80 regolamento dell`istituzione per i servizi alla persona

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REGOLAMENTO
DELL’ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.122 Reg./50 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 12/06/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N.138 Reg./57 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 11/07/2006 –
N.27 Reg./3 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 25/02/2008 – N.95 Reg./30 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 30/05/2011
3^ STESURA
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Denominazione
E’ costituita, ai sensi dell’articolo 114, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 47 e
seguenti dello statuto del Comune di Bergamo, l’Istituzione comunale denominata “ISTITUZIONE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA”, quale organismo strumentale del Comune di Bergamo, per la
gestione integrata delle attività culturali, didattiche, educative, socio-assistenziali e di integrazione
sociale, rivolte alla popolazione del Comune di Bergamo.
L’Istituzione è disciplinata dal presente regolamento ed ha sede in Bergamo, piazza Matteotti,
presso gli uffici comunali, salva ogni futura e diversa determinazione della Giunta comunale.
Art. 2
Finalità
L’Istituzione si richiama, nelle sue finalità generali, ai principi contenuti in tutte le leggi nazionali e
regionali inerenti l’oggetto degli interventi, ai vigenti regolamenti comunali in materia ed agli
indirizzi culturali, didattici, pedagogici e socio-educativi di riferimento dettati dagli organi del
Comune nell’ambito del sistema educativo e socio-assistenziale comunale.
Considerato questo quadro di riferimento, l’Istituzione persegue le seguenti finalità:
- programmare, gestire e sviluppare, nell’ambito di un progetto unitario, i servizi educativi,
culturali, didattici e socio-assistenziali promossi dal Comune per la prima infanzia, i bambini,
gli adolescenti, i giovani, le famiglie e i cittadini, al fine di salvaguardare e promuovere lo
sviluppo sociale della comunità locale e la prevenzione del disagio sociale in ogni sua forma,
garantendo l’unitarietà e l’organicità degli interventi nell’ambito degli indirizzi generali
espressi dall’Amministrazione comunale.
L’Istituzione, per le finalità di cui sopra, può attivare direttamente forme di collaborazione con
soggetti pubblici e privati locali, anche attraverso confronti, partecipazioni e parternariati nazionali
e internazionali.
L’Istituzione si rapporta e favorisce il confronto, la partecipazione ed il coinvolgimento delle realtà
sociali, del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale esistenti sul territorio.
Art. 3
Compiti istituzionali
L’Istituzione provvede all’organizzazione e alla gestione di tutti gli interventi rientranti tra le finalità
di cui all’articolo 2 e in particolare i seguenti servizi, che includano non solo gli interventi ed i servizi
a gestione diretta, ma anche quelli a gestione indiretta, affidati a terzi o mediante convenzioni o
comunque svolte con altri soggetti, sia pubblici che privati:
A) servizi per l’infanzia e tutte le attività e i servizi attinenti, tra i quali comprendere, a puro titolo
esemplificativo:
- i nidi d’infanzia comunali compresa la gestione delle procedure connesse (gestione
ammissioni, liste di attesa e riscossione delle rette e/o quote di partecipazione degli utenti);
- le ludoteche e gli spazi gioco;
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- i servizi di supporto alla genitorialità (spazi per le famiglie) e di informazione per le famiglie
(punto famiglia);
- le iniziative territoriali rivolte ai bambini e il piano “estate per i bambini”;
- le iniziative formative rivolte ai genitori ed alle categorie di operatori educativi atipici
(educatrici domiciliari, educatrici nidi in famiglia, …).
B) servizi per adolescenti e giovani e tutti servizi e le iniziative attinenti, tra le quali comprendere a
puro titolo esemplificativo:
- il Centro giovanile comunale con annesso il Servizio Informagiovani;
- i Centri di aggregazione giovanile (CAG) nei vari quartieri;
- i progetti territoriali rivolti ai giovani;
- le attività sportive e del tempo libero.
C) le scuole civiche e tutti i servizi e le iniziative attinenti, tra le quali comprendere a puro titolo
esemplificativo:
- la gestione amministrativa dell’Istituto Musicale Donizetti e dell’Accademia di Belle Arti
dell’Accademia Carrara;
- la gestione del personale amministrativo e ausiliario;
- l’organizzazione didattica delle due scuole;
- l’organizzazione di corsi propedeutici per la diffusione e l’educazione artistica e musicale e di
iniziative sperimentali e di specializzazione;
- la produzione di attività concertistica ed espositiva;
- la gestione dello sportello per il diritto allo studio.
