educazione civica

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ed uc a z i on e c iv ic a
Educazione civica
Questo corso prevede la conoscenza del Sistema italiano, la
struttura amministrativa e politica, la cittadinanza, l’accesso alle
consultazioni politiche, le norme di convivenza e della pluralità
religiosa. Gli argomenti trattati sono lo Stato Italiano e i suoi
aspetti fondamentali, la Costituzione, la Cittadinanza, gli Organi
dello Stato, il Governo, il Parlamento, la Corte Costituzionale,
il Presidente della Repubblica, le modalità di elezione degli
Organi di Governo, le Regioni, le Province, i Comuni, i Diritti
Fondamentali di Uguaglianza e di Libertà.
Corsi a cura di Francesca Notaro docente e Brunilda Dhuli tutor
sommario
Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione
1
MODULI
1 Introduzione allo Stato Italiano e ai suoi aspetti fondamentali
n. 1 Educazione civica, Stato, struttura della Costituzione italiana
5
2 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione
n. 2 Repubblica, democrazia, sovranità popolare, centralità del
lavoro, diritti inviolabili dell’uomo, formazioni sociali e solidarietà
n. 3 Diritto di uguaglianza, uguaglianza formale e sostanziale,
diritto- dovere al lavoro, struttura unitaria della Repubblica,
autonomie locali
n. 4 Tutela delle minoranze linguistiche, libertà e tutela delle
confessioni religiose, tutela della cultura, della ricerca e del
paesaggio
n. 5 Diritto d’asilo, divieto di estradizione, ripudio della guerra,
cooperazione internazionale, bandiera italiana
3 Diritti e doveri dei cittadini
n. 6 Libertà personale, domicilio, corrispondenza,
comunicazione, circolazione, soggiorno, riunione, associazione
n. 7 Libertà religiosa, di pensiero, divieto di discriminazione,
tutela dagli abusi, diritto di accesso alla giustizia, responsabilità
penale e dei pubblici poteri
n. 8 Famiglia, diritto-dovere all’istruzione dei figli, diritto alla
salute
n. 9 Tutela dei lavoratori, diritto di proprietà
n. 10 Cittadini e Stato
Testi a cura di
Grazia Cormio, Nicoletta Melchiorre e Francesca Notaro
computer grafica Gianni Maragno
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4 Ordinamento della Repubblica
n. 11 Parlamento e leggi, presidente della Repubblica
n. 12 Governo e Magistratura
n. 13 Regioni, Province, Comuni
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27
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5 Cittadinanza
n. 14 Come si diventa cittadini italiani
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n. 15 Confronto aperto sulla Costituzione
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Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione
Varata con Decreto del Ministro dell’Interno il 23 aprile 2007 e Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 15 giugno 2007
L´ITALIA, COMUNITA´ DI PERSONE E DI VALORI
L´Italia è uno dei Paesi più antichi d´Europa che affonda le radici nella cultura classica della
Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell´orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua
storia e, insieme con l´ebraismo, ha preparato l´apertura verso la modernità e i principi di
libertà e di giustizia.
I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell´impegno di generazioni di uomini e
di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica
del 1947. La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e
dell´antisemitismo che ha avvelenato l´Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e
la sua cultura.
La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà
ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano. Partendo dalla
Costituzione l´Italia ha partecipato alla costruzione dell´Europa unita e delle sue istituzioni. I
Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato
sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli.
La posizione geografica dell´Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e
democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso
altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l´Italia è stata sempre crocevia di popoli e culture
diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversità.
Tutto ciò che costituisce il patrimonio dell´italia, le sue bellezze artistiche e naturali, le risorse
economiche e culturali, le sue istituzioni democratiche sono al servizio degli uomini, delle
donne, dei giovani, e delle future generazioni. La nostra Carta costituzionale tutela e promuove
i diritti umani inalienabili, per sostenere i più deboli, per garantire lo sviluppo delle capacità e
attitudini di lavoro, morali, spirituali, di ogni persona.
DIGNITA´ DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI
1. L´Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio
italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione,
condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui
poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni
previste dalla legge, l´Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati
o impediti nell´esercizio delle libertà fondamentali.
2. Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre il suo sostegno a chi subisce
discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in particolare alle donne e ai minori, rimovendo gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.
3. I diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono
estendersi a tutti gli immigrati. E´ garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al compimento
naturale, e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; una protezione
speciale è assicurata alla maternità e all´infanzia. Il diritto all´istruzione è riconosciuto quale
strumento indispensabile per la crescita personale e l´inserimento nella società.
4. L´uomo e la donna hanno pari dignità e fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la famiglia.
1
Alle donne, agli uomini, ai giovani immigrati l´Italia offre un cammino di integrazione
rispettoso delle identità di ciascuno, e che porti coloro che scelgono di stabilirsi nel nostro
Paese a partecipare attivamente alla vita sociale.
5. L´immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare cittadino italiano. Per
ottenere la cittadinanza nei tempi previsti dalla legge occorre conoscere la lingua italiana
e gli elementi essenziali della storia e della cultura nazionali, e condividere i principi che
regolano la nostra società. Vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente
cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni.
DIRITTI SOCIALI. LAVORO E SALUTE
6. L´Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni
forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro
favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali.
7. L´immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il
lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito
il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell´età avanzata, alle condizioni previste
dalla legge.
Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l´integrità della persona.
8. Chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può
rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per
vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della
dignità umana.
9. Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche.
I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua
dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. E´ punita ogni mutilazione del corpo,
non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata.
10. L´Italia è impegnata perché tutti possano fruire di una abitazione adeguata ai bisogni
della propria famiglia e a costi ragionevoli. Chi si trovi in stato di bisogno, o sia costretto a
subire costi eccessivi per la propria abitazione, può rivolgersi alle autorità pubbliche o alle
associazioni sindacali per ricevere assistenza e ottenere il rispetto dei propri diritti.
DIRITTI SOCIALI. SCUOLA, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE
11. I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell´obbligo, per
inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E´ dovere di ogni genitore,
italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola
dell´obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni.
12. L´insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza
dei diritti fondamentali e l´educazione alla legalità, le relazioni amichevoli tra gli uomini,
il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente. Anche per favorire la
condivisione degli stessi
valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei
principi delle tradizioni italiana ed europea. Per un insegnamento adeguato al pluralismo
della società è altresì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la
conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie.
13. La scuola promuove la conoscenza e l´integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento
2
dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni.
L´insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali dei ragazzi e
delle famiglie e, a determinate condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti
volontariamente dagli alunni o dai loro genitori.
14. Sulla base degli stessi valori, spetta anche ai mezzi d´informazione favorire la conoscenza
dell´immigrazione, delle sue componenti culturali e religiose, contrastando pregiudizi e
xenofobie. Il loro ruolo è essenziale per diffondere un pluralismo culturale rispettoso delle
tradizioni e dei valori basilari della società italiana.
15. E´ garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non
discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali, e assicurino un insegnamento in
armonia con i principi generali dell´istruzione, e i diritti umani che spettano alle persone.
Ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le
convinzioni di ciascuno e tendere a unire gli uomini anziché a dividerli.
FAMIGLIA, NUOVE GENERAZIONI
16. L´Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio,
e considera l´educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove
generazioni.
17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e
moglie, ed è per questo a struttura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende
corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L´Italia
proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi
affermati dalle istituzioni europee.
18. L´ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la
famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della
vita associativa. Base dell´unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e
comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini.
19. L´Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza
anche nell´incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali. Il principio
di eguaglianza non è conciliabile con le pretese di separare, a motivo dell´appartenenza
confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell´espletamento delle
attività lavorative.
LAICITA´ E LIBERTA´ RELIGIOSA
20. L´Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa
individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino o
straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere motivo
di discriminazione nella vita sociale.
21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo Stato laico
riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il
patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L´Italia favorisce il dialogo interreligioso e
interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di
pregiudizi e intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra Stato e confessioni religiose per
regolare le loro specifiche condizioni giuridiche.
22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna
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religione. E´ esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla
religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno,
ed unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio italiano.
23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non
averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo
gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. E´ pienamente garantita la libertà di culto, e
ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e
con i diritti degli altri.
24. L´ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia
religiosa, e proibisce l´offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone. Per la
legge dello Stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla celebrazione
del matrimonio.
25. Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l´Italia rispetta i simboli, e i segni,
di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse
dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le
convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani.
26. In Italia non si pongono restrizioni all´abbigliamento della persona, purché liberamente
scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto
perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell´entrare in rapporto con
gli altri.
L´IMPEGNO INTERNAZIONALE DELL´ITALIA
27. In coerenza con questi principi l´Italia svolge nel mondo una politica di pace e di rispetto
di tuffi i popoli, per promuovere la convivenza tra le nazioni, per sconfiggere la guerra e il
terrorismo. L´Italia è impegnata in campo internazionale per tutelare le ricchezze di vita e di
ambiente del pianeta.
28. L´Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali,
le armi di distruzione di massa, e ogni forma di tortura o di pene degradanti per la dignità
umana. Essa condanna l´antisemitismo, che ha portato al genocidio del popolo ebraico, e ogni
tendenza razzista che vuole dividere gli uomini e umiliare i più deboli. L´Italia rifiuta tutte le
manifestazioni di xenofobia che si esprimono di volta in volta nella islamofobia o in pregiudizi
verso popolazioni che vengono da altre parti del mondo.
29. Insieme agli altri Paesi europei, l´Italia ha abolito la pena di morte e lavora nelle sedi
internazionali perché sia abrogata nel resto del mondo. L´abolizione della pena di morte
costituisce un traguardo di civiltà che fa prevalere il rispetto della vita sullo spirito di vendetta.
30. L´Italia è impegnata a risolvere pacificamente le principali crisi internazionali, in
particolare il conflitto israelo-palestinese che si trascina da tanto tempo. L´impegno dell´Italia
è da sempre a favore di una soluzione che veda vivere insieme i popoli della regione, in primo
luogo israeliani e palestinesi nel contesto di due Stati e due democrazie.
31. Insieme agli altri Paesi europei, l´Italia agisce a livello internazionale per promuovere
ovunque il rispetto della dignità e dei diritti umani, e per favorire l´affermazione della
democrazia politica, come forma di Stato che consente la partecipazione dei cittadini al governo
della cosa pubblica e il rispetto crescente dei diritti della persona.
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/
accordo_integrazione/carta_dei_valori.html
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LEZIONE n. 1
L’educazione civica ha l’obiettivo di far conoscere l’organizzazione
dello Stato Italiano e quali sono i comportamenti che ognuno deve
seguire per la convivenza sociale.
Lo Stato è una organizzazione che impone il rispetto delle regole in un
determinato territorio e su un determinato popolo.
Lo Stato “apparato” è l’insieme delle Istituzioni e degli Enti che
esercitano il potere.
Lo Stato “comunità” è l’insieme delle persone che partecipano alla vita
della Comunità.
Lo Stato è costituito da tre elementi:
dal Popolo che è l’insieme di cittadini con diritti e doveri decisi dalla
legge
dal Territorio che è lo spazio geografico sul quale ogni Stato governa
dalla Sovranità che è il diritto dello Stato ad applicare e fare rispettare le
leggi
Lo Stato opera attraverso:
il Potere legislativo, esercitato dal Parlamento con il compito di dare vita
alle “leggi”
il Potere esecutivo, esercitato dal Governo con il compito di applicare le
“leggi”
il Potere giudiziario, esercitato dalla Magistratura con il compito del
controllo del rispetto delle “leggi” da parte delle persone.
La Repubblica si ha quando la Sovranità viene esercitata da un cittadino
eletto dal popolo, per via diretta o indiretta e per un periodo di tempo
limitato.
La Monarchia si ha quando la Sovranità viene esercitata da una persona
non eletta dal popolo ma per via ereditaria e a vita.
La Dittatura si ha quando la Sovranità viene esercitata da una sola
persona o da un solo partito che governano attraverso la forza e contro
la volontà del Popolo.
Lo Stato italiano è una Repubblica Democratica in quanto la Sovranità
viene esercitata dal Popolo attraverso la elezione di rappresentanti che,
scelti liberamente, formano il Parlamento.
La Costituzione italiana è l’insieme delle norme fondamentali su cui si
fonda lo Stato. La Costituzione italiana fu approvata dall'Assemblea
5
Costituente il 22 dicembre del 1947; promulgata dal Capo provvisorio,
Enrico De Nicola e pubblicata il 27 dicembre 1947 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, è entrata in vigore
il 1º gennaio 1948.
Struttura della Costituzione Italiana
dall’art. 1 al 12 PRICIPI FONDAMENTALI
Struttura dello Stato e della Società
dall’art. 13 al 54 PARTE PRIMA
Diritti e Doveri dei cittadini
dall’art. 13 al 28 rapporti civili
dall’art. 29 al 34 rapporti etico-sociali
dall’art. 35 al 47 rapporti economici
dall’art. 48 al 54 rapporti politici
dall’art. 55 a1 39 PARTE SECONDA
Ordinamento della Repubblica
dall’art. 55 al 82 Parlamento
dall’art. 83 al 91 Presidente della Repubblica
dall’art. 92 al 100 Governo
dall’art. 101 al 113 Magistratura
dall’art. 114 al 133 Regioni, province e comuni
dall’art. 134 al 139 Corte costituzionale e Garanzie
costituzionali
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Norme transitorie sono di durata limitata e garantiscono il
passaggio alla nuova Costituzione
Norme finali sono norme eccezionali e derogano alle
disposizioni generali sui diritti civili e politici
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione
Nel tuo paese c’è una Costituzione?
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LEZIONE n. 2
o religiose, associazioni politiche e sindacali che hanno gli stessi Diritti
riconosciuti alle singole persone.
