Tabella 12 - Valore massimo consentito di esposizione diretta della

1. ------IND- 2014 0644 CZ- IT- ------ 20150114 --- --- PROJET
Progetto di
DECRETO GOVERNATIVO
del ....... 2014
concernente la tutela della salute dalle radiazioni non ionizzanti
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, della legge n. 258/2000 sulla tutela della salute pubblica e di modifica di talune leggi collegate, ai fini
dell'attuazione degli articoli 35 paragrafo 2, e 36, della presente legge, ai sensi dell'articolo 21, punto (a), della legge n. 309/2006 che sancisce
ulteriori requisiti sanitari e di sicurezza sul lavoro per i dipendenti e garantisce la tutela della salute e della sicurezza nel corso di attività o servizi
prestati al di fuori dei rapporti di lavoro dipendente (legge a garanzia di condizioni aggiuntive per la salute e la sicurezza sul lavoro), ai fini
dell'attuazione degli articoli 6, paragrafo 2, e 7 della presente legge – quale modificata – nonché ai fini dell'attuazione della legge n. 262/2006
(Codice del lavoro), quale modificata, il governo decreta quanto segue:
OGGETTO DELLA NORMATIVA
Articolo 1
Il presente decreto recepisce la normativa dell'Unione europea in materia 1 e sancisce quanto segue:
a) i valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti (in prosieguo "i valori massimi ammissibili") nella banda di frequenze dagli 0
agli 1,7.1015 Hz per i lavoratori dipendenti e le persone fisiche in un ambiente condiviso (in prosieguo "altra/e persona/e"), il modo in cui
esse dovrebbero essere accertate, la valutazione dell'esposizione, il grado minimo di informazioni sulla tutela della salute, nonché il grado
minimo delle misure di tutela della salute dei dipendenti,
b) le specifiche della documentazione tecnica per i laser, che ne garantiscano il funzionamento,
1)
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga
la direttiva 2004/40/CE.
-2-
c) nonché la segnalazione, con un avviso, dei luoghi dove possa aver luogo un'esposizione dei lavoratori dipendenti o di altre persone superiore
ai valori massimi ammissibili, nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,7 1015 Hz.
Articolo 2
(1) Il presente progetto di decreto governativo non vige per i pazienti esposti a radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze dagli 0 agli
1,7 1015 Hz mentre ricevono servizi sanitari.
(2) Il presente decreto non vige per i consumatori esposti, coscientemente e volontariamente, a radiazioni non ionizzanti superiori ai valori
massimi ammissibili nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,7 1015 Hz, durante l'utilizzo di speciali dispositivi per la cura del corpo.
(3) Il presente decreto non vige per rischi collegati alla sollecitazione termica a lungo termine di un organismo, collegata all'esposizione a
radiazioni infrarosse incoerenti nella banda di frequenze dai 3.1011 ai 1014 Hz; inoltre, esso non vige per il rischio collegato al toccare conduttori
con tensione superiore alla tensione di contatto sicura.
Articolo 3
Ai fini del presente decreto governativo, vigono le seguenti definizioni:
a) radiazioni non ionizzanti: radiazioni e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici statici – nonché campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo – provenienti da sorgenti artificiali, con frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz;
b) radiazioni ottiche: radiazioni provenienti da sorgenti artificiali – nella banda di frequenze dai 3.1011agli 1,7.1015 Hz – corrispondenti a
lunghezze d'onda da 180 nm a 1 mm;
c) radiazioni coerenti: radiazioni ottiche generate tramite l'emissione stimolata, aventi una fase e una frequenza chiaramente definite; le
radiazioni emesse da un laser sono coerenti; le radiazioni incoerenti sono radiazioni ottiche che si producono mediante l'emissione spontanea
di radiazioni;
d) laser: qualunque dispositivo modificabile al fine di generare o amplificare le radiazioni elettromagnetiche sulla banda di lunghezze d'onda
delle radiazioni ottiche, mediante un processo di emissione stimolata controllata;
e) valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti: valori limite direttamente fondati sugli effetti dimostrati per la salute e sulle
informazioni relative ai loro effetti biologici; se non si superano tali valori, si garantisce la protezione del dipendente o di altra persona
esposta alle radiazioni non ionizzanti da tutti gli effetti noti, biofisici e indiretti, di un campo elettromagnetico;
f) valori di riferimento: valori di grandezza dei parametri – misurati direttamente – delle radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze
dagli 0 ai 3.1011 Hz (che sono l'intensità del campo elettrico, l'induzione magnetica, la densità di flusso delle radiazioni e la corrente di
contatto), utilizzati per dimostrare con maggior facilità il non superamento dei valori massimi ammissibili.
-3-
Articolo 4
Determinazione dell'esposizione dei dipendenti e di altre persone alle radiazioni non ionizzanti
(1) L'esposizione alle radiazioni non ionizzanti si determina mediante il calcolo o la misurazione dell'intensità modificata di un campo
elettrico, indotto nel corpo della persona esposta, della potenza in uscita assorbita nel corpo di tale persona, del flusso delle radiazioni e della
densità spettrale delle stesse, dell'intensità del campo elettrico, dell'induzione magnetica, della densità del flusso di irradiazione o della corrente
di contatto.
(2) Qualora non si superino i valori di riferimento, ciò garantisce che non si è avuto un superamento dei valori massimi ammissibili delle
radiazioni non ionizzanti. Qualora il confronto dei valori, calcolati o misurati, delle quantità del caso denoti che si stanno superando i valori di
riferimento, si deve dimostrare – mediante il calcolo o la misurazione – che non si avrà superamento dei valori massimi ammissibili.
(3) Nel confrontare l'esposizione di un dipendente o di altra persona con i valori massimi ammissibili o con i valori di riferimento, si include
l'incertezza originata dagli errori di calcolo, dalle approssimazioni del modello teorico o dagli errori di misurazione dello strumento utilizzato
(nonché dalle condizioni di misurazione) come segue:
a) qualora l'errore relativo medio del calcolo o della misurazione della quantità del caso sia inferiore a 1 dB o al 12,5 % (per le intensità dei
campi) e al 25 % (per le quantità di potenza), si considera non superato il valore massimo ammissibile o il valore di riferimento qualora il
valore calcolato o misurato sia uguale o inferiore al valore massimo ammissibile o al valore di riferimento stesso;
b) qualora l'errore medio relativo della quantità determinata sia superiore a 1 dB, si considera non superato il valore massimo ammissibile o il
valore di riferimento, qualora il valore, calcolato o misurato, della quantità del caso sia inferiore al valore massimo ammissibile o al valore di
riferimento stesso diminuito della quantità di decibel della quale l'errore relativo medio supera 1 dB.
(4) I valori massimi ammissibili e i valori di riferimento sono stabiliti agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto.
Articolo 5
Valutazione dell'esposizione di un dipendente e di altra persona alle radiazioni non ionizzanti
-4-
(1) Nella valutazione dell'esposizione di un lavoratore dipendente e di altra persona alle radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze
dagli 0 agli 1,71015 Hz si tiene conto in primo luogo, unitamente ai valori massimi ammissibili di suddette radiazioni non ionizzanti e dei valori
di riferimento, di quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)
gli effetti biofisici diretti;
l'intensità delle radiazioni, lo spettro delle frequenze, la durata e il tipo dell'esposizione;
l'esposizione a campi e radiazioni con frequenze varie e l'esposizione a molteplici sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura che produce le radiazioni non ionizzanti, compresa la classificazione dei laser;
gli effetti biofisici indiretti quali:
1. l'interferenza con dispositivi e attrezzature elettroniche, compresi gli stimolatori cardiaci e altri strumenti medici elettronici;
2. i rischi collegati all'eiezione di oggetti ferromagnetici causata da un campo magnetico statico, con induzione magnetica superiore ai 3
mT;
3. il pericolo di incendio dei detonatori a controllo elettrico (detonatori elettrici);
4. le fiamme e le esplosioni dovute all'incendio dei materiali combustibili causato dalle attrezzature ottiche, dalle scintille prodotte dalla
