Documento di ricerca n. 170R (Revised)

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ASSIREVI
Documento di ricerca n. 170R (Revised)
Contributi pubblici all’editoria – credito d’imposta per le
spese per l’acquisto della carta
Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca
n. 170 (Giugno 2012) che è stato aggiornato per tenere conto delle
evoluzioni intervenute nei Principi di Revisione Internazionali (ISA)
emanati dall’IFAC. Gli aggiornamenti apportati rispetto al Documento
di ricerca n. 170 hanno riguardato il solo Allegato A – Relazione della
società di revisione indipendente.
Lo scopo del presente documento è quello di fornire le linee guida
sulle procedure di revisione necessarie per formulare il giudizio di
revisione richiesto dalle imprese editrici ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta per le spese relative all’acquisto della carta
sostenute nel 2011 a seguito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma
40, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011).
La norma relativa ai contributi all’editoria previsti dalla legge 7 agosto
1990, n. 250 è tuttora in vigore. Tuttavia, il Decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 “Regolamento recante
semplificazione e riordino dei contributi all’editoria” ha cancellato il
comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 250/1990 che prevedeva
l’obbligo di certificazione.
Maggio 2014
(Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012)
Documento di ricerca n. 170R
CONTRIBUTI PUBBLICI ALL’EDITORIA – CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE
PER L’ACQUISTO DELLA CARTA
PREMESSA
Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 170 (Giugno 2012) che è
stato aggiornato per tenere conto delle evoluzioni intervenute nei Principi di Revisione
Internazionali (ISA) emanati dall’IFAC. Gli aggiornamenti apportati rispetto al Documento di
ricerca n. 170 hanno riguardato il solo Allegato A – Relazione della società di revisione
indipendente 1.
1.
SCOPO DEL DOCUMENTO
Lo scopo del presente documento è quello di fornire le linee guida sulle procedure di revisione
necessarie per formulare il giudizio di revisione richiesto dalle imprese editrici ai fini del
riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’acquisto della carta sostenute nel
2011 a seguito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 40, della Legge 13 dicembre 2010, n.
220 (Legge di stabilità 2011).
La norma relativa ai contributi all’editoria previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 è tuttora in
vigore. Tuttavia, il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223
“Regolamento recante semplificazione e riordino dei contributi all’editoria” ha cancellato il
comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 250/1990 che prevedeva l’obbligo di certificazione.
Il presente Documento di ricerca aggiorna e sostituisce i precedenti Documenti di ricerca n. 116
e n. 170 che sono da ritenersi superati.
2.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il citato articolo 1, comma 40, della Legge di stabilità 2011 ha destinato 30 milioni di Euro agli
“Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria,
di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”, prevedendo il
rifinanziamento del credito d’imposta già riconosciuto negli anni 2004 e 2005 secondo il
meccanismo allora disciplinato dalla Legge finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003) e prorogato
per l'anno successivo dalla Legge finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004).
Trattasi, nello specifico, del credito d’imposta del 10% sulle spese sostenute nel 2011 per
l’acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in lingua italiana, al netto della carta
1
Per quanto riguarda la linee guida per la redazione della relazione di revisione si veda il Documento di ricerca n.
178R – Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici (Maggio 2014).
Documento di ricerca n. 170R
Maggio 2014
(Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012)
utilizzata per pubblicazioni a scopo pubblicitario, riconosciuto alle imprese editrici di
quotidiani, periodici e libri (incluse quelle di altri Stati membri iscritte allo speciale registro
italiano degli operatori di comunicazione).
Per definirne le nuove disposizioni di attuazione il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha pubblicato il 29 dicembre 2011 la circolare di attuazione (“la circolare”), che è stata
approvata dalla competente Commissione europea con la decisione C (2011) 6474 del 5 ottobre
2011.
La circolare nel dettare le modalità per il riconoscimento alle imprese editrici del credito
d’imposta ha innanzitutto richiamato le disposizioni di attuazione precedentemente emanate,
con:
§
il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 2;
§
le circolari 21 gennaio 2005, n. 1 3 e 8 febbraio 2005, n. 2 4 per l'anno 2005;
§
la circolare 7 novembre 2005, n. 35 per l'anno 2006,
integrandole con ulteriori disposizioni specifiche o con precisazioni.