Art. 1 della Costituzione
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La
sovranità spetta al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
La Democrazia è il governo del Popolo e consiste nella partecipazione di
tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese, attraverso l’elezione di
rappresentanti scelti liberamente.
La Sovranità Popolare è l’espressione della volontà del Popolo esercitata
in maniera diretta, attraverso i referendum e le petizioni o, indirettamente,
attraverso l’elezione dei propri rappresentanti.
La solidarietà è il dovere morale a riconoscere ed appoggiare i bisogni
degli “altri” ed è alla base della convivenza civile.
I doveri di solidarietà sono di tipo politico, economico e sociale con
l’obiettivo di migliorare il benessere di tutta la collettività.
Sai dire con tue parole cosa vuole dire democrazia?
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L’articolo 1 della Costituzione esprime il principio della centralità
del lavoro che è alla base della Repubblica Italiana ed è un valore
fondamentale per la vita collettiva. E’compito dello Stato fare in modo
che ci siano uguali possibilità per tutti i cittadini, cercando di incoraggiare
e difendere il rispetto del lavoro.
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Art. 2 della Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
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I diritti inviolabili dell’Uomo sono l’insieme di protezioni riconosciute
a livello mondiale e riguardano la salute, il lavoro, l’istruzione e il
rispetto della dignità di ognuno.
I doveri sono gli obblighi che ogni individuo ha nei confronti della
Comunità in cui vive, affinché vi sia pacifica convivenza.
I diritti inviolabili dell’Uomo sono diritti che fanno parte dell’essere
umano ai quali la persona non può rinunciare (irrinunciabili) né può
cedere ad altri (inalienabili).
Lo Stato si impegna ad assicurare e difendere questi diritti dell’Uomo sia
ai singoli individui che ai gruppi sociali.
Le formazioni sociali sono insiemi di individui, famiglie, comunità civili
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LEZIONE n. 3
Art 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni poliche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effetiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Questo articolo è il cuore della Costituzione italiana perché indica un’idea
che viene spesso ripresa e sviluppata.
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge vuol dire che tutti devono
osservare la legge e che nessuno può essere considerato in modo diverso
per motivi di sesso o religione o idee politiche.
Il Principio di Uguaglianza dispone di trattare nella stessa maniera i
casi che hanno le stesse qualità.
L’Uguaglianza formale significa che tutti i cittadini hanno la stessa dignità
e sono uguali davanti alla legge e significa che la legge si utilizza nello
stesso modo per tutti, senza eccezioni o privilegi.
L’Uguaglianza sostanziale significa che lo Stato si impegna ad
eliminare gli ostacoli economici e sociali per assicurare la vera e concreta
uguaglianza tra le persone.
Art. 4 della Costituzione
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Il lavoro è un diritto ed anche un dovere ed è alla base del nostro sistema
di leggi.
Il lavoro di ogni individuo contribuisce al benessere materiale e morale
della società.
Il lavoro dà all’individuo la possibilità di avere una vita dignitosa perché
è il mezzo per soddisfare i bisogni materiali come mangiare, dormire,
vestirsi.
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Il lavoro permette anche di realizzare i desideri, i sogni, le aspirazioni
morali dell’individuo.
E’ il mezzo per affermare la propria indipendenza ed autonomia.
La Repubblica italiana si impegna a superare le difficoltà che impediscono
l’occupazione, con programmi ed iniziative per i giovani, le donne, le
persone che perdono il lavoro.
Si impegna a favorire la stabilità del lavoro con politiche adeguate.
Si impegna a facilitare e aumentare le possibilità di lavoro con corsi di
formazione e riqualificazione. Per chi non ha la possibilità di lavorare o per chi è inabile al lavoro esistono
gli istituti della assistenza sociale e della previdenza sociale.
L’Assistenza sociale assegna aiuti economici a chi ha un reddito inferiore al
limite stabilito dalla legge e a chi non può lavorare per problemi di salute,
di condizione mentale, di vecchiaia o invalidità.
La Previdenza sociale è riservata ai lavoratori e consiste nel mettere da
parte somme di denaro, secondo modi, tempi ed importi stabiliti dalla
legge, che serviranno per soddisfare esigenze e necessità future del
lavoratore sotto forma di pensioni e indennità.
Art. 5 della Costituzione
La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Lo Stato italiano è unitario e non soggetto a divisioni; riconosce e appoggia
le Autonomie locali ed il loro diritto di regolare alcuni settori della vita
delle Comunità.
La Repubblica italiana si divide in Regioni, Province e Comuni.
Come funzionano le pensioni nel tuo Paese?
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LEZIONE n. 4
Art. 6 della Costituzione
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
In Italia sono presenti numerose comunità immigrate di varia provenienza
presenti sul nostro territorio da molti secoli. La Costituzione si preoccupa
di conservare le tradizioni linguistiche e culturali di queste comunità.
La tutela delle minoranze linguistiche è una importante applicazione del
principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 della Costituzione. Questa
norma vieta discriminazioni legate alla lingua e valorizza e promuove
il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze. La tutela delle
minoranze spetta allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, dove
queste comunità vivono.
Alcune Regioni, in particolare quelle a Statuto speciale, per la protezione
delle minoranze linguistiche, adottano il “bilinguismo”, cioè la
possibilità di insegnare ed utilizzare sia l’italiano che la lingua della
minoranza o il “separatismo linguistico”, cioè scuole differenziate e
l’utilizzo della lingua minoritaria nei rapporti con l’autorità pubblica.
Art. 7 della Costituzione
Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Questo articolo stabilisce che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica
sono indipendenti e sovrani con rapporti regolati dai patti Lateranensi
del 1929. Lo Stato e la Chiesa non devono interferire tra loro ed i
loro rapporti sono regolati su base paritaria e secondo le relazioni
internazionali tra Stati. La Città del Vaticano, sede della Chiesa cattolica,
è uno Stato indipendente, con leggi, giudici, organi di polizia, propri.
Nel 1984 i patti Lateranensi sono stati modificati e si è affermato che la
religione cattolica non è la religione dello Stato. Lo Stato italiano è
laico e riconosce la libertà di espressione a tutte le confessioni religiose.
Art. 8 della Costituzione
Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla
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legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico dello stato. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Questo articolo afferma il principio del pluralismo delle confessioni
religiose e lo Stato italiano, in quanto laico, riconosce l’uguaglianza delle
religioni dinanzi alla legge e la libertà delle confessioni religiose che non
contrastino con i principi dello Stato italiano. Lo Stato italiano nel 1984
ha stipulato accordi con le varie religioni diverse da quella cattolica. Nelle
scuole pubbliche italiane non è più obbligatorio l’insegnamento della
religione cattolica.
Art. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed
artistico della Nazione.
La costituzione italiana riconosce, promuove e garantisce la libera
formazione della cultura e del sapere e sostiene la ricerca in campo
scientifico e tecnico. Lo Stato fa in modo che le strutture che lavorano ed
operano per la crescita del patrimonio culturale siano libere ed autonome;
riconosce ed assicura la libertà di espressione a scrittori, filosofi, autori di
cinema e di teatro, attori e in generale a tutti coloro che promuovono la
cultura.
