regolamento per lo svolgimento di tirocini, stage

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, STAGE,
ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO ED INTERNATO PRESSO LE
STRUTTURE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
(Approvato con deliberazione n. 4-3 OQ del "S&
II presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini obbligatori e facoltativi,
stage, attività di volpntariato di singoli e/o attraverso le associazioni di volontariato
operanti all'interno dell'azienda sanitaria, ed internato presso le strutture dell'ASL
Caserta per attività attinenti ai fini istituzionali dell'Ente.
DEFINIZIONI
Tirocinio
Periodo di addestramento pratico all'esercizio di un mestiere, di una professione, di
un'arte, di un'attività in genere, che viene compiuto da un principiante, da un allievo,
o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del
prescritto titolo di studio.
Tirocinante
è il soggetto che effettua l'esperienza di formazione in azienda. La durata del tirocinio,
definita in base al titolo di studio e alla tipologia, dovrà essere indicata nel progetto di
tirocinio.
Struttura ospitante
è la struttura aziendale che, a seguito della stipula di specifica convenzione tra l'ASL e
l'ente promotore, formalizza l'impegno ad ospitare per un determinato periodo di
tempo, un numero di tirocinanti stabilito nella medesima convenzione.
Struttura frequentata
è rU.O. dell'ASL ove avviene materialmente il tirocinio.
Convenzione
è il rapporto negoziale tra l'ente promotore e l'ASL che definisce in maniera chiara le
condizioni e le regole del rapporto di tirocinio e che deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascun soggetto coinvolto.
L'ente promotore si impegna a trasmettere copia della convenzione e di ciascun
progetto formativo ai soggetti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Il progetto formativo
è il documento che definisce gli obiettivi e compiti dei soggetti coinvolti nel rapporto di
tirocinio (ente promotore, azienda ospitante e tirocinante). In esso vengono indicati gli
obiettivi del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle
capacità/conoscenze che si intendono acquisire al termine dell'esperienza.
ARTICOLO 1
TIROCINIO OBBLIGATORIO:
II tirocinio obbligatorio può essere-'
- previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi durante il corso di
studio (pre- laurea);
- previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi al termine del
corso di studio (post • laurea)
- finalizzati all'espletamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione
II tirocinio può essere attivato solo per le discipline attinenti ai fini istituzionali
delTASL.
1.1 Attivazione
L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto
promotore predisposta dall'U.O.C. Affari Generali, previo eventuale parere espresso
dai Servizi e/o Strutture di riferimento o dal Servizio GRU.
Al tirocinio obbligatorio possono essere ammessi laureati e/o studenti di istituti, enti e
associazioni riconosciuti, scuole professionali, università, scuole di specializzazione
ecc. per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio o stage, per lo
svolgimento del quale vengono stipulate apposite convenzioni tra gli enti/istituti
richiedenti e l'azienda, da svolgersi nell'ambito delle diverse strutture sanitarie resesi
disponibili per attività attinenti ai fini istituzionali dell'ASL.
1.2 Modalità di ammissione
In virtù della convenzione stipulata, il tirocinante contatterà il Servizio Affari
Generali per l'assegnazione della sede del tirocinio ove consegnerà'
- DOMANDA DELLA SCUOLA convenzionata sulla quale dovrà essere indicato il
nominativo dell'allievo, la struttura che intende frequentare e il nominativo del tutor
che si è reso disponibile a seguire il tirocinante;
- COPIA DEL PROGETTO FORMATIVO compilato con il tutor aziendale prescelto e
che sarà firmato, per l'azienda, dal responsabile dell'Unità Operativa ospitante.
1.3 Autorizzazione alla frequenza
La frequenza è autorizzata dal Responsabile dell'U.O.C. ospitante ed è subordinata
alla presentazione di:
- polizza assicurativa per infortuni sul luogo di lavoro e responsabilità civile verso
terzi;
1.4 Svolgimento e durata
La durata del tirocinio è limitata al periodo e alle ore indicate dalla
università/ente/scuola richiedente, nel numero dei posti concordati nella convenzione
di riferimentoila presenza al tirocinio e le attività svolte verranno giornalmente
documentate su apposito libretto, ove previsto, o su foglio firma, controfirmato dal
tutor,'
1.5 Diritti e obblighi
II tirocinante è tenuto a'
1. attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura,"
2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e
salute sui
luoghi di lavoro!
3. rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni
venuti a
sua conoscenza.
I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia
decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente né possono
firmare alcun atto ufficiale dell'Azienda.
1.6 Responsabile del tirocinio e competenze tutor
Responsabile dell'attività di tirocinio è il Dirigente responsabile della struttura
frequentata.
Per ogni tirocinante è nominato un tutor, dipendente di ruolo nella qualifica richiesta
con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella qualifica, iscritto al relativo albo
professionale ove previsto, che svolge la sua attività a titolo gratuito ed in orario di
servizio;
II tutor svolge l'attività di guida, programmazione e supervisione dell'attività di
tirocinio, secondo il progetto concordato con il tirocinante;
II tutor, al termine del tirocinio, redige apposita relazione relativa agli aspetti
formativi e di apprendimento del tirocinante, ove richiesto.
1.7 Certificazioni finali
Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura ospitante, previa acquisizione
di una attestazione finale dell'attività svolta da parte del responsabile dell'U.O.
frequentata, è autorizzato a rilasciare la necessaria certificazione, ovvero a compilare
l'apposito libretto, ove previsto.
1.8 Oneri economici
L'attività di tirocinio/stage autorizzata non costituisce rapporto di lavoro, ed è senza
onere economico a carico della Asl Caserta, anche per le visite ed esami ritenuti
necessari alla frequenza.
ARTICOLO 2
TIROCINIO FACOLTATIVO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
II tirocinio/stage di formazione e di orientamento, così come previsto daH'art.18 della
L.24/06/97, n. 196 e dal DM 25/03/98, n. 142 e dalla direttiva n. 2 del 01/08/2005 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, è un
periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro, finalizzato
a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte
professionali a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
I tirocini/stage facoltativi sono attivati tramite convenzione, predisposta dal Servizio
Affari Generali, tra il soggetto promotore e la ASL.
2.1 Limiti numerici
La ASL, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, può ospitare
tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art.l del D.M. 25 marzo 1998 n.142.
2.2 Soggetti coinvolti
Ente promotore è la struttura che gestisce Finterò processo di tirocinio, dall'attivazione
alla valutazione finale.
Possono promuovere tirocini formativi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i seguenti soggetti, così come
individuati dalTart.2 del DM 142/98, attuativo delTart.18 L. 196/97:
1) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1
della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni,
individuate dalle leggi regionali;
2) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al
rilascio di titoli accademici!
3) provveditorati agli studi»*
4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento!
5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o
la provincia competente, ovvero accreditati al sensi dell'articolo 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196;
6) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti;
7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati
dalla regione.
Possono inoltre promuovere tirocini formativi istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse dalle precedenti, previa autorizzazione della regione
competente.
Ad ogni tirocinante, l'ente promotore assegna un tutor aziendale con compiti didattico
organizzativi di verifica e monitoraggio del rispetto del progetto formativo e con il
ruolo di garante della legittimità, dell'equità e del rispetto delle norme e della durata
de tirocinio.
La struttura ospitante deve nominare un tutor aziendale quale referente del
tirocinante in azienda" si tratta di un dipendente nominato prima dell'avvio del
tirocinio con la funzione di organizzare il percorso formativo, favorire l'integrazione del
tirocinante con l'organizzazione e fissare, consolidare e rinforzare il conseguimento
dell'obiettivo formativo del tirocinio.
Obblighi della struttura ospitante sono:
• garantire al tirocinante la formazione e I1 affiancamelo necessari al buon esito del
tirocinio;
- consentire al tutor dell'ente promotore di verificare l'andamento dell'esperienza in
azienda;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia antinfortunistica ed
igiene,"
- comunicare tempestivamente all'ente promotore qualsiasi incidente accada al
tirocinante.