D) ufficio di piano per la predisposizione del piano di zona dei servizi socio-assistenziali.
La Giunta comunale, nell’ambito dei servizi sopra individuati, delibera il capitale di dotazione, le
risorse umane e i beni da conferire e/o concedere in uso all’Istituzione per il suo regolare
funzionamento.
L’affidamento di ulteriori servizi comunali all’Istituzione è deliberato dal Consiglio comunale, con
indicazione delle attività assegnate.
Al fine di assicurare la gestione unitaria delle politiche dell’ambito sovracomunale nei settori degli
interventi di cui all’articolo 2, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’Istituzione
possono essere affidati ulteriori interventi e servizi, previa approvazione di apposite convenzioni da
parte dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
Per conseguire la programmazione e la progettazione unitaria dei servizi viene costituito un ufficio
tra Comune e Istituzione, il cui funzionamento è regolato da apposita convenzione.
Art. 4
Principi di gestione
In conformità ai principi sanciti dall’articolo 114 del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e dall’articolo 47
dello statuto comunale, sono assicurate all’Istituzione le condizioni di autonomia gestionale
necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.
In particolare, nelle forme stabilite dallo statuto e dal presente regolamento, è assicurata
all’Istituzione la dotazione e la conseguente gestione delle risorse di personale, reali, patrimoniali e
finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidatele.
I rapporti tra l’Istituzione e gli organi dell’Amministrazione comunale si ispirano ai principi della
trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale e
gestionale.
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Art. 5
Programmi, bilanci ed iniziative
L’Istituzione svolge le proprie attività sulla base di piani-programma generali e settoriali predisposti
dal Consiglio di Amministrazione nei quali sono determinate le direttive operative per l’esercizio e
la gestione delle attività e dei servizi assegnati, gli standard di erogazione, i risultati da raggiungere
e la quantità e la qualità delle risorse a tal fine necessarie.
Nell’esecuzione di detti programmi, l’Istituzione informa la propria attività gestionale a criteri di
efficacia, di efficienza ed economicità.
Tali piani-programma sono approvati dalla Giunta comunale, sentito il parere della commissione
consiliare competente, contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo dell’Istituzione.
Sono altresì approvati dalla Giunta, sentito il parere della commissione consiliare permanente, il
bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari sono approvati
dal Consiglio comunale.
Art. 6
Capacità negoziale
L'Istituzione ha la capacità di concludere i negozi giuridici necessari alla realizzazione dei fini
assegnati, può stipulare convenzioni, accordi, contratti in genere, nel rispetto degli indirizzi dettati
dal Consiglio comunale ed in conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto comunale.
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TITOLO II
ORGANI DELL’ISTITUZIONE
Art. 7
Organi
Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Ai sensi dell’articolo 47 dello statuto comunale, il Sindaco è il legale rappresentante dell’Istituzione.
CAPO I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 8
Composizione e nomina
Il Consiglio di Amministrazione è composto sino a sette membri, compreso il Presidente, nominati
dal Sindaco, sulla base dell’articolo 48 dello Statuto comunale e degli Indirizzi per la nomina dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati dal Consiglio comunale, di
cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, scelti tra persone in possesso di competenza
e/o esperienza, anche se amministratori del Comune.
Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 48 dello statuto, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento,
nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
Durata e indennità
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il consiglio comunale ed è comunque
rinnovato entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Sindaco. Si applicano comunque le
prescrizioni stabilite dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione per il Presidente e i membri
del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dal Comune e sono a carico dell’Istituzione.
Art. 10
Scioglimento, revoca, decadenza, dimissioni
Qualora vengano accertate violazioni di legge, documentata inefficienza, irregolarità nella gestione
o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Istituzione, il Sindaco può sciogliere
anticipatamente il Consiglio di Amministrazione, oppure revocarne singoli membri, dandone
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Contestualmente al provvedimento
di scioglimento o di revoca di singoli membri, il Sindaco provvede alla nomina di un nuovo
Consiglio di Amministrazione, ovvero alla nomina di singoli consiglieri, secondo quanto previsto al
precedente articolo 8.