corrente di contatto o dallo scarico di scintille;
5. i rischi collegati alle interazioni fra le attrezzature ottiche e le sostanze chimiche con effetti fotosensibilizzanti, oppure
6. i rischi collegati al temporaneo abbaglio provocato dalle attrezzature ottiche.
(2) Nella valutazione dell'esposizione di un dipendente alle radiazioni non ionizzanti, si tiene altresì conto di quanto segue:
a) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei dipendenti esposti al pericolo nello specifico: in particolare, dei dipendenti con strumenti
sanitari elettronici impiantati e delle dipendenti in stato di gravidanza;
b) le informazioni ottenute da un fornitore di servizi di medicina del lavoro nel corso della regolare vigilanza sul luogo di lavoro, concentrate
sulla determinazione e valutazione dei fattori di rischio.
Articolo 6
Portata minima delle misure di tutela della salute dei dipendenti che operino con radiazioni non ionizzanti
(1) Qualora la valutazione dell'esposizione denoti che un dipendente è esposto (o potrebbe essere esposto) a radiazioni non ionizzanti che
superino i valori massimi ammissibili, devono essere in special modo adottate le seguenti misure a tutela della sua salute:
-5-
a) stabilire una procedura operativa che riduca il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici;
b) garantire un'organizzazione del luogo di lavoro tale da limitare l'esposizione del dipendente ai campi elettromagnetici;
(2) I laser di classe 3B e 4 sono dotati di indicatori di funzionamento, luminosi o acustici. I segnali luminosi sono progettati in maniera da
entrare in funzione non appena siano state collegate le alimentazioni. Il colore dei segnali luminosi deve essere scelto in maniera da renderne la
luce visibile anche attraverso gli occhiali protettivi.
(3) I laser di classe 3B e 4 sono protetti dall'accensione da parte di persone non autorizzate. I locali previsti per il funzionamento di tali laser
sono muniti di segnaletica di sicurezza relativa alle radiazioni laser e che vieti l'accesso alle persone non autorizzate. Se possibile, considerata la
direzione in cui è utilizzato il laser, si rimuovono dal percorso del fascio tutti gli oggetti da cui potrebbero partire riflessioni incontrollate del
fascio stesso. Questo termina su un'area-bersaglio opaca, a basso coefficiente di riflessione. Qualora sia impossibile disporre i fasci in modo che
non colpiscano le vetrate delle finestre, queste ultime sono coperte di un materiale che risulti opaco alla lunghezza d'onda utilizzata. Per i laser a
impulsi, si garantisce lo scarico dell'energia accumulata in un punto di carico nel momento in cui si disconnette la sorgente di energia elettrica.
Articolo 7
Portata minima delle informazioni fornite a un dipendente ai fini della tutela della salute sul lavoro
Prima dell'inizio di operazioni che comportino l'esposizione a radiazioni non ionizzanti, nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz, il
datore di lavoro fornisce al dipendente informazioni inerenti:
a) ai valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti, al modo in cui gli stessi si possono determinare, nonché agli eventuali rischi
derivanti dal loro superamento;
b) agli effetti diretti e indiretti sulla salute;
c) al modo in cui riconoscere e denunciare gli effetti nocivi;
d) alle procedure operative adottate;
e) alle misure di tutela della salute sul lavoro adottate, nonché
f) al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale.
Articolo 8
-6-
Contenuti della documentazione tecnica sulle informazioni necessarie alla tutela della salute nell'utilizzo dei laser
A ciascun laser deve essere acclusa la corrispondente documentazione tecnica, che contenga le seguenti informazioni:
a) la lunghezza d'onda delle radiazioni laser e il tipo di ambiente in cui sia attivo il laser stesso; per i laser che emettano radiazioni a lunghezze
d'onda multiple, sono elencate tutte le lunghezze d'onda emesse;
b) la modalità di generazione delle radiazioni laser: continua, a impulsi o a impulsi ad alta frequenza di ripetizione;
c) il diametro del fascio laser all'uscita del laser stesso; inoltre, per un fascio convergente, il minor diametro dello stesso;
d) per i laser che generino radiazioni
1. in modalità continua, il flusso radiante massimo;
2. in modalità a impulsi, l'energia radiante presente in un impulso, la durata più breve e quella più lunga degli impulsi, la frequenza più
elevata e quella più ridotta di ripetizione degli impulsi;
3. in modalità a impulsi ad alta frequenza di ripetizione, le informazioni di cui al punto 2, unitamente al massimo flusso medio radiante che
promana dall'attrezzatura;
e) la classificazione del laser ai sensi di una norma tecnica ceca, che disciplina la sicurezza delle attrezzature laser 2,
f) un manuale di istruzioni, un manuale di manutenzione (se necessario), avvertenze importanti: ad esempio, che mettano in guardia dalla
rimozione delle calotte di protezione (per i laser che ne siano provvisti) o si riferiscano ai pericoli derivanti dall'osservazione dei fasci con
ausili ottici;
g) il numero di matricola e l'anno di costruzione del laser, la ragione sociale o il nome e l'indirizzo del costruttore (nel caso di una società),
oppure il nome (o i nomi), il cognome o la ragione sociale e la sede dei locali di attività economica (nel caso di una persona fisica);
h) le informazioni inerenti ai fattori diversi dalle radiazioni, che si verifichino durante il funzionamento del laser e possano sortire un effetto
negativo sulle condizioni di lavoro o sulla salute; inoltre
i) nel caso dei laser di classe 4, un manuale di montaggio e di installazione comprensivo dei requisiti strutturali e di spazio.
Articolo 9
Segnaletica di sicurezza
(1) I laser della classe 2 e delle classi superiori sono provvisti di un'etichetta segnaletica di sicurezza e di un avvertimento testuale
corrispondenti alla classe del laser del caso2.
2)
Articolo 4a della legge n. 22/1997, concernente i requisiti tecnici dei prodotti e le modifiche e variazioni di talune leggi, quale modificata. Norma ČSN EN 60825-1:2007.
-7(2) I luoghi dove si potrebbero superare i valori massimi ammissibili nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz devono disporre di
segnali di sicurezza conformi a diverse normative3, nonché di segnali di divieto d'accesso alle persone non autorizzate.
(3) I luoghi dove si superino i valori di riferimento delle radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze dagli 0 ai 300 Hz devono
disporre di un segnale di sicurezza che avverta degli eventuali rischi le persone che fanno uso di stimolatori cardiaci.
Articolo 10
Disposizioni abrogative
È abrogato quanto segue:
1. Il decreto governativo n. 1/2008 concernente la tutela della salute dalle radiazioni non ionizzanti
2. Il decreto governativo n. 106/2010, recante modifica del decreto governativo n.1/2008 concernente la tutela della salute dalle radiazioni non
ionizzanti.
Articolo 11
Data di entrata in vigore
Il presente decreto governativo entra in vigore il
3)
Decreto governativo n. 11/2002, che stabilisce l'aspetto estetico e l'ubicazione della segnaletica di sicurezza – nonché dei segnali di attuazione – quale modificato dal
decreto governativo n. 405/2004.
-8-
Allegato 1 del decreto governativo n. XXXXX
Valori massimi ammissibili e valori di riferimento nella banda di frequenze dagli 0 ai 300 Hz
1. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati dalla stimolazione elettrica dei tessuti nella banda di frequenze dagli 0 Hz ai 10 MHz è
dato dall'intensità modificata del campo elettrico Emod (t) indotto nei tessuti stessi; questa è l'intensità del campo elettrico indotto nei tessuti,
modificata da un filtro lineare con la caratteristica di frequenza G ( f ). Al fine di non superare il valore massimo consentito, la grandezza
dell'intensità modificata del campo elettrico Emod (t) non deve superare il valore di 1 Vm-1 in qualsiasi momento nel tempo (per i dipendenti), e
di 0,2 Vm-1 (per le altre persone).
Per il calcolo dell'intensità del campo elettrico indotto nei tessuti, si determina la media spaziale su un'area dalla forma di cubo, che misura 2 x 2
x 2 mm3.
Si definisce un filtro che definisca l'intensità modificata del campo elettrico modificato Emod come segue:
(a) per l'esposizione di tutto il corpo a eccezione della testa, la caratteristica di frequenza del filtro possiede la forma
1
1
G f  

