1. ------IND- 2014 0644 CZ- IT- ------ 20150114 --- --- PROJET Progetto di DECRETO GOVERNATIVO del ....... 2014 concernente la tutela della salute dalle radiazioni non ionizzanti Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, della legge n. 258/2000 sulla tutela della salute pubblica e di modifica di talune leggi collegate, ai fini dell'attuazione degli articoli 35 paragrafo 2, e 36, della presente legge, ai sensi dell'articolo 21, punto (a), della legge n. 309/2006 che sancisce ulteriori requisiti sanitari e di sicurezza sul lavoro per i dipendenti e garantisce la tutela della salute e della sicurezza nel corso di attività o servizi prestati al di fuori dei rapporti di lavoro dipendente (legge a garanzia di condizioni aggiuntive per la salute e la sicurezza sul lavoro), ai fini dell'attuazione degli articoli 6, paragrafo 2, e 7 della presente legge – quale modificata – nonché ai fini dell'attuazione della legge n. 262/2006 (Codice del lavoro), quale modificata, il governo decreta quanto segue: OGGETTO DELLA NORMATIVA Articolo 1 Il presente decreto recepisce la normativa dell'Unione europea in materia 1 e sancisce quanto segue: a) i valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti (in prosieguo "i valori massimi ammissibili") nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,7.1015 Hz per i lavoratori dipendenti e le persone fisiche in un ambiente condiviso (in prosieguo "altra/e persona/e"), il modo in cui esse dovrebbero essere accertate, la valutazione dell'esposizione, il grado minimo di informazioni sulla tutela della salute, nonché il grado minimo delle misure di tutela della salute dei dipendenti, b) le specifiche della documentazione tecnica per i laser, che ne garantiscano il funzionamento, 1) Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. -2- c) nonché la segnalazione, con un avviso, dei luoghi dove possa aver luogo un'esposizione dei lavoratori dipendenti o di altre persone superiore ai valori massimi ammissibili, nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,7 1015 Hz. Articolo 2 (1) Il presente progetto di decreto governativo non vige per i pazienti esposti a radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,7 1015 Hz mentre ricevono servizi sanitari. (2) Il presente decreto non vige per i consumatori esposti, coscientemente e volontariamente, a radiazioni non ionizzanti superiori ai valori massimi ammissibili nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,7 1015 Hz, durante l'utilizzo di speciali dispositivi per la cura del corpo. (3) Il presente decreto non vige per rischi collegati alla sollecitazione termica a lungo termine di un organismo, collegata all'esposizione a radiazioni infrarosse incoerenti nella banda di frequenze dai 3.1011 ai 1014 Hz; inoltre, esso non vige per il rischio collegato al toccare conduttori con tensione superiore alla tensione di contatto sicura. Articolo 3 Ai fini del presente decreto governativo, vigono le seguenti definizioni: a) radiazioni non ionizzanti: radiazioni e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici statici – nonché campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo – provenienti da sorgenti artificiali, con frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz; b) radiazioni ottiche: radiazioni provenienti da sorgenti artificiali – nella banda di frequenze dai 3.1011agli 1,7.1015 Hz – corrispondenti a lunghezze d'onda da 180 nm a 1 mm; c) radiazioni coerenti: radiazioni ottiche generate tramite l'emissione stimolata, aventi una fase e una frequenza chiaramente definite; le radiazioni emesse da un laser sono coerenti; le radiazioni incoerenti sono radiazioni ottiche che si producono mediante l'emissione spontanea di radiazioni; d) laser: qualunque dispositivo modificabile al fine di generare o amplificare le radiazioni elettromagnetiche sulla banda di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, mediante un processo di emissione stimolata controllata; e) valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti: valori limite direttamente fondati sugli effetti dimostrati per la salute e sulle informazioni relative ai loro effetti biologici; se non si superano tali valori, si garantisce la protezione del dipendente o di altra persona esposta alle radiazioni non ionizzanti da tutti gli effetti noti, biofisici e indiretti, di un campo elettromagnetico; f) valori di riferimento: valori di grandezza dei parametri – misurati direttamente – delle radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze dagli 0 ai 3.1011 Hz (che sono l'intensità del campo elettrico, l'induzione magnetica, la densità di flusso delle radiazioni e la corrente di contatto), utilizzati per dimostrare con maggior facilità il non superamento dei valori massimi ammissibili. -3- Articolo 4 Determinazione dell'esposizione dei dipendenti e di altre persone alle radiazioni non ionizzanti (1) L'esposizione alle radiazioni non ionizzanti si determina mediante il calcolo o la misurazione dell'intensità modificata di un campo elettrico, indotto nel corpo della persona esposta, della potenza in uscita assorbita nel corpo di tale persona, del flusso delle radiazioni e della densità spettrale delle stesse, dell'intensità del campo elettrico, dell'induzione magnetica, della densità del flusso di irradiazione o della corrente di contatto. (2) Qualora non si superino i valori di riferimento, ciò garantisce che non si è avuto un superamento dei valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti. Qualora il confronto dei valori, calcolati o misurati, delle quantità del caso denoti che si stanno superando i