di gruppo che coprono
molteplicità di teste distribuite in maniera molto ampia dal
punto di vista geografico - distribuzione non conosciuta
al momento della sottoscrizione del rischio – di limitare
il potenziale esborso da un punto di vista temporale oltre
che per singolo evento, ad esempio introducendo un aggregato annuo.
Un discorso diverso merita invece la potenziale esposizione catastrofale che deriva dai Rischi Guerra e Terrorismo.
Per quanto riguarda i primi il mercato si è sempre cautelato attraverso le seguenti regole di sottoscrizione:
Il Riassicuratore, come d’ altronde l’ Assicuratore, deve
essere quindi messo in condizione di controllare tutti i
possibili “picchi” di esposizione - ad esempio per singolo
aereo - attraverso una valutazione, al momento della sottoscrizione del rischio, di quella che potrà essere la dinamica dei cumuli più probabile nel corso dell’ anno. Potrà
anche basare questa analisi su dati relativi alla annualità
precedente a quella a cui si riferisce il rischio offerto (es.
se io so che i miei dipendenti hanno viaggiato in media
in 10 alla volta o che per 2 / 3 volte all’ anno ci sono
dei meeting aziendali con forti concentrazioni di capitali,
devo segnalare questa circostanza al riassicuratore).
Risulta chiaro che una valutazione precisa dei cumuli non
è sempre possibile in quanto il Riassicuratore, potrebbe
trovarsi nella situazione dove partecipa allo stesso rischio
(gruppo o singolo) per il tramite di diverse Compagnie
senza che debba venire necessariamente a conoscenza
● coprire il rischio esclusivamente sulla base della clausola 14 giorni;
● dare piena copertura sulle seguenti basi:
(1) a condizioni economiche che vengono riviste periodicamente (generalmente ogni mese) per permettere
un monitoraggio puntuale e tempestivo delle zone a
basso, medio e alto rischio guerra;
(2) con possibilità di disdire con un preavviso generalmente di 7 / 15 giorni la copertura nelle zone in cui la
esposizione al a rischio guerra dovesse essere valutata
non più sostenibile;
(3) introducendo una limitazione monetaria della esposizione per sinistri che coinvolgano più di una testa
assicurata
(4) escludendo l’ NBC (guerra con l’uso di armi nucleari,
batteriologiche, chimiche)
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GRANDI RISCHI ANCHE ALLA LUCE DEL PERICOLO TERRORISMO: ASPETTI ASSUNTIVI E RIASSICURATIVI
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Per quanto riguarda il rischio Terrorismo il discorso va affrontato in maniera un po più articolata ed approfondita
in quanto anche nelle polizze infortuni come in quelle Property, BI e Liability, la valutazione di questa esposizione è
mutata dopo l’ 11/09.
Innanzitutto, come è già stato detto, subito dopo gli attacchi si è registrata la decisione di molti di escludere il Terrorismo dai programmi riassicurativi relegando la possibilità
di questa copertura presso mercati specializzati.
I Riassicuratori ( e non solo ) hanno iniziato poi a chiedersi
cosa si dovesse intendere esattamente con il termine Terrorismo, giungendo alla conclusione che fosse troppo limitativo e semplicistico intendere il Terrorismo nel senso di uso
della violenza perpetrata esclusivamente da piccoli gruppi
isolati di persone per una causa occasionale e contingente ovvero legata esclusivamente a motivi di razza, etnici o
politici. Si è iniziato invece a guardare il Terrorismo come
un fenomeno più articolato e ampio che può arrivare ad
essere utilizzato, anche da una nazione o da un popolo
per la guerra contro un altro popolo.
Inoltre il fatto che la strategia Terroristica comprenda l’ uso
delle minacce e dei proclami (strategia altrettanto efficace
dal punto di vista degli effetti politici), ha fatto mutare la
sensibilità di una parte sempre più ampia della popolazione a questo rischio ed anche le aspettative di potenziali
eventi disastrosi che coinvolgano un numero elevato di
persone.
Il terrorismo è di per se un evento ancora imprevedibile
perlomeno per quanto riguarda l’ entità dei danni che
possono essere causati da un attentato. L’America ad
esempio avrebbe dovuto aspettarsi un attacco in quanto
era stata - ed è ancora - continuamente sotto minaccia,
e non era il primo attentato subito, ma nessun dato statistico allora disponibile aveva permesso di prevedere un
evento di tali dimensioni. Ecco che il Terrorismo differisce
dagli altri rischi in quanto la sua dinamica statistica non
ha un andamento lineare; la frequenza e la severità di
attacchi futuri possono variare quindi in maniera assolutamente discontinua. Tuttavia il rischio Terrorismo non è
casuale. I piani dei terroristi seguono una logica comune che è quella di colpire e shokare la più ampia parte
di società possibile, indebolirne le fondamenta e creare
insicurezza. Ed è appunto seguendo questa logica che
risulta possibile valutare le probabilità di diversi scenari di
attacco verso persone , gruppi e istituzioni maggiormente
a rischio. Quindi attraverso la analisi delle intenzioni dei
gruppi terroristici (guidate da motivi di carattere religioso
e / o politico), del loro potenziale distruttivo (supporto
logistico e capacità di finanziamento) e del grado di vulnerabilità dei potenziali obiettivi, si può giungere ad una
indicazione ed una stima della dimensione del possibile
evento (ad esempio è dimostrato che maggiore è la stabilità politica del paese e/o istituzione obiettivo, maggiore
sarà la gravità dell’ azione che i Terroristi cercheranno di
portare a termine).
Come vedono quindi il rischio terrorismo i riassicuratori
dopo l’ 11/09? Come un evento destinato a ripetersi nel
tempo in un’ escalation di severità, almeno potenziale, di
danni limitata solo dal fattore tempo . E’, infatti, pressoché
impossibile il ripetersi di attacchi di grandi dimensione in
un breve lasso di tempo in quanto la reazione dello Stato
o Istituzione colpita è generalmente decisa (si pensi non
solo alla reazione dell’ America dopo l’ 11/09 ma anche
ad esempio a quella della Spagna dopo l’ attentato dell’
11/03/04).
Sono tre quindi gli scenari che preoccupano i mercati riassicurativi internazionali:
● L’ accadimento simultaneo di diversi attacchi;
● Un attacco di impatto superiore a quelli dell’ 11/9;
● L’ uso di armi non convenzionali;
Questi scenari si riflettono sulla copertura del rischio terrorismo da parte dei mercati o attraverso la totale esclusione
dai programmi di riassicurazione o attraverso la sottoscrizione del rischio (da parte solo di alcuni mercati) seguendo le seguenti regole:
● Premio addizionale commisurato al livello di rischio sti-
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mato e ai limiti da assicurare;
● Limitazione della esposizione attraverso specifici limiti
di risarcimento per evento o in aggregato annuo;
● Richiesta di maggiori informazioni per il controllo e
monitoraggio della esposizione per singolo paese. A
tal proposito si conferma quanto si è avuto modo già
di evidenziare in precedenza circa l’ importanza della
disponibilità di informazioni dettagliate sulla distribuzione e concentrazione dei capitali a rischio;
● Preferenza per la sottoscrizione non proporzionale
quindi in eccesso di sinistro;
● Valutazione delle misure di sicurezza adottate in presenza di rischi particolarmente esposti;
● Esclusione del rischio nucleare di qualsiasi tipo, della contaminazione radioattiva e del rischio chimico /
biologico (Esclusione NBC) e verifica di come questi
“perils” sono trattati nelle polizze originali ;
fine di reperire non solo i migliori termini economici per i
Clienti ma anche le condizioni che garantiscano la copertura di tutte le possibili e prevedibili esposizioni del rischio
a cui la richiesta di capacità riassicurativi si riferisce. Per
tutto questo lo staff RIB è a completa disposizione delle
Compagnie del mercato italiano e internazionale, cercando di garantire la massima professionalità del servizio e
rapidità di azione.
Vi ringrazio per l’ attenzione e Vi saluto tutti.
In merito a quest’ultimo punto, che rappresenta una delle
novità introdotte dai mercati internazionali dopo l’11/09,
è bene specificare che la sua “ratio” risiede nell’ area
grigia nella quale sia gli esperti militari che tanto più gli
attuari assicurativi si muovono per prevedere e monitorare
il reale potenziale distruttivo dell’ uso di questo tipo di
armi. Questo potenziale distruttivo è reso ancora meno
controllabile e quantificabile dalla facilità dimostrata, almeno sulla carta (si pensi alle “ricette” disponibili su Internet), di costruire un’ arma chimica letale per migliaia
di persone (cd “bomba sporca”) o dalla presunta facilità
di impossessarsi di materiali radioattivi da paesi dell’ ex
Unione Sovietica.
Fermo quanto detto sopra, la buona notizia in termini di riscontro del mercato riassicurativo è che abbiamo recentemente verificato la disponibilità di alcuni operatori a dare
copertura per gli atti di Guerra e Terrorismo portati avanti
con l’ uso di Armi NBC, anche se con capacità molto
limitata (totale di mercato circa Eur 10,000,000) e naturalmente verso il pagamento di un premio addizionale.
Concludo dicendo che, come avrete potuto notare, la
situazione attuale di mercato è caratterizzata dalla maggiore difficoltà di reperire grosse capacità soprattutto a copertura di particolari esposizioni catastrofali o garanzie.
Tale fattore pone il broker di riassicurazione in prima linea
per la ricerca di una quotazione che sia da un lato competitiva e dall’ altro completa soprattutto per quei rischi nei
quali vi è l’ esigenza di coprire a 360 gradi tutte le varie
esposizioni (penso ad esempio a polizze di grandi gruppi
multinazionali). Il broker deve svolgere quindi un’ attività
sul mercato quanto più ampia ed articolata possibile al
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RISCHI SPORTIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
O PERDITE PECUNIARIE
Dott. Vittorio Smiroldo - F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, Roma
Ho accettato volentieri l’invito
della R.I.B. ed in particolare
dell’amico Franco Curioni a
partecipare con un mio intervento a questo Convegno.
Il tema, poi, che mi è stato
assegnato è particolarmente
curioso, perché, posto in forma interrogativa, presuppone
una risposta che può essere data solo da un assicuratore
a condizione che, sui rischi di infortuni nello sport, abbia
sufficientemente collaudato le proprie conoscenze.
Vista dal mio punto di vista, che è quello di dirigente che
nello sport ha maturato una quarantennale esperienza,
non può che limitarsi alla esposizione di dati di fatto che
sottopongo all’attenzione dei partecipanti a questo Convegno.
Se è vero come è vero, poi, e non senza ragione, che
coloro i quali vengono invitati a partecipare ad un Convegno ne sono spesso i maggiori beneficiari, perché l’impegno li costringe a riflettere ed a rimeditare su tesi date
per definitive ed a capire quanto siano provvisorie molte
convinzioni, non posso che essere lieto della testimonianza che intendo dare.
Io non ho la pretesa e non avrò la pretesa di dare risposte
definitive al quesito che pone il tema che mi viene proposto, per una serie di motivi ma soprattutto perché, nel
caso, la convinzione dovrà scaturire dall’approfondimento
tecnico e aggiungo commerciale che può dare solo un
ASSICURATORE.
“RISCHI SPORTIVI – assicurazione contro gli infortuni o
perdite pecuniarie”.
Stabilito che questo mio intervento non può essere un approfondimento tecnico ma una comunicazione su dati di
fatto, proverò intanto ad enunciare il contesto nel quale
l’esigenza si colloca.
Il Mondo dello Sport oltre alla specificità riguardante la
pratica delle varie discipline sportive interessa:
● soggetti che praticano lo sport;
● soggetti che, con i praticanti, collaborano alla pratica
dello Sport (Dirigenti, allenatori e/o istruttori, giudici
e/o ufficiali di gara ecc.);
I soggetti che praticano un’attività sportiva si suddividono
ancora in:
● Sportivi professionisti (ex L. 91 del 23-03-1981);
● Sportivi non professionisti che praticano lo sport a livello agonistico;
● Sportivi dilettanti che praticano lo sport a livello amatoriale;
Quasi tutti aderiscono ad una Federazione Sportiva oppure ad un Ente di Promozione Sportiva attraverso un tesseramento.
Risale al 1934 la felice intuizione del CONI di costituire una propria specifica organizzazione assicurativa e
assistenziale sportiva finalizzata a fornire una copertura
contro i rischi della pratica dello sport sia agonistico che
amatoriale: LA SPORTASS.
LA SPORTASS nel 1978 con D.P.R. n° 250 fu trasformata
in Ente Pubblico non economico con il compito di gestire
forme obbligatorie di assistenza e previdenza nel settore
dello Sport.
Il legislatore viceversa, ha molto lentamente prestato attenzione al settore Sportivo al fine di prevedere una adeguata tutela assicurativa obbligatoria.
L’obbligo di copertura assicurativa per l’organizzazione
di gare di veicoli a motore nasce nel 1969 e solo nel
contesto del più ampio provvedimento di legge (990 del
24-12-1969) sulla obbligatorietà dell’Assicurazione R.C.
Auto.
In questo contesto invece, SPORTASS ha operato e opera
fornendo molteplici forme di coperture assicurative e previdenziali sia a favore delle Federazioni Sportive e loro
associati, sia a favore dello stesso CONI, relativamente
all’attività Olimpica ed agli atleti Olimpici.
Più specificatamente, attraverso apposite Convenzioni con
le Federazioni Sportive e con Enti di Promozione sportive,
fornisce una Copertura assicurativa infortuni di base con
un corrispettivo premio assolutamente modesto in ragione
della opportunità di poter contare su grandi numeri e su
una più accreditata conoscenza dei rischi sportivi.
Questa indispensabile esigenza, tuttavia, non ha mai avuto il supporto della obbligatorietà.
A parte alcune disposizioni di legge del 1973, del 1978
e del 1980 riferite all’obbligo di tutele previdenziali, il
legislatore pone l’obbligo di una copertura assicurativa
per gli atleti con la legge 91 del 23 marzo 1981, ma
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RISCHI SPORTIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI O PERDITE PECUNIARIE
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, Roma
Dott. Vittorio Smiroldo
limitatamente al Settore Professionistico.
E’ con la legge Finanziaria 2002 che, per la prima volta,
il legislatore estende tale obbligo per tutti gli “sportivi”,
siano quindi questi atleti, tecnici, dirigenti ecc.
Con la legge 24-12-2003 n° 350 – LEGGE FINANZIARIA 2004 si conferma l’obbligo di assicurazione obbligatoria alla SPORTASS, affidando ad un emanando decreto
interministeriale le modalità, i termini, la natura, l’entità
delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi (art. 4,
comma 205 – L. 350 del 24-12-2003).
E’ chiaro tuttavia che a prescindere dagli obblighi di legge, soprattutto riferito agli atleti, la copertura assicurativa
obbligatoria di base, che sarà una garanzia INFORTUNI,
non potrà essere esaustiva dell’esigenza di tutelare oltre
che l’evento infortunio di per sé, anche il valore patrimoniale che costituisce la prestazione professionale di un
atleta a favore di una Società Sportiva.
Orbene, utilizzando i dati forniti dalla SPORTASS, per cominciare ad avere qualche idea sulla quantità dei soggetti
a cui ci interessiamo, rileviamo che nel 1983 erano assicurati presso la SPORTASS 7.903.352 unità, al 1993
queste unità diminuivano a 7.051.089.
Nel numero sono compresi più di tre milioni di bambini
che parteciparono ai Giochi della Gioventù, manifestazione che non viene più effettuata.
E’ il caso di precisare che l’adesione assicurativa alla
SPORTASS non è mai stata obbligatoria, ma, in qualche
modo, è stata condizionata dai rapporti tra Federazioni
Sportive e CONI.
Il Calcio, ad esempio, ha sempre avuto un rapporto altalenante, se non, in alcuni periodi, assente nei rapporti con
la SPORTASS, lo stesso rapporto precario ha riguardato
gli Enti di promozione sportiva.
Allora dovrà essere la Società Sportiva a cura ed interesse
dei suoi dirigenti prevedere una adeguata copertura assicurativa infortuni ad integrazione, o meglio, in aumento
alla copertura assicurativa di base.
Questo per dire che gli sportivi assicurati SPORTASS non
corrispondevano alla reale quantità degli sportivi
praticanti, inoltre la SPORTASS o le Federazioni o il
CONI non hanno mai curato di estendere la copertura
assicurativa di base anche ai dirigenti ed agli addetti non
atleti.
Per quaranta anni, con cadenza decennale, la SPORTASS,
“ha fornito il proprio contributo allo studio dei fenomeni
correlati all’attività sportiva, con particolare riferimento al
settore dell’infortunistica”.
Al 2002, da fonte CONI, risultano tesserati atleti pari a
3.288.000 circa.
L’ultima pubblicazione è del 1993 e contiene una raccolta
di interessantissimi dati statistici ed economici riguardanti
l’attività dell’Ente nel settore dell’assicurazione infortuni.
Le pubblicazioni contengono dati relativi al complesso degli assicurati, per disciplina sportiva, per sesso, per età,
per tipologia d’infortunio e per frequenza degli stessi.
Alla scadenza decennale del 2002 questa pubblicazione
non ha visto la luce, in quanto come è noto la SPORTASS,
ancora oggi attraversa un difficile e complicato momento di crisi conseguente a problematiche strutturali interne,
aggravate da quella operazione di riordino del CONI e
delle sue strutture collegate.
Ma questo è altro argomento che non riguarda il tema
dell’intervento se non per rammaricarsi che uno strumento
di grande utilità funzionale del CONI non riesca ancora a
venir fuori dalla situazione difficile nella quale si trova.
Un quadro riassuntivo del numero dei tesserati suddiviso
per disciplina sportiva e per tipologia di atleti è oggetto
di documentazione in questa mia comunicazione. (vedi
allegato A)
E’ ancora il caso di evidenziare che non sono compresi
nel numero i Dirigenti e tutti quegli addetti che dal 1 luglio
2003 hanno l’obbligo, per legge, come dirò dopo di una
copertura assicurativa.
Tra dirigenti federali e di società sportive, ufficiali di gara,
tecnici, preparatori, stimiamo che almeno un altro milione
di soggetti possono essere interessati all’obbligo della copertura assicurativa.
Così come non sono compresi atleti, dirigenti della Federazione Calcio.
Se questa è la situazione di fatto, io mi chiedo ma chiedo
soprattutto al mercato assicurativo se, questa realtà, possa
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considerarsi marginale ai fini di una analisi attenta, finalizzata a garantire la propria presenza con forme di garanzie appropriate e con corrispondenti premi sostenibili
per la gestione amministrativa.
La Legge n° 350 del 24-12-2003 art. 51 al 1° Comma
recita:
“A decorrere dal 1-07-2003, sono soggetti all’obbligo
assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di
atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di
promozione sportiva.” promuovendo così una sensibile
sollecitazione non più facoltativa ma obbligatoria alla esigenza di di copertura assicurativa contro gli infortuni.
Si riferisce ovviamente agli sportivi dilettanti perché, i professionisti, come è noto sono già sottoposti all’obbligo di
copertura assicurativa infortuni con INAIL.
Per la cronaca risulta che l’INAIL, al 2002 conti 153 Soc.
Professionistiche assicurate e 4.333 così detti “addetti”
che comprendono atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atleti.
Ebbene, a fronte di questa realtà, il mercato assicurativo
sembra muoversi in maniera riluttante, quasi annaspando
tra le più varie richieste di copertura assicurativa che il
mondo sportivo richiede.
Ma spesso, troppo spesso la disponibilità assicurativa non
appare efficace nel dare risposte adeguate alle attese di
tutela assicurativa.
variegata realtà delle discipline sportive praticate, per tipologie di infortuni, per le varie fasce di età dei praticanti,
per tutti quegli elementi che contribuiscono a dare una
attendibile quotazione del rischio.
Si tratterà poi di connotare le quotazioni tra praticanti
sportivi che svolgono attività agonistica e non, se trattasi
poi di quotazioni di premio su coperture assicurative individuali o cumulative per effetto di quelle domande che
pervengono dalle Federazioni Sportive per il totale dei
propri tesserati.
Condizioni di garanzia chiare, rispondenti alle diversificate esigenze richieste e soprattutto cercando di ridurre
al minimo il rischio di disattendere le attese dei soggetti
assicurati in caso di infortunio.
Voglio rischiare il paradosso, ma, a me pare che il numero dei soggetti interessati, possa trovare analogie con i
rischi del settore Auto.
Orbene, le Imprese di Assicurazione sono arrivate oggi
ad offrire tariffe per l’assicurazione auto, con gli strumenti
della personalizzazione, estremamente competitive, ciò si
deve:
1°) perché il mercato dell’assicurazione auto offre dal
punto di vista qualitativo una realtà interessante;
2°) perché, un numero sempre maggiore di Imprese, ha
approfondito e quasi sezionato il rischio di circolazione auto per tutti i suoi numerosi aspetti (cilindrata
dell’auto, età dei conducenti, sesso, composizione del
nucleo familiare ecc.).
Mi è capitato più volte, ad esempio, di leggere condizioni di assicurazione, in polizze infortuni individuali, in
cui viene perentoriamente esclusa la pratica dello sport
a livello agonistico, o altrettanto perentoriamente esclusa
la pratica di uno sport considerato a torto o a ragione
pericoloso.
Io credo che valga la pena.
Insomma, l’esigenza conclamata di integrare l’assicurazione di base della SPORTASS trova i singoli praticanti e
le loro Società Sportive di appartenenza di fronte a poche
offerte, le più disparate, sia in termini di prestazioni assicurate che di premio, ma soprattutto ancora più spesso
con risposte che disattendono, in caso di sinistro, le attese
degli assicurati.
Per stimolare la curiosità di chi mi ascolta fornisco qualche tavola di riferimento pubblicata da Sportass nell’ultima
edizione del 1993. ( allegati B, C, D)
Io credo che valga la pena soffermarsi ad una verifica
più attenta di questa realtà valutando i rischi nella loro
Io credo che il patrimonio di conoscenza ed esperienza
della Sportass possa essere utile ad intraprendere un approfondimento per valutare contenuti tecnici delle garanzie da prestare e congruità dei premi.
Orbene, credo che non solo sia possibile approfondire
questa realtà, ma sia anche possibile sperimentare forme
di garanzie innovative a vantaggio della trasparenza e
della chiarezza.
Mi è stato possibile sperimentare una offerta di garanzie
del mercato che riguarda l’invalidità permanente, presta-
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RISCHI SPORTIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI O PERDITE PECUNIARIE
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, Roma
Dott. Vittorio Smiroldo
ta, invece che con l’indicazione del capitale garantito,
con l’indicazione di una tabella lesioni corrispondente,
ovviamente, a seconda delle tipologie di infortunio ad una
somma indennizzabile per percentuale di invalidità permanente, per rimborso spese ospedaliere e/o per spese
di ricovero in ospedale.
Mi è sembrato un modo estremamente chiaro e trasparente di prestazione delle garanzie avendo constatato che,
nei casi di infortunio, le attese dell’infortunato corrispondevano all’indennizzo ricevuto.
Ma non sono e non sarò certamente io a volere indicare
le strade da seguire e le metodologie da applicare.
Le Imprese e la loro Associazione (ANIA) sono ben competenti ed attrezzate per poterlo fare.
Sono però abbastanza fiducioso da immaginare che,
se l’impegno degli addetti del settore sarà quello giusto,
potremmo trovarci tra qualche anno, un nuovo tema, dal
titolo:
“RISCHI SPORTIVI – ASSICURAZIONI
INFORTUNI QUALE PROFITTO PER LE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE”.
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Allegato A
F.S.N.
Atleti
preagonisti
2002
Atleti
agonisti
2002
TOTALE
ATLETI
TESSERATI
2002
Master
2002
Agonisti
speciali 1
2002
TOTALE
AGONISTI
SPECIALI
2002
Agonisti
speciali 2
2002
TOTALE
TESSERATI
AMAT.
002
Tesserati
settore
scolastico
2002
TOTALE
SCOLAS.
2002
Tesserati
giochi sport
stud. 2002 Altro 2002
TOTALE
GENERALE
2002
01 ARCO
-
15.469
-
15.469
-
-
-
-
2.368
623
891
3.882
19.351
02 BADM
322
805
-
1.137
-
-
-
124
-
2.880
-
2.880
4.141
03 BASEB
-
17.041
-
17.041
-
-
-
1.545
1.244
-
-
1.244
19.830
04 BOCC
2.929
83.507
90
86.526
-
-
-
17.365
1.374
-
-
1.374
105.265
05 CANO
-
9.587
-
9.587
-
-
-
89
-
-
-
-
9.676
06 CANO
2.411
4.264
1.268
7.943
28.833
-
28.833
677
-
-
-
-
37.453
11.365
10.564
-
21.929
-
-
-
40.407
-
-
-
-
62.336
07 CICL
08 DISAB
5.100
8.200
-
13.300
210
40
250
-
20
130
-
150
13.700
09 FIDAL
43.257
24.463
43.768
111.518
-
-
-
8.921
-
-
-
-
120.439
10 FISE
38.469
24.152
-
62.621
-
-
-
-
3.276
-
-
3.276
65.608
11 GHIA
1.186
12.088
-
13.274
-
-
-
-
-
-
-
-
13.274
12 GINN
37.677
11.558
-
49.235
-
-
-
8.000
142
-
-
142
57.377
13 GOLF
-
67.117
-
67.117
491
-
491
-
-
-
-
-
67.607
14 HOCK
-
6.188
300
6.488
-
-
-
-
13.000
10.000
120
23.120
29.608
15 INVER
13.216
19.232
-
32.448
450
-
450
79.101
-
-
-
-
111.999
16 LOTT
33.925
59.538
11.792
105.255
-
-
-
-
-
-
-
-
105.255
-
18.245
-
18.245
2.261
-
2.261
71.584
-
-
-
-
92.090
17 MOTC
18 MONT
-
231
289
520
-
-
-
7.647
-
-
-
-
8.167
19 NUOT
8.696
45.916
9.772
64.384
-
-
-
986.012
-
-
-
-
1.050.396
20 PALC
105.993
190.760
-
296.753
-
-
-
-
-
-
-
-
296.753
21 PALM
-
28.177
-
28.177
-
-
-
-
-
-
9.875
9.875
38.052
22 PALV
-
255.105
-
255.105
-
-
-
-
-
-
-
-
255.105
23 PATTI
10.045
17.135
260
27.440
-
-
-
781
-
-
-
-
28.221
24 PENTA
334
1.092
16
1.442
-
-
-
741
-
-
-
-
2.183
25 PESCA
-
232.641
-
232.641
-
-
-
-
16.949
-
-
16.949
249.590
15.396
26 PESI
-
2.561
-
2.561
-
-
-
12.835
-
-
-
-
27 PUGIL
-
3.316
-
3.316
-
-
-
415
1.800
-
-
1.800
5.531
28 RUGB
8.627
26.003
-
34.630
-
-
-
-
6.941
5.412
-
12.353
46.983
29 SCHER
2.889
6.812
-
9.701
-
-
-
-
5.900
-
-
5.900
15.601
30 SCINA
-
812
-
812
-
-
-
2.186
-
-
-
-
2.998
-
8.528
-
8.528
55.648
-
55.648
-
-
-
-
-
64.176
32 TEAK
31 SEGN
4.974
7.307
850
13.131
-
-
-
-
-
-
-
-
13.131
33 TENNI
8.720
42.622
10.437
61.779
-
-
-
75.289
-
-
-
-
137.068
34 TENTA
-
10.409
-
10.409
-
-
-
-
-
-
-
-
10.409
35 TRIAT
1.069
6.925
1.620
9.614
-
-
-
-
-
-
-
-
9.614
36 VELA
11.286
68.279
-
79.565
-
-
-
-
-
-
-
-
79.565
37 VOLO
-
17.039
-
17.039
-
-
-
6.062
-
-
-
-
23.101
352.500
1.363688
80.492
1.796.680
87893
40
87.933
1.319.781
53.014
19.045
10.886
82.945
3.287.339
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 23
Convegno RIB 2004.indb 23
14-12-2004 11:53:17
RISCHI SPORTIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI O PERDITE PECUNIARIE
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, Roma
Dott. Vittorio Smiroldo
Allegato B - frequenza media annua dei sinistri complessiva e con esiti permanenti
FEDERAZIONI
ATLETICA LEGGERA
FREQUENZA X 10.000 ASSICURATI
complesso
esiti permanenti
10,62
1,69
AUTOMOBILISMO
32,59
5,25
BASEBALL
50,01
4,70
BOCCE
3,11
0,18
CALCIO
130,73
11,06
12,35
2,15
CANOA KAYAK
CANOTTAGGIO
CICLISMO
CRONOMETRISTI
GINNASTICA
GOLF
15,38
1,72
166,99
18,99
9,68
2,15
57,70
5,03
2,58
0,21
HOCKEY E PATTINAGGIO
54,96
2,88
HOCKEY
39,62
4,50
LOTTA, PESI, JUDO, KARATE
66,46
8,81
MEDICI SPORTIVI
1,89
0,42
MOTOCICLISMO
945,22
49,58
MOTONAUTICA
112,05
30,38
5,87
0,57
46,52
5,48
NUOTO
PALLACANESTRO
PALLAMANO
54,79
5,60
PALLAVOLO
17,90
1,75
113,26
27,02
3,21
0,62
PENTATHLON MODERNO
PESCA SPORTIVA
PUGILATO
179,20
20,95
RUGBY
152,60
22,27
23,76
4,12
1,50
0,14
SPORT EQUESTRI
79,63
19,39
SPORT GHIACCIO
36,97
1,25
SPORT INVERNALI
64,37
10,36
TENNIS
7,20
1,35
TENNISTAVOLO
2,76
0,33
TIRO A SEGNO
1,76
-
TIRO A VOLO
0,97
0,22
SCHERMA
SCI NAUTICO
TIRO CON L’ARCO
1,38
0,08
VELA
4,35
0,63
24 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 24
14-12-2004 11:53:17
Allegato C
■ Complesso - ■ Esiti permanenti
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 25
Convegno RIB 2004.indb 25
14-12-2004 11:53:18
RISCHI SPORTIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI O PERDITE PECUNIARIE
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro, Roma
Dott. Vittorio Smiroldo
Allegato D - frequenza media annua dei sinistri per 10.000 assicurati
FEDERAZIONI
ATLETICA LEGGERA
AUTOMOBILISMO
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
1954 - 59
1960 - 72
1973 - 82
1983 - 92
45
61
20
11
-
36
29
33
BASEBALL
234
128
68
50
BOCCE
-
-
2
3
CALCIO
418
362
187
131
-
-
-
12
CANOA KAYAK
CANOTTAGGIO
CICLISMO
CRONOMETRISTI
GINNASTICA
GOLF
HOCKEY E PATTINAGGIO
HOCKEY
LOTTA, PESI, JUDO, KARATE
-
38
22
15
292
281
162
167
-
-
19
10
141
133
98
58
-
6
5
3
215
185
83
55
-
-
111
40
581
386
219
66
MEDICI SPORTIVI
-
-
3
2
MOTOCICLISMO
731
478
595
945
MOTONAUTICA
281
174
150
112
NUOTO
45
72
23
6
PALLACANESTRO
88
177
98
47
PALLAMANO
-
158
121
55
PALLAVOLO
62
68
36
18
PENTATHLON MODERNO
-
229
171
113
PESCA SPORTIVA
19
11
4
3
PUGILATO
320
353
337
179
RUGBY
641
762
409
153
SCHERMA
42
52
54
24
-
-
1
1
SPORT EQUESTRI
234
638
124
80
SPORT GHIACCIO
146
131
117
37
SPORT INVERNALI
131
70
44
64
TENNIS
SCI NAUTICO
12
13
13
7
TENNISTAVOLO
-
-
3
3
TIRO A SEGNO
-
2
2
2
TIRO A VOLO
-
4
1
1
TIRO CON L’ARCO
-
-
4
1
VELA
-
8
6
4
26 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 26
14-12-2004 11:53:18
IL DANNO BIOLOGICO NELLA POLIZZA INFORTUNI:
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE
Dott. Luigi Mastroroberto - Studio Mastroroberto - Consulente Centrale Unipol, Bologna
L’apprezzamento medico e
giuridico del danno alla persona e le attività risarcitorie ed
indennitarie ad esso connesse
hanno origini molto antiche,
risalenti addirittura al millennio
precedente la nascita di Cristo.
E sin da allora, a parte le ovvie notevoli differenze di
metodo, è sempre prevalso un concetto essenziale, che
ha fatto da filo conduttore nello strutturarsi dei vari impianti dottrinari evolutisi nei secoli fino ai giorni nostri, il
concepire cioè il valore dell’uomo primariamente se non
addirittura esclusivamente in relazione alla sua capacità
lavorativo-lucrativa.
Questa concezione del valore dell’uomo nell’era moderna
trova la sua migliore codificazione nell’opera di Melchiorre Gioia (1767-1829), uomo politico di idee liberali, filosofo, economista, studioso di statistica tanto da esserne
considerato uno dei fondatori.
Di questo studioso, che fu uno dei primi ad occuparsi estesamente del risarcimento del danno alla persona, va ricordata la celebre “regola del ciabattino”1: “Un calzolaio,
per esempio, esegue due scarpe ed un quarto al giorno,
voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce
più a fare che una scarpa. Voi gli dovete allora il valore
della fattura di una scarpa ed un quarto, moltiplicato per
il numero di giorni che gli restano di vita, meno i giorni
festivi”.
La impostazione del Melchiorre Gioia, che vede come
cardine dell’azione risarcitoria la capacità reddituale del
soggetto leso, è ulteriormente ribadita in altre sue classiche annotazioni, che pure vale la pena di menzionare:
“Supponiamo che con ferite o percosse gravi voi avete
scemato per esempio di un terzo le forze industri di un
uomo. Il valore di questo terzo all’anno sia di lire 300. E’
chiaro che voi dovete tante trecento lire quanti anni restano da vivere all’offeso.... Un incisore, per esempio, guadagna 300 zecchini all’anno, un pittore 600: una ferita
rende paralitica la destra dell’uno e dell’altro. E’ chiaro
anche in questo caso che per lo stesso delitto sarebbe
dovuto soddisfacimento diverso. Dunque il valore del soddisfacimento dovuto a titolo di industria paralizzata, deve
1 GIOIA Dell’ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima
avanti i Tribunali Civili, Lugano 1840, Sez. II, libro I
in tutti i casi variare in ragione di: 1) età del ferito, 2) della
sua professione...”.
All’incirca nella stessa epoca, anche se le relative ripercussioni sul piano giuridico e della prassi risarcitoria non ebbero allora alcun seguito, andò però già parallelamente
sviluppandosi un concetto di valore economico dell’uomo
non legato esclusivamente alla sua effettiva ed accertata
capacità reddituale; una concezione cioè del valore dell’uomo che introduceva elementi in qualche modo assimilabili all’idea di capacità lavorativa generica ovvero di
pluralità di espressione delle potenzialità produttive.
Lo stesso Carlo Marx del resto2, definì specificamente
la capacità di guadagno come “l’insieme delle attitudini
fisiche ed intellettuali individuali che ogni essere umano
mette in movimento ogni volta che produce valore d’uso
di qualsiasi genere”.
Nella storia della Medicina Legale italiana, va unanimemente riconosciuto al pensiero di Cesare Gerin il merito di
aver introdotto, nel concetto stesso di danno alla persona
da porre ad oggetto di azione risarcitoria, un elemento
nuovo, quello che poi, elaborato nei decenni successivi,
rappresenta il fondamento della attuale Dottrina del danno
biologico3. Il Gerin infatti, introducendo il concetto di
danno alla “validità psico-fisica”, ha posto al centro della
valutazione del danno alla persona non già il soggetto
inteso solo come elemento produttivo di un bene economico, bensì l’uomo in tutte le sue estrinsecazioni, in tutte le
sue manifestazioni del vivere quotidiano.
In verità, nonostante l’opera di Gerin, per decenni ancora
rimase ferma nella prassi giudiziaria e, conseguentemente, in quella valutativa medico-legale, l’impostazione rigidamente legata a criteri esclusivamente patrimonialistici.