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La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verifica una causa di
ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge per i consiglieri comunali. In tal caso, il
Sindaco ne prende atto e provvede alla surrogazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per
tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunziata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicata al Sindaco affinché provveda alla
surrogazione.
Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione vengono presentate per iscritto al
Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed hanno efficacia
immediata.
Le dimissioni del Presidente e della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza
dell’intero Consiglio di Amministrazione.
In caso di morte, dimissioni, revoca, decadenza o altre cause di cessazione anticipata dalle
funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in surrogazione durano
in carica fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.
Art. 11
Competenze
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Amministrazione comunale,
sovrintende alla loro attuazione ed elabora i seguenti atti fondamentali, da sottoporre
all’approvazione della Giunta comunale, previo parere della commissione consiliare competente:
- il piano-programma;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- il rendiconto della gestione o bilancio di esercizio, corredato da una relazione sull’attività
svolta che evidenzi anche i risultati economici della gestione.
Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora non siano riservati, per
legge o regolamento, al Presidente o al direttore:
- la proposta delle tariffe per l'erogazione dei servizi e le relative variazioni nel corso
dell’esercizio, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, da sottoporre all’approvazione della
Giunta;
- l’adozione dei regolamenti interni di funzionamento, nel rispetto dello statuto e dei
regolamenti comunali;
- la proposta della dotazione degli organici;
- l’organizzazione generale dell'Istituzione nel rispetto dei vincoli di legge, degli accordi
contrattuali e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente presso il
Comune di Bergamo;
- le decisioni in ordine alle spese che esulano dall'ordinaria gestione dei servizi e di
funzionamento degli uffici;
- le proposte di modifica del presente regolamento;
- la determinazione del trattamento economico del direttore e, nel caso in cui il Sindaco abbia
nominato un dipendente fra quelli assegnati dal Comune all’Istituzione, l’ammontare
dell’indennità di direzione nel rispetto della disciplina di cui al successivo articolo 17;
- le decisioni in ordine alla promozione o resistenza alle liti, nonché sulla conciliazione e
transazione di liti pendenti, ad esclusione di quelle relative al personale dipendente del
Comune.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a propri componenti o al direttore, nei
limiti delle proprie attribuzioni.
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I membri del Consiglio di Amministrazione adempiono al loro compito con la diligenza del
mandatario e sono responsabili nei confronti del Comune e dell’Istituzione secondo la normativa
vigente, con particolare riferimento all’articolo 93, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La
responsabilità non si estende a quei consiglieri che abbiano manifestato i motivi del loro dissenso
nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e ne abbiano data immediata
comunicazione scritta al Sindaco.
Art. 12
Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è, di norma, convocato dal Presidente. Il Consiglio di
Amministrazione può inoltre essere convocato, su richiesta scritta e motivata, di almeno tre dei
suoi membri. La richiesta può pervenire anche dal direttore o dal Presidente del collegio dei
revisori.
Il consiglio si riunisce, di norma, quattro volte all'anno.
L'avviso di convocazione contiene il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve
essere inviato almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione con qualsiasi mezzo che
consenta la prova dell’avvenuto ricevimento (posta, e.mail). In caso di urgenza il Presidente può
abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere eseguita anche
telefonicamente, via telefax o via e.mail o telegramma.
Oltre che ai consiglieri, l’avviso di convocazione recante l'ordine del giorno è trasmesso al Sindaco
e all’Assessore competente per materia, al fine di consentire la loro partecipazione alla riunione.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e la trattazione di
argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità
di cui al precedente comma, qualora siano presenti e consenzienti tutti i consiglieri.
Art. 13
Sedute e deliberazioni
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare il direttore.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a voto palese e a maggioranza dei
votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Quando si tratti di argomenti concernenti le
persone, che implicano apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni debbono essere adottate a
scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti o a votazioni nei quali
abbiano un interesse personale, ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto
grado civile.
Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, gli astenuti sono computati tra i presenti per la
validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
Ciascun consigliere può far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi che lo hanno orientato.
I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni, sono redatti
dal segretario e sottoscritti dal Presidente. Le funzioni di segretario possono essere svolte dal
direttore o da altro consigliere.