valori di riferimento, si deve dimostrare – mediante il calcolo o la misurazione – che non si avrà superamento dei valori massimi ammissibili. (3) Nel confrontare l'esposizione di un dipendente o di altra persona con i valori massimi ammissibili o con i valori di riferimento, si include l'incertezza originata dagli errori di calcolo, dalle approssimazioni del modello teorico o dagli errori di misurazione dello strumento utilizzato (nonché dalle condizioni di misurazione) come segue: a) qualora l'errore relativo medio del calcolo o della misurazione della quantità del caso sia inferiore a 1 dB o al 12,5 % (per le intensità dei campi) e al 25 % (per le quantità di potenza), si considera non superato il valore massimo ammissibile o il valore di riferimento qualora il valore calcolato o misurato sia uguale o inferiore al valore massimo ammissibile o al valore di riferimento stesso; b) qualora l'errore medio relativo della quantità determinata sia superiore a 1 dB, si considera non superato il valore massimo ammissibile o il valore di riferimento, qualora il valore, calcolato o misurato, della quantità del caso sia inferiore al valore massimo ammissibile o al valore di riferimento stesso diminuito della quantità di decibel della quale l'errore relativo medio supera 1 dB. (4) I valori massimi ammissibili e i valori di riferimento sono stabiliti agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto. Articolo 5 Valutazione dell'esposizione di un dipendente e di altra persona alle radiazioni non ionizzanti -4- (1) Nella valutazione dell'esposizione di un lavoratore dipendente e di altra persona alle radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz si tiene conto in primo luogo, unitamente ai valori massimi ammissibili di suddette radiazioni non ionizzanti e dei valori di riferimento, di quanto segue: a) b) c) d) e) gli effetti biofisici diretti; l'intensità delle radiazioni, lo spettro delle frequenze, la durata e il tipo dell'esposizione; l'esposizione a campi e radiazioni con frequenze varie e l'esposizione a molteplici sorgenti di radiazioni non ionizzanti; le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura che produce le radiazioni non ionizzanti, compresa la classificazione dei laser; gli effetti biofisici indiretti quali: 1. l'interferenza con dispositivi e attrezzature elettroniche, compresi gli stimolatori cardiaci e altri strumenti medici elettronici; 2. i rischi collegati all'eiezione di oggetti ferromagnetici causata da un campo magnetico statico, con induzione magnetica superiore ai 3 mT; 3. il pericolo di incendio dei detonatori a controllo elettrico (detonatori elettrici); 4. le fiamme e le esplosioni dovute all'incendio dei materiali combustibili causato dalle attrezzature ottiche, dalle scintille prodotte dalla corrente di contatto o dallo scarico di scintille; 5. i rischi collegati alle interazioni fra le attrezzature ottiche e le sostanze chimiche con effetti fotosensibilizzanti, oppure 6. i rischi collegati al temporaneo abbaglio provocato dalle attrezzature ottiche. (2) Nella valutazione dell'esposizione di un dipendente alle radiazioni non ionizzanti, si tiene altresì conto di quanto segue: a) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei dipendenti esposti al pericolo nello specifico: in particolare, dei dipendenti con strumenti sanitari elettronici impiantati e delle dipendenti in stato di gravidanza; b) le informazioni ottenute da un fornitore di servizi di medicina del lavoro nel corso della regolare vigilanza sul luogo di lavoro, concentrate sulla determinazione e valutazione dei fattori di rischio. Articolo 6 Portata minima delle misure di tutela della salute dei dipendenti che operino con radiazioni non ionizzanti (1) Qualora la valutazione dell'esposizione denoti che un dipendente è esposto (o potrebbe essere esposto) a radiazioni non ionizzanti che superino i valori massimi ammissibili, devono essere in special modo adottate le seguenti misure a tutela della sua salute: -5- a) stabilire una procedura operativa che riduca il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici; b) garantire un'organizzazione del luogo di lavoro tale da limitare l'esposizione del dipendente ai campi elettromagnetici; (2) I laser di classe 3B e 4 sono dotati di indicatori di funzionamento, luminosi o acustici. I segnali luminosi sono progettati in maniera da entrare in funzione non appena siano state collegate le alimentazioni. Il colore dei segnali luminosi deve essere scelto in maniera da renderne la luce visibile anche attraverso gli occhiali protettivi. (3) I laser di classe 3B e 4 sono protetti dall'accensione da parte di persone non autorizzate. I locali previsti per il funzionamento di tali laser sono muniti di segnaletica di sicurezza relativa alle radiazioni laser e che vieti l'accesso alle persone non autorizzate. Se possibile, considerata la direzione in cui è utilizzato il laser, si rimuovono dal percorso del fascio tutti gli oggetti da cui potrebbero partire riflessioni incontrollate del fascio stesso. Questo termina su un'area-bersaglio opaca, a basso coefficiente di riflessione. Qualora sia impossibile disporre i fasci in modo che non colpiscano le vetrate delle finestre, queste ultime sono coperte di un materiale che risulti opaco alla lunghezza d'onda utilizzata. Per i laser a impulsi, si garantisce lo scarico dell'energia accumulata in un punto di carico nel momento in cui si disconnette la sorgente di energia elettrica. Articolo 7 Portata minima delle informazioni fornite a un dipendente ai fini della tutela della salute sul lavoro Prima dell'inizio di