Durante il periodo di permanenza in azienda, il tirocinante deve svolgere le attività
previste dal progetto formativo, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, mantenere la riservatezza sui dati di cui viene a
conoscenza, seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per problemi di
tipo organizzativo o altro.
2.3 Progetto formativo.
Il progetto formativo deve essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti* responsabile
dell'ente promotore, tirocinante e responsabile dell'azienda ospitante.
Nel progetto devono essere definiti i seguenti elementi• Identificativi del tirocinante
• Nominativi dei tutor (dell'ente promotore e dell'azienda ospitante)
- Obiettivi e modalità di svolgimento del percorso formativo
* Aspetti organizzativi (durata e periodo di svolgimento, orari, sede settore aziendale
di inserimento ed eventuali sospensioni previste)
• Estremi delle polizze assicurative INAIL e della responsabilità civile verso terzi,
stipulate dall'Ente promotore.
Ogni proposta di convenzione per tirocinio viene inviata dalla Direzione Generale ai
responsabili delle strutture interessate che devono esprimere parere in merito. La
disponibilità ad accogliere tirocinanti deve essere dichiarata prima della stipula della
convenzione.
La convenzione ha valore di autorizzazione generale e consente l'accoglimento dei
tirocinanti in ambito aziendale.
Il conseguente progetto di orientamento individuale assume la valenza di
autorizzazione nominativa al tirocinio in quanto documento conseguente ad un atto
aziendale ed esaustivo degli elementi autorizzatoli; il progetto, infatti, definisce
contenuti, tempi, calendario e modalità di realizzazione del tirocinio ed indica i
nominativi, oltre che del tirocinante, anche del tutor e del responsabile incaricato di
seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.
I tirocinanti, a qualsiasi titolo presenti in ambito aziendale, devono essere assicurati
per la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni che possono arrecare ad
altri o al patrimonio dell'azienda, e contro gli infortuni sul lavoro.
A tale proposito, l'ente promotore della convenzione garantisce che il tirocinante
usufruisce di un'assicurazione idonea a ricoprire tutti i rischi.
II progetto di tirocinio, completo dei dati e sottoscritto dalle parti, deve essere
conservato agli atti, presso la struttura che ha accolto il tirocinante e, in copia, presso
l'ufficio formazione.
L'eventuale attestazione al termine del tirocinio è a cura del responsabile della
struttura.
2.4 Durata
II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 25/03/98, n. 142,
ha durata massima differente in base alla condizione scolastica e occupazionale del
tirocinante 'i) non superiore a quattro mesi per studenti della scuola secondaria;
5
2) non superiore a sei mesi in caso di allievi degli istituti professionali o di corsi di
formazione professionale;
3) non superiore a sei mesi in caso di lavoratori disoccupati, compresi quelli iscritti
alle liste di mobilità.'non superiore a dodici mesi per studenti universitari o
allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei
diciotto mesi successivi al termine degli studii
4) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, ai sensi del comma
1 dell'euri. 4 della L. 08/11/91, n, 38 K
5) non superiore a ventiquattro mesi per soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti temporali non si tiene conto di eventuali periodi dedicati al
servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel
presente articolo e per una volta sola.
2.5 Contributo economico
L'attivazione del tirocinio è subordinato al versamento, da parte del soggetto
proponente, del seguente contributo economico:
a) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per un corso di 450 ore di tirocinio per classi
di 20 allievi;
b) € 1.000,00 (mille/00) per un corso di 150 ore di tirocinio per classi di 20 allievi;
e) € 650,00 (seicentocinquanta/00) per un corso di 100 ore per classi di 20 allievi.
Tale contributo è rapportato al numero di allievi in tirocinio e deve essere versato,
tramite bonifico bancario, al Tesoriere dell'ASL prima dell'inizio del tirocinio.
Sono esonerati dal versamento del contributo economico gli Istituti pubblici Statali i
cui corsi di formazione e/o aggiornamento noii prevedono rette a carico degli allievi.
