Via Cassala 88 Brescia Tel. 030.47488 [email protected] ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI DI LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 TITOLO VIII CAPO IV Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno fisico attraverso il quale l´energia elettromagnetica può trasferirsi da un luogo all´altro per propagazione. Tale fenomeno di trasferimento di energia può avvenire nello spazio libero (via etere), oppure può essere confinato e facilitato utilizzando appropriate linee di trasmissione (guide d´onda, cavi coassiali, etc.). Le onde elettromagnetiche, sono fenomeni oscillatori, generalmente di tipo sinusoidale e sono costituite da due grandezze che variano periodicamente nel tempo: il campo elettrico ed il campo magnetico. 1 Il campo elettrico E si definisce come una proprietà o perturbazione dello spazio, prodotta dalla presenza di cariche elettriche, positive o negative. Tale perturbazione si può verificare constatando che ponendo una carica elettrica nella regione perturbata questo risulta soggetto ad una forza. L´intensità del campo elettrico si misura in Volt su metro (V/m). Qualsiasi conduttore elettrico produce un campo elettrico associato. Il campo magnetico H può essere definito come una proprietà o perturbazione dello spazio prodotta dal movimento delle cariche elettriche ossia dalla presenza di correnti elettriche oppure da magneti permanenti (calamite). L´intensità del campo magnetico si esprime in Ampère su metro (A/m), anche se solitamente si preferisce riferirsi ad una grandezza correlata, la densità di flusso magnetico o induzione magnetica B, misurata in microTesla (µT). 2 Le principali caratteristiche delle onde elettromagnetiche dipendono da una loro proprietà fondamentale: la frequenza f, ossia il numero di oscillazioni compiute in un secondo. Tale grandezza si misura in cicli al secondo o Hertz (Hz) e relativi multipli e sottomultipli. Produzione di campo elettrico e campo magnetico presenti in ambienti domestici Negli ambienti di vita e di lavoro, tutti gli apparecchi alimentati con l’energia elettrica sono sorgenti di campi elettrici e magnetici ELF. Il campo elettrico è sempre presente negli ambienti domestici indipendentemente dal funzionamento degli elettrodomestici. Il campo magnetico, invece, si produce solamente quando gli apparecchi vengono messi in funzione ed in essi circola corrente. A. Spina non allacciata; solo campo elettrico generato dalla presa sotto tensione. B. Spina attaccata ma interruttore spento; il campo elettrico si estende anche alla lampada. C. Interruttore acceso; il passaggio di corrente necessaria all’accensione della lampadina genera il campo magnetico. 3 3 x 1011 (300 GHz) 1 3 x 108 (300 MHz) 104 107 3 x 104 (30 KHz) 30 Hz Radiazione infrarossa 10-3 Diagnostica a raggi X Radioisotopi Sterilizzazione Laser Vis Microonde 3 x 1014 Radiofrequenze 10-6 Lampade Sorgenti termiche Telecomandi Impianti radar Radarterapia Telefonia cellulare Forni a microonde Ponti radio Emissioni radiotelevisive Radioamatori Marconiterapia Saldatura e incollaggio Riscaldamento a induzione Basse frequenze 3 x 1015 FREQUENZE OTTICHE 10-7 RADIAZIONI IONIZZANTI UV FREQUENZE NON OTTICHE Hz RADIAZIONI NON IONIZZANTI Frequenza Lunghezza d’onda m Metal detector Videoterminali Magnetoterapia Elettrodomestici Linee elettriche Linee telefoniche λ 0 CAMPI STATICI RMN Elettrolisi Magneti nel settore dell’industria Meccanismi di interazione Fino alla frequenza di circa 100 KHz (basse frequenze) prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili (nervi e muscoli) e per quanto riguarda la salute si valutano i soli “effetti non termici” sul corpo umano 4 Meccanismi di interazione Con l’aumentare della frequenza diventa prevalente l’assorbimento di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua e di conseguenza oltre agli “effetti non termici” è necessario valutare gli “effetti termici” sul corpo umano (si passa da una valutazione di parametri istantanei a parametri dosimetrici su un intervallo di 6 minuti: SAR). A frequenze superiori a circa 30 MHz, e per quanto riguarda la salute, prevalgono i soli “effetti termici” Effetti biologici e effetti sanitari I campi elettromagnetici possono indurre effetti biologici che in alcuni casi possono portare ad effetti di danno alla salute E’ importante comprendere la differenza tra i due effetti un effetto biologico si verifica quando l'esposizione provoca qualche variazione fisiologica notevole o apprezzabile in un sistema o organo un effetto di danno alla salute si verifica quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l'organismo può normalmente compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute 5 Linee Guida ICNIRP ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) fornisce “Linee Guida” circa la limitazione dei livelli dei campi elettromagnetici per la POPOLAZIONE e per i LAVORATORI. garantiscono protezione da effetti diretti sostanza alterazioni di natura reversibile cioè in non garantiscono da effetti indiretti “i campi magnetici ELF (extremely low frequency è la terminologia anglosassone per definire i campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, comprese tra 30 Hz e 300 Hz) sono possibili cancerogeni (2B) per l’uomo, sulla base di una coerente associazione statistica tra elevati livelli residenziali e un raddoppio del rischio di leucemia infantile. Non si è trovata nessuna evidenza coerente che l’esposizione residenziale o professionale degli adulti a campi ELF aumenti il rischio di alcun tipo di cancro” - IARC 2001) “sulla base della letteratura attuale, non c’è nessuna evidenza convincente che l’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza abbrevi la durata della vita, né che induca o favorisca il cancro” (OMS 1998) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (integrato con il D.Lgs. n.106/2009) TITOLO VIII – AGENTI FISICI Capo I – Disposizioni generali Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo 180 181 182 183 184 185 186 - Definizioni e campo di applicazione Valutazione dei rischi Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi Lavoratori particolarmente sensibili Informazione e formazione dei lavoratori Sorveglianza sanitaria Cartella sanitaria e di rischio 6 CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (da art. 206 a art. 212) Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Articolo 207 – Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti; c) valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) “, corrente indotta attraverso gli arti (IL)” e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. 7 Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione 1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'ALLEGATO XXXVI, lettera A, tabella 1. I parametri espressi dai valori limite in pratica non possono essere misurati se non in laboratori di ricerca mediante metodi di simulazione o algoritmi di calcolo. 2. I valori di azione sono riportati nell'ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2. 8 I valori di azione garantiscono il rispetto dei valori limite di esposizione per i lavoratori addetti alla specifica attività lavorativa (quindi soggetti formati, addestrati, ecc.). L’esposizione a livelli inferiori ai valori di azione non tutela da: effetti indiretti quali rischi da contatto con parti in tensione; portatori di protesi o corpi estranei metallici; portatori di protesi munite di dispositivi elettronici; donne in gravidanza; minori. Livelli inferiori ai valori di azione per la popolazione (tratti sempre dalle linee guida ICNIRP) consentono di individuare “lavoratori non esposti” e di conseguenza risultano tutelati anche i soggetti controindicati quali ad esempio i portatori di pacemaker. Differimento entrata in vigore dei limiti in attesa approvazione direttiva Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 Aprile 2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/11/UE che rinvia dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva 2004/40/CE sui campi elettromagnetici. L' Italia si è conformata all'ordinamento comunitario Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il primo luglio 2016. 9 DIRETTIVA 2013/35/UE Anche la nuova direttiva fissa valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA). Anche in questo caso i valori di azione VA sono parametri direttamente misurabili ed il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. Si evidenzia che nella direttiva 2013/35/CE alcuni valori limite sono diventati meno restrittivi, questo per tener conto degli studi più recenti e di problematiche insorte con particolari attività sanitarie. La nuova direttiva prevede all’Articolo 14 che la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del luglio 2016 al fine di agevolare l’attuazione della direttiva. DIRETTIVA 2013/35/UE "Le innovazioni introdotte sono di notevole complessità e non è possibile allo stato, in assenza del provvedimento di recepimento e delle guide pratiche previste, fornire indicazioni pratiche aderenti ai requisiti della nuova direttiva…" 10 Sono pienamente in vigore gli articoli del CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI del TITOLO VIII – AGENTI FISICI nella parte che prevede: Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione Articolo 181 - Valutazione dei rischi ... il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 milliTesla; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; h) sorgenti multiple di esposizione; i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 11 Norme di buona tecnica e buone prassi Linee guida ICNIRP Norme tecniche (CEI EN 50499) Linee guida ISPESL ecc. CEI EN 50499 Attrezzature giustificabili “white list” Definiamo situazione “giustificabile” la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE (valori inferiori a quelli previsti da ICNIRP 1998 per la popolazione). In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso. 12 CEI EN 50499 Tab. 