PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA ANNO ACCADEMICO 2010-2011 Prof.ssa Patrizia Patrizi Collaborano al corso: Dott.ssa Vera Cuzzocrea Dott. Gian Luigi Lepri Dott.ssa Irene Petruccelli Dott.ssa Francesca Vitale LE ORIGINI Enrico Ferri: lezioni di diritto e procedura penale [Ferri 1910-1911]; Congresso di Colonia del 1911. 1911-12: Scuola di applicazione giuridico-criminale Psicologia criminale Psicologia giudiziaria Psicologia carceraria Psicologia legale Il fattore umano nel diritto e nella giustizia Il metodo positivo L’ATTUALITÀ: PUNTO DI ARRIVO DI UN PERCORSO 1986-87: inserimento nei Corsi di Laurea in Psicologia 1988-89: attivato all’Università “La Sapienza” di Roma a. psicologia quale referente scientifico: paradigmi, metodi di ricerca, strumenti operativi da specializzare rispetto al campo di applicazione; b. diritto e giustizia quale referente di contesto cui ricondurre validità, efficacia e utilità del proprio sapere mantenendo c. capacità autonoma di produrre domande, formulare ipotesi, disegni di ricerca, progetti di intervento d. identità interdisciplinare su cui fondare la capacità di connettere psicologia e diritto entro un’area che, proprio all’interno di questo rapporto, produce riflessioni, domande, problemi che riguardano il rapporto persona – norma sia in senso generale che nello specifico delle questioni di giustizia AREE APPLICATIVE La psicologia del diritto o psicologia legale, oggi prevalentemente penale e civile, ma potenzialmente aperta a tutti gli altri “diritti”; la psicologia delle attività, dell’organizzazione, delle funzioni, delle dinamiche e delle strategie giudiziarie; la psicologia dei provvedimenti, dei trattamenti e degli interventi collegati alle decisioni giudiziarie (civili e penali) e all’esecuzione detentiva e alternativa delle pene; la psicologia degli interventi di formazione per operatori/trici della giustizia e per professioniste/i e servizi, esterni alla giustizia, che intervengono in applicazione di provvedimenti giudiziari; la psicologia delle situazioni problematiche e a rischio in età evolutiva, finalizzata alla tutela delle persone di età minore; la psicologia dei comportamenti problematici di tipo deviante e criminale. FERRI E LA “RIFONDAZIONE PSICOLOGICA” DEL DIRITTO − studiare con metodo positivo le “cause” del crimine e i possibili rimedi; − combattere le astrazioni intellettualistiche della scuola classica (dogmatismo giuridico come fonte dei criteri di garantismo); − dal sistema legale della pena a quello della misura di sicurezza ; − dalla garanzia di una pena certa all’indeterminatezza delle misure secondo le necessità del trattamento; − l’introduzione di misure preventive in funzione non del reato commesso, ma della prevedibilità di un delitto futuro DUE APPROCCI ALTERNATIVI ALLA QUESTIONE DEL REATO E DELLA PENA Dibattito fra: Scuola Classica di diritto penale (“libero arbitrio” – l’azione delinquenziale) [responsabilità come “scelta”] Scuola Positiva (determinismo e ricerca delle “cause” – la personalità criminale) [responsabilità come colpa/malattia à deresponsabilizzazione] DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO (1) Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1765) • I quattro principi del diritto di punire: –Legalità –Obbligazione del legame sociale –Non crudeltà delle pene –Non interpretazione della legge • Porre limiti al potere punitivo dei sovrani • stabilire garanzie formali (lo Stato di diritto) • Universalizzare la giustizia penale DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO (2) • Le caratteristiche della pena: – Interna a un contratto sociale (accordo fra parti sociali e poteri diversi) – Utile – Umanitaria – Legale – Retributiva (in funzione del danno sociale: per la maggior parte dei/delle consociati/e) DAI PRINCIPI DELL’ILLUMINISMO (3) Il libero arbitrio: reciproco, contrattuale