Manuale per Corso Addetti Scolastiche

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Comando provinciale Vigili del Fuoco di Asti
Manuale per Corso Addetti
Antincendi in strutture Scolastiche
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti
Manuale per Corso Addetti Antincendi in strutture Scolastiche
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti
Dispense ad uso esclusivo dei discenti di corsi di formazione per addetti Antincendi in strutture
Scolastiche ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998. È vietata la riproduzione sia
fotostatica che elettronica, anche parziale, e la distribuzione senza il consenso del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti.
Tutti i diritti sono riservati. – Copia in uso gratuito
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Manuale per Corso Addetti Antincendi in strutture Scolastiche
1
CENNI NORMATIVI .................................................................................................................................. 5
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ..............................................................................................................5
1.2 LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ...............................................5
1.3 IL D.M.INTERNO 26.08.1992.....................................................................................................................5
2
LA COMBUSTIONE .................................................................................................................................. 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE ..................................................................................................... 15
3.1
3.2
3.3
3.4
4
GAS DI COMBUSTIONE .............................................................................................................................15
FIAMME ..................................................................................................................................................18
FUMI ......................................................................................................................................................18
CALORE..................................................................................................................................................18
DINAMICA DELL’INCENDIO.................................................................................................................. 19
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE...................................................................................................................7
COMBURENTI ............................................................................................................................................8
COMBUSTIBILI ...........................................................................................................................................8
LE SORGENTI D’INNESCO .........................................................................................................................13
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI .........................................................................................................14
FASE DI IGNIZIONE ...................................................................................................................................19
FASE DI PROPAGAZIONE O SVILUPPO ........................................................................................................19
INCENDIO GENERALIZZATO O FLASHOVER .................................................................................................20
RAPIDO SVILUPPO ...................................................................................................................................21
ESTINZIONE E RAFFREDDAMENTO ............................................................................................................21
UBICAZIONE, ACCESSI, VIE DI ESODO NELLE SCUOLE................................................................. 22
5.1 UBICAZIONE ............................................................................................................................................22
5.2 VIE DI ESODO ..........................................................................................................................................22
5.3 VIE DI ESODO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ...................................................................................................25
6
SPAZI A RISCHIO SPECIFICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI; ............................................................ 27
6.1
6.2
6.3
6.4
7
SPAZI PER ESERCITAZIONI .......................................................................................................................27
SPAZI PER DEPOSITI ................................................................................................................................28
SPAZI PER L'INFORMAZIONE E LE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE ...................................................................29
SPAZI PER SERVIZI LOGISTICI (MENSE, DORMITORI) ...................................................................................29
SOSTANZE ESTINGUENTI;................................................................................................................... 30
7.1 SISTEMI DI ESTINZIONE ............................................................................................................................30
7.2 SOSTANZE ESTINGUENTI IN RELAZIONE AL TIPO DI INCENDIO ......................................................................30
8
COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE;........................................... 33
8.1
8.2
8.3
8.4
9
MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI ............................... 36
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
PREMESSA: RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE ....................................................................33
COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE .................................................................34
LA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI .....................................................................................................34
LA REAZIONE AL FUOCO IN AMBITO SCOLASTICO ........................................................................................35
ESTINTORI ..............................................................................................................................................36
RETE IDRICA ANTINCENDIO ......................................................................................................................39
IMPIANTI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA D’INCENDIO ....................................................................................40
SEGNALETICA DI SICUREZZA ....................................................................................................................40
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ...................................................................................................................41
DIVIETI E LIMITAZIONI DI ESERCIZIO;................................................................................................ 43
10.1 I DIVIETI E LE LIMITAZIONI .....................................................................................................................43
10.2 NORME DI ESERCIZIO DEL D.M.INTERNO 26.08.1992 ............................................................................44
11
MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA NELLE SCUOLE. ................................. 46
11.1 PREMESSA ..........................................................................................................................................46
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11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12
PRIMO STADIO ....................................................................................................................................46
MODALITÀ DI EVACUAZIONE ..................................................................................................................47
SECONDO STADIO ................................................................................................................................48
TERZO STADIO .....................................................................................................................................48
INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE ....................................................................................................48
ASSEGNAZIONE DI INCARICHI AGLI ALLEVI (A CURA DEI DOCENTI) ............................................................49
UNA LEZIONE SUL PIANO DI EVACUAZIONE .............................................................................................49
MISURE COMPORTAMENTALI............................................................................................................. 51
12.1
12.2
12.3
12.4
ALCUNI CONSIGLI E SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO ....................................................................51
ACCORGIMENTI (MISURE) COMPORTAMENTALI PER PREVENIRE GLI INCENDI ............................................51
IL FUMO E L'UTILIZZO DI PORTACENERE .................................................................................................53
AREE NON FREQUENTATE.....................................................................................................................54
13
BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................................... 55
14
ALLEGATO ............................................................................................................................................. 57
finito di stampare in gennaio 2004
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1 Cenni normativi
1.1
Il Decreto Legislativo 626/94
Il Decreto Legislativo 626/94 (D.Lgs. 626 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela
della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante
l’attuazione di direttive comunitarie.
In particolare il D.Lgs. 626 si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei rischi per la
salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un’azione combinata di
vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.
Per quanto riguarda l’applicazione alle attività scolastiche delle norma di cui al D.Lgs. 626 si è
dovuto attendere l’emanazione di specifiche direttive da parte dei Ministeri competenti, così come
previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo citato.
Va infatti evidenziato che sono equiparati a lavoratori subordinati gli allievi degli istituti di
istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine attrezzature in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
Diventano quindi oggetto della tutela prevista dal D.Lgs 626/94 sia il personale docente che non
docente che gli allievi degli istituti in generale impegnati in esercitazioni teorico pratiche in aule
all’uopo destinate. Il diritto alla sicurezza è stato esteso a tutti gli studenti in forza di una
interpretazione estensiva delle norme data dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n.
3178 del 14.10.1991 della 3° Sezione Penale. Nella sentenza si legge, infatti, che “la loro integrità
fisica meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori.”
Va sottolineato che il datore di lavoro – nel caso specifico delle scuole il preside– ha l’obbligo di
della valutazione del rischio, della redazione del documento di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs
626/94, della nomina del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e della
designazione del personale addetto alla sicurezza antincendio che deve effettuare corsi di
formazione secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998
1.2
La procedura per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
I compiti assegnati dallo Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione
incendi sono sanciti dall'art. 1 della Legge 1961 n. 469, comma a), che recita:" Sono attribuiti al
Ministero dell'Interno: a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi ed, in genere, i servizi
tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, [...]"
Oltre al soccorso, quindi, che riveste l'aspetto più visibile dell'attività dei Vigili del Fuoco, il
Corpo Nazionale, attraverso il proprio personale, svolge anche attività di prevenzione incendi, che
si esplica nell'esame dei progetti e nel successivo sopralluogo di verifica per tutte le novantasette
attività riportate nell'elenco allegato al D.M.Interno 16.02.82.
Per il regolare esercizio di dette attività infatti, la Legge 966 del 26.07.1965 prescrive l'obbligo
dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, secondo le disposizioni di cui al DPR
12.01.1998 n° 37, e le modalità indicate dal D.M.Interno 04.05.1998, disciplinante le modalità di
presentazione ai Comandi Provinciali VV.F. dei procedimenti di prevenzione incendi.
A punto 85 dell’allegato al D.M.Interno 16.02.1982 vengono indicate come attività soggette al
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi le scuole, di ogni ordine, grado e tipo, nel momento
in cui sono presenti contemporaneamente oltre cento persone (alunni, docenti e personale non
docente compreso).
1.3
Il D.M.Interno 26.08.1992
Il D.M.Interno 26.08.1992 è un decreto specifico di prevenzione incendi valido sia per le scuole
nuove che per quelle esistenti. La preesistenza risulta suddivisa in scuole esistenti al 18.12.1975 –
data di pubblicazione di un Decreto del Ministero dell’Istruzione riguardante le modalità costruttive
degli edifici scolastici - e quelle esistenti, ma realizzate successivamente a tale data.
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Il decreto sopra indicato, che si riporta integralmente come allegato al presente manuale, è una
regola tecnica obbligatoria che si applica comunque anche per le scuole con presenze inferiori alle
100 persone.
La regola tecnica di Prevenzione Incendi oltre a prevedere la necessità di realizzare diversi
lavori per adeguare gli edifici scolastici, prescrive anche l’applicazione di norme di esercizio che
mirano a tenere sotto controllo gli impianti dell’intera attività e a regolamentare il comportamento
che gli occupanti devono tenere in caso di emergenza e di evacuazione.
Per far familiarizzare gli alunni, i docenti ed il personale non docente con l’edificio scolastico ed
in particolare con l’uso delle vie di esodo, al punto 12 del Decreto viene prescritta la
programmazione e l’effettuazione di almeno due prove di evacuazione all’anno.
I lavori di adeguamento delle strutture scolastiche e degli impianti alle Norme di Prevenzione
Incendi, previsti dal punto 13 del D.M.Interno 26.08.1992, sono stati procrastinati al 31.12.2004
sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi predisposti dai soggetti o enti
competenti.
L’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi da effettuare per le attività scolastiche
preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto – 16.09.1992 – deve essere effettuato entro i
termini di seguito specificati:
-
le norme di esercizio – registro dei controlli, piano di evacuazione, ecc – devono essere state
attuate entro 5 anni dalla data di emanazione del decreto 26.08.1992;
-
i lavori di adeguamento degli edifici scolastici – di cui al punto 13 del citato D.M.Interno
26.08.1992 – devono essere completati entro il 31.12.2004.
Ne consegue che prima dell’effettuazione dei lavori di adeguamento – sia alle strutture che agli
impianti – il proprietario dell’immobile (Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale,
ecc.) dovrà presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio un
apposito progetto redatto nelle modalità previste dal DPR 37/98 in modo da ottenere un parere
preventivo. Al termine dei lavori dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi – autorizzazione valida ai soli fini antincendi.
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2
La combustione
2.1
Principi della combustione
La combustione è una reazione chimica identificabile anche con il termine di ossidazione,
poiché nel processo della combustione l’Ossigeno – da cui deriva il termine ossidazione – ha una
importantissima parte (vedi. Fig. 1). Per il principio della fisica per cui “nulla si crea e nulla si
distrugge, ma tutto si trasforma” durante il processo chimico dell’ossidazione si assiste ad una
trasformazione. Nella ossidazione la trasformazione da origine ad un cambiamento fisico della
sostanza ed all’emanazione di energia. L’energia emessa sarà tanto più elevata quanto più rapido
sarà il processo di ossidazione.
Fig. 1 - Processo di ossidazione
La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile
con un comburente che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce.
Solitamente il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria, ma sono possibili incendi di
sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno sufficiente a determinare una
combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la celluloide.
Le condizioni necessarie per avere una combustione sono:
-
presenza del comburente
-
presenza del combustibile
-
presenza di una sorgente di calore
Fig. 2 - Schema dell’incendio o triangolo del fuoco
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pertanto solo la contemporanea presenza di questi tre elementi da luogo al fenomeno
dell’incendio, e di conseguenza al mancare di almeno uno di essi l’incendio si spegne. Questi tre
elementi danno origine a quello che normalmente viene definito il triangolo del fuoco. Rimuovendo
uno dei tre elementi si procede all’estinzione di un incendio.
2.2
Comburenti
I comburenti sono quelle sostanze che contengono al loro interno Ossigeno o altri gas ossidabili
durante la reazione chimica della combustione. In via generale si considera come comburente
primario l’aria, dove l’ossigeno è presente per circa il 21%. Si consideri che recenti ricerche hanno
dimostrato che una combustione che avviene in una stanza chiusa può essere mantenuta anche
con percentuali di ossigeno inferiori al 14%. Le stesse ricerche hanno dimostrato che tutti i
materiali combustibili possono essere innescati in modo molto più rapido e con maggiore facilità in
presenza di percentuali di ossigeno elevate. Risultano noto, infatti, che molti composti del petrolio,
attualmente utilizzati, possono auto-innescarsi in presenza di elevate percentuali di ossigeno e che
i materiali con cui sono tessuti gli indumenti protettivi dei Vigili del Fuoco, che normalmente non
sono infiammabili, possono partecipare all’incendio in presenza di percentuali di ossigeno superiori
al 31%.
Oltre all’ossigeno ricordiamo che come comburenti sono comunemente presenti in natura i
seguenti gas: Cloro, Flouro, Iodio, Perclorati, Permanganati, Perossidi, Nitrati.
2.3
Combustibili
I combustibili sono sostanze e materiali che ossidano o bruciano nel processo della
combustione. Nei combustibili ci sono due punti fondamentali da non dimenticare: lo stato fisico e
la sua distribuzione.
Naturalmente i combustibili possono trovarsi in tre stati; solidi, liquidi e gassosi.
2.3.1
Combustibili solidi
I combustibili solidi sono i più abbondanti e quelli che vengono usati da più tempo. Ad essi
appartiene il più antico ed il più noto fra i combustibili: il legno. Questo si produce continuamente
nelle piante come risultato di sintesi biochimiche tra l’anidride carbonica e l’acqua con
l’utilizzazione dell’energia solare.
Il legno è costituito da cellulosa (il componente fondamentale), lignina, zuccheri, resine, gomme
e sostanze minerali varie, che danno luogo, al termine della combustione, alle ceneri. Stesse
caratteristiche presentano tutte le sostanze che derivano dal legno come la carta, il lino, la juta, la
canapa, il cotone, ecc. Il grado di combustibilità di tutte queste sostanze può essere alterato a
seguito di particolari trattamenti (ad es. pittura).
Il legno può bruciare con fiamma più o meno viva - o addirittura senza fiamma - o carbonizzare
a seconda delle condizioni in cui avviene la combustione.
La temperatura d’accensione del legno è di circa 250°C, tuttavia se il legno è a contatto con
superfici calde per molto tempo possono avvenire fenomeni di carbonizzazione con possibilità di
accensione spontanea a temperature anche molto minori.
Una caratteristica importante del legno è la pezzatura, definita come il rapporto tra il volume del
legno e la sua superficie esterna. Se un combustibile ha una grande pezzatura vuol dire che le sue
superfici a contatto con l’aria sono relativamente scarse ed inoltre ha una massa maggiore per
disperdere il calore che gli viene somministrato.
In pratica un pezzo piccolo di legno prende fuoco facilmente anche con sorgenti a relativamente
bassa temperatura, mentre un pezzo di legno sufficientemente grande prende fuoco con molta più
difficoltà (vedi Fig. 3).
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Fig. 3 - Pezzatura del legno
In generale, sia per i combustibili solidi che per quelli liquidi, si ha che quando il combustibile è
suddiviso in piccole particelle, la quantità di calore da somministrare è tanto più piccola quanto più
piccole sono le particelle, sempre che naturalmente si raggiunga la temperatura di accensione.
Così il legno che in grandi dimensioni può essere considerato un materiale difficilmente
combustibile, quando invece è suddiviso allo stato di segatura o addirittura di polvere può dar
luogo addirittura ad esplosioni.
Per un combustibile solido diventa quindi fondamentale la sua suddivisione. Una grossa
pezzatura comporta un basso rischio di incendio, mentre con una pezzatura piccola lo stesso
materiale risulta molto pericoloso.
Va notato che nel caso di materiali di grossa pezzatura diventa rilevante non solo il fatto che la
sorgente di calore abbia una temperatura elevata ma anche il tempo di esposizione alla sorgente
di calore.
La bassa conduttività del legno (proprietà di trasmettere il calore) determina una minore velocità
di propagazione della combustione.
Come è ovvio il legno mantiene le suo proprietà combustibili anche quando viene destinato ad
altri usi (essenzialmente nell’arredamento e nell’edilizia) e di questo si deve tenere conto nel
progettare le misure antincendio degli edifici.
La composizione del legno e degli altri principali combustibili solidi è mostrata in tabella.
Composizione dei principali combustibili solidi
Combustibile
Legna
Torba
C%
50%
60
H%
6%
6
O%
44%
34
Ceneri
Potere cal. kcal/kg
1-3%
300-3500
25 e oltre
4000-4500
Lignite
65-75
5-6
19-29
10-25
4000-6000
Litantrace
Antracite
75-93
93-95
4-6
2-4
6-20
<3
4-7
<3
7200-8800
7700-8500
Impieghi
Combustibile ad uso domestico.
Concimazione e arricchimento di
terreni agricoli.
Combustibili a scarso valore (si
ottengono idrocarburi).
Uso industriale
Ottimo combustibile per uso
civile e industriale
La combustione dei solidi avviene quando questi ultimi vengono sottoposti ad una giusta
quantità di calore. Quando il calore è elevato i solidi cominciano ad emettere sufficienti quantitativi
di gas infiammabili. Questo fenomeno viene detto pirolisi.
Per i solidi risulta altresì basilare la posizione in cui sono conservati: una tavola di legno
mantenuta orizzontale infatti brucerà lentamente, la stessa tavola conservata in verticale brucerà
velocemente.
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2.3.2
Combustibili liquidi
Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a
seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero
del liquido e mezzo che lo sovrasta.
Nei liquidi infiammabili la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della
suddetta superficie i vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni
comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.
Pertanto per bruciare in presenza di innesco un liquido infiammabile deve passare dallo stato
liquido allo stato di vapore.