La scadenza per la presentazione delle domande alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria fu fissata al 15 febbraio 2012.
Alla presentazione della domanda la Società deve peraltro impegnarsi a presentare:
§
nel caso di società quotate in Borsa il bilancio assoggettato a revisione legale 6 recante
evidenza della spesa sostenuta nel 2011 per l’acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite nello stesso anno e, distintamente, quella sostenuta per la carta
consumata e ammessa all’agevolazione, calcolata al netto della spesa sostenuta per
l’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. La
presentazione del bilancio deve avvenire entro 30 giorni dalla data della sua
approvazione;
§
nel caso di società non quotate in Borsa, il bilancio assoggettato a revisione legale da un
revisore contabile che presenta i requisiti previsti per lo svolgimento della revisione
legale di bilanci delle società quotate in Borsa o, in alternativa, la revisione contabile 7,
da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Consob, dei
soli costi sostenuti per l’acquisto della carta ammessa al beneficio. Anche in tale caso si
ritiene che il termine per la presentazione della documentazione sia da intendersi entro
30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
La circolare riprende, infatti, al punto 4 il chiarimento interpretativo contenuto nella circolare
del 7 novembre 2005, n. 3 del Dipartimento per l’editoria che stabilisce che tutte le imprese
editrici richiedenti l’ammissione al beneficio, ad eccezione di quelle quotate in Borsa, “potranno
sottoporre a certificazione, sempre da parte di una società di revisione iscritta all’apposito albo
tenuto dalla Consob, i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta”.
2
3
4
5
6
7
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2005
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2005
Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2005
La norma, utilizzando una diversa terminologia, tratta di “bilancio certificato”
La norma, utilizzando una diversa terminologia, tratta di “certificazione dei costi”
2
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(Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012)
Il chiarimento deve essere interpretato nel senso che tali società potranno quindi scegliere se
assoggettare a revisione contabile il proprio bilancio d’esercizio o, diversamente, un prospetto
separato contenente i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta e rilevanti ai fini del calcolo
del credito d’imposta.
3.
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
3.1
Presentazione del dato nelle note al bilancio
Come evidenziato in precedenza, le società quotate in Borsa e le società che scelgono di non
predisporre un prospetto separato dei costi sostenuti per l’acquisto della carta devono presentare,
come impegno assunto a seguito della presentazione della domanda di ammissione al credito
d’imposta, il bilancio d’esercizio assoggettato a revisione con l’evidenza della spesa sostenuta
per l’acquisto della carta.
Questo dato rappresenterà un’informazione addizionale non richiesta dai principi di riferimento.
Il revisore dovrà pertanto avere consapevolezza che l’informativa in oggetto potrà avere un
maggior rilievo rispetto al resto dell’informativa esposta dalla società, sia per il fatto che la
stessa è propedeutica al riconoscimento in bilancio del credito d’imposta, sia per le conseguenze
sanzionatorie che possono derivare da una sua errata esposizione.
Nell’impostazione delle verifiche si dovrà tenere conto di quanto indicato dall’ISA 320 –
Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, con riferimento
al livello di significatività da applicare per particolari classi di operazioni, saldi contabili o
informativa 8, con la conseguente determinazione di un livello di significatività specifica per
l’informativa relativa ai costi sostenuti per l’acquisto della carta.
3.2
Presentazione di un prospetto separato
Nel caso di presentazione di un prospetto dei costi separato rispetto al bilancio d’esercizio, la
società non quotata in Borsa deve predisporre tale prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per
l’acquisto della carta, corredato da note esplicative sui criteri utilizzati per l’individuazione dei
costi e sui principi contabili applicati.
Allo stato attuale il corpo dei principi di revisione raccomandati dalla professione non
contempla una guida in tema di revisione contabile di specifici elementi, conti o componenti di
un bilancio. Pertanto, appare necessario fare riferimento ai principi di revisione Internazionali,
in particolare all’ISA 805 – Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and
Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement.