operazioni che comportino l'esposizione a radiazioni non ionizzanti, nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz, il datore di lavoro fornisce al dipendente informazioni inerenti: a) ai valori massimi ammissibili delle radiazioni non ionizzanti, al modo in cui gli stessi si possono determinare, nonché agli eventuali rischi derivanti dal loro superamento; b) agli effetti diretti e indiretti sulla salute; c) al modo in cui riconoscere e denunciare gli effetti nocivi; d) alle procedure operative adottate; e) alle misure di tutela della salute sul lavoro adottate, nonché f) al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Articolo 8 -6- Contenuti della documentazione tecnica sulle informazioni necessarie alla tutela della salute nell'utilizzo dei laser A ciascun laser deve essere acclusa la corrispondente documentazione tecnica, che contenga le seguenti informazioni: a) la lunghezza d'onda delle radiazioni laser e il tipo di ambiente in cui sia attivo il laser stesso; per i laser che emettano radiazioni a lunghezze d'onda multiple, sono elencate tutte le lunghezze d'onda emesse; b) la modalità di generazione delle radiazioni laser: continua, a impulsi o a impulsi ad alta frequenza di ripetizione; c) il diametro del fascio laser all'uscita del laser stesso; inoltre, per un fascio convergente, il minor diametro dello stesso; d) per i laser che generino radiazioni 1. in modalità continua, il flusso radiante massimo; 2. in modalità a impulsi, l'energia radiante presente in un impulso, la durata più breve e quella più lunga degli impulsi, la frequenza più elevata e quella più ridotta di ripetizione degli impulsi; 3. in modalità a impulsi ad alta frequenza di ripetizione, le informazioni di cui al punto 2, unitamente al massimo flusso medio radiante che promana dall'attrezzatura; e) la classificazione del laser ai sensi di una norma tecnica ceca, che disciplina la sicurezza delle attrezzature laser 2, f) un manuale di istruzioni, un manuale di manutenzione (se necessario), avvertenze importanti: ad esempio, che mettano in guardia dalla rimozione delle calotte di protezione (per i laser che ne siano provvisti) o si riferiscano ai pericoli derivanti dall'osservazione dei fasci con ausili ottici; g) il numero di matricola e l'anno di costruzione del laser, la ragione sociale o il nome e l'indirizzo del costruttore (nel caso di una società), oppure il nome (o i nomi), il cognome o la ragione sociale e la sede dei locali di attività economica (nel caso di una persona fisica); h) le informazioni inerenti ai fattori diversi dalle radiazioni, che si verifichino durante il funzionamento del laser e possano sortire un effetto negativo sulle condizioni di lavoro o sulla salute; inoltre i) nel caso dei laser di classe 4, un manuale di montaggio e di installazione comprensivo dei requisiti strutturali e di spazio. Articolo 9 Segnaletica di sicurezza (1) I laser della classe 2 e delle classi superiori sono provvisti di un'etichetta segnaletica di sicurezza e di un avvertimento testuale corrispondenti alla classe del laser del caso2. 2) Articolo 4a della legge n. 22/1997, concernente i requisiti tecnici dei prodotti e le modifiche e variazioni di talune leggi, quale modificata. Norma ČSN EN 60825-1:2007. -7(2) I luoghi dove si potrebbero superare i valori massimi ammissibili nella banda di frequenze dagli 0 agli 1,71015 Hz devono disporre di segnali di sicurezza conformi a diverse normative3, nonché di segnali di divieto d'accesso alle persone non autorizzate. (3) I luoghi dove si superino i valori di riferimento delle radiazioni non ionizzanti nella banda di frequenze dagli 0 ai 300 Hz devono disporre di un segnale di sicurezza che avverta degli eventuali rischi le persone che fanno uso di stimolatori cardiaci. Articolo 10 Disposizioni abrogative È abrogato quanto segue: 1. Il decreto governativo n. 1/2008 concernente la tutela della salute dalle radiazioni non ionizzanti 2. Il decreto governativo n. 106/2010, recante modifica del decreto governativo n.1/2008 concernente la tutela della salute dalle radiazioni non ionizzanti. Articolo 11 Data di entrata in vigore Il presente decreto governativo entra in vigore il 3) Decreto governativo n. 11/2002, che stabilisce l'aspetto estetico e l'ubicazione della segnaletica di sicurezza – nonché dei segnali di attuazione – quale modificato dal decreto governativo n. 405/2004. -8- Allegato 1 del decreto governativo n. XXXXX Valori massimi ammissibili e valori di riferimento nella banda di frequenze dagli 0 ai 300 Hz 1. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati dalla stimolazione elettrica dei tessuti nella banda di frequenze dagli 0 Hz ai 10 MHz è dato dall'intensità modificata del campo elettrico Emod (t) indotto nei tessuti stessi; questa è l'intensità del campo elettrico indotto nei tessuti, modificata da un filtro lineare con la caratteristica di frequenza G ( f ). Al fine di non superare il valore massimo consentito, la grandezza dell'intensità modificata del campo elettrico Emod (t) non deve superare il valore di 1 Vm-1 in qualsiasi momento nel tempo (per i dipendenti), e di 0,2 Vm-1 (per le altre persone). Per il calcolo dell'intensità del campo elettrico indotto nei tessuti, si determina la media spaziale su un'area dalla forma di cubo, che misura 2 x 2 x 2 mm3. Si definisce un filtro che definisca l'intensità modificata del campo elettrico modificato Emod come segue: (a) per l'esposizione di tutto il corpo a eccezione della testa, la caratteristica di frequenza del filtro possiede la forma 1 1 G f 2 0,8 1 j f f0 f0 3000 Hz ove f è la frequenza in hertz e j 1 è l'unità immaginaria. La caratteristica di frequenza del filtro è definita sulla base del valore limite per la stimolazione del sistema nervoso periferico. (b) Per l'esposizione della testa, la caratteristica di frequenza del filtro possiede la forma f 1 j f1 1 G f 2 0, 05 f f 1 j 1 j f0 f2 f0 25 Hz ; f1 400 Hz ; f 2 3000 Hz -9ove f è la frequenza in hertz e j 1 è l'unità immaginaria. La caratteristica di frequenza del filtro è definita sulla base del valore limite per la stimolazione del sistema nervoso centrale all'interno della testa (fosfene) e dell'apparato vestibolare (vertigini). 2. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati da un campo magnetico ed elettrico di frequenza inferiore a 1 Hz è definito come segue: (a) Il valore massimo consentito per l'esposizione a un campo elettrico è dato dal valore dell'intensità di picco del campo stesso 2 ×20000 Vm-1 (per i lavoratori dipendenti) e 2 ×5000 Vm-1 (per le altre persone). Detto valore massimo consentito offre alle altre persone protezione dai rischi collegati alle scariche di scintille: tuttavia, in generale, esso non offre tale protezione ai dipendenti. Per essi, il rischio creato dalle scariche di scintille deve essere ridotto al minimo attraverso le misure tecniche o la formazione. (b) Il valore massimo consentito per l'esposizione della testa o della cassa toracica a un campo magnetico è dato da un valore di picco dell'induzione magnetica, pari a 2 T (per i dipendenti) e a 0,4 T (per le altre persone). Tale valore massimo consentito offre protezione dai rischi collegati al movimento all'interno di un campo magnetico statico. Nel caso di lavoratori dipendenti formati dei quali sia possibile controllare la velocità e la modalità di movimento, può essere consentita l'esposizione a un campo magnetico con un picco di induzione magnetica pari a 8 T. (c) Il valore massimo consentito per l'esposizione delle estremità a un campo magnetico è dato da un valore di picco dell'induzione magnetica, pari a 8 T (per i lavoratori dipendenti). Per le altre persone, non si fa uso del punto (c). Nei casi di cui ai punti da (a) a (c), il campo è sempre definito come il campo esistente in assenza della persona esposta. 3. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati dalla temperatura maggiorata dei tessuti, nella banda di frequenze dai 100 kHz ai 6 GHz, è definito come segue: (a) Il valore massimo consentito per l'esposizione dell'intero corpo è dato dalla media temporale del valore del tasso specifico di assorbimento (TSA), pari a 0,4 Wkg-1 (per i dipendenti) e a 0,08 Wkg-1 (per le altre persone). (b) Il valore massimo consentito per l'esposizione locale è dato dalla media temporale del valore del tasso specifico di assorbimento, pari a 10 Wkg-1 (per i dipendenti) e a 2 Wkg-1 (per le altre persone). (c) Il valore massimo consentito per l'esposizione locale delle estremità è dato dalla media temporale del valore del tasso specifico di assorbimento, pari a 20 Wkg-1 (per i dipendenti) e a 4 Wkg-1 (per le altre persone). - 10 - (d) Il valore massimo consentito per l'esposizione della testa a un campo elettromagnetico a impulsi, nella banda di frequenze dagli 0,3 ai 6 GHz – con impulsi di durata inferiore ai 30 s – è dato da un'energia specifica assorbita pari a 0,01 Jkg-1 (per i dipendenti) e a 0,002 Jkg-1 (per le altre persone). Detto valore massimo consentito serve a eliminare gli effetti acustici provocati dall'espansività termica dei tessuti. Ai soprastanti punti da (a) a (d), i valori temporali medi sono specificati quali medie su ciascun intervallo completo di sei minuti. Nel calcolo dell'esposizione locale, la determinazione delle medie si effettua su un'area dalla forma di cubo, con proprietà elettriche quasi omogenee e massa pari a 10 g. 4. Il valore massimo consentito per gli effetti provocati dalla temperatura maggiorata dei tessuti, nella banda di frequenze dai 6 ai 300 GHz è definito quale valore temporale medio di una densità di flusso di irradiazione pari a 50 Wm-2 (per i dipendenti) e a 10 Wm-2 (per le altre persone). Al momento della valutazione dell'esposizione, si rileva una media complessiva su ogni 20 cm2 di parte del corpo esposta, ove la media della densità massima del flusso di irradiazione su ogni area di 1 cm2 della superficie esposta non deve superare i 1 000 Wm-2 (per i dipendenti) e i 200 Wm-2 (per le altre persone). La determinazione delle medie temporali si effettua su ogni intervallo di esposizione pari a sei minuti – per le frequenze dai 6 ai 10 GHz – e su ciascun intervallo di esposizione di lunghezza pari a T = 1,921011 / f1.05 – dove T è espresso in minuti e f è espresso in hertz – per le frequenze dai 10 ai 300 GHz. 5. I valori di riferimento sono fissati per l'intensità del campo elettrico E, l'induzione magnetica B, la densità del flusso radiante S e la corrente di contatto Ic, al fine di facilitare la valutazione della situazione di esposizione. I valori di riferimento sono definiti avvalendosi delle quantità elencate alle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente allegato. Al fine di non superare i valori di riferimento, si devono soddisfare i EnLimit , BnLimit , SnLimit , I c,Limit n seguenti criteri: (a) Criterio per la stimolazione elettrica dei tessuti 3 kHz 10 MHz 10 MHz 1 pro zaměstnance En En 3 kHz Bn Bn limit limit 0, 2 pro ostatní osoby f 0 Hz En f 3 kHz a f 0 Hz Bn f 3 kHz b limite 1 per i dipendenti 0,2 per le altre persone limite 1 per i dipendenti 0,2 per le altre persone - 11 - 10 MHz f 0 Hz I c,n I limit c, n 1 pro zaměstnance 0, 2 pro ostatní osoby a 170 V m 1 ; b 10-4 T (b) Criterio