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva 13 CEI EN 50499 Tab. 2 Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e adozione di misure di tutela - Lista non esaustiva In tabella 2 si riportano gli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i lavoratori. 14 Criteri per la valutazione del rischio norma CENELEC EN 50499 DIRETTIVA MACCHINE DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 . Attuazione della direttiva 2006/42/CE 1.5.10. Radiazioni Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone. Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione. Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone. 15 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti: v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti e radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte. Esempi: 16 17 UNI EN 12198 Norma di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante, incluse le radiazioni ottiche. In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. In particolare la norma considera: Categorie di emissione: per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento, secondo la Tabella seguente. Delimitazione delle aree Le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE (coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998) dovranno essere delimitate con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza. 18 Soggetti con controindicazione all’esposizione a campi elettromagnetici superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'ICNIRP per la protezione della popolazione (elenco a titolo indicativo): * Portatori di pacemaker o altre protesi e dispositivi dotati di circuiti elettronici * Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo statico, schegge metalliche in generale nel caso di esposizione a RF e microonde) * Portatori di protesi interne * Donne in gravidanza * Infarto recente del miocardio * Portatrici di dispositivi intrauterini * Soggetti operati di cataratta (solo campo magnetico statico) Esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici L’esposizione di lavoratori a sorgenti CEM che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, ma non correlate con la specifica attività dei lavoratori, devono essere eliminate o ridotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la popolazione. • D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. del 29 agosto 2003, n. 200) • D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. del 28 agosto 2003, n. 199) 19 D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (G.U. del 29 agosto 2003, n. 200). In pratica questo decreto fissa limiti di esposizione e valori di attenzione per la popolazione per campi a bassa frequenza (50 Hz), ed introduce inoltre un valore più restrittivo definito “obbiettivo di qualità” per nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere (3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica B). Per la protezione da possibili effetti a lungo termine, nelle medesime aree o edifici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il “valore di attenzione“ di 10 microT. D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003). In pratica questo decreto fissa limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la popolazione per campi a alta frequenza (tra 100 kHz e 300 GHz). In questo caso ci troviamo nel campo delle telecomunicazioni (telefonia, televisione digitale, ecc) 20 campo elettromagnetico a 50 Hz generato da elettrodotti Lo svolgimento di attività lavorative in vicinanza elettrodotti richiede una valutazione del rischio CEM. E’ necessario individuare quella che possiamo indicare come la “fascia di rispetto dell’elettrodotto”, cioè l’area all’esterno della quale si registra il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica (B). (art. 4 del DPCM 8 luglio 2003). 21 Negli strumenti urbanistici delle amministrazioni comunali e gli enti gestori della linea (TERNA, ecc.) dispongono di cartografie con indicate le fasce di rispetto indicate come Distanza di Prima Approssimazione (D.P.A.). La D.P.A. è la distanza espressa in metri, in pianta sul livello del suolo, della proiezione a terra dell’isolinea a 3 microT dalla proiezione a terra dell’asse della linea ed è unica per entrambi i lati. Una postazione o area di lavoro all’interno della D.P.A. (Distanza di Prima Approssimazione) può far registrare livelli inferiori all’obiettivo di qualità di 3 microTesla. Misure in campo o adeguate simulazioni sono in grado di confermare tale situazione. 