2  0,8 1  j f
f0
f0  3000 Hz
ove f è la frequenza in hertz e j  1 è l'unità immaginaria. La caratteristica di frequenza del filtro è definita sulla base del valore limite per la
stimolazione del sistema nervoso periferico.
(b) Per l'esposizione della testa, la caratteristica di frequenza del filtro possiede la forma

f 
1  j 
f1 
1

G f  

2  0, 05 
f 
f 
1  j 1  j 
f0  
f2 

f0  25 Hz ; f1  400 Hz ; f 2  3000 Hz
-9ove f è la frequenza in hertz e j  1 è l'unità immaginaria. La caratteristica di frequenza del filtro è definita sulla base del valore limite per la
stimolazione del sistema nervoso centrale all'interno della testa (fosfene) e dell'apparato vestibolare (vertigini).
2. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati da un campo magnetico ed elettrico di frequenza inferiore a 1 Hz è definito come segue:
(a) Il valore massimo consentito per l'esposizione a un campo elettrico è dato dal valore dell'intensità di picco del campo stesso 2 ×20000 Vm-1
(per i lavoratori dipendenti) e 2 ×5000 Vm-1 (per le altre persone). Detto valore massimo consentito offre alle altre persone protezione dai
rischi collegati alle scariche di scintille: tuttavia, in generale, esso non offre tale protezione ai dipendenti. Per essi, il rischio creato dalle scariche
di scintille deve essere ridotto al minimo attraverso le misure tecniche o la formazione.
(b) Il valore massimo consentito per l'esposizione della testa o della cassa toracica a un campo magnetico è dato da un valore di picco
dell'induzione magnetica, pari a 2 T (per i dipendenti) e a 0,4 T (per le altre persone). Tale valore massimo consentito offre protezione dai rischi
collegati al movimento all'interno di un campo magnetico statico. Nel caso di lavoratori dipendenti formati dei quali sia possibile controllare la
velocità e la modalità di movimento, può essere consentita l'esposizione a un campo magnetico con un picco di induzione magnetica pari a 8 T.
(c) Il valore massimo consentito per l'esposizione delle estremità a un campo magnetico è dato da un valore di picco dell'induzione magnetica,
pari a 8 T (per i lavoratori dipendenti). Per le altre persone, non si fa uso del punto (c).
Nei casi di cui ai punti da (a) a (c), il campo è sempre definito come il campo esistente in assenza della persona esposta.
3. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati dalla temperatura maggiorata dei tessuti, nella banda di frequenze dai 100 kHz ai 6 GHz,
è definito come segue:
(a) Il valore massimo consentito per l'esposizione dell'intero corpo è dato dalla media temporale del valore del tasso specifico di assorbimento
(TSA), pari a 0,4 Wkg-1 (per i dipendenti) e a 0,08 Wkg-1 (per le altre persone).
(b) Il valore massimo consentito per l'esposizione locale è dato dalla media temporale del valore del tasso specifico di assorbimento, pari a
10 Wkg-1 (per i dipendenti) e a 2 Wkg-1 (per le altre persone).
(c) Il valore massimo consentito per l'esposizione locale delle estremità è dato dalla media temporale del valore del tasso specifico di
assorbimento, pari a 20 Wkg-1 (per i dipendenti) e a 4 Wkg-1 (per le altre persone).
- 10 -
(d) Il valore massimo consentito per l'esposizione della testa a un campo elettromagnetico a impulsi, nella banda di frequenze dagli 0,3 ai 6 GHz
– con impulsi di durata inferiore ai 30 s – è dato da un'energia specifica assorbita pari a 0,01 Jkg-1 (per i dipendenti) e a 0,002 Jkg-1 (per le altre
persone). Detto valore massimo consentito serve a eliminare gli effetti acustici provocati dall'espansività termica dei tessuti.
Ai soprastanti punti da (a) a (d), i valori temporali medi sono specificati quali medie su ciascun intervallo completo di sei minuti. Nel calcolo
dell'esposizione locale, la determinazione delle medie si effettua su un'area dalla forma di cubo, con proprietà elettriche quasi omogenee e massa
pari a 10 g.
4. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati dalla temperatura maggiorata dei tessuti, nella banda di frequenze dai 6 ai 300 GHz è
definito quale valore temporale medio di una densità di flusso di irradiazione pari a 50 Wm-2 (per i dipendenti) e a 10 Wm-2 (per le altre
persone). Al momento della valutazione dell'esposizione, si rileva una media complessiva su ogni 20 cm2 di parte del corpo esposta, ove la media
della densità massima del flusso di irradiazione su ogni area di 1 cm2 della superficie esposta non deve superare i 1 000 Wm-2 (per i dipendenti)
e i 200 Wm-2 (per le altre persone). La determinazione delle medie temporali si effettua su ogni intervallo di esposizione pari a sei minuti – per
le frequenze dai 6 ai 10 GHz – e su ciascun intervallo di esposizione di lunghezza pari a T = 1,921011 / f1.05 – dove T è espresso in minuti e f è
espresso in hertz – per le frequenze dai 10 ai 300 GHz.
5. I valori di riferimento sono fissati per l'intensità del campo elettrico E, l'induzione magnetica B, la densità del flusso radiante S e la corrente di
contatto Ic, al fine di facilitare la valutazione della situazione di esposizione. I valori di riferimento sono definiti avvalendosi delle quantità
elencate alle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente allegato. Al fine di non superare i valori di riferimento, si devono soddisfare i
