esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro

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ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI NEI LUOGHI
DI LAVORO
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
TITOLO VIII
CAPO IV
Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno fisico
attraverso il quale l´energia elettromagnetica può
trasferirsi da un luogo all´altro per propagazione.
Tale fenomeno di trasferimento di energia può avvenire
nello spazio libero (via etere), oppure può essere confinato
e facilitato utilizzando appropriate linee di trasmissione
(guide d´onda, cavi coassiali, etc.).
Le onde elettromagnetiche, sono fenomeni oscillatori,
generalmente di tipo sinusoidale e sono costituite da due
grandezze che variano periodicamente nel tempo: il campo
elettrico ed il campo magnetico.
1
Il campo elettrico E si definisce come una proprietà
o perturbazione dello spazio, prodotta dalla presenza
di
cariche
elettriche,
positive
o
negative.
Tale perturbazione si può verificare constatando che
ponendo una carica elettrica nella regione perturbata
questo
risulta
soggetto
ad
una
forza.
L´intensità del campo elettrico si misura in Volt su
metro (V/m). Qualsiasi conduttore elettrico produce
un campo elettrico associato.
Il campo magnetico H può essere definito come una
proprietà o perturbazione dello spazio prodotta dal
movimento delle cariche elettriche ossia dalla
presenza di correnti elettriche oppure da magneti
permanenti (calamite).
L´intensità del campo magnetico si esprime in Ampère
su metro (A/m), anche se solitamente si preferisce
riferirsi ad una grandezza correlata, la densità di
flusso magnetico o induzione magnetica B, misurata in
microTesla (µT).
2
Le
principali
caratteristiche
delle
onde
elettromagnetiche dipendono da una loro proprietà
fondamentale: la frequenza f, ossia il numero di
oscillazioni compiute in un secondo. Tale grandezza si
misura in cicli al secondo o Hertz (Hz) e relativi
multipli e sottomultipli.
Produzione di campo elettrico e campo magnetico
presenti in ambienti domestici
Negli ambienti di vita e di lavoro, tutti gli apparecchi alimentati
con l’energia elettrica sono sorgenti di campi elettrici e
magnetici ELF.
Il campo elettrico è sempre presente negli ambienti domestici
indipendentemente dal funzionamento degli elettrodomestici.
Il campo magnetico, invece, si produce solamente quando gli
apparecchi vengono messi in funzione ed in essi circola corrente.
A. Spina non allacciata; solo campo
elettrico generato dalla presa
sotto tensione.
B. Spina attaccata ma interruttore
spento; il campo elettrico si
estende anche alla lampada.
C. Interruttore acceso; il passaggio
di
corrente
necessaria
all’accensione
della
lampadina
genera il campo magnetico.
3
3 x 1011 (300 GHz)
1
3 x 108 (300 MHz)
104
107
3 x 104 (30 KHz)
30 Hz
Radiazione
infrarossa
10-3
Diagnostica a raggi X
Radioisotopi
Sterilizzazione
Laser
Vis
Microonde
3 x 1014
Radiofrequenze
10-6
Lampade
Sorgenti termiche
Telecomandi
Impianti radar
Radarterapia
Telefonia cellulare
Forni a microonde
Ponti radio
Emissioni radiotelevisive
Radioamatori
Marconiterapia
Saldatura e incollaggio
Riscaldamento a induzione
Basse frequenze
3 x 1015
FREQUENZE
OTTICHE
10-7
RADIAZIONI
IONIZZANTI
UV
FREQUENZE NON OTTICHE
Hz
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Frequenza
Lunghezza
d’onda
m
Metal detector
Videoterminali
Magnetoterapia
Elettrodomestici
Linee elettriche
Linee telefoniche
λ
0
CAMPI
STATICI
RMN
Elettrolisi
Magneti nel settore dell’industria
Meccanismi di interazione
Fino alla frequenza di circa 100 KHz (basse frequenze)
prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti
elettricamente stimolabili (nervi e muscoli) e per quanto
riguarda la salute si valutano i soli “effetti non termici” sul
corpo umano
4
Meccanismi di interazione
Con
l’aumentare
della
frequenza
diventa
prevalente
l’assorbimento di energia nei tessuti attraverso il rapido
movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua e di
conseguenza oltre agli “effetti non termici” è necessario
valutare gli “effetti termici” sul corpo umano (si passa da
una valutazione di parametri istantanei a parametri dosimetrici
su un intervallo di 6 minuti: SAR).