22 Esempi di esposizione a campo elettromagnetico generato da apparecchiature Mentre il campo elettrico è normalmente assai modesto nella maggior parte degli ambienti industriali e degli ambienti domestici e pubblici, gli impianti elettrici e le numerose apparecchiature presenti in tali ambienti sono sorgenti di campo magnetico. L’intensità del campo magnetico però decresce molto rapidamente con l’aumentare della distanza dalla sorgente. 23 MISURA CAMPI STATICI (0-1 Hz) Gaussmetro con sonda triassiale CAMPI MAGNETICI STATICI impianti di ricerca impianti nel settore medico acceleratori di particelle magneti nel settore dell’industria impianti alimentati a corrente continua i “livelli tipici” di esposizione al campo magnetico statico per i lavoratori nel settore dell’industria normalmente non sono correlati a effetti diretti nei confronti dell’organismo, ma possono comportare interferenze con gli stimolatori cardiaci, e problemi per i portatori di protesi metalliche 24 CAMPO MAGNETICO STATICO Indicazioni circa gli effetti sanitari esposizioni a lungo termine a campi d’induzione magnetica minori di 200 milliTesla (valore di azione per lavoratori secondo ICNIRP 1998) non sembrano avere conseguenze sullo stato di salute se il campo d’induzione magnetica supera qualche milliTesla (0,5 mT secondo ICNIRP), possono sussistere potenziali rischi sanitari in portatori di pacemaker, impianti ferromagnetici e altri dispositivi elettronici MISURA CAMPI A BASSA FREQUENZA (fino a 100 kHz) Rilevatori con specifica sonda che misurano il picco ponderato e restituiscono un valore % rispetto ai valori di azione ICNIRP Rilevatori con specifica sonda che effettuano l’analisi in frequenza con calcolo FFT 25 MISURA CAMPI A MEDIA FREQUENZA (tra 100 kHz e 30 MHz) Rilevatori con specifiche sonde di campo elettrico e magnetico Necessarie sonde che effettuano l’analisi in frequenza con calcolo FFT quando non è nota la frequenza MISURA CAMPI AD ALTA FREQUENZA (superiore a 30 MHz) Rilevatori con specifiche sonde che di campo elettrico e magnetico Necessarie sonde che effettuano l’analisi in frequenza con calcolo FFT quando non è nota la frequenza Nota: Necessarie in caso di CEM emesso da antenne e nelle telecomunicazioni 26 MISURA CORRENTI DI CONTATTO Corrente che fluisce fra un individuo ed un oggetto caricato dal campo elettromagnetico. Anche le linee guida ISPESL riportarono l’indicazione che attualmente non esistono strumenti e procedure standard per valutare il rispetto dei valori di azione delle correnti di contatto. In attesa si raccomanda utilizzo di guanti protettivi, l’informazione del lavoratore e la verifica corrette condizioni di installazione delle macchine sotto il profilo della sicurezza elettrica. MISURA DELLE CORRENTI INDOTTE ATTRAVERSO GLI ARTI Il valore limite negli arti non viene superato se la corrente massima in qualunque arto è inferiore al livello di riferimento di 100 mA specificato nella tabella dei valori d’azione. 27 APPLICAZIONI TIPICHE cabine elettriche sottostazioni elettriche linee elettriche alta tensione magneti saldatura e riscaldo elettrico ripetitori PSC, DUVRI, POS e campi elettromagnetici Il committente, attraverso il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, all’atto dell’elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione ai campi elettromagnetici (presenza linee elettriche alta tensione, ripetitori, cabine elettriche, ecc.) con riferimento al possibile superamento dei valori d’azione ma anche dei limiti per la popolazione. Il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), fornisce informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro allo scopo di eliminare o ridurre i rischi determinati dalle interferenze tra i lavori delle differenti aziende coinvolte nel cantiere, Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal datori di lavoro dell’impresa esecutrice (documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno) dovrà contenere informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento dei valori di azione. 28 D.P.I. e protezione CEM Attualmente non esistono dispositivi di protezione individuali specifici per proteggere direttamente l’individuo. Possono essere realizzate schermature intorno alla sorgente o accorgimenti o utensili che allontanino l’operatore. Particolare importanza quindi riveste la limitazioni agli accessi e l'uso di opportuna segnaletica. E’ necessaria una adeguata formazione e consapevolezza del rischio da parte dei lavoratori. 29