L’Italia promuove ed incentiva la ricerca scientifica con sostegno a
Fondazioni ed Enti pubblici e privati.
Pensi sia importante la cultura?
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LEZIONE n. 5
Art. 10 della Costituzione
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
La prima parte di questo articolo della Costituzione esprime la volontà
dell’Italia di adeguarsi e rispettare le leggi di Diritto internazionale
generalmente riconosciute, cioè le regole non scritte e le consuetudini che
riguardano comportamenti ripetuti nel tempo ed accettati dalla comunità
internazionale. La seconda parte assicura e garantisce la tutela dello
straniero residente in Italia secondo il rispetto delle regole del Diritto
internazionale.
Viene affermato e garantito il riconoscimento delle libertà democratiche
(libertà, uguaglianza e giustizia) verso gli stranieri che nei loro Paesi non
godono delle stesse garanzie previste dalla nostra Costituzione.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di asilo, cioè il diritto dello straniero
di soggiornare nel territorio italiano per sfuggire alle persecuzioni
politiche che subirebbe nel Paese di origine ed esercitare i diritti e le
libertà sancite dalla Costituzione italiana e negate nel proprio Paese.
Come espressione del principio di solidarietà, l’Italia non consente
e non permette che uno straniero perseguitato per motivi politici nel
proprio Paese venga estradato, cioè rimandato in quel Paese. Il divieto
di estradizione riguarda quelle persone che hanno commesso reati
politici, cioè legati all’espressione delle proprie idee politiche, in un
Paese non democratico. Uno straniero può essere estradato solo quando
si è macchiato del reato di genocidio, cioè sterminio di gruppo politico,
etnico, religioso o di crimini contro l’Umanità.
Art. 11 della Costituzione
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
13
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Questo articolo esprime il principio pacifista e di Cooperazione
internazionale.
La Repubblica italiana ripudia la guerra come mezzo di offesa verso
gli altri popoli e come modo per risolvere i conflitti politici, giuridici o di
qualunque natura con gli altri Paesi.
L’Italia permette la limitazione della propria sovranità pur di favorire la
pace, la libertà e la giustizia. Anche per questo motivo e per raggiungere
l’obiettivo, sostiene le organizzazioni internazionali che lavorano per
assicurare la pace tra le Nazioni.
Art. 12 della Costituzione
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La Bandiera italiana rappresenta lo Stato e per questo viene esposta su
tutti gli edifici pubblici. Fu adottata dalla Repubblica Cispadana a Reggio
Emilia il 7 gennaio 1797; nel 1805 Napoleone l’adottò come bandiera
del Regno d’Italia. Nel 1848 diventò la Bandiera del Regno di Sardegna,
con lo stemma dei Savoia nella parte bianca e nel 1861 fu la Bandiera del
Regno d’Italia. Con la nascita della Repubblica è scomparso lo stemma
dei Savoia ed è diventata ufficialmente la Bandiera nazionale con l’entrata
in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948.
Puoi descrivere la bandiera del tuo Paese?
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LEZIONE n. 6
La Costituzione italiana assicura il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, cioè dei diritti connaturati alla persona, che permettono
all’individuo di esprimere liberamente la propria personalità.
Si tratta di diritti inviolabili ed originari, patrimonio di ogni uomo e sono
riconosciuti a tutte le persone, cittadini e stranieri.
All’interno della Costituzione italiana vi è un gruppo di norme, dall’art.
13 al 28, che si occupa dei rapporti civili e della tutela delle libertà del
singolo individuo, che consentono a ciascuno di esprimere la propria
personalità. Riguardano la libertà personale, la libertà di domicilio, la
libertà di corrispondenza e comunicazione, la libertà di circolazione e
di soggiorno, la libertà di riunione ed associazione, la libertà religiosa,
la libertà di pensiero, la libertà di accesso alla giustizia, il divieto di
discriminazione per ragioni politiche ed il principio della responsabilità
penale.
Art. 13 La libertà personale è la condizione indispensabile per poter
godere di qualsiasi altra libertà; è un diritto inviolabile che nasce insieme
alla persone ed è riconosciuto e garantito dallo Stato. Riconosce il diritto di
ogni persona di non vedere limitati i propri movimenti, le proprie azioni ed
i propri pensieri e va intesa come libertà fisica e morale, non condizionata
da minacce o intimidazioni. E’ vietata ogni forma di restrizione o
limitazione della libertà personale tranne nei casi e nei modi previsti dalla
legge. I provvedimenti e le misure di restrizione della libertà personale
possono essere adottate solo da un Giudice che emette il provvedimento
di restrizione della libertà personale, con l’obbligo di motivazione, in cui
spiega le ragioni e i fatti che hanno portato a privare una persona della
libertà personale. In casi eccezionali e di urgenza l’autorità di pubblica
sicurezza, carabinieri e polizia, può adottare provvedimenti temporanei
di limitazione della libertà personale che devono essere comunicati ad un
giudice entro 48 ore e convalidati entro le successive 48 ore altrimenti
perdono effetto. Sono tutelati i diritti delle persone sottoposte a limitazione
della libertà personale ed è vietato l’uso di violenza, fisica o psicologica.
E’ previsto anche un termine massimo di restrizione della libertà personale
per le persone in attesa di processo e la facoltà che la decisione sia
riesaminata dal Tribunale delle Libertà.
Art. 14 La libertà di domicilio riguarda l’ambiente ove un individuo
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esercita la sua libertà personale e di vivere la propria vita.
Questa libertà può essere limitata per motivi sanitari, economici, fiscali e
di incolumità pubblica.
Art. 15 La libertà di corrispondenza e di comunicazione tutela la
libertà di ogni forma di corrispondenza scritta, telegrafica, telefonica,
telematica, informatica e della segretezza dei contenuti. In alcuni casi tale
libertà può essere limitata con un provvedimento del giudice.
Art. 16 La libertà di circolazione e di soggiorno prevede la libertà di
soggiornare e circolare sul territorio nazionale e, a seguito dell’adesione
dell’Italia alla comunità europea, a circolare e stabilirsi sul territorio
di qualsiasi stato membro. Per uscire ed entrare nel territorio italiano è
necessario essere in possesso di un Passaporto o Carta d’identità, validi,
a seconda del tipo di accordo dell’Italia con il Paese di provenienza. La
libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata solo per motivi di
sanità e sicurezza legati ad un pericolo immediato e concreto.
Art. 17 e 18 La libertà di riunione prevede che i cittadini si possono
riunire liberamente in luoghi privati, in luoghi aperti al pubblico, piazze e
strade, per qualunque motivo.
Se la riunione avviene in luogo pubblico bisogna dare comunicazione
all’autorità pubblica che può vietare la riunione, in caso di pericolo per la
sicurezza e l’incolumità pubblica.
La libertà di associazione prevede che i cittadini possono associarsi
liberamente, uniti da un vincolo di idee e di scopi, in modo continuativo,
nel tempo. Le associazioni non sono soggette ad alcuna autorizzazione
ma non possono essere contrarie alla legge e devono rispettare il limite
della non violenza.