Fu verso la metà degli anni settanta che, grazie ad alcune
sentenze dapprima del Tribunale di Genova, poi di quello
di Pisa4, sentenze che furono subito sostenute dalla Dottrina delle locali sedi universitarie5, cominciò ad affermarsi
quel nuovo principio al quale, come stabiliva la Corte di
2 MARX Il Capitale, Roma 1956; MACCHIARELLI-FEOLA Medicina Legale, cit.
3 GERIN La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità
civile Atti delle Giornate medico-legali triestine, Trieste, 1952; GERIN La valutazione del danno alla persona in responsabilità civile, Milano, 1973
4 T. Genova, 25-5-1974; T. Pisa, 10-3-1979
5 BESSONE-ROPPO Lesione all’integrità fisica e “diritto alla salute”. Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona in Giurisprudenza Italiana, vol. I, 1975, 54 ss
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 27
Convegno RIB 2004.indb 27
14-12-2004 11:53:18
IL DANNO BIOLOGICO NELLA POLIZZA INFORTUNI: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE
Studio Mastroroberto - Consulente Centrale Unipol, Bologna
Dott. Luigi Mastroroberto
Cassazione nel 19816, “... ci si deve attenere... quello
per cui il danno cosiddetto biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non incidente sulla capacità
di produrre reddito, ed anzi indipendentemente da quest’ultima, le cui menomazioni vanno indipendentemente
risarcite”.
Nel contempo si affermava il principio consequenziale
che il valore economico del bene salute perduto, essendo
quest’ultimo uguale per ogni uomo, dovesse essere economicamente reintegrato con un parametro monetario uguale
per tutti e non più, quindi, in rapporto agli specifici requisiti economici posseduti dal soggetto danneggiato prima
dell’evento lesivo. Ed il momento di passaggio definitivo
dalla fase di studio ed elaborazione teorica a quella della
piena legittimazione giuridica di questo diverso modo di
intendere il danno alla persona in responsabilità civile viene unanimemente individuato nella sentenza della Corte
Costituzionale, la n. 184 del 19867.
A fronte di questa evoluzione del pensiero giuridico, vi è
poi stata inevitabilmente una pari evoluzione della dottrina
medico-legale che, nel rispetto della sua propria finalità di
individuare ed elaborare i punti di raccordo con il diritto,
ha in questi anni cercato di enucleare quegli strumenti teorico-pratici che consentissero di supportare questa nuova
concezione del danno alla persona, non più incentrata
sulla stima della riduzione delle capacità produttive del
soggetto leso, ma primariamente sulla valutazione del nocumento subito al bene salute, nella più vasta accezione
di questo termine. Fino a giungere alla ulteriore ultima
elaborazione, sostenuta anche da recenti pronunce della
Cassazione Civile e della Corte Costituzionale, che colloca come bene primario da tutelare nell’azione risarcitoria
la lesione di tutti i beni primari, quelli definiti “di rango costituzionale, il più noto dei quali è il danno esistenziale.
E completa l’evoluzione che ha avuto fino ad oggi questa
concezione, unica nel mondo industrializzato, del valore
dell’uomo nell’attività risarcitoria per danni da responsabilità di terzi, l’emanazione di alcuni provvedimenti legislativi,
segnatamente la legge 5 marzo 2001, n. 57, e la legge
12 dicembre 2002, n. 273, resisi necessari per superare
quelle note di disequità che negli anni sono state generate
da una prassi giudiziaria locale che ha, se così si può dire
…. dettato le regole, fissando i parametri economici per
risarcire il danno alla salute, ma facendolo in una sostan6 Cass., 6-6-1981
7 C. Cost., 14-7-1986
ziale anarchia: molti tribunali cittadini hanno creato le loro
tabelle, diverse quindi da quelle delle altre città, diverse a
volte fra sezione e sezione dello stesso tribunale; lo stesso è
accaduto anche per la valutazione medico legale del valore percentuale del danno permanente biologico, esistendo
in Italia diverse guide redatte da autori diversi, che però
hanno fra loro differenze a volte sostanziali, il che evidentemente porta a valutare lo stesso danno con parametri diversi a seconda che si faccia riferimento all’una piuttosto che
all’altra. Le due leggi su menzionate hanno dunque avuto
lo scopo di fissare sia parametri economici, sia parametri
medico legali da considerare come riferimento nazionale.
Ed è noto che ciò al momento è accaduto solo per le cosiddette “micropermanenti”, per i danni cioè che comportano
invalidità permanenti biologiche comprese fra 1 e 9 punti
percentuali. E’ stato infatti solo il 14 settembre 2004 che,
ai sensi della legge 273 del 2002, è stata costituita dal
Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della
Giustizia, una nuova commissione tecnica che dovrà fissare
sia i parametri di valutazione medico legale, sia i parametri
economici per i danni permanenti biologici fra 10 e 100
punti percentuali.
Ma se questo è stato il percorso degli ultimi 30 anni della evoluzione filosofica, dottrinaria, giurisprudenziale ed
infine legislativa del “valore uomo” in riferimento al risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile, salvo che in un caso, in tutti gli altri ambiti pubblici e privati
che pure tutelano il cittadino in caso di lesioni della sua
salute ciò non è accaduto, restando fermo il principio che
ogni indennità e/o prestazione assistenziale, va riferita
alla perdita della capacità produttiva del soggetto, ancorché in vari modi definita.
L’unico ente che, come si diceva sopra, ha invece preso
atto dei mutamenti che vi sono stati nel concetto di danno alla persona e lo ha fato in maniera così significativa
da modificare l’intero impianto di norme che da sempre
avevano caratterizzato il suo operato, è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie
Professionali (INAIL), attraverso il Decreto Legislativo 23
febbraio 2000 (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144).
Il nuovo riordino dell’Ente ha operato, rispetto alla normativa precedente, una sorta di “rivoluzione copernicana” nel
modo di intendere la natura della tutela fornita al lavoratore assicurato.
28 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 28
14-12-2004 11:53:19
Fin dalla sua istituzione infatti, l’INAIL aveva posto ad oggetto della tutela il danno alla capacità lavorativa dei suoi
assicurati, valutando le conseguenze menomative degli
infortuni professionali (in questa nota non parleremo specificamente delle malattie professionali, anche se per esse,
in linea di massima, valgono le stesse considerazioni) mediante apposite tabelle che, appunto, erano state concepite avendo riguardo della efficienza funzionale dei vari
distretti corporei e degli organi di senso nei rispetti della
comune gestualità lavorativa (in questo differenziando per
alcune voci la rilevanza delle menomazioni a seconda
che si trattava di lavoratori dell’industria o dell’agricoltura). Il trattamento indennitario previsto per menomazioni
permanenti era erogato sotto forma di rendita, operante
però solo per postumi permanenti valutati (appunto secondo le tabelle allegate al Testo Unico) in misura superiore
al 10%.
La nuova normativa, effettuando, come si diceva sopra,
una sorta di rivoluzione copernicana, ha di fatto cambiato
l’oggetto della tutela, ponendo al centro della stessa non
più la capacità lavorativa dei suoi assicurati, bensì primariamente la loro “salute”.
Questa così radicale riforma prende origine teorica, come
si diceva sopra, dalla attuale concezione giuridica e legislativa della tutela del cittadino in caso di danni alla sua
persona.
L’impulso alla riforma dell’INAIL è legato però anche a
motivi contingenti, di natura economico-amministrativa, risalenti a quando la Corte Costituzionale sancì un ulteriore
(a quel punto inevitabile) principio, ossia che, in caso di
danni al lavoratore durante la sua attività professionale
derivanti da responsabilità di terzi, la facoltà dell’Ente di
agire in regresso per recuperare dal responsabile civile (o
dal suo assicuratore) il costo delle prestazioni dallo stesso
Ente erogate per le conseguenze del sinistro, non poteva
essere esercitata sulla somma calcolata per il risarcimento
del danno biologico che il lavoratore aveva subito, essendo appunto il danno biologico un tipo di nocumento non
tutelato dall’INAIL.
Allineandosi dunque a questa concezione della tutela del
danno alla persona, la nuova legge di riforma dell’INAIL
ha anch’essa posto, come tutela primaria del lavoratore, il
danno alla sua salute, considerando (al pari della dottrina
del danno biologico) il nocumento alla capacità lavorativa e lucrativa dei suoi assicurati come un danno “conseguenza”, solo eventuale.
Ma vediamo come, sul piano attuativo, il nuovo riordino
dell’Ente ha cercato di mettere in pratica questa impostazione teorica8.
Tutto si basa sul presupposto che un infortunio sul lavoro
o una malattia professionale determinano anzitutto un nocumento alla salute del lavoratore. L’INAIL quindi oggi,
valutato il danno permanente mediante nuove tabelle (di
cui dopo si dirà più estesamente) eroga un indennizzo
partendo da gradi di danno biologico pari o superiori
al 6% (la franchigia si abbassa quindi dal 10% al 5%)
e, fino a gradi di invalidità del 15%, lo fa erogando una
liquidazione unica, in conto capitale, calcolata mediante
la applicazione di una ulteriore tabella che fissa il valore
economico del punto di invalidità, differenziandolo per
fasce di età e per sesso.
Per danni permanenti biologici superiori al 15%, l’Ente
opera una duplice operazione: da un lato trasforma la
prestazione erogata per l’indennizzo del danno biologico
da una liquidazione in conto capitale alla corresponsione
di una rendita (e lo fa ancora una volta mediante una
tabella che stabilisce, in maniera fissa ed uguale per tutti
i lavoratori, il valore della rendita partendo); dall’altro,
partendo dalla presunzione che danni permanenti biologici superiori al 15% incidano anche, inevitabilmente, sulla
capacità di lavoro e (ma molto in astratto) su quella di
guadagno, corrisponde una ulteriore rendita, che si somma all’altra, calcolata in questo caso in maniera “personalizzata”, sulla base della retribuzione del lavoratore, il
tutto mediante una ulteriore tabella che stabilisce dei coefficienti per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per l’indennizzo, coefficienti
che sono diversificati in funzione del grado percentuale di
danno permanente biologico riconosciuto.
L’innovazione più rilevante è la nuova tabella INAIL, quella
che stabilisce la valutazione medico-legale delle varie menomazioni. Le differenze, rispetto alla tabella precedente,
sono numerose e nel complesso davvero sostanziali.
Intanto, le voci previste sono passate da poco più di 60
a quasi 400; in secondo luogo, mentre la tabella allegata al Testo Unico del 1965 prevedeva voci riferite quasi
esclusivamente a menomazioni degli arti e dei principali
organi di senso, quella nuova prende in considerazione
anche le condizioni permanenti di organi ed interi ap8 Quanto segue questa nota, è stato tratto in parte dal documento redatto da G.
Bruno, A. Farneti, L. Mastroroberto, G. Ruggiero e L. Scuro in un precedente
gruppo di lavoro istituitosi in sede ANIA nell’anno 2000.
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IL DANNO BIOLOGICO NELLA POLIZZA INFORTUNI: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE
Studio Mastroroberto - Consulente Centrale Unipol, Bologna
Dott. Luigi Mastroroberto
parati, prevedendo quindi indicazioni e modalità valutativa anche per le malattie professionali. Ma, soprattutto,
proprio perché riferita al danno biologico e non più alla
capacità lavorativa, sono profondamente variati i valori
delle menomazioni.
Per citare alcune delle differenze più eclatanti, si pensi ad
esempio che il valore previsto per la anchilosi della spalla
dell’arto dominante passa dal 40% indicato dalla precedente tabella a quello del 25% previsto da quella nuova,
l’anchilosi del gomito in posizione favorevole è ridotta dal
25% al 18%, la perdita totale del pollice dx dal 28% al
20%, l’anchilosi dell’anca dal 45% al 30%, l’anchilosi
rettilinea del ginocchio dal 35% al 23%, la perdita della
facoltà visiva di un occhio dal 35% al 28%, la cecità
completa dal 100% all’85%, la sordità completa dal 60%
al 50% e quella monolaterale dal 15% al 12%, la perdita
di un rene con rene superstite normo funzionante dal 25%
al 18%… e via elencando.
Del resto, in sintonia con le premesse da cui è partito il
riordino dell’Ente, i nuovi valori proposti tendono ad allinearsi con quelli che erano stati solo qualche anno prima
introdotti dalla Guida redatta a cura della Società Italiana
di Medicina Legale come strumento orientativo per la valutazione del danno permanente biologico in responsabilità
civile. Ed anche in sede di commissione tecnica, quella
che ha elaborato la tabella delle menomazioni da 1 a
9 punti di invalidità per il completamento della già citata
legge 57/2001, si è specificamente presa in considerazione anche la parametrazione proposta dalla tabella
INAIL per le singole voci, al fine chiaro di far sì che la
tabella da utilizzare per la RCA e quella da utilizzare per
gli infortuni e le malattia professionale, fossero fra loro
congruenti.
Venendo ora all’argomento di cui occorre discutere, questa lunga ma indispensabile premessa va completata ricordando in estrema sintesi che, da sempre, la polizza
infortuni ha per oggetto teorico la valutazione della invalidità permanente calcolata in riferimento alla cosiddetta
capacità lavorativa generica, quella abilità cioè totalmente indifferenziata, necessaria per effettuare le mansioni del
comune vivere ovvero quelle tipiche di ogni attività non
specializzata, ovvero ancora quella gestualità di fondo di
ogni tipo di professione o mestiere. Il termine stesso però
di “capacità lavorativa” implica che ad oggetto della tutela e, quindi, della valutazione medico legale, vi sia solo
quanto ha a che vedere con la finalizzazione dei gesti
e delle azioni alla produzione di una utilità economica.
Ed uno degli effetti più “discussi” che da ciò ne deriva è
che menomazioni che attengono aspetti di primaria importanza della vita di una persona quali la sua efficienza
estetica, la sua capacità di procreare, la sua efficienza
sessuale … ecc, ma che non sono invece rilevanti nella
comune gestualità lavorativa, proprio per questo non sono
compresi nella tutela assicurativa.
Allo stesso tempo però, avendo la polizza per oggetto la
tutela della capacità lavorativa indifferenziata, non si può
nemmeno parlare di vera e propria tutela patrimonialistica, raramente avendosi rispondenza fra il significato funzionale che viene dato dalla tabella annessa alla polizza
ai vari organi ed apparati e la reale abilità che un soggetto deve avere per trasformare il suo operare professionale
in produzione di utilità economiche.
E’ dunque possibile ridisegnare la struttura della polizza
infortuni in modo da avvicinarsi ai criteri che oggi ispirano
l’attività risarcitoria del danno alla persona in responsabilità civile ? E’ possibile fare una modifica analoga a quella
effettuata recentemente dall’INAIL ? In altre parole, è possibile ipotizzare un meccanismo contrattuale che consenta
primariamente di tutelare la riduzione della integrità psicofisica e, al contempo, laddove ne ricorrano gli estremi, di
fornire una copertura anche a tutela della specifica capacità lavorativa dell’assicurato ?
L’argomento è certamente interessante ed i problemi tecnici da risolvere sono diversi e di sostanziale importanza.
Una ipotesi di lavoro del genere, per essere trasformata in
realtà operativa, prevede infatti una modifica delle norme
contrattuali più tradizionali quali ad esempio la definizione dell’oggetto della tutela, le norme che definiscono i criteri di indennizzabilità, i criteri di valutazione del danno…
e via elencando.
Prima però di entrare nel merito dello studio di queste possibili modifiche, si è voluto verificare fino a che punto,
rispetto alla casistica ordinaria, cambierebbero le valutazioni medico legali dei danni permanenti da infortunio,
ossia i punteggi di invalidità che poi vengono trasformati
in indennizzo in relazione al capitale assicurato, se le singole fattispecie fossero giudicate con i criteri propri della
valutazione del danno permanente biologico anziché con
il sistema tradizionale della polizza infortuni.
Lo studio è consistito nella predisposizione di 50 casi di
danni da infortunio, selezionati in modo da essere rappresentativi delle fattispecie che comunemente si osservano,
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resi anonimi e privati delle conclusioni e poi trasmessi ai
professionisti medici legali che compongono il gruppo di
lavoro (prof. Bruno, il dr. Carraroli il prof. Farneti in collaborazione col dr. Genovese, il dr. Lico, il dr. Meneghetti, il
dr. Sgambetterra ed il dr. Tucci,) , i quali hanno formulato
le loro valutazioni riportando in una apposita tabella elettronica la quantificazione del danno permanente in riferimento sia ai parametri della tabella indicativa standard
ANIA, sia in riferimento alla tabella INAIL di cui al D.P.R.
del 1965 (tabella alla quale ancora oggi un rilevante numero di polizze fa riferimento), sia infine al danno biologico, secondo le indicazioni date del D.M. 3/7/2003
per i danni fino al 9% e secondo la prassi abituale per i
danni di entità superiore.
Il dato ottenuto da questo studio comparativo che più di
tutti risalta è che, come risultato medio generale, i danni
valutati con i criteri della responsabilità civile sono stati
mediamente più elevati di quelli quantificati in riferimento
alla cosiddetta tabella ANIA, ma mediamente inferiori a
quelli valutati con la cosiddetta tabella INAIL del 1965.
Come prima evidenza dunque, sembra che, ponendo alla
base della polizza infortuni una tutela del danno biologico (grossolanamente intesa, senza quindi prendere in
considerazione alcuna variazione ad hoc della normativa
contrattale) anziché del danno alla capacità lavorativa ultragenerica, si hanno sì tassi di invalidità mediamente più
elevati, ma comunque inferiori a quelli che si otterrebbero valutando le stesse fattispecie (come si fa oggi in una
rilevantissima parte dei casi) con riferimento alla tabella
INAIL, la quale come è noto, nella grande maggioranza
dei casi è contemplata dalle polizze come garanzia accessoria, valida per specifico richiamo e previo pagamento di un sovrapremio.
In conclusione riteniamo che, per tutti i motivi su elencati, vi sia oggi davvero la necessità di porre ad oggetto
di discussione, da parte di tutti gli operatori del settore,
una ipotesi di modifica sostanziale della polizza infortuni,
quanto meno dell’oggetto della tutela che essa si prefigge, al fine di rendere più aderente ai bisogni degli assicurati un prodotto che, al momento, pur avendo una larga
diffusione, è basato su presupposti teorici e di tecnica valutativa obsoleti e sostanzialmente inadeguati a tutelare
sia la salute del leso, sia la sua capacità di lavoro e di
guadagno.
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ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO:
RAFFRONTO TRA ALCUNI SISTEMI SENZA MONOPOLIO PUBBLICO
Dott. Dario Dalla Torre - Assicurazioni Generali S.p.A., Mogliano Veneto
La comparazione del nostro sistema di copertura degli infortuni sul lavoro con altri sistemi
di Paesi vicini è interessante
sia per l’analisi delle garanzie prestate sia dei livelli delle
prestazioni previste. Altrettanto interessante è l’analisi dei
sistemi dal punto di vista degli
attori che vi prendono parte: esistono infatti sistemi, che,
diversamente da quello italiano, consentono alle Compagnie private di poter operare attivamente come player in
questo campo, a fianco del settore pubblico o addirittura
come unici operatori.
Nel nostro Paese il dibattito sul possibile ruolo delle Compagnie private nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria
per gli infortuni sul lavoro è stato negli ultimi anni vivace,
in conseguenza della spinta generale all’abbandono di
situazioni di monopolio e all’inserimento dei privati in settori ed aziende prima ad appannaggio del solo settore
pubblico. Ciò al fine di cogliere i benefici che possono
derivare al mercato da situazioni di maggiore concorrenza, stimolando competizione ed efficienza con ricadute
positive sugli utenti finali dei servizi prestati.
Ecco quindi che l’analisi dei sistemi dei Paesi in cui il
settore privato opera a fianco (o in sostituzione) di quello
pubblico rappresenta un esercizio importante per valutare
come funzionino tali sistemi. L’analisi si concentrerà, visto
anche il tempo a disposizione, sui Paesi a noi più vicini,
sia geograficamente sia per struttura sociale - cioè i Paesi
dell’Europa dei 15 - e più in particolare sui quei Paesi
che hanno già attribuito agli assicuratori privati un preciso
ruolo anche nell’ambito degli infortuni sul lavoro.
E’ da notare innanzitutto come quasi tutti i Paesi abbiano
una legislazione specifica per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Questo a testimoniare l’importanza
sociale che viene annessa a tale materia (l’unico Paese
privo di tali norme è la Grecia). Le legislazioni europee si
fondano in massima parte sui seguenti principi:
● le assicurazioni hanno carattere indennitario;
● il costo dell’assicurazione è a carico del datore di lavoro;
● il prestatore di lavoro non deve provare la responsabilità del datore di lavoro
● il datore di lavoro gode in cambio di una certa esenzione di responsabilità (la cui ampiezza dipende dalla
struttura di ciascun ordinamento giuridico e dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro).
Fanno eccezione in tutto o in parte a tali principi Regno
Unito e Irlanda, in cui non vi è esenzione di responsabilità; tuttavia in questi Paesi i costi gravano anche sui
prestatori di lavoro.
Malgrado il solco comune, sussistono differenze in termini
di prestazioni, gestione, tariffazione dei rischi e di organismi pubblici coinvolti. Ovviamente tali differenze si presentano anche tra i Paesi in cui gli assicuratori privati sono
coinvolti attivamente.
Vediamo brevemente qual è l’origine dei sistemi sociali
di assicurazione degli Infortuni sul lavoro. Gran parte dei
Paesi europei ha introdotto legislazioni specifiche alla fine
dell’800 o nei primissimi anni del ‘900. La Germania,
nel 1884, fu il primo Paese al mondo ad introdurre una
regolamentazione che prevedeva che in caso di Infortunio
sul lavoro il danneggiato non dovesse provare la responsabilità del datore di lavoro.
L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria nell’industria
in Italia è datata 1898.
I sistemi inizialmente prevedevano la copertura degli Infortuni sul lavoro, e successivamente, in particolare negli
anni ’20, furono allargati per comprendere anche le conseguenze delle Malattie Professionali
Da queste origini comuni si sono sviluppati poi sistemi nazionali con caratteristiche tra di loro diverse ed originali,
sia per il coinvolgimento in alcuni Paesi di soggetti Privati, sia per le modalità di gestione ed i soggetti coinvolti,
anche all’interno dei Paesi in cui la materia è gestita dal
settore Pubblico. Nella tabella che segue sono rappresentate le differenze in termini di soggetti coinvolti nei diversi
Paesi.
Paesi
Regime
Organismi coinvolti nella gestione
Austria
Pubblico
4 Casse di diritto pubblico: AUVA (Industria, commercio, artigianato); agricoltura; FFSS; Settore Pubblico)
Francia
Pubblico
Cassa nazionale di diritto pubblico
(CNAMTS)
Germania
Pubblico
78 Casse di settore di diritto pubblico
Irlanda
Pubblico
Ministero degli affari sociali e della famiglia
Italia
Pubblico
Istituto nazionale di Assicurazione di diritto pubblico
Lussemburgo
Pubblico
Associazione nazionale dei datori di lavoro (di diritto pubblico)
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ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO: RAFFRONTO TRA ALCUNI SISTEMI SENZA MONOPOLIO PUBBLICO
Assicurazioni Generali S.p.A., Mogliano Veneto
Dott. Dario Dalla Torre
Paesi Bassi
Pubblico
Gestito tramite il Sistema di sicurezza sociale che non differenzia più, dal 1966,
le prestazioni per Infortuni sul lavoro rispetto agli altri
Regno Unito
Pubblico
Ministero del lavoro e delle pensioni
(Dept. Work & Pension)- contribuzione
anche a carico lavoratori, no esenzione
responsabilità datore lavoro
Spagna
Pubblico
Mutue senza fine di lucro (ad oggi circa
30)
Svezia
Pubblico
Casse di assicurazione sociale (di diritto
pubblico), controllate da RFV, Ufficio nazionale di sicurezza sociale, che dipende
dal Ministero della Sanità
Belgio
Misto
Compagnie private (infortuni) e istituti di
diritto pubblico (malattie e infortuni)
Danimarca
Misto
Compagnie private (infortuni) e istituti di
diritto pubblico (malattie e infortuni)
Grecia
Misto
Istituto nazionale di diritto pubblico e casse mutue di settore - assenza legislazione
organica
Portogallo
Misto
Compagnie private (infortuni) e istituto di
diritto pubblico (malattie)
Finlandia
Privato
Compagnie private (infortuni e malattie)
Analizziamo ora più in dettaglio i Paesi in cui non è vigente un sistema totalmente Pubblico. A partire dalla Grecia
che, come si è accennato prima, non prevede uno specifico sistema legislativo per gli infortuni e le malattie professionali e dove si è sviluppato un sistema misto pubblicomutualistico, verranno analizzate poi le soluzioni di paesi
come Belgio, Danimarca e Portogallo in cui è prevista
invece un’accentuata complementarietà tra assicurazioni
pubbliche e private, per giungere infine alla soluzione della Finlandia dove il settore è gestito solo da Compagnie
private.
E’ da notare come, in linea generale, la complementarietà, che caratterizza i sistemi misti, sembra estrinsecarsi
maggiormente in relazione alla tipologia di prestazioni
da erogare (infortuni vs. malattie ovvero invalidità permanente vs. inabilità temporanea) piuttosto che in relazione
al livello delle prestazioni o alle categorie di assicurati. E’
altrettanto da rimarcare che, in ogni caso, rimane forte il
controllo pubblico sulla materia.
In Grecia - l’unico Paese in cui non è presente un sistema
normativo relativo agli Infortuni sul lavoro - l’IKA (Istituto
di assicurazione sociale) garantisce ai lavoratori dipendenti le prestazioni fondamentali, tra cui, per esempio,
una pensione di invalidità permanente che opera nel caso
di invalidità superiore al 50%: si tratta della più elevata
franchigia nel panorama europeo. Le casse mutualistiche
di categoria/settore sono circa 200 e sono soggette al
controllo del Ministero del lavoro.
Il sistema Greco non appare un modello di protezione
efficace e probabilmente si dovrà evolvere per avvicinarsi
a sistemi che offrono garanzie migliori per i lavoratori.
In Belgio la legge pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di assicurare ai prestatori di lavoro talune prestazioni
in caso di infortuni professionali mediante la stipulazione
di contratti con Compagnie di assicurazione o mediante
Casse mutue. Ad oggi risultano autorizzate 18 Compagnie.
Il ruolo dei privati è limitato agli infortuni professionali
(non alle malattie) con conseguenze rilevanti: invalidità
permanente superiore al 15% o morte. In questi casi le
Compagnie private erogano delle rendite, all’invalido o
ai superstiti.
Vi è comunque una stretta regolamentazione pubblica in
quanto prestazioni, barèmes e modalità di funzionamento
dell’assicurazione sono espressamente definiti dalla legge.
Per quanto riguarda la tariffazione dei rischi, questa è
affidata alle Compagnie. Risulta in essere una tariffa di
riferimento gestita da UPEA, l’Associazione Belga della
Compagnie, che le Compagnie adattano poi per la propria tariffazione dei rischi.
Un importante ruolo nel sistema è esercitato da FAT (Fonds
des accidents du travail), organismo pubblico che ha il
compito di:
● effettuare il controllo tecnico, sociale e medico sull’attività degli assicuratori privati, al fine di salvaguardare
gli interessi dei lavoratori;
● erogare alcune prestazioni supplementari;
● stimolare le attività di prevenzione presso le Imprese
assicurate;
● fungere da fondo di garanzia in caso di problemi in
capo al datore di lavoro o alla compagnia di assicurazione.
Inoltre, il FAT gestisce direttamente (oltre ad alcune categorie di lavoratori come marittimi e pescatori) alcune
tipologie di indennizzi in particolare:
● gli indennizzi per invalidità permanente inferiore al
16% (e presto fino al 19% compreso),
● gli indennizzi per incapacità temporanea (totale o parziale).
Il FAT infine è delegato ad approvare la valutazione delle
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invalidità permanenti effettuata dalle Compagnie. In ultima istanza l’assicurato, può anche rivolgersi al Tribunale
del lavoro.
La gestione delle prestazioni conseguenti a malattie professionali riguarda invece esclusivamente FMP (Fonds de
maladies professionnelles): in questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurarsi con il Fondo che valuta le
domande di indennizzo ed eroga le prestazioni.
La natura del FAT e del FMP è quella di organismi pubblici, gestiti da in maniera paritaria da rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro e con il controllo di un
commissario governativo.
Anche in Danimarca sussiste un’assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro, la cui disciplina è stata recentemente innovata (1/1/12004), che prevede che il datore
di lavoro debba rivolgersi a Compagnie private, mentre
l’assicurazione delle malattie professionali è affidata a un
Ente pubblico. Attualmente circa 20 Compagnie private
hanno la possibilità di prestare le garanzie previste, in
concorrenza tra di loro, potendo determinare liberamente
i premi (anche se vi è un vincolo di “determinazione dei
profitti”, che debbono rappresentare, assieme alle spese
di amministrazione, al massimo un quarto del premio complessivo). Per il controllo dell’equilibrio tecnico, invece, le
Imprese sottostanno all’Autorità di sorveglianza finanziaria.
E’previsto un contributo che le Imprese devono versare per
finanziare il sistema pubblico dei controlli e dell’amministrazione di questa materia.
Relativamente alle malattie professionali, AES (Fondo per
le malattie professionali del mercato del lavoro) ente pubblico, svolge la funzione di unico assicuratore.
Anche in questo Paese quindi nell’ambito dei rischi di infortunio professionale esiste un sistema misto abbastanza
peculiare: le indennità per inabilità temporanea sono erogate dall’Istituto statale di assicurazione malattia mentre le
Compagnie private erogano prestazioni economiche nei
casi di invalidità permanente o morte. Queste ultime sono
in forma di capitale o di rendita.
Il controllo pubblico è esercitato da un organismo pubblico (Ufficio Nazionale degli Infortuni sul lavoro e Malattie
Professionali), che applica la legislazione, raccoglie informazioni sui sinistri ed in casi particolari arriva a trattarli
direttamente. A tale riguardo è da precisare che, anche
quando le prestazioni sono erogate dalle Compagnie
private, le decisioni riguardanti il tasso di invalidità sono
prese dall’Ufficio Nazionale stesso.
L’assicurato non soddisfatto del trattamento può rivolgersi
inoltre, in seconda ed ultima istanza, anche ad un altro organismo pubblico (Ufficio Nazionale di appello sociale).
In Portogallo la distinzione tra gestione di infortuni professionali e malattie professionali assume connotati netti
nonostante le prestazioni previste dalla legge siano le
stesse: per i primi sono competenti le Compagnie private (attualmente sono 25 quelle operanti), per i secondi
il Centro nazionale di Protezione contro i Rischi Professionali (CNPRP), che è un organismo di diritto pubblico.
Le Compagnie private erogano prestazioni per inabilità
temporanea, invalidità permanente o morte da infortunio,
queste ultime sotto forma di rendita o di capitale per le
invalidità minori.
Le Compagnie Private non debbono specificamente essere autorizzate a tale attività ma sono sotto il controllo del
ministero delle Finanze. Esiste poi il FAT (Fondo per gli infortuni sul lavoro) che è un fondo di garanzia pubblico gestito dall’Istituto degli infortuni sul lavoro, che è competente
per il controllo di quanto dovuto ai lavoratori migranti. E’
comunque interessante osservare che la valutazione degli infortuni risulta essere sempre affidata al Tribunale del
Lavoro, che fissa il livello di invalidità, sulla base di una
tabelle di Invalidità stabilità per legge (TNIATDP, Tabella
Nazionale dell’Invalidità per Infortuni sul Lavoro e Malattie
Professionali).
Giungiamo infine alla Finlandia, Paese dell’Europa dei 15
che affida solamente a Compagnie private l’assicurazione
degli infortuni e delle malattie professionali (con eccezione dei settori del pubblico impiego e agricolo).
Attualmente vi sono 12 Compagnie che esercitano tale assicurazione. La tariffazione di tali rischi è libera, anche se
fino al 1999 si trattava di una tariffa amministrata, regolata dal Ministero degli Affari Sociali. Il sistema di tariffazione tiene conto della dimensione dell’impresa, dei rischi a
cui sono esposti i lavoratori, di eventuali sinistri verificatisi
nel corso del periodo precedente e delle misure adottate
per la prevenzione dei rischi. Il livello delle prestazioni è
molto elevato: indennità giornaliera pari al 100% della
retribuzione giornaliera in caso di inabilità temporanea,
rendita pari all’85% della retribuzione in caso di invalidità totale (ridotto proporzionalmente all’effettiva perdita
di guadagno in caso di invalidità parziali), indennizzo di
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ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO: RAFFRONTO TRA ALCUNI SISTEMI SENZA MONOPOLIO PUBBLICO
Assicurazioni Generali S.p.A., Mogliano Veneto
Dott. Dario Dalla Torre
menomazioni che non comportano riduzione della capacità lavorativa, rendita ai superstiti in caso di morte. Il 2%
dei premi viene devoluto ad un Fondo destinato ad attività
di prevenzione.
La determinazione degli indennizzi è effettuata dalle Compagnie di assicurazione.
In conclusione quindi, nei vari sistemi che prevedono una
soluzione di tipo non monopolistico di copertura degli infortuni sul lavoro si possono intravedere tratti comuni. Il
primo è quello di una forte regolamentazione legislativa,
a tutela del preminente interesse dei prestatori di lavoro
ad avere un giusto ristoro in caso di infortunio; si nota poi
una generale autonomia delle Compagnie di assicurazioni private nella determinazione del livello dei premi da
applicare alle Imprese; inoltre si nota un giusto intervento
pubblico in qualità di regolatore e controllore del sistema,
con controlli sulla correttezza della valutazione delle condizioni fisiche del lavoratore infortunato o nella valutazione delle situazioni in caso di contrasto tra Compagnia ed
Assicurato.
Tali caratteristiche evidenziano che sistemi ben strutturati
possono trarre beneficio dalla presenza di operatori privati i quali, stimolando concorrenza, competizione ed efficienza possono portare vantaggi al sistema, sia per i lavoratori, i cui interessi vanno tutelati al massimo livello, sia
per le Imprese, che possono rivolgersi all’operatore che
propone il miglior servizio al costo più concorrenziale.
La legge, oltre a disciplinare l’intera materia, prevede:
● un organismo di controllo (TVL, Federazione degli Istituti di assicurazione sugli infortuni) per vigilare sul buon
funzionamento del sistema e dare applicazione alla
legge nei casi in cui il datore di lavoro non abbia
contratto l’assicurazione;
● un’Autorità di sorveglianza delle assicurazioni per controllare la solvibilità delle Compagnie;
● un Fondo di garanzia collettiva in caso di insolvenza
di una Compagnia.
In seno al TVL c’è un Consiglio deputato a garantire l’uniformità di trattamento delle prestazioni erogate.
Si tratta dunque di un sistema privatistico, che appare ben
regolato, con sistemi di controllo e con investimenti destinati alla prevenzione degli infortuni.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI NON MONOPOLISTICI ESAMINATI
Finlandia
Portogallo
Belgio
Danimarca
• infortuni prof. (invalidità permanenti gravi)
SI
SI
SI oltre 16%
SI
• infortuni prof. (invalidità permanenti minori)
SI
SI
NO
SI
Principali rischi coperti dall’Assicuratore Privato
• infortuni prof. (inabilità temporanee)
SI
SI
NO
NO
• infortuni prof. (morte)
SI
SI
SI
SI
• malattie professionali
SI
NO
NO
NO
Indennizzi anche in forma di rendita
SI
SI
SI
SI
Ruolo attivo Assicuratore Privato in prevenzione
devolve 2% premi
NO
SI
SI
• disciplina delle prestazioni
SI
SI
SI
SI
• disciplina dei premi
NO (SI fino al 1999)
NO
NO
NO
• valutazione invalidità
NO
SI (Tribunale del lavoro)
NO (ma c’è approvaz.
del FAT)
SI (Ufficio naz. Infortuni)
• ricorsi su valutazioni
SI
SI
SI
SI
• altri controlli
SI
SI
SI
SI
Principali poteri attribuiti al Pubblico
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DISCIPLINA CIVILISTICA DELL’ASSICURAZIONE DANNI E DELL’ASSICURAZIONE VITA APPLICABILE ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Avv. Maurizio Hazan - Studio Legale Taurini & Hazan, Milano
Ringrazio gli organizzatori per
il gradito invito e per l’occasione concessami di intervenire su di un tema tanto vivo ed
attuale quale è quello afferente la natura dell’assicurazione
infortuni e la disciplina normativa alla stessa applicabile .
L’argomento desta oggi un particolare interesse, soprattutto prospettico: ci troviamo, infatti, in un contesto storico in
cui pare non potersi far ulteriormente attendere l’intervento
riformatore del legislatore, volto a svecchiare un abito di
fatto dismesso e divenuto ormai inadeguato, e cioè il sistema rigorosamente bipolare adottato dal codice civile,
tutto incentrato sulla bipartizione ramo danni/ramo vita.
Tanto più che il recente intervento con cui due anni orsono
la Suprema Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni
Unite, ha tentato di dirimere definitivamente la materia,
non pare essere, in alcun modo, pervenuto a risultati soddisfacenti, come meglio illustreremo in seguito.
In questo senso, l’oggetto del presente convegno, dedicato agli scenari evolutivi delle tutele infortunistiche, calza a
pennello.