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Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle che devono essere approvate dal
Comune, sono immediatamente esecutive e sono pubblicate, integralmente o per estratto, in un
apposito spazio all'interno dei locali della sede dell’Istituzione per quindici giorni consecutivi. Ne
viene inviata copia al Sindaco e all’assessore competente, per conoscenza. Il Consiglio di
Amministrazione può individuare ulteriori forme di pubblicità per consentire la più ampia
informazione degli atti agli utenti.
Art. 14
Poteri sostitutivi
Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda ad assumere le deliberazioni di sua
competenza ovvero non provveda ad emanare atti a contenuto patrimoniale con efficacia
obbligatoria nei confronti di terzi, il Sindaco invita in forma scritta il consiglio a provvedere entro un
termine congruo indicato nell'invito.
Qualora il consiglio non vi provveda entro tale termine, il Sindaco scioglie anticipatamente il
consiglio e provvede, su proposta del direttore, alla predisposizione degli atti e alla loro
approvazione.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 15
Nomina e sostituzione
Il Presidente è nominato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con le
modalità e alle condizioni di cui al precedente articolo 8, e resta in carica per una durata pari a
quella del Consiglio di Amministrazione e/o sua frazione.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente si dimetta o cessi anticipatamente dalla carica, in
attesa della nomina del nuovo Presidente, la funzione viene assunta dal consigliere più anziano in
età. Parimenti avviene in caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente.
Art .16
Competenze
Il Presidente rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli organi comunali.
Spetta inoltre al Presidente:
- convocare, presiedere il Consiglio di Amministrazione e predisporre l'ordine del giorno delle
sedute;
- vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione,
sull'operato del direttore e, in generale, sull'attività dell'Istituzione; nel merito egli riferisce al
Consiglio di Amministrazione;
- adottare provvedimenti di competenza del consiglio, in caso di necessità ed urgenza, sotto la
propria responsabilità, salvo sottoporli a ratifica del consiglio stesso nella prima seduta utile,
pena la decadenza;
- adottare gli altri atti previsti dal presente regolamento e provvedere in particolare alla
costituzione dei rapporti obbligatori che non rientrino nelle competenze del direttore.
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CAPO III
IL DIRETTORE
Art. 17
Nomina e revoca
Il direttore, come stabilito dall’articolo 50 dello statuto comunale, è nominato dal Sindaco ed è
scelto tra i dipendenti di ruolo dell’amministrazione, ovvero assunto con contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o - eccezionalmente e con provvedimento motivato - con contratto a
tempo determinato di diritto privato.
Il direttore deve essere scelto in base a comprovate competenze ed esperienze atte a garantire il
miglior funzionamento dell’Istituzione.
L’incarico di direttore è a tempo determinato e non può avere durata superiore al mandato elettivo
del Sindaco in carica.
Il trattamento economico equivale a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e
decentrati del comparto delle autonomie locali e può essere integrato, nei casi previsti dalla legge,
con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, da una indennità di direzione ad
personam, commisurata alla complessità delle funzioni direzionali e alla specifica competenza
tecnica richiesta, e comunque in stretta correlazione con il bilancio dell’Istituzione.
Il direttore può essere revocato dal Sindaco, anche su proposta motivata dal Consiglio di
Amministrazione:
- per inefficace o irregolare gestione;
- per persistente violazione di disposizioni di legge, dello statuto comunale, di regolamenti e
per inosservanza degli indirizzi dettati dagli organi del Comune o dell’Istituzione.
Art. 18
Competenze
Spetta al direttore, nel perseguire le finalità dell’Istituzione, la responsabilità generale della
gestione dell'Istituzione e dei relativi risultati, la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Istituzione verso l’esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
In particolare, il direttore:
- esegue le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, sulle quali
esprime un parere tecnico;
- predispone per il Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio di previsione annuale e
pluriennale, la relazione revisionale e programmatica e/o il piano-programma, il conto
consuntivo o il bilancio di esercizio, la proposta di determinazione delle tariffe relative ai costi
dei servizi;
- dirige il personale dell’Istituzione, assegnando le competenze nel rispetto della normativa
contrattuale vigente, adotta gli atti di gestione del personale, irroga i provvedimenti
disciplinari di propria competenza o ne propone l’adozione al competente ufficio, determina
gli orari di lavoro, partecipa alla delegazione trattante, quando vengono trattati argomenti
riguardanti l’Istituzione;
- adotta tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
dell’Istituzione;
- presiede le gare d'appalto e di concorso e sottoscrive i contratti che non rientrino nelle
competenze di altri organi comunali;
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-
può fungere da segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione con la possibilità di
delegare tale compito ad altra figura professionale;
svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le
operazioni non riservate agli altri organi.