per la temperatura maggiorata dei tessuti 2 2 300 GHz 10 MHz 300 GHz 1 pro zaměstnance En Bn En Bn limit limit 0, 2 pro ostatní osoby f 100 kHz c f 10 MHz En f 100 kHz d f 10 MHz Bn 10 MHz 2 2 300 GHz 1 pro zaměstnance Sn limit 0, 2 pro ostatní osoby f 10 MHz S n I c,n limit f 100 kHz I c, n 100 MHz 2 1 pro zaměstnance 0, 2 pro ostatní osoby c 61107 / f V m 1 ; d 2 / f T Al fine di prevenire gli effetti acustici provocati dall'espansività termica dei tessuti, il valore di picco della densità del flusso radiante che colpisce la testa della persona esposta non deve superare mille volte il limite Slimite, per la banda di frequenze dagli 0,3 ai 6 GHz. Quando nei criteri (a) e (b) si citino le quantità di campo ( En , Bn , Sn ), si tratta sempre di massimi spaziali dei valori efficaci delle singole componenti delle frequenze del campo stesso – nel volume occupato dalla persona esposta – salvo in loro assenza. Per il criterio (b), la media dei valori efficaci delle componenti delle frequenze si determina su ogni intervallo di esposizione di sei minuti – per le frequenze dai 100 kHz ai 10 GHz – e su ciascun intervallo di durata pari a T = 1,921011 / f1.05 – dove T è espresso in minuti e f è espresso in hertz, per una banda di frequenze dai 10 ai 300 GHz. Tabella 1. Curva delle frequenze della quantità Elimite (valore efficace) f [Hz] Elimite [Vm-1] - 12 0 – 25 25 – 3 000 3 000 – 3,6106 3,6106 – 107 107 – 4108 4108 – 2109 2109 – 31011 20 000 5105 / f 170 6,1108 / f 61 0,003f 0,5 137 Tabella 2. Curva delle frequenze della quantità Blimite (valore efficace) f [Hz] Blimite [T] 0–1 0.025 1 – 25 0,025 / f 25 – 300 10-3 300 – 3 000 0,3 / f 4 10-4 3 000 – 210 2/f 2104 – 107 7 8 10 – 410 210-7 8 9 10-11 f 0,5 410 – 210 2109 – 31011 4.510-7 Tabella 3. Curva delle frequenze della quantità Slimite f [Hz] Slimite [Wm-2] 10 107 – 4108 8 9 410 – 210 f / 4107 9 11 50 210 – 310 Tabella 4. Curva delle frequenze della quantità Iclimite (valore efficace) f [Hz] Iclimite [A] 10-3 0 – 2,5103 4 10-7f 2,5103 – 105 - 13 105 – 108 0,04 - 14 - Allegato 2 del decreto governativo n. XXXXX Valori massimi ammissibili delle radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse derivanti da sorgenti tecnologiche incoerenti (non laser) 1. Bande di lunghezza d'onda e tipi di radiazioni ottiche Le radiazioni ultraviolette (UV) sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 180 ai 400 nm. - Le radiazioni UVC sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 180 ai 280 nm. Le radiazioni UVB sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 280 ai 315 nm. Le radiazioni UVA sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 315 ai 400 nm. Le radiazioni visibili sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 400 ai 780 nm. Le radiazioni infrarosse (IR) sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 780 nm agli 1 mm. - Le radiazioni IRA sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 780 ai 1 400 nm. Le radiazioni IRB sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 1 400 ai 3 000 nm. Le radiazioni IRC sono le radiazioni ottiche con una lunghezza d'onda dai 3 000 nm agli 1 mm. 2.Definizione delle quantità utilizzate Le quantità radiometriche di base utilizzate per sancire i valori massimi ammissibili sono le seguenti: - E , t - densità spettrale del flusso radiante: flusso radiante per unità di superficie, perpendicolare alla direzione di propagazione e per un nanometro di lunghezza d'onda (W m-2 nm-1) L , t - radianza spettrale: flusso radiante per unità di superficie, per unità di angolo spaziale nella direzione di propagazione e per un nanometro di lunghezza d'onda (W m-2 sr-1 nm-1). Gli effetti biofisici delle radiazioni ottiche incoerenti presentano una forte dipendenza dalla lunghezza d'onda delle stesse. Si tiene conto della dipendenza utilizzando i coefficienti di ponderazione spettrale: - 15 - - S : il coefficiente di ponderazione spettrale che tiene conto della dipendenza degli effetti delle radiazioni ultraviolette sugli occhi e sulla pelle dalla lunghezza d'onda (adimensionale) R : il coefficiente di ponderazione spettrale che tiene conto della dipendenza della lesione oculare termica – provocata dalle radiazioni infrarosse o visibili – dalla lunghezza d'onda (adimensionale) B : il coefficiente di ponderazione spettrale che tiene conto della dipendenza della lesione oculare fotochimica – provocata dalla luce blu – dalla lunghezza d'onda (adimensionale) I valori massimi consentiti sono precisati alla tabella 1 e le integrali delle quantità spettrali sono stabilite sull'intera banda delle idonee lunghezze d'onda, ponderate con i coefficienti di ponderazione spettrale: H eff 400 nm E , t S d dt t 180 nm LB t L , t B d 300 nm E , t d dt LR t L , t R d 1 3000 nm t 380 nm EB t 700 nm E , t B d 300 nm 2 H kůže t 315 nm 700 nm H UVA 400 nm E , t d dt EIR t 3000 nm 780 nm E , t d - 16 - Tabella 1 Valori massimi consentiti delle radiazioni ottiche incoerenti Indic Lunghezza Valore massimo Parte del Unità Nota e d'onda [in nm] consentito corpo Equivalente di Occhio: dose efficace cornea, 180-400 (Heff) = 30 congiuntiv (UVA, UVB e Valore a, UVC) giornaliero per 8 cristallino, [Jm-2] ore palpebra HUVA = 104 315-400 Valore Occhio (UVA) giornaliero per 8 cristallino ore 300-700 LB [Wm- Per α ≥ 11 mrad 106 t 1 (Luce blu) cfr. LB = 2sr-1] per t ≤ 10 000 s nota 1 LB è il valore t [s] medio temporale 300-700 LB = 100 [Wm-2sr- derivante da (luce blu) cfr. per t > 10 000 s 1] LB(t) nota 1 300-700 EB [Wm- per α < 11 mrad 100 t 1 cfr. nota 2 (luce blu) cfr. EB = 2] occhio per t ≤ 10 000 s nota 1 t [s] retina EB