Vedremo, infatti, come la maggior parte degli sforzi sin
qui compiuti per ricomprendere l’assicurazione infortuni
entro le maglie del codice civile e, a seconda delle diverse contrapposte scuole di pensiero, all’interno del ramo
danni o del ramo vita, debbano ora cedere il passo di
fronte ai dati desumibili dall’esperienza e dal consolidarsi,
nella prassi, di un modello contrattuale del tutto autonomo,
impostosi come genere a sé stante ed ormai ben individuato e delineato dalle omogenee condizioni generali di
contratto che si ritrovano nella maggior parte dei modelli
di polizza proposti dalle più autorevoli compagnie assicuratrici (e dalla stessa ANIA, nella propria proposta di
“polizza tipo”).
Non si tratterà dunque di forzare a tutti i costi il dato della
prassi entro gli schemi codicistici ma di compiere l’operazione inversa, e cioè di render positiva, tipizzandola,
la disciplina negoziale oggi ben desumibile dalla lettura
comparata della maggior parte dei modelli contrattuali in
uso.
Una disciplina che, diciamolo subito, non soggiace al
principio indennitario. Cioè al principio, sotteso all’art.
1905 c.c., in forza del quale l’assicurato, dopo la percezione dell’indennizzo, non può trovarsi in una situazione
patrimonialmente più favorevole rispetto a quella in cui si
trovava al momento del sinistro (l’indennizzo assicurativo
deve pertanto rivalere l’assicurato nei limiti del pregiudizio
patito, senza trasformarsi in uno strumento di speculazione).
Ed è proprio attorno alla discussa funzione indennitaria
della polizza infortuni, più che sulla stretta disciplina normativa alla stessa applicabile, che si sono animati tutti i
dibattiti sin qui succedutisi.
Ve ne darò, per quanto possibile, rapido conto prima di
passare ad occuparci dei veri e propri scenari evolutivi e
di quelle che ritengo, possano essere, pro futuro, soluzioni
normative accoglibili e soddisfacenti.
Punto di partenza è, necessariamente, il sistema bipolare
disegnato dalle sezioni seconda e terza del capo XX del
codice civile, e la conseguente rigida suddivisione dei
due blocchi normativi che disciplinano rispettivamente l’assicurazione contro i danni e l’assicurazione sulla vita.
Abbiamo così un primo gruppo di norme, quelle che vanno dall’articolo 1904 al 1918 del codice civile, destinate
a regolare l’assicurazione danni; un secondo blocco di
nove norme (artt. 1919/artt. 1927 c.c.) dedicato esclusivamente al ramo vita.
Tale bipartizione corrisponde, grosso modo (o dovrebbe
corrispondere) alla distinzione sistematica contenuta nella
norma di apertura del capo XX, e cioè dall’art. 1882, che
definisce il contratto assicurativo:
“L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, vero
il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto
da un sinistro (scopo indennitario) , ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana (scopo di risparmio o capitalizzazione)”.
Nella misura in cui la prestazione posta a carico dell’assicuratore è quella di rivalere l’assicurato di un danno, ci
troveremmo di norma - nell’ambito della sezione seconda
e del ramo danni. Ove invece l’obbligazione dedotta in
polizza fosse quella di pagare un capitale o una rendita ci
troveremmo di fronte ad un’assicurazione sulla vita.
Nella prima ipotesi, è stato detto, il rapporto assicurativo
ha scopo indennitario mentre nella seconda ha scopo di
risparmio e capitalizzazione.
Manca, nel nostro primitivo ordinamento codicistico, qualsiasi riferimento all’assicurazione sugli infortuni, contratto
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atipico (oggi socialmente tipico), la cui sussunzione nell’alveo del ramo danni o del ramo vita è stata oggetto di discussione vièppiù animata con il diffondersi, via via maggiore, di tale strumento assicurativo, di importanza pratica
relativamente marginale all’epoca in cui venne emanato
il codice; ragion per la quale può comprendersi la scelta,
o la dimenticanza, del legislatore del ‘42. Comprendersi ma non giustificarsi, dal momento che già in quegli
anni avrebbe potuto rifarsi ad altri ordinamenti giuridici
(legge assicurativa tedesca del 1908, per esempio) che
prevedevano una tripartizione normativa, con specifica e
separata disciplina del ramo infortuni.
Resta il fatto che sull’inquadramento della polizza infortuni
nell’ambito della bipartizione codicistica si sono concentrati sforzi ermenutici per lo più incentrati sulla definizione di infortunio, quale elemento produttivo di un danno
patrimonialmente valutabile ovvero come evento attinente
alla vita umana, in quanto tale insuscettibile di valutazione
economica obiettiva.
Attorno a tale dubbio interpretativo si sono sviluppate, e
contrapposte, diversi tesi dottrinarie e giurisprudenziali,
secondo le quali l’assicurazione infortuni si presenterebbe,
rispettivamente:
a) come assicurazione danni (governata dagli artt. 1904
1918 c.c.):
b) come assicurazione vita (retta dagli artt. 1919 / 1927
c.c.);
c) come assicurazione MISTA, cioè come assicurazione
tendenzialmente danni, tranne per il caso di infortunio mortale, disciplinato invece dalle regole del ramo
VITA.
d) come terzo genere, distinto sia dall’assicurazione danni che dall’assicurazione vita, rispetto ai cui modelli
presenta elementi eterogenei di affinità (in quanto tale
disciplinato da un complesso di norme da individuarsi
in concreto all’interno di entrambe le sezioni codicistiche);
Secondo la prima tesi sostenuta dalla dottrina prevalente
ma da una giurisprudenza di legittimità minoritaria, l’assicurazione sugli infortuni si atteggerebbe
1) come assicurazione danni (governata dagli artt. 1904
1918 c.c.), in quanto: da un lato l’infortunio sarebbe un
sinistro e cioè un evento dannoso risarcibile, suscettibile
di valutazione patrimoniale e di autonoma liquidazione
secondo parametri certi ed obiettivi (come confermato,
per esempio, dalla sempre più articolata determinazio-
ne tabellare del danno biologico risarcibile in materia di
responsabilità civile). D’altra parte il fatto che l’impianto
codicistico, per quel che attiene al ramo danni, sia sorto
con riferimento a cose materiali suscettibili di proprietà
e di precisa valutazione economica non impedirebbe la
possibilità di estenderne l’applicazione anche nei confronti di danni alla persona, insuscettibili di appropriazione
ma comunque economicamente valutabili. E ancora: il fatto che un infortunio sia anche, su di un piano meramente
letterale, un evento attinente alla vita umana non è argomento decisivo, dal momento che, secondo un’interpretazione restrittiva e tecnica dell’art. 1882 c.c., l’unico evento attinente alla vita umana assicurativamente rilevante è
la morte (e non la lesione, da ricondursi invece proprio
nell’alveo del danno a persone). Vi sarebbero poi anche
espliciti riferimenti normativi che deporrebbero per l’iscrizione dell’assicurazione infortuni entro il ramo danni: l’art.
1916 comma quarto in primis, secondo il quale il diritto
di surrogazione dell’assicuratore, quale autentico baluardo del principio indennitario (che dovrebbe informare l’intera sezione danni), si riferisce espressamente anche “alle
assicurazioni … contro le disgrazie accidentali”. Il che
spedirebbe la polizza infortuni dritta dritta tra le braccia
del ramo danni.
2) In forza della seconda tesi, l’assicurazione infortuni si
presenterebbe invece come assicurazione vita (retta dagli
artt. 1919 / 1927 c.c.). A sostegno di tale orientamento,
di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità,
sono stati sviluppati argomenti di segno opposto rispetto
ai precedenti. In particolare: non essendo la persona una
“cosa” suscettibile di valutazione economica determinata,
ogni lesione fisica e, a maggior ragione, ogni infortunio
mortale, produrrebbero pregiudizi non valutabili economicamente in termini obiettivi, rendendo virtualmente inapplicabile il principio indennitario . Mancherebbe dunque un
criterio assoluto ed inossidabile di valutazione del danno
alla persona, avendo ciascun essere umano peculiarità
personali individualissime e non necessariamente omogenee.
D’altra parte la polizza infortuni copre normalmente il rischio morte e finisce con l’essere perfettamente assimilabile, per la propria funzione assistenziale e previdenziale,
all’assicurazione sulla vita (non potendosi ontologicamente differenziare l’evento morte in sé e per sé considerato dall’evento morte quale conseguenza di un infortunio,
mortale appunto). A ben voler vedere, poi, l’infortunio
mortale neppure costituirebbe (o meglio: non costituirebbe necessariamente) un vero e proprio danno risarcibi-
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le: non per il de cuius, che non potrebbe invocarne il
risarcimento. Ma nemmeno, in determinate ipotesi, per i
beneficiari, che potrebbero addirittura trarre un giovamento economico dalla dipartita di un determinato soggetto
(si pensi a coloro i quali per spirito di liberalità, e senza
vincoli di parentela o affinità, abbiano prestato a favore del de cuius, in vita, prestazioni assistenziali). Quanto
poi ai riferimenti codicistici utilizzati dai sostenitori della
tesi dell’assimilazione al ramo danni, si è obiettato che
l’art. 1916 c.c., lungi dal ricondurre l’assicurazione infortuni all’assicurazione danni, ne dimostra, al contrario, la
sostanziale differenza: non avrebbe, invero, alcun senso
prevedere l’espressa estensione di operatività ad una copertura danni di una norma dichiaratamente applicabile
proprio all’assicurazione contro i danni. Si tratterebbe di
un vero e proprio pleonasmo. E ancora non vi sarebbero
difficoltà a ricondurre gli infortuni entro il paradigma degli
eventi attinenti alla vita umana, al cui verificarsi sarebbe
correlata la funzione previdenziale cui fa riferimento la
seconda parte dell’art. 1882 c.c.
In verità, la rigida contrapposizione teorica sin qui esaminata non convince. Ed invero, non si può seriamente
pensare ad un’integrale ed indiscriminata applicazione
all’assicurazione sugli infortuni di tutte le norme dell’assicurazione contro i danni ovvero, in alternativa, dell’intero
corpo normativo relativo all’assicurazione sulla vita. Esistono infatti disposizioni, appartenenti all’uno od all’altro
blocco che indiscutibilmente non si applicano all’assicurazione infortuni.
Mi riferisco, quanto all’assicurazione vita, al disposto dell’art. 1925 e dell’art. 1927 c.c., dettati esclusivamente
per quel tipo di contratto. Quanto invece alle norme sull’assicurazione danni, pare dubbio poter riferire alla polizza infortuni l’art. 1906, norma costruita attorno alla nozione di cosa e di vizio della cosa (ancorché le compagnie
hanno introdotto tra le loro condizioni generali di polizza
una clausola che ne ricalca la struttura: Se al momento
dell’infortunio l’assicurato non è fisicamente integro o sano
sono indennizzabili soltanto le conseguenze del sinistro
che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio
avesse colpito una persona fisicamente integra e sanavedi art. 8 polizza tipo ANIA). Né gli artt. 1913, 1914
e 1915 c.c. sembrano applicabili ai casi di infortunio
mortale, soprattutto se la morte sia conseguenza immediata del sinistro.
Ecco dunque affermarsi l’esigenza, da più parti avvertita, di discostarsi dall’impostazione dualistico/binaria per
sostenere tesi intermedie, la prima delle quali fondata sull’affermazione della duplicità delle cause che, in senso
tecnico, sorreggono l’assicurazione infortuni. Contratto
nell’ambito del quale coesisterebbero affiancate la disciplina prevista per l’assicurazione danni con quella che
regola l’assicurazione vita.
3) E’ questo l’orientamento sostenuto dalla Suprema Corte
nella sentenza, pronunciata a Sezioni Unite, n. 5119 del
2002, in cui, trattando dell’applicabilità all’assicurazione
infortuni dell’art. 1910 c.c., si afferma che tale contratto
si caratterizza per la complessità del rischio coperto, in
quanto comprensivo sia del rischio infortunio produttivo di
inabilità temporanea e permanente, partecipe della funzione indennitaria, sia del rischio di infortunio mortale,
non governato dal principio indennitario ed assimilabile
all’assicurazione vita.
La duplicità di tale rischio “implica una diversificazione
di disciplina del contratto che deve ritenersi soggetto ad
una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente
dalla disciplina dettata per l’assicurazione contro i danni
nel caso in cui si trovi di fronte ad un infortunio che abbia
determinato inabilità od invalidità ovvero prevalentemente
dalla disciplina dettata per l’assicurazione vita, nel caso in
cui venga in considerazione un infortunio mortale quinta.”
Ho ritenuto importante visualizzare tale massima perché la
stessa costituisce, ad oggi, il punto di approdo più autorevole dell’elaborazione giurisprudenziale in materia.
Così l’art. 1910 c.c. sarebbe applicabile (sia pure limitatamente ai primi due commi) ai casi di infortunio non
mortale, mentre non potrebbe trovar applicazione in caso
di assicurazione contro gli infortuni mortali.
Al di là dell’autorevolezza della fonte, tale pronunzia non
va esente da censure e critiche.
Senza voler con ciò intavolare pedanti disquisizioni teoriche, mi pare dubbia e discutibile l’opzione prescelta dalla
Suprema Corte: il contratto di assicurazione sugli infortuni
è, dopo tutto, un contratto unitario, in cui l’evento dedotto
in polizza è e rimane pur sempre l’infortunio, quale che
ne sia la conseguenza. Pare problematico sostenere che
l’individuazione della disciplina del rapporto dipenda dal
verificarsi meramente eventuale - dell’infortunio e dalle sue
conseguenze. Cosa accade medio tempore? Se non si
verifica alcun infortunio il contratto sarà disciplinato (per
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quel che attiene, ad esempio, alle sanzioni in caso di
mancato pagamento del premio, all’aggravamento del
rischio e via discorrendo) dalle norme dell’assicurazione
danni o da quelle dell’assicurazione vita?
E cosa avviene, e quali norme medio tempore si dovrebbero applicare, nell’ipotesi in cui l’infortunio, inizialmente
non mortale, divenisse successivamente tale?
Né la sentenza risulta convincente nella parte in cui, occupandosi del caso degli infortuni non mortali, in quanto
tali retti dal principio indennitario e governati dalle norme
del ramo danni, afferma l’applicabilità dei soli primi due
commi dell’art. 1910 c.c., ovvero di quella parte della
norma che sancisce l’obbligo di avviso della pluralità delle coperture e ne sanziona (con la perdita dell’indennizzo)
la violazione da parte dell’assicurato. La non applicabilità
del comma terzo e del comma quarto (relativi al pagamento dell’indennizzo - nei limiti del danno effettivamente patito - ed al regresso tra i diversi assicuratori e vera
espressione della funzione indennitaria) si spiegherebbe,
secondo la Corte, con la difficoltà di rapportare la misura
dell’indennizzo ad un danno di consistenza obbiettivamente accertabile. Con ciò contraddicendosi e dimostrando la fragilità di quanto in precedenza affermato proprio
in relazione alla valutabilità patrimoniale del danno da
infortunio (quale argomento utilizzato per ricondurre l’assicurazione infortuni non mortali entro il ramo vita).
E ancora su tale punto la Corte di Cassazione svolge
un ragionamento piuttosto opinabile, tutto incentrato sul
disposto dell’art. 1908 comma secondo c.c.. Attraverso
tale norma, infatti, la Suprema Corte mira a superare le
eccezioni svolte dai sostenitori della corrente “Vita” in ordine all’utilizzo (tipico nel contratto infortuni) di un sistema
di predeterminazione a forfait del danno indennizzabile,
in modo potenzialmente sganciato da calcoli esatti circa
le effettive conseguenze economicamente pregiudizievoli
dell’infortunio. Tale fissazione ex ante della misura dell’indennizzo discenderebbe, sempre secondo i sostenitori della riconduzione al ramo Vita, dall’impossibilità di
quantificare, se non forfettariamente, il valore del danno
alla persona da infortunio, ragion per la quale il principio
indennitario si dimostrerebbe “di fatto” inapplicabile.
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione tale ragionamento, a mio parere più che corretto, non terrebbe conto del fatto che anche in materia di assicurazione contro
i danni è stata prevista proprio dall’art. 1908 secondo
comma c.c.- , la possibilità di una polizza stimata, fonda-
ta su di un analogo sistema di predeterminazione dell’indennizzo.
Senonchè il richiamo alla polizza stimata, quale momento di collegamento del contratto infortuni all’assicurazione
contro i danni, non risolve la questione che veramente
interessa (l’applicazione alla fattispecie del principio indennitario) nel senso auspicato dalla Suprema Corte, al
contrario. Ciò in quanto la stessa polizza stimata apre, all’interno del ramo danni, una profonda breccia, costituendo, di fatto, importante deroga al principio indennitario.
Tanto equivale a dire che uno dei principali argomenti utilizzati per strumentalmente ricondurre il contratto infortuni
all’interno del ramo danni ed affermarne la natura indennitaria non coglie nel segno, pervenendo anzi ad un risultato
diametralmente opposto a quello voluto: la riconduzione
all’unica norma del ramo danni (1908 comma secondo
c.c.) che non partecipa del principio indennitario.
4) L’assicurazione infortuni, tra diritto positivo e prassi negoziale.
Abbiamo dunque verificato come nessuno tra i modelli sin
qui esaminati risulti veramente convincente. Ne’ quelli dell’integrale assimilazione al ramo danni o, alternativamente, al ramo vita, né quello del contratto misto, fondato sulla
distinzione tra infortuni mortali ed infortuni non mortali.
Viene dunque in linea di conto un quarto modello, adeguatamente sostenuto in dottrina e giurisprudenza: quello
secondo il quale l’assicurazione infortuni si presenta come
un tertium genus, un genere a sé stante distinto sia dall’assicurazione danni che dall’assicurazione vita, rispetto alla
cui disciplina presenta elementi eterogenei di affinità (in
quanto tale regolato da un complesso unitario di norme
da individuarsi di volta in volta, e in concreto, all’interno
di entrambe le sezioni codicistiche).
Non si tratta di un modello contrattuale vero e proprio,
non essendo ben definito nei suoi contenuti.
La giurisprudenza e la dottrina hanno invero zigzagato
qua e là nel tentativo, talvolta disordinato, di individuare
le singole norme ritenute o meno applicabili, a seconda
dei casi, all’assicurazione infortuni.
Al riguardo, possiamo, con buona dose di semplificazione, suddividere le norme del codice in tre sottocategorie: quelle prevalentemente ritenute applicabili, quelle di
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controversa applicabilità ed infine quelle prevalentemente
disapplicate.
Tra le norme ritenute normalmente applicabili abbiamo:
● l’art. 1912 c.c., in materia di inoperatività della copertura in caso di terremoto, guerra, insurrezione e
tumulti popolari (norma ampiamente derogata nella
prassi contrattuale);
● gli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., in tema di obbligo
di avviso e salvataggio (peraltro non estensibili agli infortuni mortali con decesso immediato e ferma la riserva, di cui meglio diremo in seguito, circa l’operatività
in concreto dell’art. 1914 comma 2 c.c.);
● l’art. 1919 c.c., che prevede il necessario consenso
del terzo, nel caso in cui il rischio morte sia a lui riferito
(è stata al riguardo dichiarata invalida una copertura
infortuni stipulata da una società calcistica anche per
il rischio di morte dei propri giocatori, senza averne
previamente ottenuto il consenso);
● l’art. 1920 c.c., nella parte in cui il terzo beneficiario
acquista il diritto “ai vantaggi dell’assicurazione” a titolo originario e non derivativo (ben potendo incassare
il capitale anche avendo rinunziato all’eredità dell’assicurato deceduto);
● gli artt. 1921 e 1922 c.c. in tema di revoca e decadenza dal beneficio (norme di non particolare interesse interpretativo).
Tra le disposizioni codicistiche di dubbia applicabilità al
caso di specie abbiamo:
● gli artt. 1907, 1908 e 1909 c.c., che fanno espresso
riferimento al valore obiettivo della “cosa assicurata”,
al momento della stipula od al tempo del sinistro (torneremo in seguito ad occuparci specificamente degli
artt. 1908 e 1909 c.c.);
● l’art. 1923 c.c., relativo all’impignorabilità delle somme dovute al contraente od al beneficiario; l’applicabilità è sostenuta da chi escluda l’assicurazione infortuni
dall’ambito di applicazione del principio indennitario.
Sono, infine, solitamente ritenute non applicabili:
● gli artt. 1925 e 1927 c.c., dettati specificamente per
l’assicurazione vita e non estensibili alla polizza infortuni (il suicidio, in particolare, quale atto volontario,
non può qualificarsi come infortunio);
● l’art. 1926 c.c., non può trovare applicazione ogni
qualvolta il rischio coperto è stato assunto con riferimento all’attività assicurativa svolta dal soggetto assi-
curato. In tal caso, infatti, il cambiamento di professione non si traduce in un aggravamento del rischio ma
in un rischio ontologicamente diverso, in quanto tale
escluso dalla copertura.
● L’art. 1924 c.c., che deve lasciar spazio, nell’assicurazione infortuni, all’art. 1901 c.c. Non si potrà pertanto invocare la risoluzione ipso iure del contratto una
volta decorso il termine di tolleranza di venti giorno
previsto a tale norma per il caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo. Il contratto sarà invece
sospeso e l’assicurato potrà attivarsi per mantenerlo in
vita nel termine di sei mesi, conservando il diritto al
pagamento dei premi.
Al di là di tale affastellato assemblarsi di opinioni, rimane
l’importanza della presa di posizione di chi ha sostenuto
l’autonomia della polizza infortuni rispetto al sistema binario codicistico.
Ritengo, sul punto, certamente condivisibile l’opzione tripartita, volta a conferire autonoma dignità ad un fenomeno contrattualmente divenuto, col passare degli anni, sempre più diffuso. Ed è, d’altra parte, la prassi contrattuale
ad aver indicato, nei fatti, i reali confini dell’assicurazione
infortuni, tutta incentrata sulla determinazione convenzionale dell’indennizzo e sulla sostanziale disapplicazione,
da parte degli enti assicuratori, del principio indennitario.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad una singolare biforcazione: quella tra quanto può desumersi dalla prassi
e dalla “tipizzazione” di fatto di condizioni di contratto
affatto autonome rispetto alle vigenti previsioni codicistiche e quanto vorrebbe sostenersi forzando la disciplina
dell’assicurazione entro schemi predefiniti e, in concreto,
inadeguati.
Forzatura che potrebbe in alcuni casi addirittura portare al
superamento delle condizioni di contratto sottoscritte dalle
parti attraverso l’applicazione di norme inderogabili che,
nella realtà, risultano sistematicamente disapplicate.
Penso, ad esempio, a quanto previsto dall’art. 1914 comma secondo c.c. (obbligo di salvataggio), che pone a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per
evitare o diminuire il danno: l’applicazione di tale norma,
dichiarata ex legge inderogabile, all’assicurazione infortuni dovrebbe condurre ad affermare che le spese mediche
effettuate dall’assicurato per evitare l’aggravamento dei
postumi dell’infortunio devono essere rifuse dall’ente assicuratore, senza limiti di franchigia o di massimale ed a
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prescindere dalla stipula di qualsiasi copertura aggiuntiva
(come avviene invece nella maggior parte delle coperture
infortuni in uso).
A mio avviso, al fine di evitare simili distorsioni e lo snaturarsi di uno strumento contrattuale auto definitosi nella
prassi sarà la stessa prassi a dover fungere da linea guida, anche nella prospettiva di una riforma dell’impianto
codicistico e dell’auspicata introduzione di un sistema
tripartito idoneo a superare, in un sol colpo, i numerosi
dubbi ermeneutici sin qui sollevati.
Volendo rimanere aderenti all’attuale stato di cose, scattandone una fotografia istantanea, occorre distinguere il
piano normativo dai dati ricavabili dalla prassi.
Dovendosi arrestare all’evidenza del dato normativo vigente, non potrebbe revocarsi in dubbio che l’assicurazione degli infortuni ha funzione indennitaria, e che il danno
da infortunio deve essere indennizzato nei limiti del pregiudizio effettivamente patito dall’assicurato.
Tanto è quanto oggi ci dice il codice civile ed in particolare l’art. 1916 quarto comma c.c., il quale, come detto,
estende l’obbligo di surrogazione alle assicurazioni contro
le disgrazie accidentali. Ciò, come già evidenziato, non
significa che tutte le norme del ramo danni sono applicabili alla polizza infortuni ma che il principio indennitario governa quel tipo di contratto assicurativo, con conseguente
applicazione delle norme che su tale principio riposano.
Prima tra tutte, l’art. 1910 c.c.
Appare invero problematico sostenere la possibilità di applicare l’art. 1916 c.c. senza che ciò implichi l’automatica applicazione dell’art. 1910 c.c.. Se ciò avvenisse ci
troveremmo di fronte ad una singolare ipotesi di concorso
di più diritti di surroga che ciascuno dei diversi assicuratori
chiamati a liquidare a favore dell’assicurato per intero l’indennità prevista dal rispettivo contratto (a prescindere dal
valore effettivo del danno, non essendo applicabile l’art.
1910 c.c.) potrebbero esercitare, nei confronti del terzo
responsabile.
Questi, peraltro, non potrebbe esser evidentemente percosso per un ammontare pari a tutte le singole indennità liquidate, se le stesse dovessero superare il valore del
danno risarcibile (una volta accertato, magari in sede
giudiziale). L’obiettivo sotteso al diritto di surrogazione,
concepito per consentire all’assicuratore di recuperare dal
terzo responsabile il valore dell’indennizzo, sarebbe in tal
caso frustrato, per la parte di indennizzo non recuperabile. Situazione, tale ultima, che non sussisterebbe laddove
il pagamento dei vari indennizzi da parti dei diversi assicuratori venisse comunque limitato, ai sensi dell’art. 1910
c.c., all’ammontare effettivo del danno.
Insomma, allo stato dell’arte, e rimanendo aderenti allo
stretto impianto codicistico occorrerebbe affermare l’applicabilità alla polizza infortuni del principio indennitario e
degli artt. 1910 c.c. e 1916 c.c..
Per la verità, quanto al diritto di surrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha correttamente evidenziato come
lo stesso non sia di fatto applicabile al caso di infortunio
mortale, dal momento che l’ente assicuratore non potrebbe surrogarsi nei diritti dell’assicurato (che è deceduto) e
nemmeno in quelli del terzo beneficiario, il quale acquista
il diritto al pagamento dell’indennizzo a titolo originario e
non derivativo (ex art. 1920 ultimo comma).
Principio, tale ultimo, che vale a maggior ragione in tutti
i casi in cui il terzo beneficiario non abbia alcun diritto
proprio od ereditario da far valere in relazione all’evento
mortale.
Tali problemi, che alimentano seri dubbi sulla pacifica applicabilità dell’art. 1916 c.c. all’assicurazione infortuni, ci
conducono all’esame di ciò che, al di là delle enunciazioni teoriche e dei dati normativi, avviene nella pratica: la
sostanziale disapplicazione del principio indennitario.
In primo luogo, a bypassare le menzionate difficoltà applicative, le condizioni della polizza tipo proposta dall’ANIA,
così come la maggior parte delle condizioni generali di
contratto in uso presso le più accreditate Compagnie assicurative che operano sul territorio nazionale, prevedono
l’espressa rinuncia al diritto di surrogazione (chiamato impropriamente in alcuni modelli contrattuali ”rinuncia alla
rivalsa”). Rinuncia al diritto di surrogazione: la società rinuncia a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al
diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c..c. del codice
civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Quanto invece all’art. 1910 c.c., lo stesso trova posto
nella quasi totalità delle condizioni di polizza in uso, così
come all’art. 21 delle condizioni della polizza tipo proposta dall’ANIA.
“Art. 21 L’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assi-
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curazioni per il medesimo rischio. Se l’assicurato omette
dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non
è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai
sensi dell’art. 1910 c.c.”
buona fede, ha diritto ai premi nel periodo di assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto sino alla concorrenza del valore reale della
cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per
l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Senonchè, come si può osservare, la norma contrattuale
ricalca nella sostanza quella codicistica ma non dichiara
espressamente “che l’indennizzo dovrà essere corrisposto
secondo quanto previsto dal contratto purchè le somme
complessivamente riscosse non superino complessivamente l’ammontare del danno”, e cioè non ripropone la parte
della disposizione codicistica che costituisce maggiore e
più tipica applicazione del principio indennitario.
Nella prassi è frequentissimo assistere, nell’ambito di polizze infortuni, alla liquidazione di indennizzi che, calcolati percentualmente sulla somma assicurata, superano,
talvolta in modo stratosferico, il valore effettivo del danno
(sì come sarebbe quantificato in normali ipotesi di risarcimento aquiliano).
E nei fatti, la liquidazione nei limiti del complessivo ammontare del danno (tenuto conto di quanto già liquidato dagli altri assicuratori) ed il ricorso a meccanismi di
regresso tra i vari coassicuratori indiretti è, in concreto,
fenomeno di rarissima applicazione.
In sostanza , il richiamo all’art. 1910 c.c. contenuto nella maggior parte delle polizze infortuni in uso, va letto
soprattutto come norma di comportamento imposta all’assicurato (o al contraente) al fine di metter in condizione
l’assicuratore di conoscere l’eventuale coesistenza di altre polizze, mettendolo in guardia da possibili tentativi di
fraudolenta determinazione del danno, ed ancor prima di
consentirgli, se del caso, di non assumere, all’atto della
stipula, il relativo rischio.
Insomma, si tratta di una clausola che, di fatto, sancisce
l’obbligo di informativa e cooperazione dell’assicurato,
ponendosi in un rapporto di stretto parallelismo con il
meccanismo sanzionatorio previsto dagli artt. 1892 e ss
c.c. (senza porre l’accento sulla componente indennitaria
data dalla limitazione dell’indennizzo al valore effettivo
del danno).
Ma ancora, e soprattutto, la prassi in uso presso le compagnie assicuratrici consente di escludere l’applicazione in
concreto, nell’ambito dell’assicurazione infortuni, dell’art.
1909 c.c., dettato in materia di sovrassicurazione (altra
cardinale espressione del principio indennitario):
Art. 1909: Assicurazione per somma eccedente il valore
delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede
il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è
stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in
Potrei citare un caso tra i tanti, recentemente occorso, di un
dirigente la cui base retributiva annua, complessivamente
considerata, era prossima al milione di Euro: a fronte di un
infortunio al ginocchio di modesta entità (lesione meniscale con interessamento dei legamenti), valutato in termini
di invalidità permanente nella misura del 7%, egli ha percepito un indennizzo prossimo ad un miliardo di vecchie
lire. Somma, all’evidenza, in nessun modo rapportabile
all’effettivo pregiudizio patito dall’infortunato, quale che
sia il criterio utilizzato per quantificarlo.
Il dato complessivo che si ricava, dunque, dalla pratica
contrattuale, ben al di là di quanto stucchevolmente disquisito in teoria, è il progressivo e sostanziale affrancarsi delle polizze infortuni dall’egida del principio indennitario.
Dall’esperienza pratica si desume, dunque, che l’assicurazione degli infortuni è un contratto in cui il momento
centrale non è la funzione reintegrativa indennitaria, ma
l’elemento convenzionale/previdenziale attorno al quale le parti del negozio assicurativo rimangono libere di
stabilire, come meglio ritengono, i limiti ed il contenuto
del rischio assicurato. L’impossibilità di misurare in termini
obiettivi il valore economico - individualissimo ed infungibile - di ciascuna persona, rimette ai contraenti la libertà
di determinare di volta in volta l’ammontare delle somme
assicurate.
E così come un dato soggetto potrebbe - allo stato attuale
- validamente assicurarsi con un solo ente assicurativo per
un valore di 6 milioni di Euro (come nel caso dell’esempio
precedente), non si comprende perché non potrebbe parimenti accedere a tre coperture distinte, rispettivamente per
uno, due e tre milioni di Euro (senza dover in quest’ultimo
caso soggiacere alla regola indennitaria prevista dall’art.
1910 c.c.).
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DISCIPLINA CIVILISTICA DELL’ASSICURAZIONE DANNI E DELL’ASSICURAZIONE VITA APPLICABILE ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Studio Legale Taurini & Hazan, Milano
Avv. Maurizio Hazan
Il timore, da più parti segnalato, che tale tendenza allo
svincolo dal principio indennitario possa favorire, se non
la dolosa causazione dell’infortunio, la genesi di intenzioni speculative (finalità del lucrum captare contrapposta a
quella del damnum vitare), può essere fondato ma non
basta per affermare, in guisa di rimedio, la natura indennitaria di un contratto che tale, nella pratica, ha dimostrato
di non voler essere.
Insomma, la qualifica di un contratto non può partire dall’esame delle sue eventuali patologie (cioè la dolosa predeterminazione a sovrassicurare per ottenere un indennizzo maggiore del danno o più indennizzi). Anche perché,
a fronte di situazioni che ab initio si presentano come
non chiare o potenzialmente speculative o - peggio - truffaldine, l’assicuratore ha la possibilità di non assumere il
rischio o di assumerlo scientemente, fatte le debite verifiche e le necessarie valutazioni del caso. Laddove invece,
dopo aver concluso il contratto, si trovi di fronte ad una
vera e propria truffa e ad un evento procurato con dolo,
l’assicuratore potrà/dovrà, effettuate le dovute indagini,
invocare l’applicazione dell’art. 1900 c.c. e rifiutare di
corrispondere qualsivoglia indennizzo.
Alla luce di quanto sopra, possiamo dunque concludere
che la soluzione del contratto misto proposta dalla Suprema Corte (con prevalenza del principio indennitario, per
gli infortuni non mortali), lungi dal mettere la parola fine al
dibattito, renda ancor più urgente l’intervento riformatore
del legislatore, chiamato a dar definitiva soluzione alla
questione.
Questi, sul piano normativo, sono gli attuali scenari evolutivi, e le indicazioni prospettiche sono nel senso di abbandonare ogni tentativo di forzare a tutti i costi l’assicurazione degli infortuni entro l’attuale bipartizione codicistica.
De iure condendo, si può dunque ipotizzare il passaggio
ad un sistema tripartito, in cui l’assicurazione degli infortuni trovi un proprio autonomo spazio.
In quest’ottica, potrebbe fungere da ispiratore il modello francese, in cui viene introdotta una terza categoria contrattuale,
quella delle “assurances de personnes”, che si distingue sia
dalle assicurazioni sulla vita che dal ramo danni.
Ed in tale categoria il principio indennitario, in linea di
massima non trova posto, se non nella misura in cui è
consentito il diritto di surroga nei diritti del contraente per
il rimborso delle sole prestazioni a carattere indennitario
previste in contratto. Il diritto di surroga non può essere,
pertanto, esercitato per il caso di morte o di invalidità ma
solo per il mero rimborso di prestazioni il cui carattere evidentemente indennitario non può essere messo in dubbio
(per esempio: rimborso delle spese mediche).
Una volta codificata l’eliminazione (o la limitazione, secondo il modello francese) del diritto di surroga, potrà
darsi nuovo ruolo agli obblighi di informativa previsti dall’art. 1910 c.c. per il caso di pluralità di coperture per il
medesimo rischio, cristallizzandoli in una norma di nuova
emanazione che sia espressione non tanto del principio
indennitario quanto dell’esigenza di spingere il contraente
al rispetto dei propri doveri di cooperazione in sede di
stipula e in corso di rapporto.
In tale ottica dovrebbe abbandonarsi in primo luogo il
limite dell’indennizzo (in misura non superiore al danno
effettivamente derivato all’assicurato) ed il diritto di regresso, pro quota, tra le diverse compagnie che assicurano
quel rischio.
Dovrebbe invece mantenersi l’obbligo di avviso dell’eventuale coesistenza di più coperture per il medesimo rischio,
onde consentire all’assicuratore, in fase di stipula, di non
assumerlo o di assumerlo entro determinati limiti ove ritenga che la coassicurazione indiretta possa alimentare o
favorire intenti speculativi.
Non ritengo, peraltro, che la sanzione della perdita dell’indennizzo, in caso di dolosa omissione dell’avviso dell’esistenza di più assicurazioni, sia giustificata.
Ciò in quanto in questo modo si finisce con l’equiparare sul piano sanzionatorio fattispecie disomogenee e di
ben diversa gravità tra loro. Mi riferisco al caso in cui il
sinistro sia procurato dall’assicurato con dolo, disciplinato
in via generale, e cioè per tutte le coperture assicurative,
dall’art. 1900 c.c.. Quest’ipotesi non da luogo all’indennizzo esattamente come non la darebbe, secondo l’attuale formulazione dell’art. 1910 c.c., un infortunio occorso
senza dolo né colpa grave dell’assicurato ma previa violazione dell’obbligo di avviso (violazione dolosa perché, ad
esempio, sostenuta dalla volontà di trarre maggior profitto
da un infortunio non auto procurato, ma meramente eventuale). Nel secondo caso, privare l’assicurato dell’indennizzo significherebbe punirlo oltre il giusto e esattamente
come se avesse determinato in proprio l’evento.