ARTICOLO 3
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Per attività di volontariato si intende quella prestata, ai sensi della L. n, 266/91, in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui si fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le attività tipiche di volontariato, sono attività di supporto morale e sociale e/o
riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente e non sono soggette
ad alcuna delle disposizioni previste in materia di normativa occupazionale.
L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo; deve garantire il rispetto dei
diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie
in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato di appartenenza.
Le attività di volontariato, oggetto del presente regolamento, non riguardano funzioni
di educazione sanitaria e di offerta gratuita di prestazioni diagnostiche/terapeutiche
che devono, pertanto, formare oggetto di specifica convenzione.
3.1 Tipologia di associazioni di volontario
E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al
fine di svolgere le attività di cui all'art. 2 della legge 266/91, che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
r/L
6
Le organizzazioni per essere ammesse a svolgere le attività di volontariato all'interno
delle strutture aziendali devono'
a. Essere costituite ai sensi dell'art. 3 della L. n. 266 del 11/08/1991;
b. Essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la
Regione Campania;
Le organizzazioni di volontariato stipulano con la ASL apposita convenzione che deve
contenere le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.
3.2 Modalità di erogazione delle prestazioni di volontariato
a) Le prestazioni di volontariato possono essere erogate tramite organizzazioni di
volontariato, in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato ed essere
caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese attività
estemporanee.
b) Nelle prestazioni deve esistere correlazione tra le capacità professionali, attitudinali
ed umane dell'operatore e la prestazione da erogare.
e) II volontario dovrà svolgere esclusivamente attività di carattere non sanitario ai
pazienti. Non può esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle
competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato e deve
garantire il diritto alla riservatezza al cittadino e la non interferenza nelle scelte
professionali degli operatori sanitari.
d) II volontario dovrà operare esclusivamente nel settore di intervento per il quale
l'organizzazione di volontariato ha ottenuto l'iscrizione; in particolare, il singolo
volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni affidategli.
e) La durata massima del periodo di attività di volontariato è fissata in sei mesi, con
eventuale rinnovo, per ulteriori sei mesi, a seguito di domanda del rappresentante
legale dell'Associazione di volontariato, da presentarsi 15 giorni prima della scadenza,
fi L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori.
g) L'organizzazione di volontariato, tramite il legale rappresentante, sottopone al
Dirigente della struttura ospitante, la proposta dettagliata del progetto da svolgere,
indicando gli orari di frequenza ed i nomi dei volontari ( iscritti da almeno sei mesi
all'associazione; tale tempo è richiesto per assicurare una piena integrazione con la
realtà associativa, attraverso l'integrazione con gli altri volontari e la partecipazione
concreta alle attività legate agli scopi associativi).
h) II progetto deve essere autorizzato dal Dirigente della struttura ospitante e dal
Dirigente dell* U.O. presso la quale si svolgerà l'attività di volontariato.
i) II volontario deve essere immediatamente riconoscibile rispetto al resto del
personale operante nelle strutture presso le quali presta la propria attività; a tale
proposito, il volontario deve esibire apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato
dall'organizzazione
di appartenenza,
in
cui sia
riportata
la
denominazione
dell'organizzazione, la dicitura di "volontario".
k) La presenza del volontario presso TU.O. sarà accertata mediante un registro
presenze sul quale il volontario dovrà indicare, di volta in volta, la data l'ora di entrata
e di uscita ed apporre la propria firma.
1) L'organizzazione di volontariato è tenuta a vigilare costantemente sul rispetto delle
regole comportamentali.
3.4 Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni
Ogni volontario è tenuto"
• al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti
• ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del
volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa
contribuire al buon andamento del servizio
• ad osservare il segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel
corso delle attività svolte ed improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e
riservatezza
• a rispettare le disposizioni impartite dai responsabili delle UU.OO. e/o dalla
Direzione della struttura, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il
massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del
servizio
• ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso TU.O. frequentata un
efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei
confronti dei pazienti
• ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell'azienda
• apporre la firma di presenza nell'apposito registro
• rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i
regolamenti interni all'azienda
• tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell'azienda
II mancato rispetto dei summenzionati obblighi comportamentali da parte dei
volontari potrà determinare il divieto di accesso degli stessi alle strutture dell'azienda,
fatte salve le segnalazioni all'Autorità giudiziaria per eventuali comportamenti
penalmente rilevanti.