A frequenze superiori a circa 30 MHz, e per quanto riguarda la
salute, prevalgono i soli “effetti termici”
Effetti biologici e effetti sanitari
I campi elettromagnetici possono indurre effetti biologici
che in alcuni casi possono portare ad effetti di danno alla
salute
E’ importante comprendere la differenza tra i due effetti
un effetto biologico si verifica quando l'esposizione
provoca qualche variazione fisiologica notevole o
apprezzabile in un sistema o organo
un effetto di danno alla salute si verifica quando
l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui
l'organismo può normalmente compensarlo, e ciò porta
a qualche condizione di detrimento della salute
5
Linee Guida ICNIRP
ICNIRP (International Commission on Non Ionizing
Radiation Protection) fornisce “Linee Guida” circa la
limitazione dei livelli dei campi elettromagnetici per la
POPOLAZIONE e per i LAVORATORI.
garantiscono protezione da effetti diretti
sostanza alterazioni di natura reversibile
cioè
in
non garantiscono da effetti indiretti
“i campi magnetici ELF (extremely low frequency è la terminologia anglosassone per
definire i campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, comprese tra 30 Hz
e 300 Hz) sono possibili cancerogeni (2B) per l’uomo, sulla base di una coerente
associazione statistica tra elevati livelli residenziali e un raddoppio del rischio di
leucemia infantile. Non si è trovata nessuna evidenza coerente che l’esposizione
residenziale o professionale degli adulti a campi ELF aumenti il rischio di alcun tipo di
cancro” - IARC 2001)
“sulla base della letteratura attuale, non c’è nessuna evidenza convincente che
l’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza abbrevi la durata della vita, né
che induca o favorisca il cancro” (OMS 1998)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
(integrato con il D.Lgs. n.106/2009)
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
Capo I – Disposizioni generali
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
180
181
182
183
184
185
186
-
Definizioni e campo di applicazione
Valutazione dei rischi
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Lavoratori particolarmente sensibili
Informazione e formazione dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria
Cartella sanitaria e di rischio
6
CAPO IV – PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DAI RISCHI DI
ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
(da art. 206 a art. 212)
Articolo 206 - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano
la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano
derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di
energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo
termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Articolo 207 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore
o pari a 300 GHz;
b)
valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono
protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute
conosciuti;
c)
valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili,
espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di
campo magnetico (H), induzione magnetica (B) “, corrente indotta
attraverso gli arti (IL)” e densità di potenza (S), che determina
l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente
capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti
valori limite di esposizione.
7
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'ALLEGATO XXXVI,
lettera A, tabella 1.
I parametri espressi dai valori limite in pratica non possono essere
misurati se non in laboratori di ricerca mediante metodi di simulazione
o algoritmi di calcolo.
2. I valori di azione sono riportati nell'ALLEGATO XXXVI, lettera B,
tabella 2.
8
I valori di azione garantiscono il rispetto dei valori limite di
esposizione per i lavoratori addetti alla specifica attività
lavorativa (quindi soggetti formati, addestrati, ecc.).
L’esposizione a livelli inferiori ai valori di azione non tutela da:
effetti indiretti quali rischi da contatto con parti in tensione;
portatori di protesi o corpi estranei metallici;
portatori di protesi munite di dispositivi elettronici;
donne in gravidanza;
minori.
Livelli inferiori ai valori di azione per la popolazione (tratti sempre
dalle linee guida ICNIRP) consentono di individuare “lavoratori non
esposti” e di conseguenza risultano tutelati anche i soggetti
controindicati quali ad esempio i portatori di pacemaker.