Hai mai fatto parte di una associazione?
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LEZIONE n. 7
Art. 19 e 20 La libertà religiosa è riconosciuta a chi risiede sul territorio
italiano, sia cittadini che stranieri. Tutti possono professare liberamente
la propria religione in modo individuale e come associazione, con la
partecipazione a funzioni o attività che tendono a far conoscere il proprio
credo religioso e acquisire nuovi seguaci. Riguarda anche la libertà di non
rivelare la propria religione, di non professarne alcuna (diritto di ateismo)
e di esercitare il diritto all’obiezione di coscienza cioè il diritto a non
compiere attività o azioni che sono in contrasto con le proprie convinzioni
religiose. Lo Stato non può svolgere attività discriminatorie nei confronti
di enti o associazioni religiose né può imporre tasse o tributi che ne
rendano troppo gravoso il loro funzionamento.
Art. 21 La libera manifestazione del pensiero è la base di ogni Paese
democratico; consente ad ogni persona di esprimere o no le proprie idee e
di confrontarsi con gli altri. Tale diritto può essere esercitato con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione come la stampa, la televisione,
la radio, gli spettacoli pubblici, internet etc. E’ riconosciuta anche la
libertà di informazione che è il diritto ad essere informati totalmente
ed in modo corretto, senza influenze politiche, economiche di qualunque
tipo, su ciò che accade nel Paese e nel mondo. Il diritto di esprimere il
proprio pensiero è limitato solo da motivi di buon costume, di violazione
della riservatezza e della onorabilità degli altri, del segreto giudiziario, di
Stato e militare.
Art. 22 Il divieto di discriminazione per ragioni politiche vuole
dire che nessuno, per motivi politici, può essere privato della capacità
giuridica di essere titolare di diritti e doveri, del proprio nome e della
cittadinanza.
Art. 23 La tutela dagli abusi stabilisce che solo lo Stato, attraverso le
leggi, può imporre prestazioni personali o patrimoniali. Le prestazioni
personali sono le attività che lo Stato può chiedere per difendere la
Patria, testimoniare in un processo, offrire assistenza ai malati da parte dei
medici. Le prestazioni patrimoniali riguardano il dovere delle persone
di versare allo Stato, sotto forma di tasse, somme di denaro adeguate alle
entrate di ciascuno, per contribuire alle spese pubbliche.
La difesa è un diritto inviolabile di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della
Costituzione ed assicurato in ogni grado del procedimento. Permette di
dire le proprie ragioni, presentare prove, conoscere tutte le vicende del
processo, sapere cosa viene contestato e quali sono gli argomenti delle altre
parti. Questo diritto è assicurato anche con l’assistenza di un avvocato,
garantito gratuitamente dallo Stato per chi non può sostenere le spese di un
processo. Chi viene condannato ingiustamente, per un errore giudiziario,
ha diritto ad un adeguato risarcimento da parte dello Stato.
Art. 25 La garanzia del giudice naturale ed il principio di legalità
penale tutelano contro gli abusi dei pubblici poteri; stabiliscono che si
può essere puniti solo per un reato previsto dalla legge; che i divieti siano
indicati in modo chiaro e comprensibile a tutti; che la legge penale non può
essere applicata per reati precedenti all’entrata in vigore della legge.
Art. 27 La responsabilità penale stabilisce che si è responsabili solo delle
proprie azioni e non si può essere puniti per fatti compiuti da altri.
Il principio della presunzione di innocenza stabilisce che non vi è
colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio in Cassazione. Sono vietate
le punizioni corporali e le torture; la reclusione del condannato deve
essere occasione di rieducazione, recupero e reinserimento nella società.
In Italia è abolita la pena di morte anche quando prevista dai codici penali
militari di guerra.
Art. 28 La responsabilità dei pubblici poteri prevede che i soggetti che
lavorano negli Enti statali e pubblici sono personalmente responsabili
degli atti illeciti contro i diritti delle persone. Chi viene danneggiato da tali
comportamenti può ottenere un risarcimento dei danni rivolgendosi alla
pubblica amministrazione.
Hai subito qualche volta discriminazioni?
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Art. 24 Il diritto di accesso alla giustizia riconosce a tutti di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Un diritto,
in senso soggettivo, è la possibilità, tutelata dalla legge, di far valere la
propria facoltà nei confronti di altri soggetti. Un interesse legittimo è un
interesse tutelato dallo Stato perché oltre a riguardare un singolo soggetto,
corrisponde ad un interesse Pubblico.
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LEZIONE n. 8
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 29 della Costituzione
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.
La famiglia è il primo nucleo di persone che la Costituzione riconosce e
tutela. E’ fondata su principi di assistenza, cura, protezione e rispetto tra i
coniugi e poi tra genitori e figli; vi si attuano i principi di collaborazione,
solidarietà ed aiuto reciproco.
La famiglia viene considerata una società naturale, cioè l’unione spontanea
della coppia alla quale si riconoscono diritti e doveri reciproci; i componenti
della famiglia sono tenuti a contribuire con il proprio lavoro, anche
domestico, alle necessità. Al marito e alla moglie è riconosciuta parità;
devono guidare insieme la famiglia e fissare le regole per l’educazione e
l’istruzione dei figli. Quelli della famiglia sono diritti fondamentali: non
possono essere trasmessi ad altri nè si perdono con il tempo. La famiglia
è riconosciuta dalla legge tramite il matrimonio, l’atto giuridico solenne
con cui la coppia decide di condividere la propria vita e assume gli impegni
necessari al benessere reciproco.
Il matrimonio può essere civile, regolato dalla legge dello Stato e
concordatario o religioso, regolato dal diritto della chiesa cattolica e valido
anche per la legge italiana se trascritto nei registri dello stato civile. Per
contrarre matrimonio bisogna aver compiuto 18 anni, avere la capacità di
intendere e volere (non può contrarre matrimonio l’infermo di mente), non
essere già sposati o aver sciolto o annullato il precedente matrimonio, non
essere legati da vicoli di parentela o affinità. Nel 1974 è stato introdotto il
divorzio che consente alle persone sposate di dividersi.
La famiglia di fatto è un nuovo modello di unione tra persone basata
sulla convivenza di due persone e sulla eventuale presenza di figli naturali
riconosciuti. Queste famiglie, se stabili, sono tutelate dalla legge che
riconosce i diritti tra i conviventi e l’uguaglianza tra i figli legittimi, nati
all’interno del matrimonio, e i figli naturali riconosciuti.
La legge italiana riconosce l’uguaglianza tra figli legittimi, nati durante
il matrimonio, figli naturali, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da
entrambi o un solo genitore e figli adottivi. I genitori devono soddisfare
i bisogni materiali, morali ed affettivi dei figli e, in accordo tra loro,
scegliere come educarli, mandarli a scuola, indirizzarli secondo le
attitudini e le capacità. In Italia l’obbligo scolastico è fino a 16 anni.