Il direttore, salva la facoltà di cui all’articolo 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile dei
procedimenti di competenza dell’Istituzione ed esercita le competenze che la legge attribuisce al
datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro, tenendo conto di eventuali particolari direttive
impartite dagli organi comunali.
Art. 19
Vice Direttore
Le funzioni vicarie sono svolte da un Vice Direttore nominato dal Direttore.
Art. 20
Rimozione
Il Sindaco, anche su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, può provvedere alla
rimozione o alla risoluzione anticipata dell’incarico di direttore, ove questi non ottemperi alle
direttive del Consiglio di Amministrazione assunte in base ai principi e ai programmi approvati dal
consiglio comunale nelle materie e per i servizi di competenza dell’Istituzione.
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TITOLO III
RISORSE UMANE
Art. 21
Dotazione di personale
L'Istituzione, per la gestione delle attività proprie, utilizza personale comunale parzialmente o
totalmente assegnato dal Comune ed altresì, nelle forme consentite, personale assunto con
contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, personale distaccato da altri enti pubblici,
nonché personale volontario.
Il costo del personale assegnato è a carico del bilancio dell’Istituzione.
Il personale assegnato a tempo indeterminato all’Istituzione è in ruolo nella dotazione organica del
Comune.
La disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato
all’Istituzione è regolato dalle disposizioni di legge e contrattuali applicate ai dipendenti del
comparto regioni ed enti locali e, limitatamente ai docenti dell’Istituto Musicale “Donizetti”, del
comparto AFAM. Allo stesso personale si applicano le disposizioni contenute nei contratti collettivi
decentrati vigenti presso il Comune di Bergamo, secondo modalità definite con accordo tra le parti
pubblica e sindacale in sede di delegazione trattante, ad eccezione dei docenti dell’Istituto
Musicale “Donizetti” per i quali viene costituita la specifica delegazione trattante prevista dagli artt.
6 e 7 del CCNL 16/02/2005 del comparto AFAM.
L'Istituzione può stipulare contratti di lavoro autonomo, nonché conferire incarichi o avvalersi di
prestazioni lavorative a termine per l'espletamento di compiti di particolare natura e durata, nei
limiti e con le modalità previste dalle norme di legge per gli enti locali.
L’Istituzione può provvedere in forma autonoma alle procedure di selezione e di assunzione di
personale a tempo determinato e indeterminato, con le modalità stabilite dalle norme che regolano
la materia per gli enti locali.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, propone alla Giunta comunale le
variazioni della dotazione organica necessaria allo svolgimento dei servizi assegnati all'Istituzione,
in corrispondenza agli obiettivi stabiliti nel piano programma annuale delle attività.
L’Istituzione può avvalersi di volontari in servizio civile inizialmente assegnati dal Comune e
successivamente, in base all’evoluzione della normativa regionale sul servizio civile volontario, può
eventualmente attivare le procedure per diventare ente accreditato per il servizio civile volontario.
L’Istituzione può stipulare convenzioni con istituti scolastici di secondo grado e con le Università
per tirocini e stage formativi.
Può altresì stipulare convenzioni al fine di determinare modalità e forme di utilizzazione di
prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché di singole
persone.
Le spese di personale sono a carico dell’Istituzione.
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TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I
AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA
Art. 22
Oggetto
L’Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità ed è dotata di un autonomo servizio di
ragioneria ed economato.
Il riferimento temporale dei suoi strumenti contabili è analogo a quello previsto per la contabilità del
Comune.
Art. 23
Mezzi a disposizione
L’Istituzione utilizza i mezzi del patrimonio comunale che la Giunta comunale, con apposita
delibera, le conferisce per l’esercizio delle sue attività. I suddetti beni devono formare oggetto di
apposito inventario. L’inventario è redatto in duplice esemplare: uno da conservare presso
l’Istituzione e l’altro presso il Comune. L’inventario è firmato dal direttore e controfirmato dal
Presidente.