Meglio allora, in prospettiva di riforma, potrebbe essere
utile prevedere un meccanismo di recesso a favore dell’as-
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sicuratore nell’ipotesi in cui sopra, a polizza stipulata, che
non sono state indicate, per dolo o anche solo per colpa, altre coperture per il medesimo rischio, introducendo,
quale sanzione in ipotesi di dolo, il mantenimento del suo
diritto alla riscossione integrale del premio.
Da valutarsi il mantenimento del diritto all’indennizzo ove
la scoperta della coassicurazione avvenga, da parte dell’assicuratore, successivamente al verificarsi del sinistro.
Questi sono primi spunti di riflessione, nell’attesa di un
pronto intervento di riforma del legislatore. Intervento che,
si auspica, sappia traghettare dagli attuali scenari evolutivi ad un diritto positivo effettivamente evoluto ed al passo
con i tempi.
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DISCIPLINA CIVILISTICA DELL’ASSICURAZIONE DANNI E DELL’ASSICURAZIONE VITA APPLICABILE ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Studio Legale Taurini & Hazan, Milano
Avv. Maurizio Hazan
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EUROP ASSISTANCE E IL VALORE AGGIUNTO DELLA
ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABBINATA ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Dott. Piergiuseppe Scoglio - Europ Assistance Italia, Milano
L’assistenza privata nasce dall’esperienza di un uomo, a Parigi, nel 1963.
Dopo un grave episodio vissuto da alcuni suoi cari amici in
vacanza all’estero, il francese
Pierre Desnos fondò Europ Assistance, un’organizzazione
con la missione specifica di portare assistenza e aiuto
direttamente sul posto a chiunque, in viaggio lontano da
casa, si fosse trovato in situazioni di difficoltà.
Questo evento è stato lo start up della garanzia Assistenza
che si è rapidamente evoluta dall’Assistenza sanitaria in
viaggio, all’Assistenza alla mobilità (auto e moto), all’Assistenza all’abitazione.
Nonostante l’ambito tradizionale di applicazione dell’Assistenza sia molto articolato e adattabile alle esigenze più
disparate, lo scenario Assistenza del prossimo decennio
sarà caratterizzato dal valore aggiunto Assistenza all’assicurazione Infortuni e Malattia.
Inizialmente l’Assistenza veniva considerata una sorta di
gadget da abbinare ad alcuni tipi di polizza. Ci trovavamo, infatti, di fronte a pacchetti standard di Assistenza (es.
per i viaggi o per l’auto) che venivano abbinati indiscriminatamente a vari tipi di polizze.
L’evoluzione del mercato e una maggior cultura di servizio, sviluppata dai consumatori nel corso degli ultimi anni,
hanno contribuito a creare una differenziazione dei prodotti di assistenza con conseguente crescita dell’esigenza
di servizi di sempre maggiore qualità, con particolare riguardo ai servizi dell’area sanitaria.
L’attenzione al proprio stato di salute, ed a quello della
propria famiglia, riveste oggi un ruolo primario nella vita
quotidiana.
Recependo queste esigenze, Europ Assistance in collaborazione con primari partners del settore sanitario, ha
investito nella creazione di prodotti ad elevato valore aggiunto per il cliente, tra cui: Second Opinion, l’Assistenza
Domiciliare Integrata (A.D.I.) e la Telemedicina.
Questi prodotti, di cui parleremo più approfonditamente
in seguito, completano le tradizionali prestazioni di assistenza per le polizze Infortuni quali: consulenze mediche
telefoniche, ricerca e prenotazione di centri diagnostici
e specialistici, invio di un medico al domicilio, trasporto in autoambulanza, consegna di medicinali ed articoli
sanitari urgenti a domicilio, segnalazione di un medico
specialista all’estero, rientro sanitario, anticipo spese mediche, …
Ma un più ampio approfondimento merita la descrizione
dei nuovi servizi introdotti da Europ Assistance nell’Area
Salute.
Second Opinion
È un servizio che Europ Assistance presta in collaborazione
con S.O.I.T. (Second Opinion Italy) e la UCSF (University
of California San Francisco) di Stanford a San Francisco,
centro medico altamente qualificato a livello mondiale,
il cui valore aggiunto risiede proprio nell’ impostazione
di moltissime “case review” internazionali, unitamente ad
un elevatissimo livello di specializzazione delle strutture
sanitarie.
Scopo di questo servizio non è quello di contestare il parere clinico e l’eventuale cura espressa dallo specialista
italiano, che anzi viene sempre coinvolto (ove richiesto dal
paziente) nella gestione del “caso clinico”, ma consiste
nell’ offrire un valido contributo, portando, al paziente ed
al suo medico curante, il conforto di una vasta esperienza
internazionale, a supporto di un’ eventuale decisione diagnostica e/ terapeutica rilevante per il paziente.
Un secondo parere medico qualificato spesso evita disagi e preoccupazioni inutili nonché spese superflue con
conseguenti vantaggi per la salute fisica e la tranquillità
psicologica di chi ha un problema sanitario che da tempo
non riesce a risolvere.
Europ Assistance ha inoltre studiato la possibilità di fornire,
a seguito di grave infortunio che lasci importanti postumi
invalidanti, il supporto psicologico di un assistente: tramite
la Centrale Operativa è in grado di inviare presso il domicilio dell’Assicurato, un professionista convenzionato per
consentire di affrontare serenamente il disagio subito.
Second Opinion è un prodotto ad alto valore aggiunto
abbinabile a diverse tipologie di polizze in modo personalizzato.
Qualche ambito di applicazione del prodotto:
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EUROP ASSISTANCE E IL VALORE AGGIUNTO DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABBINATA ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Europ Assistance Italia, Milano
Dott. Piergiuseppe Scoglio
● Grandi Interventi
Second Opinion è strettamente interrelata alla tipologia di
evento coperto, arricchisce un prodotto specialistico e lo
completa in modo funzionale.
● Vita
Rappresenta la nuova sfida nel mondo assicurativo: differenziare e fidelizzare una clientela focalizzata essenzialmente sul rendimento finanziario.
● Infortuni
Amplifica la copertura innovando e modernizzando un
prodotto destinato ad un target attento.
Second Opinion
un esempio di declinazione
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di
una consulenza medica relativa ad un approfondimento
del proprio stato di salute (ad esempio in merito ai postumi, o ai più validi approcci diagnostici, terapeutici o riabilitativi), potrà contattare i medici della Centrale Operativa
al fine di ottenere una consulenza sul suo caso clinico.
Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Centrale Operativa metterà in contatto l’Assicurato con la Centrale di Telemedicina
ed effettuerà la Second Opinion medica, avvalendosi
dell’esperienza dei propri medici specialisti qualificati a
livello internazionale (UCSF di Stanford).
Per beneficiare della prestazione, l’Assicurato dovrà spiegare ai medici della Centrale di Telemedicina il caso clinico per il quale richiede l’approfondimento o la ‘second
opinion’ medica. I medici della Centrale di Telemedicina, inquadrato il caso con l’Assicurato e concordata la
necessità della ‘second opinion’ medica, procedono alla
raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti
ai medici specialisti, anche confrontandosi con i medici
curanti locali del paziente.
La richiesta di ‘second opinion’ medica così formulata ed
associata alla documentazione diagnostica più rilevante
(tac, risonanze magnetiche, ….) sarà trasmessa (attraverso i più moderni sistemi di telemedicina) al Centro Medico
Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune
valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da
parte dei propri medici specialisti, formula una risposta
scritta (su carta UCSF e con le firme scannerizzate degli
specialisti coinvolti), che verrà inviata all’Assicurato per il
tramite della Centrale Operativa.
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della ‘second opinion’ è facoltà dell’Assicurato richiedere di conferire, alla
presenza del direttore medico della Centrale Operativa
ed eventualmente del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento
mediante collegamento telefonico o video conferenza.
L’obiettivo che si prefigge Europ Assistance, consiste nel
fornire a tutti gli assicurati l’accesso semplice e guidato
dai nostri medici ad una medicina di elevato livello risparmiando denaro per inutili trattamenti e aumentando la
qualità delle cure
Assistenza Domiciliare Integrata
(A.D.I.)
La progressiva privatizzazione del S.S.N. e soprattutto i
necessari sforzi di contenimento della spesa sanitaria, trovano un esempio ormai sotto gli occhi di ogni cittadino,
nella tendenza a ridurre la durata delle degenze producendo come effetto, a volte indesiderato, un trend alla
de-ospedalizzazione precoce.
La risposta in chiave di “welfare”, caratterizzato da una
previdenza ed assistenza sanitaria sempre più difficilmente governabili e che si scontrano con una costante crescita
della domanda di tutela da parte del cittadino, dovrebbe
in questo caso essere un’ offerta di assistenza domiciliare,
accessibile, affidabile e competente, soprattutto nelle fasi
che seguono un ricovero.
Ed è proprio questo ambito di assistenza sanitaria che
Europ Assistance intende sviluppare una nuova gamma
di offerta di servizi e coperture, centrate sull’assistenza
domiciliare post-ricovero.
I requisiti necessari affinché l’idea di servizio divenga praticabile, sono molteplici: una capacità di sviluppo prodotti
in chiave innovativa; una provata esperienza di Centrale
Medico-Operativa, attiva h.24, in grado di definire piani di assistenza sanitaria in base alle reali esigenze dei
pazienti; una capillare rete di assistenza medico–paramedica in grado di realizzare, con tempestività e su tutto il
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territorio nazionale, i piani di assistenza domiciliare programmati.
Forte di un’esperienza nell’ambito sanitario lunga quasi
40 anni Europ Assistance ha maturato tutte le competenze
specifiche per offrire un servizio di assistenza puntuale e
flessibile, in risposta ad un’esigenza di mercato in forte
crescita.
Come si sviluppa “A.D.I.” di Europ Assistance:
● fornendo in modo tempestivo ed efficace servizi di assistenza per la gestione domiciliare dei problemi relativi
agli infortuni sia a seguito di un ricovero, sia per esigenze
legate ad una ridotta autonomia;
● definendo piani di assistenza medico-sanitaria personalizzati sulle reali esigenze del paziente ed in base alla
certificazione redatta dai Medici curanti, analizzata dalla
Dir. Medica di Europ Assistance;
● mettendo a disposizione una rete capillare di assistenza
per l’erogazione dei vari servizi medico-paramedici previsti dall’A.D.I., su tutto il territorio nazionale.
I costi relativi ai professionisti del Network Salute di Europ
Assistance, che vengono attivati ed intervengono nella
realizzazione del piano A.D.I. nei limiti delle coperture
previste, rimangono a totale carico di Europ Assistance.
In questo modo il servizio A.D.I. è in grado di rispondere
a due esigenze fondamentali del cliente/paziente: reperire tutti i professionisti medici e paramedici giudicati necessari all’assistenza post - ricovero e coprire direttamente i
relativi costi, per la durata prevista dalla polizza.
Così come già sviluppato in molti paesi anglosassoni, si
è poi integrata l’offerta di assistenza anche pensando alle
rilevanti esigenze “non sanitarie” che spesso sono corollario di un grave evento clinico, come un infortunio.
assistenza è prevista inoltre l’installazione di un kit per la
video conferenza che, connesso ad un ordinario apparecchio televisivo o telefonico, permetterà all’assicurato di
accedere, semplicemente utilizzando un telecomando, ai
servizi di assistenza domiciliare e tele-medicina (Distance
Care).
Oggi si sente spesso parlare di Telemedicina, e spesso
con allettanti quanto difficili implicazioni in ambito assicurativo.
Per Europ Assistance si tratta semplicemente di una nuova
modalità operativa per fornire l’assistenza che è solita garantire da oltre 40 anni, ovunque nel mondo, combinando
i più moderni sistemi di comunicazione e tecnologia con
l’elevata professionalità medica maturata.
La Telemedicina e la Distance Care rappresentano infatti i
servizi per il prossimo futuro.
Telemedicina
esempio di declinazione:
Telecardiologia
Possibilità di eseguire elettrocardiogrammi a distanza - anche a 12 derivazioni - attraverso apparecchi semplici e
con facile trasmissione per via analogica o digitale dei segnali ad una Centrale Medico-Operativa, dotata dei più
moderni sofware interpretativi, per la semplice prevenzione cardio-vascolare o per più urgenti necessità sanitarie.
Telespirometria
Possibilità di eseguire tracciati spirometrici a distanza
(analisi del flusso respiratorio) tramite apparecchi semplici
e con facile trasmissione per via analogica o digitale dei
segnali ad una Centrale Medico-Operativa, per la prevenzione di molti disturbi respiratori (es. asma) o per urgenti
necessità sanitarie pneumologiche.
Particolare attenzione è dedicata alla riprogettazione interna dell’unità abitativa dell’assicurato ed al suo “bilancio
situazionale” sulla base delle nuove necessità intervenute
a seguito di un grave infortunio. Un’équipe di architetti si
occupa di rivedere le caratteristiche del luogo in cui vive
l’assicurato suggerendo le eventuali modifiche che sono
rese necessarie dai bisogni insorti nella persona a seguito
del suo infortunio.
Teledermatologia
Possibilità di riprendere e trasmettere a distanza immagini
di interesse dermatologico (lesioni cutanee, ustioni, affezioni infiammatorie…) con trasmissione per via digitale ad
una Centrale Medico-Operativa, per la corretta diagnosi
ed il supporto alla conseguente impostazione terapeutica.
Per rendere sempre più adeguata ed efficace la nostra
Telebiometria
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EUROP ASSISTANCE E IL VALORE AGGIUNTO DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABBINATA ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Europ Assistance Italia, Milano
Dott. Piergiuseppe Scoglio
Possibilità di registrare automaticamente alcuni parametri
per via transcutanea (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, ossigenazione del sangue, azotemia …)
e di comunicarli per via telematica ad una Centrale Medico-Operativa, nel monitoraggio a distanza di pazienti in
assistenza domiciliare.
Teleassistenza
Possibilità, a seguito della dimissione da un Istituto di Cura
per ricoveri con o senza intervento chirurgico, di monitorare periodicamente il proprio stato di salute e di gestire tempestivamente eventuali urgenti necessità sanitarie grazie
ad un collegamento telematico costante con la Centrale
Medico-Operativa, comprendente anche sistemi di videocomunicazione.
A.D.I. - esempio di declinazione:
Ospedalizzazione domiciliare
In caso di infortunio dell’assicurato e di conseguente suo
ricovero, con o senza intervento chirurgico, la Centrale
Operativa organizza e gestisce, sulla scorta di quanto
certificato dal medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante l’intervento di proprio
personale medico e paramedico, per un massimo di 40
giorni.
La Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o
paramedico (infermiere professionale, fisiokinesi-terapista,
operatore assistenziale) fino ad un massimo di 15 giorni
dopo le dimissioni dall’Istituto di Cura.
Inoltre è stata realizzata un’ulteriore offerta di supporto
relativa a Servizi Sanitari e non Sanitari: l’assicurato, ad
esempio, a seguito di infortunio, potrebbe ancora necessitare dell’esecuzione presso il proprio domicilio di prelievi
del sangue e esami diagnostici (ecografie, esami radiografici, …) e di usufruire della consegna e del ritiro degli
esiti degli esami, dell’invio di farmaci urgenti oppure dell’invio di personale di servizio per l’esecuzione di attività
connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come incombenze amministrative, collaborazioni familiari e sorveglianza minori.
Anche in questi casi, la Centrale Operativa, accertata la
necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il
servizio fino ad un massimo di 7 giorni dopo le dimissioni
dall’Istituto di Cura.
All’assicurato basta una semplice telefonata alla Centrale
Operativa che, accertata la necessità della prestazione,
definirà le modalità per l’accesso al servizio attraverso la
sezione medica dedicata in accordo con i medici curanti
del paziente. La stessa definirà un piano personalizzato di
assistenza che verrà monitorato ed adeguato alle esigenze del cliente per tutta la durata prevista.
L’assicurato potrebbe anche avere più semplici e puntuali
esigenze sanitarie, a seguito di infortunio, e necessitare di
Prestazioni Professionali dalle ore 20.00 alle ore 08.00
nei giorni feriali o nei giorni festivi (ad esempio per una
medicazione o la somministrazione di un farmaco urgente), senza una prescrizione di un vero e proprio piano di
assistenza domiciliare.
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COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE
INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo
Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo
Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
Il presente lavoro ha avuto per oggetto l’analisi della polizza infortuni individuale.
Lo scopo è stato quello, attraverso lo studio del settore di
cui ci siamo occupati e l’interpretazione dei dati ottenuti
dall’analisi delle polizze infortuni immesse nel mercato italiano in raffronto con quello internazionale, di fare il punto
sullo stato del mercato e di proporre nuove modalità assicurative in linea con l’evoluzione tecnico-giuridica e con i
bisogni del mercato assicurativo.
Lo studio si è sviluppato mediante l’attenta disamina delle
coperture assicurative presenti nel mercato italiano, ciò ha
permesso di evidenziare gli elementi costitutivi di tale pratica assicurativa, rappresentati dal rischio, dall’infortunio
e dalle sue conseguenza. Elementi costitutivi caratterizzati
da limiti ed incongruenze che tale pratica presenta e che
si manifestano in diversi versanti, tra cui il ruolo della causalità che nei contratti assicurativi deve essere diretta ed
esclusiva in grado di determinare le conseguenze previste
dall’infortunio in un soggetto fisicamente sano, idealmente normale in rapporto alle condizioni anatomo-fisiopatologiche proprie dell’età, senza intervento concausale di
eventuali condizioni preesistenti; il ruolo delle concause,
considerando che nella genesi del danno come pure nella
pratica valutativa è assai difficile scindere gli antecedenti
facendo riferimento ad un solo evento causale senza tener
conto e cioè indipendentemente da qualsiasi altro fattore concausale; lo stato anteriore del soggetto visto che è
palese come in ogni circostanza lo stato anteriore rappresenti sempre una situazione predisponente nel verificarsi
un dato evento con caratteristiche peculiari nel singolo
individuo, inteso nella sua integrità somato-psichica; l’età
assicurabile considerando che, chi si assicura non è un
soggetto teorico, astratto, considerato o da considerare
nelle sue eccezioni di normalità statistica ma è un soggetto
che indipendentemente da cause patologiche e per soli
fattori fisiologici, tra cui l’età, si presenta con determinate
caratteristiche anatomo-clinico-funzionali, che gli conferiscono aspetti di assoluta originalità e normalità del contratto assicurativo; l’indennizzabilità; ed altri ancora, che
allo stato attuale non hanno ancora trovato una risoluzione
ottimale per le parti in causa.
A tal fine sono state identificate le Compagnie assicurative
presenti nel mercato nazionale e si è provveduto alla disamina dei loro contratti assicurativi Polizze Infortuni.
Compagnie assicurative in italia
Imprese di assicurazioni stabilite in Italia: Fonte ANIA 2002 - tab.1
ACE INSURANCE; ADRIA VITA; AIG EUROPE; ALA SERVICE; ALLEANZA ASSICURAZIONI; ALLIANZ SUBALPINA; ALLESTATE DIRETTO; ANTONIANA VENETA DANNI; ANOTNIANA VENETA VITA; ARCA ASSICURAZIONI; AREA LIFE INTERNATIONAL; ASPECTA ASSURANCE; ASSIBA; ASSICURATRICE EDILE; ASSICURATRICE
MILANESE; ASSICURATRICE VALPIAVE; ASSICURAZIONI DI ROMA; ASSICURAZIONI DI ROMA VITA; ASSICURAZIONI GENERALI; ASSIMOCO; ASSIMOCO VITA;
ASSITALIA; AUGUSTA ASSICURAZIONI; AUGUSTA VITA; AUSTRIA ASSICURAZIONI; AXA ASSICURAZIONI; AXA INTER LIFE; AXA CORPORATE SOLUTIONS; AZZURITALIA ASSICURAZIONI; AZZURITALIA VITA; AZZURRA ASSICURAZIONI; BANCASSURANCE POPOLARI; BAYERISCHE ASSICURAZIONI; BAYERISCHE VITA; BERNESE
ASSICURAZIONI; BERNESE VITA; BIM VITA; BIPIEMME VITA; BNL VITA; BPB VITA; BPB ASSICURAZIONI; CARDIF ASSICURAZIONI; CARIGE VITA NUOVA; CARI VITA;
CASSE ASSICURAZIONI VITA; CATTOLICA AZIENDE; CATTOLICA ON LINE; CBA VITA; CENTRO VITA ASSICURAZIONI; CHUBB INSURANCE; CISALPINA PREVIDENZA; CLARIS VITA; COMMERCIAL UNION; COMMERCIAL UNION INSURANCE; COMMERCIAL UNION ITALIA; COMMERCIAL UNION LIFE; COMMERCIAL UNION
PREVIDENZA; COMMERCIAL UNION VITA; COMPAGNIA ASS. LINEAR; COMPAGNIA ASS. UNIPOL; COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO; COMPAGNIA EUROPEA;
COMPAGNIA DI ASS. DI BOLOGNA; DB ASSICURA; DB VITA; DIALOGO ASSICURAZIONI; DUERRE VITA; DUOMO; DUOMO PREVIDENZA; EFFE VITA; EGIDA ASSICURAZIONI; ELVIA ITALIA; EUROP ASSISTANCE ITALIA; EUROSUN ASSICURAZIONI VITA; EUROVITA ITALCASSE; FARO ASSICURAZIONI; FATA; FIDEURAM ASSICURAZIONI; FIDEURAM VITA; FIDUCIARIA VITA; FILO DIRETTO; FINANCIAL INSURANCE; FINANZA E FUTURO VITA; FONDIARIA ASSICURAZIONI; FONDIPREV VITA FRIULI
V.G. CARNICA; GAN ITALIA; GAN ITALIA VITA; GE FRANKONA RUCK; GENERALI VITA; GENERTEL; GERLING; KONZERN; GLOBALE; RUCK; GIANO; GOTHAER;
HDI ASSICURAZIONI; HELVETIA; HELVETIA VITA; INTER PARTNER ASSISTANCE; IST. NAZIONALE ASS.NI; ITALIA ASSICURAZIONI; ITALIANA ASSICURAZIONI; ITAS
ASSICURAZIONI; ITAS MUTUA; ITAS VITA; J. ROTHSCHILD INTERNATIONAL; LEVANTE NORD ITALIA; LIGURIA; LIGURIA VITA; LLOYD 1885; LLOYD ADRIATICO; LLOYD
ITALICO; LLOYD ITALICO VITA; MAA VITA; MAECI MUTUA; MAECI SPA; MAECI VITA; MEDIOLANUM ASSICURAZIONI; MEDIOLANUM VITA; MEDITAL ASSISTANCE;
MEIEAURORA; MEIE VITA; MONTE PASCHI VITA; MULTIASS; NATIONALE; NATIONALE SUISSE; NATIONALE SUISSE VITA; NATIONALE-NEDER LEVENS; NAVALE ASSICURAZIONI; NET INSURANCE; NIPPON INSURANCE; NORWICH UNION VITA; NOVARA VITA; NUOVA MAA; NUOVA TIRRENA; PIEMONTESE SPA; PIEMONTESE
VITA; PO VITA; POSTE VITA; PROFILO LIFE; PROGRESS ASSICURAZIONI; PRUMERICA LIFE; QBE INTERNATIONALE INSURANCE; RB VITA; RISPARMIO E PREVIDENZA;
RISPARMIO ASSICURAZIONI; RISPARMIO VITA; RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’; ROMA VITA; ROYAL & SUNALLIANCE; ROYAL INTERNATIONAL; SAI; SANPAOLO
VITA; SARA ASSICURAZIONI; SARA VITA; SASA; SASA VITA; SCOTTISH EQUITABLE; SEAR ASSICURAZIONI; SECURA BELGIAN RE; SIAT; SICURTA’ 1879; SIS; SKANDIA
VITA; SOCIETA’ CATTOLICA; SOCIETA’ REALE MUTUA; SOFID VITA; SWISSE LIFE; SYSTEMA ASSICURAZIONI; TICINO; TICINO VITA; TORO ASSICURAZIONI; TORO
TARGA ASS.NI; UAP VITA; UMS GENERALI MARINE; UNIASS ASSICURAZIONI; UNIONVITA; UNISALUTE; UNIVERSO VITA; VENEZIA ASSICURAZIONI; VERONA ASSICURAZIONI; VISCONTEA; VITTORIA ASSICURAZIONI; WIENER STADTISCHE; WINTERTHUR ASSICURAZIONI; WINTERTHUR VITA; WINTERTHUR INTERNATIONALE;
ZURICH INTERNATIONAL; ZURICH INVESTMENTS LIFE; ZURIGO; ZURIGO VITA.
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 53
Convegno RIB 2004.indb 53
14-12-2004 11:53:29
COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
Compagnie esercenti il ramo infortuni in Italia - tab.2
ACE INSURANCE, AIG EUROPE; ALA SERVICE; ALLEANZA ASSICURAZIONI; ALLIANZ SUBALPINA; ANTONIANA VENETA DANNI; ARCA ASSICURAZIONI; ASSICURAZIONI DI ROMA, ASSICURATRICE EDILE; ASSICURATRICE MILANESE; ASSICURATRICE VALPIAVE; ASSICURAZIONI GENERALI; ASSIMOCO; ASSITALIA; AUGUSTA ASSICURAZIONI; AUSTRIA ASSICURAZIONI; AXA ASSICURAZIONI; AXA CORPORATE SOLUTIONS; AZZURITALIA ASSICURAZIONI; AZZURRA ASSICURAZIONI;
BAYERISCHE ASSICURAZIONI; BERNESE ASSICURAZIONI; BIPIEMME VITA; BPB ASSICURAZIONI; CBA ASSICURAZIONI, CARDIF ASSICURAZIONI; CATTOLICA ON
LINE; CBA VITA; CENTRO VITA ASSICURAZIONI; CHUBB INSURANCE; CISALPINA PREVIDENZA; COMMERCIAL UNION; COMMERCIAL UNION INSURANCE;
COMMERCIAL UNION ITALIA; COMPAGNIA ASS. LINEAR; COMPAGNIA ASS. UNIPOL; COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO; CREDITRAS, DB ASSICURA; DIALOGO
ASSICURAZIONI; DIRECT LINE INSURANCE, DUOMO; EGIDA ASSICURAZIONI; EUROP ASSISTANCE ITALIA; FARO ASSICURAZIONI; FATA; FIDEURAM ASSICURAZIONI; FILO DIRETTO; FONDIARIA ASSICURAZIONI; FRIULI V.G. CARNICA; GAN ITALIA; GENERTEL; GERLING, KONZERN ALLGEMEINE; GLOBALE ASSISTENCE;
GIANO; HDI ASSICURAZIONI; HELVETIA; ITALIA ASSICURAZIONI; ITALIANA ASSICURAZIONI; ITAS ASSICURAZIONI; ITAS MUTUA; LEVANTE NORD ITALIA; LIGURIA;
LLOYD 1885; LLOYD ADRIATICO; LLOYD ITALICO; LLOYD’S; MAA VITA; MAECI MUTUA; MEDIOLANUM ASSICURAZIONI; MEDITAL ASSISTANCE; MEIEAURORA;
MITSUISUMITOMO INSURANCE, MONDIAL ASSISTENCE ITALIA, NATIONALE; NATIONALE SUISSE; NATIONALE-NEDER LEVENS; NAVALE ASSICURAZIONI; NET
INSURANCE; NIPPON INSURANCE; NORWICH UNION VITA; NUOVA MAA; NUOVA TIRRENA; TOKIO MARINE AD FIRE, PADANA ASSICURAZIONI, PIEMONTESE
SPA; PROGRESS ASSICURAZIONI; RB VITA; RISPARMIO E PREVIDENZA; RISPARMIO E ASSICURAZIONI; RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’; ROYAL & SUNALLIANCE;
ROYAL INTERNATIONAL; R+V ALLEGEMEINE, SAI; SANPAOLO VITA; SARA ASSICURAZIONI; SARA VITA; SASA; SEAR ASSICURAZIONI; SIAT; SICURTA’ 1879; SIS;
SOCIETA’ CATTOLICA; SOCIETA’ REALE MUTUA; SOFID VITA; SUMITOMO MARINE & FIRE, SWISSE LIFE; SYSTEMA ASSICURAZIONI; TICINO; TORO ASSICURAZIONI; TORO TARGA ASS.NI; UMS GENERALI MARINE; UNIASS ASSICURAZIONI; UNIONVITA, UNISALUTE; VERONA ASSICURAZIONI; VITTORIA ASSICURAZIONI;
WINTERTHUR ASSICURAZIONI; WINTERTHUR INTERNATIONALE; ZURICH INTERNATIONAL.
Come si vede in Italia sono presenti 190 Compagnie di Assicurazione privata, di cui 124 esercitano il ramo danni-infortuni.
A queste è stata inviata richiesta di visionare i loro prodotti assicurativi- polizze infortuni individuali. La richiesta come si vede
dalla tab. 3 è stata evasa da 82 Compagnie di cui 13 (10% del mercato assicurativo) con risposta negativa: perché non
esercitano in forma diretta il ramo infortuni; o esercitano tale attività in riassicurazione; hanno tipologie di contratto particolari per esempio per aziende o professioni. Delle 82 Compagnie 14 fanno parte di Holding con emissione nel mercato di
prodotti assicurativi che in sostanza prevedono le stesse condizioni di polizza.
Esito ricerca di mercato assicurativo italiano - tab.3
Ace Insurance
1
Commercial Union
H
Itas Mutua
Commercial Union Insurance
H
Levante Nord Italia
H
Liguria
NR
Royal International
H
4
Royal & Sunalliance
2
1
R+V Allegemeine
NR
SAI
2
SanPaolo Vita
2
AIG Europe
NR
Ala Service
H
Commercial Union Italia
Alleanza Assicurazioni
2
Cattoliza Aziende
NR
Lloyd 1885
Allianz Subalpina
3
Compagnia di Ass. Linear
NR
Lloyd Adriatico
NR
Lloyd Italico
4
Sara Assicurazioni
2
Lloyd’s
2
Sara Vita
NR
Antoniana Veneta Danni
1
Compagnia di Ass. Unipol
Arca Assicurazioni
2
Compagnia di Ass. di Milano
Assicurazioni di Roma
NR
1
NR
5
Creditras
NR
MAA Vita
NR
Sasa
2
NR
Maeci Mutua
NR
Sear Assicurazioni
NR
Mediolanum Assicurazioni
NR
Siat
1
Medital Assistance
N
Sicurtà 1879
NR
2
Sis
NR
Società Cattolica
NR
Assicuratrice Edile
1
DB Assicura
Assicuratrice Milanese
1
Dialogo Assicurazioni
Assicuratrice Valpiave
N
Direct Line Insurance
H
NR
Assicurazioni Generali
5
Duomo
1
MeieAurora
Assimoco
H
Egida Assicurazioni
3
Mitsui Sumitomo Insurance
NR
Assitalia
5
Europe Assistance Italia
1
Mondial Assistance Italia
N
Società Reale Mutua
3
Augusta Assicurazioni
1
Faro Assicurazioni
H
Nationale
2
Sofid Vita
NR
Austria Assicurazioni
1
Fata
1
Nationale Suisse
5
Sumitomo Marine &
Fire
NR
Fideuram Assicurazioni
2
National-Neder Levens
Swisse Life
N
Axa Assicurazioni
NR
NR
Axa CorporateSolutions
NR
Filo Diretto
H
Navale Assicurazioni
Systema Assicurazioni
H
Azzuritalia Assicurazioni
N
Fondiaria Assicurazioni
2
Net Insurance
NR
Ticino
2
Azzurra Assicurazioni
N
Friuli V. G. Carnica
4
Nippon Insurance
NR
Toro Assicurazioni
3
1
54 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 54
14-12-2004 11:53:30
Bayerische Assicurazioni
4
Gan Italia
1
Newwin Assicurazioni
Bernese Assicurazioni
1
Genertel
2
Nuova MAA
Bipiemme Vita
1
Gerling
H
NR
Toro Targa
Assicurazioni
NR
2
UMS Generali
Marine
N
Nuova Tirrena
3
Uniass Assicurazioni
NR
BPB Assicurazioni
NR
Konzern Allegemeine
NR
Tokio Marine And Fire
1
Unionvita
N
CAB Assicurazioni
N
Global Assistence
N
Padana Assicurazioni
2
Unisalute
N
Cardif Assicurazioni
H
Giano
NR
Piemontese SPA
NR
Verona Assicurazioni
N
Cattolica On Line
5
HDI Assicurazioni
NR
Progress Assicurazioni
NR
Vittoria Assicurazioni
9
CBA Vita
N
Helvetia
1
RB Vita
NR
Winterthur
Assicurazioni
5
Centro Vita Assicurazioni
NR
Italia Assicurazioni
1
Risparmio Assicurazioni
NR
Winterthur
Internazionale
NR
NR
Zurich International
NR
Zurigo
1
Chubb Insurance
H
Italiana Assicurazioni
1
Risparmio e Previdenza
Cisalpina Previdenza
H
Itas Assicurazioni
6
Riunione Adriatica
di Sicurtà
1
Legenda: i numeri arabi indicano il numero di polizze inviate dalle Compagnie assicuratrici contattate; H: indica Compagnie facenti parte di Holding;
NR: indica nessuna risposta pervenuta dalla Compagnia; N: risposta negativa in quanto la Compagnia non esercita il ramo danni-infortuni, in forma
diretta; esercita prevalente attività in riassicurazione; emette prodotti particolari in base all’estensione o al tipo di rischio.
Considerando i premi del lavoro diretto italiano del ramo
infortuni (premi del lavoro diretto italiano ramo infortuni,
fonte ANIA 2002) le prime 10 Compagnie rappresentano oltre il 60% del mercato. Se a questo dato si aggiunge la Reale Mutua e la Toro l’incidenza sul totale arriva
quasi al 70%. Considerando inoltre che l’Assitalia (INA
non Vita), leader del mercato, appartiene ora al gruppo
Generali e la Milano al gruppo Fondiaria (al quale virtualmente appartiene pure la SAI) si vede che la produzione è
concentrata in pochissime Compagnie, pertanto considerando che la risposta è stata fornita dai principali gruppi
assicurativi che esercitano il ramo infortuni si ritiene che lo
studio sia rappresentativo del mercato italiano.
L’analisi è stata condotta con la revisione di 130 (centotrenta) prodotti assicurativi-polizze infortuni.
Il confronto è stato effettuato con il testo della polizza tipo
proposto dall’ANIA per i punti che propongono problematiche di ordine medico legale.
morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: l’asfissia non di
origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o
da assorbimento di sostanze; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore.
Oggetto e delimitazione del rischio
Art. 6 (validità territoriale): omissis.
Art. 1 (Rischio assicurato): l’assicurazione vale per gli
infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento: delle
attività professionali principali e secondarie dichiarate; di
ogni altra attività che non abbia carattere professionale;
è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la
Art. 7 (persone non assicurabili): premesso che la società, qualora fosse stata a conoscenza che l’assicurato era
affetto da alcolismo, tossicodipendenza, o da una delle
seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie
Art. 2 (infortuni causati da colpa grave e da tumulti popolari): omissis.
Art. 3 (infortuni causati da calamità naturali): omissis.
Art. 4 (infortuni occorsi durante il servizio militare):omissis.
Art. 5 (rischi esclusi dall’assicurazione): sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati … da ubriachezza, da
abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; … di sport costituenti per l’assicurato attività professionale principale o secondaria, non dichiarata.
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 55
Convegno RIB 2004.indb 55
14-12-2004 11:53:31
COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
e delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del
contratto si applica quanto disposti dall’art. 1898 del c.c.,
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato
di salute dell’assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte
o reticenti si applica quanto disposto dall’art. 16 “dichiarazioni relative alle circostanze di rischio” delle condizioni
generali di assicurazione e dagli articoli 1892, 1893 e
1894 del c.c.
Prestazioni
Art. 8 (criteri di indennizzabilità): la società corrisponde
l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed
oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e
sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si
sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse
colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di
perdita anatomica o riduzione di un organo o di un arto
già minorato, le percentuali di cui all’art. 10 “invalidità
permanente” delle condizioni generali di assicurazione
sono diminuite tenendo conto del grado d’invalidità preesistente.
Art.9 (morte): se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi
dell’assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con
quello d’invalidità permanete. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la
società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza
tra l’indennizzo per la morte, se superiore, e quello già
pagato per l’invalidità permanente.