I genitori che non rispettano il loro obbligo di mantenere, educare ed
istruire i figli possono essere puniti dalla legge, fino a perdere la potestà
genitoriale.
Art. 30 della Costituzione
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura
ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge
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Art. 32 della Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Il diritto alla salute fa parte dei diritti inviolabili dell’uomo e riguarda
l’integrità fisica e mentale dell’essere umano. La salute rappresenta un
diritto sia per il singolo individuo che per la collettività. Lo Stato tutela
il diritto alla salute e quindi il diritto all’assistenza sanitaria. Nel 1978
è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, costituito da strutture
pubbliche che si occupano della cura e della prevenzione delle malattie. Le
prestazioni sanitarie prevedono, a volte, il pagamento di un ticket stabilito
in base reddito. Le cure sanitarie devono rispettare l’integrità fisica della
persona, essere erogate nel rispetto della dignità, della riservatezza e del
rispetto della volontà del malato, salvo i casi di tutela pubblica della salute.
Il malato ha il diritto di essere informato delle proprie condizioni di salute,
delle conseguenze dei trattamenti sanitari e delle possibili alternative.
Di quanti anni è l’obbligo scolastico nel tuo Paese?
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LEZIONE n. 9
Art. 35 della Costituzione
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Questo articolo si riferisce ai lavoratori subordinati che hanno un lavoro
regolato da un contratto e svolgono un’attività manuale o intellettuale, alle
dipendenze di un datore di lavoro.
Le garanzie dei lavoratori dipendenti sono:
diritto alla retribuzione adeguata al lavoro svolto e tale da assicurare una
vita dignitosa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro
orario di lavoro stabilito per legge con un limite massimo di otto ore
giornaliere e 40 ore settimanali, con limitazione per i minori e le madri
lavoratrici
diritto ad una giornata di riposo settimanale e ad un periodo di ferie
annuali a tutela della salute fisica e mentale del lavoratore.
Art. 37 La tutela delle donne lavoratrici e dei minori è garantita dalla
Costituzione che riconosce uguaglianza di diritti tra il lavoratore e la
lavoratrice donna e di uguale retribuzione a parità di lavoro.
Alla donna lavoratrice è garantita la possibilità di svolgere la funzione di
madre con il riconoscimento di periodi di assenza retribuiti, durante e dopo
la gravidanza ed il divieto di licenziamento in caso di gravidanza e fino al
compimento di un anno del bambino.
La legge tutela il lavoro minorile prevedendo, come età minima per
l’ingresso nel mondo del lavoro, 14 anni e il divieto di svolgere lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri.
Art. 42 della Costituzione
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
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renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
La Costituzione riconosce sullo stesso piano la proprietà pubblica, che
appartiene allo Stato o agli enti e quella privata.
La proprietà privata è tutelata dalla legge ma gli interessi del singolo
proprietario si perdono nel caso di interesse della collettività o di un
altro bene tutelato dalla Costituzione e ritenuto più importante, come ad
esempio la tutela del paesaggio o del patrimonio storico o artistico.
I beni economici, oggetto di proprietà, sono le cose che servono a
soddisfare i bisogni dell’uomo e che hanno un prezzo.
La legge regolamenta i modi in cui i beni possono essere acquistati e
usati.
La proprietà deve avere anche una funzione sociale e soddisfare non solo
l’interesse del singolo proprietario ma anche quello della collettività. La
Costituzione stabilisce che la legge deve rendere la proprietà accessibile
a tutti, per esempio attraverso le agevolazioni per l’acquisto della propria
abitazione.
Una proprietà privata che deve essere utilizzata per interesse pubblico,
viene “espropriata” e viene riconosciuta al proprietario una somma di
denaro che lo compensa della perdita subita.
Nel tuo Paese a quanti anni è consentito lavorare?
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LEZIONE n. 10
Art. 48 della Costituzione
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
La Costituzione regola i rapporti tra cittadini e Stato in ambito politico
richiamando il diritto e il dovere a partecipare alla vita ed allo sviluppo del
Paese, attraverso l’esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi
alle elezioni, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e la scelta di
far parte di un partito politico. La Costituzione prevede anche di osservare
le leggi, di difendere la Patria, di essere fedeli alla Costituzione.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Si pagano le tasse per partecipare alle spese che lo Stato deve sostenere
per soddisfare i bisogni e le necessità della collettività; le tasse sono
proporzionate ai guadagni e alla ricchezza di ognuno.
Pagano le tasse anche i cittadini stranieri che risiedono in Italia e svolgono
un’attività lavorativa.
Il dovere di partecipare alle spese pubbliche rientra nei principi di
solidarietà.
Nel tuo paese come funziona il sistema delle tasse?
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Con il voto i cittadini esprimono la preferenza per la politica che pensano
più adatta al Paese.
Possono esercitare il diritto di voto tutti i cittadini, uomini e donne che
abbiano compiuto i 18 anni.
Il voto è personale, libero e segreto.
Non può votare chi è ritenuto “incapace”, chi ha sentenze nelle quali è
prevista la perdita del diritto al voto, chi si è reso indegno moralmente.
Poiché votare è un diritto, non un dovere, ogni cittadino può decidere di
“astenersi” dal voto.
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Nel tuo Paese chi può votare?
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LEZIONE n. 11
Lo Stato italiano opera attraverso i seguenti Organi:
Parlamento che ha la funzione legislativa, cioè il potere di creare le leggi;
Governo che esercita la funzione esecutiva cioè il potere di applicare le
leggi;
La magistratura che esercita la funzione giudiziaria cioè il potere di far
rispettare le leggi ai membri della collettività.
Art. 55 della Costituzione
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Il Parlamento italiano è un organo eletto direttamente dai cittadini ed è
una importante espressione della volontà e della sovranità popolare; dura
in carica 5 anni. E’formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della
Repubblica che hanno gli stessi poteri e le stesse competenze.
I Deputati sono 630. Possono essere eletti deputati i cittadini italiani che
hanno compiuto 25 anni, da elettori che hanno compiuto 18 anni. La sede
della Camera è Palazzo Montecitorio, a Roma.
I Senatori sono 315. Possono essere eletti Senatori i cittadini italiani che
hanno compiuto 40 anni, da elettori che hanno compiuto 25 anni. La sede
del Senato è Palazzo Madama, a Roma.
I Deputati e i Senatori eleggono, al loro interno, i Presidenti di Camera
e Senato che svolgono importanti funzioni di organizzazione e controllo
dell’attività parlamentare.
Sono Senatori di diritto i presidenti della repubblica, a fine mandato.
Il Presidente della Repubblica può eleggere 5 “senatori a vita” tra le
persone che hanno raggiunto grandi meriti in campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
La funzione legislativa, cioè il potere di creare le leggi, è esercitata dalle
due Camere del Parlamento.
L’iter legislativo delle leggi ha varie fasi
l’iniziativa legislativa è la fase con cui viene proposto un progetto per
una legge; se è proposto dal governo si chiama disegno di legge, se è
proposto dal parlamento si chiama proposta di legge, se da un minimo
di cinquantamila cittadini si chiama proposta di iniziativa popolare
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l’approvazione è la fase in cui la camera dei deputati e dei senatori
approvano lo stesso testo di legge
la promulgazione è la fase in cui il Presidente della Repubblica
dichiara che la legge è stata approvata dalle due Camere ed ordina la
pubblicazione e l’osservanza.