L’indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito dalla temperatura di
infiammabilità. In base alla temperatura di infiammabilità i liquidi infiammabili sono classificati come
segue:
Categoria A
liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a
Categoria B
liquidi aventi punto d’infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C
Categoria C
liquidi aventi punto d’infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C
Sostanza
Gasolio
Acetone
Benzina
Alcool metilico
Alcool etilico
Toluolo
Olio lubrificante
21 °C
Temperature di
infiammabilità
(°C)
65
-18
-20
11
13
4
149
Categoria
C
A
A
A
A
A
C
Altri parametri che caratterizzano i combustibili liquidi sono la temperatura di accensione e di
infiammabilità, i limiti di infiammabilità, la viscosità e la densità dei vapori.
Tanto più è bassa la temperatura di infiammabilità tanto maggiori sono le probabilità che si
formino vapori in quantità tali da essere incendiati.
Particolarmente pericolosi sono quei liquidi che hanno una temperatura di infiammabilità
inferiore alla temperatura ambiente, in quanto anche senza subire alcun riscaldamento, possono
dar luogo ad un incendio.
Fra due liquidi infiammabili entrambi con temperatura di infiammabilità inferiore alla temperatura
ambiente è comunque da preferire quello a più alta temperatura di infiammabilità in quanto a
temperatura ambiente emetterà una minore quantità di vapori infiammabili, diminuendo così le
possibilità che si formi una miscela aria - vapori nel campo d’infiammabilità.
Ulteriori elementi negativi per quanto riguarda il pericolo di incendio sono rappresentati da:
-
bassa temperatura di accensione del combustibile, che comporta una minore energia di
attivazione per dare inizio alla combustione;
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-
ampio campo di infiammabilità, in quanto risulta più esteso l’intervallo di miscelazione
vapore - aria per il quale è possibile l’innesco e la propagazione dell’incendio.
Un'ultima considerazione si deve fare a proposito della densità dei vapori infiammabili,
definita come la massa per unità di volume di vapori del combustibile.
I combustibili più pericolosi quelli più pesanti dell’aria, in quanto in assenza o scarsità di
ventilazione tendono ad accumularsi e a ristagnare nelle zone basse dell’ambiente formando più
facilmente miscele infiammabili.
2.3.3
I gas infiammabili
I gas infiammabili risultano i più pericolosi tra i combustibili presenti in natura, poiché sono già
allo stato richiesto per incendiarsi. Se, come abbiamo visto, i combustibili debbono essere tutti
convertiti in gas per dare origine ad una combustione è altresì necessario che si miscelino con i
vapori di aria nelle giuste proporzioni. Il campo di concentrazione dei vapori infiammabili ed aria è
chiamato campo di infiammabilità.
Il campo di infiammabilità è di solito riportato in percentuale di volume di gas o vapori in aria
utilizzando il limite inferiore e il limite superiore di infiammabilità. Il limite inferiore di
infiammabilità è la minima concentrazione di vapori infiammabili e aria che supportano una
combustione. Sotto tale limite la combustione non può avvenire. Il limite superiore di
infiammabilità è la più alta concentrazione di vapori infiammabili al di sopra della quale non si ha
combustione.
SOSTANZE
Acetilene
Metano
Benzina
Gasolio
Idrogeno
Monossido di carbonio
Campo di infiammabilità ( % in volume)
limite inferiore
limite superiore
2,5
100
5
15
1
6,5
0,6
6,5
4
75
12.5
74
Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente
contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nell’ambiente.
Fra i combustibili gassosi naturali, i più importanti sono senza dubbio gli idrocarburi gassosi:
metano, etano, propano e butano (il primo è il comune gas da cucina usato nelle grandi città,
l’ultimo il gas contenuto, ad esempio, nelle bombole dei fornelletti da campeggio).
Questi combustibili sono migliori dei combustibili liquidi naturali perché sono generalmente
molto puri, possono essere miscelati facilmente con l’aria (e quindi con l’ossigeno) per avere
un’ottima combustione e bruciano senza dare origine a sostanze incombuste e a fumi. L'unico
rischio, comune peraltro a quasi tutti i combustibili naturali, consiste nella possibile formazione di
monossido di carbonio se la disponibilità di ossigeno è limitata.
Inoltre, possono essere trasportati e distribuiti con facilità allacciando le abitazioni
direttamente alla rete delle società del gas, evitando pericolosi e costosi depositi ed
immagazzinamenti. Altro vantaggio è la facilità di regolazione del flusso di gas e quindi della
quantità di calore prodotta.
Il metano è molto diffuso nel sottosuolo di un gran numero di paesi, inclusa l’Italia, e spesso si
trova associato ai giacimenti petroliferi. In questi ultimi casi a volte la sua raccolta può addirittura
risultare economicamente sconveniente e per questo motivo si preferisce distruggerlo
incendiandolo prima di iniziare l’estrazione del petrolio. Come si può facilmente intuire l’uso
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principale del metano è nelle attività domestiche (fornelli ed impianti di riscaldamento a gas), ma
non mancano naturalmente gli impieghi industriali.
Fra i combustibili gassosi artificiali merita un cenno l’idrogeno, ottenuto a partire dall’acqua
attraverso un procedimento chiamato idrolisi ed attualmente oggetto di un gran numero di studi per
il suo possibile impiego come combustibile pulito (l’unico prodotto della sua combustione è l’acqua
e non c’è il rischio della possibile formazione di monossido di carbonio).
I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche possono essere classificati come segue:
2.3.3.1 Gas Leggero
Gas avente densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etc.), un gas leggero
quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso l’alto.
2.3.3.2 Gas Pesante
Gas avente densità rispetto all’aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etc.), un gas pesante
quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa
dell’ambiente ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio.
In funzione delle loro modalità di conservazione possono essere classificati come segue:
2.3.3.3 Gas Compresso
Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a quella
atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di
compressione può variare da poche centinaia millimetri di colonna d’acqua (rete di distribuzione
gas metano per utenze civili) a qualche centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria
compressa)
GAS
Metano
Idrogeno
Gas Nobili
Ossigeno
Aria
CO2 (gas)
Pressione di stoccaggio (bar)
valori indicativi
300
250
250
250
250
20
2.3.3.4 Gas Liquefatto
Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere liquefatto a temperatura ambiente
mediante compressione (butano, propano, ammoniaca, cloro).
Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido consiste nella possibilità di detenere
grossi quantitativi di prodotto in spazi contenuti, in quanto un litro di gas liquefatto può sviluppare
nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas.
I contenitori di gas liquefatto debbono garantire una parte del loro volume geometrico sempre
libera dal liquido per consentire allo stesso l’equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è
prescritto un limite massimo di riempimento dei contenitori detto grado di riempimento.
2.3.3.5 Gas Refrigerati
Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione alla temperatura di
equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione
atmosferica.
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2.3.3.6 Gas Disciolti
Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata pressione
(ad es.: acetilene disciolto in acetone, anidride carbonica disciolta in acqua gassata - acqua
minerale)
2.4
Le sorgenti d’innesco
Nella ricerca delle cause d’incendio, sia a livello preventivo che a livello di accertamento, è
fondamentale individuare tutte le possibili fonti d’innesco, che possono essere suddivise in quattro
categorie:
2.4.1
Accensione diretta
Quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un
materiale combustibile in presenza di ossigeno.
Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e
resistenze elettriche, scariche statiche.
2.4.2
Accensione indiretta
Quando il calore d’innesco avviene nelle forme della conduzione (vedi Fig. 4), convezione
(vedi Fig. 5) e irraggiamento termico.
Fig. 4 – Conduzione
Fig. 5 – Convezione
Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e diffuse attraverso un vano scala o altri
collegamenti verticali negli edifici; propagazione di calore attraverso elementi metallici strutturali
degli edifici.
2.4.3
Attrito
quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali.
Esempi: malfunzionamento di parti meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori; urti; rottura
violenta di materiali metallici.
2.4.4
Autocombustione o riscaldamento spontaneo
quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile come ad esempio lenti processi di
ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni esotermiche in assenza d’aria, azione biologica.
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2.5
La classificazione degli incendi
Gli incendi vengono distinti in quattro classi, secondo lo stato fisico dei materiali combustibili,
con un’ulteriore categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche degli incendi di natura
elettrica.
classe A
incendi di materiali solidi
classe B
incendi di liquidi infiammabili
classe C
incendi di gas infiammabili
classe D
incendi di metalli combustibili
La classificazione degli incendi è tutt’altro che accademica, in quanto essa consente
l’identificazione della classe di rischio d’incendio a cui corrisponde, come vedremo in seguito, una
precisa azione operativa antincendio ovvero un’opportuna scelta del tipo di estinguente.
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3 Prodotti della combustione
I prodotti della combustione sono suddivisibili in quattro categorie:
-
Gas di combustione
-
Fiamme
-
Fumi
-
Calore
Fig. 6 – Esemplificazione dei prodotti della combustione
3.1
Gas di combustione
I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo stato gassoso
anche quando raggiungono raffreddandosi la temperatura ambiente di riferimento 15 °C.
I principali gas di combustione sono:
Ossido di Carbonio
Aldeide Acrilica
Anidride Carbonica
Fosgene
Idrogeno Solforato
Ammoniaca
Anidride Solforosa
Ossido e Perossido di Azoto
Acido Cianidrico
Acido Cloridrico
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La produzione di tali gas dipende dal tipo di combustibile, dalla percentuale di ossigeno
presente e dalla temperatura raggiunta nell’incendio.
Nella stragrande maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all’inalazione di
questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità.
3.1.1
Ossido di carbonio
L’ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno.
Tra le caratteristiche principali c’è da rilevare che tale gas è incolore, inodore e non è irritante
Negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l’elevato livello di
tossicità, sia per i notevoli quantitativi generalmente sviluppati.
Il Meccanismo d’azione è molto semplice in quanto il monossido di carbonio viene assorbito per
via polmonare; attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con
l’emoglobina dei globuli rossi formando la carbossi-emoglobina.
Con tale azione si bloccano i legami che la stessa ha con l’ossigeno che in condizioni normali
forma l’ossiemoglobina.
La presenza di ossido di carbonio nell’aria determina un legame preferenziale tra questo e
l’emoglobina, in quanto l’affinità di legame che intercorre tra l’ossido di carbonio e l’emoglobina è
di circa 220 volte superiore a quella tra l’emoglobina e l’ossigeno.
I sintomi principali sono cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari
Se si sommano gli effetti dell’ossido di carbonio sull’organismo umano con quelli conseguenti
ad una situazione di stress, di panico e di condizioni termiche avverse, i massimi tempi di
esposizione sopportabili dall’uomo in un incendio reale sono quelli indicati nella seguente tabella:
Concentrazione di CO (ppm)
500
1000
2500
5000
10000
3.1.2
Tempo max di esposizione (sec)
240
120
48
24
12
Anidride Carbonica (CO2)
L’anidride carbonica è generalmente un gas estinguente ed è comunemente rilasciato durante
una combustione, infatti è il prodotto finale di una combustione completa di materiale carbonifero.
L’anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici
sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando ne determina una diminuzione a
valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia.
Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO2
in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni.
Con una percentuale di CO2 al 3% l’aumento è del 100%, cioè raddoppia.
3.1.3
Idrogeno solforato
Si sviluppa in tutti quegli incendi in cui bruciano materiali contenenti zolfo, come ad esempio la
lana, le gomme, le pelli, la carne ed i capelli. L’idrogeno solforato ha odore caratteristico di uova
marce, ma tale sensazione che si ha alle prime inalazioni scompare dopo poco tempo. Esposizioni
ad aria contenente percentuali tra lo 0,04 e lo 0,07% per più di mezz’ora possono essere
pericolose in quanto provocano vertigini e vomito. In percentuali maggiori diviene molto tossico ed
attacca il sistema nervoso provocando dapprima affanno e successivamente il blocco della
respirazione.
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3.1.4
Acido cianidrico
E' un gas altamente tossico, ma fortunatamente negli incendi ordinari si forma in piccole dosi.
Quantità relativamente apprezzabili si trovano invece nelle combustioni incomplete (con poco
ossigeno) di seta, lana, resine acriliche, uretaniche e poliammidiche. E’ impiegato come fumigante
per distruggere i parassiti. Occorre indossare l’autorespiratore quando si debba intervenire in locali
ove sia impiegato o depositato l’acido cianidrico. Ha odore caratteristico di mandorle amare ed una
concentrazione dello 0,03% è già da considerare mortale.
L’acido cianidrico è un aggressivo chimico che interrompe la catena respiratoria a livello
cellulare generando grave sofferenza funzionale nei tessuti ad alto fabbisogno di ossigeno, quali il
cuore e il sistema nervoso centrale.
La penetrazione all’interno del corpo umano può avvenire per inalazione, contatto cutaneo e
ingestione.
I sintomi principali sono iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute
rosso, cefalea, salivazione eccessiva, bradicardia, ipertensione.
3.1.5
Fosgene (COCl2)
Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali che contengono il
cloro, come per esempio alcune materie plastiche e, soprattutto in presenza di incendi che
coinvolgono impianti che contengono gas refrigeranti come il freon. Esso diventa particolarmente
pericoloso in ambienti chiusi.
Meccanismo d’azione del fosgene è semplice: a contatto con l’acqua o con l’umidità si scinde in
anidride carbonica e acido cloridrico che è estremamente pericoloso in quanto intensamente
caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie.
I sintomi principali sono: irritazione (occhi, naso, e gola), lacrimazione, secchezza della bocca,
costrizione toracica, vomito e mal di testa
3.1.6
Ammoniaca
Si forma nella combustione di materiali contenenti azoto (lana, seta, materiali acrilici, fenolici e
resine melamminiche). L’ammoniaca è impiegata in alcuni impianti di refrigerazione e costituisce
un notevole rischio di intossicazione in caso di fuga. Produce sensibili irritazioni agli occhi, al naso,
alla gola ed ai polmoni. L’esposizione per mezz’ora all’aria contenente 0,25-0,65% di ammoniaca
può causare seri danni all’organismo e addirittura la morte.
3.1.7
Aldeide acrilica o acroleina
E' un gas altamente tossico ed irritante. Si forma durante l’incendio di prodotti derivati dal
petrolio, di oli, grassi ed altri materiali comuni. Concentrazioni superiori a 10 p.p.m. possono
risultare mortali.
3.1.8
Ossidi di Azoto
I due più pericolosi ossidi di azoto sono l’Ossido di Azoto (NO2) ed il perossido di Azoto (NO).
L’ossido di azoto è il più significativo poiché il perossido di Azoto si converte in quest’ultimo in
presenze di ossigeno e umidità. L’ossido di azoto è un’irritante polmonare di colore rosso scuro,
chiamato comunemente gas del silo ed è, molto spesso, il principale imputato delle morte dei
contadini che cadono dentro i silo di grano a causa di stordimenti. L’ossido di azoto si sviluppa
anche nella combustione di plastiche pirossiline (per esempio squadre e righelli da scuola).Quando
viene inalato in una concentrazione sufficiente provoca un’edema polmonare che blocca la
naturale respirazione del corpo e porta alla morte per soffocamento.
Inoltre tutti gli ossidi di azoto sono solubili in acqua e reagiscono in presenza di ossigeno
formando acidi nitrici e nitrosi che sono neutralizzati dai prodotti alcalini contenuti nei tessuti e
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trasformati in nitriti e nitrati. Queste sostanze così formate si legano chimicamente al sangue e
portano al collasso ed al coma. Possono inoltre provocare dilatazioni arteriose, variazioni nella
pressione del sangue, mal di testa e vertigini. Si sottolinea che i gli effetti dei nitrati e nitriti sono
secondari rispetto agli effetti dell’Ossido di Azoto ma devono comunque essere presi in
considerazione in certe circostanze per il ritardo nelle reazioni fisiche.
3.2
Fiamme
Le fiamme sono costituite dall’emissione di luce conseguente alla combustione di gas
sviluppatisi in un incendio.
In particolare nell’incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il
valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.
Colore della fiamma
Rosso nascente
Rosso scuro
Rosso ciliegia
Giallo scuro
Giallo chiaro
Bianco
Bianco abbagliante
3.3
Temperatura °C
500
700
900
1100
1200
1300
1500
Fumi
I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie o vapori
condensati). Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la combustione
avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione
stessa. Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità ostacolando l’attività dei
soccorritori e l’esodo delle persone.
Le particelle solide dei fumi che sono incombusti e ceneri rendono il fumo di colore scuro.
Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapor d’acqua che al di sotto dei
100°C condensa dando luogo a fumo di color bianco.
3.4
Calore
Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi. Realizza l’aumento della
temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla
distruzione.
3.4.1
Effetti del calore sull’uomo
Il calore è dannoso per l’uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco
della respirazione e scottature. Una temperatura dell’aria di circa 150 °C è da ritenere la massima
sopportabile sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l’aria sia sufficientemente secca.
Tale valore si abbassa se l’aria è umida.
Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo. Una temperatura di
circa 60°C è da ritenere la massima respirabile per breve tempo.
L’irraggiamento genera ustioni sull’organismo umano che possono essere classificate a
seconda della loro profondità in:
Ustioni di I grado – superficiali quindi facilmente guaribili
Ustioni di II grado – formazione di bolle e vescicole, risulta necessaria consultazione struttura
sanitaria
Ustioni di III grado – profonde, urgente ospedalizzazione
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4 Dinamica dell’incendio.
Consideriamo lo sviluppo di un incendio in un compartimento – definendo compartimento una
stanza all’interno di un edificio. Recenti ricerche hanno tentato di dimostrare che l’incendio
all’interno di un compartimento si sviluppa attraverso degli stadi o fasi distinte:
-
ignizione
-
sviluppo
-
flashover
-
incendio generalizzato
-
estinzione
La figura seguente mostra chiaramente queste fasi di un incendio in un compartimento in
termini di tempo e temperatura. Si sottolinea che le fasi descritte sono una descrizione di una
reazione complessa che avviene quando un incendio si sviluppa in uno spazio confinato senza che
vengano messe in opera dei tentativi di spegnimento. L’ignizione e lo sviluppo di un incendio in un
luogo chiuso sono fasi molto complesse ed influenzate da diverse variabili che non prenderemo in
considerazione in questa sede.