Differimento entrata in vigore dei limiti
in attesa approvazione direttiva
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 Aprile
2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/11/UE che rinvia
dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per il
recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva
2004/40/CE sui campi elettromagnetici. L' Italia si è
conformata all'ordinamento comunitario
Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA
2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi
elettromagnetici) che ha abrogato la
direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il
primo luglio 2016.
9
DIRETTIVA 2013/35/UE
Anche la nuova direttiva fissa valori limite di esposizione (VLE) e
valori di azione (VA).
Anche in questo caso i valori di azione VA sono parametri
direttamente misurabili ed il rispetto di questi valori assicura il
rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Si evidenzia che nella direttiva 2013/35/CE alcuni valori limite
sono diventati meno restrittivi, questo per tener conto degli studi
più recenti e di problematiche insorte con particolari attività
sanitarie.
La nuova direttiva prevede all’Articolo 14 che la Commissione
mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi
prima del
luglio 2016 al fine di agevolare l’attuazione della
direttiva.
DIRETTIVA 2013/35/UE
"Le innovazioni introdotte
sono di notevole
complessità e non è
possibile allo stato, in
assenza del provvedimento
di recepimento e delle
guide pratiche previste,
fornire indicazioni pratiche
aderenti ai requisiti della
nuova direttiva…"
10
Sono pienamente in vigore gli articoli del
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI del
TITOLO VIII – AGENTI FISICI nella parte
che prevede:
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
... il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione
ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento
alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori
cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione
magnetica superiore a 3 milliTesla;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille
prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione
ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
11
Norme di buona tecnica e buone prassi
Linee guida ICNIRP
Norme tecniche (CEI EN 50499)
Linee guida ISPESL ecc.
CEI EN 50499
Attrezzature giustificabili
“white list”
Definiamo situazione “giustificabile” la condizione espositiva a
CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute.
Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non
comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli
di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione
europea 1999/519/CE (valori inferiori a quelli previsti da
ICNIRP 1998 per la popolazione).
In linea con questa definizione sono condizioni espositive
giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire
norma CENELEC EN 50499.
In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente
dal numero di attrezzature di lavoro in uso.
12
CEI EN 50499
Tab. 1 - Attrezzature e situazioni
giustificabili. Lista non esaustiva
13
CEI EN 50499 Tab. 2
Macchinari e impianti che richiedono
valutazione del rischio CEM e adozione di
misure di tutela - Lista non esaustiva
In tabella 2 si riportano gli apparati che devono
essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto
possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di
riferimento per la popolazione ovvero ai livelli
d'azione per i lavoratori.
14
Criteri per la valutazione del rischio
norma CENELEC EN 50499
DIRETTIVA MACCHINE
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 .
Attuazione della direttiva 2006/42/CE
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della
macchina devono essere eliminate o essere ridotte a
livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve
essere ridotta al livello minimo sufficiente per il
corretto funzionamento della macchina durante la
regolazione, il funzionamento e la pulitura.
Qualora sussistano rischi si devono prendere le
necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali
durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura
deve essere ridotta a livelli che non producono effetti
negativi sulle persone.
15
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del
caso, almeno le informazioni seguenti:
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti
che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se
portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non
attivi, le informazioni riguardanti e radiazioni emesse
per l'operatore e le persone esposte.
Esempi:
16
17
UNI EN 12198
Norma di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi
generati dalle radiazioni emesse dal macchinario che riguarda
l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non
ionizzante, incluse le radiazioni ottiche. In funzione del livello
di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla
macchina una categoria di emissione di radiazioni.
In particolare la norma considera:
Categorie di emissione: per le quali sono previste diverse misure
di protezione, informazione, addestramento, secondo la Tabella
seguente.
Delimitazione delle aree
Le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare
superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla
raccomandazione europea 1999/519/CE (coincidenti con i livelli
di riferimento ICNIRP del 1998) dovranno essere delimitate con
cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici,
conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di
sicurezza.