3.5 Verifica e controlli delle attività di volontariato
II Dirigente della U.O. di inserimento provvede alla individuazione di un tutor
all'interno della propria unità.
La Direzione Generale, tramite il proprio Dirigente delegato, potrà accertare,
concordando tempi e modalità con il rappresentante legale dell'organizzazione di
volontariato (o un suo delegato), il regolare svolgimento e la qualità del servizio
oggetto della convenzione stipulata, al fine di verificarne i risultati.
3.6 Sospensione del volontario
Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente
Regolamento, il Dirigente dell'U.O. frequentata provvede a contattare il responsabile
dell'organizzazione di volontariato per concordare l'eventuale allontanamento del
volontario e dandone comunicazione alla Direzione della struttura.
Nel caso emergano elementi di gravita tali da determinare la sospensione del
volontario, il Direttore Generale invierà formale e motivata lettera al
Presidente/legale rappresentante dell'organizzazione e il volontario non potrà più
avere accesso alle strutture aziendali in qualità di volontario.
3.7 Attestati di frequenza
Su richiesta dell'interessato, la frequenza, di cui al presente regolamento, sarà oggetto
di certificazione a cura del Dirigente della struttura ospitante, con indicazione della
durata e del carico orario.
3.8 Adempimenti normativi
La ASL assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. che riunisce e armonizza le
disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
ARTICOLO 4
INTERNATO
Nell'ambito dei servizi sanitari, può essere previsto lo svolgimento di stage finalizzato
alla redazione di tesi (internato).
La domanda per internato, inoltrata dallo studente, deve riportare:
- la durata^ fino alla conclusione della tesi (in tal caso, il termine sarà indicato dallo
studente)
- la copertura assicurativa : gli oneri sono a carico dello studente
- la struttura aziendale presso la quale intende svolgere l'internato
Anche per questa fattispecie, la struttura aziendale ospitante dovrà individuare un
tutor che affiancherà lo studente per tutta la durata dello stage.
La decisione di ammissione allo stage per lo svolgimento di tesi deve essere adottata
con nulla-osta del Direttore di macrostruttura, previo parere del Direttore di U.O. e
autorizzazione del Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo, con provvedimento
formale.
ARTICOLO 5
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
II Dirigente di altra ASL e/o A.O. è ammesso a svolgere presso le strutture di questa
Azienda le ore di aggiornamento professionale, previo nulla osta dell'Azienda di
appartenenza.
E' ammessa la frequenza volontaria prestata singolarmente ai soli fini
dell'apprendimento e dell'aggiornamento professionale. Detta frequenza volontaria
deve essere autorizzata dal Direttore Generale.
Le frequenze per aggiornamento professionale e/o per apprendimento sono consentite
solo per le discipline attinenti ai fini istituzionali dell*ASL.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 del presente
regolamento.
ARTICOLO 6
NORMA FINALE
E1 fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/ nulla-osta,
rilasciare attestazioni/certificazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate
nel presente regolamento. Qualora detta disposizione non venga ottemperata, la
Direzione Generale intraprenderà una azione di richiamo/diffida.
L'Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed
integrazioni che riterrà opportune o necessarie.
Il presente regolamento non si applica ai tirocini relativi alle scuole di specializzazione
universitaria in materia sanitaria e ai tirocini relativi alle professioni sanitarie.
Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto con il
presente regolamento.
10
Mod. A
Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Via Unità Italiana 28 -81100 CASERTA
Al Dr.
Alla Scuola /Istituto/Ente
Prot.
E p.c.al Servizio Affari Generali
Oggetto: Autorizzazione alla frequenza per Tirocinio obbligatorio/facoltativo ex artt.l e 2 del
Regolamento.