EnLimit , BnLimit , SnLimit , I c,Limit
n
seguenti criteri:
(a) Criterio per la stimolazione elettrica dei tessuti
3 kHz
10 MHz
10 MHz
1 pro zaměstnance
En
En 3 kHz Bn
Bn








limit
limit
0, 2 pro ostatní osoby
f  0 Hz En
f 3 kHz a
f  0 Hz Bn
f 3 kHz b
limite
1 per i dipendenti
0,2 per le altre persone
limite
1 per i dipendenti
0,2 per le altre persone
- 11 -
10 MHz

f  0 Hz
I c,n
I
limit
c, n

1 pro zaměstnance
0, 2 pro ostatní osoby
a  170  V  m 1  ; b  10-4  T 
(b) Criterio per la temperatura maggiorata dei tessuti
2
2
300 GHz
10 MHz
300 GHz
1 pro zaměstnance
 En 
 Bn 
 En 
 Bn 



 limit 
 limit  




 
 
0, 2 pro ostatní osoby
f 100 kHz  c 
f 10 MHz  En
 f 100 kHz  d  f 10 MHz  Bn 
10 MHz
2
2
300 GHz
1 pro zaměstnance
Sn

limit
0, 2 pro ostatní osoby
f 10 MHz S n

 I c,n
 limit

f 100 kHz  I c, n
100 MHz
2

1 pro zaměstnance
 
0, 2 pro ostatní osoby

c  61107 / f  V  m 1  ; d  2 / f T 
Al fine di prevenire gli effetti acustici provocati dall'espansività termica dei tessuti, il valore di picco della densità del flusso radiante che colpisce
la testa della persona esposta non deve superare mille volte il limite Slimite, per la banda di frequenze dagli 0,3 ai 6 GHz.
Quando nei criteri (a) e (b) si citino le quantità di campo ( En , Bn , Sn ), si tratta sempre di massimi spaziali dei valori efficaci delle singole
componenti delle frequenze del campo stesso – nel volume occupato dalla persona esposta – salvo in loro assenza. Per il criterio (b), la media dei
valori efficaci delle componenti delle frequenze si determina su ogni intervallo di esposizione di sei minuti – per le frequenze dai 100 kHz ai
10 GHz – e su ciascun intervallo di durata pari a T = 1,921011 / f1.05 – dove T è espresso in minuti e f è espresso in hertz, per una banda di
frequenze dai 10 ai 300 GHz.
Tabella 1. Curva delle frequenze della quantità Elimite (valore efficace)
f [Hz]
Elimite [Vm-1]
- 12 0 – 25
25 – 3 000
3 000 – 3,6106
3,6106 – 107
107 – 4108
4108 – 2109
2109 – 31011
20 000
5105 / f
170
6,1108 / f
61
0,003f 0,5
137
Tabella 2. Curva delle frequenze della quantità Blimite (valore efficace)
f [Hz]
Blimite [T]
0–1
0.025
1 – 25
0,025 / f
25 – 300
10-3
300 – 3 000
0,3 / f
4
10-4
3 000 – 210
2/f
2104 – 107
7
8
10 – 410
210-7
8
9
10-11 f 0,5
410 – 210
2109 – 31011
4.510-7
Tabella 3. Curva delle frequenze della quantità Slimite
f [Hz]
Slimite [Wm-2]
10
107 – 4108
8
9
410 – 210
f / 4107
9
11
50
210 – 310
Tabella 4. Curva delle frequenze della quantità Iclimite (valore efficace)
f [Hz]
Iclimite [A]
10-3
0 – 2,5103
4 10-7f
2,5103 – 105
- 13 105 – 108
0,04
- 14 -
Allegato 2 del decreto governativo n. XXXXX
Valori massimi ammissibili delle radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse derivanti da sorgenti tecnologiche incoerenti (non laser)
1. Bande di lunghezza d'onda e tipi di radiazioni ottiche
Le radiazioni ultraviolette (UV) sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 180 ai 400 nm.
-
Le radiazioni UVC sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 180 ai 280 nm.
Le radiazioni UVB sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 280 ai 315 nm.
Le radiazioni UVA sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 315 ai 400 nm.
Le radiazioni visibili sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 400 ai 780 nm.
Le radiazioni infrarosse (IR) sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 780 nm agli 1 mm.
-
Le radiazioni IRA sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 780 ai 1 400 nm.
Le radiazioni IRB sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 1 400 ai 3 000 nm.
Le radiazioni IRC sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 3 000 nm agli 1 mm.
2.Definizione delle quantità utilizzate
Le quantità radiometriche di base utilizzate per sancire i valori massimi ammissibili sono le seguenti:
-
E  , t  - densità spettrale del flusso radiante: flusso radiante per unità di superficie, perpendicolare alla direzione di propagazione e per
un nanometro di lunghezza d'onda (W m-2 nm-1)
L   , t  - radianza spettrale: flusso radiante per unità di superficie, per unità di angolo spaziale nella direzione di propagazione e per un
nanometro di lunghezza d'onda (W m-2 sr-1 nm-1).
Gli effetti biofisici delle radiazioni ottiche incoerenti presentano una forte dipendenza dalla lunghezza d'onda delle stesse. Si tiene conto della
dipendenza utilizzando i coefficienti di ponderazione spettrale:
- 15 -
-
S    : il coefficiente di ponderazione spettrale che tiene conto della dipendenza degli effetti delle radiazioni ultraviolette sugli occhi e
sulla pelle dalla lunghezza d'onda (adimensionale)
R    : il coefficiente di ponderazione spettrale che tiene conto della dipendenza della lesione oculare termica – provocata dalle radiazioni
infrarosse o visibili – dalla lunghezza d'onda (adimensionale)
B    : il coefficiente di ponderazione spettrale che tiene conto della dipendenza della lesione oculare fotochimica – provocata dalla luce
blu – dalla lunghezza d'onda (adimensionale)
I valori massimi consentiti sono precisati alla tabella 1 e le integrali delle quantità spettrali sono stabilite sull'intera banda delle idonee lunghezze
d'onda, ponderate con i coefficienti di ponderazione spettrale:
H eff  
400 nm

