La pubblicità La pubblicità on line 1) 2) 3) 07/04/2003 Avv. Alessandra Villecco [email protected] 1 Pubblicità on line 1) 2) 3) 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 3 La pubblicità comparativa (1) Il diritto di Internet Internet e il commercio elettronico 2 La pubblicità è ingannevole quando “in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico, ovvero che per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente” (art. 2, lett b) D.Lgs. 74/1992). 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 4 La pubblicità comparativa (2) Il D.Lgs. 67/2000, in attuazione della direttiva 97/55/CE, ha ammesso nel nostro ordinamento la pubblicità comparativa, quale pubblicità “che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”. La pubblicità comparativa, che la giurisprudenza ha sempre considerato scorretta, è vietata se diviene pubblicità per agganciamento. 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico Pubblicità ingannevole La pubblicità in Internet deve essere considerata alla stregua della disciplina esistente, in base a quanto dichiarato dall’Autorità antitrust. Va pertanto analizzata sotto i seguenti profili: pubblicità ingannevole; pubblicità comparativa; autodisciplina pubblicitaria. 07/04/2003 L’attuale disciplina normativa della pubblicità è contenuta nel D.lgs. Del 25.1.1992, n. 74, modificata dal D.lgs. 25.2.2000, n. 67. Ai sensi della normativa suddetta (art. 2 D.lgs 74/92), per pubblicità deve intendersi qualsiasi messaggio, in qualsiasi forma, diffuso nell’esercizio di qualsiasi attività economica (commerciale, industriale e professionale) allo scopo di: promuovere la vendita di beni mobili o immobili; la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi sui beni di cui al punto precedente; la prestazione di opere o servizi. 1) 2) 3) 5 La pubblicità comparativa è lecita se ricorrono le seguenti condizioni: non è ingannevole secondo quanto previsto nella disciplina “generale”, confronta beni o servizi omogenei, ossia che soddisfano gli stessi bisogni; non determina confusione sul mercato; 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 6 1 La pubblicità comparativa (3) 3) 4) La pubblicità comparativa (4) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, di tali beni e servizi a condizione che tali dati utilizzati per il confronto sono dimostrabili; Non crea discredito o denigrazione ai marchi, denominazioni, o altri segni distintivi, ovvero ai prodotti, servizi, attività o circostanze di un concorrente; 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 7 Organi di controllo della pubblicità 1) 2) 3) 4) Internet e il commercio elettronico 9 Associazione Italiana dei server provider Il diritto di Internet Internet e il commercio elettronico 8) 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 8 1) 2) 3) 4) Raccoglie una serie di norme di comportamento che hanno stabilito gli operatori stessi con efficacia vincolante per i soli sottoscrittori: Obbligo di lealtà della pubblicità; Divieto di pubblicità ingannevole; Obbligo di veridicità del contenuto; Divieto di far ricorso alla violenza, volgarità o indecenza. 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 10 Cookies L’ALCEI (Associazione per la libertà nella comunicazione elettronica interattiva) e l’ANFOV (Associazione nazionale fornitori video-informazioni) hanno adottato un codice di deontologia e di buona condotta per tutti gli operatori a vario titolo nel settore della fornitura di servizi telematici e che beneficiano dei servizi medesimi. 07/04/2003 7) non pone in comparazione prodotti che non hanno denominazione di origine, ovvero la stessa denominazione; non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio, denominazione commerciale, o altro segno distintivo del concorrente, ovvero dalla denominazione di origine dei prodotti di quest’ultimo; non rappresenta un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da privative industriali ovvero da una denominazione commerciale depositati. Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria L’autorità Antitrust (http://www.agcm.it/ ); Garante dell’editoria, nel caso di diffusione della pubblicità attraverso stampa, radio e televisione; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Organismi volontari di autodisciplina (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria). 07/04/2003 6) 11 Attraverso i cookies - files di testo che contengono informazioni personali sull’utente, che il server raccoglie nella prima navigazione sul sito, in modo tale da riconoscere successivamente l’utente – viene invasa la sfera del consumatore indirizzando le offerte commerciali sulle specifiche preferenze dello stesso, mediante l’attivazione automatica la procedura di visualizzazione del prodotto. Associazioni di Direct Marketing (capeggiate dalla Federation of European Direct Marketing) che hanno elaborato servizi di preferenza, le “Robinson List” alle quali s iscrive il consumatore che non gradisce l’invio di messaggi pubblicitari. In America il compito di monitorare la pubblicità commerciale in rete spetta alla Federal Trade Commission, coadiuvata da organismi autodisciplinari come il Better Business Bureau ed il National Advertising Revision 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 12 2 Rimedi contro i comportamenti illeciti Caratteristiche e modalità della pubblicità on line (1) La pubblicità in rete è per narrowcasting, invece che per broadcasting, con possibilità di feedback tra l’operatore commerciale ed il potenziale cliente nel B2C. Pubblicità monodirezionale con modalità interattiva (infotainment e edutainment). Pubblicità interattiva con modalità monodirezionale: banner. Sponsorship abbinamento del marchio ad un evento affine sul web Interstitial si tratta di spot visualizzati dal browser mentre l’utente naviga in Internet. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria. Il ricorso a tale procedura sospende il procedimento iniziato davanti all’Autorità Garante. Il Giurì è coadiuvato da un comitato di controllo. 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 13 Caratteristiche e modalità della pubblicità on line (2) 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 15 Disciplina: soluzioni prospettate (1) 1) 2) 3) Il diritto di Internet Internet e il commercio elettronico Più precisamente per Spamming si intende l’invio di comunicazioni commerciali non sollecitate. Non sussiste una normativa specifica. Possibili violazioni della legge sulla Privacy. Si ritiene applicabile il D.lgs. n. 171 del 1998, che ha recepito la direttiva comunitaria sulle telecomunicazioni, ai sensi della quale “l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telescopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario, può essere consentito solo nei confronti degli abbonati che hanno dato il loro consenso”. 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 16 Disciplina: soluzioni prospettate (2) Le soluzioni comunitarie suggerite in relazione alla disciplina applicabile sono le seguenti: normativa del paese di provenienza del messaggio pubblicitario (dir. 93/83/CE in materia di diritto d’autore, trasmissioni televisive via satellite e via cavo); Principio dell’home country control (dir. sul commercio elettronico). Si auspica la predisposizione di un sistema interazionale di autodisciplina pubblicitaria per rendere trasparente ed affidabile il comportamento “promozionale” degli operatori. 07/04/2003 14 Spamming Microsites o promotional web sites sono dei siti per promuovere un evento o un prodotto, hanno durata limitata al contrario di quelli editoriali o aziendali; Spamming consistente nell’invio ripetitivo di materiale pubblicitario alla casella di posta elettronica, in modo equivalente a quanto accade con l’invio di messaggi pubblicitari per posta (c.d. mailing). Link a scopo promozionale. 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 1) 2) 17 In ambito nazionale e sovranazionale per la pubblicità on line si sono avuti gli interventi dei seguenti organismi: AIIP (Associazione italiana Internet Providers; ICC (Camera di commercio internazionale) ha diramato le Guidelines on Interactive Market Communications. 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 18 3 Regolamentazione internazionale La Convenzione dell’Unione Internazionale delle Comunicazioni sul problema dell’invio del material indesiderato non si è ancora pronunciata. La Camera di Commercio Internazionale (ICC) nel marzo del 1996 ha diffuso una serie di raccomandazioni, le Guidelines on Interactive Market Communications, attraverso le quali si tende a tutelare la libertà di espressione delle imprese e a ridurre al minimo l’intervento del legislatore. Guidelines on Interactive Market Communications 1) 2) 3) 4) 5) 6) 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 19 La pubblicità e i rpincipi costituzionali Il diritto di Internet Internet e il commercio elettronico 20 Il D.M del 13/7/1995, n. 385 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in materia di servizi audiotel e videotex, all’art. 11 ha così disposto: “le informazioni o prestazioni audiotel e videotex non possono ospitare inserti pubblicitari” ad eccezione di eventuali sponsor del messaggio informativo. E’ ancora in fase di studio se le suddette prescrizioni in campo pubblicitario possono ritenersi giustificate anche per la rete. Art. 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero. Internet e il commercio elettronico 07/04/2003 Regolamento sulle attività di interconessione fra postazioni telematiche “La pubblicità commerciale costituisce attività d’impresa essendo una delle componenti dell’attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie dell’art. 41 Cost. e assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni ivi previste al 2° e 3° comma. 07/04/2003 Le modalità attraverso le quali si possono inviare comunicazioni commerciali non sollecitate possono così sintetizzarsi: comunicare l’identità del soggetto che offre beni e servizi in rete; rispettare la natura dei gruppi di discussione e dei bullettin boards; fare pubblicità nei gruppi appena citati solo col consenso degli utenti; il diritto di non ricevere messaggi non richiesti; Il rispetto della riservatezza dei dati; L’esigenza di contrastare messaggi pornografici, razzisti o violenti. 21 07/04/2003 Internet e il commercio elettronico 22 4