• Tirocinio Pre Lauream triennale
•
"
Pre Lauream quinquennale
•
"
Posi Lauream triennale
•
"
Post Lauream quinquennale (primo/secondo semestre)
•
"
Abilitaz. alla professione/ Master/ Stage di 1° e 11° livello
(barrare la voce che interessa)
(richiesta del
prot
)
In riferimento
alla richiesta in oggetto, vista la Convenzione in atto tra
ASLCE
e
, di cui alla Delibera N.
del
* ed in
esecuzione del vigente Regolamento approvato con delibera n. 1588 del 30/11/2012, si comunica
che la S.V. è stata autorizzata ad effettuare TIROCINIO pratico annuale (ore
) senza
affidamento di mansioni di servizio presso la U.O./Dip/Servizio
Struttura
(P.O./D.S./DIP.S.M.)
• Pre Lauream -corso
• Post Lauream per i laureati in
per la durata di
.
• Per Abilitazione alla professione/Master/Stage in
per un periodo di
La S.V. dovrà attenersi alle disposizioni generali della struttura, rispettare le modalità e le
procedure operative concordate e rispondere della propria attività al responsabile della stessa.
In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico deontologiche da parte della
S.V., la struttura potrà proporre provvedimenti di sospensione o di revoca dell' autorizzazione. Di
ogni provvedimento adottato, sarà data immediata e motivata comunicazione ali' Ente che ha
ritenuto la necessità del tirocinio.
L' inizio della frequenza dovrà avvenire entro un mese dalla data di autorizzazione, salvo casi
comprovati di forza maggiore e, in caso negativo, la S.V. sarà considerata rinunciataria.
II Tutor
II Direttore del P.O./Dip./Distretto/U.O.
Riportare obbl. estremi della Delibera di stipula della Convenzione.
Mod.B
Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Via Unità Italiana 28 - 81100 CASERTA
Prot.
Al Sig.Dr.
. Al Resp. UO/Serv/Dip_
E p.c al Servizio Affari Generali
Oggetto: Autorizzazione
alla
B
Frequenza Volontaria per aggiornamento
» Rinnovo frequenza Volontaria
(richiesta del
prot
)
In riferimento alla richiesta in oggetto ed in esecuzione del vigente Regolamento approvato con
la delibera n. 1588 del 30/11/2012 si comunica che la S.V. è stata autorizzata ad effettuare
Frequenza Volontaria senza affidamento di mansioni di servizio presso la U.O./Dip/Servizio
Struttura (P.O./D.S..)
•
•
Per un periodo di mesi sei
Per un ulteriore periodo di mesi sei, avendo già frequentato l'U.O.
La S.V. dovrà attenersi alle disposizioni generali della struttura, rispettare le modalità e le
procedure operative concordate e rispondere della propria attività al responsabile della stessa.
In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico deontologiche da parte della
S.V., la struttura potrà proporre provvedimenti di sospensione o di revoca dell' autorizzazione. Di
ogni provvedimento adottato, sarà data immediata e motivata comunicazione ali' Ente che ha
ritenuto la necessità del tirocinio.
L' inizio della frequenza dovrà avvenire entro un mese dalla data di autorizzazione, salvo casi
comprovati di forza maggiore e, in caso negativo, la S.V. sarà considerata rinunciataria.
Il Direttore del P.O./Distretto/U.O./Dipart.
IL DIRETTORE GENERALE
Mod,.
Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE CE '.
via Unità Italiana 28-81100 CASERTA
Prot n.
.Caserta
U.O./Serv.
Struttura (P.O./D.S./Dip. Prev)
Oggetto: Attestato di
0
Tirocinio obbligatorio/facoltativo
0
Frequenza volontaria
Vista l'istanza dell'interessai
e sulla base degli atti
che J_ Sig./Dott._
nato/a il
alia via
a
e residente in
.
ha effettuato Tirocinio Pratico/
Frequenza Volontaria presso la U.O. /il Servizio
di questa ASL CE/1 dal
autorizzazione a
_
al
del
-
per n°
.
Si rilascia, a richiesta dell'interessato ed in carta libera, in n.
E Tutor designato
II Responsabile della Struttura/Servizio
ore, a seguito
originale/i.