Fig. 7 – Grafico incendio in funzione temperatura/tempo
4.1
Fase di ignizione
L’ignizione descrive il momento in cui i tre elementi del triangolo del fuoco sono presenti e la
combustione ha inizio. Fisicamente l’ignizione può essere pilotata (causa da una scintilla o da una
fiamma) o non pilotata (quando un materiale reagisce alla sua temperatura di auto-ignizione e
prende fuoco da se) come una combustione spontanea. A questo punto il fuoco è ancora piccolo e
generalmente confinato al materiale che per primo ha preso fuoco. Tutti gli incendi, sia all’aperto
che al chiuso, sono il risultato di diversi tipi di ignizione.
4.2
Fase di propagazione o sviluppo
Subito dopo l’ignizione un pennacchio di fuoco prende forma intorno al combustibile incendiato.
Nel momento in cui il pennacchio si sviluppa comincia ad attirare aria dallo spazio intorno alla
colonna che forma. Questo tipo di sviluppo è simile a quello di un incendio in uno spazio aperto,
però al chiuso è rapidamente falsato dal soffitto, dai muri e dallo spazio ristretto. Il primo influsso è
dato dalla quantità d’aria che entra nel pennacchio che, essendo più fredda dei gas caldi generati
dal fuoco, ha un effetto di raffreddamento sulle temperature del pennacchio stesso. Naturalmente
la localizzazione dell’incendio è quella che determina i quantitativi di aria e il relativo effetto di
raffreddamento.
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Le temperature durante questa fase dipendono dal quantitativo di calore portata nella parte di
alta del soffitto e dei muri, da come i gas superano questi ostacoli, dalla ubicazione del
combustibile che per primo si incendia e dal quantitativo di aria che entra nella stanza.
Fig. 8 – Fase di sviluppo
In questa fase si ha una forte produzione di gas tossici, una riduzione della visibilità causata dai
fumi prodotti dalla combustione, un aumento delle temperature e una maggiore partecipazione
all’incendio dei combustibili solidi e liquidi presenti nell’ambiente.
4.3
Incendio generalizzato o flashover
Il flashover è il passaggio tra la fase di propagazione e quella di completo sviluppo dell’incendio,
non è una fase specifica come l’ignizione. Durante la fase di flashover le condizioni all’interno del
compartimento cambiano in modo molto rapido e l’incendio passa da un piccolo focolaio che
interessava esclusivamente i materiali che per primi erano stato accesi ad un incendio che
coinvolge tutti i combustibili posti all’interno del compartimento. I gas caldi sviluppati che
stratificano al livello del soffitto durante la fase di sviluppo scaldano in materiali combustibili lontani
dall’incendio per effetto del calore radiante. Questo riscaldamento opera un effetto di pirolisi sui
materiali solidi all’interno della stanza. Quando la temperatura è tale che i gas possono innescarsi
si al il flashover.
Fig. 9 – Fase stratificazione dei fumi al soffitto
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Fig. 10 – Condizione di pre-flashover
In questa fase si ha un brusco incremento della temperatura che può arrivare sino a 480° - 650°
C, in questo intervallo di temperature e prevista l’accensione anche del monossido di carbonio
(CO) la cui temperatura di ignizione è 600°.
Si consideri inoltre che il calore rilasciato all’interno di una stanza ove sia in atto un flashover
può superare i 10.000 kw e che le persone che non sono riuscite ad uscire dalla stanza in tempo
non potranno sopravvivere. I Vigili del Fuoco che dovessero trovarsi in un compartimento al
momento del flashover rischierebbero la vita anche se adeguatamente protetti.
Fig. 11 – Flashover
4.4
Rapido sviluppo
Il rapido sviluppo è lo stadio in cui tutti i materiali inseriti nel compartimento sono coinvolti
nell’incendio. Durante questa fase i materiali incendiati rilasciano il massimo calore possibile e
producono una grande quantità di gas di combustione. Il quantitativo di calore ed il volume dei gas
di combustione dipende dal numero e dalla forma delle aperture di ventilazione aperte presenti nel
compartimento.
4.5
Estinzione e raffreddamento
Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase di
decremento delle temperature all’interno del locale a causa del progressivo diminuzione
dell’apporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di
conduzione termica.
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5 Ubicazione, accessi, vie di esodo nelle scuole
5.1
Ubicazione
Il D.M.Interno 26.08.1992 prevede che gli edifici scolastici di nuova costruzione debbano
sorgere su un area scelta in modo che le attività ubicate nelle immediate vicinanze non
costituiscano un rischio di incendio, esplosione, rilasci di energia per la scuola ed i sui occupanti.
Si deve essere evitare l’ubicazione delle scuole in prossimità di attività a rischio di incidente
rilevante, di depositi di olii minerali, di stabilimenti, di impianti o depositi dove sono presenti
materiali infiammabili, esplosivi, radioattivi.
Inoltre il D.M.Interno summenzionato prescrive che nella scelta dell'area devono essere tenuti
presenti anche gli obblighi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975 di cui
in particolare si richiama l'attenzione sul contenuto dei seguenti punti:
-
punto 1.1.4 lettere ii), iii) che prescrive che la scuola deve essere ubicata lontana da depositi,
da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, in località non
situata sotto vento a zone da cui possano provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli;
-
punto 2.0.1 lettere ii), iv), v), vi) che stabilisce che l'area su cui sorge la scuola non deve
insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone
franose o potenzialmente tali; deve avere accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di
tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità; deve consentire l'arretramento
dell'ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza all'uscita
degli alunni; non deve avere accessi diretti da strade statali e provinciali.
Inoltre il decreto summenzionato, nella parte che riguarda le condizioni di abitabilità, individua
anche le condizioni di sicurezza, fra cui la sicurezza dagli incendi per la cui protezione rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
Uno dei requisiti fondamentali previsti dalla normativa antincendi dell'area su cui sorge la
scuola è rappresentato dalla possibilità di accesso e manovra dei mezzi di soccorso dei Vigili del
Fuoco.
Infatti è necessario un accesso con le seguenti caratteristiche
-
larghezza: 3,50 m;
-
altezza libera: 4 m;
-
raggio di volta: 13 m;
-
pendenza: non superiore al 10%;
-
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo
4 m).
Queste misure sono quelle previste per permettere una buona accessibilità da parte
dell'autoscala, il cui utilizzo risulta indispensabile nel momento in cui le persone presenti all'interno
del fabbricato non possono utilizzare le scale sia in caso di incendio che di altro evento calamitoso.
Qualora il requisito dell'accostamento dell'autoscala non fosse soddisfatto, il legislatore, per
compensare questa mancanza ha previsto che al posto delle normali scale siano realizzate scale
protette per edifici di altezza fino a 24 m e scale a prova di fumo per edifici di altezza superiore.
5.2
Vie di esodo
Nonostante il massimo impegno per prevenire l’insorgere di un incendio e la massima
attenzione nell’adozione dei più moderni mezzi di rivelazione, segnalazione e spegnimento di un
incendio, non si può escludere con certezza la possibilità che l’incendio stesso si estenda con
produzione di calore e fumi tale da mettere a repentaglio la vita umana.
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In considerazione di tutto ciò, il problema dell’esodo delle persone minacciate da un incendio è
universalmente riconosciuto di capitale importanza, a tal punto da comportare soluzioni tecniche
irrinunciabili.
Le soluzioni tecniche finalizzate all’esodo delle persone dai locali a rischio d’incendio nelle
migliori condizioni di sicurezza possibile in caso d’incendio o di qualsiasi altra situazione di pericolo
reale o presunto.
Gli elementi fondamentali nella progettazione del sistema di vie d’uscita si possono fissare in:
-
dimensionamento e geometria delle vie d’uscita;
-
sistemi di protezione attiva e passiva delle vie d’uscita;
-
sistemi di identificazione continua delle vie d’uscita
-
(segnaletica, illuminazione ordinaria e di sicurezza)
In particolare il dimensionamento delle vie d’uscita dovrà tenere conto del massimo
affollamento ipotizzabile nell’edificio (prodotto tra densità di affollamento - persone al mq - e
superficie degli ambienti soggetti ad affollamento di persone – m2 -) nonché della capacità d’esodo
dell’edificio (numero di uscite, larghezza delle uscite, livello delle uscite rispetto al piano di
campagna).
5.2.1
Vie di esodo: termini e definizioni
Per poter sviluppare l'aspetto delle vie di esodo negli edifici scolastici alla luce del D.M.Interno
26.08.1992 è opportuno cominciare ad esaminare le definizioni specifiche, esponendolo poi in
modo critico alla luce dei valori approvati con il decreto summenzionato. Le definizioni sotto
riportate e commentate sono tratte dal D.M.Interno 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi).
-
Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il ”modulo uno“, che si assume
uguale a 0,60 m , esprime la larghezza media occupata da una persona;
-
Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone che, in un sistema di vie
di uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di ”modulo uno“. Tale dato, stabilito
dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato del compartimento.
Dalla definizione sopra data è chiaro che non si vuole lasciare al progettista la valutazione del
numero di persone relativo alla capacità di deflusso.
-
Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di
pavimento (persone/m2 ). E' chiaro, quindi, l'intento di arrivare a conoscere esattamente quale
sia l'affollamento a cui è soggetto l'intero edificio e le sue singole parti, per poter compiere il
corretto dimensionamento delle vie di esodo.
-
Larghezza delle uscite da ciascun compartimento: numero di moduli di uscita necessari allo
sfollamento totale del compartimento.
-
Massimo affollamento ipotizzabile: numero di persone ammesso in un compartimento; E'
determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del compartimento.
-
Scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di
parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma (vedi Fig. 12).
Si può notare che la scala di sicurezza esterna presenta un grado di sicurezza inferiore rispetto
alle scale a prova di fumo. I principali limiti di queste scale sono costituiti dalla possibilità di essere
invase dal fumo e, ove non correttamente progettate, anche interessate dalle fiamme che si
propagano dalle aperture dell'edificio.
-
Scala protetta: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da
ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di
autochiusura (vedi Fig. 13).
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E' opportuno fare notare che, a differenza delle scale a prova di fumo, la scala protetta non è
considerabile come luogo sicuro dinamico in quanto non è separata da altri compartimenti
mediante filtri a prova di fumo.
Fig. 12 - Scala Esterna
Fig. 13 - Scala Protetta
-
Scala a prova di fumo: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso
per ogni piano, mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di
congegno di autochiusura , da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su
spazio scoperto dotato di parapetto a giorno (vedi Fig. 14).
-
Scala a prova di fumo interna: scala in vano costituente compartimento antincendio avente
accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo (vedi Fig. 15).
Fig. 14 - Scala a Prova di fumo
-
Fig. 15 - Scala a prova di fumo interna:
Sistema di vie di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del
sistema di vie di uscita è stabilita dalla norma.
In questo caso è necessario sottolineare che parte delle norme relative ai locali soggetti ad
affollamento fissano le lunghezze massime ammissibili, come ad esempio la normativa sugli
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Alberghi (D.M.Interno 09.04.1994), sui locali pubblico spettacolo (D.M.Interno 19.08.1996) e sui
criteri di sicurezza sui luoghi di lavori (D.M.Interno 10.03.1998).
5.3
Vie di esodo negli edifici scolastici
Per calcolare il dimensionamento delle vie di esodo negli edifici scolastici si comincia con il
calcolo del massimo affollamento ipotizzabile che è fissato dal punto 5 del D.M.Interno 26.081992
in :
-
aule: 26 persone/aula.
-
aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
-
refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2 .
In questo caso è opportuno far notare che la densità di affollamento, prevista nella sopra
citata definizione del D.M. 30.11.83, viene imposta solo per refettori e palestre. Per quanto
riguarda le aule nel caso in cui le persone (personale docente, personale non-docente e alunni)
effettivamente presenti siano in quantità diverse dal valore dedotto dal calcolo effettuato sulla base
della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone dovrà risultare da una
dichiarazione rilasciata dal titolare dell'attività, nel caso specifico il preside .
Risulta poi che per gli edifici scolastici la capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve
essere non superiore a 60 per ogni piano. Tale valore è indipendente dalla quota a cui deve
essere riferito il calcolo.
Una possibile giustificazione di questa scelta, che risulta non essere a favore della sicurezza,
può essere trovata nella considerazione secondo cui la popolazione scolasticasi presenta,
mediamente, nelle condizioni fisiche ottimali di risposta in caso di emergenza e che chi frequenta
gli edifici scolastici ha un grado di conoscenza dell'edificio stesso sicuramente migliore di quello
dell'utente occasionale del generico locale di pubblico spettacolo o dell'ospite medio dell'albergo.
A questo proposito si richiama la circostanza che prevede anche l'introduzione della gestione
dell'emergenza come ampiamente descritto nel capitolo 10 del presente compendio permette di
accettare per la capacità di deflusso un valore considerato normalmente medio-alto come 60.
Si sottolinea poi che la larghezza delle vie di uscita: la larghezza delle vie di uscita deve essere
non inferiore m 1,20 (due moduli) La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita
nel punto più stretto della luce.
I punti sicuramente più importanti del D.M.Interno 26.08.1992 sono il 5.2 e 5.3 dove viene
indicato che ogni scuola deve essere dotata di un sistema di vie di esodo dimensionato in base al
massimo affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacità di deflusso. Tale sistema di vie di
esodo deve essere dotato di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Nel caso in cui l’edificio scolastico
sia distribuito su più piani, lo stesso dovrà essere dotato, oltre che dalla scala che serve al normale
accesso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di
fumo interna.
Si sottolinea poi che la larghezza delle vie di uscita deve essere non inferiore a m 1,20 (due
moduli). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della
luce..
Ai punti 5.4. e 5.5 viene indicato che la lunghezza delle vie di uscita prevista non superiore a 60
metri, deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale
frequentato dagli alunni o dal personale docente e non docente, mentre la larghezza totale delle
uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la
capacità di deflusso.
Ne consegue che gli edifici scolastici devono essere strutturati in modo tale da disporre su ogni
piano di percorsi lunghi fino a 60 m che conducano fino ad un luogo sicuro. Tale lunghezza non è
trascurabile ma accettabile alla luce delle considerazioni fatte in precedenza a proposito dei valori
accettati per la capacità di deflusso (conoscenza dei luoghi, condizioni fisiche ottimali) e
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dell'obbligo di classificazione per i rivestimenti e gli arredi delle parti comuni. (Vedi capitolo 8 di
questo compendio)
Si sottolinea infine che la precisazione relativa alla porta dalla quale si deve misurare il percorso
ha senso solo per gli edifici di tipo universitario - dove alcune aule hanno capienze non indifferenti
ed hanno bisogno di diverse uscite verso i corridoi di deflusso – mentre per le scuole elementari e
medie, le dimensioni sono limitate da standard specifici.
Per esempio prendiamo un piano tipo di un edificio scolastico ove sono presenti cinque aule,
una sala per personale non docente e un’aula Magna da 100 m2.
Persone presenti:
Aule 5 x 26 = 130
Sala personale non docente = 4 persone + 20% = 5 persone
Aula Magna 100 m2 x 0,4 persone/m2 = 40 persone
Totale 130+5+40=175 persone presenti
Moduli richiesti sono
uscite di sicurezza =
persone presenti
175
=
= 2,92 = 3 moduli da 0,60 metri/cada uno
capacità di deflusso
60
Quindi, non essendo previste uscite da 0,60 metri, ma solo da 1,20 metri avremo la necessità di
due uscite da 1,20 metri per un totale di 2,40 metri (4 moduli da 0,60 metri).
Per gli edifici scolastici che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di
due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Uno dei più grossi ostacoli nell’edilizia scolastica è però rappresentato dal punto 5.6 in cui è
richiesto che il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due
essere devono poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Inoltre per tutti i tipi di scuola i locali destinati ad uso collettivo devono essere dotati almeno,
oltre che della normale porta di accesso, anche di una uscita di larghezza non inferiore a due
moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Altro ostacolo è rappresentato dalla richiesta per le aule didattiche di una porta ogni 50 persone
presenti aventi larghezza almeno di 0,80 m ed apertura nel senso dell'esodo quando il numero
massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si
depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone
presenti sia superiore a 5.
Infine si consideri che, qualora le porte si aprano verso corridoi interni di deflusso, queste
devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
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6 Spazi a rischio specifico negli edifici scolastici;
Gli spazi a rischio specifico sono classificati al punto 6 del D.M.Interno 26.08.1992 e risultano,
in effetti gli spazi dove il rischio connesso all’incendio è superiore rispetto alla media. In tali spazi è
inoltre frequente la casistica di altri incidenti, non connessi con il rischio incendio.
Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:
-
spazi per esercitazioni;
-
spazi per depositi;
-
servizi tecnologici;
-
spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;
-
autorimesse;
-
spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
Naturalmente non vedremo nel dettaglio tutti, in quanto alcuni di questi spazi non sono
normalmente accessibili neanche al personale docente e non docente delle scuola, come ad
esempio le centrali termiche e/o di climatizzazione.
6.1
Spazi per esercitazioni
Come perfettamente definito nel D.M.Interno al punto 6.1 gli spazi per esercitazioni sono quei
locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività
scolastica.
Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori
terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con
densità superiore a 0,8 (GPL, Acetilene) che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza
comunicazioni con i piani interrati.
Importante è notare che le strutture portanti e separanti devono comunque essere realizzate in
modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60 e che le comunicazioni tra il locale per
esercitazioni ed il locale deposito annesso (eventuale), devono essere munite di porte dotate di
chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.