18
Soggetti con controindicazione all’esposizione a campi
elettromagnetici superiori ai livelli di riferimento stabiliti
dall'ICNIRP per la protezione della popolazione (elenco a titolo
indicativo):
* Portatori di pacemaker o altre protesi e dispositivi dotati di
circuiti elettronici
* Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari
o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo
statico, schegge metalliche in generale nel caso di esposizione a
RF e microonde)
* Portatori di protesi interne
* Donne in gravidanza
* Infarto recente del miocardio
* Portatrici di dispositivi intrauterini
* Soggetti operati di cataratta (solo campo magnetico statico)
Esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici
L’esposizione di lavoratori a sorgenti CEM che ricadono
sotto la gestione del datore di lavoro, ma non correlate
con la specifica attività dei lavoratori, devono essere
eliminate o ridotte entro le restrizioni previste dalla
normativa vigente per la popolazione.
• D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. del
29 agosto 2003, n. 200)
• D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. del
28 agosto 2003, n. 199)
19
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti
(G.U. del 29 agosto 2003, n. 200).
In pratica questo decreto fissa limiti di esposizione e valori
di attenzione per la popolazione per campi a bassa
frequenza (50 Hz), ed introduce inoltre un valore più
restrittivo definito “obbiettivo di qualità” per nuovi
elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia,
in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere
(3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica B).
Per la protezione da possibili effetti a lungo termine, nelle
medesime aree o edifici e nei luoghi adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per
l'induzione magnetica il “valore di attenzione“ di 10 microT.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
(G.U. n. 199 del 28-8-2003).
In pratica questo decreto fissa limiti di esposizione, valori di
attenzione e obiettivi di qualità per la popolazione per campi
a alta frequenza (tra 100 kHz e 300 GHz). In questo caso ci
troviamo nel campo delle telecomunicazioni (telefonia,
televisione digitale, ecc)
20
campo elettromagnetico a 50 Hz generato da
elettrodotti
Lo svolgimento di attività lavorative in
vicinanza
elettrodotti
richiede
una
valutazione del rischio CEM.
E’ necessario individuare quella che
possiamo indicare come la “fascia di
rispetto dell’elettrodotto”, cioè l’area
all’esterno della quale si registra il
rispetto dell’obiettivo di qualità di 3
microTesla per il valore dell'induzione
magnetica (B).
(art. 4 del DPCM 8 luglio 2003).
21
Negli strumenti urbanistici delle amministrazioni
comunali e gli enti gestori della linea (TERNA, ecc.)
dispongono di cartografie con indicate le fasce di
rispetto
indicate
come
Distanza
di
Prima
Approssimazione (D.P.A.).
La D.P.A. è la distanza espressa in metri, in pianta sul
livello del suolo, della proiezione a terra dell’isolinea a
3 microT dalla proiezione a terra dell’asse della linea
ed è unica per entrambi i lati.
Una postazione o area di lavoro all’interno della
D.P.A. (Distanza di Prima Approssimazione) può
far registrare livelli inferiori all’obiettivo di
qualità di 3 microTesla.
Misure in campo o adeguate simulazioni sono in
grado di confermare tale situazione.
22
Esempi di esposizione a campo
elettromagnetico generato da apparecchiature
Mentre il campo elettrico è normalmente assai modesto
nella maggior parte degli ambienti industriali e degli
ambienti domestici e pubblici, gli impianti elettrici e le
numerose apparecchiature presenti in tali ambienti sono
sorgenti di campo magnetico. L’intensità del campo
magnetico però decresce molto rapidamente con
l’aumentare della distanza dalla sorgente.