Per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, l’Istituzione può acquistare direttamente beni
mobili, ovvero utilizzare beni che siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti
pubblici o privati.
I beni comunque acquisiti dovranno essere rilevati nell’inventario dell’Istituzione.
Il capitale di dotazione dell’Istituzione è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi
assegnati dal Comune all’inizio dell’attività dell’Istituzione o anche successivamente.
La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è a carico dell’Istituzione, che vi provvede
direttamente o attraverso ditte di comprovata esperienza e capacità tecnica, o avvalendosi delle
strutture comunali, in relazione ai servizi da assicurare, ad eccezione degli interventi sull’impianto
elettrico, di distribuzione del gas e di gestione del calore, di gestione del sistema antintrusione
collegato alla centrale della polizia locale, del collegamento con la rete telematica aziendale, per i
quali provvede il Comune, con spese a carico dell’Istituzione.
La manutenzione straordinaria dei beni immobili è a carico del Comune, che vi provvede
direttamente o attraverso ditte esterne. Il Comune ha facoltà di attribuirla all’Istituzione erogando
uno specifico fondo.
L’Istituzione dispone di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi svolti, dai proventi
direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a sua disposizione
da parte di soggetti terzi, da trasferimenti finanziari del Comune o di altri enti pubblici ovvero
erogati da enti e persone giuridiche private, da raccolte di fondi non istituzionali (donazioni, lasciti,
sponsorizzazioni, ecc.).
Il Comune fornisce all’Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua
competenza, attraverso trasferimenti previsti in appositi capitoli o interventi del bilancio comunale.
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In particolare, attraverso specifici trasferimenti, il Comune provvede alla copertura dei costi sociali
da essa sopportati e preventivamente determinati.
L’Istituzione può dotarsi di ulteriori risorse tramite donazioni, contributi e sponsorizzazioni.
Art. 24
Strumenti di programmazione
L’Istituzione, nei modi e nei tempi previsti per gli uffici comunali, partecipa alla formazione del
bilancio comunale.
Qualora la Giunta ritenga che le previsioni di bilancio o i contenuti del piano-programma
dell’Istituzione non siano compatibili con la programmazione amministrativa e finanziaria del
Comune, trasmette al Presidente gli indirizzi necessari per assicurare la coerenza tra i documenti
programmatici dell’Istituzione e quelli del Comune.
Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci e il piano-programma nel rispetto degli indirizzi
formulati dalla Giunta.
Ai documenti di bilancio indicati è allegata la richiesta di eventuali acquisti o interventi necessari
per l’attività dell’Istituzione, compresi gli acquisti e gli interventi di manutenzione straordinaria degli
immobili che comportino una spesa in conto capitale a carico del bilancio comunale.
CAPO II
CONTABILITA’
Art. 25
Bilancio preventivo economico
L’Istituzione opera sulla base di un bilancio di previsione annuale redatto secondo i criteri della
competenza economica, con l’obbligo di perseguire il pareggio attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.
Il bilancio preventivo economico esprime analiticamente le previsioni di costi e di ricavi e proventi
per il successivo anno solare ed è formulato in conformità allo schema tipo del conto economico
allegato al decreto del ministero del tesoro del 26 aprile 1995.
Al bilancio preventivo annuale è allegato il bilancio economico pluriennale e la relazione
revisionale e programmatica e/o il piano-programma. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto
in coerenza con il piano-programma; esso è articolato per singoli programmi ed evidenzia gli
investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
Il bilancio deliberato dal Consiglio di Amministrazione e i relativi allegati devono essere trasmessi
alla Giunta entro il 30 settembre dell’anno precedente o, comunque, non oltre il 30° giorno
precedente a quello fissato dal Comune per l’approvazione del proprio bilancio preventivo. La
Giunta comunale, previo parere della commissione consiliare permanente, approva il bilancio
dell’Istituzione entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che la Giunta abbia
deliberato, gli atti si intendono approvati.