Fig. 16 – Becchi bunsen
Nelle scuole superiori esistono poi i laboratori di chimica e fisica dove vengono manipolate
sostanze infiammabili. Questi locali devono essere provvisti di una adeguata aperture di aerazione,
permanente e non finestrata, ricavate su una o più pareti attestate direttamente all'esterno. La
superficie minima della ventilazione deve essere pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nel caso in cui il gas utilizzato avesse densità superiore a 0,8 (GPL, Acetilene) delle predette
aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture,
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protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e
poste a filo pavimento.
Una caratteristica importante è che per le apparecchiature di laboratorio alimentate a
combustibile gassoso i bruciatori devono essere dotati di dispositivo automatico di sicurezza totale
che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma (termocoppia).
Casi particolari rivestono quei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive
e/o macchine radiogene. In questi locali è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili
per gli eventuali rischi di contaminazioni dei fumi in caso di incendio. Risulta evidente che questi
locali devono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere
preposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di
principi di incendio.
6.2
Spazi per depositi
Al punto 6.2 il D.M.Interno 26.08.1992 definisce “spazi per deposito o magazzino” tutti quegli
ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.
Risulta chiaro che tra i depositi di materiali solidi combustibili sono da intendersi anche i depositi
di banchi, sedie, materiale didattico inutilizzato. Le strutture portanti e separanti devono realizzate
in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60 e l'accesso al deposito deve
avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
La superficie massima di ogni singolo locale non può essere superiore a 1.000 m2 per i piani
fuori terra e 500 m2 per i piani 1° e 2° interrato.
Importante, come per i locali per esercitazione, è la presenza di una buona apertura di
aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale. Per ovviare alle
problematiche connesse con eventuali atti di vandalismo, non infrequenti nelle scuole, è possibile
installare sulle aperture delle robuste griglie a maglia fitta.
In ogni locale deve essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità
estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m2 di superficie, oltre a quelli già previsti per ogni piano
di edificio scolastico.
In questi depositi si può prevedere, a secondo di quanto materiale viene depositato e quindi in
funzione del carico di incendio di ogni singolo locale, l’installazione di un impianto di spegnimento
a funzionamento automatico.
Caso a se sono i depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi che devono essere ubicati al
di fuori del fabbricato scolastico. In questi depositi deve essere presente almeno un estintore, di
capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m2 di superficie.
Fig. 17 – Armadio metallico con bacino di
contenimento
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Infine, rifacendosi ai liquidi infiammabili ed alla loro pericolosità per esigenze didattiche ed
igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all'interno dell'edificio scolastico, in
armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 litri di liquidi infiammabili.
6.3
Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche
La norma al punto 6.4 definisce “spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche”,
i seguenti locali:
-
auditori;
-
aule magne;
-
sale per rappresentazioni.
Questi spazi devono essere obbligatoriamente ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato. Nel
caso in cui la capacità superasse le cento persone e tali locali dovessero essere adibiti a
manifestazioni non scolastiche, si devono applicare le norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo.
Estremamente importante è sapere che se per esigenze di carattere funzionale, non fosse
possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento o separazione previsto dalle suddette norme, le
manifestazioni potranno essere svolte a condizione che non siano contemporanei con l'attività
scolastica.
6.4
Spazi per servizi logistici (mense, dormitori)
Infine per i locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti, nel caso in cui a tali
locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a
combustibile liquido o gassoso, si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.
I dormitori sono considerati tali solo se risultano ad esclusivo uso del complesso scolastico.
Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per
le attività alberghiere (D.M.Interno 09.04.1994 e successive modificazioni ed integrazioni).
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7 Sostanze estinguenti;
7.1
Sistemi di estinzione
Preso atto di quali sono i motivi che possono innescare un ‘incendio, dei combustibili necessari
per il sostentamento di una combustione vediamo quali sono i sistemi da utilizzare per ottenere lo
spegnimento dell’incendio. Prendendo in considerazione solo tre facce del tetraedro del fuoco –
escludendo il lato con la reazione chimica a catena - si può ricorrere a tre sistemi per spegnere un
incendio:
1. Esaurimento o rimozione del combustibile:
allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d’incendio;
2. Soffocamento o rimozione del comburente:
separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in
aria;
3. Raffreddamento o riduzione della temperatura:
sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al
mantenimento della combustione;
Fig. 18 – Esaurimento combustibile
Fig. 19 – Soffocamento
Fig. 20 – Raffreddamento
Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni di
esaurimento del combustibile, di soffocamento e di raffreddamento.
7.2
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Come già accennato, l’estinzione dell’incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del
combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o
contemporaneamente mediante l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della
natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.
È di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità d’uso delle principali
sostanze estinguenti:
-
acqua
-
schiuma
-
polveri
-
idrocarburi alogenati (HALON) e agenti estinguenti alternativi all’halon
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-
anidride carbonica
7.2.1
Acqua
L’acqua è la sostanza estinguente per eccellenza è utilizzato nella maggior parte degli incendi.
L’acqua indirizzata sul fuoco effettua un’azione di scambio termico assorbendo calore e
abbassando la temperatura di combustione; per ottenere un risultato di maggiore efficacia
estinguente si utilizza il getto d’acqua in forma nebulizzata (microgoccioline) poiché, aumentando
la superficie di contatto dell’agente estinguente si ottiene sia una migliore azione di
raffreddamento, che un maggiore effetto diluente delle eventuali sostanze tossiche presenti nel
fumo sprigionato dall’incendio.
L’acqua risultando un buon conduttore di energia elettrica non è pertanto impiegabile su
impianti e apparecchiature in tensione.
7.2.2
Schiuma
La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido
schiumogeno. L’azione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal
comburente e per raffreddamento. Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi
infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua.
In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno
d’origine, le schiume si distinguono in:
alta espansione
1:500 - 1:1000
media espansione
1:30
- 1:200
bassa espansione
1:6
- 1:12
Fig. 21 – Schiuma
7.2.3
Polveri anticendio
Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio o di
potassio, fosfati e sali organici. Tali polveri chimiche anticendio si dividono in due categorie
principali : POLIVALENTI – idonee per lo spegnimento di fuochi di classe A,B e C e BIVALENTI –
idonee per i fuochi di classe B e C
L’azione estinguente delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle
alte temperature raggiunte nell’incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione
anticatalitica ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d’acqua.
I prodotti della decomposizione delle polveri pertanto separano il combustibile dal comburente,
raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione.
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Le polveri antincendio risultano essere normalmente dielettriche – non conduttrici di corrente –
e pertanto utilizzabili su apparecchiature in tensione, ma, considerando che sono finissime, se ne
sconsiglia l’uso su impianti elettronici, centrali telefoniche e computer in quanto le particelle di
polvere potrebbero danneggiare seriamente i componenti.
7.2.4
Idrocarburi Alogenati
Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALogenated - hydrocarbON), sono formati da
idrocarburi saturi in cui gli atomi di idrogeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti con
atomi di cromo, bromo o fluoro. L’azione estinguente degli HALON avviene attraverso l’interruzione
chimica della reazione di combustione. Questa proprietà di natura chimica viene definita catalisi
negativa.
Gli HALON sono efficaci su incendi che si verificano in ambienti chiusi scarsamente ventilati e
producono un’azione estinguente che non danneggia i materiali con cui vengono a contatto.
Tuttavia, alcuni HALON per effetto delle alte temperature dell’incendio si decompongono
producendo gas tossici per l’uomo a basse concentrazioni, facilmente raggiungibili in ambienti
chiusi e poco ventilati. Inoltre il loro utilizzo è stato recentemente limitato da disposizioni legislative
emanate per la protezione della fascia di ozono stratosferico.
7.2.5
Anidride Carbonica
L’anidride carbonica (CO2) è un gas inerte di cui si sfruttano le caratteristiche soffocanti. Si
conserva in bombole sotto forma di miscela liquido-gassosa. Per liquefare la CO2 a pressione
atmosferica e necessaria portare la temperatura a - 78°, altrimenti si deve operare sulla pressione
tenendo presente che la CO2 a 0° C liquefa con una pressione di circa 35 atmosfere.
A causa della sua bassa conduttività elettrica è impiegata vantaggiosamente nell’estinzione di
incendi in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione. L’azione di estinzione si basa
prevalentemente sul processo di soffocamento e di raffreddamento.
Essa produce un’azione estinguente per raffreddamento dovuta all’assorbimento di calore
generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa.
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8 Comportamento al fuoco delle strutture scolastiche;
8.1
Premessa: resistenza al fuoco e compartimentazione
La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta il comportamento al fuoco degli elementi che
hanno funzioni strutturali nelle costruzioni degli edifici, siano esse funzioni portanti o funzioni
separanti.
In termini numerici la resistenza al fuoco rappresenta l’intervallo di tempo, espresso in minuti
primi, di esposizione dell’elemento strutturale ad un incendio, durante il quale l’elemento costruttivo
considerato conserva i requisiti progettuali di stabilità meccanica, tenuta ai prodotti della
combustione, nel caso più generale, di coibenza termica.
Più specificatamente la resistenza al fuoco può definirsi come l’attitudine di un elemento da
costruzione (componente o struttura) a conservare:
-
la stabilità
R
-
al tenuta
E
-
l’isolamento termico
I
R - stabilità
l’attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione
del fuoco;
E - tenuta
attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare ne produrre - se sottoposto
all’azione del fuoco su un lato- fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco;
I - isolamento termico
attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del
calore
Pertanto con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un
determinato tempo, la stabilità, la tenuta e l’isolamento termico; con il simbolo RE si identifica un
elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilità e la tenuta e con
il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo,
la stabilità.
Quindi in relazione ai requisiti degli elementi strutturali in termini di materiali da costruzione
utilizzati e spessori realizzati, essi vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi per
i quali conservano le caratteristiche suindicate in funzione delle lettere R, E o I, come di seguito
indicato per alcuni casi:
R
45
R
60 ...........................R
180*
RE 45
RE 60 ...........................RE 180*
REI 45
REI 60 ...........................REI 180*
*Il limite di R/RE/REI 180 è il massimo ammissibile per legge.
Le barriere antincendio realizzate mediante interposizione di elementi strutturali hanno invece la
funzione di impedire la propagazione degli incendi sia lineare (barriere locali) che tridimensionale
(barriere totali) nell’interno di un edificio, nonché, in alcuni casi, quella di consentire la riduzione
delle distanze di sicurezza.
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Fig. 22 – Porte REI
Per una completa ed efficace compartimentazione i muri tagliafuoco non dovrebbero avere
aperture, ma è ovvio che in un ambiente di lavoro è necessario assicurare un’agevole
comunicazione tra tutti gli ambienti destinati, anche se a diversa destinazione d’uso.
Pertanto è inevitabile realizzare le comunicazioni e dotarle di elementi di chiusura aventi le
stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del muro su cui sono applicati (vedi Fig. 22).
Per quanto attiene al trattamento delle strutture, è ormai alquanto noto che alcuni particolari
rivestimenti tra i quali vernici intumescenti, conseguono una vera e propria azione protettiva delle
strutture sulle quali sono applicate, realizzando un grado di resistenza al fuoco determinato
sperimentalmente.
8.2
Comportamento al fuoco delle strutture scolastiche
Gli edifici scolastici, come peraltro tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco,
devono possedere una certa resistenza al fuoco che, come abbiamo già detto, rappresenta
l'attitudine di un elemento da costruzione a conservare, sotto l'effetto di un incendio, per un tempo
predeterminato, la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme ed ai prodotti della combustione e
l'isolamento termico.
Il valore minimo di resistenza al fuoco da rispettare, in funzione dell'altezza antincendi
dell'edificio, indipendentemente dal valore di resistenza al fuoco che scaturisce dal calcolo della
classe dell'edificio è fissato in R (REI) 60 per gli edifici scolastici di altezza inferiore a 24 m e R
(REI) 90 per quelli superiori a 24 m.
Si rammenta che le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono avere,
comunque, le seguenti caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalle specifiche normative:
-
impianti di produzione di calore REI 120
-
gruppi elettrogeni REI 120
-
autorimesse con numero di veicoli non superiore a 9 REI 60; autorimesse con numero di
veicoli superiore a 9 REI 180
-
dormitori REI 120
8.3
La reazione al fuoco dei materiali
La reazione al fuoco di un materiale rappresenta il comportamento al fuoco del medesimo
materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un fuoco al quale è esposto,
partecipando così all’incendio.
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La reazione al fuoco assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei
materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e
si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere.
Per la determinazione della reazione al fuoco di un materiale non sono proponibili metodi di
calcolo e modelli matematici, essa viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su
campioni in laboratorio.
In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi:
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione, a partire da
quelli di classe 0 che risultano non combustibili.
Specifiche norme di prevenzione incendi prescrivono per alcuni ambienti in funzione della loro
destinazione d’uso e del livello del rischio d’incendio l’uso di materiali aventi una determinata
classe di reazione al fuoco.
Il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno ed altri laboratori privati legalmente
riconosciuti dal Ministero stesso, rilasciano a seguito di prove sperimentali un certificato di prova,
nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione di materiale sottoposto ad esame.
La reazione al fuoco di un materiale può essere migliorata mediante specifico trattamento di
ignifugazione, da realizzarsi con apposite vernici o altri rivestimenti, che ne ritarda le condizioni
favorevoli all’innesco dell’incendio, riducendo inoltre la velocità di propagazione della fiamma e i
fenomeni di post-combustione.
8.4
La reazione al fuoco in ambito scolastico
Nell’ambito della classificazione di reazione al fuoco dei materiali utilizzati come rivestimenti,
tendaggi e pavimentazione degli ambienti scolastici, si fa riferimento al D.M.Interno 26.06.1984
recentemente aggiornato con il:
Al punto del D.M.Interno 26.08.1992 si precisa quale materiale può essere utilizzato nei vari
ambienti della scuola.
Vale la pena sottolineare come negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,
nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) mentre
per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0.
L’obbligo di scegliere questi materiali nasce dalla necessità di avere, lungo i percorsi di esodo di
cui di solito fanno parte atrii, corridoi, disimpegni, scale e rampe, dei materiali non combustibili o
comunque scarsamente infiammabili.
Negli altri ambienti è consentito che pavimentazioni e relativi rivestimenti siano di classe 2
mentre e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza
di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti in
legno possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori. La
condizione che vengano trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco.
Tutti i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco
debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi
vuoti o intercapedini, che potrebbero favorire uno sviluppo rapido dell’incendio
Infine la norma prevede che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non inferiore a 1.
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9 Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi
9.1
Estintori
Gli estintori sono in i mezzi mobili di estinzione da usare per un primo intervento su un principio
di incendio. Si possono distinguere, in relazione al peso complessivo due tipologie:
-
estintori portatili - concepiti per essere utilizzati a mano ed hanno un peso che può arrivare a
20 Kg.
-
estintori carrellati – trasportato su ruote di massa totale maggiore di 20 Kg e contenente
estinguente sino a 150 kg.
Il complesso dei prodotti contenuti nell’estintore, la cui azione provoca l’estinzione, è definito
agente estinguente. La fuoriuscita dell’agente estinguente avviene mediante una pressione interna
che può essere formata da una compressione preliminare o dalla liberazione di un gas ausiliario
contenuto in una specifica bombolina interna od esterna all’apparecchio.
9.1.1
Individuazione del tipo e del numero di estintori
Il decreto ministeriale 26 agosto 1992 fornisce i criteri per la scelta degli estintori, in particolare
al punto 9.2 prevede numero minimo: un estintore di capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89
B - C ogni 200 m2 di pavimento o frazione di esso con almeno due estintori per piano
Si deve evidenziare comunque che le disposizioni contenute nel decreto 10 marzo 1998
costituiscono un utili riferimento anche per le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei
Vigili del Fuoco, qualora l’attività in questione non sia disciplinata da specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
Per quanto riguarda gli estintori il decreto ministeriale 10 marzo 1998 stabilisce che questi
devono essere scelti in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il
numero e la capacità estinguente degli estintori si desume dalla seguente tabella:
Tipo estintore
13A-89B
21A-113B
34A-144B
55A-233B
Superficie protetta da un estintore
Rischio Basso
Rischio medio
Rischio alto
2
100 m
2
2
150 m
100 m
2
2
200 m
150 m
100 m2
250 m2
200 m2
200 m2
Inoltre deve essere presente un estintore per piano e la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzare un estintore non deve superare i 30 metri.
Si consideri inoltre che, in relazione al materiale combustibile, devono essere utilizzati diversi
agenti estinguenti:
Tipo di estintore da impiegare
Natura del combustibile
CO2
POLVERE
HALON
SCHIUMA
Carta, legname, tessuti
NO (*)
SI
SI (**)
SI
Benzine o liquidi infiammabili
SI
SI
SI
SI
Impianti ed apparecchi elettrici
SI
SI (*)
SI
NO
Computer, centrali telefoniche,
SI
NO (*)
SI
NO
documenti,
(*) Utilizzabile in mancanza di mezzi più adeguati per incendi di lieve entità
(**) Utilizzabile in ambienti chiusi o al riparo da correnti d’aria.
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9.1.2
Manutenzione degli estintori
Gli estintori devono essere, come ogni presidio antincendio, controllati e manutentati con
frequenze periodiche. Il gestore della sicurezza deve verificare che gli estintori non siano stati
manomessi, che non siano stati ostruiti i dispositivi erogatori o che non siano stati danneggiati i
gruppi valvolari. Con cadenza semestrale, inoltre, deve essere effettuata un accurato controllo al
fine di verificare la presenza dell’agente estinguente, la carica del gas ausiliario. Naturalmente gli
estintori devono essere revisionati, onde controllare la funzionalità del estintore nel suo complesso,
e ciò deve avvenire mediante la completa sostituzione della carica ed il controllo di tutto l’estintore.