Al fine di poter esprimere un giudizio di attendibilità dei costi di riferimento per l’ammissione
al credito d’imposta, si ritiene necessario adottare un approccio che tenga in considerazione i
seguenti elementi:
8
§
il limite di significatività deve essere determinato in relazione all’ammontare dei costi
oggetto di revisione e non in relazione al bilancio nel suo complesso;
§
qualora la società di revisione sia incaricata anche di svolgere la revisione del bilancio
d’esercizio, l’incarico di esprimere un giudizio sui soli costi ammessi ai fini della
Ref. ISA 320 paragrafi 10, A10, A11
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concessione del credito d’imposta è da considerarsi come un incarico autonomo e, per
tale circostanza, le procedure di revisione da svolgere risulteranno più estese rispetto a
quelle ritenute necessarie nell’ambito della revisione dell’intero bilancio;
4.
§
i controlli campionari saranno finalizzati ad ottenere la ragionevole sicurezza che i dati
contenuti nel prospetto siano supportati da documentazione probativa e corrispondano
alle scritture contabili;
§
considerati gli obiettivi dell’incarico, l’affidamento posto sui controlli interni potrebbe
apparire non sufficiente; pertanto, le procedure di revisione da svolgere normalmente
saranno basate su verifiche campionarie di natura sostanziale (esame documentale);
§
alla conclusione del lavoro si dovrà ottenere una specifica lettera di attestazione.
LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL PROSPETTO DEI COSTI
Nell'esprimere le proprie conclusioni il revisore può riscontrare la presenza di rilievi da indicare
nel paragrafo che precede quello delle conclusioni.
In via generale, qualora dal lavoro di revisione sul prospetto dei costi emergano dei rilievi, il
revisore dovrà valutare se è in grado di esprimere le proprie conclusioni emettendo un giudizio
con rilievi o se la portata dei rilievi non sia tale da impedire comunque la formulazione delle
proprie conclusioni.
I rilievi sui dati presentati nel prospetto dei costi possono riguardare ad esempio eventuali
deviazioni rispetto ai criteri di redazione richiamati nelle note esplicative ovvero carenze
nell’informativa fornita nonché limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.
In presenza di rilievi relativi al bilancio d’esercizio assoggettato a revisione contabile (già
espressi nella relazione emessa sul bilancio) il revisore deve valutare l’effetto di tali rilievi sulla
formulazione delle proprie conclusioni sul prospetto dei costi.
In casi particolari in cui il revisore abbia espresso un giudizio avverso, o abbia dichiarato
l’impossibilità di esprimere un giudizio, sul bilancio d’esercizio assoggettato a revisione
contabile, il revisore dovrà attentamente valutare se è in grado di esprimere delle conclusioni sul
prospetto dei costi.
Eventuali richiami di informativa, anche già formulati nella relazione di revisione sul bilancio
d’esercizio, possono essere effettuati dopo l'espressione del giudizio per aspetti di particolare
rilevanza al fine di agevolare la comprensione del prospetto dei costi.
L’allegato A al presente documento illustra il modello di relazione del revisore.
MAGGIO 2014
(Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012)
"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso,
riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per
singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."
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Documento di ricerca n. 170R
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(Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012)
Allegato A
[MODELLO DI RELAZIONE CON GIUDIZIO SENZA MODIFICA]
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO CONTABILE
PREDISPOSTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 1
COMMA 40, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI
Al Consiglio di Amministrazione della
ABC S.p.A.
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato prospetto dei costi sostenuti da ABC S.p.A.
(la “Società”) per l’acquisto della carta nell’esercizio [anno] 2011, con evidenziato il costo della
carta calcolato al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni
pubblicitarie (di seguito il “Prospetto”), predisposto dalla Società e presentato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria - Ufficio per il Sostegno
all’Editoria, al fine di usufruire del credito di imposta di cui all’art. 1 comma 40, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni. Il Prospetto è stato redatto
dagli amministratori sulla base dei criteri illustrati nelle note esplicative.
Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri
illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi
ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Responsabilità della società di revisione
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
Prospetto non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del Prospetto dell’impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la
valutazione della presentazione del Prospetto nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
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Documento di ricerca n. 170R
Maggio 2014
(Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012)
Giudizio
A nostro giudizio, il Prospetto dei costi sostenuti da ABC S.p.A. per l’acquisto della carta
nell’esercizio [anno] 2011, con evidenziato il costo della carta calcolato al netto del costo della
carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, è stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.
Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative al Prospetto
che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al
primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra
relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini
né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria - Ufficio per il Sostegno all’Editoria.
[Data della relazione di revisione] [Sede del revisore]
[Società di revisione]
[Firma del revisore]
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