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Nel caso di gestione di più servizi deve essere allegato il bilancio preventivo economico relativo ai
singoli servizi. I criteri di ripartizione dei costi comuni a più servizi sono stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 26
Variazioni al bilancio
Qualsiasi modifica al bilancio di previsione, che non comporti modifica agli equilibri nel corso
dell'esercizio di competenza, è adottata, mediante deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di modifica dei programmi generali e settoriali comportanti
maggiori oneri e costi, può richiedere al Comune un aumento del trasferimento. Le proposte e le
conseguenti variazioni sono approvate dalla Giunta comunale, sentito il parere della commissione
consiliare competente, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.
Art. 27
Ricavi e proventi
I ricavi e i proventi derivanti dalla riscossione delle rette, le altre risorse direttamente connesse allo
svolgimento dei servizi di propria competenza, la raccolta di fondi non istituzionali, sono riscossi
mediante conto corrente postale, tesoreria comunale, ovvero tramite servizio cassa economale, a
seconda dei casi.
Dopo aver adottato inutilmente ogni opportuna iniziativa per la riscossione delle rette da parte degli
utenti, l’Istituzione trasmette all’Amministrazione comunale l’elenco degli insolventi e la relativa
documentazione, affinché essa curi le procedure di riscossione.
Art. 28
Tesoreria
Per il servizio di tesoreria, l’Istituzione si avvarrà del tesoriere comunale, in contabilità separata,
comunque soggetta al regime di tesoreria unica. L’Istituzione può costituire un servizio di
economato e di cassa interno, con proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 29
Spese in economia
Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione viene determinata la natura e il limite
massimo delle spese che possono essere effettuate dall'Istituzione in economia, tra cui quelle
occorrenti ad assicurare il normale funzionamento, l'urgente provvista di materiale e le riparazioni
urgenti con i limiti di cui al precedente articolo, e comunque non eccedenti l'ordinaria
manutenzione.
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Art. 30
Servizio di cassa interno
Presso l'Istituzione può essere costituito, sotto la responsabilità del direttore, un servizio di cassa
interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese economali.
La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della
documentazione relativa alle somme spese, è stabilita nell'ammontare dal Consiglio di
Amministrazione, in relazione all'attività gestita.
Art. 31
Scritture obbligatorie
L’Istituzione deve tenere:
- il libro giornale
- il libro inventari
- le altre scritture contabili disposte dal Consiglio di Amministrazione o richieste dal Comune o
dalla normativa tributaria vigente.
Le annotazioni su registri contabili di operazioni rilevanti ai fini fiscali dovranno essere comunicate
al Comune in tempo utile per garantire la chiusura periodica delle operazioni.
CAPO III
RENDICONTAZIONE
Art. 32
Bilancio d’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rappresentare i risultati conseguiti dall’Istituzione, adotta,
entro il 30 aprile di ogni anno e li trasmette alla Giunta comunale e all’organo di revisione:
- il bilancio di esercizio;
- la relazione sull’attività svolta;
- un prospetto che, per i servizi gestiti direttamente, evidenzi l’entità dei costi coperti dalle
tariffe, con la dimostrazione dei risultati ottenuti, rilevati mediante la contabilità economica.
Il bilancio di esercizio è approvato, ai sensi dell’articolo 52 dello statuto comunale, dalla Giunta
comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, entro 60 giorni dal
ricevimento. Trascorso tale termine senza che la Giunta abbia deliberato, il bilancio di esercizio si
intende approvato.
Il bilancio di esercizio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità allo schema-tipo allegato al decreto del
ministro del tesoro 26 aprile 1995.
Per la redazione del bilancio si applicano i principi contabili ed i criteri di valutazione disposti dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché i principi elaborati dalla commissione
CNDC/CNR, salvo deroghe disposte dal regolamento di contabilità del Comune.
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La relazione sull’attività svolta illustra, con riguardo ai singoli servizi di competenza dell’Istituzione,
lo stato di attuazione del programma annuale di attività e dei relativi progetti, evidenziando, per
ogni servizio, il risultato ottenuto in termini quali-quantitativi.
CAPO IV
CONTROLLI
Art. 33
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti
dell'Istituzione e a tal fine riceve gli atti di competenza a cura del direttore.
Il Sindaco può esercitare, attraverso l'organizzazione comunale, i controlli relativi alla rispondenza
del servizio agli obiettivi e agli indirizzi dell'ente, avvalendosi di collaboratori interni ed esterni al
Comune. A tal fine possono essere effettuate verifiche sugli atti e sulle attività proprie
dell'Istituzione.