Le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore,
cioè diventano valide ed obbligatorie per tutti i cittadini, dopo 15 giorni
dalla loro pubblicazione.
Art. 83 della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per
ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato ed è eletto dal
Parlamento; rappresenta l’unità nazionale, giura fedeltà alla Repubblica,
vigila sul rispetto della Costituzione. Resta in carica sette anni e può
essere rieletto.
Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino o cittadina
italiano, che abbia compiuto 50 anni e abbia il godimento dei diritti civili
e politici.
La sede della Presidenza della Repubblica è il palazzo del Quirinale, a
Roma.
Come funziona il Parlamento nel tuo Paese?
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LEZIONE n. 12
Art. 92 della Costituzione
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Il Governo è un organo esecutivo dello Stato; è formato dal Presidente e
dai Ministri ed insieme formano il Consiglio dei Ministri. Il Governo, per
funzionare, deve avere la fiducia del Parlamento, cioè dei rappresentanti
del Popolo. Il presidente della Repubblica incarica una persona di
prestigio di formare il Governo con un programma politico che viene
sottoposto alla Camera e al Senato; se la maggioranza dei deputati
e dei senatori giudica favorevolmente quel programma, cioè vota la
fiducia, allora il Governo può iniziare la sua attività. Quando la fiducia
viene meno il Governo si deve dimettere e bisogna costituire un nuovo
Governo. Fanno parte del Governo i Ministri che dirigono singoli settori
dell’amministrazione statale, detti Ministeri.
La sede della Presidenza del Consiglio è Palazzo Chigi a Roma.
Il Governo, in casi di necessità e urgenza, può fare i decreti legge che
sono di immediata attuazione, dal momento della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ma provvisori perché devono essere convertiti in
legge entro 60 giorni; può anche fare i decreti legislativi che sono
provvedimenti, emanati dal parlamento che delega il governo a regolare
nei particolari una determinata materia.
Gli organi della Giustizia civile sono il Giudice di pace, il Tribunale,
la Corte d’appello, la Cassazione.
La giustizia penale interviene, su iniziativa dello Stato, per
l’accertamento di un reato e la punizione di chi lo ha commesso.
Nel Processo Penale il pubblico ministero è il magistrato che esercita
l’azione penale, l’imputato è il soggetto accusato di aver commesso un
reato e la parte civile è la persona che ha subito un danno dall’imputato
e va a processo per ottenerne il risarcimento.
Gli organi del processo penale sono:
nel giudizio di primo grado- il giudice di pace, il tribunale, la corte
d’assise
nel giudizio di secondo grado- la corte d’appello, la corte d’assise di
appello
nel giudizio di legittimità o terzo grado- la Cassazione
La giustizia amministrativa riguarda la lesione di un interesse legittimo
del cittadino. Gli Organi sono il Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) e il Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale è un Organo costituito da Giudici che assicurano
il rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e può, attraverso i
Giudici, dichiarare incostituzionale quella legge che risulta in contrasto
con la Costituzione.
Come funziona il Governo nel tuo Paese?
Art. 101 della Costituzione
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
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Il potere giudiziario è esercitato, in modo autonomo e indipendente, dalla
Magistratura che è l’insieme degli organi della giustizia civile, penale
ed amministrativa. I Magistrati hanno il compito di applicare in modo
corretto e concreto la legge e quando non viene rispettata, di applicare le
pene previste.
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La Giustizia civile interviene nei contrasti tra i privati su proprietà,
contratti, successioni, separazione, divorzio, affidamento dei figli etc.
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LEZIONE n. 13
Art. 114 della Costituzione
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento.
Le autonomie territoriali sono le Regioni, le Province e i Comuni.
Lo Stato si basa sul principio della divisione dei poteri tra lo Stato centrale
e l’Amministrazione periferica. Gli enti territoriali sono dotati di proprie
funzioni e competenze ed hanno il diritto di regolamentare in modo
autonomo determinate materie. Godono di autonomia politica, normativa,
amministrativa, finanziaria e sono dotati di uno Statuto che ne regola l’
organizzazione.
Il Comune è il primo livello di governo dei cittadini e permette alla
comunità di autogovernarsi. Esercita funzioni nei servizi alla persona
ed alla comunità, istruzione ed assistenza scolastica, assetto ed
utilizzazione del territorio, sviluppo economico.
Gli organi del Comune sono il Consiglio comunale che è eletto
dai cittadini, resta in carica 5 anni ed esercita funzioni politiche ed
amministrative; la Giunta comunale è composta da assessori, nominati
e revocati dal sindaco, che hanno competenza su un ramo specifico della
amministrazione del Comune. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini,
dura in carica 5 anni e rappresenta il Comune.
L’edificio che ospita gli uffici comunali si chiama Municipio.
La Provincia è un ente territoriale intermedio tra Comuni e Regione.
Comprende un insieme di Comuni e svolge un ruolo di coordinamento su
difesa di suolo e ambiente, prevenzione delle calamità naturali, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, beni culturali, viabilità e
trasporti, protezione di parchi e riserve naturali, caccia e pesca, smaltimento
rifiuti, istruzione secondaria superiore e formazione professionale.
Gli organi della Provincia sono il Consiglio provinciale che è eletto
dai cittadini della provincia, resta in carica 5 anni, dà indirizzo e svolge
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controllo politico ed amministrativo; la Giunta provinciale che è l’organo
esecutivo ed è composta da assessori nominati dal presidente; il Presidente
è eletto ogni 5 anni dai cittadini ed è il rappresentante dell’ente.
Le regioni italiane sono 20 di cui 15 a Statuto ordinario e 5 a Statuto
speciale. Sono a Statuto ordinario: Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.
Sono a Statuto speciale: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Le Regioni hanno una grande autonomia, anche legislativa e possono
emanare proprie leggi in tutte le materie, salvo quelle di competenza
esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 117 della
Costituzione.
Le Regioni a Statuto speciale godono di particolari forme di autonomia.
Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale che è eletto dai
cittadini residenti nella regione e dura in carica 5 anni. Tra i compiti
principali vi è l’esercizio del potere legislativo, la approvazione e
modifica dello Statuto, l’approvazione del bilancio, la formulazione di
proposte di legge alle Camere dello Stato Centrale.
La Giunta regionale è l’Organo esecutivo della Regione e compie gli
atti relativi all’organizzazione amministrativa. E’ formata dal Presidente
della Regione che, eletto direttamente dai cittadini ogni 5 anni, nomina
gli Assessori e rappresenta la Regione nei rapporti con lo Stato e con le
altre Regioni.
Come è diviso il tuo Paese? Come funziona?
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LEZIONE n. 14
di residenza in Italia.