9.1.3
Gli estintori portatili
La scelta dell’estintore va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da proteggere.
Vengono di seguito citate le varie tipologie di estintori che si suddividono in relazione all’agente
estinguente in essi contenuto:
ad anidride carbonica, idoneo per apparecchi elettrici;
per queste ultime due tipologie di estintori, di uso più diffuso, vengono fornite ulteriori
informazioni:
-
-
a polvere, adatto per liquidi infiammabili ed apparecchi elettrici,
-
ad HALON idrocarburi alogenati, adatto per motori di macchinari,
-
a schiuma(con sostanze filmanti ed additivi)
9.1.3.1 Estintori a polvere
E’ un estintore contenente polvere antincendio (Vedi Fig. 23) composta da varie sostanze
chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per migliorarne le qualità di fluidità e
idrorepellenza.
Fig. 23 – Estintore a polvere portatile
Fig. 24 – Estintore a polvere carrellato
La forma dell’estintore a polvere è quella di una bombola le cui ogive sono pressoché piatte.
Ciò si deve alle scarse pressioni di esercizio a cui gli estintori a polvere lavorano. Sulla sommità è
presente un manometro che indica la pressione all’interno dell’estintore. Tale manometro deve
sempre indicare la pressione corretta, ed è l’unica indicazione della funzionalità dell’estintore.
9.1.3.2 Estintore ad anidride carbonica
Gli estintori a CO2 (vedi Fig. 25) sono costituiti da una bombola collaudata e revisionata ogni 5
anni dall’ISPESL, da una valvola di erogazione a volantino o a leva e da una manichetta snodata rigida o flessibile - con all’estremità un diffusore in materiale isolante. Sull’ogiva della bombola - in
colore grigio chiaro - sono punzonati i dati di esercizio, di collaudo e delle revisioni. All’estremità
della manichetta dell’estintore è montato un cono diffusore di gomma o plastica.
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Al momento dell’apertura della bombola - a mezzo delle valvole - il liquido spinto dalla
pressione interna- circa 55-60 atmosfere a 20° C -, sale attraverso un tubo pescante, passa
attraverso la manichetta raggiungendo il diffusore dove, uscendo all’aperto, una parte evapora
istantaneamente provocando un brusco abbassamento di temperatura (- 78° C.) tale da solidificare
l’altra parte in una massa gelida e leggera detta “neve carbonica” o “ghiaccio secco”.
La neve carbonica si adagia sui corpi che bruciano, si trasforma rapidamente in gas sottraendo
loro una certa quantità di calore; il gas poi, essendo più pesante dell’aria, circonda i corpi
infiammabili e, provocando un abbassamento della concentrazione di ossigeno, li spegne per
soffocamento.
Fig. 25 – Estintore a CO2
9.1.4
Contrassegno distintivo apposto sull’estintore
All’esterno del serbatoio è presente un’etichetta adesiva recante le seguenti indicazioni: il tipo di
estintore, le classi di fuoco, la carica nominale in Kg, le istruzioni per l’uso, eventuali pericoli di
utilizzazione, istruzioni successive all’uso, estremi di approvazione Ministeriale e generalità
commerciali.
Fig. 26 – Contrassegno distintivo apposto sull’estintore
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9.2
Rete idrica antincendio
Le scuole con oltre 100 persone presenti, secondo quanto stabilito dal D.M.Interno 26.08.1992
al punto 9.1, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata
preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da
essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con
attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per
naspo.
La rete idrica antincendio collegata direttamente, o a mezzo di vasca di disgiunzione,
all’acquedotto cittadino,
La presenza della vasca di disgiunzione è necessaria ogni qualvolta l’acquedotto non
garantisca continuità di erogazione e sufficiente pressione. In tal caso le caratteristiche idrauliche
richieste agli erogatori (idranti UNI 45 oppure UNI 70 – vedi Fig. 27) vengono assicurate in termini
di portata e pressione dalla capacità della riserva idrica e dal gruppo di pompaggio.
La rete idrica antincendi deve, a garanzia di affidabilità e funzionalità, rispettare i seguenti criteri
progettuali:
-
Indipendenza della rete da altre utilizzazioni.
-
Dotazione di valvole di sezionamento.
-
Disponibilità di riserva idrica e di costanza di pressione.
-
Ridondanza del gruppo pompe.
-
Disposizione della rete ad anello.
-
Protezione della rete dall’azione del gelo e della corrosione.
-
Caratteristiche idrauliche pressione - portata (50 % degli idranti UNI 45 in fase di erogazione
con portata di 120 lt/min e pressione residua di 2 bar al bocchello).
-
Idranti (a muro, a colonna, sottosuolo o naspi) collegati con tubazioni flessibili a lance erogatrici
che consentono, per numero ed ubicazione, la copertura protettiva dell’intera attività.
Nelle esercitazioni previste a completamento del corso verranno illustrate le caratteristiche
tecnico - funzionali delle manichette, delle lance nebulizzatrici e dei divisori etc., costituenti il
necessario materiale di corredo dell’impianto idrico antincendi.
Fig. 27 – Idrante UNI 45
Fig. 28 – Naspo UNI25
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Un breve cenno va dedicato alla rete antincendi costituita da naspi che rappresenta, per la
possibilità di impiego anche da parte di personale non addestrato, una valida alternativa agli idranti
soprattutto per le scuole con meno di 100 persone presenti.
Le reti idriche con naspi (vedi Fig. 28) vengono di solito collegate alla normale rete sanitaria,
dispongono di tubazioni in gomma avvolte su tamburi girevoli e sono provviste di lance da 25 mm.
con getto regolabile (pieno o frazionato) con portata di 50 lt/min ad 1,5 bar.
9.3
Impianti di rivelazione automatica d’incendio
Negli edifici scolastici è previsto, dal punto 9.3 del D.M.Interno 26.08.1992, l’installazione di un
impianto di rivelazione automatica di incendio limitatamente agli ambienti o locali il cui carico
d'incendio superi i 30 kg/m2, se fuori terra, o un impianto di estinzione ed attivazione automatica,
se interrato.
Tali impianti rientrano a pieno titolo tra i provvedimenti di protezione attiva e sono finalizzati alla
rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cioè che questo degeneri nella fase di
incendio generalizzato.
Pertanto un impianto di rivelazione automatica trova il suo utile impiego nel ridurre il “TEMPO
REALE” e consente:
-
di avviare un tempestivo sfollamento delle persone, sgombero dei beni etc;
-
di attivare un piano di intervento;
-
di attivare i sistemi di protezione contro l’incendio (manuali e/o automatici di spegnimento).
“L’impianto di rivelazione” può essere definito come un insieme di apparecchiature fisse
utilizzate per rilevare e segnalare un principio d’incendio. Lo scopo di tale tipo d’impianto è quello
di segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio, evitando al massimo i falsi allarmi, in
modo che possano essere messe in atto le misure necessarie per circoscrivere e spegnere
l’incendio.
Fig. 29 – Rivelatori di incendio/fumo/fiamme
9.4
Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di Sicurezza deve essere riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di
lavoro.
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni
degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a)
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte,
b)
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
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c)
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d)
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e)
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Segnali di Divieto
Vietato fumare
Vietato usare
fiamme libere
Vietato ai pedoni
Divieto di
spegnere con
acqua
Acqua non
potabile
Sostanze
corrosive
Sostanze infette
Pronto soccorso
Scala
d’emergenza
Segnali di Avvertimento
Materiale
infiammabile
Materiale
esplosivo
Sostanze
velenose
Segnali di Salvataggio
Direzione uscita
d’emergenza
Uscita
d’emergenza
Freccia di
direzione
Segnaletica antincendio
Allarme
antincendio
9.5
Estintore
Estintore
carrellato
Naspo
Idrante
Illuminazione di sicurezza
L’impianto di illuminazione di Sicurezza deve fornire, in caso di mancata erogazione della
fornitura principale della energia elettrica e quindi di luce artificiale, una illuminazione sufficiente a
permettere di evacuare in sicurezza i locali (intensità minima di illuminazione 5 lux).
Dovranno pertanto essere illuminate le indicazioni delle porte e delle uscite di sicurezza, i
segnali indicanti le vie di esodo, i corridoi e tutte quelle parti che è necessario percorrere per
raggiungere un’uscita verso luogo sicuro.
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E’ opportuno, per quanto possibile, che le lampade ed i segnali luminosi dell’impianto luci di
sicurezza non siano posizionati in alto (la presenza di fumo ne potrebbe ridurre la visibilità in
maniera drastica sin dai primi momenti).
L’Impianto deve essere alimentato da una adeguata fonte di energia quali batterie in tampone o
batterie di accumulatori con dispositivo per la ricarica automatica (con autonomia variabile da 30
minuti a 3 ore, a secondo del tipo di attività e delle circostanze) oppure da apposito ed idoneo
gruppo elettrogeno; l’intervento dovrà comunque avvenire in automatico, in caso di mancanza
della fornitura principale dell’energia elettrica, entro 5 secondi circa (se si tratta di gruppi
elettrogeni il tempo può raggiungere i 15 secondi).
In caso di impianto alimentato da gruppo elettrogeno o da batterie di accumulatori centralizzate
sarà necessario posizionare tali apparati in luogo sicuro, non soggetto allo stesso rischio di
incendio della attività protetta; in questo caso il relativo circuito elettrico deve essere indipendente
da qualsiasi altro ed essere inoltre protetto dai danni causati dal fuoco, da urti, ecc.
Fig. 30 – Lampada di emergenza
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10 Divieti e limitazioni di esercizio;
10.1 I divieti e le limitazioni
Il paragrafo 12 del D.M.Interno 26.08.1992 riguardante le norme di esercizio costituisce una
innovazione rispetto alle precedenti norme di prevenzione incendi che nulla o quasi imponevano
sotto questo aspetto.
La più importante novità, anche in considerazione della data di emanazione del D.M.Interno è
costituita dall’obbligo di un registro dei controlli periodici e nella redazione di un piano di
emergenza oltre all’individuazione di un responsabile della sicurezza.
Tali obblighi congiuntamente con le misure di protezione passiva ed attiva, previste nel
D.M.Interno, individuano nell'azione preventiva del titolare dell'attività una componente
fondamentale. Il titolare ha il dovere e la responsabilità di gestire l'attività scolastica anche sotto
l'aspetto della sicurezza mantenendo le condizioni verificate all'atto del rilascio del certificato di
prevenzione incendi.
Tale aspetto della sicurezza, è stato sancito dal DPR 29 luglio 1982, n. 577 e ribadito dal DPR
12 gennaio 1998 n. 37 che al comma 1 dell’articolo 5 indica che “Gli enti e i privati responsabili di
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e
di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che
sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a
seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad
assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio.
Predisporre un registro dei controlli antincendi è uno dei più importanti provvedimenti per il
mantenimento della sicurezza dell'attività scolastica. Tale registro, per facilitare il compito
dell'addetto al controllo, è organizzato mediante delle pagine molto semplici in cui vengono
indicate le varie verifiche periodiche, i controlli, le esercitazioni che sono state effettuate nel tempo.
L’obbligo di tenuta del registro è stato sancito sempre dal DPR 37/98 al comma 2 dell’articolo 5
il quale specifica che “I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la
formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a
cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.”
Un buon piano di emergenza è costituito da uno schema organizzato che definisce i compiti da
svolgere in funzione di varie ipotesi di emergenza.
La validità di una tale pianificazione, che deve comunque risultare attuabile, essenziale e
flessibile, dipende essenzialmente dalla conoscenza e familiarità che le persone presenti
nell'edificio hanno con le azioni da intraprendere che si potrebbero presentare.
Si può quindi dire che il responsabile dell’attività deve farsi carico di addestrare il personale
docente e non docente che dovrà essere deputato a svolgere un preciso incarico durante
l’emergenza. I docenti dovranno inoltre provvedere a fornire un’adeguata informazione/formazione
agli alunni in modo che il loro comportamento sia consono alla situazione di emergenza che si
dovesse comunque presentare.
Durante le prove di evacuazione, da effettuare almeno due volte durante l'anno scolastico, è
importante che venga verificata la corretta applicazione del piano di emergenza al fine di apportare
gli eventuali miglioramenti per far si che il piano sia adatto alla scuola alla quale si applica.
Fra le varie situazioni di emergenza che si possono ipotizzare e che tendono a manifestarsi con
diversa intensità si hanno:
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-
l'incendio
-
la fuga di gas
-
l'esplosione
-
lo scoppio
-
lo spandimento di liquidi tossici o infiammabili
-
il terremoto o altri fenomeni naturali
-
il crollo di strutture
-
l'attentato
è chiaro che le azioni ed i comportamenti devono essere previsti in funzione sia della tipologia di
emergenza che della intensità con cui si manifesta l'evento dannoso.
10.2 Norme di esercizio del D.M.Interno 26.08.1992
Vediamo nel dettaglio cosa dovrà prevedere il registro dei controlli che il titolare dell’attività
scolastica deve compilare gli interventi ed i controlli relativi:
1. all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza,
2. ai presidi antincendio,
3. ai dispositivi di sicurezza e di controllo,
4. ai controlli relativi delle aree a rischio specifico
5. all'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da
parte dei Vigili del Fuoco.
Al punto 12.0. è prevista la predisposizione di un piano di emergenza e delle prove di
evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
Ai punti 12.1 e 12.2 è previsto che le vie di uscita siano essere tenute costantemente
sgombre da qualsiasi materiale e che.è fatto divieto di compromettere la agevole apertura e
funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola,
verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
Per quanto concerne il controllo delle attrezzature e gli impianti di sicurezza il punto 12.3
obbliga a far effettuare tali verifiche periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.
I punti compresi dal 12.4. al 12.7interessano quei locali ove vengono depositate o utilizzate
sostanze infiammabili o facilmente combustibili nei quali è fatto esplicito divieto di fumare o fare
uso di fiamme libere. Risulta ovvio che i travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati
se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato..
Nei locali della scuola non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas
compressi e/o liquefatti. Si ribadisce inoltre che i liquidi infiammabili o facilmente combustibili
possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e per
l'attività didattica e di ricerca in corso.
Infine è d’obbligo al termine dell'attività didattica o di ricerca interrompere l'alimentazione
centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi azionando i rubinetti di
intercettazione del combustibile. L’ubicazione di tali rubinetti deve essere indicata mediante cartelli
segnaletici facilmente visibili.
Ai punti 12.8. e 12.9 sono esplicitate alcune semplici indicazioni per il mantenimento degli
archivi e depositi dove i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. Si deve inoltre
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prevedere che le eventuali scaffalature risultino a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso
del solaio di copertura.
Ultimo, ma non meno importante, è il punto 12,10 in cui si obbliga il titolare dell'attività affinché‚
nel corso della gestione controlli e verifichi non vengano alterate le condizioni di sicurezza.
Per poter effettuare questi controlli può avvalersi per tale compito di un responsabile della
sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.
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11 Misure per l’evacuazione in caso di emergenza nelle scuole.
11.1 Premessa
La presenza di un notevole numero di persone negli edifici scolastici ovvero la loro
concentrazione in zone limitate rappresenta un serio pericolo per la loro sicurezza in caso di
incendio reale o presunto e in qualunque altro frangente in cui si manifesti la necessità di
allontanarsi dall’edificio. Risulta basilare quindi le misure contro i rischi d'incendio e di panico le più
importanti quelle concernenti il processo di evacuazione di emergenza dell'edificio stesso.
Lo scopo di questo capitolo è quello di esaminare le problematiche che si pongono per
pianificare l'evacuazione da un istituto scolastico in modo da trovare, con i sistemi e i mezzi a
disposizione, le soluzioni ottimali per conseguire le desiderate condizioni di sicurezza.
L’adeguamento degli edifici alle normative di sicurezza in materia di prevenzione incendi in
particolare l'adozione di materiali non infiammabili, sia strutturali che di finitura e di arredi, limita
molto la possibilità di eventi estesi e pericolosi. Di norma i luoghi maggiormente a rischio possono
essere i laboratori, in particolare quelli dove vengono effettuati esperimenti con sostanze chimiche
pericolose o dove viene utilizzato il gas, oppure le palestre in cui può concentrarsi una folla
notevole.
Una causa indiretta di pericolo è legata alle possibili effrazioni e intrusioni umane per atti
vandalici e incendi dolosi o forse di violenza all’interno dei locali della scuola.
Sono stati compiuti studi per la formulazione di basi teoriche per la ricerca di principi che
governano il movimento della folla nelle condizioni di evacuazione normale e di emergenza. Tali
studi sono stati finalizzati all’individuazione delle differenze del moto di deflusso nelle due
condizioni sopra citate e i risultati sono molto utili al fine di stabilire un sistema organizzato per lo
sfollamento rapido e ordinato con lo scopo fondamentale di ridurre al minimo le probabilità che
esso si trasformi in un movimento caotico e disastroso come in effetti si manifesta in una
evacuazione con panico. Sempre secondo questi studi il movimento di evacuazione di un edificio
può essere analizzato suddividendolo in tre stadi:
FASI DELLA FUGA
PRIMO STADIO
Movimento della folla lungo il percorso dai punti più distanti di un
compartimento alle uscite che danno sui corridoi, scale, passaggi o
disimpegni.
SECONDO STADIO
Movimento di sfollamento lungo le scale fino alle uscite esterne. E' evidente
che per i locali a piano terra 1° e 2° stadio si identificano nel terzo stadio.