è il valore 300-700 medio temporale EB = 0,01 (luce blu) cfr. [Wm-2] derivante da t >10 000 s nota 1 EB(t) 380–1400 Cα = 1,7 per 7 1 2,8 10 C (visibile e [Wm-2sr- α ≤ 1,7 mrad LR = IRA) cfr. Cα = α per 1] Per t >10 s note 3, 5 1,7 ≤ α ≤ Rischio Fotocheratite, congiuntivite, cataratta, eritema, elastosi, tumore cutaneo Cataratta Fotoretinite, infiammazione della retina a motivo della luce intensa Ustioni retina della - 17 - Indic Lunghezza e d'onda [in nm] 380–1400 (visibile e IRA) cfr. note 3, 5 380–1400 (visibile e IRA) cfr. note 3, 5 780–1 400 (IRA) cfr. note 3, 5 780–1400 (IRA) cfr. note 3, 5 780 - 1 400 (IRA) cfr. note 3, 5 Valore massimo Unità consentito LR = LR [Wm5 107 C1 t 0,25 2sr-1] Per 10 µs ≤ t ≤ t [s] 10 s Nota 100 mrad Cα = 100 per α > 100 mrad λ1= 380 nm λ2= 1 400 nm 1 LR = 8,89 10 C Per t < 10 µs 8 [Wm-2sr- LR è il valore 1] medio temporale derivante da LR(t) 6 1 Cα = 11 per [Wm-2srLR = 6 10 C α ≤ 11 mrad 1] per t > 10 s Cα = α per 11 ≤ α ≤ LR = LR [Wm7 1 0,25 5 10 C t 100 mrad 2sr-1] Cα = 100 per per 10 µs ≤ t ≤ t [s] α > 100 mrad 10 s (angolo visivo per la misurazione: 11 mrad) 1 LR = 8,89 10 C per t < 10 µs 8 [Wm-2sr- λ1 = 780 nm λ2= 1 400 nm 1] LR è il valore medio temporale derivante da LR(t) Parte del Rischio corpo - 18 - Indic Lunghezza e d'onda [in nm] 780-3 000 (IRA e IRB) cfr. nota 3 780 – 3 000 (IRA e IRB) cfr. nota 3 380-3 000 (visibile, IRA e IRB) cfr. note 3, 4 Valore massimo Unità Nota consentito EIR [Wm0,75 EIR = 18000 t EIR è il valore 2] per t ≤ 1 000 s medio temporale t [s] derivante da EIR = 100 EIR [Wm- EIR(t) per t > 1 000 s 2] Hpelle 0,25 = 20000 t per t < 10 s Hpelle [Jm-2] t [s] Parte del Rischio corpo Occhio Ustioni della cornea, cornea, cristallino cataratta Pelle Ustioni Nota 1: nella banda di lunghezze d'onda dai 300 ai 700 nm rientrano parte delle radiazioni UVB, tutte le radiazioni UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili. I rischi collegati, tuttavia, sono di norma denominati rischi "da luce blu". Espresso con precisione: la luce blu comprende soltanto la banda di lunghezze d'onda che va dai 400 ai 490 nm all'incirca. Nota 2: nel caso della posizione fissa di sorgenti piccolissime, con angolo visivo < 11 mrad, LB(t) può essere convertito in EB(t). Ciò vale, di norma, soltanto per gli strumenti oftalmici o per un occhio stabilizzato sotto anestesia. Il tempo massimo "di fissazione" per ciascuna sorgente si calcola sulla base della formula: tmax= 100/EB, ove EB è espresso in W.m-2. Grazie ai movimenti oculari, detto valore non supera normalmente i 100 s. Nota 3: anche qualora le radiazioni presentino una componente nel settore delle IRC, è sufficiente effettuare una valutazione dei valori massimi consentiti per i settori delle IRA e delle IRB. Nota 4: per i tempi di esposizione più prolungati, si suppone che la persona esposta sia protetta da una naturale repulsione verso le alte temperature ed eviti le esposizioni al di là dei limiti prima che si producano ustioni cutanee. Nota 5: la quantità α è l'angolo visivo al quale l'occhio vede la sorgente delle radiazioni ottiche, espresso in radianti (rad) Tabella 2: Coefficiente di ponderazione spettrale S - 19 nm 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 S 0,0120 0,0126 0,0132 0,0138 0,0144 0,0151 0,0158 0,0166 0,0173 0,0181 0,0190 0,0199 0,0208 0,0218 0,0228 0,0239 0,0250 0,0262 0,0274 0,0287 0,0300 0,0334 0,0371 0,0412 0,0459 0,0510 0,0551 0,0595 nm 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 S 0,1737 0,1819 0,1900 0,1995 0,2089 0,2188 0,2292 0,2400 0,2510 0,2624 0,2744 0,2869 0,3000 0,3111 0,3227 0,3347 0,3471 0,3600 0,3730 0,3865 0,4005 0,4150 0,4300 0,4465 0,4637 0,4815 0,5000 0,5200 nm 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 S 0,9434 0,9272 0,9112 0,8954 0,8800 0,8568 0,8342 0,8122 0,7908 0,7700 0,7420 0,7151 0,6891 0,6641 0,6400 0,6186 0,5980 0,5780 0,5587 0,5400 0,4984 0,4600 0,3989 0,3459 0,3000 0,2210 0,1629 0,1200 nm 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 S nm S 0,000520 0,000500 0,000479 0,000459 0,000440 0,000425 0,000410 0,000396 0,000383 0,000370 0,000355 0,000340 0,000327 0,000315 0,000303 0,000291 0,000280 0,000271 0,000263 0,000255 0,000248 0,000240 0,000231 0,000223 0,000215 0,000207 0,000200 0,000191 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 0,000086 0,000083 0,000080 0,000077 0,000074 0,000072 0,000069 0,000066 0,000064 0,000062 0,000059 0,000057 0,000055 0,000053 0,000051 0,000049 0,000047 0,000046 0,000044 0,000042 0,000041 0,000039 0,000037 0,000036 0,000035 0,000033 0,000032 0,000031 - 20 - 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Tabella 3 0,0643 0,0694 0,0750 0,0786 0,0824 0,0864 0,0906 0,0950 0,0995 0,1043 0,1093 0,1145 0,1200 0,1257 0,1316 0,1378 0,1444 0,1500 0,1583 0,1658 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 0,5437 0,5685 0,5945 0,6216 0,6500 0,6792 0,7098 0,7417 0,7751 0,8100 0,8449 0,8812 0,9192 0,9587 1,0000 0,9919 0,9838 0,9758 0,9679 0,9600 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 0,0849 0,0600 0,0454 0,0344 0,0260 0,0197 0,0150 0,0111 0,0081 0,0060 0,0042 0,0030 0,0024 0,0020 0,0016 0,0012 0,0010 0,000819 0,000670 0,000540 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 0,000183 400 0,000175 0,000167 0,000160 0,000153 0,000147 0,000141 0,000136 0,000130 0,000126 0,000122 0,000118 0,000114 0,000110 0,000106 0,000103 0,000099 0,000096 0,000093 0,000090 B R Coefficiente di ponderazione spettrale , nm B 300 ≤ λ < 380 380 385 390 395 400 0,01 0,01 0,013 0,025 0,05 0,1 0,000030 R — 0,1 0,13 0,25 0,5 1 - 21 - 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 