Art.10 (invalidità permanente): se l’infortunio ha come
conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la
società corrisponde la somma assicurata. Se l’infortunio
ha come conseguenza un invalidità permanente definitiva
parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d’invalidità permanente che
va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti
menomazioni (vds. Tab. ANIA).
Art.11 (inabilità temporanea): se l’infortunio ha come conseguenza un inabilità temporanea, la società corrisponde
la somma assicurata: integralmente per ogni giorno in cui
l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad
attendere alle attività professionali principali e secondarie
dichiarate; al 50% per ogni giorno in cui l’assicurato non
ha potuto attendere che in parte alle attività professionali
principali e secondarie dichiarate.
L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno
dell’infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo
di 365 giorni. L’indennizzo per inabilità temporanea è
cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
Diritti e doveri delle parti
Art.12 (denuncia del sinistro e obblighi dell’assicurato):
omissis.
Art.13 (rinuncia al diritto di surrogazione): omissis.
Art.14 (recesso in caso di sinistro): omissis.
Art.15 (determinazione dell’indennizzo-perizia contrattuale): l’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito
dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di
natura medica sul grado di invalidità permanente o sul
grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.8
“criteri di indennizzabilità” delle condizioni generali di assicurazione debbono essere demandate ad un collegio di
tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve
riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel
comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicina al
luogo di residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera
il medico da essa designato, contribuendo per metà alle
spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al collegio medico rinviare, ove ne riscontri
l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel
qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e
sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a
qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore
o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni
arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le
56 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 56
14-12-2004 11:53:31
parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo
verbale, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri
nel verbale definitivo.
inerente alla circolazione stradale, alle attività di casalinga o di volontariato, ecc.
Art. 16 (dichiarazioni relative alle circostanze del rischio):
le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(artt. 1892, 1893 e 1894 C.C).
Nozione di infortunio
Art.17 (pagamento del premio): omissis.
Art.18 (aggravamento del rischio): omissis.
Art.19 (diminuzione del rischio): omissis.
Art.20 (attività diversa da quella dichiarata): omissis.
Art.21 (altre assicurazioni): omissis.
Art.22 (proroga dell’assicurazione): omissis.
Disposizioni varie
Art.23 (modifiche dell’assicurazione):omissis.
Art.24 (oneri fiscali): omissis.
Art.25 (rinvio alle norme di legge): omissis.
RISULTATI DELL’INDAGINE ITALIANA
Rischio Assicurato
Sostanzialmente tutte le polizze sono caratterizzate da
un’estensione della garanzia assicurativa nel senso che
essa riguarda gli infortuni che possono incorrere nello svolgimento sia delle attività professionali dichiarate principali
e secondarie sia di quelle non professionali.
Alcune polizze ribadiscono l’estensione della copertura attraverso un elenco delle attività extraprofessionali possibili
(vita di relazione, occupazioni famigliari e domestiche,
hobbies, comuni manifestazioni della vita di ogni giorno,
ecc).
Fanno naturalmente eccezione le polizze mirate alla copertura di un rischio specifico, quale ad esempio quello
Tutte le polizze riproducono, per quanto con qualche
variazione irrilevante, la nozione riportata dalla polizza
tipo: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili,
le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità
permanente oppure un’inabilità temporanea”.
Quanto alla causa si ribadisce la nozione di accidentalità
lesiva secondo i canoni classici della medicina legale.
Le conseguenze lesive sono costantemente identificate in
“lesioni fisiche oggettivamente constatabili”.
Solo apparentemente tale dizione limita il concetto di infortunio alle lesioni che interessano il corpo in senso stretto
con esclusione di quelle psichiche.
Queste, invece, devono essere considerate comprese non
tanto in quanto secondarie a lesioni strettamente fisiche,
ma in quanto esse pure espressione di “fenomeni corporali” in ragione del superamento della “concezione puramente animistica della psiche”.
In tutte le polizze, inoltre, si ribadisce la nozione di infortunio come evento complesso nel senso che esso non è
identificabile nel solo evento traumatico o nella sola lesione essendo necessario perché si realizzi che all’evento
traumatico e alla lesione derivino precise conseguenze di
danno rappresentate dalla morte, dall’inabilità temporanea e dall’invalidità permanente.
L’infortunio va quindi visto come un trinomio unitario composto dalla causa, dalla lesione e dal danno.
Rischi inclusi
Tutte le polizze fanno seguire alla definizione di infortunio
la specificazione di alcune fattispecie di evento particolari
per le quali viene affermata la copertura assicurativa (asfissia, avvelenamento, annegamento, insulti termici, sforzi,
malori, ecc).
Trattasi di eventi per i quali la specificazione di rischio
incluso appare necessaria onde evitare il contenzioso che
potrebbe derivare da eccezioni sulla corrispondenza alla
nozione di infortunio o sull’indennizzabilità secondo i criteri delle condizioni generali di assicurazione.
Fra le varie polizze esistono in genere differenze solo in
funzione alla numerosità degli eventi considerati rischi inclusi.
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 57
Convegno RIB 2004.indb 57
14-12-2004 11:53:31
COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
Trattasi, comunque, di fattispecie che non provocano problematiche di ordine medico legale, ma che hanno solo
una valenza di tipo assicurativo riguardante la maggior
intensità del rischio.
Alcune polizze, però, specificano fra i rischi inclusi anche
fattispecie diverse da queste e che sono richiamate evidentemente per motivi di politica assicurativa in quanto
secondo le condizioni generali di assicurazione vengono
normalmente escluse dall’indennizzabilità, provocando
spiacevoli situazioni di contenzioso. Più specificatamente
si tratta delle punture di insetti, delle ernie e delle rotture
tendinee. Per quanto riguarda le punture di insetti alcune
polizze pongono una limitazione escludendo situazioni
specifiche quali le punture di zecca, la malaria, le malattie tropicali, e altre polizze, pur comprendendole nei
rischi inclusi, ne escludono di fatto le conseguenze lesive,
non riconoscendo le affezioni di cui l’agente patogeno è
veicolato dall’insetto.
Relativamente alle ernie la loro inclusione nella garanzia
assicurativa è di fatto non operativa.
Innanzitutto, restano operanti i criteri generali di indennizzabilità, per cui non sono indennizzabili le conseguenze
lesive concausate da patologie preesistenti, ed è nozione
consolidata che, tranne situazioni eccezionali, le ernie di
qualsiasi tipo, si producono con il concorso di una preesistente condizione patologica.
In secondo luogo, nella maggior parte dei casi l’indennizzo è vincolato alla operabilità dell’ernia, per cui esso
viene corrisposto in caso di invalidità permanente solo
per le ernie non operabili ( e comunque fino a un tasso
massimo di invalidità del 10%), mentre in caso di ernia
operabile viene riconosciuta soltanto una diaria per un
periodo massimo di 30 giorni. È stata quindi ripresa pari
pari la normativa vigente per l’infortunistica sul lavoro, ma
è chiaro che essa non è attuale dal momento che oggi di
fatto non esistono ernie non operabili, essendo semmai
inoperabile il paziente in quanto affetto da gravi infermità,
per cui può diventare allora non assicurabile.
In buona sostanza, con una mano sì da e con l’altra si
toglie ed è palese l’ambiguità, che potrebbe portare ad
un contenzioso per malafede dell’Istituto contraente.
In ordine alle rotture tendinee le strutture che di volta in
volta sono richiamate, isolatamente o complessivamente,
sono il tendine d’Achille, il tendine del bicipite brachiale,
quello del quadricipite femorale e quelli della cuffia dei
rotatori, assegnando un tasso di invalidità fisso per gli esiti
della lesione indipendentemente dal tipo di menomazione
residuata.
Rischi esclusi
Sostanzialmente in tutte le polizze, vengono richiamate le
fattispecie contenute nella polizza tipo dell’ANIA, salvo
indicazioni in alcune di fatti lesivi, la cui indennizzabilità
è già di per se vincolata all’aderenza della causa alla
definizione di infortunio e all’indipendenza da fatti patologici preesistenti.
In particolare vengono richiamati gli sforzi e gli strappi muscolari, le ernie, le rotture tendinee e l’infarto miocardio.
Quanto alle lesioni tendinee in alcune polizze si fa riferimento alla rottura sottocutanea ed in altre alla rottura
di tendini in genere. La distinzione è importante perché
per rottura sottocutanea si deve intendere la lesione di
un tendine decorrente sotto la cute e il sottocute senza
interposizione di altre strutture, come per esempio è il caso
della cuffia dei rotatori.
Persone non assicurabili
Per la quasi totalità delle polizze l’età massima consentita
per l’assicurabilità è di 75 anni.
Solo rare polizze prevedono età diverse, da un minimo di
65 anni ad un massimo di 80 anni.
A tal riguardo si precisa che solo il 5% dei prodotti assicurativi analizzati prevede coperture assicurative estese tra i
75 e gli 80 anni, ciò ad indicare quella linea di riforma
che ha investito il settore assicurativo legata a diversi fattori tra cui in primis la consapevolezza del progressivo
invecchiamento della popolazione.
In tutte le polizze vengono richiamate le condizioni di non
assicurabilità previste dalla polizza tipo dell’ANIA.
Solo alcune polizze prevedono delle condizioni aggiuntive di non assicurabilità, quali malattie gravi in corso di
terapia o determinanti conseguenze permanenti di inabilità, epilessia, diabete mellito insulino dipendente o con un
tasso glicemico superiore a 1.5 mg%, AIDS, sieropositività
all’HIV, cecità, anacusia, gravi mutilazioni.
Prestazioni assicurate
Quasi tutte le polizze prevedono l’indennizzo per la morte,
invalidità permanente e l’inabilità temporanea.
Solo per rare Compagnie non risultano previsti nella copertura assicurativa il rischio morte e il rischio inabilità temporanea, trattandosi in genere di polizze per particolari categorie
di contraenti (minori di età, casalinghe, nuclei familiari, conducenti di veicoli, associazioni di volontariato).
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Convegno RIB 2004.indb 58
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La morte deve verificarsi entro due anni dall’infortunio,
tranne in due casi in cui il limite temporale è di un anno
e un altro caso in cui esso non viene indicato, essendo
anzi previsto l’indennizzo per i superstiti anche quando la
morte avviene dopo la scadenza del contratto.
In un terzo delle polizze viene specificamente contemplata
l’ipotesi della morte presunta con previsione di corresponsione dell’indennizzo ai beneficiari o dopo sei mesi dalla
presentazione dell’istanza della dichiarazione di morte
presunta ai sensi di legge o dopo la dichiarazione ufficiale della morte presunta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Inabilità temporanea
In quasi tutte le polizze la diaria per l’inabilità temporanea
è prevista per un tempo massimo di trecentosessantacinque giorni e solo in alcune per un periodo diversificato
(centottanta giorni e trecento giorni).
In molte polizze è previsto nelle condizioni generali una
franchigia assoluta da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di trenta giorni, a volte altrimenti per tempi maggiori diversificati in base all’ammontare della diaria.
Invalità permanente
Per l’invalidità permanente in meno della metà delle polizze la tabella di riferimento per la valutazione dell’invalidità è quella tipo dell’ANIA, in qualche caso con alcune
voci aggiuntive.
Nelle altre la tabella è sostituita con quella dell’infortunistica sul lavoro.
In questi casi viene sempre fatta rinuncia da parte della
Compagnia all’applicazione della franchigia prevista dalla legge.
La sostituzione della tabella risulta nelle varie polizze fatta
con cinque diverse formulazioni:
● Solo indicazione del D.P.R. del 30 giugno 1965 n°
1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” - infortuni;
● indicazione del D.P.R. 1124/1965 con successive
modifiche;
● indicazione del D.P.R. 1124/1965 con successive
modifiche fino alla data di stipulazione del contratto;
● indicazione del D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche fino al 24.07.00 (D. Lgs del 23.02.2000 n°
38 e successivo D.M. 12.07.2000 istitutivo del danno biologico permanente e tabelle delle menomazioni
in vigore dal 25.07.00);
● indicazione del D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche senza applicazione del decreto legislativo n°
38/2000.
E’ chiaro che l’unica formulazione che può dar luogo a
contenzioso è quella che prevede l’applicazione della
tabella di legge con successive modifiche senza altre indicazioni, per cui anche per contratti stipulati in epoca
antecedente al 25.07.2000 la valutazione dell’invalidità
per gli infortuni accaduti dopo quella data deve essere
fatta con riferimento alla nuova tabella di valutazione del
danno biologico che è stata introdotta con il Decreto del
Ministero del lavoro del 12.07.2000 n° 38. In tal senso
si segnala che, allo stato attuale non appare applicabile
la tabella INAIL del Dlgs 38/2000 al contratto assicurativo, proprio perché, laddove le polizze prevedano la deroga al contratto assicurativo all’uso delle tabelle di legge,
si paga un sovra premio che mediamente è del 10%. Si
tratta di un incremento di prestazione (in quanto si passa
dalla tabella sulla valutazione dell’invalidità generica del
soggetto in attività confacenti, alla tabella del danno biologico) con una svalutazione del danno, potendosi trovare
in una situazione di inadempienza contrattuale.
Per completezza va segnalato che in un’unica polizza il
danno permanente assicurato è quello biologico da valutarsi con riferimento alla tabella del D. Lgs 38/2000.
Nella maggior parte delle polizze è prevista una franchigia assoluta, in genere del 3% o diversificata per fasce di
capitale assicurato.
In quasi tutte le polizze viene specificato che l’indennizzo
per il danno permanente viene corrisposto per l’invalidità
verificatesi entro due anni dal giorno dell’infortunio.
La ratio di tale specificazione corrisponde evidentemente
all’esigenza di evitare contenziosi in merito al rapporto di
causa con l’infortunio per asserite condizioni di invalidità
denunciati e verificatesi in epoca tardiva.
Diventano pertanto equivoche alcune diverse formulazioni
che si leggono in alcune polizze in cui l’indennizzo è vincolato non all’accertamento dell’invalidità ma alla stabilizzazione dei postumi dopo 2 anni dall’infortunio.
Con tale formulazione tra l’altro sembra paradossalmente
mettersi in discussione l’indennizzabilità di stati invalidanti
conseguenti a esiti di lesioni a lenta evoluzione, come
può essere per alcune patologie di natura neurologica
o infettiva. In altre polizze tale limitazione temporale non
viene menzionata.
Ulteriori prestazioni
Altro elemento innovativo emerso nello studio delle polizze
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 59
Convegno RIB 2004.indb 59
14-12-2004 11:53:32
COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
è la presenza sotto forma di clausole particolari aggiuntive, di prestazioni in caso di ricovero, spese di cura, spese
farmacologiche, riabilitazione, spese per danni estetici,
perdita di anno scolastico, necessità di ausilio di terzi per
lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, ect.
Anche questo è in linea con quanto precedentemente
espresso circa l’evoluzione ed innovazione della polizza
infortuni che sempre più cerca di far fronte in maniera
complessiva ai bisogni della persona quali conseguenze
di un danno ad essa derivato.
Criteri di indennizzabilità
In tutte le polizze, anche se con formulazioni non sempre
sovrapponibili sono riportati i criteri di indennizzabilità
contenuti nell’art. 8 della polizza tipo dell’ANIA.
La ratio è di eludere agli effetti dell’indennizzo il ricorso
di concause sia di lesione che di menomazione, ma, a
nostro parere la dizione non è sufficientemente chiara e
nel senso voluto perentorio.
Ricordiamo che nell’accadimento di un infortunio possono
ricorrere concause di evento, concause di lesione e concause di menomazione.
Le concause di evento sono rappresentate da quei fatti
che favoriscono il determinarsi dell’evento traumatico ed
esse sono già richiamate nell’elenco dei rischi esclusi,
per cui altre fattispecie di concause, diverse da quelle
contenute nell’elenco, non interferiscono nell’ammissione
dell’indennizzabilità. La concausa di lesione interviene
nell’azione lesiva, favorendo la produzione della lesione,
aumentandone la gravità.
La concausa di menomazione interviene nelle conseguenze della lesione, facilitando l’instaurazione della menomazione o aggravando la stessa.
Poiché la nozione di infortunio è, come più sopra detto costituita da un trinomio unitario composto dalla causa (evento traumatico), dalla lesione e dal danno (menomazione),
un’interpretazione letterale e non razionale dei criteri di
indennizzabilità così come riportati nelle condizioni di
polizza (conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio)
potrebbe far ritenere che le uniche concause determinanti
la non indennizzabilità siano quelle di menomazione.
Sarebbe quindi auspicabile una nuova formulazione della
clausola con la precisa specificazione delle concause di
lesione e delle concause di danno.
Obblighi dell’assicurato
Tutte le polizze richiamano quanto previsto nell’art. 12
della polizza tipo dell’ANIA relativamente alla denuncia
dell’infortunio, all’obbligo delle cure e al consenso dell’assicurato alla sottoposizione ai controlli da parte della
Compagnia di Assicurazione.
Relativamente alla denuncia esiste fra i vari contratti una
variabilità in merito ai termini cronologici di presentazione
della stessa.
Nella maggior parte dei casi il tempo indicato è di tre
giorni dall’infortunio o da quando ne ha avuto la conoscenza o la possibilità, mentre in altri esso è maggiore
fino ad un massimo di sessanta giorni, con esclusione di
un contratto in cui non vengono posti limiti di tempo, lasciando autonomia all’assicurato “appena possibile” di
informare l’Istituto assicuratore dell’infortunio subito.
Va ribadito per completezza che il limite temporale è sotteso non alla conoscenza dell’evento traumatico o della
produzione della lesione, bensì a quelle dell’infortunio,
per cui, per quanto più volte detto tale limite di tempo
va conteggiato dal momento in cui l’assicurato ha avuto
conoscenza del fatto che l’evento traumatico e le conseguenti lesioni sono possibilmente produttive di danno.
Contenzioso
In caso di contenzioso tutti i contratti rimandano la soluzione dello stesso ad un arbitrato irrituale variamente
definito.
In 64 tipologie di contratto (49% dei casi) pur adottando
diciture variamente formulate che vanno dal “le eventuali
controversie di natura medica …possono essere demandate per iscritto…” e ancora “le parti hanno facoltà di
conferire per iscritto…” “potranno essere decise previo accordo scritto tra le parti” “è facoltà di incaricare per iscritto” “su concorde richiesta dell’assicurato e della società
ed in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, possono essere demandate con apposito atto scritto”,
si definisce la possibilità dell’assicurato di utilizzare tale
presidio di definizione della lite mediante un apposita autorizzazione scritta.
In 44 polizze (33.8% dei casi) la definizione della lite e
lo strumento da adottare risulta essere perentorio e formulato nei seguenti termini “le divergenze sono demandate
per iscritto ad un collegio…”; “… le parti si obbligano a
conferire con scrittura privata mandato di decidere”; “… si
obbligano a conferire mandato con scrittura privata”; “…
debbono essere demandate”. Infine solo in 22 prodotti
60 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 60
14-12-2004 11:53:33
assicurativi (17% dei casi) la formulazione risulta essere
alquanto particolare adottando diciture tipo: “… la determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante
accordo diretto tra le parti, ovvero mediante nomina di
periti” o ancora “… in caso di divergenza…sul nesso causale tra evento e lesione…si procederà mediante arbitrato
di un collegio…”; “… in caso di divergenza…si potrà
procedere su accordo delle parti in alternativa al ricorso
all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un collegio
medico”; “… ferme restando la facoltà di ricorso al Giudice Ordinario competente, le controversie … previo accordo scritto tra le parti … potranno essere decise a mezzo
di arbitrato rituale o irrituale”.
Dall’analisi dei prodotti assicurativi è emerso che solo in
8 contratti (6% dei casi) è previsto l’ausilio della collegiale medica per definire le controversie insorte utilizzando
formule che vanno da: “… possono essere demandate
per iscritto a due medici”; “… accordo diretto tra le parti
mediante nomina di periti”; “… in caso di controversia a
richiesta dell’assicurato…da due medici…”; “… le vertenza è definibile a due medici nominati uno per parte”; “…
le divergenze …possono essere demandate per iscritto a
due medici, se persiste il disaccordo…”.
Tali dati risultano essere del tutto in armonia con la relativa recente abrogazione di alcune clausole vessatorie del
contratto assicurativo, nello specifico in tema di obbligo
contrattuale all’arbitrato irrituale.
La recente abrogazione è stata recepita allo stato attuale
da pochissime Compagnie assicurative attente alle evoluzioni socio-giuridiche, le quali, hanno provveduto a
modificare le Condizioni Generali delle Polizze immesse
nel mercato dalla loro Compagnia con l’introduzione al
ricorso alla Collegiale medica.
In ultima analisi per quasi tutte le polizze viene specificata
la natura medica della controversia e l’oggetto della stessa, riguardando quest’ultima sia l’indicazione alla quantificazione del danno da indennizzarsi che l’indennizzabilità
dell’evento.
In altre si fa semplicemente riferimento generico a controversie di natura medica e in altre ancora non viene
specificata quella relativa all’indennizzabilità.
In sintesi dallo studio è emerso dunque che il settore ed il
contratto dopo anni di relativo immobilismo quantitativo e
qualitativo, ha subito in questo ultimo ventennio una spinta
formalmente innovativa per la parte in cui vengano garantite numerosissime prestazioni aggiuntive, quale espressione di una tendenza ad una tutela onnicomprensiva del
rischio biologico uomo, del vero tali cambiamenti risultano
più evidenti nelle piccole compagnie di bandiera o inter-
nazionali di recente stabilimento nazionale, retaggio di
realtà sociali e giuridiche diverse dalla nostra e comunque risultano dettate più da politiche commerciali che di
reale recepimento del bisogno di cambiamento visto che,
nella sostanza la struttura contrattuale è rimasta tale, con
le conseguenti problematiche da sempre presenti perché
non affrontate pluralisticamente.
Solo pochissime compagnie (che per storia ed estensione
nel mercato hanno all’attivo anni di esperienza nazionale
ed internazionale) attente ai mutamenti giuridico-sociali e
ai bisogni dell’assicurato, hanno iniziato a concretizzare
nei loro prodotti assicurativi quanto recepito dalle direttive
europee in tema di clausole vessatorie e di invecchiamento della popolazione.
Al fine di verificare se le problematiche presenti nel contratto assicurativo nazionale rappresentassero unicamente
una realtà nazionale, si è deciso di confrontare le tipologie di coperture assicurative nazionali polizze infortuni
con analoghi contratti presenti a livello internazionale.
Sono state dunque prese in considerazioni le coperture
assicurative -Polizze Infortuni- presenti nel mercato: canadese, nord-americano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Lo studio è sortito dal confronto iniziale con alcuni articoli della polizza tipo ANIA: Art. 1 (Rischio assicurato);
Art. 5 (rischi esclusi dall’assicurazione); Art. 7 (persone
non assicurabili); Art. 8 (criteri di indennizzabilità); Art.9
(morte); Art.10 (invalidità permanente); Art.11 (inabilità
temporanea); Art.12 (denuncia del sinistro e obblighi dell’assicurato); Art.15 (determinazione dell’indennizzo-perizia contrattuale); successivamente si è proceduto confrontando i risultati dell’indagine del mercato internazionale
con quanto emerso dallo studio del mercato italiano.
FRANCIA
Sono stati analizzati i principali prodotti assicurativi (polizze infortuni individuali) immessi nel mercato dalle seguenti compagnie: CARDIF; NORWICH UNION; GROUP
APRIL; ARCALIS (AGF Group); MEDERIC ASSURANCES;
GAV (GROUP MAA: Mutuelles du Mance Assurance).
Polizza: Norwich Protection Accident
Rischio assicurato: le prestazioni sono garantite all’Assicurato e ai suoi beneficiari designati mediante un
apprezzabile sostegno finanziario per far fronte alle conseguenze di un infortunio dopo aver sottoscritto il contratto
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 61
Convegno RIB 2004.indb 61
14-12-2004 11:53:33
COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
sotto riserva delle condizioni dell’art. 9 (rischi esclusi).
Sono coperti tutti gli infortuni professionale ed extra professionale del singolo e della famiglia. È allargata la copertura anche al coniuge senza modificare le condizioni
di polizza. Sono compresi tutti i rischi con un esaustivo
elenco, sia in casa, lavoro, sport preferiti, anche viaggi
in aereo.
Tutte le garanzie offerte dalla NPA vengono erogate senza
che l’assicurato si sottoponga all’atto della sottoscrizione
a questionari od esami sanitari.
La copertura ha validità annuale, ed è rinnovata annualmente alla scadenza.
Definizione di infortunio: per infortunio si intende
un attentato corporale non intenzionale da parte dell’Assicurato, provocato esclusivamente da un evento esterno
improvviso e imprevisto. Non sono considerati infortuni
gli accidenti organici qualificati come tali nel linguaggio
medico (accidenti cardio-vascolari, accidenti vascolari cerebrali).
Rischi esclusi (Art 9): tutti gli infortuni verificatosi dopo
la sottoscrizione sono garantiti tranne: fatto volontario dell’assicurato, suicidio e tentativo, guerra civile assestamenti
atomici, risse, crimini, delitti, terrorismo, alcolemia in base
al regolamento vigente, stupefacenti e altri medicinali,
armi da fuoco, sport professionali o dilettanti, aviazione,
paracadutismo ect.
Prestazioni: la società corrisponde le prestazioni per le
conseguenze dirette ed esclusive. (Non vi è menzione al
fatto che l’assicurato sia “fisicamente integro e sano”).
I capitali garantiti dalla NPA: esistono delle tabelle
distinte a seconda degli infortuni accorsi in casa o da infortuni di altra natura, ulteriore distinzione per il tipo di prestazione viene fatta a seconda dell’età con fasce rigorose:
30-39, 40-44, 45-49 ect, fino al massimo di 70-75. L’indennizzo cresce proporzionalmente all’età dell’assicurato
al momento della sottoscrizione.
Morte: in caso di incidente stradale e nel caso di morte
dell’assicurato quale conseguenza diretta dell’incidente
(morte che deve comunque verificarsi entro 1 anno dall’infortunio) il capitale è triplicato (ciò richiama le nostre
coperture tipo ACMA e ACMA IS, che però risultano prestazioni assicurative aggiuntive)1. Il capitale garantito è
esonerato dalle tasse di successione. Si precisa dettagliatamente cosa si intende per incidente della circolazione:
sia come pedone, conducente o passeggero di un veicolo
di trasporto pubblico o privato sia in Francia che in tutta
l’Unione Europea.
1 ACMA: Assicurazione Complementare per il caso di morte accidentale, raddoppio del capitale nel caso di morte conseguente ad incidente stradale ACMA IS.
Invalidità permanente: il danno è calcolato in funzione dell’età dell’assicurato alla sottoscrizione, oltre che
dal capitale assicurato, è prevista come clausola aggiuntiva la copertura vita mista, comunque si precisa sempre
che il capitale è esente dalle tasse di successione. Si fa riferimento tassativamente a delle tabelle contrattuali, come
detto distinte per fasce di età e capitale assicurato.
Inabilità temporanea: la prima ospedalizzazione
deve intervenire durante i 12 mesi successivi l’incidente
per avere diritto all’indennizzo. L’indennizzo giornaliero
sarà versato per un massimo di 24 mesi e la durata va dal
giorno di entrata al giorno di uscita dall’ospedale. A prescindere dall’opzione scelta viene beneficiato con un’indennità di 200 franchi in caso di ospedalizzazione per
incidente stradale. Indennizzo massimo è per 2 anni. Tra
le altre prestazioni coperte vi è la temporanea per convalescenza, l’assistenza familiare, diarie per ricovero (questo
richiama quanto è previsto anche nelle nostre coperture in
condizioni aggiuntive), specificando che l’indennizzo non
è cumulabile con la copertura sociale.
Obblighi: per beneficiare degli indennizzi è necessaria
adeguata certificazione medica che sarà visionata da un
nostro esperto medico centrale.
Contenzioso: per disaccordi su spese sanitarie viene
nominato un medico delegato che dovrà procedere all’arbitraggio. La NPA prospetta una lista 3 medici esperti,
l’assicurato dovà scegliere il medico che arbitrerà il dossier. L’onorario del medico arbitro è supportato in parti
uguali tra le parti. In caso di disaccordo la pratica sarà
rivista dal Presidente del Tribunale del “Grande Istance”
della giurisdizione di appartenenza.
Polizza: Cardif Garantie Accident
Rischio assicurato: analogo alle disposizioni ANIA
tranne che per le seguenti precisazioni “tutte le persone
fisiche di età superiore 18 anni e inferiore ai 64 anni. Al
65 anno scade la garanzia invalidità permanente assoluta mentre persiste fino ai 75 anni la garanzia decesso”.
Il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente
alla scadenza.
Definizione di infortunio: analogo a quello dell’ANIA tranne che per le alterazioni corporali non intenzionali da parte dell’assicurato.
Rischi esclusi: analogo all’ANIA, con precisazione che
non sono considerati infortuni le malattie quali apoplessia,
IMA, aneurismi, epilessia, emorragie cerebrali.
Morte: se conseguenza diretta dell’infortunio e deve verificarsi entro 12 mesi da questo.
62 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 62
14-12-2004 11:53:33
Invalidità permanente: si ha l’invalidità assoluta
quando l’assicurato ha subito un infortunio corporale che
gli impedisca di svolgere un’occupazione o un lavoro a
lui profittevole o non è in grado di effettuare le ordinarie
occupazione della vita comune (3 grado della categoria
della sicurezza sociale). L’IP soggiace ad accertamento
medico e se IP assoluta deve essere notifica da parte della
sicurezza sociale (III grado).
Inabilità temporanea: non prevista.
Contenzioso: in caso di disaccordo verifica da parte
del medico designato dalla Federazione dei Medici francesi.
Polizza: Mederich Assurance
Rischio assicurato: analogo all’ANIA con età compresa tra 18 e 65 anni.
Definizione di infortunio: tutti gli infortuni corporali non intenzionali determinati unicamente da una causa
esterna.
Rischi esclusi: analogo alle disposizioni ANIA con ulteriore precisazione di esclusione di tutte le malattie (salvo
quelle conseguenti all’infortunio garantito) delirio tremens,
emorragie meningee, ect.
Morte: tutti i decessi causati direttamente da infortuni entro 12 mesi.
Invalidità permanente: analogo alle disposizioni
ANIA.
Inabilità temporanea: analogo alle disposizioni ANIA.
Contenzioso: si fa riferimento ad un arbitrage analogo
a quello italiano.
Polizza: Arcalis Contract Préviliance
Accident
Rischio assicurato: analogo all’ANIA con ulteriore
precisazione di copertura per infortuno della circolazione
stradale da veicolo a motore terrestre. Età 18-74. Durata
1 anno.
Definizione di infortunio: accidenti corporali non
intenzionali da azione violenta e imprevista e da causa
esterna.
Rischi esclusi: del tutto sovrapponibile all’ANIA.
Morte: decesso se si verifica entro 12 mesi dall’infortunio con causalità diretta.
Invalidità permanente: conseguenza diretta ed
esclusiva dell’infortunio che deve verificarsi entro 12 mesi.
IPA definita come incapacità permanente di svolgere attività rimuneratrice o che necessiti di un accompagnatore
per svolgere gli atti ordinari della vita quotidiana. Valutata
secondo barémes della sicurezza sociale come invalidità
(3 categoria).
Inabilità temporanea: non prevista.
Obblighi: morte e IPA dichiarata entro 5 mesi dal decesso o dal consolidamento dell’invalidità, mediante certificati medici.
Contenzioso (Art 12 arbitrato): in caso disaccordo senza rinunciare al diritto di azione legale, potendo fare appello ad un mediatore che coordina la pratica.
Polizza: Group April Survenance
Rischio assicurato: analogo all’ANIA con precisazione dei limiti di età 18-65. Durata annuale rinnovabile.
Definizione di infortunio: Tutti gli accidenti non intenzionali che interessano l’assicurato e che siano secondari ad un’azione brusca e violenta da causa esterna.
Rischi esclusi: analoghi all’ANIA.
Prestazioni: oltre alle classiche, vi è una ricca formulazione tabellata di prestazioni in caso ad esempio di
frattura, lussazione, lesioni tessutali ect.
Morte: non prevista.
Invalidità permanente: coperture per IPA o IPP da
incidente. Per le IPA si utilizzano i Barèmes per l’invalidità
per gli infortuni sul lavoro e/o tabelle stabilite conformemente dalle leggi di sicurezza sociale. Per IPP non definitiva e non stabilizzata, non spetta nessun indennizzo. Le
garanzie prevedono tabelle distinte per grado di infermità. La franchigia è del 10%.
Inabilità temporanea: non prevista.
Obblighi: avvisare entro 15 giorni con certificati.
Contenzioso (Art 9 arbitrage): in caso di qualsiasi difficoltà le parti convengono di farsi rappresentare da due
arbitri competenti sulla causa della lite, scelti ognuno dalla
propria parte. In caso disaccordo i due possono designare un terzo, ogni parte sostiene le proprie spese a metà
per il terzo arbitro.
GAVE DELLA MMA
Polizza: La Garantie des Accidents de
la Vie
Si tratta di una copertura infortuni introdotta da pochi anni
sul mercato francese. Si caratterizza per gli eventi coperti
sia in ambito domestico che privato, oltre che per la co-
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 63
Convegno RIB 2004.indb 63
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COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
pertura di infortuni conseguenti ad interventi medici anche
non chirurgici quali i danni subiti in seguito ad anestesia,
infezioni contratte in ospedale ect. La filosofia alla base
dell’indennizzo del sinistro è molto diversa rispetto a quella italiana.
Rischio assicurato: contratti individuali o per famiglia.
L’età è compresa tra 18-65 anni.
In caso di responsabilità di terzi nella causazione dell’infortunio, l’istituto assicurativo si avvale del diritto di surroga/rivalsa.
Definizione di infortunio: analogo a quello formulato dall’ANIA con precisazioni di estensione del rischio
alla vita privata, accidenti medici, colpa grave dell’assicurato.
Rischi esclusi: analogo a quello dell’ANIA tranne che
le precisazioni in merito alle manifestazioni dolorosa al rachide di origine non traumatica in seguito ad un danno lieve, e ai danni subiti in occasione di attività professionale,
pubblica o sindacale, e di sperimentazione biomedica.
Morte: vengono erogate prestazioni per far fronte al pregiudizio economico e morale dei beneficiari.
Invalidità permanente: esistono diverse opzioni molto chiare e tabellate. Per IPP dall’1 fino 30% corrispondono criteri economici che fanno riferimento all’età dell’assicurato al momento della sottoscrizione.
Tale tabella prevede un aumento dell’indennizzo tanto
maggiore è il danno e tanto minore è l’età dell’assicurato.
In queste tabelle vi è un preciso riferimento al danno estetico che tiene conto dell’entità e dell’età. Esistono poi altre
due tabelle con opzioni di scelta, una tabella di super
valutazione che indennizza solo danni permanenti molto
gravi o la morte, un’altra che indennizza qualsiasi danno
al di sopra dell’1% e la morte con una valutazione minore.
IPP maggiore del 30% o morte; IPP maggiore dell’1% o
morte.
IPP maggiore dell’1% inferiore al 30% comprendono anche il danno estetico che non deve superare il 4%, l’indennizzo fa riferimento a barémes di polizza.
IPP maggiore del 30% prevede diverse prestazioni (aiuto
a domicilio, FKT ect) tra cui la morte, il pregiudizio estetico tra cui cicatrici, claudicatio con un danno tra 1 e 7%,
il pregiudizio reale ed economico subito dall’assicurato
come conseguenza dell’infortunio.
L’invalidità permanete parziale è definita come
la riduzione definitiva della capacità fisica, sensoriale o
intellettuale della vittima, che gli abbia cagionato delle
sofferenze fisiche psichiche e morali legate all’infortunio
fino alla consolidazione, a cui corrisponde un indennizzo
quantificabile tra l’1 e 7%. Sono altresì comprese il danno
esistenziale, l’assistenza da parte di terze persone, il pre-
giudizio morale, il pregiudizio economico.
La valutazione del danno spetta ad un esperto medico
della MMA, facendo riferimento ai barémes indicati dalla
legge.
Inabilità temporanea: vi sono altre opzioni quali
spese sanitarie.
Obblighi: quando ne ha avuto conoscenza e non più
tardi 5 giorni.
Contenzioso: analogo disposizioni ANIA.