TERZO STADIO
Movimento di dispersione della folla dalle uscite esterne verso i luoghi
sicuri.
Definiti così i tre stadi, il fattore fondamentale rimane il tempo di evacuazione la cui durata deve
essere tale che i fenomeni dell’incendio non possano aver alcun effetto nocivo sull'organismo
umano, cioè che i tempi siano compatibili con la sicurezza.
Questo tempo massimo viene definito “tempo di evacuazione ammissibile”.
Analizziamo stadio per stadio le situazioni di rischio e i problemi che possono nascere in caso di
evacuazioni di emergenza.
11.2 Primo Stadio
11.2.1 La diffusione dell'ordine di evacuazione
Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo il Preside o il suo sostituto, una
volta avvertito, valuterà l'opportunità di diramare l'ordine di evacuazione In caso di situazione di
grave pericolo, che richieda l’abbandono immediato dei locali sarà diramato dal personale che per
primo viene a conoscenza dell'evento.
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A tal proposito è opportuno, non essendo il personale scolastico particolarmente addestrato alla
sicurezza, definire a priori in quali casi consentire la diramazione dell'allarme senza ricorrere
immediatamente al Capo d'Istituto (incendi di grosse dimensioni evacuazione successiva ad una
scossa di terremoto, altre ipotesi da definire caso per caso); è ugualmente opportuno definire
anche quando non è necessario dar luogo all’evacuazione dello stabile (principio d'incendio spento
con l'uso degli estintori in dotazione, situazioni confinate che non creano pericolo, ecc.). Da
quanto detto risulta chiaro che si dovranno prevedere delle soglie di rischio sulle quali
definire il comportamento conseguente
Per le scuole in cui sono presenti contemporaneamente non più di 500 persone il segnale di
evacuazione potrà essere diffuso attraverso il campanello usato normalmente per altri servizi il cui
suono dovrà essere ripetuto ad intermittenza per una certa durata in modo che sia
inequivocabilmente riconosciuto come segnale di allarme e di avvio delle operazioni di
evacuazione Allo scopo di contenere l'effetto dovuto al panico è anche opportuno disporre di un
impianto di diffusione sonora per comunicare vocalmente l'ordine di evacuazione; un impianto di
altoparlanti è comunque obbligatorio nelle scuole dove sono presenti contemporaneamente oltre
500 persone.
Qualora dovesse porsi la necessità di comunicare l'ordine di evacuazione a voce, aula per aula,
sarà cura del personale non docente assicurare tale servizio.
11.3 Modalità di evacuazione
Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno
immediatamente eseguirlo mantenendo, per quanto possibile, la massima calma. Quest'ultima
affermazione può sembrare paradossale, ma se si pensa che, visto quanto stabilito dalla recente
normativa di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, l'uscita di sicurezza più vicina è ad una
distanza massima di 60 metri dalla porta dell'aula e che normalmente il numero massimo di piani è
pari a tre, si comprende che il tempo necessario per coprire tale distanza, uscendo dall'aula, è
ridotto anche camminando lentamente.
Se a questo si aggiunge che nella maggior parte dei casi si dispone di parecchi minuti per
mettersi in salvo, è comprensibile che la soluzione del problema consista nell'esecuzione di un
deflusso ordinato e senza intoppi.
Per garantire una certa libertà nei movimenti è necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti
ingombranti e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo.
L'insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione,
intervenendo dove necessaria
Gli studenti usciranno dall'aula, al seguendo dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi
per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti: un tale
comportamento. oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione
sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere coraggio.
Prima di imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scale l'apri-fila accerterà che
sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano.
11.3.1 Le aule
Il primo tratto di percorso viene effettuato all'interno dell'aula per riversarsi nei corridoi.
Soffermiamoci quindi su questo aspetto: nel momento in cui nasce in qualche modo uno stato di
emergenza, tutti i presenti tendono ad affollarsi verso l'unica uscita con il probabile risultato che
nessuno riesce a passare compromettendo così il rispetto dei tempi di evacuazione in caso
d'incendio.
Sempre nell'ipotesi di incendio, è opportuno che le classi (nel limite del possibile) vengano
avvertite una alla volta iniziando da quella più vicina al potenziale pericolo.
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Se pensiamo infatti ad un allarme generale è facile immaginare che tutti gli allievi
contemporaneamente si riversino (con difficoltà) nei corridoi e chi deve fare un percorso maggiore
per raggiungere le scale o il luogo sicuro rischia di travolgere chi sta davanti.
11.3.2 I corridoi
Come abbiamo ampiamente visto la normativa nelle scuole impone che i corridoi devono avere
una larghezza minima di m. 1,20.
Il D.L. 626/94 ed in passato il D.P.R. 547/55 stabilisce che nei luoghi di lavoro (a cui le scuole
sono assimilate) dove vi è un numero di persone superiore a 25 le porte di uscita si debbano aprire
verso l’esterno.
Rispettare in senso stretto questa norma significa che dove il corridoio ha una larghezza
minima, al momento in cui si aprono le porte, non solo diminuisce la larghezza utile ma esse
costituiscono anche un ingombro pericoloso.
11.4 Secondo stadio
L'obiettivo di questa fase è un flusso ordinato lungo le scale e se esse vengono impegnate dal
flusso di una classe alla volta è poco probabile che si verifichino rallentamenti.
Secondo gli studi in materia si ritiene che la velocità della folla in esodo normale è di circa 0,60
m/s e 0,45 m/s in discesa lungo le scale.
Tenuto conto che la figura umana occupa mediamente uno spazio di 0,45x0,60 mt. è evidente
che in una scala larga 1,20 mt (minimo richiesto dalle norme) è possibile che l'esodo avvenga in
maniera ordinata lungo due file.
Detto questo è facile osservare che scale più larghe, benché più comode per un esodo
normale, diventano più pericolose in caso di emergenza in quanto chi sta ai lati può trovare
sostegno, chi sta al centro acquista una velocità maggiore con il rischio di cadute rovinose con
conseguenze disastrose. Per risolvere al meglio questo problema è opportuno con le difficoltà del
caso, frenare o rallentare l'afflusso verso le scale.
11.5 Terzo stadio
Dalle uscite verso l'esterno, verso luoghi sicuri.
Anche in questo stadio possono sorgere dei problemi che purtroppo contrastano con un altro
aspetto della sicurezza. Infatti in alcuni casi i responsabili scolastici bloccano le porte di uscita
all'esterno e di accesso alle scale di sicurezza nel tentativo di controllare con più facilità il flusso e
il deflusso degli studenti della scuola anche per evitare intromissioni estranee, compromettendo
però la sicurezza dal punto di vista antincendio.
Anche le vetture posteggiate vicino le uscite possono creare pericoli aggiuntivi per il normale
esodo.
11.5.1 L’età degli allievi
I problemi dell’evacuazione assumono aspetti differenti a secondo dell'età degli studenti. Risulta
infatti molto più agevole controllare i bambini di una scuola elementare e materna da parte di una
sola persona che i piccoli seguono con fiducia. La situazione è più problematica in una scuola
media o ancor più superiore in quanto in questi frangenti è molto probabile che i ragazzi si facciano
prendere dal panico procedendo in maniera incontrollata.
11.6 Incarichi del personale docente
Il datore di lavoro deve provvedere affinché il personale docente si attivi per:
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-
informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle
procedure indicate nel piano alfine di assicurare l'incolumità a se stessi ed agli" altri;
-
illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche sulle
problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito dell'edificio
scolastico.
-
intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a
condizioni di panico;
-
controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti;
Inoltre i docenti stessi dovranno in caso di evacuazione dovranno portare con sé il registro di
classe per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta.
Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle operazioni; tramite i
ragazzi individuati come serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi
presenti ed evacuati; su eventuali dispersi e/o feriti. tale modulo dovrà essere sempre custodito
all'interno del registro.
Gli insegnanti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di alto personale, cureranno le operazioni di
sfollamento unicamente dello o degli alunni handicappati loro affidati; attenendosi alle precedenze
che il piano stabilisce per gli alunni h difficoltà.
Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche non
motoria, e dell'esistenza o meno di barriere architettoniche all'interno dell'edificio. Considerate le
oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di una
evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe.
11.7 Assegnazione di incarichi agli allevi (a cura dei docenti)
In ogni classe dovranno essere individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni:
•
2 ragazzi apri-fila con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di
raccolta;
•
2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la
porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi faranno da
tramite con l’insegnante e la direzione delle operazioni perla trasmissione del modulo di
evacuazione;
•
2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il punto
di raccolta.
Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante.
11.8 Una lezione sul piano di evacuazione
È opportuno fornire agli studenti un informazione costante sulle problematiche riguardanti il
verificarsi di una situazione di emergenza, attraverso lezioni che lo stesso personale docente può
svolgere, previa acquisizione dei concetti base e con l'ausilio, se ritenuto necessario, del comando
dei vigili del fuoco competente per il territorio.
L'aspetto teorico può essere riferito fondamentalmente ai seguenti argomenti: concetto di
emergenza, concetto di panico e misure per superano adottando comportamenti adeguati; cos'è e
com'è strutturato il piano di evacuazione, identificazione e conoscenza dei percorsi di sfollamento
dalla lettura delle planimetrie esposte all'interno dell'aula ed ai piani; singoli incarichi previsti dal
piano e loro importanza, solidarietà per i più deboli Nell'affrontare tali argomenti dovrà essere data
adeguata importanza alla serietà del piano e delle esercitazioni periodiche
L'aspetto pratico è riferito sostanzialmente alla verifica dell'apprendimento dei comportamenti in
caso di emergenza da effettuarsi con le seguenti esercitazioni pratiche:
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-
prove parziali effettuate senza preavviso, senza allertamento degli Enti esterni e senza
evacuazione totale dell'edificio;
-
prove generali che comportano l'evacuazione dell'edificio, il trasferimento nei punti di raccolta e
l'attivazione degli Enti esterni.
Al termine di ogni esercitazione pratica le singole classi dovranno effettuare, sotto la guida degli
insegnanti; l'analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare atteggiamenti
non idonei emersi durante la prova.
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12 Misure comportamentali
12.1 Alcuni consigli e semplici norme di comportamento
Il numero di volte in cui si è reso necessario evacuare una scuola è per fortuna molto basso.
Però non bisogna fidare sul fatto che non è successo mai niente per non pensare a prepararsi
ad affrontare queste situazioni.
Inoltre i motivi per abbandonare un edificio possono essere diversi dall'incendio, possono
verificasi casi di calamità (ad es. il terremoto) o ancora più gravi sotto certi aspetti sono i falsi
allarmi con le conseguenze facilmente immaginabili.
E' importante che si lavori a formare una vera e propria mentalità antinfortunistica a corredo di
una coscienza sociale basata sul rispetto di sé e della cosa pubblica.
Per un'opera di prevenzione possono essere utili questi suggerimenti:
1. Far si che tutti i giorni il flusso dei ragazzi venga suddiviso e convogliato verso le probabili vie
di esodo disponibili realizzando giornalmente un sistema di evacuazione normale.
Questo consente di consolidare abitudini che potranno rivelarsi utili in caso di emergenza.
Se non fosse possibile realizzarlo, bisognerebbe effettuare tale esercizio quante volte è
possibile, e almeno una volta all'anno. A tale scopo sarebbe utile una cartellonistica
possibilmente per ogni aula o luogo a rischio in cui vengano indicati i percorsi nel caso di
esodo di emergenza.
2. Verificare il corretto funzionamento delle luci di emergenza specie in quelle scuole ove
vengono tenuti corsi serali e specialmente lungo le scale;
3. Tenere le vie di esodo sempre sgombre e verificare che eventuali cancelli siano sempre
facilmente apribili.
4. In caso di esodo su vie di grande transitano, provvedere a far rallentare o fermare il traffico in
attesa dei vigili evitando la sosta di vetture in prossimità delle uscite.
5. Esercitarsi almeno una volta all'anno ad usare l’estintore o, dove ci sono le lance, esercitarsi a
stendere la manichetta ed allacciarla al relativo attacco.
6. Eliminare elementi di grave rischio come bombole, accumulo di carta, cartoni, ovvero depositi
comunque combustibili in locali comunicanti con gli ambienti scolastici.
7. Accertarsi che le porte di sicurezza siano sempre funzionanti.
8. Controllare periodicamente lo stato delle attrezzature antincendio fisse e mobili.
12.2 Accorgimenti (misure) comportamentali per prevenire gli incendi
L ’obiettivo principale dell’adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di permettere,
attraverso una corretta gestione, di non aumentare il livello di rischio reso a sua volta accettabile
attraverso misure di prevenzione e di protezione .
Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso:
-
Analisi delle cause di incendio più comuni
-
Informazione e Formazione antincendi
-
Controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature
-
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sulle cause e sui
pericoli di incendio più comuni .
Il Personale deve adeguare i propri comportamenti ponendo particolare attenzione ai punti
sotto riportati:
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-
Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
-
utilizzo di fonti di calore;
-
impianti ed apparecchi elettrici;
-
fumo;
-
rifiuti e scarti combustibili;
-
aree non frequentate;
-
rischi legati a incendi dolosi;
12.2.1 Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili
Premesso che negli edifici scolastici, così come previsto dal punto 12.6 del D.M.Interno
26.08.1992 non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o
liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque
emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per
esigenze igienico- sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso.
Fig. 31 – Materiali infiammabili
Dove è possibile occorre che il quantitativo di materiali infiammabili o facilmente combustibili
esposti, depositati o utilizzati, sia limitato a quello strettamente necessario per la normale
conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate
unicamente a tale scopo.
Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno
pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base
acquosa).
Il personale che manipola sostanze infiammabili o chimiche pericolose deve essere
adeguatamente addestrato sulle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.
12.2.2 Utilizzo di fonti di calore
Le cause più comuni di incendio al riguardo includono:
-
impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate negli apparecchi di riscaldamento (anche
quelle vuote ) ;
-
depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza degli apparecchi di riscaldamento;
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-
utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei (presenza di infiammabili, alto carico di incendio
etc.)
-
utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata ventilazione degli ambienti (norme UNI-CIG)
-
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti con
frequenza adeguata per evitare l'accumulo di grassi o polveri.
Gli ambienti in cui sono previste lavorazioni con fiamme libere dovranno essere accuratamente
controllati .
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi
da materiali combustibili; é necessario tenere presente il rischio legato alle eventuali scintille.
12.2.3 Impianti ed attrezzature elettriche
Il personale deve essere istruito sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici e in
modo da essere in grado di riconoscere difetti.
Fig. 32 – Prese multiple non a norma
Fig. 33 – Impianti non a norma
Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti.
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica,
il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria e posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.
12.3 Il fumo e l'utilizzo di portacenere
Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e
disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause
di incendi.
Nelle aree ove sarà consentito fumare, occorre mettere a disposizione idonei portacenere che
dovranno essere svuotati regolarmente.
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente
combustibili, nè il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente
combustibili od infiammabili.
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12.4 Aree non frequentate
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati,
locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza preavviso, devono
essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali.
Precauzioni devono essere adottate per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non
autorizzate.
Fig. 34 – Aree non frequentate
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13 Bibliografia
-
Decreto Ministero Interno 26.08.1992 – Norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica
-
Dispense redatte dal Gruppo di Lavoro M.I.- D.G.P.C.S.A. - S.T.C. - Ispettorato per
l’organizzazione Centrale e Periferica:
-
Introduction Fire Origin And Cause, IFSTA 1997
-
Manuale per l’uso degli estintori - Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
-
Chimica e fisica dell’incendio – Ministero dell’Interno – Ispettorato per la Formazione
Professionale
-
Sistemi di evacuazione degli edifici scolastici – Dott. Ing. Pietro Di Martino (Ispettore
Antincendi Coordinatore in servizio presso il Comando VV.F. di Savona)
-
Il Corretto dimensionamento delle vie di esodo – Dott. Ing. Stefano Marsello – Antincendio
Settembre 1993 - EPC
-
La prevenzione incendi nell'edilizia scolastica – Dott. Ing. Gioacchino Giomi – Antincendio
Settembre 1993 - EPC
-
Prevenzione Incendi obbligatoria in tutti gli istituti – Dott. Ing. Duilio Ranalletta – Antincendio
Novembre 2001 - EPC
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Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
ministeriale 30 novembre 1983 (gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
14 Allegato
Il Ministro
dell’Interno
1.1. Campo di applicazione.
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art.
1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
Viste le norme elaborate dal Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Le presenti norme si applicano agli edifici ed
ai locali di cui al punto 1.0 di nuova
costruzione o agli edifici esistenti in caso di
ristrutturazioni che comportino modifiche
sostanziali, i cui progetti siano presentati agli
organi competenti per le approvazioni
previste dalle vigenti disposizioni, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto. Si
intendono per modifiche sostanziali lavori che
comportino il rifacimento di oltre il 50% dei
solai o il rifacimento strutturale delle scale o
l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si
applicano le disposizioni contenute nel
successivo punto 13.
1.2. Classificazione.
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle
presenze effettive contemporanee in esse
prevedibili di alunni e di personale docente e
non docente, nei seguenti tipi:
Visto l'art. 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
DECRETA:
tipo 0: scuole con numero di presenze
contemporanee fino a 100 persone;
Sono approvate le norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica contenute in
allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
tipo 1: scuole con numero di presenze
contemporanee da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze
contemporanee da 301 a 500 persone;
tipo 3: scuole con numero di presenze
contemporanee da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze
contemporanee da 801 a 1.200 persone;
ALLEGATO - NORME DI
PREVENZIONE INCENDI PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA
tipo 5: scuole con numero di presenze
contemporanee oltre le 1.200 persone.