E   , t  S    d dt
t 180 nm
LB  t  
L   , t  B    d
300 nm
E   , t  d dt
LR  t    L   , t  R    d
1
3000 nm

t 380 nm
EB  t  
700 nm

E   , t  B    d
300 nm
2
H kůže  

t 315 nm
700 nm

H UVA  
400 nm
E   , t  d dt
EIR  t  
3000 nm

780 nm
E   , t  d
- 16 -
Tabella 1
Valori massimi consentiti delle radiazioni ottiche incoerenti
Indic Lunghezza
Valore massimo
Parte del
Unità
Nota
e
d'onda [in nm] consentito
corpo
Equivalente
di
Occhio:
dose
efficace
cornea,
180-400
(Heff) = 30
congiuntiv
(UVA, UVB e
Valore
a,
UVC)
giornaliero per 8
cristallino,
[Jm-2]
ore
palpebra
HUVA = 104
315-400
Valore
Occhio (UVA)
giornaliero per 8
cristallino
ore
300-700
LB [Wm- Per α ≥ 11 mrad
106  t 1
(Luce blu) cfr. LB =
2sr-1]
per
t
≤
10
000
s
nota 1
LB è il valore
t [s]
medio temporale
300-700
LB = 100
[Wm-2sr- derivante da
(luce blu) cfr.
per t > 10 000 s 1]
LB(t)
nota 1
300-700
EB [Wm- per α < 11 mrad
100  t 1
cfr. nota 2
(luce blu) cfr. EB =
2]
occhio per
t
≤
10
000
s
nota 1
t [s]
retina
EB è il valore
300-700
medio temporale
EB = 0,01
(luce blu) cfr.
[Wm-2]
derivante da
t >10 000 s
nota 1
EB(t)
380–1400
Cα = 1,7 per
7
1
2,8