La cittadinanza è la condizione dell’individuo al quale lo Stato
italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
Si diventa cittadini italiani secondo quanto previsto dalla Legge n. 91 del
5 febbraio 1992
Al momento della nascita
Per diritto di sangue, acquista la cittadinanza italiana il figlio di madre o
padre in possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo
in cui avviene la nascita.
Per diritto di suolo è cittadino italiano qualunque soggetto nasce su
territorio italiano da genitori ignoti, apolidi o stranieri che, secondo
le leggi del proprio Paese, non trasmettono la propria cittadinanza ai
figli.
Il Presidente della Repubblica può concedere, con decreto, la cittadinanza a
stranieri o apolidi che abbiano reso particolari servizi all’Italia.
E’ competente per la cittadinanza la Prefettura della Provincia di residenza
dello straniero.
Nel tuo Paese come funziona la Cittadinanza?
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Successivamente alla nascita
Per adozione, acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero
adottato da un cittadino italiano.
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Per matrimonio può acquisire la cittadinanza italiana il coniuge straniero
o apolide di cittadino italiano che ne fa richiesta ed è in possesso di
determinati requisiti
dopo due anni di matrimonio se residenti legalmente in Italia
dopo tre anni di matrimonio se residenti all’estero.
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Per benefici di legge acquisisce la cittadinanza lo straniero i cui genitori
o un parente in linea di secondo grado siano stati cittadini italiani;
chi presta servizio militare o assume un pubblico impiego in Italia,
dichiarando di voler acquisire la cittadinanza italiana;
lo straniero nato in Italia, che ha risieduto fino ai 18 anni, che fa richiesta
entro un anno dal compimento della maggiore età.
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Per naturalizzazione
Si può chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza
legale, in assenza di precedenti penali ed in presenza di adeguate risorse
economiche.
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I rifugiati in Italia possono chiedere la cittadinanza dopo cinque anni
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LEZIONE n. 15
4 - Pensi che sarebbe utile studiare a scuola la Costituzione?
Confronto aperto sulla Costituzione
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1 - Cosa ti sembra più importante della Costituzione italiana?
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2 - Quali Principi della Costituzione non sono realizzati?
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5 - L’idea di famiglia espressa nella Costituzione è simile a quella
del tuo Paese di provenienza?
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6 - Ti sei mai sentito discriminato per essere immigrato?
3 - Quali differenze ci sono fra la Costituzione italiana ed il Sistema
dello Stato dove sei nato?
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7 - Pensi che le cose che hai imparato in questi mesi ti serviranno?
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8 - Ti senti più inserito nella Società italiana, ora?
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Riflessioni
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siti utili
www.quirinale.it www.governo.it www.unar.it
www.integrazionemigranti.gov.it
www.lineaamica.gov.it
www.interno.gov.it
www.esteri.it
www.istruzione.it
www.salute.gov.it
www.pariopportunita.gov.it
www.gioventu.it
www.lavoro.gov.it
www.giustizia.it
www.prefettura.it
www.poliziadistato.it
www.unhcr.it
www.italy.iom.int
www.cir-onlus.org
www.asgi.it
www.meltingpot.org
www.programmaintegra.it
glossario
DOCUMENTI
Permesso di soggiorno: attesta la regolare
presenza degli immigrati in Italia e viene rilasciato
per vari motivi
Permesso di lunga durata CE e carta
di soggiorno: permesso di soggiorno a
tempo indeterminato per chi soggiorna da almeno 5
anni e familiari di cittadini U.E. Visto d’ingresso: autorizzazione concessa ad
un cittadino per l'ingresso in un altro Paese. E’
rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani
nello stato di origine di chi vuole espatriare
Passaporto: documento di riconoscimento
rilasciato dallo Stato di provenienza che autorizza
agli spostamenti oltre confine
Nulla Osta: autorizzazione all’ingresso in Italia
Ticket sanitario: quota di partecipazione diretta dei
cittadini per l'assistenza sanitaria
Codice Fiscale: identifica il singolo individuo con
lettere e numeri; regola i rapporti con gli Enti e i
privati e si chiede all’Ufficio delle Entrate
Tessera Sanitaria (TS): permette ai cittadini di
accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale
Codice Eni: (Europeo non iscritto) rilasciato dalla
ASL e permette ai cittadini comunitari che non
hanno regolare iscrizione anagrafica di essere
curati
Codice Stp: (Stranieri temporaneamente presenti)
rilasciato dalla ASL che permette agli irregolari e
alle donne in stato di gravidanza di essere curati
Patente di guida: autorizzazione per la guida su
strade pubbliche di veicoli a motore
SERVIZI
Anagrafe: ufficio comunale che registra tutti i
residenti
Medico di base: è scelto dal cittadino e a lui ci si
rivolge per i problemi di salute; per i bambini entro i
14 anni si sceglie il pediatra di base
Sindacato: organismo associativo che difende i
diritti dei lavoratori
Servizi Sociali: Strutture che si occupano di
migliorare la vita della Comunità
INPS: Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale Assicura i lavoratori e li sostiene per
disoccupazione, malattia, maternità, cassa
integrazione, mobilità e trattamento di fine rapporto
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali
si occupa di infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali
ISTITUZIONI
Sportello Unico Immigrazione: ha sede presso la
Prefettura e si occupa di alcune pratiche di lavoratori
stranieri, di ricongiungimenti familiari e test di lingua
italiana
ASL: Azienda Sanitaria Locale, si occupa
dell’organizzazione del servizio sanitario e delle cure
mediche
CUP: Centro Unificato delle Prenotazioni e serve a
prenotare, visite specialistiche
SerT: Servizio per le Tossicodipendenze, si occupa di
cura, prevenzione e riabilitazione delle persone con
problemi di abuso di droghe o alcool e dipendenze
Patronato: istituto che esercita funzioni di assistenza
e di tutela in favore di lavoratori, pensionati e cittadini
Comune: è il luogo dove i cittadini registrano la
propria residenza, la nascita dei figli, il matrimonio,
chiedono le autorizzazioni edili e per il commercio,
chiedono la carta d’identità
Provincia: è un ente locale con competenza su un
gruppo di comuni
Regione: è un Ente locale con competenze su due o
più province
Questura: è la sede dell’autorità di polizia nazionale e
verifica la posizione di soggiorno dello straniero
Prefettura: è la sede locale del Governo; riceve le
domande di cittadinanza
Centri per l’impiego: uffici pubblici che facilitano la
ricerca del lavoro ed erogano servizi di informazione
Scuola dell’infanzia: non obbligatoria, per i bambini
di 2-3 anni fino ai 5-6
Scuola primaria: obbligatoria, dura 5 anni
Scuola secondaria di primo grado: obbligatoria,
dura 3 anni
Scuola secondaria di secondo grado: non
obbligatoria, dura 5 anni
Università: ha diversi indirizzi di studio, non è
obbligatoria
Centri di formazione provinciale: Enti provinciali
che si occupano di migliorare la professionalità per
il lavoro
C.T.P. Centri Territoriali per l’educazione
Permanente, offrono la possibilità di seguire percorsi
scolastici a lavoratori e immigrati
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