500 < λ ≤ 600 0,2 0,4 0,8 0,9 0,95 0,98 1 1 0,97 0,94 0,9 0,8 0,7 0,62 0,55 0,45 0,32 0,22 0,16 0,1 100,02·(450-λ) 2 4 8 9 9,5 9,8 10 10 9,7 9,4 9 8 7 6,2 5,5 4,5 3,2 2,2 1,6 1 1 600 < λ ≤ 700 0,001 1 700 < λ ≤ 1 050 — 100,002·(700- λ) 1 050 < λ ≤ 1 150 — 0,2 1 150 < λ ≤ 1 200 — 0,2·100,02·(1 150- λ) 1 200 < λ ≤ 1 400 — 0,02 - 22 - Allegato 3 del decreto governativo n. XXXXX Valori massimi consentiti delle radiazioni laser 1. Spiegazione dei termini e delle quantità - Modalità di generazione delle radiazioni laser continua: modalità di generazione delle radiazioni laser durante la quale il laser irradia senza interruzione per più di 0,25 s. - Modalità di generazione delle radiazioni laser a impulsi: modalità di generazione delle radiazioni laser durante la quale l'energia radiante del laser è irradiata sottoforma di impulsi non superiori agli 0,25 s e con una frequenza di ripetizione inferiore agli 1 Hz. Un laser che funziona nella suddetta modalità è denominato "laser a impulsi". - Diametro del fascio di radiazioni laser: distanza fra i punti opposti del fascio alla quale la densità dell'energia radiante (o la densità del flusso radiante) equivale a 1/e ("e" è il numero di Eulero) volte la densità massima dell'energia radiante (o la densità massima del flusso radiante) del fascio in uscita dal laser. - Divergenza del fascio di radiazioni laser: angolo totale di divergenza del fascio – misurato fra le linee rette opposte che attraversano i punti omotetici del fascio stesso – al quale la densità del flusso radiante equivale a 1/e volte la densità massima del flusso radiante nella medesima sezione trasversale. È indicata in radianti. - Durata degli impulsi delle radiazioni laser: tempo nel corso del quale il flusso radiante del fascio laser in uscita supera di 0,5 volte il valore massimo. - Densità del flusso radiante delle radiazioni laser E(t): potenza delle radiazioni laser che attraversano un'apertura limite, divisa per il contenuto dell'area dell'apertura limite stessa (W m-2) - Esposizione alle radiazioni laser H: integrale temporale della densità del flusso radiante delle radiazioni laser (J m-2). - Frequenza di ripetizione degli impulsi: numero di impulsi delle radiazioni laser per unità di tempo. - Riflessione diffusa: variazione della distribuzione spaziale di un fascio di radiazioni riflesso in molte direzioni da una superficie o da un ambiente. - Apertura limite: sezione trasversale circolare utilizzata per la misurazione dell'energia radiante (flusso radiante), ai fini della valutazione dei rischi da radiazioni laser, per precisare la densità dell'energia radiante o la densità del flusso radiante. La tabella 1 indica i diametri dell'apertura limite per l'esposizione degli occhi, in riferimento a varie lunghezze d'onda e a vari tempi di esposizione. Per l'esposizione della pelle, l'apertura limite ha un diametro pari a 3,5 mm. - 23 - - Angolo di apertura della sorgente α: angolo ottico sotteso da una sorgente di radiazioni ottiche all'occhio di un osservatore, espresso in milliradianti (mrad). - Angolo di apertura minimo della sorgente αmin = 1,5 mrad; per gli angoli visivi maggiori, la sorgente laser si considera una superficie, per i valori minori, la sorgente laser si considera un punto; inoltre, i valori massimi consentiti sono indipendenti dalla dimensione della sorgente stessa. - Angolo di apertura massimo della sorgente αmax = 100 mrad; per gli angoli visivi maggiori, i valori massimi consentiti sono indipendenti dalla dimensione della sorgente laser. - L'angolo visivo del dispositivo di misura γ, al di sotto del quale le radiazioni ottiche colpiscono un rilevatore, espresso in milliradianti (mrad). La tabella 2 indica i valori per vari tempi di esposizione. Se α > γ come da tabella 7, la valutazione si effettua con tale valore di γ. Se α ≤ γ, la valutazione si effettua con un valore arbitrario superiore ad α. - Coefficiente correttore CA, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 3. - Coefficiente correttore CB, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 4. - Coefficiente correttore CC, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 5. - Coefficiente correttore CE, adimensionale, i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 6. - Tempo critico T1, espresso in secondi (s), i valori per le varie lunghezze d'onda sono indicati alla tabella 7. - Tempo critico T2, espresso in secondi (s), i valori per i vari angoli sottesi della sorgente sono indicati alla tabella 8. Tabella 1 Diametro dell'apertura limite per la radiazione laser diretta (sulla cornea), per le varie lunghezze d'onda ed esposizioni. Lunghezza d'onda λ Tempo di esposizione t [in s] [nm] < 0,3 0,3-10 >10 180-400 1 [mm] 1,5 t0,375 [mm] 3,5 [mm] 400–1 400 1 400–105 105–106 7 [mm] 1 [mm] 1,5 t0,375 [mm] 11 [mm] 3,5 [mm] - 24 - Tabella 2 Angolo visivo dello strumento di misura per i vari tempi di esposizione Tempo di esposizione t [in s] Angolo γ [in mrad] t ≤ 100 11 100 < t < 10 4 t > 104 1,1 t 0,5 110 Tabella 3 Coefficiente CA per le varie lunghezze d'onda Lunghezza d'onda λ [in nm] Coefficiente CA [-] 400-700 1,0 700–1 050 10 0,002(λ - 700) 1 050-1 400 5,0 Tabella 4 Coefficiente CB per le varie lunghezze d'onda Lunghezza d'onda λ [in nm] Coefficiente CB [-] 400-450 1,0 450-700 CB = 10 0,02(λ - 450) Tabella 5 Coefficiente CC per le varie lunghezze d'onda Lunghezza d'onda λ [in nm] Coefficiente CC [-] 700–1 150 1,0 1 150-1 200 10 0,018(λ - 1150) - 25 - 1 200-1 400 8,0 Tabella 6 Coefficiente CE per le varie lunghezze d'onda Corda α (sottendente un arco) dell'angolo della Coefficiente CE [-] sorgente [in