Il Sindaco, al fine di assicurare la migliore partecipazione e trasparenza dell'azione dell'Istituzione
nei confronti dell'utenza, può diramare apposite direttive.
Art. 34
Risultato di servizio
Il risultato economico positivo risultante dal bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di
Amministrazione, comporta, in via generale, la riduzione dei trasferimenti del Comune in conto
esercizio.
Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può richiedere la destinazione dell’utile di esercizio ad un
fondo per il rinnovo o la manutenzione straordinaria dei beni utilizzati o ad altre specifiche
destinazioni.
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TITOLO V
CONTRATTI
Art. 35
Attività contrattuale - Rinvio
Salvo quanto previsto dall’articolo 30, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e a quant’altro
necessario per il proprio funzionamento, l’Istituzione provvede nel rispetto della legge, del
regolamento dei contratti e dei servizi in economia del Comune.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
Trasferimento di funzioni
Fino all’avvenuto trasferimento delle funzioni dal Comune all’Istituzione, le Direzioni e Divisioni
comunali, che sono titolari delle relative attività, continuano ad esercitare i propri compiti in
raccordo con i rispettivi organi dell’Istituzione.
L’Istituzione subentra nelle obbligazioni attive e passive poste in essere dal Comune derivanti
dall’affidamento dei servizi, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell’Istituzione
stessa.
Art. 37
Accesso agli atti
All’Istituzione si applicano le norme sull’informazione e l’accesso agli atti, valevoli, ai sensi del
regolamento sulla partecipazione, per le strutture del Comune.
Art. 38
Disciplina transitoria
In sede di prima applicazione, il Sindaco e la Giunta e gli organi dell’Istituzione approvano il
programma che definisce le linee della progressiva dotazione reale, patrimoniale e finanziaria
occorrente all’autonomo funzionamento dell’Istituzione stessa.
Art. 39
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme regolamentari vigenti
presso il Comune, in quanto compatibili.
Art. 40
Norma finale
L’Istituzione gestisce l’Istituto Musicale “Donizetti” fino all’acquisto da parte dello stesso della
personalità giuridica, a seguito dell’emanazione dei necessari provvedimenti da parte del Ministero
dell’università e ricerca.
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INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Finalità
Art. 3 Compiti istituzionali
Principi di gestione
Art. 4 Art. 5 Programmi, bilanci ed iniziative
Art. 6 Capacità negoziale
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TITOLO II - ORGANI DELL’ISTITUZIONE
Art. 7 Organi
CAPO I - Consiglio di Amministrazione
Composizione e nomina
Art. 8 Art. 9 Durata e indennità
Art. 10 - Scioglimento, revoca, decadenza, dimissioni
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Convocazione
Art. 13 - Sedute e deliberazioni
Art. 14 - Poteri sostitutivi
CAPO II - Il Presidente
Art. 15 - Nomina e sostituzione
Art. 16 - Competenze
CAPO III - Il Direttore
Art. 17 - Nomina e revoca
Art. 18 - Competenze
Art. 19 - Vice Direttore
Art. 20 - Rimozione
TITOLO III - RISORSE UMANE
Art. 21 - Dotazione di personale
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TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA’
CAPO I - Autonomia contabile e finanziaria
Art. 22 - Oggetto
Art. 23 - Mezzi a disposizione
Art. 24 - Strumenti di programmazione
CAPO II – Contabilità
Art. 25 - Bilancio preventivo economico
Art. 26 - Variazioni al bilancio
Art. 27 - Ricavi e proventi
Art. 28 - Tesoreria
Art. 29 - Spese in economia
Art. 30 - Servizio di cassa interno
Art. 31 - Scritture obbligatorie
CAPO III – Rendicontazione
Art. 32 - Bilancio d’esercizio
Capo IV – Controlli
Art. 33 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 34 - Risultato di esercizio
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pag. 15
pag. 15
TITOLO V – CONTRATTI
Art. 35 - Attività contrattuale - Rinvio
pag. 16
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36 - Trasferimento di funzioni
Art. 37 - Accesso agli atti
Art. 38 - Disciplina transitoria
Art. 39 - Norme di rinvio
Art. 40 - Norma finale
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