10

C

(visibile e
[Wm-2sr- α ≤ 1,7 mrad
LR =
IRA) cfr.
Cα = α per
1]
Per t >10 s
note 3, 5
1,7 ≤ α ≤
Rischio
Fotocheratite,
congiuntivite,
cataratta,
eritema,
elastosi,
tumore cutaneo
Cataratta
Fotoretinite,
infiammazione
della retina a
motivo della
luce intensa
Ustioni
retina
della
- 17 -
Indic Lunghezza
e
d'onda [in nm]
380–1400
(visibile e
IRA) cfr.
note 3, 5
380–1400
(visibile e
IRA) cfr.
note 3, 5
780–1 400
(IRA) cfr.
note 3, 5
780–1400
(IRA) cfr.
note 3, 5
780 - 1 400
(IRA) cfr.
note 3, 5
Valore massimo
Unità
consentito
LR
=
LR [Wm5  107  C1  t 0,25
2sr-1]
Per 10 µs ≤ t ≤
t [s]
10 s
Nota
100 mrad
Cα = 100 per
α > 100 mrad
λ1= 380 nm
λ2= 1 400 nm
1
LR = 8,89 10  C
Per t < 10 µs
8
[Wm-2sr- LR è il valore
1]
medio temporale
derivante da
LR(t)
6
1
Cα = 11 per
[Wm-2srLR = 6 10  C
α ≤ 11 mrad
1]
per t > 10 s
Cα = α per
11 ≤ α ≤
LR
=
LR
[Wm7
1
0,25
5  10  C  t
100 mrad
2sr-1]
Cα = 100 per
per 10 µs ≤ t ≤
t [s]
α > 100 mrad
10 s
(angolo visivo
per la
misurazione:
11 mrad)
1
LR = 8,89 10  C
per t < 10 µs
8
[Wm-2sr- λ1 = 780 nm
λ2= 1 400 nm
1]
LR è il valore
medio temporale
derivante da
LR(t)
Parte del
Rischio
corpo
- 18 -
Indic Lunghezza
e
d'onda [in nm]
780-3 000
(IRA e IRB)
cfr. nota 3
780 – 3 000
(IRA e IRB)
cfr. nota 3
380-3 000
(visibile, IRA
e IRB) cfr.
note 3, 4
Valore massimo
Unità
Nota
consentito
EIR [Wm0,75
EIR = 18000  t
EIR è il valore
2]
per t ≤ 1 000 s
medio temporale
t [s]
derivante da
EIR = 100
EIR [Wm- EIR(t)
per t > 1 000 s
2]
Hpelle
0,25
= 20000  t
per t < 10 s
Hpelle
[Jm-2]
t [s]
Parte del
Rischio
corpo
Occhio Ustioni della
cornea,
cornea,
cristallino cataratta
Pelle
Ustioni
Nota 1: nella banda di lunghezze d'onda dai 300 ai 700 nm rientrano parte delle radiazioni UVB, tutte le radiazioni UVA e la maggior parte delle
radiazioni visibili. I rischi collegati, tuttavia, sono di norma denominati rischi "da luce blu". Espresso con precisione: la luce blu comprende
soltanto la banda di lunghezze d'onda che va dai 400 ai 490 nm all'incirca.
Nota 2: nel caso della posizione fissa di sorgenti piccolissime, con angolo visivo < 11 mrad, LB(t) può essere convertito in EB(t). Ciò vale, di
norma, soltanto per gli strumenti oftalmici o per un occhio stabilizzato sotto anestesia. Il tempo massimo "di fissazione" per ciascuna sorgente si
calcola sulla base della formula: tmax= 100/EB, ove EB è espresso in W.m-2. Grazie ai movimenti oculari, detto valore non supera normalmente
i 100 s.
Nota 3: anche qualora le radiazioni presentino una componente nel settore delle IRC, è sufficiente effettuare una valutazione dei valori massimi
consentiti per i settori delle IRA e delle IRB.
Nota 4: per i tempi di esposizione più prolungati, si suppone che la persona esposta sia protetta da una naturale repulsione verso le alte
temperature ed eviti le esposizioni al di là dei limiti prima che si producano ustioni cutanee.
Nota 5: la quantità α è l'angolo visivo al quale l'occhio vede la sorgente delle radiazioni ottiche, espresso in radianti (rad)
Tabella 2:
Coefficiente di ponderazione spettrale
S  
- 19   nm
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
S  
0,0120
0,0126
0,0132
0,0138
0,0144
0,0151
0,0158
0,0166
0,0173
0,0181
0,0190
0,0199
0,0208
0,0218
0,0228
0,0239
0,0250
0,0262
0,0274
0,0287
0,0300
0,0334
0,0371
0,0412
0,0459
0,0510
0,0551
0,0595
  nm
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
S  
0,1737
0,1819
0,1900
0,1995
0,2089
0,2188
0,2292
0,2400
0,2510
0,2624
0,2744
0,2869
0,3000
0,3111
0,3227
0,3347
0,3471
0,3600
0,3730
0,3865
0,4005
0,4150
0,4300
0,4465
0,4637
0,4815
0,5000
0,5200
  nm
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
S  
0,9434
0,9272
0,9112
0,8954
0,8800
0,8568
0,8342
0,8122
0,7908
0,7700
0,7420
0,7151
0,6891
0,6641
0,6400
0,6186
0,5980
0,5780
0,5587
0,5400
0,4984
0,4600
0,3989
0,3459
0,3000
0,2210
0,1629
0,1200
  nm
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
S  
  nm
S  
0,000520
0,000500
0,000479
0,000459
0,000440
0,000425
0,000410
0,000396
0,000383
0,000370
0,000355
0,000340
0,000327
0,000315
0,000303
0,000291
0,000280
0,000271
0,000263
0,000255
0,000248
0,000240
0,000231
0,000223
0,000215
0,000207
0,000200
0,000191
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
0,000086
0,000083
0,000080
0,000077
0,000074
0,000072
0,000069
0,000066
0,000064
0,000062
0,000059
0,000057
0,000055
0,000053
0,000051
0,000049
0,000047
0,000046
0,000044
0,000042
0,000041
0,000039
0,000037
0,000036
0,000035
0,000033
0,000032
0,000031
- 20 -
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Tabella 3
0,0643
0,0694
0,0750
0,0786
0,0824
0,0864
0,0906
0,0950
0,0995
0,1043
0,1093
0,1145
0,1200
0,1257
0,1316
0,1378
0,1444
0,1500
0,1583
0,1658
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
0,5437
0,5685
0,5945
0,6216
0,6500
0,6792
0,7098
0,7417
0,7751
0,8100
0,8449
0,8812
0,9192
0,9587
1,0000
0,9919
0,9838
0,9758
0,9679
0,9600
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
0,0849
0,0600
0,0454
0,0344
0,0260
0,0197
0,0150
0,0111
0,0081
0,0060
0,0042
0,0030
0,0024
0,0020
0,0016
0,0012
0,0010
0,000819
0,000670
0,000540
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
0,000183 400
0,000175
0,000167
0,000160
0,000153
0,000147
0,000141
0,000136
0,000130
0,000126
0,000122
0,000118
0,000114
0,000110
0,000106
0,000103
0,000099
0,000096
0,000093
0,000090
B  R 
Coefficiente di ponderazione spettrale   ,  
  nm
B  
300 ≤ λ < 380
380
385
390
395
400
0,01
0,01
0,013
0,025
0,05
0,1
0,000030
R  
—
0,1
0,13
0,25
0,5
1
- 21 -
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
500 < λ ≤ 600
0,2
0,4
0,8
0,9
0,95
0,98
1
1
0,97