1. GENERALITA'.
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri
di sicurezza antincendi da applicare negli
edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi
tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare
l'incolumità delle persone e salvaguardare i
beni contro il rischio di incendio. Ai fini delle
presenti norme si fa riferimento ai termini e
definizioni generali di cui al decreto
Alle scuole di tipo “0” si applicano le
particolari norme di sicurezza di cui al
successivo punto 11. Ogni edificio, facente
parte di un complesso scolastico purché‚ non
comunicante con altri edifici, rientra nella
categoria riferita al proprio affollamento.
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
2.0. Scelta dell'area.
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Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
Gli edifici da adibire a scuole, non devono
essere ubicati in prossimità di attività che
comportino gravi rischi di incendio e/o di
esplosione. Per quanto riguarda la scelta del
sito, devono essere tenute presenti le
disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975
(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976).
2.1. Ubicazione.
I locali ad uso scolastico possono essere
ubicati: a) in edifici indipendenti per tale
specifica destinazione ed isolati da altri; b) in
edifici o locali esistenti, anche adiacenti,
sottostanti o sovrastanti ad altri aventi
destinazione diversa, nel rispetto di quanto
specificato al secondo comma del punto 2.0,
purché‚ le norme di sicurezza relative alle
specifiche attività non escludano la vicinanza
e/o la contiguità di scuole.
Per consentire l'intervento dei mezzi di
soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi
all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle
presenti norme devono avere i seguenti
requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
-
altezza libera: 4 m;
-
raggio di volta: 13 m;
-
pendenza: non superiore al 10%;
-
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate
(8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse
posteriore; passo 4 m).
2.3. Accostamento autoscale.
Per i locali siti ad altezza superiore a m 12
deve essere assicurata la possibilità di
accostamento all'edificio delle autoscale dei
Vigili del fuoco, sviluppate come da schema
allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi
finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale
requisito non sia soddisfatto gli edifici di
altezza fino a 24 m devono essere dotati di
scale protette e gli edifici di altezza superiore,
di scale a prova di fumo.
2.4. Separazioni.
3. COMPORTAMENTO AL FUOCO.
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
2.2. Accesso all'area.
-
Le attività scolastiche ubicate negli edifici e
nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1
devono essere separati dai locali a diversa
destinazione,
non
pertinenti
l'attività
scolastica, mediante strutture di caratteristiche
almeno REI 120 senza comunicazioni. Fanno
eccezione le scuole particolari che per
relazione diretta con altre attività necessitano
della comunicazione con altri locali (es.
scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le
quali è ammesso che la comunicazione
avvenga mediante filtro a prova di fumo. Tali
attività devono, comunque, avere accessi ed
uscite indipendenti. E' consentito che
l'alloggio del custode, dotato di proprio
accesso indipendente, possa comunicare con i
locali pertinenti l'attività scolastica mediante
porte di caratteristiche almeno REI 120.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali vanno valutati secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite
dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91
del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo
di materiale impiegato nella realizzazione
degli elementi medesimi (calcestruzzo,
laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle
protezioni da adottare, per i vari tipi di
materiali suddetti, nonché‚ la classificazione
degli edifici in funzione del carico di
incendio, vanno determinati con le tabelle e
con le modalità specificate nella circolare n.
91 citata, tenendo conto delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo
1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1986) per quanto attiene il calcolo del carico
di incendio per locali aventi strutture portanti
in legno. Le predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da
garantire una resistenza al fuoco di almeno R
60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture
separanti) per edifici con altezza antincendi
fino a 24 m; per edifici di altezza superiore
deve essere garantita una resistenza al fuoco
almeno di R 90 (strutture portanti e REI 90
(strutture separanti). Per le strutture di
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate
nelle relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materiali.
Per la classificazione di reazione al fuoco dei
materiali, si fa riferimento al decreto
ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1984):
-
-
negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni,
nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, è consentito l'impiego dei
materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti
parti debbono essere impiegati materiali di
classe 0;
in tutti gli altri ambienti è consentito che
le pavimentazioni compresi i relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
oppure di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico
asserviti ad impianti di rivelazione
incendi. I rivestimenti lignei possono
essere mantenuti in opera, tranne che nelle
vie di esodo e nei laboratori, a condizione
che vengano opportunamente trattati con
prodotti vernicianti omologati di classe 1
di reazione al fuoco, secondo le modalità
e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
-
i materiali di rivestimento combustibili,
ammessi nelle varie classi di reazione al
fuoco debbono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi, di
classe 0 escludendo spazi vuoti o
intercapedini;
-
i materiali suscettibili di prendere fuoco
su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe di reazione al
fuoco non inferiore a 1.
4. SEZIONAMENTI.
4.0. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in
compartimenti anche costituiti da più piani, di
superficie non eccedente quella indicata nella
tabella A. Gli elementi costruttivi di
suddivisione tra i compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco
indicati al punto 3.0.
Altezza antincendi
Massima superficie
del comparto (m2)
fino a 12 m
6.000
da 12 m a 24 m
6.000
da oltre 24 m a 32 m
4.000
da oltre 32 m a 54 m
2.000
TABELLA A
4.1. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei
vani scala devono essere congrue con quanto
previsto al punto 3.0. La larghezza minima
delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe
devono essere rettilinee, non devono
presentare restringimenti, devono avere non
meno di tre gradini e non più di quindici; i
gradini devono essere a pianta rettangolare,
devono avere alzata e pedata costanti,
rispettivamente non superiore a 17 cm e non
inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non
rettilinee a condizione che vi siano
pianerottoli di riposo e che la pedata del
gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm
dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o
a prova di fumo interno, deve avere superficie
netta di aerazione permanente in sommità non
inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è
consentita l'installazione di dispositivi per la
protezione dagli agenti atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei
vani ascensori devono essere congrue con
quanto previsto al punto 3.0. Gli ascensori e
montacarichi di nuova installazione debbono
rispettare le norme antincendio previste al
punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno
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Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n.
148).
5.4. Lunghezza delle vie di uscita.
5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO
DI EMERGENZA.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere
non superiore a 60 metri e deve essere
misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina
allo stesso di ogni locale frequentato dagli
studenti o dal personale docente e non
docente.
5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato
in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone
effettivamente presenti siano numericamente
diverse dal valore desunto dal calcolo
effettuato sulla base della densità di
affollamento, l'indicazione del numero di
persone
deve
risultare
da
apposita
dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare dell'attività;
5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano.
refettori e palestre: densità di affollamento
pari a 0,4 persone/m2.
La larghezza totale delle uscite di ogni piano
è determinata dal rapporto fra il massimo
affollamento ipotizzabile e la capacità di
deflusso. Per le scuole che occupano più di tre
piani fuori terra, la larghezza totale delle vie
di uscita che immettono all'aperto, viene
calcolata sommando il massimo affollamento
ipotizzabile di due piani consecutivi, con
riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
5.1. Capacità di deflusso.
5.6. Numero delle uscite.
La capacità di deflusso per gli edifici
scolastici deve essere non superiore a 60 per
ogni piano.
Il numero delle uscite dai singoli piani
dell'edificio non deve essere inferiore a due.
Esse vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali
destinati ad uso collettivo (spazi per
esercitazioni, spazi per l'informazione ed
attività parascolastiche, mense, dormitori)
devono essere dotati, oltre che della normale
porta di accesso, anche di almeno una uscita
di larghezza non inferiore a due moduli,
apribile nel senso del deflusso, con sistema a
semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
aree
destinate
a
servizi:
effettivamente presenti + 20%;
persone
5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola, deve essere provvista di un
sistema organizzato di vie di uscita
dimensionato in base al massimo affollamento
ipotizzabile in funzione della capacità di
deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite
verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli
alunni o dal personale docente e non docente,
qualora distribuiti su più piani, devono essere
dotati, oltre che dalla scala che serve al
normale afflusso, almeno di una scala di
sicurezza esterna o di una scala a prova di
fumo o a prova di fumo interna.
5.3. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere
multipla del modulo di uscita e non inferiore a
due moduli (m 1,20). La misurazione della
larghezza delle singole uscite va eseguita nel
punto più stretto della luce. Anche le porte dei
locali frequentati dagli studenti devono avere,
singolarmente, larghezza non inferiore a m
1,20.
Le aule didattiche devono essere servite da
una porta ogni 50 persone presenti; le porte
devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed
aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero
massimo di persone presenti nell'aula sia
superiore a 25 e per le aule per esercitazione
dove si depositano e/o manipolano sostanze
infiammabili o esplosive quando il numero di
persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni
di deflusso devono essere realizzate in modo
da non ridurre la larghezza utile dei corridoi
stessi.
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Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO.
6.0. Classificazione.
Gli spazi a rischio specifico sono così
classificati:
-
spazi per esercitazioni;
-
spazi per depositi;
-
servizi tecnologici;
-
spazi per l'informazione e le attività
parascolastiche;
-
autorimesse;
-
spazi per
dormitori).
servizi
logistici
(mense,
6.1. Spazi per esercitazioni.
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti
quei locali ove si svolgano prove,
esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc.
connessi con l'attività scolastica.
Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per
depositi annessi devono essere ubicati ai piani
fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per
i locali ove vengono utilizzati gas
combustibili con densità superiore a 0,8 che
devono essere ubicati ai piani fuori terra senza
comunicazioni con i piani interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale
impiegato nella realizzazione, le strutture di
separazione devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco valutate secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite
nella circolare del Ministero dell'interno n. 91
del 14 settembre 1961. Il dimensionamento
degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali nonché‚ la
classificazione dei locali in funzione del
carico di incendio, vanno determinati con le
tabelle e con le modalità specificate nella
circolare n. 91 citata. Le predette strutture
dovranno comunque essere realizzate in modo
da garantire una resistenza al fuoco di almeno
REI 60. Le comunicazioni tra il locale per
esercitazioni ed il locale deposito annesso,
devono essere munite di porte dotate di
chiusura automatica aventi resistenza al fuoco
almeno REI 60. Nei locali dove vengono
utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o
macchine radiogene è fatto divieto di usare o
depositare materiali infiammabili. Detti locali
debbono essere realizzati in modo da
consentire la più agevole decontaminazione
ed essere preposti per la raccolta ed il
successivo allontanamento delle acque di
lavaggio o di estinzione di principi di
incendio. Gli spazi per le esercitazioni dove
vengono manipolate sostanze esplosive e/o
infiammabili devono essere provvisti di
aperture di aerazione, permanente, ricavate su
pareti attestate all'esterno di superficie pari ad
1/20 della superficie in pianta del locale.
Qualora vengano manipolati gas aventi
densità superiore a 0,8 delle predette aperture
di aerazione, almeno 1/3 della superficie
complessiva deve essere costituito da
aperture, protette con grigliatura metallica,
situate nella parte inferiore della parete
attestata all'esterno e poste a filo pavimento.
Le apparecchiature di laboratorio alimentate a
combustibile gassoso devono avere ciascun
bruciatore dotato di dispositivo automatico di
sicurezza totale che intercetti il flusso del gas
in mancanza di fiamma.
6.2. Spazi per i depositi.
Vengono definiti “spazi per deposito o
magazzino” tutti quegli ambienti destinati alla
conservazione di materiali per uso didattico e
per i servizi amministrativi. I depositi di
materiali solidi combustibili possono essere
ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2°
interrati. Indipendentemente dal tipo di
materiale impiegato nella realizzazione le
strutture di separazione devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco valutate
secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero
dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961. Il
dimensionamento degli spessori e delle
protezioni da adottare per i vari tipi di
materiali nonché‚ la classificazione dei
depositi in funzione del carico di incendio,
vanno determinati secondo le tabelle e con le
modalità specificate nella circolare n. 91
citata. Le predette strutture dovranno
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
comunque essere realizzate in modo da
garantire una resistenza al fuoco di almeno
REI 60. L'accesso al deposito deve avvenire
tramite porte almeno REI 60 dotate di
congegno di autochiusura. La superficie
massima lorda di ogni singolo locale non può
essere superiore a:
1.000 m2 per i piani fuori terra;
500 m2 per i piani 1° e 2° interrato.
I suddetti locali devono avere apertura di
aerazione di superficie non inferiore ad 1/40
della superficie in pianta, protette da robuste
griglie a maglia fitta. Il carico di incendio di
ogni singolo locale non deve superare i 30
kg/m2; qualora venga superato il suddetto
valore, nel locale dovrà essere installato un
impianto di spegnimento a funzionamento
automatico. Ad uso di ogni locale dovrà
essere previsto almeno un estintore, di tipo
approvato, di capacità estinguente non
inferiore a 21 A, ogni 200 m2 di superficie. I
depositi di materiali infiammabili liquidi e
gassosi devono essere ubicati al di fuori del
volume del fabbricante; lo stoccaggio, la
distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali
devono essere eseguiti in conformità delle
norme e dei criteri tecnici di prevenzione
incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di
almeno un estintore di tipo approvato, di
capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89
B, C ogni 150 m2 di superficie. Per esigenze
didattiche ed igienico-sanitarie è consentito
detenere complessivamente, all'interno del
volume dell'edificio, in armadi metallici dotati
di bacino di contenimento, 20 l di liquidi
infiammabili.
6.3. Servizi tecnologici.
6.3.0. Impianti di produzione di calore.
Per gli impianti di produzione di calore
valgono le disposizioni di prevenzione
incendi in vigore. E' fatto divieto di utilizzare
stufe funzionanti a combustibile liquido o
gassoso, per il riscaldamento di ambienti.
6.3.1. Impianti
ventilazione.
di
condizionamento
e
di
Gli eventuali impianti di condizionamento e
di ventilazione possono essere centralizzati o
localizzati. Nei gruppi frigoriferi devono
essere utilizzati come fluidi frigorigeni
prodotti non infiammabili. Negli impianti
centralizzati di condizionamento aventi
potenza superiore a 75 kW i gruppi frigoriferi
devono essere installati in locali appositi, così
come le centrali di trattamento aria superiori a
50.000 mc/h. (portata volumetrica). Le
strutture di separazione devono presentare
resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le
eventuali comunicazioni in esse praticate
devono
avvenire
tramite
porte
di
caratteristiche almeno REI 60 dotate di
congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare:
-
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
-
vie di uscita;
-
locali che presentino pericolo di incendio,
di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento può tuttavia essere
ammesso se le condotte sono racchiuse in
strutture resistenti al fuoco di classe almeno
pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano attraversare
strutture che delimitano i compartimenti, nelle
condotte
deve
essere
installata,
in
corrispondenza degli attraversamenti almeno
una serranda resistente al fuoco REI 60.
6.3.1.1. Dispositivo di controllo.
a) Comando manuale - Ogni impianto deve
essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente
accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso
di incendio.
b) Dispositivi automatici termostatici - Gli
impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità
superiore a 20.000 mc/h devono essere
provvisti di dispositivi termostatici di arresto
automatico dei ventilatori in caso di aumento
anormale della temperatura nelle condotte.
Tali dispositivi, tarati a 70°C, devono essere
installati in punti adatti, rispettivamente delle
condotte dell'aria di ritorno (prima della
miscelazione con l'aria esterna) e della
condotta principale di immissione dell'aria.
Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve
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Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
consentire la rimessa in moto dei ventilatori
senza l'intervento manuale.
c) Dispositivi automatici di rilevazione dei
fumi. Gli impianti a ricircolo d'aria, di
potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono
essere muniti di rilevatori di fumo, in
sostituzione dei dispositivi termostatici
previsti nel precedente comma, che
comandino
l'arresto
dei
ventilatori.
L'intervento di tali dispositivi non deve
consentire la rimessa in marcia dei ventilatori
senza l'intervento manuale dell'operatore.
6.3.2. Condizionamento localizzato.
E' consentito il condizionamento dell'aria a
mezzo di armadi condizionatori a condizione
che il fluido refrigerante non sia
infiammabile.
Detti impianti, se di potenza superiore a 10
kW, devono essere installati in locali aventi
almeno una parete attestata verso l'esterno
ovvero su intercapedine grigliata, muniti di
superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della
superficie in pianta del locale.
6.4. Spazi per l'informazione e le attività
parascolastiche.
-
auditori;
-
aule magne;
-
sale per rappresentazioni.
6.5. Autorimesse.
Detti locali devono rispondere ai requisiti di
sicurezza stabiliti dalle specifiche norme
tecniche in vigore.
6.6. Spazi per servizi logistici.
6.6.1. Mense.
Locali destinati alla distribuzione e/o
consumazione dei pasti. Nel caso in cui a tali
locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio
delle stoviglie con apparecchiature alimentate
a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si
applicano le specifiche normative di sicurezza
vigenti.
6.6.2. Dormitori.
6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di
aria compressa.
Vengono
definiti
“spazi
all'informazione
ed
alle
parascolastiche”, i seguenti locali:
potranno essere ammesse comunicazioni
unicamente nel rispetto delle disposizioni di
cui al punto 2.4.
destinati
attività
Detti spazi devono essere ubicati in locali
fuori terra o al 1° interrato fino alla quota
massima di -7,50 m; se la capacità supera le
cento persone e vengono adibiti a
manifestazioni non scolastiche, si applicano le
norme di sicurezza per i locali di pubblico
spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere
funzionale, non fosse possibile rispettare le
disposizioni sull'isolamento previste dalle
suddette norme, le manifestazioni in
argomento potranno essere svolte a
condizione
che
non
si
verifichi
contemporaneità con l'attività scolastica;
Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo
uso del complesso scolastico. Essi devono
rispondere alle vigenti disposizioni di
sicurezza emanate dal Ministero dell'interno
per le attività alberghiere.