mrad] α < αmin 1,0 αmin < α < αmax α / αmin α > αmax α2 / (αmin · αmax) Tabella 7 Tempo critico T1 per le varie lunghezze d'onda Lunghezza d'onda λ [in nm] Tempo critico T1 [in s] 400-450 10 450-500 10 · [10 0,02 (λ - 450) ] 500-600 100 Tabella 8 Tempo critico T2 per i vari angoli sottesi dalla sorgente Corda α (sottendente un arco) dell'angolo della Tempo critico T2 [in s] sorgente [in mrad] α < αmin 10 αmin < α < αmax 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5 ] α > αmax 100 - 26 - 2. Valori massimi consentiti delle radiazioni laser I valori massimi consentiti per l'esposizione degli occhi alle radiazioni laser sono sanciti alle tabelle 10 e 11. La tabella 12 sancisce i valori massimi consentiti per l'esposizione della pelle alle radiazioni laser. Nella valutazione, deve essere sempre determinata una media sull'apertura limite. Nel caso di un laser che emetta ripetutamente degli impulsi, deve essere effettuata una correzione come da paragrafo 3. 3. Correzione dell'esposizione ripetuta Ciascuna delle tre norme che seguono è applicata tutte le esposizioni ai sistemi laser a impulsi ripetuti o di scansione. 3.1 L'esposizione a un eventuale impulso singolo in un treno di impulsi non deve superare il valore massimo di esposizione consentito per un impulso solo, con la durata dello stesso. 3.2 L'esposizione a un eventuale gruppo di impulsi (o a un eventuale sottogruppo di impulsi in un treno di essi), con durata t non deve superare il valore massimo consentito del tempo t. 3.3 L'esposizione a un eventuale impulso singolo in un gruppo di impulsi non deve superare il valore massimo di esposizione consentito per un impulso, moltiplicato per il coefficiente di correzione termica cumulativa Cp = N-0.25, dove N equivale al numero di impulsi. La suddetta norma vige soltanto per i valori massimi di esposizione consentiti per la protezione dalle lesioni termiche, ove tutti gli impulsi emessi in un tempo inferiore a Tmin si considerano un impulso solo. Il valore di Tmin è definito alla tabella 8. Tabella 9 Tempo Tmin per le varie lunghezze d'onda Tmin [s] Lunghezza d'onda λ [in nm] 315 <λ≤ 400 10 -9 400 <λ≤ 1 050 18·10 -6 1 050 <λ≤ 1 400 50·10 -6 1 400 <λ≤ 1 500 10 -3 1 500 <λ≤ 1 800 10 1 800 <λ≤ 2 600 10 -3 - 27 - 2 600 <λ≤ 10 6 10 -7 Tabella 10 - Il valore massimo consentito nel corso dell'esposizione della cornea alle radiazioni laser dirette, per tempi di esposizione inferiori ai 10 s Lunghezza d'onda λ [in nm] Tempo di esposizione t [in s] 10-13 - 10-11 10-11 - 10-9 10-7 - 1,8 · 10-5 10-9 - 10-7 5 · 10-5 - 10-3 10-3 – 101 H = 30 [J m-2] 180-302,5 302,5–315 1,8 · 10-5 - 5 · 10-5 per t < 100,8(λ-314) s: H = 5.6 · 103 t 0,25 [J m-2 ] E = 3 1010 [W m-2] 315–400 400-700 H = 1,5 · 10-4 CE [J m-2] H = 2,7 · 104 t 0,75 CE [J m-2] 700–1 050 H = 1,5 · 10-4 CA CE [J m-2] H=2,7 · 104 t 0,75 CA CE [J m-2] 1 050-1 400 H = 1,5 · 10-3 CC CE [J m-2] H =2,7 · 105 t 0,75 CC CE [J m-2] 1 400-1 500 E = 1012 [W m-2] 1 500-1 800 E = 1013 [W m-2] 1 800–2 600 E = 1012 [W m-2] 2 600 - 10 6 E = 1011 [W m-2 ] per t ≥ 100.8(λ-314) s: H = 100,2(λ-295) [J m-2] H = 5,6 · 103 t 0,25 [J m-2] H = 5 · 10 CE [J m-2] H = 18 t 0,75 CE [J m-2] H = 5 · 10-3 CA CE [J m-2] H = 18 ·t 0,75 CA CE [J m-2] -2 H = 5 · 10 CC CE [J m-2] H = 90 · t 0,75 CC CE [J m-2] H = 103 [J m-2] H=5,6 · 103 · t 0,25 [J m-2] 4 -2 H = 10 [J m ] H = 103 [J m-2] H=5,6 ·103 · t 0,25 [J m-2] -2 3 0,25 -2 H=100 [J m ] H = 5,6 · 10 · t [J m ] -3 - 28 - Tabella 11 - Il valore massimo consentito di esposizione diretta della cornea alle radiazioni laser, per tempi di esposizione superiori ai 10 s Lunghezz a d'onda λ (in nm) Tempo di esposizione t [in s] 101–102 102–104 180-302,5 H = 30 [J m-2] 302,5-315 H = 100,2(λ-295) [J m-2] H = 104 [J m-2] 315–400 400-600 600-700 700–1 400 1 400–106 104–3 · 104 per α < αmin e t < T1: E = 10 [W m-2] per α < αmin e t < T1: E = 10 [W m-2] per α < αmin e t < T1: E = 10 [W m-2] per α < αmin e t ≥ T1: H = 100 CB [J m-2] cfr. nota 1 per α < αmin e t ≥ T1: E = 100 CB [J m-2] cfr. nota 1 per α < αmin e t ≥ T1: E = 1 CB [W m-2] cfr. nota 1 per α ≥ αmin e t ≤ T2: H = 100 CB [J m-2] cfr. nota 1 H = 18CE t0,75 [J m-2 ] per α ≥ αmin e t ≤ T2: E = 1 CB [W m-2] cfr. nota 1 H = 18CE t0,75 [J m-2 ] per α ≥ αmin e t ≤ T2: E = 1 CB [W m-2] cfr. nota 1 H = 18CE t0,75 [J m-2 ] per α ≥ αmin e t > T2: H = 100 CB [J m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2] per α ≥ αmin e t > T2: E = 1 CB [W m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2] per α ≥ αmin e t > T2: E = 1 CB [W m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2] per α < αmin: per α ≥ αmin e t ≤ T2: per α ≥ αmin e t > T2: per α < αmin: per α ≥ αmin e t ≤ T2: per α ≥ αmin e t > T2: E = 10 [W m-2] H = 18CE t0,75 [J m-2 ] E = 18CE T2-0,25 [W m-2] E = 10 CA CC [W m-2] H = 18 CA CC t0,75 [J m-2] E = 18 CA T2-0.25 [W m-2] (non oltre i 1 000 W m-2 ) E = 1 000 [W m-2] Nota 1: Nei suddetti casi, durante la valutazione si deve tener conto dell'angolo visivo per la misurazione come da punto 19. - 29 - Tabella 12 - Valore massimo consentito di esposizione diretta della pelle alle radiazioni laser Lunghezza d'onda λ [in nm] Tempo di esposizione t [in s] < 10-9 180-400 E = 3 · 1010 [W m-2] 400-700 E = 2 · 1011 [W m-2] 700–1 400 E = 2 · 1011 CA [W m-2] 1 400–1 500 E = 1012 [W m-2] 1 500–1 800 E = 1013 [W m-2] 1 800–2 600 E = 1012 [W m-2] 2 600–106 E = 1011 [W m-2] 10-9–10-7 10-7–10-3 10-3–101 101–103 103–3 · 104 Identico a quello dell'occhio (tabella 10 e tabella 11) H=200 CA [ J m-2] H = 1,1 · 104 CA t 0,25 [J m-2] E = 2 · 103 CA [W m-2] Identico a quello dell'occhio (tabella 10 e tabella 11)