0,94
0,9
0,8
0,7
0,62
0,55
0,45
0,32
0,22
0,16
0,1
100,02·(450-λ)
2
4
8
9
9,5
9,8
10
10
9,7
9,4
9
8
7
6,2
5,5
4,5
3,2
2,2
1,6
1
1
600 < λ ≤ 700
0,001
1
700 < λ ≤ 1 050
—
100,002·(700- λ)
1 050 < λ ≤ 1 150
—
0,2
1 150 < λ ≤ 1 200
—
0,2·100,02·(1 150- λ)
1 200 < λ ≤ 1 400
—
0,02
- 22 -
Allegato 3 del decreto governativo n. XXXXX
Valori massimi consentiti delle radiazioni laser
1.
Spiegazione dei termini e delle quantità
-
Modalità di generazione delle radiazioni laser continua: modalità di generazione delle radiazioni laser durante la quale il laser irradia senza
interruzione per più di 0,25 s.
-
Modalità di generazione delle radiazioni laser a impulsi: modalità di generazione delle radiazioni laser durante la quale l'energia radiante del
laser è irradiata sottoforma di impulsi non superiori agli 0,25 s e con una frequenza di ripetizione inferiore agli 1 Hz. Un laser che funziona
nella suddetta modalità è denominato "laser a impulsi".
-
Diametro del fascio di radiazioni laser: distanza fra i punti opposti del fascio alla quale la densità dell'energia radiante (o la densità del flusso
radiante) equivale a 1/e ("e" è il numero di Eulero) volte la densità massima dell'energia radiante (o la densità massima del flusso radiante)
del fascio in uscita dal laser.
-
Divergenza del fascio di radiazioni laser: angolo totale di divergenza del fascio – misurato fra le linee rette opposte che attraversano i punti
omotetici del fascio stesso – al quale la densità del flusso radiante equivale a 1/e volte la densità massima del flusso radiante nella medesima
sezione trasversale. È indicata in radianti.
-
Durata degli impulsi delle radiazioni laser: tempo nel corso del quale il flusso radiante del fascio laser in uscita supera di 0,5 volte il valore
massimo.
-
Densità del flusso radiante delle radiazioni laser E(t): potenza delle radiazioni laser che attraversano un'apertura limite, divisa per il contenuto
dell'area dell'apertura limite stessa (W m-2)
-
Esposizione alle radiazioni laser H: integrale temporale della densità del flusso radiante delle radiazioni laser (J m-2).
-
Frequenza di ripetizione degli impulsi: numero di impulsi delle radiazioni laser per unità di tempo.
-
Riflessione diffusa: variazione della distribuzione spaziale di un fascio di radiazioni riflesso in molte direzioni da una superficie o da un
ambiente.
-
Apertura limite: sezione trasversale circolare utilizzata per la misurazione dell'energia radiante (flusso radiante), ai fini della valutazione dei
rischi da radiazioni laser, per precisare la densità dell'energia radiante o la densità del flusso radiante. La tabella 1 indica i diametri
dell'apertura limite per l'esposizione degli occhi, in riferimento a varie lunghezze d'onda e a vari tempi di esposizione. Per l'esposizione della
pelle, l'apertura limite ha un diametro pari a 3,5 mm.
- 23 -
-
Angolo di apertura della sorgente α: angolo ottico sotteso da una sorgente di radiazioni ottiche all'occhio di un osservatore, espresso in
milliradianti (mrad).
-
Angolo di apertura minimo della sorgente αmin = 1,5 mrad; per gli angoli visivi maggiori, la sorgente laser si considera una superficie, per i
valori minori, la sorgente laser si considera un punto; inoltre, i valori massimi consentiti sono indipendenti dalla dimensione della sorgente
stessa.
-
Angolo di apertura massimo della sorgente αmax = 100 mrad; per gli angoli visivi maggiori, i valori massimi consentiti sono indipendenti dalla
dimensione della sorgente laser.
-
L'angolo visivo del dispositivo di misura γ, al di sotto del quale le radiazioni ottiche colpiscono un rilevatore, espresso in milliradianti (mrad).
La tabella 2 indica i valori per vari tempi di esposizione. Se α > γ come da tabella 7, la valutazione si effettua con tale valore di γ. Se α ≤ γ, la
valutazione si effettua con un valore arbitrario superiore ad α.
-
Coefficiente correttore CA, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 3.
-
Coefficiente correttore CB, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 4.
-
Coefficiente correttore CC, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 5.
-
Coefficiente correttore CE, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 6.
-
Tempo critico T1, espresso in secondi (s), i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 7.
-
Tempo critico T2, espresso in secondi (s), i valori per i vari angoli sottesi della sorgente sono indicati alla tabella 8.
Tabella 1 Diametro dell'apertura limite per la radiazione laser diretta (sulla cornea), per le varie lunghezze d'onda ed esposizioni.
Lunghezza d'onda λ
Tempo di esposizione t [in s]
[nm]
< 0,3
0,3-10
>10
180-400
1 [mm]
1,5 t0,375 [mm]
3,5 [mm]
400–1 400
1 400–105
105–106
7 [mm]
1 [mm]
1,5 t0,375 [mm]
11 [mm]
3,5 [mm]
- 24 -
Tabella 2 Angolo visivo dello strumento di misura per i vari tempi di esposizione
Tempo di esposizione t [in s]
Angolo γ [in mrad]
t ≤ 100
11
100 < t < 10
4
t > 104
1,1 t 0,5
110
Tabella 3 Coefficiente CA per le varie lunghezze d'onda
Lunghezza d'onda λ [in nm]
Coefficiente CA [-]
400-700
1,0
700–1 050
10 0,002(λ - 700)
1 050-1 400
5,0
Tabella 4 Coefficiente CB per le varie lunghezze d'onda
Lunghezza d'onda λ [in nm]
Coefficiente CB [-]
400-450
1,0
450-700
CB = 10 0,02(λ - 450)
Tabella 5 Coefficiente CC per le varie lunghezze d'onda
Lunghezza d'onda λ [in nm]
Coefficiente CC [-]
700–1 150
1,0
1 150-1 200
10 0,018(λ - 1150)
- 25 -
1 200-1 400
8,0
Tabella 6 Coefficiente CE per le varie lunghezze d'onda
Corda α (sottendente un arco) dell'angolo della Coefficiente CE [-]
sorgente [in mrad]
α < αmin
1,0