rispetto delle sfere di potere: – Il potere pubblico può punire l’azione ma non attuare ingerenze sulla personalità di chi l’ha commessa. – Il soggetto deve sentirsi libero di scegliere; deve altresì rendere conto delle infrazioni rispetto ai criteri di valutazione stabiliti nel patto sociale (anche se diversi dai propri). – Obiettivi: disincentivare l’azione – difendere la società. − Rielaborazione in chiave di dottrina giuridica delle idee dell’Illuminismo (Francesco Carrara) − Il crimine non è un ente di fatto ma un ente giuridico − Lo studio del/della delinquente e dei fattori causali del suo comportamento. − La capacità di agire del soggetto (la sua responsabilità) dipende da (è cioè una conseguenza diretta di) quei fattori. − Ferri e la multifattorialità. L’introduzione del fattore umano nel diritto Dalla responsabilità legale alla responsabilità sociale: − la società deve difendersi dal soggetto non responsabile − oggetto della valutazione non è la gravità del comportamento ma la “pericolosità” del soggetto POSITIVISMO CRIMINOLOGICO VS. SCUOLA CLASSICA La concezione del reato (ente giuridico vs. ente di fatto) della persona (libero arbitrio vs. condizionamenti) della pena (retribuzione vs. cura) Codice Rocco del 1930: la teoria del doppio binario Legge minorile del 1934 Ordinamento penitenziario del 1975 Le problematicità dell’incontro LE RADICI PSICOLOGICHE Lo sperimentalismo del primo Novecento -Il processo come laboratorio -Il laboratorio come strumento di conoscenza La psicologia come scienza ausiliaria (reciproche attese di discriminare il vero dal falso) IL CONTRIBUTO DI SANTE DE SANCTIS –Focus sulle dramatis personae –Doppio svincolo: •dall’antropologia criminale, criminologia e psicologia criminale (focus sull’autore/trice) •dallo studio sperimentale della testimonianza (focus sullo sperimentalismo) –Verità scientifiche, conoscenza delle leggi, loro trasformazione –Finalità socialmente utili –La fiducia nel cambiamento IL CONTRIBUTO DI AGOSTINO GEMELLI Meriti del positivismo: studio della personalità a fini preventivi e rieducativi Inadeguatezza del metodo delle scienze naturali e della categorizzazione tipologica dei delinquenti Unicità, processualità, storicità, contestualità dell’azione reato che, al pari di ogni azione, va studiata come espressione contestuale di un particolare individuo e della sua personalità intesa in senso integrale La psicologia e le altre scienze che possono concorrere allo studio del crimine debbono farlo a partire dalla definizione giuridica del delitto: sono i codici che stabiliscono ciò che è reato e ciò che non lo è Distinzione fra categorie giuridiche e categorie psicologiche: imprescindibile premessa di significato, da assumere nella consapevolezza sia di giuristi, sia di psicologi e criminologi. Pericolosi rischi di quella psicologia implicita e di senso comune che si muove, in forma spesso confusiva, in molte previsioni di legge. IL CONTRIBUTO DI CESARE MUSATTI Può la psicologia rispondere alle esigenze di certezza del diritto? La testimonianza: fra "verità" soggettive e "verità" processuali LA PSICOLOGIA GIURIDICA una storia forte… un posizionamento “debole” (?) Provenienza e ausiliarità: Ferri e la Scuola di Applicazione giuridico-criminale Competenza di contesto: l'incontro con l'antropologia criminale e la de-patologizzazione Funzione di filtro: le varie anime della Psicologia giuridica: percezione di nomadismo? di prevalenza applicativa? Identità disciplinare: fra richieste di giustizia e produzione autonoma di conoscenza Punto di arrivo: la Psicologia giuridica diventa insegnamento accademico La riflessione attuale... LE QUESTIONI FONDATIVE − Prima questione: definizione e obiettivi − Seconda questione: una visione di sistema − Terza questione: normalizzazione della mission − Quarta questione: distinzione di confini, funzioni, oggetto di studio − Quinta