ASSIREVI Documento di ricerca n. 170R (Revised) Contributi pubblici all’editoria – credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 170 (Giugno 2012) che è stato aggiornato per tenere conto delle evoluzioni intervenute nei Principi di Revisione Internazionali (ISA) emanati dall’IFAC. Gli aggiornamenti apportati rispetto al Documento di ricerca n. 170 hanno riguardato il solo Allegato A – Relazione della società di revisione indipendente. Lo scopo del presente documento è quello di fornire le linee guida sulle procedure di revisione necessarie per formulare il giudizio di revisione richiesto dalle imprese editrici ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’acquisto della carta sostenute nel 2011 a seguito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 40, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011). La norma relativa ai contributi all’editoria previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 è tuttora in vigore. Tuttavia, il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 “Regolamento recante semplificazione e riordino dei contributi all’editoria” ha cancellato il comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 250/1990 che prevedeva l’obbligo di certificazione. Maggio 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) Documento di ricerca n. 170R CONTRIBUTI PUBBLICI ALL’EDITORIA – CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE PER L’ACQUISTO DELLA CARTA PREMESSA Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 170 (Giugno 2012) che è stato aggiornato per tenere conto delle evoluzioni intervenute nei Principi di Revisione Internazionali (ISA) emanati dall’IFAC. Gli aggiornamenti apportati rispetto al Documento di ricerca n. 170 hanno riguardato il solo Allegato A – Relazione della società di revisione indipendente 1. 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Lo scopo del presente documento è quello di fornire le linee guida sulle procedure di revisione necessarie per formulare il giudizio di revisione richiesto dalle imprese editrici ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’acquisto della carta sostenute nel 2011 a seguito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 40, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011). La norma relativa ai contributi all’editoria previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 è tuttora in vigore. Tuttavia, il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 “Regolamento recante semplificazione e riordino dei contributi all’editoria” ha cancellato il comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 250/1990 che prevedeva l’obbligo di certificazione. Il presente Documento di ricerca aggiorna e sostituisce i precedenti Documenti di ricerca n. 116 e n. 170 che sono da ritenersi superati. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il citato articolo 1, comma 40, della Legge di stabilità 2011 ha destinato 30 milioni di Euro agli “Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”, prevedendo il rifinanziamento del credito d’imposta già riconosciuto negli anni 2004 e 2005 secondo il meccanismo allora disciplinato dalla Legge finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003) e prorogato per l'anno successivo dalla Legge finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004). Trattasi, nello specifico, del credito d’imposta del 10% sulle spese sostenute nel 2011 per l’acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in lingua italiana, al netto della carta 1 Per quanto riguarda la linee guida per la redazione della relazione di revisione si veda il Documento di ricerca n. 178R – Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici (Maggio 2014). Documento di ricerca n. 170R Maggio 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) utilizzata per pubblicazioni a scopo pubblicitario, riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani, periodici e libri (incluse quelle di altri Stati membri iscritte allo speciale registro italiano degli operatori di comunicazione). Per definirne le nuove disposizioni di attuazione il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il 29 dicembre 2011 la circolare di attuazione (“la circolare”), che è stata approvata dalla competente Commissione europea con la decisione C (2011) 6474 del 5 ottobre 2011. La circolare nel dettare le modalità per il riconoscimento alle imprese editrici del credito d’imposta ha innanzitutto richiamato le disposizioni di attuazione precedentemente emanate, con: § il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 2; § le circolari 21 gennaio 2005, n. 1 3 e 8 febbraio 2005, n. 2 4 per l'anno 2005; § la circolare 7 novembre 2005, n. 35 per l'anno 2006, integrandole con ulteriori disposizioni specifiche o con precisazioni. La scadenza per la presentazione delle domande alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria fu fissata al 15 febbraio 2012. Alla presentazione della domanda la Società deve peraltro impegnarsi a presentare: § nel caso di società quotate in Borsa il bilancio assoggettato a revisione legale 6 recante evidenza della spesa sostenuta nel 2011 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite nello stesso anno e, distintamente, quella sostenuta per la carta consumata e ammessa all’agevolazione, calcolata al netto della spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. La presentazione del bilancio deve avvenire entro 30 giorni dalla data della sua approvazione; § nel caso di società non quotate in Borsa, il bilancio assoggettato a revisione legale da un revisore contabile che presenta i requisiti previsti per lo svolgimento della revisione legale di bilanci delle società quotate in Borsa o, in alternativa, la revisione contabile 7, da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Consob, dei soli costi sostenuti per l’acquisto della carta ammessa al beneficio. Anche in tale caso si ritiene che il termine per la presentazione della documentazione sia da intendersi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. La circolare riprende, infatti, al punto 4 il chiarimento interpretativo contenuto nella circolare del 7 novembre 2005, n. 3 del Dipartimento per l’editoria che stabilisce che tutte le imprese editrici richiedenti l’ammissione al beneficio, ad eccezione di quelle quotate in Borsa, “potranno sottoporre a certificazione, sempre da parte di una società di revisione iscritta all’apposito albo tenuto dalla Consob, i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta”. 2 3 4 5 6 7 Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2005 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2005 Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005 Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2005 La norma, utilizzando una diversa terminologia, tratta di “bilancio certificato” La norma, utilizzando una diversa terminologia, tratta di “certificazione dei costi” 2 Documento di ricerca n. 170R Maggio 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) Il chiarimento deve essere interpretato nel senso che tali società potranno quindi scegliere se assoggettare a revisione contabile il proprio bilancio d’esercizio o, diversamente, un prospetto separato contenente i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta e rilevanti ai fini del calcolo del credito d’imposta. 3. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 3.1 Presentazione del dato nelle note al bilancio Come evidenziato in precedenza, le società quotate in Borsa e le società che scelgono di non predisporre un prospetto separato dei costi sostenuti per l’acquisto della carta devono presentare, come impegno assunto a seguito della presentazione della domanda di ammissione al credito d’imposta, il bilancio d’esercizio assoggettato a revisione con l’evidenza della spesa sostenuta per l’acquisto della carta. Questo dato rappresenterà un’informazione addizionale non richiesta dai principi di riferimento. Il revisore dovrà pertanto avere consapevolezza che l’informativa in oggetto potrà avere un maggior rilievo rispetto al resto dell’informativa esposta dalla società, sia per il fatto che la stessa è propedeutica al riconoscimento in bilancio del credito d’imposta, sia per le conseguenze sanzionatorie che possono derivare da una sua errata esposizione. Nell’impostazione delle verifiche si dovrà tenere conto di quanto indicato dall’ISA 320 – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, con riferimento al livello di significatività da applicare per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa 8, con la conseguente determinazione di un livello di significatività specifica per l’informativa relativa ai costi sostenuti per l’acquisto della carta. 3.2 Presentazione di un prospetto separato Nel caso di presentazione di un prospetto dei costi separato rispetto al bilancio d’esercizio, la società non quotata in Borsa deve predisporre tale prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per l’acquisto della carta, corredato da note esplicative sui criteri utilizzati per l’individuazione dei costi e sui principi contabili applicati. Allo stato attuale il corpo dei principi di revisione raccomandati dalla professione non contempla una guida in tema di revisione contabile di specifici elementi, conti o componenti di un bilancio. Pertanto, appare necessario fare riferimento ai principi di revisione Internazionali, in particolare all’ISA 805 – Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement. Al fine di poter esprimere un giudizio di attendibilità dei costi di riferimento per l’ammissione al credito d’imposta, si ritiene necessario adottare un approccio che tenga in considerazione i seguenti elementi: 8 § il limite di significatività deve essere determinato in relazione