αmin < α < αmax
α / αmin
α > αmax
α2 / (αmin · αmax)
Tabella 7 Tempo critico T1 per le varie lunghezze d'onda
Lunghezza d'onda λ [in nm]
Tempo critico T1 [in s]
400-450
10
450-500
10 · [10 0,02 (λ - 450) ]
500-600
100
Tabella 8 Tempo critico T2 per i vari angoli sottesi dalla sorgente
Corda α (sottendente un arco) dell'angolo della Tempo critico T2 [in s]
sorgente [in mrad]
α < αmin
10
αmin < α < αmax
10 · [10 (α - 1,5) / 98,5 ]
α > αmax
100
- 26 -
2.
Valori massimi consentiti delle radiazioni laser
I valori massimi consentiti per l'esposizione degli occhi alle radiazioni laser sono sanciti alle tabelle 10 e 11. La tabella 12 sancisce i valori
massimi consentiti per l'esposizione della pelle alle radiazioni laser.
Nella valutazione, deve essere sempre determinata una media sull'apertura limite.
Nel caso di un laser che emetta ripetutamente degli impulsi, deve essere effettuata una correzione come da paragrafo 3.
3.
Correzione dell'esposizione ripetuta
Ciascuna delle tre norme che seguono è applicata tutte le esposizioni ai sistemi laser a impulsi ripetuti o di scansione.
3.1 L'esposizione a un eventuale impulso singolo in un treno di impulsi non deve superare il valore massimo di esposizione consentito per un
impulso solo, con la durata dello stesso.
3.2 L'esposizione a un eventuale gruppo di impulsi (o a un eventuale sottogruppo di impulsi in un treno di essi), con durata t non deve
superare il valore massimo consentito del tempo t.
3.3 L'esposizione a un eventuale impulso singolo in un gruppo di impulsi non deve superare il valore massimo di esposizione consentito per
un impulso, moltiplicato per il coefficiente di correzione termica cumulativa Cp = N-0.25, dove N equivale al numero di impulsi. La
suddetta norma vige soltanto per i valori massimi di esposizione consentiti per la protezione dalle lesioni termiche, ove tutti gli impulsi
emessi in un tempo inferiore a Tmin si considerano un impulso solo. Il valore di Tmin è definito alla tabella 8.
Tabella 9 Tempo Tmin per le varie lunghezze d'onda
Tmin [s]
Lunghezza d'onda λ [in nm]
315 <λ≤ 400
10 -9
400 <λ≤ 1 050
18·10 -6
1 050 <λ≤ 1 400
50·10 -6
1 400 <λ≤ 1 500
10 -3
1 500 <λ≤ 1 800
10
1 800 <λ≤ 2 600
10 -3
- 27 -
2 600 <λ≤ 10 6
10 -7
Tabella 10 - Il valore massimo consentito nel corso dell'esposizione della cornea alle radiazioni laser dirette, per tempi di esposizione inferiori ai
10 s
Lunghezza
d'onda λ [in
nm]
Tempo di esposizione t [in s]
10-13 - 10-11
10-11 - 10-9
10-7 - 1,8 · 10-5
10-9 - 10-7
5 · 10-5 - 10-3
10-3 – 101
H = 30 [J m-2]
180-302,5
302,5–315
1,8 · 10-5 - 5 · 10-5
per t < 100,8(λ-314) s: H = 5.6 · 103 t 0,25 [J m-2 ]
E = 3  1010  [W m-2]
315–400
400-700
H = 1,5 · 10-4 CE [J m-2]
H = 2,7 · 104 t 0,75 CE [J m-2]
700–1 050 H = 1,5 · 10-4 CA CE [J m-2] H=2,7 · 104 t 0,75 CA CE [J m-2]
1 050-1 400 H = 1,5 · 10-3 CC CE [J m-2] H =2,7 · 105 t 0,75 CC CE [J m-2]
1 400-1 500
E = 1012 [W m-2]
1 500-1 800
E = 1013 [W m-2]
1 800–2 600
E = 1012 [W m-2]
2 600 - 10 6
E = 1011 [W m-2 ]
per t ≥ 100.8(λ-314) s: H = 100,2(λ-295) [J m-2]
H = 5,6 · 103 t 0,25 [J m-2]
H = 5 · 10 CE [J m-2]
H = 18 t 0,75 CE [J m-2]
H = 5 · 10-3 CA CE [J m-2]
H = 18 ·t 0,75 CA CE [J m-2]
-2
H = 5 · 10 CC CE [J m-2]
H = 90 · t 0,75 CC CE [J m-2]
H = 103 [J m-2]
H=5,6 · 103 · t 0,25 [J m-2]
4
-2
H = 10 [J m ]
H = 103 [J m-2]
H=5,6 ·103 · t 0,25 [J m-2]
-2
3
0,25
-2
H=100 [J m ]
H = 5,6 · 10 · t
[J m ]
-3
- 28 -
Tabella 11 - Il valore massimo consentito di esposizione diretta della cornea alle radiazioni laser, per tempi di esposizione superiori ai 10 s
Lunghezz
a d'onda λ
(in nm)
Tempo di esposizione t [in s]
101–102
102–104
180-302,5
H = 30 [J m-2]
302,5-315
H = 100,2(λ-295) [J m-2]
H = 104 [J m-2]
315–400
400-600
600-700
700–1 400
1 400–106
104–3 · 104
per α < αmin e t < T1:
E = 10 [W m-2]
per α < αmin e t < T1:
E = 10 [W m-2]
per α < αmin e t < T1:
E = 10 [W m-2]
per α < αmin e t ≥ T1:
H = 100 CB [J m-2] cfr. nota 1
per α < αmin e t ≥ T1:
E = 100 CB [J m-2] cfr. nota 1
per α < αmin e t ≥ T1:
E = 1 CB [W m-2] cfr. nota 1
per α ≥ αmin e t ≤ T2:
H = 100 CB [J m-2] cfr. nota 1
H = 18CE t0,75 [J m-2 ]
per α ≥ αmin e t ≤ T2:
E = 1 CB [W m-2] cfr. nota 1
H = 18CE t0,75 [J m-2 ]
per α ≥ αmin e t ≤ T2:
E = 1 CB [W m-2] cfr. nota 1
H = 18CE t0,75 [J m-2 ]
per α ≥ αmin e t > T2:
H = 100 CB [J m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2]
per α ≥ αmin e t > T2:
E = 1 CB [W m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2]
per α ≥ αmin e t > T2:
E = 1 CB [W m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2]
per α < αmin:
per α ≥ αmin e t ≤ T2:
per α ≥ αmin e t > T2:
per α < αmin:
per α ≥ αmin e t ≤ T2:
per α ≥ αmin e t > T2:
E = 10 [W m-2]
H = 18CE t0,75 [J m-2 ]
E = 18CE T2-0,25 [W m-2]
E = 10 CA CC [W m-2]
H = 18 CA CC t0,75 [J m-2]
E = 18 CA T2-0.25 [W m-2] (non oltre i 1 000 W m-2 )
E = 1 000 [W m-2]
Nota 1: Nei suddetti casi, durante la valutazione si deve tener conto dell'angolo visivo per la misurazione come da punto 19.
- 29 -
Tabella 12 - Valore massimo consentito di esposizione diretta della pelle alle radiazioni laser
Lunghezza d'onda λ
[in nm]
Tempo di esposizione t [in s]
< 10-9
180-400
E = 3 · 1010 [W m-2]
400-700
E = 2 · 1011 [W m-2]
700–1 400
E = 2 · 1011 CA [W m-2]
1 400–1 500
E = 1012 [W m-2]
1 500–1 800
E = 1013 [W m-2]
1 800–2 600
E = 1012 [W m-2]
2 600–106
E = 1011 [W m-2]
10-9–10-7
10-7–10-3
10-3–101
101–103
103–3 · 104
Identico a quello dell'occhio (tabella 10 e tabella 11)
H=200 CA
[ J m-2]
H = 1,1 · 104 CA t 0,25
[J m-2]
E = 2 · 103 CA [W m-2]
Identico a quello dell'occhio (tabella 10 e tabella 11)