GERMANIA
Sono stati analizzati i principali prodotti assicurativi (polizze infortuni individuali) immessi nel mercato dalle seguenti
compagnie: ALLIANZ GENERAL AGENTUR, DAS
Antrag auf Unfallversicherung im Allianz Kinderplan Unfal
Allianz Unfallversicherung
Antrag auf Dynamische Unfallversicherung und Unfallrente
Antrag auf Unfallversicherung mit Garantierter Beitragisruckzahlung
Rischio assicurato: danno alla capacità corporale o
psichica della persona correlata all’incidente nel campo
professionale o extraprofessionale. La copertura viene
adeguata in base all’età e alla professione. Le prestazioni
si incrementano del 5% ogni anno.
Se l’infortunato come conseguenza dell’infortunio subito
non può più lavorare, sono previsti aiuti esterni, per far
fronte alla disabilità.
Definizione di infortunio (art. 1): un danno da causa fortuita, violenta ed esterna allo stato di salute. Sono
compresi nella garanzia anche lo sforzo fisico alla colonna vertebrale, alle articolazioni, ai muscoli, alle capsule,
ai tendini che possono essere stirati o rotti.
Persone non assicurabili (art. 4): grave o gravissima
incapacità mentale, disabilità, che lo renda abbisognevole di cura assistenziale, perdita di coscienza, malattia
mentale, crampi, ect.
Rischi esclusi: analogo all’ANIA tranne che per i danni alla colonna vertebrale, emorragie cerebrali, possono
questi rischi essere pagati se soddisfano il requisito di infortunio.
Esclusi avvelenamenti o assunzioni corpi solidi e liquidi,
il rischio viene invece compreso nel caso di bimbi di età
inferiore ai 10 anni.
Prestazioni: tabelle molto dettagliate sia per le prestazioni di invalidità permanente, temporanea e altre prestazioni. Le prestazioni cambiano in base allo stato sociale e
quindi alla cassa sociale di appartenenza.
64 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 64
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Morte: se muore si paga il capitale più una mensilità per
la durata di un anno ai parenti. L’evento deve verificarsi
entro un anno dall’infortunio e deve essere direttamente
dipendente da questo.
Invalidità permanente: è considerata un danno alla
capacità corporale e/o psichica della persona che si è
verificata entro 1 anno. Vi è una supervalutazione in base
al valore della percentuale di menomazione, all’età e al
capitale assicurato. Nel caso di menomazioni plurime
monocrone molto gravi, vi è una supervalutazione fino al
400% del capitale assicurato.
Vi è una diretta proporzione tra gravità della menomazione e l’età dell’assicurato in modo che applicando il
criterio di valutazione della sommatoria potremmo avere
in base all’età il 70% entro i 25 anni, l’80% entro i 50
anni e il 90% entro i 65 anni, fino alla quadruplicazione
dell’indennizzo.
Sono previsti danni estetici con indennizzo massimo di
3.000 euro.
Inabilità temporanea: franchigia di 3 giorni, dal 4
giorno la somma raddoppia.
Metà della somma assicurata viene anticipata dopo 3
mesi dall’infortunio, se l’assicurato può tornare al lavoro,
o dopo 3 e 6 mesi se l’assicurato presenta un’inabilità al
100% e non può tornare al lavoro. La durata massima è
di 3 anni dopo incidente.
Altre prestazioni sono diarie per lunghe gessature o per
esempio fratture al femore, indipendentemente dai postumi
che si verificheranno, vi è un aumento della temporanea.
Obblighi: entro 1 anno dall’infortunio presentando certificato medico.
Contenzioso (art. 12): l’esercizio del diritti del contratto
non sta alla persona assicurata ma alla compagnia, la
quale è responsabile dell’esecuzione delle clausole obbligatorie.
GRAN BRETAGNA
Sono stati analizzati i prodotti assicurativi immessi nel mercato dalle seguenti compagnie assicurative: PRUDENTIAL
CORPORATIO; NORWICH UNION; LLOYD’S.
LLOYD’S
Polizza: Accident Insurance (LLOYD’S)
Rischio assicurato: analogo ANIA con aggiunta di
“in coincidenza con un viaggio”.
Definizione di infortunio: identificato come quell’accidente fortuito, violento, ed esterno indipendente da altre
cause che abbia attentato l’integrità psicofisica dell’assicurato.
Persone non assicurabili: non ci sono persone non
assicurabili ma eventi non assicurati.
Rischi esclusi: analogo ANIA specificando anche
AIDS, ARC, ect.
Prestazioni: morte, la totale perdita della vista da entrambi gli occhi, la totale perdita della vista da un occhi,
perdita di due arti, perdita di un arto, perdita un occhio
e un arto, la permanete e totale disabilità, la temporanea
e totale disabilità, la temporanea disabilità parziale, nel
caso di permanente e totale disabilità o di temporanea totale disabilità le prestazioni assicurate saranno aumentate
fino ad un 15%.
Morte: entro 12 mesi dall’infortunio come causa diretta
di questo
Invalidità permanente: definizioni precise di IPT e
IPP, che fanno comunque riferimento alla persona e alla
capacità lavorativa specifica. L’invalidità permanente totale entro 12 mesi dalla stabilizzazione dei postumi, negli
altri casi (non totale) entro 12 mesi dall’infortunio.
Inabilità temporanea: prevista una totale incapacità
a svolgere attività professionali o extraprofessionale e, una
parziale (50%) incapacità a svolgere attività professionali
o extraprofessionale per un massimo di 365 giorni.
Obblighi: obbligo all’atto della sottoscrizione compilazione di un questionario anamnestico e sanitario, e di
sottoporsi agli accertamenti sanitari disposti dalla compagnia, inoltre l’obbligo di informare se vi è un aggravamento delle condizioni fisiche o l’insorgenza di condizioni
fisiche o di natura professionale o extraprofessionale che
aggravino il rischio. Denuncia di infortunio il più precocemente possibile.
Contenzioso: analogo all’ANIA.
NORD AMERICA
Sono stati analizzati i prodotti assicurativi immessi nel
mercato dalle seguenti compagnie assicurative: BMA (Business Men’s Assurance); AMERICAN INTERNATIONAL
UNDER WRITEN BY UNION FIDELITY LIFE INSURANCE
COMPANY; RGA (Reinsurance Group of America Incorporated); AGE FINANCIAL COMPANY.
AEG
Polizza: Accidental Death & Dismemberment Insurance
Rischio assicurato: analoga all’ANIA con ulteriori pre-
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 65
Convegno RIB 2004.indb 65
14-12-2004 11:53:34
COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
cisazioni: la copertura assicurativa è valida nei casi di
infortunio con conseguente invalidità permanente o morte.
La garanzia è prestata per soggetti di età compresa tra i
18-74 anni.
Tale copertura può essere estesa ad un famigliare minore
fino ai 23 anni se questo è completamente disabile, ai
bambini che riportino in seguito ad un infortunio un’invalidità almeno del 10% con un indennizzo massimo di
5.000 dollari.
Definizione di infortunio: analogo all’ANIA.
Rischi esclusi: analogo all’ANIA ma con un elenco tassativo e dettagliato, per esempio vengono esclusi gli infortuni da lenti a contatto, occhiali, sono altresì esclusi dalla
copertura check up di normale controllo, le cure dentarie,
chemioterapia, sperimentazioni, test genetici, medicina
alternativa, disturbi psichici, cure ambulatoriali psichiatriche, interventi e cure estetiche, ect.
Morte: analogo all’ANIA entro 1 anno in diretta dipendenza.
Invalidità permanente: esiste il limite temporale di
12 mesi al verificarsi degli esiti, i benefici economici sono
ridotti del 50% se l’infortunio colpisce un soggetto di età
superiore ai 70 anni. L’indennizzo procede facendo riferimento a tabelle dettagliate e tassative, che variano a
seconda del capitale, dell’età e del pregiudizio derivato.
Nel caso di un infortunio con conseguenze di invalidità
plurime monocrone si indennizza solo la menomazione
più importante.
Inabilità temporanea: tutto dettagliato in tabelle, tra
cui, cure intensive, costo comune camera, day hospital,
tipo prestazioni, ossigenoterapia, trasfusione sangue, FKT
non più di 5 trattamenti per singola menomazione, ambulanza fino ad un massimo di 100 dollari.
Esistono varie opzioni in base ai capitali assicurati. Le
spese sono coperte fino a 365 giorni dall’infortunio.
Obblighi: la morte o l’invalidità permanete deve verificarsi entro 120 giorni dall’infortunio.
Contenzioso: per eventuali dispute si invia la documentazione al Call Center della Compagnia.
RGA
Polizza: AD & AD and Business Travel
Accident Insurance Limitation
Rischio assicurato: infortuni, malattie e copertura sanitaria per lavoratori universitari tra cui infortunio in itinere.
Definizione di infortunio: analogo ANIA che deter-
mini un danno oggettivamente constatabile nel corpo o
nella mente di qualsiasi tipo escluse le infezioni da taglioferite o da alcolismo a seconda della legge dello Stato in
cui si verifica.
Rischi esclusi: analogo all’ANIA solo che esiste un
elenco tassativo e dettagliato precisando tra l’altro che
in caso di un beneficio economico da parte del Worker’s
Compensation or Occupational (analogo al nostro INAIL)
non vi sarà alcun indennizzo.
Prestazioni: analogo all’ANIA solo che molto dettagliato e con definizioni di ogni evento previsto in polizza.
Morte: entro 1 anno causa diretta.
Invalidità permanente: tabelle di tariffazione.
Inabilità temporanea: al massimo 365 giorni con
un massimo di capitale garantito oltre ad altre prestazioni
elencate.
Obblighi: informare il prima possibile con certificazione
medica.
Contenzioso: 30 giorni per presentare reclamo a diversi uffici a seconda del tipo di pratica, questa sarà poi vista
da un esperto medico centrale.
RELIABLE LIFE INSURANCE COMPANY
Polizza: Student Accident Insurance
Policy 2002/2003
Rischio assicurato: infortuni durante l’attività scolastica. Diverse opzioni, copertura 24/24 ore o variabili;
altre possibilità di copertura per tutti i giorni compreso il
viaggio di trasferimento alla scuola. La prestazione viene
raddoppiata in caso di incidente stradale a bordo di un
veicolo scolastico.
Definizione di infortunio: analogo all’ANIA. Causalità diretta che abbia conseguenze fisiche o psichiche
(definizione dettagliata di alterazione fisica e psichica).
Persone non assicurabili: bambini al di sotto dei 6
mesi o non studenti (largo elenco).
Rischi esclusi: fuori dall’orario scolastico, o durante i
giorni di festa, dolo o colpa grave nella causazione dell’infortunio, lenti a contatto, occhiali, apparecchi acustici,
ampio elenco.
Prestazioni: analogo ANIA oltre a coperture sanitarie
molto dettagliate.
Morte: entro 1 anno dall’infortunio con un solo beneficio economico. Con benefici diversi secondo l’opzione
tabellare scelta.
Invalidità permanente: tabella rigida con distinzio-
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Convegno RIB 2004.indb 66
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ne tra danno anatomico o funzionale, indennizzo con criterio del danno maggiore, entro 90 giorni dall’infortunio
se dovesse seguire la morte si avrà un unico beneficio
economico in genere il maggiore. La valutazione dell’IP
deve essere fatta mediante produzione di idonea certificazione medica.
Inabilità temporanea: capitale liquidato è illimitato
nel senso che fanno fede le ricevute sanitarie tutte provenienti da personale sanitario abilitato all’esercizio della
professione, le quali saranno verificate da un medico centrale di compagnia. Rimborso spese odontoiatriche, nel
caso di bambini piccoli può essere rivista la pratica dopo
anni con valida certificazione medica. Ulteriori malattie
temute coperte, con un massimale definito considerando
anche la necessità di assistenza da parte dei genitori del
minore.
Obblighi: la compagnia ha diritto di visitare lo studente,
questo è tenuto obbligatoriamente a denuncia alla compagnia entro 30 giorni dall’infortunio con documentazione
sanitaria.
Contenzioso: scheda per i reclami che deve essere
inoltrata alla direzione centrale della compagnia.
NTUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED
Polizza: Personal Accident Insurance
Policy
Rischio assicurato: onnicomprensivo, morte, infortunio, spese mediche, emergenza, tumulti, terremoti, inondazioni, che causano infortunio o morte.
L’oggetto dell’assicurazione e quindi il rischio incluso viene dettagliatamente e tassativamente elencato.
Definizione di infortunio: qualsiasi incidente da
causa violenta accidentale esterna e visibile, le cui conseguenze siano la morte o la disabilità collegate come
causa diretta all’evento, e che devono necessitare di intervento-terapia medica o chirurgica.
Rischi esclusi: analoga all’ANIA, oltre a presenza di
fattori fisici o psichici preesistenti, gravidanza, uso di motocicletta, arti marziali, e colpa lieve dell’assicurato.
Prestazioni: i benefici e le compensazioni sono dettagliatamente riportate in tabelle che per ogni evento detta prestazioni economiche specifiche, 100% in caso di
morte, raddoppio del capitale se l’infortunio si verificata
durante il week end, le feste pubbliche o scolastiche.
Morte: specifica tabella di compensazione. Il massimo
indennizzo (100%) viene liquidato in caso di morte verificarsi entro 12 mesi dall’infortunio per causa diretta con
questo.
Invalidità permanente: disabilità permanente deve
verificarsi entro 12 mesi. Sono previste tabelle dal 2 al
100% di invalidità, tabelle molto dettagliate con possibilità di scelta di varie opzioni. Per esempio qualsiasi dito
della mano vale 10%, qualsiasi dito del piede vale 2%,
se non tabellato si può richiedere il consulto di un esperto
medico centrale e comunque la percentuale non fa mai
riferimento alle occupazioni confacenti dell’assicurato.
Inabilità temporanea: disabilità fino ad un massimo
di 104 settimane, con franchigia di 6 giorni. Sono comprese e dettagliatamente descritte le spese mediche che
vengono rimborsate.
Obblighi: denuncia entro 30 giorni dalla data dell’infortunio.
Contenzioso: i reclami vengono inviati direttamente
presso il Centro Medico fornendo la documentazione sanitaria. Il CM ha 7 giorni di tempo dal ricevimento delle
informazioni per rispondere e far interessare il loro medico esperto. In caso di disaccordo si addice l’arbitration,
che ha unicamente lo scopo di definire l’ammontare del
quantum.
RGA Reinsurance Group of America
Incorporated
Polizza: International Businessmen’s
Insurance Overseas Travel Accident
Insurance Policy
Rischio assicurato: polizza per uomini d’affari che
viaggiano oltre oceano, molto dettagliato e ampio. Coperti anche i viaggi di studio o di ricerca. Definizione
analoga ANIA specificando durante i viaggi, dalle ore
4,00 pm del giorno di partenza alle 4,00 pm del giorno
del rientro, in caso di ritardo aereo vi è proroga automatica di 24 ore.
Definizione di infortunio: analogo ANIA.
Persone non assicurabili: non vi sono persone non
assicurabili ma rischi non assunti.
Rischi esclusi: analogo ANIA, malattie mentali, perdita
di protesi artificiali, occhiali, dentiere,
Prestazioni: analogo alle coperture ANIA con le seguenti precisazioni.
Morte: entro 180 giorni dall’infortunio.
Invalidità permanente: indennità da impedimenti
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 67
Convegno RIB 2004.indb 67
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COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
fisici dopo 180 giorni dall’infortunio che abbia determinato la perdita di parte del corpo o delle sue funzioni. La
valutazione secondo tabelle col criterio aritmetico dell’addizione.
Inabilità temporanea: prestazioni sanitarie elenco
dettagliato per un massimo di 365 giorni.
Obblighi: di informare la compagnia di eventuali cambi
di rischio, pena nullità del contratto, di informare dell’infortunio o della morte appena possibile con certificati medici
rilasciati da personale sanitario abilitato all’esercizio.
Contenzioso: sui dettagli del contratto o sul pagamento
del beneficio, per l’assicurato o i beneficiari, è possibile
rivolgersi alla commissione arbitrale centrale di compagnia.
RGA Reinsurance Group of America
Incorporated
Polizza: Student Accident Insurance
the University British Columbia
Rischio assicurato: esclusivamente per studenti universitari e dottorati di ricerca, anche durante esercitazioni
scolastiche o sul campo.
Definizione di infortunio: analogo all’ANIA specificando la causa diretta, esclusiva e indipendente da altre
cause.
Persone non assicurabili: non vi sono persone non
assicurabili, ma eventi non assicurati.
Rischi esclusi: analoghi ANIA, oltre occhiali, lenti a
contatto ect.
Prestazioni: capitale massimo e tabelle dettagliatissime. Ogni prestazione è anticipata dalla sua dettagliata
definizione.
Morte: evento principale, entro 1 anno dall’infortunio,
prestazione corrisponde al massimo della somma assicurata.
Invalidità permanente: perdita dei due occhi, prestazione corrisponde al massimo della somma assicurata.
Sordomutismo prestazione corrisponde al massimo della
somma assicurata. Perdita un occhio 2/3 della somma
assicurata. Perdita della favella (difficoltà ad articolare
parole comprensibili) 2/3 somma assicurata. Perdita una
mano 1/3 somma; perdita un piede ¼ somma ect. Definizione di perdita di un braccio (al di sotto del gomito) o
di una gamba (al di sotto del ginocchio), perdita dito sia
completamente sia solo falange ect. L’invalidità permanente deve verificarsi entro 1 anno dall’infortunio.
Inabilità temporanea: prestazioni rimborsate con un
massimo di capitale definito. Denuncia entro 30 giorni
dall’infortunio per un massimo di 180 giorni, elenco tipo
FKT, cure dentarie se dipendenti da infortunio, ect.
Obblighi: certificazioni sanitarie rilasciate da sanitari
abilitati all’esercizio.
Contenzioso: viene demandata la pratica alla direzione centrale della compagnia.
SPAGNA
Sono stati analizzati i prodotti assicurativi immessi nel mercato dalle seguenti compagnie assicurative: MUTUA GENERALI DE SEGUROS, CLINICUM ASSEGURANCES.
In Spagna esistono assicurazioni contro gli infortuni, sia
sotto forma di polizze singole, industriali e collettive, queste ultime legate in genere alle assicurazioni sociali dei
lavoratori; assicurazioni contro gli infortuni per viaggiatori
(in particolar modo ferrovie e autobus); polizze di responsabilità civile generale (in cui è compresa la responsabilità
professionale del medico); polizze di responsabilità obbligatorie di cui la più importante è la polizza di responsabilità civile per i veicoli a motore. Per ognuno di questi
ambiti esiste una modalità di valutazione e di conseguente
risarcimento-indennizzo diversa.
Nelle assicurazioni private contro gli infortuni ogni società
offre percentuali di indennizzo diverse a seconda del contratto. Solo eccezionalmente il prontuario di una società di
assicurazioni fa riferimento a sequele di tipo funzionale.
In tale ambito, il perito dove utilizzare e valersi di altri
prontuari e calcolare, comparativamente quanto spetta
all’assicurato.
Le coperture assicurative prevedono delle “tablas de indemnizaciones” distinte in apparati e in sequele. Tali tavole erogano prestazioni sia in caso di morte, di “incapacidad temporal” che in caso di “secuelas”.
L’incapacità temporale considera il periodo in cui l’assicurato a causa dell’infortunio è stato costretto al ricovero
ospedaliero e l’eventuale periodo di riabilitazione fuori
dell’ospedale, o comunque che determini incapacità parziale o totale alla sua attività professionale svolta abitualmente.
Per le sequele (corrispondente alla nostra invalidità permanente) esiste una classificazione con dei parametri percentuali prefissati, e tali sequele devono essere conseguenze
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Convegno RIB 2004.indb 68
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dirette dell’infortunio. La loro valutazione, fatta caso per
caso, si compendia di una valutazione di base alla quale
si dovranno considerare fattori di correzione in base alla
maggiore o minore incidenza che tale lesione ha nello
specifico individuo.
Nelle polizze per i viaggiatori, le varie sequele vengono
valutate assegnandole ad una categoria (quattordici in tutto) di percentualizzazione del danno a cui corrisponde un
indennizzo fisso.
La polizza di responsabilità civile per i veicoli a motore,
obbligatoria per legge, prevede l’applicazione di tabelle
tassative.
Il 95% delle situazioni rilevabili in un infortunio e quindi
delle problematiche in ambito di assicurazioni contro gli
infortuni e di polizze per viaggiatori, potrebbero essere
risolte facendo riferimento ad un prontuario che poggia
su studi condotti in Spagna dal CEREDOC. Tale prontuario prevede l’obiettivazione delle sequele comportanti
una perdita biologica, tra le quali dovrebbero rientrare
le cicatrici cutanee, gli esiti di alterazioni anatomiche a
prescindere da conseguenze funzionali, le sequele di ordine funzionale e di sequele non obiettivabili ma i cui
sintomi sono frequenti nella clinica di assistenza, quali le
nevralgie intercostali, i dolori condrali, il dolore pleurico,
il materiale di osteosintesi ect2.
In Spagna vi è dunque la consapevolezza e si avverte
l’esigenza di modificare il sistema di indennizzo in ambito
assicurativo privato e di risarcimento, mediante un sistema
che unifichi le sequele derivate ad un individuo. Sistema
che possa essere utilizzato senza distinzioni in una polizza contro gli infortuni o di responsabilità civile anche se,
logicamente le ripercussioni economiche saranno diverse
nei due ambiti.
Dall’analisi è emerso altresì che in caso di disaccordo fra
impresa e assicurato, in polizza privata si procede alla
“resolution”, risoluzione, l’equivalente del nostro Arbitrato che prevede però l’intervento dell’Ufficio Competente
della Direzione Generale della Sanità in caso di contestazione.
In ambito di cause civile la procedura coincide con quel-
2 Gentile concessione del Prof. Cesar Fernandez Borobia; Valoraciòn de Danos
Personales, causados en los accidentes de circulaciòn; La Ley-Actualidad; 1996.
la italiana dove alle operazioni peritali interviene sia il
medico della compagnia che il medico specialista per
l’assicurato.
Dall’indagine internazionale emerge che il sistema assicurativo privato francese in tema di polizza infortuni individuale, risulta essere molto simile alle nostre condizioni
generali di polizza, facendo anch’essi riferimento per la
valutazione del danno ad un “tax d’incapacité” cioè una
quantificazione del così detto “handicap fonctionnel ou
phisiologique” per calcolare l’entità del danno da indennizzare come conseguenza del pregiudizio subito.
Il contenzioso tra assicurato e società viene regolato dalla
Collegiale Arbitrale, l’analisi quindi delle coperture assicurative ha evidenziato la sostanziale analogia alla polizza
tipo ANIA per quanto concerne l’oggetto dell’assicurazione, il concetto di infortunio e i rischi esclusi. L’aspetto innovativo si sostanzia invece nell’adozione del concetto di
danno alla persona intesa nella sua integrità psicofisica.
Per quanto concerne le coperture vigenti in Gran Bretagna, gli elementi costitutivi del contratto assicurativo, richiamano per certi versi le disposizioni delle Condizioni
Generali di Assicurazione della polizza tipo ANIA, anche
se risultano essere molto più dettagliate ed esaustive con
definizioni precise per ogni tipo di garanzia assicurata.
Infatti è emerso che quando insorge un disaccordo tra
la Società assicuratrice e l’Assicurato sulla liquidazione
proposta in ambito di polizza privata si arriva all’arbitrato
in ambito civilistico, giungendo fino a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria perché provveda alla tutela di un diritto o
di un interesse. In caso di arbitrato l’impresa nomina un
medico specialista esperto nella disciplina cui afferisce il
problema valutativo che abbia un certo prestigio e autorevolezza. In caso di azione giudiziaria il medico esperto
fa parte dell’equipe che collabora con l’avvocato cui l’impresa affida la causa.
Fondamentale differenza si riscontra invece nel concetto
tecnico-giuridico del danno alla persona a cui si fa riferimento almeno nei contratti di ultima generazione oltre
che nel conseguente indennizzo che, in Italia è legato
all’invalidità permanete generica o ultragenerica rapportata poi alle tabelle ANIA o INAIL, nel mercato inglese
la polizza infortuni prevede l’indennizzo nel caso in cui
l’assicurato sia impossibilitato a proseguire la sua abituale
attività lavorativa e quindi facendo riferimento ad un invalidità permanente specifica. Altra sostanziale differenza
è la presenza di un questionario anamnestico sanitario
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Convegno RIB 2004.indb 69
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COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE
Prof. Paolo Cortivo - Studio Cortivo - Ordinario di Medicina Legale nell’Università di Padova, Padova
Dott.ssa Cristina Mazzarolo - Studio Cortivo - Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova
sottoscritto dall’assicurato all’atto della stipulazione della
polizza che richiama le nostre coperture vita mista senza
visita medica.
Le coperture assicurative Nord Americane in generale,
prevedono che quando la persona assicurata riporti, in
conseguenza di una lesione, la morte, un’invalidità permanente oppure l’ospedalizzazione entro 24 mesi dalla
data dell’infortunio, la Compagnia paghi l’ammontare di
un beneficio specificato nel contratto. Nei contratti sono
riportate tabelle che fissano il tipo di indennizzo: per
l’ospedalizzazione lo 0,5% per ciascuna settimana, per
specifiche menomazioni; per le invalidità permanenti non
tabellate una percentuale non superiore al 50% del capitale stabilito, per la morte o l’invalidità permanente assoluta
il 100% della somma assicurata. Esiste quindi una pedissequa applicazione delle “schedale of benefis”.
Quando si verifica un disaccordo sulla valutazione offerta,
la Compagnia chiede un controllo medico “medical exsamination” eseguito dal medico curante od ospedaliero o
da quello scelto tra quelli iscritti all’albo professionale. In
caso di contenzioso viene effettuato un arbitrato nel rispetto delle norme imposte dal “Chartered Insurance Institute”
che equivale alla nostra ANIA.
Solo formalmente esiste un’analogia assicurativa, essendo
le basi tecniche connaturate da una matrice “previdenziale”. In realtà lo scenario socio-economico, giuridico e
tecnicistico ha fatto si che nella pratica il contratto, formalmente chiaro e intelegibile, risulti agli occhi dell’assicurato
europeo carente per l’aspetto di tutela degli stati di bisogno legati al rischio biologico uomo.
Le coperture tedesche denotano un rigorismo tecnico e
concettuale che lascia sicuramente poco spazio alle controversie e al contenzioso, che in pratica risulta essere
assai raro, e qualora si verifichi un falso scattano congiuntamente sempre il procedimento penale e quello disciplinare, entrambi con pene severissime. Al contempo però,
l’assicuratore tedesco ha dimostrato sensibilità nei confronti dei bisogni del cittadino-assicurato oltre che attenzione
nei confronti dell’evoluzione scientifica. Dimostrazione di
ciò sta nel fatto che, lo stesso, si è fatto carico di tradurre
concretamente tali aspetti introducendo l’innovativa valutazione del danno alla persona nella sua essenza, che non
è unicamente corporale ma anche psicologica e sociale.
Si conclude con l’indagine spagnola che ha evidenziato
delle coperture assicurative del tutto sovrapponibili a quella Tipo proposta dall’ANIA, esaltando altresì la consapevolezza e l’esigenza da parte del mondo accademico
spagnolo, di modificare il sistema di indennizzo in ambito
assicurativo privato, utilizzando un sistema che unifichi le
sequele derivate ad un individuo. Sistema che possa essere utilizzato senza distinzioni in una polizza contro gli
infortuni o di responsabilità civile anche se, logicamente le
ripercussioni economiche saranno diverse nei due ambiti.
A conclusione le risultanze emergenti dallo studio comparativo delle coperture assicurative –Polizze Infortuni- italiane ed internazionali, ci consente le seguenti considerazioni finali.
È indubbia la crescita ed il rafforzamento del ramo infortuni nel nostro Paese, come la dilagante tendenza tra
le Compagnie a modificare i contratti emessi mediante
l’aggiunta di prestazioni assicurative aggiuntive garantite,
volte a soddisfare i bisogni dell’assicurato. La giustificazione di tale risposta “innovativa” da parte delle compagnie è ascrivibile ai molteplici mutamenti sociali e politici
intervenuti in questi ultimi anni, che non sono stati privi di
conseguenze, prime fra tutte il bisogno di tutela da parte
del cittadino.
Le compagnie consce del loro rilevante ruolo nelle politiche sociali ed economiche del Paese, hanno risposto
mediante la profusione di prodotti formalmente mutati ma
che sostanzialmente ricalcano per tecnicismo, la struttura
contrattuale di sempre. Del resto, nell’ordine morale come
in quello materiale, ogni mutamento non si manifesta che
al momento opportuno, quando l’ambiente necessario è
preparato a riceverla e quando gli elementi costitutivi siano stati sufficientemente raffinati per produrla e nutrirla. A
ciò non si sottrae lo stesso settore assicurativo, portandolo
ad interrogarsi sul nuovo ruolo che è chiamato ad occupare nella nostra società.
Il cambiamento futuro richiede uno sforzo congiunto da
parte delle Istituzioni e nelle Istituzioni, nonché indispensabili condizioni di educazione morale e di tecnicismo.
Solo poche compagnie attente ai mutamenti giuridico-sociali e ai bisogni dell’assicurato, hanno iniziato a concretizzare nei loro prodotti assicurativi quanto recepito dalle
Direttive europee e dagli orientamenti scientifico-dottrinari,
in merito all’invecchiamento della popolazione e alla visione dell’assicurato come persona biologica su cui grava
l’aleatorietà del rischio vita.
La situazione europea è sovrapponibile alla nostra in
merito alla struttura tecnica del contratto in generale, evi-
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Convegno RIB 2004.indb 70
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denziando però nei Paesi dove la compartecipazione tra
Pubblico e Privato è realtà istituzionalizzata, la sostanziale
trasformazione del contratto assicurativo quale forma di
tutela della persona nella sua essenza che non è eminentemente fisica ma anche psico-sociale.
Pertanto il monito forte e univoco emerso dall’indagine, è
l’esigenze di trasformare radicalmente la polizza infortuni
che (in quanto copertura mista, afferisce per le conseguenze invalidanti alle norme sull’assicurazione contro i danni
e per le conseguenze mortali a quella sulla vita), interessando aspetti connaturati alla vita stessa, trova la sua collocazione naturale in una sezione attinente alle persone.
Il legislatore francese conscio di tale problematica, ha
fatto tale distinzione, ripartendo e definendo dei precisi
segnali nei punti dove l’assicurazione infortuni deve sfuggire alle regole dell’assicurazione danni senza comunque
essere confusa con l’assicurazione sulla vita. Una volta
che fosse accettata la tesi delle assicurazioni dei rischi
della persona umana e, una volta ammesso che di queste
facciano parte, al pari della vita, tanto gli infortuni che le
malattie, si potrebbe arrivare nel prossimo futuro a concepire prodotti assicurativi infortuni e/o malattie di durata
permanente con premio fondato sulla reale valutazione
del rischio biologico-uomo che rappresenta l’oggetto della
tutela.
Si auspica quindi una prioritaria revisione codicistica addirittura con la costituzione di un codice armonizzato delle
assicurazioni che deve valere per tutti i paesi europei,
nonché la trasformazione della polizza infortuni in polizza
della persona o polizza danno della persona, già esistente, seppur in forma embrionaria, in Francia, in Germania
ed in Gran Bretagna.
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LA COPERTURA GAV®: L’ESPERIENZA FRANCESE
Dott. Stefano Lassa - SCOR Italia, Milano
La GAV® (Garantie des Accidents de la Vie) è una polizza
Infortuni concepita all’interno
del mercato francese con la
collaborazione ed il supporto della FFSA (l’equivalente
francese dell’ANIA per i rami
Danni). Un vasto numero di
Compagnie francesi attive nel
ramo ed anche riassicuratori come SCOR hanno contribuito alla concezione di questo prodotto, di cui cercheremo di dettagliare le caratteristiche principali nel prosieguo della relazione.
E’ importante ricordare che il prodotto così ottenuto consiste in una copertura base, con garanzie minime e non
derogabili, a loro volta ampiamente personalizzabili da
parte di ciascuna Compagnia. Le Compagnie che hanno
partecipato all’elaborazione del prodotto e si sono impegnate al rispetto delle condizioni (minime) beneficiano di
un marchio (il marchio “GAV®” della FFSA) una sorta di
certificazione della qualità delle condizioni del prodotto.
Ciononostante, le Compagnie francesi hanno mantenuto
una totale autonomia nell’offerta commerciale, che ha permesso una forte differenziazione delle condizioni finali,
come vedremo oltre.
Ma vediamo in dettaglio innanzitutto le caratteristiche del
prodotto.
Il contratto base
La garanzia copre i danni alla persona conseguenti a:
cabili come danno biologico, danni economici e morali,
danno estetico, il tutto con un plafond di garanzia massimo di 1 milione per vittima.
L’indennizzo si effettua secondo le regole del diritto comune, vale a dire secondo i principi del diritto della responsabilità e della riparazione del danno fisico:
● assenza di cumulo con altre prestazioni di carattere
indennitario, come le prestazioni sociali o di previdenza (in questo caso la GAV® funziona unicamente in
complemento, ma si cumula con tutte le prestazioni di
carattere forfetario);
● surroga dell’assicurazione nei diritti dell’assicurato o
del beneficiario contro i terzi responsabili del danno;
● anticipo sugli indennizzi.
E’ prevista una procedura di indennizzo:
● il termine per formulare un’offerta di risarcimento è di
5 mesi dopo che l’Assicuratore è venuto a conoscenza
dello stato di salute consolidato della vittima o del suo
decesso;
● se lo stato di salute non è ancora consolidato, l’assicuratore deve fare un’offerta d’indennizzo provvisoria nel
termine di un mese, quando il perito medico conferma
che il grado d’invalidità del 30% sarà raggiunto;
● il pagamento dell’indennizzo deve essere fatto al più
tardi entro un mese dall’accettazione dell’offerta.
Sono esclusi: gli incidenti sul lavoro, gli incidenti derivanti
dalla circolazione, gli incidenti cardio-vascolari o celebrali, le malattie non aventi per origine un infortunio garantito
e gli esperimenti bio-medici.
● incidenti medici: causati in occasione di azioni di carattere medico (comprese le infezioni nosocomiali);
● incidenti dovuti ad attentati o ad infrazioni;
● altri incidenti della vita privata, comprese le catastrofi
naturali, definiti come avvenimenti individuali o collettivi, improvvisi ed imprevisti, dovuti a cause esterne.
La copertura è operativa in Francia e DOM/TOM, in tutti
i paesi membri dell’Unione Europea, più la Svizzera, la
Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein, San Marino, il Vaticano durante il periodo di validità del contratto, e nel resto
del mondo per i soggiorni che superino i tre mesi.
Le persone assicurate sono il contraente, il suo coniuge o
convivente, i loro figli fisicamente a carico. Il limite d’età
per la sottoscrizione è di 65 anni. In caso di morte, i
beneficiari sono tutti i soggetti che patiscono un danno
patrimoniale o morale in conseguenza del decesso.
La carta inter-compagnie
I danni sono indennizzati a partire da una percentuale
d’invalidità del 30%: sono coperti anche danni qualifi-
Al di là delle condizioni minime del contratto base, le
compagnie aderenti possono aggiungere clausole di
Questa carta prevede un’adesione obbligatoria degli assicuratori membri della FFSA, per permettere loro d’utilizzare il logo GAV® e di promuovere il prodotto.
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LA COPERTURA GAV®: L’ESPERIENZA FRANCESE
SCOR Italia, Milano
Dott. Stefano Lassa
estensione che qui richiamiamo a titolo puramente esemplificativo:
Una valutazione secondo le regole
del diritto comune
● abbassare la soglia di intervento dal 30% al 20%,
10%, 5%, ed anche 1%;
● rimborsare altri sinistri, come l’ITT o le spese mediche;
● aumentare il plafond della garanzia;
● indennizzare il mancato guadagno in caso d’incapacità temporanea al lavoro;
● includere gli infortuni cardio-vascolari o celebrali;
● coprire il guidatore o i passeggeri (se il contratto Auto
lo prevede),
● includere gli sport pericolosi;
● coprire gli infortuni degli studenti;
● offrire prestazioni addizionali (assistenza, aiuto tecnico, adattamento degli spazi, spese per protesi, spese
funerarie, rendita, etc.).
La GAV® è fondata sul diritto comune, senza riferimento a
una tabella che fissi il valore finanziario di un tasso d’invalidità, vale a dire che l’indennizzo sarà determinato generalmente con gli stessi criteri utilizzati dai tribunali. La difficoltà di questo tipo di indennizzo risiede nell’incertezza
sull’importo che sarà realmente versato poiché numerosi
parametri intervengono nella determinazione dello stesso.
A questo riguardo, la tabella nazionale degli indennizzi
accordati alle vittime di incidenti stradali costituisce un elemento di riferimento, poiché riunisce tutte le statistiche d’indennizzo dei danni fisici, distinguendo le transazioni e le
decisioni giudiziarie. Da questo indennizzo sono dedotte
le altre prestazioni di carattere indennitario, versate dagli
organismi sociali e di previdenza.