all’ammontare dei costi oggetto di revisione e non in relazione al bilancio nel suo complesso; § qualora la società di revisione sia incaricata anche di svolgere la revisione del bilancio d’esercizio, l’incarico di esprimere un giudizio sui soli costi ammessi ai fini della Ref. ISA 320 paragrafi 10, A10, A11 3 Documento di ricerca n. 170R Maggio 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) concessione del credito d’imposta è da considerarsi come un incarico autonomo e, per tale circostanza, le procedure di revisione da svolgere risulteranno più estese rispetto a quelle ritenute necessarie nell’ambito della revisione dell’intero bilancio; 4. § i controlli campionari saranno finalizzati ad ottenere la ragionevole sicurezza che i dati contenuti nel prospetto siano supportati da documentazione probativa e corrispondano alle scritture contabili; § considerati gli obiettivi dell’incarico, l’affidamento posto sui controlli interni potrebbe apparire non sufficiente; pertanto, le procedure di revisione da svolgere normalmente saranno basate su verifiche campionarie di natura sostanziale (esame documentale); § alla conclusione del lavoro si dovrà ottenere una specifica lettera di attestazione. LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL PROSPETTO DEI COSTI Nell'esprimere le proprie conclusioni il revisore può riscontrare la presenza di rilievi da indicare nel paragrafo che precede quello delle conclusioni. In via generale, qualora dal lavoro di revisione sul prospetto dei costi emergano dei rilievi, il revisore dovrà valutare se è in grado di esprimere le proprie conclusioni emettendo un giudizio con rilievi o se la portata dei rilievi non sia tale da impedire comunque la formulazione delle proprie conclusioni. I rilievi sui dati presentati nel prospetto dei costi possono riguardare ad esempio eventuali deviazioni rispetto ai criteri di redazione richiamati nelle note esplicative ovvero carenze nell’informativa fornita nonché limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione. In presenza di rilievi relativi al bilancio d’esercizio assoggettato a revisione contabile (già espressi nella relazione emessa sul bilancio) il revisore deve valutare l’effetto di tali rilievi sulla formulazione delle proprie conclusioni sul prospetto dei costi. In casi particolari in cui il revisore abbia espresso un giudizio avverso, o abbia dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio, sul bilancio d’esercizio assoggettato a revisione contabile, il revisore dovrà attentamente valutare se è in grado di esprimere delle conclusioni sul prospetto dei costi. Eventuali richiami di informativa, anche già formulati nella relazione di revisione sul bilancio d’esercizio, possono essere effettuati dopo l'espressione del giudizio per aspetti di particolare rilevanza al fine di agevolare la comprensione del prospetto dei costi. L’allegato A al presente documento illustra il modello di relazione del revisore. MAGGIO 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) "I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati." 4 Documento di ricerca n. 170R Maggio 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) Allegato A [MODELLO DI RELAZIONE CON GIUDIZIO SENZA MODIFICA] RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO CONTABILE PREDISPOSTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 40, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI Al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A. Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato prospetto dei costi sostenuti da ABC S.p.A. (la “Società”) per l’acquisto della carta nell’esercizio [anno] 2011, con evidenziato il costo della carta calcolato al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie (di seguito il “Prospetto”), predisposto dalla Società e presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria - Ufficio per il Sostegno all’Editoria, al fine di usufruire del credito di imposta di cui all’art. 1 comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori sulla base dei criteri illustrati nelle note esplicative. Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Responsabilità della società di revisione E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto dell’impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del Prospetto nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 5 Documento di ricerca n. 170R Maggio 2014 (Aggiornamento dell’edizione Giugno 2012) Giudizio A nostro giudizio, il Prospetto dei costi sostenuti da ABC S.p.A. per l’acquisto della carta nell’esercizio [anno] 2011, con evidenziato il costo della carta calcolato al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso. Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria - Ufficio per il Sostegno all’Editoria. [Data della relazione di revisione] [Sede del revisore] [Società di revisione] [Firma del revisore] 6