7. IMPIANTI ELETTRICI.
7.0. Generalità.
Gli impianti elettrici del complesso devono
essere realizzati in conformità ai disposti di
cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186. Ogni
scuola deve essere munita di interruttore
generale, posto in posizione segnalata, che
permetta di togliere tensione all'impianto
elettrico dell'attività; tale interruttore deve
essere munito di comando di sgancio a
distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o
in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di sicurezza.
Le scuole devono essere dotate di un impianto
di sicurezza alimentato da apposita sorgente,
distinta da quella ordinaria. L'impianto
elettrico di sicurezza deve alimentare le
seguenti utilizzazioni, strettamente connesse
con la sicurezza delle persone:
illuminazione di sicurezza, compresa quella
indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi
delle vie di esodo che garantisca un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux;
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
impianto di diffusione sonora e/o impianto di
allarme. Nessun'altra apparecchiatura può
essere collegata all'impianto elettrico di
sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di
sicurezza deve potersi inserire anche con
comando a mano posto in posizione
conosciuta dal personale. L'autonomia della
sorgente di sicurezza non deve essere
inferiore ai 30'. Sono ammesse singole
lampade o gruppi di lampade con
alimentazione autonoma. Il dispositivo di
carica degli accumulatori, qualora impiegati,
deve essere di tipo automatico e tale da
consentire la ricarica completa entro 12 ore.
8. SISTEMI DI ALLARME.
8.0. Generalità.
Le scuole devono essere munite di un sistema
di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il
personale presenti in caso di pericolo. Il
sistema di allarme deve avere caratteristiche
atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
il complesso scolastico ed il suo comando
deve essere posto in locale costantemente
presidiato durante il funzionamento della
scuola.
8.1. Tipo di impianto.
Il sistema di allarme può essere costituito, per
le scuole di tipo 0-1-2, dello stesso impianto a
campanelli usato normalmente per la scuola,
purché‚ venga convenuto un particolare
suono. Per le scuole degli altri tipi deve essere
invece previsto anche un impianto di
altoparlanti.
9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI
PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI
INCENDI.
9.0. Generalità.
Ogni tipo di scuola deve essere dotato di
idonei mezzi antincendio come di seguito
precisato.
9.1. Rete idranti.
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere
dotate di una rete idranti costituita da una rete
di tubazioni realizzata preferibilmente ad
anello ed almeno una colonna montante in
ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve
essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra
che interrato, almeno un idrante con attacco
UNI 45 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacco
per naspo. La tubazione flessibile deve essere
costituita da un tratto di tubo, di tipo
approvato, con caratteristiche di lunghezza
tali da consentire di raggiungere col getto
ogni punto dell'area protetta. Il naspo deve
essere corredato di tubazione semirigida con
diametro minimo di 25 mm e anch'esso di
lunghezza idonea a consentire di raggiungere
col getto ogni punto dell'area protetta. Tale
idrante deve essere installato nel locale filtro,
qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante, per edifici
con oltre 3 piani fuori terra, deve essere
installato un idoneo attacco di mandata per
autopompa. Per gli altri edifici è sufficiente
un solo attacco per autopompa per tutto
l'impianto.
L'impianto
deve
essere
dimensionato per garantire una portata
minima di 360 l/min per ogni colonna
montante e, nel caso di più colonne, il
funzionamento contemporaneo di almeno 2
colonne. L'alimentazione idrica deve essere in
grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti
idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad.,
con una pressione residua al bocchello di 1,5
bar per un tempo di almeno 60 min. Qualora
l'acquedotto non garantisca le condizioni di
cui al punto precedente dovrà essere installata
una idonea riserva idrica alimentata da
acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale
riserva deve essere costantemente garantita.
Le elettropompe di alimentazione della rete
antincendio devono essere alimentate
elettricamente da una propria linea
preferenziale. Nelle scuole di tipo 4 e 5, i
gruppi di pompaggio della rete antincendio
devono essere costituiti da due pompe, una di
riserva all'altra, alimentate da fonti di energia
indipendenti (ad esempio elettropompa e
motopompa
o
due
elettropompe).
L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve
essere automatico. Le tubazioni di
alimentazione e quelle costituenti la rete
devono essere protette dal gelo, da urti e dal
fuoco. Le colonne montanti possono correre,
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
a giorno o incassate, nei vani scale oppure in
appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI
60.
9.2. Estintori.
Devono essere installati estintori portatili di
capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89
B, C di tipo approvato dal Ministero
dell'interno in ragione di almeno un estintore
per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di
detta superficie, con un minimo di due
estintori per piano.
presidi antincendio, dei dispositivi di
sicurezza e di controllo, delle aree a rischio
specifico e dell'osservanza della limitazione
dei carichi d'incendio nei vari ambienti
dell'attività. Tale registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato e
disponibile per i controlli da parte dell'autorità
competente.
12.0.
Deve essere predisposto un piano di
emergenza e devono essere fatte prove di
evacuazione, almeno due volte nel corso
dell'anno scolastico.
9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di
estinzione degli incendi.
Limitatamente agli ambienti o locali il cui
carico d'incendio superi i 30 kg/m2, deve
essere installato un impianto di rivelazione
automatica d'incendio, se fuori terra, o un
impianto di estinzione ed attivazione
automatica, se interrato.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA.
Si applicano le vigenti disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n.
218 del 10 agosto 1982).
11. NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE
DI TIPO “0”.
12.1.
Le vie di uscita devono essere tenute
costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2.
E' fatto divieto di compromettere la agevole
apertura e funzionalità dei serramenti delle
uscite di sicurezza, durante i periodi di attività
della scuola, verificandone l'efficienza prima
dell'inizio delle lezioni.
12.3.
Le attrezzature e gli impianti di sicurezza
devono essere controllati periodicamente in
modo da assicurarne la costante efficienza.
12.4.
Le strutture orizzontali e verticali devono
avere resistenza al fuoco non inferiore a REI
30. Gli impianti elettrici devono essere
realizzati a regola d'arte in conformità alla
legge n. 186 del 1° marzo 1968.
Deve essere assicurato, per ogni eventuale
caso di emergenza, il sicuro esodo degli
occupanti la scuola.
Nei locali ove vengono depositate o utilizzate
sostanze
infiammabili
o
facilmente
combustibili è fatto divieto di fumare o fare
uso di fiamme libere.
12.5.
I travasi di liquidi infiammabili non possono
essere effettuati se non in locali appositi e con
recipienti e/o apparecchiature di tipo
autorizzato.
Devono essere osservate le disposizioni
contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2,
12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
12.6.
12. NORME DI ESERCIZIO.
A cura del titolare dell'attività dovrà essere
predisposto un registro dei controlli periodici
ove sono annotati tutti gli interventi ed i
controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei
Nei locali della scuola, non appositamente
all'uopo destinati, non possono essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti
gas compressi e/o liquefatti. I liquidi
infiammabili o facilmente combustibili e/o le
sostanze che possono comunque emettere
vapori o gas infiammabili, possono essere
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 1 – Decreto Ministero Interno 26.08.1992
tenuti in quantità strettamente necessarie per
esigenze igienico- sanitarie e per l'attività
didattica e di ricerca in corso come previsto al
punto 6.2.
12.7
Al termine dell'attività didattica o di ricerca,
l'alimentazione
centralizzata
di
apparecchiature o utensili con combustibili
liquidi o gassosi deve essere interrotta
azionando le saracinesche di intercettazione
del combustibile, la cui ubicazione deve
essere indicata mediante cartelli segnaletici
facilmente visibili.
12.8.
Negli archivi e depositi, i materiali devono
essere depositati in modo da consentire una
facile ispezionabilità, lasciando corridoi e
passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9.
14. DEROGHE.
Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o
per speciali esigenze funzionali, non fosse
possibile attuare qualcuna delle prescrizioni
contenute nella presente normativa, il titolare
della gestione della scuola può avanzare
motivata richiesta di deroga in base all'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica n.
577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure
indicate nello stesso articolo. Le istanze
devono essere redatte in carta legale e
corredate di grafici e di relazione tecnica che
illustri, sotto l'aspetto antincendio, le
caratteristiche dell'edificio e le misure
alternative proposte al fine di garantire un
grado di sicurezza equivalente a quello
previsto dalla norme a cui si intende derogare.
ALLEGATO 1
Schema omesso
Eventuali scaffalature dovranno risultare a
distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso
del solaio di copertura.
12.10.
Il titolare dell'attività deve provvedere
affinché‚ nel corso della gestione non
vengano alterate le condizioni di sicurezza.
Egli può avvalersi per tale compito di un
responsabile della sicurezza, in relazione alla
complessità e capienza della struttura
scolastica.
13. NORME TRANSITORIE.
Negli edifici esistenti, entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
devono essere attuate le prescrizioni
contenute negli articoli seguenti:
scuole realizzate successivamente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre
1975:
2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9,
10, 12;
scuole preesistenti alla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 18 dicembre
1975: 2.4, 3.1, 5, (5.5 larghezza totale riferita
al solo piano di massimo affollamento), 6.1,
6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.
Pagina 66
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 2 – Circolari Ministero Interno di chiarimento
MODULARIO
Mod. 3 PC
(ex Mod. 863)
Interno - 1370
Ministero
dell’Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Insediamenti Civili, commerciali, artigianali ed Industriali
Roma, 17 maggio 1996
Prot. P954/4122 sott 32
LETTERA - CIRCOLARE
Oggetto:
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza
delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni
Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sono state apportate alcune modifiche
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16
sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.
Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali
di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od
utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non
dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per
quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti
legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente
richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/96.
I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di
quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi
quesiti pervenuti sullo specifico argomento.
Pagina 67
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 2 – Circolari Ministero Interno di chiarimento
MODULARIO
Mod. 3 PC
(ex Mod. 863)
Interno - 1370
Ministero
dell’Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Insediamenti Civili, commerciali, artigianali ed Industriali
Roma, 30 ottobre 1996
Prot. P 2244/4122 sott 32
Oggetto:
D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2
Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicazione di alcune
delle misure previste dal decreto citato in epigrafe.
Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la
prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell'allegato ”A“ i
relativi chiarimenti.
Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del
disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era
stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono, con l'allegato ”B“, le misure che il Comitato
Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine
di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali disposizioni,
essendo in linea con i princìpi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo,
consentono ai Comandi Provinciali VV.F. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti,
intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in
argomento.
Pagina 68
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 2 – Circolari Ministero Interno di chiarimento
ALLEGATO A ALLA LETTERA-CIRCOLARE
CHIARIMENTI
1) Punto 5.6 - Numero delle uscite e 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione, sia
dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal
combinato disposto dai punti 5.6 – secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria
nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di
incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti.
Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno,
informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari;
2) Punto 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione di aperture: permanenti di aerazione pari
ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze
esplosive e/o infiammabili.
A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a
gas naturale non ricade in tale fattispecie.
Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere
conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa
presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano
sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad
evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di
aspirazione;
3) Punto 6.2 - Spazi per depositi: si chiarisce che per ”deposito“ devono essere intesi gli ambienti
destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con
l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di
personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio
superiore a 30 kg/m2 in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno
essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di
estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di
fumare o fare uso di fiamme libere;
4) 4) Punto 9.1 - Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso,
si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve
garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar.
Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Allegato 2 – Circolari Ministero Interno di chiarimento
ALLEGATO B ALLA LETTERA-CIRCOLARE
DEROGHE IN VIA GENERALE
A) Punto 5.0 - Affollamento
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente
diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate
al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
B) Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita
B1) Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso
che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a
condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo,
all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti
percorsi.
Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non
deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.
B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle
seguenti condizioni:
-
il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla
larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
-
il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non
superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1
di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale
(pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le
restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme
incendio;
-
il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Numero unico Nazionale per le emergenze
Vigili del Fuoco
Comando Vigili del Fuoco di Savona
Sede Centrale Via Nizza, 35 – Savona
Distaccamento Porto – Corso Matteotti, - Savona
Distaccamento di Albenga – Via Piave – Albenga
Distaccamento di Finale Ligure – Via delle Industrie – Finale
Ligure
Distaccamento di Cairo Montenotte – Via XXV Aprile – Cairo
Montenotte
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Chi sono i “Vigili del Fuoco”
In Italia i VIGILI DEL FUOCO sono organizzati in Corpo Nazionale, alle dipendenze del
MINISTERO DELL’INTERNO.
La missione istituzionale dei VIGILI DEL FUOCO, come sancita dalle Leggi vigenti
(L.1570/’41, L. 469/’61, L.966/’65, D.P.R. 577/’82, ) è rappresentata dalla prevenzione ed
estinzione degli incendi e dal soccorso tecnico urgente in ogni situazione nella quale vi sia
pericolo per l’incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, anche nei confronti dei
pericoli derivanti dall’utilizzo dell’energia nucleare.
I VIGILI DEL FUOCO hanno inoltre la responsabilità dei servizi antincendio portuali ed
aeroportuali e compiti di supporto negli incendi boschivi.
Altri compiti istituzionali riguardano poi l’effettuazione di sopralluoghi tecnici urgenti per
verifica di situazioni di pericolo segnalate da privati o istituzioni, la vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo ed impianti sportivi, la prevenzione degli incendi nelle attività a
rischio ordinario di incendio ed in quelle a rischio di incidente rilevante, la vigilanza in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza nei confronti dell’incendio.
Il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, che conta circa 30.000 uomini in
servizio permanente (oltre ad una componente volontaria presente soprattutto nelle
regioni dell’arco alpino) ed un novero di oltre 1000 fra ingegneri e laureati e diplomati
tecnici, opera sul territorio mediante i COMANDI PROVINCIALI, che hanno competenza
sul territorio della rispettiva provincia e mediante NUCLEI SPECIALISTICI (Elicotteri,
Sommozzatori, Specialisti Speleo-Alpino-Fluviali) che hanno competenza regionale o
interregionale.
Sugli scenari di intervento i VIGILI DEL FUOCO hanno il compito e la responsabilità della
direzione delle operazioni di soccorso fino al sussistere di situazioni di pericolo.
I VIGILI DEL FUOCO sono organo di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie
funzioni.
Il personale operativo è diviso a livello nazionale in quattro turni; il servizio di soccorso è articolato in turni di 12 ore ed è attivo 24 ore su 24.
L’unità base di intervento (squadra) è composta normalmente da 5 o 6 operatori professionali ed è diretta da un Caposquadra. Il
coordinamento degli interventi più complessi è svolto – secondo le esigenze - da Capireparto, Funzionari tecnici (Ingegneri, Geometri, Periti
Industriali) o dai Dirigenti (Comandanti Provinciali).
La richiesta di soccorso deve pervenire alle Centrali Operative dei Comandi Provinciali tramite il numero telefonico unico nazionale “115”; la
chiamata è gratuita, come pure il servizio di soccorso urgente che ne consegue.
I “Vigili del fuoco” in Liguria
Operano sul territorio con un Ispettorato Regionale, quattro Comandi Provinciali, un totale di 20 sedi di servizio (delle quali 4 portuali o miste e
1 aeroportuale), due nuclei Sommozzatori, un Nucleo Elicotteri, oltre a due sedi stagionali (aperte nel periodo estivo). Il personale operativo conta
circa 1200 unità; sono inoltre impiegate circa 80 unità di personale di supporto tecnico ed amministrativo.
In virtù di specifiche “Convenzioni” con la Regione Liguria i VIGILI DEL FUOCO assicurano in Liguria la componente tecnica (elicotteri e relativi
equipaggi di volo) per il servizio di elisoccorso, svolto in collaborazione con l’organizzazione preposta al soccorso sanitario urgente “118”, nonché
il servizio di estinzione degli incendi boschivi.
Nel corso del 1999 hanno operato circa 40.000 interventi di soccorso sul territorio regionale.
Particolarmente evoluto risulta il servizio di soccorso operante mediante l’impiego congiunto della componente tradizionale (squadre terrestri
con autoveicoli) con quelle specialistiche (Sommozzatori, Aerosoccoriitori, Elicotteristi). A Genova è nata nell’ultimo dopoguerra la specialità
subacquea dei Corpi dello Stato.
La Colonna Mobile Liguria dei Vigili del fuoco dispone di una Sezione Comando, una Sezione Logistica, una Sezione Mezzi Speciali e 11
Sezioni Operative. In caso di necessità costituisce in zona operazioni il Campo Base VVF Liguria.
Le attività a rischio di incendio assoggettate ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VIGILI DEL FUOCO nella regione sono circa
80.000, di cui una ventina “a rischio di incidente rilevante”.
I “Vigili del fuoco” in provincia di Savona
Dispongono di una forza di circa 230 unità operative, su quattro turni di servizio, che hanno svolto nel 1999 oltre 8000 interventi per
incendi ed altri soccorsi tecnici urgenti.
Le Sedi operative sono la Sede Centrale di Savona, il Distaccamento Porto (nel porto di Savona, che svolge anche Servizio Antincendio
Portuale) ed i Distaccamenti di Finale Ligure, Albenga e Cairo Montenotte.
L’attività di soccorso è coordinata dalla Centrale Operativa “115” sita presso la Sede di Savona, che coordina anche il Centralino Telefonico
“115” di Albenga, ove confluiscono le richieste d’intervento del ponente della Provincia.
Il Servizio di soccorso ordinario e la gestione delle micro e macro emergenze sono svolti secondo specifiche procedure operative e
pianificazioni di intervento contenute nel Manuale Operativo del servizio di soccorso.
L’attività di prevenzione incendi si esplica nei riguardi di circa 13.000 attività a rischio di incendio presenti in provincia.
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