Questi “di più” sono talvolta integrati da un’età limite per
le garanzie (65 anni, per esempio) o dall’esclusione di
indennizzo per sinistri economici e morali tra 1% e 9%
d’invalidità.
L’attuazione della procedura d’indennizzo rapida
LE RAGIONI DEL SUCCESSO
Come le individuali Infortuni, la GAV® non dà luogo alla
ricerca di responsabilità, che ci sia stato o no un responsabile solvibile del danno.
La varietà degli avvenimenti coperti
IL MODELLO GAV® E’ ESPORTABILE?
Le assicurazioni sociali coprono unicamente e non integralmente le spese mediche e farmaceutiche e la perdita
di salario; le polizze complementari di malattia coprono
le sole spese mediche e farmaceutiche; le individuali Infortuni coprono solo l’invalidità funzionale, non i sinistri
professionali né personali e l’indennizzo è forfetario. Solo
la GAV® permette di coprire, su una base ampia di indennizzo e non forfetario, tutti i tipi d’infortuni: catastrofe
naturale o tecnologica, pratica di sport e, soprattutto, tutti
gli infortuni medici. La GAV® costituisce dunque una risposta al difficile problema dell’alea terapeutica.
La varietà dei danni indennizzati
Su questo punto la GAV® è particolarmente innovativa:
i prodotti classici non sempre includono la garanzia dei
danni personali o lo fanno in maniera minima. Di più la
GAV® prevede la presa in carico del danno economico
dei parenti dell’assicurato deceduto.
La GAV® come concetto
Prima di essere un prodotto, la GAV® è una riflessione
globale:
● all’interno di un sistema di protezione sociale o di solidarietà nazionale esistono situazioni della vita di tutti
i giorni in cui i danni fisici non sono coperti? Se sì,
quali? (catastrofe naturale, atto di terrorismo, infortunio
medico, soglia d’invalidità dell’assicurazione sociale
molto elevata, etc.)
● La popolazione ne è cosciente? Cioè, esiste una richiesta?
● Gli assicuratori sono pronti ad attivarsi per proporre
soluzioni?
74 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 74
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La GAV® come prodotto
Il prodotto GAV® costituisce la risposta francese ad un
problema francese. Ma questo problema esiste in numerosi paesi, sia perché non esistono prodotti di assicurazione
contro i danni fisici, sia perché i prodotti esistenti sono
troppo limitati. La forza della GAV® alla francese è di
essere un prodotto semplice e completo, facilmente trasponibile e che prende in carico la situazione reale della
vittima.
Tuttavia ogni assicuratore, sia Danni sia Vita o istituzione
di previdenza, può costruire l‘equivalente di una GAV®:
● offrendo un nuovo prodotto a prestazioni indennitarie,
quando il quadro giuridico permette una valutazione
in diritto comune;
● allargando i suoi prodotti esistenti in modo da includere gli infortuni medici;
● creando un prodotto, non indennitario, ma calcolato
in modo da utilizzare gli indennizzi accordati in diritto
comune.
Dopo quattro anni, sembra chiaramente che questo nuovo
prodotto abbia indotto tutte le compagnie francesi a rivedere e migliorare le loro offerte in materia di protezione
familiare.
La GAV® come prodotto di assicurazione contribuisce a
risolvere la crisi dell’assicurazione di responsabilità civile,
permettendo una mutualizzazione del rischio di danno fisico, molto più ampio - e dunque meno costoso – di quello
creato dall’assicurazione di responsabilità civile:
● senza la GAV® la tendenza delle vittime è di far pesare il costo del sinistro sugli autori reali o presunti, cercando di sviluppare casi di responsabilità, ivi compresi
quelli senza colpa:
● con la GAV®, le vittime sono indennizzate contrattualmente senza aver bisogno di ricorrere contro un
eventuale autore presunto responsabile. Quanto all’assicuratore GAV® surrogato, esso non eserciterà rivalse
se non nei casi di responsabilità accertata, riducendo
il carico dell’assicurazione RC a scenari di frequenza
e di gravità tecnicamente sopportabili dal ramo.
GLI SVILUPPI RECENTI
I volumi di vendita
La crescita dei contratti GAV in Francia ha raggiunto un
successo considerevole. Dal giugno 2000 a tutto il 2003
il numero di contratti ha raggiunto 1,1 milioni di unità,
ripartiti tra 39 unità che distribuiscono il prodotto. La crescita del numero dei contratti sul 2002 è del 78%, un
aumento spettacolare, che conferma il ritorno reale in termini di apprezzamento del prodotto da parte del pubblico
delle famiglie francesi.
Il campione della vendita è PACIFICA, con il 43% del
totale dei contratti sottoscritti. Seguono 4 società che raggiungono quote di mercato fra il 7% ed il 16% (Assurance
Fédérales, Ecureuil, Groupama e Sogessur). Il grande successo di PACIFICA si inserisce nel più ampio contesto della distribuzione legata alla rete bancaria: le compagnie di
estrazione bancaria totalizzano infatti 830.000 contratti,
cioè il 76% del totale. I restanti 260.000 contratti circa vengono distribuiti da società con reti più tradizionali,
quali agenti, brokers o dipendenti.
Le evoluzioni recenti della struttura
del contratto
Se la struttura base del contratto prevede una franchigia
del 30%, altre franchigie di IP sono state introdotte: 11%,
10%, 7% e 5% le più frequenti, anche 1%. Tutte le società
hanno commercializzato almeno una versione base con
franchigia IP 30% ed un’altra versione con franchigia inferiore.
Quest’ultimo approccio è stato vincente sul mercato: 80%
dei contratti venduti hanno una franchigia inferiore a 30%.
La ripartizione a fine 2003 è la seguente:
Franchigia IP
“
“
“
“
“
“
“ altre soglie
30%
10%
5%
1%
20%
14%
62%
3%
1%
dei
dei
dei
dei
dei
contratti
contratti
contratti
contratti
contratti
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LA COPERTURA GAV®: L’ESPERIENZA FRANCESE
SCOR Italia, Milano
Dott. Stefano Lassa
GAV: assicurazione per i single o per
le famiglie?
Come detto, la GAV copre sia il nucleo monofamiliare sia
la famiglia. In realtà il concetto stesso di GAV presupponeva all’inizio un’assicurazione per la famiglia. Un po’ a sorpresa quindi a fine 2003, 63% dei contratti aveva come
contraente il single ed il 37% il nucleo familiare. Questa
tendenza è in crescita rispetto ai primi anni di esistenza
del prodotto. Ciononostante, i contratti per single sono stati venduti soprattutto dalle Compagnie che distribuiscono
tramite rete bancaria (66% del totale dei contratti collocati
per questa tipologia di distributori), mentre le reti di agenzie collocano, al contrario, solo 21% dei nuclei monofamiliari e 79% del numero dei contratti con famiglie.
Il numero medio degli assicurati per le polizze familiari
è 3,5. Il numero totale degli assicurati GAV in Francia
è 2,1 milioni di cittadini, pari ad una media di 1,9 per
contratto.
Le dimensioni del mercato GAV® in Francia
Il volume premi emesso nel 2003 relativamente a contratti
GAV è pari a Euro 160 milioni - (+76% in un anno). Una
ripartizione del volume premi rispetto alla franchigia di IP
vede:
Franchigia
“
“
“
“ Altre soglie
IP
IP
IP
IP
30%
10%
5%
1%
=
=
=
=
=
14%
16%
65%
4%
1%
dei
dei
dei
dei
dei
premi
premi
premi
premi
premi
Logicamente, le franchigie più basse attirano un volume
premi più corposo in percentuale rispetto al numero di
contratti corrispondenti a quella soglia.
Ciò si riflette anche sul premio medio per contratto, che è
di 147 € in media per anno e per contratto. Ma vediamo
di approfondire la visione del premio medio per sottoaggregazioni:
Contratti per famiglia:
“
per monoassicurato
franchigia
30%
“
10%
“
5%
“
1%
“
Altre soglie
premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio
medio
medio
medio
medio
medio
medio
medio
209
107
104
165
152
156
158
Si può notare che i contratti con franchigia 5% e 1% hanno un valore medio inferiore rispetto alla franchigia 10%,
cosa che può apparire tecnicamente un controsenso. La
regione va probabilmente cercata nell’effetto indotto dalla
concorrenza nelle basse franchigie, le più richieste.
La sinistralità
16.000 sinistri sono stati dichiarati tra il 2000 ed il 2003.
La grande maggioranza di tali sinistri (82%) corrisponde
a contratti con franchigia 5%. Seguono contratti con franchigie 10% (9%) franchigia 30% (6%), a complemento poi
le altre franchigie.
Interessante anche è la ripartizione per tipologia di sinistro:
● Infortuni Vita privata (extraprofessionali)
90%
● Infortuni causati da attacchi alla persona
(scippi, attentati, sociopolitici)
4%
● Infortuni causati da errori medici
5%
● Catastrofi naturali (tempeste, alluvioni, etc)
1%
Il valore complessivo dei sinistri dichiarati ha raggiunto i
90 milioni € dal 2000 al 2003, con un costo medio di
€ 5.610. Secondo la tipologia di sinistro, il costo medio
varia da 5.180 € per un infortunio della vita privata a
12.820 € per un Infortunio a seguito di un errore medico.
La frequenza dei sinistri (riferita al 2002, più stabilizzata)
è dell’8,3‰.
L’indicatore di redditività principale, il rapporto Sinistri a
Premi (S/P) si è posizionato al 45% per il 2002 (definitivo) di cui dopo un anno il 15% risultava regolato agli
assicurati.
Grazie per la Vostra attenzione.
€
€
€
€
€
€
€
(Fonti dei dati di mercato: documentazione SCOR e FFSA – www.scor.com)
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LA PREVENZIONE E TUTELA ASSICURATIVA DELL’INAIL
Avv. David Morganti - Studio Legale Morganti - Associazione Professionale, Roma
1. PANORAMICA
La tutela degli infortuni sul lavoro in Italia è affidata, per
legge, all’INAIL, (Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro),
Ente previdenziale pubblico,
il quale eroga in favore degli
infortunati sul lavoro una serie di prestazioni economiche,
sanitarie e di assistenza in regime di esclusività (prestazioni economiche per inabilità temporanea, per inabilità
permanente, rendita ai superstiti, assegno per assistenza
o incollocabilità, protesi e presidi, cure termali e soggiorni
climatici ecc…).
Con il decreto legislativo 23.2.2000 n. 38 (con il quale
il Governo ha attuato la delega legislativa contenuta nella
legge 17.5.1999 n. 144) è stata operata una radicale
riforma delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro,
alcune delle quali riguardano la natura stessa delle prestazioni erogate agli infortunati.
Solo al fine di inquadrare il fenomeno, può essere ricordato che il sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro
ha radici lontane: la prima previsione fu contenuta nella
legge 17.3.1898 n. 80 che dispose l’obbligo per tutti i
datori di lavoro che occupavano operai addetti a lavorazioni pericolose, di assicurarsi presso una compagnia di
assicurazione per gli infortuni occorsi a loro dipendenti
anche se dell’infortunio non dovesse rispondere il datore
di lavoro (per esempio nel caso l’infortunio fosse dipeso
da caso fortuito o per colpa del lavoratore infortunato).
In buona sostanza, il meccanismo di tutela allora previsto
era analogo a quello attualmente disposto per la copertura assicurativa della circolazione degli autoveicoli (c.d.
“r.c. auto”), obbligo di assicurazione da un lato e libertà
di scelta della compagnia presso cui assicurarsi dall’altro.
In quell’epoca nacque la “Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni degli operai sul lavoro” (che diverrà, in tempi più recenti l’INAIL), che offriva condizioni
contrattuali volte a favorire la stipulazione di polizze per
il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro. Sempre
di quel periodo è il sistema di “calcolo” delle prestazioni
erogate ai lavoratori infortunati, legate in parte al reddito
che veniva a mancare a seguito dell’infortunio e in parte alle lesioni subite tali da compromettere la c.d. attitudine al lavoro. Le invalidità venivano indennizzate con
prestazioni economiche e, in particolare, con una rendita
vitalizia in relazione all’incapacità lavorativa che derivava dall’infortunio. Con il regio decreto 17.8.1935 n.
1765 si approntò una profonda riforma della disciplina,
che passò da un modello di rapporto assicurativo di tipo
“contrattuale” ad uno di stampo pubblicistico, che prevedeva la costituzione automatica del rapporto assicurativo
e la c.d. “automaticità” delle prestazioni, nel senso che la
tutela all’infortunato era garantita indipendentemente dal
fatto che il datore di lavoro fosse a sua volta assicurato
o meno ed indipendentemente dal fatto che quest’ultimo
avesse pagato i relativi contributi assicurativi. Veniva con
ciò fortemente aumentata la tutela a favore del lavoratore
che era comunque garantito. La riscossione dei contributi
e le prestazioni ai lavoratori venivano affidate ad un solo
Ente pubblico facendo nascere così l’attuale INAIL (al tempo, per vero, I.N.F.A.I.L.) nella configurazione che ancora
ora conosciamo. Il sistema come sopra descritto è stato
confermato nella sua quasi totalità dal D.P.R. 30.6.1965
n. 1124, che ha costituito, per molto tempo e fino alla
recente riforma, il Testo Unico delle disposizioni in materia
di infortuni sul lavoro.
Le innovazioni legislative introdotte successivamente sono
state limitate ad alcuni aspetti particolari del rapporto assicurativo e non hanno in buona sostanza intaccato i principi di fondo del sistema di tutela degli infortuni sul lavoro.
L’evoluzione della tutela è spesso stata determinata dagli interventi della giurisprudenza (soprattutto della Corte
Costituzionale) che hanno progressivamente esteso le lavorazioni oggetto di tutela, i soggetti tutelati, i presupposti
per il riconoscimento delle prestazioni (introducendo, ad
esempio, la copertura dell’infortunio c.d. “in itinere).
L’INAIL, persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono
attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.
L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che
occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle
attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie
professionali causati dalla attività lavorativa.
La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle
recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le
caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli
interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e
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Convegno RIB 2004.indb 77
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LA PREVENZIONE E TUTELA ASSICURATIVA DELL’INAIL
Studio Legale Morganti - Associazione Professionale, Roma
Avv. David Morganti
reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti
di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di
infortunio o malattia professionale.
Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al
monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione
e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole
e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono in sicurezza.
2. IL RAPPORTO ASSICURATIVO
L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività
lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai propri
dipendenti e parasubordinati, salvo i casi in cui, in sede
penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua
responsabilità per reato commesso con violazione delle
norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
All’assicurazione sono tenuti obbligatoriamente tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come
rischiose. Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi, inoltre la
legge 493/99 ha introdotto l’obbligo assicurativo anche
per le casalinghe.
I datori di lavoro sono inquadrati in quattro gestioni:
● industria
● artigianato
● terziario
● attività varie
A tali gestioni corrispondono quattro tariffe con distinti
tassi di premio per ciascuna delle lavorazioni comprese
nella specifica gestione tariffaria. Sono tutelati dall’INAIL
tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un
lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore
di lavoro1. Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori
autonomi dell’agricoltura.
1 (compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici
esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori
di cassa, i parasubordinati, i dirigenti, gli sportivi professionisti dipendenti ecc.)
2.1 Il monopolio pubblico
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - istituita nel 1898 per talune categorie di operai e
via via estesa a tutto il settore industriale ed a quello agricolo - fino al 1927 è stata gestita sia dalle imprese private
sia da un apposito Ente pubblico.
L’introduzione del monopolio pubblico è avvenuto con la
legge 14 aprile 1927, n. 532, e nel 1933 l’apposito
Ente pubblico assunse l’attuale denominazione di INAIL
-Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
Il monopolio pubblico è stato anche di recente ampliato.
E infatti:
1) la Legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni derivanti da
lavoro svolto in via esclusiva in ambito domestico e ne
ha attribuito all’INAIL in regime di monopolio la relativa gestione. Sono, pertanto, tutelati uomini o donne,
in età compresa fra i 18 ed i 65 anni, che svolgono
una attività in ambito domestico in via esclusiva (non
svolga, cioè, lavori che diano luogo ad altra forma
di assicurazione obbligatoria di previdenza sociale),
finalizzata alla cura del nucleo familiare, gratuitamente
e senza vincolo di subordinazione.
Art. 7. (Assicurazione obbligatoria)
1. È istituita l’assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio
infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata “assicurazione”.
2. L’assicurazione è gestita dall’INAIL.
3. Sono soggette all’obbligo di iscrizione all’assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via
esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell’ambito
domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività
di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata
una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del
territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del
comitato amministratore del Fondo di cui all’articolo 10 e con le
altre modalità di cui all’articolo 11, comma 3, accerta se l’equilibrio
finanziario ed economico del Fondo consente l’inclusione nell’assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo,
adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.
78 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 78
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Art. 8. (Premi assicurativi).
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri
fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti
di cui all’articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi
i requisiti sottoindicati: a) titolarità di redditi lordi propri non superiori
a lire 9 milioni annue; b) appartenenza ad un nucleo familiare il
cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni
annue.
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1
alla scadenza fissata dall’INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva
di importo non superiore all’ammontare del premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui
al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono
essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la
riscossione degli altri premi dovuti all’istituto assicuratore.
genti e tecnici alle Federazioni nazionali. Tutti gli enti di
promozione sportiva, le associazioni delle varie discipline
sono dunque obbligati ad assicurare i propri iscritti.
Art. 9. (Prestazioni).
..omissis.
3. All’assicurazione non si applica il principio dell’automaticità
delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalità dell’assicurazione e
delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l’INAIL non
esercita il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare
Dopo questo significativo passo in avanti, ne è stato, però
proprio di recente, compiuto uno nell’opposta direzione.
Nella Legge Finanziaria per il 2004 è stata inserita una
modifica all’art. 51 della legge n.289/2002, con il quale viene demandato al Ministro per i beni e le attività
culturali di emanare un decreto per stabilire “le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria
presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250 (SPORTASS),
nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i
relativi premi assicurativi”.
2) Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha
esteso il monopolio stesso ai dirigenti, agli sportivi
professionisti ed ai lavoratori parasubordinati, soggetti
che sono stati ricompresi nell’obbligo assicurativo.
A nulla è valso che a suo tempo, da parte delle maggiori Organizzazioni imprenditoriali e dalla stessa
Autorità garante della concorrenza e del mercato, si
fosse fatto rilevare che la natura dei rischi da garantire
non richiede di per sé necessariamente il ricorso ad un
monopolio pubblico, ma che detta tutela può essere attuata anche attraverso il ricorso al mercato, nel rispetto
di un sistema di garanzie definito in via regolamentare.
Tale obbligo assicurativo riguarda i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità
permanente.
La proposta di legge originaria prevedeva che l’obbligo
assicurativo dovesse essere assolto unicamente presso la
Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi SPORTASS.
Successivamente invece, in seguito al dibattito parlamentare, tale soluzione monopolista, è stata superata a favore di una soluzione aperta. La modifica era frutto di una
scelta non casuale, diretta a favorire la concorrenza e la
libertà di scelta dell’assicurato.
2.2 Come ha inizio il rapporto
assicurativo
Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all’INAIL
dell’attività esercitata. Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL.
2.1.1 Assicurazione sportivi dilettanti
Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio,
non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi
all’inizio delle attività, motivando il ritardo.
Inoltre dal 1 luglio 2003, con l’emanazione della Legge
finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 51) è divenuto effettivo l’obbligo di assicurazione
per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, diri-
Anche le casalinghe debbono iscriversi all’INAIL e sono tenute al versamento del premio entro il 31 gennaio di ogni
anno o, comunque, quando maturano i requisiti richiesti
dalla Legge.
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LA PREVENZIONE E TUTELA ASSICURATIVA DELL’INAIL
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Avv. David Morganti
2.3 Il premio
Il premio è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell’artigiano o del lavoratore autonomo dell’agricoltura e
delle casalinga. E’ invece a carico dello Stato se il reddito dell’assicurato non supera i 4.648,11 euro annui ed
il reddito complessivo del nucleo familiare non supera i
9.246,22 euro2.
L’INAIL, inoltre ha stabilito il sistema dell’autoliquidazione per il pagamento del premio di assicurazione3. Sono
previste riduzioni del premio, in misure e forme differenziate, per le cooperative (che trasformano, manipolano
o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici e le
cooperative edili di produzione e lavoro.) Per gli autotrasportatori (che migliorano le condizioni di sicurezza ed
igiene sul lavoro con accertamenti sanitari, manutenzione
programmate degli autoveicoli e formazione degli addetti
è prevista una riduzione del premio fino ad un massimo
del 20%.)
3. LA TUTELA DEI LAVORATORI
3.1 L’automaticità delle prestazioni
I lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo che subiscono
un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall’INAIL che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel
caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente
il premio assicurativo. Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento dell’infortunio o del verificarsi della
malattia professionale, non è in regola con il versamento
del premio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo.
2 Il calcolo del premio può essere effettuato con diverse modalità a seconda della
categoria dei lavoratori a cui ci si riferisce:
• per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola sull’importo delle retribuzioni ed in relazione alla pericolosità della lavorazione svolta.
• per gli artigiani si fa riferimento a retribuzioni fisse dette convenzionali.
• per i lavoratori autonomi dell’agricoltura il premio consiste in un contributo fisso procapite versato all’INPS unitamente agli altri contributi previdenziali.
3 Al datore di lavoro sono richieste alcune semplici operazioni:
• dichiarare le retribuzioni pagate nell’anno precedente
• calcolare il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l’anno precedente,
detraendo eventuali agevolazioni contributive
• pagare la somma dovuta all’INAIL, data dal premio anticipato e dall’eventuale
conguaglio relativo all’anno precedente, in unica soluzione oppure in forma
rateale, utilizzando il “Modello di pagamento unificato - F24”, che consente di
compensare direttamente debiti e/o crediti nei confronti di più enti pubblici.)
4. IL NUOVO REGIME INDENNITARIO
DEI DANNI DI ORIGINE LAVORATIVA
(d. lgs. n. 38/2000)
Con il decreto legislativo n. 38/2000 si è posta finalmente la questione di una radicale revisione della disciplina
sugli gli infortuni sul lavoro, molti aspetti della quale interessano sia il rapporto assicurativo con i datori di lavoro,
che il fronte delle prestazioni a favore dei lavoratori.
I punti qualificanti della riforma INAIL di cui al D.Lgs n.
38/2000 riguardano:
● una revisione della classificazione delle lavorazioni
sottoposte a tutela sulla base della quale veniva effettuato il conteggio del calcolo dei premi contributivi a
carico dei datori di lavoro. Tale revisione ha comportato una razionalizzazione e semplificazione, adeguando la classificazione già in uso nei rapporti con l’INPS
anche nei confronti dell’INAIL;
● l’estensione della copertura assicurativa ad alcune
categorie di lavoratori che prima erano escluse dalla
tutela assicurativa pubblica quali i lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative per
esempio), i dipendenti rientranti nell’area dirigenziale,
gli sportivi professionisti;
● la previsione legislativa della copertura assicurativa
dell’infortunio avvenuto fra il luogo di abitazione e
quello di lavoro e viceversa (c.d. infortunio “in itinere”), contribuendo a dare chiarezza a questa particolare figura di infortunio, che nel recente passato è
stata oggetto di pronunce giurisprudenziali spesso tra
loro in contrasto (con casi spesso paradossali) ed adeguando il nostro ordinamento a quanto previsto in altri
paesi europei da molto tempo (si pensi, per esempio,
che in Lussemburgo l’infortunio in itinere è previsto fin
dal 1933, in Francia fin dal 1957, in Belgio fin dal
1945);
● l’introduzione nell’assicurazione obbligatoria della valutazione del “danno biologico” inteso come “lesione
all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale della persona”. Le relative prestazioni sono
erogate a prescindere dalla retribuzione del lavoratore
assicurato (come avveniva fino a prima della riforma):
è la menomazione in sé che viene considerata un pregiudizio alla persona non in quanto lavoratore ma in
quanto essere umano. Il nuovo regime indennitario riguarda gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000 ed adegua
il sistema indennitario INAIL alle valutazioni e concetti
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come il “danno biologico” da tempo presenti nel campo della responsabilità civile ordinaria;
● un particolare ruolo attivo viene infine riconosciuto all’INAIL nel campo della prevenzione degli infortuni sul
lavoro, con la possibilità di finanziare programmi e
progetti che le imprese vogliano realizzare in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, oppure in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Decreto legislativo 38/2000 assegna all’INAIL un ruolo
di soggetto attivo nel sistema di protezione sociale, un
ruolo volto alla tutela globale della salute dei lavoratori,
con competenze esclusive per gli interventi indennitari e
con compiti di partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e riabilitazione. Al centro del
Nuovo Sistema di Tutela è posto il “Danno alla Persona”
del lavoratore, costituito primariamente dalla lesione del
diritto fondamentale alla salute (danno biologico).
Il danno patrimoniale è considerato solo come conseguenza derivante dai riflessi che il danno alla salute ha sulla
capacità dell’infortunato di produrre reddito con il proprio
lavoro.
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali la valutazione del “danno biologico” come
“lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione
medico legale della persona”.
Il nuovo regime indennitario riguarda gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal
25 luglio 2000. Per gli eventi lesivi precedenti tale data,
continua ad essere erogata la rendita diretta per inabilità
permanente. Tale regime indennitario non è previsto, invece, per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
4.2 L’infortunio in itinere
Con l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene
introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale,
la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
● Quella del Testo Unico (T.U.) non modificato per
gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali
denunciate fino al 24.07.2000.
● Quella nuova dell’art.13 del D.lgs. 38/2000 per
tutti gli eventi accaduti dal 25.07.2000 in poi.
● durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro;
● durante il normale percorso che il lavoratore deve fare
per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso
di rapporti di lavoro plurimi;
● durante l’abituale percorso per la consumazione
dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Non rientrano in tale copertura assicurativa le interruzioni e le deviazioni del normale percorso, a meno
che vengano effettuate:
• in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
• per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali
ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente
stradale).
Nel nuovo regime il danno permanente (menomazione
psicofisica) di origine professionale è indennizzato con
una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita prevista dal T.U. Rimane invece invariata la materia
relativa all’INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA e alla
RENDITA A SUPERSTITI.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo
di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso
(es.: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari
dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del
percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
La Nuova Disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal
25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di
approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi
così come previsto, così come previsto dal citato decreto
legislativo). Pertanto coesistono due differenti discipline:
4.1 Danno biologico
Il decreto legislativo n.38 del 23 febbraio 2000, come
in precedenza accennato, ha introdotto nell’assicurazione
Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da
parte del conducente.
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LA PREVENZIONE E TUTELA ASSICURATIVA DELL’INAIL
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Avv. David Morganti
5. CONCLUSIONI
APPENDICE
Nell’ultimo scorcio del XIX secolo la copertura assicurativa
era limitata alle attività industriali che presentavano livelli
di rischio più elevati per poi estendersi - come in altri Paesi
europei - alle attività ed alle categorie lavorative a più basso rischio. Alla crescita della popolazione degli assicurati
corrisponde naturalmente l’espansione del numero degli
infortuni denunciati. Questo quadro di riferimento rimane
fisso fino agli anni Sessanta, poiché da tale epoca in poi,
ad una ulteriore espansione del numero degli assicurati,
alimentata soprattutto dall’area dei servizi, fa invece contrappunto un progressivo regresso degli infortuni.
Esempi all’estero di una partecipazione attiva degli assicuratori privati
nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
Intanto, fin dal 1919, all’assicurazione industriale, che in
realtà ha coperto, fin dall’inizio del secolo, frange sempre
più ampie e corpose di settore terziario, si è affiancata
l’assicurazione delle attività lavorative agricole. Tale forma
assicurativa, dapprima gestita da una pluralità di Istituzioni, viene affidata al termine del secondo conflitto mondiale, in esclusiva all’INAIL.
Contemporaneamente si è assistito al riconoscimento legislativo delle malattie da lavoro che, rappresentando un
fenomeno di rilevanza sociale, è stato affrontato con un
complesso di norme solo agli inizi del 1900.
Nel 2000 è varata la riforma dell’INAIL che comporta
l’evoluzione della missione aziendale verso un vero e proprio patto per la sicurezza tra l’Istituto, i datori di lavoro
ed i lavoratori. Difatti l’assicurazione viene estesa anche
ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi
professionisti. I rischi tutelati sono estesi anche al danno
biologico e all’infortunio in itinere e l’assicurazione obbligatoria è prevista anche per le “casalinghe”.
L’obbligo assicurativo nel campo dei rischi professionali
ha più di un secolo. Un secolo che testimonia la crescita
e la progressiva trasformazione nel nostro Paese dell’idea
solidaristica.
Belgio: l’assicurazione infortuni sul lavoro fa parte delle
prestazioni sociali, la cui gestione è stata affidata ad assicuratori privati sotto la supervisione delle autorità pubbliche a partire dal 1903.
Danimarca: la gestione dell’assicurazione infortuni sul
lavoro avviene attraverso l’assicurazione privata. Opera
comunque un sistema misto nel quale l’invalidità temporanea è coperta dal sistema sanitario nazionale e l’invalidità permanente è coperta dalle assicurazioni private
(gestiscono la raccolta dei contributi e il pagamento delle
prestazioni previa decisione della National Board of Industrial Injuries).
Francia: la copertura infortuni sul lavoro è garantita dal
sistema pubblico. L’assicurazione privata risulta complementare benché essa sia parte integrante della gestione
della copertura garantita ai lavoratori non dipendenti e ai
coltivatori.
Finlandia: la gestione dell’assicurazione infortuni sul
lavoro è affidata agli operatori privati (ad esclusione di
quella a favore dei dipendenti pubblici e dei coltivatori).
Gli assicuratori privati gestiscono la raccolta dei contributi e il pagamento delle prestazioni (comprese le spese
di riabilitazione e la corresponsione di una diaria per lo
stesso periodo).
Islanda: opera un sistema misto nel quale una copertura
base è fornita dal servizio sanitario nazionale mentre il
sistema privato garantisce una copertura supplementare
attraverso polizze collettive sottoscritte dalle parti datoriali
e sindacali.
Norvegia: l’assicurazione infortuni sul lavoro è completamente privatizzata. Il profilo di copertura base è comunque definito per legge . Esiste comunque un legame con
il sistema pubblico in quanto l’assicurazione privata copre
soltanto le perdite pecuniari direttamente collegate all’infortunio. La misurazione dell’entità degli infortuni è standardizzata e parte delle prestazioni sono commisurate al
reddito.
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Portogallo: il sistema obbligatorio infortuni sul lavoro è
gestito dal settore privato. Questa soluzione ha garantito
efficienza e rapidità nella gestione dei sinistri.
Svezia: opera un sistema misto nel quale una copertura
base è fornita dal servizio sanitario nazionale mentre il
sistema privato garantisce una copertura supplementare
attraverso polizze collettive sottoscritte dalle parti datoriali
e sindacali.
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TENDENZE EVOLUTIVE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Dott. Roberto Gussoni - ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Milano
Come noto, la legge delega
di riforma previdenziale (L n.
243/2004) impegna, fra l’altro, il Governo ad adottare nei
prossimi mesi norme intese a
riordinare gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria,
perseguendo l’obiettivo di una
maggiore funzionalità ed efficacia delle attività ad essi demandate e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
Antecedentemente, un’analisi ampia del frammentato
quadro esistente era stata svolta dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la quale
era partita dalla constatazione che il nostro stato sociale
è il portato di una stratificazione di interventi successivi
piuttosto che della progettazione di un sistema organico.
L’esigenza di un ripensamento dell’attuale modello organizzativo può, tuttavia, limitarsi all’assetto interno degli enti
pubblici, alle loro maggiori sinergie operative, spingersi,
forse, alla creazione di due poli (previdenziale e assistenziale), o dovrà finire per toccare anche i confini della tutela pubblica e il rapporto con gli enti di protezione privata
e con le loro sfere di attività?
Anche circoscrivendo la riflessione al nostro tema - le invalidità da infortunio o, meglio, le invalidità tout-court sembra indubitabile l’utilità di un allargamento dell’analisi
in chiave evolutiva, sia di parte pubblica che di parte
privata.
L’analisi di parte pubblica investe le sfere del primo e del
secondo pilastro.
● Quanto al primo pilastro, l’impianto di tutele delle invalidità continua a lamentare la mancata realizzazione
di quella diffusa ed efficace rete di servizi assistenziali
che costituiva l’obiettivo primo della grande legge quadro n. 328/2000 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Sempre nel primo pilastro, il sistema dei trattamenti economici di invalidità continua a presentare profili di criticità:
• sul piano della ridefinizione dei criteri solidaristici rispetto alle differenti fragilità socio-economiche dei soggetti;
• in rapporto alla effettiva conoscibilità, da parte del
cittadino, del coacervo di tutele esistenti, delle loro valenze e dei loro limiti.
Fondamentalmente, lo scenario evolutivo continua a soffrire delle incompatibilità fra pretese di riconferma/accentuazione di un universalismo fortemente solidaristico e la
necessità di contenimento della spesa pubblica.
● Quanto al secondo pilastro, manca ancora un disegno
complessivo trasversale che investa i tre comparti del
welfare (pensioni, sanità, assistenza). Unicamente il legislatore della previdenza complementare ha affrontato il problema, peraltro con un approccio che mi sento
di definire fortemente incoerente.
Posto infatti che, come recita l’art. 1 del Dlgs. 124/93,
finalità della norma è l’“erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico,
al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” e posto altresì che i trattamenti pubblici concernono:
●
●
●
●
vecchiaia,
anzianità,
premorienza,
invalidità
sarebbe parso logico che tutti e quattro gli eventi fossero
stati fatti rientrare negli ambiti obbligatori della previdenza
complementare.
In alternativa, sarebbe parso logico che fossero stati inclusi nell’ambito obbligatorio gli eventi per i quali il rafforzamento del sistema pubblico più è necessario, in termini
di tasso di sostituzione del salario percepito, appunto la
premorienza e l’invalidità, collocando, invece, nell’ambito
facoltativo le prestazioni di vecchiaia e l’anzianità, comunque in grado di generare tassi di sostituzione compresi fra il 30% (lavoro autonomo) e il 50-60% (lavoro
dipendente).
Viceversa, trascurando i profili solidaristici così a lungo
e da così tanti evocati per opporsi, negli anni ’80, alla
previdenza complementare (ma chi se ne ricorda?), la
scelta è stata quella di collocare premorienza e invalidità
nell’ambito previdenziale meramente facoltativo (!?), con
gli ovvii effetti in termini di loro modesta opzione da parte
degli aderenti alla previdenza complementare, percepita
unicamente come “pensione aggiuntiva” all’età del pen-
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TENDENZE EVOLUTIVE DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Milano
Dott. Roberto Gussoni
sionamento, con beata sottostima dei rischi “in itinere”.
Una mano allo sviluppo di schemi collettivi di tutela, è
venuta tuttavia dalla Agenzia delle Entrate. Con una circolare del 1999 (n. 55/E) è stato infatti chiarito che qualora
l’accordo o il regolamento aziendale obblighi il datore
di lavoro a fornire direttamente prestazioni assistenziali
ai propri dipendenti in caso di loro morte o invalidità,
l’eventuale polizza stipulata, a favore proprio, dello stesso
datore di lavoro, per garantirsi la copertura economica
di tali pagamenti, non rileva in alcun modo ai fini della
determinazione del reddito di lavoro dipendente.
● A parte ciò, allo stato, le tutele private della invalidità
si collocano largamente nel terzo pilastro del welfare,
ivi beneficiando unicamente di modesti incentivi fiscali.
E’, tuttavia, questo il comparto sul quale il settore assicurativo può autonomamente evolvere, sul piano sia contenutistico sia comportamentale/comunicazionale.
Sul piano contenutistico, si è già parlato in questo convegno della prossima riqualificazione dell’oggetto primario
della copertura infortuni, vale a dire l’integrità psico-fisica
dell’individuo, alla quale, eventualmente, si viene ad aggiungere la riduzione della capacità lavorativa specifica
o semi specifica.
Complessa, ma meritevole di approfondimento, è la tematica della corresponsione della prestazione in forma di
rendita (il capitale liquidato viene impiegato come premio
unico di una assicurazione di rendita vitalizia immediata),
in rapporto alla adozione di basi tecniche che tengano
conto dell’eventuale riduzione della speranza di vita dell’individuo - oltrechè dall’assenza dei fattori antiselettivi
- rispetto agli altri vitaliziati e in rapporto alle possibili,
successive, variazioni del grado della menomazione.