23
MISURA CAMPI STATICI
(0-1 Hz)
Gaussmetro con sonda triassiale
CAMPI MAGNETICI STATICI
impianti di ricerca
impianti nel settore medico
acceleratori di particelle
magneti nel settore dell’industria
impianti alimentati a corrente continua
i “livelli tipici” di esposizione al campo magnetico statico per
i lavoratori nel settore dell’industria normalmente non sono
correlati a effetti diretti nei confronti dell’organismo, ma
possono comportare interferenze con gli stimolatori
cardiaci, e problemi per i portatori di protesi metalliche
24
CAMPO MAGNETICO STATICO
Indicazioni circa gli effetti sanitari
esposizioni a lungo termine a campi d’induzione
magnetica minori di 200 milliTesla (valore di azione per
lavoratori secondo ICNIRP 1998) non sembrano avere
conseguenze sullo stato di salute
se il campo d’induzione magnetica supera qualche
milliTesla (0,5 mT secondo ICNIRP), possono sussistere
potenziali rischi sanitari in portatori di pacemaker,
impianti ferromagnetici e altri dispositivi elettronici
MISURA CAMPI A BASSA
FREQUENZA
(fino a 100 kHz)
Rilevatori
con
specifica
sonda
che misurano il
picco ponderato e
restituiscono un
valore % rispetto
ai valori di azione
ICNIRP
Rilevatori con
specifica
sonda
che
effettuano
l’analisi
in
frequenza con
calcolo FFT
25
MISURA CAMPI A MEDIA
FREQUENZA
(tra 100 kHz e 30 MHz)
Rilevatori con specifiche
sonde di campo elettrico
e magnetico
Necessarie sonde
che effettuano
l’analisi in frequenza
con calcolo FFT
quando non è nota la
frequenza
MISURA CAMPI AD ALTA
FREQUENZA
(superiore a 30 MHz)
Rilevatori con specifiche
sonde che di campo
elettrico e magnetico
Necessarie sonde
che effettuano
l’analisi in frequenza
con calcolo FFT
quando non è nota la
frequenza
Nota: Necessarie in caso di CEM emesso da antenne e nelle
telecomunicazioni
26
MISURA CORRENTI DI CONTATTO
Corrente che fluisce fra un individuo ed un oggetto caricato dal
campo elettromagnetico.
Anche le linee guida ISPESL riportarono l’indicazione che attualmente
non esistono strumenti e procedure standard per valutare il rispetto
dei valori di azione delle correnti di contatto.
In attesa si raccomanda utilizzo di guanti protettivi, l’informazione
del lavoratore e la verifica corrette condizioni di installazione delle
macchine sotto il profilo della sicurezza elettrica.
MISURA DELLE CORRENTI
INDOTTE ATTRAVERSO GLI ARTI
Il valore limite negli arti non viene superato se la corrente massima in
qualunque arto è inferiore al livello di riferimento di 100 mA specificato
nella tabella dei valori d’azione.
27
APPLICAZIONI TIPICHE
cabine elettriche
sottostazioni elettriche
linee elettriche alta tensione
magneti
saldatura e riscaldo elettrico
ripetitori
PSC, DUVRI, POS e campi elettromagnetici
Il committente, attraverso il Coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione, all’atto dell’elaborazione del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione il problema relativo
all’esposizione ai campi elettromagnetici (presenza linee elettriche alta
tensione, ripetitori, cabine elettriche, ecc.) con riferimento al possibile
superamento dei valori d’azione ma anche dei limiti per la popolazione.
Il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI),
fornisce informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro allo
scopo di eliminare o ridurre i rischi determinati dalle interferenze tra i
lavori delle differenti aziende coinvolte nel cantiere,
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal datori di lavoro
dell’impresa esecutrice (documento che un datore di lavoro deve redigere
prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno) dovrà
contenere informazioni relative alle attrezzature che potrebbero
comportare il superamento dei valori di azione.
28
D.P.I. e protezione CEM
Attualmente non esistono dispositivi di protezione
individuali specifici per proteggere direttamente
l’individuo.
Possono essere realizzate schermature intorno alla
sorgente o accorgimenti o utensili che allontanino
l’operatore.
Particolare importanza quindi riveste la limitazioni agli
accessi e l'uso di opportuna segnaletica.
E’
necessaria
una
adeguata
formazione
e
consapevolezza del rischio da parte dei lavoratori.
29