questione: l'esperto/a competente − Sesta questione: contributo all'evoluzione normativa − Settima questione: impatto e utilità sociale IL POSIZIONAMENTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA “Anche quando la psicologia giuridica ha funzioni probatorie e ausiliarie (come nelle consulenze tecniche civili e penali), non può che avere (altrimenti fallisce doppiamente, come disciplina scientifica e come disciplina ausiliaria del diritto) come referenti primari i criteri scientifici e metodologici della psicologia, affermando quindi la propria differenza e la propria autonomia rispetto al diritto e alla giurisdizione, e tuttavia, nel contempo, anche quando non ha funzioni consulenziali e probatorie, essa non può che contestualizzarsi nei sistemi in cui il diritto si esprime e produce interazioni fra soggetti umani e ruoli istituzionali, poiché una scienza applicativa che non riesce ad “assumere” il contesto nel quale propone le proprie prestazioni perde, per questa sola ragione, consapevolezza e scientificità e può anche “delirare” verità prive di senso” [De Leo 1995, 22]. IL POSIZIONAMENTO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA PSICOLOGIA DIRITTO −Disciplina descrittivo-applicativa −Funzione conoscitiva −Studio delle regole sottese al comportamento −Dubbio conoscitivo −Obblighi condizionati −“Norme” empiricamente falsificabili Probabilità Vs Costrutti psicologici (evolvono) − Disciplina pratico-prescrittiva − Funzione ermeneutica − Regolamentazione dei comp. − Traduzione operativa leggi − Obblighi incondizionati − Norme valide per definizione Decidibilità e Categorie giuridiche (convenzionali date) FUNZIONI E COMPETENZE a. Il contesto applicativo. b. La presenza della psicologia (e delle altre discipline extra-giuridiche) al suo interno. c. I destinatari/ie dell’intervento. IL CONTESTO APPLICATIVO − contesto “normato” − ambiente sociale, simbolico e comunicativo che accoglie e contiene il lavoro psicologico o delle altre scienze sociale − ambiente organizzativo composto da diverse professionalità, con differenti ruoli e obiettivi − metacontesto che struttura sia la rilevanza specifica, sia la pertinenza di qualunque azione messa in atto dai componenti del sistema, a qualsiasi livello l’azione venga prodotta La norma come imprescindibile, potente filtro IL CONTESTO APPLICATIVO (2) − − − − − − Norma come testo informatore e criterio di orientamento (rischio di confusione transcontestuale, Bateson). Riflessione concettuale sulla norma. Rapporto/rispondenza fra categorie giuridiche e costrutti psicologici/sociologici, ecc. Sistema figure giuridiche come interlocutrici costanti, referenti mentali: contesto da cui trae origine l’intervento e a cui torna. Comunicazione fra codici diversi: intersistemica e interprofessionale. Fruibilità giuridica. LA PRESENZA DELLA PSICOLOGIA La presenza della funzione non corrisponde alla presenza di professionisti/ruoli/competenze (es. art. 133 cp e art. 220 cpp). Funzioni conoscitiva e di intervento decisionale, di giudizio Collocazioni esterna (libera professione/istituzione) interna (libera professione/istituzione) Ampliamento aree conoscitive e di intervento DESTINATARI/IE DELL’INTERVENTO − L’utente non chiede direttamente l’intervento − L’utente chiede l’intervento in funzione (strumentale) di una decisione giudiziaria − L’ambito di disfunzionalità è definito da altri troppo minaccioso per essere esplicitato − La domanda farla emergere costruire connessioni fra domande − il rischio di elezione della committenza DESTINATARI/IE DELL’INTERVENTO (2) − Chiarificazione con utente e con se stessi/e (contratto) − Creazione aree di accordo/consenso (istituzionale – interpersonale) − Costruzione motivazione al cambiamento − Mantenimento dei confini di senso (diversità “decisioni” psicologiche/sociali e decisioni giudiziarie) − Il multistrato di significati