Un altro fattore di evoluzione potrebbe venire dall’esperienza GAV degli assicuratori francesi, con particolare riguardo al rilievo assicurativo delle invalidità manifestatesi
in occasione di trattamenti medici e alla forte enfatizzazione della componente “servizi di assistenza”, presente nei
prodotti a suo tempo esaminati dall’ANIA nel suo studio
ricognitivo.
Più in generale, è verosimile che l’evoluzione contenutistica degli schemi avvenga in svariate direzioni.
• Una prima direzione è quella, come dicevamo, dell’ar-
ricchimento della copertura infortuni in relazione, sia
alle cause rilevanti (v. GAV), che ai tempi di liquidazione (v. ancora GAV), che alle tutele offerte - in particolare LTC infortuni - che alle modalità di corresponsione
delle prestazioni principali in denaro (capitale/rendita) e in natura (servizi assistenza).
• Una seconda direzione è quella della tutela a 360°
dell’invalidità, sia derivante da infortunio che da malattia sia, ancora, da longevità.
• Altri versanti evolutivi che si possono immaginare concernono la più marcata definizione della funzione
della copertura privata, in senso vuoi aggiuntivo, vuoi
integrativo rispetto al sistema pubblico.
E’ verosimile, infatti, supporre che quanto più lo schema
assicurativo sarà dimensionato e quindi l’impegno economico contenuto, tanto più lo schema stesso sarà proposto
con funzione meramente aggiuntiva rispetto all’impianto
pubblico.
Quanto più, viceversa, lo schema sarà ampio rispetto alle
varie forme di invalidità, la funzione integrativa, e dunque
la razionale/ottimale combinazione spesa/prestazioni
acquisite, dovrà essere valorizzata. Andranno quindi impostati schemi ad elevato grado di flessibilità per comporre, di volta in volta, il mosaico di tutele pubblico/privato
rispondente al fabbisogno di ogni singolo nucleo familiare
e per seguire le evoluzioni di tale fabbisogno negli anni.
Avevamo detto che l’evoluzione “riguarderà” sia il piano
contenutistico che quello comportamentale/comunicazionale.
Se la prima previsione è verosimile, la seconda è certa
alla stregua delle nuove regole di trasparenza e protezione dell’assicurato che troveranno applicazione con l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni.
Mi sembra utile, al riguardo, riportare anche i seguenti
passaggi:
art. 210 - Regole di comportamento
C. 1 “Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono ………. omissis …………
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a
valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
………. omissis
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C. 2 l’ISVAP adotta specifiche disposizioni relative alla
disciplina delle regole di comportamento da osservare
………… omissis
C. 3 l’ISVAP tiene conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati ………… omissis”.
art. 212 - Informativa al contraente
C. 1 “Le imprese di assicurazione ………. omissis ……….
consegnano al contraente ……. omissis ………. una nota
informativa ……… omissis
C. 2 La nota informativa contiene le informazioni ……….
omissis ………. che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei contratti e dell’impresa di assicurazione,
affinché l’assicurato possa pervenire a un fondato giudizio
sui diritti e gli obblighi contrattuali ………… omissis
C. 3 L’ISVAP disciplina il contenuto e lo schema della nota
informativa ………… omissis ……… con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall’impresa …… omissis
C. 4 ………. omissis”.
Nel campo delle assicurazioni infortuni/invalidità, per
quanto prima osservato, è evidente che il tema della corretta valutazione delle esigenze del contraente e il tema
della puntualità dell’informativa presentano peculiari profili in rapporto agli intrecci con il sistema di tutele pubbliche
e al disegno del prodotto.
D’altro canto, se la nuova disciplina porrà questo non
lieve carico alle imprese e agli intermediari, essa potrà
produrre anche positivi effetti sul piano della diffusione del
tema dell’esposizione al rischio e della necessità, anche,
dell’assunzione di iniziative di autotutela da parte della
famiglia (sperabilmente, maggiormente incentivata fiscalmente).
L’occasione si presta quindi ad una analisi circa la convenienza di dare vita a iniziative autoregolamentate di settore volte ad ulteriormente favorire la consapevolezza delle
persone su questo argomento, recuperandola da quella
sorta di limbo dove spesso si abbandonano le questioni
spiacevoli, senza però avere la forza di dimenticarcene
del tutto.
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QUALI SPAZI OPERATIVI PER LE COMPAGNIE PRIVATE
DOPO LA RIFORMA DELL’INAIL?
Dott. Federico Corradini - Unipol Assicurazioni S.p.A., Bologna
L’assicurazione degli infortuni sul lavoro in Italia: breve
excursus
storico.
da assicurare, la tutela del danno biologico e dell’infortunio in itinere.
L’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro
- istituita nel 1898 per talune
categorie di operai e successivamente estesa a tutto il settore industriale ed a quello agricolo - fino al 1927 è stata
gestita sia dalle imprese private sia da un apposito Ente
pubblico.
Il nuovo sistema prevede l’importante novità della tariffa
premi che, precedentemente unica, viene suddivisa in 4
gestioni separate secondo i settori produttivi (Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività di diversa natura). L’inquadramento nelle varie gestioni avviene secondo quanto determinato dall’INPS, e ciò vale ad evitare le difficoltà che
inevitabilmente deriverebbero alle imprese da un’eventuale difformità di valutazione tra i due Enti.
Rimane valido il sistema assicurativo degli artigiani, che
prevede la possibilità di scegliere, in aggiunta, o in aumento, rispetto ad una tutela minima comune, condizioni
di più ampio indennizzo, con un modesto aumento del
premio.
Le tariffe registrano una complessiva riduzione e viene
introdotto un sistema di oscillazione dei tassi (bonus-malus) legato all’andamento infortunistico e al livello degli
investimenti attuati dalle aziende nella prevenzione e nel
miglioramento tecnologico e organizzativo dei processi
produttivi, finalizzato all’aumento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.
L’introduzione del monopolio pubblico è avvenuta con la
Legge 14 aprile 1927, n. 532 e, nel 1933, l’apposito
Ente pubblico assunse l’attuale denominazione di INAIL
-Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, intitolato “Testo Unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, ha costruito un sistema assicurativo improntato all’”obbligatorietà” e
alla “protezione” dei lavoratori esposti a rischi particolari
nel corso della loro quotidiana prestazione d’opera.
La Legge 3 dicembre 1999, n. 493, ha istituito l’obbligo
di assicurazione contro gli infortuni derivanti da lavoro
svolto in via esclusiva in ambito domestico e ne ha attribuito all’INAIL, in regime di monopolio, la relativa gestione. I
capitali garantiti prevedono la sola invalidità permanente
con una franchigia del 33%; la Legge stabiliva in 5 anni
il tempo massimo per consentire a queste lavoratrici di
iscriversi alle liste e il tempo scadrà il 1/1/2005.
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha esteso
il monopolio stesso ai dirigenti, agli sportivi professionisti
ed ai lavoratori parasubordinati, soggetti che sono stati
ricompresi nell’obbligo assicurativo
Gli elementi di novità della riforma
(D. Lgs. 38/2000)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 prevede importanti
novità sul versante contributivo, su quello delle prestazioni
e su quello della prevenzione. In particolare, si segnala
la suddivisione della tariffa dei premi in quattro gestioni
separate, l’inserimento, come già detto, di nuovi soggetti
La quadripartizione della tariffa
I nuovi soggetti da assicurare
Il decreto individua alcune nuove figure da assoggettare
all’obbligo assicurativo:
● i lavoratori dell’area dirigenziale anche quando siano
già tutelati, contrattualmente o per legge, con polizze
assicurative private;
● i lavoratori cosiddetti parasubordinati;
● gli sportivi professionisti legati da rapporto di dipendenza anche se già assicurati, contrattualmente o per
legge, con polizze privatistiche.
Il danno biologico
La nuova normativa effettua una sorta di rivoluzione copernicana cambiando l’oggetto della tutela e ponendo al
centro della stessa non più la capacità lavorativa dei suoi
assicurati, bensì primariamente la loro “salute”.
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QUALI SPAZI OPERATIVI PER LE COMPAGNIE PRIVATE DOPO LA RIFORMA DELL’INAIL?
Unipol Assicurazioni S.p.A., Bologna
Dott. Federico Corradini
Il “danno biologico” rappresenta quindi la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione
medico-legale. In sostanza, sono stati recepiti i principi indicati dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze (dalla
184/1986 alla 350/1997):
il danno alla salute (danno biologico) è relativo a tutta
l’estrinsecazione sociale della persona sia sul versante lavorativo che su quello extra-lavorativo. L’attitudine al lavoro
è, quindi, una parte non separabile dal “bene salute” inteso sul piano naturalistico. E’ l’uso del “bene salute” che
può essere valutato patrimonialmente e risarcito. In altri
termini, indipendentemente dal pregiudizio patrimoniale
(danno emergente e lucro cessante), il “danno biologico”
si configura come una riduzione dell’integrità psicofisica
in quanto attitudine a compiere qualsiasi attività realizzatrice della persona umana.
Ne discende che il danno da prendere in considerazione
sia qualificato come “danno alla persona del lavoratore”,
costituito in prima istanza dalla riduzione del “bene salute” (aspetto naturalistico), così come è valutato in sede
civile ed eventualmente maggiorato per la riduzione della
capacità lavorativa nel tipo di lavorazione esercitata.
Il decreto legislativo (art. 13) prevede l’indennizzo in capitale delle menomazioni dal 6 al 15% in base a “specifica
tabella delle menomazioni”; dal 16% il danno è indennizzato in rendita applicando apposita “tabella indennizzo
danno biologico”. In questo contesto normativo, l’invalido
avrà diritto a un’ulteriore quota di rendita per compensare
le conseguenze di carattere patrimoniale e tale quota sarà
correlata al grado di menomazione, alla retribuzione e
ad un parametro previsto da apposita “tabella dei coefficienti” (cioè indici di determinazione della percentuale di
retribuzione da considerare per l’indennizzo del danno
patrimoniale), in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità
del soggetto.
Innovazione rilevante è costituita dalla nuova tabella che
stabilisce la valutazione medico-legale delle varie menomazioni. Le differenze, rispetto alla tabella precedente,
sono infatti numerose e nel complesso davvero sostanziali.
Intanto, le voci previste sono passate da poco più di 60
a quasi 400; in secondo luogo, mentre la tabella allegata al Testo Unico del 1965 prevedeva voci riferite quasi
esclusivamente a menomazioni degli arti e dei principali
organi di senso, quella nuova prende in considerazione
anche le condizioni permanenti di organi ed interi apparati, prevedendo quindi indicazioni e modalità valutativa anche per le malattie professionali. Ma, soprattutto,
proprio perché riferita al danno biologico e non più alla
capacità lavorativa, sono profondamente variati i valori
delle menomazioni che risultano, in moltissimi casi, inferiori a quelli tabellati in precedenza.
La valutazione complessiva del danno alla persona del
lavoratore, mentre da un lato sottolinea la tutela privilegiata che viene riconosciuta ai danni da lavoro, dall’altra
fornisce una garanzia della copertura assicurativa tale da
non giustificare per l’avvenire le azioni di risarcimento in
sede civile. Un ripristino quindi, del principio dell’esonero
della responsabilità civile del datore di lavoro, che deve
trovare un’ulteriore soluzione adeguata anche nella revisione dell’Istituto della “azione di regresso”.
L’infortunio in itinere
Altro argomento, affrontato e regolato dal decreto, è la
definitiva disciplina legislativa per la tutela dell’infortunio
in itinere, cioè del sinistro che può accadere al lavoratore
mentre dalla propria abitazione si reca al lavoro e viceversa.
Questa disciplina è stata formulata in modo da recepire i
principi giurisprudenziali consolidati in materia. La tutela
è finalmente completa ed esclude soltanto i casi di interruzione o deviazione non necessitate, gli infortuni cagionati
direttamente dall’uso non terapeutico di alcolici, psicofarmaci e allucinogeni e quelli occorsi ai conducenti privi di
abilitazione alla guida.
Questa nuova disciplina ha inoltre il pregio di non gravare, perlomeno in modo diretto, sui premi della singola
azienda; il costo complessivo di questi infortuni non viene
incluso, infatti, negli oneri addebitabili all’azienda, evitando l’appesantimento dei bilanci relativi alle singole posizioni assicurative, ma è “spalmato” sulla platea generale
degli assicuranti, contenendo, in modo assai significativo,
gli effetti sull’andamento infortunistico della singola azienda.
Le malattie professionali
La riforma detta una nuova disciplina relativamente alle
malattie professionali, prevedendo l’aggiornamento della
“tabella” di legge con frequenza più ravvicinata, ma prevedendo anche una lista delle “malattie di probabile e di
possibile origine lavorativa” da tenere sotto osservazione
per la revisione ravvicinata della tabella ufficiale. Viene
previsto inoltre, nell’ambito della banca dati INAIL, l’isti-
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tuzione del registro nazionale delle malattie causate dal
lavoro ovvero correlate al lavoro.
La riabilitazione, il reinserimento e la
prevenzione
La riabilitazione deve essere intesa come un processo che
consenta alla persona di raggiungere il miglior livello di
vita possibile sul piano fisico, funzionale ed emozionale,
per cui si deve fare riferimento non solo agli aspetti strettamente clinici e alla terapia fisico-strumentale, ma anche a
quelli psicologici e sociali.
Il reinserimento nella vita sociale e lavorativa deve essere privilegiato rispetto all’assistenza; la valutazione della persona nel suo insieme, ovvero la valorizzazione e il
potenziamento delle “capacità residue” deve superare la
concezione della valutazione del danno come puro indennizzo economico. In questa logica sono pertanto previsti
specifici finanziamenti:
● dei progetti formativi mirati a dare ai soggetti, concluso l’intervento clinico-terapeutico, ulteriori risposte
riabilitative e tecnologiche che consentano il raggiungimento di un elevato grado di autonomia attraverso il
miglior utilizzo e la valorizzazione delle capacità residue, finalizzate al recupero sociale e occupazionale
del disabile fino a trasformarlo da elemento passivo a
soggetto attivo e protagonista della propria integrazione;
● dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel decreto legislativo sono previste iniziative, intese a
migliorare la prevenzione per la sicurezza e per la salute
nei luoghi di lavoro, in favore delle piccole e medie imprese, artigianali e agricole, al fine di consentire loro un
più agevole adeguamento alla normativa di sicurezza e
igiene sul lavoro di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive
modifiche e integrazioni.
Inoltre dal 1 luglio 2003, con l’emanazione della Legge
finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 51) è divenuto effettivo l’obbligo di assicurazione
per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni nazionali. Tutti gli enti di
promozione sportiva, le associazioni delle varie discipline
sono dunque obbligati ad assicurare i propri iscritti.
Tale obbligo assicurativo riguarda i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. La proposta di legge originaria prevedeva che
l’obbligo assicurativo dovesse essere assolto unicamente
presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli
sportivi - SPORTASS. Successivamente invece, in seguito
al dibattito parlamentare, tale soluzione è stata superata
a favore di una soluzione aperta. La modifica era frutto di
una scelta non casuale, diretta a favorire la concorrenza
e la libertà di scelta dell’assicurato. Dopo questo significativo passo in avanti, ne è stato però, successivamente,
compiuto uno nell’opposta direzione.
Nella Legge Finanziaria per il 2004 è stata inserita una
modifica all’art. 51 della Legge n.289/2002, con il quale viene demandato al Ministro per i beni e le attività
culturali di emanare un decreto per stabilire “le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria
presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250 (SPORTASS),
nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i
relativi premi assicurativi”.
L’interconnessione nel sistema complessivo del Welfare State
Il sistema viene organizzato sempre più nell’ambito dell’interconnessione nel concetto complessivo del Welfare
State ed in sempre più stretto raccordo con le funzioni di
altri Enti. Notevole è il raccordo col sistema sanità, raccordo già previsto dal T.U. rispetto all’onere economico delle
prestazioni terapeutiche, ed oggi rivolto ad un concetto di
cura comprendente, accanto alla guarigione clinica, pure
il recupero lavorativo e sempre più anche psicologico e
sociale del lavoratore infortunato.
Anche il collegamento con l’INPS è ampio e finalizzato
alla semplificazione degli adempimenti burocratici dell’utente, sia esso il lavoratore assicurato o il datore di lavoro assicurante. Ulteriori esempi, in questo senso, oltre
all’inquadramento tariffario, sono:
● i controlli ispettivi, i quali da molto tempo vedono uno
stretto collegamento INAIL – INPS;
● i Comitati INPS – INAIL per la determinazione della
competenza all’indennizzo;
● il pagamento delle rendite INAIL, che già dall’anno
2000 avviene materialmente da parte dell’INPS (l’erogazione naturalmente è disposta dall’INAIL sulla base
della normativa infortunistica e con onere a carico del
relativo bilancio).
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QUALI SPAZI OPERATIVI PER LE COMPAGNIE PRIVATE DOPO LA RIFORMA DELL’INAIL?
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Dott. Federico Corradini
In sempre più numerose realtà vi sono inoltre sportelli unici
o comunque strutture comuni tra i due Enti.
La riforma si inserisce dunque pienamente nella realizzazione di un sempre più pieno e completo meccanismo
di WELFARE STATE, tendente alla piena attuazione del
dettato costituzionale.
Assicurazione obbligatoria pubblica e
mercato assicurativo privato in Italia.
Il dibattito sulla legittimità della posizione di “monopolista” dell’Inail si accende nel novembre 1998, con la denuncia inviata all’Autorità Antitrust da parte di Abi, Ania,
Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal
canto suo, conviene con tale tesi, ritenendo che l’attività
dell’Inail sia “comparabile a quella che le imprese private
del settore svolgono in regime di concorrenza”.
Sulla questione, nel luglio 1999, si registra l’autorevole
parere della Commissione Bicamerale di controllo sull’attività degli Enti Previdenziali la quale afferma che, “pur
restando radicata alla logica assicurativa, la tutela previdenziale antinfortunistica è volta a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita - ai sensi dell’art. 38 secondo
comma, della Costituzione - per ovviare alla situazione di
bisogno derivante da eventi protetti, a prescindere dalle
responsabilità del datore di lavoro”.
Affermando con chiarezza la distanza della propria posizione da quella, favorevole ai ricorrenti, già espressa
precedentemente dall’Antitrust, la Commissione precisa
che l’Autorità in questione “da un lato trascura le attività
dell’Inail diverse dall’assicurazione antinfortunistica (quali
la prevenzione, nonché la cura, la riabilitazione e il reinserimento lavorativo e sociale del lavoratore infortunato e
tecnopatico), mentre, dall’altro, considera estranee all’attività economica d’impresa, alcune garanzie che vengono
offerte dalla stessa assicurazione antinfortunistica (quali
la misura minima e “l’automaticità delle prestazioni”, la
copertura di attività ad elevato rischio a condizioni non
eccessivamente onerose”).
Sulla materia si aggiunge, inoltre, l’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea che pone nel principio di “solidarietà” il più importante indice di differenziazione tra regimi di previdenza sociale e imprese. I primi,
infatti, devono imporre un’iscrizione obbligatoria proprio
per consentire un equilibrio finanziario (che non sarebbe
altrimenti raggiungibile con il solo esclusivo collegamento
tra rischio singolo e premio individuale) e proprio per questo, non essendo tecnicamente qualificabili come “imprese”, sono esclusi dai divieti comunitari in materia di abuso
di posizione dominante.
Sulla base di queste affermazioni si rafforza la tesi che la
gestione del sistema dell’assicurazione obbligatoria dovrebbe essere affidata ad un soggetto pubblico, o che,
comunque, le particolarità dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro dovrebbero valere da sole ad escludere una “apertura” del comparto assicurativo a soggetti
diversi dall’Ente pubblico. Troppo ampia, infatti, è la tutela prevista dalla legge per il lavoratore perché se ne
possa far carico l’impresa di assicurazione che proprio
perché privata dispone di capitali limitati, la quale vede
nel rapporto “premi /sinistri” l’imprescindibile principio di
gestione in conseguenza del quale potrebbe non risultare
profittevole - soprattutto di fronte all’attualità del rischio ed
all’incremento che lo stesso fa registrare in questi ultimi
anni - farsi carico di rischi così generici e potenzialmente
illimitati. Cosa tipica del capitale pubblico.
Se l’impresa in questione volesse comunque rincorrere tali
prospettive di business, probabilmente il premio da pagare da parte del datore di lavoro potrebbe risultare più
alto rispetto a quella oggi praticato dall’Ente pubblico. E
questo per almeno due ragioni:
● il diverso livello di “break-even” dell’Ente rispetto all’impresa assicurativa, con l’impossibilità, per quest’ultima,
di azionare il meccanismo della revisione al ribasso
delle tariffe di fronte all’entrata sul mercato di nuovi
soggetti in qualità di gestori, stante la rigidità di taluni costi aziendali (imposizione fiscale, costi strutturali,
costi per l’approntamento della rete agenziale, costi
pubblicitari, ecc.);
● tra le “rigidità” di cui sopra, quella che più contraddistingue la struttura del soggetto pubblico rispetto a
quello privato è l’assoggettamento di quest’ultimo ad
una serie di “obblighi di vigilanza”, tra i quali spicca
quello della detenzione di specifiche riserve (premi,
sinistri, matematiche, ecc.) il cui peso in bilancio - se
non altro in termini di mancato introito da investimento
- non è del pari rilevabile nei conti del “concorrente”
pubblico.
Il monopolio pubblico, quindi, trova la sua ragion d’essere, oltre che nel precetto costituzionale (art. 38), anche
nella possibilità di ripartire i rischi su una platea di soggetti
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molto più ampia rispetto a quella che risulterebbe da una
liberalizzazione del settore. Questo permette all’lnail di
praticare delle tariffe che sono competitive rispetto a quelle offerte dalle assicurazioni private (si calcola che i premi
da corrispondere all’Inail siano inferiori mediamente da un
terzo fino ad un decimo rispetto a quelli da versare alle
assicurazioni private).
Le statistiche ed i dati messi a disposizione dall’INAIL negli
ultimi anni, sembrano confermare gli scenari sopra evidenziati.
Innanzitutto le percentuali di indennizzati denotano una
“sinistrosità” in tendenziale crescita, probabilmente incompatibile con una misurata e prudente gestione privatistica
del sistema assicurativo.
Merita inoltre considerazione il dato che evidenzia come,
annualmente, viene recuperato per “azioni di regresso”
nei confronti di datori di lavoro resisi responsabili di violazioni alla normativa sulla sicurezza, meno dell’1 per cento
del valore complessivo degli indennizzi erogati.
Tutti elementi questi di evidente criticità per le imprese profit-oriented che, sempre secondo le elaborazioni dell’Istituto, nel caso si verificasse la “liberalizzazione” sarebbero
costrette ad addebitare all’eventuale cliente premi certamente superiori a quelli versati attualmente dai datori di
lavoro.
L’assicurazione degli infortuni sul lavoro in Europa
previa decisione della National Board of Industrial Injuries).
Finlandia: la gestione dell’assicurazione infortuni sul lavoro è affidata agli operatori privati (ad esclusione di quella a favore dei dipendenti pubblici e dei coltivatori). Gli
assicuratori privati gestiscono la raccolta dei contributi e
il pagamento delle prestazioni (comprese le spese di riabilitazione e la corresponsione di una diaria per lo stesso
periodo).
Francia: la copertura infortuni sul lavoro è garantita dal
sistema pubblico. L’assicurazione privata risulta complementare benchè essa sia parte integrante della gestione
della copertura garantita ai lavoratori non dipendenti e ai
coltivatori.
Germania: affidata a casse di diritto privato pariteticamente gestite da imprenditori e lavoratori (BG) articolate per
settore e territorio, sotto controllo del Sistema pubblico.
Grecia:affidata al Sistema pubblico di sicurezza sociale
per le lesioni permanenti; all’assicurazione malattia per
l’incapacità temporanea.
Irlanda: affidata al Department of Social Security and Family Affairs (Ministero della previdenza sociale). Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario.
La tutela degli infortuni lavorativi nei vari paesi europei
può essere, in estrema sintesi, così riassunta.
Islanda: opera un sistema misto nel quale una copertura
base è fornita dal servizio sanitario nazionale mentre il
sistema privato garantisce una copertura supplementare
attraverso polizze collettive sottoscritte dalle parti datoriali
e sindacali.
Austria: affidata a quattro istituti pubblici distinti per settore
economico riuniti in un unico “ombrello” (Sozial Versicherung).
Lussemburgo: Affidata a un Ente di diritto pubblico a carattere nazionale. Tutela differenziata per l’agricoltura e per
tutte le altre attività.
Belgio: l’assicurazione infortuni sul lavoro fa parte delle
prestazioni sociali, la cui gestione è stata affidata ad assicuratori privati sotto la supervisione delle autorità pubbliche a partire dal 1903.
Norvegia: l’assicurazione infortuni sul lavoro è completamente privatizzata. Il profilo di copertura base è comunque definito per legge . Esiste comunque un legame con
il sistema pubblico in quanto l’assicurazione privata copre
soltanto le perdite pecuniari direttamente collegate all’infortunio. La misurazione dell’entità degli infortuni è standardizzata e parte delle prestazioni sono commisurate al
reddito.
Danimarca: la gestione dell’assicurazione infortuni sul lavoro avviene attraverso l’assicurazione privata. Opera comunque un sistema misto nel quale l’invalidità temporanea
è coperta dal sistema sanitario nazionale e l’invalidità permanente è coperta dalle assicurazioni private (gestiscono
la raccolta dei contributi e il pagamento delle prestazioni
Paesi Bassi: non esiste regime assicurativo separato per
i danni da lavoro. I Rischi professionali rientrano nell’as-
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QUALI SPAZI OPERATIVI PER LE COMPAGNIE PRIVATE DOPO LA RIFORMA DELL’INAIL?
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Dott. Federico Corradini
sicurazione generale per malattia e per l’assicurazione
invalidità.
bilità presso il soggetto pubblico e quello privato di rischi
infortunistici.
Portogallo: il sistema obbligatorio infortuni sul lavoro è gestito dal settore privato; alla Cassa nazionale di assicurazione contro le malattie professionali per le tecnopatie.
Ciò si può realizzare conservando un ruolo all’Inail - di autorità di vigilanza e prevenzione sul comparto, nonché di
fornitura dell’assicurazione minima obbligatoria - e creando per le imprese assicurative “l’assicurazione integrativa”
contro gli infortuni sul lavoro.
Regno Unito: affidata al Department of Social Security
(Ministero della Sicurezza Sociale) ed a un complesso sistema di Casse private.
Spagna: Affidata a un sistema pubblico integrato di sicurezza sociale e a mutue di datori di lavoro.
Svezia: opera un sistema misto nel quale una copertura
base è fornita dal servizio sanitario nazionale mentre il
sistema privato garantisce una copertura supplementare
attraverso polizze collettive sottoscritte dalle parti datoriali
e sindacali.
Un possibile scenario: il sistema misto.
Tutto ciò premesso, non si deve comunque ritenere incompatibile la prospettiva di un sistema dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro di tipo misto visti anche gli
esempi concreti che provengono da molti paesi Europei.
Già adesso molte imprese italiane hanno in essere rapporti assicurativi privati con riguardo alla cosiddetta “assicurazione contro la responsabilità civile”, quella, per intenderci, che copre i danni eventualmente derivanti a terzi
dall’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel periodo di massimo dibattimento sulla questione, la
stessa ANIA, in uno scritto del suo Presidente su “Il Sole
24 Ore”, aveva ammesso che l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro presenta talune specificità anche rispetto alle altre assicurazioni sociali:
● il “riconoscimento costituzionale” della tutela della salute del lavoratore;
● la commisurazione al “relativo rischio” della contribuzione degli imprenditori;
● l’importanza - in tale comparto - di concetti quali quelli
della “prevenzione” e della “riabilitazione degli infortunati”.
Tutti concetti, questi, non incompatibili con un sistema, per
l’appunto, “misto”, che veda la contemporanea assicura-
Si salvaguarderebbero così, probabilmente, i rispettivi
ruoli, senza negare pertanto al “privato” lo spazio che
merita, perseguendo l’obiettivo comune di migliorare un sistema - come quello dell’assicurazione del lavoratore con
un occhio sia alla libertà del mercato che, ovviamente,
alla tutela effettiva del cittadino che lavora.
Nemmeno la Commissione parlamentare, nel più volte citato documento, si è infatti lasciata andare alla più totale
intransigenza, ed ha anzi auspicato una “rivisitazione del
nostro sistema di tutela antinfortunistica”, accompagnata
da una “valutazione delle attuali ipotesi di espansione del
ruolo dell’Inail”.
Pertanto pur dichiarando con forza il nostro convincimento
che l’INAIL debba legittimamente continuare a svolgere il
suo ruolo nella società di assicurazione di Stato che offre
una tutela di base, anche se limitata, riteniamo altrettanto
opportuno che gli infortuni siano tutelati anche dalle Compagnie Assicuratrici in un regime di libera concorrenza.
A tal fine si potrebbe pensare sin da ora ad elaborare
un apposito prodotto assicurativo finalizzato ad integrare
e non sostituire la copertura obbligatoria che dovrà avere,
a nostro avviso, i seguenti requisiti:
● prevedere la copertura anche degli infortuni meno rilevanti, pur mantenendo piccole franchigie (3/5 punti)
che sono indispensabili per il contenimento del costo
per l’assicurato;
● possibilità di estendere la copertura anche agli eventi
che non abbiano stretta correlazione con l’attività lavorativa e ricomprendere tutti gli eventi che possano
avvenire nell’arco delle 24 ore;
● possibilità di completare l’offerta includendo altre prestazioni, come ad esempio garanzie relative al settore
delle malattie, della responsabilità civile per danni che
l’Assicurato o i suoi familiari possono causare a terzi,
dei furti, delle rapine e degli scippi che si possono
subire sia in casa che fuori;
● “modernizzare” la proposta con nuovi tipi di rimborsi
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spese e di servizi pensati ad hoc per questi soggetti:
rimborso delle spese legali per la tutela attiva dei propri diritti, rimborso delle spese per ovviare ad eventuali
danni estetici, rimborso delle spese per cure psicologiche sostenute a seguito di aggressione diretta alla
persona.
Per quanto riguarda i “servizi” si possono individuare prestazioni di “assistenza” e di “prevenzione”. Il nostro Gruppo dispone di una Compagnia specializzata (Unisalute)
che già svolge attività finalizzate alla sicurezza negli ambienti di lavoro (visite mediche ed accertamenti ex Legge
626) e tramite la propria Centrale Operativa può offrire
servizi di vario tipo come la consulenza medica anche telefonica, assistenza medica ed infermieristica domiciliare,
reperimento di una colf.
Questa nostra ulteriore proposta di contributo alle problematiche discusse in questi giorni può concretizzarsi in
tempi molto rapidi con la realizzazione di un prodotto
contenitore delle diverse idee che sono emerse da questa
mia esposizione.
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CHIUSURA DEI LAVORI
Sig. Franco Curioni - R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A. - Milano
Cari amici e colleghi,
come di consueto mi compete
l’onore e l’onere di chiudere
il nostro convegno. Mi preme
innanzitutto esprimere il mio
personale
apprezzamento
e, ne sono convinto, di tutti i
partecipanti per la competenza e la professionalità con le
quali tutti i relatori hanno analizzato ed approfondito i
temi a loro affidati. Mentre ascoltavo le prime relazioni
sono ritornato con la mente ed un po’ anche con il cuore
alle mie prime esperienze assicurative iniziate proprio nei
rami Rc ed infortuni. Mi pare che proprio in quest’ultimo
ramo le modificazioni tecniche e normative siano state
piuttosto timide e mi auguro davvero che anche questa nostra iniziativa possa dare un impulso al rilancio di
questo importante settore dei rami danni. Ritengo altresì
che, l’adeguamento alle direttive comunitarie ed un approfondimento delle esperienze internazionali costituisca
una seria opportunità di sviluppo per il nostro mercato.
Venendo invece alle recenti vicende del mercato statunitense che hanno evidenziato comportamenti anomali da
parte delle maggiori case d’intermediazione assicurativa
e riassicurativa debbo constatare, con un certo rincrescimento, che il disagio che sovente vi avevo rappresentato
si sta concretizzando in severe azioni giudiziarie. Ritengo che l’erogazione di contingency a favore dei broker
a la non infrequente “confusione” tra intermediazione assicurativa e riassicurativa avvilisca la professionalità delle
imprese assicurative e dei broker che intendono rispettare
la propria deontologia . Credo, che la Rib, nella propria
indipendenza dalle multinazionali e nel costante rispetto
delle regole, possa costituire un serio punto di riferimento
per il mercato italiano. Non vorrei apparirvi presuntuoso
ma credo davvero che meritiamo la vostra fiducia. Prima
di concludere intendo ringraziare Marta Perotti e lo staff
della Rib per l’insostituibile contributo dato anche all’organizzazione di questo convegno. Ringraziandovi per la
vostra partecipazione attenta e costruttiva vi porgo un caloroso saluto e un arrivederci al prossimo anno.
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OSPITI
ACE Insurance Company
Jeff Moghrabi
Sopabroker S.p.A.
Simona D’Isanto
A.N.R.A.-Associazione Nazionale di Risk Manager
e Responsabili Assicurazioni Aziendali
Roberto Bosco
Studio Cortivo
Paolo Cortivo
Studio Cortivo
Cristina Mazzarolo
Ala Assicurazioni S.p.A.
Carlo Zanetti
Studio Legale Morganti
David Morganti
ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Roberto Gussoni
Studio Legale Taurini & Hazan
Maurizio Hazan
ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Fabio Cerchiai
Studio Mastroroberto - Consulente Centrale Unipol
Luigi Mastroroberto
Arca Vita S.p.A.
Domenico Riitano
Studio Panzeri & Associati
Fausto Panzeri
Arch Re
Riccardo Nicolini
Swiss Reinsurance Company - Rappresentanza per l’Italia
Maurice Cox
Assicurazioni Generali S.p.A.
Adrian Bruno Trevisan
Top Class Insurance S.r.l.
Marco Fornari
Assicurazioni Generali S.p.A.
Dario Dalla Torre
Uni-Mat S.p.A.
Flavio Hannuna
Assicurazioni Generali S.p.A.
Simone Chini
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Piero Zambelli
Assicurazioni Generali S.p.A.
Maurizio Gottardi
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Federico Corradini
Assigeco S.r.l.
Osvaldo Rosa
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Cesare Caldarelli
Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.
Antonello Scaravilli
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Paolo Turni
Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.
Riccardo Lamperti
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Piero Angelo Parazzini
Aurora Assicurazioni S.p.A.
Gianluigi Valisi
Aurora Assicurazioni S.p.A.
Gianluigi Guzzi
Converium Italia
Claudio Ciabattini
R.I.B. S.p.A.
Franco Curioni
Daimler Chrysler - Servizi Assicurativi S.p.A.
Marcello Coletti
R.I.B. S.p.A.
Carlo Faina
Europ Assistance Italia S.p.A.
Piergiuseppe Scoglio
R.I.B. S.p.A.
Mirella Boldrini
Europ Assistance Italia S.p.A.
Gian Piero Profumi
R.I.B. S.p.A.
Paolo Calderone
Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Giorgio Avilia
R.I.B. S.p.A.
Emilio Pasanisi
FIP - Federazione Italiana Pallacanestro
Vittorio Smiroldo
R.I.B. S.p.A.
Luca Mallamaci
Generali Seguros - Delegação em Portugal
Josè Alves
R.I.B. S.p.A.
Marta Perotti
Gruppo Fondiaria - Sai
Leonardo Martorano
HDI Assicurazioni S.p.A.
Antonino Maddonni
INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A.
Alberto Mostosi
Itas Assicurazioni S.p.A.
Guido Tecilla
La Difesa - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sergio Borlenghi
Le Assicurazioni di Roma
Vittorio Bianco
Münchener Rück Italia S.p.A.
Paolo Ghirri
Münchener Rück Italia S.p.A.
Daniela Badano
Partner Re SA
David Preti
Sara Assicurazioni S.p.A.
Francesco D’Addato
Sara Assicurazioni S.p.A.
Santo Danzino
Sara Assicurazioni S.p.A.
Lando Senesi
Scor Italia S.p.A.
Stefano Lassa
Secura Belgian Re
Marco Sordoni
SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Bartolomeo Barberis
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Tommaso Montelli
Sopabroker S.p.A.
Alessandra Talarico
98 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 98
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NOTE
RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 99
Convegno RIB 2004.indb 99
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NOTE
100 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 100
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RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 101
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NOTE
102 - RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS
Convegno RIB 2004.indb 102
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RIB - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS - 103
Convegno RIB 2004.indb 103
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Convegno RIB 2004.indb 104
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